Giovedì 09 Giugno 2011 09:09 |
Lavoro Pubblico e Privato/Personale |
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Polizia di Stato: incompatibilità ambientale |
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Sentenza T.A.R. Lazio - Roma n. 4749 del 26/05/2011 |
Sulla legittimità del trasferimento per incompatibilità ambientale del Personale della Polizia di Stato rinviato a giudizio.
1. Pubblico impiego - Personale - Polizia di Stato - Incompatibilità ambientale - Nozione - Presupposti - Discrezionalità della p.A. - Sussiste
2. Pubblico impiego - Personale - Polizia di Stato - Trasferimento - Incompatibilità ambientale - Nulla osta sindacale - Obbligo - Non sussiste - Ragioni
1. L'incompatibilità ambientale si caratterizza per la situazione di disagio che viene a determinarsi tra un dipendente ed un certo contesto ambientale. Tale disagio, non può limitarsi solamente all'ambiente lavorativo, ma deve estendersi anche alla realtà esterna, nella quale ridonda la pregressa condotta del dipendente stesso, di modo che il mantenerlo in sede potrebbe causare una grave lesione al prestigio, al decoro ed alla funzionalità dell'ufficio di appartenenza. La valutazione circa la sussistenza o meno dei presupposti per ravvisarsi l'incompatibilità ambientale deve dunque, essere eseguita dall'Amministrazione, dotata al riguardo di ampia discrezionalità, ancor più se si tratta di Corpi di Polizia, laddove l'immagine di fronte ai cittadini assume una rilevanza maggiore.
2. L'obbligo di richiedere il nulla osta sindacale per il trasferimento del dipendente appartenente alle Forze di Polizia, previsto dall'art. 32, D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395, non opera nel caso di trasferimento dovuto alla situazione di incompatibilità ambientale, in quanto esso presenta un carattere di specialità, estraneo al fisiologico esercizio dei poteri organizzativi della p.A. datrice di lavoro, essendo, appunto, finalizzato ad eliminare tempestivamente quelle cause che determinano un oggettivo nocumento al prestigio ed alla funzionalità della struttura amministrativa presso cui è addetto il dipendente da trasferire (1).
(1) Cons. Stato, sez. V, 8-3-2001 n. 1359; T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 2-9-2010 n. 1889.
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N. 4749/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 7535 Reg. Ric.
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7535 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
M. C., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ernesto Trimarco e Melinda Lazzeroni, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via degli Scipioni, 252;
contro
Il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
ricorso introduttivo:
del decreto del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione generale del Personale e della Formazione 0294637 del 12.7.2010, con cui è stato disposto il distacco provvisorio alla casa circondariale di Ivrea, e di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e collegato;
motivi aggiunti:
del decreto del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione generale del Personale e della Formazione GDAP 0079651 del 24.2.2011, con cui è stato disposto il trasferimento del ricorrente per incompatibilità ambientale;
del provvedimento prot. n. 0079651 ter del 29.3.2011, emesso dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione generale del Personale e della Formazione, e di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e collegato.
Visti il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2011, la dott.ssa Rita Tricarico e udito il difensore del ricorrente, assente l'Avvocatura dello Stato, come specificato nel verbale;
Visto l'articolo 60, comma 1, del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104, che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso ed accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria;
Rilevato:
che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;
che sono state espletate le formalità dell'art. 60 del D.Lgs. n. 104/2010;
Rilevato che con il ricorso in esame, comprensivo di gravame introduttivo e dei motivi aggiunti, si impugnano, rispettivamente, il provvedimento con cui è stato disposto il distacco provvisorio del ricorrente, stante la pendenza di un procedimento penale a suo carico, e quello di trasferimento dello stesso per incompatibilità ambientale;
Ritenuto:
che il ricorso introduttivo sia privo di fondamento e da rigettare, per quanto si evidenzierà di seguito;
che in sostanza le censure ivi mosse ed, in particolare, quella secondo cui mancherebbe un presupposto ex lege, rappresentato dal rinvio a giudizio del ricorrente, si attaglino ad un provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale e non già ad uno di distacco provvisorio, avente natura cautelare;
che la circostanza che l'ipotesi di reato ascrivibile al ricorrente rientri nella fattispecie penale di cui al secondo comma e non già al primo comma dell'art. 314 c.p. non comporti l'illegittimità di tale provvedimento, atteso che comunque, al di là dei casi in cui l'art. 3, comma 1, della legge 27.3.2001, n. 97, stabilisce l'automaticità del trasferimento (come quello di cui al citato art. 314, 1^ comma, c.p.), negli altri casi è rimessa alla discrezionalità dell'Amministrazione la valutazione in ordine alla sussistenza di una situazione di incompatibilità ambientale;
che, in pendenza del procedimento penale concernente fatti accaduti nella casa circondariale presso la quale il ricorrente prestava servizio, non appaia illogica la scelta dell'Amministrazione di procedere al suo distacco provvisorio e poi al trasferimento per incompatibilità ambientale;
Considerato:
che l'incompatibilità ambientale si caratterizza per la situazione di disagio che viene a determinarsi tra un dipendente ed un certo contesto ambientale, non potendosi limitare detto disagio all'ambiente lavorativo, ma dovendosi estendere anche alla realtà esterna, nella quale ridonda la pregressa condotta del dipendente stesso, di modo che il mantenerlo in sede potrebbe causare una grave lesione al prestigio, al decoro ed alla funzionalità dell'ufficio di appartenenza;
che la valutazione circa la sussistenza o meno dei presupposti per ravvisarsi l'incompatibilità ambientale deve essere eseguita dall'Amministrazione, dotata al riguardo di ampia discrezionalità, ancor più se si tratta di Corpi di Polizia, come nella specie, laddove l'immagine di fronte ai cittadini assume una rilevanza ancora maggiore;
che naturalmente, affinché detta valutazione non sfoci nell'arbitrio, è necessario che siano esaminati attentamente i fatti che hanno originato tale incompatibilità ambientale;
che nella specie essi emergono dal procedimento penale, espressamente richiamato, per il quale, al momento dell'adozione del decreto di trasferimento, il ricorrente è stato rinviato in giudizio;
che risulta eseguito il bilanciamento degli interessi, ancor prima che il ricorrente fosse distaccato e poi trasferito alla sede richiesta, in quanto in ogni caso si tratta di una sede non eccessivamente distante da quella in cui lo stesso risiede con la propria famiglia;
Ritenuto che, per quanto sopra evidenziato, il distacco provvisorio sia legittimo;
Tenuto conto inoltre che l'art. 32 del d.P.R. 31.7.1995, n. 395, il quale richiede il previo nulla osta sindacale per il trasferimento del dipendente appartenente ad una Forza di Polizia, non è applicabile al caso di trasferimento dovuto alla situazione di incompatibilità ambientale, in quanto esso presenta un carattere di specialità, estraneo al fisiologico esercizio dei poteri organizzativi della P.A. datrice di lavoro, essendo, appunto, finalizzato ad eliminare tempestivamente quelle cause che determinano un oggettivo nocumento al prestigio ed alla funzionalità della struttura amministrativa presso cui è addetto il dipendente da trasferire (cfr.: Cons. Stato- sez. V - 8.3.2001, n. 1359; T.A.R. Puglia - Lecce - sez. III - 2.9.2010, n. 1889);
Ritenuto:
che, pertanto, correttamente nella specie l'Amministrazione non abbia acquisito il preventivo assenso dell'organizzazione sindacale di cui il ricorrente è dirigente;
che, per tutte le considerazioni sopra svolte, illegittimo sia anche il trasferimento de quo, salvo che in relazione all'indennità di trasferimento, come si rileverà di seguito;
Considerato che, trattandosi di trasferimento d'ufficio o d'autorità e non già di provvedimento disciplinare, al ricorrente compete la relativa indennità prevista dall'art. 1 della legge 29.3.2001, n. 86;
Ritenuto:
che conseguentemente in primis il provvedimento gravato con i motivi aggiunti sia viziato nella parte in cui non riconosce alcun indennizzo ed in tale parte vada, perciò, annullato ed in secundis che l'Amministrazione sia tenuta a corrispondere al ricorrente l'indennità sopra individuata;
che in conclusione il ricorso sia fondato e da accogliere limitatamente alla parte in cui si deduce la mancata previsione dell'indennità di che trattasi;
che l'accoglimento parziale del ricorso comporti la compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio, degli onorari e dei diritti;
P. Q. M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio - sezione I quater, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla in parte qua il decreto di trasferimento del ricorrente per incompatibilità ambientale, oggetto del ricorso per motivi aggiunti, ed ordina all'Amministrazione resistente di assumere le conseguenti determinazioni.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2011, con l'intervento dei Magistrati:
IL PRESIDENTE
Elia Orciuolo
L'ESTENSORE
Rita Tricarico
IL CONSIGLIERE
Pierina Biancofiore
Depositata in Segreteria il 26 maggio 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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