- Lavoro pubblico
Familiari disabili: il diritto è di chi è assistito e non di chi deve assistere!
N. 262/2011 Reg. Prov. Coll.N. 746 Reg. Ric.ANNO 2009REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) ha pronunciato la presenteSENTENZAsul ricorso numero di registro generale 746 del 2009, proposto da:F. C., rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Falso, con domicilio eletto presso Gianluca Avv. Falso in Latina, via G. Marconi, 12;controMinistero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi,12;per l'annullamentodel decreto di diniego della domanda di proroga dell'aggregazione temporanea prot. n. 333-D/43249 dell'11 agosto 2009 e del provvedimento di diniego della domanda di trasferimento n. 333-D43249 del 23 luglio 2009 emessi dal Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per le Risorse Umane-Servizio Sovr. Assist. e Agenti Divisione II;.Visti il ricorso e i relativi allegati;Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;Viste le memorie difensive;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2011 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.FATTOCon ricorso notificato il 19.8.2009, tempestivamente depositato, l'Assistente Capo della Polizia di Stato F. C. ha impugnato sia il diniego di trasferimento (nota 23.7.2009, n. 333.D/43249) che il decreto 11.8.2009, n. 333.D 43249 con cui il Capo della Polizia - Direttore Generale della P.S gli ha negato la richiesta di proroga dell'assegnazione temporanea, sul rilievo del carattere temporaneo dell'istituto previsto dall'art. 7 del d.P.R. 254/99.A sostegno del prodotto ricorso sono stati dedotti i seguenti vizi: 1) violazione dell'art. 33, comma 5 del d.P.R. 5.2.1992, n. 104, atteso che i parametri posti dall'amministrazione a sostegno del diniego non sarebbero corretti; 2) violazione dell'art. 33, comma 5 del d.P.R. 5.2.1992, n. 104, difetto di motivazione.Il Ministero dell'Interno - Dipartimento della PS si è costituito sostenendo l'infondatezza del ricorso.Con ordinanza n. 464, emessa nella camera di consiglio del 17.9.2008, il collegio accoglieva la proposta domanda cautelare.Successivamente, all'udienza del 24.2.2011, la causa è stata trattenuta a sentenza.DIRITTOOggetto del ricorso all'esame è il diniego di proroga dell'aggregazione temporanea, nonché del provvedimento di diniego di trasferimento del ricorrente - Assistente Capo della Polizia di Stato - dal Compartimento Polizia Ferroviaria di Roma alla Questura di Latina.Come emerge da quanto brevemente esposto in fatto il ricorrente lamenta sotto più profili l'illegittimità dei decreti in questa sede impugnati sia con riferimento all'obbligo di adeguata e congrua motivazione che si sarebbe configurato a carico dell'Amministrazione, anche in considerazione delle gravi esigenze familiari dettagliatamente documentate dall'interessato, sia all'irragionevolezza di una scelta essenzialmente fondata sul precedente trasferimento di altro congiunto per la medesima esigenza familiare.Il ricorso appare fondato.Come si legge nella motivazione del provvedimento impugnato: "l'istanza di trasferimento ai sensi dell'art. 55 del d.P.R. 335/92 prodotta dal dipendente...non può essere valutata favorevolmente poiché dall'esame degli atti risulta che altro familiare ha beneficiato di trasferimento avendo rappresentato la necessità di assistere lo stesso portatore di handicap"...In ordine al primo motivo dedotto si osserva, anzitutto, che l'articolo 33, comma 5, del d.P.R. 5.2.1992, n. 104 dispone che "... il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado disabile ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede".E' opportuno precisare, in proposito, che il testo citato è stato modificato dall'articolo 19 della legge 8 marzo 2000, n. 53, che ha soppresso il requisito, prima richiesto, della convivenza con il familiare disabile; l'articolo 20 della medesima legge n. 53 ha poi stabilito che "le disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 19 della presente legge, si applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente".Come si vede la disposizione dell'articolo 33 non contempla, tra i suoi presupposti, la inesistenza di altri familiari che possano prestare la dovuta assistenza al congiunto o la impossibilità da parte di questi congiunti di prestarla, cioè la cd. esclusività della relazione assistenziale: quest'ultimo requisito è però senza dubbio stato introdotto, sia pure con una tecnica normativa a dir poco infelice, dal citato articolo 20 della legger n. 53.Sul contenuto della esclusività occorre per altro fare alcune precisazioni.Occorre muovere dal rilievo che, ad avviso del Collegio, la ratio dell'articolo 33, comma 5, è quella di tutelare il rapporto assistenziale, in atto con carattere di continuità, nel presupposto che lo stesso esprima valori di solidarietà familiare e umana aventi fondamento costituzionale; ciò si basa sul fatto che la relazione assistenziale ha un contenuto affettivo intimo e personale e che la sua instaurazione dipende da una scelta individuale che non può essere imposta, dipendendo la stessa da una libera e consapevole assunzione di responsabilità del singolo.Di conseguenza la esclusività deve essere intesa come inesistenza di altri congiunti che siano disponibili a prestare e che in concreto prestino in modo adeguato assistenza al congiunto, indipendentemente dalle ragioni di tale indisponibilità, che possono essere oggettive ma anche soggettive proprio perché la relazione in questione ha un essenziale contenuto affettivo e emotivo e dipende dal concreto atteggiarsi dei legami tra soggetti.Non condivisibile quindi è la giurisprudenza di altri tribunali che intende la "esclusività" del rapporto come inesistenza di altri congiunti idonei a prestare assistenza ovvero come documentata e oggettiva impossibilità di questi ultimi a prestarla, nel presupposto che la disposizione all'esame avrebbe come ratio non "quella di assegnare dei benefici ai soggetti che hanno un parente portatore di handicap, ma quella di garantire a quest'ultimo un'assistenza, per il caso che non ne abbia, o di garantirgli la continuità dell'assistenza già in atto, per il caso che già vi sia un parente che se ne occupi. Mentre nella prima ipotesi è, pertanto, sufficiente solo il requisito dell'esclusività, inteso come indisponibilità di altri parenti a provvedere all'assistenza, nel secondo caso sono necessari i requisiti della continuità e attualità dell'assistenza in atto, oltre a quello dell'esclusività" (così in particolare T.A.R. Lecce, sez. III, 24 luglio 2006, n. 4034).L'interpretazione proposta non si traduce nell'assegnazione di un beneficio al soggetto che abbia un parente o affine portatore di handicap (come ritenuto nel precedente citato), ma nell'attribuzione, in applicazione di esigenze solidaristiche aventi un indubbio valore costituzionale, di un beneficio a chi già si sia spontaneamente e responsabilmente assunto il compito - oltretutto assai oneroso materialmente e psicologicamente - di prestare assistenza a un congiunto disabile instaurando con lo stesso il rapporto assistenziale; è piuttosto il diverso orientamento sopra riportato che, portato alle estreme conseguenze, si tradurrebbe nella possibilità di concedere il trasferimento ex articolo 35 a chi lo chieda adducendo la necessità di instaurare un rapporto assistenziale con il congiunto privo di altri familiari in grado di dargli assistenza, cioè a chi non abbia una effettiva e continua relazione assistenziale con il disabile (con il rischio di favorire davvero l'abuso da parte di chi abbia un congiunto disabile e voglia strumentalmente utilizzare tale situazione per ottenere un trasferimento).In altri termini la disposizione dell'articolo 33, comma 5, considera un valore in sé la relazione assistenziale continua ed esclusiva (nel senso chiarito) che nasce spontaneamente tra il disabile e il suo familiare o affine e come tale la riconosce e protegge, nel presupposto che tale relazione ha un contenuto emotivo e affettivo oltre che materiale.E' chiaro che, alla base della disposizione, come modificata nel 2000, vi è anche - e forse soprattutto - la preoccupazione di evitare i possibili abusi, ma tali abusi possono essere evitati attraverso la puntuale verifica delle situazioni di fatto.In questo quadro, l'amministrazione intimata - investita della domanda del ricorrente - si sarebbe dovuta limitare a verificare l'effettiva esistenza del rapporto assistenziale e la indisponibilità, anche solo soggettiva, degli altri congiunti ad assumersi l'impegno di assistere i congiunti. In particolare avrebbe dovuto verificare se effettivamente il ricorrente fosse rimasto il solo - a causa degli impegni assistenziali della moglie nei confronti del figlio (evidentemente bisognoso di sostegno per affrontare le cure richieste dalla patologia lo ha colpito) - ad assicurare al figlio disabile assistenza continua.La mera esistenza di altri familiari potenzialmente in grado di fornire assistenza, quindi, non costituiva di per sé ragione per negare il beneficio; piuttosto l'amministrazione, anche nell'ottica di evitare abusi, avrebbe dovuto verificare che tali altri familiari non fossero disponibili a prestare adeguata assistenza o non avessero instaurato essi stessi una relazione assistenziale con il proprio congiunto; solo in questo caso (e salve esigenze prevalenti di servizio) l'amministrazione avrebbe potuto giustificare un diniego.In conclusione il ricorso deve essere accolto e l'atto impugnato annullato per violazione dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104., potendo restare assorbiti gli ulteriori motivi dedotti.Tenuto conto della complessità della questione si dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.P. Q. M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.Spese compensate.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:IL PRESIDENTEFrancesco CorsaroL'ESTENSOREAntonio Massimo MarraIL CONSIGLIERESantino ScudellerDepositata in Segreteria il 23 marzo 2011(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)Vigili del fuoco: un caso eccezionale di assunzione
N. 1195/2011 Reg. Prov. Coll.N. 2266 Reg, Ric.ANNO 2010REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha pronunciato la presenteSENTENZAsul ricorso numero di registro generale 2266 del 2010, proposto da M. M. e S. M., rappresentati e difesi dagli avv.ti Agatino Cariola e Andrea Provvidenza, con domicilio eletto presso il loro studio in Catania, via G. Carnazza, 51;controMinistero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore,Ministero dell'Interno-Dipart.Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del Capo Dipartimento pro-tempore,Ministero dell'Interno-Dipart.Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico e Difesa Civile, Direzione centrale per le risorse umane, area III, in persona del Dirigente legale,rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;per l'annullamento- della nota del Ministero dell'Interno - Dipartimento VV.FF. prot. n. 0014883 del 14 maggio 2010, con la quale è stata rigettata l'istanza di assunzione diretta nominativa nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco presentata dall'odierno ricorrente ex art. 132 d.lgs. 13 ottobre 2005, n. , 217;- nonchè di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente.Visti il ricorso e i relativi allegati;Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, del Dipartimento e della Direzione centrale delle risorse umane dei Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2011 il Consigliere dott.ssa Alba Paola Puliatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.FATTOCon istanza del 10 marzo 2010, il ricorrente M. M. chiedeva al Ministero dell'Interno- Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei VV.FF. che il figlio Simone venisse assunto con chiamata diretta in applicazione della norma di favore di cui all'art. 132 d.lgs 13.10.2005 n. 217.Il ricorrente era stato vittima di un incidente stradale occorsogli il 10 luglio 2000 mentre si recava in servizio.La dipendenza da causa di servizio era stata riconosciuta dalla C.M.O. di Messina e con successivo decreto del Ministero dell'Interno del 5 aprile 2003.Con il provvedimento impugnato la domanda di assunzione veniva però rigettata perché l'accesso per chiamata nominativa sarebbe riservato solo ai congiunti di dipendenti inabili permanentemente al servizio per lesioni riportate nell'espletamento di attività istituzionali.Il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 132 D.lgs n. 217 del 2005 e, in subordine, solleva questione di legittimità costituzionale della norma, che risulterebbe ingiustamente limitativa nei confronti dei dipendenti colpiti da inabilità per incidenti occorsi "in itinere", pure legati da nesso di causalità con il rapporto di lavoro. Infine, denuncia la violazione dell'art. 10 bis della l. 241/1990, il difetto di istruttoria e l' eccesso di potere per sviamento, nonché il difetto di motivazione del provvedimento.Resiste in giudizio l'Amministrazione intimata, invocando giurisprudenza contraria alla tesi del ricorrente.All'udienza del 19 aprile 2011 il ricorso è stato assunto in decisione.DIRITTOIl ricorso non può trovare accoglimento.Con decreto del 5 aprile 2003 il Ministero dell'interno- Dipartimento dei Vigili del Fuoco, riconosceva la dipendenza da causa di servizio dell'infermità "esiti di frattura massiccio facciale con paralisi periferica del VII N. C. etc", a seguito di "infortunio in itinere", occorso al ricorrente M. M. in data 10.6.2000.L'infermità, sebbene riconosciuta dipendente da causa di servizio, non è riconducibile ad un evento traumatico avvenuto nell'espletamento dell'attività di soccorso, presupposto indefettibile per l'applicazione in favore del figlio del beneficio di cui all'art. 132 del D. Lgs n. 217/2005, richiesto con l' istanza del 10 marzo 2010.Ritiene il Collegio che l'Amministrazione abbia correttamente applicato la norma de qua, che, nel disciplinare le modalità di accesso al Corpo nazionale di vigili del fuoco, prevede, tra l'altro, l' assunzione obbligatoria, per chiamata diretta nominativa, del coniuge, dei figli e dei fratelli degli appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco "deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per causa di servizio, nei limiti previsti dagli articoli 5, 21, 88, 97 e 108."Nonostante il caso umano in esame meriti ogni comprensione, sulla questione interpretativa sottoposta al Collegio vanno condivise le argomentazioni svolte dalla sentenza del C.d.S. Sez. VI, n. 105/2008 del 23 ottobre 2007, secondo cui il dato letterale della norma, da riguardare alla luce dell'eccezionalità del meccanismo di assunzione dalla stessa previsto, evidenzia "l'insufficienza della sussistenza del nesso causale tra la patologia e l'espletamento del servizio, richiedendo il quid pluris dato dalla specifica presenza di una ferita o lesione riportata nel corso di un evento di servizio". Così pure la ratio della norma, "intesa a premiare specifiche condotte degli operatori che li abbiano esposti a pericoli fisici nell'adempimento del dovere", è da ritenere incompatibile con la sussistenza di una lesione dell'integrità fisica discendente da qualunque altra "causa di servizio" di diversa eziogenesi (ad es. la contrazione di una patologia dovuta a disagi accumulati nel servizio, e "l'infortunio in itinere"). Occorre, in altri termini, per l'attribuzione del beneficio che l'evento lesivo sia occorso al dipendente nell'espletamento del servizio inteso come partecipazione ad operazioni di soccorso.Appare, peraltro, manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata dal ricorrente, in relazione agli artt. 2, 4, 35 e 97 Cost., poiché la norma invocata mira non a tutelare il lavoratore infortunatosi per causa di servizio, ma a riconoscere eccezionali benefici ai congiunti, in deroga al principio dell'accesso al pubblico impiego mediante concorso pubblico: principio a sua volta tutelato dall'art. 97 Cost..Non si configura con evidenza alcuna violazione del principio di uguaglianza, né degli artt. 2, 4 e 35 Cost. atteso che la disposizione di cui trattasi non è finalizzata alla tutela e alla promozione del diritto al lavoro, ma costituisce norma premiale - eccezionale - diretta a compensare il sacrifico del lavoratore che per lo svolgimento della propria attività (come sopra intesa) abbia riportato lesioni permanenti tali da renderlo inabile al lavoro e alla produzione di reddito.Quanto ai vizi procedurali lamentati il Collegio osserva che, non sussistendo uno dei presupposti normativamente previsti per la concessione del beneficio in parola, il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello che è stato adottato; sotto questo profilo, ai sensi dell'art. 21 octies della l. 241/1990, anche la mancata comunicazione del preavviso di rigetto di cui all'art. 10 bis non può assumere valore invalidante.Né, infine, può dirsi mancante o insufficiente la motivazione del provvedimento, dato che dal contenuto dello stesso si evince chiaramente il ragionamento seguito dall'Amministrazione, nonché i motivi di fatto e giuridici posti a fondamento dell'avversato rigetto.In conclusione, il ricorso va rigettato.Le spese di giudizio, attesa la vicenda umana, si compensano tra le parti.P. Q. M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.Spese compensate.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:IL PRESIDENTECalogero FerlisiL'ESTENSOREAlba Paola PuliattiIL CONSIGLIEREGabriella GuzzardiDepositata in Segreteria il 12 maggio 2011(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)Prolungamento del servizio oltre i limiti di età: il caso dei Professori Universitari
Ultimo aggiornamento Mercoledì 08 Giugno 2011 16:04N. 2732/2011 Reg. Prov. Coll.N. 8038 Reg. Ric.ANNO 2010REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la presenteSENTENZAsul ricorso numero di registro generale 8038 del 2010, proposto da:C. C., rappresentato e difeso dagli avv. Gerolamo Angotti, Mario P. Chiti, con domicilio eletto presso Studio Legale Alpa in Roma, piazza Benedetto Cairoli, 6;controUniversità degli Studi di Firenze, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;per l'annullamento- del decreto rettorale n. 677 del 23.07.2010 con il quale è stata rigettata l'istanza di trattenimento in servizio presentata dal ricorrente e ne è stato disposto il collocamento a riposo a decorrere dal 1.11.2010, nonchè degli atti presupposti;Visti il ricorso e i relativi allegati;Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Firenze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;Viste le memorie difensive;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 marzo 2011 il dott. Cecilia Altavista e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.FATTOIl professore ricorrente, nato il 30-4-1940, ordinario di Chirurgia Toracica della Facoltà di Medicina e Chirurgia, il 1-6-2004 aveva presentato domanda di prolungamento biennale del servizio ai sensi dell'art 16 del d.lgs. n. 503 del 30-12-1992; con decreto del direttore amministrativo del 6-7-2004 era stato disposto tale prolungamento del servizio. A seguito della modifica introdotta dall'art 72 comma 7 del d.l n. 112 del 2008 conv. dalla legge n. 133 del 2008, il 29-3-2010 ripresentava la domanda di permanenza in servizio.Con decreto rettorale del 23-7-2010 tale domanda è stata respinta sulla base delle delibere del Senato accademico del 10-3-2010 e del Consiglio di Amministrazione del 26-3-2010, che avevano determinato i criteri, in base ai quali, concedere in via eccezionale il prolungamento biennale del servizio. Infatti, il senato accademico, nella delibera del 10 marzo 2010 e il Consiglio di Amministrazione del 12 marzo, riproducendo quelli individuati l'anno precedente, avevano indicato alcuni criteri per la valutazione del contributo eccezionale ed insostituibile del docente ai fini del trattenimento in servizio: unico docente inquadrato in settore scientifico disciplinare relativo ad insegnamenti da impartire obbligatoriamente nei corsi di studio e per cui non siano inquadrati docenti in settori affini nell'intero Ateneo; partecipazione ad un bando PRIN nell'ultimo triennio; punteggio complessivo nella valutazione CIVR 2001-2003; responsabilità di progetti di ricerca nel programma quadro dell'Unione europea.Avverso tale decreto rettorale, avverso le delibere del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione e avverso la Circolare del dipartimento della funzione pubblica del 20-10-2008 è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi:violazione e falsa applicazione dell' art 72 comma 7 del d.l n. 112 del 2008; eccesso di potere per carenza di istruttoria e violazione del giusto procedimento; violazione del principio di ragionevolezza; eccesso di potere per carenza dei presupposti e difetto di motivazione; illogicità, travisamento dei presupposti e sviamento.Con ordinanza cautelare del 13-10-2010 è stata accolta la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.Si è costituita l'Avvocatura dello Stato contestando la fondatezza del ricorso.All'udienza pubblica del 2-3-2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.DIRITTOIl ricorso è fondato.Il Collegio, infatti, non ritiene vi siano motivi per discostarsi, nel caso di specie, dall'orientamento della sezione, per cui l'art 16 del d.Lgs. n. 503 del 30-12-1992, nel testo modificato dall'art 72 comma 7 del d.l. n. 112 del 25-6-1998 convertito dalla legge n. 133 del 6-8-2008, ha previsto che il prolungamento biennale del servizio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo non sia più una facoltà dell'impiegato sottoposta solo ad una atto della sua volontà, la domanda di trattenimento; ma è stata attribuita una facoltà all'Amministrazione di appartenenza di valutare, discrezionalmente, se accettare la domanda di prolungamento del servizio o meno.Tale esercizio di potere discrezionale, peraltro, è limitato dalla norma alla valutazione di specifici presupposti, alcuni legati ai profili organizzativi generali dell'amministrazione, "in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali"; gli altri alla situazione specifica soggettiva e oggettiva del richiedente, "in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi".La norma richiede, quindi, anche una disamina relativa alla posizione del singolo dipendente, sia in relazione alla sua specifica esperienza sia in relazione al servizio svolto. E' evidente che tali valutazioni vadano effettuate in considerazione della specifica professionalità del dipendente pubblico che presenta la domanda di prolungamento biennale del servizio. Pertanto, nel caso dei professori universitari si deve tener conto della particolarità della attività svolta, di insegnamento e di ricerca; tali aspetti devono, dunque, essere oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione, se ad esempio siano in corso programmi di ricerca non suscettibili di immediata interruzione o corsi di insegnamento non facilmente sostituibili, (T.A.R Lazio Roma, sez. III, 26 ottobre 2009, n. 10428).Il potere discrezionale deve infatti essere esercitato secondo i consueti canoni della logicità e della ragionevolezza. Ciò anche quando l'Amministrazione limiti la propria discrezionalità fissando criteri generali per autovincolare l'esercizio del successivo potere discrezionale.Nel caso di specie, si deve ritenere, come affermato già in alcuni precedenti della sezione (sez III n. 16919 del 2010), che i criteri adottati nelle delibere del Senato accademico del 10-3-2010 e del Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2010 siano manifestamente illogici e irragionevoli in quanto non fanno riferimento a tutte le funzioni svolte dai docenti universitari.In particolare, per i professori di materie cliniche si doveva tenere conto, come affermato più volte da questo Tribunale (sez III sent. n. 19841 del 2010; n. 16919 del 2010), delle funzioni assistenziali. Per i professori di materie cliniche le funzioni assistenziali sono, infatti, fortemente connesse sia alla ricerca che alla didattica, ma dotate di autonoma rilevanza.Si deve ricordare che il d.lgs. n. 517 del 21-12-1999 considera le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca dell'università.La legge Moratti, n. 230 del 4-11-2005 prevede espressamente la inscindibiltà della funzioni assistenziali da quelle di insegnamento e ricerca dei professori di materie cliniche; ai sensi del comma 18 dell'art 1, infatti, i professori di materie cliniche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono le proprie funzioni assistenziali e primariali, inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca e ad esse complementari.Da tale inscindibilità delle funzioni assistenziali rispetto a quelle di insegnamento e di ricerca deriva la illegittimità dei criteri fissati dall'Università di Firenze che fanno riferimento solo al settore delle ricerca senza alcuna valutazione della attività assistenziale dei professori di materie cliniche.Di tali funzioni esercitate presso l'Azienda ospedaliera di Careggi, l'Università non ha tenuto alcun conto, né facendovi un riferimento nella motivazione, né richiedendo un parere all'azienda ospedaliera, né valutando che vi fossero programmi in corso presso di essa.L'Università, infatti, afferma esclusivamente nel decreto rettorale del luglio 2010 che l'attività assistenziale si deve considerare "intrinsecamente ricompresa" in quelle didattica e scientifica. Tale affermazione risulta all'evidenza apodittica ed anzi in contrasto con i dati normativi dell'ordinamento che prevedono la autonoma rilevanza dell'attività assistenziale dei professori di materie cliniche.Sotto tali profili l'impugnazione è fondata e deve essere accolta con annullamento del decreto rettorale del 23-7-2010 e della delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione impugnate, nella parte in cui non fanno riferimento all'attività assistenziale dei professori di materie cliniche.Si tratta di circostanze che l'Amministrazione non ha preso in considerazione, alla stregua di parziali ed irragionevoli criteri fissati, con conseguente illegittimità degli atti impugnati e del diniego di trattenimento in servizio.L'accoglimento per tali motivi di ricorso comporta l'assorbimento delle altre censure.Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.P. Q. M.definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati nei limiti di cui in motivazione.Spese compensate.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:IL PRESIDENTEBruno AmorosoL'ESTENSORECecilia AltavistaIL CONSIGLIEREDomenico LundiniDepositata in Segreteria il 28 marzo 2011(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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