Errato inquadramento del pubblico dipendente: l'impugnazione deve essere tempestiva!
Venerdì 27 Luglio 2012 18:54
Melita Manola
N. 494/2012 Reg. Prov. Coll.
N. 652 Reg. Ric.
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 60 cod.proc.amm. sul ricorso n. 652 del 2012 proposto da Luciano Spadoni, rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Celentano e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Bologna, via Mazzini n. 138;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 333-C/-I/Sez. 1^/11443-FS del 14 febbraio 2012, con cui il Direttore della Divisione 2^ del "Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Servizio Dirigenti, Direttivi ed Ispettori" si è pronunciato negativamente sulla richiesta del ricorrente di ammissione allo scrutinio per l'avanzamento alla qualifica di "ispettore capo" della Polizia di Stato;
per la condanna
dell'Amministrazione al risarcimento dei danni.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista l'istanza cautelare del ricorrente;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Uditi, per le parti, alla Camera di Consiglio del 12 luglio 2012 i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 60 cod.proc.amm., che consente l'immediata assunzione di una decisione di merito, con "sentenza in forma semplificata", ove nella Camera di Consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare il giudice accerti la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e nessuna delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione;
Considerato che in data 27 dicembre 2011 il ricorrente, "ispettore" della Polizia di Stato in quiescenza, chiedeva di essere valutato ai fini dell'avanzamento alla qualifica di "ispettore capo";
che l'Amministrazione dell'Interno rigettava l'istanza, per non essere l'interessato in possesso del requisito di sette anni di effettivo servizio nella qualifica di "ispettore", ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 197 del 1995 (v. provvedimento prot. n. 333-C/-I/Sez. 1^/11443-FS del 14 febbraio 2012, a firma del Direttore della Divisione 2^ del "Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Servizio Dirigenti, Direttivi ed Ispettori");
che avverso tale atto ha proposto impugnativa il ricorrente, deducendo che la mancata maturazione dell'anzianità di servizio necessaria per l'ammissione allo scrutinio fosse in realtà da imputare alla tardiva riammissione in servizio deliberata nel 2004 dall'Amministrazione di appartenenza - la quale aveva omesso di dare tempestiva attuazione all'allora dictum cautelare del giudice amministrativo (risalente al maggio 2003) -, e lamentando che non si sia conseguentemente fatta retroagire la decorrenza dell'anzianità di servizio alla pronuncia del giudice amministrativo a suo tempo ignorata dall'Amministrazione, con il risultato che, in aggiunta all'anzianità pregressa, egli in realtà godrebbe di un'anzianità complessiva nella qualifica di "ispettore" pari ad anni 7 e mesi 2;
che, in ragione di ciò, ha invocato l'annullamento dell'atto impugnato e, in via subordinata, la condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni subiti per effetto della tardiva riammissione in servizio del 2004;
che si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, resistendo al gravame;
che alla Camera di Consiglio del 12 luglio 2012, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione;
Ritenuto che, per costante giurisprudenza (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, 2 novembre 2011 n. 5848), il provvedimento di inquadramento di pubblici dipendenti è atto autoritativo e, come tale, soggetto a termine decadenziale di impugnazione, sicché non è ammissibile un'azione volta all'ottenimento di un inquadramento incompatibile con il primo se la stessa non viene tempestivamente proposta avverso l'originario provvedimento di attribuzione della qualifica, né è ammesso un autonomo giudizio di accertamento in funzione di disapplicazione del primitivo provvedimento, per essere l'azione di accertamento esperibile a tutela di un diritto soggettivo mentre la posizione del pubblico dipendente a fronte della potestà organizzatoria dell'Amministrazione pubblica è quella di titolare di un mero interesse legittimo;
che, pertanto, a fronte del tenore del provvedimento di riammissione del 16 febbraio 2004 ("...è inquadrato nel ruolo degli ispettori della Polizia di Stato con la qualifica di ispettore, con decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione ..."), il ricorrente avrebbe illo tempore dovuto impugnare l'atto nella parte relativa alla decorrenza del reinquadramento nella qualifica, questione oramai non più suscettibile di denuncia in sede giurisdizionale, neppure attraverso l'impugnativa di atti in parte qua attuativi della determinazione allora assunta;
che, quanto alla pretesa risarcitoria, poi, va ricordato che, come la giurisprudenza ha avuto modo di riconoscere (v. Cons. Stato, Ad. plen., 23 marzo 2011 n. 3), sebbene la disciplina recata dal "codice del processo amministrativo" sul rapporto tra l'azione impugnatoria e l'azione risarcitoria (art. 30) non sia direttamente applicabile alle fattispecie risalenti ad epoca anteriore al 16 settembre 2010, tuttavia i principi evincibili dalla relativa normativa, essendo ricavabili anche dal quadro normativo previgente, devono essere reputati utili ai fini della soluzione delle vicende precedenti all'avvento del codice;
che, in particolare, l'omessa tempestiva proposizione del ricorso per l'annullamento del provvedimento lesivo non vale come fatto preclusivo dell'istanza risarcitoria, ma solo come condotta che, nell'ambito di una valutazione complessiva del comportamento delle parti in causa, può autorizzare il giudice ad escludere il risarcimento ove accerti che la tempestiva proposizione del ricorso avrebbe evitato i danni derivanti dall'atto non impugnato (o non tempestivamente impugnato), nel senso cioè che l'omessa attivazione degli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento costituisce, nel quadro del comportamento complessivo delle parti, un dato valutabile, alla stregua dei principi di buona fede e solidarietà sanciti dall'art. 1175 cod.civ., ai fini dell'esclusione o mitigazione del danno evitabile con l'ordinaria diligenza, sicché la scelta di non avvalersi dello strumento impugnatorio, precludendo l'esplicarsi delle forme legali di difesa che avrebbero plausibilmente scongiurato, in tutto o in parte, il danno, integra violazione dell'obbligo di cooperazione, che spezza il nesso causale e, per l'effetto, impedisce il risarcimento del danno evitabile (v. Cons. Stato, Ad. plen., n. 3/2011 cit.);
che, in ragione di ciò, la domanda risarcitoria va respinta, in quanto l'inerzia del ricorrente nella coltivazione di rimedi giudiziali volti a far modificare la decorrenza del reinquadramento nella qualifica di "ispettore" integra una chiara violazione degli obblighi cooperativi che gravano sul creditore danneggiato, il quale ha lamentato il pregiudizio subito solo a lunga distanza di tempo da quella decisione, immediatamente lesiva della posizione di carriera del soggetto, e quando si era oramai prodotto un danno altrimenti evitabile;
Considerato, in conclusione, che - stante la sussistenza dei presupposti di legge - la Sezione può decidere con "sentenza in forma semplificata", ai sensi dell'art. 60 cod.proc.amm.;
che nel corso della Camera di Consiglio il Collegio ha avvertito i presenti dell'eventualità di definizione del giudizio nel merito;
che le spese di lite possono essere compensate, sussistendone giusti motivi
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 12 luglio 2012, con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE
Giuseppe Calvo
L'ESTENSORE
Italo Caso
IL CONSIGLIERE
Ugo Di Benedetto
Depositata in Segreteria il 13 luglio 2012
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Procedimento disciplinare a carico del pubblico dipendente: regole ferree!
Martedì 10 Luglio 2012 07:35
Melita Manola
N. 3074/2012 Reg. Prov. Coll.
N. 3558 Reg. Ric.
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3558 del 1992, proposto da:
S. R., rappresentato e difesa dall'Avv. Giuseppe Palma, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, al Viale Gramsci, n. 10;
contro
UNITA' SANITARIA LOCALE N. 40 (attualmente AZIENDA SANITARIA LOCALE NA 1 CENTRO), in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
1) del provvedimento dell'Amministratore Straordinario prot. n. 1451 del 28.1.1992, comunicato al ricorrente in data 31.1.92, con il quale sono state inflitte le sanzioni disciplinari della sospensione dalla qualifica e dallo stipendio per la durata di tre mesi;
2) di ogni altro atto e provvedimento preordinato, connesso e conseguente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi - Relatore alla pubblica udienza del 14 giugno 2012 il dr. Vincenzo Cernese - i difensori delle parti come da verbale d'udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 31.3.1992 e depositato il 15.4.1992 S. R. - assistente di chirurgia presso la U.S.L. n. 40, in servizio presso la Divisione di chirurgia d'urgenza dell'Ospedale Cardarelli - ha impugnato, innanzi a questo Tribunale, il provvedimento n. 1451 del 29 gennaio 1992 in epigrafe con cui l'Amministratore Straordinario dell'U.S.L. n. 40 della Regione Campania, richiamata la deliberazione n. 7 del 20.1.1992 adottata dalla Commissione di disciplina, relativamente al procedimento disciplinare instaurato a suo carico, gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dalla qualifica e dallo stipendio per la durata di mesi 3, comportante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 D.P.R. n. 3/57, il ritardo di 2 anni nella maturazione della successiva posizione economica stipendiale ed il tempo di sospensione dalla qualifica con privazione dello stipendio, deve essere dedotto dal computo dell'anzianità.
All'uopo il ricorrente, in punto di fatto, esponeva:
- che in data 30.1.91 aveva comunicato all'U.S.L. n. 40 lo stato di malattia in quanto affetto da una forte sindrome influenzale seguita da coliche epatico biliari e successivamente bilio-pancreatite, patologie, aggravatesi nei mesi successivi, che lo costringevano a lunghi periodi di assenza del territorio nazionale al fine di recarsi presso ambulatori e studi specialistici;
- che, in conseguenza del protrarsi delle suddette malattie, in data 13.2.91 aveva comunicato il prosieguo malattia con la conseguente impossibilità di riprendere servizio, come certificato dal medico curante e confermato dai controlli effettuati periodicamente della Medicina Legale della U.S.L. nei quali era stato attestato il perdurare dello stato di malattia e l'impossibilità di riprendere servizio;
- che in data 25.7.1991 con nota prot. n. 36 la U.S.L. n. 40 gli aveva contestato la mancata trasmissione della certificazione idonea a giustificare le assenze dal servizio per infermità, nonostante avesse personalmente recapitato agli uffici competenti la relativa documentazione che, però, era stata rifiutata dagli addetti in quanto ritenuta fuori termine;
- che, ripreso il servizio nel mese di luglio, sottoponendosi a ritmi stressanti di lavoro, dopo poco, era costretto a comunicare con nota del 10.8.91 lo stato di infermità a causa delle precarie condizioni di salute, ma, ciononostante, con la successiva nota n. 39 del 3.9.91 la U.S.L. gli aveva contestato l'assenza arbitraria dal servizio nel su indicato periodo.
Tanto premesso e preso atto che, nonostante, in sede di giustificazioni, alla contestazione n. 36 avesse precisato le cause che lo avevano costretto ad assentarsi dal servizio, spiegando, altresì, le ragioni (riconducibili alla necessità di allontanarsi dal paese per sottoporsi a visite specialistiche) per cui aveva ritardato a trasmettere la richiesta certificazione del medico curante convalidante la già esauriente e qualificata certificazione della medicina legale di cui l'U.S.L. era in possesso, mentre alla contestazione n. 39 avesse replicato che non poteva considerarsi arbitraria un'assenza giustificata dallo stato d'infermità che, peraltro, era stata da lui immediatamente comunicata all'U.S.L. n. 40, in data 31.1.92, gli era stato comunicato l'impugnato provvedimento prot. n. 1451 del 28.1.1992 con cui il Commissario Straordinario della predetta U.S.L. gli aveva inflitto le sanzioni disciplinari della sospensione dalla qualifica e dallo stipendio per la durata di tre mesi; parte ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1) Violazione art. 51 D.P.R. 20.12.1979, n. 761 - Incompetenza - Violazione del giusto procedimento - Eccesso di potere, lamentando l'incompetenza del Direttore Amministrativo e del Capo del Personale ad assumere, in sede di contestazione degli addebiti, l'iniziativa per l'irrogazione delle sanzioni adottate che, alla stregua della rubricata normativa ed in quanto dipendente del ruolo sanitario, competerebbe unicamente all'Amministratore Straordinario ed al Coordinatore Sanitario, competente pure ad infliggere la censura.
2) Violazione artt. 107 - 110 del D.P.R. n. 3/57 - Violazione del giusto procedimento - Eccesso di potere, non avendo l'intimata U.S.L., in violazione della rubricata normativa, comunicato all'interessato la costituzione della Commissione di disciplina e conseguentemente la data per la trattazione orale del procedimento, impedendogli di svolgere le proprie difese.
3) Violazione artt. 111 - 112 D.P.R. n. 3/57 - Violazione dei principi generali atti a consentire la difesa del dipendente - Eccesso di potere, non vendo l'intimata U.S.L., in violazione della rubricata normativa, data comunicazione al dipendente nei venti giorni successivi della facoltà di prendere visione di tutti gli atti del procedimento e di estrarne copia.
4) Violazione art. 120 D.P.R. 10.1.1957, n. 3 - Violazione del giusto procedimento di legge - Travisamento dei fatti - Carenza di potere, invocando, di fatto, l'avvenuta estinzione del procedimento disciplinare (che, illegittimamente, sarebbe proseguito), per essere, nel caso di specie, intercorso un lasso di tempo certamente superiore ai novanta giorni previsto dalla rubricata normativa.
5) Violazione art. 80 D.P.R. n. 3/57 - Inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto - Eccesso di potere, lamentando l'illegittimità della sanzione disciplinare inflittagli anche sul piano del diritto sostanziale, sia perché (quanto alla mancata trasmissione dei certificati del medico curante), stante la lontananza dal territorio italiano, sarebbe stato nell'impossibilità materiale di trasmettere i suddetti certificati, sia perché (quanto all'assenza ingiustificata dal servizio) avrebbe tempestivamente comunicato lo stato di infermità, per modo che l'assenza dal servizio in alcun modo avrebbe potuto considerarsi ingiustificata.
6) Difetto di motivazione - Violazione del giusto procedimento di legge - Eccesso di potere per travisamento dei fatti - Violazione L. n. 241/1990, risultando imperscrutabile il processo logico da cui sarebbe scaturita la determinazione dell'Amministrazione, riduttiva della sfera giuridica del privato e nella quale non sarebbe rinvenibile alcuna risposta alle giustificazioni fornite dall'interessato in relazione alle contestazioni sollevate dalla U.S.L.
Con memoria depositata in data 12 marzo 2012 la difesa del ricorrente rappresenta e documenta il successivo aggravarsi della malattia al punto che le condizioni di salute del proprio assistito (riconosciuto affetto da "una psicosi severa, che pervade tutto lo psichismo, condizionandone il comportamento e producendo un distacco dalla realtà; psicosi inquadrabile come disturbo delirante cronico") ne determinavano l'inabilitazione con sentenza n. 291 del 2002 del Tribunale civile di Lagonegro che ne promuove l'interdizione, mentre con deliberazione dell'Amministratore Straordinario dell'U.S.L. n. 40 n. 953 del 2 giugno 1993 era dichiarata la decadenza dalla nomina del S..
L'intimata U.S.L. n. 40 (a cui, nelle more, è subentrata l'A.S.L. NA 1 Centro) non si è costituita in giudizio ed alla pubblica udienza del 14 giugno 2012 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente il difensore di parte ricorrente ha dichiarato la permanenza nel proprio assistito alla definizione del giudizio.
Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Al riguardo assumono carattere preminente rivestono le prime quattro censure afferenti tutte al procedimento disciplinare condotto nei confronti del S. senza il rispetto delle disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato di cui al D.L. vo 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni che, "Per quanto concerne le infrazioni, le sospensioni cautelari, le sanzioni disciplinari", giusta il disposto di cui all'art. 51 ("Infrazioni, sanzioni e procedimento disciplinare"), comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, si applicano anche al personale delle unità sanitarie locali.
Nella prima censura è dedotta la violazione dell'art. 51 del D.L. vo 20.12.1979, n. 761, stante l'incompetenza del Direttore Amministrativo e del Capo del Personale alla contestazione degli addebiti, rispettivamente, di cui alle note n. 36 del 25.7.91 e n. 39 del 3.9.91 che, alla stregua della rubricata normativa ed in quanto dipendente del ruolo sanitario, competerebbero unicamente all'Amministratore Straordinario ed al Coordinatore Sanitario, competente pure ad infliggere la relativa censura.
La censura è fondata.
Al riguardo il citato D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, all'art. 51, comma 4, prevede che: .
Nella fattispecie, appartenendo il dipendente, attuale ricorrente, al ruolo sanitario, la contestazione degli addebiti avrebbe dovuto provenire: a) dall'Amministratore Straordinario, b) dal Primario della Divisione, c) dal Coordinatore Sanitario, mentre le note prot. n. 36 e n. 39 citate recano la firma, rispettivamente, del Direttore Amministrativo e del Capo del personale, organi del tutto incompetenti a provvedere.
Le censure seconda, terza e quarta, inerendo tutte alla violazione delle regole relative al procedimento disciplinare sancite dagli artt. 107, 110 (seconda censura), 111, 112 (terza censura) e 120 (quarta censura) prescritte dal D.L. vo 10 gennaio 1997, n. 3 possono trattarsi congiuntamente e sono tutte fondate atteso che, in materia di procedimento disciplinare il rispetto delle forme e delle procedure previste dalla legge e dai regolamenti non rappresentano un mero formalismo, ma sono preordinate ad offrire, sul piano sostanziale, all'incolpato le più ampie garanzie in ordine alla possibilità di difesa, dovendo quest'ultimo in ogni momento essere posto in condizione di conoscere gli addebiti posti a suo carico.
In particolare l'art. 107 ("procedimento") prevede che: <
Se, invece, ritenga opportune ulteriori indagini nomina, entro il termine indicato nel comma precedente, un funzionario istruttore scegliendolo tra gli impiegati aventi qualifica superiore a quella dell'impiegato (......)>>.
In buona sostanza l'Amministrazione competente, prima di attivare il procedimento disciplinare con la contestazione degli addebiti, effettua una sorta di inchiesta per verificare se sussistano i presupposti per l'instaurazione del predetto procedimento, la cui apertura, tuttavia, qualora tali verificazioni conducano all'incolpazione del dipendente, non deve essere eccessivamente ritardata rispetto ai fatti per i quali vengano mossi gli addebiti.
A sua volta il successivo art. 110 ("Termini per l'espletamento dell'inchiesta") prevede che: .
Appare all'evidenza che con le suddette norme l'ordinamento intende apprestare un sistema in grado di garantire il dipendente dall'eventualità di essere inquisito per addebiti manifestamente infondati, circondando la fase di apertura e di conclusione del procedimento disciplinare che si intende instaurare a suo carico da una serie di cautele e precauzioni, preventivamente, attraverso una verifica della sussistenza dei presupposti per l'instaurazione del predetto procedimento e, successivamente, imponendo la chiusura del procedimento entro un termine perentorio qualora, entro tale termine, non siano emersi elementi di addebito significativi a carico del dipendente medesimo.
Nel caso del ricorrente tali regole cautelari sono state illegittimamente omesse dall'Amministrazione procedente.
Nella terza e quarta censura sono dedotte la violazione degli artt. 111 e 112 del D.P.R. n. 3 del 1957.
In particolare l'art. 111 ("Atti preliminari al giudizio disciplinare") prevede che: <
Entro dieci giorni successivi a quello in cui gli atti sono pervenuti, il segretario della commissione dà avviso all'impiegato nelle forme previste dall'art. 104 nei venti giorni successivi che egli ha facoltà di prendere visione di tutti gli atti del procedimento e di estrarne copia.
Trascorso tale termine il presidente della commissione stabilisce la data della trattazione orale che deve aver luogo entro i trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente e, quando non ritenga di riferire personalmente, nomina un relatore fra i membri della commissione.
La data fissata per la trattazione orale deve essere comunicata dal segretario dell'ufficio del personale e, nelle forme previste dall'art. 104, all'impiegato almeno venti giorni prima, con l'avvertenza che egli ha facoltà di intervenirvi per svolgere oralmente le proprie difese e di far pervenire alla commissione, almeno cinque giorni prima della seduta, eventuali memorie difensive>>.
Il successivo art. 112 fissa le "Modalità per la trattazione orale e per la deliberazione della Commissione di disciplina".
Nella fattispecie in esame, l'U.S.L. ha violato i suddetti principi, non risultando avere espletato, nel rigoroso rispetto dei termini ivi previsti, gli adempimenti istruttori di cui alla rubricata normativa, comunicando al dipendente incolpato la costituzione della Commissione di disciplina, e, conseguentemente, la data per la trattazione orale del procedimento ed avvisandolo della facoltà <>, per modo che il procedimento disciplinare si è concluso senza che il S. abbia avuto la possibilità di preparare scritti e memorie difensive e di partecipare alla trattazione orale onde svolgere le proprie difese ai sensi degli artt. 111 citato.
Al riguardo la giurisprudenza ha in più occasioni dichiarato l'illegittimità del procedimento disciplinare nel corso del quale vengano omessi gli adempimenti previsti dagli artt. 111 e 112 in quanto ciò costituisce violazione di norma inderogabile a tutela del diritto alla difesa dell'incolpato (Cfr. T.A.R. Campania; Sez. IV, n. 23 del 31.1.1990; T.A.R. Piemonte, Sez. II, n. 51 del 14.2.1987); ed, ancora, in applicazione dei fondamentali principi costituzionali del diritto alla difesa applicabile anche al procedimento disciplinare, qualsiasi provvedimento sanzionatorio, anche se di modesta entità, non può essere legittimamente adottato senza che siano state valutate le controdeduzioni dell'incolpato e senza che sia stata esternata una congrua motivazione (Cfr. T.A.R. Toscana, Sez. I, n. 207 del 18.3.89; n. 1201 dell'11.11.1985).
Nella quarta censura è dedotta la violazione dell'art. 120 del D.P.R. n. 3 del 1957 alla stregua del quale: <>.
La legge qualifica espressamente come perentorio il termine per provvedere con riferimento al procedimento per l'irrogazione di sanzioni disciplinari regolamentate dal D.P.R. n. 3/1957; in tal caso trattasi di un termine riferito non all'atto conclusivo del procedimento, ma agli atti endoprocedimentali di un procedimento a struttura complessa, nel quale trova ampio spazio il contraddittorio con la conseguenza che, al fine di interrompere il termine per la perenzione non è necessario che l'atto di procedura sia uno di quelli che abbia rilevanza esterna, potendosi anche trattare di atto interno (Cfr. C.di S., Sez. IV, 28.4.1981, n. 376).
In relazione alla funzione assolta dal termine in questione la giurisprudenza ha recentemente rilevato che: (T.A.R. Lazio, Sez. II, 1^ marzo 2011, n. 1912).
Nella fattispecie, come è stato possibile accertare, in assenza di costituzione dell'intimata Amministrazione e dalla disamina della documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente, l'estinzione del procedimento disciplinare si è di fatto realizzata in quanto dalla data di contestazione alla trasmissione degli atti alla commissione di disciplina risulta intercorso un lasso di tempo certamente superiore ai novanta giorni previsto dalla legge e ciò ha determinato la definitiva estinzione del procedimento disciplinare che illegittimamente è stato perseguito sino all'irrogazione della sanzione.
Conclusivamente, assorbita ogni altra censura, e preso atto che il procedimento disciplinare, nel caso di specie, era stato espletato in violazione delle inderogabili regole ad esso connaturate che, nel rigoroso rispetto del principio del contraddittorio, garantiscono pienamente il diritto di difesa del dipendente incolpato, il ricorso è fondato e, nei limiti di quanto si è andato esponendo, deve essere accolto con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Considerato, inoltre, che lo stato di salute del ricorrente era direttamente ed agevolmente verificabile da parte dell'intimata Amministrazione a mezzo di apposite visite fiscali, le spese giudiziali seguono la soccombenza, vengono poste a carico dell'A.S.L. NA 1 Centro, subentrata alla intimata U.S.L. n. 40, e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Quinta Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3558/1992 R.G. in epigrafe proposto da S. R., così dispone:
a) lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento prot. n. 1451 del 28.1.1992;
b) condanna l'intimata A.S.L. Napoli 1 Centro al pagamento delle spese giudiziali complessivamente quantificate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE
Vincenzo Fiorentino
L'ESTENSORE
Vincenzo Cernese
IL CONSIGLIERE
Gabriele Nunziata
Depositata in Segreteria il 27 giugno 2012
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
"Verificatori" della sicurezza
Venerdì 22 Giugno 2012 15:07
Melita Manola
N. 5517/2012 Reg. Prov. Coll.
N. 6218 Reg. Ric.
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6218 del 2011, proposto da:
I. F. + 8, rappresentati e difesi dagli Avvocati Enrico Pucci e Giuseppe Pecorilla ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Flaminia, n. 56;
contro
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Salute ed il Ministero dello Sviluppo Economico in persona dei Ministri legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 ex lege domiciliano,
ARPA Lazio, in persona del legale rappresentante pt.;
nei confronti di
Consiglio Nazionale Periti Industriali e Periti Industriali Laureati in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso e difeso dall'Avv. Guerino Ferri ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Torre in Roma, Via Crescenzio n. 19,
Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori in persona del legale rappresentante p.t.,
Consiglio Nazionale Geometri e Geometri laureati in persona del legale rappresentante p.t.,
Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in persona del legale rappresentante p.t.,
M. R., controinteressato n. c.g.;
per l'annullamento
del decreto ministeriale in data 11 aprile 2011 con il quale il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute e con il Ministero dello Sviluppo Economico ha dettato "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 nonché criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, comma 13 del medesimo decreto legislativo" con i relativi allegati 1, 2, 3, 4 nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale;
e per la condanna
delle amministrazione resistenti
al risarcimento dei danni ingiustamente subiti e subendi dai ricorrenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di Ministero della Salute e di Ministero dello Sviluppo Economico e di Consiglio Nazionale Periti Industriali e Periti Industriali Laureati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2012 il dott. Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato alle Amministrazioni in epigrafe ed ai controinteressati in data 5 luglio 2011 e depositato il successivo 15 luglio, i ricorrenti tutti dipendenti dell'ARPA Lazio ove ricoprono la funzione di tecnici della prevenzione e della tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, insorgono contro il decreto ministeriale con il quale il Ministero del Lavoro ha dettato la disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Avverso tale decreto essi deducono:
1. Violazione di legge, violazione del principio di buon andamento e di affidamento del cittadino nell'azione della P.A. ex art. 97 Cost., violazione del principio del giusto procedimento anche in relazione alla violazione e mancata e/o errata applicazione del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione e sviamento;
2. difetto di motivazione, disparità di trattamento, contraddittorietà, illogicità, perplessità ed ingiustizia manifesta, violazione del principio di uguaglianza art. 3 ost., e disparità di trattamento art. 97 Cost., violazione dell'art. 3 della l. n. 241 del 1990.
Concludono chiedendo il risarcimento del danno, la sospensione dell'efficacia del provvedimento e l'accoglimento del ricorso.
Si sono costituiti in giudizio l'Amministrazione del lavoro ed il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati eccependo la inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione dei ricorrenti e rassegnando nel merito conclusioni opposte a quelle degli interessati.
Alla Camera di Consiglio del 7 settembre 2011 l'istanza cautelare è stata cancellata dal ruolo.
Previo scambio di ulteriori memorie, il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 5 aprile 2012.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
Con esso i ricorrenti, in atto dipendenti dell'ARPA Lazio ove ricoprono la funzione di tecnici della prevenzione e della tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute dei luoghi di lavoro e muniti del diploma di geometra, impugnano il decreto del Ministero del Lavoro adottato di concerto con il Ministero della Salute e dello Sviluppo Economico in data 11 aprile 2011 recante "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, comma 13 del medesimo decreto legislativo".
Premesso che con il detto regolamento il Ministero del Lavoro ha disciplinato le modalità periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro di cui all'All. VII del d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (scale aeree ponti mobili,...) nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati, individuando le condizioni in presenza delle quali l'INAIL e le ASL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati ai sensi dell'art. 71, comma 12 del decreto legislativo n. 81 del 2008 citato, gli interessati rappresentano che in qualità di dipendenti del soppresso ENPI a seguito della dismissione dell'Ente sono dapprima confluiti nel presidio multifunzionale di prevenzione dell'ASL RM1, successivamente nell'ARPA dove svolgono le funzioni di controllo e verificazione in ambito di sicurezza sul lavoro oramai da diversi decenni.
Chiariscono che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro adottato con il d.lgs. 106/2009, all'art. 71, comma 13 è stato previsto che venisse adottato un apposito decreto ministeriale che regolasse le modalità delle verifiche periodiche nonché i criteri di abilitazione dei soggetti pubblici o privati da adibire a tali verifiche e che, una volta adottato tale atto, però all'Allegato 1, ha stabilito che i soggetti pubblici e privati devono possedere quale titolo di studio o la laurea in ingegneria o la laurea nelle classi L7, L8, L9, L17 ed L23 del DMIUR 16 marzo 2007, oppure il diploma di perito industriale con almeno 5 anni di esperienza acquisita dimostrabile nelle attività tecnico professionali; e poiché essi sono titolari di diploma di geometra sostengono che tale norma sia in contrasto con la delega data all'esecutivo in ordine ai ridetti criteri di abilitazione.
Argomentano che se all'art. 89 il d.lgs. n. 81 del 2008 definisce le figure che andranno a svolgere l'attività di verifica ricomprendendo il responsabile dei lavori, il coordinatore della sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera ed al successivo articolo 98 il medesimo decreto legislativo indica i requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione, ricomprendendo il diploma di geometra, tra altri titoli di studio dei quali tali soggetti devono essere muniti, non analogamente dispone la norma di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale impugnato in ordine ai soggetti pubblici o privati che possono ottenere l'abilitazione ad effettuare le verifiche di cui all'art. 71 comma 11 del d.lgs. n. 81/2008.
Tale delimitazione dei titoli di accesso all'abilitazione pare ai ricorrenti affetta da eccesso di delega in quanto il d.lgs. n. 81 del 2008 non delegava il regolatore ad individuare i titoli di studio necessari per vedersi riconosciuto il ruolo di verificatori, ma solo il compito di stabilire quando un soggetto possa definirsi abilitato oppure non possa essere considerato tale.
Con il secondo motivo di ricorso sostengono che il Ministero col decreto impugnato non solo ha ridefinito i titoli di studio e professionali in palese violazione della delega, ma nell'operare tale classificazione ha stabilito che possono concorrere a rivestire la veste di verificatori unitamente a soggetti in possesso di laurea quali gli ingegneri anche i diplomati periti industriali, mentre i geometri non possono. E ciò viola l'esperienza pluriennale che i geometri hanno maturato in tale settore, dato che ad oggi le competenze proprie dei verificatori sono affidate quasi esclusivamente a geometri i quali qualora il decreto non venisse annullato verrebbero spogliati di una funzione che rivestono da anni.
3. Le censure non possono essere condivise.
L'art. 71, comma 1 del d.lgs. n. 81 del 2008 stabilisce che: "Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.".
Il comma 13 richiamato stabilisce che: "Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto."
Ed è quanto è stato effettuato col decreto impugnato.
Il procedimento di verifica delle attrezzature di lavoro comporta dunque che il datore di lavoro, a carico del quale tali verifiche sono poste, per la prima può servirsi dell'ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente tale termine egli può avvalersi delle ASL o di soggetti pubblici o privati abilitati secondo le norme stabilite dal Ministero del Lavoro con il decreto impugnato.
Il legislatore non stabilisce altri limiti alla potestà normativa secondaria dell'amministrazione che quindi con l'Allegato 1 al decreto ministeriale ha individuato i criteri per il conseguimento dell'abilitazione dei soggetti ai quali il datore di lavoro si può rivolgere, per così dire in seconda battuta, quando i soggetti istituzionali preposti alla tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro non rispondono alla sua prima richiesta. E tali soggetti istituzionali incaricati per primi sono l'INAIL, che è succeduto nelle competenze all'ISPESL, come sono indicato all'articolo 2, comma 1 del decreto impugnato e le ASL o l'ARPA (art. 2, comma 3) delle quali fanno parte gli interessati.
Sotto questo profilo si palesa pure un difetto di interesse alla coltivazione di un gravame simile, in quanto gli interessati facendo parte di un soggetto istituzionale al quale il datore di lavoro si deve prioritariamente rivolgere per effettuare le verifiche di che trattasi, non appaiono ricavare il lamentato demansionamento che deriverebbe dalla preclusione a svolgere l'attività per mancanza del giusto titolo di studio, poiché sono in possesso di quello di geometra, che invece non è ricompreso tra quelli di cui devono essere in titolari i soggetti esterni a tali ambiti istituzionali e che intendano ottenere l'abilitazione di verificatori della sicurezza.
Poiché la norma di cui all'art. 71, comma 13 del d.lgs. n. 81 del 2008 non conteneva limiti all'esercizio della potestà regolamentare in subjecta materia è evidente che potevano essere individuati per i soggetti esterni a quelli istituzionali e che intendessero ottenere l'abilitazione di verificatore della sicurezza anche titoli diversi da quello di geometra a tale fine non rilevando i titoli di studio di cui devono essere in possesso il coordinatore della sicurezza del cantiere o il coordinatore della sicurezza nella progettazione, essendo tali soggetti adibiti ad una funzione diversa da quella della verifica delle attrezzature di sicurezza "nei cantieri temporanei o mobili" cui è rivolto l'art. 89 del medesimo decreto legislativo.
Nessuna violazione del principio di uguaglianza o disparità di trattamento sono neppure predicabili riguardo al decreto impugnato, dal momento che, come appena accennato esso si rivolge allo svolgimento di una funzione ben precisa quale è quella della verifica delle attrezzature di lavoro, cui è dedicato il Titolo III Capo I del d.lgs. 81 del 2008 e nel quale è ricompreso l'art. 71 in base al quale è stato adottato il decreto ministeriale impugnato, del tutto differente dalla funzione di verifica della sicurezza dei cantieri temporanei e mobili cui si riferisce il Titolo IV Capo I del medesimo decreto legislativo.
4. Per le superiori considerazioni il ricorso va respinto.
5. La reiezione della domanda principale comporta che non possa essere scrutinata quella di risarcimento del danno, non essendo assolta la cd. pregiudiziale amministrativa, costituita dall'annullamento dell'atto che rappresenterebbe il disvalore che esso ha per l'ordinamento, così come previsto dall'art. 30 del codice del processo amministrativo.
6. La delicatezza delle questioni trattate e la loro novità consentono la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE
Evasio Speranza
L'ESTENSORE
Pierina Biancofiore
IL CONSIGLIERE
Paolo Restaino
Depositata in Segreteria il 15 giugno 2012
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Risarcimento del danno del pubblico dipendente immesso in ruolo tardivamente
Giovedì 21 Giugno 2012 07:50
Melita Manola
N. 272/2012 Reg. Prov. Coll.
N. 537 Reg. Ric.
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 537 del 2000, proposto da:
P. M., rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Petrullo, con domicilio eletto presso il di lui studio legale in Potenza, piazza Vittorio Emanuele, n. 14;
contro
Comune di Pietragalla, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Spirito, con domicilio eletto presso lo stesso in Potenza, Piazzale L. Rizzo, n. 12;
per l'accertamento
della responsabilità del Comune di Pietragalla per non avere tempestivamente assunto la ricorrente ex art. 5, co. 4 e 5, del d. l. n. 702/78 convertito in legge n. 3/79 e per la condanna del medesimo al risarcimento dei danni cagionati all'istante per il periodo compreso fra il 24/10/82 e l'1/9/95, pari alla mancata percezione del trattamento retributivo- indennitario e dall'omesso adempimento degli oneri previdenziali, da quantificarsi con disponenda c.t.u. oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pietragalla;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2012 il dott. Giancarlo Pennetti e uditi per le parti i difensori Avv. Valentino Gaetano, su delega dell'Avv. Luciano Petrullo, per la parte ricorrente; Avv. Giuseppe Spirito, per il comune intimato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente, nel 1987, si rivolse a questo TAR in quanto, avendo prestato servizio di insegnante precaria di scuola materna dal 1976/77 al 1980/81, senza soluzione di continuità presso il comune di Pietragalla, chiedeva di essere inserita in ruolo in quanto l'amministrazione, adottato il piano generale di riorganizzazione degli uffici e dei servizi (poi approvato dalla Commissione Centrale della Finanza Locale), avrebbe dovuto, in applicazione dell'articolo 5, commi 4 e 5 del d. l. n. 702/78, provvedere alla sua immissione in ruolo mediante concorso interno nei posti di organico, salvo, in mancanza di posti, in posizione di soprannumeraria.
In accoglimento del citato ricorso, con sentenza n. 283/93 questo Tribunale riconosceva il diritto dell'istante all'immissione in ruolo e il correlativo obbligo dell'amministrazione di provvedervi. Stante l'inerzia nell'esecuzione del giudicato, successivamente, in accoglimento dell'ulteriore ricorso n. 294/94, proposto dall'interessata ai fini dell'ottemperanza alla citata sentenza, questo TAR, con sentenza n. 185/05 ordinava al Comune di uniformarsi al giudicato. Ciò avveniva in data 1 settembre 1995.
In diritto la ricorrente, col presente atto, notificato in data 12/9/00 e depositato l'11/9/00, deduce l'obbligo dell'amministrazione intimata di risarcire i danni a lei arrecati in relazione non solo al periodo che precede la sentenza n. 283/93, ma anche quello intercorrente tra detta pronuncia giurisdizionale e la tardiva immissione in ruolo dall'1/9/95, con cui l'amministrazione si è uniformata al giudicato del TAR. Osserva che l'illegittimo silenzio serbato dall'amministrazione comunale di Pietragalla sull'istanza prima e sulla tardiva ottemperanza poi costituirebbero violazione del dovere di imparzialità e dell'obbligo del comune di provvedere all'immissione in ruolo della ricorrente in base ai commi 4 e 5 dell'art. 5 del d.l. n. 702/78. L'inosservanza di tale obbligo costituirebbe fonte di responsabilità contrattuale. Ove anche si trattasse di responsabilità extracontrattuale, si perverrebbe al medesimo risultato secondo la ricorrente dato che l'amministrazione è tenuta al rispetto dei limiti imposti dalla legge anche in caso di attività discrezionale. Il pregiudizio coinciderebbe con la mancata percezione del trattamento retributivo indennitario e dell'omesso adempimento degli oneri previdenziali; il tutto dal 24/10/82 (data di conseguita efficacia del piano generale di riorganizzazione degli uffici) all'1/9/95.
Si è costituita l'amministrazione intimata che resiste e deduce l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame.
Alla pubblica udienza del 5 aprile 2012 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.
DIRITTO
Viene all'esame del collegio la domanda con cui la ricorrente, insegnante di scuola materna del comune di Pietragalla in servizio non di ruolo alla data del 30/9/78 e immessa in ruolo ai sensi dell'art. art. 5 co. 4 e 5 del d.l. n. 702/78- Disposizioni in materia di finanza locale con decorrenza 1/9/95, chiede il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata tempestiva immissione in ruolo comprovata dal fatto che il beneficio di legge sarebbe stato posto in essere dal comune intimato soltanto a seguito delle summenzionate sentenze di questo TAR.: la prima, del 1993, con cui si accertava l'illegittima inerzia dell'amministrazione e l'obbligo di provvedere; la seconda, del 1995, con cui si ordinava alla p.a. di dare ottemperanza al giudicato.
Sul punto è bene premettere che la legge (art. 5 co. 4 del d.l. n. 702/78- Disposizioni in materia di finanza locale) disponeva che gli enti locali, una volta adottato il provvedimento di riorganizzazione generale degli uffici e dei servizi (e divenuto esso efficace) avrebbero dovuto provvedere <> all'immissione in ruolo, mediante concorso interno, riservato per soli titoli, nei posti di organico di pari qualifica o livello, risultanti dalla ristrutturazione del personale non di ruolo. Il comma successivo stabiliva che detto personale, ove non avesse trovato sistemazione in ruolo per mancanza di posti in organico di pari qualifica o livello a seguito dell'effettuata ristrutturazione, sarebbe stato provvisoriamente collocato in posizione soprannumeraria, salvo successivo graduale assorbimento nel ruolo ordinario da operare massimo entro 5 anni.
Come si vede, la lettera della legge non indica espressamente alcuna data di decorrenza dell'inquadramento nei ruoli limitandosi -dopo aver individuato il requisito temporale del servizio che deve essere posseduto dal personale n. d.r. per partecipare al concorso interno riservato per soli titoli- a prescrivere all'amministrazione priorità all'immissione in ruolo.
Tutto ciò esposto il collegio precisa preliminarmente di condividere l'eccezione della difesa comunale secondo cui per una completa reintegrazione della propria posizione giuridico- economica la ricorrente, che sostiene che l'immissione in ruolo (ancorchè nei ruoli soprannumerari, come documentato dal Comune) avrebbe dovuto essere adottata con decorrenza dal 24/10/82 (data di acquisizione dell'efficacia del piano di riorganizzazione a seguito dell'approvazione da parte della Commissione Centrale per la Finanza Locale), avrebbe dovuto impugnare gli atti relativi alla sua immissione nel citato ruolo (deliberazione consiliare n. 33/95; deliberazione giuntale n. 313/95; decreto sindacale di immissione in detto ruolo con la qualifica di istruttore e presa di servizio in data 1/9/95) nella parte in cui non riconoscevano alcun “diritto pregresso” al suo status giuridico- economico.
Sotto questo profilo l'azione di accertamento del diritto all'assunzione nell'organico del Comune di Pietragalla sin dal 24 ottobre 1982 ed al conseguente riconoscimento delle somme dovute a titolo di retribuzioni ed indennità per il rapporto di lavoro in relazione al periodo che segue fino all'1 settembre 1995 è quindi, per la ragioni esposte, inammissibile; del resto è noto che, l'immissione in ruolo, essendo provvedimento a carattere autoritativo ed avente efficacia costitutiva del rapporto di pubblico impiego, incide su posizioni di interesse legittimo, sicché, una volta decorso il termine decadenziale di legge, il relativo provvedimento diviene inoppugnabile. (cfr. TAR Puglia, Lecce, n. 4353 - 27 luglio 2001).
Tutto ciò però non impedisce al Tribunale di accedere alla domanda risarcitoria atteso chè, nella fattispecie, è comunque configurabile una responsabilità extracontrattuale dell'Amministrazione riconducibile al ritardo (illegittimo, per quanto a suo tempo sancito da questo Tribunale con sentenza n. 283/93) con cui la stessa, dopo l'intervenuta approvazione del piano generale di riorganizzazione da parte della CCFL, ha posto in essere l'attività amministrativa, prescritta ex lege, di immissione in ruolo della ricorrente (al qual beneficio, come accertato da questo TAR, aveva diritto) che quindi è stata fonte di risarcibilità dei diritti patrimoniali consequenziali, collegati al rapporto di lavoro con un nesso derivante dalla violazione dei doveri che la Pubblica Amministrazione ha nei confronti della generalità dei cittadini in virtù della clausola generale del "neminem laedere" di cui all'art. 2043 c.c. (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 6.12.2006, n. 1771; T.A.R. Molise, 1.9.2003, n. 665; Cons. Stato, V, 2.10.2002, n. 5174; Cass.Civ., SS.UU., 21.12.2000, n. 1324).
Sussistono nella specie dunque i presupposti giustificativi di tale responsabilità che sono: -l'evento lesivo, cioè un evento che abbia causato la lesione del bene della vita costituente il lato interno della posizione giuridica soggettiva; -l'ingiustizia del danno, cioè il danno prodotto in assenza di cause di giustificazione a quanto di lesivo operato dalla Pubblica amministrazione; -la responsabilità dell'Amministrazione, cioè la riferibilità del danno ad una condotta colpevole dell'Amministrazione.
Del resto è provato che l'amministrazione, che neppure nel corso della presente controversia nulla ha controdedotto a discarico del ritardo con cui ha provveduto all'immissione in ruolo, è stata a suo tempo per anni illegittimamente inadempiente in relazione all'obbligo di provvedere (scolpito da una disposizione di legge) su di essa gravante.
La difesa comunale eccepisce però l'intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi degli articoli 2947 o 2948 c.c. L'eccezione è fondata ma solo in parte dato che, con atto di citazione notificato il 21 febbraio 1998 la ricorrente conveniva avanti al Tribunale di Potenza il Comune di Pietragalla proprio per sentirlo condannare al risarcimento dei danni chiesti con l'odierno gravame. Tale atto ha di certo natura interruttiva della prescrizione con la conseguenza che, poiché la ricorrente avrebbe potuto esercitare il proprio diritto al risarcimento del danno (per il periodo 24/10/82 - 1/9/95) solo dalla data dell'1/9/95 di immissione in ruolo, ne consegue che la stessa conserva detto diritto esclusivamente per il periodo compreso fra il 21/2/93 e l'1/9/95 dovendosi invece considerare estinto tale diritto in relazione agli altri periodi rivendicati.
Il risarcimento del danno conseguente alla ritardata assunzione e immissione in ruolo, ad avviso del collegio, può coincidere con un importo corrispondente alle retribuzioni con ciascun rateo mensile dimezzato del 50%, cioè con un abbattimento in via equitativa conforme all´indirizzo giurisprudenziale condiviso da questo TAR (Cons. Giust. Amm. Reg. Sicilia n. 892 del 4 novembre 2008; Cons. St., Sez. V, 2 ottobre 2002 n. 5174;) che l'interessata avrebbe fruito per l'arco temporale corrispondente al periodo da ultimo indicato ove avesse lavorato nella qualifica che in soprannumero le è stata poi attribuita. Difatti, la corresponsione integrale delle retribuzioni non percepite comporterebbe la totale reintegrazione economica come se si trattasse di illegittima interruzione di un rapporto di lavoro in atto; nel caso in esame tale quantificazione non risulterebbe corretta, dovendosi tener conto del fatto che, seppure per cause non imputabili alla ricorrente, in detto periodo l'interessata non ha concretamente impegnato le proprie energie lavorative a favore dell'Amministrazione e che invece sono state rivolte o allo svolgimento di altre attività ovvero alla cura di altri interessi, per esempio familiari. Su tale importo vanno poi liquidati i crediti accessori di legge e cioè la rivalutazione delle somme annualmente dovute secondo indice ISTAT, nonché gli interessi legali. Il tutto, beninteso, fatte salve le detrazioni da effettuarsi da parte del comune in dipendenza di eventuali emolumenti corrisposti alla ricorrente per prestazioni lavorative svolte nel periodo qui riconosciuto.
Va infine rigettata la domanda di ricostituzione della posizione assicurativa e previdenziale, ritenendo che non possa essere accolta relativamente a somme liquidate a titolo risarcitorio. Senza contare che, stante l'omesso tempestivo ricorso dell'interessata all'impugnazione del provvedimento di immissione in ruolo, deve trovare applicazione il principio giuridico di cui all'art. 1227 c.c. con conseguente diminuzione del risarcimento.
Quanto alle spese di giudizio, sussistono giusti motivi per compensarle fra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e condanna il comune di Pietragalla al risarcimento del danno in favore della ricorrente nei sensi e limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE
Michele Perrelli
L'ESTENSORE
Giancarlo Pennetti
IL CONSIGLIERE
Antonio Ferone
Depositata in Segreteria l'11 giugno 2012
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Guardia di Finanza: il diritto al pasto va comunque assicurato!
Domenica 17 Giugno 2012 15:24
Melita Manola
N. 1572/2012 Reg. Prov. Coll.
N. 416 Reg. Ric.
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 416 del 2010, proposto da:
G. C. + 8, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Maria Pia Taraso, nonché, tramite conferimento di nuova procura, dall'avv. Egidio Rossi, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Via Premuda n. 14;
A. S., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Taraso, nonché, tramite conferimento di nuova procura, dall'avv. Sandro Cannalire, con domicilio ex lege (art. 25 c.p.a.) presso la Segreteria di questo Tribunale in Milano, Via Corridoni n. 39;
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso gli Uffici di quest'ultima in Milano, Via Freguglia n. 1;
per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti a percepire il trattamento di vitto sotto forma di buoni pasto sin dalla loro istituzione, ai sensi della legge 18 maggio 1989 n. 203 e dell'art. 61 del d.P.R. 16 marzo 1999 n. 254, nonché della circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza del 12 aprile 2008;
per la condanna
dell'Amministrazione intimata al pagamento dell'equivalente dei buoni pasto non corrisposti fin dal 12 aprile 2008, avuto riguardo alla rideterminazione dell'importo del buono pasto ai sensi del CCNL "Coda quadriennio normativo 2006-2009- biennio economico 2006-2007", come recepito dal d.P.R. 51/99, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo;
per l'annullamento
del provvedimento adottato dalla guardia di Finanza- Rep. T.L.A. - Lombardia -Milano, prot. n. 0479423/09, datato 31 dicembre 2009, con cui l'Amministrazione denegava le pretese azionate dai ricorrenti con apposita istanza in data 27 giugno 2009.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2012 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1. I ricorrenti appartengono al Corpo della Guardia di Finanza e prestano servizio presso la Caserma della Compagnia di Magenta, con impiego in servizi interni con turnazione di almeno sei ore e in servizi esterni con turnazione sulle ventiquattro ore.
1.2. Gli stessi, in data 3 febbraio 2009, hanno chiesto di poter beneficiare del trattamento di vitto sotto forma di corresponsione di buoni pasto.
1.3. Tale istanza, a causa del silenzio serbato dall'Amministrazione, veniva successivamente reiterata con nota inviata in data 27 giugno 2009.
1.4. L'Amministrazione intimata, con atto del 31 dicembre 2009, ha respinto la richiesta, precisando che, con riguardo ai periodi in cui gli interessati svolgono servizio all'interno della Caserma, i buoni pasto non sono dovuti in quanto i loro turni di servizio non sono intervallati da una pausa pranzo di almeno un'ora; mentre, per quanto riguarda i periodi di servizio esterno, si è rilevata la sussistenza di una convenzione con un esercizio commerciale posto nelle vicinanze della Caserma ove i militari possono e potevano recarsi per consumare i pasti; in proposito tuttavia l'Amministrazione si è riservata di accertare se, per il passato, il concreto svolgimento del servizio abbia effettivamente permesso ai ricorrenti gli spostamenti necessari per consumare il pasto presso l'esercizio convenzionato negli orari previsti.
1.5. Gli interessati, che ritengono invece di aver comunque diritto al conseguimento dei buoni pasto, sia per i servizi interni sia per i servizi esterni, impugnano, con il presente ricorso, tale provvedimento, chiedendo al contempo che venga accertato il suddetto diritto e che l'Amministrazione venga condannata ad effettuare la corresponsione in loro favore del corrispondente trattamento.
1.6. Si è costituito in giudizio il Ministero delle Finanze per opporsi alle domande dei ricorrenti.
1.7. In prossimità dell'udienza di discussione del merito, le parti hanno depositato memorie insistendo nelle loro conclusioni.
1.8. Tenutasi la pubblica udienza in data 27 aprile 2012, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Con il primo motivo di ricorso viene censurata la violazione della legge n. 203/89 e dell'art. 61 del d.P.R. n. 254/99. Si rileva, in particolare che, in base a tali disposizioni, il diritto a fruire della corresponsione di buoni pasto spetterebbe a tutti i militari che non possono concretamente beneficiare del servizio mensa istituito dall'amministrazione di appartenenza; e che i ricorrenti non potrebbero in concreto beneficiare della convenzione stipulata con l'esercizio pubblico situato nelle vicinanze della Caserma, posto che i turni di servizio impedirebbero loro di recarsi presso il locale negli orari in cui questo è in attività. Si deduce inoltre eccesso di potere per disparità di trattamento, posto che l'Amministrazione riconosce il diritto al buono pasto ai militari impegnati nei servizi di pronto intervento i quali, come i ricorrenti, sono in concreto impossibilitati ad usufruire del servizio mensa convenzionato.
2.1. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione del CCNL "Coda quadriennio normativo 2006 - 2009 - biennio economico 2006 - 2007"; nonché della circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza del 12 aprile 2008. Viene altresì dedotto eccesso di potere sotto svariati profili.
2.2. I ricorrenti chiedono in particolare che il valore del singolo buono pasto venga determinato in euro sette, atteso che la normativa sopraindicata imporrebbe di adeguarne il valore (in origine determinato in lire 9.000) al costo della vita; e che le altre forze di polizia già beneficerebbero di buoni pasto avente il valore da loro indicato.
3. In proposito si osserva quanto segue.
3.1. Ai sensi dell'art. 1, comma primo, lett. b), della legge 18 maggio 1989 n. 203, (riferito al personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, ma applicabile anche al personale appartenente ai ruoli della Guardia di Finanza in base all'art. 3, comma 1, della stessa legge), le amministrazioni dalle quali dipendono le forze di polizia debbono garantire, attraverso l'istituzione di apposite mense, il servizio di vettovagliamento gratuito ai propri dipendenti impiegati in servizi di istituto, specificamente tenuti a permanere sul luogo di servizio o che non possano allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio.
3.2. Tale disposizione, per quanto riguarda il personale della Guardia di Finanza, è stata oggetto di specificazione da parte dell'art. 11 della Circolare n. 375000 del 22 febbraio 1992 (poi sostituito con il testo annesso alla successiva circolare 12 aprile 2008 n. 120301), il quale, al comma primo, lett. a), dispone che ha diritto al trattamento di vitto gratuito, fra l'altro, il personale che svolge turni di servizio di almeno sei ore (a prescindere dall'orario di inizio e termine) comprendente per intero la fascia oraria 14.00/15.00 o 20.00/21.00.
3.3. Come si vede, la norma testé illustrata prevede, quale unica condizione per poter beneficiare del servizio di vettovagliamento, l'essere comandato a turni di servizio di almeno sei ore comprendenti le suindicate fasce orarie; nessuna disposizione di tale norma subordina invece il suddetto diritto al fatto che l'orario di servizio sia intervallato dalla pausa pranzo. Il che è del tutto comprensibile: la pausa pranzo non può costituire condizione cui subordinare il diritto al vettovagliamento, costituendo essa piuttosto una modalità dell'articolazione dell'orario di servizio necessaria per consentire al personale che ne ha diritto (in quanto comandato ad effettuare i suddetti turni) di poter beneficiare di tale trattamento. In altre parole, la pausa pranzo (non retribuita) costituisce una conseguenza del diritto al vettovagliamento e non già una sua condizione: proprio perché il personale che effettua turni di sei ore (comprendenti le fasce orarie in cui usualmente si consumano i pasti) ha diritto al vettovagliamento, l'amministrazione di appartenenza deve consentire a tale personale di interrompere il servizio per consumare il pasto presso la mensa.
3.4. Ciò chiarito vanno svolte due ulteriori considerazioni.
3.5. La prima è che il personale beneficiario può rinunciare alla pausa pranzo (che non fa parte dell'orario di lavoro) e, conseguentemente, al servizio di vettovagliamento gratuito approntato dall'amministrazione (e al trattamento sostitutivo), ottenendo in questo modo il vantaggio di limitare il periodo giornaliero di permanenza presso la sede al solo turno di servizio (cfr. Circolare n. 345000 del 28 ottobre 2005 del Comando Generale della Guardia di Finanza).
3.6. La seconda osservazione è che non sempre può essere garantita al militare la possibilità di usufruire del servizio mensa: vuoi perché tale servizio può non essere materialmente istituito, vuoi perché l'amministrazione, al fine di soddisfare il proprio interesse al miglior espletamento dei compiti d'istituto, ha disposto per alcuni dipendenti un'articolazione dell'orario di lavoro che non permette l'effettuazione della pausa pranzo.
3.7. In questi casi tuttavia il vettovagliamento gratuito al personale che ne ha diritto deve essere comunque assicurato. Stabilisce infatti l'art. 2, comma 1, della legge n. 203/89 che qualora sia "...impossibile assicurare (...) il funzionamento della mensa obbligatoria di servizio (...) il Ministro dell'Interno è autorizzato a provvedere (...) con propri decreti, ai sensi dell'articolo 55 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, e successive modificazioni (come detto, la norma, riguardante il personale della Polizia di Stato, è applicabile anche al personale della Guardia di Finanza ai sensi dell'art. 3 della stessa legge n.203/89); e fra le modalità alternative di erogazione del servizio di vettovagliamento è prevista quella della fornitura di buoni pasto (cfr. art. 61, comma 2, del d.P.R. 16 marzo 1999 n. 245; TAR Lazio Roma, sez. II, 12 giugno 2009 n. 5604).
3.8. In conclusione, possono essere affermati i seguenti principi: a) il personale che effettua turni di servizio di almeno sei ore comprendenti le fasce orarie 14.00/15.00 e 20.00/21.00 ha diritto, salvo rinuncia, al trattamento di vettovagliamento gratuito; b) l'amministrazione deve, ove possibile, consentire a detto personale di usufruire del servizio mensa interno appositamente istituito; c) in caso di impossibilità, deve assicurare forme alternative di soddisfacimento del diritto anche mediante l'erogazione di buoni pasto.
3.9. Ciò premesso va osservato che nel caso concreto l'istanza dei ricorrenti, volta ad ottenere la corresponsione dei buoni pasto, è stata respinta in quanto il loro orario di lavoro non è intervallato dalla pausa pranzo.
3.10. Questa argomentazione tuttavia non è di per sé decisiva in quanto, come si è visto, solo la rinuncia della pausa pranzo da parte del dipendente determina il venir meno del suo diritto al vettovagliamento gratuito; se invece è l'amministrazione a disporre un'articolazione dell'orario di servizio che non prevede intervalli, non può poi questa invocare la propria decisione per negare quanto spetta al dipendente stesso.
3.11. Nel caso di specie non risulta che l'Amministrazione abbia articolato l'orario di servizio dei ricorrenti in modo da assicurare la possibilità di effettuazione della pausa pranzo, cui questi abbiano poi successivamente rinunciato; risulta invece che il loro orario di servizio è stato articolato in modo tale da non permettere l'effettuazione della pausa pranzo (ciò è quanto allegato dai ricorrenti senza smentita da parte dell'Amministrazione costituita, e può dunque ritenersi provato ai sensi dell'art. 64, comma 2, c.p.a.). Pertanto, agli stessi deve essere garantito il diritto al vettovagliamento gratuito, o tramite l'esercizio convenzionato, ovvero, in caso di impossibilità (in quanto i turni impediscano al personale di recarsi presso tale esercizio nelle ore in cui questo è in attività), attraverso l'erogazione di buoni pasto.
3.12. L'Amministrazione deve essere quindi condannata a corrispondere i buoni pasto ai ricorrenti in corrispondenza delle giornate in cui questi effettuino o abbiano effettuato turni di almeno sei ore comprendenti le fasce orarie 14.00/15.00 o 20.00/21.00, e sia stato per essi impossibile fruire dell'esercizio convenzionato. La decorrenza dell'obbligo va fatta risalire al 12 aprile 2008, giorno in cui è entrata in vigore la circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza che ha riconosciuto il diritto al vettovagliamento gratuito al personale che svolge i turni suindicati.
3.13. L'Amministrazione va altresì condannata alla corresponsione degli interessi a partire dal sorgere dei singoli obblighi sino al soddisfo. La rivalutazione non è invece dovuta non trattandosi di obbligazione di natura retributiva.
3.14. Per quanto riguarda l'ammontare economico dei buoni pasto, va osservato che la stessa Amministrazione intimata riconosce che tale ammontare corrisponde a sette euro, in aderenza a quanto prospettato dai ricorrenti. Pertanto la condanna deve avere per oggetto buoni pasto aventi tale valore.
La complessità della vicenda induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione intimata alla corresponsione dei buoni pasto e delle ulteriori somme, come indicato in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE
Domenico Giordano
L'ESTENSORE
Stefano Celeste Cozzi
IL PRIMO REFERENDARIO
Dario Simeoli
Depositata in Segreteria il 6 giugno 2012
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Danno morale per esclusione da pubblico concorso e mancata assunzione
Mercoledì 23 Maggio 2012 07:35
Melita Manola
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N. 342/2012 Reg. Prov. Coll.
N. 644 Reg. Ric.
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 644 del 2009, proposto da:
L. P., rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo e Marco Curatola, con domicilio eletto presso lo studio di questi in Reggio Calabria, via Cimino, 61;
contro
Regione Calabria, in persona del Presidente pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'accertamento
del diritto del ricorrente al risarcimento del danno procuratogli dalla Regione Calabria con il provvedimento (del. n. 3027 del 30 maggio 1994) di illegittima esclusione dal concorso riservato indetto con D.P.R.G. n. 756 del 22 luglio 1991, per l'inquadramento nel ruolo regionale della Giunta, in apposita sezione speciale ad esaurimento, del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presso gli enti della gestione convenzionata della formazione professionale; con conseguente condanna della Regione medesima a titolo di risarcimento del danno materiale - o eventualmente, in subordine, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ. - al pagamento della somma di Lire 61.210.243 (euro 31.612,45), per retribuzioni non percepite nel periodo dall'1 marzo 1994 al 4 gennaio 1996, oltre rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al soddisfo; nonché della somma di euro 5.000,00 a titolo di danno morale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria depositata dal ricorrente il 13 marzo 2012;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2012 il dott. Giuseppe Caruso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La legge della Regione Calabria n. 15/1990 ha previsto che "il personale ... in servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso gli Enti della gestione convenzionata della formazione professionale" sarebbe stato "inquadrato, a domanda, nel ruolo organico istituito con legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, in apposita sezione speciale ad esaurimento" (art. 1), previo espletamento di "concorso riservato bandito per il livello funzionale corrispondente alle mansioni previste nel provvedimento di assunzione" (art. 2).
L'odierno ricorrente sig. P. ha partecipato alla selezione bandita a tal fine dalla Regione, per l'inquadramento nella qualifica ascritta al 7^ livello funzionale, collocandosi utilmente in graduatoria.
E' stato, tuttavia, successivamente escluso, a seguito degli accertamenti funzionali all'immissione in ruolo, avendo l'amministrazione regionale ritenuto che avesse presentato la relativa domanda oltre il termine prescritto.
Avverso tale provvedimento di esclusione il sig. P. ha proposto impugnazione a questo Tribunale, che con ordinanza n. 901 ha disposto la sospensione cautelare dell'esecuzione del provvedimento di esclusione.
A tale ordinanza ha dato esecuzione la Regione con la deliberazione della Giunta regionale n. 6625 del 23 novembre 1995, che ha preso "atto dell'ordinanza del T.A.R. Calabria n. 901 del 6.12.1994 di sospensione dell'esecutività della deliberazione n. 3027 del 30.5.1994, con conseguente revoca della stessa" ed ha disposto di "inquadrare, salvo gli effetti del giudizio di merito pendente dinanzi al T.A.R. ..., il sig. P. ... nella qualifica funzionale di Istruttore direttivo - livello 7°, includendolo nella sezione speciale ad esaurimento del ruolo regionale della Giunta in conformità dell'art. 1 della l.r. n. 15/90, con decorrenza giuridica ed economica, ai sensi dell'art. 19 della l.r. n. 15/80, dalla data di assunzione in servizio ... " nonché di "riservarsi di riconoscere con separato atto eventuali effetti giuridico-economici più favorevoli all'interessato derivanti dall'esito del giudizio" stesso.
In esecuzione di tale delibera il sig. P., che nelle more ha continuato a prestare servizio con rapporto a tempo indeterminato presso l'Ente della gestione convenzionata di provenienza, è stato assunto in servizio "in data 3.1.1996 c/o l'Assessorato al Personale di Catanzaro ed il 4.1.1996 c/o il Servizio 189 - Coordinamento Provinciale F.P. di Reggio Calabria".
Con sentenza n. 2017 del 21 novembre 2003 questo Tribunale ha accolto nel merito il ricorso proposto dallo stesso sig. P. ed ha annullato il provvedimento di esclusione, sul rilievo che la legge n. 15/1990 è stata pubblicata sul B.U.R.C. del 23 marzo 1990 e che, pertanto, la domanda di partecipazione a suo tempo inoltrata dal ricorrente, ed acquisita al prot. n. 9522 del 9 maggio 1990, è stata presentata entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale anzidetta, come prescritto dall'art. 2, comma 1, della legge medesima.
A seguito del passaggio in giudicato della predetta sentenza, il sig. P., con ricorso per l'ottemperanza, ha chiesto che questo T.A.R. condannasse l'amministrazione a dare esecuzione alla decisione anzidetta ed a "provvedere al corretto inquadramento dell'istante ... a decorrere dal marzo 1994, con tutte le conseguenti statuizioni attinenti ... gli aspetti economico-retributivi".
Con sentenza n. 212 dell'8 marzo 2007, questo Tribunale ha dichiarato "l'obbligo dell'Amministrazione di porre in essere tutti gli atti necessari ai fini della piena esecuzione del giudicato, con puntuale adozione di un provvedimento di esecuzione della sentenza n. 2017 del 2003 e con adozione di un provvedimento esplicito in ordine alla pretesa sostanziale addotta dalla parte privata", nominando un commissario ad acta, con il compito di provvedere, "nel caso di ulteriore inadempienza" della Regione, a tutto quanto necessario per la piena ottemperanza al giudicato in questione, anche previa rimozione e/o sostituzione degli atti eventualmente adottati medio tempore dall'Amministrazione" medesima.
L'amministrazione regionale con decreto del 23 luglio 2007 ha disposto l'inquadramento del sig. P. Leo nella qualifica funzionale di Istruttore direttivo - livello VII con decorrenza giuridica ed economica dal 4.1.1996 (data di effettiva assunzione in servizio).
Il commissario ad acta nominato, invece, ritenendo non corretta l'esecuzione al giudicato per come realizzata dal decreto appena menzionato, ha disposto, con decreto n. 16110 del 24 ottobre 2007, "l'inquadramento giuridico ed economico del sig. P. Leo nella qualifica funzionale di Istruttore direttivo - livello VII, dalla data dell'1.3.1994, giusta delibera della Giunta regionale n. 368 del 7.2.1994".
Contro tale decreto ha sollevato incidente di esecuzione, in sede di ottemperanza, l'amministrazione regionale deducendone l'erroneità in quanto esso avrebbe disposto la decorrenza economica dell'inquadramento dall'1 marzo 1994, invece che dal 4 gennaio 1996 (data di effettiva assunzione in servizio).
In altri termini, secondo la prospettazione dell'amministrazione, il commissario ad acta avrebbe fatto bene a disporre l'inquadramento giuridico da una data antecedente e diversa rispetto a quella individuata dal decreto assessorile del 23 luglio 2007, ma avrebbe errato nel retrodatare anche la decorrenza degli effetti economici che avrebbe dovuto essere fissata nella data di effettiva assunzione in servizio, salva rimanendo un'eventuale domanda di risarcimento del danno patrimoniale eventualmente avanzata per la tardiva assunzione.
Con sentenza n. 675 del 4 dicembre 2008 questo Tribunale ha accolto il ricorso della Regione, nei termini di seguito riportati.
"Come è noto, infatti, costituisce principio ormai più che consolidato nella giurisprudenza amministrativa, quello secondo cui la restitutio in integrum, cioè l'integrale ricostruzione agli effetti giuridici ed economici della posizione di impiego del pubblico dipendente, opera solo nel caso in cui il provvedimento dichiarato illegittimo in sede giurisdizionale abbia interrotto ‘un rapporto di impiego già costituito ed in atto' e non anche nel caso di giudicato che, come appunto nella specie, riconosca illegittimo il ‘diniego di costituzione del rapporto stesso' e che perciò, in applicazione del principio generale della sinallagmaticità, dà diritto alla sola retrodatazione della nomina a fini giuridici ma non economici (cfr., ex multis, C.S., sez VI, 21.2.08, n. 617; id., sez. IV, 31.7.07, n. 4263; id., sez. V, 6.9.07, n. 4690; id., 30.8.06, n. 5060; id., 3.10.05, n. 5261; T.A.R. Palermo, sez. I, 4.4.07, n. 1071; id., Roma, sez. III, 5.3.07, n. 2046; id., Reggio Calabria, 2.1.07, n. 1; id., Genova, sez. II, 1.9.06; id., Roma, sez. I, 2.11.05, n. 10254), fatto salvo, ovviamente, l'eventuale risarcimento del danno", nella specie, tuttavia, mai richiesto.
Né la circostanza allegata dal ricorrente, secondo cui fino all' effettiva assunzione in servizio da parte della Regione, pur continuando a prestare attività lavorativa per l'amministrazione di provenienza non avrebbe da questa percepito alcuna retribuzione, può influire sul punto di diritto posto a fondamento della presente decisione, in quanto la mancata percezione delle retribuzioni da parte dell'effettivo debitore non può valere a determinare un mutamento del soggetto passivo dell'obbligazione, consentendo al ricorrente solo di rivolgersi per quanto ancora dovuto alla CIPA - AT.
In base a quanto sin qui esposto, va per ciò dichiarato nullo il decreto commissariale n. 16110 del 24 ottobre 2007 nella parte in cui dispone l'inquadramento economico del sig. P. Leo nella qualifica funzionale di Istruttore direttivo - livello VII, dalla data dell'1.3.1994, invece che dal 4.1.96 (data di effettiva assunzione in servizio).
In conseguenza di ciò la Regione sarà tenuta a corrispondere le spettanze retributive al sig. P. da tale ultima data di effettiva assunzione in servizio, salvo l'eventuale risarcimento del danno ove ne venga fatta rituale e tempestiva domanda".
Tutto ciò premesso, con atto notificato il 22 ottobre 2009 e depositato il 5 novembre 2009, il dott. P. chiede ora - per l'appunto - l'accertamento del suo diritto al risarcimento del danno procuratogli dalla Regione Calabria con il provvedimento (del. n. 3027 del 30 maggio 1994) di illegittima esclusione dal concorso riservato indetto con D.P.R.G. n. 756 del 22 luglio 1991, per l'inquadramento nel ruolo regionale della Giunta, in apposita sezione speciale ad esaurimento, del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presso gli enti della gestione convenzionata della formazione professionale. Chiede altresì la conseguente condanna della Regione medesima a titolo di risarcimento del danno materiale - o eventualmente, in subordine, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ. - al pagamento della somma di Lire 61.210.243 (euro 31.612,45), per retribuzioni non percepite nel periodo dall'1 marzo 1994 al 4 gennaio 1996 nella qualifica di Istruttore direttivo VII liv., oltre rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al soddisfo; nonché della somma di euro 5.000,00 a titolo di danno morale.
Il ricorrente richiama le sentenze di questo Tribunale n. 2017 del 21 novembre 2003, n. 212 dell'8 marzo 2007 e n. 675 del 4 dicembre 2008, e fa presente: 1) di essere stato licenziato dal CIPA - AT con nota n. 176 dell'1 marzo 1994; 2) di aver malgrado ciò continuato a svolgere, senza retribuzione, presso le strutture di quest'ultimo, attività lavorativa a favore della Regione Calabria, fino al (tardivo) inquadramento nei ruoli di quest'ultima, conseguente al disposto delle sentenze di questo Tribunale sopra richiamate; e 3) di avere inutilmente richiesto, con formale nota del 15 settembre 2008, all'amministrazione regionale il risarcimento dovutogli, proponendo pure tentativo di conciliazione innanzi la Commissione presso la Direzione provinciale del lavoro (v. verbale negativo, in data 5 giugno 2009).
Conclude, anche con successiva memoria, per l'accoglimento del ricorso.
La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 18 aprile 2012.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il collegio ritiene evidente, nella fattispecie, la responsabilità risarcitoria della Regione Calabria per avere, attraverso l'illegittima esclusione del ricorrente dal concorso de quo, impedito al medesimo di prendere servizio alla data dell'1 marzo 1990, fissata espressamente dalla legge reg. cal. n. 15/1990.
La condotta colposa dell'amministrazione regionale emerge per tabulas dalla sentenza di questo Tribunale n. 2017 del 21 novembre 2003, passata in giudicato, con cui è stato accertato che l'esclusione del ricorrente dal concorso era stata illegittimamente disposta perché la sua domanda di partecipazione, pur spedita tempestivamente, era pervenuta oltre il termine fissato. In tal modo, infatti, l'amministrazione ha disatteso il principio, pacifico in materia concorsuale, secondo cui, quando è ammesso l'invio a mezzo spedizione postale, le domande di partecipazione si considerano tempestive se spedite prima della scadenza del termine fissato, risultando invece irrilevante la data di consegna all'amministrazione del relativo plico da parte delle Poste.
A causa dell'illegittima esclusione, il ricorrente non ha potuto prendere servizio alla data fissata dell'1 marzo 1994, ma solo - dopo lite giudiziaria - il 4 gennaio 1996, è stato comunque licenziato da CIPA - AT ed ha continuato in fatto, dall'1 marzo 1994 al 4 gennaio 1996, a svolgere le precedenti mansioni senza ricevere alcuna retribuzione.
A seguito del giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla citata sentenza n. 2017/ 2003, il sig. P. ha ottenuto il riconoscimento della decorrenza giuridica dell'assunzione dall'1 marzo 1994, sicché il danno residuo lamentato in questa sede attiene alla mancata percezione della retribuzione nel periodo dall'1 marzo 1994 al 4 gennaio 1996, nonché al danno morale.
Quanto al danno patrimoniale, occorre osservare che dalle certificazioni INPS e INPDAP e dalle dichiarazioni dei redditi prodotte in giudizio dal ricorrente emerge che Egli, nel periodo in questione non ha percepito retribuzione. Dalla documentazione d'ufficio, pure depositata in atti, risulta poi che, sempre nello stesso periodo, il sig. P. ha di fatto continuato a svolgere le sue precedenti mansioni di dipendente CIPA - AT, nell'interesse della Regione (che appunto in considerazione di tale interesse aveva provveduto con la legge reg. n. 15/1990 a prevedere l'inquadramento in ruolo con concorso riservato).
In tali circostanze, il risarcimento spettante al sig. P. dev'essere determinato in misura pari alle retribuzioni perse - oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione dei singoli ratei stipendiali fino all'effettivo soddisfo, come per legge - che l'amministrazione regionale dovrà liquidare formulando al ricorrente proposta di pagamento ai sensi dell'art. 34, comma 4, primo periodo, cod. proc. amm., entro giorni sessanta dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza, salvo in caso di inadempimento quanto previsto nel secondo periodo della medesima disposizione.
Per ciò che riguarda, invece, il danno non patrimoniale di carattere morale, che il ricorrente lamenta sul rilievo del disagio interiore patito per l'esclusione dal concorso e la mancata tempestiva assunzione, il collegio condivide l'orientamento (v. T.A.R. Lazio, III, 5 gennaio 2011, n. 40) secondo cui il danno stesso (in effetti presuntivamente ricollegabile all'esito dell'irregolare svolgimento della procedura) deve essere ascritto, con nesso causale, all'operato dell'amministrazione che ha illegittimamente escluso il ricorrente dal concorso riservato. La responsabilità soggettiva dell'amministrazione stessa, poi, sul piano della colpa, sta nella violazione di principi consolidati in materia concorsuale.
E' il caso di evidenziare, poi, in ordine alla voce di danno di cui trattasi, che la giurisprudenza, enucleando il danno morale dall'ambito del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 cod. civ., ha riconosciuto che tale pregiudizio consistente nel negativo stato interiore patito per effetto dell'evento lesivo contra ius, non consiste solo nel danno morale da reato, ma che esso può essere riconosciuto anche in relazione all'ingiusto patimento interiore ricollegato alla lesione di valori primari della persona che in quanto tali non possono non essere risarciti, anche se non sussistono risvolti penalistici (vedi Cass., sez. lav., 10 febbraio 2010, n. 3023; T.A.R. Liguria, II, 1 luglio 2010, n. 5498; vedi anche Tribunale CEE, II, 12 settembre 2007).
Nel caso di specie, la lesione morale per frustrazione dell'aspettativa di partecipazione al concorso e di assunzione coinvolge posizioni attinenti al diritto al lavoro e alla piena esplicazione della persona in pubbliche procedure concorsuali, implicando quindi valori di rilievo costituzionale.
Ciò posto, il collegio, valutando il danno morale secondo equità, ritiene congrua la richiesta formulato dell'interessato e liquida pertanto il danno stesso in euro 5.000,00, da porsi a carico dell'amministrazione regionale (cfr. T.A.R. Lazio, III, n. 40/2011, cit.).
In relazione a tutto quanto precede, il ricorso va accolto con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento dei relativi importi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a favore dei procuratori distrattari, ex art. 93, comma 1, cod. proc. civ..
P. Q. M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto condanna, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione, la Regione Calabria:
- a risarcire il ricorrente delle retribuzioni perse nel periodo dall'1 marzo 1994 al 4 gennaio 1996 - oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione dei singoli ratei stipendiali fino all'effettivo soddisfo, come per legge - mediante pagamento di una somma che l'amministrazione stessa dovrà liquidare formulando proposta di pagamento ai sensi dell'art. 34, comma 4, primo periodo, cod. proc. amm., entro giorni sessanta dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza;
- a risarcire il ricorrente del danno morale patito, mediante pagamento della somma, liquidata equitativamente, di euro 5.000,00;
- a pagare le spese di lite a favore, ex art. 93, comma 1, cod. proc. civ., dei procuratori distrattari del ricorrente avv.ti Carlo e Marco Curatola, forfetariamente liquidate in euro 1.800,00, oltre IVA, CPA e spese generali (12,5%).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE
Ettore Leotta
L'ESTENSORE
Giuseppe Caruso
IL CONSIGLIERE
Caterina Criscenti
Depositata in Segreteria il 9 maggio 2012
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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