• Normativa


    Cessione ramo di azienda e requisiti morali degli amministratori ceduti: Oscillazioni giurisprudenziali sul tema

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    N. 1090/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 1852 Reg. Ric.
    ANNO 2010
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 1852 del 2010, proposto da:
    M. Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Margherita Bruccoleri, Ester Daina, Lucia Di Salvo, con domicilio eletto presso F. L. in Catania, via ...omissis...;
    contro
    Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Angela Urso, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR Catania;
    nei confronti di
    Ditta E., in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Blandino, con domicilio eletto presso C. B. in Catania, via ...omissis...;
    per l'annullamento
    - della nota prot. n. 3230 del 09/06/2010 con la quale l'Azienda resistente ha comunicato alla ditta ricorrente che con delibera n. 447 del 21/05/2010 si è pervenuti all'aggiudicazione definitiva dei lavori di consolidamento e recupero del padiglione ex lavanderia dell'ex ONP di Siracusa a favore della ditta controinteressata;
    - della deliberazione n. 447 del 21/05/200;
    - del verbale di gara n. 3 del 26/01/2010 nella parte in cui i lavori in questione sono stati aggiudicati in via provvisoria alla ditta controinteressata;
    - dei verbali del 27 e 28 ottobre 2009, in parte qua;
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa e di Ditta E.;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2011 il Primo Refrendario Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO
    Con bando di gara del 23 settembre 2009, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa ha indetto un pubblico incanto per l'affidamento dei lavori di consolidamento e rimodulazione del padiglione ex-lavanderia dell'ex O.N.P. di Siracusa.
    A seguito dell'espletamento delle relative operazioni è risultata aggiudicataria la Ditta E., mentre la società ricorrente è risultata collocata seconda in graduatoria a seguito del sorteggio tra i partecipanti tutti con eguale percentuale di ribasso.
    Con il ricorso in esame, la società di ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe deducendo l'illegittima ammissione alla gara della ditta controinteressata per i seguenti motivi:
    1) violazione e falsa applicazione del disciplinare di gara, punto 4 lett. B) e C); violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006; difetto d'istruttoria; violazione falsa applicazione dei principi dei principi in tema di par condicio: la Ditta E. avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per non aver presentato, in violazione del disciplinare e della norma di cui all'articolo 38 D.Lgs. 163/2006, la dichiarazione sul possesso dei requisiti soggettivi, con riferimento al legale rappresentante del ramo di azienda acquistato, signor R. G., nonostante l'acquisizione della S. s.r.l. sia avvenuta in data anteriore alla pubblicazione del bando di gara;
    2) violazione all'applicazione della lex specialis; violazione e falsa applicazione dell'articolo quattro punto j) del disciplinare; eccesso di potere per difetto d'istruttoria: la ditta controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa, altresì, poiché non avrebbe reso la dichiarazione di cui al punto 4J in modo completo e cioè con l'indicazione di tutto quanto ivi previsto, in particolare di "accettare senza condizione con riserva alcuna tutte le norme e le disposizioni contenute...."
    3) Violazione e falsa applicazione dell'articolo 1 bis della legge 383/2001 come modificato dal decreto legge 210/2002; eccesso di potere per difetto d'istruttoria; violazione della par condicio: la ditta contro interessata doveva essere esclusa per non aver preso alcuna dichiarazione sull'eventuale utilizzazione di piani individuali di emersione.
    Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, sia la ditta controinteressata, sia l'Azienda Sanitaria di Siracusa; entrambe hanno insistito per l'infondatezza del ricorso, ritenendo insussistente un obbligo specifico di dichiarazione in ordine ai requisiti soggettivi in caso di cessione di ramo d'azienda, giacché i soggetti ad essa riferibili non possono considerarsi parte integrante della vita che partecipa alla gara.
    Con ordinanza cautelare numero 983/2010, la Sezione ha accolto la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati rilevando la fondatezza del primo motivo di ricorso.
    Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2011, il ricorso è stato posto in decisione come da verbale.
    DIRITTO
    Il ricorso è fondato.
    Nel primo motivo di ricorso, la ditta M. censura l'omessa presentazione delle dichiarazioni ex art. 38 del D.Lgs. 163/2006 da parte del signor R. G., legale rappresentante dell'impresa S. s.r.l. acquisita in data 09/06/2009 dall'odierna controinteressata.
    La norma citata impone la presentazione della dichiarazione sostitutiva riguardante il possesso dei requisiti di moralità ai legali rappresentanti, direttori tecnici e amministratori muniti di poteri di rappresentanza, anche se cessati dalla carica nel triennio antecedente. La questione rilevante in questa sede è, in particolare, quella della verifica della sussistenza dei predetti obblighi dichiarativi anche in capo agli amministratori e direttori tecnici di un'impresa estranea alla gara, dalla quale la partecipante abbia acquisito un ramo di azienda prima della scadenza dei termini di partecipazione alla gara stessa. In altri termini, si pone la questione se i requisiti soggettivi (negativi) propri dell'impresa cedente si trasmettano all'impresa cessionaria, atteso che le dichiarazioni richieste dal bando non sono che lo strumento per attestare la sussistenza dei requisiti stessi.
    La sezione ha più volte esaminato la questione registrando alcune oscillazioni giurisprudenziali: a fronte della giurisprudenza consolidata del C.G.A. - che ritiene che quando un'impresa partecipante ad una gara di appalto abbia acquisito il ramo d'azienda di altra impresa, le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di moralità vanno rese anche con riferimento ai titolari/amministratori/ direttori tecnici dell'impresa cedente (cfr. CGA, 26 ottobre 2010 n. 1314 e 6 maggio 2008, n. 389) - un diverso orientamento giurisprudenziale ritiene che mancando una norma con effetto preclusivo, che preveda, in caso di cessione d'azienda antecedente alla partecipazione alla gara, un obbligo specifico di dichiarazioni in ordine ai requisiti soggettivi della cedente, non può essere esclusa da una gara l'impresa cessionaria del ramo d'azienda che non abbia presentato le relative dichiarazioni in ordine alla posizione della cedente (cfr. Cons. Stato, V, 15 novembre 2010 n. 8044, 10 settembre 2010, n. 6550 e 21 maggio 2010 n. 3213 21 maggio 2010; T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. I, 9 febbraio 2010, n. 172).
    La questione è stata recentemente affrontata dal C.G.A. che riformando una sentenza di questa Sezione ha affermato, ancora una volta, che nel caso di cessione di un ramo di azienda si realizza una successione di alcuni elementi soggettivi pur presenti nel singolo ramo, tanto che l'eventuale inquinamento della gestione causato da un amministratore o direttore tecnico (il quale in ipotesi non sia stato trasferito alla cessionaria insieme al ramo di azienda) riverbera la sua influenza negativa. "Deve pertanto ritenersi che, nel caso di partecipazione ad una gara di appalto di un'impresa che ha acquisito un ramo d'azienda di altra impresa, le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti soggettivi previste dall'art. 75 del d.p.r. n. 554 del 1999 vadano presentate, a pena di esclusione, anche con riferimento agli amministratori e direttori tecnici dell'impresa cedente" (cfr. C.G.A., 5 gennaio 2011 n. 81).
    Alla luce della citata conferma della giurisprudenza del giudice di appello sulla sussistenza degli obblighi dichiarativi anche in capo ai titolari/amministratori/direttori tecnici dell'impresa cedente - che peraltro il Collegio condivide anche in un'ottica antielusiva delle disposizioni che impongono il divieto di partecipazione alle gare dei soggetti privi dei requisiti di moralità e affidabilità - non sussistono motivi per discostarsi dall'orientamento già espresso in sede cautelare circa la fondatezza del primo motivo di ricorso.
    E', infatti, documentata in atti la circostanza dell'avvenuta acquisizione del ramo di azienda S. s.r.l. da parte dell'impresa individuale in data anteriore alla pubblicazione del bando di gara, senza che sia stata resa alcuna dichiarazione suo legale rappresentata della predetta impresa cedente.
    Alla stregua di quanto sopra osservato e assorbito ogni altro motivo, il ricorso è quindi fondato e va accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
    L'articolazione concreta della vicenda e le variegate posizioni della giurisprudenza sul punto giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
    P. Q. M.
    accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
    Spese compensate.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Biagio Campanella
    L'ESTENSORE
    Agnese Anna Barone
    IL CONSIGLIERE
    Salvatore Schillaci
     
    Depositata in Segreteria il 3 maggio 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     
     

    Procedure selettive e accesso agli atti degli altri concorrenti

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    N. 381/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 1254 Reg. Ric.
    ANNO 2010
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso n. 1254 del 2010, proposto da A. C., rappresentata e difesa dall'avvocato Liliana Tari, presso il cui studio in Latina, piazzale Gorizia n. 11, è elettivamente domiciliata;
    contro
    il consorzio per lo sviluppo industriale Roma-Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Esposito, presso il cui studio in Latina, largo Torre Acquedotto n. 145, è elettivamente domiciliato;
    nei confronti di
    T. F., non costituita in giudizio;
    per l'annullamento
    della nota 26 novembre 2010 prot. 5372 del direttore generale recante diniego di accesso ai documenti.
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2011 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO e DIRITTO
    1. La ricorrente è dipendente del consorzio intimato presso il quale presta servizio nella categoria C1, posizione economica C1.
    In particolare ella è assegnata all'ufficio ragioneria e personale (area finanziaria servizi generali) dal 1° agosto 2003.
    Nel ricorso all'esame ella espone che: a) è responsabile dell'ufficio ragioneria e personale; b) in data 13 ottobre 2010 alla controinteressata è stato attribuito l'incarico di Dirigente dell'area amministrativa del consorzio; c) in data 27 ottobre 2010 ella presentava "richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione" al fine di ottenere il riconoscimento di mansioni superiori (che, si legge nella richiesta, corrispondono a quelle assegnate dal 13 ottobre 2010 alla controinteressata); d) in data 28 ottobre ella presentava una istanza di accesso con cui chiedeva "l'accesso agli atti del procedimento di assunzione in servizio del Dirigente area amministrativa e degli atti di inquadramento dello stesso nei ruoli del consorzio e di ogni altro atto connesso e presupposto"; nella istanza faceva presente di essere il soggetto che "da anni, in autonomia e con responsabilità e funzioni apicali" ricopriva le funzioni attribuite alla controinteressata; e) con nota 26 novembre 2010 il Direttore generale del consorzio respingeva l'istanza nel presupposto che essa fosse preordinata "ad un controllo generalizzato dell'operato dell'ente" e riguardasse "documenti amministrativi contenenti informazioni relative a terzi".
    2. Di qui il ricorso all'esame con cui la ricorrente chiede l'annullamento della nota 26 novembre 2010 e il riconoscimento del suo diritto all'accesso alla documentazione richiesta contestando la legittimità della motivazione del diniego oppostole.
    3. L'amministrazione si è costituita in giudizio e resiste al ricorso.
    4. Il ricorso è fondato e va accolto.
    Le motivazioni del diniego di accesso opposto alla ricorrente sono infatti infondate.
    Anzitutto non può certamente sostenersi che l'istanza fosse volta a un controllo generalizzato sull'attività dell'ente, dato che essa aveva e ha ad oggetto gli atti di un singolo procedimento, vale a nell'ambito di un procedimento volto alla nomina del dirigente dell'area amministrativa dell'ente;
    si tratta quindi non solo di una vicenda circoscritta ma soprattutto di una vicenda che interessa la ricorrente che, prestando servizio nell'area amministrativa e risultando titolare di laurea in economia e commercio, appare almeno astrattamente in possesso di un curriculum che le avrebbe permesso di aspirare a quel posto (anche indipendentemente da quanto da lei sostenuto in ordine all'esercizio da lungo tempo delle relative mansioni).
    Né la circostanza che i documenti di cui è stato chiesto il rilascio riguardino un terzo non legittima il diniego qualora si tratti evidentemente di documenti che non contengano cd. "dati sensibili"; nella specie si tratta VA infatti di atti della procedura di reclutamento di un pubblico dipendente e non è quindi ipotizzabile che in linea generale nei casi come questo essi possano essere sottratti ad accesso da parte di terzi qualificati che aspirino al reclutamento nella medesima posizione organizzativa. Né la circostanza - evidenziata nella fattispecie - che la controinteressata, interpellata, abbia negato il suo consenso all'ostensione della documentazione richiesta, adducendo che essa contenesse "documenti personali", legittima il diniego, dato che l'accesso non è subordinato al consenso del soggetto cui eventualmente si riferiscano gli atti che ne formano oggetto e non è indicato quali siano i "documenti personali" che esigenze di tutela della riservatezza sottrarrebbero all'accesso; al riguardo deve ribadirsi che, venendo in rilievo una questione di reclutamento di personale, non si comprende quali possano essere i "documenti personali" e quali i dati "sensibili" da proteggere.
    5. In conclusione il ricorso deve essere accolto e l'atto impugnato annullato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
    P. Q. M.
    Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, annulla il diniego di accesso impugnato e, per l'effetto, ordina l'esibizione della documentazione richiesta.
    Condanna il Consorzio per lo sviluppo industriale Roma-Latina al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro duemila.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
    Francesco Corsaro - Presidente
    Santino Scudeller - Consigliere
    Davide Soricelli - Consigliere, Estensore
     
    IL PRESIDENTE
    Francesco Corsaro
    L'ESTENSORE
    Davide Soricelli
     
    Depositata in Segreteria il 28 aprile 2011
    IL SEGRETARIO
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    Servizio di fonia e trasmissione dati: prezzi Consip e offerte migliorative

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    N. 562/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 2030 Reg. Ric.
    ANNO 2002
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 2030 del 2002, proposto da:
    X, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Rallo e Riccardo Maria Riccardi, con domicilio eletto presso Riccardo Maria Riccardi in Bari, p.za Umberto I^, 32;
    contro
    Comune di Andria, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Di Bari e Ottavia Matera, con domicilio eletto in Bari, presso lo studio dell'avv. A. Bagnoli via Dante, 25;
    Settore Finanziario del Comune di Andria;
    nei confronti di
    S. Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Caputi Jambrenghi, con domicilio eletto presso Vincenzo Caputi Jambrenghi in Bari-Mar.S.Giorgio, via Abate Eustasio, 5;
    per l'annullamento
    - della Determinazione Dirigenziale n.1217 del 30.08.2002, mai notificata nè comunicata alla ricorrente, con la quale il Capo Settore Finanziario del Comune di Andria ha affidato alla Società S. srl di Andria il servizio di fonia e trasmissione dati per un importo mensile presunto di euro. 29.164,00 (pari a circa 349.968,00 euro. annui);
    nonchè ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale, ivi compresi gli atti contrattuali eventualmente stipulati tra Comune e Soc. S. e la deliberazione di GM n.100 del 28.05.2002 di approvazione del P.E.G.;
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Andria e della S. Srl;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 marzo 2011 il dott. Vito Mangialardi e uditi per le parti i difensori avv. I.Lagrotta, su delega dell'avv. R. M. Riccardi, avv. Giuseppe De Candia, su delega dell'avv. G. Di Bari e avv. F. Muscatello, su delega dell'avv. V.zo Caputi Jambrenghi;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO
    Con atto notificato in data 2 ed in data 10 dic. e depositato il 16 dic. del 2002, la X ha impugnato, con richiesta di sospensiva, in uno con atti connessi la determinazione dirigenziale n. 1217 del 30.8.2002 con cui il Capo Settore Finanziario del Comune di Andria affidava ala società S. S.r.l. di Andria il Servizio di fonia e trasmissione dati. Ha premesso che in data 16.11.2000 deliberava di aderire alla convenzione CONSIP e quindi ordinava alla X in quanto vincitrice della gara Consip per la fornitura del servizio telefonico agli Enti Pubblici di fornire anche al proprio ente il servizio di fonia e trasmissione dati al prezzo di convenzione. Successivamente la X veniva a conoscenza dell'atto gravato che viene ora impugnato in base alle seguenti censure:
    1) Violazione delle norme che presiedono all'attività contrattuale della P.A. (violazione art. 97 Cost; 192 del d.lgs. 267/00, 37 e segg. R.D. 23.5.1924 n. 827, 26 legge 488/99, 59 legge 388/2000, art. 24 commi 6 e 7 L. 448/2001. Lamenta che il Comune non abbia indetto alcuna gara pubblica né confronto concorrenziale ma ha affidato il servizio in via diretta alla contro interessata. Alla eventuale gara che fosse stata indetta dal Comune ben avrebbe potuto partecipare la X. Essa società proprio perché fornitrice del servizio in atto aveva diritto ad essere interpellata e quindi partecipare alla gara.
    2) Carenza di istruttoria e motivazione nonchè mancata comunicazione dell'avvio del procedimento con violazione dell'art. 3 della legge 241/90.
    3) Violazione delle norme in tema di autotutela e mancato avviso di avvio del procedimento di autotutela.
    Risarcimento del danno vertendosi in caso di colpa grave da parte del Comune per violazione di ogni normativa in tema di affidamento di pubblici servizi, che quantifica in euro 29.212,00 mensili.
    Si sono costituiti in giudizio il Comune e la ditta contro interessata opponendosi all'avverso gravame di cui in via preliminare hanno eccepito la tardività.
    L'istanza cautelare avanzata nel contesto dell'atto introduttiva è sta accolta con motivata Ordinanza di questa Sezione n. 43/2003 che ha avuto conferma in sede di appello dal CdS Sez. VI con Ordinanza n. 1881/2003.
    DIRITTO
    Preliminarmente il Collegio deve farsi carico dell'eccezione di tardività sollevata da parte resistente e questo perché, si deduce a riguardo, l'atto, gravato era stato pubblicato all'albo pretorio dal 17.9. al 24.9.02, esprimendosi la tesi che dal termine di pubblicazione all'albo inizino a decorrere i sessanta giorni decadenziali, che avevano quindi avuto termine il 23 novembre 2002 nel mentre il ricorso all'esame è stato notificato il 10 dic. 2002 alla contro interessata ed il 3 dic. 2002 all'Amministrazione, e pertanto è chiaramente, si sostiene, fuori termine.
    Il Collegio respinge l'eccezione perché il dies a quo decorre dalla data della pubblicazione all'albo per i terzi, ma non per i soggetti giuridici -caso all'esame-che siano direttamente ed immediatamente incisi dagli effetti dell'atto stesso, cui pertanto il provvedimento in questione va comunicato e/o notificato (cosa nella specie non avvenuta malgrado la X fosse l'affidataria del servizio), da tale momento sostanziandosi il dies a quo dei termini decadenziali (cfr in termini Tar Reggio Calabria n. 579/2008). La tesi della dovuta comunicazione individuale poggia anche sul principio dell'affidamento X alla prosecuzione del rapporto in atto.
    Il ricorso è fondato; come già esposto in sede cautelare e in primo ed in secondo grado l'affidamento del servizio di telefonia imponeva il previo esperimento di una gara pubblica (qui carente, benché se prevista e da normativa nazionale e comunitaria) e confronto concorrenziale tra i possibili fornitori del servizio tra cui la stessa X che avrebbe comunque avuto titolo a partecipare alla gara in quanto libero operatore. Vi è pure violazione dell'art. 127 del d.lgs. 267/2000 in quanto carente la previa deliberazione a contrarre che tra l'altro avrebbe dovuto recare la indicazione del sistema di scelta del contraente previsto per l'aggiudicazione.
    E' pure fondato il 2^ motivo in cui si deduce il vizio procedimentale della mancata comunicazione di avvio del procedimento; invero il Comune si è limitato a confrontare le tariffe proposte dalla soc. contro interessata S. con quelle risultanti dalla Convenzione Consip, senza quindi interpellare la X in merito ad eventuali proposte migliorative; la X inoltre aveva titolo ad avere contezza dell'avvio del procedimento posto in essere dal Comune ed inteso alla sostituzione del fornitore anche intendendosi esso procedimento come autotutela del Comune (risparmio per le casse comunali essendo i prezzi della contro interessata inferiori alle tariffe Consip), essendo invero pacifico che il fornitore con rapporto in esecuzione abbia titolo ex art. 3. 7 ed 8 della legge 241/90 ad essere avvisato delle nuove intenzioni comunali intese al cambio dell'affidamento.
    Il ricorso è pertanto fondato il che comporta di conseguenza l'annullamento degli atti gravati.
    Quanto all'azione risarcitoria pure svolta nel contesto dell'atto introduttivo, il danno non pare essere particolarmente eclatante, essendo da subito intervenuta la sospensiva (Ordinanza del 16 gennaio 2003 n. 43/2003). Comunque esso danno ha una sua consistenza economica relazionata al periodo di effettivo subentro della controinteressata quale nuova affidataria del servizio sino alla concessa cautelare. Per questi mesi il danno va risarcito anche perché indubitabilmente presente una grave colpa dell'Amministrazione comunale che non ha rispettato nel "nuovo" affidamento del servizio la normativa vuoi nazionale vuoi comunitaria di settore. Per la quantificazione bisogna far riferimento al corrispettivo mensile (da calcolarsi in relazione al periodo intercorso di cui sopra si è detto), che il Comune devolveva alla X ed esso corrispettivo -in caso di notevoli oscillazioni tra le varie mensilità- da individuarsi in riferimento alla media delle ultime tre.
    Spese di giudizio come da dispositivo e secondo la regola della soccombenza.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti gravati.
    Condanna pure il Comune al risarcimento danni a favore della ricorrente da quantificarsi secondo le indicazioni rese in parte motiva.
    Condanna ed il Comune di Andria e la contro interessata S. Srl al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 4.000,00 (quattromila) ed in parti uguali tra di loro, euro 2.000 cadauno
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE-ESTENSORE
    Vito Mangialardi
    IL CONSIGLIERE
    Giuseppina Adamo
    IL REFERENDARIO
    Giacinta Serlenga
     
    Depositata in Segreteria il 12 aprile 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    L'interesse strumentale

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    N. 854/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 1927 Reg. Ric.
    ANNO 2010
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 1927 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
    Società Cooperativa a r.l. P., rappresentata e difesa dall'avv. Rosario Calanni Fraccono, con domicilio eletto presso lo stesso avv. Fraccono in Catania, via V. Giuffrida, 37;
    contro
    Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo V. Bellini, rappresentato e difeso dall'avv. Prof. Michele Alì, con domicilio eletto presso lo stesso, in Catania, via Crociferi, 60;
    nei confronti di
    A. - Spettacolo e Animazioni, rappresentato e difeso dall'avv. Orazio Abbamonte, con domicilio eletto presso l'avv. Nicola Seminara, in Catania, corso delle Province, 203;
    per l'annullamento
    - del verbale del 15 giugno 2010 con cui l'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo Bellini di Catania, all'esito della gara avente ad oggetto l'organizzazione, di durata triennale, del servizio di maschere e hostess per l'assistenza agli spettatori nelle rappresentazioni programmate dell'ente, ha aggiudicato l'appalto alla ditta A., escludendo la ricorrente prima classificata;
    - di ogni altro atto presupposto, successivo e/o conseguenziale comunque connesso (ricorso introduttivo);
    - della successiva deliberazione del Commissario Straordinario del 16 luglio 2010 numero 387 (impugnata con motivi aggiunti notificati il 21 settembre 2010), con cui all'esito della gara predetta, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto alla ditta "A.", escludendo la ricorrente prima classificata;
    - di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, anche di natura istruttoria, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale (motivi aggiunti).
    Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo V. Bellini e di A. - Spettacolo e Animazioni;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2011 il dott. Maria Stella Boscarino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO
    Con il ricorso introduttivo del giudizio la società ricorrente espone di aver partecipato alla gara, indetta dal Teatro Massimo V. Bellini di Catania, con bando pubblicato sulla G.U.R.S. dell'1 aprile 2010, da aggiudicarsi secondo il criterio del miglior ribasso percentuale unico sui prezzi a base d'asta, avente ad oggetto l'organizzazione, di durata triennale, del servizio di maschere e hostess per l'assistenza agli spettatori nelle rappresentazioni programmate dall'ente (il prezzo base stabilito per ogni singola unità, era di euro 75,00 oltre IVA per il servizio di maschera ed euro 114,00 oltre IVA per il servizio di hostess);
    Precisa la ricorrente che negli anni precedenti (sin dal 1999) si era aggiudicata la gara per l'affidamento del servizio.
    Alla gara in questione presentavano offerta anche altre due ditte, la A. e la B.;
    Il 20 maggio 2010 la commissione, dopo aver aperto le operazioni di gara e verificata la documentazione amministrativa presentata da tutte e tre le ditte partecipanti, passava all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica; all'esito della stessa, l'offerta presentata dalla società istante risultava essere la più conveniente, essendo stata formulata una percentuale di ribasso del 24% sugli importi a base d'asta.
    Le operazioni di gara subivano tuttavia un arresto, allorché il Presidente sospendeva i lavori, avendo la ditta A. eccepito: a) l'irregolarità delle dichiarazioni rese dalla società P., con riferimento all'omessa specificazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che la ditta ricorrente avrebbe applicato al personale utilizzato per lo svolgimento del servizio; b) l'irregolarità della polizza fideiussoria costituita dalla società presso la Compagnia I., quale cauzione provvisoria, in quanto costituita a garanzia degli obblighi scaturenti dalla proroga del servizio di hostess e maschere sopra detto, piuttosto che a garanzia degli obblighi scaturenti dalla partecipazione alla nuova gara d'appalto, per come richiesto al punto A.5: CAUZIONE PROVVISORIA del disciplinare di gara.
    La ricorrente espone, ancora, che la stazione appaltante, successivamente, con telegramma del 10 giugno 2010, avvisava le ditte interessate che il giorno 15 giugno 2010 sarebbero riprese le operazioni di gara; alla riapertura dei lavori, la commissione giudicatrice, pur decidendo di "...procedere ad un riesame della documentazione prodotta dai ricorrenti in sede di gara ai fini di una completezza di decisione, in applicazione del più generale principio di imparzialità amministrativa...", procedeva tuttavia alla riapertura dei plichi contenenti le documentazioni delle sole ditte P. e A., e non di quello della società B..
    All'esito di detto riesame la Commissione di gara, riservandosi sulla seconda censura sollevata dalla ditta A. e ritenendo assorbente la prima, decideva, con verbale del 15 giugno 2010, di escludere la società P. dalla gara ed aggiudicare l'affidamento del servizio alla ditta A. (con una percentuale di ribasso del 19,20 sull'importo a base d'asta).
    La società ricorrente impugnava il suddetto verbale di aggiudicazione provvisoria, lamentandone l'illegittimità sotto duplice profilo, sia in merito alla propria esclusione che in ordine al mancato riesame della posizione della società B., la cui ammissione sarebbe stata affetta dai medesimi vizi contestati alla ricorrente.
    In data 16 luglio 2010, la Stazione appaltante adottava la deliberazione del Commissario Straordinario numero 387 di aggiudicazione definitiva dell'appalto alla ditta istante a) per i motivi di cui al verbale del 15 giugno 2010; b) accogliendo anche la censura relativa alla irregolarità della polizza fideiussoria presentata dalla società "P.".
    La società ricorrente il 21 settembre 2010 notificava ricorso per motivi aggiunti avverso quest'ultima deliberazione.
    Si costituivano in giudizio sia l'Amm.ne che la controinteressata, producendo memorie e documenti, contestando l'ammissibilità del ricorso e, nel merito, difendendo la legittimità degli atti impugnati.
    Questa Sezione, nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2010, con ordinanza numero 1399/2010, accoglieva la domanda di sospensione "...ritenuto che appare fondato il profilo sub "B" del 3^ motivo di ricorso (mancata estensione della verifica alla terza impresa)..." e "...avuto riguardo all'interesse strumentale, in capo alla ricorrente, alla rinnovazione della gara...", e rinviava la trattazione del ricorso all'udienza pubblica del 23 marzo 2011.
    Le parti hanno prodotto memorie conclusionali e di replica.
    Infine, all'udienza del 23 marzo 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
    DIRITTO
    I. Con il primo motivo del ricorso introduttivo (riproposto come terzo motivo del ricorso per m.a.) la ricorrente lamenta l'illegittimità della propria esclusione per travisamento, difetto di istruttoria e difetto di motivazione, nonché violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione.
    L'esclusione della società ricorrente dalla gara per omessa dichiarazione del Contratto collettivo Nazionale da applicare ai lavoratori da impiegare nel servizio di maschere e hostess sarebbe pretestuosa, poiché risulterebbe sufficiente la dichiarazione di "...avere in atto n° 31 addetti, tra soci lavoratori e/o dipendenti e/o altre forme di contratto previste dalla legge e, pertanto, le unità che saranno utilizzate per le prestazioni di Maschere e di Hostess avranno rapporto di socio lavoratore e/o dipendente e/o altra forma di contratto prevista dalla legge".
    La censura è infondata.
    L'articolo 3 del capitolato speciale d'oneri ha previsto la necessità di indicare la natura giuridica del rapporto da instaurarsi con le unità da utilizzarsi per le prestazioni di Maschere e di Hostess ed il contratto collettivo nazionale di lavoro da applicare ai lavoratori da impiegare nel servizio bandito.
    Come giustamente eccepito nelle Difese dell'Amm.ne, nel caso di una concorrente cooperativa a r.l. (come la ricorrente), un conto è che il servizio di maschera o hostess venga prestato da un socio lavoratore (il quale avrà diritto ad un trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva di settore o categoria affine), cosa diversa è se si tratti di un dipendente della cooperativa (il quale avrà diritto all'applicazione del contratto collettivo di lavoro), cosa ancora diversa è l'ipotesi di rapporti di natura diversa da quello subordinato (es collaborazione coordinata e continuativa).
    La dichiarazione della ricorrente appare quindi affetta da incertezza assoluta circa un elemento essenziale (la natura giuridica del rapporto ed il contratto applicabile), per cui l'Amm.ne non poteva ammettere la concorrente a gara, alla luce della clausola di esclusione di cui al punto 10 delle Avvertenze contenute nel disciplinare di gara.
    II. Sotto un secondo profilo, la ricorrente si duole della esclusione, comminata con la deliberazione del Commissario Straordinario del 16 luglio 2010 numero 387 per irregolarità della polizza fideiussoria costituita presso la Compagnia I., quale cauzione provvisoria.
    Ma anche tale censura è infondata.
    Il bando di gara ha prescritto (punto A.5) la presentazione di una garanzia pari al 2% dell'importo presunto annuale (euro 150.000,00).
    La ricorrente, in luogo di cauzione provvisoria (per mancata stipula del contratto), ha prodotto la proroga per un anno della polizza stipulata l'11.12.2006, con scadenza l'11.12.2009, polizza che, come si legge nella relativa "descrizione", attiene all'appalto del servizio hostess e maschere aggiudicato alla ricorrente il 24.11.2006. In sostanza, la ricorrente ha prodotto polizza fideiussoria volta a garantire la prosecuzione del servizio in proroga dal 12.11.2009 all'11.12.2010, che è cosa ben diversa dalla cauzione provvisoria.
    Ne consegue la correttezza dell'esclusione disposta dall'Amm.ne.
    III. Con il secondo motivo del ricorso introduttivo (riproposto come quarto motivo del ricorso per m.a.) parte ricorrente lamenta l'illegittimità della propria esclusione per violazione e falsa applicazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 163/2006 e dell'articolo 6 della legge 241 del 1990 sull'obbligo del cosiddetto "soccorso istruttorio" nonché per violazione del principio della massima partecipazione, deducendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto far ricorso alla possibilità richiedere alla ricorrente eventuali chiarimenti e/o integrazioni documentali.
    Anche tale censura è infondata, alla luce del condivisibile principio giurisprudenziale secondo il quale la violazione di oneri formali imposti a pena di esclusione dalla lex specialis esprime la prevalenza del principio di formalità collegato alla garanzia della par condicio che - in assenza di clausole equivoche o di significato oscuro - non può essere superato dall'opposto principio del favor partecipationis (C. Stato sez. V 6498/08).
    Pertanto, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 163 del 2006, i criteri disposti ai fini dell'integrazione documentale possono riguardare esclusivamente chiarimenti in ordine alla documentazione prodotta per sanare eventualmente mere irregolarità formali, e non la violazione di precise e chiare prescrizioni del bando, perché altrimenti verrebbe ad essere violato il principio della "par condicio" dei concorrenti, con conseguente inammissibile incidenza sulla sostanza e non più solo sulla forma.
    IV. Con il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti la ricorrente lamenta l'ulteriore illegittimità per eccesso di potere e sviamento, violazione e falsa applicazione dei principi di parità di trattamento, par condicio, proporzionalità, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa nonché violazione della lex specialis di gara.
    La ricorrente, in particolare, lamenta che l'Amministrazione, da un canto, in seguito a parere legale acquisito in merito alla irregolarità dell'offerta della "P.", ha disposto, col verbale del 15 giugno di dover "... procedere (...) ad un riesame della documentazione prodotta dai concorrenti in sede di gara ai fini di una completezza di decisione, in applicazione del più generale principio di imparzialità dell'azione amministrativa. A tal fine (...) vengono rotti i sigilli apposti nel plico contenete la documentazione trasmessa dalle tre società in sede di gara..." (cfr. pag. 2), dall'altro la stessa ha invece nei fatti proceduto a tale riverifica solo ed esclusivamente nei confronti della ricorrente e della ditta controinteressata, e non nei riguardi della terza concorrente, la società B. eventi.
    Parte ricorrente lamenta che tale comportamento integrerebbe il vizio di eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, sviamento ed ingiustizia manifesta, perché, allorquando l'Amministrazione si autolimiti nello stabilire le regole che seguirà nel procedimento, deve poi necessariamente rispettarle.
    Il Collegio preliminarmente ritiene che parte ricorrente abbia evidente interesse all'accoglimento della censura, avuto riguardo all'interesse strumentale alla rinnovazione della gara, posto che il disciplinare di gara, al punto 5 delle "avvertenze generali", ha stabilito che "...non si procederà all'aggiudicazione dell'appalto se non vi siano almeno due offerte valide...".
    La sussistenza dell'interesse a ricorrere è quindi indubbia, in quanto l'Amm.ne sarebbe tenuta a disporre la riapertura della operazioni di gara; pertanto, vanno disattese le eccezioni delle Difese delle parti resistente e controinteressata, circa l'interesse a ricorrere, in quanto il concorrente escluso (per ragioni che il Collegio ritiene immuni da censura) ha dedotto un vizio idoneo a travolgere in radice la procedura ed a farla ripartire dall'ultimo atto valido, con esiti che potrebbero anche portare alla rinnovazione della gara (in ipotesi di esclusione della Società terza classificata B. eventi).
    Nel merito, la censura è palesemente fondata.
    Come già precisato, l'Amministrazione, pur avendo disposto, col verbale del 15 giugno, di dover "... procedere (...) ad un riesame della documentazione prodotta dai concorrenti in sede di gara ai fini di una completezza di decisione, in applicazione del più generale principio di imparzialità dell'azione amministrativa. A tal fine (...) vengono rotti i sigilli apposti nel plico contenete la documentazione trasmessa dalle tre società in sede di gara..." (pag. 2), poi, in concreto, si è limitata a procedere a tale verifica solo ed esclusivamente nei confronti della ricorrente e della ditta controinteressata, e non nei riguardi della società B. eventi.
    Ora, la possibilità di rivedere in via di autotutela l'aggiudicazione provvisoria - anche riaprendo la gara in relazione all'illegittima ammissione o all'illegittima esclusione di un'impresa - si fonda sul principio costituzionale di buon andamento e di non aggravamento del procedimento; principio che impegna l'Amministrazione ad adottare gli atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire e che quindi autorizza il riesame di quelli già adottati, quando ciò sia necessario od opportuno, alla luce di un nuovo apprezzamento della fattispecie o di circostanze sopravvenute, anche al fine di prevenire successive contestazioni (T.A.R. Valle d'Aosta Aosta, sez. I, 14 maggio 2009, n. 44).
    Ma essendo tale il fondamento normativo di tale fase procedimentale, risulta all'evidenza illegittimo l'operato dell'Ente che, in spregio alla autolimitazione procedimentale che la stessa amministrazione si era posta (ossia verificare tutte e due le offerte rimaste in gara), abbia disatteso le regole dalla stessa stabilite, violando altresì i più generali principi di trasparenza, ai quali l'intera attività amministrativa deve conformarsi, e di "par condicio", insiti nel concetto di gara stesso.
    Tanto più in presenza di altra concorrente che in ipotesi poteva versare nella stessa situazione giudicata illegittima in capo alla ricorrente (dall'esame dell'offerta della terza classificata risulterebbe che neanche B. eventi aveva dichiarato " il Contratto collettivo Nazionale da applicare ai lavoratori da impiegare nel servizio di maschere e hostess...").
    La fondatezza del ricorso in parte qua determina l'accoglimento del ricorso, previo assorbimento del secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti (relativo all'illegittima composizione della commissione di gara).
    V. Sulla domanda di condanna al risarcimento danni (che la ricorrente chiede in forma specifica ovvero per equivalente, nella misura riconosciuta dalla giurisprudenza in caso di responsabilità per illegittima mancata aggiudicazione, tanto con riferimento al danno emergente quanto con riferimento al lucro cessante), va richiamato quell'orientamento giurisprudenziale (v. Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma n. 466/2010 del 21/10/2010; Cons. Stato, Sez. V, 12 ottobre 2004 n. 6579) secondo cui l'annullamento dell'atto e il conseguente rinnovo conforme a legge è di per sé una forma di risarcimento in forma specifica, che esclude o riduce altre forme di risarcimento.
    Alla luce del superiore, condivisibile, orientamento, in simili ipotesi l'area del danno da risarcire per equivalente si riduce allora al danno emergente, nella fattispecie riconducibile alle spese per la partecipazione alla gara, che era però onere della ricorrente dimostrare, e che invece la stessa ha omesso di allegare e provare, sicché nulla può essere a tale titolo riconosciuto (v. T.A.R. Parma n. 466/2010 cit. e Cons. Stato, Sez. V, 16 febbraio 2009 n. 842).
    VI. In conclusione, il ricorso va accolto nei limiti suindicati, con conseguente annullamento in parte qua degli atti impugnati, ai fini della riapertura del procedimento di gara.
    Le spese di lite seguono la soccombenza dell'Amministrazione resistente, e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla parziale soccombenza, mentre si ravvisa la sussistenza di giusti motivi perché, a fronte della tipologia delle questioni esaminate, se ne disponga la compensazione nei confronti della controinteressata.
    P. Q. M.
    definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui motivi aggiunti, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.
    Condanna il Teatro Massimo V. Bellini di Catania a rifondere al ricorrente spese ed onorari di giudizio, liquidati nella misura di euro 1.500,00, oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Calogero Ferlisi
    L'ESTENSORE
    Maria Stella Boscarino
    IL CONSIGLIERE
    Gabriella Guzzardi
     
    Depositata in Segreteria il 7 aprile 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
    Ultimo aggiornamento Giovedì 09 Giugno 2011 14:29
     

    Avvalimento: requisiti di qualificazione e requisiti di ammissione

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    N. 875/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 2368 Reg. Ric.
    ANNO 2010
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 2368 del 2010, proposto da:
    M. Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Gulino, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Antonio Colombo in Catania, via P. Toselli, 23;
    contro
    Azienda Sanitaria Provinaciale di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Anthony Emanuele Barbagallo, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Ventimiglia, 145;
    P.O. Barone Romeo Patti, I.R.C.C.S. Centro Neurolesi Bonino Pulejo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
    nei confronti di
    Ditta P., in persona dell'omonimo legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Buscemi, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, piazza A. Lincoln, 19;
    per l'annullamento
    - della nota prot. n. 5699 dell'11.08.2010 con la quale l'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina ha comunicato alla M. s.r.l. che, con atto deliberativo n. 3309 del 06.08.2010, sono stati approvati gli atti di gara relativi alla procedura aperta per l'appalto del servizio di pulizia del P.O. Barone Romeo di Patti e dell'IRCISS Bonino Pulejo di Messina, con contestuale aggiudicazione a favore della ditta D.;
    - della deliberazione n. 3009 del 06.08.2010;
    - dei verbali del seggio di gara n. 1 del 21.04.2010, n. 2 del 05.05.2010 e n. 3 del 06.05.2010;
    - di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali.
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Provinciale di Messina e di P.;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2011 il Cons. dott. Gabriella Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO
    La ditta M. s.r.l. ha partecipato alla gara, indetta con delibera n. 542 del 10/02/2010 dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, per l'appalto biennale del servizio di "pulizia, sanificazione e disinfezione" da effettuarsi presso il P.O. "Barone Romeo" di Patti e presso l'IRCSS "Bonino Bonfiglio" di Messina, classificandosi al secondo posto, con il ribasso del 47,26%, dopo la ditta D., risultata vincitrice della gara de qua con il ribasso del 53,20%.
    Avverso gli atti di gara viene proposto il ricorso introduttivo sulla scorta delle seguenti censure:
    1) Violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni del bando di gara relative al possesso del requisito di cui all'art.17 lettera d) del bando stesso. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 del D.M. n. 274/1997; dell'art. 49 del D. L.vo 163/2006. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 97 Costituzione in relazione al buon andamento e alla imparzialità della P.A.- Eccesso di potere per manifesta illogicità, travisamento dei fatti. Disparità di trattamento. Illogicità e contraddittorietà. Ingiustizia manifesta.
    La ditta aggiudicataria ha dichiarato di essere iscritta alla C.C.I.A. di Agrigento "per l'esercizio dell'attività in interesse". Tale dichiarazione non sarebbe veritiera poiché la ditta D. risulta iscritta quale impresa di "pulizia" e "disinfezione", e non anche di "sanificazione". Nessun rilevo, peraltro, avrebbe quanto dichiarato della ditta ausiliaria G., poiché il requisito dell'iscrizione alla C.C.I.A. per l'attività di sanificazione costituirebbe requisito di carattere generale non surrogabile con l'istituto dell'avvalimento. Comunque, neanche la ditta ausiliaria G. avrebbe il requisito dell'iscrizione alla C.C.I.A. anche per l'attività di sanificazione richiesta dal bando.
    2) Violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni del bando di gara nella parte in cui prevedono che il partecipante deve indicare anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 38, comma 2 cod. contratti.
    La ditta G. di cui si avvale la ditta D. aggiudicataria, ha omesso di effettuare la dichiarazione di cui al Bando ove si prescrive che il partecipante debba indicare anche le eventuali condanne per le quali abbia goduto del beneficio della non menzione. Tale irregolarità avrebbe dovuto comportare l'esclusione della ditta che si è resa aggiudicataria, la quale, peraltro ha pure omesso di effettuare analoga dichiarazione.
    3) Violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni del bando di gara relative al possesso dei requisiti di cui al punto 17 lett.u) . Eccesso di potere per manifesta illogicità, travisamento dei fatti. Disparita di trattamento, contraddittorietà e ingiustizia manifesta.
    La ditta G. Franca ha dichiarato che l'importo relativo ai servizi prestati nell'ultimo triennio è di Euro 1.754.261,803, mentre avrebbe dovuto dichiarare l'importo relativo ai servizi prestati nel triennio di riferimento, nello specifico settore oggetto della gara.
    4) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 49 del D. L.vo 163/2006. Eccesso di potere per manifesta illogicità, travisamento dei fatti. Disparità di trattamento, illogicità, ingiustizia manifesta. Violazione degli artt. 38, 46 e 47 D.P.R. 445/2000.
    La ditta G. ha omesso di indicare nella dichiarazione dalla stessa resa, in modo specifico, ai sensi dell'art. 49 comma 2 lett. a) , i requisiti di cui la stessa intendeva avvalersi ed ha omesso del tutto di dichiarare il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38, in spregio a quanto sancito dall'art. 49, comma 2 lett. b) cod. appalti.
    La dichiarazione resa dalla stessa ditta G. ai sensi del DPR 445/2000 circa il possesso dei requisiti generali e speciali posseduti, nonché la copia conforme all'originale della propria certificazione di qualità non sarebbero state corredate dalla produzione di copia di un valido documento di riconoscimento.
    5) Violazione e/o falsa applicazione del bando di gara e del capitolato speciale d'appalto. Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti. Manifesta illogicità, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta.
    Il ribasso del 53,20% offerto dalla ditta aggiudicataria D. sull'importo biennale a base d'asta renderebbe incongrua l'offerta malgrado le giustificazioni addotte ed accettate.
    In particolare il costo dei prodotti di pulizia indicato in euro 12.000,00 sarebbe insufficiente a garantire la sanificazione. I costi per le spese di gestione indicati in Euro 6.000,00, non sarebbero sufficienti neanche a coprire il costo per il premio della polizza fideiussoria non suscettibile di dimezzamento in quanto l'aggiudicataria non è in possesso di certificazione di qualità.
    La ditta D., infine, è iscritta alla C.C.I.A. nella categoria "impresa artigiana", i cui limiti dimensionali, previsti dall'art. 4 L. n. 443/1985, sarebbero superati con la prevista assunzione di 43 unità.
    La stazione appaltante, costituita in giudizio, con articolata memoria ha confutato punto per punto tutte le censure addotte in ricorso.
    La contro interessata ditta D., costituita in giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso principale e, con ricorso incidentale, ritualmente notificato alle altre parti in causa, ha eccepito la illegittimità dell'ammissione alla gara de qua della M. s.r.l. per i seguenti motivi:
    a) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 17 lett. d) del bando di gara. Illegittimità dell'ammissione alla gara della M. s.r.l. per carenza di un requisito essenziale di qualificazione.
    La ditta ricorrente principale ha affermato nella sua dichiarazione del 9/04/2010 di essere iscritta per l'esercizio dell'attività di interesse presso il registro delle imprese della C.C.I.A. di Messina al n. REA 178710, ma dal certificato CCIA prodotto agli atti di gara non risulta tale iscrizione per l'attività di "sanificazione".
    b) Violazione del p. 17 lett. K del bando di gara.
    A carico del legale rappresentante della ditta ricorrente ed del direttore tecnico della stessa sono pendenti procedimenti penali, come desumibile dai certificati prodotti in giudizio. Le dichiarazioni non veritiere offerte dalla ditta ricorrente ne avrebbero dovuto determinare la esclusione.
    La società ricorrente con memoria depositata in data 11 ottobre 2010 confuta le censure di cui al ricorso incidentale.
    Alla Camera di Consiglio del giorno 29 settembre 2010 è stata rigettata la domanda cautelare. L'appello avverso la relativa ordinanza è stato accolto ai soli fini della fissazione dell'Udienza di merito.
    Alla Pubblica Udienza del giorno 6 aprile 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
    DIRITTO
    Il Collegio procede all'esame delle censure proposte con il ricorso introduttivo.
    Con la prima di tali censure si contesta la sussistenza in capo alla ditta aggiudicataria dell'iscrizione alla C.C.I.A. per l'esercizio dell'attività di sanificazione degli immobili che costituisce oggetto del bando della gara de qua e la possibilità per la stessa di utilizzare l'istituto dell'avvalimento.
    La censura è infondata nella parte in cui si contesta la possibilità dell'avvalimento con riferimento ai requisiti di idoneità professionale di altra impresa. Tale istituto, di origine comunitaria, si delinea quale strumento in grado di consentire la massima partecipazione dei concorrenti alle gare pubbliche permettendo alle imprese non in possesso di requisiti tecnici, di sommare, unicamente per la gara in espletamento, le proprie capacità tecniche ed economico-finanziarie a quelle di altre imprese, ciò che è stato fatto nel caso di specie (in termini, ex multis, TAR Lazio Roma, sez. II, sent. n. 23768, 08/07/2010; TAR Campania, Napoli, sez. I, sent. n. 26798, 6/12/2010) .
    Va considerato che nella specie la lett. d) del punto 17 del bando di gara richiedeva alle ditte concorrenti l'iscrizione alla CCIAA per l'esercizio "dell'attività in interesse" o nel Registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato o nel registro Professionale dello Stato di residenza o in altro Registro equivalente; ossia in registri finalizzati a connotare le caratteristiche tecnico-professionali delle imprese iscritte. Di conseguenza, il requisito in questione si configurava, ad un tempo, sia come requisito di ammissione, sia come requisito di qualificazione.
    E' pur vero dunque che - secondo quanto correttamente dedotto dalla ricorrente - l'istituto dell'avvalimento può servire alle imprese per integrare requisiti di idoneità tecnico-professionale e non anche per ammettere alla gara imprese del tutto sprovviste di uno specifico requisito di ammissione, ma nella specie tale principio non sembra potere operare tenuto conto della natura "qualificante" dell'iscrizione in parola e dell'esigenza, di natura, pubblicistica di favorire il massimo di partecipazione in vista del massi della concorrenza.
    La censura all'esame è infondata anche con riferimento alla dedotta insussistenza in capo alla ditta G. Franca del requisito di capacità tecnico professionale richiesta dal bando con specifico riferimento alla attività di sanificazione pure oggetto di gara, desumibile dalla sua mancata iscrizione per tale categoria di attività alla C.C.I.A.-
    Come si ricava dagli atti prodotti in giudizio, la ditta G. Franca, in sede di integrazione documentale su richiesta della stazione appaltante, ha fornito un certificato della C.C.I.A. rilasciato in data 16/09/2010, nel quale risulta iscritta anche per l'attività di "sanificazione".
    Né può rilevare il fatto che il precedente certificato camerale posto a corredo della domanda di partecipazione alla gara, non contenesse la indicazione di tale specifica attività, dato che il bando, nella specie, non prescriveva detta iscrizione in modo specifico ed inequivocabile, ed a pena di esclusione.
    Invero, dall'esame del bando della gara si rileva che oggetto di esso è "il servizio di pulizia, sanificazione e disinfezione", mentre al punto d) dell'art. 17 del bando è prescritto che l'impresa che intende partecipare alla gara "sia iscritta alla C.C.I.A.A. per l'esercizio dell'attività di interesse", senza specifica e puntuale precisazione della stessa nei termini proposti dalla ricorrente.
    Se l'Amministrazione avesse inteso richiedere, nominatim, l'iscrizione per tutte e tre le attività sopra richiamate, avrebbe dovuto essere più esplicita nella richiesta di iscrizione ai registri della Camera di Commercio, facendo riferimento a tutte le attività oggetto di gara.
    In assenza di tale necessaria specificazione sarebbe stato possibile chiedere chiarimenti alle ditte interessate in ordine al possesso di iscrizione per ciascuna delle attività, ovvero, ritenendo sufficiente l'iscrizione camerale per l'attività di disinfezione, desumere aliunde il dato sostanziale, come è stato fatto nel caso di specie nei confronti della ditta G. di cui si avvale l'aggiudicataria, prendendo a riferimento il servizio dichiarato e certificato presso altra azienda sanitaria, analogo (compresa l'attività di sanificazione) a quello oggetto del bando in questione.
    Anche la seconda censura, con la quale si deduce la violazione del bando di gara per non avere la ditta G., ausiliaria della aggiudicataria, e l'aggiudicataria stessa, reso la dichiarazione dell'assenza di condanne con il beneficio della non menzione, è infondata.
    Il bando, a pag. 5, primo capoverso dopo la lettera z) , richiede che "nella stessa dichiarazione il soggetto partecipante deve indicare anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione". La interpretazione letterale della prescrizione, conforme a quanto previsto nell'art. 38, c.2 del cod. appalti, non può non portare alla conclusione che debbano essere dichiarate le condanne "eventualmente" conseguite con il beneficio della non menzione, da parte di chi le abbia in concreto subite, e non già l'obbligo di dichiarare di non averne subite, pena l'esclusione dalla gara.
    Con la terza censura di deducono irregolarità nella dichiarazione resa dalla ditta G., nella già citata veste di ausiliaria della aggiudicataria, con riferimento all'importo relativo ai servizi prestati negli ultimi tre esercizi, importo che sarebbe stato dichiarato nel suo complesso (Euro 1.754.261,803) e non con espressa specificazione dei servizi prestati e degli importi conseguiti anno per anno.
    Anche questa censura è infondata in fatto. La ditta G. ha in effetti specificato nella dichiarazione sostitutiva resa in data 15/04/2010, di avere prestato servizi a favore dell'ASL n. 4 di Enna, nel settore oggetto della gara de qua, elencandoli per anno e per importo. I relativi dati sono confermati dalla certificazione che l'A.S.P. di Enna ha rilasciato all'Impresa G. il 13/07/2010.
    Con il quarto ordine di censure si contestano irregolarità nella dichiarazione della ditta D. che avrebbe omesso di dichiarare quanto richiesto sub lettere a) e b) dell'art. 49 cod. appalti.
    Anche questa censura è infondata in fatto. La ditta aggiudicataria, nella dichiarazione di avvalimento, al punto "B" ha espressamente indicato "che i requisiti di ordine speciale prescritti nel bando di gara di cui il concorrente è carente, e dei quali si avvale per poter essere ammesso alla gara ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 163/2006, sono i seguenti: CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICA"; nella propria dichiarazione sostitutiva posta a corredo della domanda di partecipazione ha poi dichiarato il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 cod. appalti, elencando dettagliatamente tutte le voci richieste, come richiesto dal successivo art. 49. Analoga conforme dichiarazione è stata validamente resa dalla ausiliaria ditta G., che ha allegato alla stessa un documento di riconoscimento della dichiarante. Poiché comunque risulta dagli atti di gara che la ditta G. ha sicuramente prodotto copia di un valido documento di identità, tale documento costituisce sufficiente corredo di tutte le dichiarazioni rese, dato che l'onere di allegare il documento di riconoscimento alle dichiarazioni deve essere finalizzato alla riconducibilità della dichiarazione resa al dichiarante che la sottoscrive e non costituire un formale adempimento senza scopo, atto solo ad aggravare il procedimento (in termini, TAR Puglia, Bari, sent. n. 1972/2010) .
    Con l'ultima censura parte ricorrente censura l'accoglimento delle giustificazioni della ditta contro interessata, operato dalla stazione appaltante.
    La censura è infondata.
    Il ribasso offerto dalla aggiudicataria non è contrario ai principi dell'ordinamento e non costituisce ex se causa di anomalia dell'offerta, ma è al contrario specificatamente ammesso quando sia dimostrato che l'offerta è comunque e nel suo complesso remunerativa e sostenibile (in termini C. Stato, sez. V sent. n. 4594 del 23/07/2009) .
    Avendo la ditta D. giustificato la propria offerta, oltre che con riferimento ai costi di gestione, al costo della garanzia fideiussoria, all'utile d'impresa, ed alla consistenza quantitativa del personale da utilizzare, legittimamente la stazione appaltante, facendo uso dei propri poteri connotati da ampia discrezionalità tecnica, ha ammesso la ditta alla gara ed ha ad essa aggiudicato l'appalto.
    E peraltro ancora recentemente la giurisprudenza ha precisato che:
    - nel procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta dell'aggiudicataria, non solo il giudizio della stazione appaltante costituisce esplicazione paradigmatica di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di illogicità manifesta o di erroneità fattuale;
    - l'obbligo di motivare in modo completo ed approfondito sussiste solo nel caso in cui la stazione appaltante esprima un giudizio negativo che faccia venir meno l'aggiudicazione, non richiedendosi per contro una motivazione analitica nel caso di esito positivo della verifica di anomalia che confermi la già disposta aggiudicazione (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 22 febbraio 2011, n. 1090) .
    Conclusivamente, rilevata l'infondatezza di tutte le censure addotte, il ricorso principale va rigettato, prescindendo dall'esame del ricorso incidentale sul quale non è luogo a provvedere.
    Le spese, data la peculiarità delle questioni sottoposte all'esame del Collegio e le incertezze interpretative del bando, possono andare integralmente compensate tra le parti
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
    Compensa spese.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Calogero Ferlisi
    L'ESTENSORE
    Gabriella Guzzardi
    IL CONSIGLIERE
    Alba Paola Puliatti
     
    Depositata in Segreteria l'11 aprile 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    Appalto di servizi: unicuique suum!

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    N. 3237/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 11776 Reg. Ric.
    ANNO 2010
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 11776 del 2010, proposto da:
    T. Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco A. Caputo, con domicilio eletto in Roma, via Ugo Ojetti, 114;
    contro
    Comune di Pomezia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Montella, con domicilio eletto in Roma, via Avignone, 102;
    nei confronti di
    M. Srl e M. Srl (in RTI), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avv.ti Andrea Aiello e Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via degli Astri, 5;
    per l'annullamento
    - della determinazione dirigenziale del 18 novembre 2010, n. 540/DIR6, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del servizio di gestione della definizione agevolata dei carichi tributari in materia di imposte locali, al RTI M. S.r.l. - M. S.r.l., nonché della relativa comunicazione del 19 novembre 2010 e di tutti gli atti presupposti, tra cui in particolare i verbali di gara ed il bando di gara nella parte in cui, non inserendo nelle condizioni di partecipazione l'iscrizione presso l'albo di cui all'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997, si intende derogatorio della specifica legge appena citata e dell'obbligo di cui all'art. 37, comma 4, del summenzionato D.Lgs. n. 163 del 2006.
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pomezia, della M. Srl e della M. Srl;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2011 il Primo Ref. Daniele Dongiovanni e uditi l'avv. Caputo per la ricorrente, l'avv. Montella per il Comune resistente, l'avv. Aiello e l'avv. F. Seghini, in sostituzione dell'avv. Tedeschini, per le società controinteressate;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO
    La ricorrente ha partecipato alla gara pubblica indetta dal Comune di Pomezia nel mese di agosto 2010, avente ad oggetto "l'affidamento del servizio di gestione della definizione agevolata dei carichi tributari in materia di imposte locali".
    La gara è stata aggiudicata al raggruppamento temporaneo composto dalle società controinteressate mentre la ricorrente si è classificata al secondo posto.
    Avverso l'esito della procedura selettiva, ha proposto impugnativa la società T. chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, per i seguenti motivi:
    1) violazione degli artt. 52 e 53 del D.lgs n. 446 del 1997, dell'art. 6, comma 2, del capitolato di appalto; illegittimità dell'ammissione alla gara dell'aggiudicatario.
    L'ATI controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara in quanto le società che la costituiscono non risultano iscritte all'albo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b) n. 1 e dell'art. 53 del D.lgs n. 446 del 1997.
    Eppure, la gara ha ad oggetto attività comunque attinenti la liquidazione, l'accertamento e la riscossione di tributi locali per le quali è necessaria l'iscrizione al predetto albo, che garantisce l'onorabilità dei soggetti che si sostituiscono agli organi preposti all'esercizio delle predette funzioni pubbliche;
    2) violazione dell'art. 37, comma 4, del D.lgs n. 163 del 2006; indeterminatezza dell'offerta dell'aggiudicatario con violazione dell'art. 72 del R.D. n. 827 del 1924; illegittimità dello specimen di domanda di partecipazione alla gara nella parte in cui non riproduce l'obbligo di cui all'art. 37, comma 4, del D.lgs n. 163 del 2006 ma indica la sola necessità di specificare le quote di suddivisione del RTI.
    L'ATI aggiudicataria, in violazione dell'art. 37, comma 4, del D.lgs n. 163 del 2006, non ha indicato le parti del servizio che sarebbero state eseguite dai singoli componenti del raggruppamento.
    L'ATI controinteressata si è limitata, invero, ad indicare le quote di partecipazione al raggruppamento delle due società.
    Ora, sebbene il modello di domanda predisposto dalla stazione appaltante richiedeva la sola specificazione delle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo, ciò non escludeva che l'ATI concorrente avrebbe comunque dovuto indicare le parti del servizio che sarebbero state svolte da ogni singolo componente del raggruppamento, siccome imposto dal citato art. 37, comma 4, del D.lgs n. 163 del 2006.
    Tale omissione avrebbe dovuto comportare l'esclusione dalla gara dell'ATI controinteressata.
    Si sono costituiti in giudizio il Comune di Pomezia e le società controinteressate chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato nel merito.
    In particolare, il Comune di Pomezia ha dapprima eccepito l'inammissibilità dell'impugnativa per mancata impugnazione del bando di gara nei termini decadenziali (nella parte in cui non ha previsto, come requisito di ammissione, l'iscrizione all'albo di cui agli artt. 52 e 53 del D.lgs n. 446 del 1997).
    Con ordinanza n. 205/2011, è stata accolta la domanda di sospensiva.
    In prossimità della trattazione del merito, le parti hanno depositato memorie (anche di replica), insistendo nelle loro rispettive posizioni.
    In particolare, le società controinteressate hanno anche chiesto di sollevare la questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia CE, ai sensi dell'art. 267 del TFUE, per verificare la compatibilità comunitaria (con l'art. 49 TFUE in tema di libertà di stabilimento) dell'art. 52 del D.lgs n. 446 del 1997 nella parte in cui impone alle società l'iscrizione all'albo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle finanze.
    Alla pubblica udienza del 6 aprile 2011, la causa, dopo la discussione delle parti, è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
    DIRITTO
    1. Può prescindersi dall'esame dell'eccezione di inammissibilità (recte: irricevibilità) dedotta dal Comune di Pomezia e dalla valutazione sulla necessità di sollevare la questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia CE (tutte attinenti al primo motivo di ricorso) in quanto, per risolvere la controversia, è sufficiente limitarsi, in ossequio al principio di sinteticità sancito dal combinato disposto degli artt. 120, comma 10, e 74 del D.lgs n. 104 del 2010, all'analisi del secondo motivo che, in ragione della sua fondatezza, riveste carattere assorbente rispetto alla prima doglianza (come detto, oggetto delle eccezioni di controparte).
    2. Ed invero, risulta fondato il secondo motivo con cui la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 37, comma 4, del D.lgs n. 163 del 2006, non avendo l'ATI aggiudicataria indicato le parti del servizio che sarebbero state eseguite dai singoli componenti del raggruppamento.
    Ora, non risulta smentito che l'ATI controinteressata, pur utilizzando il modello allegato al bando di gara, si sia limitata ad indicare le sole quote di partecipazione delle singole imprese del raggruppamento senza tuttavia specificare le parti del servizio che sarebbero state svolte, in caso di aggiudicazione, dal singolo componente (così da non consentire alla stazione appaltante di verificare la corrispondenza del servizio dagli stessi svolto in relazione alle quote dichiarate di partecipazione al RTI e verificare anche i requisiti di cui agli artt. 41 e 42 del D.lgs n. 163 del 2006).
    Sul punto, si è di recente espresso il Consiglio di Stato, sez. V, con decisione n. 744/2010, le cui argomentazioni il Collegio condivide.
    In quella sede, il giudice di appello, dopo aver richiamato l'art. 37, commi 4 e 13, del D.lgs n. 163 del 2006, ha precisato che la chiarezza del tenore letterale delle citate disposizioni impone di considerare vincolanti, per le imprese riunite, gli obblighi di specificazione delle parti delle prestazioni che saranno eseguite da ciascuna di esse e delle quote di partecipazione.
    Ha aggiunto il Consiglio di Stato che tale obbligo è espressione di un principio generale che prescinde dall'assoggettamento della gara alla disciplina comunitaria e non consente distinzioni legate alla natura morfologica del raggruppamento (verticale o orizzontale) o alla tipologia delle prestazioni (principali o secondarie, scorporabili o unitarie, cfr. Cons. St., sez. V, 18 agosto 2009, n. 5098; sez. VI, 4 maggio 2009, n. 2783; sez. V, 14 gennaio 2009, n. 98, rese su fattispecie disciplinate dalle analoghe, ma non identiche, disposizioni sancite dal d.lgs. n. 157 del 1995).
    Dal punto di vista sostanziale, la necessità di indicare nell'offerta le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese risponde alle seguenti esigenze di interesse pubblico:
    a) conoscenza preventiva, da parte della stazione appaltante, di chi sarà il soggetto che esegue il servizio e la parte specifica del servizio ripartito e svolto dalle singole imprese, al fine di rendere più spedita l'esecuzione del rapporto, tramite l'individuazione preventiva del responsabile;
    b) agevole verifica, da parte del responsabile del procedimento, della competenza tecnica dell'esecutore comparata con la documentazione prodotta in sede di gara;
    c) rendere effettiva la composizione del raggruppamento e rispondente alle esigenze di unire insieme capacità tecniche e finanziarie integrative e complementari e non a coprire la partecipazione di imprese non qualificate, aggirando così le norme di ammissione stabilite dal bando.
    Il Collegio, come detto, condivide le argomentazioni del giudice di appello che si basano, peraltro, sulla ricostruzione della ratio dell'art. 37 del D.lgs n. 163 del 2006 e sul chiaro tenore letterale della citata disposizione che differisce, nella parte in cui prevede espressamente l'obbligo di corrispondenza tra le quote di partecipazione dal singolo componente al raggruppamento e le parti del servizio dallo stesso svolte nell'ambito dell'appalto, dalla (analoga ma non identica) disposizione contenuta nel previgente D.lgs n. 157 del 1995.
    Al riguardo, va, altresì, precisato che non può dubitarsi dell'applicabilità diretta della norma richiamata (il comma 4 dell'art. 37 del D.lgs n. 163 del 2006) alla gara in argomento in quanto, come noto, il mancato espresso richiamo della norma nel bando di gara non comporta l'inapplicabilità della previsione alla selezione di che trattasi bensì l'integrazione della lex specialis da parte della previsione di legge non richiamata.
    Peraltro, sebbene il modello di partecipazione alla selezione predisposto dalla stazione appaltante non contenga una tabella dedicata dove indicare le specifiche parti del servizio svolte dal singolo componente del raggruppamento temporaneo (ma solo le quote di partecipazione ai RTI), nel bando di gara è comunque richiamato l'art. 37 del D.lgs n. 163 del 2006 tanto che l'incompletezza del modello non può costituire un esimente tale da ammettere la sanabilità a posteriori dell'omissione in cui sono incorse le società controinteressata poiché ciò lederebbe il principio di par condicio tra i concorrenti.
    Né può ritenersi condivisibile la difesa delle controparti quando asseriscono l'inutilità di specificare le parti del servizio in quanto l'oggetto dell'appalto "è unico e inscindibile".
    In disparte il fatto che tale precisazione non esclude certo l'applicabilità dell'obbligo imposto dall'art. 37, comma 4, del D.lgs n. 163 del 2006), ciò che risulta tuttavia dirimente è che l'art. 5 del capitolato di gara, nel descrivere il servizio oggetto della gara, individua comunque una serie di attività che si prestano ad essere eseguite in parte qua dalle singole imprese partecipanti al RTI controinteressato.
    Del resto, a prescindere dal significato che si vuole attribuire al termine "unico e inscindibile", riesce difficile individuare attività per le quali non sia possibile una divisione di compiti e di funzioni anche perchè, diversamente opinando, verrebbero meno le ragioni stesse della costituzione di un raggruppamento temporaneo, ovvero favorire imprese che, pur non essendo in possesso di tutti i requisiti per partecipare alle gare pubbliche, possono comunque concorrervi raggruppandosi in ATI così da poter eseguire appalti che singolarmente non sarebbero in grado di svolgere.
    3. In conclusione, previo assorbimento delle ulteriori censure, il ricorso va accolto nei sensi di cui in motivazione con conseguente annullamento degli atti impugnati nella parte in cui il Comune di Pomezia non ha escluso dalla gara l'ATI controinteressata.
    Non vi è motivo per pronunciarsi sulla declaratoria di inefficacia del contratto non risultando che lo stesso sia stato stipulato, anche in ragione di quanto disposto con l'ordinanza cautelare n. 205/2011.
    4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
    P. Q .M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati nella parte in cui il Comune di Pomezia non ha escluso dalla gara l'ATI controinteressata.
    Condanna le controparti al pagamento in solido delle spese processuali in favore della ricorrente che si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre IVA e CPA.
    Contributo unificato di euro 2.000,00 (duemila/00) a carico delle parti soccombenti, nella misura del 50% per ciascuno, ai sensi dell'art. 13, comma 6 bis, del DPR n. 115 del 2002.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
    - Maddalena Filippi - Presidente
    - Maria Cristina Quiligotti - Consigliere
    - Daniele Dongiovanni - Primo Referendario, Estensore
     
    IL PRESIDENTE
    Maddalena Filippi
    L'ESTENSORE
    Daniele Dongiovanni
     
    Depositata in Segreteria il 13 aprile 2011
    IL SEGRETARIO
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     


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