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  • Lunedì 19 Aprile 2004 21:19
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    Tar capoluogo e sezione staccata - Deposito del ricorso

    Consiglio di Stato, sezione V n. 2722 del 19/04/2004

    Il Consiglio di Stato con la sentenza di seguito riportata, pur ribadendo che in materia di ripartizione della cognizione dei giudizi fra Tribunale amministrativo regionale sedente nel capoluogo e sezione staccata, non si fa questione di competenza, ritiene che da ciò non possa dedursi l'unicità del tribunale e di conseguenza l'irrilevanza del deposito del ricorso presso la sede del capoluogo o della sezione staccata, nonostante l'intestazione del ricorso, viceversa, alla sezione staccata o alla sede capoluogo. Il Consiglio pertanto ha statuito che dinanzi ad un atto introduttivo indirizzato ad altro organo giurisdizionale, quello, materialmente ma non espressamente, adito con il deposito del ricorso non può che dichiararsi privo del potere di giudicare, con dichiarazione di inammissibilità del ricorso presentato.La sentena è interessante anche nella parte in cui si chiariscono le caratteristiche e le finalità differenti dei due momenti della n

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    REPUBBLICA ITALIANA N. 2722/02 REG.DEC.IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 8737 REG.RIC.Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2001ha pronunciato la seguentedecisione sul ricorso in appello n.r.g. 8737 del 2001, proposto da s.r.l. Votiva Flamma e s.n.c. Giuba, rappresentate e difese dagli avv. Giuseppe Abbamonte, Sergio Como e Giovanni Basile, ed elettivamente domiciliate con essi in Roma, via M. Mercati, n. 51, controil Comune di Salerno, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Brancaccio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Taranto, n. 18, e nei confrontidi s.p.a. Emilio Alfano, rappresentata e difesa dagli avv. Enrico Soprano, Franco M. Lanocita, Gaetano Paolino e Maria Grazia Ingrosso, ed elettivamente domiciliata in Roma, via degli Avignonesi, n. 12, per l'annullamentodella sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 1040/2001, pubblicata il 28 giugno 2001, Visto il ricorso con i relativi allegati;Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti sopra indicate;Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;Visti gli atti tutti della causa;Visto il dispostivo della decisione, pubblicato a norma dell'art. 23-bis, comma sesto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dall'art. 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205;Designato relatore, alla pubblica udienza del 18 dicembre 2001, il consigliere Giuseppe Farina ed uditi, altresì, gli avvocati, come da verbale d'udienza; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue. FATTOCon la sentenza del T.A.R. Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 1040 del 28 giugno 2001, è stato dichiarato inammissibile il ricorso, proposto dalle società indicate in epigrafe, per l'annullamento del provvedimento di approvazione dell'esito della gara per la concessione della costruzione e della gestione di un impianto di luci votive nel cimitero di Salerno. Propongono appello, notificato l'8 e depositato il 10 agosto 2001, le due società, sostenendo la tesi dell'erroneità della sentenza del Tribunale amministrativo regionale. Con memoria del 7 dicembre 2001, sono state ulteriormente illustrate le difese delle appellanti. Si sono costituiti, per resistere al ricorso, il Comune di Salerno e la s.p.a. Emilio Alfano, che hanno prodotto memorie.All'udienza del 18 dicembre 2001, il ricorso è stato trattenuto in decisione. DIRITTO 1. Le due società appellanti hanno impugnato, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale, gli atti della gara, approvati nell'ottobre 2000, per l'appalto dei lavori di costruzione e del servizio di gestione dell'impianto di luci votive nel cimitero di Salerno. Il ricorso, intestato al T.A.R della Campania - Napoli, è stato depositato presso il T.A.R. della Campania, Sezione staccata di Salerno. 2. Il primo giudice ha fatto riferimento all'art. 17 del regolamento approvato con r.d. 17 agosto 1907, n. 642, ove si fa distinzione fra ricorsi nulli e ricorsi contenenti altre irregolarità sanabili, ed ha concluso per l'inammissibilità del gravame, non depositato presso il T.A.R. in esso indicato.Nel giudizio di primo grado il Comune non si è costituito dinanzi al T.A.R., ma ha coltivato soltanto in appello la fase incidentale della sospensione dei provvedimenti impugnati. 3. Avverso la dichiarazione di inammissibilità le ricorrenti propongono censure che si basano: sull'esistenza di un errore materiale; sull'unicità del Tribunale amministrativo regionale; sulla non riconducibilità del caso alle fattispecie di nullità ex art. 17 citato e sulla possibilità, per il T.A.R., di disporre una nuova notificazione del ricorso, ai sensi dello stesso art. 17; sulla non induzione in errore del Comune, il quale non si è costituito dinanzi al T.A.R. di Salerno, ma ha svolto le sue difese nella fase cautelare d'appello; sulla possibilità di concedere l'errore scusabile, pur senza apposita domanda; sul fatto che il ricorso incidentale della società controinteressata indica il T.A.R. di Salerno, quale organo giurisdizionale chiamato a decidere della controversia; sul fatto che, in sede cautelare d'appello, l'eccezione era stata proposta, ma evidentemente disattesa, perché infondata, posto che gli atti di gara erano stati sospesi. 4. L'appello non merita adesione e la decisione di inammissibilità del ricorso introduttivo deve essere confermata, pur se con correzione della motivazione. 4.1. Il ricorso introduttivo, di cui si discute, nella sua formulazione e quale depositato presso il T..A.R. di Salerno, non può ritenersi nullo ex art. 17 del citato regolamento n. 642 del 1907. Non è ravvisabile, infatti, nessuna inosservanza dell'art. 6 dello stesso regolamento, cui rinvia l'art. 17, che determini incertezza assoluta sulle persone o sull'oggetto della domanda, ma nemmeno sul giudice adito. E' il deposito dell'atto che non si ricollega col suo contenuto testuale, perché eseguito presso un organo giurisdizionale diverso da quello indicato. 4.2 Nel processo amministrativo, hanno caratteristiche e finalità diverse i due momenti della notificazione e del deposito del ricorso. Il primo esprime la volontà di agire in giudizio, dinanzi ad un determinato organo giurisdizionale, ed è l'atto preliminare della procedura introduttiva del giudizio. Il secondo realizza in concreto la presa di contatto tra il ricorrente e l'organo giurisdizionale, che deve pronunziarsi nel processo, e postula la partecipazione delle controparti: i suoi effetti sono connessi con la consegna dell'originale del ricorso notificato alla segreteria dell'organo giurisdizionale (in termini: Ad. plen. 28 luglio 1980, n. 35). Con riguardo al caso di specie, l'organo giurisdizionale investito, per effetto del deposito, non è quello dinanzi al quale è stata espressa, alle controparti, la volontà di agire in giudizio. 4.3. Va poi considerato che è pur vero che, in tema di ripartizione della cognizione dei giudizi fra Tribunale amministrativo regionale sedente nel capoluogo e sezione staccata, non si fa questione di competenza, quale regolata dall'art. 31 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Infatti, l'art. 32, comma 2, prevede che, su tempestiva eccezione di una parte, la questione sia definita, con ordinanza motivata non impugnabile, dal presidente del T.A.R. Ciò non comporta, tuttavia, che si possa concludere per l'unicità del tribunale, nel senso implicitamente o esplicitamente sostenuto con l'appello, e cioè dell'irrilevanza del deposito del ricorso presso la sede del capoluogo o della sezione staccata, nonostante l'intestazione del ricorso - viceversa -alla sezione staccata o alla sede capoluogo. Una siffatta irrilevanza è smentita da quanto dispone l'art. 32, comma 1, della legge n. 1034/71. Ivi si prescrive che il deposito dell'atto introduttivo, nei ricorsi da devolvere alle sezioni staccate, va eseguito con le modalità indicate nell'art. 21 e presso gli uffici della sezione staccata. Ne segue: a) che il termine perentorio stabilito per il deposito, di trenta giorni dall'ultima notificazione, rimane tale in ambedue i casi. Sicché, se il deposito viene tempestivamente curato presso la sede non adita, ciò non salva, da una pronuncia assolutoria dell'obbligo di decidere nel merito, il ricorso tardivamente depositato presso la sede espressamente adita con l'intestazione dell'atto; b) che la sezione cui il ricorso non è intestato, e quindi non è diretto, deve, se esso è tuttavia depositato presso i suoi uffici, dichiararne l'inammissibilità. Essa infatti non è destinataria della vocatio iudicis esplicitata e che consente, se seguita da corretto deposito, l'altrettanto corretta instaurazione del giudizio. 4.4. Il deposito del ricorso presso l'organo giurisdizionale non espressamente adito priva, del resto, se si dovesse ritenere regolare l'instaurazione del giudizio, le controparti della possibilità di tutelarsi tempestivamente ed adeguatamente contro l'avversa iniziativa giudiziaria. La perentorietà dei termini per la notificazione ed il deposito del ricorso introduttivo deve intendersi stabilita anche a garanzia di siffatte posizioni. In conclusione, dinanzi ad un atto introduttivo indirizzato ad altro organo giurisdizionale, quello, materialmente ma non espressamente, adito con il deposito del ricorso non può che dichiararsi privo del potere di giudicare, con dichiarazione di inammissibilità del ricorso presentato. 5. Nella specie, non v'è, poi spazio, per la concessione dell'errore scusabile, non derivando l'individuazione del giudice adito da incertezze di intepretazione di norme di particolare complessità. Né, infine, si può condividere la tesi di una sorta di effetto sanante, derivante dallo svolgimento della fase cautelare d'appello, nella quale invece il Comune intimato si è costituito. Invero : a) l'incidente cautelare esige una sommaria cognizione del giudice. Questa, per sua natura, non preclude alcuna diversa decisione nel merito, né sul rito; b) l'effetto di inammissibilità, come quello di irricevibilità, si è prodotto con il deposito del ricorso introduttivo presso la sezione del T.A.R. priva della potestà di decidere. Esso quindi non è modificabile in virtù di attività successive di una od altra parte, quali la proposizione di un ricorso incidentale presso lo stesso organo giurisdizionale ovvero la costituzione dinanzi al giudice d'appello, pur se nella fase cautelare. 6. Conclusivamente, con le precisazioni fatte, la dichiarazione di inammissibilità va confermata. 7. La novità della questione e la conferma con diversa motivazione della pronunzia impugnata giustificano la compensazione delle spese del grado. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l'appello. Spese compensate. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), nella camera di consiglio del 18 dicembre 2001, con l'intervento dei Signori:Emidio Frascione Presidente Giuseppe Farina, rel. est Consigliere Paolo Buonvino Consigliere Goffblacko Zaccardi Consigliere Marzio Branca Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTEf.to Giuseppe Farina f.to Emidio Frascione IL SEGRETARIOf.to Francesco Cutrupi DEPOSITATA IN SEGRETERIAil...............20/05/2002...........(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) IL DIRIGENTEf.to Pier Maria Costarelli
     
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