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  • Mercoledì 18 Aprile 2012 11:35
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    Appalti e Contratti/Appalti di Servizi

    Offerta economicamente più vantaggiosa e principio di segretezza

    Sentenza T.A.R. Lazio - Roma n. 3114 del 04/04/2012

    Sulla legittimità o meno dell'operato di una Commissione di gara che abbia rivalutato tutte le offerte tecniche dei concorrenti dopo l'apertura delle buste contenenti la proposta economica.

    1.- Appalto pubblico (in generale) - Criteri e principi - Aggiudicazione - Offerta economicamente più vantaggiosa - Principio della segretezza - Limiti

    1.- Il principio della segretezza delle offerte, in caso di procedura di gara da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere contemperato con altri criteri che possono essere posti sullo stesso piano, quali il principio della par condicio dei partecipanti alla gara. Ed infatti, il principio di segretezza delle offerte - in forza del quale l'elemento prezzo deve rimanere segreto per tutta la fase procedimentale in cui la commissione di gara compie le sue valutazioni in ordine agli aspetti tecnici delle offerte ai fini dell'attribuzione di punteggi variabili, secondo margini di discrezionalità - è volto proprio ad attuare i precetti della par condicio e dell'imparzialità, in quanto mira ad evitare che la valutazione dell'offerta tecnica sia influenzata dalla conoscenza dei contenuti dell'offerta economica, ossia per evitare che gli elementi di valutazione aventi carattere automatico (quali il prezzo) possano influenzare la valutazione degli elementi discrezionali.

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    N. 3114/2012 Reg. Prov. Coll.
    N. 6998 Reg. Ric.
    ANNO 2011
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 6998 del 2011, proposto dalla:
    società I. s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Mirabile e Alessandro Mannocchi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Carlo Mirabile, in Roma, via Borgognona n. 47;
    contro
    Comune di Velletri, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lorella Karbon, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Andrea Maggisano, in Roma, via C. Morin n. 1;
    nei confronti di
    società C. s.r.l., V. s.p.a., S. s.p.a., in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., non costituiti in giudizio;
    per l'annullamento
    - del provvedimento del Comune di Velletri di aggiudicazione definitiva in favore dell'impresa C. s.r.l. della gara avente ad oggetto il "servizio di vigilanza presso il Palazzo di Giustizia di Velletri e sedi distaccate", comunicato con la nota di cui al prot.n. 4186 del 29 giugno 2011;
    - del provvedimento del Comune di Velletri di aggiudicazione provvisoria alla C. s.r.l. della gara di cui sopra, di cui alla determinazione dirigenziale del 7 giugno 2011, comunicata con nota di cui al prot. n. 388 del 15 giugno 2011;
    - del verbale della seduta della Commissione di Gara del 30 maggio 2011, nel quale la C. s.r.l. è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria;
    - del verbale della seduta della Commissione di Gara del 4 maggio 2011, con il quale il Comune di Velletri, Settore VI - Ufficio Patrimonio, ha concluso "il sub procedimento di rideterminazione dei punteggi assegnati all'offerta tecnica", stilando la nuova graduatoria della gara;
    - del provvedimento del Comune di Velletri, Settore VI - Ufficio Patrimonio, contenuto nella nota di cui al prot. n. 11596 del 15 aprile 2011, con il quale è stato "... stabilito di richiedere anche alle altre partecipanti di trasmettere le attestazioni relative alla percentuale di personale dichiarato in possesso dei requisiti di cui al punto 2 lett.a) e b) dell'art. 15 del bando di gara, ai fini del sub procedimento di rideterminazione dei punteggi assegnati all'offerta tecnica ...";
    - per quanto possa occorrere, del verbale della Commissione di Gara di verifica dei chiarimenti ulteriori dell'11 aprile 2011, nella parte in cui non sono stati ritenuti congrui i chiarimenti forniti da I. s.r.l. a corredo della propria offerta;
    - del bando di gara (Codice C.I.G. 068465532D), ed in particolare dell'articolo15, punto 2, lett. a) e b);
    - nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso;
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Velletri;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 marzo 2012 il cons. Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO
    Con la determinazione dirigenziale n. 427 del 29 dicembre 2010, il Comune di Velletri ha indetto una procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto l'affidamento dell'appalto per il servizio di vigilanza Palazzo di Giustizia di Velletri per un periodo di 24 mesi, fissando un importo a base d'asta di euro 330.744,96; alla gara ha partecipato la società I. S.r.l. (d'ora in poi soltanto I.).
    La Commissione di valutazione delle offerte si è riunita in prima seduta il 10 febbraio 2011, deliberando - all'esito della verifica della documentazione amministrativa - l'ammissione alla procedura di tutte e sei le ditte che avevano presentato domanda, ossia le società C. + 5.
    La I., al termine dei lavori, è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria; tuttavia la stazione appaltante, avendo rilevato l'anomalia dell'offerta, con la nota del 15 febbraio 2011, ha chiesto la produzione dei giustificativi cui la I. ha dato riscontro con la nota del 23 febbraio 2011, consegnando in allegato la documentazione richiesta.
    L'amministrazione, con la nota del 28 marzo 2011, redatta in seguito alla riunione del seggio di gara del 21 marzo 2001, ha contestato il contenuto degli attestati, rilevando l'assenza della data di effettuazione di una serie di corsi (relativi alla lotta antincendio a medio rischio, al primo soccorso, all'antiterrorismo e alla lotta antincendio ad alto rischio), del numero di ore degli stessi, del soggetto formatore e, allo scopo di chiarire la questione, ha convocato l'I. per un incontro di cui è stato redatto l'apposito verbale, che, in quella sede, ha ottenuto la concessione del termine fino all'8 aprile 2011 per produrre i chiarimenti scritti.
    Con la successiva nota del 7 aprile 2011, la I. ha dato riscontro, asseritamente trasmettendo le informazioni richieste, con l'indicazione delle date di svolgimento dei corsi e delle qualifiche professionali dei docenti; l'amministrazione, tuttavia, non ha ritenuto soddisfacenti i chiarimenti ricevuti, come risulta dal verbale di verifica dell'11 aprile 2011, in quanto le attestazioni non sarebbero risultate conformi ai requisiti indicati nella Conferenza Unificata Stato Regioni del 28 ottobre 2004.
    A questo punto, la Commissione, con la nota del 15 aprile 2011, ha stabilito di "...richiedere anche alle altre partecipanti di trasmettere le attestazioni relative alla percentuale di personale dichiarato in possesso dei requisiti di cui al punto 2 lett.a) e b) dell'art. 15 del bando di gara, ai fini del sub procedimento di rideterminazione dei punteggi assegnati all'offerta tecnica ...".
    La stazione appaltante ha, quindi, deciso di riaprire la gara e la Commissione si è riunita in data 21 aprile 2011, esaminando la documentazione aggiuntiva prodotta dagli altri concorrenti e decidendo di chiedere alla C. s.r.l. (d'ora in poi soltanto C.) ulteriori chiarimenti in merito alle attestazioni della società A., che aveva svolto alcuni corsi di formazione per conto della concorrente; ricevuti detti chiarimenti, il seggio ha convocato una nuova riunione, nella quale ha ritenuto la non conformità delle attestazioni rilasciate dalla A..
    Quindi, esaurita la detta fase valutativa, la Commissione ha disposto di riunirsi in seduta pubblica in data 4 maggio 2011, per la "...rideterminazione dei punteggi assegnati all'offerta tecnica ...".
    All'esito della seduta del 4 maggio 2011 tutti i punteggi della graduatoria sono stati cambiati e la C. è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria con il verbale del 30 maggio 2011 e la determinazione dirigenziale del 7 giugno 2011 e comunicato in data 16 giugno 2011; il provvedimento è stato poi confermato con l'intervenuta aggiudicazione definitiva, comunicata in data 29 giugno 2011.
    Con il ricorso in trattazione la I. ha impugnato l'aggiudicazione provvisoria e l'aggiudicazione definitiva in favore della C. nonché tutti gli atti presupposti, deducendone l'illegittimità per i seguenti motivi di censura:
    1 - Violazione della lex specialis di gara, articolo 15, punti 2.a e 2.b.; violazione del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; violazione del verbale della Conferenza unificata Stato Regioni n. 2407 del 26 gennaio 2006; falsa e contraddittoria applicazione del verbale della Conferenza unificata Stato Regioni n. 190/cu del 28 ottobre 2004; violazione dell'articolo 83 del d.lgs. 12 aprile 2006; eccesso di potere per illogica introduzione di un criterio ulteriore per la valutazione dell'offerta.
    L'articolo 15, punto b, n. 2. a) e b), del bando di gara, relativi alla percentuale di organico del personale dipendente in possesso dell'attestazione di corsi relativi alla lotta antincendio a medio rischio/primo soccorso/antiterrorismo (lett. a) e ad altro rischio (lett. b), non avrebbe specificato nulla in merito a particolari modalità di svolgimento dei corsi, al rilascio dell'attestazione da parte di enti particolari, né tanto meno alla rispondenza degli attestati a quanto deciso dalla Conferenza Unificata Stato Regioni nel provvedimento del 28 ottobre 2004 e, pertanto, sarebbe stato sufficiente che le attestazioni fossero conformi alla normativa vigente e, quindi, al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e a quanto previsto dal provvedimento della C.U. Stato Regioni del 26 gennaio 2006.
    Il Comune di Velletri, invece, avrebbe fatto riferimento ad un altro verbale della C.U.S.R. che, tuttavia, sarebbe privo di rilevanza nella fattispecie.
    In sostanza la commissione ha introdotto, in modo surrettizio e illegittimo, un criterio che la lex specialis in origine non prevedeva; ne conseguirebbe la piena congruità delle attestazioni possedute dalla I. rispetto alle previsioni della lex specialis di gara.
    2- Violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione; violazione degli articoli 83 e 84 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; violazione del principio di segretezza dell'offerta economica, violazione del bando di gara, eccesso di potere per mancata trasparenza, illogicità, disparità di trattamento.
    La commissione di gara avrebbe rivalutato tutte le offerte tecniche dei concorrenti dopo l'apertura delle buste contenenti la proposta economica e la detta circostanza sarebbe stata ammessa dalla stessa stazione appaltante nella parte in cui si riferisce al " sub procedimento di rideterminazione dei punteggi assegnati all'offerta tecnica".
    E, nella nuova graduatoria provvisoria e definitiva, la posizione dei partecipanti è mutata proprio in ragione dell'assegnazione dei diversi punteggi relativi alle voci relative all'articolo15, punto 2, lett. a) e b) del bando di gara.
    Il tutto in violazione del principio della segretezza dell'offerta economica che - laddove, come nel caso di specie, ci si avvalga del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - è inviolabile e non ammette deroghe; il Comune di Velletri, pertanto, dopo la conoscenza delle percentuali di ribasso, non avrebbe mai potuto dare vita ad una nuova valutazione delle offerte tecniche.
    3- Illegittimità del bando di gara per violazione degli articoli. 3 e 97 della Costituzione; eccesso di potere per disparità di trattamento e violazione della par condicio fra i concorrenti.
    Le clausole del bando di gara produrrebbero peraltro un'evidente disparità di trattamento fra le imprese concorrenti, essendo prevista solo la valutazione della "percentuale di personale dipendente" in possesso dell'attestato, con la conseguenza che la disposizione in questione tenderebbe a favorire le imprese più piccole rispetto a quelle più grandi.
    Il Comune di Velletri si è costituito in giudizio in data 25.8.2011 con comparsa di mera forma ed ha depositato documentazione in data 9.9.2011.
    Con l'ordinanza n. 3388/2011 del 15.9.2011 è stata respinta l'istanza di sospensione dell'esecutività dei provvedimenti impugnati.
    Con la memoria del 12.10.2011 il comune ha dedotto l'infondatezza nel merito del ricorso, evidenziando come la verifica della regolarità delle autodichiarazioni rese da parte di tutte le società partecipanti alla gara con riferimento al requisito di cui all'articolo 15 del bando fosse stata disposta proprio al fine di assicurare la par condicio dei partecipanti e come si trattasse sostanzialmente di una legittima rinnovazione parziale dei giudizi resi, a buste aperte, senza alcuna innovazione relativamente ai criteri di aggiudicazione della gara; peraltro il principio di segretezza delle offerte non avrebbe valore assoluto ma invece dovrebbe essere correttamente coordinato con altri principi in materia di gare pubbliche.
    Con l'ordinanza n. 8908/2011 del 16.11.2011 è stato disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle ulteriori società ammesse alla partecipazione alla gara di cui trattasi dandosi il termine dei 30 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione dell'ordinanza.
    La I. ha depositato in data 21.12.2011 l'originale del ricorso per integrazione del contraddittorio spedito per la notificazione in data 14.12.2011; quindi, in data 19.1.2012, ha depositato l'originale del ricorso per integrazione con notificazione rinnovata alla C. s.r.l. in data 18.1.2012.
    Con la memoria del 12.3.2012 la I. ha dedotto la tardività della memoria dell'amministrazione del 19.10.2011 e, nel merito, ha ribadito le censure di cui al ricorso introduttivo, insistendo per il suo accoglimento.
    Alla pubblica udienza del 28.3.2012 il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.
    DIRITTO
    La procedura di gara di cui trattasi ha ad oggetto il servizio di vigilanza presso il Palazzo di Giustizia di Velletri e sedi distaccate per il periodo di 24 mesi e si è conclusa con l'aggiudicazione definitiva comunicata in data 29.6.2011.
    Il comune di Velletri, tuttavia, nel costituirsi in giudizio non ha fornito alcuna indicazione in ordine alla intervenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicataria definitiva ed all'inizio dello svolgimento del servizio.
    Nel merito il ricorso è infondato per le considerazioni che seguono.
    Con il primo motivo di censura la ricorrente ha dedotto che la commissione di gara avrebbe sostanzialmente introdotto, in modo surrettizio e illegittimo, un criterio che la lex specialis in origine non prevedeva atteso che, in particolare, nulla ivi era specificato in merito a particolari modalità di svolgimento di una serie di corsi, al rilascio dell'attestazione da parte di enti particolari, né tanto meno alla rispondenza degli attestati a quanto deciso dalla Conferenza Unificata Stato Regioni nel provvedimento del 28 ottobre 2004; pertanto, sarebbe stato sufficiente che le attestazioni fossero conformi alla normativa vigente.
    L'articolo 15 del bando di gara, relativamente alla offerta tecnica, individua i due criteri seguenti:
    "2) a. Percentuale di organico del personale dipendente in possesso dell'attestazione di corsi relativi alla lotta antincendio a medio rischio/primo soccorso/antiterrorismo fino ad un massimo di 10 punti";
    2). b. "Percentuale di organico del personale dipendente in possesso dell'attestazione di corsi relativi alla lotta antincendio ad alto rischio fino ad un massimo di 5 punti".
    Il bando di gara non contiene, tuttavia, alcuna ulteriore specificazione in merito ai criteri di valutazione delle attestazioni di cui sopra.
    E la I. ha confermato, anche in sede di chiarimenti, che l'intero organico ha partecipato a tutti i corsi di cui all'articolo 15, punto 2), lett. a) e b), svolti da personale dell'istituto stesso che non rilascia, tuttavia, la certificazione relativa all'effettivo svolgimento dei corsi alle guardie particolari giurate.
    La commissione, invece, con la nota del 28.3.2011 ha dato atto di ritenere necessari "in assimilazione" i requisiti di cui all'accordo della Conferenza Stato Regioni del 28.10.2004 rep. atti 790/CU e, in particolare, tra le altre cose, l'indicazione della data di effettuazione dei corsi, del numero delle ore, del soggetto formatore e dell'ente o struttura formativa.
    L'accordo della Conferenza Unificata del 28 ottobre 2004 cui la commissione fa riferimento è l' "Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane per la certificazione finale ed intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi. (Repertorio atti n. 790/CU)", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 2004.
    La conferenza unificata cui fa riferimento la ricorrente, invece, del 26.1.2006 sembra riferirsi all'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 26 gennaio 2006, in attuazione dell'articolo 8-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 626 del 1994, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 195 del 2003 in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro; e il richiamato articolo 8 bis attiene, come da rubrica, alla "Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni".
    Indipendentemente dal richiamo all'accordo di cui sopra, ciò che rileva, tuttavia, è che i corsi di cui si vorrebbe avvalere la I., ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio dell'offerta tecnica, sono corsi interni all'istituto effettuati in assenza di rilascio dell'attestazione formale di idoneità finale; e l'articolo 15, pur in assenza di ulteriori specificazioni, richiede proprio testualmente la "attestazione" dei suddetti corsi che, evidentemente, è atto di natura diversa rispetto alla mera certificazione interna alla medesima azienda.
    Con specifico riferimento al criterio di cui al punto 2). b. "Percentuale di organico del personale dipendente in possesso dell'attestazione di corsi relativi alla lotta antincendio ad altro rischio fino ad un massimo di 5 punti", si osserva quanto segue.
    L'articolo 3 della legge del 28 novembre 1996, n. 609, recante "Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto", attribuisce al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco specifiche competenze riguardanti le attività di formazione e di vigilanza per la prevenzione e la protezione antincendio che devono essere svolte ai sensi del decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.
    In particolare, il d.lgs. n. 626 del 1994 prevede l'obbligo per ogni datore di lavoro di designare preventivamente il personale incaricato di attuare le misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori e di pronto soccorso (articolo 12, comma 1, lettera b) ) e che gli addetti selezionati devono poi essere adeguatamente istruiti tramite appositi corsi di formazione (articolo 22, comma 5), per la cui erogazione non è prevista alcuna esclusiva.
    La citata legge n. 609 del 1996 dispone, all'articolo 3, comma 3, che i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco rilascino, previo superamento di prova tecnica, un attestato di idoneità ai lavoratori che hanno partecipato ai corsi di formazione effettuati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o da enti pubblici e privati.
    E, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del d.lgs. 626 del 1994, in data 10 marzo 1998 il Ministro dell'Interno e il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale hanno emanato un decreto che dispone l'obbligatorietà dell'attestato di idoneità tecnica rilasciato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per i lavoratori addetti al servizio antincendio nei luoghi di lavoro caratterizzati da un'elevata probabilità di rischio di incendio (di cui all'articolo 6, comma 3).
    Ai fini del rilascio dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 609 del 1996, il D.M. del 1998 individua i contenuti minimi e la durata del corso (di "Tipo C" indicato dall'allegato IX), evidenziando la necessità di un intervento formativo approfondito avente durata minima di 16 ore (di cui 12 ore di teoria e 4 di esercitazione pratiche).
    Il corso antincendio alto rischio prevede, quindi, che venga eseguito un esame presso la sede dei Vigili del fuoco competenti territorialmente e che, previo superamento dell'esame, venga rilasciato un regolare attestato comprovante l'avvenuta formazione del corso.
    E' evidente, pertanto, che anche in mancanza di ulteriori specificazioni al riguardo in sede di bando di gara, l'attestazione di cui al punto n. 2 b) non poteva se non riferirsi all'attestazione di cui alla richiamata normativa e che, pertanto, gli attestati prodotti dalla I. al fine di confermare il possesso, da parte dei 946 partecipanti, dell'attestazione in questione, non possono legittimamente essere ritenuti idonei allo scopo; dall'esame effettuato dalla stazione appaltante è emerso che la I. ha presentato soltanto un certificato rispondente alle norme di legge che risulta indicato al punto n. 4 del verbale relativo alla seduta dell'11.4.2011 e, pertanto, legittimamente, la commissione ha ritenuto la percentuale di 1/946 irrilevante ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.
    Peraltro, quanto alla valenza del citato D.M. 10.3.1998 occorre rilevare come l'articolo 37 del D.lgs. n. 81 del 2008, al comma 9, proprio con riferimento all'attività di prevenzione incendio, lotta antincendio e primo soccorso, abbia fatto salve le disposizioni ivi contenute nelle more dell'emanazione delle disposizioni attuative del comma 3 dell'articolo 46 del medesimo D.lgs. n. 81 del 2008.
    Per quanto attiene alle attestazioni di cui al punto n. 2 a) valgono le ulteriori considerazioni che seguono.
    Gli obiettivi del corso di primo soccorso e sicurezza sul lavoro sono previsti dall'articolo 15 del D.L. 626 del 1994 e dal D.M. n. 388 del 2003, entrato in vigore il 4.2.2005.
    Il corso di primo soccorso deve essere conforme alla normativa vigente in materia di cui al citato D.M. 388 del 2003, ove sono individuate la durata e l'articolazione dei corsi sulla sicurezza a seconda della dimensione dell'azienda.
    Ed infatti il D.lgs. n. 81 del 2008, all'articolo 45, " Primo soccorso", dispone al riguardo che "2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.".
    Il D.M. 15.7.2003, n. 388, all'articolo 3, " Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso", dispone al riguardo che " 2. La formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.
    3. Per le aziende o unità produttive di gruppo A i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 3, che fa parte del presente decreto e devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell'attività svolta.
    4. Per le aziende o unità produttive di gruppo B e di gruppo C i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 4, che fa parte del presente decreto.".
    I corsi per le aziende o unità produttive di gruppo A hanno la durata legale di n. 16 ore con la relativa specifica programmazione indicata; i corsi per le aziende o unità produttive di gruppo B e di gruppo C, invece, hanno la durata legale di n. 12 ore sempre con la relativa specifica programmazione indicata.
    Anche con riferimento alla predetta attestazione, dunque, la normativa di legge prevede un percorso specifico e, anche in tal caso, pertanto, pur in mancanza di ulteriori specificazioni al riguardo in sede di bando di gara, l'attestazione relativa di cui al punto n. 2 a) non poteva se non riferirsi all'attestazione di cui alla richiamata normativa e, conseguentemente, deve ritenersi che le certificazioni fornite al riguardo da parte della I. non fossero idonee allo scopo.
    La I. ha presentato soltanto un certificato rispondente alle norme di legge ed è indicato al punto n. 3 del verbale relativo alla seduta dell'11.4.2011 e, legittimamente, la commissione ha ritenuto la percentuale 1/946 irrilevante ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.
    Le considerazioni che precedono valgono analogamente per le altre due tipologie di attestazioni di cui al punto n. 2 a), ossia l'attestazione di corsi relativi alla lotta antincendio a medio rischio e di corsi di antiterrorismo.
    Conclusivamente, pertanto, il primo motivo di censura deve essere respinto siccome infondato nel merito; la commissione non ha aggiunto alcun nuovo criterio di valutazione dell'offerta tecnica ma si è limitata a dare applicazione al criterio indicato nel bando di gara che non può se non rimandare alla legislazione normativa specifica nella relativa materia.
    Con il secondo motivo di censura la ricorrente ha dedotto che la commissione di gara avrebbe rivalutato tutte le offerte tecniche dei concorrenti dopo l'apertura delle buste contenenti la proposta economica procedendo alla "rideterminazione dei punteggi assegnati all'offerta tecnica" relativamente proprio alle voci di cui all'articolo15, punto 2, lett. a) e b) del bando di gara in violazione del principio della segretezza dell'offerta economica che sarebbe inviolabile nei casi in cui ci si avvalga del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
    Anche la predetta censura è infondata nel merito atteso che, da un lato, correttamente la commissione, nella seduta dell'11.4.2011, alla luce delle risultanze di cui alla verificazione disposta nei confronti dell'I., ha ritenuto, proprio al fine di evitare disparità di trattamento tra i concorrenti, di richiedere a tutti i partecipanti alla procedura di gara le attestazioni relative alla percentuale di personale dichiarato in possesso dei requisiti di cui alle lett. a) e b) del punto n. 2 dell'articolo 15 del bando di gara; dall'altro, il principio della segretezza delle offerte, in caso di procedura di gara da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere contemperato con altri criteri che possono essere posti sullo stesso piano, quali proprio il principio della par condicio dei partecipanti alla gara.
    Ed infatti il principio di segretezza delle offerte - in forza del quale, nella gare da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'elemento prezzo deve rimanere segreto per tutta la fase procedimentale in cui la commissione di gara compie le sue valutazioni in ordine agli aspetti tecnici delle offerte ai fini dell'attribuzione di punteggi variabili, secondo margini di discrezionalità - è volto proprio ad attuare i precetti della par condicio e dell'imparzialità, in quanto mira ad evitare che la valutazione dell'offerta tecnica sia influenzata dalla conoscenza dei contenuti dell'offerta economica, ossia per evitare che gli elementi di valutazione aventi carattere automatico (quali il prezzo) possano influenzare la valutazione degli elementi discrezionali.
    Nel caso di specie, inoltre, nel concreto la successiva verifica della commissione in contestazione era esattamente delimitata nel suo oggetto, in quanto finalizzata esclusivamente alla valutazione delle attestazioni prodotte a conferma delle autodichiarazioni rese con riferimento ai detti criteri di cui alle lett. a) e b) del punto 2 dell'articolo 15 del bando di gara, ed in particolare alla loro corrispondenza o meno alla relativa disciplina normativa che ne individua le caratteristiche dei corsi di formazione nonché i requisiti relativi.
    Non v'è dubbio che, in linea generale, debba ritenersi che, in sede di aggiudicazione di un pubblico appalto attraverso il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, non è consentito modificare le valutazioni espresse in relazione all'elemento tecnico, connotate da margini di discrezionalità, allorquando siano già note le offerte economiche, in quanto ciò violerebbe l'imprescindibile principio di segretezza che deve garantire l'imparzialità del giudizio qualitativo.
    Va però rilevato che, nel caso in esame, la Commissione non ha proceduto ad una nuova valutazione delle offerte tecniche, ma si è limitata a procedere al riscontro - del tutto privo di margini di discrezionalità - circa l'effettivo possesso del requisito ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.
    Infine con il terzo motivo di censura la I. ha dedotto l'illegittimità dei criteri di cui all'articolo 15, punto n. 2, lett. a) e b), in quanto - richiedendo la sola valutazione della "percentuale di personale dipendente" in possesso dell'attestato - produrrebbero un'evidente disparità di trattamento fra le imprese concorrenti, finendo per favorire le imprese più piccole rispetto a quelle più grandi.
    Anche il predetto ultimo motivo appare destituito di fondamento atteso che il criterio della proporzionalità risponde ad una innegabile logica che tiene conto dell'effettiva strutturazione dell'impresa con specifico riferimento alla qualificazione professionale del proprio personale, che non è illogico considerare un aspetto fondamentale di valutazione dell'impresa.
    Per le considerazioni tutte che precedono, pertanto, il ricorso è infondato nel merito e deve essere respinto.
    Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
    Condanna la società ricorrente al pagamento in favore del Comune di Velletri delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.500,00, oltre IVA e CPA.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Maddalena Filippi
    L'ESTENSORE
    Maria Cristina Quiligotti
    IL CONSIGLIERE
    Germana Panzironi
     
    Depositata in Segreteria il 4 aprile 2012
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     
Mondolegale 2011
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