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  • Giovedì 24 Novembre 2011 08:43
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    Normativa/Nazionale

    Modifiche al codice del processo amministrativo

    DECRETO LEGISLATIVO n. 195 del 15/11/2011

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    DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2011, n. 195

    Disposizioni correttive  ed  integrative  al  decreto  legislativo  2
    luglio 2010, n. 104, recante codice  del  processo  amministrativo  a
    norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009,  n.  69.
    (11G0241) 
    

     
     
     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
      Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera  l),  della
    Costituzione; 
      Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare  l'articolo
    44, recante delega al Governo per il riassetto della  disciplina  del
    processo amministrativo, nel quale, al comma 4, e'  previsto  che  il
    Governo puo' avvalersi della facolta' di cui all'articolo 14,  numero
    2), del testo unico sul Consiglio di Stato, di cui al  regio  decreto
    26 giugno 1924, n. 1054; 
      Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,  di  attuazione
    dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009 n. 69; 
      Visto l'articolo 44, comma 4, ultimo periodo, della legge 18 giugno
    2009,  n. 69, il quale prevede che "entro  due  anni  dalla  data  di
    entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1,  possono
    ad  essi  essere  apportate  le   correzioni   e   integrazioni   che
    l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con  lo  stesso
    procedimento e in base  ai  medesimi  principi  e  criteri  direttivi
    previsti per l'emanazione degli originari decreti"; 
      Vista la nota in data 8  luglio  2009  con  la  quale  il  Governo,
    avvalendosi della facolta' di cui all'articolo  14,  numero  2),  del
    citato testo unico n. 1054 del 1924,  ha  commesso  al  Consiglio  di
    Stato la formulazione del progetto del suddetto decreto legislativo; 
      Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in  data  23
    luglio 2009, con il quale la formulazione di detto progetto e'  stata
    deferita ad una commissione speciale  e  ne  e'  stata  stabilita  la
    composizione; 
      Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato  in  data  6
    ottobre 2010, con il quale la commissione speciale e' stata integrata
    nella sua composizione; 
      Visto il progetto del decreto legislativo recante: «  Modifiche  al
    codice  del  processo  amministrativo  e  alle  relative   norme   di
    attuazione, transitorie, di coordinamento e di abrogazione»,  redatto
    da detta commissione speciale e trasmesso al Governo con la nota  del
    Presidente del Consiglio di Stato in data 5 luglio 2011; 
      Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  Ministri,
    adottata nella riunione del 3 agosto 2011; 
      Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari; 
      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
    riunione dell'11 novembre 2011; 
      Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
     
                                    Emana 
     
     
                     il seguente decreto legislativo:   
     
                                   Art. 1 
     
    Modifiche al codice del processo amministrativo e alle relative norme
      di attuazione, transitorie, di coordinamento e di abrogazione 
     
      1. Al codice del processo amministrativo, approvato con  l'allegato
    1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  sono  apportate  le
    seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole:  "arbitrato  rituale
    di diritto" sono aggiunte le seguenti: "ai sensi degli articoli 806 e
    seguenti del codice di procedura civile"; 
        b) all'articolo 17, comma 1, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
    periodo: "L'astensione non ha effetto sugli atti anteriori."; 
        c) all'articolo  18,  comma  8,  le  parole:  "La  ricusazione  o
    l'astensione  non  hanno",  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "La
    ricusazione non ha"; 
        d) all'articolo 20, nella rubrica, le  parole:  "del  consulente"
    sono soppresse; 
        e) l'articolo 25 e' sostituito dal seguente: 
     
                                  "Art. 25. 
     
     
                                  Domicilio 
     
      1. Fermo quanto previsto, con  riferimento  alle  comunicazioni  di
    segreteria, dall'articolo 136, comma 1: 
      a) nei giudizi davanti ai tribunali  amministrativi  regionali,  la
    parte,  se  non  elegge  domicilio  nel  comune  sede  del  tribunale
    amministrativo regionale o  della  sezione  staccata  dove  pende  il
    ricorso,  si  intende  domiciliata,  ad  ogni  effetto,   presso   la
    segreteria del tribunale amministrativo  regionale  o  della  sezione
    staccata; 
      b) nei giudizi davanti al Consiglio di  Stato,  la  parte,  se  non
    elegge domicilio in Roma, si intende domiciliata,  ad  ogni  effetto,
    presso la segreteria del Consiglio di Stato."; 
        f) all'articolo 26, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il
    giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento  di  una
    sanzione  pecuniaria,  in  misura  non  inferiore  al  doppio  e  non
    superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso
    introduttivo del giudizio, quando la parte  soccombente  ha  agito  o
    resistito temerariamente  in  giudizio.  Al  gettito  delle  sanzioni
    previste dal presente comma si applica l'articolo 15 delle  norme  di
    attuazione."; 
        g)  all'articolo  31,  comma  1,  dopo  le  parole  "procedimento
    amministrativo" sono  inserite  le  seguenti:  "e  negli  altri  casi
    previsti dalla legge"; 
        h) all'articolo 32, comma 1, le parole: "dai Capi  I  e  II  del"
    sono sostituite dalla seguente: "dal"; 
        i) all'articolo 33, nella rubrica le parole: "del  giudice"  sono
    soppresse; 
        l) all'articolo 44, dopo il comma 4,  e'  aggiunto  il  seguente:
    "4-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 39, comma 2, la  nullita'
    degli atti e' rilevabile d'ufficio."; 
        m) all'articolo 54, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. La
    presentazione  tardiva   di   memorie   o   documenti   puo'   essere
    eccezionalmente autorizzata, su richiesta  di  parte,  dal  collegio,
    assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle  controparti
    al contraddittorio su tali atti, qualora la produzione nel termine di
    legge sia risultata estremamente difficile."; 
        n) all'articolo 55, commi 8 e 10,  le  parole:  "di  discussione"
    sono sostituite dalle seguenti: "della discussione"; 
        o) all'articolo 57, comma  1,  le  parole:  "la  sentenza",  sono
    sostituite dalle seguenti:  "il  provvedimento"  e  dopo  le  parole:
    "nella sentenza" sono aggiunte le seguenti: "di merito"; 
        p) all'articolo 67, comma  2,  le  parole:  "e  sono  decise  dal
    presidente o dal magistrato delegato  con  decreto  non  impugnabile"
    sono soppresse; 
        q) all'articolo 73, comma 1,  dopo  la  parola:  "repliche"  sono
    inserite le seguenti: ", ai nuovi  documenti  e  alle  nuove  memorie
    depositate in vista dell'udienza, "; 
        r) all'articolo 76, comma 4, il numero: "2" e' soppresso; 
        s) all'articolo 87 sono apportate le seguenti modificazioni: 
          1) al comma 1, dopo le parole: "dal comma 2" sono aggiunte,  in
    fine, le seguenti: ", ma il presidente del collegio puo' disporre che
    si svolgano a porte chiuse, se ricorrono ragioni di  sicurezza  dello
    Stato, di ordine pubblico o di buon costume"; 
          2) al comma 3, dopo le parole: "lettera a)", sono  inserite  le
    seguenti: "e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 116, comma  1,
    "; e dopo la parola: "tranne"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  nei
    giudizi di primo grado,"; 
        t) all'articolo 95, comma  1,  le  parole:  "L'impugnazione  deve
    essere notificata, nelle cause inscindibili, ", sono sostituite dalle
    seguenti:  "L'impugnazione  della  sentenza  pronunciata   in   causa
    inscindibile o in cause tra loro dipendenti e' notificata"; 
        u) all'articolo 98, comma 1, la  parola:  "danno"  e'  sostituita
    dalla seguente: "pregiudizio"; 
        v)  all'articolo  99,  comma  5,  le  parole:   "sulla   sentenza
    impugnata",  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "sul   provvedimento
    impugnato"; 
        z) all'articolo 101, comma 1, dopo le parole: "se sta in giudizio
    personalmente", sono inserite le seguenti:  "ai  sensi  dell'articolo
    22, comma 3, "; 
        aa) all'articolo 108, comma 1, le  parole:  ",  titolare  di  una
    posizione autonoma e incompatibile, " sono soppresse; 
        bb) all'articolo 111, il comma 1 e' sostituito dal seguente:  "1.
    Il  Consiglio  di  Stato,  se  richiesto  con   istanza   previamente
    notificata alle altre parti,  in  caso  di  eccezionale  gravita'  ed
    urgenza, puo' sospendere  gli  effetti  della  sentenza  impugnata  e
    disporre le altre opportune  misure  cautelari.  Al  procedimento  si
    applicano gli articoli 55, commi 2, 5, 6 e 7, e 56,  commi  1,  primo
    periodo, 2, 3, 4 e 5."; 
        cc) all'articolo 112 sono apportate le seguenti modificazioni: 
          1) il comma 3 e'  sostituito  dal  seguente:  "3.  Puo'  essere
    proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice  dell'ottemperanza,
    azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione  e
    interessi maturati dopo il passaggio  in  giudicato  della  sentenza,
    nonche' azione di risarcimento dei danni connessi  all'impossibilita'
    o comunque alla mancata  esecuzione  in  forma  specifica,  totale  o
    parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione."; 
          2) il comma 4 e' soppresso; 
        dd) all'articolo 114 sono apportate le seguenti modificazioni: 
          1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "  2.  Unitamente  al
    ricorso e' depositato in copia autentica il provvedimento di  cui  si
    chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova  del  suo  passaggio  in
    giudicato"; 
          2) il comma 6 e' sostituito  dal  seguente:  "  6.  Il  giudice
    conosce di tutte le questioni relative all'ottemperanza, nonche', tra
    le parti nei cui confronti si e'  formato  il  giudicato,  di  quelle
    inerenti agli atti del commissario ad  acta.  Avverso  gli  atti  del
    commissario ad acta le stesse  parti  possono  proporre,  dinanzi  al
    giudice  dell'ottemperanza,  reclamo,  che  e'   depositato,   previa
    notifica ai controinteressati, nel termine di  sessanta  giorni.  Gli
    atti emanati dal giudice dell'ottemperanza o dal suo ausiliario  sono
    impugnabili dai terzi estranei al giudicato  ai  sensi  dell'articolo
    29, con il rito ordinario."; 
        ee)  all'articolo  116,  comma  1,  le  parole:  "agli  eventuali
    controinteressati." sono sostituite dalle  seguenti:  "ad  almeno  un
    controinteressato."; ed e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
    "Il termine per la  proposizione  di  ricorsi  incidentali  o  motivi
    aggiunti e' di trenta giorni."; 
        ff) all'articolo 117, dopo il comma 6 e'  aggiunto  il  seguente:
    "6-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4  e  6,  si  applicano
    anche ai giudizi di impugnazione."; 
        gg)  all'articolo  119,  comma  1,  sono  apportate  le  seguenti
    modificazioni: 
          1) alla lettera l),  la  parola:  "2003"  e'  sostituita  dalla
    seguente: "2002"; 
          2) dopo la lettera m-bis) sono aggiunte le lettere:  "m-ter)  i
    provvedimenti  dell'Agenzia  nazionale  per  la  regolazione   e   la
    vigilanza in materia di acqua istituita dall'articolo 10,  comma  11,
    del  decreto-legge  13  maggio   2011,   n.   70,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; 
          m-quater)  le  azioni  individuali  e  collettive  avverso   le
    discriminazioni   di   genere   in   ambito   lavorativo,    previste
    dall'articolo 36 e seguenti del decreto legislativo 25  luglio  2006,
    n.  198,  quando  rientrano,  ai  sensi  del  citato  decreto,  nella
    giurisdizione del giudice amministrativo; 
        hh)  all'articolo  120,  comma  5,  sono  apportate  le  seguenti
    modificazioni: 
          1) dopo le parole "Il ricorso" sono inserite  le  seguenti   ",
    principale o incidentale"; 
          2) dopo la parola "decorrente" sono inserite  le  seguenti:  ",
    per il ricorso principale e per i motivi aggiunti,"; 
          3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo  "Per  il  ricorso
    incidentale la decorrenza del termine e'  disciplinata  dall'articolo
    42."; 
        ii) all'articolo 125 il comma 4 e' cosi' sostituito: 
          "4. Le  disposizioni  del  comma  3  si  applicano  anche  alle
    controversie relative: 
            a)  alle  procedure  di  cui  all'articolo  140  del  decreto
    legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
            b)  alle   procedure   di   progettazione,   approvazione   e
    realizzazione   degli   interventi    individuati    nel    contratto
    istituzionale di  sviluppo  ai  sensi  dell'articolo  6  del  decreto
    legislativo 31 maggio 2011, n. 88; 
            c)  alle  opere  di  cui  all'articolo  32,  comma  18,   del
    decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98  convertito  in  legge  15  luglio
    2011, n. 111"; 
        ll)  all'articolo  133,  comma  1,  sono  apportate  le  seguenti
    modificazioni: 
          1) alla lettera a), il n. 3) e' sostituito  dal  seguente:  "3)
    silenzio di cui all'articolo 31, commi 1,  2  e  3,  e  provvedimenti
    espressi adottati in sede di verifica  di  segnalazione  certificata,
    denuncia e dichiarazione di inizio attivita', di cui all'articolo 19,
    comma 6-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241"; 
          2) dopo la lettera a), e'  inserita  la  seguente:  "a-bis)  le
    controversie relative all'applicazione dell'articolo 20 della legge 7
    agosto 1990, n. 241"; 
          3) alla lettera l), dopo  le  parole:  "Banca  d'Italia,"  sono
    inserite le seguenti: "dagli Organismi di cui agli articoli  112-bis,
    113 e 128-duodecies del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.
    385,"; 
          4) alla lettera m) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
    ", nonche' i giudizi  riguardanti  l'assegnazione  di  diritti  d'uso
    delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8  a
    13 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220,  incluse  le
    procedure di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo  2011,  n.
    34, convertito, con modificazioni, dalla legge  26  maggio  2011,  n.
    75"; 
          5) dopo la lettera z-bis) sono aggiunte le lettere: 
            "z-ter) le controversie aventi  ad  oggetto  i  provvedimenti
    dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza  in  materia
    di acqua istituita dall'articolo 10, comma 11, del  decreto-legge  13
    maggio 2011, n. 70, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
    luglio 2011, n. 106;" 
            "z-quater) le controversie aventi ad oggetto i  provvedimenti
    adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 6
    settembre 2011, n. 149"; 
        mm) all'articolo 134, comma 1,  lettera  c),  sono  aggiunte,  in
    fine, le seguenti parole: "e quelle previste dall'articolo 123; "; 
        nn) all'articolo 135, al comma  1,  sono  apportate  le  seguenti
    modificazioni: 
          1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
    ", nonche' quelle relative ai provvedimenti riguardanti i  magistrati
    amministrativi adottati dal Consiglio di Presidenza  della  Giustizia
    Amministrativa"; 
          2) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
    ", nonche' i giudizi  riguardanti  l'assegnazione  di  diritti  d'uso
    delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 al
    13 dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, incluse  le
    procedure di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo  2011,  n.
    34, convertito, con modificazioni, dalla legge  26  maggio  2011,  n.
    75"; 
          3)  la  lettera  e)  e'  sostituita  dalla  seguente:  "e)   le
    controversie  aventi  ad  oggetto  le  ordinanze  e  i  provvedimenti
    commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate
    ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio  1992,  n.
    225; "; 
          4) la lettera p) e' sostituita dalla seguente: "le controversie
    attribuite alla giurisdizione del  giudice  amministrativo  derivanti
    dall'applicazione del Titolo II del Libro III del decreto legislativo
    6  settembre  2011,  n.  159,  relative  all'Agenzia  nazionale   per
    l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
    alla criminalita' organizzata"; 
          5) alla lettera q) il segno: " . " e' sostituito dal  seguente:
    "; "; 
          6) dopo la lettera q) sono aggiunte, in fine, le seguenti: 
            "q-bis) le controversie di cui  all'articolo  133,  comma  1,
    lettera z-bis); "; 
            "q-ter) le controversie di cui  all'articolo  133,  comma  1,
    lettera z-ter);" 
        oo) all'articolo 136, comma 1, il primo periodo e' sostituito dal
    seguente: 
          "1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo
    un indirizzo di posta elettronica certificata e un recapito  di  fax,
    che possono essere anche diversi dagli indirizzi del  domiciliatario,
    dove intendono ricevere le comunicazioni relative al processo.". 
          2. Alle norme di attuazione, di cui all'allegato 2  al  decreto
    legislativo 2  luglio  2010,  n.  104,  sono  apportate  le  seguenti
    modificazioni: 
            a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 
              1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
    ", la notizia delle impugnazioni proposte avverso i provvedimenti del
    giudice e il relativo esito.  La  proposizione  dell'impugnazione  e'
    registrata quando la segreteria del  giudice  ne  riceve  notizia  ai
    sensi dell'articolo 6, comma 2,  dell'allegato  2,  ovvero  ai  sensi
    dell'articolo 369, comma 3, del codice  di  procedura  civile,  o  ai
    sensi dell'articolo 123 delle disposizioni di attuazione al codice di
    procedura civile. La segreteria del giudice a cui  l'impugnazione  e'
    proposta   trasmette   senza   ritardo   copia   del    provvedimento
    giurisdizionale che definisce il giudizio di impugnazione."; 
              2)  al  comma  3  le  parole:  "segretario  generale"  sono
    sostituite dalla seguente: "segretariato"; 
              3) al comma 4 le parole:  "del  segretario  generale"  sono
    sostituite dalle seguenti: " di un addetto al segretariato generale". 
            b) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni: 
              1) al comma  1,  alla  lettera  g)  il  segno:  "  .  "  e'
    sostituito dal seguente: "; "; 
              2) dopo la lettera g) e' aggiunta, in  fine,  la  seguente:
    "g-bis) il registro dei provvedimenti dell'Adunanza plenaria."; 
              3) al comma 3 la parola: "trasmissione" e' sostituita dalla
    seguente: "comunicazione"; 
            c) all'articolo 14, comma  1,  la  parola:  "funzionario"  e'
    sostituita dalla seguente: "impiegato". 
      3. Alle norme di coordinamento e abrogazioni, di cui all'allegato 4
    al decreto legislativo 2 luglio  2010,  n.  104,  sono  apportate  le
    seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni: 
          1) dopo  il  comma  5,  e'  inserito  il  seguente:  "  5-bis.)
    All'articolo 145-bis del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
    385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
            a) il comma 2 e'  sostituito  dal  seguente:  "2.  La  tutela
    giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal
    codice del processo amministrativo."; 
            b) il comma 4 e' sostituito dal  seguente:  "4.  Copia  della
    sentenza del tribunale amministrativo regionale e' trasmessa, a  cura
    delle  parti,  all'Organismo  ai  fini   della   pubblicazione,   per
    estratto."; 
          2) al comma 9 le parole: "del Presidente della Repubblica" sono
    sostituite dalla seguente: "legislativo"; 
          3)  dopo  il  comma  17  e'  aggiunto  il  seguente:   "17-bis.
    «L'articolo 140, comma 11, del decreto legislativo 6 settembre  2005,
    n. 206  e'  cosi'  sostituito:  "11.  Resta  ferma  la  giurisdizione
    esclusiva del giudice amministrativo in materia di  servizi  pubblici
    ai sensi dell'articolo 133,  comma  1,  lettera  c)  del  codice  del
    processo amministrativo"»"; 
          4) al comma 19, alla lettera  a)  le  parole:  "comma  4"  sono
    sostituite dalle seguenti: "comma 3"; 
          5) dopo il comma  19  e'  inserito  il  seguente:  "19-bis.  Al
    decreto legislativo  25  luglio  2006,  n.  198,  sono  apportate  le
    seguenti modificazioni: 
            a) all'articolo 37, comma 4, secondo periodo, le  parole  "Il
    giudice adito" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Il  Tribunale  in
    funzione di giudice del lavoro adito"; 
            b) all'articolo 37, comma  4,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
    seguenti parole: "La tutela  davanti  al  giudice  amministrativo  e'
    disciplinata   dall'articolo   119   del    codice    del    processo
    amministrativo."; 
            c) all'articolo 37, comma 5, le parole "sentenza  di  cui  al
    comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "sentenza di cui al comma  3
    e al comma 4"; 
            d) all'articolo 38,  comma  1,  le  parole  "o  il  tribunale
    amministrativo regionale competente," sono soppresse; 
            e) all'articolo 38, il comma 5 e'  sostituito  dal  seguente:
    "5. La tutela  davanti  al  giudice  amministrativo  e'  disciplinata
    dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo."; 
      6) al comma 23, le parole: "81,  comma  1"  sono  sostituite  dalle
    seguenti: "71, comma 2"; 
      7) al comma  25,  le  parole:  "16  marzo"  sono  sostituite  dalle
    seguenti: "15 marzo"; 
      8) dopo il comma 25, sono inseriti i seguenti: 
        "25-bis. Il comma 26-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106  e'
    sostituito dal seguente: «26-bis. La tutela avverso  i  provvedimenti
    dell'Agenzia   e'    disciplinata    dal    codice    del    processo
    amministrativo.»"; 
        "25-ter. L'articolo 114,  comma  1,  del  decreto  legislativo  6
    settembre 2011, n. 159, e' sostituito dal seguente: "1. Per tutte  le
    controversie attribuite alla cognizione  del  giudice  amministrativo
    derivanti dall'applicazione del presente  titolo,  la  competenza  e'
    determinata ai sensi dell'articolo 135,  comma  1,  lettera  p),  del
    codice del processo amministrativo."; 
        "25-quater. All'articolo 3, comma 2, del  decreto  legislativo  6
    settembre 2011,  n.  149,  le  parole  "Il  giudizio  sulla  relativa
    impugnazione e' devoluto alla  giurisdizione  esclusiva  del  giudice
    amministrativo"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Alle   relative
    controversie si  applica  l'articolo  133  del  codice  del  processo
    amministrativo."; 
        b)  all'articolo  4,  comma  1,  sono   apportate   le   seguenti
    modificazioni: 
          1) dopo il numero 6) e' inserito  il  seguente:  "6-bis)  regio
    decreto 21 aprile 1942, n. 444: articoli da 71 a 74; "; 
          2) al numero 11), dopo  la  parola  "13;  "  sono  inserite  le
    seguenti: "da 23 a 27 compresi; "; 
          3) dopo il numero 11) sono aggiunti i seguenti: 
            "11-bis) legge 27 maggio 1975, n. 166: articolo 8; 
            11-ter) legge 7 giugno 1975, n. 227: articolo 9; 
            11-quater) legge 8 agosto 1977, n. 546: articolo 4, comma 11;
    "; 
          4) al numero 13), la  parola  "febbraio"  e'  sostituita  dalla
    seguente: "aprile"; 
          5) al numero 14), dopo le parole: "19, comma 5; " sono inserite
    le seguenti: "20, comma 5-bis; "; 
          6) al numero 17) sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:
    "articolo 145-bis, comma 3; "; 
          7) il numero 18) e' soppresso; 
          8) al numero 23), e' aggiunta, in  fine,  la  seguente  parola:
    "16; "; 
          9) dopo il numero 36, e' inserito il seguente: "36-bis) decreto
    legislativo 12 aprile 2006, n. 163: articolo 246-bis;". 
    
            
          
                                   Art. 2 
     
     
    Coordinamento dell'articolo 17, comma 26, legge 15  maggio  1997,  n.
                                     127 
     
      1. All'articolo 17, comma 26, della legge 15 maggio 1997,  n.  127,
    e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo il  combinato
    disposto dell'articolo 2, comma 3, della legge  23  agosto  1988,  n.
    400, e dell'articolo 33 del testo unico delle leggi sul Consiglio  di
    Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054". 
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare. 
        Dato a Roma, addi' 15 novembre 2011 
     
                                 NAPOLITANO 
     
     
                                    Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                    dei Ministri 
     
    Visto, il Guardasigilli: Severino 
    
    
     
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