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  • Venerdì 30 Settembre 2011 07:33
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    Lavoro Pubblico e Privato/Stipendi, assegni, indennità

    Premio di congedo da vita militare

    Sentenza T.A.R. Veneto - Venezia n. 1403 del 14/09/2011

    Sulla spettanza o meno del premio di congedo per i soggetti che senza soluzione di continuità passano ad un altro impiego (civile o militare che sia).

    1.- Militare di leva - Congedo - Premio ex articolo 40 legge 958/1986 - Spettanza - Limiti - Passaggio senza continuità ad altro impiego - Ragioni

    1.- A norma dell'articolo 40 della legge 24 dicembre 1986 n. 958, ai graduati e militari di truppa in ferma di leva prolungata all'atto del congedamento è corrisposto un premio pari a due volte l'ultima paga mensile percepita per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato. La ratio di tale disposizione s'identifica con l'opportunità di assicurare ai soggetti, i quali si trovino per ragioni varie a lasciare il servizio nell'esercito dopo una ferma temporanea, una certa somma, che va qualificata in sostanza come indennità di fine rapporto, al fine di alleviarne l'inevitabile disagio dovuto alla perdita della retribuzione e consentirne il reinserimento nella vita civile in attesa di poter accedere al mercato del lavoro. Sicché, nel caso di passaggio, senza soluzione di continuità, a qualsiasi altra forma d'impiego civile o militare, non è dovuto nessun premio di congedo.

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    N. 1403/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 800 Reg. Ric.
    ANNO 2009
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 800 del 2009, proposto da:
    M. A., rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Ferrari, Annamaria D'Agostino, e Roberta Lupo, con domicilio eletto presso l'avv. Maurizio Scattolin in Venezia, San Marco, 4714;
    contro
    Ministero della Difesa - Roma - (Rm), rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Venezia, San Marco, 63;
    per l'accertamento
    del diritto del ricorrente a percepire il premio di congedamento di cui all'art. 40 della l. n. 958/86.
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa - Roma - (Rm);
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2011 il dott. Vincenzo Antonio Borea e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO E DIRITTO
    Il ricorrente, dopo aver premesso di essersi arruolato dal 5 dicembre 2001 presso l'esercito per una ferma temporanea, e di essere cessato dal servizio militare per termine della ferma nel dicembre del 2005 con immissione nel corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, chiede con il ricorso in esame l'accertamento del diritto ad ottenere il premio di congedamento di cui all'art. 40 della L. 24 dicembre 1986 n. 958.
    La pretesa non è fondata.
    Dispone la suddetta disposizione, al comma 1, che "ai graduati e militari di truppa in ferma di leva prolungata all'atto del congedamento è corrisposto un premio pari a due volte l'ultima paga mensile percepita per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato".
    Come esattamente si suggerisce ex adverso, la ratio di tale disposizione risulta in modo del tutto evidente identificarsi con l'opportunità di assicurare ai soggetti, i quali si trovino per ragioni varie a lasciare il servizio nell'esercito dopo una ferma temporanea, una certa somma, che va qualificata in sostanza come indennità di fine rapporto, al fine di alleviarne l'inevitabile disagio dovuto alla perdita della retribuzione e consentirne il reinserimento nella vita civile in attesa di poter accedere al mercato del lavoro.
    Nella specie peraltro è accaduto che il ricorrente, come in sostanza si ammette in ricorso e come del resto documentatamente affermato senza smentita dalla difesa della Amministrazione, al termine del servizio militare è stato immesso senza soluzione di continuità nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in forza delle disposizioni contenute negli artt. 7 e 10 del DPR n. 332/97, così come puntualmente previsto nella procedura di arruolamento alla quale aveva a suo tempo partecipato nel 2001 (cfr. art 1 del bando prodotto in giudizio dalla P.A. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2000).
    Da ciò deriva necessariamente, contrariamente a quanto si vorrebbe e dovendosi sul punto dissentire, re melius perpensa, da un precedente di questa stessa Sezione (n. 3607 del 2007), che non appare condivisibile l'affermazione secondo la quale non sussisterebbe alcuna differenziazione tra coloro che cessano di prestare servizio in ferma più o meno prolungata presso le Forze Armate e conseguono un impiego presso un datore di lavoro privato e coloro che viceversa conseguono un impiego presso una pubblica amministrazione non ad ordinamento militare.
    Una cosa è infatti il venir meno del servizio militare e la restituzione alla vita civile in attesa (e nella speranza, purtroppo spesso del tutto vana) di trovare un nuovo e diverso lavoro (non importa se privato o pubblico), mentre una cosa del tutto diversa è il passaggio diretto, senza soluzione di continuità, e quindi senza alcun rischio di un periodo più o meno prolungato di disoccupazione, in forza di una previsione di legge e del bando in forza del quale gli interessati avevano conseguito l'arruolamento nelle Forze Armate, ad altra Amministrazione pubblica, senza che si possa fare alcuna differenza se questa continui a essere l'esercito ovvero altra amministrazione militare o civile (Corpo forestale dello Stato, Corpo della Guardia di finanza, Corpo della polizia penitenziaria ovvero, infine, Polizia di Stato e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco).
    Ne deriva che, così come è pacifico in giurisprudenza (cfr. di questa Sezione la pronuncia n. 877/09 e le altre numerose ivi richiamate) e come del resto lascia capire la stessa sentenza ugualmente di questa Sezione ora dal ricorrente richiamata, se è da escludere che il permanere senza soluzione di continuità presso le Forze Armate dopo la ferma temporanea lasci integro il diritto al premio di congedamento di cui si fa questione, a conclusione non diversa deve pervenirsi nel caso di passaggio, ugualmente senza soluzione di continuità, a qualsiasi altra forma di impiego, civile o militare che sia (ubi eadem ratio ibi eadem iuris dispositio).
    In definitiva il ricorso deve essere respinto.
    Le spese possono comunque essere compensate.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
    Spese compensate.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE-ESTENSORE
    Vincenzo Antonio Borea
    IL CONSIGLIERE
    Riccardo Savoia
    IL CONSIGLIERE
    Alessandra Farina
     
    Depositata in Segreteria il 14 settembre 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     
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