Mercoledì 27 Luglio 2011 21:42
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Appalti e Contratti/Appalti di forniture
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Appalti aggiudicati prima della "fusione" delle singole aziende sanitarie in un'unica A.S.L.
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sentenza T.A.R. Puglia - Bari n. 1009 del 05/07/2011
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La fusione delle singole aziende sanitarie in un'unica A.S.L. può legittimare l'annullamento dell'aggiudicazione qualora l'aggiudicazione sia avvenuta nelle more della predetta fusione e l'aggiudicataria provvisoria sia diversa dalle ditte già svolgenti il servizio, presso le vecchie (singole) Aziende Sanitarie?
1. Appalto di forniture - Gara - Aggiudicazione - Annullamento - Dell'aggiudicazione provvisoria - Legittimità - Fattispecie
2. Appalto pubblico (in generale) - Bando - Pubblicazione - Assenza - Legittimità - Presupposti necessari
3. Giudizio amministrativo - Risarcimento danno - Inammissibilità della domanda - Ipotesi - Ragioni
1. E' legittimo l'annullamento dell'aggiudicazione provvisoria dell'appalto avente ad oggetto la fornitura di servizi professionali in ambito sanitario per lo sviluppo di software innovativo, formazione del personale, manutenzione, conduzione operativa ed assistenza agli utenti dell'intera regione, motivato sull'esigenza di razionalizzare, integrare ed omogeneizzare in un unico sistema i servizi informatici relativi alle varie Aziende Sanitarie confluite successivamente, ad opera di una sopravvenuta normativa regionale, in un'unica Azienda Sanitaria Locale. Infatti, qualora l'aggiudicazione sia avvenuta nelle more della predetta fusione e l'aggiudicataria provvisoria sia diversa dalle ditte già svolgenti il servizio, presso le vecchie (singole) Aziende Sanitarie, non risulta utile continuare una gestione ordinaria e parcellizzata dei singoli sistemi aziendali, essendo invece, necessario trovare soluzioni volte ad avviare il processo di avvicinamento e di omogeneizzazione delle dotazioni già esistenti. Quanto premesso permette di escludere sia che il tempo di attesa dell'aggiudicataria provvisoria (ove eccessivo) celi comportamenti dilatori da parte della stazione appaltante, sia che l'annullamento della gara non abbia un logico fondamento. D'altra parte, l'aggiudicazione provvisoria rimane pur sempre un atto infraprocedimentale, per cui, nella comparazione degli interessi da operare in caso di ritiro della stessa, già in astratto, quello del privato tende ad essere naturaliter recessivo.
2. L'Amministrazione è abilitata ad operare attraverso una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 57, D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, qualora ricorrono: a) l'ipotesi di cui al primo comma, lettera c) ("nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti"); b) quella di cui alla lettera b) ("qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato").
3. La verifica circa la legittimazione processuale presuppone l'accertamento rigoroso del possesso da parte dell'impresa ricorrente dei requisiti soggettivi stabiliti per l'accesso alla commessa pubblica, sicché, ove questi manchino, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, anche con riguardo alla domanda risarcitoria, difettando quanto a quest'ultima la concreta possibilità di aspirare al bene della vita (1).
(1) Cfr. T.A.R. Puglia Bari 9-3-2010 n. 847.
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N. 1009/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 731 Reg. Ric.
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 731 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla D. S.n.c., rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Lofoco e Giacomo Sgobba, con domicilio eletto in Bari, via Pasquale Fiore, 14;
contro
Azienda Sanitaria provinciale di Bari, rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Digirolamo, con domicilio eletto in Bari, Lungomare Starita, 6;
Commissario Straordinario Asl Ba;
C. L.;
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Fulvio Mastroviti, con domicilio eletto in Bari, via Quintino Sella, 40;
Agenzia Regionale Sanitaria - A.R.E.S. -;
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;
Assessorato Alle Politiche della Salute della Regione Puglia;
I. S.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Triggiani, con domicilio eletto in Bari, piazza Garibaldi, 23;
nei confronti di
S. S.p.a., E. S.p.a., I. S.r.l., E. S.p.a., B. S.c. a r.l., S. S.r.l., T. S.n. c.; S. S.p.a., in proprio e quale capogruppo della A.T.S. e del R.T.I. con il Consorzio C. e A. S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Luca Alberto Clarizio, con domicilio eletto in Bari, via Vito Nicola De Nicolò n. 7;
per l'annullamento
- della delibera del Commissario Straordinario della ASL. BA n. 665 del I/3/2007, con la quale si provvedeva al riordino del Sistema Informativo Aziendale;
- della "Relazione Tecnica" richiamata nella predetta delibera n. 665/2007, di cui fa parte integrante;
- del verbale della riunione del 9/1/2007 tra le società già operanti, in ambito informatico, nelle strutture dell'Azienda Sanitaria Locale di Bari, ove si racconta che scopo del "nuovo soggetto" sarebbe quello di "continuare a gestire, nel corso del 2007,... i servizi attualmente informatizzati, secondo quote percentuali e compiti che saranno stabiliti in una successiva riunione";
- del protocollo d'intesa tra le aziende scelte senza gara, per lo svolgimento del servizio pubblico in regime di A.T.S., non conosciuto e sul quale si riservano motivi aggiunti;
- del cosiddetto documento di progetto unitario del 17/1/2007, non conosciuto e sul quale si riservano motivi aggiunti;
- di ogni e qualsiasi verbale, atto, provvedimento o simili, recante accordi o statuizioni di accordi tra le società controinteressate e la Regione Puglia, l'Assessorato alle Politiche della Salute, la A.R.E.S. od altri enti;
- dell'offerta tecnico-economica, unitamente ad ogni e qualsiasi atto, istanza, richiesta, provvedimento anche se supportato da pareri tecnici e/o legali, presentati dalle aziende riunite in Associazione temporanea di scopo del 17/1/2007, ancorché non conosciuti e però richiamati in parte nella delibera del C.S. della A.S.L. BA n. 665/2007, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti, all'esito della loro conoscenza;
- della nota prot. 13838/P del 24/1/2007, di richiesta di parere della A.S.L. BA all'Assessorato alle Politiche della Salute, ancorché non conosciuta, ma richiamata nella delibera del C.S. della A.S.L. BA n. 665/2007, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti, all'esito della sua conoscenza;
- della nota prot. 2/592/Coord. dell'8/2/2007, a firma del Dirigente del Settore, recante parere favorevole, ancorché non conosciuta e però richiamata nella delibera n. 665/2007, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti, all'esito della sua conoscenza;
- dei verbali relativi alla procedura a trattativa privata e comunque di abnorme scelta individuale, indetta dalla ASL BA; con tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, sui quali si riserva motivi aggiunti;- della delibera del Commissario straordinario della A.S.L. BA n. 1567 del 20/4/2007, anticipata a mezzo fax al difensore della ricorrente in data 11/5/2007 e pervenuta a mezzo posta nei giorni successivi, con la quale non si dava luogo all'aggiudicazione dell'appalto in via definitiva in favore della ricorrente, "dichiarando, al contempo, nulla la procedura ristretta accelerata indetta dalla cessata A.S.L. BA/5";
- dell'atto di costituzione della A.T.S. tra le società controinteressate, se intervenuto, anche e soprattutto con riferimento alla tempistica della sua realizzazione;
- di ogni altro atto precedente, conseguente e comunque connesso a quelli impugnati, ancorché non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti,
nonché per il risarcimento dei danni
subiti e subendi dalla D. s.n. c. in considerazione:
- della mancata aggiudicazione definitiva dell'appalto di forniture e servizi informativi della A.S.L. BA/5 (e cioè per la condanna della A.S.L. BA al pagamento in favore della ricorrente di una somma pari al 20% dell'appalto già aggiudicato in via provvisoria);
- della colposa, mancata partecipazione alla trattativa privata così come esperita dalla A.S.L. BA (e cioè della condanna della A.S.L. BA al pagamento in favore della ricorrente di una somma pari ai 10% dell'intero corrispettivo previsto per l'anno 2007);
- della perdita di chance, sia con riferimento all'aggiudicazione definitiva della gara d'appalto vinta, sia con riferimento alla quota che avrebbe potuto ottenere se avesse fatto parte della costituenda e/o costituita A.T.S. (e cioè della condanna della A.S.L. BA al pagamento in favore della ricorrente della ulteriore somma pari all'ulteriore 10% dell'intero corrispettivo previsto per l'anno 2007);
- delle spese affrontate per approntare la gara d'appalto vinta... inutilmente, in ragione delle illegittime determinazioni, che hanno comportato l'annullamento della procedura.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda sanitaria provinciale di Bari, della Regione Puglia, della S. S.p.a. e della I.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2011 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Fabrizio Lofoco, Giacomo Sgobba, Silvio Giancaspro, per delega dell'avv. Fulvio Mastroviti, Luca Alberto Clarizio e Vittorio Triggiani;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
A. La D. s.n.c., già aggiudicataria provvisoria dell'appalto di forniture e servizi informativi della ASL BA/5, ha impugnato l'annullamento di predetta gara, disposta con delibera del Commissario straordinario della A.S.L. della provincia di Bari 20 aprile 2007 n. 1567, presupponente la delibera n. 665 del I marzo 2007, anch'essa gravata, con la quale si provvedeva al riordino del Sistema Informativo Aziendale, in considerazione dell'istituzione dell'Azienda provinciale e del correlativo scioglimento delle precedenti Aziende locali, tra cui la ASL BA/5. Con tale atto peraltro si preannunciava l'individuazione di un "nuovo soggetto", costituito dalle società già operanti in ambito informatico nelle strutture dell'Azienda Sanitaria Locale di Bari, con la funzione di "... continuare a gestire, nel corso del 2007...i servizi attualmente informatizzati, secondo quote percentuali e compiti che saranno stabiliti in una successiva riunione" (verbale della riunione del 9 gennaio 2007, allegato alla delibera n. 665/2007). In sostanza, la società lamenta che gli atti, con i quali l'Azienda sanitaria locale di Bari ha disposto il riordino del sistema informativo aziendale, quale risultante dal sommarsi delle dotazioni delle precedenti aziende locali, con affidamento pro-quota della relativa gestione alle società già operanti nelle diverse strutture, vanifichi illegittimamente la già avvenuta aggiudicazione provvisoria in suo favore dell'appalto di forniture e servizi informativi indetto dalla A.S.L. BA/5. L'istante ha altresì domandato il risarcimento dei danni.
Il Tribunale adito ha respinto l'istanza cautelare, con la seguente motivazione:
"Ritenuto, prima facie, che non appare manifestamente ingiustificata la decisione amministrativa, intesa a razionalizzare, integrare ed omogeneizzare in un unico sistema i servizi informatici relativi alle varie Aziende Sanitarie confluite nell'unica ASL Bari, mediante un sistema gestionale "ponte", nelle more del completamento del processo di fusione, ai sensi della legge regionale 28.12.2007 n. 39;
Considerato, inoltre, che, come espressamente previsto dalla impugnata deliberazione n. 665 del 1.3.2007, la soluzione assunta ha natura e durata squisitamente temporanea, fino al termine del 31.12.2007, entro il quale la costituenda ASL Bari procederà alla indizione di una nuova gara;
Ritenuto, infine, che, nella ponderazione degli interessi in conflitto, appare opportuno accordare prevalenza all'interesse pubblico alla continuità dell'erogazione del servizio informatico, avuto riguardo anche alle connesse esigenze generali dell'utenza e considerato altresì che l'interesse privato, oggetto della tutela azionata con il presente giudizio, inteso ad ottenere, in sostanza, la conclusione del procedimento di aggiudicazione della gara bandita dalla ex ASL BA/5, potrebbe trovare adeguata soddisfazione mediante risarcimento "per equivalente", all'esito, eventualmente favorevole, della definizione, nel merito, del presente giudizio" (ordinanza della prima Sezione, 20 Giugno 2007 n. 487).
Successivamente la detta impresa ha proposto azione, ex articolo 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (e ha presentato una richiesta istruttoria in questo giudizio, con memoria depositata il 31 ottobre 2008), per ottenere una serie di documenti, avendo appreso che la gara (che si sarebbe dovuta tenere entro il 31 dicembre 2007) era stata invece già bandita, in luogo della Regione, dal Consorzio T. CSATA una prima volta il 4 gennaio 2007 e poi una seconda volta, dopo la delibera CSATA 13 agosto 2007 e in forza delle delibere CSATA 28 dicembre 2006 n. 220 e 3 agosto 2007 n. 230 (ricollegabili alle delibere regionali 22 dicembre 2006 n. 1415 e 8 agosto 2007 n. 1415), in data 13 agosto 2007. Il ricorso è stato dichiarato irricevibile e infondato con la sentenza della Sezione n. 434/2009.
Con i motivi aggiunti depositati il 30 dicembre 2008 la D. ha impugnato una serie di atti del Consorzio T. CSATA (in seguito denominato I.), con i quali il medesimo, su delega della Regione (controllante dell'Ente), ha gestito la gara relativa al riordino del nuovo sistema informativo sanitario regionale, a partire dalla redazione del bando.
Quest'ultimo appalto (del valore di euro 48.935.595,41) prevede la fornitura di servizi professionali in ambito sanitario per lo sviluppo di software innovativo, formazione del personale, manutenzione, conduzione operativa ed assistenza agli utenti dell'intera regione, per il periodo 2008-2012, ed è stato aggiudicato all'associazione temporanea d'impresa capeggiata dalla S. S.p.A.
La società lamenta innanzitutto che tali atti sarebbero inficiati in via derivata dagli stessi vizi denunciati con il ricorso avverso la delibera del Commissario straordinario della A.S.L. BA n. 665 del I marzo 2007. Sostanzialmente, secondo la tesi attorea, la procedura indetta dal Consorzio si soprapporrebbe assorbendola, quanto ad oggetto, a quella annullata della A.S.L. BA/5, nella quale era risultata aggiudicataria provvisoria. Chiede il risarcimento del danno sia per non aver potuto gestire il sistema informativo della ASL BA/5 sia per non aver potuto partecipare alla gara indetta dal Consorzio T. CSATA.
Costituitisi la Regione Puglia, la ASL Bari, la S. S.p.A. e la I., che hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti e ne hanno contestato il merito, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 20 aprile 2011.
B.1. Quanto al ricorso, si deve preliminarmente osservare che non occorre soffermarsi sui rilievi d'inammissibilità dello stesso, poiché esso è infondato.
Innanzi tutto è da ricordare che la gara (per la fornitura di servizi di manutenzione e gestione del sistema informativo automatizzato della ASL BA/5, per un importo a base d'asta di euro 220.000) era stata provvisoriamente aggiudicata in data 20 luglio 2006.
Il verbale era stato impugnato da altra concorrente, H. S.r.l., con ricorso n. 1598/2006, la cui istanza cautelare, discussa alla camera di consiglio del 22 novembre 2006, fu poi respinta, con ordinanza n. 808, non impugnata. Successivamente con la legge regionale 28 dicembre 2007 n. 39 le aziende sanitarie locali sono state accorpate in A.S.L. provinciali.
Ciò comportava l'esigenza di riorganizzare le dotazioni e servizi informatici delle singole Aziende sanitarie nella prospettiva che essi potessero lavorare in interconnessione a livello provinciale.
Di conseguenza, da un lato, non si presentava ovviamente utile continuare una gestione ordinaria e parcellizzata dei singoli sistemi aziendali, dall'altro, era necessario trovare soluzioni volte ad avviare il processo di avvicinamento e di omogeneizzazione delle dotazioni esistenti. Tali iniziative hanno portato, per un verso, a intraprendere consultazioni con le ditte già svolgenti servizio (consultazioni sfociate nel verbale del 9 gennaio 2007) e, per l'altro, alla delibera del Commissario Straordinario della ASL BA n. 1567/2007, che ha annullato la gara provvisoriamente assegnata alla ricorrente, e alla delibera n. 665 del I marzo 2007, che ha provveduto in ordine al riordino del Sistema Informativo Aziendale, affidando ai precedenti gestori dei singoli apparati (anche) la fornitura dei servizi di omogeneizzazione dei sistemi informativi per il periodo da gennaio a dicembre 2007.
Quanto premesso permette di escludere sia che il tempo di attesa dell'aggiudicataria provvisoria fosse ingiustificato e celasse comportamenti dilatori sia che l'annullamento della gara non avesse un logico fondamento. D'altra parte, l'aggiudicazione provvisoria rimane pur sempre un atto infraprocedimentale, per cui, nella comparazione degli interessi da operare in caso di ritiro della stessa, già in astratto, quello del privato tende ad essere naturaliter recessivo. In concreto, poi, le ragioni del ritardo nell'aggiudicare definitivamente alla ricorrente la gara e, infine, dell'annullamento della procedura erano immediatamente percepibili dalla D., ricollegandosi, da una parte, a un contenzioso nel quale la medesima era stata coinvolta e, dall'altra, all'intervenuta legislazione regionale.
Chiarito tale punto (rilevante in relazione al motivo 4, riguardante la questione), sono da esaminare le singole contestazioni.
Non ha fondamento il rilievo relativo all'incompetenza del Commissario straordinario, a cui, come al direttore generale, è affidata la gestione dell'Azienda. Anzi, specificamente, l'articolo 5, secondo comma, della legge regionale 28 dicembre 2007 n. 39 dispone che il medesimo "provvede alla transitoria gestione nonché a ogni incombenza per le operazioni di fusione", per cui è anche arduo ipotizzare un altro soggetto od organo che possa, alternativamente rispetto al Commissario, esercitare le stesse funzioni.
Non trova conforto poi nella documentazione la contestazione relativa alla mancanza dell'autorizzazione alla spesa, prescritta dall'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2007 n. 39. La relativa richiesta dell'Azienda è del 24 gennaio 2007. Rispetto alla stessa ha quindi comunque operato il meccanismo di silenzio assenso, previsto nel secondo comma dello stesso articolo per l'ipotesi del decorso di 60 giorni.
Sono infondate altresì le censure relative al mancato rispetto della disciplina, anche di origine comunitaria, sulle procedure di affidamento dei contratti pubblici.
La situazione verificatasi (in seguito alla legge regionale 28 dicembre 2007 n. 39 e non certo addebitabile all'Azienda sanitaria) abilitava l'Amministrazione ad operare attraverso una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
Ricorreva infatti sia l'ipotesi di cui al primo comma, lettera c) ("nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti") sia quella di cui alla lettera b) ("qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato"). La soluzione "ponte", così come escogitata (che non rappresenta una mera proroga o un rinnovo dei precedenti rapporti), aveva invero possibilità di funzionare proprio perché affidata ad un'associazione di scopo, composta da ditte che già conoscevano le attrezzature e i servizi.
Inoltre l'Azienda sanitaria non era tenuta all'utilizzazione delle convenzioni-quadro definite dalla C. s.p.a., a norma dell'articolo 6 della legge regionale 7 gennaio 2004 n. 1, perché tale obbligo è circoscritto agli "uffici regionali".
Quanto sopraprecisato vale quindi a respingere l'intero motivo rubricato sub 3) e quello sub 5).
L'Azienda sanitaria di Bari non doveva neppure richiedere il parere del CNIPA, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993 39, riguardando la norma le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici nazionali.
In definitiva, gli atti del Commissario straordinario sono esenti dai vizi denunciati; non essendo stato riscontrato alcun "fatto illecito" anche la domanda risarcitoria dev'essere respinta.
B.2. Restano da esaminare i motivi aggiunti depositati il 30 dicembre 2008, attraverso i quali la D. chiede l'annullamento dell'intera procedura condotta dal Consorzio T. CSATA - I. per assegnare il riordino del nuovo sistema informativo sanitario regionale (N-SIRS), previsto dal "piano per la sanità elettronica nella regione Puglia", approvato con delibera G.R. 22 dicembre 2006 n. 2005.
La ricorrente, che non contesta specificamente le modalità di pubblicazione del bando di gara (inserito nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia 30 agosto 2007 n. 121), non ha partecipato alla gara. Perciò la sua pretesa che sia sindacata la correttezza "delle offerte valutate e della relativa attività docimologica della commissione aggiudicatrice non è sostenuta d'alcun interesse, risultando in definitiva indifferente per la società (rimasta estranea alla gara gestita dalla T. CSATA) l'esito della procedura selettiva", come è già stato affermato dalla Sezione nella sentenza n. 434/2009.
La medesima pronuncia evidenziava, a proposito della richiesta di accesso avanzata dalla D.: "Ciò che l'odierna ricorrente può ragionevolmente proporsi é invece il verificare se e in quale misura sussistano interferenze tra l'oggetto della gara che si era aggiudicata e quello della procedura tesa all'affidamento N-SISR, ma per tale controllo sono da ritenersi sufficienti gli atti già a disposizione della ricorrente, come sopradescritti" [tutti atti già pubblicati o reperibili sul sito T. CSATA - www.tno.it], "dai quali sono facilmente desumibili gli elementi conoscitivi indispensabili per tale operazione di raffronto".
In realtà , tali riscontri sono stati comunque tardivi e non hanno condotto ad una contestazione del bando di gara entro il termine di decadenza, considerato che l'atto indittivo è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale 30 agosto 2007, mentre i motivi aggiunti sono stati notificati in data 29 dicembre 2008.
D'altronde neppure tardivamente la società è riuscita a dimostrare la (anche parziale) sovrapponibilità tra l'oggetto dell'appalto gestito dalla T. CSATA (che riguarda i flussi informativi di tutta la regione a scopo di controllo e programmazione) e quello a suo tempo indetto dalla ASL BA/5 (relativo al sistema più propriamente gestionale dell'Azienda); così come in definitiva è arduo ipotizzare che la situazione di un'impresa alla quale (peraltro legittimamente) è stata ritirata l'aggiudicazione provvisoria per la fornitura di servizi di manutenzione e gestione del sistema informativo automatizzato della ASL BA/5, di valore inferiore ad euro 220.000, possa per ciò stesso legittimare la paralisi dell'azione amministrativa tesa a realizzare il nuovo sistema informativo sanitario interessante l'intera regione, alla cui gara peraltro non aveva titolo a partecipare.
In tali casi, come rilevato nella sentenza di questa Sezione 9 marzo 2010 n. 847, "La verifica circa la legittimazione processuale presuppone...l'accertamento rigoroso del possesso da parte dell'impresa ricorrente dei requisiti soggettivi stabiliti per l'accesso alla commessa pubblica", sicché, ove questi manchino, dev'essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, "anche con riguardo alla domanda risarcitoria, difettando quanto a quest'ultima la concreta possibilità di aspirare al bene della vita".
In conclusione, il ricorso proposto dalla D. è infondato e, perciò, da respingere, mentre i motivi aggiunti sono inammissibili.
La complessità della vicenda giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P. Q. M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge; dichiara inammissibili i motivi aggiunti depositati il 30 dicembre 2008.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
Â
IL PRESIDENTE
Corrado Allegretta
L'ESTENSORE
Giuseppina Adamo
IL REFERENDARIO
Savio Picone
Â
Depositata in Segreteria il 5 luglio 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)