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  • Martedì 14 Giugno 2011 11:49
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    Lavoro Pubblico e Privato/Personale

    Vita militare: modalità di valutazione

    Sentenza T.A.R. Sicilia - Catania n. 1171 del 12/05/2011

    Come può essere valutato il militare attraverso la compilazione dei documenti caratteristici, e quanto rilevano l'assegnazione di specifici compiti o l'elenco analitico dei fatti della sua carriera piuttosto che la personalità e le sue qualità morali?

    1. Pubblico impiego - Personale - Forze armate - Valutazione - Documenti caratteristici - Contenuto - Natura

    2. Pubblico impiego - Personale - Forze armate - Valutazione - Modalità - Giudizio finale - Sindacabilità - Limiti

    3. Pubblico impiego - Personale - Forze armate - Schede valutative - Discrezionalità tecnica - Sussiste - Sindacato di legittimità del G.A. - Limiti

    4. Pubblico impiego - Personale - Forze armate - Giudizio complessivo - Sinteticità - Possibilità di variazione - Rispetto alle valutazioni precedenti - Sussiste

    5. Pubblico impiego - Personale - Forze armate - Documenti caratteristici - Valutazioni discrezionali - Censure sul merito - Sono inammissibili

    1. I documenti caratteristici contengono apprezzamenti che, pur fondandosi sulla totalità della condotta del militare, necessariamente prescindono dai singoli accadimenti, in quanto l'esigenza di circostanziare le mancanze riscontrate trova un limite nella natura delle schede valutative, che non sono cronache di avvenimenti, né costituiscono un articolato rendiconto delle attività del dipendente nel periodo considerato (1). Tali schede valutative e gli altri documenti periodici, basati ex lege su moduli, aggettivazioni e voci valutative precostituite, infatti hanno il compito di illustrare le valutazioni dei compilatori in ordine alla personalità del militare ed alle sue qualità morali, culturali e professionali, caratteristiche che emergono dai comportamenti e dal complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi, senza, quindi, che sia necessario un elenco analitico di fatti o circostanze relative alla carriera del militare, e nemmeno l'assegnazione di specifici compiti, ben potendo essere sufficiente l'osservazione del militare il quale rimanga "a disposizione" dei superiori.

    (1) T.A.R. Emilia Romagna Parma, sez. I, 9-4-2008 n. 215.


    2. La valutazione costante degli appartenenti alle Forze dell'Ordine è basata sulla compilazione di schede nelle quali, attraverso l'analisi di singole componenti, si giunge ad un giudizio complessivo sull'attività lavorativa prestata nel periodo di riferimento. Nelle predette schede di valutazione i presupposti di fatto e le risultanze dell'istruttoria legittimamente non vengono evidenziate attraverso la compilazione di una motivazione di tipo discorsivo, bensì tramite l'attribuzione di giudizi a specifici profili della personalità e dell'attività lavorativa svolta dal dipendente, nonché con l'indicazione finale di un giudizio complessivo, sindacabile entro i limiti ristretti della manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto, attesa l'ampia discrezionalità di cui gode l'amministrazione (2).

    (2) T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 4-12-2007 n. 1960.


    3. I giudizi, formulati sugli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle forze armate dai superiori gerarchici con le schede valutative, sono caratterizzati da discrezionalità tecnica, comportando un attento apprezzamento delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare dimostrate in concreto. Pertanto, impingendo direttamente nel merito dell'azione amministrativa, sono soggetti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo entro i limiti ristretti della manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto (3).

    (3) Cons. Stato, sez. IV, 9-3-2011 n. 1519.


    4. Il giudizio complessivo espresso dal compilatore e dal revisore può essere estremamente sintetico, trovando una puntuale corrispondenza nelle aggettivazioni che descrivono i singoli elementi analiticamente elencati nelle parti delle schede afferenti alle qualità fisiche, morali, professionali, culturali e specifiche (4). Tali giudizi, inoltre, possono variare, senza che sia configurabile, per ciò solo, il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà tra il giudizio successivo e quelli espressi nel periodo precedente e senza che sussista, a riguardo, alcun obbligo di motivazione specifica (5).

    (4) Cons. Stato, sez. IV, 20-12-2005 n. 7217.
    (5) Cons. Stato, sez. IV, 9-10-2002 n. 5353; Cons. Stato, sez. IV, 22-2-2002 n. 991; T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 15-11-2002 n. 4420; T.A.R. Toscana, sez. I, 1-2-2005 n. 496.


    5. Sono inammissibili le argomentazioni dirette a censurare il merito delle valutazioni, assolutamente discrezionali, operate dai redattori dei documenti caratteristici del personale appartenente all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica e all'Arma dei carabinieri (6).

    (6) T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 22-4-2008 n. 1528.

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    N. 1171/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 2439 Reg. Ric.
    ANNO 2007
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 2439 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
    R. A., rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Scuderi e Sergio Cosentino, con domicilio eletto presso il loro studio in Catania, via V. Giuffrida, 37;
    contro
    Ministero della Difesa - Dipartimento Generale Personale Militare, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui Uffici è domiciliato per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
    per l'annullamento
    - quanto al ricorso introduttivo, del documento valutativo numero 23, relativo al periodo compreso dal 26 agosto 2006 al 15 marzo 2007, nel quale si attesta una valutazione complessiva per il ricorrente "superiore alla media" anziché "eccellente", e degli atti antecedenti o successivi, presupposti, connessi e consequenziali;
    - quanto al primo ricorso per motivi aggiunti, del medesimo provvedimento nonchè del successivo provvedimento compilato il 12 ottobre 2007, consegnato al ricorrente 25 ottobre 2007, e degli atti antecedenti o successivi, presupposti, connessi e consequenziali;
    - quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti, della nota del 20 dicembre 2007 di esclusione del ricorrente dalla valutazione per la selezione per l'undicesimo corso ISSMI (Corso Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze), per mancato possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1 del F.O.M. n. 24 del 13 giugno 2007, e degli atti antecedenti o successivi, presupposti, connessi e consequenziali;
    - quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti, del verbale del 27 novembre 2007 di esclusione del ricorrente dalla valutazione per la selezione per l'undicesimo corso ISSMI, "ai sensi dell'articolo 2.1 della direttiva applicativa", e degli atti antecedenti o successivi, presupposti, connessi e consequenziali.
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2011 il dott. Maria Stella Boscarino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO
    Con il ricorso introduttivo, il ricorrente, Capitano di Corvetta la in servizio presso il Nucleo Supporto Sommergibili di Augusta dal settembre 2007, impugnava la scheda valutativa n. 23, relativa al periodo compreso dal 26 agosto 2006 al 15 marzo 2007, nella quale si attestava una valutazione complessiva per il ricorrente "superiore alla media" anziché "eccellente", deducendone vari profili di illegittimità.
    Successivamente alla proposizione del ricorso, l'Amm.ne annullava in autotutela detta scheda, sostituendola con un nuovo documento caratteristico, compilato il 12 ottobre 2007, consegnato al ricorrente 25 ottobre 2007, ma il ricorrente, ritenendo lo stesso affetto da numerosi vizi, lo impugnava con primo ricorso per motivi aggiunti.
    Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente ricorreva avverso la nota del 20 dicembre 2007 di esclusione dalla valutazione per la selezione per l'undicesimo corso ISSMI (Corso Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze); l'esclusione veniva motivata dal mancato possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1 del F.O.M. n. 24 del 13 giugno 2007, con riferimento alla scheda valutativa relativa al periodo compreso dal 26 agosto 2006 al 15 marzo 2007, nella quale il ricorrente era stato valuto "superiore alla media" anziché "eccellente".
    Con un terzo ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente impugnava il verbale del 27 novembre 2007 di esclusione dalla valutazione per la selezione per l'undicesimo corso ISSMI, "ai sensi dell'articolo 2.1 della direttiva applicativa".
    L' Amm.ne si costituiva in giudizio, producendo documenti e memoria.
    Le parti hanno poi prodotto memorie e documenti in vista dell'Udienza di merito.
    Quindi, all'Udienza del giorno 19 aprile 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
    DIRITTO
    I. Come riportato nelle premesse, il ricorso introduttivo è volto all'annullamento della scheda valutativa n. 23 afferente al periodo dal 26 agosto 2006 al 15 marzo 2007, nella parte in cui riconosce al ricorrente una qualifica superiore alla media e del relativo giudizio finale, nonché degli atti presupposti e connessi.
    Come già esposto sopra, successivamente alla proposizione del ricorso, l'Amm.ne annullava in autotutela detta scheda, sostituendola con un nuovo documento caratteristico, compilato il 12 ottobre 2007: pertanto, il ricorso introduttivo è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
    II. Il ricorrente, ritenendo il documento caratteristico compilato il 12 ottobre 2007 affetto dai medesimi vizi già dedotti con il ricorso introduttivo, lo ha impugnato con il primo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 5 dicembre 2007 e depositato il 12 dicembre 2007.
    Il ricorrente lamenta, con unica articolata censura, violazione del d.p.r. n. 213/2002 ed eccesso di potere sotto svariati profili.
    Il Collegio ritiene infondati tutti i profili di censura sollevati.
    Quanto alla doglianza secondo la quale nessun giudizio avrebbe potuto essere espresso in quanto al ricorrente nel periodo in questione non era stato assegnato alcun incarico specifico e comunque adeguato alla sua professionalità, con conseguente obbligo di astensione in capo al compilatore, il Collegio ritiene irrilevante la circostanza dell'assegnazione o meno di specifici compiti al fine dell'ottemperanza all'obbligo di redazione dei documenti caratteristici, i cui presupposti sono chiaramente indicati negli artt. 4 e 5 del d.p.r. citato.
    Com'è noto, i militari sono sottoposti a valutazione mediante la compilazione di documenti caratteristici i quali hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale diretto ed obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare, rilevando le capacità e attitudini dimostrate ed i risultati conseguiti. I documenti caratteristici sono costituiti dalla scheda valutativa, dal rapporto informativo e dal foglio di comunicazione per gli ufficiali ed i sottufficiali; dal foglio matricolare, dallo specchio valutativo e dal rapporto informativo per i militari di truppa. I giudizi espressi nella scheda valutativa si concludono con l'attribuzione di una delle seguenti qualifiche: eccellente, superiore alla media, nella media, inferiore alla media, insufficiente.
    Il modello dei documenti caratteristici, gli elementi in base ai quali compilarli, i periodi di tempo e gli altri casi in cui vanno compilati, le autorità competenti alla compilazione e alla revisione degli stessi sono stabiliti (per l'Esercito, la Marina, l'Aeronautica e l'Arma dei carabinieri) dal D.P.R. 8 agosto 2002 n. 213 ("Regolamento recante disciplina per la redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica e all'Arma dei carabinieri"che ha abrogato e sostituito il d.P.R. 15 giugno 1965 n. 1431), le cui disposizioni si applicano a decorrere dal 1 novembre 2002 (e che oggi risultano trasfuse nel D.Lgs. 15-3-2010 n. 66, recante il "Codice dell'ordinamento militare; cfr. artt. 1025 e segg.).
    Venendo agli ulteriori profili di censura articolati dal ricorrente, occorre premettere che la Giurisprudenza ha precisato che i documenti caratteristici contengono apprezzamenti che, pur fondandosi sulla totalità della condotta del militare, necessariamente prescindono dai singoli accadimenti, in quanto l'esigenza di circostanziare le mancanze riscontrate trova un limite nella natura delle schede valutative, che non sono cronache di avvenimenti, né costituiscono un articolato rendiconto delle attività del dipendente nel periodo considerato (T.A.R. Emilia Romagna Parma, sez. I, 09 aprile 2008, n. 215).
    Le schede valutative e gli altri documenti periodici, basati ex lege su moduli, aggettivazioni e voci valutative precostituite, hanno, tra l'altro, il compito di illustrare le valutazioni dei compilatori in ordine alla personalità del militare ed alle sue qualità morali, culturali e professionali, caratteristiche che emergono dai comportamenti e dal complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi, senza, quindi, che sia necessario un elenco analitico di fatti o circostanze relative alla carriera del militare, e nemmeno l'assegnazione di specifici compiti, ben potendo essere sufficiente l'osservazione del militare il quale rimanga "a disposizione" dei superiori.
    Ciò detto, appare altresì infondato il richiamo all'istituto dell'astensione.
    L'art. 9 comma 1, lett. d), d.P.R. 15 giugno 1965 n. 1431 (poi sostituito con identica formulazione dall'art. 3 comma 1, lett. d, d.P.R. 8 agosto 2002 n. 213), non esaurisce l'intera disciplina dell'obbligo di astensione di compilatori e revisori, giacché essa costituisce espressione di un principio generale di trasparenza ed imparzialità,onde assicurare che il giudizio espresso sia sereno e non influenzato da circostanze che nulla hanno a che fare con il rendimento e le caratteristiche personali del valutato (tra le più recenti, T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 25 gennaio 2010, n. 153).
    Ma nel caso in questione, nessuna violazione di detto principio generale viene dedotta dal ricorrente, il quale erroneamente ritiene che, nel suo caso, l'obbligo di astensione scaturirebbe dalla mancanza di elementi sui quali basare il giudizio.
    Ne consegue l'infondatezza di tale ricostruzione.
    Infine, infondato si appalesa pure l'ultimo profilo di censura, relativo alla pretesa illegittimità della redazione del documento di valutazione da parte di un ufficiale di pari grado e pari decorrenza amministrativa del ricorrente.
    In disparte la circostanza che il profilo è stato irritualmente evidenziato in memoria, e non introdotto tempestivamente in sede di ricorso, in ogni caso lo stesso risulta infondato in punto di fatto, atteso che, come riporta lo stesso ricorrente, il divieto della compilazione dei documenti caratteristici previsto dall'articolo 3 comma 1 del d.p.r. 213/2002 riguarda il militare che rispetto al giudicando, a parità di grado, abbia minore anzianità assoluta o relativa, viceversa l'ufficiale compilatore, secondo quanto ammesso dallo stesso ricorrente, è in possesso della medesima anzianità assoluta.
    Quanto alla doglianza relativa al peggioramento dei giudizi rispetto alle precedenti e più favorevoli valutazioni, il Collegio ritiene di richiamarsi sul punto agli orientamenti giurisprudenziali anche della Sezione, ed in particolare, anzitutto, alla Giurisprudenza della Sezione secondo la quale "la valutazione costante degli appartenenti alle Forze dell'Ordine è basata sulla compilazione … di schede nelle quali, attraverso l'analisi di singole componenti, si giunge ad un giudizio complessivo sull'attività lavorativa prestata nel periodo di riferimento e nelle predette schede di valutazione i presupposti di fatto e le risultanze dell'istruttoria legittimamente non vengono evidenziate attraverso la compilazione di una motivazione di tipo discorsivo, bensì tramite l'attribuzione di giudizi a specifici profili della personalità e dell'attività lavorativa svolta dal dipendente, nonché con l'indicazione finale di un giudizio complessivo, sindacabile entro i limiti ristretti della manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto, attesa l'ampia discrezionalità di cui gode l'amministrazione (in termini T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 04 dicembre 2007, n. 1960).
    L'orientamento della Sezione si pone nel solco della costante giurisprudenza, secondo la quale i giudizi, formulati sugli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle forze armate dai superiori gerarchici con le schede valutative, sono caratterizzati da discrezionalità tecnica, comportando un attento apprezzamento delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare dimostrate in concreto; pertanto, impingendo direttamente nel merito dell'azione amministrativa, sono soggetti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo entro i limiti ristretti della manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto (tra le più recenti, Consiglio Stato, sez. IV, 09 marzo 2011, n. 1519).
    Il giudizio complessivo espresso dal compilatore e dal revisore può essere estremamente sintetico, trovando una puntuale corrispondenza nelle aggettivazioni che descrivono i singoli elementi analiticamente elencati nelle parti delle scheda afferenti alle qualità fisiche, morali, professionali, culturali e specifiche (cfr., Cons. St., sez. IV, 20 dicembre 2005 n. 7217). Per costante giurisprudenza, inoltre, i giudizi possono variare, senza che sia configurabile, per ciò solo, il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà tra il giudizio successivo e quelli espressi nel periodo precedente e senza che sussista, a riguardo, alcun obbligo di motivazione specifica (cfr., Cons. St., sez. IV, 9 ottobre 2002 n. 5353; id., 22 febbraio 2002 n. 991; TAR Lombardia, Milano, sez. I, 15 novembre 2002 n. 4420; TAR Toscana, sez. I, 1° febbraio 2005 n. 496).
    Ancora più decisamente, la Giurisprudenza ha ritenuto "inammissibili le argomentazioni dirette a censurare il merito delle valutazioni, assolutamente discrezionali, operate dai redattori dei contestati documenti caratteristici (T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 22 aprile 2008, n. 1528) ".
    Ciò posto, il collegio ritiene l'operato dell'Amministrazione, nel caso specifico, immune da rilievi.
    In primo luogo, come detto, nessuna comparazione può esser fatta tra giudizi relativi a rapporti informativi che riguardino periodi di servizio diversi e tra loro autonomi (Cons Stato, IV, 10/12/2007 n. 6330).
    In secondo luogo, richiamati i principi giurisprudenziali sopra riportati, dai quali il Collegio non ritiene discostarsi, non si ravvisa nell'operato dell'Amm.ne il vizio di eccesso di potere, atteso che l'interessato non comprova la sussistenza di profili caratteriali, personali o professionali tali da far emergere "ictu oculi" (ossia nei limiti del sindacato di pura legittimità) l'inadeguatezza della valutazione attribuitagli.
    In definitiva, alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, secondo il quale i giudizi formulati dai superiori gerarchici con le schede valutative sono espressione di discrezionalità tecnica, comportando una attenta valutazione delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare, dimostrate concretamente dal Militare, che come tali impingono direttamente nel merito dell'azione amministrativa e quindi sfuggono alle censure di legittimità, salvo che non siano arbitrari, irrazionali, illogici ovvero basati su un evidente travisamento di fatti, le censure risultano infondate.
    IV. Il secondo e terzo ricorso per motivi aggiunti risultano infondati.
    Con il secondo ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato la nota del 20 dicembre 2007 di esclusione dalla valutazione per la selezione per l'undicesimo corso ISSMI (Corso Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze), per mancato possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1 del F.O.M. n. 24 del 13 giugno 2007.
    Con il terzo ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato il verbale del 27 novembre 2007 di esclusione dalla valutazione per la selezione per l'undicesimo corso ISSMI, "ai sensi dell'articolo 2.1 della direttiva applicativa", atto conosciuto successivamente la proposizione della secondo ricorso per motivi aggiunti.
    Entrambi i gravami sostengono l'illegittimità dell'esclusione, avvenuta in esecuzione della disposizione generale (Foglio d'ordine della Marina Militare numero 24/2007, articolo 3, comma 1), la quale, ai fini dell'ammissione al corso in questione, richiede l'aver conseguito la qualifica di "eccellente" negli ultimi tre anni di servizio documentati.
    Ma il rigetto del primo ricorso per motivi aggiunti avverso il documento caratteristico impugnato determina l'infondatezza degli ulteriori motivi aggiunti avverso l'esclusione in questione, avvenuta in coerenza con quanto prescrive la disposizione di carattere generale avuto riguardo ai requisiti di ammissione.
    V. Conclusivamente, il ricorso introduttivo viene dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, i motivi aggiunti vengono respinti.
    Ragioni di equità, avuto riguardo alla natura della controversia ed alla oggettiva complessità della fattispecie, inducono il Collegio a disporre l'integrale compensazione di spese ed onorari di giudizio.
    P. Q. M.
    definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui connessi motivi aggiunti, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo e rigetta i ricorsi per motivi aggiunti.
    Spese compensate.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Calogero Ferlisi
    L'ESTENSORE
    Maria Stella Boscarino
    IL CONSIGLIERE
    Gabriella Guzzardi
     
    Depositata in Segreteria il 12 maggio 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     
Mondolegale 2011
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