N. 582/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 919 Reg. Ric.
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 919 del 2005, proposto da:
M. D. + 30, tutti rappresentati e difesi dagli avv. Maria Goffredo, F. Davide Pellegrino con domicilio eletto presso Maria Goffredo in Bari, via Egnatia n. 15
contro
- Regione Puglia in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Marco Carletti, Loenilde Francesconi, con domicilio eletto presso Marco Carletti in Bari, via Dalmazia, 33;
- AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura in persona del legale rappresentante;
per l'annullamento
- della nota della Regione Puglia e relativi allegati "Regime comunitario Quote Latte Comunicazione Quantitativi di Riferimento Individuali periodo 2005/2006" ricevute dai ricorrenti con comunicazione a mezzo posta raccomandata;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale a quello impugnato ancorché non conosciuto al momento del deposito del ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2011 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori Maria Goffredo; nessuno è comparso per la Regione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
Espongono gli odierni ricorrenti in qualità di allevatori e produttori di latte, che con l'impugnata nota la Regione Puglia, a cui compete ex art 2 comma 2 bis l.119/2003 la determinazione e comunicazione del quantitativo individuale di riferimento (QRI) da assegnare ai singoli allevatori, comunicava l'assegnazione del QRI relativo alla campagna 2005/2006.
Con ricorso collettivo notificato il 23 maggio 2005 ritualmente depositato, gli odierni ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, impugnano il provvedimento regionale in epigrafe indicato, chiedendone l'annullamento, deducendo le seguenti articolate censure:
I. Violazione del diritto comunitario in riferimento al Reg CEE n. 3950, modificato dal Reg CE 1256/99 Reg CE n. 536/93 sostituito dal Reg CEE 1392/2001 e Reg CE 1788/2003 (per assegnazione di QRI basati su dati non reali di produzione - difetto di istruttoria) mancata disapplicazione l. 5/98, 118/99 e 79/2000. Violazione principio di legalità; eccesso di potere.
II. Violazione regolamenti comunitari 3950/92, 1256/99 e 1788/03 per mancata comunicazione di QRI iniziale; eccesso di potere per carenza di istruttoria.
III. Violazione art 41 Cost.
IV. Difetto di motivazione, violazione art 3 e 7 l. 241/90.
V. Nullità dell'atto per carenza di sottoscrizione.
Ritengono i ricorrenti che la nota regionale impugnata contrasti apertamente con la normativa comunitaria risultante dai Regolamenti e dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia, nella parte in cui effettuano l'accertamento della produzione nazionale sulla base di criteri induttivi e non certi stabiliti dalla legislazione interna, da doversi disapplicare per effetto della primazia del diritto comunitario. Infatti secondo la normativa comunitaria, i QRI debbono essere determinati sulla base della quantità di latte effettivamente prodotte, venendo altrimenti limitata la libera iniziativa economica in modo del tutto arbitrario, senza realizzare il riequilibrio del mercato voluto in sede comunitaria.
Lamentano inoltre la mancata comunicazione formale ed individuale iniziale del QRI.
Si costituiva la Regione Puglia, eccependo il difetto di giurisdizione in favore del G.O. alla luce dell'art 1 c. 551 l. 311/2004, secondo cui "I provvedimenti amministrativi relativi alle misure comunitarie sono impugnabili con i rimedi previsti dalla legge 689/1981" e chiedendo comunque il rigetto nel merito.
All'udienza pubblica del 24 marzo 2011 la causa veniva trattenuta per la decisione.
Preliminarmente va affrontata l'eccezione di giurisdizione sollevata dalla Regione, che è priva di pregio.
Premesso che sulla giurisdizione in tema di controversie sui prelievi supplementari nel settore della produzione del latte si sono succedute negli ultimi anni molteplici norme, (vedi la l. 25 giugno 2005 n. 109, e da ultimo il d.lgs. 104/2010) l'art 1 c. 551 della legge n. 311/2004 secondo cui "i provvedimenti amministrativi relativi alle misure comunitarie sono impugnabili con i rimedi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689" - abrogato dall'articolo 2 sexies del D.L. 26 aprile 2005, n. 63 ma applicabile alla fattispecie ratione temporis ex art 5 c.p.c. - attribuisce la giurisdizione al G.O. per le sole controversie riguardanti provvedimenti sanzionatori in senso proprio coinvolgenti posizioni di diritto soggettivo, non espressione di esercizio di potere autoritativo idoneo ad affievolire tale posizioni, quali i provvedimenti inerenti la determinazione delle quote latte e dei prelievi supplementari per consegne eccedenti le quote (Cassazione Sez Unite 12 dicembre 2006 n. 26434).
Ne consegue pertanto che non introducendo l'art 1 c. 551 della legge n. 311/2004 una giurisdizione di tipo esclusivo del G.O., restano devolute alla giurisdizione generale di legittimità del G.A. le controversie aventi ad oggetto la contestazione dell'esercizio di un potere autoritativo quale quello di determinazione delle quote latte - nella fattispecie per cui è causa del quantitativo individuale di riferimento (QRI) da assegnare ai singoli allevatori - e dei prelievi supplementari per consegne eccedenti le quote, secondo il generale criterio di riparto fondato sulla natura delle posizioni sostanziali dedotte in giudizio, avente consistenza nella fattispecie per cui è causa di interesse legittimo.
Passando al merito il ricorso è fondato e va accolto.
Ritiene preliminarmente il Collegio, prima di esaminare i motivi del ricorso, di riassumere, seppure in estrema sintesi, il complesso quadro normativo di riferimento, con riguardo soprattutto ai profili della compensazione nazionale e della restituzione delle eccedenze del prelievo supplementare, nonché delle finalità del sistema delle c.d. quote-latte.
La finalità dell'introduzione, nella Comunità Europea, del sistema delle c.d. quote-latte è stato ben evidenziato dalla Corte di Giustizia CE, nella sentenza 25 marzo 2004 (cause riunite C-231/00, C-303/00 e C-451/00), al punto 73: "(...) il regime di prelievo supplementare mira a ristabilire l'equilibrio fra domanda e offerta sul mercato lattiero, caratterizzato da eccedenze strutturali, limitando la produzione lattiera". Nella medesima pronuncia, la Corte, valorizzando tale finalità di politica economica sul mercato agricolo, ha escluso che il prelievo supplementare abbia carattere di sanzione, costituendo semmai misura di politica economica.
La vendita di latte eccedente la quota viene sottoposta al prelievo supplementare. La normativa comunitaria prevede l'assegnazione da parte dell'Unione Europea ad ogni Stato membro di un quantitativo globale garantito (QGC) che viene da ogni Stato suddiviso nel quantitativo individuale di riferimento (QRI) da assegnare, a scelta dello Stato, ai singoli allevatori o ai singoli acquirenti.
Spetta al primo acquirente procedere mensilmente alla trattenuta a carico del produttore ed al versamento del prelievo supplementare a favore di AGEA, dandone notizia alle Regioni ed alle Province autonome (cfr. art. 5, legge 119/2003). Al termine del periodo annuale di riferimento (12 mesi a decorrere dal 1° aprile di ogni anno, ai sensi dell'art. 1 del regolamento CEE 3950/1992), AGEA dapprima contabilizza (cfr. art. 9 legge 119/2003) le consegne di latte ed il prelievo complessivamente versato dagli acquirenti e, per verificare l'eventuale superamento del quantitativo nazionale di produzione assegnato all'Italia, effettua la c.d. compensazione nazionale, compensando cioè gli esuberi produttivi con gli eventuali quantitativi di riferimento individuali non utilizzati dai produttori. In tal modo si realizza una diminuzione della produzione in esubero originariamente contabilizzata, che viene poi ripartita proporzionalmente tra i produttori eccedentari.
Così individuato seppur per sommi capi il quadro normativo di riferimento, possono essere esaminati i motivi di ricorso.
Ritiene il Collegio, condividendo la ricostruzione effettuata dalla difesa dei ricorrenti, di apprezzare la fondatezza delle censure consistenti nel contrasto con il diritto comunitario della normativa interna (art 2 decreto legge 49/2003 convertito nella l.119/2003 di cui il provvedimento impugnato fa applicazione) secondo cui "A decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, i quantitativi individuali di riferimento, distinti tra consegne e vendite dirette, sono determinati dalla somma della quota A e della quota B di cui all'articolo 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, considerando le riduzioni apportate ai sensi del decreto- legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, e delle assegnazioni integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e dell'articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79".
Infatti, come si evince dalle stesse relazioni delle varie Commissioni di inchiesta istituite dallo Stato italiano, il QRI assegnato in Italia dal 1993 è risultato del tutto inattendibile, essendo determinato sulla base di auto-certificazione degli stessi produttori (C.G.U.E. sent. 25 marzo 2004 C-480/00) con conseguente ingiustificata lesione dell'interesse dei ricorrenti, la cui attività economica risulta così limitata senza alcuna ragione di utilità sociale, consistente nella necessità di riequilibrare il mercato della produzione del latte.
Ne consegue che l'Amministrazione regionale avrebbe dovuto disapplicare (Corte Cost. sent 8 giugno 1984 n. 170) la citata normativa interna, e dare diretta applicazione della normativa comunitaria di cui ai citati Regolamenti, come noto fonti comunitarie dotate di efficacia diretta.
Del resto, l'inattendibilità dei criteri stabiliti dalla legislazione interna di cui i provvedimenti impugnati hanno fatto applicazione, risulta di recente confermata dalla stessa Commissione di indagine amministrativa istituita con decreto Min. Politiche Agricole n. 6088 del 25 giugno 2009, la cui relazione è stata depositata in giudizio dai ricorrenti.
Ne consegue la fondatezza delle assorbenti censure inerenti la violazione dei Regolamenti CEE emanati in materia, con conseguente illegittimità dei QRI assegnati agli odierni ricorrenti per la campagna di latte 2005/2006.
Per i suesposti motivi il ricorso è fondato e va accolto, e per l'effetto va annullata la nota della Regione Puglia e relativi allegati "Regime comunitario Quote Latte Comunicazione Quantitativi di Riferimento Individuali periodo 2005/2006" ricevute dai ricorrenti. Rimangono assorbite le ulteriori censure.
Sussistono gravi ed eccezionali motivi ai sensi del combinato disposto degli art 26 c.p.a. e 92 c.p.c. per compensare le spese tra le parti, in relazione alla complessità delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE
Pietro Morea
L'ESTENSORE
Paolo Amovilli
IL CONSIGLIERE
Antonio Pasca
Depositata in Segreteria il 13 aprile 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
- Giurisprudenza
Analisi del sistema europeo delle quote latte e ragioni di incompatibilità della normativa italiana
Vendita di alcolici fuori orario
N. 394/2011 Reg. Prov. Coll.N. 71 Reg. Ric.ANNO 2009REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presenteSENTENZAsul ricorso numero di registro generale 71 del 2009, proposto da:A. P., in proprio e quale legale rappresentante della "M. S.N.C.", rappresentati e difesi dagli avv. Alberto Beer, Attilio Pecora, con domicilio eletto presso L. L. in Torino, via ...omissis...;controMINISTERO DELL'INTERNO,PREFETTURA U.T.G. VERBANO CUSIO OSSOLA;per l'annullamento- del provvedimento della Prefettura U.T.G. del Verbano Cusio Ossola prot. n. 1061/area I del 9.1.2009, notificato il 15.1.2009, di chiusura per sette giorni a decorrere dalla data di notifica del pubblico esercizio "...omissis..." di Gravellona Toce (VB) per la violazione dell'art. 6, comma 2 del Decreto Legge 2.10.2007, n. 160, per non avere interrotto la somministrazione di alcolici dopo le ore 2,00;- della nota n. PSO2VB/2008/141 del 29.11.2008 della Polizia Stradale Squadra di P.G. del Verbano Cusio Ossola, richiamata nel preambolo del decreto prefettizio, mai comunicata, sconosciuta alla ricorrente, con riserva di motivi aggiunti;- del verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo del 29.11.2008 della Polizia Stradale del Verbano Cusio Ossola, richiamato nel preambolo del decreto prefettizio;- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.Visti il ricorso e i relativi allegati;Viste le memorie difensive;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 marzo 2011 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.FATTO E DIRITTO1. Con il ricorso in epigrafe la sig.ra A. P., in proprio e quale legale rappresentante della "M. S.N.C.", ha impugnato i seguenti atti, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare:a) il provvedimento prot. n. 1061/Area I, del 9 gennaio 2009, con il quale il Prefetto del Verbano Cusio Ossola ha ordinato la chiusura, per giorni sette, del pubblico esercizio denominato "...omissis..." (gestito dalla ricorrente), a seguito della comunicazione della Polizia Stradale del 29 novembre 2008 che aveva accertato, all'interno dell'esercizio, la commissione dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 117 del 2007, convertito in legge n. 160 del 2007 (somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2:00);b) la suddetta comunicazione della Polizia Stradale;c) il verbale di accertamento dell'illecito, redatto da personale della Polizia di Stato in data 29 novembre 2008, alle ore 2:20, "e contestato direttamente alla Sig.ra A. P.".2. La ricorrente solleva una pluralità di motivi di gravame, così riassumibili:I) Violazione dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, nonché dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990: nonostante la ricorrente abbia prodotto all'amministrazione una propria memoria difensiva, la Prefettura non l'avrebbe valutata (ed anzi l'avrebbe "ignorata del tutto"), disponendo la chiusura del locale senza nemmeno convocare l'istante;II) Incompetenza del Prefetto, posto che la norma ritenuta violata (l'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 117 del 2007, convertito in legge n. 160 del 2007) sarebbe "radicalmente estranea alla materia della sicurezza stradale", rientrando invece in quella del "commercio", con conseguente potestà sanzionatoria in capo al Comune "in virtù della delega operata con il D.P.R. n. 616/77";III) Erroneità dei presupposti e dell'istruttoria, posto che - nella ricostruzione della ricorrente - "dopo le ore 2,00 nel locale non era difatti in corso alcuna attività di 'somministrazione' di bevande alcoliche ma solo il 'consumo' da parte di taluni avventori di bevande precedentemente somministrate entro le ore 2,00";IV) Incostituzionalità dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge cit., per violazione dell'art. 117, comma 3, Cost., posto che tale norma - proprio perché rientrante nella materia "commercio", che è di competenza legislativa regionale esclusiva - non poteva essere dettata con legge statale;V) Incostituzionalità della medesima norma per violazione degli artt. 3 e 41 Cost., posto che essa determinerebbe una disparità di trattamento, con connessa distorsione della concorrenza, tra i locali nei quali si svolgono "spettacoli o altre forme di intrattenimento" (nei quali non è consentita la somministrazione di bevande alcooliche oltre le ore 2,00) e gli altri esercizi pubblici come i bar, i pub, od altri punti di ristoro dove tali attività di spettacolo o di intrattenimento non si svolgono (nei quali la somministrazione di alcoolici non incontra limiti temporali);VI) Irragionevolezza ed illogicità, in considerazione dell'efficacia immediata dell'impugnato ordine di chiusura (senza che sia stato previsto un differimento dell'effetto sanzionatorio al compimento di un congruo periodo di tempo, al fine specifico di consentire all'interessato l'esercizio della tutela giurisdizionale cautelare).3. L'amministrazione intimata non si è costituita in giudizio, limitandosi a far pervenire alcune brevi note depositate in data 21 gennaio 2009.4. Con decreto presidenziale monocratico, prima, e con ordinanza cautelare (la n. 75 del 2009), poi, questo TAR ha accolto la domanda di sospensione cautelare degli atti impugnati.5. Alla pubblica udienza del 30 marzo 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.6. Il ricorso non è fondato, in base alle osservazioni che seguono.6.1. Deve premettersi che il decreto-legge n. 117 del 2007, convertito in legge n. 160 del 2007, ha introdotto "Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione", sulla premessa che fosse necessario ed urgente, ai sensi dell'art. 77 Cost., "contenere il crescente tasso di incidentalità sulle strade, sia individuando linee di intervento preventivo, sia inasprendo il regime sanzionatorio connesso alle violazioni che comportino maggior incidenza di rischio per la sicurezza stradale" (così si legge nell'epigrafe del decreto). L'art. 6 del decreto - che viene in considerazione nel presente giudizio - ha dettato "Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza" (così la rubrica dell'articolo), ed ha subito recenti modificazioni per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 120 del 2010, intitolata, a sua volta, "Disposizioni in materia di sicurezza stradale".Già da queste prime notazioni letterali si evince che precipuo scopo del legislatore, sia nel 2007 che nel 2010, è stato quello di dettare disposizioni che consentissero di arginare il preoccupante fenomeno - costantemente in ascesa e frequentemente alla ribalta della cronaca - degli incidenti stradali causati da guida in stato di ebbrezza e/o di alterazione psico-fisica (le c.d. stragi del sabato sera). Di recente la Corte costituzionale, con la sentenza n. 152 del 2010, ha per l'appunto evidenziato che le misure previste dalle leggi citate (di natura sia preventiva sia sanzionatoria) "mirano a favorire una presa di coscienza dei pericoli, per l'incolumità degli utenti della strada, derivanti dall'abuso di bevande alcoliche, e dunque alla fissazione di limiti alla loro somministrazione negli esercizi commerciali che costituiscono luogo di abituale ritrovo soprattutto di quei soggetti - i più giovani - rispetto ai quali è maggiormente avvertita la necessità di una responsabilizzazione in ordine alle conseguenze del consumo di alcolici". Con la sentenza n. 259 del 2010, poi, la stessa Corte costituzionale - nel risolvere, in senso favorevole allo Stato, un conflitto di attribuzioni con la Provincia autonoma di Bolzano - ha ribadito che i provvedimenti adottati in attuazione dell'art. 6 del decreto-legge n. 117 del 2007 "sono volti esclusivamente ad evitare che si possano verificare episodi di guida in stato di ubriachezza potenzialmente lesivi dell'ordine pubblico".L'art. 6, commi 2 e 3, che costituisce la norma rilevante nel presente giudizio, al momento dell'adozione degli atti impugnati (ossia, prima delle modifiche introdotte con la legge n. 120 del 2010), così disponeva:"2. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte e assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione di chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente".6.2. Alla luce del complessivo quadro normativo, come sopra tratteggiato ed interpretato dalla recente giurisprudenza della Corte costituzionale, è possibile, sin da subito, evidenziare l'infondatezza del secondo, del quarto e del quinto dei motivi di gravame.Non è, anzitutto, fondata l'eccezione di incompetenza del Prefetto. Nella specie viene infatti in considerazione, come argomentato dalla sent. n. 259 del 2010 della Corte costituzionale, non certo la materia del commercio, ma quella (senz'altro rientrante nella competenza statale) dell'ordine e della sicurezza pubblici. La competenza ad adottare l'ordine di chiusura impugnato, pertanto, spettava senz'altro all'autorità statale (nella specie, impersonata dal Prefetto) e non a quella comunale, come del resto, anche recentemente, ha affermato in casi analoghi la giurisprudenza amministrativa (cfr., ex multis: TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, n. 687 del 2009; TAR Friuli-Venezia Giulia, n. 114 del 2003; TAR Piemonte, sez. I, n. 1295 del 2002).Va, di conseguenza, dichiarata manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 117 del 2007, convertito in legge n. 160 del 2007, per asserita violazione dell'art. 117, comma 3, Cost.: se la materia nella quale è intervenuta la norma è da individuarsi in quella dell'ordine e della sicurezza pubblici, la competenza a legiferare spettava senz'altro allo Stato, in quanto materia di legislazione statale esclusiva ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. h, Cost.Analogamente, va dichiarata la manifesta infondatezza dell'ulteriore questione di legittimità costituzionale della norma in esame, prospettata dalla ricorrente, sulla base dei parametri di cui agli artt. 3 e 41 Cost. Si tratta, infatti, della medesima questione già affrontata dalla Corte costituzionale e dichiarata non fondata con la richiamata sent. n. 152 del 2010, con la quale, in sintesi, è stato affermato:a) che la scelta compiuta dal legislatore risponde all'obiettivo, non irragionevole, di limitare la somministrazione di bevande alcoliche in quelle situazioni nelle quali gli effetti conseguenti al loro consumo possono risultare ampliati dall'ascolto di musica, protratto per ore e talora fino al mattino;b) che non ricorre, di conseguenza, alcuna "identità di condizioni soggettive ed oggettive" tra le categorie di commercianti considerate che valga a giustificare la parità del loro trattamento normativo;c) che la norma censurata risponde ad esigenze di sicurezza delle strade (e, quindi, alla "sicurezza" degli utenti: con ciò integrandosi il limite di cui all'art. 41, comma 2, Cost.), con rilevanza della necessità di proteggere "i valori primari attinenti alla persona, il cui rispetto è il limite insuperabile di ogni attività economica".6.3. Non è poi fondato il terzo motivo di gravame, mediante il quale la ricorrente ha denunziato, in sostanza, che l'amministrazione avrebbe commesso un travisamento dei fatti, allorché è stato ritenuto che all'interno del locale, dopo le ore 2:00 della notte del 29 novembre 2008, fosse in corso una "somministrazione" di bevande alcoliche.Che, al contrario, quella somministrazione sia avvenuta è quanto si riscontra dal verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo, redatto - nell'immediatezza dei fatti - dalla Polizia stradale del Verbano Cusio Ossola (doc. n. 3 della ricorrente). In tale verbale si legge che, alle ore 2:20 della notte, nel locale era in corso la "somministrazione di bevande alcoliche a tre avventori del locale- nella fattispecie tre birre alla spina da 500 ml", mentre non è dato ricavare - come afferma la ricorrente - che fosse in corso unicamente la consumazione di tali bevande già somministrate prima delle ore 2:00.Avendo il verbale natura di atto pubblico, e non essendo esso stato contestato nelle forme e nei modi della querela di falso (al fine di farne accertare un'eventuale falsità), i fatti in esso riportati rimangono assistiti da fede privilegiata; il verbale mantiene dunque, ai sensi dell'art. 2700 c.c., efficacia di piena prova per i fatti che il pubblico ufficiale ha attestato essere avvenuti in sua presenza.6.4. L'infondatezza, appena rilevata, del terzo motivo di gravame è determinante per il rigetto anche della prima censura formulata nell'atto introduttivo, ed afferente alla supposta violazione dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981 nonché all'art. 10 della legge n. 241 del 1990 (a causa della mancata valutazione degli scritti difensivi inoltrati all'amministrazione dopo la contestazione dell'illecito).Osserva il Collegio, anzitutto, che l'art. 18 della legge n. 689 del 1981 non è applicabile alla fattispecie sanzionatoria de qua. Tale norma presuppone, infatti, che la sanzione amministrativa da irrogare, a seguito della contestata violazione, abbia natura pecuniaria, in vista dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione. Più in generale, peraltro, è il tenore letterale dell'art. 12 della legge n. 689 del 1981 che consente l'applicabilità di tale legge alle sole violazioni "per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro", con esclusione, pertanto, delle violazioni che comportano una sanzione non avente natura pecuniaria (come nella specie: va infatti evidenziato che, all'epoca dei fatti, la formulazione del comma 3 dell'art. 6 del decreto-legge n. 117 del 2007, quale convertito nella legge n. 160 del 2007, prevedeva unicamente la sanzione della chiusura dell'esercizio da sette a trenta giorni; la sanzione pecuniaria è stata introdotta solo con la legge n. 120 del 2010).In ogni caso, a prescindere dall'inapplicabilità dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981 anche alla sanzione per la quale è causa, la ricorrente non può in questa sede utilmente lamentare alcuna lesione delle prerogative di partecipazione procedimentale, posto che la memoria da essa redatta (ed "ignorata" dall'amministrazione) non avrebbe potuto arrecare alcun valido contributo alla determinazione del contenuto del provvedimento finale. Ciò, in quanto le argomentazioni ivi spese (sostanzialmente equivalenti a quelle in questa sede dedotte con il terzo motivo di gravame), in mancanza di una querela di falso promossa avverso il verbale, non possono considerarsi fondate (come si è visto in precedenza) e non avrebbero, pertanto, potuto formare oggetto di disamina favorevole.Deve, dunque, conferirsi applicazione alla regola generale di cui all'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, secondo la quale le violazioni di natura meramente formale, lesive dell'interesse partecipativo della parte, non possono condurre all'annullamento dell'atto che le abbia commesse, qualora appaia evidente che il contenuto dispositivo finale non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.6.5. Non è fondata, infine, neanche l'ultima censura avanzata da parte ricorrente, mediante la quale - in sostanza - si rimprovera al Prefetto di aver attribuito alla disposta chiusura dell'esercizio un'efficacia immediata, senza con ciò consentire all'interessata il proficuo esercizio della tutela giurisdizionale cautelare.Va, in contrario, rilevato che, nonostante l'immediata efficacia di una misura interdittiva destinata a durare (come nella specie) solo pochi giorni, l'interessata aveva a disposizione uno strumento che l'ordinamento conferisce proprio per le ipotesi in cui il danno grave ed irreparabile - derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato - non possa trovare tempestiva tutela giurisdizionale nemmeno con il giudizio cautelare. Si tratta - come è noto - del decreto cautelare monocratico rimesso alla competenza del Presidente del TAR (cfr. l'art. 21, comma 9, della legge n. 1034 del 1971, vigente ratione temporis, ed ora confluito nell'art. 56 cod. proc. amm.), strumento del quale - peraltro - la ricorrente si è nella specie avvalsa in modo a sé favorevole (la richiesta era stata accolta con decreto del Presidente di questa Sezione n. 64 del 2009, giunto in tempo ad evitare la chiusura del locale per i giorni nei quali - come da prospettazione della ricorrente - vi erano "già moltissime prenotazioni").Nessun danno può, pertanto, la ricorrente lamentare nella prospettiva di cui al motivo qui in esame. Va peraltro aggiunto - in ogni caso - che la stringente necessità ed urgenza di disporre, per motivi di sicurezza stradale, la chiusura di un locale ove si sono verificati fatti illeciti di somministrazione di bevande alcoliche, depone nel senso di una sicura legittimità del provvedimento sanzionatorio che sia stato adottato - come nella specie - nel più breve tempo possibile.7. Non vi è luogo a pronunzia sulle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata.P. Q. M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione seconda, definitivamente pronunciando,Respingeil ricorso in epigrafe.Nulla per le spese.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:IL PRESIDENTEVincenzo SalamoneL'ESTENSOREAntonino MasaracchiaIL REFERENDARIOOfelia FratamicoDepositata in Segreteria il 15 aprile 2011(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)Impianti di telefonia mobile
N. 207/2011 Reg. Prov. Coll.N. 385 Reg. Ric.ANNO 2010REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria ha pronunciato la presenteSENTENZAsul ricorso numero di registro generale 385 del 2010, proposto da:X, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Zucchi, con domicilio eletto presso Mario Zema Avv. in Reggio Calabria, via Nino Bixio, 54;controComune di Polistena, rappresentato e difeso dall'avv. Silvana Nasso, con domicilio eletto presso Maria Stella Ciarletta Avv. in Reggio Calabria, corso Garibaldi, 202;per l'annullamentodell'ordinanza n. 12 del 3.6.2010, notificata il 14.6.2010, con cui il Capo della Ripartizione Urbanistica ha intimato alla Società ricorrente di demolire le parti già realizzate di un impianto di telefonia mobile e di non realizzare le ulteriori opere a completare l'impianto stesso;della deliberazione di C.C. n. 26 del 15.5.2010 con cui è stata disposta la demolizione dell'impianto stesso;per quanto possa occorrere, dell'art. 3, comma 1, del regolamento edilizio comunale, nella parte in cui prevede che gli impianti di telefonia mobile non possono essere realizzati con denuncia di inizio attività, nonché, dell'art. 5 dello stesso regolamento, nella parte in cui individua le aree comunali in cui localizzare gli impianti di telefonia mobile, vietando la realizzazione degli stessi entro il perimetro urbano.per quanto possa occorrere, del prospetto planimetrico e della delibera n. 44 cui lo stesso risulta allegato.Visti il ricorso e i relativi allegati;Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Polistena;Viste le memorie difensive;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2011 il dott. Caterina Criscenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.FATTO E DIRITTOLa X, in data 19 giugno 2008, presentava al Comune di Polistena un'istanza di autorizzazione, ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs. n. 259/03, per installare un impianto di telefonia mobile sull'edificio sito alla via Catena, n 26.Non essendo stato comunicato da parte dei Comune alcun provvedimento espresso di diniego nei successivi novanta giorni, la X intraprendeva I'esecuzione dei lavori, dandone comunicazione al Comune con la nota del 10 novembre 2008.Con l'ordinanza contingibile ed urgente n. 1 dell'8.1.2009 il Sindaco vietava l'attivazione dell'impianto al fine di tutelare l'ordine pubblico. Tale ordinanza sindacale veniva impugnata dalla X innanzi a questo T.A.R., che l'annullava con la sentenza n. 510 del 30 luglio 2009.In forza di tale sentenza favorevole, la X attivava l'impianto, essendo lo stesso pressoché ultimato ed essendo intervenuto, in data 17 febbraio 2009, il favorevole parere dell'A.R.P.A.CAL e, comunicava al Comune, con nota del 23 marzo 2010, la ripresa dei lavori, relativamente alla realizzazione di alcune opere accessorie ed ultimative, quali l'installazione di una pedana in orso grill ed il completamento della ringhiera di recinzione.Il Capo della Ripartizione Urbanistica, con l'ordinanza n. 12 del 3 giugno 2010, intimava la demolizione delle parti già realizzate dell'impianto, vietando, nel contempo, la realizzazione delle ulteriori opere atte a completare l'impianto medesimo.A fondamento di tale determinazione venivano poste le seguenti ragioni:a) I'impianto sarebbe stato realizzato in mancanza di qualsivoglia titolo abilitativo ed in contrasto con le norme del regolamento edilizio comunale che disciplina l'installazione delle infrastrutture elettroniche (segnatamente l'art. 3, co. 1, in base al quale gli impianti di telefonia mobile non possono essere realizzati con denuncia di inizio attività, e l'art. 5, che individua le aree comunali in cui localizzare gli impianti di telefonia mobile e che, nel contempo, vieta la realizzazione degli stessi entro il perimetro urbano, per come definito dal relativo prospetto planimetrico);b) sarebbe scaduto il termine annuale di ultimazione dei lavori, previsto dall'art. 87, co. 10, del D. Lgs. n. 259/03.Con ricorso notificato in data 18 giugno 2010 e depositato il successivo giorno 25 la soc. X impugnava la suddetta ordinanza e gli altri atti in epigrafe indicati, deducendo setti motivi di gravameSi costituiva il Comune di Polistena, deducendo preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnativa del regolamento e contestando nel merito le censure avversarie.Con ordinanza n. 176/10 il Tar accoglieva la domanda cautelare, evidenziando "che l'impianto risulta ultimato sotto il vigore di un titolo abilitativo perfezionato e valido, secondo il dettame dell'art. 87 D.lgs. n. 259/03".All'udienza pubblica del 9 febbraio 2011, sentite le parti, la causa è stata chiamata per la decisione.Il ricorso, i cui motivi possono essere cumulativamente vagliati, è fondato.In ordine al procedimento di autorizzazione per la realizzazione di impianti di telefonia mobile, l'art. 87, co. 9, D. L.vo 1 agosto 2003 n. 259, prevede che "Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui al presente articolo (...) si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda (...) non sia stato comunicato un provvedimento di diniego (...)".In base alla norma richiamata, l'inutile decorso del termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione o della denuncia di attività determina la formazione del silenzio assenso e la conseguente formazione del titolo abilitativo per la realizzazione dell'impianto (cfr., ex multis, TAR Sicilia, Catania, IV, 3 maggio 2008 n. 711; Id,. II, 14 giugno 2007, n. 1001; TAR Campania, Napoli, VII, 12 marzo 2007, n. 1790; TAR Piemonte, I, 13 dicembre 2006 n. 4634).Il parere favorevole dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente non è necessario né ai fini della formazione del titolo, né per l'inizio dei lavori, e neppure per l'ultimazione degli stessi, ma solo, in via esclusiva, per l'attivazione dell'impianto e del segnale telefonico (Cfr. TAR Puglia, Lecce, sez. II, 24 agosto 2006, n. 4279; TAR Sicilia,Catania, sez. II, 15 maggio 2007 n. 815).Nella specie, l'istanza di rilascio di titolo autorizzatorio è stata presentata dalla X al Comune di Polistena in data 19 giugno 2008, per cui a decorrere dal 17 settembre 2008 la Società ricorrente risulta munita del relativo titolo abilitativo, formatosi per silenzio - assenso, non avendo l'Ente locale fatto pervenire, nel termine di legge, alcun atto di diniego.Il Comune avrebbe potuto annullare in autotutela tale titolo abilitativo, previa comunicazione dell'avvio del relativo procedimento. Ma è mancato un provvedimento esplicito di annullamento d'ufficio del provvedimento autorizzatorio ormai formatosi per silenzio assenso.Le ragioni ulteriori poste a base dell'ordine di demolizione qui impugnato, le quali mirerebbero in definitiva a confutare l'esistenza di un titolo abilitativo tacito, sono in ogni caso inconducenti.Premesso che l'impugnativa della variante al PRG per l'individuazione siti allocazione antenne per telecomunicazione di cui alla delib. C.C. n. 58 dell'11 ottobre 2006 è ammissibile e tempestiva, sorgendo l'interesse in virtù dell'ordine di demolizione, sinteticamente si osserva che: a) il regolamento edilizio (art. 3, co. 1) non può prevedere procedure aggravate di installazione degli impianti rispetto a quelle previste dalla legge; lo stesso co. 9 dell'art. 87 cit. stabilisce che gli "Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma"; b) il Comune non può introdurre un generalizzato divieto di installazione di antenne e la relativa prescrizione regolamentare, che limitava a due siti sul territorio comunale (art. 5), era già stata sospesa da questo Tar con ordinanza n. 279/07; c) il termine posto dal co. 10 dell'art. 87 cit. secondo cui "le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso" non poteva dirsi decorso, considerata l'adozione dell'ordinanza sindacale n. 1/09.Ne consegue l'integrale accoglimento del ricorso, con condanna del Comune al pagamento delle spese della lite, nella misura liquidata in dispositivo.P. Q. M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabriadefinitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati.Condanna il Comune di Polistena al pagamento, in favore di X, delle spese della lite forfetariamente liquidate nella misura di euro 1.200,00, oltre IVA e CPA come per legge..Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:IL PRESIDENTEEttore LeottaL'ESTENSORECaterina CriscentiIL CONSIGLIEREGiuseppe CarusoDepositata in Segreteria il 23 marzo 2011(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)Cause ostative alla regolarizzazione degli stranieri
N. 304/2011 Reg. Prov. Coll.N. 190 Reg. Ric.ANNO 2011REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presenteSENTENZAex art. 60 cod. proc. amm.;sul ricorso numero di registro generale 190 del 2011, proposto da:C. I., N. B., rappresentati e difesi dall'avv. Mario Turco, con domicilio eletto presso Mario Turco in Bologna, via Rizzoli N. 4;controMinistero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Bologna; Questura di Bologna, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4;per l'annullamentodel provvedimento di diniego emesso il 05.11.2010 dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Bologna avente n. P.BO/L/N""// comunicato il 16.11.2010, sull'istanza di emersione del lavoro irregolare svolta dal Sig. I. in favore della cittadina extracomunitaria N. B., nata in ...omissis... in forza della L. 102/2009, nonchè tutti gli atti presupposti a questo provvedimento, tra cui il parere negativo emesso dalla locale Questura di Bologna richiamato nell'atto di diniego stesso;Visti il ricorso e i relativi allegati;Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Bologna;Viste le memorie difensive;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2011 il dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.FATTO E DIRITTOCol ricorso in epigrafe il ricorrente lamenta la mancata concessione del provvedimento di regolarizzazione del lavoro domestico per il quale era stata presentata istanza di emersione di lavoro irregolare ai sensi della L. 102/09.Il diniego si fonda sull'esistenza di una condanna ostativa nei confronti dello straniero ai sensi dell'art. 14, comma 5, D.lgs. 286/98.Col ricorso si contesta la violazione dell'art. 1 ter del D.L. 78/09 come modificato dalla L. 102/09 per il fatto che erroneamente si è fatto rientrare il reato, per il quale il ricorrente aveva subito una condanna, tra quelli ricompresi all'interno dell'art. 381 c.p.p. da ritenersi ostativi alla concessione della regolarizzazione.Con altri motivi vengono dedotte censure di eccesso di potere sotto vari profili, richiamando la direttiva rimpatri n. 115/2008 e la lesione del principio di uguaglianza, ed implicando una eccezione di incostituzionalità della normativa sulla regolarizzazione nella parte che attribuisce rilevanza ostativa alle condanne ex art. 14, comma 5, D.lgs. 286/98.Il ricorso non è fondato.In relazione alla contestata violazione dell'art. 1 ter del D.L. 78/09 come modificato dalla L. 102/09 per il fatto che erroneamente si è fatto rientrare il reato, per il quale il ricorrente aveva subito una condanna, tra quelli ricompresi all'interno dell'art. 381 c.p.p., ostativi alla concessione della regolarizzazione, la giurisprudenza del Consiglio di Stato e di questo Tribunale hanno chiarito che la condanna per il reato commesso dallo straniero per essersi illegittimamente trattenuto in Italia in violazione del precedente provvedimento di espulsione, punibile con la reclusione con pena fino a quattro anni, rientra, proprio in ragione della pena prevista, nella previsione dell'art. 381 c.p.p. e, di conseguenza, costituisce reato ostativo ai sensi del comma 13, lett. c), art. 1 ter, d.l. n. 78 del 2009 (convertito in l. n. 102 del 2009) che esclude dalla regolarizzazione gli stranieri « che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p.» (C.St., VI, n. 7209 del 29 settembre 2010; n. 5890/2010; TAR Emilia-Romagna, fra le tante, Sez. I, n. 4767/2010).Sul punto la giurisprudenza ha osservato che, se il legislatore avesse voluto escludere l'art. 14, comma 5 ter, T.U. Imm. dal novero dei reati che impedivano l'emersione, avrebbe dovuto indicarlo espressamente dal momento che il reato comunque per limiti edittali rientrava nel novero di quelli che consentono l'arresto facoltativo. (TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, n. 4767/2010).Le suesposte conclusioni non sono contraddette dall'ordinanza cautelare dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (912/2011) che ha devoluto le questioni inerenti al "fumus" alla fase del merito.Né in questa sede possono essere dedotte questioni attinenti alla norma penale ed ai relativi processi, in quanto ciò che qui rileva è l'esistenza, quale ragione ostativa della regolarizzazione, del fatto obiettivo costituito dalla condanna penale.Per quanto riguarda la questione di incostituzionalità relativa alla normativa sulla regolarizzazione il collegio la ritiene infondata.Sul punto la scelta legislativa di individuare una serie di reati ritenuti assolutamente ostativi all'emersione appare compatibile con la Costituzione alla luce della sentenza n. 148 del 2008 della Corte Costituzionale che ha considerato non irragionevole l'inclusione di determinate condanne tra le cause ostative all'ingresso e alla permanenza dello straniero nel territorio nazionale.Invero a ben vedere, l'automatismo nell'individuazione di cause di esclusione della regolarizzazione basate sull'entità della pena o su tipologie di reati altro non è che un riflesso del principio di stretta legalità che permea l'intera disciplina dell'immigrazione e rappresenta anche per gli stranieri un presidio dei loro diritti, consentendo di scongiurare possibili arbitrii da parte dell'autorità amministrativa.Per altro verso l'art. 1 ter, comma 13 lett. c) della l. 102/09, che esclude dalla procedura di emersione i lavoratori extracomunitari condannati, anche con sentenza non definitiva, non insinua sospetti di incostituzionalità trattando in modo differente situazioni uguali, perché la situazione di chi è stato condannato perché sorpreso a trattenersi illegalmente in Italia non è uguale a quella di chi non ha riportato alcuna condanna, in quanto la posizione di irregolarità non è emersa (si veda TAR Brescia, I, n. 4039/2010).Inoltre si deve considerare che la condanna per il reato commesso dallo straniero per essersi illegittimamente trattenuto in Italia in violazione del precedente provvedimento di espulsione è assunta a fondamento del diniego di emersione non singolarmente, ma in quanto, in ragione della pena fino a quattro anni, rientra, insieme a molti altri reati, nella previsione dell'art. 381 c.p.p..Né in questa sede possono essere dedotte questioni attinenti alla norma penale che ha costituito il fondamento della condanna, in quanto ciò che qui rileva è l'esistenza, quale ragione ostativa alla regolarizzazione, del fatto obiettivo costituito dalla condanna penale.In ogni caso la direttiva comunitaria del 2008/115/CE in materia di rimpatri introduce un nuovo sistema per i rimpatri stessi che riguarda gli aspetti amministrativi della disciplina, applicabile (e prevalente sugli ordinamenti interni) fin dal 24 dicembre 2010, ma non idonea a provocare la caducazione retroattiva dei preesistenti sistemi, anteriormente non incompatibili con la disciplina comunitaria, proprio per l'assenza di una direttiva vincolante sul punto.Per quanto riguarda la particolare condizione di salute della persona assistita dalla straniera richiedente la regolarizzazione e/o la prossima estinguibilità del reato, è agevole rilevare che la normativa sulla emersione, nel prevedere precise cause ostative, tassative e vincolanti, non consente la valutazione di ulteriori condizioni particolari e/o personali.Quanto alla legittimità ed efficacia della pregressa espulsione, trattasi di questione completamente assorbita e superata dalla applicazione della condanna perla sua violazione, certamente esistente ed efficace al tempo dell'impugnato diniego (a prescindere dalla sua eventuale futura rivedibilità ex 330 c.p.p.).Infine, in materia di emersione e, più in generale, di rilascio del titolo di soggiorno, non può affatto venire in considerazione il principio comunitario di progressività e gradualità dei provvedimenti di rimpatrio, stabilito per le espulsioni.Per quanto sopra tutte le censure formulate devono ritenersi infondate e il ricorso deve essere rigettatoLa novità della questione giustifica la compensazione delle spese.P. Q. M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Emilia Romagna (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, rigetta il ricorso in epigrafe.Spese del giudizio compensate.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:IL PRESIDENTEGiancarlo MozzarelliL'ESTENSOREAlberto PasiIL CONSIGLIEREBruno LelliDepositata in Segreteria il 4 aprile 2011(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)Composizione della commissione esaminatrice di pubblico concorso: i "politici" possono farvi parte?
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria ha pronunciato la presenteSENTENZAsul ricorso numero di registro generale 123 del 2009, proposto da:V. O., rappresentato e difeso dagli avv. Antonella Leone e Concetta Leone, con domicilio eletto presso Cinzia Iadicola Avv. in Reggio Calabria, via Fra Gesualdo Melacrino, 36;controComune di Locri, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Mollica, con domicilio eletto presso Lucio Strangio Avv. in Reggio Calabria, via F.G. Melacrinò, 47;nei confronti diCommissione Esaminatrice, nella persona del Presidente S. L.;M. M., C. B., R. S., rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Gerace, con domicilio eletto presso Domenico Iofrida Avv. in Reggio Calabria, via Aschenez Prol. N. 38;per l'annullamentodi tutti gli atti della procedura concorsuale, a far data dalla pubblicazione del Bando di Concorso sino all'inquadramento dei vincitori alla categoria D e segnatamente dei seguenti atti:Bando di concorso, pubblicato in data 11.12.2008, prot. n. 19897;Determinazione n. 31 del 22.12.2008 dell'area Direzione Generale del Comune di Locri avente ad oggetto "nomina della commissione esaminatrice";Verbali della Commissione Giudicatrice (e relativi allegati),Nota del 23.12.2008 con cui il Presidente della commissione esaminatrice rendeva noto "... che a seguito dell'avvenuta correzione degli elaborati...relativi alla prova pratica attitudinale...il candidato V. O., avendo ottenuto un punteggio inferiore a 21/30" non veniva ammesso a sostenere la prova orale";Determinazione n. 2 dell'area Direzione Generale del Comune di Locri avente ad oggetto "Presa d'atto graduatoria progressioni verticali"ogni atto presupposto, connesso, attuativo e/o conseguenziale rispetto a quelli impugnati.Visti il ricorso e i relativi allegati;Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Locri e dei controinteresssati M. M., C. B. e R. S.;Viste le memorie difensive;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2011 il dott. Caterina Criscenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.FATTO E DIRITTO1. In data 11 dicembre 2008 veniva pubblicato all'albo pretorio del Comune di Locri il bando di selezione interna per "la progressione verticale del personale dipendente del Comune di Locri, per la copertura di n. 3 posti del profilo professionale di "Istruttore Direttivo" "Categoria D" - Posizione economica iniziale D/1 (...) come di seguito. Servizio Amministrativo Personale, Affari Generali, Archivio e Protocollo; Servizio Attività Produttive e Tributi; Servizio Tecnico Manutentivo".Il ricorrente veniva ammesso a sostenere le prove d'esame, che venivano espletate in data 23 dicembre 2008, unitamente ai tre odierni controinteressati.In data 8 gennaio 2009, con determinazione n. 2, si "prendeva atto" della "legittimità di tutte le operazioni concorsuali", si approvava la graduatoria finale e si dichiaravano vincitori del concorso la Dott.ssa R. S., il Dott. C. B. ed il Geometra M. M.; con lo stesso atto si stabiliva, infine, di inquadrare i predetti vincitori, a far data dal 10 gennaio 2009, rispettivamente: nel Servizio personale, affari generali archivio e protocollo (la Dott.ssa S.), nel Servizio attività produttive e tributi (il Dott. B.), nel Servizio tecnico manutentivo (il Geom. M.).Il ricorrente non veniva ammesso a sostenere le prove orali, avendo riportato nella prova scritta un punteggio di "17,40/30", inferiore a quello minimo stabilito in 21/30 dalla commissione giudicatrice.In considerazione di ciò, in data 29 dicembre 2008, con nota protocollata al n. 20717, lo stesso faceva domanda per ottenere, fra l'altro, copia "degli elaborati dei partecipanti al concorso" nonché delle relative schede di valutazione.In data 20 gennaio 2009 otteneva parte della documentazione richiesta, ma non la copia del proprio elaborato, né quella degli altri concorrenti né, tanto meno, le relative schede di valutazione.Con successiva nota del 27 gennaio 2009 prot. n. 1462 il ricorrente chiedeva il rilascio di ulteriore documentazione, nonché, per il caso di omessa o parziale evasione "attestazione scritta delle ragioni ostative al rilascio; ciò con riferimento anche alla mancata consegna di copia degli elaborati dei partecipanti al concorso, nonché delle relative copie schede di valutazione per come da richiesta del 29.12.2008".In data 16 febbraio 2009 veniva parzialmente evasa la seconda richiesta, in particolare il ricorrente entrava in possesso di copia: 1) del proprio elaborato; 2) dell'allegato A del verbale n. 2 della commissione giudicatrice del 23.12.2008 (traccia della prova scritta); 3) del regolamento comunale degli uffici dei servizi approvato con deliberazione della G.C. n. 891/1997; 4) della determinazione n. 18 del 28.10.2008 di approvazione del bando di concorso per selezione interna; 5) del bando di concorso.2. Con ricorso notificato in data 24 febbraio 2009 e depositato il successivo 11 marzo il dipendente Orlando denunciava l'illegittimità della procedura concorsuale, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:I. ILLEGITTIMITA' DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER VIOLAZIONE: DELL'ART. 9, CO. 1, del DPR 487/94; DELL'ART. 4, CO. 1, DEL DPR 272/04.Statuisce l'art. 9, co. 1, del DPR 487/94 (per come modificato dal DPR 693/96) che le commissioni esaminatrice dei concorsi per esami e per titoli ed esami sono nominate, per i concorsi diversi da quelli "unici" "con provvedimento del competente organo amministrativo. Questi ne da comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento della Funzione Pubblica".Analogamente dispone l'art. 4, co. 1, del DPR 272/04 "La commissione esaminatrice del concorso è nominata con decreto dell'Organo del governo dell'amministrazione che indice il concorso...".Risulta dagli atti del Comune di Locri, invece, che la commissione esaminatrice è stata nominata, in violazione delle citate disposizioni di legge, dal Direttore Generale dell'Ente con determinazione n. 31 del 22 dicembre 2008.II. ILLEGITTIMITA' DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 9, CO. 2, del DPR 487/94 (PER COME MODIFICATO DAL DPR 693/96); 35, CO. 3 LETT. D, D. LGS. 165/2001; 4, CO. 2, 3 E 4, DEL DPR 272/04.Statuisce univocamente la normativa che si assume violata che le commissioni esaminatrici devono essere composte esclusivamente da esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, e non possono farne parte, ex art. 6 del D. Lgs. 23.12.1993 n. 546, i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.Orbene il Direttore Generale dell'Amministrazione interessata, con determina n. 31 del 22 dicembre 2008, nominava componenti esperti della Commissione Esaminatrice l'ingegnere J. F., pur rivestendo la stessa le seguenti cariche politiche.- Consigliere del Comune di Siderno;- Componente dell'Ufficio Staff del Sindaco dell'Amministrazione Comunale di Locri;- Dirigente Regionale del partito politico "...omissis..." Regione Calabria.III. VIOLAZIONE DI LEGGE IN PARTICOLARE DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO PER LE PROGRESSIONI VERTICALI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DI LOCRI N. 119 DEL 14.11.2008.Stabilisce il citato articolo che la commissione di selezione interna è nominata dal Dirigente del Settore Amministrativo ed è composta dal Direttore Generale del Comune o di altro ente locale in qualità di Presidente e da due membri esperti scelti tra il personale interno dell'ente appartenente ad una categoria non inferiore a quella della posizione professionale oggetto di selezione o di altro ente locale.Tale disposizione regolamentare è stata disattesa, in quanto con determinazione n. 31 del 22 dicembre 2008 veniva nominato presidente della Commissione esaminatrice il Dottor S. L., il quale non riveste la carica di Direttore Generale, ma è dipendente del Comune di Ardore, responsabile dell'area amministrativa Cat. D.Come pure non si è considerato che l'Ing. J. F., oltre a non essere una dipendente del Comune di Locri (essendo stata assunta nell'Ufficio Staff del Sindaco dell'Amministrazione Comunale di Locri - ufficio di supporto all'esecutivo politico - con contratto a chiamata diretta la cui scadenza è direttamente legata alla durata in carica del sindaco) non era neppure competente (o esperto) in relazione alle materie oggetto di concorso.IV. ILLEGITTIMITA' DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 70, co. 13, DEL D.LGS. 165/2001, 7 co. 1 - lett. a, 2 DEL DPR 487/94 E SUCC. MODIF. E PER VIOLAZIONE DELL'ART. 5 DEL DPR 272/04.Statuisce l'art. 7, co. 1, lett. a, e l'art. 2 del citato DPR 487/94 che i concorsi per esami aventi ad oggetto i profili professionali di settima qualifica (Cat. D) e superiori, consistono nell'espletamento di "almeno due prove scritte, una delle quali può essere a contenuto teorico pratico ed in una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza della lingua straniera...i bandi di concorso possono stabilire che una delle prove scritte per l'accesso ai profili professionali della settima qualifica o categoria superiore consista in una serie di quesiti a risposta sintetica...".Analogamente dispone l'art. 5, co 1, 2 e 3 del DPR 272/04 (regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente ai sensi dell'art. 28, co. 5 D. Lgs. 165/2001).Prescrive, inoltre, l'art. 70, co. 13 del D. Lgs. 165/2001 che "In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti".Di tali disposizioni di legge non si è tenuto conto:- nè nel regolamento comunale per le progressioni verticali (approvato con deliberazione della G.C. 119 del 14.11.2008) che ha disposto all'art. 7 che le modalità di selezione per la categoria D "sono articolate sulla base di una prova scritta ed una prova orale intese da un lato, a valutare le effettive cognizioni culturali (specialistiche) acquisite dal dipendente e, dall'altro, ad accertare il reale grado di attitudine, abilità propensione ed idoneità del candidato ad assolvere le funzioni richieste";- né nel bando di concorso, in merito allo svolgimento delle prove selettive, che prevede che "... la selezione viene espletata, mediante due prove, di cui una a carattere teorico pratico e l'altra orale...";- né da parte della Commissione esaminatrice, la quale "stabiliva che le prove d'esame, avrebbero avuto ad oggetto le seguenti materie "prova pratica attitudinale: quesiti a risposta multipla con riposta predefinita o a risposta sintetica; prova orale: colloquio sugli argomenti della prova pratica attitudinale".V. VIOLAZIONE DI LEGGE IN RELAZIONE ALL'ART. 11 DEL DPR 487/94 (per come modificato dal DPR 693/96) IN TEMA DI ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE ESAMPINATRICE:Non risulta dai verbali della commissione la predisposizione delle "tracce d'esame" per la prova scritta (previste in numero di tre, dal comma 2 del citato art. 11, per l'ipotesi di prova espletata in una sola sede, ma che nella fattispecie dedotta in lite avrebbero dovuto essere almeno 9 alla luce del fatto che i posti messi a concorso riguardavano tre profili professionali diversi: quindi tre tracce per ciascun profilo diverso considerato che era stata stabilita una sola prova scritta).Come neppure risulta che il Presidente della Commissione abbia adempiuto agli oneri di cui al comma 4 del citato art. 11, facendo sorteggiare ad uno dei concorrenti, previa verifica dell'integrità del "piego", la traccia prima dell'espletamento della prova scritta.Risulta invece dai citati verbali che la Commissione:- dava mandato al Segretario di " predisporre tutto il materiale occorrente per l'espletamento delle prove d'esame..." (quindi anche le tracce?): Cfr. Verbale n. 1 del 22.12.2008;- predisponeva un'unica traccia (Cfr. Verbale n. 2 nel quale si dichiara che "la traccia viene allegata al presente verbale sotto la dizione "lettera A" ) nonostante i posti messi a concorso riguardassero tre profili professionali diversi e pur avendo la stessa stabilito, nel verbale n. 1, che le prove erano dirette a verificare " la maturità professionale del concorrente con riferimento all'attività che il medesimo è chiamato a svolgere, il livello di approfondimento delle stesse, in relazione alle funzioni connesse al posto da ricoprire: pertanto dev'essere adeguatamente valutata la capacità del concorrente di individuare e proseguire esattamente e compiutamente le finalità delle procedure oggetto d'esame" (Cfr. Verbale n. 1).VI. VIOLAZIONE DELL'ART. 12, CO. 1, DEL DPR 487/94 E DELL'ART. 5 CO. 4 DEL DPR 272/04 IN TEMA DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA PER NON AVERE LA COMMISSIONE ESAMINATRICE PREDETERMINATO I CRITERI E LE MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE PROVE CONCORSUALI.Statuisce l'art. 5, co. 4, del DPR 272/2004 ("Regolamento di Disciplina in materia di Accesso alla Qualifica di Dirigente, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165") - analogamente all'art. 12, co. 1, del DPR 487/94 (come modificato dal DPR 693/96) - che " La commissione esaminatrice, al fine di assicurare la trasparenza amministrativa nell'ambito del procedimento concorsuale stabilisce, preventivamente, i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da attribuire alle singole prove. La commissione prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato con estrazione a sorte".La prova dell'omissione di tali ulteriori prescrizioni, con conseguente violazione di legge, emerge dagli stessi verbali della Commissione esaminatrice, da quali non è dato evincere né le previste "formalizzazioni" né l'adozione degli altri adempimenti dovuti in relazione alle prove orali.VII. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART 12, CO. 1, DEL DPR 487/94. ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELL'ASSENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE, DELL'INGIUSTIZIA MANIFESTA, DELL'ILLOGICITA' E DEL TRAVISAMENTO: MANCANZA O INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE.La commissione ha espresso, nei riguardi del candidato Orlando, un giudizio negativo in forma puramente numerica ("Il candidato ha risposto esattamente a 29 quesiti su 50, conseguendo il punteggio di 17,40/30 (...) pari a: 0,6 x 29"), così violando l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi ribadito con assoluto rigore nell'art. 3 legge 241/90, tanto più che non erano stati predeterminati da parte della Commissione esaminatrice i criteri oggettivi di valutazione delle prove (più precisamente i punteggi che la stessa aveva prestabilito di attribuire ad ogni risposta esatta, sbagliata e/o mancante in relazione ai quesiti della prova "pratica attitudinale"). Ne consegue che il punteggio in concreto attribuito al ricorrente è da ritenere del tutto arbitrario ed ingiustificato.Concludeva, dunque, il ricorrente per l'annullamento, previa sospensione, di tutta la procedura concorsuale.3. Nessuna delle parti intimate si costituiva e con ordinanza n. 139 del 7 aprile 2009 il Tar accoglieva la domanda cautelare, ritenendo sussistenti tanto profili di fondatezza, e per gli aspetti concernenti la composizione della Commissione, e per la parte riguardante lo svolgimento delle prove concorsuali, quanto un pregiudizio grave ed irreparabile, data la posizione del ricorrente.Su appello della parte controinteressata, con ord. n. 3245 del 25 giugno 2009, il Consiglio di Stato, ritenendo prevalente il danno lamentato dagli appellanti rispetto a quello del ricorrente originario "che non potrebbe comunque ricoprire immediatamente la pozione funzionale a concorso, comportando l'accoglimento del ricorso originario la rinnovazione della procedura", respingeva la domanda cautelare di primo grado.Con memoria del 28 dicembre 2010 si costituivano i controinteressati, mentre con memoria del 5 gennaio 2011 si costituiva il Comune di Locri, entrambi resistendo alle censure avversarie, delle quali chiedevano il rigetto.All'udienza pubblica del 28 gennaio 2011, sentite le parti, la causa è stata posta in decisione.4. In merito alla tardività della costituzione del Comune di Locri, rilevata in udienza dalla difesa di parte ricorrente, il Tribunale ritiene che essa debba essere disattesa, avendo la difesa di parte ricorrente controdedotto per iscritto alle difese dell'ente (analoghe per altro, secondo quanto dalla stessa asserito, a quelle, tempestive, della parte controinteressata), con memoria di replica del 18 gennaio 2011, la quale pure finisce per non rispettare il termine fissato dall'art. 73 c.p.a.. Il Collegio ritiene, dunque, di prendere in esame tutte le difese scritte svolte dalle parti.Deve ancora in via preliminare darsi atto della sussistenza dell'interesse ad agire in capo al ricorrente, di cui le controparti hanno dubitato.Egli è stato ammesso a partecipare alla selezione interna, avendo presentato regolare e tempestiva domanda, facendo parte, all'epoca della selezione, dell'Area Tecnico Manutentiva del Comune.Né sussiste alcuna ipotesi di improcedibilità per omessa autonoma impugnazione del bando o del regolamento, essendo chiaro che l'interesse del candidato è divenuto attuale solo con la sua esclusione.5. Col primo motivo il ricorrente lamenta che la nomina della Commissione non è avvenuta da parte della Giunta, come prescrive la normativa nazionale sui concorsi.Ritiene il Tribunale che erri il ricorrente nel ritenere che la competenza spetti tutt'oggi alla Giunta.Ai sensi del sopravvenuto art. 107, co. 5, del D.Lg.vo n. 267/2000, infatti, "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti" (Tar Reggio Calabria, 8 settembre 2005 n. 1397, proprio con riferimento al Comune di Locri ed al precedente Regolamento del 1998 che prevedeva che la Commissione esaminatrice dei concorsi e delle selezioni fosse nominata dalla Giunta comunale; in termini anche Tar Cagliari, 29 settembre 2003 n. 1093)..In linea con tale innovazione si presenta, pertanto, la previsione regolamentare del 2008, che all'art. 9 affida la nomina della commissione al Dirigente del Settore amministrativo.6. Fondato è invece il secondo motivo di gravame.L'art. 6 D.l.vo 23 dicembre 1993 n. 546, nel modificare l'art. 8 D.l.vo n. 29/93, oggi confluito nell'art. 35 T.U. n. 165/01, prevede la "composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali".Secondo la prevalente giurisprudenza amministrativa, specie quella di primo grado, che al Collegio pare preferibile, ai fini del divieto di partecipazione alle Commissioni giudicatrici di concorso posto non rileva la circostanza che le cariche siano ricoperte presso Amministrazione diversa da quella interessata dalla procedura concorsuale (Cfr. TAR Sardegna 15 ottobre 2002 n. 1367; Tar Lazio, III bis, 15 novembre 2000 n. 9353; TAR Lazio, III, 31 luglio 1999 n. 2376; TAR Toscana, II, 29 febbraio 1996 n. 80).La norma ha l'evidente scopo di evitare qualsiasi ingerenza politica o sindacale nelle procedure riguardanti i pubblici concorsi. Pertanto non si reputa logico limitare l'applicazione della norma all'interno della stessa amministrazione che ha bandito il concorso pubblico. Infanti è l'"appartenenza" in generale ad una forza politica o ad una organizzazione sindacale che rende indebitamente influenzabile da fattori esterni quel determinato soggetto, a prescindere dalla circostanza che la designazione sia avvenuta all'interno della stessa amministrazione che ha bandito il concorso (così Tar Lazio, III quater, 3 dicembre 2009 n. 12429).La giurisprudenza del Consiglio di Stato propende per un'interpretazione più restrittiva, che valorizza, tra l'altro, il disposto del co. 6 dell'art. 4 DPR n. 272/04, secondo cui "non possono essere chiamati a fare parte delle commissioni soggetti componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione che indice il concorso o che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni od organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali" Si argomenta, infatti, che seguendo la tesi opposta la previsione relativa agli amministratori dell'Ente che ha bandito il concorso rimarrebbe priva di ogni significato, risultando pleonastica in quanto assorbita da quella relativa ai soggetti che ricoprono cariche politiche.Ma nel caso di specie la componente Ing. F. non è soltanto Consigliere del Comune di Siderno, circostanza che secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente determinerebbe incompatibilità, ma è anche componente dell'Ufficio Staff del Sindaco di Locri ed è Dirigente Regionale del partito politico ...omissis....A parte la qualità di componente dell'Ufficio Staff del Sindaco del medesimo Comune che bandisce il concorso, carica che, per quanto non elettiva, ma tecnica, pone il componente alla dirette dipendenza del sindaco, con compiti di indirizzo politico, è di certo ostativa la carica politica di dirigente regionale di un partito.Su questo la giurisprudenza è chiara, come si desume dalla stessa decisione della V sezione del Consiglio di Stato, 27 luglio 2002 n. 4056, la quale, pur ritenuto di escludere che nel concetto di 'cariche politiche' possano ricomprendersi le cariche elettive presso gli enti territoriali, diversi da quello che bandisce il concorso, precisa che il richiamo alle cariche politiche tout court si spiega proprio con riferimento ai partiti politici, in quanto "per carica politica deve intendersi solo l'ufficio che postula la rappresentanza, in via organica e professionale, di interessi e valori direttamente riferibili ad una parte politica, e cioè ad un partito, con la conseguenza che il divieto in esame va circoscritto ai soli titolari di cariche direttive all'interno dei partiti".7. Del pari illegittima è la nomina del dott. L., quale presidente della Commissione, secondo quanto denunziato col terzo motivo di ricorso.Lo stesso art. 9 del regolamento per le progressioni verticali prevede che sia il Direttore generale del Comune o di altro ente locale ad assumere la presidenza.Si difende l'amministrazione, affermando che il Direttore generale del Comune di Locri era l'unico Dirigente del Comune e, quindi, l'unico a poter assumere gli atti formali della procedura e, pertanto, non poteva anche assumere la presidenza della Commissione, per cui lo stesso ha provveduto, nell'atto formale di individuazione della commissione, "non avendo trovato altri Direttori Generali disponibili ad assumere la presidenza della commissione, a nominare altro dirigente in sua vece nella persona del Dott. S. L., responsabile dell'area amministrativa del Comune di Ardore Cat. D6 superiore a quella di selezione".La difesa non persuade. Posta la chiarezza del dato regolamentare, non sussiste prova sulla circostanza (che non si presenta neppure evidente o anche solo verosimile) che siano stati interpellati (non si dice in quale modo) tutti i Direttori Generali di tutti gli enti locali e nessuno abbia dato (senza ancora che si sappia in quale modo) la propria disponibilità. Giustificazione palesata dal Comune, peraltro, solo ex post, in sede processuale, ma non riportata, né accennata nella determina n. 31/08 di nomina della Commissione.Anche sotto tale aspetto la composizione della commissione risulta illegittima.8. La fondatezza delle censure riguardanti la composizione della Commissione importa già l'annullamento di tutto il procedimento concorsuale.Solo per ragioni di completezza e tenuto conto di quanto già tratteggiato in sede cautelare, appare opportuno dare brevemente conto delle censure che riguardano lo svolgimento delle prove concorsuali, censure che risultano pure tutte fondate.Risultano, infatti, illegittime, per le ragioni segnalate in ricorso, la previsione di un'unica prova scritta di tipo pratico attitudinale, la mancata preparazione di più tracce e l'omessa predisposizione dei criteri di valutazione degli elaborati, tanto più che, per asserite ragioni di economicità, si era ritenuto di far luogo ad un unico concorso per ben tre diversi profili professionali.Tale circostanza - ossia l'unicità della procedura concorsuale svolta nei termini fin qui descritti - importa, in ultimo, che non possa farsi luogo ad annullamento degli atti limitatamente al profilo inerente l'area tecnico manutentiva, come richiesto, in via subordinata, in sede di discussione orale, dalle difese dei controinteressati.9. Per tutte le ragioni che precedono il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento di tutti gli atti impugnati.La spese, che seguono la soccombenza, sono liquidate in dispositivo.P. Q. M.definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati.Condanna il Comune di Locri ed i controinteresaati al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 4.000,00, di cui. euro 2.000 a carico del Comune e euro 2.000, in solido, a carico dei controinteressati.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:IL PRESIDENTEEttore LeottaL'ESTENSORECaterina CriscentiIL CONSIGLIEREGiuseppe CarusoDepositata in Segreteria il 2 marzo 2011(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)Pubblicità sul demanio ferroviario: limiti e divieti
N. 58/2011 Reg. Prov. Coll.N. 14 Reg. Ric.ANNO 2006REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) ha pronunciato la presenteSENTENZAsul ricorso numero di registro generale 14 del 2006, proposto da V. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni De Angelis, Guido Alberto Inzaghi, Luca Arnaboldi e Giangiacomo Olivi, con domicilio eletto presso l'avv. Giovanni De Angelis in Parma, via Farini 37;controIl Comune di Parma, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola Creuso e Stefania Lago, con domicilio eletto presso l'avv. Salvatore Caroppo in Parma, Strada Repubblica 1-Avvocatura Municipale;per l'annullamento,previa sospensione- del provvedimento 28/10/05 con il quale il Dirigente del Servizio Entrate del Comune di Parma esprime diniego alle istanze di autorizzazione prot.140190/05, 139317/05, 140184/05, 139417/05, 139334/05, 140165/05, 140211/05 e 140176/05;- di ogni altro atto precedente, conseguente e comunque connesso ed in particolare dell'art. 39 comma 2 e dell'art. 13 comma 9 del Piano Generale degli Impianti (unitamente ad ogni altra disposizione dello stesso che contrasti con l'art. 51 commi 3 e 4 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada), dell'art. 82 del Regolamento urbanistico ed edilizio del Comune di Parma, nonché dell'art. 35 comma 1 lett. g) della delibera del Consiglio Comunale n. 139/64 del 28/07/04;nonché per il risarcimento dei danni tutti, patiti e patiendi, da quantificare in corso di giudizio.Visti il ricorso e i relativi allegati;Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Parma;Viste le memorie difensive;Visti tutti gli atti della causa;Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2010 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.FATTOCon il ricorso in epigrafe, notificato in data 23 dicembre 2005 e notificato in data 19 gennaio 2006, la società ricorrente impugna il diniego sulle otto istanze di autorizzazione da essa stessa presentate nell'anno 2005, al fine di installare n. 14 impianti pubblicitari da collocarsi su terreno appartenente al demanio ferroviario.In data 30 settembre 2005 il Comune ha inviato alla società n. 8 comunicazioni con cui, ai sensi dell'art. 10 bis l. 241/1990, indicava i motivi ostativi all'accoglimento delle domande presentate dalla società. La ricorrente ha dato riscontro a tali note in data 8 ottobre 2005, invitando l'amministrazione a rivedere le proprie posizioni.Quest'ultima, con provvedimento del 3 novembre 2005, confermava i precedenti pareri negativi, in quanto "le cause ostative prodotte dal Servizio Entrate non evidenziano solo un contrasto con la disciplina del Piano Generale degli impianti bensì palesi violazioni al Codice della Strada e al relativo regolamento di attuazione."Precisa, inoltre, il provvedimento che la circostanza che la norma sia stata impugnata non ne configura l'illegittimità che eventualmente sarà in futuro accertata in sede giurisdizionale.Con il ricorso presentato la ricorrente propone le seguenti censure:1. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 14, comma 4 septies del D.L. n. 318/96, convertito nella legge n. 488/86 (motivo che riguarda tutte le istanze). Secondo la ricorrente sulle istanze è maturato il silenzio-assenso essendo state presentate in data 4 agosto 2005 all'Ufficio pubblicità del Comune mentre la comunicazione dei motivi ostativi è stata trasmessa dal Comune il 30 settembre 2005.Poiché tutti gli impianti della ricorrente dovrebbero essere collocati sul demanio ferroviario, essi sono soggetti alle disposizioni del corpus normativo speciale di cui alla legge 132/59, all'art. 23, comma 5, del Codice della Strada, nonché all'art. 14, comma 4 septies della legge 488/86, in base al quale l'autorizzazione si intende rilasciata in assenza di contraria motivata comunicazione entro trenta giorni.2. Violazione e /o falsa applicazione dell'art. 51, commi 3 e 4 del D.P.R. n. 495/92. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione (istanze prot. 140190, 139334, 139317, 140176, 140184, 139417). Il Comune ritiene che alcuni degli impianti in questione violerebbero l'art. 51, commi 3 e 4 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada sotto il profilo delle distanze. L'amministrazione non ha espressamente indicato precisi punti di riferimento per valutare tali violazioni né ha svolto una valida istruttoria che avrebbe consentito di rilevare il pieno rispetto della normativa regolamentare. Da qui il difetto di motivazione.3. Violazione e/ o falsa applicazione dell'art. 51, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 495/92, in relazione all'art. 3, comma 1, punto 20 del d.lgs. n. 285/2001. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione (istanze prot. 140190, 140211, 140165, 139417). La norma citata riguarda l'installazione dei cartelli stradali lungo le curve. Secondo la ricorrente alcuni dei tratti stradali interessati non possono essere considerati "curve", in quanto non derivano dall'intersezione di due tratti rettilinei. Inoltre, nessuno dei tratti stradali ove verrebbero installati i mezzi pubblicitari è tale da determinare problemi di scarsa visibilità, come richiesto dal Codice della Strada affinché una intersezione si definisca "curva". L'installazione è infatti stata richiesta per taluni tratti rettilinei in prossimità delle curve, sui quali l'installazione di mezzi pubblicitari è perfettamente consentita.4. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 53, comma 3, del d.p.r. n. 495/92. Eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti e carenza istruttoria (istanze prot. 140211 e 139417). La ricorrente rileva che l'amministrazione non ha contestato la violazione dell'articolo rubricato, ma ha soltanto "ricordato" la disposizione citata. In ogni caso, anche a voler ritenere che il Comune abbia inteso fare riferimento alla presunta violazione dell'articolo in questione, lo stesso non ha alcuna attinenza con il caso in esame, applicandosi esclusivamente ai mezzi pubblicitari collocati all'esterno dei centro abitati, come indicato nel comma 1, mentre nel caso di specie sono collocati esclusivamente nell'ambito del centro abitato.5. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 14, comma 4 septies del D.L. n. 318/86, convertito nella l. n. 488/86, in relazione agli art. 13, comma 9, 18, commi 3 e 42, commi 1 e 38, comma 3, del Piano generale degli impianti pubblicitari (tutte le istanze). Le disposizioni dei Piani generali degli Impianti non hanno alcun rilievo rispetto ai manufatti collocati sul demanio ferroviario, quali sono quelli in questione, in quanto le disposizioni inerenti gli impianti pubblicitari in ambito ferroviario costituiscono un corpus normativo speciale, per cui essi sono sottoposti all'autorizzazione di R.F.I. e a un mero nulla-osta comunale.6. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 39, comma 2, del Piano generale degli impianti. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto (istanze prot. 140211, 139417/05). L'interpretazione data dal Comune all'art. 39, comma 2 del Piano Generale degli Impianti - laddove ritiene che per ogni mezzo pubblicitario andrebbe presentata una singola richiesta di autorizzazione - è errata in quanto le istanze riguardano manufatti, che oltre a essere collocati sul medesimo tratto del demanio ferroviario, vengono accuratamente e singolarmente descritti dalla società ricorrente. In subordine, la società ricorrente ove la norma citata fosse ritenuta da interpretarsi come patrocinato dal Comune, intende farne oggetto di specifica impugnativa.7. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di diritto, violazione dell'art. 3 comma 1 della legge n. 241/1990, carenza di motivazione (tutte le istanze). Secondo il Comune le istanze riguarderebbero impianti pubblicitari da installarsi in zona tutelata individuata ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. g) della delibera del Consiglio comunale n. 139/64 del 28 luglio 2004. Tuttavia la stessa deliberazione afferma che la disposizione ha carattere sperimentale ed è operante fino al 31.10.2005, pertanto nel caso de quo era già decaduta quando il provvedimento di diniego è stato notificato, ossia il 3 novembre 2005. Inoltre, trattandosi di una misura di vincolo essa può essere disposta solo in presenza di una specifica disposizione di legge che lo consenta e comunque motivata con forti ragioni di interesse pubblico, cosa che, nel caso di specie, non è avvenuto.8. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 82 e 85 bis del regolamento urbanistico edilizio, adottato con decreto del P.R. della Regione Emilia - Romagna n. 722/73. Eccesso di potere per carenza di motivazione (tutte le istanze). Il richiamo operato dal Comune, nei provvedimenti di diniego, alle prescrizioni del Regolamento Urbanistico Edilizio è del tutto generico, quindi dovrebbe essere irrilevante. Tuttavia, ove il Comune intendesse riferirsi all'art. 82, che prevede l'inedificabilità assoluta nelle zone ferroviarie e nelle fasce di rispetto ferroviarie, la ricorrente eccepisce che tale divieto non riguarda gli impianti pubblicitari, poiché l'installazione degli stessi è espressamente prevista dal successivo art. 85 bis e perché simili manufatti sono di tipo leggero e non assimilabili agli edifici e alle altre opere soggette al preventivo rilascio di titoli edilizi.9. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13 comma 9 in relazione all'art. 18 comma 4 del Piano Generale degli Impianti (tutte le istanze). Secondo il Comune tutti gli impianti della ricorrente violerebbero l'art. 13, comma 9 del Piano Generale degli Impianti, il quale pone il divieto, all'interno dei centri abitati, di installare cartelli e altri mezzi pubblicitari sulle strutture di ponti, sottoponti e altri manufatti di attraversamento attinenti la circolazione pedonale, veicolare e ferroviaria nonché entro una distanza di 50 metri dagli stessi. Tale disposizione, oltre a essere del tutto generica, in quanto volta a disciplinare le installazioni pubblicitarie sul suolo comunale, è in aperto contrasto con quanto disposto dall'art. 18, comma 4, del regolamento in questione secondo cui è vietato il posizionamento di cartelli "su ponti e sottoponti non ferroviari" all'interno dei centri abitati. L'art. 13 comma 9 - norma di carattere generale - deve cedere il passo alla disposizione di carattere speciale, che permette, a contrariis, l'installazione di manufatti e sottoponti ferroviari. Pertanto il riferimento fatto dal Comune alla norma di carattere generale è del tutto in conferente, in quanto la norma citata è in contrasto con la più specifica normativa dell'art. 18 comma 3. In subordine, ove ritenuta applicabile al caso di specie, la ricorrente impugna anche la norma di cui all'art. 13, comma 9 del Piano generale degli Impianti.Si è costituito in giudizio il Comune di Parma, chiedendo il respingimento del ricorso in quanto infondato.Con ordinanza in data 21 febbraio 2006 la Sezione ha respinto l'istanza cautelare.Il ricorso è stato trattato in pubblica udienza in data 07 dicembre 2010 e deciso nelle camera di consiglio dei giorni 7 dicembre 2010 e 26 gennaio 2011.DIRITTOIl ricorso è infondato.1. In primo luogo, occorre rilevare che il provvedimento finale con cui sono stati confermati i precedenti pareri negativi espressi sulle varie istanze di autorizzazione non modifica le motivazioni per le quali era stato espresso il preavviso di diniego, anche con riferimento, quindi, alla contrarietà delle installazioni proposte al Piano Generale degli Impianti.Ciò si evince chiaramente dalla lettura del provvedimento impugnato, che recita "la circostanza che la norma del P.G.I. sia stata impugnata, non ne configura l'illegittimità che eventualmente sarà accertata in futuro in sede giurisdizionale".Le ulteriori motivazioni per il diniego - palesi violazioni al Codice della Strada e al relativo regolamento di attuazione - si aggiungono alla contrarietà al Piano Generale degli Impianti, ma non eliminano tale primaria contrarietà.Per quanto concerne il primo motivo di ricorso la ricorrente sostiene la teoria del silenzio-assenso che si sarebbe formato sulle istanze da essa stessa presentate in data 4 agosto 2005 a seguito del decorso dei trenta giorni ai sensi dell'art. 14, comma 4 septies del D.L. n. 318/1986.La tesi sostenuta da parte ricorrente è infondata in quanto la norma su cui fonda la teoria del silenzio-assenso è stata sostituita dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 285/1992, che ha disciplinato la materia delle installazioni pubblicitarie lungo le sedi stradali, non prevedendo più l'istituto del silenzio-assenso.Invero, il nuovo Regolamento del Codice della Strada (D.P.R. 495/92) prevede, all'art. 52, comma 5, un termine di sessanta giorni per l'assenso sulle autorizzazioni in discorso, senza che venga più previsto in alcun modo il meccanismo del silenzio-assenso.La precedente normativa citata dalla ricorrente (art. 14 comma 4 septies del D.L. n. 318/1986) non può più trovare applicazione in quanto si tratta di una disposizione in materia di finanza locale, non avente carattere speciale rispetto al d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, che ha interamente rivisitato la materia in modo compiuto, con una particolare attenzione alla tutela della sicurezza stradale.Il meccanismo del "silenzio-assenso" deve, pertanto ritenersi non più operativo in subiecta materia.Per quanto concerne l'istituto del nulla-osta previsto dall'art. 23, comma 5, del d.lgs. n. 285/1992, esso fa riferimento al potere comunale in ordine alla materiale collocazione degli impianti pubblicitari, laddove la norma dell'articolo 14, comma 4 septies del D.L. n. 318/86 fa riferimento all' "attività pubblicitaria", ossia all'aspetto commerciale di questo tipo di attività (affissione del messaggio); pertanto, anche ove ritenuto applicabile l'istituto del silenzio-assenso alla fattispecie in discorso (il che non è per quanto sopra rilevato), non potrebbe comunque estendersi al potere comunale che si esprime con il nulla-osta alla collocazione dell'impianto sulle strade di proprietà dell'ente locale.Il Comune ha legittimamente rilevato la non compatibilità tra l'installazione del mezzo pubblicitario nella sua materialità e le norme del Codice della Strada con particolare riferimento al profilo della sicurezza stradale.2. Con il secondo e il terzo motivo si contesta la insufficiente istruttoria e la carenza di motivazione in quanto il Comune non avrebbe motivato in ordine alla violazione delle distanze da parte degli impianti da installare né avrebbe specificato il manato ricorso al potere di deroga ai sensi dell'art. 51 comma 4 del D.P.R. n. 495/1992. Inoltre, alcuni dei tratti stradali interessati dalle installazioni non potrebbero essere considerati "curve", in quanto non derivano dall'intersezione di due tratti rettilinei. nessuno dei tratti stradali ove verrebbero installati i mezzi pubblicitari è tale da determinare problemi di scarsa visibilità, come richiesto dal Codice della Strada affinché una intersezione si definisca "curva". L'installazione è infatti stata richiesta per taluni tratti rettilinei in prossimità delle curve, sui quali l'installazione di mezzi pubblicitari è perfettamente consentita.I motivi sono destituiti di fondamento in quanto è evidente che l'Amministrazione non deve dare alcuna specifica motivazione in merito alla circostanza che non ritiene di fare uso del potere di deroga rispetto a l rispetto delle distanze contenute nel Codice della Strada e nel relativo regolamento; sarebbe semmai stata tenuta a una motivazione rafforzata ove avesse fatto uso del potere di deroga, e ciò secondo i canoni generali.Riguardo alla circostanza che non ci si troverebbe in presenza di "curve" appare specioso e indimostrato l'assunto di parte ricorrente per il quale gli impianti interesserebbero solo tratti rettilinei in prossimità delle curve e non sarebbero da installarsi "lungo le curve".Le doglianze di cui ai motivi 2 e 3 vanno, pertanto, respinte.3. Con il quarto motivo la ricorrente rileva che l'art. 53, comma 3, del d.p.r. n. 495/92 si applicherebbe esclusivamente ai mezzi pubblicitari da installare all'esterno dei centri abitati. Da qui la ulteriore violazione da parte del provvedimento di diniego impugnato.La tesi di parte ricorrente è destituita di fondamento in quanto il citato articolo del regolamento di attuazione del Codice della Strada è una norma che statuisce sulla competenza dei vari enti a autorizzare la collocazione di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari non solo fuori dai centri abitati, ma anche lungo le strade o in vista di esse.In particolare, poi, nel comma 3 non si rinviene alcun indice che indica a ritenere che si tratti di una disposizione relativa alle sole installazioni esterne ai centri abitati, non sussistendo una ratio che possa differenziare l'aspetto dell'autorizzazione in relazione alla collocazione territoriale degli impianti.4. Con il quinto motivo si sostiene l'estraneità della pubblicità ferroviaria rispetto alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti, giacchè le disposizioni inerenti gli impianti pubblicitari in ambito ferroviario costituirebbero un corpus normativo speciale, per cui essi sarebbero sottoposti all'autorizzazione di R.F.I. e a un mero nulla-osta comunale.L'assunto è infondato: come rilevato dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 17 luglio 2002 n. 355, il piano degli impianti che ciascun Comune deve adottare riguarda anche la pubblicità ferroviaria e ciò in quanto la pianificazione comunale assicura la "tutela degli svariati interessi pubblici sui quali questo tipo di attività potenzialmente incide, livello che costituisce il tratto caratterizzante della disciplina censurata. Essa, lungi dal contrastare con l'art. 41 della Costituzione, introduce nei confronti dell'iniziativa economica un limite non irragionevole, preordinato com'è alla salvaguardia di una pluralità di beni di rilievo costituzionale, quali l'ambiente, l'arte, il paesaggio, la sicurezza della viabilità".Secondo il Giudice delle leggi la tutela di tali interessi è assicurata, nel decreto legislativo n. 507 del 1993, in un duplice livello di intervento: "l'uno, di carattere generale e pianificatorio, mirante ad escludere che le autorizzazioni possano essere rilasciate dalle amministrazioni comunali in maniera casuale, arbitraria e comunque senza una chiara visione dell'assetto del territorio e delle sue caratteristiche abitative, estetiche, ambientali e di viabilità; l'altro, a contenuto particolare e concreto, in sede di provvedimento autorizzatorio, con il quale le diverse istanze dei privati vengono ponderate alla luce delle previsioni di piano e solo se sono conformi a tali previsioni possono essere soddisfatte".Alla luce di tali argomentazioni il Comune resistente ha legittimamente fatto applicazione delle disposizioni a tutela della Zona ZS1 (tutelata) dal proprio Piano Generale degli Impianti nonché delle distanze stradali e di sicurezza imposte dal Codice della Strada.5. Con il sesto motivo la ricorrente assume che l'interpretazione data dal Comune all'art. 39, comma 2 del Piano Generale degli Impianti - laddove ritiene che per ogni mezzo pubblicitario andrebbe presentata una singola richiesta di autorizzazione - è errata in quanto le istanze riguardano manufatti, che oltre a essere collocati sul medesimo tratto del demanio ferroviario, vengono accuratamente e singolarmente descritti dalla società ricorrente. In subordine, la società ricorrente ove la norma citata fosse ritenuta da interpretarsi come patrocinato dal Comune, intende farne oggetto di specifica impugnativa.La doglianza è priva di pregio, in quanto la norma del Piano Generale degli Impianti non appare contrastare con alcuna norma di rango superiore né la ricorrente ha indicato il parametro di tale difformità; la disposizione che impone che le richieste siano presentate in modo singolo per ciascuna installazione trova una sua giustificazione nel fatto che le caratteristiche tecniche, le distanze dagli impianti stradali etc... possono essere diversificate per ciascuno di essi.Non sembra, inoltre, che le richieste della ricorrente, pur riguardando lo stesso tratto del demanio ferroviario, avessero identiche caratteristiche, per cui l'eventuale aggravamento lamentato non appare irrazionale al fine di comprendere esattamente quali siano le caratteristiche di ciascun manufatto che s'intende posizionare.6. Con il settimo motivo la società ricorrente ritiene che la disposizione del Piano Generale degli Impianti su cui fonda il provvedimento di diniego aveva carattere sperimentale ed è operante fino al 31.10.2005, essendo quindi decaduta quando il provvedimento di diniego è stato notificato, ossia il 03.11.2005.Il motivo è destituito di fondamento in quanto il provvedimento di diniego è stato emanato in data 28.10.2005, momento in cui era ancora pienamente vigente l'art. 35, comma 1, lett. g) del Piano, che, pertanto, unitamente agli altri motivi in esso espressi, è stato posto a fondamento del provvedimento di diniego.Quanto alla impugnativa della disposizione del Piano, ci si rifà a quanto rilevato nel precedente n. 5, con riferimento agli interessi pubblici sottesi all'esercizio del potere pianificatorio comunale.7. Con l'ottavo motivo di ricorso viene censurato il richiamo operato dal Comune, nei provvedimenti di diniego, alle prescrizioni del Regolamento Urbanistico Edilizio, in quanto lo stesso sarebbe del tutto generico e pertanto irrilevante.Nell'ipotesi in cui il Comune intendesse riferirsi all'art. 82, che prevede l'inedificabilità assoluta nelle zone ferroviarie e nelle fasce di rispetto ferroviarie, la ricorrente eccepisce che tale divieto non riguarda gli impianti pubblicitari, poiché l'installazione degli stessi è espressamente prevista dal successivo art. 85 bis e perché simili manufatti sono di tipo leggero e non assimilabili agli edifici e alle altre opere soggette al preventivo rilascio di titoli edilizi.Invero, l'interpretazione fornita da parte ricorrente non è condivisibile, in quanto l'articolo 82 del Regolamento Urbanistico e Edilizio del Comune sancisce l'inedificabilità assoluta nelle zone ferroviarie e nelle relative fasce di rispetto; l'art. 85 bis lettere a) e c) impone il divieto di allocazione della pubblicità ferroviaria nelle zone soggette a particolare tutela secondo le previsioni del Piano Generale degli Impianti e comunque richiede il rispetto delle disposizioni del Piano stesso che riguardano l'aspetto di tutela dell'estetica e del decoro urbano.Alla luce di tali elementi e del fatto che la ricorrente non ha attivato il procedimento previsto dall'art. 85 bis lettera b) del Regolamento in questione (ossia la dichiarazione di inizio attività) il diniego alla richiesta di installare le insegne pubblicitarie appare legittimo anche sotto questo ulteriore profilo.8. Con il nono motivo di ricorso la ricorrente si duole dell'illegittimità dell'articolo 13, comma 9 del Piano Generale degli Impianti, che vieta l'installazione di mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati, su ponti, sottoponti anche ferroviari e entro una distanza di 50 metri dagli stessi.La norma si porrebbe in contrasto con quanto prescritto dall'art. 18 comma 4 del Piano oltre che in violazione dell'art. 51, commi 3 e 4 del D.P.R. n. 49571992.Per quanto concerne il contrasto con l'art. 18 del Piano esso stesso prevede che "entro i centri abitati è vietata, entro la distanza di metri 50, l'installazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari su ponti, sottoponti e latri manufatti di attraversamento attinenti alla circolazione, tra l'altro, anche ferroviaria. Non si rileva, sotto questo profilo, alcun contrasto.Per quanto concerne il preteso contrasto con l'art. 51, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 495/1992, occorre rilevare che ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 503/1992, vi è un potere comunale di stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse, per cui l'Ente locale può disciplinare in modo più restrittivo le installazioni in discorso, in relazione a esigenze di sicurezza stradale, oltre che di decoro urbano, come sopra già rilevato.L'art. 51 pone dei limiti, volti a garantire la tutela minima della sicurezza stradale, ma ciò non elimina la potestà comunale di disporre misure più restrittive in relazione alle specifiche situazioni della circolazione - anche ferroviaria - locale.Conseguentemente, la più restrittiva disposizione del Piano Generale degli Impianti non appare contrastare con l'art. 51, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 495/1992, avendo l'Ente locale, nel caso in discorso, esercitato proprio il proprio potere di dettare misure più limitative di quelle del regolamento del Codice della Strada.Né la norma del Piano Generale degli Impianti asseritamente illegittima era assoggettata a obblighi motivazionali stringenti, in quanto essa ricade nella previsione dell'articolo 3, comma 2, della legge 241/1990 s.m.i., per cui la motivazione non è richiesta trattandosi di un atto di contenuto generale e pianificatorio.9. Alla luce di tutte le suesposte argomentazioni il Collegio ritiene che il ricorso debba essere respinto come pure la domanda di risarcimento del danno.10. Le spese di giudizio possono essere compensate sussistendone giusti motivi.P. Q. M.definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.Respinge la domanda risarcitoria.Spese compensate.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.Così deciso, in Parma, nelle camere di consiglio dei giorni 7 dicembre 2010 e 26 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:IL PRESIDENTEMichele PerrelliL'ESTENSOREEmanuela LoriaIL CONSIGLIEREItalo CasoDepositata in Segreteria l'8 marzo 2011(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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