Lunedì 21 Novembre 2011 19:24
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Lavoro Pubblico e Privato/Stipendi, assegni, indennità
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Retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.): istruzioni per l'uso
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sentenza T.A.R. Calabria - Reggio Calabria n. 798 del 08/11/2011
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Ai fini della corresponsione della cosiddetta "retribuzione individuale di anzianità", il passaggio dall'una all'altra amministrazione statale lascia intatta la sostanziale continuità ed unitarietà del rapporto di impiego pubblico con lo Stato, comportando il riconoscimento dei periodi di servizio effettivo svolto, indipendentemente dai comparti in cui tale servizio è stato reso.
1. Pubblico impiego - Stipendi, assegni ed indennità - Calcolo - Retribuzione individuale di anzianità - Disciplina - Ratio - Conseguenza
1. L'art. 9 del D.P.R. n. 44/1990, di recepimento dell'accordo sindacale per il comparto dei ministeri per il periodo 10 gennaio 1988 - 31 dicembre 1990, ha confermato il principio della modificazione della progressione per classi e aumenti biennali, senza incidere sul diverso principio secondo cui il passaggio dall'una all'altra amministrazione statale lascia intatta la sostanziale continuità ed unitarietà del rapporto di impiego pubblico con lo Stato, comportando il riconoscimento dei periodi di servizio effettivo svolto, indipendentemente dai comparti in cui tale servizio è stato reso. Ne consegue che la retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) prevista da detto art. 9 spetta a tutti i dipendenti pubblici che alla data dell' 1 gennaio 1990 avevano acquisito un'esperienza professionale di almeno cinque anni di effettivo servizio o l'avevano completata nell'arco del triennio, con la precisazione che tale anzianità è quella effettivamente conseguita presso qualsiasi Amministrazione pubblica, anche locale, e non necessariamente nel comparto Ministeri, con l'unico limite del divieto di duplicazioni di calcoli di R.I.A. derivanti da diversi regimi contrattuali (1). Ed invero, l'esperienza professionale cui fa riferimento la disposizione, in ordine alla natura dei servizi prestati, ai fini del conseguimento del beneficio della maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità, si deve intendere in senso generico, ossia in quanto collegata al semplice fatto di aver prestato servizio per un certo periodo di tempo - neppure necessariamente continuativo - in qualunque comparto del pubblico impiego, anche diverso da quello statale, purché si tratti di servizi svolti per una pubblica amministrazione ed in mansioni di pari livello (2). Una diversa interpretazione della disciplina in esame renderebbe impossibile la mobilità del personale statale che rappresenta, al contrario, una reale risorsa per rendere l'azione amministrativa efficiente, efficace ed imparziale nel rispetto dei principi costituzionali di cui all'art. 97 Cost. (3).
(1) V., tra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 3-12-2010 n. 8528; C.G.A., 18-5-2009 n. 432; Cons. Stato, sez. IV, 30-1-2006 n. 260; Cons. Stato, sez. IV, 5-8-2005 n. 4173; T.A.R Toscana, sez. I, 21-7-2005 n. 3438; T.A.R. Emilia Romagna, sez. I, 13-10-2004 n. 3616; Cons. Stato, sez. VI, 22-6-2004 n. 4416; Cons. Stato, sez. IV, 13-12-1999 n. 1847.
(2) V. T.A.R. Toscana, sez. I, 18-1-2007 n. 14.
(3) Cons. Stato, sez. IV, 30-6-2003 n. 3910.
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N. 798/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 60 Reg. Ric.
ANNO 1995
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 60 del 1995, proposto da:
M. M., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppa Alecci, con domicilio eletto presso lo studio di questi in Reggio Calabria, via Loreto, 50;
contro
Ministero per i beni culturali e ambientali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
del decreto dirigenziale del Ministero per i beni culturali ed ambientali del 3 gennaio 1994, registrato alla Ragioneria centrale il 22 luglio 1994 al n. 1869, nella parte in cui determina l'importo relativo alla retribuzione individuale di anzianità della ricorrente a partire dall'1 gennaio 1989, nonché della nota di risposta dello stesso Ministero del 31 ottobre 1994, prot. n. 66486;
con conseguente condanna del Ministero per i beni culturali ed ambientali al pagamento delle differenze retributive tra quanto corrisposto alla ricorrente dall'1 gennaio 1989 e quanto dovuto a titolo di incremento della retribuzione individuale di anzianità, ex art. 9 del D.P.R. n. 44/1990;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2011 il dott. Giuseppe Caruso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
Con atto notificato il 22 dicembre 1994 e depositato il 18 gennaio 1995, la dott.ssa M., - Funzionario amministrativo, VIII liv., dipendente del Ministero per i beni culturali ed ambientali dall'1 gennaio 1988, in servizio presso l'Archivio di Stato di Reggio Calabria a seguito di trasferimento dal Ministero dell'Interno - Prefettura di Reggio Calabria, dove era stata assunta il 3 dicembre 1979, con la qualifica di segretario - impugna il decreto dirigenziale del Ministero per i beni culturali ed ambientali del 3 gennaio 1994, nella parte in cui determina l'importo relativo alla retribuzione individuale di anzianità della ricorrente a partire dall'1 gennaio 1989, nonché la nota dello stesso Ministero del 31 ottobre 1994, prot. n. 66486. Chiede altresì la condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive tra quanto corrispostoLe dall'1 gennaio 1989 e quanto dovuto a titolo di incremento della retribuzione individuale di anzianità, ex art. 9 del D.P.R. n. 44/1990.
La ricorrente deduce la violazione dell'art. 9 del D.P.R. n. 44/1990 e dell'art. 19, comma 4, del D.P.R. n. 494/1987, nonché travisamento dei fatti, illogicità manifesta ed eccesso di potere.
Per l'amministrazione intimata si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato ed ha sostenuto, anche con successiva memoria, l'infondatezza del gravame, chiedendone la reiezione.
La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 12 ottobre 2011.
Il ricorso è fondato, nei termini e limiti di seguito specificati.
La ricorrente sostiene di aver titolo, a decorrere dal 1^ gennaio 1989, alla maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità prevista "per tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1^ gennaio 1987- 31 dicembre 1988" dall'art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 44/1990, nella misura di Lire 462.000 annue, fissata per gli appartenenti alla Qualifica VIII.
L'amministrazione ha invece liquidato alla ricorrente, ai sensi del predetto art. 9, comma 1, del D.P.R. 44/1990, una maggiorazione annua della RIA di Lire 211.750 (pari a 11/24 di 462.000), in quanto sarebbe a tal fine computabile solo il servizio prestato presso il Ministero per i beni culturali a far data dall'1 febbraio 1988 e non anche quello precedentemente prestato presso il Ministero dell'interno, al quale ultimo la ricorrente dovrebbe rivolgersi per ottenere l' "attribuzione dei ratei della classe di stipendio" (pag. 1 della memoria depositata dall'Avvocatura il 12 luglio 2011). Inoltre, l'amministrazione rileva che, in base all'art. 19, comma 4, del D.P.R. n. 494/1987, l'incremento della RIA in questione, "nel caso di transito da una qualifica inferiore a quella superiore, compete sui rispettivi livelli stipendiali in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31.12.1988. Tale norma è confermata dall'art. 9 - 2^ comma del D.P.R. 44/90 che riassume in sintesi che al personale assunto tra il 1.1.1987 e il 31.12.1998 l'incremento di cui sopra è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestati" (nota Ministero per i beni culturali e ambientali n. 66486 del 31 ottobre 1994, in atti).
Va rilevato preliminarmente, in fatto, che la dott.ssa M. è stata trasferita dal Ministero dell'interno al Ministero dei beni culturali con decreto del Ministro per la funzione pubblica del 14 luglio 1987 (v. copia in atti), dal quale si evince che Ella ha superato l'esame di idoneità di cui al comma 5 dell'art. 26 del D.L. n. 663/1979, conv. con modif. dalla legge n. 33/1980, ed è stata nominata Consigliere in prova con D.P.C.M. dell'8 giugno 1987. Dalla documentazione in atti risulta, ancora, che Ella nel periodo preso in considerazione dall'art. 9, comma 1, del D.P.R. ai fini dell'attribuzione della maggiorazione RIA in contestazione ha prestato servizio presso il Ministero dell'interno dall'1 gennaio 1987 al 31 gennaio 1988, con attribuzione di una RIA pari a Lire 1.584.000 annue (v. decreto del Ministero dell'interno del 20 marzo 1992).
Ciò posto, occorre osservare che secondo la giurisprudenza, l'art. 9 del D.P.R. n. 44/1990 n. 44, di recepimento dell'accordo sindacale per il comparto dei ministeri per il periodo 10 gennaio 1988 - 31 dicembre 1990, ha confermato il principio della modificazione della progressione per classi e aumenti biennali, senza incidere sul diverso principio secondo cui il passaggio dall'una all'altra amministrazione statale lascia intatta la sostanziale continuità ed unitarietà del rapporto di impiego pubblico con lo Stato, comportando il riconoscimento dei periodi di servizio effettivo svolto, indipendentemente dai comparti in cui tale servizio è stato reso. Ne consegue che la retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) prevista da detto art. 9 spetta a tutti i dipendenti pubblici che alla data dell' 1 gennaio 1990 avevano acquisito un'esperienza professionale di almeno cinque anni di effettivo servizio o l'avevano completata nell'arco del triennio, con la precisazione che tale anzianità è quella effettivamente conseguita presso qualsiasi Amministrazione pubblica, anche locale, e non necessariamente nel comparto Ministeri, con l'unico limite del divieto di duplicazioni di calcoli di R.I.A. derivanti da diversi regimi contrattuali (v., tra le tante, C.S., IV, 3 dicembre 2010, n. 8528; C.G.A., 18 maggio 2009, n. 432; C.S., IV 30 gennaio 2006, n. 260; C.S., IV, 5 agosto 2005, n. 4173; T.A.R Toscana, I, 21 luglio 2005, n. 3438; T.A.R. Emilia Romagna, I, 13 ottobre 2004, n. 3616; C.S., VI, 22 giugno 2004, n. 4416; C.S., IV, 13 dicembre 1999, n. 1847). Ed invero, l'esperienza professionale cui fa riferimento la disposizione, in ordine alla natura dei servizi prestati, ai fini del conseguimento del beneficio della maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità, si deve intendere in senso generico, ossia in quanto collegata al semplice fatto di aver prestato servizio per un certo periodo di tempo - neppure necessariamente continuativo - in qualunque comparto del pubblico impiego, anche diverso da quello statale, purché si tratti di servizi svolti per una pubblica amministrazione ed in mansioni di pari livello (v. T.A.R. Toscana, I, 18 gennaio 2007, n. 14). Una diversa interpretazione della disciplina in esame renderebbe impossibile la mobilità del personale statale che rappresenta, al contrario, una reale risorsa per rendere l'azione amministrativa efficiente, efficace ed imparziale nel rispetto dei principi costituzionali di cui all'art. 97 Cost. (C.S., IV, 30 giugno 2003, n. 3910).
Tali principi, affermati per il computo dei periodi di servizio previsti dai comma 4 e 5 dell'art. 9 del D.P.R. n. 44/1990 devono evidentemente applicarsi, dato che caratterizzano l'istituto, anche per la determinazione del servizio utile di cui al comma 1 dello stesso articolo ("1. A decorrere dal 1^ gennaio 1989, per tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1^ gennaio 1987- 31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi annui lordi: ... Qualifica VIII = Lire 462.000; Qualifica VII = Lire 384.000").
E del resto, come rilevato dalla ricorrente, il Ministero per i beni culturali Le riconosce nel provvedimento impugnato la pregressa anzianità, salvo poi, contraddittoriamente, non tenerne conto nella determinazione della RIA dovuta alla data dell'1 gennaio 1989.
Ne discende che, nella fattispecie in esame, il Ministero per i beni culturali deve prendere in considerazione, ai fini della determinazione della RIA spettante alla ricorrente dall'1 gennaio 1989, anche il servizio (13 mesi sui 24 del periodo di osservazione) dalla stessa prestato, dall'1 gennaio 1987 al 31 gennaio 1988, presso la diversa amministrazione statale di provenienza (Ministero dell'interno).
Qualora poi detto servizio fosse stato prestato in qualifica inferiore, non ne conseguirebbe, come ritiene l'amministrazione, la sua irrilevanza, giacché per esso andrebbe comunque computato - pro quota (13/24) - nella RIA spettante alla data dell'1 gennaio 1989, l'incremento corrispondente alla precedente qualifica di appartenenza della ricorrente, ai sensi del comma 1 del D.P.R. n. 44/1990.
In relazione a quanto precede il ricorso in esame dev'essere accolto, con conseguenti annullamento dei provvedimenti impugnati e condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive dovute alla ricorrente, oltre interessi e rivalutazione, come per legge.
Sussistono i presupposti di legge per la compensazione tra le parti delle spese di causa.
P. Q. M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla, ai sensi di cui in motivazione, gli atti impugnati e condanna il Ministero resistente a corrispondere alla ricorrente le conseguenti differenze retributive, oltre rivalutazione ed interessi, come per legge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE
Ettore Leotta
L'ESTENSORE
Giuseppe Caruso
IL PRIMO REFERENDARIO
Salvatore Gatto Costantino
Depositata in Segreteria l'8 novembre 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)