• Lavoro pubblico


    Dipendente pubblico erroneamente inquadrato: va motivata la revoca dell'inquadramento?

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    N. 175/2012 Reg. Prov. Coll.
    N. 2818 Reg. Ric.
    ANNO 1995
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 2818 del 1995, proposto da S. G., rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Buscemi, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Catania, piazza A. Lincoln, 19;
    contro
    U.S.L. N. 30 di Palagonia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
    Assessorato Regionale della Sanità, in persona dell'assessore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
    per l'annullamento
    della delibera 12.4.1995 n. 198 del Commissario straordinario dell'USL n. 30 di Palagonia; della nota 18.4.1995 n. 6020 del coordinatore amministrativo della stessa USL; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente nonché, ove occorra, della nota 11.3.1995 n. 125/0492 dell'Assessorato regionale Sanità
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato Regionale della Sanità;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2011 il dott. Vincenzo Neri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO
    Con l'atto introduttivo del giudizio il ricorrente esponeva:
    a) di essere dipendente di ruolo dell'USL intimata presso la quale era transitato dall'1 gennaio 1983 provenendo dall'INADEL;
    b) di essere stato incaricato dell'assolvimento di mansioni superiori in qualità di collaboratore amministrativo (settimo livello) pur rivestendo la qualifica di assistente amministrativo (sesto livello);
    c) che tali mansioni superiori gli erano state confermate dalle deliberazioni n. 114/84 e n. 176/84 del Comitato di Gestione e dal successivo ordine di servizio emanato l'11 marzo 1985 dal coordinatore amministrativo;
    d) che, entrata in vigore la legge 207/85, a seguito di un complesso iter procedimentale, era stato inquadrato in ruolo con la posizione funzionale di collaboratore amministrativo dal 5 agosto 1988;
    e) che, con nota 11 marzo 1995 n. 125/0492, l'Assessorato regionale alla Sanità aveva rappresentato l'irregolarità dell'inquadramento ed invitato l'USL a revocare in autotutela la deliberazione di inquadramento quale collaboratore amministrativo;
    f) che con il provvedimento impugnato il Commissario Straordinario lo aveva nuovamente inquadrato come assistente amministrativo ed aveva stabilito di procedere, con successivo provvedimento, al recupero delle somme indebitamente corrisposte.
    Tutto ciò premesso impugnava gli atti indicati in epigrafe per:
    1) Violazione dell'articolo 8 e seguenti legge regionale 30 aprile 1991 n. 10. Violazione dell'articolo 7 e seguenti della legge n. 241/90. Vizio del procedimento.
    2) Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti giustificativi dell'annullamento d'ufficio. Difetto di motivazione.
    3) Eccesso di potere per insussistenza del presupposto. Violazione di legge per mancata applicazione del secondo comma dell'articolo 29 del D. P. R. n. 761/79. Violazione dell'articolo 36 della Costituzione.
    4) Violazione dell'articolo 3 della legge 241 nel 90. Carenza di motivazione. Mancata valutazione dei presupposti. Violazione dei principi costituzionali di giustizia e di imparzialità.
    Si costituiva l'Assessorato regionale alla Sanità "al fine di resistere e di sostenere la legittimità degli atti impugnati".
    All'udienza pubblica del 6 dicembre 2011 la causa passava in decisione.
    DIRITTO
    Con la prima censura il ricorrente deduce l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento.
    La doglianza non merita accoglimento. L'obbligo di cui all'art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241 non può essere applicato in modo meccanico e formale, essendo volto non solo ad assolvere ad una funzione difensiva a favore del destinatario dell'atto conclusivo, ma anche a formare nell'Amministrazione procedente una più completa e meditata volontà e dovendosi, comunque, ritenere che il vizio derivante dall'omissione di comunicazione non sussista nei casi in cui lo scopo della partecipazione del privato sia stato comunque raggiunto o manchi l'utilità della comunicazione all'azione amministrativa; segue da ciò che non può configurarsi la violazione di tale obbligo di comunicazione nel caso in cui il soggetto inciso sfavorevolmente da un provvedimento non dimostri che, ove fosse stato reso edotto dell'avvio del procedimento, sarebbe stato in grado di fornire elementi di conoscenza e di giudizio tali da far determinare in modo diverso le scelte dell'Amministrazione procedente (Consiglio Stato, sez. IV, 16 febbraio 2010, n. 885). Nel caso di specie parte ricorrente ha dedotto semplicemente la violazione dell'articolo 7 della legge 241/90 senza indicare quale sarebbe stata l'utilità di una tale comunicazione.
    Con la seconda censura viene dedotta l'illegittimità degli atti impugnati in ragione della mancata indicazione dei motivi di pubblico interesse perseguiti con il disposto annullamento in via di autotutela. Come è noto, in via generale, l'annullamento di ufficio presuppone una congrua motivazione sull'interesse pubblico attuale e concreto a sostegno dell'esercizio discrezionale dei poteri di autotutela, con un'adeguata ponderazione comparativa, che tenga anche conto dell'interesse dei destinatari dell'atto al mantenimento delle posizioni, che su di esso si sono consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall'Amministrazione (Consiglio Stato, sez. IV, 21 dicembre 2009, n. 8516).
    Tuttavia, con riferimento al caso di specie, il Collegio non può che adeguarsi ad un orientamento consolidato del Consiglio di Stato che, in relazione all'annullamento d'ufficio dell'illegittimo inquadramento di un pubblico dipendente, ha ritenuto esistente l'interesse pubblico "in re ipsa". Anche di recente è stato affermato, infatti, che l'interesse pubblico all'annullamento d'ufficio dell'illegittimo inquadramento di un pubblico dipendente è in re ipsa e non richiede specifica motivazione, in quanto l'atto oggetto di autotutela produce un danno per l'Amministrazione consistente nell'esborso di denaro pubblico senza titolo, con vantaggio ingiustificato per il dipendente, né in tali casi rileva il tempo trascorso dall'emanazione del provvedimento di recupero dell'indebito (Consiglio Stato, sez. V, 22 marzo 2010, n. 1672; in termini simili Cons. Stato 31 dicembre 2008 n. 6735; Cons. Stato, 7 novembre 2005 n. 6156; Cons. Stato 11 marzo 2005 n. 1032; Cons. stato 22 maggio 2001 n. 2833).
    Con il terzo e il quarto motivo di ricorso parte ricorrente censura il provvedimento impugnato nella parte in cui, dopo aver provveduto all'annullamento in autotutela della delibera di inquadramento nelle mansioni superiori, stabilisce di "...procedere al recupero delle somme, indebitamente erogate per l'illegittimo inquadramento che si annulla con il presente atto, con provvedimento a parte, previo conteggio tra il dato e il dovuto da parte del competente servizio personale...".
    Le censure devono essere dichiarate inammissibili per difetto di interesse. Ed invero rinviando il recupero delle somme ad un successivo provvedimento difetta l'interesse concreto ed attuale che legittima il ricorso davanti al giudice amministrativo.
    In conclusione il ricorso deve essere rigettato; sussistono nondimeno giuste ragioni - ravvisabili nella peculiarità delle questioni giuridiche trattate e nella complessità dell'iter procedimentale che ha portato all'annullamento in autotutela dell'inquadramento illegittimo - per compensare integralmente tra le parti costituite le spese di questo grado di giudizio.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
    Spese compensate.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Salvatore Veneziano
    L'ESTENSORE
    Vincenzo Neri
    IL CONSIGLIERE
    Giovanni Milana
     
    Depositata in Segreteria il 25 gennaio 2012
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    Accesso alla qualifica di dirigente: è valida la sola laurea "triennale"?

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    N. 430/2012 Reg. Prov. Coll.
    N. 1983 Reg. Ric.
    ANNO 2011
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 1983 del 2011, proposto da:
    C., in persona del legale rappresentante p.t., M. CI. + 14, rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Tomassetti, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, situato in Roma, via G. Pierluigi da Palestrina n. 19;
    contro
    la Regione Lazio, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Doria ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, situato in Roma, via Cola di Rienzo n. 28;
    il Consiglio Regionale del Lazio, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Fulvio Pastore e Pasquale Passalacqua ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, situato in Roma, via degli Scialoja n. 3;
    e con l'intervento di
    ad opponendum:
    N. T. e F. C., rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Madeo ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, situato in Roma, via Paolo Emilio n. 7;
    per l'annullamento,
    previa sospensione dell'esecuzione,
    - delle determinazioni del Segretario Generale del Consiglio Regionale del Lazio n. 1044, n. 1045, n. 1046 e n. 1047, tutte adottate in data 23.12.2010 e pubblicate nel BURL del 28.12.2010, che hanno indetto, approvando i relativi bandi di concorso di cui all'Allegato "A" di ogni determinazione, n. 4 procedure concorsuali per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato nella seconda fascia del ruolo dirigenziale del Consiglio Regionale del Lazio, rispettivamente di n. 15 posti di dirigente dell'area giuridico legislativa, di n. 9 posti di dirigente dell'area giuridico economica, di n. 1 posto di dirigente dell'area prevenzione sicurezza sul lavoro e di n. 1 posto di dirigente dell'area informatica;
    - della determinazione del Segretario Generale del Consiglio Regionale del Lazio n. 1043 del 23.12.2010, pubblicata nel BURL del 28.12.2010, di approvazione dell'avviso di mobilità volontaria, di cui all'Allegato A, per la copertura di n. 6 posti vacanti di dirigente di seconda fascia nel ruolo del Consiglio Regionale del Lazio, mediante passaggio diretto di personale ai sensi dell'art. 32 della legge Regione Lazio n. 6/2002 e dell'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
    - della determinazione dirigenziale del Direttore Regionale Organizzazione, Personale, Demanio e Patrimonio n. A7277 del 23.12.2010, non pubblicata, che ha recepito gli accordi del 16 dicembre 2010 e del 22 dicembre 2010, intercorsi tra Consiglio Regionale e Giunta Regionale, nei quali si è disposto l'espletamento della mobilità volontaria tra il personale dirigenziale della Giunta e del Consiglio Regionale nella misura del 20% dei posti vacanti;
    - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra i quali, ove necessario, la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio n. 136 del 2 dicembre 2010, con la quale è stato approvato il programma annuale e triennale dei fabbisogni di personale del Consiglio Regionale etc.;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e del Consiglio Regionale del Lazio;
    Visto l'atto di intervento ad opponendum dei sig.ri N. T. e F. C.;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2011 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
    FATTO
    Attraverso l'atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 25 febbraio 2011 e depositato il successivo 4 marzo 2011, i ricorrenti impugnano i provvedimenti meglio indicati in epigrafe, chiedendone l'annullamento.
    In particolare, i ricorrenti - dopo aver rappresentato il proprio interesse a ricorrere rispettivamente in qualità di organizzazione sindacale rappresentativa dei Dirigenti e dei Quadri Direttivi della Regione Lazio e di funzionari direttivi della Regione Lazio, ascritti nella categoria D, muniti di diploma di laurea, che hanno presentato, seppure per mero tuziorismo, domanda di partecipazione alle procedure concorsuali impugnate - espongono quanto segue:
    - con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 136 del 2.12.2010 è stato approvato il programma annuale e triennale dei fabbisogni di personale (in tutto 32 posizioni nella qualifica dirigenziale), disponendosi ulteriormente di effettuare la procedura di mobilità volontaria di cui agli artt. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 e 32 della legge Regione Lazio n. 6 del 2002;
    - con accordi del 16.12.2010 e 22.12.2010 - intercorsi tra il Consiglio Regionale e la Giunta Regionale, in seguito recepiti dalla determinazione dirigenziale n. A7277 del 23.12.2010 - veniva disposto l'espletamento della mobilità volontaria tra il personale dirigenziale della Giunta e del Consiglio Regionale nella misura del 20% dei posti vacanti;
    - con determinazione del Segretario Generale del Consiglio Regionale n. 1043 del 23.12.2010 veniva, pertanto, bandito l'avviso di mobilità volontaria per la copertura di n. 6 posti vacanti nell'organico dirigenziale del Consiglio della Regione Lazio;
    - il 28.12.2010 venivano pubblicate nel Burl le determinazioni del Segretario Generale del Consiglio Regionale nn. 1044,1045,1046 e 1047 di indizione di n. 4 procedure concorsuali per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato nella II^ fascia del ruolo dirigenziale del Consiglio Regionale, rispettivamente di 15 posti di dirigente Area giuridico legislativa, di 9 posti di dirigente Area giuridico economica, di n. 1 posti di dirigente Area prevenzione e sicurezza sul lavoro e di n. 1 posti di dirigente Area informatica.
    Avverso i sopra citati atti - nonché avverso la determinazione del Segr. Gen. n. 1042 del 23.12.2010 (che i ricorrenti dichiarano sconosciuta) ed avverso altri ed innominati atti (l'elencazione dei provvedimenti impugnati nell'epigrafe del ricorso si chiude con la parola "etc..") - i ricorrenti deducono i seguenti motivi di gravame:
    1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 165/2001; DELLA LEGGE REGIONE LAZIO N. 6/2002; DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 1/2002; DELLA LEGGE N. 241/90 E S.M.I. NONCHE' DEI PRINCIPI VIGENTI IN MATERIA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 97 E 98 COST.. ECCESSO DI POTERE PER ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO, CARENZA DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITA', DIFETTO DI MOTIVAZIONE. SINTOMI DI SVIAMENTO DI POTERE. L'attuale dotazione organica dei dirigenti del Consiglio Regionale del Lazio non prevede alcuna distinzione per profilo professionale, ma fa esclusivo riferimento al dato numerico, Ciò detto, appare illogico nonché violativo delle norme richiamate e della determinazione n. 136/2010 del Segretario Generale del Consiglio Regionale del Lazio stabilire "che la copertura dei 26 posti vacanti non sia operato attraverso un solo ed unico concorso .... ma attraverso l'indizione di ben 4 procedure concorsuali". L'illegittimità di tale scelta emerge con chiarezza analizzando i bandi ove "si rileva che le prove di esame, sostanzialmente, coincidono tra di loro, con ciò palesandosi che la procedura concorsuale doveva essere unica". Incomprensibili sono, altresì, la richiesta di titoli di studio per l'ammissione diversissimi tra di loro e l'assoluto rigore nel selezionare i titoli di studio richiesti, tenuto anche conto della ammissione di "lauree triennali". La previsione di selezioni differenti contrasta, poi, con l'orientamento della Corte di Cassazione, la quale - in più occasioni - ha avuto modo di precisare che la qualifica dirigenziale non esprime più una posizione lavorativa bensì esclusivamente l'idoneità professionale del dipendente a svolgere concretamente determinate funzioni, sicché "il sistema di accesso alla qualifica è unico..., fatta eccezione soltanto per la dirigenza tecnica", di cui - nel caso di specie - non può però parlarsi, non essendo prevista, quale requisito di accesso, l'iscrizione ad albi professionali.
    2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 165/2001; DELLA LEGGE REGIONE LAZIO N. 6/2002; DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 1/2002; DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I., NONCHE' DEI PRINCIPI VIGENTI IN MATERIA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 97 E 98 COST.. ECCESSO DI POTERE PER ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO, CARENZA DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITA', DIFETTO DI MOTIVAZIONE. SINTOMI DI SVIAMENTO DI POTERE. La normativa nazionale e quella regionale prevedono, quale requisito di accesso alla qualifica dirigenziale, il possesso di una laurea e di una pregressa attività lavorativa nell'Amministrazione. Gli atti impugnati prevedono, invece, diplomi di laurea differenti, attuando specificazioni estreme, a scapito della partecipazione di moltissimi dipendenti ascritti alla categoria D, i quali si sono trovati nell'impossibilità di presentare un'utile domanda di partecipazione, con compressione delle loro legittime aspettative di carriera.
    3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 165/2001; DELLA LEGGE REGIONE LAZIO N. 6/2002; DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 1/2002; DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I., NONCHE' DEI PRINCIPI VIGENTI IN MATERIA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 97 E 98 COST.. ECCESSO DI POTERE PER ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO, CARENZA DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITA', DIFETTO DI MOTIVAZIONE. SINTOMI DI SVIAMENTO DI POTERE. Tutti i bandi di concorso impugnati prevedono la possibilità di partecipare anche a soggetti dotati della sola laurea triennale e privi di pregressa esperienza lavorativa nell'Amministrazione. Tale scelta è in chiaro contrasto con l'art. 28 del d.lgs. n. 165 del 2001, da ritenere applicabile anche agli enti territoriali.
    Con atto depositato in data 29 marzo 2011 si è costituita la Regione Lazio, la quale - nel contempo - ha preliminarmente contestato la legittimazione a ricorrere della C. e l'interesse a ricorrere dei ricorrenti. Nel merito, ha così confutato le censure formulate: - posto che la deliberazione n. 136 del 2010 individuava 4 distinte aree, correttamente il Consiglio regionale ha bandito 4 concorsi in relazione a ciascuna di quest'ultime; - ove siano individuate - come nel caso in esame - aree differenti, la richiesta del possesso di titoli di laurea differenti è più che legittima; - tali scelte sono conformi, del resto, all'art. 100 del Regolamento di Organizzazione del Consiglio Regionale, il quale richiede che il diploma di laurea debba essere "attinente al posto messo a concorso", ed alla giurisprudenza del giudice amministrativo; - l'omogeneità delle prove scritte è coerente con la specificità ed eterogeneità dei titoli di laurea richiesti; - la previsione della laurea triennale è del tutto in linea con il disposto dell'art. 28 del d.lgs. n. 165 del 2001; - i bandi richiedono la pregressa esperienza lavorativa, con la sola eccezione dei casi in cui i soggetti siano in possesso di titoli post-universitari, in conformità alle disposizioni degli artt. 16 della l.r. n. 6 del 2002 e 100 del Regolamento di Organizzazione del Consiglio Regionale del Lazio.
    In data 28 marzo 2011 hanno depositato atto di intervento ad opponendum i sig.ri T. e C., sollevando eccezione di inammissibilità del ricorso perché cumulativo, nonostante la disomogeneità delle posizioni soggettive dei ricorrenti, e per difetto di giurisdizione del giudice adito in ordine alla domanda di annullamento dell'avviso di mobilità volontaria, nonché contestando la legittimazione attiva della C. e la sussistenza dell'interesse a ricorrere degli altri ricorrenti. Nel merito, hanno sostenuto la correttezza dell'operato dell'Amministrazione.
    In data 4 aprile 2011 si è costituito il Consiglio Regionale del Lazio, eccependo - al pari delle parti già costituite - l'inammissibilità del ricorso e sostenendo l'infondatezza dello stesso anche sulla base dell'inapplicabilità dell'art. 28 del d.lgs. n. 165 del 2001 agli enti regionali.
    Alla camera di consiglio del 7 aprile 2011 i ricorrenti hanno rinunciato all'istanza cautelare.
    Con atti difensivi, prodotti nel prosieguo (e, precisamente, in date 10 e 20 ottobre 2011), i ricorrenti hanno, tra l'altro, contestato la capacità processuale del Consiglio Regionale del Lazio.
    Con svariate, ulteriori memorie le parti resistenti hanno insistito sulle proprie posizioni.
    All'udienza pubblica del 10 novembre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
    DIRITTO
    1. In via preliminare, il Collegio ritiene di dover evidenziare che, a fronte della lunga elencazione di atti riportata in epigrafe, i ricorrenti si sono limitati a formulare censure esclusivamente avverso i provvedimenti riguardanti l'indizione delle 4 procedure concorsuali, ossia le determinazioni del Segretario Generale del Consiglio Regionale del Lazio nn. 1044, 1045, 1046 e 1047, contestando essenzialmente la mancata indizione di un unico concorso per la copertura di tutti i 26 posti riconosciuti vacanti e le prescrizioni afferenti i requisiti richiesti per l'ammissione alle selezioni.
    In ragione di tale constatazione, diviene doveroso rilevare l'inammissibilità del ricorso per "genericità" in relazione all'impugnativa degli ulteriori provvedimenti e, precipuamente, della determinazione n. 1043 del 23.12.2010, di approvazione dell'avviso di mobilità volontaria, della determinazione n. A7277 del 23.12.2010, di recepimento degli accordi in materia di mobilità volontaria, ed, ancora, degli atti presupposti del pari menzionati nell'epigrafe (rectius: la deliberazione n. 136 del 2 dicembre 2010 e la determinazione n. 1042 del 23 dicembre 2010).
    Ciò detto, l'eccezione di inammissibilità del ricorso in ordine alla domanda di annullamento dell'avviso di mobilità, sollevata dalle parti resistenti sulla base del difetto di giurisdizione del giudice adito, perde di rilevanza.
    2. Premesso che - stante quanto già statuito - l'impugnativa risulta limitata alle determinazioni di approvazione dei bandi di concorso, si impone la disamina delle eccezioni formulate dalla Regione Lazio e dalle altre parti costituite, attinenti la carenza di legittimazione attiva della C. e la carenza di interesse al ricorso degli ulteriori ricorrenti, persone fisiche.
    2.1. La prima di tali eccezioni è fondata.
    In proposito, va evidenziato che la C. - come dalla stessa dichiarato ma anche riportato nello Statuto (art. 1), allegato al ricorso - è la "Confederazione sindacato alla quale aderiscono, per il tramite delle Organizzazioni associate, dirigenti, direttivi, quadri, professionisti e lavoratori autonomi ad elevata qualificazione e responsabilità".
    Ciò rilevato, va allora ricordato che, per pacifica giurisprudenza, le associazioni rappresentative degli interessi dei dipendenti hanno legittimazione ad agire in giudizio per far valere, oltre che interessi loro propri, anche interessi riconducibili alle categorie di cui hanno la rappresentanza; tale legittimazione, tuttavia, va esclusa con riferimento alle azioni nelle quali l'interesse dedotto in giudizio concerne una parte soltanto delle categorie rappresentate o singoli associati o, in ogni caso, in cui le posizioni delle categorie rappresentate possano essere tra loro contrapposte di modo che l'associazione si pone in conflitto di interesse con alcuni dei suoi rappresentati (cfr., tra le altre, C.d.S., n. 351/2007; C.d.S., n. 2565/2004).
    Tale pacifico postulato non può non trovare applicazione nel caso in esame, in cui i concorsi sono aperti anche a funzionari direttivi di ruolo di amministrazioni pubbliche, in possesso del titolo di studio richiesto, con riserva, tra l'altro, del 40% dei posti messi a concorso a soggetti interni al Consiglio Regionale del Lazio con una certa anzianità di servizio di ruolo.
    Segue a tanto che, essendo precipuo interesse dei direttivi in possesso dei requisiti richiesti quello di partecipare a procedure selettive per progredire in carriera, l'obiettivo della C. non è giuridicamente riferibile all'intere categorie rappresentate (dirigenti e direttivi) ma è idoneo a dividerle in posizioni disomogenee e conflittuali, con accessiva carenza della legittimazione ad agire della C. stessa, la quale deve - dunque - essere estromessa dal giudizio.
    Del resto, una diversa conclusione potrebbe anche determinare l'insorgenza di dubbi in ordine all'ammissibilità del ricorso - da qualificarsi indiscutibilmente "collettivo" - in ragione dell'ulteriore possibilità di ravvisare interessi configgenti in capo agli stessi ricorrenti o, comunque, dell'impossibilità di riscontrare piena identità tra le posizioni sostanziali e processuali di quest'ultimi (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. VI, 11 febbraio 2011, n. 916; C.d.S., Sez. IV, 28 gennaio 2011, n. 678; TAR Sardegna, Cagliari, Sez. I, 10 marzo 2011, n. 211).
    Ciò detto, l'estromissione della C. dal giudizio si impone..
    2.2. La seconda delle eccezioni di cui sopra, concernente la carenza di interesse al ricorso in capo ai ricorrenti-persone fisiche, è, invece, infondata.
    In linea con le osservazioni formulate da quest'ultimi, il Collegio ravvisa, infatti, la sussistenza di un interesse alla rimozione dei bandi di concorso in contestazione in quanto tale rimozione si presterebbe a comportare una "riedizione delle procedure concorsuali" idonea a consentire - attraverso il rispetto delle previsioni di legge che si ritengono violate - una maggiore partecipazione dei ricorrenti e, dunque, ad ampliare le possibilità di quest'ultimi di conseguire la qualifica dirigenziale.
    In verità, potrebbe procedersi ad una distinzione nell'ambito dei ricorrenti, a seconda della titolarità o meno dei titoli di studio prescritti per la partecipazione ai concorsi ed, anche, della avvenuta o meno presentazione della domanda di partecipazione.
    Tenuto, però, conto che - per stessa ammissione della Regione - numerosi ricorrenti sono "in possesso di titoli di laurea per nulla affini con gli incarichi dirigenziali da ricoprire" ed i rimanenti ricorrenti (ossia i dott.ri TR., CA. e TO.) sono in possesso di titoli idonei a consentire la partecipazione solo a due delle procedure concorsuale (e, dunque, non a tutte), il Collegio ritiene che una tale distinzione possa essere trascurata, atteso che - comunque - va ravvisato l'interesse in capo a tutti i ricorrenti alla massima partecipazione, ossia l'interesse di ciascuno a trovarsi nella condizione di poter presentare un'utile domanda di partecipazione per una procedura concorsuale attinente a tutti i posti dirigenziali vacanti (e non, invece, a solo una parte di quest'ultimi).
    In definitiva, sussiste l'interesse al ricorso dei ricorrenti-persone fisiche.
    3. Sempre al fine di definire le parti legittimate a partecipare al giudizio, è da considerare la contestazione dei ricorrenti afferente il difetto del Consiglio Regionale del Lazio di soggettività giuridica "che gli consenta di agire ovvero di resistere in giudizio".
    In termini generali, la domanda dei ricorrenti trova positivo riscontro nei principi che regolamentano la legittimazione processuale delle persone giuridiche nonché nello Statuto della Regione Lazio.
    E', infatti, doveroso rilevare che:
    - come noto, la rappresentanza processuale delle persone giuridiche deve essere rilevata dalla legge e da espresse disposizioni statutarie, idonee ad abilitare il soggetto alla rappresentanza sostanziale dell'ente stesso nel processo, in linea con il disposto dell'art. 75, comma 3, c.p.c. (cfr., tra le tante, Cass. Civ., Sez. Trib., 23 ottobre 2006, n. 22783; Cass. Civ, Sez. II, 23 settembre 2003, n. 14455);
    - l'art. 121 della Costituzione - al comma 3 - prevede che "il Presidente della Giunta rappresenta la Regione";
    - in linea con tale prescrizione, lo Statuto della Regione Lazio, di cui alla legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, prescrive - all'art. 41 - che "il Presidente della Regione rappresenta la Regione".
    Ciò detto, il Collegio non può che rilevare che la rappresentanza processuale della Regione Lazio spetta al Presidente della Regione, con conseguente inammissibilità di ricorsi che risultino proposti da soggetti differenti ovvero nei confronti di soggetti differenti.
    In ogni caso, il Collegio - pur condividendo pienamente il principio di cui sopra - ritiene che, ai fini dell'estromissione di amministrazioni e/o di altri soggetti comunque evocati in giudizio, debba sussistere la totale estraneità di quest'ultimi rispetto alla materia del contendere.
    Tale assunto può trovare positiva applicazione anche nei casi in cui si tratti di "organi" dell'ente interessato, sempre che quest'ultimi risultino dotati - come nel caso in esame - di una particolare autonomia statutaria (cfr. artt. 21 e 24 dello Statuto della Regione Lazio).
    In definitiva:
    - la legittimazione passiva - utile al fine di valutare l'ammissibilità o meno del ricorso - va accertata sempre e comunque sulla base della riferibilità dell'esercizio del potere amministrativo oggetto di sindacato o, meglio, della titolarità del rapporto controverso dal lato passivo (con conseguente individuazione - nel caso di specie - della legittimazione dell'ente Regione Lazio - in tal senso depone anche l'art. 41 c.pr.amm.);
    - in ogni caso, non sussiste l'esigenza di estromettere quei soggetti (ma anche "organi" dotati di particolare autonomia, ove, tra l'altro, non risulti formulata una richiesta in tal senso da parte dell'ente di appartenenza), ritualmente evocati in giudizio, che - in ragione della disamina del ricorso, correttamente oggetto di notifica, tra gli altri, al/i titolare/i del rapporto controverso - risultano comunque "coinvolti" nella vicenda, tanto più ove si consideri che - in tal modo - il diritto di difesa e - più in generale - la tutela delle situazioni giuridiche soggettive risultano inequivocabilmente rafforzati.
    In sintesi, non si ravvisano le condizioni per estromettere il Consiglio Regionale del Lazio.
    4. Tutto ciò premesso, è necessario esaminare il ricorso nel merito.
    4.1. Come esposto nella narrativa che precede, i ricorrenti lamentano violazione di legge (in particolare, del d.lgs. n. 165/2001 e della legge Regione Lazio n. 1 del 2002) ed eccesso di potere sotto svariati profili, affermando - con insistenza - che la Regione Lazio non ha correttamente operato in quanto - a fronte di una dotazione organica dei dirigenti che "fa esclusivo riferimento al dato numerico" - ha bandito non un solo concorso ma ben 4 concorsi, distinguendo per profili professionali e richiedendo titoli di studio diversissimi tra loro, a scapito del principio di massima partecipazione (motivi rubricati ai nn. 1 e 2).
    Tali censure non sono meritevoli di condivisione.
    In primis, va rilevato che non sussistano - a livello normativo - previsioni preclusive della possibilità per la Regione Lazio di assegnare rilievo, pur in presenza di un unico ruolo dirigenziale, a determinate conoscenze, siano esse di carattere tecnico o specialistico, e conseguentemente della possibilità per la stessa di procedere all'indizione di distinte procedure concorsuali per la copertura di posti vacanti che risultino relativi ad aree differenti.
    In particolare, si osserva che:
    - la legge Regione Lazio n. 6 del 2002 prevede - agli artt. da 13 a 16 - che il ruolo della dirigenza è articolato in due fasce e che l'accesso alla II fascia richiede, in ogni caso, il possesso di un diploma di laurea attinente al posto messo a concorso;
    - tale previsione trova conferma nell'art. 100 del Regolamento di Organizzazione n. 100 del 2002, il quale, tra l'altro, richiede che il diploma di laurea debba essere "attinente al posto messo a concorso";
    - anche la disciplina nazionale - in particolare, il decreto legislativo n. 165 del 2001 - impone sì la necessità del titolo di studio della laurea per l'accesso alla dirigenza ma non stabilisce affatto che il titolo debba essere omogeneo ed unitario per tutti i posti di dirigente che risultino vacanti. Al contrario, è indispensabile che vi sia precisa congruenza fra il diploma di laurea richiesto e le funzioni di volta in volta considerate.
    Ciò detto, diviene doveroso affermare che le contestazioni dei ricorrenti afferenti la richiesta di diversi titoli di studio per essere ammessi alla selezione per l'accesso alla qualifica dirigenziale o, più compiutamente, circa la scelta dell'amministrazione regionale di indire più procedure concorsuali (ognuna delle quali connotata dalla richiesta di differenti requisiti di ammissione), seppure distinte in relazione ad aree, risultano prive di un giuridico riscontro, oltre che affatto illogiche, tenuto, tra l'altro, conto delle risultanze riguardanti le carenze di organico riportate nella deliberazione n. 136 del 2010, le quali rappresentano il fabbisogno di figure dirigenziali proprio in relazione a differenti aree o settori del Consiglio Regionale del Lazio, attribuendo così sin dall'origine rilevanza alla specificità delle funzioni per il cui espletamento sussiste necessità di personale.
    In ragione di quanto già esposto, è pacifico poi affermare che - per giustificare la richiesta di un particolare titolo di studio - non è necessario che si tratti di un concorso per la copertura di posti della c.d. "dirigenza tecnica" e che, dunque, la mancata richiesta dell'iscrizione all'albo professionale non può essere qualificata come una "assurda circostanza" (pag. 8 del ricorso): in linea con quanto già affermato in giurisprudenza, la previsione di un determinato tipo di laurea quale requisito di ammissione ad una procedura concorsuale per posti dirigenziali costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, implicitamente ammessa dallo stesso art. 28 del d.lgs. n. 165 del 2001, il quale - limitandosi a prescrivere il diploma di laurea quale titolo di studio per l'accesso alla qualifica dirigenziale e, dunque, non specificando nulla in ordine alla concreta individuazione di quest'ultimo - lascia alla singola amministrazione il compito di procedere alla concreta individuazione del tipo di laurea ritenuto necessario (cfr., tra le altre, TAR Lazio, Roma, Sez. III, 16 gennaio 2008, n. 263; TAR Campania, Napoli, Sez. V, 18 dicembre 2002, n. 8122).
    Stanti i rilievi formulati dai ricorrenti, si avverte ancora la necessità di aggiungere che:
    - l'assunto secondo il quale "le prove di esame sostanzialmente coincidono tra di loro" non trova positivo riscontro nei bandi di concorso, i quali comunque richiedono conoscenze diverse attraverso la previsione di materie di esame che solo parzialmente si rivelano coincidenti;
    - il criterio della massima partecipazione opera in relazione a singole procedure concorsuali, nel senso che - ove insorgano incertezze in ordine al corretto significato da attribuire a clausole del bando - induce a privilegiare l'interpretazione che consente - appunto - la massima partecipazione al concorso, a salvaguardia dell'interesse pubblico alla selezione tra un più alto numero di concorrenti, atta a garantire l'acquisizione - tra soggetti dotati delle medesime conoscenze - delle professionalità di miglior livello. Ciò detto, invocare il criterio della massima partecipazione per sostenere l'illegittimità dell'indizione di più procedure concorsuali appare una forzatura, tanto più ove si consideri che - al riguardo - assume sicuro carattere prevalente l'interesse pubblico alla selezione tra soggetti dotati di specifiche conoscenze, atta a garantire l'acquisizione di professionalità idonee all'espletamento di funzioni attinenti ad aree differenti dell'amministrazione.
    In definitiva, le censure in esame sono infondate.
    4.2. In ultimo, i ricorrenti lamentano l'illegittimità "della scelta dell'amministrazione di consentire l'accesso a soggetti in possesso di laurea triennale e privi di pregressa esperienza lavorativa nella P.A.".
    Anche tale censura è infondata.
    Al riguardo, si osserva che:
    - la previsione, tra l'altro, della laurea triennale non è in contrasto con l'art. 28 del d.lgs. n. 165 del 2001, atteso che, a seguito delle modifiche apportate all'ordinamento universitario nel 1999 con il d.m. n. 509, successivamente sostituito dal d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, la previsione in argomento - nel disciplinare l'ammissione ai concorsi per esami per l'accesso alla qualifica di dirigente - richiede che il dipendente sia munito di "laurea", senz'altro aggiungere (a differenza, ad esempio, di altri casi, in cui ricorre riferimento espresso alla "laurea specialistica" - cfr. comma 3). Come già rilevato da questo Tribunale nella sentenza richiamata anche dalla Regione Lazio (la n. 10729 del 3 novembre 2009), in aderenza al parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 42 del 2008, l'accesso alla qualifica di dirigente è stato nel tempo più volte modificato "senza che sia stata adeguatamente considerata la necessità di un più rigoroso coordinamento della previsione stessa con il nuovo ordinamento universitario". In particolare, "è evidente che il comma 2 dell'art. 28 è caratterizzato da una formulazione chiaramente ispirata al precedente ordinamento universitario", mentre il comma 3 distingue il titolo di laurea da quello relativo alla laurea specialistica. Ciò detto, è doveroso pervenire alla conclusione che "laddove il legislatore ha voluto richiedere esplicitamente la laurea specialistica, lo abbia espressamente previsto", con la conseguenza che l'espressione riportata nell'art. 28, comma 2, deve essere correttamente riferita soltanto alla laurea, "tanto del vecchio ordinamento, quanto del nuovo e che, pertanto, come tale vada inteso anche il riferimento al diploma di laurea";
    - i bandi non richiedono una pregressa esperienza lavorativa esclusivamente nell'ipotesi di cui ai rispettivi artt. 2, comma 1, lett. h, n. 5, la quale prescrive il possesso di un titolo post-laurea. In effetti, un'ipotesi similare non ricorre nell'art. 28 in argomento ma trova - comunque - giuridico fondamento nell'art. 16, comma 1, della legge Regione Lazio 18 febbraio 2002, n. 6, rispetto al quale non si ravvisano profili di illegittimità costituzionale, per violazione - in particolare - dell'art. 117 Cost..
    5. In conclusione, il ricorso - previa estromissione della C. - va respinto.
    In ragione delle peculiarità della questione trattata, si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1983/2011, come in epigrafe proposto, previa estromissione della C., lo respinge.
    Compensa le spese di giudizio tra le parti.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 con l'intervento dei Magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Linda Sandulli
    L'ESTENSORE
    Antonella Mangia
    IL CONSIGLIERE
    Pietro Morabito
     
    Depositata in Segreteria il 16 gennaio 2012
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    Collocamento a riposo dei docenti universitari per raggiungimento del prescritto limite d'età

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    N. 16/2012 Reg. Prov. Coll.
    N. 1113 Reg. Ric.
    ANNO 2011
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 1113 del 2011, proposto da:
    E. B. + 5, rappresentati e difesi dagli avv. Livio Matassa, Stefano Tosi, con domicilio eletto presso Livio Matassa in Bologna, piazza Calderini 1;
    contro
    Università degli Studi di Bologna, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distr.le Dello Stato, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4;
    per l'annullamento
    dei provvedimenti emessi dall'Università di Bologna, in cui ha comunicato ai ricorrenti che resteranno in servizio attivo fino al termine dell'anno accademico successivo al compimento del sessantottesimo anno di età;
    nonché per l'accertamento
    del diritto a permanere in servizio fino al termine dell'anno accademico successivo al compimento del settantesimo anno di età.
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Bologna;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2011 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO E DIRITTO
    1. I ricorrenti sono professori associati dell'Università di Bologna nominati antecedentemente all'entrata in vigore della legge 230 del 2005 ed hanno espresso l'opzione, prevista dall'articolo 1, comma 17^, per beneficiare del regime previsto dalla stessa legge.
    L'Università, su loro specifica istanza, ha comunicato loro la data di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età al compimento del sessantottesimo anno di età.
    Avverso detti provvedimenti nonché per l'accertamento del diritto a permanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età hanno presentato ricorso al T.A.R. gli interessati.
    Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello stato, che ha contro dedotto alle avverse doglianze e concluso per il rigetto del ricorso.
    La causa è stata trattenuta in decisione all'odierna udienza.
    2. Il ricorso è fondato.
    L'articolo 1, comma 17^, della legge 4 novembre 2005, n. 230, dispone che "Per i professori ordinari e associati nominati secondo le disposizioni della presente legge il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, ed è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età".
    3. Secondo l'interpretazione dell'Università, in base ad un orientamento espresso dal Ministero dell'Università, la norma deve essere letta nel senso che il limite ordinario di collocamento a riposo è stato previsto dalla legge Moratti al compimento dei sessantotto anni ( alla fine dell'anno accademico nel quale sono stati compiuti i sessantotto anni), salva l'applicazione del prolungamento biennale, in un primo momento non più obbligatorio ma discrezionale a seguito del d.l. 112 del 2008 e, poi, definitivamente venuto meno, per i professori e ricercatori universitari per effetto dell'articolo 25 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
    Tale interpretazione non può essere condivisa.
    La prevalente giurisprudenza, cui il collegio ritiene di aderire ha rilevato che l'interpretazione dell'Amministrazione appare in netto contrasto con il dato testuale della norma, che prevede il limite di età di settanta anni, avendo la legge Moratti introdotto radicali modifiche nell'assetto dell'organizzazione universitaria ed in particolare nel rapporto dei professori universitari, tanto da dover salvaguardare con una norma, come quella del comma 19, il regime precedente. In particolare, ai fini dell'età per il collocamento a riposo sono stati equiparati i professori ordinari e quelli associati, per i quali prima era previsto un differente il limite di età
    Secondo la tesi prevalente, dunque, la legge Moratti ha voluto prevedere un limite unico per tutti.
    L'espressione "ivi compreso il biennio", dunque, deve essere interpretata in relazione alla situazione vigente al momento di entrata in vigore della legge Moratti, per cui alcuni professori avrebbero potuto già aver usufruito del biennio di prolungamento dopo il compimento dei sessantacinque anni. La norma va, quindi, così interpretata oltre che sotto il profilo testuale, anche in relazione a tale contesto, nel volere parificare tutte le posizioni, con un limite unico ed invalicabile indipendentemente dalla avvenuta fruizione del biennio. Il riferimento al biennio indica, quindi, che il limite di settanta anni non può essere in alcun caso superato, anche con la avvenuta fruizione del biennio, e non che il limite massimo sia costituito dai sessantotto anni. Tale interpretazione è confermata dal fatto che il biennio era regolato dalla legge n. 503 del 1992 per tutti i dipendenti pubblici e come tale poteva, così come è avvenuto, essere oggetto di modifiche legislative. Sarebbe stato, inoltre, del tutto irragionevole far dipendere un regime introdotto ex novo, proprio al fine di uniformare le varie situazioni create dalla stratificazione di varie leggi nel tempo, dalla previsione di un limite di età introdotto per relationem ad una altra disciplina legislativa. E' evidente, dunque, che la norma fondamentale posta dal comma 17^ citato sia costituita dalla previsione del limite di età di settanta anni; mentre il riferimento al biennio di cui all'art. 16 della legge n 503 del 1992 serve solo ad evitare il superamento di tale limite di età a seguito del prolungamento biennale del servizio. La legge Moratti è, infatti, una disciplina speciale, che riguarda i professori universitari, rispetto alla disciplina generale dell'art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992, relativa a tutto il pubblico impiego. La conferma di tale interpretazione si trova, altresì, nella abolizione del periodo di fuori ruolo prevista dalla legge Moratti, che ribadisce la volontà del legislatore di prevedere un limite unico per il collocamento a risposo a settanta anni, senza differenziazioni (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 20 gennaio 2011, n. 545; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 02 dicembre 2010, n. 35018;. Tar Campania, Napoli, n. 17 e n. 18 del 2010; Tar Lombardia, Milano, n. 5295/2009 e n. 46/2010; vedi altresì in termini CdS, VI, ordinanze n. 2000-2001-2002/2010).
    E' un dato non contestato in giudizio, anzi espressamente ammesso dalla memoria difensiva dell'Avvocatura dello Stato, che i professori ricorrenti hanno esercitato l'opzione, di cui al comma 19, per l'applicazione del nuovo regime di cui al comma 17 della legge "Moratti" e, pertanto, essi hanno diritto, in base alle norme vigenti, a rimanere in servizio fino alla fine dell'anno accademico successivo al compimento del settantesimo anno di età.
    5.Sotto tale profilo il ricorso è fondato e deve essere accolto con annullamento dei provvedimenti impugnati, previo accertamento del diritto a rimanere in servizio fino alla fine dell'anno accademico successivo al compimento del settantesimo anno di età, naturalmente in vigenza della presente normativa sopra indicata.
    L'accoglimento per tale motivo di ricorso comporta l'assorbimento delle ulteriori censure.
    6.In considerazione della presenza di un non uniforme orientamento interpretativo della giurisprudenza sulla questione in contestazione, al momento della proposizione del ricorso, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Emilia Romagna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
    Spese compensate.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Giuseppe Calvo
    L'ESTENSORE
    Ugo Di Benedetto
    IL CONSIGLIERE
    Sergio Fina
     
    Depositata in Segreteria il 13 gennaio 2012
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    Militare in ferma vincolata: è legittimo il congedo anticipato?

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    N. 8284/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 7833 Reg. Ric.
    ANNO 2011
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    ex art. 60 cod. proc. amm.;
    sul ricorso numero di registro generale 7833 del 2011, proposto da:
    M. C., rappresentato e difeso dagli avv. Ernesto Stajano E Giovanni Caputi con domicilio eletto presso Ernesto Stajano in Roma, via di Villa Albani, 12/A;
    contro
    Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
    per l'annullamento
    del diniego alla domanda di cessazione anticipata dal servizio permanente ai sensi dell'art. 933 del d.lgs. n. 66/10,
    nonché
    per il risarcimento dei danni
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011 il cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
    Sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la definizione immediata della causa e di ciò è stato dato avviso alle parti.
    Con il ricorso in esame, la ricorrente impugna la determina n. 358996, datata 24 agosto 2011, con la quale il Ministero della Difesa ha respinto l'istanza di cessazione anticipata dal servizio permanente.
    L'interessata si è arruolata nell'Arma dei Carabinieri il 2 settembre 2004 risultando vincitrice del concorso per la selezione di Ufficiali in ferma prefissata del ruolo tecnico logistico.
    Dal 2 novembre 2006, risultata vincitrice del concorso per la nomina di 21 tenenti in servizio permanete del ruolo tecnico- logistico dell'Arma dei Carabinieri, è in servizio permanente come tenente e, dal 2 novembre 2007, in qualità di capitano dell'Arma, Specialità Genio.
    Laureata in ingegneria, ella svolge attività di progettazione, affidamento, direzione lavori e coordinamento sicurezza degli interventi di costruzione, manutenzione e ristrutturazione degli immobili in uso all'Arma dei carabinieri.
    Nel corso del 2010, la ricorrente - per motivi personali, anche legati all'ambiente militare per una donna, e di sviluppo professionale (impossibilità di carriera a causa dell'organizzazione dei ruoli tecnici dell'Arma) - ha partecipato a tre concorsi pubblici, risultando in tutti vincitrice.
    Ella, pertanto, ha chiesto la cessazione anticipata dal servizio permanente in data 28 dicembre 2010.
    Il relativo procedimento ha richiesto tre pareri. Uno di questi è stato favorevole (direzione lavori Genio, IV Reparto; gli altri due negativi, motivati sull'assunto che la cessazione anticipata inciderebbe sulla funzionalità del Reparto già deficitario di personale.
    Il 30 agosto 2011 è stato notificato all'interessata il provvedimento di diniego della domanda di collocamento in congedo così motivato "... a mente di quanto previsto dall'art. 933, c. 1 del D.Lvo n. 66/2010. L'ufficiale, infatti, risulta essere sottoposto alla ferma obbligatoria settennale contratta ai sensi dell'art. 10, c. 3 del D.Lvo 5 ottobre 2000, n. 298, ora articolo 738, c. 3 del D.Lvo 15 marzo 2010, n. 66, decorrente dal 6 novembre 2006. Inoltre, la specialità del dovere richiamato dall'art. 52 Cost. e l'impossibilità di procedere alla modifica della programmazione annuale per consentire il reclutamento di personale in sostituzione di quello cessato ... fanno ritenere che non sussista il carattere di eccezionalità che possa adeguata,ente motivare ... il proscioglimento dagli obblighi di servizio ai quali è vincolato il militare".
    La ricorrente, nel gravarsi avverso l'impugnata determinazione, ha dedotto i seguenti motivi di ricorso:
    a) violazione e falsa applicazione: dell'art. 200, c. 1, T.U. n. 3/1957, dell'art. unico della L. n. 229/1965 nonché dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990;
    b) eccesso di potere sotto vari profili.
    L'interessata conclude con domanda di risarcimento del danno "qualora non venisse immediatamente consentita l'assunzione dell'incarico di Istruttore Direttivo Tecnico del Comune di Tortoreto".
    Il ricorso è fondato.
    Recitano i commi 1 e 2 dell'art. 933, D.Lvo n. 66/2010:
    "1.Il militare non può di norma chiedere di cessare dal servizio permanente e di essere collocato in congedo se deve rispettare obblighi di permanenza in servizio, contratti all'atto dell'incorporazione o al termine dei corsi di formazione.
    2. L'amministrazione militare, solo in casi eccezionali che deve adeguatamente motivare a tutela dell'interesse pubblico, può concedere il proscioglimento dagli obblighi di sevizio ai quali è vincolato il militare, in relazione alla durata minima del servizio stesso".
    Tale disposizione va interpretata secondo un criterio letterale, teleologico e non estensivo nel senso, cioè, che l'ufficiale che abbia contratto una ferma vincolata (sette anni) non può cessare anticipatamente dal servizio, salvo casi speciali rispetto ai quali l'amministrazione deve adeguatamente motivare l'accoglimento o meno dell'istanza, a tutela dell'interesse pubblico al buon andamento delle strutture e dei reparti (cfr C.d.S., sez. IV, 28/11/2005, n. 6687 e n. 4850/2003).
    La normativa in commento è volta a salvaguardare l'interesse pubblico a che i costi di formazione del personale militare particolarmente specializzato, quali sono gli ingegneri del Genio militare, siano ammortizzati in un arco di tempo ragionevole e che gli scompensi organizzativi ricollegabili alla cessazione dal servizio siano differiti allo scadere della ferma.
    Si tratta di esigenze di mantenimento del rapporto di lavoro rispetto alle quali la normativa di settore tende a disincentivare l'esodo del personale.
    Tali esigenze trovano, peraltro, fondamento nella natura stessa del rapporto di lavoro siccome instaurato sulla base di un impegno consapevole ed autonomo del militare, in base al principio per il quale i rapporti di lavoro a termine (nel caso di specie, ferma vincolata settennale) sono, di norma, indisponibili sino alla scadenza del termine finale (scadenza della ferma).
    Ciò posto, appare decisivo per il Collegio il rilievo per cui la domanda di cessazione dal servizio è stata presentata dalla ricorrente per assumere servizio presso altra pubblica amministrazione, segnatamente presso il comune di Tortoreto con la qualifica di Istruttore Direttivo.
    La fattispecie appare regolata - come osservato da Consiglio di Stato, sez. IV, n. 958/2010 - dall'articolo unico della legge 26 marzo 1965, n. 229 disciplinante l'estensione al personale militare dell'esenzione dai limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso alle carriere civili dello Stato. Tale disposizione, come chiarito dall'Alto consesso amministrativo, "E' espressione di un principio generale che tende a favorire il reinserimento del personale militare negli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni. Si tratta di un principio ricavabile dal diritto costituzionale riconosciuto e di portata rafforzata rispetto agli altri diritti fondamentali, al lavoro, inteso, secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale, come diritto non solo di accedere per la prima volta al mercato del lavoro, ma anche di sceglierla tipologia lavorativa, e sotteso aduna serie di disposizioni specifiche in favore del personale militare, come quella che attribuisce titolo di precedenza e di riserva ai militari congedati senza demerito nei pubblici concorsi".
    La norma in commento introduce, dunque, nell'ordinamento un criterio di potenziale mobilità del personale militare all'interno dell'organizzazione del comparto del pubblico impiego. Essa, peraltro, incidendo su posizioni di status, non può non riferirsi che a qualsiasi tipo di rapporto, a termine o permanente.
    Neppure appaiono plausibili eventuali ostacoli legati al costo sostenuto dall'amministrazione per la formazione dell'ufficiale ricorrente.
    Come chiarito dal Consiglio di Stato, i costi per la formazione e la preparazione del personale da essa assunto ridondano, in circostanze simili, in favore di altre amministrazioni nei cui ruoli il militare aspiri a transitare rendendo, così, proficuo ed economico per l'erario l'impegno finanziario assunto dall'amministrazione della Difesa.
    A questo aggiungasi che la ricorrente, all'atto dell'arruolamento, già era in possesso del diploma di laurea sicché, sotto questo specifico profilo, i costi di formazione culturale e professionale neppure sono stati sostenuti, in parte qua, dall'amministrazione.
    Le ragioni di doglianza sono le stesse che fondano l'illegittimità del provvedimento che va, perciò, annullato (se non addirittura dichiarato nullo per violazione dell'ordine pubblico lavorativo).
    Il disposto annullamento reintegra l'interessata nella posizione sostanziale di base.
    Non residuando ulteriori margini di discrezionalità in capo all'intimata amministrazione, l'effetto conformativo che deriva dalla pronuncia vincola l'amministrazione alle conseguenti determinazioni in senso favorevole all'accoglimento dell'istanza della ricorrente, per tal via esaurendosi anche l'area dei danni risarcibili a motivo della conseguita reintegrazione in forma specifica
    In conclusione, il ricorso in esame è meritevole di accoglimento.
    Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
    Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 1.500,00.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:
    La sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del collegio per impedimento temporaneo del Presidente all'uso della mano destra.
     
    IL PRESIDENTE
    Silvio Ignazio Silvestri
    L'ESTENSORE
    Giuseppe Rotondo
    IL CONSIGLIERE
    Giancarlo Luttazi
     
    Depositata in Segreteria il 27 ottobre 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    Pretesa risarcitoria del militare "mobbizzato"

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    N. 1401/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 264 Reg. Ric.
    ANNO 2011
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 264 del 2011, proposto da:
    R. S., rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Zampieri, con domicilio eletto presso E. T. in Venezia, ...omissis...;
    contro
    Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Venezia, San Marco, 63; Comando Generale della Guardia di Finanza;
    per l'annullamento
    MARESCIALLO CAPO G.F. IN CONGEDO: RISARCIMENTO DEI DANNI
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2011 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO
    Espone l'odierno ricorrente di aver prestato servizio in qualità di Maresciallo capo alle dipendenze della Guardia di Finanza dal 17 gennaio 1982 al 14 novembre 2001, conseguendo sempre giudizi positivi e la qualifica di "superiore alla media".
    In particolare il ricorrente evidenzia il servizio prestato a decorrere dal 1998 presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso.
    Con il presente gravame l'istante, attraverso l'esposizione di tutta una serie di avvenimenti che lo hanno visto coinvolto sia in sede penale che in sede disciplinare, nonché in qualità di ricorrente in ulteriori giudizi instaurati davanti all'autorità giurisdizionale amministrativa, pretende di essere risarcito per il danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa di supposte condotte di mobbing, riconducibili proprio ai diversi accadimenti che lo hanno a più riprese interessato.
    Detti accadimenti ed in particolare il loro protrarsi e ripetersi nel tempo, sino a determinare l'aggravamento dello stato patologico del ricorrente (caratterizzato da disturbi di origine psichiatrica, come documentato in atti), che ne ha causato nel 2004 il collocamento in congedo assoluto per inidoneità al servizio, sarebbero - ad avviso di parte ricorrente - sintomatici di una condotta "mobbizzante" posta in essere nei suoi confronti nel periodo temporale durante il quale si sono verificati gli episodi riportati in ricorso.
    Poiché il comportamento posto in essere dalle amministrazioni intimate - Ministero dell'Economia e delle Finanze e Comando Generale della Guardia di Finanza - ha determinato un ingente danno alla salute del ricorrente, con il gravame in oggetto viene avanzata la richiesta di risarcimento di tutti i danni subiti.
    L'Amministrazione resistente, nel costituirsi in giudizio, ha evidenziato l'infondatezza del ricorso, anzitutto per l'insussistenza dell'antigiuridicità dei comportamenti posti in essere e, comunque, dell'elemento soggettivo dell'intento vessatorio e del nesso di causalità tra i fatti asseritamente lesivi e l'evento dannoso affermato: donde l'insussistenza di qualsiasi elemento che possa far ritenere integrati nel caso di specie gli estremi delle condotte di mobbing.
    In modo particolare, la difesa resistente si sofferma sull'infondatezza di tutte le argomentazioni difensive di parte ricorrente rivolte ad evidenziare l'illegittimità dei provvedimenti di mancato avanzamento al grado superiore, con riguardo alla mancata considerazione del servizio prestato presso la Procura della Repubblica di Treviso, sottolineando come i giudizi instaurati al riguardo dal ricorrente siano ancora sub-iudice.
    All'udienza del 9 luglio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
    DIRITTO
    Oggetto del presente gravame è l'asserito comportamento mobbizzante subito dal ricorrente, che lo stesso ha ritenuto di denunciare in questa sede e per il quale ora pretende il risarcimento del pregiudizio patito sotto il profilo patrimoniale e morale.
    Al fine di inquadrare correttamente la fattispecie in oggetto e quindi valutare correttamente se sussistano i presupposti e le condizioni per poter qualificare gli episodi denunciati dal ricorrente quali espressione di un atteggiamento mobbizzante da parte dei superiori gerarchici, sui quali illegittimamente l'amministrazione non avrebbe vigilato, è necessario richiamare i principi generali che sono stati elaborati in materia di mobbing.
    E' stato così definito "mobbing" un complesso di atteggiamenti illeciti posti in essere, nell'ambiente di lavoro, nei confronti di un dipendente e che si risolvono in sistematici e reiterati comportamenti ostili, che finiscono per assumere forme di violenza morale o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire l'isolamento e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio psichico e del complesso della sua personalità.
    Quanto agli specifici presupposti che devono ricorrere affinchè possa parlarsi di mobbing, giova innanzi tutto rammentare che tale condotta illecita non è ravvisabile quando sia assente la sistematicità degli episodi, ovvero i comportamenti su cui viene basata la pretesa risarcitoria siano riferibili alla normale condotta del datore di lavoro, funzionale all'assetto dell'apparato amministrativo (o imprenditoriale nel caso del lavoro privato), o, infine, vi sia una ragionevole ed alternativa spiegazione al comportamento datoriale (CdS, VI, 6.5.2008 n. 2015; T.A.R. Piemonte, I, 8.10.2008 n. 2438).
    Per configurare il mobbing non è, quindi, sufficiente un singolo comportamento, dovendosi piuttosto riscontrare una diffusa ostilità proveniente dall'ambiente di lavoro che si realizzi in una pluralità di condotte, frutto di una vera e propria strategia persecutoria, avente di mira l'emarginazione del dipendente dalla struttura organizzativa di cui fa parte (TAR Lazio, Roma, I, 7.4.2008 n. 2877; TAR Puglia, Lecce, III, 10.9.2007 n. 3143; TAR Lombardia, Milano, III, 8.3.2007 n. 403).
    Inoltre è stato posto in rilievo che il tratto strutturante del mobbing - tale da attrarre nell'area della fattispecie comportamenti che altrimenti sarebbero confinati nell'ordinaria dinamica, ancorché conflittuale, dei rapporti di lavoro - è proprio la sussistenza di una condotta volutamente prevaricatoria da parte del datore di lavoro volta a emarginare o estromettere il lavoratore dalla struttura organizzativa. Pertanto, in ordine all'onere della prova da offrirsi da parte del soggetto destinatario di una condotta mobbizzante, quest'ultima deve essere adeguatamente rappresentata con una prospettazione dettagliata dei singoli comportamenti e/o atti che rivelino l'asserito intento persecutorio diretto a emarginare il dipendente, non rilevando mere posizioni divergenti e/o conflittuali, fisiologiche allo svolgimento di un rapporto lavorativo (TAR Lombardia, Milano, I, 11.8.2009 n 4581; TAR. Lazio, Roma, III, 14.12.2006 n. 14604).
    In altri termini, il mobbing - proprio perché non può prescindere da un supporto probatorio oggettivo - non può essere correlato in via esclusiva, ma neanche prevalente, al vissuto interiore del soggetto, ovvero all'amplificazione da parte di quest'ultimo delle normali difficoltà che connotano la vita lavorativa di ciascuno (cfr. TAR Lazio, Roma, I, 7.4.2008 n. 2877).
    La sussistenza di una condotta mobbizzante deve dunque essere esclusa qualora la valutazione complessiva dell'insieme di circostanze addotte (ed accertate nella loro materialità), pur se idonea a palesare "singulatim" elementi ed episodi di conflitto sul luogo di lavoro, non consenta di individuare, secondo un giudizio di verosimiglianza, il carattere unitariamente persecutorio e discriminante nei confronti del singolo del complesso delle condotte poste in essere sul luogo di lavoro (CdS, IV, 21.4.2010 n. 2272; VI, 1.10.2008 n. 4738; V, 27.5.2008 n. 2515).
    D'altra parte, secondo la giurisprudenza (TAR Perugia, I, 24.9.2010 n. 469), nell'esaminare i casi di preteso mobbing il giudice deve evitare di assumere acriticamente l'angolo visuale prospettato dal lavoratore che asserisce di esserne vittima. Da un lato, infatti, è possibile che i comportamenti del datore di lavoro, pur se oggettivamente sgraditi, non siano tali da provocare significative sofferenze e disagi, se non in personalità dotate di una sensibilità esasperata o addirittura patologica. Dall'altro, è possibile che gli atti del datore di lavoro (pur sgraditi) siano di per sé ragionevoli e giustificati in quanto indotti da comportamenti reprensibili dello stesso interessato, ovvero da sue carenze sul piano lavorativo, o da difficoltà caratteriali, etc.. Non si deve cioè sottovalutare l'ipotesi che l'insorgere di un clima di cattivi rapporti umani derivi, almeno in parte, anche da responsabilità dell'interessato. Tale ipotesi può, anzi, essere empiricamente convalidata dalla considerazione che diversamente non si spiegherebbe perché solo un determinato individuo percepisca come ostile una situazione che invece i suoi colleghi trovano normale. Tale cautela di giudizio si impone particolarmente quando l'ambiente di lavoro presenta delle peculiarità, come nel caso delle Amministrazioni militari o gerarchicamente organizzate (come i Corpi di Polizia), caratterizzate per definizione da una severa disciplina e nelle quali non tutti i rapporti possono essere amichevoli, non tutte le aspirazioni possono essere esaudite, non tutti i compiti possono essere piacevoli e non tutte le carenze possono essere tollerate: infatti, in questa situazione un approccio condizionato dalla rappresentazione soggettiva (se non strumentale) fornita dall'interessato può essere quanto mai fuorviante.
    In estrema sintesi, dunque, gli elementi strutturali della condotta mobbizzante sono dati dalla molteplicità dei comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; dall'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; dal nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore.
    Ai fini risarcitori è quindi necessaria: 1) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio (Cass. Civ., sez. lav., 17/02/2009 n. 3785); 2) la prova del danno all'integrità subito; 3) che sia dimostrato il nesso causale tra il comportamento del datore di lavoro e lo stato di prostrazione (cfr, ex plurimis, Cass. civ., III, 8.7.2010 n. 16148).
    In tale contesto, peraltro, non è revocabile in dubbio che l'azione risarcitoria da mobbing rinvenga il proprio presupposto nell'espletamento dell'attività lavorativa da parte del soggetto asseritamente leso e nella ritenuta violazione, da parte del datore di lavoro, dell'obbligo su di esso incombente ai sensi dell'art. 2087 c.c.: al che accede, in modo pacifico, il carattere contrattuale della proposta azione risarcitoria, con la conseguenza che, ricondotta la controversia in questione nell'alveo della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., la distribuzione dell'onere probatorio fra il prestatore (asseritamente) danneggiato ed il datore di lavoro deve essere operata in base al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui grava sul lavoratore l'onere di provare la condotta illecita e il nesso causale tra questa e il danno patito, mentre incombe sul datore di lavoro - in base al principio di inversione dell'onus probandi di cui al richiamato art. 1218 c.c. - il solo onere di provare l'assenza di una colpa a sè riferibile (in tal senso, ex plurimis, Cass. civ., sez. lav., 8.5.2007 n. 10441). Ne consegue che laddove, quindi, il lavoratore ometta di fornire la prova anche solo in ordine alla sussistenza dell'elemento materiale della fattispecie oggettiva, difetterà in radice uno degli elementi costitutivi della fattispecie foriera di danno (e del conseguente obbligo risarcitorio), con l'evidente conseguenza che il risarcimento non sarà dovuto, irrilevante essendo, in tal caso, ogni ulteriore indagine in ordine alla sussistenza o meno del nesso eziologico fra la condotta e l'evento dannoso (cfr., in tal senso, CdS, VI, 13.4.2010 n. 2045).
    Orbene, sulla base dei principi riassunti così come elaborati dalla giurisprudenza in materia, il Collegio deve valutare se detti elementi identificatori di una condotta mobbizzante si siano configurati nei riguardi del ricorrente, con specifico riferimento agli episodi da questi evidenziati in ricorso, quali profili sintomatici di un atteggiamento persecutorio volutamente e preordinatamene rivolto a suo danno.
    Gli episodi si articolano in diverse direzioni, identificandosi nei procedimenti penali avviati nei confronti del ricorrente per le espressioni manifestate nei confronti di superiori soggetti a loro volta a procedimenti penali, ai correlati procedimenti disciplinari, ai rimproveri ricevuti per l'inefficienza dell'attività svolta in qualità di agente di polizia giudiziaria, all'abbassamento delle note caratteristiche, al trasferimento operato durante l'assenza per malattia, alla denuncia alla Procura Militare per simulazione di infermità, diserzione aggravata e truffa militare pluriaggravata, al ripetuto diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della sindrome depressiva da cui è risultato affetto ed infine all'inidoneità all'avanzamento al grado superiore di Maresciallo Aiutante.
    Va preliminarmente osservato come in questa sede non possano essere esaminate nuovamente le doglianze già sviluppate nei precedenti giudizi o ancora in attesa di definizione, pendente il giudizio di appello, circa i conflitti che sono insorti fra il dipendente e l'amministrazione di appartenenza: in buona sostanza, considerato il petitum avanzato dal ricorrente, in questa sede è necessario valutare se l'insieme degli episodi riferiti, indipendentemente dalla legittimità intrinseca degli atti che li hanno determinati, sia riconducibile ad un disegno persecutorio nei confronti del ricorrente.
    Orbene, ritiene il Collegio che detta condizione non sia ravvisabile nel caso di specie e che di conseguenza il ricorso non possa trovare accoglimento.
    Va in primo luogo ribadito come, ai fini della valutazione della sussistenza dell'intento persecutorio, non possa essere tenuto in considerazione il solo punto di vista del ricorrente, il quale evidentemente assume una visione necessariamente unitaria degli episodi denunciati in quanto trattasi di avvenimenti che lo hanno direttamente interessato, dovendosi esaminare più correttamente da un punto di vista oggettivo se esista il reale collegamento fra i suddetti episodi e quindi il collegamento logico degli stessi nell'ambito di una atteggiamento persecutorio da parte dei superiori.
    Orbene, tenuto conto dei singoli avvenimenti, non è possibile rinvenire il richiesto collegamento.
    Invero, il ricorrente non fornisce alcuna prova sul piano oggettivo della "condotta persecutoria" contestata - sotto il profilo oggettivo, invero, i denunciati comportamenti posti in essere dall'Amministrazione resistente nei confronti dell'odierno ricorrente non si manifestano con carattere unitariamente persecutorio e discriminante - e sul piano soggettivo dell'intento persecutorio dell'Amministrazione datrice di lavoro.
    Invero, trattasi di episodi che si incardinano in una più complessa situazione nella quale sono confluite diverse situazioni di conflittualità con l'amministrazione di appartenenza, generate anche da atteggiamenti tenuti dallo stesso ricorrente, i quali sebbene non abbiano avuto conseguenze in sede penale, sono stati ritenuti rilevanti sul piano disciplinare.
    Al contempo si è parallelamente innestata la controversia in ordine al mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia di cui risulta essere affetto il ricorrente, per la quale tuttavia, sebbene abbia dato luogo ai contenziosi instaurati davanti al giudice amministrativo e sfociati in diverse pronunce, non è stata data alcuna prova del collegamento con gli altri episodi denunciati ai fini della dimostrazione dell'intento vessatorio a carico del ricorrente
    Infine, con riguardo alla diminuzione delle note caratteristiche e soprattutto al mancato conseguimento dell'idoneità per l'avanzamento nel grado, va ribadito quanto già osservato circa l'irrilevanza ai fini della definizione del presente giudizio della legittimità o meno degli atti assunti dall'amministrazione nei confronti del ricorrente, essendo tali circostanze da valutare unicamente quali episodi rilevanti ex se ed entro i parametri sopra ricordati per l'individuazione della condotta mobbizzante.
    Orbene, per le considerazioni già evidenziate, pur rilevando che risulta ancora da definire la reale fondatezza delle pretese avanzate dal ricorrente, trattandosi di questione ancora in via di definizione, ancora una volta non è possibile affermare con certezza che il comportamento tenuto al riguardo dall'amministrazione sia realmente inquadrabile quale espressione di un preciso intento persecutorio nei confronti del proprio dipendente.
    Tenuto conto di quanto precede, dunque, il Collegio ritiene che i suesposti episodi di (asserito) conflitto tra il ricorrente e l'Amministrazione militare manchino - ancorchè considerati cumulativamente - di qualsiasi sistematicità e possano essere ricondotti alle possibili situazioni di conflittualità che possono insorgere fra dipendente e datore di lavoro, senza tuttavia costituire necessariamente atteggiamenti vessatori da parte del secondo sul primo: stante quindi l'insussistenza dei presupposti, non essendo in essi ravvisabile alcun intento discriminante nei confronti del ricorrente, il ricorso non risulta meritevole di accoglimento e va respinto.
    In considerazione della particolarità delle questioni trattate sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
    Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Vincenzo Antonio Borea
    L'ESTENSORE
    Alessandra Farina
    IL CONSIGLIERE
    Claudio Rovis
     
    Depositata in Segreteria il 14 settembre 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    Riconoscimento del servizio pre ruolo: qual'è il termine di prescrizione?

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    N. 348/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 1182 Reg. Ric.
    ANNO 2010
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 1182 del 2010, proposto da:
    G. M., rappresentato e difeso dagli avv. Bruno Fresia, Michela Russo, con domicilio eletto presso il medesimo in Torino, via San Marino, 108;
    contro
    Politecnico di Torino, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliato per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;
    per l'annullamento
    del decreto n. 72 del Politecnico di Torino - Risorse Umane e Organizzazione, Ufficio del Personale, adottato in data 17.6.2010 e notificato in data 1.7.2010, avente ad oggetto "adeguamento ricostruzione carriera a seguito sentenza Corte Costituzionale n. 191 del 15.4.2008";
    della delibera del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Torino del 14.4.2010, mai notificata;
    di tutti gli atti anteriori, successivi e conseguenziali
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Politecnico di Torino;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2011 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO E DIRITTO
    1.1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, assunto dal Politecnico di Torino come tecnico laureato il 2.9.1996 e transitato poi nel ruolo dei ricercatori confermati, come da Decreto rettorale del 30.01.2001 n. 97 in esito alla selezione pubblica comparativa riservata di cui alla L. n. 4/1999, impugna il successivo D.R. n. 72/2010 con il quale il Politecnico gli ricostruiva la carriera computandogli quale servizio pre ruolo svolto in qualità di tecnico laureato, unicamente quello espletato successivamente alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale 6.6.2008, n. 191 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 103, comma 3 del D.P.R. n. 382/1980 nella parte in cui non riconosceva ai ricercatori universitari all'atto della loro immissione nel ruolo dei ricercatori confermati, il servizio prestato quali tecnici laureati, limitando detto riconoscimento ai soli tecnici laureati che diventavano professori associati.
    Il predetto parziale riconoscimento del servizio pre ruolo avveniva con decreto notificato il 1.7.2010 a seguito di apposita istanza presentata dal ricorrente in adesione all'invito all'uopo rivoltogli dal Politecnico con nota 16.2.2009.
    La determinazione assunta dall'Ente veniva contestata stragiudizialmente dal Costanzo con nota 12.7.2010 rimasta priva di effetto.
    Oggi il medesimo oltre ad impugnare il predetto decreto grava anche la delibera del CdA dell'Ateneo del 14.4.2010 che detta i criteri per il divisato riconoscimento del servizio pre ruolo affermando la natura costitutiva del diritto e pertanto la sua decorrenza del momento della pubblicazione in G.U. della sentenza costituzionale che lo ha sancito.
    Il deducente svolge anche la correlativa domanda di accertamento del diritto in contesa.
    1.2. Si costituiva il Politecnico di Torino a ministero dell'Avvocatura distrettuale con comparsa del 21.2.2010 con la quale si contesta l'invocata retroattività della sentenza n. 191/2008 della Consulta sul rilievo che il rapporto sostanziale di cui è parte il ricorrente è ormai esaurito in virtù dell'inoppugnabilità per intervenuta prescrizione quinquennale del decreto rettorale n. 529/2002 che non riconobbe all'esponente il servizio pre ruolo.
    La difesa erariale sostiene anche l'inconferenza della giurisprudenza invocata dal ricorrente poiché le fattispecie ivi scrutinate vertevano su rapporti contrassegnati dall'intervenuta impugnazione dei provvedimenti negativi del servizio pre ruolo, da considerarsi pertanto non esauriti.
    Il deducente depositava memoria di replica il 3.3.2011 instando per l'accoglimento del gravame.
    Alla pubblica Udienza del 24.3.2011 udita la discussione dei patroni delle parti e la Relazione del Referendario Avv. Alfonso Graziano il ricorso è stato ritenuto in decisione.
    2.1.Il nodo della controversia che il Collegio è investito di dipanare attiene alla qualificazione del rapporto di cui è parte il ricorrente in termini di rapporto giuridico pendente ovvero di situazione ormai esaurita, onde misurare gli effetti retroattivi o meno della pronuncia della Corte Costituzionale del 14.6.2008, n. 191 che ha statuito l'incostituzionalità dell'art. 103, comma 3 del D.P.R. n. 380/2002 nella parte in cui riconosceva ai soli tecnici laureati transitati nel ruolo dei professori associati il servizio pre ruolo, escludendolo per quei tecnici che invece venivano inquadrati in esito a valutazione comparativa riservata ex L. n. 4/1999, nel ruolo dei ricercatori universitari confermati.
    E' noto, infatti, che le pronunce della Consulta, malgrado a mente dell'art. 136 Cost. spieghino effetti a far tempo dal giorno successivo ala loro pubblicazione, tuttavia posseggono una portata, che la dottrina costituzionalistica più avvertita non riconduce alla categoria della retroattività, tale da dover essere applicate anche ai rapporti giuridici non ancora esauriti ma tuttora in fieri, stante il divieto per il Giudice di applicare norme dichiarate incostituzionali (art. 30, L. 11.3.1953, n. 87 sul processo costituzionale).
    La soluzione della soggetta questione si riannoda a quella della natura ordinaria ovvero speciale (quinquennale) della prescrizione del diritto al riconoscimento del servizio pre ruolo.
    Ove si opini che la prescrizione è quella ordinaria decennale di cui all'at. 2946 c.c., il rapporto di cui si controverte è da considerare non ancora esaurito, posto che il decreto rettorale che ha negato il detto riconoscimento è datato 4.settembre 2002 e come tale suscettivo di essere tuttora impugnato, rectius idoneo a dar luogo ancora ad una domanda di accertamento del diritto al riconoscimento in parola.
    Laddove, invece, si ritenga che la prescrizione sia quella quinquennale che astringe le pretese a differenze retributive, il rapporto per cui è causa è da considerare esaurito e pertanto la sentenza della Consulta n. 191/2008 può trovare applicazione solo a far data dalla sua pubblicazione in G.U. (12.6.2008).
    2.2. Deve in primo luogo il Collegio convenire con la linea difensiva spiegata dalla difesa dello Stato là dove essa rimarca la non pertinenza al caso che occupa della giurisprudenza invocata in ricorso (T.A.R. Sicilia - Catania, III, n. 1468/2009; T.A.R. Calabria - Reggio, n. 116/2009 e Cons. di Stato, VI, n. 1912/2010) atteso che tali pronunce decidevano controversie nelle quali i ricorrenti avevano gravato i provvedimenti reiettivi dell'istanza di riconoscimento del servizio pre ruolo, assunti antecedentemente all'emissione della pronuncia costituzionale del 2008 più volte citata, ragion per cui nessun ragionevole dubbio può nutrirsi in ordine alla natura di detti rapporti quali pendenti.
    2.3. Ciò posto, deve il Collegio dissentire dalla linea ermeneutica erariale circa la natura speciale della prescrizione della domanda di riconoscimento del servizio pre ruolo, il quale, come si argomenterà, non è assoggettato ala prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. ma a quella ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.
    Invero, non può farsi nella fattispecie, applicazione dell'insegnamento giurisprudenziale che afferma che gli atti di inquadramento di pubblici dipendenti sono impugnabili nell'ordinario termine decadenziale e non è configurabile un'azione di accertamento di diritti, avendo detti atti natura autoritativa e non paritetica, a fronte della quale si apprezzano posizioni soggettive aventi consistenza di interesse legittimo (Consiglio di Stato, Sez. V, 3 febbraio 2011, n. 793; T.A.R. Lazio - Roma, sez. III, 20 ottobre 2010, n. 32905).
    La fattispecie odiernamente all'esame della Sezione è, infatti, da considerare speciale, poiché non vertente in tema di inquadramento, dal momento che il dipendente non reclama di essere inquadrato in una differente qualifica rispetto a quella attribuitagli dall'amministrazione, qualifica, in ipotesi, superiore o migliore di quella che gli è stata assegnata.
    A ben guardare, invece, il ricorrente aspira al riconoscimento nella qualifica concretamente attribuitagli (ricercatore confermato) anche del servizio espletato prima del suo transito nel ruolo di ricercatore e in qualità di tecnico laureato. Egli reclama quindi il riconoscimento del servizio pre ruolo, non già il riconoscimento di un diverso inquadramento.
    E in siffatto speciale ambito si registra un orientamento consolidato nel giudice di prime cure, dal quale la Sezione non ritiene di doversi discostare, secondo il quale la prescrizione del diritto segue l'ordinario termine prescrizionale di dieci anni ex art. 2946 c.c. e non quello speciale di cinque anni di cui all'art. 2948 c.c. poiché non inerisce ad uno status del pubblico dipendente (T.A.R. Lombardia - Milano, sez. I, 14 luglio 2010, n. 2795; T.A.R. Puglia - Bari, sez. I, 27 maggio 1995, n. 574; T.A.R. Puglia - Lecce, 26 agosto 1991, n. 522).
    Si è espresso in tal senso, in sostanza anche T.A.R. Campania - Napoli, Sez. II, 27.8.2010, n. 17247invocato dal ricorrente, ritenendo che la prescrizione è decennale poiché la domanda non concerne differenze retributive, soggette a quella decennale ai sensi dell'art. 2948 c.c..
    Ed in effetti a ben vedere la domanda del deducente non si risolve nella sostanza nel riconoscimento solo di una diversa posizione retributiva ma investe anche il trattamento di quiescenza, avendo quindi un contenuto più ampio.
    All'evidenza, la parte di domanda che investe la pretesa ad ottenere le differenze retributive, ossia gli stipendi maggiori che sarebbero spettati al deducente ove fosse stato ab origine inquadrato come ricercatore universitario, soggiace allo speciale termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.
    Quanto, invece, alla domanda volta ad ottenere il riconoscimento del servizio pre ruolo, essa è soggetta all'ordinario termine decennale di prescrizione conseguendone che egli è ancora nei termini per domandare il riconoscimento del servizio pre ruolo espletato in qualità di tecnico laureato, atteso che il decreto rettorale che lo collocava in ruolo come ricercatore è stato adottato in data 4.9.2002.
    Il suo rapporto è pertanto da considerare pendente e non ancora esaurito e su di esso spiega piena e "retroattiva" efficacia la pronuncia additiva della Corte Costituzionale 6.6.2008, n. 191.
    In definitiva, sulla scorta delle argomentazioni che precedono il ricorso si profila fondato e va conseguentemente accolto con annullamento degli atti impugnati.
    Va accolta anche la domanda di riconoscimento del diritto alla ricostruzione della carriera computando il servizio pre ruolo svolto quale tecnico laureato a far data dall'assunzione in tale qualità alle dipendenze del Politecnico di Torino, nonché del diritto alle relative differenze retributive ma solo quelle maturate non oltre cinque anni addietro dalla presentazione all'Amministrazione, dell'istanza di riconoscimento del servizio pre ruolo comprensiva della domanda all'ottenimento delle differenze stipendiali, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno.
    Stante la delicatezza e la novità delle questioni trattate possono essere compensate le spese di lite.
    La novità delle questioni affrontate è ragione sufficiente per compensare le spese di lite.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
    Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati.
    Condanna il Politecnico di Torino a riconoscere al ricorrente il diritto alla ricostruzione della carriera computando il servizio pre ruolo svolto quale tecnico laureato a far data dall'assunzione in tale qualità alle dipendenze del Politecnico di Torino, nonché il diritto alle relative differenze retributive maturate non oltre cinque anni addietro dalla presentazione all'Amministrazione, dell'istanza di riconoscimento del servizio pre ruolo comprensiva della domanda all'ottenimento delle differenze stipendiali, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno. Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati.
    Condanna il Politecnico di Torino a riconoscere al ricorrente il diritto alla ricostruzione della carriera computando il servizio pre ruolo svolto quale tecnico laureato a far data dall'assunzione in tale qualità alle dipendenze del Politecnico di Torino, nonché il diritto alle relative differenze retributive maturate non oltre cinque anni addietro dalla presentazione all'Amministrazione, dell'istanza di riconoscimento del servizio pre ruolo comprensiva della domanda all'ottenimento delle differenze stipendiali, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno.
    Spese compensate.
    Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
    Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Franco Bianchi
    L'ESTENSORE
    Alfonso Graziano
    IL PRIMO REFERENDARIO
    Richard Goso
     
    Depositata in Segreteria il 6 aprile 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     


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