Giovedì 09 Giugno 2011 18:32
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Lavoro Pubblico e Privato/Personale
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Riassunzione in servizio
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Sentenza T.A.R. Lazio - Roma n. 2792 del 30/03/2011
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Sul margine di discrezionalità dell'Amministrazione a decidere sull'istanza di riassunzione in servizio del dipendente, con particolare riferimento ai vigili del fuoco.
1. Atto amministrativo - Silenzio - Assenso - Non sussiste - Sulla mancata risposta all'stanza di riammissione in servizio - Ragioni
2. Pubblico impiego - Personale - Vigili del fuoco - Istanza di riammissione in servizio - Discrezionalità dell'amministrazione - Sussiste - Ragioni
1. La mancata risposta all'istanza di riammissione, trascorso il termine di 60 giorni previsto dall'art. 135, D.Lgs. 13 ottobre 2005 n. 217, non comporta la formazione del silenzio-assenso di cui all'art. 20, L. 7 agosto 1990 n. 241, atteso che, tale termine, in mancanza di espressa comminatoria di legge, è ordinatorio, considerato inoltre, che l'art. 20, L. n. 241/1990 si riferisce al rilascio di provvedimenti amministrativi, nel cui novero non può ricomprendersi un provvedimento su istanza di riammissione in servizio.
2. L'Amministrazione ha ampia discrezionalità in materia di riammissioni in servizio, considerato che la sussistenza dei presupposti ex art. 135, D.Lgs. n. 217/2005 (disponibilità del corrispondente posto nelle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; mantenimento del possesso dei requisiti generali per l'assunzione da parte del richiedente; positivo accertamento dell'idoneità psico-fisica, qualora la cessazione del rapporto sia stata determinata da motivi di salute), è condizione necessaria, ma non sufficiente per la riammissione, essendo quest'ultima subordinata anche alla concreta situazione dell'Amministrazione riammittente e alla sua valutazione, che risulta assai discrezionale anche nella previsione dell'art. 135, D.Lgs. n. 217/2005.
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N. 2792/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 8383 Reg. Ric.
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ha pronunciato la presente
SENTENZA
con rito abbreviato ai sensi degli artt. 60 e 74 del codice del processo amministrativo, sul ricorso numero di registro generale 8383 del 2010, proposto da E. B., rappresentato e difeso dall'avv. Angiolino Albanese e con domicilio eletto presso il difensore in Roma, via Cremera 11;
contro
il Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
per l'annullamento
del provvedimento dell'11 maggio 2010, ricevuto dall'interessato il successivo 7 giugno 2010, prot. n. 14433, con il quale il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per le risorse umane, ha comunicato al ricorrente di non poter accogliere l'istanza di ricostituzione del rapporto di lavoro presentata dal medesimo in data 13.1.2010.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2011 il cons. Giancarlo Luttazi e uditi per le parti i difensori come specificato in verbale;
Dato avviso orale della possibile decisione immediata della causa nel merito, con rito abbreviato;
Visto l'atto impugnato, il quale ha respinto l'istanza di ricostituzione del rapporto di lavoro (presentata dal ricorrente il 13.1.2010 e successiva a dimissioni per gravi motivi familiari accolte con decreto del 21 ottobre 2009) in base alle seguenti considerazioni:
1. L'Amministrazione ha ampia discrezionalità in materia di riammissioni in servizio;
2. Qualsiasi assunzione di personale deve essere autorizzata dal Dipartimento della funzione pubblica e alla data dell'atto impugnato l'autorizzazione già rilasciata era stata interamente utilizzata; mentre per quanto riguardava le future assunzioni la prossima autorizzazione della Funzione pubblica era attesa per il corrente anno ed era relativa a 95 vigili del fuoco, ed avrebbe imposto all'Amministrazione di attingere solo dalla graduatoria degli idonei della procedura selettiva per la stabilizzazione del personale volontario;
Considerato che nessuna delle censure del ricorso risulta fondata, così come di seguito specificato:
- la censura la quale lamenta che la risposta alla istanza di riammissione è stata fornita oltre il termine di 60 giorni previsto dall'articolo 135 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e che dunque si è formato il silenzio assenso di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, va respinta perché quel termine, in mancanza di espressa comminatoria di legge, è ordinatorio (v. art. 152, c.p.c.), e l'articolo 20 della legge n. 241/1990 si riferisce al "rilascio di provvedimenti amministrativi", nel cui novero non può ricomprendersi un provvedimento su istanza di riammissione in servizio;
- la censura la quale lamenta una violazione dell'articolo 10 bis della legge n. 241/1990 per mancata comunicazione del preavviso di rigetto va respinta ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241/1990, perché dalla motivazione dell'atto impugnato e dai dati rilevabili dal riscontro dell'Amministrazione al provvedimento istruttorio del T.a.r. risulta che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato;
- la censura la quale lamenta che ai sensi del citato articolo 135, d.lgs. n. 217/2005 - e diversamente da quanto previsto dall'art. 132 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 - non sussiste ampia discrezionalità nel decidere sulla riammissione in servizio ma basta la sussistenza dei tre presupposti indicati nella disposizione (art. 135 citato, comma 3: disponibilità del corrispondente posto nelle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; mantenimento del possesso dei requisiti generali per l'assunzione da parte del richiedente; positivo accertamento dell'idoneità psico-fisica, qualora la cessazione del rapporto sia stata determinata da motivi di salute) va respinta perché ai sensi della invocata disposizione la sussistenza di quei presupposti è condizione necessaria, ma non sufficiente per la riammissione, essendo quest'ultima subordinata anche alla concreta situazione dell'Amministrazione riammittente (come esposto nell'atto impugnato) e alla sua valutazione, che risulta assai discrezionale anche nella previsione dell'art. 135 del decreto legislativo n. 217/2005;
- la censura la quale lamenta contraddittorietà nella motivazione del diniego va respinta perché le ragioni del diniego (sopra riportate) non risultano contraddittorie e la relativa motivazione indica chiaramente il percorso logico-giuridico seguito dall'Amministrazione nel formulare l'atto impugnato;
Considerato pertanto che il ricorso risulta da respingere;
Ritenuto peraltro che la lesività dell'atto impugnato concreti giusti motivi perché, ai sensi dell'articolo 92 del codice di procedura civile, le spese di giudizio siano compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 febbraio 2011.
IL PRESIDENTE
Silvio Ignazio Silvestri
L'ESTENSORE
Giancarlo Luttazi
IL CONSIGLIERE
Franco Angelo Maria De Bernardi
Depositata in Segreteria il 30 marzo 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)