Home Normativa Nazionale Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento
  • Martedì 31 Gennaio 2012 16:53
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    Normativa/Nazionale

    Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento

    LEGGE n. 3 del 27/01/2012

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    LEGGE 27 gennaio 2012, n. 3

    Disposizioni  in  materia  di  usura  e  di  estorsione,  nonche'  di
    composizione delle crisi da sovraindebitamento. (12G0011), in G.U.R.I. del 30 gennaio 2012, n. 24 
    

              
                Capo I 

    MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI USURA E DI
    ESTORSIONE

     
     
      La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
    approvato; 
     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
     
                                  Promulga 
     
    la seguente legge: 
                                   Art. 1 
     
     
                  Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108 
     
      1. All'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108,  e  successive
    modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
          «2-bis. Fermo quanto previsto dal  comma  7,  l'erogazione  dei
    mutui  di  cui  al  comma   2   e'   consentita   anche   in   favore
    dell'imprenditore dichiarato fallito, previo provvedimento favorevole
    del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo  non
    abbia riportato condanne definitive per i reati di cui al  titolo  VI
    del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive  modificazioni,
    ovvero per  delitti  contro  la  pubblica  amministrazione,  la  fede
    pubblica,   l'amministrazione   della   giustizia,   il   patrimonio,
    l'economia  pubblica,  l'industria  e  il  commercio,   a   meno   di
    intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del
    codice  penale.  Avverso  il  provvedimento  contrario  del   giudice
    delegato e' ammesso reclamo al tribunale fallimentare, del quale  non
    puo' far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. 
          2-ter. Le somme erogate a titolo di mutuo ai  sensi  del  comma
    2-bis non sono imputabili alla massa fallimentare ne' alle  attivita'
    sopravvenute dell'imprenditore fallito e  sono  vincolate,  quanto  a
    destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalita' di cui
    al comma 5»; 
        b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
          «3. Il mutuo  puo'  essere  concesso,  anche  nel  corso  delle
    indagini  preliminari,  previo   parere   favorevole   del   pubblico
    ministero, sulla base di concreti elementi acquisiti nel corso  delle
    indagini preliminari medesime»; 
        c) al comma  5,  primo  periodo,  dopo  la  parola:  «data»  sono
    inserite le seguenti: «di presentazione della denuncia per il delitto
    di usura ovvero dalla data»; 
        d) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
          «7. I mutui di cui al  presente  articolo  non  possono  essere
    concessi a favore di soggetti condannati per il reato di usura, anche
    tentato, o per taluno dei reati  consumati  o  tentati  di  cui  agli
    articoli 380 e 407, comma 2, lettera  a),  del  codice  di  procedura
    penale,  ovvero  sottoposti  a  misure  di  prevenzione  personali  o
    patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui all'articolo  34  del
    codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
    decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159.  Nei  confronti  dei
    soggetti indagati  o  imputati  per  taluno  di  detti  reati  ovvero
    proposti per le suddette misure, la concessione del  mutuo  non  puo'
    essere  consentita  e,  ove  sia  stata  disposta,  e'  sospesa  fino
    all'esito dei relativi procedimenti»; 
        e) al comma 9, la lettera a) e' sostituita dalle seguenti: 
          «a) se il procedimento  penale  per  il  delitto  di  usura  in
    relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si
    conclude con provvedimento di archiviazione,  salvo  quanto  previsto
    dalla lettera a-bis), ovvero con sentenza di non luogo  a  procedere,
    di proscioglimento o di assoluzione; 
          a-bis) quando il procedimento penale  non  possa  ulteriormente
    proseguire per prescrizione del  reato,  per  amnistia  o  per  morte
    dell'imputato  e  il  giudice  debba  emettere  per  tali  motivi  il
    provvedimento di archiviazione o la sentenza,  in  qualsiasi  fase  o
    grado del processo, ai sensi dell'articolo 129, comma 1,  del  codice
    di procedura penale,  quando  allo  stato  degli  atti  non  esistano
    elementi documentati, univoci e concordanti in  ordine  all'esistenza
    del danno subito dalla vittima per effetto degli interessi o di altri
    vantaggi usurari». 
      2. All'articolo 15, comma 8, della citata legge n. 108 del 1996, le
    parole da: «rappresentanti» fino alla fine del comma sono  sostituite
    dalle seguenti: «due rappresentanti  del  Ministero  dell'economia  e
    delle finanze,  di  cui  uno  con  funzioni  di  presidente,  da  due
    rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno  nella  persona
    del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento  delle
    iniziative  anti-racket  ed  antiusura,  da  due  rappresentanti  del
    Ministero dello  sviluppo  economico  e  da  due  rappresentanti  del
    Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali.  E'  previsto  un
    supplente per ciascuno dei rappresentanti. I componenti  effettivi  e
    supplenti  della  commissione  sono  scelti  tra  i  funzionari   con
    qualifica non inferiore a dirigente di seconda fascia  o  equiparata.
    La partecipazione alla commissione e' a titolo gratuito. Le  riunioni
    della commissione  sono  valide  quando  intervengono  almeno  cinque
    componenti,  rappresentanti,  comunque,  le  quattro  amministrazioni
    interessate.  Le  deliberazioni  sono  adottate  a  maggioranza   dei
    presenti e in caso di parita' di voti prevale quello del presidente». 
      3. All'articolo 16, comma 9, della citata legge n. 108 del 1996, le
    parole da: «con l'arresto» fino alla fine del comma  sono  sostituite
    dalle seguenti: «con la reclusione da due a quattro anni». 
      4. All'articolo 17 della citata legge n.  108  del  1996,  dopo  il
    comma 6-bis e' aggiunto il seguente: 
        «6-ter. Ove sussistano tutte le condizioni indicate nel comma  1,
    e' consentita la presentazione di un'unica istanza di  riabilitazione
    anche in riferimento a piu' protesti, purche' compresi  nello  spazio
    temporale di un triennio». 
    
            
          
              
                Capo I 

    MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI USURA E DI
    ESTORSIONE

                                   Art. 2 
     
     
                Modifiche alla legge 23 febbraio 1999, n. 44 
     
      1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono apportate  le  seguenti
    modificazioni: 
        a) all'articolo 3: 
          1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
            «1. L'elargizione e'  concessa  agli  esercenti  un'attivita'
    imprenditoriale,  commerciale,  artigianale  o  comunque   economica,
    ovvero una libera arte o professione, che subiscono un evento  lesivo
    in conseguenza di delitti commessi  allo  scopo  di  costringerli  ad
    aderire a richieste  estorsive,  avanzate  anche  successivamente  ai
    fatti, o per ritorsione  alla  mancata  adesione  a  tali  richieste,
    ovvero  in  conseguenza  di   situazioni   di   intimidazione   anche
    ambientale. Per evento lesivo  si  intende  qualsiasi  danno  a  beni
    mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero  un  danno  sotto
    forma di mancato guadagno inerente all'attivita' esercitata»; 
          2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
            «1-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 4,  l'elargizione
    e' consentita anche in favore del soggetto dichiarato fallito, previo
    parere favorevole del giudice delegato al  fallimento,  a  condizione
    che il medesimo soggetto non abbia riportato condanne per i reati  di
    cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,
    ovvero  per  delitti  contro  il  patrimonio,  l'economia   pubblica,
    l'industria e il commercio, a meno di intervenuta  riabilitazione  ai
    sensi degli articoli 178  e  seguenti  del  codice  penale,  ne'  sia
    indagato o imputato per gli stessi reati.  In  tale  ultimo  caso  la
    concessione dell'elargizione non  e'  consentita  e,  ove  sia  stata
    disposta, e' sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti. 
            1-ter. Le somme erogate a titolo di elargizione ai sensi  del
    comma 1-bis non sono imputabili  alla  massa  fallimentare  ne'  alle
    attivita' sopravvenute del soggetto fallito e sono vincolate,  quanto
    a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le  finalita'  di
    cui all'articolo 15. Il ricavato netto e' per la meta' acquisito  dal
    curatore quale attivo sopravveniente del fallimento, e per la residua
    meta' deve essere impiegato a fini produttivi e di investimento»; 
        b) dopo l'articolo 18-bis e' inserito il seguente: 
          «Art.  18-ter  (Sostegno  degli  enti  locali  alle   attivita'
    economiche a fini  antiestorsivi).  -  1.  Al  fine  di  sostenere  e
    incentivare la prevenzione e la  tutela  delle  attivita'  economiche
    dalle richieste estorsive, gli enti locali possono disporre,  tramite
    appositi regolamenti, l'esonero, parziale o totale, dal  pagamento  o
    il rimborso, parziale o totale, del pagamento effettuato  di  tributi
    locali, tariffe locali e canoni locali, in favore dei soggetti di cui
    all'articolo 3, comma 1. 
      2. All'attuazione delle disposizioni di cui al  comma  1  gli  enti
    locali provvedono, nel rispetto degli obiettivi di  finanza  pubblica
    ad essi assegnati ai fini del patto di stabilita' interno,  a  carico
    dei propri bilanci»; 
        c) all'articolo 19, comma 1, la lettera d)  e'  sostituita  dalla
    seguente: 
          «d) da tre membri delle associazioni od organizzazioni iscritte
    nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2. I membri  sono  nominati
    ogni due anni con decreto del Ministro dell'interno  su  designazione
    degli organismi nazionali associativi  maggiormente  rappresentativi.
    Il Ministro dell'interno, su proposta del  Commissario  straordinario
    del Governo per il  coordinamento  delle  iniziative  anti-racket  ed
    antiusura,   determina   con   proprio   decreto   i   criteri    per
    l'individuazione della maggiore rappresentativita'»; 
        d) all'articolo 20: 
          1) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
            «7. Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e  la
    proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito  del  provvedimento
    favorevole  del  procuratore  della  Repubblica  competente  per   le
    indagini in ordine ai delitti che hanno causato  l'evento  lesivo  di
    cui all'articolo 3, comma 1. In presenza di piu' procedimenti  penali
    che  riguardano  la  medesima  parte  offesa,  anche  ai  fini  delle
    sospensioni e della proroga anzidette, e' competente  il  procuratore
    della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente»; 
          2) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: 
            «7-bis. Il prefetto, ricevuta la richiesta di elargizione  di
    cui agli articoli 3, 5, 6  e  8,  compila  l'elenco  delle  procedure
    esecutive in corso a carico del richiedente e informa  senza  ritardo
    il  procuratore  della  Repubblica  competente,  che   trasmette   il
    provvedimento al giudice, o ai giudici, dell'esecuzione  entro  sette
    giorni dalla comunicazione del prefetto. 
            7-ter.  Nelle  procedure  esecutive  riguardanti  debiti  nei
    confronti dell'erario, ovvero di enti previdenziali o  assistenziali,
    non sono poste a carico dell'esecutato  le  sanzioni  dalla  data  di
    inizio dell'evento lesivo, come definito dall'articolo  3,  comma  1,
    fino al termine di scadenza delle sospensioni e della proroga di  cui
    ai commi da 1 a 4 del presente articolo». 
    
            
          
              
                Capo I 

    MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI USURA E DI
    ESTORSIONE

                                   Art. 3 
     
     
    Modifica all'articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006,  n.
                                     296 
     
      1. All'articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
    sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione per  i
    soggetti di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto  del
    Presidente della Repubblica 11 giugno  1997,  n.  315,  per  i  quali
    permangono i vincoli di destinazione previsti  dalla  legge  7  marzo
    1996, n. 108». 
    
            
          
              
                Capo I 

    MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI USURA E DI
    ESTORSIONE

                                   Art. 4 
     
     
                Modifiche all'articolo 629 del codice penale 
     
      1. All'articolo 629 del codice penale sono  apportate  le  seguenti
    modificazioni: 
        a) al primo comma, le parole: «con la multa da euro  516  a  euro
    2.065» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000  a
    euro 4.000»; 
        b) al secondo comma, le parole: «da euro 1.032 a euro 3.098» sono
    sostituite dalle seguenti: «da euro 5.000 a euro 15.000». 
    
            
          
              
                Capo I 

    MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI USURA E DI
    ESTORSIONE

                                   Art. 5 
     
     
    Modifica all'articolo 135 del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
                                     163 
     
      1. All'articolo 135, comma 1, del  codice  dei  contratti  pubblici
    relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
    12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «passata in  giudicato»  sono
    inserite le seguenti: «per reati di usura, riciclaggio nonche'». 
    
            
          
              
                Capo II 

    PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

                                   Art. 6 
     
     
                                  Finalita' 
     
      1. Al fine di porre rimedio alle situazioni  di  sovraindebitamento
    non soggette ne' assoggettabili alle vigenti  procedure  concorsuali,
    e' consentito al debitore  concludere  un  accordo  con  i  creditori
    nell'ambito della procedura di composizione della crisi  disciplinata
    dal presente capo. 
      2. Ai fini del presente capo, per «sovraindebitamento»  si  intende
    una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e
    il patrimonio prontamente liquidabile per farvi  fronte,  nonche'  la
    definitiva incapacita' del  debitore  di  adempiere  regolarmente  le
    proprie obbligazioni. 
    
            
          
              
                Capo II 

    PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

                                   Art. 7 
     
     
                        Presupposti di ammissibilita' 
     
      1. Il debitore in stato  di  sovraindebitamento  puo'  proporre  ai
    creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della  crisi
    di cui  all'articolo  15  con  sede  nel  circondario  del  tribunale
    competente  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  1,  un  accordo   di
    ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano  che  assicuri  il
    regolare  pagamento  dei  creditori  estranei   all'accordo   stesso,
    compreso l'integrale pagamento dei titolari di  crediti  privilegiati
    ai quali gli stessi non abbiano rinunciato, anche parzialmente, salvo
    quanto previsto  dall'articolo  8,  comma  4.  Il  piano  prevede  le
    scadenze  e  le  modalita'  di  pagamento  dei  creditori,  anche  se
    suddivisi  in  classi,   le   eventuali   garanzie   rilasciate   per
    l'adempimento dei debiti, le modalita' per  l'eventuale  liquidazione
    dei beni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13,  comma  1,
    il piano  puo'  anche  prevedere  l'affidamento  del  patrimonio  del
    debitore ad un fiduciario per  la  liquidazione,  la  custodia  e  la
    distribuzione del ricavato ai creditori. 
      2. La proposta e' ammissibile quando il debitore: 
        a) non e' assoggettabile alle procedure previste dall'articolo  1
    del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni; 
        b) non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla  procedura
    di composizione della crisi. 
    
            
          
              
                Capo II 

    PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

                                   Art. 8 
     
     
                           Contenuto dell'accordo 
     
      1. La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti  e
    la  soddisfazione  dei  crediti  attraverso  qualsiasi  forma,  anche
    mediante cessione dei redditi futuri. 
      2. Nei casi in cui i beni  o  i  redditi  del  debitore  non  siano
    sufficienti a garantire la fattibilita' del piano, la  proposta  deve
    essere  sottoscritta  da  uno  o  piu'  terzi   che   consentono   il
    conferimento, anche in garanzia, di redditi o  beni  sufficienti  per
    l'attuabilita' dell'accordo. 
      3. Nella proposta di accordo sono  indicate  eventuali  limitazioni
    all'accesso al mercato del credito  al  consumo,  all'utilizzo  degli
    strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di
    strumenti creditizi e finanziari. 
      4. Il piano puo' prevedere una moratoria fino ad  un  anno  per  il
    pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente  le
    seguenti condizioni: 
        a) il piano  risulti  idoneo  ad  assicurare  il  pagamento  alla
    scadenza del nuovo termine; 
        b) l'esecuzione del piano sia affidata ad un liquidatore nominato
    dal giudice su proposta dell'organismo di composizione della crisi; 
        c) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti
    impignorabili. 
    
            
          
              
                Capo II 

    PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

                                   Art. 9 
     
     
                     Deposito della proposta di accordo 
     
      1. La proposta di accordo e' depositata  presso  il  tribunale  del
    luogo di residenza o sede del debitore. 
      2. Il debitore, unitamente  alla  proposta,  deposita  l'elenco  di
    tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei  beni  e
    degli eventuali atti di disposizione  compiuti  negli  ultimi  cinque
    anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
    e dell'attestazione sulla fattibilita' del  piano,  nonche'  l'elenco
    delle spese correnti necessarie al  sostentamento  suo  e  della  sua
    famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo  familiare
    corredata del certificato dello stato di famiglia. 
      3. Il debitore che svolge attivita' d'impresa deposita altresi'  le
    scritture  contabili  degli  ultimi  tre   esercizi,   unitamente   a
    dichiarazione che ne attesta la conformita' all'originale. 
    
            
          
              
                Capo II 

    PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

                                   Art. 10 
     
     
                                Procedimento 
     
      1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti  previsti  dagli
    articoli  7  e  9,  fissa  immediatamente  con   decreto   l'udienza,
    disponendo la comunicazione ai creditori presso  la  residenza  o  la
    sede legale, anche per telegramma  o  per  lettera  raccomandata  con
    avviso  di  ricevimento  o  per  telefax  o  per  posta   elettronica
    certificata, della proposta e del decreto  contenente  l'avvertimento
    dei provvedimenti che egli puo' adottare ai sensi  del  comma  3  del
    presente articolo. 
      2. Con il decreto di cui al comma  1,  il  giudice  dispone  idonea
    forma di pubblicita' della proposta e del decreto, oltre, nel caso in
    cui il proponente  svolga  attivita'  d'impresa,  alla  pubblicazione
    degli stessi in apposita sezione del registro delle imprese. 
      3. All'udienza il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode
    ai creditori, dispone che,  per  non  oltre  centoventi  giorni,  non
    possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite  azioni
    esecutive  individuali  ne'  disposti  sequestri   conservativi   ne'
    acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore  che  ha
    presentato la proposta di accordo,  da  parte  dei  creditori  aventi
    titolo o causa anteriore. La sospensione non opera nei confronti  dei
    titolari di crediti impignorabili. 
      4. Durante  il  periodo  previsto  dal  comma  3,  le  prescrizioni
    rimangono sospese e le decadenze non si verificano. 
      5. Le procedure esecutive individuali  possono  essere  sospese  ai
    sensi del comma 3 per una sola volta, anche  in  caso  di  successive
    proposte di accordo. 
      6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti
    del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale  e
    del collegio non puo' far parte il  giudice  che  ha  pronunciato  il
    provvedimento. 
    
            
          
              
                Capo II 

    PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

                                   Art. 11 
     
     
                         Raggiungimento dell'accordo 
     
      1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per  lettera
    raccomandata con avviso di ricevimento o  per  telefax  o  per  posta
    elettronica certificata, all'organismo di composizione  della  crisi,
    dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla  proposta,  come
    eventualmente modificata. 
      2. Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, e'  necessario
    che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno  il
    70 per cento dei crediti. 
      3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori  nei  confronti
    dei coobbligati, fideiussori del  debitore  e  obbligati  in  via  di
    regresso. 
      4. L'accordo non determina la novazione delle  obbligazioni,  salvo
    che sia diversamente stabilito. 
      5. L'accordo e' revocato di  diritto  se  il  debitore  non  esegue
    integralmente,  entro  novanta  giorni  dalle  scadenze  previste,  i
    pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di
    previdenza e assistenza obbligatorie. 
    
            
          
              
                Capo II 

    PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

                                   Art. 12 
     
     
                          Omologazione dell'accordo 
     
      1. Se l'accordo e' raggiunto,  l'organismo  di  composizione  della
    crisi trasmette a  tutti  i  creditori  una  relazione  sui  consensi
    espressi e sul raggiungimento della percentuale di  cui  all'articolo
    11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni
    successivi  al  ricevimento  della  relazione,  i  creditori  possono
    sollevare le eventuali contestazioni. Decorso  tale  ultimo  termine,
    l'organismo di composizione  della  crisi  trasmette  al  giudice  la
    relazione,   allegando    le    contestazioni    ricevute,    nonche'
    un'attestazione definitiva sulla fattibilita' del piano. 
      2. Verificato il raggiungimento dell'accordo con la percentuale  di
    cui all'articolo 11, comma 2, verificata l'idoneita' ad assicurare il
    pagamento dei creditori estranei e risolta ogni altra  contestazione,
    il giudice omologa l'accordo e ne dispone  l'immediata  pubblicazione
    utilizzando tutte le forme  di  cui  all'articolo  10,  comma  2.  Si
    applicano, in quanto compatibili, gli articoli  737  e  seguenti  del
    codice  di  procedura  civile.   Il   reclamo,   anche   avverso   il
    provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio  non
    puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. 
      3. Dalla data di omologazione ai sensi del comma 2 e per un periodo
    non superiore ad un  anno,  l'accordo  produce  gli  effetti  di  cui
    all'articolo 10, comma 3. 
      4. Gli  effetti  di  cui  al  comma  3  vengono  meno  in  caso  di
    risoluzione  dell'accordo  o  di  mancato  pagamento  dei   creditori
    estranei. L'accertamento del mancato pagamento dei creditori estranei
    e' chiesto al giudice con ricorso da decidere in camera di consiglio,
    ai sensi degli articoli  737  e  seguenti  del  codice  di  procedura
    civile. 
      5. La sentenza di fallimento  pronunciata  a  carico  del  debitore
    risolve l'accordo. 
    
            
          
              
                Capo II 

    PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

                                   Art. 13 
     
     
                           Esecuzione dell'accordo 
     
      1. Se  per  la  soddisfazione  dei  crediti  sono  utilizzati  beni
    sottoposti  a  pignoramento  ovvero  se  previsto  dall'accordo,   il
    giudice, su proposta  dell'organismo  di  composizione  della  crisi,
    nomina un liquidatore che dispone in via  esclusiva  degli  stessi  e
    delle somme incassate. Si applica l'articolo 28 del regio decreto  16
    marzo 1942, n. 267. 
      2. L'organismo di composizione della  crisi  risolve  le  eventuali
    difficolta' insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto
    adempimento dello stesso, comunicando  ai  creditori  ogni  eventuale
    irregolarita'. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione
    di diritti  soggettivi  e  sulla  sostituzione  del  liquidatore  per
    giustificati motivi decide il giudice investito della procedura. 
      3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata  la  conformita'
    dell'atto dispositivo all'accordo e al piano, anche  con  riferimento
    alla possibilita' di pagamento dei creditori estranei,  autorizza  lo
    svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del
    pignoramento, delle iscrizioni relative  ai  diritti  di  prelazione,
    nonche' di ogni altro vincolo. 
      4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in  essere  in
    violazione dell'accordo e del piano sono nulli. 
    
            
          
              
                Capo II 

    PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

                                   Art. 14 
     
     
                   Impugnazione e risoluzione dell'accordo 
     
      1. L'accordo puo' essere annullato dal tribunale su istanza di ogni
    creditore, in  contraddittorio  con  il  debitore,  quando  e'  stato
    dolosamente aumentato o diminuito  il  passivo,  ovvero  sottratta  o
    dissimulata  una  parte  rilevante  dell'attivo  ovvero   dolosamente
    simulate attivita' inesistenti. Non e' ammessa alcuna altra azione di
    annullamento. 
      2.  Se  il  proponente  non  adempie  regolarmente  agli   obblighi
    derivanti  dall'accordo,  se  le  garanzie   promesse   non   vengono
    costituite o se l'esecuzione  dell'accordo  diviene  impossibile  per
    ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore  puo'  chiedere
    al tribunale la risoluzione dello stesso. 
      3. Il ricorso per la risoluzione e' proposto, a pena di  decadenza,
    entro un  anno  dalla  scadenza  del  termine  fissato  per  l'ultimo
    adempimento previsto dall'accordo. 
      4. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano  i
    diritti acquistati dai terzi in buona fede. 
      5. Nei casi previsti dai commi 1  e  2,  si  applicano,  in  quanto
    compatibili, gli articoli 737 e  seguenti  del  codice  di  procedura
    civile. 
    
            
          
              
                Capo II 

    PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

                                   Art. 15 
     
     
                    Organismi di composizione della crisi 
     
      1. Gli enti pubblici  possono  costituire  organismi  con  adeguate
    garanzie di indipendenza  e  professionalita'  deputati,  su  istanza
    della  parte  interessata,   alla   composizione   delle   crisi   da
    sovraindebitamento. 
      2. Gli organismi di cui al comma 1 sono  iscritti  in  un  apposito
    registro tenuto presso il Ministero della giustizia. 
      3. Il Ministro della giustizia determina i criteri e  le  modalita'
    di iscrizione nel registro di cui al  comma  2,  con  regolamento  da
    adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
    1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
    della presente  legge.  Con  lo  stesso  decreto  sono  disciplinate,
    altresi', la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione,
    la  sospensione  e  la  cancellazione  degli  iscritti,  nonche'   la
    determinazione delle indennita' spettanti agli organismi  di  cui  al
    comma 4, a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura. 
      4. Gli organismi di conciliazione costituiti presso  le  camere  di
    commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura   ai    sensi
    dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n.  580,  e  successive
    modificazioni,  il   segretariato   sociale   costituito   ai   sensi
    dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8  novembre  2000,
    n. 328, gli ordini professionali degli avvocati,  dei  commercialisti
    ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice
    domanda, nel registro di cui al comma 2. 
      5. Dalla costituzione degli organismi di cui al comma 1 non  devono
    derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e  ai
    componenti degli stessi non spetta alcun compenso o rimborso spese  o
    indennita' a qualsiasi titolo corrisposti. 
      6. Le attivita' degli organismi di cui al  comma  1  devono  essere
    svolte nell'ambito delle risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
    disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
    carico della finanza pubblica. 
    
            
          
              
                Capo II 

    PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

                                   Art. 16 
     
     
                           Iscrizione nel registro 
     
      1. Gli organismi di cui all'articolo 15, unitamente alla domanda di
    iscrizione  nel  registro,  depositano  presso  il  Ministero   della
    giustizia  il  proprio  regolamento   di   procedura   e   comunicano
    successivamente le eventuali variazioni. 
    
            
          
              
                Capo II 

    PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

                                   Art. 17 
     
     
             Compiti dell'organismo di composizione della crisi 
     
      1. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto
    dagli articoli  11,  12  e  13,  assume  ogni  opportuna  iniziativa,
    funzionale alla predisposizione del  piano  di  ristrutturazione,  al
    raggiungimento dell'accordo  e  alla  buona  riuscita  dello  stesso,
    finalizzata al  superamento  della  crisi  da  sovraindebitamento,  e
    collabora con il debitore e  con  i  creditori  anche  attraverso  la
    modifica del piano oggetto della proposta di accordo. 
      2. Lo stesso organismo verifica la veridicita' dei  dati  contenuti
    nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilita'  del
    piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e trasmette  al  giudice  la
    relazione sui consensi espressi  e  sulla  maggioranza  raggiunta  ai
    sensi dell'articolo 12, comma 1. 
      3. L'organismo esegue la pubblicita' della proposta e dell'accordo,
    ed effettua le comunicazioni disposte  dal  giudice  nell'ambito  del
    procedimento previsto dal presente capo. 
    
            
          
              
                Capo II 

    PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

                                   Art. 18 
     
     
                     Accesso alle banche dati pubbliche 
     
      1. Per lo svolgimento dei compiti e delle  attivita'  previsti  dal
    presente capo, il giudice e, previa autorizzazione  di  quest'ultimo,
    gli organismi  di  cui  all'articolo  15  possono  accedere  ai  dati
    contenuti  nell'anagrafe  tributaria,  nei  sistemi  di  informazioni
    creditizie,  nelle  centrali  rischi  e  nelle  altre   banche   dati
    pubbliche, nel rispetto delle disposizioni contenute  nel  codice  in
    materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto
    legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e  di
    buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti  privati
    in tema di  crediti  al  consumo,  affidabilita'  e  puntualita'  nei
    pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante  per  la  protezione
    dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella  Gazzetta
    Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004. 
      2. I dati personali acquisiti per le finalita' di cui  al  comma  1
    possono essere trattati e conservati per i soli fini  e  tempi  della
    procedura  e  devono  essere  distrutti  contestualmente   alla   sua
    conclusione  o  cessazione.   Dell'avvenuta   distruzione   e'   data
    comunicazione  al  titolare  dei  suddetti  dati,   tramite   lettera
    raccomandata con avviso di ricevimento o  tramite  posta  elettronica
    certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima. 
    
            
          
              
                Capo II 

    PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

                                   Art. 19 
     
     
                                  Sanzioni 
     
      1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e'  punito  con
    la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000
    euro il debitore che: 
        a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura  di  composizione
    della crisi di cui al presente capo, aumenta o diminuisce il  passivo
    ovvero sottrae o dissimula una  parte  rilevante  dell'attivo  ovvero
    dolosamente simula attivita' inesistenti; 
        b) al fine di ottenere l'accesso alla procedura  di  composizione
    della  crisi  di  cui  al  presente  capo,   produce   documentazione
    contraffatta o alterata, ovvero  sottrae,  occulta  o  distrugge,  in
    tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria  situazione
    debitoria ovvero la propria documentazione contabile; 
        c) nel corso della procedura, effettua pagamenti non previsti nel
    piano oggetto dell'accordo, fatto salvo  il  regolare  pagamento  dei
    creditori estranei; 
        d) dopo il deposito della proposta di accordo di ristrutturazione
    dei debiti, e per tutta la durata della  procedura,  aggrava  la  sua
    posizione debitoria; 
        e) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo. 
      2. Il componente dell'organismo di  composizione  della  crisi  che
    rende false attestazioni in  ordine  all'esito  della  votazione  dei
    creditori sulla proposta di accordo formulata dal debitore ovvero  in
    ordine alla veridicita' dei dati contenuti in  tale  proposta  o  nei
    documenti ad essa allegati ovvero in  ordine  alla  fattibilita'  del
    piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore e'  punito
    con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a  50.000
    euro. 
      3. La stessa pena di cui  al  comma  2  si  applica  al  componente
    dell'organismo di composizione  della  crisi  che  cagiona  danno  ai
    creditori omettendo o rifiutando senza giustificato  motivo  un  atto
    del suo ufficio. 
    
            
          
              
                Capo II 

    PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

                                   Art. 20 
     
     
                      Disposizioni transitorie e finali 
     
      1. Con uno o piu' decreti, il Ministro della giustizia  stabilisce,
    anche per circondario di tribunale, la data a decorrere dalla quale i
    compiti e le funzioni che il presente capo attribuisce agli organismi
    di composizione della crisi di cui all'articolo 15 sono svolti in via
    esclusiva dai medesimi. 
      2.  I  compiti  e  le  funzioni  attribuiti   agli   organismi   di
    composizione  della  crisi  possono  essere  anche   svolti   da   un
    professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo  28  del
    regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  e  successive  modificazioni,
    ovvero da un notaio, nominati dal  presidente  del  tribunale  o  dal
    giudice da lui delegato. Con decreto  del  Ministro  della  giustizia
    sono stabilite, in considerazione del valore della procedura e  delle
    finalita'   sociali   della   medesima,   le   tariffe    applicabili
    all'attivita' svolta  dai  professionisti,  da  porre  a  carico  dei
    soggetti che ricorrono alla procedura. 
      3. Il professionista di cui al comma 2 e'  equiparato,  anche  agli
    effetti penali, al componente dell'organismo  di  composizione  della
    crisi. 
      4. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere una  relazione
    annuale sullo stato di attuazione della presente legge. 
    
            
          
              
                Capo III 

    ENTRATA IN VIGORE

                                   Art. 21 
     
     
                              Entrata in vigore 
     
      1.  La  presente  legge  entra  in  vigore  il  trentesimo   giorno
    successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
      La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
    osservare come legge dello Stato. 
     
        Data a Roma, addi' 27 gennaio 2012 
     
                                  NAPOLITANO 
     
     
                                      Monti, Presidente del Consiglio dei
                                      Ministri 
     
    Visto, il Guardasigilli: Severino 
    
     
                             LAVORI PREPARATORI 
     
    Senato della Repubblica (atto n. 307 ): 
        Presentato dal sen. Centaro il 30 aprile 2008. 
        Assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia), in sede referente,  il
    27 maggio 2008 con pareri delle Commissioni. 1ª, 5ª, 6ª e 10ª. 
        Esaminato  dalla  2ª  Commissione,  in  sede  referente,  il   23
    settembre; 7, 14 ottobre; 5, 18 novembre; 18 dicembre  2008;  14,  21
    gennaio; 11 e 17 marzo 2009. 
        Relazione scritta annunciata il 26 marzo  2009  (atto  n.  307-A)
    relatore sen. Mazzatorta. 
        Esaminato in aula il 26 e 31 marzo 2009 ed approvato il 1° aprile
    2009. 
    Camera dei deputati (atto n. 2364 ): 
        Assegnato alla II Commissione (Giustizia), in sede referente, l'8
    aprile 2009 con pareri delle Commissioni I, V, VI, VIII, X, XI, XII e
    questioni regionali. 
        Esaminato dalla II Commissione, in  sede  referente,  il  23,  29
    aprile; 7, 14, 20 maggio; 9, 16, 17,  18,  23  giugno;  2,  8,15,  30
    luglio; 10, 16 settembre; 21, 22, 27 ottobre 2009; 28 gennaio; 26, 27
    maggio; 30 luglio 2010. 
        Nuovamente assegnato alla II  Commissione  (Giustizia),  in  sede
    legislativa il 24 marzo 2011. 
        Esaminato dalla II Commissione, in sede legislativa, il 29 marzo;
    13 aprile; 25 maggio; 5, 6 luglio ed approvato, con modificazioni, il
    26 ottobre 2011. 
    Senato della Repubblica (atto n 307-B): 
        Assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia), in sede referente,  il
    30 novembre 2011 con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 10ª. 
        Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede referente, il 10  gennaio
    2012. 
        Nuovamente assegnato alla 2ª  Commissione  (Giustizia),  in  sede
    deliberante, l'11 gennaio 2012. 
        Esaminato dalla  2ª  Commissione,  in  sede  deliberante,  il  12
    gennaio 2012 ed approvato il 17 gennaio 2012. 
    
            
    
     
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