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  • Martedì 05 Aprile 2011 16:29
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    Lavoro Pubblico e Privato/Diritti economici

    Quando spettano la rivalutazione e gli interessi?

    Sentenza T.A.R. Calabria - Reggio Calabria n. 205 del 23/03/2011

    Benenfici economici concessi dall'amministrazione e benefici economici dovuti: differenza sul piano dei benefici accessori della rivalutazione economica e degli interessi.

    1. Pubblico impiego - Stipendi, assegni ed indennità - Interessi e rivalutazione - Indennità di qualificazione professionale - Provvedimento costitutivo - Interessi e rivalutazione economica - Non spettano - Fattispecie

    1. Laddove l'amministrazione attribuisca con provvedimento costitutivo un beneficio economico con efficacia retroattiva, gli interessi e la rivalutazione economica sulle somme relative al periodo anteriore all'atto con cui il beneficio è stato concesso non spettano al dipendente, trovando il diritto stesso la propria fonte nell'atto amministrativo presupposto. Diversamente, invece, laddove il beneficio risulti fondato in via immediata e diretta sulla norma di legge (o di contratto), i benefici accessori della rivalutazione e degli interessi devono essere automaticamente concessi al privato a far data dalla scadenza dell'emolumento principale ovvero del suo rateo ed indipendentemente da qualsiasi atto (paritetico) dell'amministrazione (1). Nel caso della indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità, prevista dall'art. 45 co. 6 del C.C.N.L. del personale del Servizio Sanitario Nazionale in data 1 settembre 1995, trattandosi di indennità che necessita di un previo provvedimento costitutivo da parte dell'Amministrazione, afferendo a quella parte di indennità incrementabile in sede aziendale, di cui può beneficiare un numero massimo di dipendenti, pari al 45% della dotazione organica complessiva di ciascuno dei ruoli previsti (art. 45 co. 4), l'attribuzione di tale incremento avviene mediante selezione del personale interessato, e quindi non può considerarsi automatica, con la conseguenza che non spettano i benefici accessori della rivalutazione e degli interessi (2).

    (1) Cfr. Cons. Stato 20-5-2008 n. 2363; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 12-2-2002 n. 506; T.A.R. Campania Salerno 21-10-1999 n. 415; T.A.R. Campania Napoli 19-4-1999 n. 1054.
    (2) Cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II, 29-4-2010 n. 2096.



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    N. 205/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 1127 Reg. Ric.
    ANNO 2000
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 1127 del 2000, proposto da:
    C. A., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Scambia, con domicilio eletto presso Maria Scambia Avv. in Reggio Calabria, via G. Melacrino 36;
    contro
    Azienda Ospedaliera Bianchi - Melacrino - Morelli di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;
    per ottenere
    il pagamento degli interessi dovuti per il ritardo nel pagamento dell'aumento dell'indennità di qualificazione professionale
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2011 il dott. Caterina Criscenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO E DIRITTO
    Con ricorso notificato il 16 giugno 2000 e depositato il successivo giorno 5 luglio C. A., premesso di aver avuto corrisposto solo nei mesi di luglio e dicembre 1999, quanto a lui spettante a titolo di aumento mensile dell'indennità di qualificazione professionale in base all'art. 45, co. 3, CCNL per il quadriennio 1994-97 per il periodo compreso tra il dicembre 1995 ed il dicembre 1997, chiedeva di aver corrisposti gli interessi legali maturati sulle mensilità di Lire 86.000 a decorrere dall'1 febbraio 1996.
    Nessuno si costituiva per l'Azienda ed all'udienza pubblica del 9 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
    La richiesta avanzata è priva di fondamento (vd. Tar Piemonte, II, 29 aprile 2010 n. 2096).
    L'indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità, prevista dall'art. 45, co. 6, del CCNL del personale del Servizio Sanitario Nazionale in data 1 settembre 1995, di cui il ricorrente lamenta la tardiva erogazione, è un'indennità che necessita di un previo provvedimento costitutivo da parte dell'Amministrazione, afferendo - a ben osservare - a quella parte di indennità incrementabile in sede aziendale, di cui può beneficiare un numero massimo di dipendenti, pari al 45% della dotazione organica complessiva di ciascuno dei ruoli previsti (art. 45, co. 4).
    A norma del suindicato contratto collettivo, l'attribuzione di tale incremento avviene mediante selezione del personale interessato, sulla base di obiettivi criteri predeterminati in sede di contrattazione decentrata (co. 6, primo periodo) e alla sua corresponsione l'amministrazione provvede comunque nei limiti del fondo a tal fine previsto, che è costituito da una somma pari allo 0,86 per cento del monte salari annuo calcolato con riferimento all'anno 1993, incrementabile con le somme dei fondi per il compenso del lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno, qualora non utilizzate, al netto degli eventuali maggiori oneri riflessi derivanti per il perseguimento delle finalità previste (co. 4, ultimo periodo).
    E' evidente, pertanto, che i dipendenti non possono far discendere in alcun modo direttamente dalla norma contrattuale il loro diritto ad ottenere l'incremento in questione.
    Inoltre, la disposizione di cui al co. 6 dell'art. 45, nel prevedere di far retroagire l'attribuzione del beneficio alla data del 1 dicembre 1995, peraltro facoltizzando espressamente lo svolgimento della selezione necessaria ad individuare i beneficiari in epoca successiva a tale data, ha di fatto pacificamente ammesso un'erogazione successiva alla data convenzionale di decorrenza dell'attribuzione, senza, peraltro, lasciare assolutamente intendere che la si dovesse considerare erogazione "tardiva", produttiva di interessi e soggetta a rivalutazione.
    In tal senso depone, infatti, la lettera della norma, che, per l'appunto, parla chiaramente di attribuzione dell'incremento e non di erogazione dell'incremento.
    E' principio pacifico, peraltro, quello secondo cui, laddove l'amministrazione attribuisca con provvedimento costitutivo un beneficio economico con efficacia retroattiva, gli interessi e la rivalutazione economica sulle somme relative al periodo anteriore all'atto con cui il beneficio è stato concesso non spettano al dipendente, trovando il diritto stesso la propria fonte nell'atto amministrativo presupposto.
    Diversamente, invece, laddove il beneficio risulti fondato in via immediata e diretta sulla norma di legge (o di contratto), i benefici accessori della rivalutazione e degli interessi devono essere automaticamente concessi al privato a far data dalla scadenza dell'emolumento principale ovvero del suo rateo ed indipendentemente da qualsiasi atto (paritetico) dell'amministrazione (Cons. St. n. 2363 del 20 maggio 2008, Tar Sicilia - Palermo, sez. I, n. 506 del 12 febbraio 2002; T.A.R. Campania - Salerno n. 415 del 21 ottobre 1999; T.A.R. Campania - Napoli n. 1054 del 19 aprile 1999).
    Nel caso di specie, non v'è dubbio che il diritto può essere sorto solo a seguito della selezione (sebbene il ricorrente non ne faccia menzione). Non può essere, quindi, considerata tardiva l'erogazione di somme se non con riguardo al termine di conclusione della selezione, di approvazione degli atti relativi e soprattutto di individuazione degli aventi diritto che non vengono, però, indicati.
    Anche alla luce delle considerazioni da ultimo riportate è evidente, pertanto, che la lettura fornita dal ricorrente della norma contrattuale in questione non può essere accolta ed il ricorso deve, dunque, essere rigettato.
    Stante la mancata costituzione in giudizio dell'amministrazione, non occorre disciplinare le spese.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
    Nulla spese.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio/10 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Ettore Leotta
    L'ESTENSORE
    Caterina Criscenti
    IL CONSIGLIERE
    Giuseppe Caruso
     
    Depositata in Segreteria il 23 marzo 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     
Mondolegale 2011
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