Lunedì 13 Giugno 2011 10:59
|
|
Lavoro Pubblico e Privato/Stipendi, assegni, indennità
|
|
Equo indennizzo e risarcimento del danno del pubblico dipendente: come, quando, perchè
|
sentenza T.A.R. Sicilia - Catania n. 701 del 23/03/2010
|
E' ammissibile il cumulo tra equo indennizzo e risarcimento del danno biologico per infermità contratta dal pubblico dipendente per causa di servizio?
1. Pubblico impiego - Infermità - Causa di servizio - Responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087, Cod. Civ. - Presupposti - Onere della prova - Ricade sul lavoratore
2. Pubblico impiego - Infermità - Equo indennizzo - Risarcimento per danno biologico - Cumulabilità - Condizioni - Conseguenze
1. L'articolo 2087 del Cod. Civ., relativo alla "tutela delle condizioni di lavoro", ai sensi del quale "l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro", non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione di specifici obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento. Ne consegue che incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare non solo l'esistenza di tale danno, ma altresì la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso eziologico tra l'uno e l'altro; sicché solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi.
2. E' ammissibile il cumulo tra equo indennizzo e risarcimento per danno biologico per infermità contratta dal pubblico dipendente per causa di servizio, ma la prova certa di un danno biologico risarcibile non può essere automaticamente desunta dalla circostanza che al dipendente sia stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio ai fini dell'equo indennizzo; ciò in quanto occorre in questi casi la ulteriore e specifica prova, il cui onere è a carico del ricorrente, che la p.A. abbia violato specifiche regole di legge o contrattuali, ovvero i principi di cui all'art. 2087, Cod. Civ. (1).
(1) Cons. Stato, sez. IV, dec. 31-3-2009 n. 2009.
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 870 del 2009, proposto da:
C. G., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Saitta, con domicilio eletto presso questo TAR, Segreteria, in Catania, Via Milano 42a;
contro
Ministero dell'interno, in persona del Ministro p.t., Questura di Siracusa, in persona del Questore p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliataria per legge in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del decreto del Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza dell'8 ottobre 2008 prot. n. 1257, notificato il 16 gennaio 2009, con il quale è stata concessa al ricorrente l'indennità speciale "una tantum" di 5^ categoria, misura massima, nella misura di euro 18.313,81 (euro diciottomilatrecentotredici/81) per la menomazione dell'integrità fisica conseguente alle seguenti infermità, riconosciute come dipendenti da causa di servizio: "1) Cardiopatia ischemica cronica post-infartuale in iperteso; 2) Broncopatia cronica in soggetto fumatore", nella parte in cui non riconosce al ricorrente gli ulteriori danni subiti e subendi in conseguenza delle stesse;
per l'accertamento e la declaratoria
della responsabilità ex art. 2087 c.c. delle Amministrazioni intimate nell'aggravamento dello stato di salute del ricorrente a seguito del cambio di sede e dello svolgimento dell'attività lavorativa dal giugno 1999 al settembre 2007 presso la Questura di Siracusa, che ha comportato l'inidoneità permanente al servizio nella Polizia di Stato e il collocamento in congedo assoluto;
per la condanna
delle Amministrazioni intimate, per quanto di rispettiva competenza, al pagamento delle relative somme a titolo di risarcimento dei danni conseguenti, con interessi e rivalutazione monetaria come per legge, nonché del secondo assegno di funzione ai 29 anni di servizio a vita.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Siracusa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2011 il dott. Giovanni Milana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Sig. C. G., Vice Sovrintendente della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di Messina, residente a Villafranca Tirrena (Messina) espone di essere stato trasferito presso la Questura di Siracusa nel giugno 1999, sicchè dal momento del trasferimento avrebbe iniziato una spola tra Siracusa e Villafranca ove risiedeva la sua famiglia.
Ciò avrebbe indotto nel ricorrente un notevole stress.
Nel frattempo, oltre a svolgere il regolare servizio, il ricorrente avrebbe svolto attività di formazione del personale della Polizia di Stato della Questura di Siracusa (prima questura sperimentale in Sicilia) e dei sette commissariati della Provincia.
In data 29 settembre 2004, l'esponente accusava i primi segni di stress psicofisico, venendo ricoverato d'urgenza per un malessere all'Ospedale Piemonte di Messina con la diagnosi "BPCO riacutizzata in obeso - Miocardio sclerotico".
Tornato in servizio, avrebbe continuato a svolgere la propria attività lavorativa per quasi 11-12 ore giornaliere.
In data 5 gennaio 2005, veniva colto da malore e trasportato d'urgenza prima all'Ospedale Piemonte di Messina e poi presso l'Ospedale S. Vincenzo di Taormina, ove il personale medico del reparto cardiologico lo sottoponeva ad angioplastica. In data 9 gennaio 2005 veniva dimesso con la diagnosi di "infarto al miocardio acuto apicale; Pci + stent su IMA; ipertensione arteriosa - obesità".
Sottopostosi a visita cardiologica in data 17 febbraio 2005 presso l'ambulatorio di cardiologia dell'Ospedale S. Vincenzo di Taormina, l'esponente si sottoponeva a visita medica anche presso un libero professionista, il quale certificava che l'interessato risultava "affetto da broncopatia cronica con insufficienza respiratoria, esiti di infarto del miocardio, ipertensione arteriosa in paziente obeso".
Da ecocardiogramma svolto in data 2 maggio 2005 presso l'Azienda Ospedaliera Piemonte di Messina, risultava "ai limiti superiori di norma le dimensioni delle cavità di sinistra. Aumento degli spessori parietali del ventricolo sinistro. Acinesia del setto intraventricolare medio distale. Funzione globale di pompa conservata. Segni di alterato rilasciamento ventricolare. Lieve insufficienza valvolare mitralica".
Dalle prove di funzionalità respiratoria effettuate in data 9 maggio 2005 presso il Servizio di terapia medica generale e riabilitazione cardiorespiratoria dell'USL n. 42 - Messina Sud, risultava una "lieve sindrome disventilatoria restrittiva" ed una età polmonare di anni 68 (a fronte dei 44 effettivi).
Con certificato del 13 maggio 2005 della Divisione di cardiologia presso l'Azienda Ospedaliera Piemonte di Messina, si accertava la sussistenza di "ipertensione arteriosa e bronchite cronica ostruttiva".
Da scintigrafia miocardica eseguita presso l'Istituto Diagnostico di Reggio Calabria in data 23 novembre 2005 risultava a referto "la presenza di circoscritto deficit di fissazione miocardica del radio farmaco in sede antero-apicale. Tale rilievo non mostra significative variazioni nelle immagini ripetute a riposo".
Sottoposto, in data 30 novembre 2005, a visita medico collegiale presso la C.M.O. di Augusta, veniva riscontrato nel ricorrente "a) broncopatia cronica in soggetto fumatore, b) cardiopatia ischemica cronica post-infartuale in iperteso; c) eccesso ponderale" e veniva giudicato "permanente non idoneo al servizio di istituto nel ruolo di appartenenza, ma non in modo assoluto: si impiegabile in altri ruoli della Polizia di Stato (DPR 339/82) in compiti che non lo espongano a stress psicofisici". Le suddette infermità venivano così ritenute ascrivibili ai fini dell'eventuale equo indennizzo: "l'infermità di cui alla lettera A) alla Tabella B misura MASSIMA; l'infermità di cui alla lettera B) alla Tabella A categoria QUINTA misura MASSIMA; l'infermità di cui alla lettera C) a Nessuna categoria, in quanto NON CLASSIFICABILE. La menomazione complessiva è ascrivibile alla Tabella A categoria QUARTA (7^+5^)".
Presentate al Ministero dell'interno domande di trasferimento per la sede di Messina, queste venivano rigettate in quanto il Questore di Messina "ha espresso parere contrario al riguardo".
In data 7 aprile 2006, a visita presso l'A.U.S.L. n. 5 di Messina, 4^ Commissione medica per l'accertamento di invalidità civile, veniva diagnosticata "cardiopatia ischemica (IMA), BPCO, ipertensione arteriosa".
Nell'adunanza n. 95/2006 del 27 giugno 2006, il Ministero dell'economia e delle finanze - Comitato di verifica per le cause di servizio esprimeva il proprio parere nei confronti del ricorrente, evidenziando che "le infermità 1) Broncopatia cronica in soggetto fumatore; 2) Cardiopatia ischemica cronica post-infartuale in iperteso possono riconoscersi dipendenti da fatti di servizio, in quanto dalla relazione trasmessa dall'Amministrazione e dalla documentazione in atti è dato ravvisare, nel caso di specie, il nesso eziologico tra le infermità enunciate dal richiedente e riscontrate dalla Commissione Medica e l'attività di servizio prestata e che, comunque, gli elementi e le circostanze di fatto evidenziati si prospettano in rapporto di valida efficienza eziopatogenetica con l'insorgenza e l'evoluzione degli eventi morbosi".
Il Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza del Ministero dell'interno, a seguito del parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio, con decreto n. 808/R del 19 settembre 2006 riconosceva dipendente da causa di servizio le infermità "2) broncopatia cronica in soggetto fumatore", conoscibile al 17 settembre 2000, "3) cardiopatia ischemica cronica post-infartuale in iperteso", conoscibile al 29 settembre 2004, mentre respingeva la richiesta di riconoscimento per "eccesso ponderale".
Collocato in aspettativa per infermità con provvedimento del Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza del 25 settembre 2006 prot. n. 333-D/24745/Parz., con successivo decreto del 17 ottobre 2006 rientrava in servizio per essere adibito a "servizi interni diurni" a decorrere dal 23 ottobre 2006.
Da esame ecodoppler eseguito il 18 ottobre 2006 presso IRCCS Centro Neurolesi "Bonino Pulejo" di Messina risultava "ventricolo sinistro con discreta funzione contrattile e alterazioni post-IMA della cinesi segmentaria". A seguito di visita medica presso un medico libero professionista, il ricorrente risultava "affetto da stato ansioso depressivo in paziente con brancopatia cronica e cardiopatia ischemica con pregresso infarto".
Sottoposto, in data 22 gennaio 2007, a visita medico collegiale presso la C.M.O. di Messina, veniva riscontrato nel ricorrente "stato ansioso depressivo in paziente con cardiopatia ischemica (pregresso IMA) RPCO e ipertensione arteriosa", come confermato da certificato prot. n. 36/07 del 26 marzo 2007 dell'A.U.S.L. n. 5 di Messina, Dipartimento salute mentale.
Sottoposto, in data 28 marzo 2007, a visita medico collegiale presso la C.M.O. di Messina, veniva riscontrato nel ricorrente "1) sindrome ansioso depressiva 2) cardiopatia ischemica cronica post-infartuale in iperteso 3) broncopatia cronica asmatica con segni spirometrici di ostruzione delle vie aeree", confermata dalla successiva visita del 22 giugno 2007, in cui si evidenziava "persistente sindrome ansioso depressiva di grado medio".
La C.M.O. di Messina, a seguito di visita medica del 29 agosto 2007, esprimeva il seguente giudizio diagnostico: "1) Broncopatia cronica in soggetto fumatore" 2) Cardiopatia ischemica cronica post-infartuale in iperteso 3) Sindrome ansioso depressiva cronica di grado medio". In ordine all'idoneità così si esprimeva: "è permanentemente non idoneo al servizio d'istituto in tutti i ruoli della Polizia di Stato in modo assoluto. E' sì ulteriormente impiegabile solo in altre Amministrazioni dello Stato, in compiti che non lo espongano a stress psicofisici".
Con decreto del Ministero dell'interno del 13 settembre 2007 prot. n. 333-D/24745/DIS, il ricorrente veniva dispensato dal servizio per fisica inabilità a decorrere dal 2 settembre 2007.
Con decreto n. 1257 dell'8 ottobre 2008, notificato in data 16 gennaio 2009, il Ministero dell'interno riconosceva al ricorrente la concessione del beneficio dell'indennità speciale "una tantum", di euro 18.313,81 (euro diciottomilatrecentotredici/81), nulla affermando e, quindi, nulla riconoscendo o liquidando, per le ulteriori voci di danno subite dal ricorrente.
Avverso tale provvedimento, pertanto, il Sovrintendente C. G., propone il ricorso in esame chiedendo al T.A.R. di:
a) annullare in parte qua il provvedimento impugnato, nella parte in cui non riconosce i giusti indennizzi in conseguenza delle infermità riconosciute come dipendenti da causa di servizio e, per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2087 c.c. delle Amministrazioni resistenti;
b) conseguentemente, condannare le Amministrazioni intimate alla corresponsione delle somme che risulteranno dovute da disponenda C.T.U. o che il Tribunale riterrà eque, anche a titolo di risarcimento del danno all'integrità psico-fisica e biologico, nonché di danno esistenziale, morale, alla vita di relazione, alla capacità lavorativa (e di quant'altro dovesse risultare in corso di causa dovuto), con interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
c) condannare le Amministrazioni resistenti alla corresponsione del secondo assegno di funzione ai 29 anni di servizio, che per i suddetti motivi di salute il ricorrente non ha potuto raggiungere, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Il ricorrente afferma che, come proverebbero i registri di servizio allegati agli atti ed i vari verbali delle Commissioni Mediche Ospedaliere, la condotta tenuta dall'Amministrazione intimata costituirebbe inadempimento contrattuale degli obblighi del datore di lavoro, ex art. 2087 del c.c., che avrebbe comportato l'inidoneità permanente di esso ricorrente e quindi la responsabilità della stessa Amministrazione per danno, patrimoniale, biologico, morale, alla professionalità, ed esistenziale patito dal ricorrente.
L'Avvocatura Distrettuale dello Stato, ha chiesto il rigetto del ricorso controdeduncendo in punto di fatto e di diritto alle doglianze ivi formulate.
Alla pubblica udienza del 23/2/2011 il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
Il ricorrente ha ottenuto (con l'impugnato decreto n. 1257 dell'8 ottobre 2008) l'indennità speciale "una tantum" per un ammontare di Euro 18.313,81(diciottomilatrecentotredici/81) quale indennizzo per patologie sofferte che sono state inquadrate: la prima patologia nella 5^ categoria, e la seconda nella Tab. B di cui al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dal D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834. ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 738/1981.
Detta indennità speciale per legge non è per legge "cumulabile con altre specifiche provvidenze corrisposte o da corrispondersi allo stesso titolo" (cfr. art. 7, cit. ) che spetta al solo personale delle forze di Polizia divenuto invalido, purché effettivamente impiegato, dopo la accertata parziale invalidità, in compiti di istituto.
Secondo la doglianze formulate con il ricorso in epigrafe, l'indennità liquidata non sarebbe sattisfattiva di tutti i danni subiti atteso che:
a) le patologie riscontrate avrebbero dovuto essere inquadrate secondo parametri più elevati già in riferimento alle tabelle richiamate. In particolare, la patologia cardiaca avrebbe dovuto essere ricondotta alla prima categoria della Tab. A, n. 20 (cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso o con grave e permanente insufficienza coronaria ecg accertata) o, in subordine, alla seconda categoria, della medesima Tab. A, n. 13 (cardiopatie con sintomi di scompenso di entità tali da non essere ascrivibili alla prima categoria), ovvero, a tutto voler concedere, alla quarta categoria, n. 9 (le malattie di cuore senza sintomi di scompenso evidenti, ma con stato di latente insufficienza del miocardio);
b) in secondo luogo, a norma dell'art. 2087 c.c., nonché delle leggi in materia di sicurezza sul lavoro, grava sul datore di lavoro l'obbligo di garantire un ambiente di lavoro sereno e produttivo, e di prestare una particolare protezione rivolta ad assicurare l'integrità fisica-psichica e la salvaguardia sul luogo di lavoro della dignità e dei diritti fondamentali del lavoratore si chiede l'accertamento della responsabilità dell'Amministrazione per i danni alla salute derivati dallo stress psico-fisico lavorativo sofferto dal ricorrente. In particolare: lo stress, deriverebbe da una situazione di sotto-dimensionamento dell'organico della P.A., che avrebbe comportato un eccessivo carico di lavoro per il ricorrente; pertanto, oltre che al riconoscimento della causa di servizio, al fine della corresponsione dell'equo indennizzo, dovrebbe essere addebitato all'Amministrazione il risarcimento del danno biologico per violazione dell'art. 2087 c.c., avuto riguardo al fatto che lo stress al quale, per negligenza, l'Amministrazione stessa avrebbe sottoposto il ricorrente costituirebbe concause delle patologie da esso sofferte.
La doglianza di cui al precedente punto a) si appalesa infondata.
La C.M.O. di Augusta aveva riscontrato nel ricorrente una cardiopatia ischemica cronica post- infartuale in iperteso, non ravvisando, però, né sintomi di scompenso evidenti con grave e permanente insufficienza coronarica, né cardiopatie con sintomi di scompenso di entità tali da essere iscritte alla prima categoria, né evidente stato di latente insufficienza del miocardio.
Detto giudizio dalla Commissione è stato confermato dalla C.M.O. di Messina e non è stato contestato dal ricorrente, e il connesso inquadramento della patologia si è ormai consolidato.
Peraltro detto inquadramento - nell'ambito della quarta categoria della Tab. A - si appalesa congruo e non inficiato da vizi di logicità avuto riguardo al fatto che "le malattie di cuore senza sintomi di scompenso evidenti, ma con stato di latente insufficienza del miocardio"(patologia diagnosticata al ricorrente) rientrano nella quarta categoria, punto 13 della Tab A della L. n. 648/1950.
Neppure la domanda accertamento dell'inadempimento da parte dell'amministrazione intimata degli obblighi scaturente ex art.2087 del c.c., e la conseguente condanna della stessa al risarcimento in favore del sig. G. dei danni patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale si appalesa valutabile positivamente.
Nel rimproverare all'Amministrazione di non avere adottato le adeguate misure, normativamente previste, a tutela della sicurezza del lavoro, causando così l'insorgere di quella situazione di stress che avrebbe portato alle patologie da esso patite, il ricorrente fa valere una responsabilità contrattuale dell'Amministrazione, per violazione dei suoi doveri nascenti dal rapporto di lavoro, riconducibili, in primo luogo, all'art. 2087 c.c., relativo alla "tutela delle condizioni di lavoro", ai sensi del quale "l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".
Però l'art. 2087 non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione di specifici obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento. Ne consegue che incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare non solo l'esistenza di tale danno, ma altresì la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso eziologico tra l'uno e l'altro; sicché solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi.
Sta di fatto che l'assunto di parte ricorrente, laddove si denuncia che il l'infarto cardiaco sarebbe derivante dall'eccessivo impegno lavorativo, appare del tutto generico perché si adducono a sostengo:
- dei conteggi relativi ad ore di lavoro prestato dal ricorrente nel periodo intercorrete tra i gennaio del 2005 ed il 13/9/2007, tendenti a dimostrare che l'Amministrazione avrebbe illegittimamente imposto al sig. G. turni di lavoro di 10/11 ore giornaliere;
- il diniego del trasferimento a Messina (che avrebbe gravato il ricorrente di un ulteriore fatica costituita dal viaggio casa-ufficio con percorrenza di 200 km);
senza tuttavia dimostrare, da un lato, la presupposta "illegittimità" dei detti turni di lavoro e, dall'altro, la responsabilità della PA circa la residenza del ricorrente non coincidente con la sede di lavoro.
Né la riconosciuta dipendenza delle malattie da una "causa di servizio" implica necessariamente che gli eventi dannosi siano derivati dalle condizioni di insicurezza dell'ambiente di lavoro, potendo essi dipendere piuttosto - come il Collegio ritiene di poter rilevare nel caso in esame - dalla qualità intrinsecamente usurante della ordinaria prestazione lavorativa e dal logoramento dell'organismo del dipendente esposto (nella fattispecie il ricorrente sostiene che l'Amministrazione, pur consapevole dello stato di malattia di esso ricorrente lo avrebbe adibito a mansioni superiori alla sua qualifica, senza adeguato supporto di collaboratori, suscettibili per la loro natura e per lo specifico impegno fisico e mentale - di metterne in pericolo la salute e in un ambiente di lavoro disagiato e distante dal Comune di residenza).
L'Amministrazione, però, ha validamente contestato quanto dedotto con i motivi di ricorso allegando un quadro preciso delle ore di servizio mensilmente prestate dal ricorrente.
Da detta documentazione emerge che il ricorrente è stato impegnato in servizi interni agli uffici dell'Amministrazione, presso la sala operativa con funzione di coordinatore del servizio, svolgendo le mansioni corrispondenti alla qualifica acquisita a seguito di due corsi svolti a cura dell'Amministrazione dall'Amministrazione nel maggio del 2002 e nel luglio del 2004.
L'Amministrazione, alla data del 5/10/2004, non era a conoscenza della patologia cardiaca del ricorrente atteso che questi, al rientro di un periodo di assenza per malattia, aveva presentato un certificato medico che però non faceva alcun riferimento a vasculopatie o patologie cardiache.
Rientrato i servizio dopo un altro periodo di congedo per malattia, in data 18/10/2004 il sig. G. svolgeva complessivamente 21 ore di lavoro straordinario con un media giornaliere ore 7 e venti minuti di lavoro e con tre punte di 11 ore di lavoro.
Nel mese di novembre la media giornaliera di ore lavorate è stata di otto ore e 53 minuti, con un punta massima di ore 11 in sette giorni, per complessive 47 ore di lavoro straordinario.
In data 8/11/2004, il medico di famiglia certificava la diagnosi di lombosciatalgia, ma non ancora alcun riferimento a problemi cardiologici, né di vasculopatie.
Nel mese di dicembre le ore di straorinario lavorate sono state 62, con un picco massimo di ore complessive di lavoro in 10 giorni.
Nel mese di gennaio 2005 il ricorrente ha prestato una sola ora di straordinario.
Quindi nel periodo 18/10/2004 20/1/2005 le ore di lavoro straordinario sono state complessivamente 131.
Tali dati coincidono con quelle di altri dipendenti.
Soltanto in data 11/3/2005 la Questura di Siracusa veniva, per la prima volta, a conoscenza della patologia cardiologica del sig. G..Quindi solo da detta data l'Amministrazione ha avuto conoscenza del fatto che il sig. G. fosse cardiopatico.
Peraltro, nel periodo successivo a detta data il ricorrente ha prestato, nei giorni in cui è stato presente al lavoro una media di ore lavorative tra le otto e le nove ore giornaliere, mentre, a causa delle patologie sofferte e rimasto assente dal servizio per un periodo complessivo di ben otto mesi.
Alla luce dei dati forniti dall'Amministrazione, se può ritenersi che il lavoro svolto abbia contribuito, quale concausa, all'insorgenza delle patologie, non può ritenersi sufficientemente provato che l'Amministrazione abbia violato obblighi generici o specifici di diligenza previsti dall'art. 2087 c.c.. Infatti:
- le ore lavorative prestate dal ricorrente rientrano nella media delle ore di servizio prestate dai colleghi del ricorrente;
- il sig. G. non è stato utilizzato per servizi esterni con profili di rischio o di stress fisico;
- lo stesso ricorrente non indica quale servizio alternativo, in base alla qualifica rivestita, l'Amministrazione avrebbe dovuto affidargli.
Per quanto attiene alla doglianze afferenti al diniego opposto dall'Amministrazione alla domanda di essere trasferito a Messina, al fine di evitare lo stress scaturente da un pendolarismo di oltre 200 chilometri al giorno, l'Amministrazione ha fornito valide ragioni poste a supporto di detto diniego (che il ricorrente, peraltro, non ha ritenuto di impugnare così incorrendo in obiettiva corresponsabilità, rilevante in termini risarcitori ex artt. 1227 e 2056 cod. civ.).
Per non dire che, dagli atti di causa, emerge che l'odierno ricorrente era stato trasferito dalla Questura di Messina in quanto esso era stato oggetto di cinque procedimenti disciplinari promossi dal Questure di quella città ed inoltre, in ragione di due procedimenti penali in cui aveva riportato condanne passate in giudicato.
Dette circostanze avevano determinato, per il sig. G., una assoluta incompatibilità ambientale con la sede di Messina. D'altro canto, l'Amministrazione fa presente che il ricorrente poteva alloggiare, per sua comodità, in una caserma della Polizia sita in Siracusa.
Quindi, dal quadro fattuale emergente dagli atti processuali non è dato rilevare una specifica violazione, da parte dell'Amministrazione, del comportamento che il datore di lavoro è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa, assumendo "le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".
Nella fattispecie, sebbene, indubbiamente il sig. G. sia stato sottoposto ad orari di lavoro stressanti ciò è dipeso non dalla negligenza dell'Amministrazione, ma dalla peculiarità delle funzioni esercitate dal ricorrente e detti orari hanno interessato il restante personale della Questura. Nella consapevolezza del particolare stress derivato dai turni di lavoro, l'Amministrazione ha liquidato l'indennità indicata in epigrafe che, per legge, va ritenuta assorbente di tutti i danni alla salute, sotto vari profili, sopportati dal sig. G..
Alla luce delle considerazioni che precedono anche la domanda di corresponsione del secondo assegno di funzione ai 29 anni di servizio (che per i motivi di salute il ricorrente non ha potuto raggiungere) si appalesa infondata, avuto riguardo anche al fatto che esso ha ottenuto (col decreto impugnato), l'indennità speciale "una tantum" per un ammontare di euro 18.313,81; indennità speciale che per legge non è "cumulabile con altre specifiche provvidenze corrisposte o da corrispondersi allo stesso titolo" (cfr. art. 7 D.P.R. 738/1981 ) e che spetta al solo personale delle forze di Polizia divenuto invalido, purché effettivamente impiegato, dopo la accertata parziale invalidità, in compiti di istituto.
In materia la giurisprudenza non è univocamente orientata. Secondo un primo e restrittivo indirizzo il pubblico dipendente non ha diritto al risarcimento per il danno biologico sofferto nel corso dell'attività lavorativa atteso che le menomazioni provocate da infermità derivanti da causa di servizio trovano il loro compenso nella liquidazione dell' equo indennizzo (cfr. T.A.R. Umbria Perugia, 1 settembre 2003, n. 710). Secondo altro indirizzo, la possibilità per il dipendente pubblico di cumulare, per lo stesso evento dannoso, l'equo indennizzo ed il risarcimento dei danni sussiste nell'ipotesi di danno psicofisico sofferto dal dipendente stesso in conseguenza del fatto di terzo (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 20 gennaio 2006, n. 438).
Il Consiglio di Stato Sez. IV. con decisione 31 marzo 2009, n. 2009 ha ritenuto ammissibile il cumulo tra equo indennizzo e risarcimento per danno biologico per infermità contratta dal pubblico dipendente per causa di servizio, ma ha anche ritenuto di sottolineare che la prova certa di un danno biologico risarcibile, non può essere automaticamente desunta dalla circostanza che al dipendente sia stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio ai fini dell'equo indennizzo; ciò in quanto occorre in questi casi la ulteriore e specifica prova, il cui onere è a carico del ricorrente, che la P.A. abbia violato specifiche regole di legge o contrattuali, ovvero i principi di cui all'art. 2087 cod. civ..
Da qui la conseguenza che, contrariamente a quanto sembra assumere parte ricorrente, l'insorgere di una patologia connessa all'attività lavorativa non significa necessariamente che il datore di lavoro ne debba responsabile per inadempimento o per fatto illecito.
Per le considerazioni che precedono il ricorso va rigettato.
Attesa la natura della controversia e la peculiarità della fattispecie appare giusto compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi
L'ESTENSORE
Giovanni Milana
IL CONSIGLIERE
Gabriella Guzzardi
Depositata in Segreteria il 23 marzo 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)