Linee Guida ANAC sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria
Giovedì 22 Settembre 2016 08:48
Valentina Magnano
Il Consiglio dell'ANAC, con la deliberazione del 14 settembre 2016, n.973, ha approvato le Linee Guida n.1 di attuazione del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50/2016, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” (c.d. SIA).
Avvocato Valentina Magnano S.Lio
Ultimo aggiornamento Giovedì 22 Settembre 2016 08:56
Project financing: le occasioni perdute nel regime transitorio
Martedì 02 Agosto 2016 09:40
Fabrizio Belfiore
La disciplina transitoria del nuovo Codice dei Contratti Pubblici e delle Concessioni (decreto legislativo 19 aprile 2016 numero 50) continua a destare perplessità, incidendo negativamente sull’efficienza ed economicità dell’azione amministrativa e sugli interessi pubblici e privati coinvolti nei procedimenti già pendenti all’atto dell’entrata in vigore del testo, ovvero sia sui principi generali e sulle finalità indicate dal medesimo legislatore all’articolo 30 del nuovo Codice.
E’ esemplare la vicenda delle procedure di project financing avviate su proposta dei privati secondo le previsioni contenute all’articolo 153, comma 19 del vecchio Codice e sulla scorta del progetto preliminare ivi previsto.
Ed invero, la normativa “transitoria” contenuta al ventitreesimo comma dell’articolo 216 del nuovo Codice, dispone laconicamente che “i progetti preliminari relativi alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità riguardanti proposte di concessione ai sensi dell’articolo 153 ovvero dell’articolo 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163, per le quali sia già intervenuta la dichiarazione di pubblico interesse, non ancora approvati alla data di entrata in vigore del presente codice, sono oggetto di valutazione di fattibilità economica e finanziaria e di approvazione da parte dell’amministrazione ai sensi delle norme del presente codice. La mancata approvazione determina la revoca delle procedure avviate e degli eventuali soggetti promotori, ai quali è riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti e documentati per l’integrazione del progetto a base di gara, qualora dovuti, relativi allo studio di impatto ambientale ed alla localizzazione urbanistica”.
La norma ha destato numerosi interrogativi.
L’ANAC, nel tentativo di superare tali dubbi, ha chiarito, attraverso le risposte alle FAQ recentemente pubblicate sul proprio sito internet, che “nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del nuovo Codice, i progetti preliminari abbiano ottenuto l’approvazione dell’Amministrazione, alle relative procedure continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/06. Le proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o lavori di pubblica utilità per cui, alla data di entrata in vigore del nuovo Codice, non sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità dovranno essere nuovamente presentate secondo la procedura individuata dall’art. 183, comma 15, del Codice. In forza della previsione contenuta nell’art. 179, comma 3, del d.lgs. 50/2016, le disposizioni della parte IV del Codice (Partenariato Pubblico Privato), ivi compreso l’art. 183, si applicano, in quanto compatibili, anche ai servizi. Considerata l’identità normativa del partenariato per i lavori e per i servizi, si ritiene che per i progetti già in corso alla data di entrata in vigore del Codice, in assenza di esplicita previsione normativa, non esistano ragioni che ostano all’applicazione uniforme della disciplina alle due fattispecie. Pertanto, per le iniziative di finanza di progetto per le quali è già stata indetta la gara ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 163/2006 si continua ad applicare la previgente normativa; per le procedure per cui è stato individuato il promotore, ma non è ancora stata esperita la gara, si applica il d.lgs. 50/2016; le altre procedure dovranno necessariamente essere riavviate sulla base della nuova normativa”.
Ne discende, che: a) le proposte avanzate dai privati ai sensi del previgente articolo 153, comma 19 del decreto legislativo 163/2006 e culminate con l’approvazione del progetto preliminare a firma del promotore andranno completate in base alla predetta normativa ed alle ulteriori disposizioni del vecchio Codice; b) viceversa, le proposte non ancora positivamente esitate con la dichiarazione di pubblico interesse, dovranno essere ripresentate in base all’articolo 183, quindicesimo comma del decreto legislativo 50/2016, allegando a tal fine il nuovo “progetto di fattibilità tecnica ed economica”, essendo stata superata dall’articolo 23 del nuovo Codice la precedente classificazione dei livelli di progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) ed introdotto, in sostituzione del progetto preliminare, quello di fattibilità tecnica ed economica, richiesto dal citato articolo 183 quale documento essenziale della proposta.
Tuttavia, non avendo, allo stato, il legislatore emanato l’atto attuativo individuato all’articolo 23, terzo comma del nuovo Codice, vertente sui contenuti del “progetto di fattibilità tecnico ed economica”, del progetto definitivo e di quello esecutivo, nessuna valida proposta potrà essere avanzata nelle more dai privati, essendo sconosciuti i contenuti della progettazione di fattibilità tecnico ed economica costituente parte essenziale della proposta ad iniziativa privata ex articolo 183, quindicesimo comma del decreto legislativo 50/2016.
Avvocato Fabrizio Belfiore
Ultimo aggiornamento Martedì 02 Agosto 2016 09:44
Nuovo Codice dei contratti pubbici - Avviso di rettifica
Martedì 19 Luglio 2016 07:52
Valentina Magnano
Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, sono
apportate le seguenti correzioni:
alla pagina 1, nelle premesse, al settimo visto, dove e' scritto: «per l'attuazione per l'attuazionedelledirettive» leggasi: «per
l'attuazione delle direttive»;
alla pagina 3, all'art. 1, comma 2, lettera e), al quarto periodo, dove e' scritto: «... e le esecuzioni di lavori.» leggasi:
«... e l'esecuzione di lavori.»;
alla pagina 3, all'art. 1, comma 7, all'ultimo rigo, dove e' scritto: «... comma 28.» leggasi: «... comma 26.»;
alla pagina 5, all'art. 3, comma 1, lettera f), dove e' scritto: «... ai soli fini della parte IV,» leggasi: «... ai solo fini delle
parti IV e V», e dove e' scritto: «... di cui alla citata parte IV,» leggasi: «... di cui alle citate parti IV e V»;
alla pagina 6, all'art. 3, comma 1, lettera gg), all'ultimo rigo, dove e' scritto: «... in cui operano le stazioni appaltanti;»
leggasi: «... in cui operano le amministrazioni aggiudicatrici;»;
alla pagina 7, all'art. 3, comma 1, lettera rr), all'ultimo rigo, dove e' scritto: «decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti 13 marzo 2013, n. 42;», leggasi: « decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2013, n. 96;»;
alla pagina 8, all'art. 3, comma 1, lettera fff), primo periodo, dove e' scritto: «... convenienza economico ...» leggasi: «...
convenienza economica...»;
alla pagina 13, all'art. 6, al comma 1, lettera a), dove e' scritto: «... di cui all'allegato II ...» leggasi: «... e di cui
all'allegato II ...»;
alla pagina 13, all'art. 6, comma 2, all'alinea, dove e' scritto: «... secondo periodo:», leggasi: «... secondo periodo, e alle joint
venture di cui al comma 1:»;
alla pagina 13, all'art. 6, comma 2, dopo la lettera b), dove e' scritto: «Gli elementi che la Commissione europea ...» leggasi: «c)
gli elementi che la Commissione europea ...»;
alla pagina 18, all'art. 16, comma 1, al secondo rigo, dove e' scritto: «... e' tenuto ad aggiudicare ...», leggasi: «... sono
tenute ad aggiudicare ...»;
alla pagina 18, all'art. 16, comma 2, al secondo rigo, dove e' scritto: «... aggiudica in base a norme ...» leggasi: «...
aggiudicano in base a norme ...»;
alla pagina 23, all'art. 23, comma 2, al penultimo rigo, dove e' scritto: «... articoli 152, 153, 154, 155, 156 e 157.» leggasi: «...
articoli 152, 153, 154, 155 e 156.»;
alla pagina 23, all'art. 23, comma 4, al secondo rigo, dove e' scritto: «... i requisitigli elaborati ...» leggasi: «... i requisiti
e gli elaborati ...»;
alla pagina 24, all'art. 23, comma 12, al quarto rigo, dove e' scritto: «... entrambi livelli ...» leggasi: «... entrambi i livelli
...»;
alla pagina 28, all'art. 25, comma 6, al quinto rigo, dove e' scritto: «... in sito dire periti archeologici.» leggasi: «... in
sito di reperti archeologici.»;
alla pagina 29, all'art. 26, comma 3, al terzo rigo, dove e' scritto: «... o allo progetto di fattibilita'.» leggasi «... o al
progetto di fattibilita'.»;
alla pagina 30, all'art. 26, comma 6, lettera b), dove e' scritto: «... e di cui all'articolo 24, comma 1, lettere d), e), f),
g), h) ed i), » leggasi: «... e di cui all'articolo 46, comma 1,»;
alla pagina 13, all’art. 6, comma 2, dopo la lettera b) , dove è scritto: « Gli elementi che la Commissione europea …» leggasi: « c) gli elementi che la Commissione europea …»; alla pagina 18, all’art. 16, comma 1, al secondo rigo, dove è scritto: «… è tenuto ad aggiudicare …», leggasi: «… sono tenute ad aggiudicare …»; alla pagina 18, all’art. 16, comma 2, al secondo rigo, dove è scritto: «… aggiudica in base a norme …» leggasi: «… aggiudicano in base a norme …»; alla pagina 23, all’art. 23, comma 2, al penultimo rigo, dove è scritto: «… articoli 152, 153, 154, 155, 156 e 157 .» leggasi: «… articoli 152, 153, 154, 155 e 156.»; alla pagina 23, all’art. 23, comma 4, al secondo rigo, dove è scritto: «… i requisitigli elaborati … » leggasi: «… i requisiti e gli elaborati … »; alla pagina 24, all’art. 23, comma 12, al quarto rigo, dove è scritto: «… entrambi livelli …» leggasi: «… entrambi i livelli …»; alla pagina 28, all’art. 25, comma 6, al quinto rigo, dove è scritto: «… in sito dire periti archeologici.» leggasi: «… in sito di reperti archeologici.»; alla pagina 29, all’art. 26, comma 3, al terzo rigo, dove è scritto: «… o allo progetto di fattibilità.» leggasi «… o al progetto di fattibilità.»; alla pagina 30, all’art. 26, comma 6, lettera b) , dove è scritto: «… e di cui all’articolo 24, comma 1, lettere d) , e) , f) , g) , h) ed i) , » l eggasi: «… e di cui all’articolo 46, comma 1 ,»; alla pagina 31, all’art. 27, comma 3, al quarto rigo, dove è scritto: «… sulla localizzazione e il sul …» leggasi:«… sulla localizzazione e sul»; alla pagina 32, all’art. 28, comma 2, dove è scritto: «… si applicano i commi da 3 a 7. » leggasi: «… si applicano i commi da 3 a 8. »; alla pagina 33, all’art. 29, comma 1, al quinto rigo, dove è scritto: «… non considerati riservati ai sensi dell’articolo 112 …» leggasi: «… non considerati riservati ai sensi dell’articolo 53 …»; alla pagina 37, all’art. 31, comma 8, nel primo periodo, dove è scritto: «… nonché gli in carichi …» leggasi: «… nonché gli incarichi …», ed ancora, dove è scritto: «… di importo pari o inferiore …» leggasi: «di importo inferiore …»; alla pagina 37, all’art. 31, comma 10, all’ultimo rigo, dove è scritto: «… alla cui osservanza sono tenuti .» leggasi: «… alla cui osservanza sono tenute .»; alla pagina 39, all’art. 32, comma 14, al terzo rigo, dove è scritto: «… o mediante scrittura privata in caso di procedura …» leggasi: «… o mediante scrittura privata ; in caso di procedura …»; alla pagina 42, all’art. 35, comma 11, al primo rigo, dove è scritto: «11. In deroga a quanto previsto dai commi 8, 9 e 10 …» leggasi: «11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10»; alla pagina 45, all’art. 36, comma 9, al secondo rigo, dove è scritto: «… negli articoli da 60 a 63 …» leggasi: «… negli articoli 60 e 61 », ed ancora, al quinto rigo, dove è scritto: «…previsti dal comma 3, primo periodo …» leggasi: «… previsti dal comma 5 …»; alla pagina 46, all’art. 37, comma 5, al secondo rigo, dove è scritto: «… in sede di Conferenza unificata, sei mesi dalla data …» leggasi: «… in sede di Conferenza unificata, entro sei mesi dalla data …»; alla pagina 54, all’art. 46, comma 1, lettera f) , all’ultimo rigo, dove è scritto: «… dei servizi di ingegnera ed architettura.» leggasi: «… dei servizi di ingegneria ed architettura.»; alla pagina 55, all’art. 48, comma 9, al primo rigo, dove è scritto: «… quanto disposto ai commi 18 e 19 …» leggasi: «… quanto disposto ai commi 17 e 18 …»; alla pagina 57, all’art. 51, comma 2, al terzo rigo, dove è scritto: «Le stazioni appaltanti possono …» leggasi: « 3. Le stazioni appaltanti possono …»; alla pagina 58, all’art. 52, comma 1, lettera e) , all’ultimo rigo, dove è scritto: «… ai sensi del comma 7. » leggasi: «… ai sensi del comma 6 »; alla pagina 61, all’art. 53, comma 5, primo e secondo rigo, dove è scritto: «… prevista dal presente codice, per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza sono esclusi …» leggasi: «prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi …»; alla pagina 61, all’art. 53, comma 6, al primo rigo, dove è scritto: «… di cui al comma 5, lettere a) …» leggasi: «… di cui al comma 5, lettera a) …»; alla pagina 61, all’art. 53, il comma 7 è da intendersi espunto; alla pagina 63, all’art. 55, comma 2, dove è scritto: «… ai sensi degli articoli 91 e 135, comma 3. » leggasi: «… ai sensi degli articoli 91 e 135, comma 2. »;
alla pagina 32, all'art. 28, comma 2, dove e' scritto: «... si applicano i commi da 3 a 7.» leggasi: «... si applicano i commi da 3
a 8.»;
alla pagina 33, all'art. 29, comma 1, al quinto rigo, dove e' scritto: «... non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112
...» leggasi: «... non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ...»;
alla pagina 37, all'art. 31, comma 8, nel primo periodo, dove e' scritto: «... nonche' gli in carichi ...» leggasi: «... nonche' gli
incarichi ...», ed ancora, dove e' scritto: «... di importo pari o inferiore ...» leggasi: «di importo inferiore ...»;
alla pagina 37, all'art. 31, comma 10, all'ultimo rigo, dove e' scritto: «... alla cui osservanza sono tenuti.» leggasi: «... alla
cui osservanza sono tenute.»;
alla pagina 39, all'art. 32, comma 14, al terzo rigo, dove e' scritto: «... o mediante scrittura privata in caso di procedura ...»
leggasi: «... o mediante scrittura privata; in caso di procedura ...»;
alla pagina 42, all'art. 35, comma 11, al primo rigo, dove e' scritto: «11. In deroga a quanto previsto dai commi 8, 9 e 10 ...»
leggasi: «11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10»;
alla pagina 45, all'art. 36, comma 9, al secondo rigo, dove e' scritto: «... negli articoli da 60 a 63 ...» leggasi: «... negli
articoli 60 e 61», ed ancora, al quinto rigo, dove e' scritto: «...previsti dal comma 3, primo periodo ...» leggasi: «... previsti
dal comma 5 ...»;
alla pagina 46, all'art. 37, comma 5, al secondo rigo, dove e' scritto: «... in sede di Conferenza unificata, sei mesi dalla data
...» leggasi: «... in sede di Conferenza unificata, entro sei mesi dalla data ...»;
alla pagina 54, all'art. 46, comma 1, lettera f), all'ultimo rigo, dove e' scritto: «... dei servizi di ingegnera ed
architettura.» leggasi: «... dei servizi di ingegneria ed architettura.»;
alla pagina 55, all'art. 48, comma 9, al primo rigo, dove e' scritto: «... quanto disposto ai commi 18 e 19 ...» leggasi: «...
quanto disposto ai commi 17 e 18 ...»;
alla pagina 57, all'art. 51, comma 2, al terzo rigo, dove e' scritto: «Le stazioni appaltanti possono ...» leggasi: «3. Le
stazioni appaltanti possono ...»;
alla pagina 58, all'art. 52, comma 1, lettera e), all'ultimo rigo, dove e' scritto: «... ai sensi del comma 7.» leggasi: «... ai
sensi del comma 6»;
alla pagina 61, all'art. 53, comma 5, primo e secondo rigo, dove e' scritto: «... prevista dal presente codice, per gli appalti
secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza sono esclusi ...» leggasi: «prevista dal presente codice per gli
appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi ...»;
alla pagina 61, all'art. 53, comma 6, al primo rigo, dove e' scritto: «... di cui al comma 5, lettere a) ...» leggasi: «... di cui
al comma 5, lettera a) ...»;
alla pagina 61, all'art. 53, il comma 7 e' da intendersi espunto;
alla pagina 63, all'art. 55, comma 2, dove e' scritto: «... ai sensi degli articoli 91 e 135, comma 3.» leggasi: «... ai sensi degli
articoli 91 e 135, comma 2.»;
alla pagina 63, all'art. 55, comma 3, lettera b), all'ultimo rigo, dove e' scritto: «... si applica l'articolo 62, comma 5.»
leggasi: «a ... si applica l'articolo 61, comma 5.»;
alla pagina 64, all'art. 55, comma 4, lettera b), all'ultimo rigo, dove e' scritto: «... Si applica all'articolo 61, comma 5.»
leggasi: «... Si applica l'articolo 61, comma 5.»;
alla pagina 64, all'art. 55, comma 8, al terzo rigo, dove e' scritto: «... all'articolo 153.» leggasi: «... all'articolo 131.», ed
ancora, al quarto rigo, dove e' scritto: «... o servizi, stazioni appaltanti ... » leggasi: «... o servizi, le stazioni appaltanti
...»;
alla pagina 66, all'art. 56, comma 7, al terzo rigo, dove e' scritto: «... di cui al medesimo articolo 136 ...» leggasi: «... di
cui ai medesimi articoli 135 e 136 ...»;
alla pagina 67, all'art. 56, comma 12, al secondo rigo, dove e' scritto: «... commi 7 e 8.» leggasi: «... commi 8 e 9»;
alla pagina 69, all'art. 58, comma 10, penultimo rigo, dove e' scritto: «... sistemi telematici di acquisito e di negoziazione.»
leggasi: «... sistemi telematici di acquisto e di negoziazione.»;
alla pagina 72, all'art. 62, comma 5, all'ultimo rigo, dove e' scritto: «... dall'articolo 61, commi 5 e 6.» leggasi: «...
dall'articolo 61, commi 4, 5 e 6»;
alla pagina 81, all'art. 70, comma 1, al quinto rigo, dove e' scritto: «... di cui all'articolo 36, ...» leggasi: «...di cui
all'articolo 35, ...»;
alla pagina 82, all'art. 70, comma 3, al penultimo rigo, dove e' scritto: «... di cui all'articolo 59, comma 5, ...» leggasi: «... di
cui all'articolo 142, comma 1, lettera b);»;
alla pagina 82, all'art. 72, comma 4, lettera a), al secondo rigo, dove e' scritto: «... di cui all'articolo 129 ...» leggasi:
«... di cui all'articolo 98 ...»;
alla pagina 87, all'art. 77, comma 10, al terzultimo rigo, dove e' scritto: «... e il compenso massimo per i commissari i dipendenti
pubblici ...» leggasi: «... e il compenso massimo per i commissari. I dipendenti pubblici ...»;
alla pagina 87, all'art. 79, comma 1, all'ultimo rigo, dove e' scritto: «... stabiliti negli articoli da 60 a 63.» leggasi: «...
stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65.»;
alla pagina 88, all'art. 79, comma 2, al terzo rigo, dove e' scritto: «... negli articoli da 60 a 63 ...», leggasi: «... negli
articoli 60, 61, 62, 64 e 65»;
alla pagina 94, all'art. 83, comma 3, al nono rigo, dove e' scritto: «... nel Paese in cui e' residenti.» leggasi «... nel Paese
in cui e' residente.»;
alla pagina 94, all'art. 83, comma 5, al terzo rigo, dove e' scritto: «... connessi alla natura dei lavori, servizi e forniture,
...» leggasi: «... connessi alla natura dei servizi e forniture, ...»;
alla pagina 96, art. 84, comma 1, al primo rigo, dove e' scritto: «... previsto dal comma 11 ...» leggasi: «... previsto dal comma 12
...»;
alla pagina 97, art. 84, comma 7, lettera a), al decimo rigo, dove e' scritto: «.... la data di pubblicazione del bando.;» leggasi:
«... la data di pubblicazione del bando;»;
alla pagina 97, art. 84, comma 10, al settimo rigo, dove e' scritto: «... avvero della decadenza dell'autorizzazione.» leggasi:
«... ovvero della decadenza dell'autorizzazione.»;
alla pagina 98, all'art. 85, comma 5, al sesto rigo, dove e' scritto: «... ai sensi dell'articolo 53, ...» leggasi: «... ai sensi
dell'articolo 54, ...»;
alla pagina 99, all'art. 86, comma 1, al quinto rigo, dove e' scritto: «... e all'articolo 110.» leggasi: «... e all'articolo 87.»;
alla pagina 100, all'art. 88, comma 1, all'ultimo rigo, dove e' scritto: «... di cui all'articolo 213.» leggasi: «... di cui all'articolo 212.»;
alla pagina 101, all' art. 89, comma 2, al penultimo rigo, dove e' scritto: «... riferito all'abito temporale ...» leggasi: «...
riferito all'ambito temporale ...»;
alla pagina 102, all'art. 89, comma 11, al quinto rigo, dove e' scritto: «... che il valore dell'opere superi ...» leggasi: «... che
il valore dell'opera superi ...»;
alla pagina 104, all'art. 92, comma 1, al secondo rigo, dove e' scritto: «... di cui all'articolo 63, comma 9, ...» leggasi: «... di
cui all'articolo 64, comma 8, ...»;
alla pagina 105, all'art. 93, comma 8, al terzo rigo, dove e' scritto: «... di cui agli articoli 103 e 105, ...» leggasi: «... di
cui agli articoli 103 e 104, ...»;
alla pagina 106, all'art. 94, comma 1, al secondo rigo, dove e' scritto: «... in applicazione degli articoli da 80 a 83, ...»
leggasi: «... in applicazione degli articoli 85, 86 e 88, ...»;
alla pagina 107, all'art. 95, comma 3, lettera a), all'ultimo rigo, dove e' scritto: «... come definiti all'articolo 50, comma 2;»
leggasi: «... come definiti all'articolo 50, comma 1;»;
alla pagina 108, all'art. 95, comma 9, al primo rigo, dove e' scritto: «... di cui al comma 7 ...» leggasi: «... di cui al comma 8
...»;
alla pagina 110, all'art. 97, comma 2, lettera e), all'ultimo rigo, dove e' scritto: «... tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2;
1,4;» leggasi: «... tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4.»
alla pagina 110, all'art. 97, comma 4, lettera c), dove e' scritto: «... proposti dall'offerente;» leggasi: «... proposti
dall'offerente.»;
alla pagina 110, all'art. 97, comma 5, al quarto rigo, dove e' scritto: «... di cui al comma 2 ...» leggasi: «... di cui al comma 4
...»;
alla pagina 111, all'art. 97, comma 5, lettera c), al primo rigo, dove e' scritto: «... comma 9 i rispetto all'entita' ...» leggasi:
«... comma 9 rispetto all'entita' ...»;
alla pagina 111, all'art. 97, comma 5, lettera d), all'ultimo rigo, dove e' scritto: «... all'articolo 23, comma 14.» leggasi: «...
all'articolo 23, comma 16.»;
alla pagina 111, all'art. 97, comma 6, all'ultimo rigo, dove e' scritto: «... appaia anormalmente bassa,» leggasi: «... appaia
anormalmente bassa.»;
alla pagina 113, all'art. 100, comma 1, all'ultimo rigo, dove e' scritto: «.... esigenze sociali e ambientali.2.» leggasi: «...
esigenze sociali e ambientali.» e portare il comma 2 a capo;
alla pagina 115, all'art. 101, comma 5, lettera a), ultimo rigo, dove e' scritto: «... in qualita' del fornitore;» leggasi: «... di
qualita' del fornitore;»;
alla pagina 120, all'art. 104, comma 6, dove e' scritto: «... cessa si estingue automaticamente ...» leggasi: «... cessa
automaticamente ...»;
alla pagina 121, all'art. 105, comma 2, al quarto rigo, dove e' scritto: «Gli appalti di lavori ...» leggasi: «Per gli appalti di
lavori ...»;
alla pagina 121, all'art. 105, comma 3, lettera c), al secondo rigo, dove e' scritto: «... nel comuni classificati ...» leggasi:
«... nei comuni classificati ...» ;
alla pagina 122, all'art. 105, comma 13, lettera b), dove e' scritto: «b) in caso inadempimento ... » leggasi: «b) in caso di
inadempimento ...», ed ancora, alla lettera c), dove e' scritto: «lo consente;» leggasi: «lo consente.»;
alla pagina 123, all'art. 105, comma 21, all'ultimo rigo, dove e' scritto «... casi di pagamento di retto dei subappaltatori.» leggasi
«... casi di pagamento diretto dei subappaltatori.»;
alla pagina 123, all'art. 105, comma 22, al secondo rigo, dove e' scritto: «... e all'articolo 84, comma 4, lettera d) ...» leggasi:
«... e all'articolo 84, comma 4, lettera b) ...»;
alla pagina 124, all'art. 106, comma 1, lettera a), al quarto rigo, dove e' scritto: «... alle variazione dei prezzi ...» leggasi:
«... alle variazioni dei prezzi ...»;
alla pagina 126, all'art. 106, comma 7, al primo rigo, dove e' scritto: «7. Nei casi di cui al comma 1, lettera b) ...» leggasi: «7.
Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) ...»;
alla pagina 127, all'art. 106, comma 14, al settimo rigo, dove e' scritto: «... riferite alle infrastrutture strategiche ...» leggasi:
«... riferite alle infrastrutture prioritarie ...», ed ancora, all'ultimo rigo, dove e' scritto: «... di cui all'articolo 213, comma
12.» leggasi: «... di cui all'articolo 213, comma 13.»;
alla pagina 128, all'art. 108, comma 1, lettera c), al secondo e terzo rigo, dove e' scritto: «... per quanto riguarda i settori
ordinari ovvero di cui all'articolo 170, comma 3, per quanto riguarda le concessioni ...» leggasi: «... sia per quanto riguarda i settori
ordinari sia per quanto riguarda le concessioni ...», ed ancora, all'ultimo rigo, dove e' scritto: «... a norma dell'articolo 136,
comma 1, secondo e terzo periodo;» leggasi: «... a norma dell'articolo 136, comma 1;»
alla pagina 130, all'art. 108, comma 9, dove e' scritto: «... La stazione appaltante, in alternati va ...» leggasi: «... La stazione
appaltante, in alternativa ...»;
alla pagina 130, all'art. 109, comma 1, all'ultimo rigo, dove e' scritto: «... o delle forniture non eseguite» leggasi: «... o delle
forniture non eseguite.»;
alla pagina 133, all'art. 113, comma 3, al primo rigo, dove e' scritto: «... ai sensi del comma 2e' ...,» leggasi: «... ai sensi del
comma 2 e' ...,» ed al quinto rigo, dove e' scritto: «... indicate al comma 1 ...,» leggasi: «... indicate al comma 2 ...»;
alla pagina 134, all'art. 114, comma 2, al primo rigo, dove e' scritto: «... si applicano, altresi', agli enti aggiudicatori ...»
leggasi: « ... si applicano agli enti aggiudicatori ...»;
alla pagina 134, all'art. 114, comma 4, al terzo rigo, dove e' scritto: «... oltre alle procedura di cui ...» leggasi: «... oltre
alle procedure di cui ...»;
alla pagina 134, all'art. 114, comma 6, dove e' scritto: «... quanto previsto dall'articolo 159;» leggasi: «... quanto previsto
dall'articolo 158;»;
alla pagina 134, all'art. 114, comma 8, all'ultimo rigo, dove e' scritto: «... di cui agli articoli 100, 105, 106 e 108.» leggasi:
«... di cui agli articoli 100, 105, 106, 108 e 112»;
alla pagina 137, all'art. 122, comma 1, al penultimo rigo, dove e' scritto: «... 69,73 e 74 ...» leggasi: «... 69;73 e 74 ...»;
alla pagina 137, all'art. 123, comma 2, al secondo rigo, dove e' scritto: «... di cui al presente Titolo ...» leggasi: «... di cui al
presente capo»;
alla pagina 137, all'art. 123, comma 3, lettera b), dove e' scritto: «... a norma dell'articolo 134 ...» leggasi: «... a norma
dell'articolo 128 ...»;
alla pagina 138, all'art. 124, comma 3, all'ultimo rigo, dove e' scritto: «... secondo quanto previsto dall'articolo 91.» leggasi:
«... secondo quanto previsto dall'articolo 135.»;
alla pagina 139, all'art. 125, comma 1, lettera f), al quinto rigo, dove e' scritto: «... Il progetto di base indica ...» leggasi:
«... Il progetto a base di gara indica ...»;
alla pagina 140, all'art. 126, comma 2, all'ultimo rigo, dove e' scritto: «... ai sensi dell'articolo 53, comma 7.» leggasi: «... ai
sensi dell'articolo 52, comma 7.»;
alla pagina 140, all'art. 127, comma 2, al secondo rigo, dove e' scritto: «... dicembre di ogni anno Tali avvisi ...» leggasi: «...
dicembre di ogni anno. Tali avvisi ...»;
alla pagina 142, all'art. 130, comma 4, all'ultimo rigo dell'alinea, dove e' scritto: «... di cui all'articolo 125 ...»
leggasi: «... di cui all'articolo 123, comma 3, lettera b) ...»;
alla pagina 142, all'art. 130, comma 4, lettera a), al quinto rigo, dove e' scritto: «... di cui all'articolo 127 ...» leggasi:
«... di cui all'articolo 142, comma 1, lettera b)»;
alla pagina 143, all'art. 132, comma 3, all'ultimo rigo, dove e' scritto: «... di cui all' articolo 134 e 136.» leggasi: «... di cui
agli articoli 134 e 136.»;
alla pagina 143, all'art. 132, comma 4, al terzo rigo, dove e' scritto: «... di cui all'articolo 134 e 136 ...» leggasi: «... di cui
agli articoli 134 e 136 ...»;
alla pagina 144, all'art. 133, comma 1, al terzo rigo, dove e' scritto: «... articoli: 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83; 84 ...»
leggasi: «... articoli: 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ...»;
alla pagina 145, all'art. 133, comma 8, al penultimo rigo, dove e' scritto: «... a norma dell'articolo 80 ...» leggasi: «... a norma
dell'articolo 136 ...»;
alla pagina 147, all'art. 137, comma 1, al secondo rigo, dove e' scritto: «... con l'Unione Europea ...» leggasi: «... con l'Unione
europea ...»;
alla pagina 149, all'art. 140, comma 3, all'ultimo rigo, dove e' scritto: «... dopo la fine di ogni trimestre» leggasi: «... dopo la
fine di ogni trimestre.»;
alla pagina 150, all'art. 142, comma 3, al secondo rigo, dove e' scritto: «... di cui all'articolo 119 ...» leggasi: «... di cui
all'articolo 140 ...»;
alla pagina 153, all'art. 147, comma 6, al penultimo rigo, dove e' scritto: «... con esperienza almeno quinquennale in possesso...»
leggasi: «...con esperienza almeno quinquennale e in possesso ...»;
alla pagina 155, all'art. 151, comma 1, al quarto rigo, dove e' scritto: «... del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ...» leggasi: «...
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ...»;
alla pagina 155, all'art. 152, comma 3, lettera b), al secondo rigo, dove e' scritto: «... l'applicabilita' dell'articolo 9 ...»
leggasi: «... l'applicabilita' dell'articolo 8 ...», ed ancora, all'ultimo rigo, dove e' scritto: «... di cui al Capo III.» leggasi:
«... di cui al comma 7, lettera b), del medesimo articolo ...»;
alla pagina 155, all'art. 152, comma 4, al terzo e quarto rigo, dove e' scritto: «... nei casi di concorsi in due gradi di cui
all'articolo 156, commi 4 e 5 ...» leggasi: «... nei casi di concorsi in due fasi di cui agli articoli 154, comma 5, e 156, comma 7 ...»;
alla pagina 156, all'art. 153, comma 2, al secondo rigo, dove e' scritto: «... di cui all'articolo 98...» leggasi: «...di cui
all'articolo 72 ...»;
alla pagina 156, all'art. 154, comma 4, al secondo rigo, dove e' scritto: «... La seconda fase, avente ad oggetto ...» leggasi: «...
Il secondo grado, avente ad oggetto ...» ed ancora, al quarto rigo, dove e' scritto: «... presentate nella prima fase e selezionate ...»
leggasi: «... presentate nel primo grado e selezionate ...»;
alla pagina 158, all'art. 157, comma 1, al secondo rigo, dove e' scritto: «... dell'articolo 23 (livelli di progettazione) nonche'
...» leggasi: «... dell'articolo 23 nonche' ...»;
alla pagina 158, all'art. 157, comma 2, al terzo rigo, dove e' scritto: «... di importo superiori ...» leggasi: «... di importo pari
o superiore ...»; ed ancora, al settimo rigo, dove e' scritto: «... di importo superiore a 100.000 euro ...» leggasi: «... di importo
pari o superiore a 100.000 euro ...»;
alla pagina 158, all'art. 157, comma 3, all'ultimo rigo, dove e' scritto: «... da quelle previste dal presente decreto.» leggasi: «...
da quelle previste dal presente codice.»;
alla pagina 159, all'art. 158, comma 1, lettera a), all'ultimo rigo, dove e' scritto: «... nell'esercizio della sua attivita', e»
leggasi: «... nell'esercizio della sua attivita';»;
alla pagina 159, all'art. 158, comma 2, al secondo rigo, dove e' scritto: «... del presente decreto ...» leggasi: «... del presente
codice ...» ed ancora, all'ultimo rigo, dove e' scritto: «... gia' disponibili sul mercato» leggasi: «... gia' disponibili sul
mercato.»;
alla pagina 166, all'art. 167, comma 4, lettera g), all'ultimo rigo, dove e' scritto: «... candidati o agli offerenti;» leggasi:
«... candidati o agli offerenti.»;
alla pagina 167, all'art. 169, comma 2, al secondo rigo, dove e' scritto: «... i commi 4, 5, 6 e 7...» leggasi: «... i commi 5, 6 e 9
...», ed ancora, all'ultimo rigo, dove e' scritto: «... si applica il comma 8.» leggasi: «... si applicano i commi 8 e 10»;
alla pagina 169, all'art. 170, comma 1, al sesto rigo, dove e' scritto: «... stazioni appaltante ...» leggasi: «... stazioni
appaltanti ...»;
alla pagina 169, all'art. 171, comma 3, lettera b), all'ultimo rigo, dove e' scritto: «...di tali condizione;» leggasi: «...di tali
condizioni;»;
alla pagina 172, all'art. 175, comma 1, lettera d), al primo rigo, dove e' scritto: «... stazione appaltante avevano ...» leggasi:
«... stazione appaltante aveva ...»;
alla pagina 175, all'art. 178, comma 3, al quinto rigo, dove e' scritto: «... Ove suddetto termine ...» leggasi: «... Ove il suddetto
termine ...»;
alla pagina 177, all'art. 180, comma 6, al secondo rigo, dove e' scritto: «... dei rischi di cui al comma 4 ...» leggasi: «... dei
rischi di cui al comma 3»;
alla pagina 178, all'art. 181, comma 4, al quarto rigo, dove e' scritto: «... entrata in vigore del presente decreto ...» leggasi:
«... entrata in vigore del presente codice ...»;
alla pagina 179, all'art. 183, comma 2, al primo rigo, dove e' scritto: «... ovvero di cui all'articolo 130 ...» leggasi: «...
ovvero di cui all'articolo 36, comma 9 ...»;
alla pagina 179, all'art. 183, comma 3, al primo rigo, dove e' scritto: «... previsto dall'articolo 142 ...» leggasi: «... previsto
dall'allegato XXI»;
alla pagina 180, all'art. 183, comma 10, lettera c), al quarto rigo, dove e' scritto: «... nonche' a tutti gli ad empimenti ...»
leggasi: «... nonche' a tutti gli adempimenti ...»;
alla pagina 181, all'art. 183, comma 13, al secondo rigo, dove e' scritto: «... come desumibile dallo progetto ...» leggasi: «... come
desumibile dal progetto»;
alla pagina 182, all'art. 184, comma 1, all'ultimo rigo, dove e' scritto: «... della societa' si a ...» leggasi: «... della societa'
sia ...»;
alla pagina 182, all'art. 184, comma 3, secondo rigo, dove e' scritto: «... societa' di progetto di ventala concessionaria ...»
leggasi: «... societa' di progetto diventa la concessionaria ...»;
alla pagina 184, all'art. 186, comma 1, all'ultimo rigo, dove e' scritto: «... ai sensi dell'articolo 175, comma 1, lettera d).»
leggasi: «... ai sensi dell'articolo 194.»;
alla pagina 184, all'art. 187, comma 3, al secondo rigo, dove e' scritto: «... dal soggetto finanziatore ed al soggetto realizzatore
...» leggasi: «... dal soggetto finanziatore e dal soggetto
realizzatore ...»;
alla pagina 185, all'art. 187, comma 6, dove e' scritto: «... L'aggiudicatari o provvede alla predisposizione dei successivi
livelli progettuali e dall'esecuzione dell'opera.» leggasi: «...L'aggiudicatario provvede alla predisposizione dei successivi livelli
progettuali e all'esecuzione dell'opera.»;
alla pagina 185, all'art. 188, comma 1, lettera a), dove e' scritto: «a) Un canone di disponibilita' ...» leggasi: «a) un canone
di disponibilita' ...»;
alla pagina 185, all'art. 188, comma 2, dove e' scritto: «2. L'affidatario assume il rischi o della costruzione ...» leggasi: «2.
L'affidatario assume il rischio della costruzione ...»;
alla pagina 185, all'art. 188, comma 3, al secondo rigo, dove e' scritto: «... di cui all'articolo 130 ...» leggasi: «... di cui
all'articolo 36, comma 9 ...»;
alla pagina 186, all'art. 188, comma 5, al quarto rigo, dove e' scritto: «... l progetto definitivo ...» leggasi: «... il progetto
definitivo ...»;
alla pagina 186, all'art. 189, comma 2, al quarto rigo, dove e' scritto: «... indicando nei costi e di mezzi ...» leggasi: «...
indicandone i costi ed i mezzi ...»;
alla pagina 187, all'art. 189, comma 2, al secondo rigo, dove e' scritto: «... enti ed uffi ci interessati, f ornendo ...» leggasi:
«... enti ed uffici interessati fornendo ...»;
alla pagina 192, all'art. 194, comma 11, all'ultimo rigo, dove e' scritto: «... di cui all'articolo 106, comma 14.» leggasi: «... di
cui all'articolo 106, comma 13.»;
alla pagina 192, all'art. 194, comma 12, terzultimo rigo, dove e' scritto: «... di concerto con il Ministro delle infrastrutture. Le
garanzie prestate ...» leggasi: «di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le garanzie prestate ...»;
alla pagina 193, all'art. 194, comma 17, lettera b), all'ultimo rigo, dove e' scritto: «... previste dall'articolo 189;» leggasi:
«... previste dall'articolo 176, commi 8 e 9;»;
alla pagina 193, all'art. 194, comma 20, all'ottavo rigo, dove e' scritto: «... una relazione di massima che corre da ...» leggasi:
«... una relazione di massima che correda ...»;
alla pagina 193, all'art. 195, comma 1, al primo rigo, dove e' scritto: «... di aggiudicare mediamente affidamento ...» leggasi:
«... di aggiudicare mediante affidamento ...»;
alla pagina 194, all'art. 195, comma 5, dove e' scritto: «...articoli da 115 a 118, si applicano, per quanto non previsto nel
presente articolo, le norme della parte III.» leggasi: «... articoli da 115 a 121, si applicano, per quanto non previsto nel presente
articolo, le norme della parte II, titolo VI»;
alla pagina 194, all'art. 195, comma 6, all'ultimo rigo, dove e' scritto: «... le norme della parte II, titolo I.» leggasi: «... le
norme della parte II, titoli I, II e III.»;
alla pagina 195, all'art. 197, comma 2, al penultimo rigo, dove e' scritto: «... di cui alla presente sezione ...» leggasi: «... di
cui al presente articolo ...»;
alla pagina 195, all'art. 198, comma 1, lettera b), al primo rigo, dove e' scritto: «... dichiarazioni bancarie, l disponibilita'
...» leggasi: «... dichiarazioni bancarie, la disponibilita' ...»;
alla pagina 199, all'art. 202, comma 5, al quarto rigo, dove e' scritto: «... d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze;» leggasi: «... d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.»;
alla pagina 201, all'art. 205, comma 1, al primo rigo, dove e' scritto: «... di cui alla parte II, con esclusione del capo I ...»
leggasi: «... di cui alla parte II, e con esclusione dei contratti di cui alla parte IV, titolo III,»;
alla pagina 203, all'art. 208, comma 2, al primo rigo, dove e' scritto: «... sia superiore a 100.000,00 euro ...» leggasi: «... sia
superiore a 100.000 euro ...» ed ancora, al terzo rigo, dove e' scritto: «... interno alla struttura, o dal ...» leggasi: «...
interno alla struttura, o del ...»;
alla pagina 204, all'art. 209, comma 2, al terzo rigo, dove e' scritto: «... in tale caso non e' inserita ...», leggasi: «... in
tale caso non e' inserita ...»;
alla pagina 205, all'art. 209, comma 8, al quinto rigo, dove e' scritto: «... il segretario, scegliendolo tra il personale ...»
leggasi: «... il segretario, anche scegliendolo tra il personale ...»;
alla pagina 206, all'art. 209, comma 16, al sesto rigo, dove e' scritto: «... l'importo di 100 mila euro ...» leggasi: «... l'importo
di 100.000 euro ...»;
alle pagine 208 e 209, all'art. 211, comma 2, al secondo periodo, dove e' scritto: «... di euro 250,00 e il limite massimo di euro
25.000,00 ...» leggasi: «... di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000»;
alla pagina 209, all'art. 211, comma 2, al secondo rigo, dove e' scritto: «... del presente decreto ...» leggasi: «... del presente
codice ...»;
alla pagina 209, all'art. 212, comma 4, all'ultimo rigo, dove e' scritto: «... contenute nel presente decreto ....» leggasi: «...
contenute nel presente codice...»;
alla pagina 210, all'art. 213, comma 2, al decimo rigo, dove e' scritto: «... giustizia amministrativa L'ANAC ...» leggasi: «...
giustizia amministrativa. L'ANAC ...»;
alla pagina 211, all'art. 213, comma 7, all'ultimo rigo, dove e' scritto: «... di cui all'articolo 83, comma 10;» leggasi: «... di cui
all'articolo 83, comma 10.»;
alla pagina 211, all'art. 213, comma 8, al nono rigo, dove e' scritto: «... Ministero delle infrastrutture e trasporti ...»
leggasi: «... Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ...»;
alla pagina 212, all'art. 213, comma 13, ai righi quinto, sesto, undicesimo e dodicesimo, gli importi «250,00», «25.000,00», «500,00»
e «50.000,00» sono stati corretti, rispettivamente, in «250», «25.000», «500» e «50.000»;
alla pagina 212, all'art. 213, comma 14, al terzo rigo, dove e' scritto: «... per essere destinati ...» leggasi: «... per essere
destinate ...»;
alla pagina 212, all'art. 214, comma 1, al quarto rigo, dove e' scritto: «... di supporto necessari e per la vigilanza ...» leggasi:
«... di supporto necessarie per la vigilanza ...»;
alla pagina 214, all'art. 214, comma 5, al terzo rigo, dove e' scritto: «... Ministro delle infrastrutture ...» leggasi: «...
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ...», ed ancora, dove e' scritto: «... ai sensi della legge 144 del 1999.» leggasi: «... ai
sensi della legge n. 144 del 1999»;
alla pagina 215, all'art. 215, comma 2, al quarto rigo, dove e' scritto: «... si provvede ad disciplinare ...» leggasi: «... si
provvede a disciplinare ...»;
alla pagina 216, all'art. 216, comma 7, all'ultimo rigo, dove e' scritto: «... decreto ministeriale 20 marzo 2009, n. 60.», leggasi:
«... decreto ministeriale 20 marzo 2009, n. 60, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2009, n. 136.»;
alla pagina 217, all'art. 216, comma 11, al quinto rigo, dove e' scritto: «... di cui al comma 6, primo periodo ...» leggasi: «...di
cui al comma 5», ed ancora, al penultimo rigo, dove e' scritto: «...ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2016, n.66»
leggasi: «ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66» ;
alla pagina 218, all'art. 216, comma 22, al secondo rigo, dove e' scritto: «... il corrispettivo e' determinato si applica ...»
leggasi: «si applica ...»;
alla pagina 221, all'art. 220, dove e' scritto: «Il presente codice, entra in vigore ...» leggasi: «Il presente codice entra in
vigore ...»;
Ultimo aggiornamento Venerdì 22 Luglio 2016 09:19
Utile di impresa inferiore al 4 per cento
Lunedì 13 Giugno 2016 08:32
Valentina Magnano
N. 01437/2016 REG.PROV.COLL.
N. 03956/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3956 del 2015, proposto da: V. s.c.a.r.l.- Consorzio Stabile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Comandè, Patrizia Saiya ed Enzo Puccio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Carlo Comandè, sito in Palermo nella Via Nunzio Morello n.40;
contro
- l’ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI (I.A.C.P.) della Provincia di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico La Malfa Ribolla, con domicilio eletto presso la sede dello I.A.C.P., sita in Palermo nella Via Quintino Sella n.18; - l’ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ della Regione Siciliana e l’U.R.E.G.A. – Sezione Provinciale di Palermo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici, siti in Palermo nella Via A. De Gasperi n°81, sono domiciliati per legge;
nei confronti di
- CONSORZIO C.M.s.c.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Iacuzzo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Cristiano Bevilacqua, sito in Palermo nella Via Giovanni Campolo n.72; - E.L. S.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'appalto per il “Recupero del comparto c ½ Lotto all'Albergheria Comune di Palermo Settore Città Storica Edilizia Residenziale Universitaria - importo complessivo dell'appalto € 5.191.071,13 CIG: 5230567070” dello I.A.C.P. della Provincia di Palermo, n. 479 del 17/11/2015 (doc. 1), comunicato al Consorzio ricorrente con nota prot. n. 001-14536-USC/2015 del 13/11/2015 (doc.2), nella parte in cui ne è stata disposta l'aggiudicazione in favore del Consorzio C.M. s.c.p.a.;
- dei verbali di gara del 26/02/2014, 03/03/2014, 17/03/2014, del 19/03/2014, del 25/11/2014, del 20/01/2015, del 13/02/2015, del 27/03/2015, del 08/06/2015, del 04/08/2015, del 05/08/2015, del 09/09/2015, (doc. n. 3), nella parte in cui la Commissione non ha proceduto alla esclusione dalla gara de qua del Consorzio C.M. s.c.p.a.;
- dei verbali della sub - commissione del 16/04/2014, del 06/05/2014, del 09/06/2014, prot. n. 147199 del 11/09/2014, del 12/09/2014, del 17/09/2014, del 22/09/2014, prot. 154754 del 25/09/2014, del 29/09/2014, del 14/10/2014, del 27/10/2014, del 29/10/2014, prot. 174408 del 29/10/2014, nonché della relazione del 30/09/2014 (doc. n.4), nella parte in cui non si è provveduto a dichiarare la anomalia e non ammissibilità dell'offerta economica e ad escludere il Consorzio C.M. s.c.p.a.;
- dei verbali della sub-commissione n.1 del 28/04/2015, n.2 del 29/04/2015, n.3 del 06/05/2015, n.4 del 21/05/2015, prot. 83918 del 19/05/2015, n.5 del 27/05/2015, nonché della Relazione finale del 27/05/2015 e del verbale del 11/08/2015 (doc. n.5), nella parte in cui non si è provveduto a dichiarare la anomalia e non ammissibilità dell'offerta economica e ad escludere il Consorzio C.M. s.c.p.a.;
- ove occorra e per quanto di ragione della nota dello I.A.C.P. della Provincia di Palermo prot. n. 001-14536-USC/2015 del 23/11/2015.
nonchè
- per la declaratoria di inefficacia del contratto stesso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 comma1, lett.c) e d) e 122 del D. Lgs. n. 104/2010;
- ove occorra e per quanto di ragione, di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale ad oggi non conosciuto dall'odierna ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dello I.A.C.P. della Provincia di Palermo; dell’Assessorato Regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità e dell’UREGA-Sezione Provinciale di Palermo; del Consorzio C.M.S.c.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2016 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.1. Con ricorso notificato il 21/12/2015 e depositato il 30/12/2015 il Consorzio Stabile V. S.c.a.r.l. ha esposto:
- che con bando di gara pubblicato sulla G.U.C.E. il 17/12/2013 lo I.A.C.P. della Provincia di Palermo indiceva la procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento dei lavori per il “Recupero del Comparto c ½ Lotto all’Albergheria Comune di Palermo Settore Città Storica Edilizia Residenziale Universitaria – Importo complessivo dell’appalto € 5.191.071,13 CIG 5230567070” con aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi degli artt.81, 86, 87 e 88 del D.Lgs.n.163/2006 e dell’art.19 della l.r. n.12/2011;
- che alla gara partecipavano n.23 concorrenti, ivi compresi il ricorrente Consorzio V. Scarl e il controinteressato Consorzio C.M.;
- che a seguito della verifica della documentazione amministrativa di cui alla busta “A” rimanevano in gara n.19 concorrenti;
- che la Commissione procedeva alla determinazione della soglia di anomalia a seguito della quale invitava i tre concorrenti che avevano presentato le offerte di maggior ribasso (ossia il Consorzio C.M. con il ribasso del 55,1555%; il Consorzio V. con il ribasso del 45,9999%; e C. soc.coop. con il ribasso del 45,9387%) a presentare le giustificazioni ex art. 86 d. lgs. n. 163 del 2006, da trasmettersi alla subcommissione all’uopo nominata;
- che a seguito di dette operazioni la Commissione, con verbale del 10/10/2014, rilevata la percentuale di utile dichiarata inferiore al minimo del 4% previsto dalla legge dichiarava “… l’offerta presentata dal Consorzio C.M. non ammissibile e comunque non congrua” deliberandone l’esclusione dalla procedura di gara e dando mandato alla sub-commissione di procedere alla verifica dell’offerta presentata dall’impresa n.22 Consorzio Stabile V. scarl, seconda graduata, che veniva poi individuata quale affidataria dell’appalto in via provvisoria;
- che in seguito ad impugnativa da parte della Consorzio C.M. (le cui censure erano rivolte alla composizione della sottocommissione giudicatrice e alle modalità di voto in ordine alla anomalia delle offerte) questo Tar ha annullato l’aggiudicazione provvisoria con sentenza n.466/2015;
- che a seguito della riconvocazione della subcommissione di gara, ed alla nuova valutazione delle offerte, veniva dichiarato aggiudicatario in via definitiva il Consorzio C.M.che ha offerto il maggiore ribasso.
1.2. Il gravame è affidato ad un unico motivo di ricorso con il quale il Consorzio V. deduce i vizi di violazione di legge (art. 19, comma 7, l.r. 12/2011; art.30 D.P.R.S. 13/2012) ed eccesso di potere sotto diversi profili.
La domanda di annullamento è stata proposta congiuntamente a quella di declaratoria di inefficacia del contratto e conseguente subentro nonché, in subordine e per l’ipotesi di impossibilità della chiesta tutela reale, unitamente a quella di risarcimento del danno per equivalente da liquidarsi secondo criteri che lo stesso consorzio ricorrente ha esplicitato.
1.3. Si è costituito in giudizio il Consorzio C.M.che, con memoria, ha chiesto la reiezione del ricorso.
1.4. Si è costituito in giudizio anche lo IACP della Provincia di Palermo il quale, con memoria, ha chiesto il rigetto del ricorso.
1.5. L’UREGA e l’Assessorato intimati si sono costituiti in giudizio con atto di mera forma non contenente difese scritte.
1.6. Con ordinanza n. 132/2016 il Collegio ha fissato l’udienza pubblica in applicazione del disposto di cui all’art. 119, comma 3, cod.proc.amm.
1.7. Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive in vista dell’udienza pubblica del 26 febbraio 2016 nella quale il ricorso, dopo la rituale discussione, è stato, su richiesta dei procuratori delle parti, trattenuto in decisione.
DIRITTO
2. Espone la ricorrente che l’aggiudicatario Consorzio C.M., chiamato a giustificare il ribasso offerto (55,15555%) avrebbe dichiarato un utile netto pari al 3,81%; che successivamente avrebbe rettificato detta percentuale, dichiarando un utile netto del 3,8425%; in entrambi i casi l’utile dichiarato dal consorzio controinteressato sarebbe inferiore alla misura del 4%.
Sostiene, pertanto, la ricorrente che il Consorzio C.M. avrebbe dovuto essere escluso in applicazione dell’art.19, comma 7, LR 12/2011 il quale stabilisce che: “7. Nelle procedure di affidamento dei lavori pubblici, l'offerta economica non può in nessun caso prevedere la rinuncia a qualsiasi previsione di utile. Al fine di garantire un adeguato livello qualitativo delle lavorazioni, in sede di verifica delle offerte anomale, una percentuale di utile di impresa inferiore al 4 per cento può essere ammessa a giustificazione, comunque rimessa alle valutazioni della stazione appaltante, soltanto se il concorrente attesti, con dichiarazione resa nelle forme di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non essere aggiudicatario per l'esecuzione di altri lavori, pubblici o privati, avendo quindi necessità di non rimanere inattivo”.
Parte ricorrente afferma che, con la disposizione citata, il legislatore regionale avrebbe inteso perseguire un obiettivo di interesse pubblico (“un adeguato livello qualitativo delle lavorazioni”), scoraggiando da un lato la diffusa tendenza delle imprese concorrenti a formulare ribassi eccessivi in modo da acquisire la commessa pur nella consapevolezza della insostenibilità dell’onere assunto; per altro verso, riducendo il rischio che ribassi eccessivi possano poi tradursi in successive interruzioni dei lavori per l’impossibilità delle imprese aggiudicatarie di far quadrare il conto economico dell’appalto.
Al riguardo il D.P.R.S. n.13/2012, all’art. 30 (rubricato “Valutazioni dell'utile impresa in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 12/2011”) stabilisce:
“1. Le commissioni aggiudicatrici, in presenza di offerte con una percentuale di utile di impresa inferiore al 4%, devono verificare la regolarità delle dichiarazioni con le quali i concorrenti hanno attestato, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non essere aggiudicatari di altri lavori, pubblici o privati, a tal fine acquisendo, in sede di procedimento per la verifica dell'anomalia, dichiarazione resa da parte dell'INAIL che non risultano cantieri aperti.
2. Le commissioni aggiudicatrici devono comunque procedere a verificare la congruità dell'offerta economica, accertando che la stessa non implichi la rinuncia a qualsiasi previsione di utile.
3. Gli esiti dell'aggiudicazione comprensivi della documentazione inerente il procedimento disciplinato dai precedenti commi vanno prontamente trasmessi al Dipartimento regionale tecnico”.
Orbene, poiché l’impresa Consorzio C.M. non ha reso tale dichiarazione (di non essere aggiudicataria di altri lavori) ne conseguirebbe che essa avrebbe dovuto essere esclusa avendo dichiarato un utile inferiore al 4%. Inferisce al riguardo, la ricorrente, che nemmeno avrebbe avuto senso ricorrere al soccorso istruttorio poiché, da un lato, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art.39 del D.L. 90/2014 - le quali hanno sul punto modificato il d. lgs. n. 163 del 2006 - si applicano alle procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, mentre il bando è stato pubblicato sulla G.U.C.E. il 17/12/2013; dall’altro sarebbe notorio che il Consorzio C.M. è attualmente aggiudicatario di numerosi appalti in fase di esecuzione (circostanza non contestata), non potendo così avvalersi della citata deroga prevista per il caso di imprese inattive.
3. Nel costituirsi in giudizio il Consorzio C.M. ha preliminarmente contestato che l’utile da esso evidenziato nelle giustificazioni offerte alla commissione sia mai stato quantificato in misura inferiore al 4%; anzi, sostiene di avere fin dall’inizio esposto un “utile lordo” pari al 4,55% e di avere precisato, per mero dovere di trasparenza, l’ “utile netto” nella misura del 3,81% (in virtù di uno scorporo fiscale virtuale) senza che al riguardo il bando di gara, o la disposizione regionale invocata dal consorzio ricorrente, imponessero di indicare una soglia minima di utile netto (laddove nel bando si parla genericamente di “utile di impresa”) e senza che, in tesi, a tale spontanea indicazione possa riconnettersi alcuna conseguenza pregiudizievole.
Aggiunge poi che nelle giustificazioni integrative del 02/07/2014 aveva indicato un utile di impresa leggermente rettificato (lordo del 4,5979% e netto del 3,8425%) a cagione della rimodulazione correttiva di alcune voci di prezzo su richiesta della sub-commissione.
Espone poi il consorzio controinteressato che, in ogni caso, la previsione regionale in argomento (art.19, comma 7, della L.r. n.12/2011) dovrebbe essere disapplicata per la sua contrarietà rispetto alle conferenti disposizioni delle direttive comunitarie e, in particolare, rispetto al principio sancito dalla Corte UE 27/11/2001 (in cause C-285-286/99) e dallo stesso ordinamento europeo che impone, in ogni caso, il confronto in contraddittorio con l’impresa sottoposta a verifica prima di procedere all’esclusione (contraddittorio che in effetti è avvenuto con conseguente ammissibilità dell’offerta).
4. Così riassunti i termini delle difese spiegate in giudizio, occorre valutare quale sia l’ambito di applicazione della disposizione regionale invocata e se essa sia applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio.
La risposta, come si esporrà di seguito, non può che essere di segno negativo sul rilievo che: a) nel caso di specie si verte in tema di appalto “transfrontaliero”; b) il superamento della cd. soglia comunitaria rende la procedura per cui è causa estranea al campo di applicazione della disposizione della cui legittimità comunitaria si controverte.
4.1. Quanto al primo profilo, ferma restando la più ampia definizione di appalto transfrontaliero contenuta nell’art. 19, comma 5, della l.r. n. 12 del 2011 la procedura di affidamento è stata indetta con bando pubblicato sulla G.U.C.E. del 17 dicembre 2013 allorché la soglia comunitaria era fissata in misura pari ad euro 5.000.000,00 (Regolamento UE n. 1251 del 2011), sicché in presenza di un quadro economico dell’appalto che presentava un importo a base di gara di € 5.191.071,13 il valore risultava essere di importo superiore alla soglia regolamentare (art. 28 dell’ormai abrogato d. lgs. n. 163 del 2006).
4.2. Quanto al secondo profilo, mentre il comma 6 dell’art.19 della L.r. 12/2011 nella sua originale formulazione - e in quella modificata dell'art. 1, comma 1, L.R. 10 luglio 2015, n. 14 che ha introdotto i nuovi commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater riguardanti i criteri di aggiudicazione - fa espresso riferimento agli appalti di lavori, servizi o forniture che non abbiano carattere transfrontaliero, nulla è invece specificato con riferimento al successivo comma 7, invocato dal consorzio ricorrente, che comunque costituisce una norma di chiusura delle ipotesi di anomalia delle offerte disciplinate dai commi che lo precedono.
Al riguardo, nel silenzio del legislatore, ritiene il Collegio che nell’ottica di una lettura sistematica e, per certi versi, anche letterale, vada privilegiata un’interpretazione che, in sede di verifica dell’anomalia delle offerte, escluda dalla previsione di cui al citato comma 7 dell’art.19 della L.R. 12/2011 (circa il limite dell’utile minimo di impresa) le ipotesi di appalto di lavori, servizi o forniture di valore superiore alla soglia comunitaria, tenuto conto della circostanza che, diversamente, la disciplina dettata dal legislatore regionale con il citato comma 7 dell’art.19 della L.R. 12/2011 risulterebbe distonica con la disciplina comunitaria e con la disciplina statale che la prima ha recepito.
Tale diversità di trattamento dell’utile d’impresa, frutto di una interpretazione dell’assetto normativo di riferimento diversa da quella prima tratteggiata, pregiudicherebbe l’uniforme interpretazione dell’ordine comune europeo, ciò che non è ammesso in base al principio comunitario di leale collaborazione tra l’Unione ed i singoli Stati al cui rispetto non sono sottratti né il Giudice né la Pubblica amministrazione (cfr. sentenza CGCE n. 362/88, Costanzo).
Per altro verso, nell’economia complessiva della l.r. n. 2 del 2011 non si trae l’esistenza di specifiche regole che, in assenza di una disposizione espressa, possano indurre a ritenere (ove pur ammessa) l’estensione dell’efficacia dell’assetto normativo regionale, frutto di potestà legislativa esclusiva (art. 14 St,. sic.) alle fattispecie di importo superiore alla soglia comunitaria. Ciò soprattutto quando vengano in rilievo elementi in grado di impingere su aspetti correlati alla tutela della concorrenza, di esclusiva competenza statale, quali quelli involgenti il meccanismo di verifica dell’anomalia dell’offerta.
5. Conclusivamente, la decisione della commissione di gara e la conseguente aggiudicazione al Consorzio controinteressato resistono alle dedotte doglianze, ragion per cui il ricorso deve essere rigettato.
A tale esito della domanda di annullamento consegue, ovviamente, l’infondatezza della domanda di risarcimento del danno per l’assenza di un pregiudizio risarcibile.
6. L’assoluta novità delle questioni prospettate consente al Collegio di disporre la compensazione delle spese tra tutte le parti costituite; non è luogo a provvedere nei confronti della E.L. soc.coop., non costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese tra le parti costituite.
Nulla per le spese nei confronti di E.L. S.c.a.r.l.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nelle camere di consiglio dei giorni 26 febbraio 2016, 9 giugno 2016, con l'intervento dei magistrati:
Cosimo Di Paola, Presidente
Federica Cabrini, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Referendario, Estensore
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Nuovo Codice dei Contratti Pubblici - Altri chiarimenti dall'ANAC sul "periodo transitorio".
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Il Presidente dell'ANAC, con comunicato dell’8 giugno 2016, dà risalto alle "FAQ" predisposte dalla stessa ANAC e pubblicate sul proprio sito internet alla sezione “Regolazione contratti” – “Indicazioni sul periodo transitorio”, al fine di riscontrare alcune delle numerose richieste di chiarimenti pervenute, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016, in merito alla disciplina applicabile nel "periodo transitorio".
I chiarimenti forniti dalle FAQ riguardano in particolare:
- l'articolo 37 - "Aggregazione e centralizzazione delle committenze";
- l'articolo 47 - "Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare";
- l'articolo 84, comma 4, lett. b), con riferimento ai certificati rilasciati alle imprese esecutrici dalle stazioni appaltanti;
- l'articolo 213, comma 9, con riferimento alle modalità di inserimento dei dati relativi alle nuove procedure di affidamento nel sistema AVCpass e nel sistema per l’acquisizione del CIG, nonchè alle modalità di assolvimento degli obblighi di comunicazione all’ANAC;
- l'articolo 216 - "Disposizioni transitorie e di coordinamento", in relazione ad una variegata serie di ipotesi che suscitano questioni di diritto intertemporale.
Avvocato Valentina Magnano S.Lio
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