Sabato 11 Giugno 2011 14:32
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Lavoro Pubblico e Privato/Stipendi, assegni, indennità
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Indennità di servizio esterno: criteri di attribuzione
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Sentenza T.A.R. Sicilia - Catania n. 823 del 07/04/2011
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L'indennità per servizi esterni da riconoscere al personale della Guardia di Finanza può essere concessa anche in caso di servizio reso in maniera occasionale e sporadica?
1. Pubblico impiego - Personale - Guardia di finanza - Indennità per servizi esterni - Natura occasionale del servizio - Esclude l'applicabilità del beneficio
1. Esula dall'ambito di attribuzione del beneficio economico previsto dall'art. 12 co. 1, D.P.R. n. 147/1990 il servizio esterno avene natura occasionale e sporadica, difettando l'elemento della preventiva e ricorrente disponibilità allo svolgimento di servizi disagiati, espressamente richiesto dalla norma (1).
(1) Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12-2-2007 n. 600; vedi anche T.A.R. Sicilia Catania n. 520/2011.
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N. 823/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 4802 Reg. Ric.
ANNO 1997
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4802 del 1997, proposto da:
L. A. + 3, eredi questi ultimi tre di A. N. + 29 rappresentati e difesi dagli avvocati Teresa Notaro e Valentina Prudente, con le quali sono domiciliati in Catania, presso la Segreteria del Tribunale;
contro
12^ Legione Guardia di Finanza, Comando Generale Guardia di Finanza, Ministero delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del silenzio rifiuto opposto a seguito di atto di diffida e di costituzione in mora notificato in data 15/19 maggio 1997 con cui i ricorrenti chiedevano la liquidazione in loro favore dell'indennità per servizi esterni nella misura prevista dall'art. 12 del D.P.R. 5/06/1990 n. 147 a partire dal mese di luglio 1990, con interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo;
e per la declaratoria del diritto dei ricorrenti a percepire l'indennità per servizi esterni di cui trattasi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di 12^ Legione Guardia di Finanza e di Comando Generale Guardia di Finanza e di Ministero delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2011 il dott. Gabriella Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che gli odierni ricorrenti, tutti appartenenti al Corpo della Guardia di Finanze con sede di servizio in Siracusa presso la squadriglia navale, con il ricorso introduttivo lamentano la mancata corresponsione dell'indennità prevista dall'art. 12 comma 1 del DPR 147/90 per i servizi esterni che hanno svolto dal mese di luglio1990 fino al novembre 1995, data a partire dalla quale tale indennità è stata loro corrisposta;
Rilevato che il ricorso può essere deciso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 74 c.p.a., poiché su analoga questione si è espresso questo Tribunale con sent. n. 520/2011, alla parte motiva della quale espressamente si rinvia;
Richiamato il quadro normativo che regola la vicenda all'esame tratteggiato nella richiamata sentenza, dall'esame del quale si desume che esula dall'ambito di attribuzione del beneficio economico in questione il servizio esterno avene natura occasionale e sporadica poiché in quest'ultimo caso fa difetto l'elemento della preventiva e ricorrente disponibilità allo svolgimento di servizi disagiati, espressamente richiesto dall'art. 12 del D.P.R. n. 147/90 (C. Stato, IV sent. n. 600 del 12/02/2007);
Riscontrato che nel caso di specie i ricorrenti si limitano a dedurre di avere svolto servizi esterni nel periodo in considerazione, senza specificare in modo dettagliato la tipologia di tali servizi e gli specifici periodi di espletamento, l'esposizione a fattori di rischio ambientale, in rapporto all'invocata disciplina di cui all'art. 12, comma 1 del DPR n. 147/90, come interpretata dall'Amministrazione e della consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato richiamata nella sent. di questo TAR n. 520/2011;
Ritenuto pertanto che i ricorrenti non forniscono neppure un principio di prova in ordine al possesso dei requisiti di legge per il conseguimento del trattamento economico de quo nel periodo precedente al novembre 1995, a nulla rilevando che successivamente a tale ultima data l'indennità sia stata loro corrisposta sulla scorta dell'evoluzione delle norme interne e degli orientamenti giurisprudenziali sopravvenuti in materia. La mancanza dei tale necessaria specificazione si riscontra anche nella diffida dagli stessi inoltrata alle Amministrazioni resistenti sulla quale, data la genericità della formulazione, nessun obbligo di provvedere sussisteva in capo ai destinatari della stessa;
Riscontrata, conclusivamente la infondatezza di tutte le censure addotte, il ricorso introduttivo va rigettato, con compensazione tra le parti delle spese di giudizio, attesa la natura della controversia e l'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi
L'ESTENSORE
Gabriella Guzzardi
IL CONSIGLIERE
Alba Paola Puliatti
Depositata in Segreteria il 7 aprile 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)