Martedì 08 Giugno 2004 18:31 |
Archivio/2004-2010 |
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VIOLAZIONE DEL DOVERE DI PREVENZIONE E RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO |
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Corte di Cassazione n. 10510 del 08/06/2004 |
Tutela delle condizioni di lavoro - Responsabilità ex art. 2087 cod. civ. - Responsabilità oggettiva - Esclusione
Dal dovere di prevenzione imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 cod. civ. - che non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva - non può desumersi la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile e innominata diretta ad evitare qualsiasi danno, con la conseguenza di ritenere la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che un danno si sia comunque verificato, occorrendo invece che l'evento sia pur sempre riferibile a sua colpa, per violazioni di obblighi di comportamento imposti da norme di fonte legale o suggeriti dalla tecnica, ma concretamente individuati.
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