Giovedì 26 Gennaio 2012 07:46
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Lavoro Pubblico e Privato/Lavoro pubblico
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Collocamento a riposo dei docenti universitari per raggiungimento del prescritto limite d'età
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sentenza T.A.R. Emilia Romagna - Bologna n. 13 del 16/01/2012
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Ai fini dell'età per il collocamento a riposo la legge Moratti ha equiparato i professori ordinari e quelli associati, per i quali prima era previsto un differente limite di età.
1. Università - Docente - Collocamento a riposo - Legge Moratti - Equiparazione professori ordinari e associati - Ratio della disciplina - Conseguenza
2. Università - Docente - Legge Moratti - Natura - Lex specialis - Conseguenza
1. Ai fini dell'età per il collocamento a riposo la legge Moratti ha equiparato i professori ordinari e quelli associati, per i quali prima era previsto un differente il limite di età. L'articolo 1 co. 17, L. 4 novembre 2005 n. 230, dispone infatti che "Per i professori ordinari e associati nominati secondo le disposizioni della presente legge il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all'art. 16, D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 503, e successive modificazioni, ed è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età". Ne deriva che l'espressione "ivi compreso il biennio" deve essere interpretata in relazione alla situazione vigente al momento di entrata in vigore della legge Moratti, per cui alcuni professori avrebbero potuto già aver usufruito del biennio di prolungamento dopo il compimento dei sessantacinque anni. La norma va, quindi, così interpretata oltre che sotto il profilo testuale, anche in relazione a tale contesto, nel volere parificare tutte le posizioni, con un limite unico ed invalicabile indipendentemente dalla avvenuta fruizione del biennio. Il riferimento al biennio indica, quindi, che il limite di settanta anni non può essere in alcun caso superato, anche con la avvenuta fruizione del biennio, e non che il limite massimo sia costituito dai sessantotto anni. Tale interpretazione è confermata dal fatto che il biennio era regolato dalla L. n. 503/1992 per tutti i dipendenti pubblici e come tale poteva, così come è avvenuto, essere oggetto di modifiche legislative. Sarebbe stato, inoltre, del tutto irragionevole far dipendere un regime introdotto ex novo, proprio al fine di uniformare le varie situazioni create dalla stratificazione di varie leggi nel tempo, dalla previsione di un limite di età introdotto per relationem ad una altra disciplina legislativa. È evidente, dunque, che la norma fondamentale posta dal comma 17 citato sia costituita dalla previsione del limite di età di settanta anni; mentre il riferimento al biennio di cui all'art. 16, L. n. 503/1992 serve solo ad evitare il superamento di tale limite di età a seguito del prolungamento biennale del servizio.
2. La legge Moratti è una disciplina speciale, che riguarda i professori universitari , rispetto alla disciplina generale dell'art. 16, D.Lgs. n. 503/1992, relativa a tutto il pubblico impiego. La conferma di tale interpretazione si trova, altresì, nella abolizione del periodo di fuori ruolo prevista dalla legge Moratti, che ribadisce la volontà del legislatore di prevedere un limite unico per il collocamento a risposo a settanta anni, senza differenziazioni (1).
(1) T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 20-1-2011 n. 545; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 2-12-2010 n. 35018; T.A.R. Campania Napoli n. 17/2010; T.A.R. Campania Napoli n. 18/2010; T.A.R. Lombardia Milano n. 5295/2009; T.A.R. Lombardia Milano n. 46/2010; vedi altresì in termini Cons. Stato, sez. VI, ord. n. 2000/2010; Cons. Stato, sez. VI, ord. n. 2001/2010; Cons. Stato, sez. VI, ord. n. 2002/2010.
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N. 16/2012 Reg. Prov. Coll.
N. 1113 Reg. Ric.
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1113 del 2011, proposto da:
E. B. + 5, rappresentati e difesi dagli avv. Livio Matassa, Stefano Tosi, con domicilio eletto presso Livio Matassa in Bologna, piazza Calderini 1;
contro
Università degli Studi di Bologna, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distr.le Dello Stato, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4;
per l'annullamento
dei provvedimenti emessi dall'Università di Bologna, in cui ha comunicato ai ricorrenti che resteranno in servizio attivo fino al termine dell'anno accademico successivo al compimento del sessantottesimo anno di età;
nonché per l'accertamento
del diritto a permanere in servizio fino al termine dell'anno accademico successivo al compimento del settantesimo anno di età.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Bologna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2011 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1. I ricorrenti sono professori associati dell'Università di Bologna nominati antecedentemente all'entrata in vigore della legge 230 del 2005 ed hanno espresso l'opzione, prevista dall'articolo 1, comma 17^, per beneficiare del regime previsto dalla stessa legge.
L'Università, su loro specifica istanza, ha comunicato loro la data di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età al compimento del sessantottesimo anno di età.
Avverso detti provvedimenti nonché per l'accertamento del diritto a permanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età hanno presentato ricorso al T.A.R. gli interessati.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello stato, che ha contro dedotto alle avverse doglianze e concluso per il rigetto del ricorso.
La causa è stata trattenuta in decisione all'odierna udienza.
2. Il ricorso è fondato.
L'articolo 1, comma 17^, della legge 4 novembre 2005, n. 230, dispone che "Per i professori ordinari e associati nominati secondo le disposizioni della presente legge il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, ed è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età".
3. Secondo l'interpretazione dell'Università, in base ad un orientamento espresso dal Ministero dell'Università, la norma deve essere letta nel senso che il limite ordinario di collocamento a riposo è stato previsto dalla legge Moratti al compimento dei sessantotto anni ( alla fine dell'anno accademico nel quale sono stati compiuti i sessantotto anni), salva l'applicazione del prolungamento biennale, in un primo momento non più obbligatorio ma discrezionale a seguito del d.l. 112 del 2008 e, poi, definitivamente venuto meno, per i professori e ricercatori universitari per effetto dell'articolo 25 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Tale interpretazione non può essere condivisa.
La prevalente giurisprudenza, cui il collegio ritiene di aderire ha rilevato che l'interpretazione dell'Amministrazione appare in netto contrasto con il dato testuale della norma, che prevede il limite di età di settanta anni, avendo la legge Moratti introdotto radicali modifiche nell'assetto dell'organizzazione universitaria ed in particolare nel rapporto dei professori universitari, tanto da dover salvaguardare con una norma, come quella del comma 19, il regime precedente. In particolare, ai fini dell'età per il collocamento a riposo sono stati equiparati i professori ordinari e quelli associati, per i quali prima era previsto un differente il limite di età
Secondo la tesi prevalente, dunque, la legge Moratti ha voluto prevedere un limite unico per tutti.
L'espressione "ivi compreso il biennio", dunque, deve essere interpretata in relazione alla situazione vigente al momento di entrata in vigore della legge Moratti, per cui alcuni professori avrebbero potuto già aver usufruito del biennio di prolungamento dopo il compimento dei sessantacinque anni. La norma va, quindi, così interpretata oltre che sotto il profilo testuale, anche in relazione a tale contesto, nel volere parificare tutte le posizioni, con un limite unico ed invalicabile indipendentemente dalla avvenuta fruizione del biennio. Il riferimento al biennio indica, quindi, che il limite di settanta anni non può essere in alcun caso superato, anche con la avvenuta fruizione del biennio, e non che il limite massimo sia costituito dai sessantotto anni. Tale interpretazione è confermata dal fatto che il biennio era regolato dalla legge n. 503 del 1992 per tutti i dipendenti pubblici e come tale poteva, così come è avvenuto, essere oggetto di modifiche legislative. Sarebbe stato, inoltre, del tutto irragionevole far dipendere un regime introdotto ex novo, proprio al fine di uniformare le varie situazioni create dalla stratificazione di varie leggi nel tempo, dalla previsione di un limite di età introdotto per relationem ad una altra disciplina legislativa. E' evidente, dunque, che la norma fondamentale posta dal comma 17^ citato sia costituita dalla previsione del limite di età di settanta anni; mentre il riferimento al biennio di cui all'art. 16 della legge n 503 del 1992 serve solo ad evitare il superamento di tale limite di età a seguito del prolungamento biennale del servizio. La legge Moratti è, infatti, una disciplina speciale, che riguarda i professori universitari, rispetto alla disciplina generale dell'art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992, relativa a tutto il pubblico impiego. La conferma di tale interpretazione si trova, altresì, nella abolizione del periodo di fuori ruolo prevista dalla legge Moratti, che ribadisce la volontà del legislatore di prevedere un limite unico per il collocamento a risposo a settanta anni, senza differenziazioni (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 20 gennaio 2011, n. 545; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 02 dicembre 2010, n. 35018;. Tar Campania, Napoli, n. 17 e n. 18 del 2010; Tar Lombardia, Milano, n. 5295/2009 e n. 46/2010; vedi altresì in termini CdS, VI, ordinanze n. 2000-2001-2002/2010).
E' un dato non contestato in giudizio, anzi espressamente ammesso dalla memoria difensiva dell'Avvocatura dello Stato, che i professori ricorrenti hanno esercitato l'opzione, di cui al comma 19, per l'applicazione del nuovo regime di cui al comma 17 della legge "Moratti" e, pertanto, essi hanno diritto, in base alle norme vigenti, a rimanere in servizio fino alla fine dell'anno accademico successivo al compimento del settantesimo anno di età.
5.Sotto tale profilo il ricorso è fondato e deve essere accolto con annullamento dei provvedimenti impugnati, previo accertamento del diritto a rimanere in servizio fino alla fine dell'anno accademico successivo al compimento del settantesimo anno di età, naturalmente in vigenza della presente normativa sopra indicata.
L'accoglimento per tale motivo di ricorso comporta l'assorbimento delle ulteriori censure.
6.In considerazione della presenza di un non uniforme orientamento interpretativo della giurisprudenza sulla questione in contestazione, al momento della proposizione del ricorso, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Emilia Romagna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE
Giuseppe Calvo
L'ESTENSORE
Ugo Di Benedetto
IL CONSIGLIERE
Sergio Fina
Depositata in Segreteria il 13 gennaio 2012
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)