Sabato 11 Giugno 2011 14:07
|
|
Lavoro Pubblico e Privato/Personale
|
|
Università: i limiti alle assunzioni valgono anche se sono finanziate da privati
|
Sentenza T.A.R. Puglia - Bari n. 651 del 12/04/2011
|
A quali condizioni le Università possono disporre il trattenimento in servizio del personale oltre il raggiungimento dell'età di collocamento a riposo?
1. Università - Docente - Trattenimento in servizio dopo il raggiungimento dell'età di collocamento a riposo - Dopo il 31 maggio 2010 - Limiti - Ragioni - Finanziamenti da parte di privati - Irrilevanza - Ragioni
2. Università - Programmi di ricerca finanziati da privati - Assunzioni - Sono soggette alle medesime disposizioni per le assunzioni a concorso
1. La possibilità di trattenere in servizio il personale di ruolo oltre il raggiungimento dell'età di collocamento a riposo è ormai legata, a far tempo dal 31 maggio 2010, alla possibilità per gli enti interessati di procedere a nuove assunzioni, in difetto della quale è preclusa anche la possibilità di disporre trattenimenti in servizio. Ciò in quanto l'art. 9, D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010, ha stabilito che i trattenimenti in servizio consentiti dalle disposizioni vigenti possono essere disposti soltanto nei limiti delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie, fatti salvi i trattenimenti in servizio aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2011 disposti prima della entrata in vigore del presente decreto mentre quelli aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2011 e disposti prima della entrata in vigore del decreto sono privi di effetti. Il divieto di che trattasi non soffre eccezioni laddove gli oneri derivanti da una nuova assunzione o da un trattenimento in servizio siano interamente finanziati da privati e, per tale ragione, non gravino sul bilancio dell'ateneo. In senso contrario depone la considerazione che il trattenimento in servizio di un dipendente di ruolo dovrebbe fare posto all'ingresso di un nuovo dipendente assunto previo concorso: esso cela, pertanto, una nuova assunzione in deroga al principio secondo il quale il pubblico dipendente deve essere scelto mediante procedura concorsuale. Diversamente, si finirebbe per favorire quei dipendenti che meglio di altri siano in grado di procurarsi un soggetto che finanzi la di loro ulteriore permanenza in servizio, ed introdurrebbe pertanto un fattore di discriminazione tra più dipendenti che, a parità di ulteriori condizioni, aspirino al trattenimento in servizio.
2. La ratio sottesa alle norme che prevedono la possibilità per le Università di realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, è quella di consentire ad un ateneo di portare avanti dei programmi di ricerca, cioè delle attività di ricerca finalizzate al perseguimento di scopi predeterminati, individuati di comune accordo nella convenzione che le università debbono preliminarmente stipulare con i soggetti finanziatori. Tali disposizioni non possono essere interpretate nel senso che gli incarichi che esse contemplano possano essere affidati a soggetti scelti direttamente dai soggetti finanziatori, a prescindere da una procedura concorsuale.
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
N. 561/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 1491 Reg. Ric.
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1491 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
N. B., rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Caputi Jambrenghi, con domicilio eletto presso Vincenzo Caputi Jambrenghi in Bari-Mar.S.Giorgio, via Abate Eustasio, 5;
contro
Università degli Studi di Bari, in persona del Rettore pt., rappresentata e difesa dagli avv.ti Cecilia Antuofermo, Gaetano Prudente e Lucrezia Saracino, con domicilio eletto presso Cecilia Antuofermo in Bari, piazza Umberto I^, n. 1;
quanto al ricorso principale:
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
dell'atto del 12 ottobre 2010, prot. n. 72759-VII/2, con il quale l'Università intimata respinge l'istanza di trattenimento in servizio del ricorrente, ricercatore confermato nella II^ Facoltà di Economia dell'Università di Bari, per il biennio accademico 2010/2012, ad integrale carico di finanziatore privato;
quanto ai motivi aggiunti depositati il 29/12/2010:
per l'annullamento
del decreto rettorale n. 8606 del 15/10/2010, con il quale il Rettore dell'Università resistente pronuncia -art. 1- il "non accoglimento permanenza in servizio" e -art. 2- "collocamento a riposo" del dott. Bruni;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2011 la dott.ssa Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori avv. V.zo Caputi Jambrenghi e avv. C. Antuofermo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 2 ottobre 2010 il ricorrente dott. N. B., premettendo di essere alle dipendenze della Università degli Studi di Bari in qualità di ricercatore confermato; di essere prossimo al raggiungimento dell'età pensionabile e di aver presentato, il 23 luglio 2009, istanza finalizzata al trattenimento in servizio per il biennio accademico 2010/2012; di aver, inoltre, reiterato tale istanza in data 10 maggio 2010, allegando alla stessa documentazione comprovante che i relativi oneri sarebbero stati assunti integralmente da un finanziatore privato; tanto premesso ha impugnato, chiedendone la sospensione, la nota dell'Università n. prot. 72579-VII/2 del 12 ottobre 2010, con la quale detta istanza è stata respinta per superamento del limite del 90% del rapporto tra spese fisse e Fondo di Finanziamento Ordinario, limite invalicabile in ossequio alla L. 1/2009.
Ha riferito in fatto il ricorrente:
- che l'istanza di trattenimento in servizio era corredata da una lettera di intenti irrevocabile del 29 aprile 2010, a mezzo della quale tale società "C. s.c." si impegnava nei confronti della Università a conferire, in unica soluzione anticipata, i fondi necessari per la permanenza in servizio del prof. Bruni dal 1.11.2010 al 31.10.2012, senza "porre vincoli alle ricerche da condurre o agli insegnamenti da affidare al prof. Bruni presso l'Università degli studi di Bari "Aldo Moro", essendo il finanziamento anche finalizzato allo sviluppo della didattica e della ricerca nello specifico settore scientifico disciplinare -SECS P/11 Economia degli Intermediari Finanziari - presso la stessa Università";
- che l'Università, con nota del 2 settembre 2009, n. prot. 61779 indirizzata al MIUR, aveva ritenuto l'istanza accoglibile in ragione del fatto che la permanenza in servizio del ricorrente sarebbe stata finanziata con fondi privati, il che avrebbe consentito di superare i limiti alle permanenze in servizio posti dall'art. 51 comma 4 della L. 449/1997 e dall'art. 9 comma 31 L. 122/2010 (rectius: del D.L. 78/2010):
- che l'Università con il provvedimento oggetto di gravame, dato atto che il M.I.U.R. non aveva dato alcun riscontro alla nota del 2 settembre 2009, ha respinto l'istanza rilevando che "la normativa vigente in materia prevede che i trattenimenti in servizio del personale possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali dalla stessa consentite in base alle cessazioni e con il rispetto delle relative procedura autorizzatorie; stabilisce, inoltre, che le risorse destinabili a nuove assunzioni siano ridotte in misura pari al 90% dell'importo del trattamento retributivo derivante da trattenimenti in servizio; avendo superato al termine dell'anno 2009 il valore del 90% nel rapporto tra spese fisse per il personale di ruolo ed il Fondo di Finanziamento Ordinario (F.F.O.), questa Amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale e, quindi, al trattenimento in servizio di proprio personale", precisando che il parere del M.I.U.R. era stato sollecitato in vista delle sanzioni derivanti dalla violazione dei divieti di nuove assunzioni derivanti dalla legge, sanzioni consistenti nella esclusione dell'ateneo dalla quota del F.F.O.
Il ricorrente deduceva quindi l'illegittimità del provvedimento in epigrafe per:
I) eccesso di potere per illogicità e difetto di motivazione e travisamento: il divieto di trattenimento in servizio non é assoluto, come si desume dal fatto che un'ampia deroga a tale divieto è prevista per l'assunzione di ricercatori su posti cofinanziati dal Ministero;
II) violazione degli artt. 1, comma 12 e 13, della L. 230/05, dai quali è traibile il principio secondo il quale la finanza privata è senz'altro idonea a sorreggere la struttura e l'attività delle università italiane, come già avvenuto in passato nello stesso ateneo barese e come accade abitualmente negli altri paesi europei; a fronte del principio di partenariato universitario pubblico-privato il divieto di assunzioni e di trattenimento in servizio diventa inapplicabile.
Si è costituita in giudizio per resistere al ricorso l'Università degli studi di Bari, assistita dalla Avvocatura Distrettuale
Alla camera di consiglio del 4 novembre 2010 il ricorrente ha rinunciato alla invocata tutela cautelare.
Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 20 dicembre 2010 il ricorrente ha inoltre impugnato il decreto rettorale n. 8608 del 15 ottobre 2010, conosciuto il 24 ottobre, con il quale il Rettore ha disposto: 1) il non accoglimento della istanza di permanenza in servizio del ricorrente; 2) nonché il collocamento a riposo del medesimo.
A sostegno del ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha riproposto le doglianze già articolate con il ricorso introduttivo nonché il seguente ulteriore motivo:
III) eccesso di potere per travisamento, difetto di funzione tipica, erronea determinazione, illogicità, sviamento: l'istanza di trattenimento in servizio presentata dal ricorrente il 10 maggio 2010 revocava implicitamente la precedente, essendo fondata sulla possibilità di ottenere un finanziamento privato. Il decreto del rettore del 15 ottobre 2010 ha provveduto, rigettandola, sulla istanza del 23 luglio 2009, e ciò benché con il provvedimento del 12 ottobre 2010 il rettore avesse già respinto l'istanza del 10 maggio 2010. Il decreto del 15 ottobre 2010 è dunque illogico e pertanto illegittimo.
L'Università ha resistito con memoria depositata il 6 febbraio 2011.
Il ricorso è stato chiamato all'udienza pubblica del 16 febbraio 2011 allorché è stato trattenuto a decisione sul merito.
DIRITTO
1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
2. Ai fini di una miglior comprensione della decisione giova preliminarmente rammentare che l'art. 51 comma 4 della L. 449/97 ha istituito il divieto per gli atenei di superare, per spese fisse ed obbligatorie relative al personale di ruolo, il limite del 90% dei trasferimenti statali che alimentano il c.d. Fondo di Finanziamento Ordinario.
2.1. Detta norma, nella sua originaria formulazione, stabiliva altresì che gli atenei che non avessero rispettato tale limite non avrebbero potuto procedere a nuove assunzioni di personale di ruolo se non nell'ambito del 35% delle risorse resesi disponibili su base annua a seguito di cessazioni dal ruolo verificatesi nell'anno di riferimento.
Tale limitata possibilità di procedere a nuove assunzioni è però venuta meno con l'entrata in vigore dell'art. 1 del D.L. 180/08, convertito nella L. 1/2009, il quale ha statuito che gli atenei le cui spese fisse superino il 90% delle risorse del Fondo di Finanziamento Ordinario non possono procedere alla indizione di nuove procedure concorsuali e di valutazione comparativa, né possono procedere a qualsivoglia nuova assunzione.
2.2. Va ancora precisato che l'art. 9 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/10, ha stabilito che ".....i trattenimenti in servizio consentiti dalle disposizioni vigenti possono essere disposti soltanto nei limiti delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio aventi decorrenza anteriore al 1^ gennaio 2011 disposti prima della entrata in vigore del presente decreto. I trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2011 disposti prima della entrata in vigore del presente decreto sono privi di effetti...".
Ne consegue, come rilevato in giudizio dalla difesa della Università, che la possibilità di trattenere in servizio il personale di ruolo oltre il raggiungimento dell'età di collocamento a riposo è ormai legata, a far tempo dal 31 maggio 2010, alla possibilità per gli enti interessati di procedere a nuove assunzioni, in difetto della quale è preclusa anche la possibilità di disporre trattenimenti in servizio.
2.3. Orbene, come risulta dalla nota del M.I.U.R. 20 maggio 2010, n. prot. 602 - prodotta sub doc. 1 di parte resistente - l'Università di Bari nel corso del 2009 non ha rispettato il limite di spesa indicato dall'art. 51 della L. 449/97.
Di conseguenza, per il combinato delle norme dianzi ricordate, essa non può procedere a nuove assunzioni né a trattenimenti in servizio.
3. Il divieto di che trattasi non soffre eccezioni laddove gli oneri derivanti da una nuova assunzione o da un trattenimento in servizio siano interamente finanziati da privati e, per tale ragione, non gravino sul bilancio dell'ateneo.
3.1. In senso contrario depone la considerazione che il trattenimento in servizio di un dipendente di ruolo dovrebbe fare posto all'ingresso di un nuovo dipendente assunto previo concorso: esso cela, pertanto, una nuova assunzione in deroga al principio secondo il quale il pubblico dipendente deve essere scelto mediante procedura concorsuale.
3.2. La contraria opzione finirebbe per favorire quei dipendenti che meglio di altri siano in grado di procurarsi un soggetto che finanzi la di loro ulteriore permanenza in servizio, ed introdurrebbe pertanto un fattore di discriminazione tra più dipendenti che, a parità di ulteriori condizioni, aspirino al trattenimento in servizio.
3.3. Valga altresì la considerazione che, soprattutto in tempi di crisi e di divieto di nuove assunzioni, ove fosse possibile disporre il trattenimento in servizio di tutti i dipendenti che siano in grado di procurare i fondi necessari per pagare loro stipendio ed oneri previdenziali, gli enti sarebbero indotti ad abusare dell'istituto, facendovi ricorso anche al di fuori delle ulteriori condizioni introdotte dall'art. 72 comma 7 D.L: 112/2008, verosimilmente facendo leva sulla necessità di garantire la continuità del servizio. Tale situazione, facendo nascere delle precise aspettative - se non addirittura degli obblighi - sia nei confronti del dipendente trattenuto in servizio sia nei confronti dei soggetti finanziatori, indurrebbe con il tempo una limitazione della autonomia organizzativa dell'ente.
3.4. Si deve considerare, ancora, che il trattenimento in servizio oltre l'età di collocamento a riposo non favorisce il ricambio generazionale e, quindi, l'ingresso nel mondo del lavoro di giovani. Verosimilmente per tale ragione il legislatore ha limitato la possibilità di ricorso a tale istituto introducendo, all'art. 72 del D.L. 112/2008, il principio secondo il quale i trattenimenti in servizio debbono essere compatibili con le esigenze organizzative dell'università, e così in sostanza attribuendo a queste ultime un margine di discrezionalità nella valutazione delle relative domande.
Anche per tale ragione l'istituto del trattenimento in servizio oltre l'età di collocamento a riposo non può più essere riguardato come un diritto del dipendente e non deve essere incoraggiato, neppure quando trattasi di ateneo che sia incorso nel divieto di nuove assunzioni: invero, lo "sforamento" del limite delle spese fisse imposto dall'art. 51 della L. 449/97 su un anno non esclude che l'ateneo sia in grado di rispettare tale limite l'anno successivo, ed in vista di tale eventualità é opportuno che l'ateneo non occupi posti di lavoro mediante trattenimenti in servizio coperti da fondi provenienti da soggetti terzi.
3.5. Né si può sottacere che nella misura in cui non sussista un oggettivo interesse del soggetto finanziatore a sostenere l'iniziativa didattica o scientifica, aumenta esponenzialmente il rischio che questi movimenti capitali che in realtà non sono suoi propri, con tutto quello che ciò può significare ed implicare.
3.6. Di conseguenza il ricorso all'istituto in esame deve ritenersi ammissibile solo ricorrendo tutte le condizioni tassative individuate dalla legislazione vigente, tra le quali vi è la capacità di spesa dell'ente, la quale é garanzia di libertà per l'ente stesso.
4. Ciò premesso, se è vero che il legislatore ha introdotto la possibilità che le università ricorrano a capitali "esterni" (pubblici o privati) per finanziare alcune spese, si deve anche dire si tratta di fattispecie particolari disciplinate da norme di stretta interpretazione.
4.1. Ciò dicasi in relazione a quanto prevede l'art. 1, comma 12 e 13, della L. 230/05, che si legge come segue:
"12. Le università possono realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, che prevedano anche l'istituzione temporanea, per periodi non superiori a sei anni, con oneri finanziari a carico dei medesimi soggetti, di posti di professore straordinario da coprire mediante conferimento di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova convenzione, a coloro che hanno conseguito l'idoneità per la fascia di professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale. Ai titolari degli incarichi è riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico ed economico dei professori ordinari con eventuali integrazioni economiche, ove previste dalla convenzione. I soggetti non possessori dell'idoneità nazionale non possono partecipare al processo di formazione delle commissioni di cui al comma 5 lett. a), numero 3), né farne parte, e sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo per l'accesso alle cariche di preside di facoltà e rettore. Le convenzioni definiscono il programma di ricerca, le relative risorse e la destinazione degli eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei soggetti che hanno partecipato al programma.
13. Le università possono stipulare convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, con oneri finanziari posti a carico dei medesimi, per realizzare programmi di ricerca affidati a professori universitari, con definizione del loro compenso aggiuntivo a valere sulle medesime risorse finanziarie e senza pregiudizio per il loro status giuridico ed economico, nel rispetto degli impegni di istituto.".
Orbene, non è chi non veda come la ratio sottesa alle norme su riportate non sia quella di consentire ad un determinato ricercatore di continuare la propria attività, bensì quella di consentire ad un ateneo di portare avanti dei "programmi di ricerca", cioè delle attività di ricerca finalizzate al perseguimento di scopi predeterminati, individuati di comune accordo nella convenzione che le università debbono preliminarmente stipulare con i soggetti finanziatori.
E' pertanto evidente che le disposizioni sopra ricordate contemplano delle forme particolari di contribuzione dirette alle università e destinate a sostenere un determinato progetto di ricerca ritenuto di interesse generale.
Va inoltre rilevato che nulla autorizza ad interpretare le norme stesse nel senso che gli incarichi che esse contemplano possano essere affidati a soggetti scelti direttamente dai soggetti finanziatori, a prescindere da una procedura concorsuale.
4.2. Miglior sorte non può avere il richiamo, effettuato dalla difesa del ricorrente nella memoria depositata il 25 gennaio 2011, agli artt. 7, 18 e 23 della L. 240/2010.
4.2.1. L'art. 7 ha la ben diversa funzione di consentire a professori e ricercatori universitari - come peraltro a molti altri i dipendenti pubblici, secondo quanto dispone l'art. 23 bis del D. L.vo 165/2001 - di diversificare le loro esperienze lavorative e di essere a tal fine esonerati temporaneamente dallo svolgimento della loro consueta attività lavorativa affinché possano mettersi temporaneamente a servizio di un altro ente: in coerenza con tutto ciò la norma citata prevede l'esonero dell'ente datore di lavoro dall'obbligo di corrispondere qualsiasi assegno ed il subentro, in tale obbligo, dell'ente temporaneamente destinatario della prestazione lavorativa.
Di tanto tenuto conto, tale norma é stata richiamata del tutto impropriamente dalla difesa ricorrente, non mettendo essa minimamente in discussione il principio per cui gli oneri economici afferenti l'attività di professori e ricercatori universitari gravano, in linea di principio, sulle università dalle quali essi dipendono.
4.2.2. L'art. 18 comma 3 della L. 240/2010, invece, ammette che soggetti esterni all'università, pubblici o privati, possano farsi carico degli oneri derivanti dalla chiamata di professori.
Tale possibilità, tuttavia, presuppone che i professori oggetto di chiamata siano individuati a seguito di procedura ad evidenza pubblica, ciò che si evince agevolmente dal comma 1; inoltre richiede la preventiva stipula, tra le università e tali soggetti, di convenzioni di durata almeno quindicennale.
Così come è possibile che specifici programmi di ricerca, siano finanziati da soggetti terzi rispetto all'ateneo, allo stesso modo la norma in esame rende possibile il finanziamento, da parte di soggetti terzi, pubblici o privati, di specifiche attività didattiche, e ciò mediante l'attivazione di corsi che, evidentemente, rispondono sia ad una precisa esigenza di formazione sentita dai soggetti finanziatori (ad esempio, si può ipotizzare che le aziende produttrici di pannelli solari abbiano la necessità di disporre di ingegneri particolarmente formati in una certa materia che non è ancora insegnata con metodicità nelle università; le case automobilistiche, invece, potrebbero avere la necessità di disporre di tecnici competenti sul bio-diesel; e così via dicendo), sia ad una domanda da parte degli utenti degli atenei.
La norma in esame, dunque, lungi dall'evidenziare un generale principio di finanziabilità della attività didattica degli atenei da parte di soggetti estranei, circoscrive tale modalità di finanziamento, peraltro coniugando l'autonomia organizzativa delle università con l'esigenza di non precludere l'attivazione di corsi che potrebbero riscuotere l'interesse di molti.
Trattasi pertanto di una eccezione che conferma la regola generale, secondo la quale le università debbono far fronte alle proprie necessità organizzative con danari propri.
4.2.3. L'art. 23 comma 3 della L. 240/2010, infine, è funzionale a consentire alle università di poter disporre di docenti o studiosi stranieri: a tale scopo e se possono utilizzare "fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni", tuttavia al fine specifico di conferire incarichi di insegnamento a contratto, e quindi, ancorquì, al fine di perseguire un determinato obiettivo didattico.
4.3. Il Collegio ritiene, dunque, che le norme dianzi esaminate non mettano assolutamente in discussione la portata generale del principio secondo il quale i professori ed i ricercatori universitari debbono essere scelti e remunerati con fondi propri dell'ateneo dal quale dipendono: il conferimento di fondi da parte di soggetti terzi nel settore di che trattasi deve invece essere strettamente limitato ai casi sopra visti, nei quali essi sono necessari a perseguire un determinato obiettivo - di ricerca o didattico - condiviso dall'ateneo, e comunque non deve assolutamente tradursi in una limitazione della autonomìa dell'ateneo nella scelta dei progetti e nella scelta dei soggetti da preporre ad essi; né l'intervento di finanziatori deve limitare l'applicazione del principio generale secondo il quale i dipendenti pubblici debbono essere individuati mediante procedura comparativa adeguatamente pubblicizzata.
Ammettere il contrario significherebbe, del resto, rendere le università pubbliche ostaggio di ogni finanziatore privato che, di volta in volta, si facesse avanti per sostenere una nuova chiamata di professore piuttosto che un trattenimento in servizio oltre il limite della età pensionabile, il che in definitiva porterebbe le università ad essere di fatto controllate da altri soggetti, pubblici o privati che siano.
5.Il contributo offerto alla Università di Bari nella vicenda oggetto di causa integra, invece, niente più che un finanziamento ad personam: pertanto non rientra affatto nell'ambito di applicazione delle norme dianzi esaminate.
5.1. Non risulta, in primo luogo, che tra l'Università e la società che si è impegnata a farsi carico degli oneri retributivi e previdenziali afferenti l'ulteriore permanenza in servizio del ricorrente sia intervenuta la stipula di una convenzione, né risulta che sia stato concordemente individuato uno specifico oggetto di ricerca.
5.2. Per quanto è dato sapere la società che finanzierebbe il trattenimento in servizio del ricorrente non è altro - al di là dell'altisonante nome - che una normale società cooperativa di consulenza fiscale avente sede a Taranto, la quale non si comprende quale interesse specifico abbia a finanziare un qualsiasi progetto di ricerca, ed ancora meno a finanziare l'attività di ricerca condotta dal dott. Bruni, della quale, pure, nulla si sa di preciso.
Risulta anzi dalla lettera di intenti sottoscritta il 29 aprile 2010 che la C. si è impegnata "a non porre vincoli in ordine alle ricerche da condurre o agli insegnamenti da affidare al prof. N. B. presso l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", essendo il finanziamento anche finalizzato allo sviluppo della didattica e della ricerca nello specifico settore scientifico-disciplinare - SECS P/11 Economia degli Intermediari Finanziari - presso la stessa Università", il che conferma l'assenza, alla base dell'impegno, di uno specifico progetto di ricerca o didattico di interesse per la società.
D'altro canto, ove quest'ultima fosse stata interessata, genericamente, a finanziare l'insegnamento di Economia degli Intermediari Finanziari non avrebbe collegato la dazione del contributo al trattenimento in servizio del dott. Bruni, ma l'avrebbe messo a disposizione anche a favore dell'eventuale successore di questi, eventualità questa che invece non ha prospettato.
5.3. Da qui l'inevitabile conclusione che ciò che la C. intende finanziare è, puramente e semplicemente, la ulteriore permanenza in servizio del ricorrente, e quindi il ricorrente stesso.
6. Le argomentazioni dinanzi esposte confermano che bene ha fatto l'Università di Bari nel mantenere un atteggiamento di prudenza e danno ragione della infondatezza del primo e del secondo dei motivi articolati nel ricorso principale come in quello per motivi aggiunti.
7. Infondato é anche il terzo dei motivi aggiunti.
7.1. Nella nota del 12 ottobre 2010 si fa chiaro riferimento alla istanza di trattenimento in servizio del 23 luglio 2010; tuttavia, il richiamo ivi contenuto alla possibilità di finanziare il trattenimento in servizio con fondi privati rende manifesto che il provvedimento del 12 ottobre 2010 ha inteso mettere la parola fine anche su tale possibilità, di finanziare il trattenimento in servizio del ricorrente con fondi esterni.
7.2. E' inoltre evidente che la nota del 12 ottobre 2010 ha assolto alla funzione di preannunciare le ragioni per le quali sia l'istanza del 23 luglio 2009, sia quella del 10 maggio 2010 dovevano essere rigettate.
Rispetto al decreto del Rettore del 15 ottobre 2010, impugnato con i motivi aggiunti, la nota del 12 ottobre 2010 costituisce un preavviso di rigetto, così come confermato dalla maggior solennità del decreto 15 ottobre 2010.
7.3. Il Collegio ritiene pertanto che tra i due provvedimenti non sia ravvisabile alcuna incoerenza, contraddittorietà o illogicità, né, infine, alcun bis in idem.
7.4. Parimenti va detto che l'Università non si è mai pronunciata in senso favorevole al trattenimento in servizio del ricorrente: quanto riferito a tale proposito nella nota del 2 settembre 2010, che l'Università ha inoltrato al M.I.U.R., indica, semplicemente, che l'ateneo stava considerando questa possibilità, ma non prova che avesse adottato al riguardo alcun provvedimento formale - che infatti agli atti non è stato prodotto -. E' anzi evidente che l'ateneo attendeva un riscontro favorevole da parte del Ministero prima di provvedere in tal senso.
Non è pertanto ravvisabile, nei provvedimenti gravati, alcuna contraddittorietà rispetto a precedenti provvedimenti favorevoli al ricorrente, che appunto non sono mai stati adottati.
8. Il ricorso va conclusivamente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dell'Amministrazione resistente, spese che si liquidano in euro 3.000,00 (euro tremila) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE
Amedeo Urbano
IL CONSIGLIERE
Vito Mangialardi
L'ESTENSORE
Roberta Ravasio
Depositata in Segreteria il 12 aprile 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)