• Normativa


    Potere sanzionatorio dell'A.V.C.P. nei confronti delle SOA

    E-mail Stampa PDF

      AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
    REGOLAMENTO 15 marzo 2011

    Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte
    dell'Autorita' per la vigilanza sui  contratti  pubblici  di  lavori,
    servizi e forniture, limitatamente alle sanzioni nei confronti  delle
    SOA  di  cui  all'articolo  73  del  decreto  del  Presidente   della
    Repubblica n. 207 del 5 ottobre 2010. (11A04364) 
     
     
     
                                IL CONSIGLIO 
     
      Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163  e  successive
    modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, gli articoli 6 e 8,
    che  disciplinano  il  potere  sanzionatorio  dell'Autorita'  per  la
    vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 
      Visto l'art. 40, comma 4, lettera g)  del  decreto  legislativo  12
    aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni,  che,
    nell'ambito  del  sistema  di  qualificazione  unico  per  tutti  gli
    esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo  superiore
    a  150.000  euro,  rimette  al  Regolamento  di  attuazione  previsto
    dall'art. 5 la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive, fino
    alla  decadenza  dell'autorizzazione,  per   le   irregolarita',   le
    illegittimita' e le illegalita' commesse dalle SOA nel rilascio delle
    attestazioni, nonche' in caso di inerzia delle stesse  a  seguito  di
    richiesta di  informazioni  ed  atti  attinenti  all'esercizio  della
    funzione di vigilanza da parte dell'Autorita' secondo un criterio  di
    proporzionalita' e nel rispetto del principio del contraddittorio; 
      Visto il  regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del  decreto
    legislativo 12 aprile 2006, n.  163  e  successive  modificazioni  ed
    integrazioni, emanato con decreto del Presidente della  Repubblica  5
    ottobre 2010, n. 207, e in particolare  l'art.  73,  che  prevede  le
    sanzioni nei confronti delle SOA; 
      Visto l'art.  359,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che,  in  combinato  disposto  con
    l'art. 253, comma 2,  ultimo  periodo,  del  decreto  legislativo  12
    aprile 2006, n.  163  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
    dispone per l'art. 73 l'entrata in vigore  quindici  giorni  dopo  la
    pubblicazione del citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
    nella  Gazzetta  Ufficiale  (Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
    italiana n. 288, supplemento ordinario  n.  270/L,  del  10  dicembre
    2010); 
      Visto  il  regolamento  di  organizzazione  dell'Autorita'  per  la
    vigilanza sui contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture
    approvato in data 20 dicembre  2007  e  successive  modificazioni  ed
    integrazioni; 
      Visto  il  regolamento  in  materia   di   esercizio   del   potere
    sanzionatorio da parte dell'Autorita' per la vigilanza sui  contratti
    pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 8,  comma  4,
    del  decreto  legislativo  n.  163/2006,  pubblicato  nella  Gazzetta
    Ufficiale del 20 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni; 
      Vista  la  determinazione  dell'Autorita'  per  la  vigilanza   sui
    contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 1 del  15  marzo
    2011, recante «Chiarimenti in ordine all'applicazione delle  sanzioni
    alle SOA previste dall'art.  73  del  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207»; 
      Ritenuto di dover provvedere a quanto previsto dall'art.  8,  comma
    4, del decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  e  successive
    modificazioni ed integrazioni al fine di disciplinare l'esercizio del
    potere sanzionatorio da parte dell'Autorita'  per  la  vigilanza  sui
    contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei confronti delle
    SOA; 
     
                                    Emana 
                          il seguente regolamento: 
     
                                   Art. 1 
     
     
                                 Definizioni 
     
      Ai fini del presente regolamento si intende per: 
      Autorita', l'Autorita' per la vigilanza sui contratti  pubblici  di
    lavori, servizi e forniture; 
      consiglio, il consiglio dell'Autorita'; 
      U.O. competente, l'unita' organizzativa che, in base ai regolamenti
    di organizzazione e di funzionamento  dell'Autorita',  e'  competente
    per il procedimento sanzionatorio; 
      responsabile del procedimento,  il  dirigente  preposto  all'unita'
    organizzativa competente o altro funzionario dallo stesso incaricato,
    cui   e'   assegnata   la   responsabilita'   dell'istruttoria    del
    procedimento; 
      SOA, le Societa' organismi di attestazione; 
      codice, il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163  e  successive
    modificazioni ed integrazioni; 
      decreto, il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
    n. 207, recante il regolamento di  esecuzione  e  attuazione  di  cui
    all'art.  5  del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  e
    successive modificazioni ed integrazioni; 
      «Regolamento di accesso  agli  atti»,  il  regolamento  concernente
    l'accesso ai documenti formati o detenuti stabilmente  dall'Autorita'
    adottato con la deliberazione del 10 settembre 2008; 
      regolamento,  il  presente  regolamento  per  la   disciplina   dei
    procedimenti sanzionatori in applicazione dell'art.  73  del  decreto
    del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 
      casellario informatico, il casellario di cui all'art. 8 del decreto
    del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 
      Osservatorio, l'Osservatorio  dei  contratti  pubblici  relativi  a
    lavori, servizi e forniture di cui all'art. 7 del decreto legislativo
    12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni. 
    
            
          
                                   Art. 2 
     
     
                           Ambito di applicazione 
     
      1.  Il  presente  regolamento  disciplina  l'esercizio  del  potere
    sanzionatorio da parte dell'Autorita', limitatamente ai casi previsti
    dall'art. 73 del decreto. 
    
            
          
                                   Art. 3 
     
     
                             La fase istruttoria 
     
      1. L'U.O. competente, quando  viene  a  conoscenza  dell'esistenza,
    anche a seguito di denuncia di soggetti interessati, del  verificarsi
    di una delle circostanze di cui ai commi da 1 a 4  dell'art.  73  del
    decreto,  acquisito  ogni  elemento  utile   alla   valutazione   dei
    presupposti per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, propone  al
    consiglio l'avvio del procedimento. 
      2. L'U.O. competente comunica alla SOA l'avvio del procedimento per
    l'irrogazione delle  sanzioni  previste  dall'art.  73  del  decreto,
    contestando gli addebiti. 
      3. Nella comunicazione di  avvio  del  procedimento  devono  essere
    almeno indicati: 
      a) l'oggetto del procedimento e la sanzione o le sanzioni  previste
    dall'art. 73 del decreto, nel limite massimo irrogabile; 
      b) il termine  perentorio,  non  superiore  a  trenta  giorni,  per
    l'invio di eventuali controdeduzioni e/o documentazione; 
      c) la  possibilita'  di  richiedere  l'audizione  innanzi  all'U.O.
    competente, specificando il termine per inoltrare detta richiesta; 
      d) l'Ufficio presso cui e' possibile avere accesso  agli  atti  del
    procedimento; 
      e) il responsabile del procedimento; 
      f) il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio. 
      4. Il responsabile del procedimento puo' convocare in audizione  le
    stazioni appaltanti, gli operatori economici,  le  SOA  nonche'  ogni
    altro soggetto in grado di fornire elementi probatori utili  ai  fini
    dell'esame del procedimento in corso. La  convocazione  in  audizione
    deve essere formulata per iscritto e riportare: 
      a) i fatti e le circostanze in relazione ai quali  si  convocano  i
    partecipanti; 
      b) la data prevista per l'audizione; 
      c) il termine entro  il  quale  dovra'  pervenire  la  conferma  di
    partecipazione. 
      5. Il responsabile  del  procedimento  puo'  richiedere  documenti,
    informazioni e chiarimenti in merito al procedimento  in  corso  alle
    stazioni appaltanti, agli operatori economici, alle  SOA  nonche'  ad
    ogni  altro  soggetto  che  ne  sia  in  possesso.  La  richiesta  di
    informazioni deve essere formulata per iscritto e riportare: 
      a) i fatti e le circostanze in relazione ai quali si  richiedono  i
    chiarimenti e/o i documenti; 
      b) il termine entro il quale dovra' pervenire la  risposta  e/o  la
    documentazione richiesta; 
      c) le modalita' 
      d) la data prevista per l'audizione oppure. 
      6.  Le  acquisizioni  documentali  sono  comunicate  alla  SOA  nei
    confronti della quale e' stato avviato il procedimento sanzionatorio,
    con l'assegnazione di  un  termine  non  inferiore  a  trenta  e  non
    superiore a sessanta giorni per controdeduzioni e/o documenti. 
      7. I partecipanti al procedimento  possono  presentare  istanza  di
    accesso al fascicolo istruttorio, secondo le modalita'  previste  nel
    regolamento di accesso agli atti adottato dall'Autorita'. 
    
            
          
                                   Art. 4 
     
     
                 L'audizione delle parti in fase istruttoria 
     
      1.  Nello  svolgimento  delle   audizioni   viene   assicurato   il
    contraddittorio tra le parti. 
      2. L'audizione e' effettuata in presenza  del  dirigente  dell'U.O.
    competente. 
      3. Nel corso dell'audizione il responsabile del procedimento  o  il
    dirigente dell'U.O.  competente  illustrano  i  fatti  contestati;  i
    soggetti  intervenuti   espongono   le   proprie   osservazioni   e/o
    controdeduzioni. 
      4. Nel verbale  dell'audizione,  sottoscritto  dai  presenti,  sono
    indicati in modo sintetico i principali  elementi  emersi  nel  corso
    della stessa. Qualora taluna delle parti non vuole o non e' in  grado
    di sottoscrivere il verbale, ne e' fatta menzione nel verbale  stesso
    con l'indicazione del motivo. 
      5. Copia del verbale, o stralcio dello  stesso,  e'  consegnato  ai
    soggetti intervenuti all'audizione. 
    
            
          
                                   Art. 5 
     
     
                     Conclusione della fase istruttoria 
     
      1. Prima di sottoporre la questione al consiglio  per  la  relativa
    decisione, il  responsabile  del  procedimento  invia  alla  SOA  nei
    confronti della quale e' stato avviato il procedimento  sanzionatorio
    una comunicazione contenente l'indicazione sintetica delle principali
    risultanze istruttorie, nonche' la data del termine, non superiore  a
    quindici giorni, per l'acquisizione di eventuali  elementi  probatori
    e/o memorie a difesa e per la  richiesta  motivata  di  audizione  in
    consiglio. 
      2.  In  caso  di  richiesta  di  audizione,  il  responsabile   del
    procedimento provvede a convocare la SOA con le medesime modalita' di
    cui all'art. 3, comma 4, del regolamento. 
    
            
          
                                   Art. 6 
     
     
                           Il provvedimento finale 
     
      1. Prima dell'adozione del provvedimento finale, il consiglio sente
    in audizione la SOA interessata che ne abbia fatto richiesta ai sensi
    dell'art. 5 del regolamento. 
      2.   A   seguito   dell'esame   delle   risultanze   dell'attivita'
    istruttoria, il consiglio adotta il provvedimento finale,  nel  quale
    sono indicati le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto posti  a
    fondamento della decisione.  Nel  caso  di  irrogazione  di  sanzione
    pecuniaria, il provvedimento finale indica anche il termine entro  il
    quale effettuare il pagamento; nel caso di irrogazione della sanzione
    della sospensione ai sensi dell'art. 73, comma  3,  del  decreto,  il
    consiglio puo' altresi' impartire disposizioni alla SOA. 
      3. L'U.O. competente provvede a comunicare il provvedimento  finale
    alla SOA  e  l'esito  del  procedimento  ai  soggetti  che  vi  hanno
    partecipato. L'U.O. competente procede altresi' all'iscrizione  della
    sanzione irrogata nel casellario informatico. 
      4. Qualora il consiglio lo ritenga necessario, prima  dell'adozione
    del provvedimento finale, puo': 
      richiedere  all'U.O.  competente  ulteriori  approfondimenti  o  un
    supplemento di istruttoria, con specifica indicazione degli  elementi
    da acquisire. In tal caso il responsabile del  procedimento  instaura
    un nuovo contraddittorio con le parti, disponendo tutte le  audizioni
    e le acquisizioni documentali necessarie, con le  medesime  modalita'
    indicate  nell'art.  3  e  nei  termini  previsti  dall'art.  7   del
    regolamento; 
      convocare in audizione la SOA che non ne abbia fatto  richiesta  ai
    sensi dell'art. 5 del regolamento  nonche'  ogni  altro  soggetto  in
    grado di fornire elementi probatori  utili  ai  fini  dell'esame  del
    procedimento in corso. 
    
            
          
                                   Art. 7 
     
     
                  I termini di conclusione del procedimento 
     
      1. Il provvedimento  finale  e'  adottato  dal  consiglio  entro  i
    novanta giorni successivi alla scadenza del  termine  indicato  nella
    comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 3,  comma  3,
    lettera b), del regolamento. 
      2. Il  termine  per  l'adozione  del  provvedimento  finale  rimane
    sospeso per il periodo  necessario  allo  svolgimento  delle  singole
    attivita' istruttorie,  quali  audizioni,  acquisizioni  documentali,
    richieste integrative e/o supplementi d'istruttoria. 
    
            
          
                                   Art. 8 
     
     
    Criteri di determinazione delle sanzioni pecuniarie e dei periodi  di
    sospensione  dell'autorizzazione  all'esercizio   dell'attivita'   di
                                attestazione 
     
      1. Nella determinazione dell'ammontare  delle  sanzioni  pecuniarie
    nonche' della durata del periodo di  sospensione  dell'autorizzazione
    all'esercizio dell'attivita' di attestazione, il consiglio valuta gli
    elementi oggettivi e  soggettivi  di  gravita'  della/e  violazione/i
    commessa/e e  le  eventuali  circostanze  aggravanti  e/o  attenuanti
    secondo le  modalita'  e  i  criteri  previsti  nell'allegato  1  del
    regolamento. 
    
            
          
                                   Art. 9 
     
     
                   Annotazioni nel casellario informatico 
     
      1. Nel casellario informatico, nell'apposita sezione dedicata  alle
    notizie sulle  SOA,  sono  inseriti  i  provvedimenti  relativi  alle
    sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 73 del decreto. 
    
            
          
                                   Art. 10 
     
     
                                Comunicazioni 
     
      1. Nell'ambito del procedimento sanzionatorio, le comunicazioni, le
    richieste e le trasmissioni di documenti inoltrate  dall'Autorita'  e
    ad essa inviate sono effettuate in uno dei seguenti modi: 
      posta elettronica certificata; 
      lettera raccomandata con avviso di ricevimento; 
      consegna a mano contro ricevuta; 
      telefax con richiesta di conferma scritta di ricevimento. 
    
            
          
                                   Art. 11 
     
     
                              Entrata in vigore 
     
      1.  Il  presente  regolamento  entra  in  vigore  dalla   data   di
    pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
        Roma, 15 marzo 2011 
     
                                                   Il presidente: Brienza 
     
    Il segretario: Esposito 
      Depositato presso la segreteria del  consiglio  in  data  25  marzo
    2011. 
    
            
          
                                                               Allegato 1 
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
     
    
    

    in G.U.R.I. del 4 aprile 2011, n. 77- Suppl. Ordinario n.91
    
    Ultimo aggiornamento Martedì 05 Aprile 2011 13:07
     

    Applicazione delle sanzioni alle SOA

    E-mail Stampa PDF

    AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
    DETERMINAZIONE 15 marzo 2011 , n. 1

    Chiarimenti  in  ordine  all'applicazione  delle  sanzioni  alle  SOA
    previste dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica
    5 ottobre 2010, n. 207. (11A04363) 

     
     
    Premessa. 
     
      Il regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto  legislativo
    12 aprile 2006, n. 163 (di  seguito,  rispettivamente  regolamento  e
    codice), adottato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
    ottobre 2010, n. 207, prevede, all'art. 73,  una  serie  di  sanzioni
    amministrative  di  diversa  natura  nei  confronti  delle  SOA,   in
    attuazione di quanto disposto dall'art. 40, comma 4, lettera g),  del
    codice. 
      Le sanzioni previste sono di tre tipi: pecuniarie, provvisoriamente
    interdittive    (sospensione    dell'autorizzazione     all'esercizio
    dell'attivita'  di  attestazione)  e   definitivamente   interdittive
    (decadenza  dell'autorizzazione   all'esercizio   dell'attivita'   di
    attestazione). 
      La presente determinazione, adottata contestualmente al regolamento
    ex art. 8, comma 4, del codice disciplinante l'esercizio  del  potere
    sanzionatorio dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti  pubblici
    di lavori, servizi e forniture (di seguito Autorita')  nei  confronti
    delle  SOA,  contiene  indicazioni   applicative   in   ordine   alle
    fattispecie sanzionatorie individuate dall'art. 73 del regolamento. 
      In particolare, la  determinazione  prende  in  esame  le  seguenti
    questioni  generali:  1)  entrata  in  vigore  delle   sanzioni;   2)
    considerazioni generali  in  ordine  alle  fattispecie  sanzionatorie
    previste dall'art. 73 del regolamento; 3) fattispecie che  comportano
    l'applicazione delle sanzioni della sospensione e della decadenza; 4)
    operativita' della SOA in caso di sospensione o  di  decadenza  della
    autorizzazione ad attestare, nonche' di fallimento  o  di  cessazione
    della attivita'. 
      In allegato alla presente determinazione sono contenute linee guida
    operative che delineano le fattispecie sanzionabili piu' rilevanti  e
    ne specificano l'entrata in vigore. 
     
    1. Entrata in vigore delle sanzioni. 
     
      In  base  al  combinato  disposto  dell'art.  359,  comma  2,   del
    regolamento e dell'art. 253, comma 2,  ultimo  periodo,  del  codice,
    l'art. 73 del regolamento e' entrato in vigore quindici  giorni  dopo
    la sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  (Gazzetta  Ufficiale
    della Repubblica italiana n. 288, supplemento ordinario n. 270/L, del
    10 dicembre 2010),  a  differenza  di  tutte  le  altre  disposizioni
    regolamentari che entreranno in vigore  centottanta  giorni  dopo  la
    pubblicazione. 
      Si pone al riguardo  un  problema  di  disciplina  transitoria,  in
    quanto se e' vero che le sanzioni sono  entrate  in  vigore  quindici
    giorni  dopo  la  pubblicazione  del   regolamento   nella   Gazzetta
    Ufficiale, e' altresi' vero che esse  si  riferiscono,  in  parte,  a
    fattispecie  normative  destinate  ad  avere  effetto  solo   decorsi
    centottanta giorni da tale pubblicazione. 
      Di conseguenza, l'impianto sanzionatorio previsto dall'art.  73  e'
    applicabile  anticipatamente   rispetto   al   restante   corpo   del
    regolamento solo nella misura in cui si  riferisca  a  violazioni  di
    obblighi e doveri comportamentali delle SOA gia' previsti nel  codice
    o nel previgente regolamento per il sistema di qualificazione di  cui
    al decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  34/2000  che  resta
    applicabile fino all'entrata in vigore  del  decreto  del  Presidente
    della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 
      Per maggiore chiarezza espositiva, la descrizione  analitica  delle
    singole fattispecie  sanzionabili  e'  contenuta  nelle  linee  guida
    allegate alla presente determinazione e, nella tabella in calce  alle
    stesse, e' evidenziata, per ogni singola violazione,  la  data  dalla
    quale  entra  in  vigore  (quindici  o   centottanta   giorni   dalla
    pubblicazione  del  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   n.
    207/2010) l'obbligo posto a carico delle SOA. 
      In applicazione dei principi generali  dell'ordinamento  giuridico,
    le sanzioni in esame potranno essere comminate  solo  per  violazioni
    poste in essere dalle SOA successivamente alla  data  di  entrata  in
    vigore del relativo obbligo. 
      Tuttavia e' opportuno precisare che la SOA e'  comunque  tenuta  ad
    adeguare la  propria  condotta  rispetto  alle  disposizioni  assunte
    dall'Autorita' in merito alle singole fattispecie sanzionabili  cosi'
    come   indicate   nelle   linee   guida   allegate   alla    presente
    determinazione. Cio' implica che azioni od omissioni poste in  essere
    prima dell'entrata in vigore dell'art. 73 del decreto del  Presidente
    della  Repubblica  n.  207/2010  ed  esplicitate   come   fattispecie
    sanzionabili nelle suddette linee guida, per le quali la SOA  perdura
    nell'inadempimento, dovranno essere regolarizzate al fine di  evitare
    di incorrere nelle relative sanzioni (es. fattispecie di cui al punto
    1.3. delle linee guida). 
     
    2. Considerazioni  generali  circa   le   fattispecie   sanzionatorie
      previste all'art. 73. 
     
      Le fattispecie sanzionabili previste dall'art. 73  del  regolamento
    attengono principalmente alle seguenti  due  tipologie  di  attivita'
    poste in essere dalle SOA: 
        1) adempimenti  previsti  per  garantire  la  verifica  da  parte
    dell'Autorita' del possesso in capo alle SOA dei requisiti generali e
    di  indipendenza  necessari  per  lo  svolgimento  dell'attivita'  di
    attestazione (art. 73, comma 1, lettera a) e lettera b) ed  art.  73,
    comma 2, lettera a); 
        2) esercizio dell'attivita' di attestazione che le  SOA  svolgono
    nei confronti degli esecutori di lavori pubblici d'importo  superiore
    a € 150.000,00 (art. 73, comma 1, lettere b), c) e d) e comma 2). 
      In ordine  alla  tipologia  di  violazioni  di  cui  al  punto  1),
    l'attuale impianto normativo prevede in capo alle SOA  una  serie  di
    obblighi informativi  nei  confronti  dell'Autorita'  in  assenza  di
    specifica richiesta, nonche' un generale  obbligo  di  risposta  alle
    puntuali  richieste  formulate  dalla  stessa  Autorita'  nelle   sue
    funzioni di vigilanza sul sistema  di  qualificazione  come  previste
    dall'art. 6, comma 7, lettera m), del codice. 
      In  particolare  l'art.  73,  comma  1,  lettere  a)  e   b),   del
    regolamento, prevede  l'applicazione  della  sanzione  amministrativa
    pecuniaria di cui all'art. 6, comma 11, del codice, sia  ai  casi  di
    mancata  risposta  alle  richieste  dell'Autorita',  ai  sensi  degli
    articoli 65,  comma  1  e  66,  comma  4,  sia  ai  casi  di  mancata
    comunicazione di cui agli articoli 64, comma  5,  65,  comma  2,  67,
    commi 3 e 4, 70, comma 7, 74, comma 4 e 83, comma 6. 
      Con  riferimento   alla   «mancata   risposta/comunicazione»   deve
    osservarsi che, oltre alle ipotesi di rifiuto o omissione  della  SOA
    di fornire entro i termini di legge le informazioni e/o  i  documenti
    previsti dalle disposizioni richiamate, la condotta  sanzionabile  si
    realizza  anche  nel   caso   di   risposta/comunicazione   pervenuta
    successivamente ai termini indicati  (ferma  restando  la  permanenza
    degli obblighi di comunicazione anche successivamente alla decorrenza
    del termine di adempimento)  e  nel  caso  di  risposta/comunicazione
    priva di almeno uno degli elementi essenziali richiesti  e/o  oggetto
    dell'obbligo  di  comunicazione.  In  tale  ultimo   caso   (risposta
    incompleta), al fine di non incorrere nella relativa sanzione, la SOA
    dovra' provvedere a richiedere un chiarimento  all'Autorita'  qualora
    ritenga che la richiesta ricevuta non  consenta  di  identificare  in
    modo specifico e preciso il contenuto della risposta. 
      Ovviamente  le  condotte  sopra  descritte  potranno  integrare  la
    fattispecie sanzionabile solo qualora possano essere ricondotte  alla
    SOA  secondo  gli  ordinari  principi  di  imputabilita',   con   una
    valutazione che verra' effettuata caso per caso dall'Autorita'. 
      Le  violazioni  riconducibili   all'esercizio   dell'attivita'   di
    attestazione (punto 2) sopra indicato) attengono invece alla funzione
    di vigilanza svolta dall'Autorita'  sul  sistema  di  qualificazione;
    funzione che puo' esplicarsi  mediante  l'adozione  di  provvedimenti
    inibitori idonei a prevenire  la  potenziale  lesione  del  principio
    dell'indipendenza in capo alle SOA (ad  esempio  con  il  diniego  di
    nulla osta all'acquisto  di  partecipazioni  azionarie  nel  capitale
    sociale degli organismi di attestazione  ovvero  con  il  diniego  di
    autorizzazione all'assunzione nell'organico) oppure con l'adozione di
    provvedimenti volti a sanare situazioni gia' verificatesi di  lesione
    del principio stesso.  In  entrambe  le  ipotesi  descritte,  qualora
    sussistano profili di responsabilita' nell'aggirare  le  disposizioni
    vigenti e le violazioni integrino gli estremi di condotte irregolari,
    illegittime e/o illegali secondo quanto  previsto  dall'art.  73  del
    regolamento,  l'Autorita'  provvede  a  sanzionare  le  SOA  per  gli
    inadempimenti. 
      Rinviando  per  una  trattazione   piu'   analitica   dei   singoli
    inadempimenti  alle   linee   guida   allegate,   e'   opportuno   un
    approfondimento in merito alla nozione di «indipendenza di  giudizio»
    sottesa  a  molte   delle   violazioni   in   esame.   Il   requisito
    dell'indipendenza, sulla base di quanto disposto dall'art. 40,  comma
    3, del  codice,  costituisce  infatti  uno  dei  presupposti  per  un
    corretto esercizio dell'attivita' di attestazione e, in quanto  tale,
    le SOA sono tenute a garantirne la sussistenza. 
      Il requisito dell'indipendenza di giudizio deve  essere  inteso  in
    un'accezione ampia, come confermato anche dal recente parere reso  in
    materia dal Consiglio di Stato. 
      In particolare, con parere dell'Adunanza generale n.  852/2011  del
    24 febbraio 2011, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la norma  del
    codice richiamata legittimi il controllo dell'Autorita' sui conflitti
    di interesse che possano  menomare  l'indipendenza  delle  SOA.  Tale
    controllo ha la finalita' di garantire il principio costituzionale di
    buon andamento dell'amministrazione, essendo le SOA soggetti  privati
    che svolgono una pubblica funzione. 
      In quest'ottica deve  darsi  rilievo  alla  presenza  di  qualsiasi
    interesse   commerciale   o   finanziario   che   possa   determinare
    comportamenti non imparziali o discriminatori e deve riconoscersi  in
    capo alle SOA uno specifico obbligo di astensione «quando  l'adozione
    dell'atto di certificazione possa essere viziato dalla presenza di un
    interesse economico personale,  anche  meramente  potenziale,  a  che
    l'atto abbia un certo contenuto piuttosto che un altro». 
      Da un punto di vista  soggettivo,  la  personalita'  dell'interesse
    deve essere valutata non solo con riferimento alla SOA come  soggetto
    giuridico autonomo  ma  anche  in  relazione  ai  suoi  azionisti  ed
    amministratori (nello stesso senso anche la  pronuncia  Consiglio  di
    Stato, sez. VI, n. 987/2011). Di conseguenza la SOA dovra'  astenersi
    dallo svolgere attivita' di attestazione ogni volta  in  cui  vi  sia
    nella vicenda oggetto dell'attivita' stessa, un interesse commerciale
    o finanziario, riconducibile direttamente o indirettamente  alla  SOA
    medesima o ai soggetti che la possiedono o la amministrano. 
      Quanto alla idoneita' a ledere  il  principio  di  indipendenza  di
    giudizio della SOA, l'interesse in questione, come sopra individuato,
    potra' essere anche potenziale. 
      Pertanto, anche alla luce delle pronunce richiamate, la  SOA  sara'
    tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 64, comma 5, del decreto  del
    Presidente della Repubblica n. 207/2010, ogni conflitto di  interessi
    non solo attuale ma anche potenziale che possa influire sul requisito
    dell'indipendenza  e  che  possa  essere  ricondotto  direttamente  o
    indirettamente alla SOA stessa o ai soggetti che la possiedono e/o la
    amministrano. 
     
    3. Fattispecie che comportano la sanzione della sospensione  o  della
      decadenza della autorizzazione ad attestare (art. 73, comma 3). 
     
      Oltre  alle  sanzioni  pecuniarie,  l'art.   73,   comma   3,   del
    regolamento, prevede la sospensione della autorizzazione  a  svolgere
    attivita' di attestazione in  caso  di  piu'  violazioni  di  cui  ai
    precedenti commi 1 e 2 commesse dalle SOA ovvero in caso di  recidiva
    dopo l'irrogazione di una sanzione  pecuniaria.  La  norma,  inoltre,
    prevede la sanzione della decadenza dell'autorizzazione nel  caso  di
    comportamento inadempiente delle SOA,  caratterizzato  nel  tempo  da
    recidiva grave o gravemente reiterata. 
      Con riferimento  alla  sospensione,  la  norma  prevede  differenti
    termini massimi di centoventi giorni, duecentoquaranta giorni,  e  un
    anno, da applicarsi in ragione della gravita' degli inadempimenti. 
      La disposizione in esame  prevede  espressamente  che  la  sanzione
    della sospensione non sia alternativa ma vada ad aggiungersi a quella
    pecuniaria prevista per l'ultima violazione. Deve precisarsi che,  in
    tali ipotesi di «cumulo» di sanzioni, l'applicazione  della  sanzione
    pecuniaria resta ancorata alle  regole  indicate  dai  commi  1  e  2
    dell'art. 73 per la singola violazione. Pertanto sara'  irrogata  una
    sanzione pecuniaria fino a € 25.822 qualora venga posta in essere una
    fattispecie di cui al comma 1, ovvero una sanzione fino  a  €  51.545
    nelle ipotesi di violazione del comma 2. 
      In caso di contestuale violazione di una previsione del comma  1  e
    di una del comma 2 si applica la sanzione pecuniaria  prevista  nella
    misura massima di € 51.545. 
      La  decadenza   dell'autorizzazione   a   svolgere   attivita'   di
    attestazione, alla quale non si  aggiunge  invece  l'applicazione  di
    alcuna sanzione pecuniaria, e' prevista nei seguenti casi: 
        a) nuova violazione, tra quelle di cui all'art. 73, commi 1 e  2,
    del regolamento, dopo una precedente sospensione, se  il  periodo  da
    irrogare per la nuova violazione, cumulato con quella precedente, sia
    pari o superiore a trecentosessanta giorni; 
        b) nuova violazione, tra quelle di cui all'art. 73, commi 1 e  2,
    del regolamento, dopo quattro  sanzioni  che  abbiano  comportato  la
    sospensione per un periodo complessivamente  superiore  a  centoventi
    giorni; 
        c) ipotesi elencate dall'art. 73, comma 4, del regolamento. 
      Perche' possa applicarsi la decadenza di cui  alla  lettera  a)  va
    considerato che il cumulo  dei  periodi  di  sospensione,  anche  non
    continuativi, e' limitato a due sole violazioni la cui sommatoria  e'
    pari o superiore a trecentosessanta giorni. 
      Con riferimento alla decadenza di cui alla lettera b),  si  ritiene
    che le quattro sanzioni «che abbiano comportato la sospensione per un
    periodo  complessivamente  superiore  a  centoventi  giorni»  debbano
    essere tassativamente quattro - a prescindere dalla loro  successione
    temporale - e ciascuna di esse  di  natura  sospensiva,  non  potendo
    considerare nel calcolo del suddetto periodo  complessivo  precedenti
    sanzioni esclusivamente pecuniarie. 
     
    4. Regole da rispettare in caso di sospensione o di  decadenza  della
      autorizzazione ad attestare, nonche' di fallimento o di  cessazione
      della attivita' della SOA (art. 73, commi 8 e 9). 
     
    4.1. Effetti della sospensione della autorizzazione  ad  attestare  e
      conseguenze sulla attivita' di attestazione. 
     
    Sull'attivita' di attestazione della SOA. 
      Il provvedimento sanzionatorio di sospensione ex art. 73, comma  3,
    decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010  ha  per  oggetto
    l'autorizzazione allo svolgimento da parte della  SOA  dell'attivita'
    di attestazione della qualificazione, rilasciata ai  sensi  dell'art.
    68. 
      La sanzione della sospensione incide sull'attivita' di attestazione
    della SOA nella misura in cui interdice  temporaneamente  l'esercizio
    di  tutte  le  attivita'  propedeutiche,  funzionali  e  strettamente
    connesse al  rilascio  dell'attestato  di  qualificazione.  Pertanto,
    durante il periodo di sospensione, la SOA non potra' stipulare  alcun
    contratto di attestazione, ne' rilasciare  attestati  sulla  base  di
    contratti stipulati in data anteriore a tale  periodo,  ne'  svolgere
    alcun tipo  di  attivita'  istruttoria  finalizzata  al  rilascio  di
    attestazioni di qualificazione. 
      E' fatta salva in ogni caso la facolta' dell'impresa  di  risolvere
    il contratto di attestazione non ancora eseguito stipulato con la SOA
    sospesa prima della sospensione stessa e di indicare un'altra SOA cui
    vada   trasferita   la   documentazione   relativa    alla    propria
    qualificazione,  con  conseguente  obbligo  della  SOA   sospesa   di
    provvedere a tale trasferimento. 
      La sanzione della sospensione non sottrae  in  alcun  modo  la  SOA
    dalla funzione di vigilanza  dell'Autorita'  ne'  dagli  obblighi  di
    legge in merito ad  indipendenza,  trasparenza,  correttezza  cui  e'
    tenuta.  In  particolare,  la  sanzione  in  esame  non  sospende   i
    poteri/doveri inerenti tutte quelle attivita' di vigilanza  vincolate
    ed inderogabili cui  la  SOA  e'  obbligata,  in  quanto  espressione
    diretta delle funzioni pubblicistiche di controllo attribuitele dalla
    legge. 
      In questo senso,  ferma  restando  la  facolta'  dell'Autorita'  di
    impartire ulteriori disposizioni alla SOA  con  il  provvedimento  di
    sospensione, tra le attivita' di vigilanza vincolate ed inderogabili,
    non puo' ritenersi sospeso l'obbligo per la SOA di procedere ai sensi
    dell'art. 40, comma 9-ter, decreto legislativo n. 163/2006. 
      Qualora la SOA sospesa non adempia  agli  obblighi  sopra  indicati
    l'Autorita', oltre  ad  applicare  le  sanzioni  conseguenti  a  tale
    inadempimento  nei  confronti  della  stessa,  interverra'  ai  sensi
    dell'art. 6, comma 7, lettera m), del codice. 
     
    Sull'assetto societario ed organizzativo della SOA. 
      La  sospensione  dell'autorizzazione  a   svolgere   attivita'   di
    attestazione non incide sulla  facolta'  della  SOA  di  procedere  a
    modifiche societarie ed organizzative, pur sempre nel rispetto  delle
    procedure  autorizzative  stabilite   dalla   normativa   vigente   e
    dall'Autorita'.  La  SOA  puo'  richiedere  nulla  osta  relativi  al
    personale in organico; parimenti i soci possono  procedere,  mediante
    la presentazione  della  relativa  istanza,  al  trasferimento  delle
    azioni. Allo stesso tempo, la SOA  puo'  presentare  istanza  per  la
    nomina di nuovi amministratori, in  sostituzione  di  componenti  del
    CdA, oppure procedere alla sostituzione dei sindaci in carica. La SOA
    puo' anche adottare tutte quelle modifiche  dell'atto  costitutivo  e
    dello statuto che si ritenga necessario adottare,  anche  allorquando
    tali modifiche presentino profili di interesse pubblicistico  e  come
    tali siano da assoggettare al controllo della Autorita'. 
      Si chiarisce altresi'  che  il  periodo  di  sospensione  comminato
    dall'Autorita' non rileva ai fini di quanto  previsto  dall'art.  73,
    comma 4, lettera  c),  del  regolamento,  che  dispone  la  decadenza
    dell'autorizzazione nel  caso  dell'interruzione  dell'attivita'  per
    piu' di centottanta giorni: tale  ultima  prescrizione  si  ricollega
    infatti ad  un'interruzione  volontaria  dell'attivita',  ricollegata
    cioe' ad un fatto imputabile alla  SOA  e  non  ad  un  provvedimento
    sanzionatorio irrogato dall'Autorita'. 
     
    4.2. Obblighi della SOA conseguenti ai provvedimenti di sospensione e
      di decadenza della autorizzazione ad attestare, nonche'  a  seguito
      di fallimento e di cessazione della attivita' della SOA. 
     
      Il comma 8 dell'art. 73  del  regolamento  disciplina  gli  effetti
    della sospensione o della  decadenza  (oltre  a  quelli  relativi  al
    fallimento o alla cessazione di attivita' di una  SOA)  nel  rapporto
    tra la SOA e le imprese qualificate o in attesa di qualificazione. 
      Al  fine  di  tutelare  le  imprese,  le   quali   possono   essere
    pregiudicate dalla paralisi della attivita' di attestazione della SOA
    conseguente alle fasi della sospensione, decadenza  o  cessazione  di
    attivita'  e  fallimento,  la  norma  prevede  che  le  SOA   debbano
    comunicare, entro il termine di quindici giorni, il ricorrere di  una
    delle circostanze sopra segnalate;  tale  comunicazione  deve  essere
    inviata anche all'Autorita'. 
      Oggetto di tale comunicazione e'  costituito  alternativamente  dal
    provvedimento finale emesso dall'Autorita' di sospensione o decadenza
    dell'autorizzazione ad attestare, dall'intervenuta  dichiarazione  di
    fallimento o dalla cessazione dell'attivita'. 
      Con riferimento al termine di quindici giorni, indicato  nel  primo
    periodo del comma 8, si  rileva  che  si  tratta  di  un  termine  di
    adempimento di un'obbligazione ex lege la cui inosservanza  determina
    le conseguenze  delineate  rispettivamente  dall'art.  73,  comma  1,
    lettera c), e comma 4, lettera d), del regolamento. 
      In particolare, la lettera c) del primo  comma  della  disposizione
    richiamata sanziona, con pena pecuniaria fino a  € 25.822  (l'importo
    sara' commisurato in misura proporzionale rispetto  alla  durata  del
    ritardo), il comportamento della SOA che comunichi le circostanze  di
    cui al primo periodo del comma ottavo, oltre il termine  di  quindici
    giorni. 
      L'inutile scadenza del termine suddetto non estingue  comunque  gli
    obblighi di comunicazione che gravano sulla SOA. Tanto e' vero che la
    lettera d) del successivo quarto  comma  prevede  la  sanzione  della
    decadenza  dell'autorizzazione  ad  attestare  per  il  caso  in  cui
    l'obbligo di comunicazione sia rimasto del tutto inosservato, secondo
    un giudizio di merito compiuto  dalla  Autorita'.  In  tali  ipotesi,
    l'Autorita' stessa, accertato il perdurare  dell'inadempimento  della
    SOA,  provvedera'  ad  intimare  alla   SOA   stessa   di   adempiere
    concedendole   contestualmente   un   ulteriore   termine,    decorso
    inutilmente il quale,  potra'  essere  attivato  il  procedimento  di
    decadenza. 
      Il termine di quindici giorni entro il quale la SOA deve provvedere
    ad effettuare la comunicazione in esame decorre: 
        nel caso di  sospensione  o  decadenza  dell'autorizzazione,  dal
    giorno in cui la SOA medesima riceve la comunicazione  dell'Autorita'
    del provvedimento adottato; 
        nel caso di  fallimento,  dalla  data  di  perfezionamento  della
    notifica nei confronti della SOA del provvedimento del Tribunale  con
    il quale viene dichiarato il fallimento. 
      Con riferimento all'ipotesi di cessazione dell'attivita' della  SOA
    si rileva che il momento in  cui  si  perfeziona  la  fattispecie  e'
    quello in cui i liquidatori, ai sensi di  quanto  previsto  dall'art.
    2495 c.c., una volta approvato il bilancio  finale  di  liquidazione,
    chiedono la cancellazione della societa' dal registro  delle  imprese
    con la conseguente estinzione della societa' stessa. 
      Pertanto, al fine di evitare che con la cancellazione della SOA dal
    registro delle imprese venga meno il soggetto al quale  imputare  gli
    obblighi connessi al trasferimento della  documentazione  alla  nuova
    SOA  indicata/designata  e  di  rendere  quindi  vane  le  previsioni
    dell'art. 73, comma 8, del regolamento, e' necessario che,  prima  di
    provvedere all'adempimento che chiude il procedimento di liquidazione
    (cancellazione dal registro delle imprese), i liquidatori  effettuino
    la comunicazione in esame ed esauriscano tutta la procedura  indicata
    dalla richiamata disposizione regolamentare. 
      Quanto  alle  modalita'  della   comunicazione,   in   assenza   di
    prescrizioni  normative,  le  SOA  potranno  utilizzare   tutti   gli
    strumenti idonei a consentire con certezza  sia  la  ricezione  della
    comunicazione, sia la verifica ex post da parte della Autorita' della
    avvenuta comunicazione entro i termini di legge. 
      Quanto alle decisioni che puo' assumere l'impresa, a seguito  della
    ricezione della comunicazione da parte della SOA,  appare  necessario
    distinguere: A) la sospensione della autorizzazione; B) la decadenza,
    il fallimento o la cessazione di attivita'. 
      A) Nel  caso  della  sospensione  della  autorizzazione,  la  norma
    attribuisce alle imprese la facolta' di «indicare un'altra SOA cui va
    trasferita la documentazione» (art. 73, comma 8, secondo periodo). Di
    conseguenza le imprese saranno libere di  ricorrere  o  meno  a  tale
    possibilita'. 
      L'art.  73,  comma  8,  del  regolamento  nulla   precisa,   pero',
    relativamente  al  caso  in  cui  la  SOA,  pur  avendo  ricevuto  la
    comunicazione  dell'impresa  circa  la  volonta'  di  trasferire   la
    documentazione ad altra SOA, non ottemperi, ne' prevede alcun termine
    per l'adempimento. 
      La questione e' risolta dal  coordinamento  della  disposizione  in
    esame con il precedente comma 4, lettera e). La norma richiamata, ove
    prevede  l'inosservanza   delle   disposizioni   impartite   con   il
    provvedimento di sospensione quale presupposto della  sanzione  della
    decadenza,  ammette  la  possibilita'  per  l'Autorita'  di  inserire
    disposizioni ulteriori nel  provvedimento  di  sospensione.  Pertanto
    l'Autorita' ben potra' indicare nel provvedimento di  sospensione  il
    termine  entro  il  quale  la  SOA  sara'  tenuta  a  trasferire   la
    documentazione   in   favore   della   SOA   indicata   dall'impresa.
    L'inadempimento     sara'     sanzionato     con     la     decadenza
    dell'autorizzazione. 
      B)  Nel  caso  di  decadenza  dell'autorizzazione,  cosi'  come  di
    fallimento e di  cessazione  della  attivita'  da  parte  della  SOA,
    trovera' applicazione il procedimento  previsto  nei  periodi  terzo,
    quarto e quinto del comma ottavo  dell'art.  73.  Nei  trenta  giorni
    successivi alla ricezione della relativa comunicazione  di  decadenza
    dell'autorizzazione, fallimento, cessazione dell'attivita'  da  parte
    della SOA, le imprese dovranno comunicare alla stessa  il  nominativo
    della SOA cui trasferire la relativa documentazione; se l'impresa non
    provvede, sara' l'Autorita', nei successivi quarantacinque giorni,  a
    designare  la  nuova  SOA  mediante  pubblico  sorteggio  e  a  darne
    comunicazione alla SOA designata. Nei sessanta giorni successivi alla
    indicazione/designazione   della   nuova   SOA,   la   SOA   la   cui
    autorizzazione dichiarata  decaduta  dall'autorizzazione,  fallita  o
    cessata e' tenuta a provvedere al trasferimento della documentazione. 
     
    4.3.  Divieto  di  trasferimento  di  azienda  tra  SOA  in  caso  di
      sospensione o decadenza dell'autorizzazione (comma 9). 
     
      Il comma 9 dell'art. 73 del regolamento stabilisce che: «In caso di
    sospensione o decadenza dell'autorizzazione, l'Autorita' non  concede
    il nulla osta ad operazioni che comportino il trasferimento aziendale
    tra SOA». La ratio della previsione in oggetto e' quella di  impedire
    il compimento  di  atti  elusivi  volti  ad  evitare  le  conseguenze
    pregiudizievoli  derivanti  dall'applicazione  delle  sanzioni  della
    sospensione o della decadenza dell'autorizzazione. 
      Di conseguenza, si ritiene che nel  concetto  di  trasferimento  di
    azienda siano ricomprese tutte le iniziative  tese  al  trasferimento
    aziendale tra SOA. 
      Per  quanto  riguarda  i  presupposti  temporali  del  divieto   di
    trasferimento di azienda, la richiamata ratio antielusiva della norma
    porta a ritenere che il termine di applicazione della fattispecie  da
    cui decorre l'impossibilita' di trasferire l'azienda ad altra SOA  e'
    quello della comunicazione di avvio del procedimento. Solo  nel  caso
    di  sospensione  il  divieto  al  trasferimento  perdura  sino   alla
    conclusione del periodo interdittivo. 
      La  presente  determinazione  entra  in  vigore   dalla   data   di
    pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
      In base a quanto sopra considerato, il consiglio adotta la presente
    determinazione. 
        Roma, 15 marzo 2011 
     
                                          Il presidente relatore: Brienza 
     
    Il segretario: Esposito 
      Depositato presso la segreteria del  consiglio  in  data  25  marzo
    2011. 
    
            
          
                                                               Allegato 1 
     
                            LINEE GUIDA OPERATIVE 
     
    Premessa. 
        Le presenti linee guida operative descrivono in modo analitico le
    fattispecie piu' rilevanti alle quali sono  applicabili  le  sanzioni
    previste dall'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
    207/2010, in relazione alle indicazioni generali contenute nel  testo
    della presente determinazione. 
        1.  Violazioni  in  materia  di  obblighi  delle  SOA,  atti   ad
    assicurare il possesso e il mantenimento dei requisiti generali  e  a
    prevenire lesioni al principio  dell'indipendenza,  nonche'  sanzioni
    pecuniarie corrispondenti [art. 73, comma 1, lettera a) e lettera b),
    ed art. 73, comma 2, lettera a)]. 
        L'art. 73, comma 1, del regolamento prevede l'applicazione  delle
    sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6, comma  11,  del
    codice, per violazioni in materia  di  obblighi  delle  SOA  atti  ad
    assicurare il possesso e il mantenimento dei requisiti generali  e  a
    prevenire lesioni al principio dell'indipendenza. Tali sanzioni  sono
    da graduare rispetto alla misura massima  di  € 25.822  in  relazione
    alla gravita' dell'inadempimento delle SOA, per i casi di: 
        1.1. Mancata, ritardata o incompleta  risposta,  nel  termine  di
    dieci giorni,  alle  richieste  dell'Autorita'  alle  SOA,  per  ogni
    informazione riguardante i nominativi dei propri soci e le  eventuali
    situazioni di controllo o di collegamento, secondo quanto risulta dal
    libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da ogni altro  dato  a
    loro disposizione, ai fini del  controllo  e  della  vigilanza  sulla
    composizione azionaria delle SOA,  sulla  persistenza  del  requisito
    dell'indipendenza e dei requisiti morali  e  professionali  dei  soci
    diretti e indiretti. 
        1.2. Mancata, ritardata  o  incompleta  risposta  alle  richieste
    istruttorie dell'Autorita', nel termine indicato  dalla  stessa,  per
    ogni informazione riguardante il procedimento aperto  su  istanza  di
    nulla osta al trasferimento di  partecipazioni  azionarie  della  SOA
    [combinato disposto dell'art. 73, comma 1, lettera a), con l'art. 66,
    comma 4, del regolamento]. 
        1.3.  Mancata,  ritardata   o   incompleta   comunicazione   alla
    Autorita',  nel  termine  previsto  di  quindici  giorni   dal   loro
    verificarsi, delle eventuali circostanze  che  possano  implicare  la
    presenza   di   interessi   idonei   ad   influire   sul    requisito
    dell'indipendenza.  Poiche'  la  richiamata  disposizione   contenuta
    nell'art. 64, comma 5, del regolamento, e'  logicamente  correlata  a
    quella di cui al precedente comma 4, il  requisito  dell'indipendenza
    va  riferito  necessariamente  alla  composizione  e  alla  struttura
    organizzativa delle SOA, ed e' posseduto qualora siano assicurati  il
    rispetto del principio di indipendenza di  giudizio  e  l'assenza  di
    qualunque interesse commerciale, finanziario  che  possa  determinare
    comportamenti non imparziali o discriminatori, anche in  presenza  di
    eventuali situazioni di  controllo  o  di  collegamento,  individuate
    secondo quanto previsto dall'art. 2359 del codice  civile  [combinato
    disposto dell'art. 73, comma 1, lettera b), con l'art. 64,  comma  5,
    del regolamento]. 
        Al fine di assicurare il rispetto del principio di indipendenza e
    di  assenza  di  qualunque  interesse  commerciale,  le  SOA   devono
    effettuare i necessari controlli ogni tre mesi, presso le  camere  di
    commercio,  industria   e   artigianato   e   inviare   la   relativa
    comunicazione all'Autorita'. A riguardo si precisa che la valutazione
    in ordine al rispetto di tali principi non e' piu' rimessa alle  SOA,
    le quali sono quindi tenute a comunicare la sussistenza di  qualunque
    circostanza che possa implicare la presenza di  interessi  idonei  ad
    influire  sul  requisito  dell'indipendenza.  Nel   primo   trimestre
    successivo  all'entrata  in  vigore  dell'art.  73  del  decreto  del
    Presidente  della  Repubblica  n.  207/2010  le  SOA  sono  tenute  a
    comunicare non solo le  circostanze  rilevanti  nel  senso  anzidetto
    verificatesi successivamente al 25  dicembre  2010  ma  anche  quelle
    verificatesi prima di tale data. 
        1.4.  Mancata,  ritardata   o   incompleta   comunicazione   alla
    Autorita',  nel  termine  previsto  di  quindici  giorni   dal   loro
    verificarsi dell'eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze  che
    incidono  sulle  situazioni  di  cui  all'art.  64,  comma   6,   del
    regolamento, e cioe',  tenuto  conto  della  rubrica  della  predetta
    disposizione, in caso di mancato possesso o del venir meno di uno dei
    requisiti di ordine generale della SOA [combinato disposto  dell'art.
    73, comma 1, lettera b) con l'art. 65,  comma  2,  del  regolamento].
    Anche in questo caso e' rimessa  alla  Autorita'  la  valutazione  di
    fatti e circostanze che possano incidere sul sussistere o meno  delle
    situazioni ostative di cui all'art. 64, comma 6. 
        Le SOA, ogni sei  mesi,  devono  richiedere  alle  Procure  della
    Repubblica - Ufficio casellario giudiziale  i  certificati  integrali
    relativi alle persone fisiche oggetto di controllo. 
        1.5.  Mancata,  ritardata   o   incompleta   comunicazione   alla
    Autorita',  nel   termine   previsto   di   quindici   giorni   dalla
    dichiarazione pronunciata da parte degli organi  sociali  delle  SOA,
    della decadenza dalla carica per i soggetti che svolgono funzioni  di
    amministrazione, direzione e controllo, a causa del  venir  meno  dei
    requisiti di cui all'art. 64, comma  6,  del  regolamento  [combinato
    disposto dell'art. 73, comma 1, lettera b), con l'art. 67,  comma  3,
    del regolamento]. 
        1.6.  Mancata,  ritardata   o   incompleta   comunicazione   alla
    Autorita', nel termine previsto di  quindici  giorni  dall'avvio  del
    relativo procedimento,  della  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro
    subordinato nei confronti del personale delle SOA, disposta  a  causa
    del venir meno dei  requisiti  di  cui  all'art.  64,  comma  6,  del
    regolamento [combinato disposto dell'art. 73, comma  1,  lettera  b),
    con l'art. 67, comma 4, del regolamento]. 
        1.7. Per il caso in cui le informazioni, i dati ovvero  gli  atti
    trasmessi alla Autorita', compresi quelli trasmessi  in  forza  delle
    norme sopra richiamate, risultino non veritieri, l'art. 73, comma  2,
    lettera  a),  del  regolamento,   prevede   sanzioni   amministrative
    pecuniarie piu' severe, da graduare rispetto alla misura  massima  di
    € 51.545. 
        Altri casi, sanzionati dall'art. 73, comma  2,  del  regolamento,
    sino alla misura massima di € 51.545, sempre a causa di  lesioni  del
    possesso e del mantenimento dei requisiti generali  e  del  principio
    dell'indipendenza, sono i seguenti: 
        1.8. Comportamento,  nello  svolgimento  dei  propri  compiti  ed
    attivita',  caratterizzato  da  scarse   diligenza,   correttezza   e
    trasparenza, non rispettoso  dei  principi  di  cui  all'art.  2  del
    codice,  di  economicita',  di  efficacia,  di  tempestivita'  e   di
    correttezza, di parita' di trattamento, di  non  discriminazione,  di
    trasparenza, di proporzionalita' [combinato  disposto  dell'art.  73,
    comma 2, lettera b), con l'art. 70, comma 1, lettera a)]. 
        In via meramente esemplificativa e  non  esaustiva,  ricadono  in
    tale  fattispecie  anche  le  ipotesi  di  assunzioni  di   personale
    (limitatamente alle  figure  in  posizione  apicale)  e  di  cessioni
    azionarie, effettuate/consentite dalle SOA senza acquisire  il  nulla
    osta della Autorita'. 
        Ulteriore ipotesi che ricade  nella  fattispecie  e'  il  mancato
    controllo nel «Forum SOA». 
        Altresi', viene sanzionato: 
        il  comportamento  che   non   abbia   assicurato   e   mantenuto
    l'indipendenza richiesta dalle disposizioni del codice e  dal  titolo
    III  del  regolamento  (riguardante  il  sistema  di  qualificazione)
    [combinato disposto dell'art. 73, comma 2, lettera b), con l'art. 70,
    comma 1, lettera d)] e che avrebbe evitato qualsiasi possibilita'  di
    conflitti di interesse [combinato disposto  dell'art.  73,  comma  2,
    lettera c), con l'art. 71, comma 1, lettera b)]; 
        la mancata o carente disponibilita' di risorse  e  di  procedure,
    anche  di  controllo  interno,  idonee  ad  assicurare  efficienza  e
    correttezza [combinato disposto dell'art. 73, comma  2,  lettera  b),
    con l'art. 70, comma 1, lettera e)]. L'Autorita' con successivo  atto
    generale provvedera'  ad  indicare  specificamente  le  procedure  da
    adottare con conseguente applicabilita' della sanzione per il caso di
    adozione da parte delle SOA di procedure non conformi; 
        per avere operato in modo non conforme alle procedure,  anche  di
    controllo interno, presentate in sede di richiesta di  autorizzazione
    e ai loro eventuali successivi aggiornamenti approvati dall'Autorita'
    [combinato disposto dell'art. 73, comma 2, lettera c), con l'art. 71,
    comma 1, lettera a)]; 
        il ricorso, per l'espletamento delle attivita'  istituzionali,  a
    prestazioni di soggetti esterni alla organizzazione  aziendale  delle
    SOA [combinato disposto dell'art. 73, comma 2, lettera c), con l'art.
    71, comma 1, lettera e), e con l'art. 70, comma 3, del regolamento]; 
        violazioni, come individuate  dall'art.  73,  per  effetto  delle
    attivita' espletate  in  maniera  diretta  e  indiretta  da  soggetti
    esterni alle SOA,  in  nome  e  per  conto  delle  stesse  [combinato
    disposto dell'art. 73, comma 2, lettera c), con l'art. 71,  comma  1,
    lettera e), e con l'art. 70, comma 3, del regolamento]. 
        2. Violazioni in materia di obblighi attinenti  allo  svolgimento
    delle attivita' di attestazione,  da  parte  delle  SOA,  e  sanzioni
    pecuniarie corrispondenti [art. 73, comma 1, lettera b), c) e  d),  e
    comma 2]. 
        L'art. 73, comma 1, lettere b), c) e d), del regolamento  prevede
    l'applicazione  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  di   cui
    all'art. 6, comma 11, del codice, per le  violazioni  in  materia  di
    obblighi attinenti allo svolgimento delle attivita' di  attestazione.
    Tali sanzioni sono  da  graduare  rispetto  alla  misura  massima  di
    € 25.822, in relazione alla gravita'  dell'inadempimento  delle  SOA,
    per i casi di: 
        2.1.  Mancata,  ritardata   o   incompleta   comunicazione   alla
    Autorita', nel termine  previsto  di  dieci  giorni,  dell'avvio  del
    procedimento di accertamento del possesso dei requisiti necessari  ai
    fini  del  rilascio   e   del   mantenimento   dell'attestazione   di
    qualificazione nei  confronti  delle  imprese  nonche'  del  relativo
    esito, ai sensi dell'art. 40,  comma  9-ter,  del  codice  [combinato
    disposto dell'art. 73, comma 1, lettera b), con l'art. 70,  comma  7,
    del regolamento]. 
        2.2.  Mancata,  ritardata   o   incompleta   comunicazione   alla
    Autorita', entro quindici giorni dalla scadenza del termine  indicato
    alle imprese dalla SOA attestante, di eventuali  inadempimenti  circa
    la risposta da parte delle imprese  in  merito  alle  richieste  loro
    rivolte, ai fini del controllo sulla veridicita' e la sostanza  delle
    dichiarazioni,  delle  certificazioni  e  delle   documentazioni.   I
    requisiti, il cui possesso e' oggetto di controllo,  sono  quelli  di
    ordine generale e speciale utili per il  rilascio  dell'attestazione,
    nonche' quelli generali, a carattere dinamico, di cui  verificare  il
    permanere  per  tutta  la  durata  del  contratto  di  qualificazione
    [combinato disposto dell'art. 73, comma 1, lettera b), con l'art. 74,
    comma 4, del regolamento]. 
        2.3.    Mancata,    ritardata    o    incompleta     trasmissione
    all'Osservatorio, secondo le modalita' stabilite dalla Autorita', nel
    termine previsto di quindici giorni dal rilascio delle  attestazioni,
    dei certificati e della documentazione a corredo degli stessi, di cui
    all'art. 86 del regolamento,  presentati  dalle  imprese  per  essere
    qualificate, relativi a lavori il cui committente non sia tenuto alla
    applicazione del codice e del regolamento, o  a  lavori  eseguiti  in
    proprio. [combinato disposto dell'art. 73, comma 1, lettera  b),  con
    l'art. 83, comma 6, del regolamento]. 
        Tra i certificati  da  trasmettere  all'Osservatorio,  in  quanto
    presentati dalle  imprese  per  essere  qualificate,  dovranno  anche
    essere compresi quelli che non hanno contribuito alla qualificazione. 
        2.4. Mancata, ritardata o incompleta comunicazione  alle  imprese
    qualificate e a quelle in attesa  di  qualificazione,  della  notizia
    relativa alla sospensione o alla decadenza  della  autorizzazione  ad
    attestare,  al  fallimento  e  alla  cessazione  della  attivita'  di
    attestazione, rispetto al termine di quindici giorni dal  verificarsi
    delle suddette ipotesi. Analogamente,  al  verificarsi  delle  stesse
    (decadenza, fallimento, cessazione della attivita' di  attestazione),
    verra' sanzionata la mancata,  ritardata  o  incompleta  trasmissione
    alla SOA (individuata dall'impresa o, in caso di inerzia nell'ipotesi
    di decadenza dell'autorizzazione, di fallimento o  di  cessazione  di
    attivita' della SOA, dall'Autorita') cui trasferire la documentazione
    presentata  dalle  imprese  per  la  qualificazione,  ottenuta  o  in
    itinere. In questo caso il  ritardo  e'  correlato  al  rispetto  del
    termine di sessanta giorni dalla data di  comunicazione  -  da  parte
    dell'impresa o della Autorita' - della SOA prescelta  cui  trasferire
    la menzionata documentazione [combinato disposto dell'art. 73,  comma
    1, lettera c), con l'art.  73,  comma  8,  del  regolamento,  nonche'
    tenuto conto di  quanto  previsto  dall'art.  40,  comma  9-bis,  del
    Codice: «Le  SOA  sono  altresi'  tenute  a  rendere  disponibile  la
    documentazione e gli atti ai soggetti indicati nel regolamento, anche
    in caso di sospensione o decadenza dell'autorizzazione  all'esercizio
    dell'attivita'  di  attestazione;  in  caso  di   inadempimento,   si
    applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 6,
    comma 11». 
        Relativamente   alle   ipotesi   di   sospensione   o   decadenza
    dell'autorizzazione,  qualora  l'impresa   voglia   sottoporsi   alla
    verifica triennale dei requisiti presso altra SOA, il termine  e'  di
    quindici giorni. 
        2.5.   Violazione   degli   obblighi   di   conservazione   della
    documentazione  e  degli  atti  utilizzati  per  il  rilascio   delle
    attestazioni [combinato disposto dell'art. 73, comma 1,  lettera  d),
    del regolamento, con l'art. 40, comma 9-bis,  del  codice].  In  ogni
    caso le SOA restano tenute alla conservazione della documentazione  e
    degli atti di cui sopra per dieci anni,  non  avendo  il  regolamento
    previsto un diverso termine rispetto a quello indicato dall'art.  40,
    comma 9-bis, del codice. 
        L'art.  73,   comma   2,   del   regolamento   prevede   sanzioni
    amministrative pecuniarie, di maggiore severita', per  le  violazioni
    in materia di obblighi attinenti allo svolgimento delle attivita'  di
    attestazione, in quanto applicabili in modo graduato sino alla misura
    massima di € 51.545, per i seguenti casi: 
        2.6. Informazioni, dati e  atti  trasmessi  alla  Autorita',  che
    risultino non veritieri, compresi i documenti forniti dall'impresa in
    sede di attestazione e rivelatisi falsi [art. 73,  comma  2,  lettera
    a), del regolamento]. 
        2.7. Svolgimento dell'attivita' della SOA in  modo  non  conforme
    alle disposizioni previste dall'art. 70, comma 1 [combinato  disposto
    dell'art. 73, comma 2, lettera  b),  con  l'art.  70,  comma  1,  del
    regolamento]. E cio': 
        2.7.1. per mancato  o  carente  comportamento  caratterizzato  da
    diligenza, da correttezza e da trasparenza, nel rispetto dei principi
    di cui all'art. 2 del codice [art.  70,  comma  1,  lettera  a),  del
    regolamento]; 
        2.7.2. per  mancata  o  carente  acquisizione,  dai  soggetti  da
    qualificare, delle informazioni necessarie e per operato non tale  da
    assicurare adeguata informazione [art. 70, comma 1, lettera  b),  del
    regolamento]; 
        2.7.3. per comportamento che non abbia garantito imparzialita' ed
    equo trattamento [art. 70, comma 1, lettera c), del regolamento]; 
        2.7.4.  per  non  avere  assicurato  e  mantenuto  l'indipendenza
    richiesta  dalle  disposizioni  del  codice  e  dal  titolo  III  del
    regolamento (riguardante il sistema di qualificazione e requisiti per
    gli  esecutori  di  lavori)  [art.  70,  comma  1,  lettera  d),  del
    regolamento]; 
        2.7.5. per mancata o  carente  disponibilita'  di  risorse  e  di
    procedure,  anche  di  controllo  interno,   idonee   ad   assicurare
    efficienza  e  correttezza  [art.  70,  comma  1,  lettera  e),   del
    regolamento]; 
        2.7.6. per non avere verificato: 1) la veridicita' e la  sostanza
    delle dichiarazioni, delle  certificazioni  e  delle  documentazioni,
    circa il possesso dei requisiti generali (art. 78 del regolamento)  e
    speciali (art. 79  del  regolamento),  presentate  dai  soggetti  cui
    rilasciare l'attestato; 2) il permanere del  possesso  dei  requisiti
    generali (di cui all'art. 78 del  regolamento)  [art.  70,  comma  1,
    lettera f), del regolamento]; 
        2.7.7. per non avere rilasciato l'attestazione di  qualificazione
    conformemente alla documentazione prodotta dall'impresa e  verificata
    ai sensi della precedente lettera f) [art. 70, comma 1,  lettera  g),
    del regolamento]; 
        2.7.8  per  aver  rilasciato  un'attestazione  in   carenza   dei
    requisiti prescritti, di cui l'Autorita' ne accerti l'insussistenza a
    seguito  di  informativa  proveniente  da  altra  SOA   relativamente
    all'impresa   alla    quale    precedentemente    aveva    rilasciato
    l'attestazione ovvero per la quale aveva  sottoscritto  un  contratto
    per la qualificazione, dopo avere acquisito la documentazione  e  gli
    atti utilizzati per comprovare il possesso dei requisiti di cui  agli
    articoli 78 e 79 del  regolamento  ed  avere  effettuate  le  proprie
    valutazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti  utilizzati  per
    conseguire l'attestazione (art. 75, comma 3, del regolamento). 
        2.8. Svolgimento delle  attivita'  della  SOA,  nel  corso  delle
    operazioni di valutazione  e  verifica  della  qualificazione,  senza
    avere acquisito, o per avere acquisito in modo  carente,  i  dati  di
    carattere economico-finanziario, quali quelli ricavabili dai bilanci,
    nonche'  le  informazioni  sulle  variazioni  organizzative  e  sulle
    trasformazioni della natura giuridica delle  imprese,  anche  facendo
    ricorso alla banca  dati  della  camera  di  commercio,  industria  e
    artigianato [combinato disposto dell'art. 73, comma  2,  lettera  b),
    con l'art. 70, comma 2, del regolamento]. 
        2.9. Svolgimento dell'attivita' della SOA in modo non conforme al
    manuale  delle  procedure  depositato  all'atto  della  richiesta  di
    autorizzazione e agli eventuali  successivi  aggiornamenti  approvati
    dall'Autorita' [combinato disposto dell'art. 73, comma 2, lettera  b)
    con l'art. 68, comma 2, lettera f), del regolamento]. 
        2.10. Mancato  rispetto  da  parte  delle  SOA  delle  condizioni
    previste dall'art. 71, comma 1, del regolamento  [combinato  disposto
    dell'art. 73, comma 2, lettera  c),  con  l'art.  71,  comma  1,  del
    regolamento]. E cio': 
        2.10.1. per avere operato in modo non  conforme  alle  procedure,
    anche di controllo  interno,  presentate  in  sede  di  richiesta  di
    autorizzazione ed approvate dall'Autorita' stessa [art. 71, comma  1,
    lettera a), del regolamento]; 
        2.10.2.  per  non  avere  adottato  un  comportamento  che  eviti
    qualsiasi possibilita' di conflitti di interesse [art. 71,  comma  1,
    lettera b), del Regolamento]; 
        2.10.3. per  non  avere  rilasciato  le  attestazioni  nel  pieno
    rispetto: 1) dei  requisiti  relativi  al  possesso  del  sistema  di
    qualita' aziendale, conforme alle norme europee della  serie  UNI  EN
    ISO 9000, con riferimento  alla  qualificazione  per  le  classifiche
    dalla III in su,  previsti  nell'art.  63  del  regolamento;  2)  dei
    requisiti per la qualificazione delle imprese, di cui  al  capo  III,
    del titolo III, del regolamento [art. 71, comma 1,  lettera  c),  del
    regolamento]; 
        2.10.4. per non avere applicato le tariffe da  riconoscersi  alle
    SOA per le attivita' di qualificazione, di cui all'allegato C - parte
    I del regolamento [art. 71, comma 1, lettera d), del regolamento]; 
        2.10.5. per non avere svolto la propria attivita' conformemente a
    quanto previsto dall'art. 70, commi 3, 4, 5,  del  regolamento  [art.
    71, comma 1, lettera e), del regolamento], e cio': 
        2.10.5.1.  per  avere  espletato   le   attivita'   istituzionali
    ricorrendo a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione
    aziendale (art. 70, comma 3, del regolamento); 
        2.10.5.2. per avere applicato le tariffe da riconoscersi alle SOA
    per le attivita' di qualificazione, in modo  non  conforme  a  quanto
    previsto dall'allegato C - parte I del regolamento (art. 70, commi  4
    e 5, del regolamento); e cio', per non avere tenuto conto che: 
        1) ogni attestazione di qualificazione o di suo  rinnovo  nonche'
    tutte le attivita' integrative di revisione  o  di  variazione,  sono
    soggette al pagamento di un corrispettivo  determinato,  in  rapporto
    all'importo complessivo ed  al  numero  delle  categorie  generali  o
    specializzate cui si  richiede  di  essere  qualificati,  secondo  le
    formule di cui al richiamato allegato C - parte I; 
        2) per i consorzi stabili, il corrispettivo  spettante  alle  SOA
    per ciascuna attivita' e' ridotto del cinquanta per cento; 
        3) per le imprese qualificate fino alla II classifica di importo,
    il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attivita' e' ridotto
    del venti per cento; 
        4) gli importi determinati dall'allegato C - parte I e  dall'art.
    70, comma 4, del regolamento sono  considerati  corrispettivo  minimo
    della prestazione resa; 
        5) non puo' essere previsto il pagamento di un  corrispettivo  in
    misura maggiore del doppio di quello determinato con i criteri di cui
    al punto 4; 
        6) il corrispettivo deve  essere  interamente  pagato  prima  del
    rilascio dell'attestazione,  revisione  o  variazione;  sono  ammesse
    dilazioni non superiori a sei mesi,  ove,  al  momento  del  rilascio
    della  attestazione  sia  stata  disposta  e  comunicata   alla   SOA
    l'autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (R.I.D.)  per
    l'intero corrispettivo. 
        2.11. Invio di  comunicazioni  inesatte  o  non  veritiere,  alle
    imprese qualificate e a quelle in attesa di qualificazione,  riguardo
    alla sospensione o alla decadenza della autorizzazione ad  attestare,
    al fallimento e alla  cessazione  della  attivita'  di  attestazione,
    ovvero,  al  verificarsi  delle  predette  ipotesi,  trasmissione  di
    documentazione inesatta o non veritiera alla SOA  cui  trasferire  la
    documentazione  presentata  dalle  imprese  per  la   qualificazione,
    ottenuta o in itinere [combinato  disposto  dell'art.  73,  comma  2,
    lettera d) con l'art. 73, comma 8, del regolamento]. 
        2.12.  Inadempimento,  con  riferimento  all'effettuazione  della
    verifica triennale [combinato disposto dell'art. 73, comma 2, lettera
    e), con l'art. 77, comma 3,  del  regolamento],  che  si  concretizza
    nelle seguenti ipotesi: 
        2.12.1. la SOA nei quarantacinque giorni successivi alla  stipula
    del contratto non rilascia l'attestato revisionato; 
        2.12.2. in caso  di  sospensione,  la  relativa  procedura  viene
    sospesa per chiarimenti per un  periodo  superiore  a  quarantacinque
    giorni  e,  comunque,  la  SOA  rilascia  l'attestato  in  un   tempo
    complessivo superiore a novanta giorni dalla stipula del contratto; 
        2.12.3. la SOA  non  dichiara  l'esito  negativo  della  relativa
    procedura  ovvero  lo  dichiara  e   lo   comunica,   all'impresa   e
    all'Autorita', in un tempo complessivo  superiore  a  novanta  giorni
    dalla stipula del contratto, secondo le modalita' di cui al comma 7. 
        2.13. Inadempimento, con riferimento ai certificati di esecuzione
    lavori utili per rilasciare l'attestato di qualificazione  [combinato
    disposto dell'art. 73, comma 2, lettera f), con l'art. 83,  comma  7,
    del regolamento], che si concretizza nelle seguenti ipotesi: 
        2.13.1.  le  SOA  rilasciano  l'attestazione  di   qualificazione
    mediante certificati di lavori emessi dalle stazioni appaltanti,  non
    presenti nel casellario informatico e non confermati  dalle  stazioni
    appaltanti a seguito della richiesta inviata dalla SOA secondo quanto
    previsto nella determinazione dell'Autorita' n. 6 del 27 luglio  2010
    e nel successivo comunicato alle SOA n. 62  del  20  settembre  2010,
    nonche' nelle eventuali future prescrizioni dell'Autorita' stessa  in
    materia di obblighi/deroghe dagli  obblighi  di  consultazione  delle
    banche date detenute; 
        2.13.2. le SOA, avendo rilevato  l'esistenza  di  certificati  di
    lavori non presenti nel  casellario  informatico,  non  provvedono  a
    darne comunicazione alle stazioni appaltanti  e/o  all'Autorita'  per
    gli eventuali provvedimenti da emanarsi ai sensi dell'art.  6,  comma
    11, del codice. L'obbligo delle  SOA  decorre  dal  momento  in  cui,
    attraverso l'accesso al casellario informatico dell'Autorita',  viene
    accertato il mancato inserimento  nello  stesso  del  certificato  di
    lavori oggetto di verifica. 
        2.14. Inadempimento, con riferimento agli obblighi di inserimento
    nel casellario informatico [combinato disposto dell'art. 73, comma 2,
    lettera g), con l'art.  8,  comma  7,  lettere  d),  g)  ed  h),  del
    regolamento], che si concretizza nelle seguenti ipotesi: 
        2.14.1.  mancato   o   ritardato   inserimento   nel   casellario
    informatico, entro trenta giorni dal  rilascio  dell'attestazione  da
    parte della SOA, secondo  le  modalita'  telematiche  previste  dalla
    Autorita',  dei  certificati  di  cui  all'art.  86,  comma  7,   del
    regolamento,  presentati  dalle  imprese  per   essere   qualificate,
    relativi a lavori il cui committente non sia tenuto alla applicazione
    del codice e del regolamento, o a lavori eseguiti in proprio; 
        2.14.2.  mancato  o  ritardato  avvio  del  procedimento  di  cui
    all'art. 40, comma 9-ter, del codice  a  seguito  delle  segnalazioni
    provenienti dagli organismi di certificazione del sistema di qualita'
    aziendale, relative  all'annullamento  ovvero  alla  decadenza  della
    certificazione di qualita'; 
        2.14.3.  mancato   o   ritardato   inserimento   nel   casellario
    informatico da parte  delle  SOA,  entro  quindici  giorni  dal  loro
    rilascio, secondo le modalita' telematiche previste dalla  Autorita',
    delle attestazioni di qualificazione. 
        3. Comportamenti che determinano l'immeditata applicazione  della
    decadenza   dell'autorizzazione   ad   esercitare   l'attivita'    di
    attestazione [art. 73, comma 4]. 
        La sanzione della decadenza della  autorizzazione  ad  esercitare
    l'attivita' di attestazione delle SOA, da  irrogare,  secondo  quanto
    previsto dall'art. 73, comma  4,  del  Regolamento,  si  applica  nei
    confronti delle SOA, nei seguenti  casi,  oltre  quelli  previsti  al
    comma 3: 
          3.1. (comma 4, lettera a) al venire meno dei seguenti requisiti
    e condizioni: 
        3.1.1. costituzione nella forma della societa' per  azioni;  sede
    legale nel  territorio  della  Repubblica  (art.  64,  comma  1,  del
    regolamento). 
        3.1.2.  capitale  sociale  almeno  pari  a  1.000.000   di   euro
    interamente versato (art. 64, comma 2, del regolamento). La  sanzione
    in esame nell'arco temporale dal 25 dicembre 2010 al 5 dicembre  2011
    e' riferita al capitale sociale  minimo  richiesto  dal  decreto  del
    Presidente della Repubblica n. 34/2000 (€ 516.000), mentre a far data
    dal 5 dicembre 2011 il capitale sociale minimo  richiesto  e'  quello
    previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n.  207/2010  (€
    1.000.000). 
        3.1.3. patrimonio netto, costituito dal totale  della  lettera  A
    del passivo dello stato patrimoniale di cui all'art. 2424 del  codice
    civile dell'ultimo  bilancio  depositato,  almeno  pari  al  capitale
    sociale (art. 64, comma 2, del regolamento); 
        3.1.4.  bilancio  delle  SOA  certificato   dalle   societa'   di
    revisione, iscritte nell'apposito albo, secondo i  criteri  stabiliti
    dal decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  e  successive
    modificazioni (art. 64, comma 2, del regolamento). Il primo  bilancio
    per cui sussiste  l'obbligo  di  certificazione  e'  quello  relativo
    all'esercizio decorrente dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011; 
        3.1.5. oggetto esclusivo, come previsto art.  64,  comma  3,  del
    regolamento; 
        3.1.6.  divieto  di  erogare  servizi  di  qualsiasi  natura   ad
    operatori  economici,  direttamente  ovvero  a  mezzo   di   societa'
    collegate o di societa' in virtu' di rapporti contrattuali (art.  64,
    comma 3, del regolamento); 
        3.1.7. rispetto del principio di indipendenza di  giudizio  e  di
    assenza di qualunque interesse  commerciale,  finanziario  che  possa
    determinare comportamenti delle SOA non imparziali o  discriminatori,
    assicurato dalla composizione e dalla struttura  organizzativa  delle
    SOA, anche in presenza di eventuali  situazioni  di  controllo  o  di
    collegamento, individuate secondo quanto previsto dall'art. 2359  del
    codice civile (art. 64, comma 4, del regolamento); 
        3.1.8. possesso e mantenimento dei requisiti generali delle  SOA,
    intesi quali assenza  di  cause  ostative  riferite  alla  SOA,  alle
    persone giuridiche e fisiche (amministratori, legali  rappresentanti,
    soci diretti o indiretti, direttori tecnici e  personale  delle  SOA)
    appartenenti alla composizione e alla struttura  organizzativa  delle
    SOA, (art. 64, comma 6, e 65 del regolamento); 
        3.1.9. divieto di possedere, a qualsiasi titolo,  direttamente  o
    indirettamente, una partecipazione al capitale di una SOA  (art.  66,
    comma 1, del regolamento), per: 
        stazioni appaltanti e altri soggetti equivalenti [soggetti di cui
    all'art. 3, comma 1, lettera b), del regolamento]; 
        organismi che rilasciano i certificati del  sistema  di  gestione
    per la qualita' conformi alle norme europee serie  UNI  EN  ISO  9000
    [soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), del regolamento]; 
        soggetti indicati all'art. 34 del codice; 
        soggetti cui  possono  essere  affidate  la  progettazione  e  la
    direzionale lavori oltre che le attivita' di  supporto  [soggetti  di
    cui all'art. 90, comma 1, del codice]; 
        le regioni e le province autonome; 
        3.1.10.  possesso  di  azioni  di  una  SOA  nel  limite  massimo
    complessivo del venti per cento del capitale sociale, da parte  delle
    associazioni nazionali di categoria che hanno sottoscritto  contratti
    collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle  imprese  edili
    ed  affini  o   di   comparto,   e   delle   associazioni   nazionali
    rappresentative   delle   stazioni   appaltanti,   ognuna   di   tali
    associazioni nella misura massima del dieci per  cento,  al  fine  di
    garantire  il  principio  dell'uguale  partecipazione   delle   parti
    interessate alla qualificazione (art. 66, comma 2, del regolamento); 
        3.1.11. possesso e mantenimento dei requisiti tecnici delle  SOA,
    con riferimento  all'organico  minimo,  al  personale  ulteriore,  ai
    soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,  direzione  e
    controllo nelle SOA, nonche' ai soggetti che  svolgono  attivita'  in
    maniera diretta o indiretta in nome e per  conto  delle  SOA,  e  del
    requisito dell'attrezzatura informatica per  la  comunicazione  delle
    informazioni   all'Osservatorio,   conforme    al    tipo    definito
    dall'Autorita' (art. 67 del regolamento); 
        3.1.12. divieto di ricorrere a prestazioni  di  soggetti  esterni
    alla organizzazione aziendale delle  SOA,  per  l'espletamento  delle
    loro attivita' istituzionali (art. 70, comma 3, del regolamento); 
        3.1.13.  inadempienza  da  parte  della  SOA   alle   indicazioni
    dell'Autorita',   circa   eventuali    condizioni    da    osservarsi
    nell'esecuzione del contratto stipulato  con  un'impresa,  ovvero  in
    merito  alla  sospensione   o   all'annullamento   dell'attestazione,
    nell'esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo  a  seguito  di
    motivata e documentata istanza di un'altra impresa ovvero di una  SOA
    o di una stazione appaltante (art. 71, comma 3, del regolamento); 
        3.2. (comma 4, lettera b) mancato inizio  dell'attivita'  sociale
    entro centottanta giorni dalla autorizzazione; 
        3.3. (comma 4, lettera c) interruzione dell'attivita' per piu' di
    centottanta giorni; 
        3.4. (comma 4, lettera d) omissione o rifiuto nel  comunicare  la
    sospensione e la decadenza dell'autorizzazione, il  fallimento  e  la
    cessazione della attivita', alle imprese qualificate e  a  quelle  in
    attesa di qualificazione; 
        3.5.  (comma  4,  lettera  e)  inosservanza  delle   disposizioni
    impartite dalla Autorita' con il provvedimento di sospensione di  cui
    all'art. 73, comma 3, del Regolamento; 
        3.6. (comma 4, lettera f) inosservanza delle disposizioni di  cui
    all'art. 85, comma 1, del regolamento che individuano i  criteri  cui
    le SOA devono attenersi, ai fini della qualificazione  delle  imprese
    che  hanno  affidato  lavorazioni  in  subappalto  e  delle   imprese
    subappaltatrici; 
        3.7. (comma 4, lettera f) inosservanza delle disposizioni di  cui
    all'art. 85, comma 2,  del  regolamento  che  si  concretizza,  nella
    attivita' di  attestazione,  nel  non  attribuire  la  qualificazione
    conformemente al contenuto dei certificati di esecuzione lavori o nel
    non segnalare alla Autorita' eventuali incongruenze  riscontrate  nei
    certificati  di  esecuzione  dei  lavori,  circa   la   presenza   di
    lavorazioni  relative  a  categorie  di  cui   all'allegato   A   del
    regolamento, non previste nel bando di gara  o  nell'avviso  o  nella
    lettera di invito nonche' nel contratto e  negli  eventuali  atti  di
    sottomissione o  aggiuntivi  debitamente  approvati;  documentazione,
    quest'ultima, che deve  essere  richiesta  dalla  SOA  alla  stazione
    appaltante che ha emesso il certificato di esecuzione dei lavori; 
        3.8. (art. 40, comma 9-ter, del codice) inosservanza  all'obbligo
    di dichiarare la decadenza dell'attestato di  qualificazione  qualora
    sia accertato che lo stesso  sia  stato  rilasciato  in  carenza  dei
    requisiti prescritti dal regolamento ovvero che sia  venuto  meno  il
    possesso dei predetti requisiti. 
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
    

     

    in G.U.R.I. del 4 aprile 2011, n. 77- Suppl. Ordinario n.91
    
    Ultimo aggiornamento Martedì 05 Aprile 2011 12:06
     


    Pagina 4 di 4
Mondolegale 2011
powered by SviluppoeConsulenza.com