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    Fatturato globale e specifico dimostrati tramite avvalimento e affitto di ramo d'azienda

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    N. 02952/2016REG.PROV.COLL.

    N. 01332/2016 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Consiglio di Stato

    in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 1332 del 2016, proposto da: 
    M. Società Cooperativa Sociale Onlus, in proprio e quale capogruppo del costituendo R.T.I. con S.H. Soc. Coop. Sociale, in proprio e quale mandante del costituendo R.T.I., rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Perrone, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, Via Cosseria, n. 2;

    contro

    R.d.R. S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Di Cagno e Francesco Paolo Bello, con domicilio eletto presso Arnaldo Del Vecchio in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 73;

    nei confronti di

    Azienda Sanitaria Locale di Brindisi;

    per la riforma

    della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE - n. 00256/2016, resa tra le parti, concernente l’affidamento in concessione dell’attività di gestione della R.S.A. di Ostuni.

     

    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di R.d.R. S.r.l.;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 giugno 2016 il Cons. Carlo Deodato e uditi per le parti gli Avvocati Michele Perrone e Alberto Linguiti su delega di Francesco Paolo Bello;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

     

    FATTO

    Con la sentenza impugnata il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, annullava, in accoglimento del ricorso della R.d.R. s.r.l. (d’ora innanzi RdR), l’aggiudicazione al R.T.I. costituito tra la mandataria M. società cooperativa onlus e la mandante S.Hospes società cooperativa sociale (d’ora innanzi: RTI M.), del quale respingeva il ricorso incidentale, dell’affidamento in concessione, da parte dell’ASL di Brindisi, dell’attività di gestione della R.S.A. di Ostuni.

    Avverso la predetta decisione proponeva appello il RTI M., contestando la correttezza della statuizione gravata e domandandone la riforma, con conseguenti dichiarazione di inammissibilità o reiezione, nel merito, del ricorso proposto in primo grado da RdR.

    Resisteva la RdR, rilevando l’infondatezza dell’appello e riproponendo le censure rimaste assorbite dal gravato giudizio di illegittimità dell’affidamento controverso, del quale chiedeva la conferma, in ipotesi con diversa motivazione.

    Non si costituiva, invece, in giudizio la ASL di Brindisi.

    Il ricorso veniva trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 16 giugno 2016.

    DIRITTO

    1.- E’ controversa la legittimità dell’affidamento al RTI M., da parte dell’ASL di Brindisi, dell’attività di gestione della R.S.A. di Ostuni, sotto i profili di seguito esaminati.

    Il Tribunale di prima istanza ha, in particolare, disatteso il ricorso incidentale proposto dal controinteressato RTI M., ed inteso a dimostrare la doverosità dell’esclusione della RdR (e, quindi, l’inammissibilità del ricorso principale per carenza di interesse) per la dedotta nullità del contratto di avvalimento (di garanzia) da essa prodotto, ed ha giudicato illegittima l’aggiudicazione della concessione impugnata, in accoglimento del primo motivo del ricorso principale, per il difetto, in capo al RTI affidatario, del requisito di partecipazione relativo al fatturato specifico, assorbendo le ulteriori censure ed accertando il diritto della società ricorrente all’affidamento della gestione della R.S.A di Ostuni.

    Il RTI appellante contesta la correttezza di tale giudizio, sia in ordine alla reiezione del proprio ricorso incidentale, sia in ordine all’accoglimento del primo motivo del ricorso principale di primo grado, ed insiste nell’invocare la dichiarazione di inammissibilità o la reiezione nel merito di quest’ultimo, in riforma della decisione impugnata.

    La società appellata difende, invece, la correttezza della decisione impugnata, della quale domanda la conferma, riproponendo le censure dedotte a sostegno del proprio ricorso originario (e dichiarate assorbite dal TAR).

    2.- L’appello è parzialmente fondato, alla stregua delle considerazioni di seguito esposte e nei limiti di seguito precisati, e va accolto.

    3.- Seguendo l’ordine delle questioni articolato nell’atto di appello, occorre principiare dall’esame della contestazione del capo di reiezione del ricorso incidentale proposto in primo grado dal RTI M. (con cui, si ricorda, si assumeva il difetto, in capo alla RdR, dei requisiti relativi al fatturato, sia globale, sia specifico).

    3.1- Assume, al riguardo, l’appellante che il contratto di avvalimento in data 23 settembre 2014 con la Fondazione San Raffaele, prodotto dalla RdR al fine di attestare il possesso del suddetto titolo di partecipazione, fosse inidoneo ad dimostrare i requisiti in discussione, siccome privo della necessaria quantificazione e della specifica indicazione delle risorse finanziarie “prestate” dall’impresa ausiliaria, restando formulato in termini inammissibilmente generici.

    3.2- La censura è infondata e va respinta.

    3.3- Il Collegio non ignora (e, anzi, condivide) l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui l’avvalimento non può risolversi nel prestito di un valore soggettivo puramente cartolare e astratto, ma deve, al contrario, contenere il puntuale e concreto impegno dell’impresa ausiliaria di mettere a disposizione di quella ausiliata le risorse economiche, i mezzi strumentali e, più in generale, l’apparato organizzativo effettivamente necessari alla partecipazione alla gara e all’esecuzione dell’appalto (cfr. ex multis Cons St., sez. III, 29 gennaio 2016, n. 346), ma reputa che, nella fattispecie esaminata, i predetti requisiti risultino integrati.

    3.4- Fermo restando, infatti, che il contratto di avvalimento non può risolversi nella indeterminata e tautologica ripetizione letterale della formulazione lessicale della disposizione legislativa di riferimento, ma esige la declinazione negoziale di un vincolo puntuale ed univoco al “prestito” dei requisiti organizzativi, tecnici o finanziari di cui difetta l’impresa ausiliata per la partecipazione alla procedura, l’indagine circa l’efficacia del contratto allegato al fine di attestare il possesso dei relativi titoli partecipativi dev’esser svolta in concreto, avuto riguardo, cioè, al tenore testuale dell’atto ed alla sua idoneità ad assolvere la precipua funzione di garanzia assegnata all’istituto dall’art.49 del d.lgs. n.163 del 2006 (allora vigente).

    3.5- In coerenza con il criterio di giudizio appena enunciato, rileva il Collegio che l’analisi del contratto di avvalimento prodotto dalla RdR (e stipulato con la Fondazione San Raffaele) rivela chiaramente la sua conformità al paradigma legale di riferimento e, quindi, la sua efficacia, ai fini del riconoscimento in capo alla RdR dei requisirti di partecipazione relativi al fatturato globale e a quello specifico (per come rispettivamente previsti ai punti C.7 e C.8 del disciplinare di gara).

    Dalla lettura combinata del contratto e delle dichiarazioni prodotte dalla RdR ai sensi dell’art.49, comma 2, d.lgs. cit. emerge, infatti, che nel primo risultano puntualmente indicati l’importo annuo dell’appalto, i requisiti oggetto dell’avvalimento (per come previsti dalla lex specialis), la dichiarazione dell’impresa ausiliaria di possederli e il suo impegno a prestare alla RdR tutte le risorse necessarie e, in particolare, il proprio fatturato globale e specifico, oltre all’assunzione della responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, mentre nelle seconde sono stati analiticamente riportati i dati relativi al fatturato globale e specifico d’impresa prodotto dalla Fondazione San Raffaele nel triennio di riferimento (2011-2013), divisi per anno.

    Ne consegue che l’impegno negoziale assunto dalla Fondazione San Raffaele deve intendersi completo, concreto, serio e determinato, nella misura in cui attesta la messa a disposizione della RdR del proprio fatturato (puntualmente indicato) e delle risorse eventualmente necessarie e contiene un vincolante impegno finanziario nei confronti della stazione appaltante.

    Non devono, invece, reputarsi necessarii, ai fini che qui rilevano, la quantificazione e, a fortiori, il trasferimento delle risorse finanziarie oggetto del predetto impegno, sia perché le esigenze di garanzia sottese all’avvalimento in questione risultano compiutamente soddisfatte dal vincolo contrattuale ut supra formulato, sia perché i contenuti dell’impegno finanziario concretamente necessario appaiono del tutto imprevedibili al momento della sottoscrizione del contratto di avvalimento.

    3.6- Dev’essere, in conclusione, confermato il capo di reiezione del ricorso incidentale proposto in primo grado dal RTI M., in ragione della riscontrata legittimità dell’ammissione alla gara, sotto il profilo sopra esaminato, dell’offerta presentata dalla RdR.

    4.- Con il secondo motivo di appello viene, invece, criticato il gravato giudizio di illegittimità dell’aggiudicazione della gara all’odierno appellante, assunto dai primi giudici sulla base del rilievo dell’inidoneità del contratto d’affitto d’azienda stipulato in data 22 marzo 2013 tra la società cooperativa sociale La Rondine (concedente) e la società cooperativa sociale M. (affittuaria) ad attestare il possesso, da parte del RTI M., del requisito relativo al fatturato specifico.

    Sostiene, al riguardo, il RTI appellante che, al contrario di quanto ritenuto dai giudici di prima istanza, il contratto d’affitto d’azienda fosse idoneo a trasferire alla cooperativa M., non solo il complesso dei beni strumentali all’esercizio dell’impresa, ma anche il fatturato pregresso dell’impresa concedente, siccome intrinsecamente appartenente all’azienda affittata.

    4.1- Il motivo è fondato e va accolto, alla stregua delle considerazioni che seguono.

    4.2- La tesi, assunta a fondamento del gravato giudizio di illegittimità formulato dai primi giudici, secondo cui il fatturato specifico maturato prima della stipula del contratto d’affitto d’azienda, attenendo a un profilo soggettivo dell’attività d’impresa, esula dal compendio di beni trasferito (e trasferibile) con il predetto accordo negoziale, non può essere condivisa, sia perché non si fonda, in astratto, su alcun dato positivo (risultando, anzi, che la disciplina normativa di riferimento autorizzi il predetto effetto traslativo), sia perché risulta, in concreto, smentito dal contratto della cui efficacia si controverte.

    4.3- Quanto alla regolazione positiva della fattispecie esaminata, rileva il Collegio che l’unica disposizione dedicata a disciplinare gli effetti del contratto d’affitto d’azienda sulla qualificazione dell’impresa affittuaria stabilisce, chiaramente ed espressamente, che quest’ultima “può avvalersi dei requisiti posseduti dall’impresa locatrice se il contratto di affitto abbia durata non inferiore a tre anni” (art. 76, comma 9, d.P.R. 5 ottobre 3010, n.207).

    Così individuato il paradigma legale di riferimento, alla cui stregua dev’essere, quindi, scrutinata la legittimità dell’ammissione alla gara del RTI M., risulta agevole rilevare che i termini generali della formulazione testuale della disposizione impongono, per un verso, una sua esegesi coerente con il dato testuale, che non contempla alcuna eccezione al novero dei requisiti di cui può avvalersi l’affittuario (ubi lex non distinguit neque nos distinguere debemus), ed impediscono, per un altro, qualsivoglia interpretazione riduttiva, che finisca, cioè, inammissibilmente, per escludere, per via ermeneutica, alcuni requisiti dalla facoltà di avvalimento riconosciuta in via generale dalla norma.

    4.4- In aggiunta all’efficacia naturale, per come stabilita dalla disposizione richiamata, del contratto di affitto d’azienda (ed in coerenza con essa), le parti hanno, peraltro, concretamente e chiaramente voluto il trasferimento anche del fatturato pregresso come oggetto dell’accordo negoziale, come si ricava dalla lettura dell’art.2.1, xiv, del contratto.

    4.5- Né varrebbe, al riguardo, obiettare che il predetto risultato avrebbe potuto essere prodotto, ai fini che qui rilevano, solo con l’utilizzo del diverso strumento del contratto di avvalimento (del quale quello d’affitto d’azienda non contiene tutti gli elementi costituivi), sia perché, si ripete, la normativa di riferimento contempla espressamente l’effetto in questione come naturale conseguenza giuridica del contratto di affitto d’azienda (anche, cioè, in difetto di una sua espressa previsione nel documento contrattuale), sia perché, in mancanza di divieti o limiti positivi (nella specie non rintracciabili), la definizione dell’oggetto degli effetti traslativi prodotti dallo schema contrattuale in questione resta rimessa all’autonoma negoziale delle parti contraenti (che possono, quindi, validamente contemplare il fatturato specifico pregresso dell’impresa come afferente all’azienda oggetto dell’affitto).

    4.6- Avuto, quindi, riguardo alla circostanza che la durata del contratto in esame è stata stabilita in sessanta mesi (art.3.1), deve riconoscersi la correttezza della spendita, da parte dell’affittuaria cooperativa M., del requisito del fatturato specifico prodotto dalla cooperativa La Rondine, in coerenza con il disposto dell’art.76, comma 9, d.P.R, cit. (allora vigente) e con la volontà negoziale consacrata nel suddetto contratto.

    4.7- Quanto, da ultimo, alla dedotta non computabilità, ai fini dell’attestazione del requisito attinente al fatturato specifico, di quello prodotto dalla società cooperativa Il Cardine (a sua volta locatrice d’azienda in favore della cooperativa La Rondine), basti rilevare che la relativa censura risulta, per un verso, inammissibile, in quanto dedotta in primo grado solo con la memoria difensiva (mentre avrebbe dovuto essere formulata con ricorso, trattandosi di un’autonoma causa petendi), e, per un altro, infondata, atteso che la cessione d’azienda dalla cooperativa Il Cardine alla cooperativa La Rondine autorizzava senz’altro quest’ultima a trasferire alla cooperativa M. anche il fatturato specifico prodotto dalla prima e già ceduto alla seconda.

    5.- L’accoglimento dell’appello principale del RTI M. impone l’esame dei motivi rimasti assorbiti nella decisione impugnata e ritualmente riproposti in appello dalla RdR.

    6.- Con il primo dei motivi riproposti si insiste nel sostenere l’illegittimità dell’ammissione alla gara del RTI M., siccome inammissibilmente costituito come raggruppamento verticale, in violazione dell’art.37, comma 2, d. lgs. cit, nonostante l’omessa indicazione negli atti di gara delle prestazioni principali.

    6.1- La censura è infondata in fatto in quanto basata sull’erronea qualificazione del RTI M. come verticale (per come definito dall’art.37 comma 2, d.lgs. cit.) e sulla conseguente inammissibilità di tale formula associativa, in ragione dell’omessa indicazione negli atti di gara delle prestazioni principali.

    Sennonchè, a ben vedere, le imprese destinate a costituirsi in raggruppamento temporaneo dichiaravano la divisione tra di esse delle prestazioni da eseguirsi, non secondo la logica del raggruppamento verticale (secondo cui il mandatario svolge quelle principali e il mandante quelle secondarie), ma mediante una ripartizione per tipologia di servizi (che non risulta vietata da alcuna disposizione legislativa indicata dalla RdR come violata).

    7.- Con la seconda censura si ribadisce l’erroneità della valutazione dell’offerta tecnica presentata dalla RdR e si rivendica l’attribuzione di un punteggio maggiore.

    7.1- Rileva il Collegio che la doglianza risulta inammissibilmente preordinata a sollecitare un sindacato di merito dei giudizi contestati per mezzo della generica allegazione di una sottovalutazione degli elementi innovativi e migliorativi proposti dalla RdR.

    Le valutazioni impugnate si rivelano, al contrario, del tutto coerenti, attendibili, plausibili e, soprattutto, prive di profili di manifesta irragionevolezza o di palese erroneità.

    7.2- Orbene, a fronte dei caratteri appena segnalati, le valutazioni espresse dalla commissione di gara devono intendersi estranee all’ambito oggettivo del sindacato di legittimità delle relative determinazioni, che, com’è noto, non può estendersi fino a scrutinare il merito dei pertinenti giudizi tecnici, se non nelle limitate ipotesi, nella specie non riscontrabili, in cui gli stessi risultino assunti sulla base di una fallace rappresentazione della realtà fattuale o in esito ad una delibazione del tutto illogica o arbitraria della qualità dell’offerta tecnica (cfr., ex multis, Cons. St., sez. V, 18 gennaio 2016, n.120).

    7.3- Anche il motivo in esame dev’essere, pertanto, disatteso.

    8.- Occorre, allora, procedere all’esame delle censure dedotte a sostegno dei motivi aggiunti proposti avverso la delibera del direttore generale della ASL di Brindisi n.1843 del 3 novembre 2015, con cui era stato revocato (per effetto della sopravvenuta revoca dell’interdittiva emessa contro la cooperativa M.) il provvedimento dichiarativo della decadenza del RTI M. dall’aggiudicazione (inizialmente decretato per effetto dell’interdittiva che aveva originariamente colpito la suddetta mandataria).

    8.1- Anche i motivi così riproposti, esaminabili congiuntamente per ragioni di sintesi, vanno respinti, alla stregua delle considerazioni di seguito esposte.

    8.2- La revoca controversa si appalesa, per un verso, correttamente motivata con riferimento al sopravvenuto aggiornamento (con il provvedimento del Prefetto di Roma in data 22 settembre 2015) dell’interdittiva inizialmente emessa contro la cooperativa M., che ha comportato l’eliminazione, con efficacia retroattiva, delle ragioni ostative che avevano determinato la decadenza dall’aggiudicazione, e, per un altro, rispettosa dell’ordinanza (n.511 del 2015 del TAR di Lecce) di rigetto dell’istanza cautelare di sospensione di quest’ultima, siccome priva di qualsivoglia valenza preclusiva dell’esercizio degli ordinari poteri di autotutela da parte della stazione appaltante.

    8.3- L’atto di autotutela in esame non risulta, inoltre, contrastante con la normativa antimafia, nella misura in cui ha riammesso alla gara una concorrente, per effetto della sopravvenuta revoca del provvedimento ostativo all’aggiudicazione dell’appalto e, quindi, proprio sulla base del rilievo dell’attuale insussistenza di controindicazioni antimafia (peraltro derivante dalla sottoposizione dell’impresa alla misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria e, quindi, in coerenza, e non in elusione, della normativa antimafia).

    8.4- Non può, da ultimo, ravvisarsi, a carico dell’atto impugnato in primo grado con i motivi aggiunti, il vizio di violazione dell’art.7 della legge n.241 del 1990, in quanto l’avviso di avvio del procedimento non era dovuto nei confronti di un soggetto nei confronti del quale il provvedimento era destinato a produrre effetti diretti (posto che quelli prodotti nella sfera giuridica della RdR erano solo indiretti o riflessi).

    In ogni caso, quand’anche volessero ravvisarsi gli estremi del predetto vizio, lo stesso non potrebbe determinare l’annullamento del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art.21-octies, comma 2, l. cit., atteso che lo stesso non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato, in quanto assunto in esito alla verifica vincolata della sopravvenuta carenza della ragione ostativa che aveva determinato la decadenza revocata.

    9.- Alle considerazioni che precedono conseguono, in definitiva, l’accoglimento dell’appello e, in riforma della decisione impugnata, la reiezione nel merito del ricorso e dei motivi aggiunti proposti in primo grado dalla R.d.R. s.r.l., con conseguenti declaratoria dell’inefficacia del contratto eventualmente stipulato e ordine del subentro in esso del RTI M., ai sensi dell’art.122 c.p.a., con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione.

    10.- La complessità delle questioni dibattute e la parziale reciprocità della soccombenza giustificano l’integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

    P.Q.M.

    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso e i motivi aggiunti proposti in primo grado, dichiara l’inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra la ASL Brindisi e la R.d.R. s.r.l. e ordina il subentro in esso del RTI M., con la decorrenza indicata in motivazione. Dichiara compensate per intero le spese di entrambi i gradi di giudizio.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

    Marco Lipari, Presidente

    Carlo Deodato, Consigliere, Estensore

    Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

    Massimiliano Noccelli, Consigliere

    Pierfrancesco Ungari, Consigliere

    L'ESTENSORE

    IL PRESIDENTE

    DEPOSITATA IN SEGRETERIA

    Il 30/06/2016

    IL SEGRETARIO

    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

     

    Alle procedure di affidamento di concessioni non è applicabile l’obbligo di dichiarare tutte le condanne penali riportate.

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    N. 02435/2016REG.PROV.COLL.

    N. 00896/2016 REG.RIC.

     

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Consiglio di Stato

    in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 896 del 2016, proposto da:
    R. L. J. s.r.l., in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato F. T., con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, largo Messico 7;

    contro

    Z. P. C. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati E. e F. P., con domicilio eletto presso quest’ultimo, in Roma, viale Pilsudski 118;
    Roma Capitale, in persona del commissario dott. F. T., rappresentata e difesa dall’avvocato L. D.O., domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove 21;

    nei confronti di

    B. B. s.r.l., in persona dell’amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G. G. e F. D., con domicilio eletto presso il primo, in Roma, via del Quirinale 26;
    N. R. s.r.l., F. s.r.l.;

    per la riforma

    della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE II-TER, n. 173/2016, resa tra le parti, concernente una procedura di affidamento in concessione del servizio di caffetteria e ristorazione presso i musei civici gestiti da Z. P. C. s.r.l.

    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio di Z. P. C. Srl, Roma Capitale e B. B. s.r.l.;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;

    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2016 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati T., R. per delega di D. O., E. P. e G.;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

     

    FATTO

    1. La R. L. J. s.r.l. impugna gli atti della procedura di affidamento in concessione del servizio di caffetteria e ristorazione presso i musei gestiti da Società Z. P. C. s.r.l., società in house di Roma Capitale, indetta con bando pubblicato il 30 dicembre 2014, ed in particolare il lotto n. 1 - “Musei Capitolini”, nella quale è giunta al secondo posto della graduatoria finale, dietro la B. B. s.r.l., dichiarata conseguentemente aggiudicataria (nota di prot. L395/2015 del 14 luglio 2015).

    2. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – sede di Roma ha respinto il ricorso ed i motivi aggiunti della R. L. J., contenenti motivi di impugnazione diretti a censurare l’indizione in sé della gara e, sotto più profili, la mancata esclusione da essa dell’aggiudicataria.

    3. La ricorrente ha quindi proposto il presente appello, al quale resistono la Società Z. P. C., Roma Capitale e la controinteressata B. B..

    DIRITTO

    1. Con un primo ordine di censure la R. L. J. censura l’indizione della gara e la sentenza di primo grado perché:

    - il Tribunale amministrativo ha ritenuto che l’interesse ad agire fosse limitato al solo lotto 1, benché contenente censure demolitorie dell’intera gara;

    - Z. P. C. ha indetto la procedura di affidamento in contestazione in carenza del necessario potere, dal momento che il contratto da aggiudicare ha una scadenza successiva a quella del contratto di servizio tra la società in house e l’ente pubblico partecipante, Roma Capitale (rispettivamente il 31 dicembre 2017 ed il 31 dicembre 2015);

    2. Come fondatamente eccepito dalla controinteressata, quest’ultima censura è inammissibile.

    Essa è stata infatti formulata a sostegno dell’interesse oppositivo della R. L. J. a proseguire la gestione precedente, rispetto al quale il bando era fonte di immediata lesione e, pertanto, del correlato onere di immediata impugnativa giurisdizionale. Quest’ultima è stata invece proposta solo una volta definita la procedura, con l’aggiudicazione alla B. B., quando il termine decadenziale ex artt. 29 e 120, comma 5, Cod. proc. amm. per impugnare il bando era già spirato, così essendosi consolidati gli effetti lesivi da questo derivanti.

    3. In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità della censura ora esaminata non residua alcun interesse alla riforma del capo di sentenza in cui il giudice di primo grado ha ritenuto che l’interesse ad agire ex art. 100 Cod. proc. civ. della R. L. J. fosse limitato al solo lotto 1 della procedura di affidamento, unico per il quale essa ha concorso.

    4. E’ quindi infondata anche l’ulteriore censura con la quale quest’ultima deduce la normativa di gara non assicurerebbe la par condicio tra i concorrenti ed il rispetto principio di immutabilità delle offerte, in virtù del previsto condizionamento del progetto tecnico proposto dall’aggiudicataria per l’allestimento della terrazza Caffarelli di Palazzo Caffarelli all’approvazione della competente Soprintendenza ai beni culturali di Roma.

    Come infatti ritenuto dal Tribunale amministrativo, le modifiche in ipotesi necessarie per l’approvazione del progetto dell’aggiudicataria, secondo quanto previsto dal capitolato d’oneri, si collocherebbero in una fase successiva alla competizione tra le offerte svolta in sede di gara, per cui nessuna disparità di trattamento tra le impresa in essa concorrenti, né tanto meno alcuna lesione dei principi di segretezza delle offerte è ravvisabile. Si tratta del resto di una previsione non infrequente in procedure di affidamento di contratti pubblici e della cui legittimità non vi sono motivi per dubitare. Essa è in particolare rispondente all’esigenza di adeguare l’offerta selezionata secondo i criteri di valutazione previsti dalla lex specialis, valevoli per tutte le concorrenti, al giudizio delle autorità competenti ad assentire le opere oggetto del contratto, il quale non può che essere rivolto all’unica offerta ritenuta dalla stazione appaltante meritevole di essere accolta.

    5. Può quindi passarsi ai motivi con i quali la R. L. J. sostiene che l’aggiudicataria B. B. avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.

    6. L’odierna appellante deduce al riguardo che il provvedimento espulsivo avrebbe dovuto essere adottato innanzitutto perché il legale rappresentante dell’aggiudicataria, sig. A. A., non ha dichiarato un precedente penale, consistente in una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 Cod. proc. pen. in data 2 luglio 2012, per il reato di guida in stato di ebbrezza, commesso nel 2009. Quindi, nel presente appello si censura la pronuncia di primo grado, in cui si è ritenuto che l’ambigua formulazione del disciplinare di gara, attraverso il richiamo alla norma contenuta nell’art. 38, comma 1, lett. c), Cod. proc. amm., e cioè ai «reati gravi (…)che incidono sulla moralità professionale», avrebbe tratto in errore il legale rappresentante della controinteressata, inducendolo a ritenere rientranti nell’obbligo dichiarativo solo i precedenti penali muniti dei requisiti della gravità e dell’incidenza sulla moralità professionale. La R. L. J. evidenzia al riguardo che nessun’ambiguità è configurabile rispetto ad una norma di lex specialis riproduttiva di una primaria, da cui deriva conseguentemente la necessità di rispettare l’obbligo dichiarativo sancito dal successivo comma 2 dell’art. 38, concernente tutte le condanne penali riportate.

    7. Il motivo non può essere accolto.

    Come evidenzia la B.B. nelle proprie difese, la procedura in contestazione è finalizzata all’affidamento di un contratto di concessione, tipologia negoziale per la quale le norme dell’allora vigente Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 sono applicabili nei ristretti limiti stabiliti dall’art. 30, in combinato con l’art. 27 del medesimo Codice, ed alternativamente in forza di autovincolo dell’amministrazione, attraverso puntuale rinvio ad esse contenuto nel bando di gara.

    8. Ciò premesso, con specifico riguardo ai requisiti di ordine generale previsti dal citato art. 38 la costante e condivisibile giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ne richiede il possesso in capo alle imprese aspiranti a conseguire commesse pubbliche in forma di concessione amministrativa, poiché tali requisiti rispondono ad un fondamentale principio immanente nella disciplina di siffatti rapporti, che esige che coloro che stipulano contratti con la pubblica amministrazione risultino, nelle persone di chi ha potere di amministrazione, soggetti non inaffidabili sul piano morale (cfr. in particolare Cons. Stato, VI, 2 febbraio 2015, n. 462). Tuttavia, come ulteriormente rilevato da tale giurisprudenza (in particolare: Cons. Stato, VI, 2 febbraio 2015, n. 462, citata, nonché 27 giugno 2014, n. 3251, 21 maggio 2013, n. 2725), l’applicazione dell’art. 38 alle concessioni di servizi è limitata a questo nucleo sostanziale, senza estendersi al connesso profilo dichiarativo e formale. Pertanto, diversamente da quanto previsto per gli appalti pubblici, alle procedure di affidamento di concessioni non è applicabile l’obbligo di dichiarare tutte le condanne penali riportate, previsto dal comma 2 di quest’ultima disposizione, salvo che ad esso non rinvii in modo puntuale la lex specialis.

    9. Ciò precisato, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, un richiamo agli obblighi dichiarativi valevoli per le procedure di affidamento di appalti pubblici non è nel caso di specie riscontrabile nell’art. 6.1, punto A.1, lett. c) del disciplinare di gara. Questa previsione riproduce infatti la lett. c) dell’art. 38, comma 1, ma non enuncia l’ulteriore obbligo di dichiarare tutte le condanne penali, limitandosi a quelle relative a reati gravi in danno dello Stato ed incidenti sulla moralità professionale, ivi comprese quelle per le quali si è beneficiato della non menzione.

    Pertanto, poiché nel caso di specie non è dato rilevare alcun richiamo all’obbligo di dichiarare tutte le condanne penali riportate, l’aggiudicazione resta a questi riguardi legittima: la società Z. P. C. ha evidentemente, senza con cioè errare in diritto, stimato che la condanna per guida in stato di ebbrezza riportata dal legale rappresentante dell’aggiudicataria – fattispecie contravvenzionale e dunque sanzionabile anche titolo di colpa - non costituisse un precedente di gravità tale da incidere negativamente sull’affidabilità in relazione all’ambita concessione.

    10. Con un ulteriore ordine di censure la R. L. J. sostiene che l’offerta della B. B. doveva essere esclusa per non essere ivi inclusa l’indicazione dei contenuti delle proposte gastronomiche per il dinner buffet ed il light dinner buffet, invece richieste dal punto 6.2 del disciplinare di gara, e per avere predisposto un progetto di allestimento della terrazza Caffarelli all’interno di Palazzo Caffarelli, costituente un plagio rispetto alla propria.

    11. Entrambe queste doglianze sono infondate.

    Rispetto alla prima la controinteressata B. B. s.r.l. ha specificato nel presente giudizio quanto evincibile da una lettura secondo buona fede dell’offerta tecnica presentata dalla stessa in sede di gara. Ivi sono formulate separatamente le proposte di lunch buffet e light lunch buffet (pag. 18 e 19 dell’offerta tecnica), mentre nella parte dedicata ai prezzi vi è un riferimento distinto per il lunch e il dinner ed uno ulteriore per la versione light di questi pasti (pag. 22).

    Pertanto, come bene ritenuto dal Tribunale amministrativo, da ciò è ragionevolmente evincibile l’identità di contenuti gastronomici del buffet servito a pranzo e di quello servito a cena, nella duplice versione leggera e rinforzata, e così l’impegno contrattualmente assunto dall’aggiudicataria.

    12. Con riguardo alla seconda censura si rileva che l’aggiudicataria B. B. s.r.l. ha riconosciuto di aver riprodotto in offerta la soluzione di allestimento della terrazza del precedente gestore e odierna appellante R. L. J.. Ciò – a suo dire – sulla base dell’erroneo convincimento indotto dalla normativa di gara che il gazebo ivi collocato non fosse modificabile (al riguardo è richiamato l’art. 6.2, n. 4 del disciplinare di gara, recante il divieto di apportare modifiche esterne all’edificio). Nondimeno, la riproduzione pedissequa dell’allestimento non si pone in contrasto con alcuna norma di lex specialis e dunque non può dare luogo all’esclusione della Bar Banqueting dalla gara (a questo giudice non compete valutare quanto può attenere ai rapporti interprivati tra le due imprese su questi specifici temi).

    13. Passando ad esaminare la censura con cui la Relais le Jardin sostiene che l’offerta di B. B. s.r.l. sarebbe stata anomala, vengono in rilievo i seguenti profili di inattendibilità:

    - mancata giustificazione da parte della Bar Banqueting dei costi di alcune figure professionali (manager e “team permanente”), per un totale di 5 addetti al servizio sui 17 complessivamente previsti, per un totale di € 144.293,77;

    - conseguente modifica della composizione dell’offerta in sede di verifica dell’anomalia;

    - sottostima del costo del personale a chiamata (€ 45.000,00) e mancata imputazione del costo per lo chef, con conseguente differenziale negativo fino ad un massimo di oltre 42.000 euro.

    14. Con riguardo al primo profilo di asserita incongruità, va rilevato in contrario che la mancata imputazione di costi per tre addetti è stata oggetto di specifiche giustificazioni da parte dell’aggiudicataria B. B. nel sub-procedimento di verifica dell’anomalia. Sul punto la B. B. ha infatti precisato che si tratta di soci della società.

    A escludere comunque inattendibilità del giudizio di congruità compiuto dalla stazione appaltante sovviene il rilievo che quella in esame rappresenta una scelta aziendale ordinaria e ragionevole, che sottende la volontà di ridurre i costi per la produzione del servizio e di formulare in questo modo un maggiore ribasso in sede di gara, grazie alla remunerazione comunque assicurata ai soci attraverso la loro partecipazione agli utili di impresa.

    15. Quindi, nessuna discrasia è configurabile tra il numero di 17 addetti dichiarato dalla B. B. in sede di offerta tecnica e quello minore, pari a 12 figure professionali, indicato invece nella giustificazioni fornite dall’aggiudicataria in sede di verifica dell’anomalia.

    Nell’offerta tecnica quest’ultima ha infatti elencato le 10 figure professionali, facenti parte del team permanente, e di seguito ulteriori 4 addetti, da utilizzare nei periodi di maggior lavoro, i quali sommati ai soci conducono al numero di 17 (tabella a pag. 13). Come anche chiarito nel presente giudizio, la stima di un costo pari a 12 addetti a tempo pieno, fornita a Z. P. C. nei chiarimenti inviati il 23 giugno e 12 luglio 2015, a giustificazione del ribasso offerto non comporta una difformità, ma tiene conto del minor costo del lavoro per il personale a chiamata. In questo modo la rappresentazione dell’onere per il personale impiegato nel servizio è effettuata secondo valori omogenei, cui sono applicati i livelli salariali del comparto di contrattazione relativa ai pubblici esercizi di ristorazione collettiva.

    16. Quanto al costo del personale a chiamata, le deduzioni dell’appellante circa l’asserita sottostima costituiscono il frutto di valutazioni che tendono a sovrapporsi al giudizio proprio dell’amministrazione. La censura si impernia in particolare sulla contrapposizione alla stima previsionale dei costi offerta dall’aggiudicataria di una diversa ed alternativa, ritenuta maggiormente plausibile, che tuttavia, benché dettagliata attraverso analitici calcoli e tabelle, si colloca sul terreno dell’opinabilità e dunque in un ambito in cui sono in discussione valutazioni di merito della stazione appaltante che restano non sindacabili in sede di giudizio di legittimità. Tanto più che, come evidenzia la controinteressata, il costo per il personale impiegato nel servizio stimato dall’odierna appellante è sia pure di poco inferiore (euro 852.000 nel triennio contro gli euro 887.500 previsti dall’aggiudicataria).

    17. Per quanto concerne lo chef, il giudice di primo grado ha correttamente riscontrato che è stato incluso nel team permanente, in conformità al progetto tecnico proposto dalla B. B. (pag. 14). L’appellante censura nondimeno questo apprezzamento di fatto, obiettando che in questo modo tale figura professionale sarà costretta a turni di lavoro ulteriori, necessari a coprire non solo i servizi di caffetteria ma anche i catering.

    Sennonché, questo rilievo, che altro non è che una previsione, non è certamente sufficiente a ritenere incongrua l’offerta dell’aggiudicataria.

    18. Le considerazioni ora svolte sono estensibili all’ultimo motivo d’appello (l’ottavo), con cui la R. L. J. ricostruisce i valori economici della complessiva offerta di controparte, pretendendo così di dimostrare che le incongruità e le sottostime di costi emerse in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta determinerebbero un completo assorbimento dell’utile netto di impresa.

    19. Con un’ulteriore censura la R. L. J. sostiene che la controinteressata avrebbe fornito una dichiarazione falsa relativamente ai requisiti di capacità tecnica necessari per partecipare alla procedura di affidamento in contestazione, in particolare nell’elencare i principali servizi di caffetteria/ristorazione svolti nel triennio precedente, con specifica indicazione di luoghi, date, importi ed eventualmente dei committenti (art. 6.1, punto A.3, del disciplinare di gara).

    In base a questa prospettazione, la falsità consisterebbe appunto nell’omessa specificazione di questi ultimi elementi per gli 856 servizi dichiarati dalla B. B. e nella divergenza tra il fatturato risultante dai bilanci ufficiali della stessa società, necessario a comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria relativi al medesimo triennio, e quello, superiore, derivante dalla somma dei servizi dichiarati dall’aggiudicataria al fine di dimostrare la propria capacità tecnica.

    20. Il ragionamento induttivo con cui l’appellante perviene a ritenere falsa la dichiarazione di controparte circa i servizi analoghi precedentemente svolti è però adeguatamente contraddetto dal rilievo che il volume di fatturato riveniente da questi ultimi deriva da prestazioni rese non solo nel triennio cui si riferiscono i bilanci della B. B., ma anche ad annate ulteriori. Ciò si ricava in via documentale dall’esame dell’istanza di partecipazione alla procedura di affidamento in contestazione, e precisamente dall’elenco dei servizi forniti al punto A.3) di tale istanza.

    Il fatto che siano stati dichiarati servizi al di fuori del triennio rilevante ai fini della gara e dunque in difformità alle norme per essa valevoli non toglie che la falsità dedotta dalla R. L. J. sia comunque priva della necessaria base dimostrativa e rimanga quindi a livello di mera congettura, inidonea a condurre all’accoglimento del motivo.

    21. Essendo infondati tutti i motivi di impugnazione, vanno respinte le consequenziali domande della B. B. volte al subentro nel contratto o al risarcimento per equivalente. L’appello deve quindi essere respinto.

    Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del diverso impegno defensionale delle parti appellate.

    P.Q.M.

    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

    Condanna la R. L. J. s.r.l. a rifondere alle altre parti costituite le spese del presente grado di giudizio, liquidate a favore di Roma Capitale e Z. P. C. s.r.l. in € 4.000,00, oltre agli accessori di legge, per ciascuna; ed € 5.000,00, oltre agli accessori, per la B. B. s.r.l.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:

    Giuseppe Severini, Presidente

    Claudio Contessa, Consigliere

    Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore

    Raffaele Prosperi, Consigliere

    Alessandro Maggio, Consigliere

     



     



    L'ESTENSORE


    IL PRESIDENTE

     



     



     



     



     



    DEPOSITATA IN SEGRETERIA

    Il 07/06/2016

    IL SEGRETARIO

    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

    Ultimo aggiornamento Lunedì 18 Luglio 2016 14:44
     

    Clausola sociale, tabelle ministeriali e giustificazioni attraverso statistiche aziendali

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    N. 00604/2016 REG.PROV.COLL.

    N. 01766/2015 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

    (Sezione Prima)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 1766 del 2015, proposto da: 
    C. Scrl, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Michiara, Mariagrazia Romeo, con domicilio eletto presso Mariagrazia Romeo in Venezia, S. Croce, 205;

    contro

    Avepa Agenzia Veneta Per i Pagamenti in Agricoltura, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Bertolissi, Francesca Mazzonetto, con domicilio eletto presso Mario Bertolissi in Padova, Via E. F. di Savoia, 14/16;

    nei confronti di

    I. A. B. Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Lisa Grossi, con domicilio eletto presso Andrea Giuman in Venezia, Santa Croce N. 466/G;

    per l'annullamento

    - dell'aggiudicazione definitiva della Procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia degli uffici e dei servici igienici presso le sedi dell'AVEPA con fornitura del relativo materiale igienico sanitario, indetta da Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) alla controinteressata società I. A. B. Srl;

    - del Decreto n. 203 del 04/11/2015 di AVEPA (allo stato non conosciuto) e della comunicazione ex art. 79 D-lgs. 163/2006 prot. n. 91656;

    - della mancata esclusione di I. A. B. Srl dalla procedura de qua;

    - di tutti i verbali di gara; della nota di AVEPA prot. n. 96840 del 20/11/2015; di tutti gli atti annessi, connessi e consequenziali.

    nonché

    a) in via principale:

    - per far dichiarare l’esclusione della controinteressata I.A.B. dalla gara in oggetto, con conseguente dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more;

    - per il risarcimento dei danni derivanti dall’illegittima mancata esclusione della controinteressata e conseguente aggiudicazione dell’appalto in suo favore, in forma specifica o per equivalente;

    b) in via subordinata:

    - per l’annullamento dell’intera procedura di gara e della lex specialis, e per la condanna dell’amministrazione resistente al risarcimento dei danni da “perdita di possibilità”, da liquidarsi in via equitativa;

     

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio di Avepa Agenzia Veneta Per i Pagamenti in Agricoltura e di I.A.B.Srl;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2016 la dott.ssa Silvia Coppari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

     

    FATTO e DIRITTO

    1. Con ricorso ritualmente notificato, C. S.C.R.L. ha chiesto l’annullamento, in via principale, dell’aggiudicazione del servizio di pulizia degli uffici e dei servizi igienici presso le sedi dell’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), con fornitura del relativo materiale igienico sanitario, disposta in favore della società I.A.B.s.r.l.; in via subordinata, della lex specialis (bando disciplinare e capitolato d’appalto) nei limiti dell’interesse della ricorrente.

    1.1. Con il medesimo gravame C. ha anche chiesto la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni in forma specifica, con conseguente aggiudicazione dell’appalto previa dichiarazione della nullità e/o inefficacia del contratto eventualmente stipulato medio tempore, ovvero per equivalente, da quantificarsi in una somma pari al 10% dell’importo dei lavori di gara, oltre interessi e rivalutazione.

    1.2. In particolare, con la prima censura, la ricorrente lamenta la mancata esclusione di I.A.B. per anomalia dell’offerta sia se considerata nella sua interezza, sia in relazione a ciascuna singola voce, e ciò, in particolare, con riguardo al costo del lavoro che risulterebbe inferiore a quello previsto dalle tabelle ministeriali grazie ad un inammissibile contenimento del fenomeno assenteistico sulla base di proiezioni relative ai dati aziendali pregressi relativi al triennio 2012-2014, in violazione dell’art. 17.4 del disciplinare di gara.

    1.3. Con il secondo motivo la ricorrente contesta l’errata e illegittima valutazione dell’offerta tecnica di I. rispetto a quella di C., nonché il fatto che la Commissione di gara, in violazione dell’art. 18.4 del disciplinare di gara, avrebbe proceduto all’esclusione di un concorrente prima di assegnargli il punteggio, così alterando la graduatoria finale in proprio danno. In subordine, la ricorrente chiede di dichiarare l’illegittimità del disciplinare di gara “nella parte in cui dovesse essere inteso nel senso di previamente escludere i concorrenti che avessero indicato nell’offerta tecnica un numero di ore inferiore a quello predeterminato dalla P.A.”.

    1.4. In via subordinata al mancato accoglimento delle suddette censure, la ricorrente chiede l’annullamento dell’intera procedura, perché le operazioni di gara si sarebbero svolte, sotto svariati profili, in violazione dei principi di trasparenza e imparzialità, e di parità di trattamento dei concorrenti.

    2. Si è costituita in giudizio AVEPA contestando la fondatezza del ricorso. In particolare, quanto all’art. 17.4 del disciplinare, la resistente evidenzia che con specifico chiarimento (FAQ7) pubblicato sul sito, di interpretazione autentica del criterio stesso, era stato affermato che lo scostamento dal dato medio di assenteismo non sarebbe stato di per sé stesso motivo di esclusione. Inoltre, le giustificazioni offerte a sostegno del calcolo del costo del lavoro dovrebbero essere considerate esaustive e coerenti. Peraltro anche C., nel calcolare il proprio costo della manodopera, si sarebbe discostata dalle tabelle ministeriali, “avvalendosi delle stesse deduzioni di cui si è avvalsa I.” (pag. 8 del controricorso).

    2.1. Quanto al secondo motivo, la resistente contesta sia sul piano logico che dell’applicazione della legge di gara il preteso obbligo di attribuzione preventiva del punteggio al concorrente che andava escluso.

    2.2. Le altre censure svolte in via subordinata, relative alla pretesa carenza della necessaria predeterminazione di subcriteri di valutazione, prima ancora che infondate, sarebbero tardive, in quanto avrebbero dovuto essere proposte “entro il termine di decadenza decorrente dalla conoscenza della legge di gara, come di regola, nel caso di censure mirate a determinare il travolgimento ab origine della procedura di selezione” (pag. 21 del controricorso).

    3. Si è costituita in giudizio anche I., contestando del pari la fondatezza del ricorso, alla luce sia dell’ “interpretazione autentica” dell’art. 17.4 fornita con il citato chiarimento, sia del pacifico principio giurisprudenziale che ammette la possibilità di giustificare un minor costo del lavoro anche in ragione di un minor tasso di assenteismo, con la conseguenza che la valutazione di congruità della propria offerta si baserebbe sull’unica interpretazione del disciplinare di gara idonea a scongiurarne l’invalidità per contrasto con l’art. 46, comma 1-bis, del d.lgs. n. 163/2006.

    4. Con ordinanza n. 8/2016, adottata all’udienza camerale del 13 gennaio 2016, veniva concessa la misura sospensiva richiesta in via cautelare, al solo fine di garantire la res ad huc integra fino alla discussione del merito.

    5. All’udienza pubblica del 6 aprile 2016 la causa veniva trattenuta in decisione.

    6. Il primo motivo di ricorso relativo alla dedotta anomalia dell’offerta di I. è fondato sotto il profilo di seguito evidenziato.

    6.1. Occorre preliminarmente richiamare i punti salienti della fattispecie sottoposta a giudizio.

    6.1.1. Nella seduta delle operazioni di gara del 5 ottobre 2015 sono risultate sospette di anomalia le prime due offerte classificate, rispettivamente proposte da I. e da C., in quanto “entrambe superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, secondo il criterio indicato all’art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006”. Conseguentemente le ditte in questione venivano invitate a presentare le giustificazioni relative al prezzo offerto.

    6.1.2. Il subprocedimento di anomalia si è concluso poi con esito favorevole sia per I. che per C. nella seduta successiva del 26 ottobre 2015.

    6.1.3. Dall’esame delle giustificazioni delle voci del costo del lavoro prodotte dalla controinteressata emerge che, quanto alle “ore di assenza per malattia infortuni, maternità e congedi”, è stata indicata una percentuale “al di sotto di quanto indicato nella tabella del ministero del lavoro”, calcolata sulla base della propria esperienza aziendale negli anni 2012, 2013 e 2014 (cfr. pag. 4 delle giustificazioni in data 12 ottobre 2015 di I.). Secondo la Commissione giudicatrice, tale “scostamento dalle medie indicate nelle tabelle ministeriali” si giustificherebbe in quanto “appaiono ragionevoli le stime e i calcoli effettuati sul costo medio orario sulla base delle peculiarità d’impresa e delle scelte organizzative descritte”.

    6.1.4. In definitiva, per quel che interessa tale specifica voce di costo, risulta non contestato che la controinteressata abbia considerato 29 ore di assenza per le suddette voci contro le 136 ore previste in media dalle Tabelle ministeriali, in base ad una stima tratta dalla propria pregressa esperienza aziendale.

    6.2. Orbene, un siffatto contenimento delle “ore di assenza per malattia infortuni, maternità e congedi”, in quanto fondato sull’esperienza aziendale della concorrente stessa, registrata nel triennio antecedente la procedura in esame, si pone in aperto contrasto con il tenore letterale dell’art. 17.4. del disciplinare di gara, che, “al fine di garantire in sede di passaggio di personale il pieno rispetto del CCNL Imprese di pulizia e servizi integrati/multi servizi ed in sede di gara la parità di trattamento dei concorrenti”, ha previsto che “saranno … considerate inammissibili, ed escluse dalla gara, le offerte che avessero considerato costi del lavoro inferiori a tali tabelle [ministeriali], fatta salva la documentazione del possesso da parte del concorrente di benefici e/o agevolazioni derivanti dalla legge o da fonti da essa derivate”; specificando in particolare che, “a titolo esemplificativo e non esaustivo, non saranno considerati ammissibili scostamenti dal costo medio orario tabellare dovuti a presunti contenimenti dei fenomeni assenteistici in quanto mere proiezioni di dati aziendali o derivanti da modalità di inquadramento del personale difformi da quelle attuali comunicate nei documenti di gara”.

    6.3. La concreta modalità di contenimento dei costi operata da I., in quanto fondata proprio sull’ esperienza aziendale che la riguarda e sulle conseguenti proiezioni statistiche, doveva pertanto considerarsi vietata dalla citata disposizione di lex specialis, cui si era autovincolata la stessa stazione appaltante, a tutela della piena effettività della clausola sociale e, conseguentemente, della stessa par condicio dei concorrenti.

    6.4. Del resto, per superare il divieto espresso in questione, non può soccorrere il chiarimento reso dalla stazione appaltante in merito alla portata escludente o meno dell’art. 17.4 del disciplinare di gara, con preteso valore di “interpretazione autentica”.

    Ed invero, benché con tale “Risposta 7” – regolarmente pubblicata sul sito alla voce “FAQ” ai sensi dell’art. 6 del medesimo disciplinare – la staziona appaltante abbia negato, per il principio di tassatività delle cause di esclusione ai sensi dell’art. 46 comma 1-bis del d.lgs. n. 163/2006, l’automatica inammissibilità delle “offerte che evidenziassero un costo del lavoro inferiore a quello determinato dal Ministero nelle apposite tabelle richiamate al punto 17.4 del disciplinare”, risulta altresì ribadito che: “Il disciplinare ha dato un’indicazione forte ed esplicita ai concorrenti e alla commissione di un elemento che dovrà essere necessariamente valutato ai fini della congruità o dell’esclusione dell’offerta che appare anormalmente bassa. Lo scostamento dal dato medio di assenteismo non è di per sé motivo di esclusione ma è citato nel disciplinare quale esempio di dato aziendale non idoneo a giustificare un’applicazione dei costi del lavoro inferiore alle tabelle ministeriali. Si ricorda che in ogni caso, ai sensi dell’art. 87, comma 3, non sono ammesse giustificazioni in relazioni a trattamenti salariali minimi inderogabili per legge».

    6.5. Risulta, quindi, evidente che la stazione appaltante, con tale chiarimento, pur negando, in linea di principio, l’automaticità dell’esclusione, ha in ogni caso ribadito l’inidoneità dello “scostamento dal dato medio di assenteismo”, fondato su un “dato aziendale”, a giustificare un costo del lavoro inferiore alle tabelle ministeriali.

    6.6. Pertanto la valutazione di congruità dell’offerta di I., che ha ritenuto ammissibili e ragionevoli le “stime” e i “calcoli” allegati dalla concorrente sulla base della propria esperienza aziendale per tale specifica voce di costo (assenteismo), contrasta irrimediabilmente anche con l’interpretazione della disciplina di gara fornita dalla stessa stazione appaltante con il chiarimento citato.

    6.7. Peraltro, non sarebbe certo possibile riconoscere ad un chiarimento fornito nel corso della procedura ed in pendenza dei termini per la presentazione delle offerte valenza innovativa della portata applicativa di una norma dilex specialis, per l’evidente violazione del principio del contrarius actus, così come del rispetto della parità di condizioni e dell’affidamento dei concorrenti, che ne deriverebbe.

    6.7. Né può ritenersi che una previsione siffatta – che preveda cioè l’inidoneità di una specifica tipologia di giustificazione per il contenimento del costo del lavoro rispetto a quanto previsto dalle medie delle tabelle ministeriali – risulti affetta da nullità per contrasto con il principio di tassatività stabilito dall’art. 46, comma 1-bis, del d.lgs. n. 163/2006.

    6.7.1. Al contrario, deve rilevarsi che l’art. 17.4 del disciplinare in esame ha predeterminato una causa di inammissibilità dell’offerta che si giustifica logicamente non solo in relazione alla natura del servizio oggetto di affidamento, in cui il costo del lavoro costituisce la voce preminente dell’offerta, ma, soprattutto, in ragione della clausola sociale contenuta nel bando, la quale impone al nuovo aggiudicatario l’assunzione del personale del gestore uscente nel “pieno rispetto del CCNL Imprese di pulizia e servizi integrati/multi servizi”.

    6.7.2. Ne consegue, da un lato, che il contenimento delle ore “di assenza per malattia infortuni, maternità e congedi”, al di sotto delle medie tabellari, non poteva coerentemente esser computato sulla base della propria realtà aziendale. Dall’altro, che la causa di esclusione in parola è diretta a far rispettare il CCNL nei confronti del personale da riassorbire. Sicché essa non si limita a sanzionare genericamente il mancato rispetto delle medie tabellari sul costo del lavoro in sede di predisposizione dell’offerta (come invece nelle sentenze di questa Sezione citate dalla controparte, n. 644 e 655 del 2015), ma è posta a garanzia dell’adempimento di una specifica “disposizione di legge vigente” nella materia previdenziale, nel rispetto del principio di tassatività delle cause di esclusioni, di cui all’art. 46, comma 1-bis, cit.

    7. In definitiva, alla luce delle considerazioni sopra svolte e considerata altresì l’oggettiva rilevanza, nell’economia complessiva dell’offerta, dello scostamento operato (da 136 ore a 29 ore) per la voce “ore di assenza per malattia infortuni, maternità e congedi”, deve ritenersi che l’offerta della controinteressata dovesse essere ritenuta anomala, per l’inidoneità delle giustificazioni addotte in relazione a tale specifica e dirimente voce di costo, e quindi conseguentemente esclusa.

    7.1. Ne deriva che il primo motivo di ricorso, sotto tale specifico profilo, è fondato e pertanto il ricorso deve essere accolto, esimendo il collegio dall’esame delle restanti censure.

    7.2. Dall’accoglimento nei termini suddetti consegue l’esclusione dell’offerta della controinteressata I. e, correlativamente, a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, l’aggiudicazione della gara alla ricorrente.

    7.2.1. Non possono, infatti, trovare ingresso processuale le contestazioni svolte da I. nei confronti dell’offerta della ricorrente con la memoria depositata in data 11 gennaio 2016, non essendo state ritualmente avanzate con ricorso incidentale.

    8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento di aggiudicazione definitiva impugnato; accoglie la domanda di risarcimento del danno in forma specifica ai fini dell’aggiudicazione del servizio di pulizia degli uffici e dei servizi igienici pressi le sedi dell’AVEPA, in oggetto, in favore della ricorrente C. S.C.R.L.

    Condanna l’amministrazione resistente (AVEPA) e I. al pagamento delle spese processuali che liquida complessivamente in Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

    Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:

    Maurizio Nicolosi, Presidente

    Silvia Coppari, Referendario, Estensore

    Enrico Mattei, Referendario

    L'ESTENSORE

    IL PRESIDENTE

    DEPOSITATA IN SEGRETERIA

    Il 10/06/2016

    IL SEGRETARIO

    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

    Ultimo aggiornamento Mercoledì 15 Giugno 2016 10:11
     

    Servizi di vigilanza, avvalimento di garanzia ed anomalia delle offerte

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    N. 06616/2016 REG.PROV.COLL.

    N. 15838/2015 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

    (Sezione Terza Ter)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 15838 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
    S.M. Srl in proprio e quale capogruppo e mandataria del RTI con L.S. srl, rappresentati e difesi dall'avv. Avilio Presutti, con domicilio eletto presso Avilio Presutti in Roma, p.zza San Salvatore in Lauro, 10;

    contro

    Car Centro Agroalimentare di Roma Scpa, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Rando, con domicilio eletto presso Giuseppe Rando in Roma, Via Polibio, 15;

    nei confronti di

    S.S.P. srl, in proprio e quale capogruppo - mandataria del costituendo RTI con C. srl e D.G.S. srl, rappresentati e difesi dagli avv. Fabrizio Pellegrino, Francesco Pignatiello con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via in Arcione, 71;

    per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

    del verbale della seduta delle operazioni di gara in data 16.12.2015 recante esclusione dalla procedura di gara aperta per l'affidamento dei servizi di vigilanza, sicurezza e accoglienza presso il Centro Agroalimentare di Roma (CIG 6278868DC6); della nota di comunicazione di tale esclusione (nota CAR - Direttore Generale, prot. 1504-U/15/DG/gcs del 18 dicembre 2015); occorrendo, della nota di richiesta di documentazione (nota CAR, Direzione Generale, prot.1096-U/15DG/gcs del 14 settembre 2015); nonché per le parti infra indicate del bando e del disciplinare (segnatamente art, 11), assieme ad ogni altro atto comunque presupposto, connesso o conseguente.

    con motivi aggiunti, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

    dell’aggiudicazione definitiva in favore del RTI S.S.P..

     

    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Car Centro Agroalimentare di Roma Scpa;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2016 la dott.ssa Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

     

    FATTO e DIRITTO

    Nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni, la Car s.c.p.a. ha indetto una procedura aperta per l'affidamento dei servizi di vigilanza, sicurezza e accoglienza presso il Centro Agroalimentare di Roma, con criterio di aggiudicazione previsto dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Alla procedura hanno partecipato sei ditte e, a seguito della seduta pubblica dell'11.09.2015 convocata per l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, la Commissione, rilevato che nessuna delle offerte presentate risultava superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi dell'art. 86, comma 2, del D.Lgs, n. 163/2006, comunicava che risultavano rispettivamente primo e secondo in graduatoria, l’ati S.S.P. S.R.L. UNIPERSONALE (mandataria) - C. S.R.L. (mandante) - D.G.S. S.R.L. (mandante) e la ricorrente ATI S.M. S.R.L. (mandataria) - L.S. S.R.L. (mandante).

    In data 14.09.2015 la Stazione Appaltante chiedeva ai primi due concorrenti in graduatoria, di trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, comma 2, del Codice degli Appalti, all'Amministrazione, entro e non oltre 10 giorni, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economico dichiarati in sede di partecipazione.

    Il Rup decideva, altresì, di richiedere, ai sensi dell'art. 86, comma 3, del D. Lgs 163/06, alla prima in graduatoria i giustificativi dell'offerta.

    In data 16.12.2015, il R.U.P., all'esito della verifica dei giustificativi presentati dall'ATI S.S.P. S.R.L. UNIPERSONALE (mandataria) - CSM CLOBAL SECURITY SERVICE S.R.L. (mandante) - D.G.S. S.R.L. (mandante), procedeva, pertanto all'esame della documentazione presentata, ex art. 48, comma 2, del Codice degli Appalti dai suddetti concorrenti. In suddetta seduta il Rup, rilevata la tempestività della consegna del plico contenete la documentazione a comprava del possesso dei requisiti di capacità tecnico-economica inviato dalla suddetta ATI S.S.P. S.R,L. UNIPERSONALE (mandataria) - C. S.R.L. (mandante) - D.G.S. S.R.L. (mandante), procedeva all'apertura dello stesso ed alla valutazione dei documenti ivi contenuti.

    A seguito dell'esame della documentazione il Rup rilevava che il suddetto partecipante risultava aver confermato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dagli atti di gara.

    Del pari, il Rup procedeva all'esame della documentazione ex art. 48 prodotta dall'odierna ricorrente rilevando tuttavia che la stessa era stata tardivamente trasmessa dalla società.

    In particolare il Rup rilevava che il plico contenente i suddetti documenti e oggetto di richiesta inviata il 14.09.2015 "(...) risulta essere stata depositata presso gli uffici della Car scpa ed inviata a mezzo pec all’Amministrazione solo in data 25.09.2015 e, pertanto, solo con un giorno di ritardo rispetto suddetto termine perentorio (24.09. 2015)” e, quindi, oltre il termine perentorio di 10 giorni assegnato dalla Car ai sensi dell'art. 48 del Codice degli Appalti.

    Per tali ragioni il Rup, anche in considerazione di quanto disposto dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 10 del 25 febbraio 2014, disponeva, l'esclusione l'ATI SECLTRITAS METRONOTTE S.R.L. (MANDATARIA) - L.S. S.R.L. (MANDANTE) dalla procedura di gara,

    In data 18.12.2015 l'Amministrazione procedeva, pertanto, a comunicare all'odierna ricorrente, l'esclusione della procedura di gara .

    In data 21.12.2015, la S.M. s.r.l. in proprio e quale capogruppo e mandataria del raggruppamento di imprese con L.S. S.R.L., notificava alla Car s.c.p.a, il presente ricorso per l'impugnazione del suddetto provvedimento esclusione .

    Nella seduta pubblica del 21.12.2015 è stata, pertanto, dichiarata aggiudicataria provvisoria della gara l'ATI S.S.P. S.R.L. UNIPERSONALE (mandataria) C. S.R.L. (mandante) - D.G.S. S.R.L. (mandante), prima concorrente in graduatoria cui seguiva l’aggiudicazione definitiva in data 23.12.2015.

    Si sono costituitisi all’amministrazione resistente Car s.c.p.a, sia la contro interessata ATI S.S.P. S.R.L. UNIPERSONALE (mandataria) C. S.R.L. (mandante) - D.G.S. S.R.L. (mandante), chiedendo la reiezione del ricorso. Tutte le parti hanno depositato memorie e repliche.

    Con ricorso per motivi aggiunti veniva impugnata anche l’aggiudicazione definitiva.

    Con ordinanza collegiale n. 878/2016 veniva accolta l’istanza cautelare di sospensiva.

    Nella pubblica udienza odierna il ricorso è trattenuto in decisione.

    In via preliminare occorre esaminare le eccezioni di rito- sollevate dalla amministrazione resistente- di inammissibilità del ricorso.

    In primo luogo deve essere respinta la questione di inammissibilità del ricorso per nullità della relativa notifica avvenuta via pec posto che, al di là di ogni questione, tale modalità di comunicazione non ha comunque impedito alle controparti l’esercizio del proprio diritto di difesa (questa Sezione ha in passato affermato – cfr. TAR Lazio, Roma rg n. 12764/2015 - che in caso di notificazione del ricorso a mezzo pec la costituzione della parte intimata consente la sanatoria della notifica per raggiungimento dello scopo); né può eccepirsi inammissibilità/improcedibilità del ricorso per omessa impugnativa dell’aggiudicazione definitiva che risulta essere stata poi impugnata nei termini con motivi aggiunti; né il ricorso può dirsi inammissibile per omessa notifica al contro interessato, posto che, come noto, non esistono contro interessati in caso di impugnazione di atti di esclusione dalle procedure di gara.

    Con il ricorso principale, deduce la ricorrente violazione dell'art. 20 del d.lgs. 163/2006 poiché l'appalto in questione avrebbe quale suo oggetto prevalente "servizi di vigilanza armata" e quindi la relativa disciplina non contempla l'applicabilità della disposizione (art. 48, secondo comma, d.lgs. 163/2006) che nella presente fattispecie è stata posta a base della esclusione. Nè sarebbe legittimo l’art. 11 del disciplinare di gara laddove rinvia all’applicazione del predetto art. 48.

    La censura è fondata, in quanto:

    1. l'appalto de quo concerne, prevalentemente, servizi di vigilanza (CPC 873, cat. 23) poiché l'importo di questi a base d'asta (euro 2.924.884) è chiaramente superiore a quello dei servizi di portierato (euro 1.602.501.60) e dei servizi da rendersi tramite operatori di sicurezza (euro 900.000). Dunque, in base alla regola posta dall'art. 21 del Codice, l'appalto in esame ha quale suo oggetto prevalente servizi di vigilanza;

    2. i servizi di vigilanza sono certamente servizi ricompresi nell'allegato II B del d.lgs. 163/2006 (CPC 873, cat. 23);

    3. in base all’art. 20 del codice dei contratti, ai servizi esclusi di cui all’All. II B si applicano solo alcune disposizioni del codice degli appalti e, tra queste, non figura l’art. 48.

    A tal proposito, il Cons. Stato Sez. IV, 04-06-2014, n. 2853 ha affermato che “In forza del tenore dell'art. 20 del codice dei contratti pubblici - in base al quale l'aggiudicazione degli appalti aventi oggetto i servizi e gli altri indicati nell'elenco allegato II B "è disciplinata esclusivamente dagli artt. 68 (specifiche tecniche), 65 (avviso sui risultati della procedura) e 225 (avviso sugli appalti aggiudicati) - si deve escludere la legittimità di una clausola di esclusione inserita in una normativa di gara mediante rinvio all'art. 48 del medesimo codice, ovverosia per l'inosservanza dell'obbligo di produrre, entro dieci giorni dalla richiesta, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria. Ciò non presuppone l'affermazione del principio per cui l'art. 20 abbia introdotto una deroga all'applicazione di gran parte delle norme del codice degli appalti di talchè le stesse non possano essere applicate dalle amministrazioni, quanto piuttosto affermare l'applicabilità di tutte le norme del codice che abbiano una valenza di principio generale, senza quindi potersi spingere ad applicare cause di esclusione non espressamente previste dalla normativa, stante peraltro il principio di tassatività delle stesse in correlazione con quello di massima partecipazione”. Conseguentemente non possono trovare applicazione alla fattispecie qui in esame i principi affermati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 10 del 25 febbraio 2014.

    Né la ricorrente poteva dirsi onerata dall’obbligo di immediata impugnazione del bando (qui comunque gravato) nella parte in cui (art. 11) estendeva l’applicazione dell’art. 48 alla presente gara d’appalto, in quanto il bando non era, prima della sua esclusione, atto immediatamente lesivo.

    Pertanto, i termini, pur perentori, di cui all’art. 48, non potevano trovare applicazione alla presente fattispecie e la ricorrente che ha inviato tardivamente (di 1 solo giorno) gli atti a comprova dei requisiti non poteva essere esclusa.

    Con il secondo motivo di ricorso deduce la ricorrente violazione del principio di proporzionalità (art. 5 TUE nonché art. 2, comma 1, del d.lgs. 163/2006) poiché la Stazione appaltante ha ritenuto tardivo l'inoltro di documentazione che viceversa risulta pervenuta quando era ancora in corso la verifica circa l'anomalia dell'offerta del primo classificato e quando non risultava neppure approvata l'aggiudicazione definitiva. Il motivo resta assorbito da quanto esposto nel punto precedente.

    Con il terzo motivo di ricorso deduce la ricorrente violazione dei principi di buona fede e di scusabilità dell'errore poiché il mancato inoltro entro il termine non era imputabile a carenza dei requisiti (giacché questi sono tutti interamente posseduti dalla ricorrente) o a mancanza di diligenza (perché vi è stato un tempestivo, ancorché errato, inoltro) ma ad un semplice errore materiale nella scrittura dell'indirizzo del destinatario della pec. Infatti, la documentazione era stata inoltrata all'indirizzo pec Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. anziché all'indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . Nell'inoltro del 22 settembre mancava, cioè il punto fermo tra la parola pec la parola agroalimroma. Il motivo è fonato, infatti è ravvisabile l’errore materiale scusabile posto che la ricorrente aveva, nel termine di 10 giorni, inviato via pec la documentazione richiesta commettendo un mero errore materiale nella digitazione dell’indirizzo e-mail.

    Con il quarto motivo di ricorso deduce la ricorrente violazione del potere-dovere di soccorso istruttorio (art. 46, comma 1, del d.lgs. 163/2006) nonché del dovere di acquisizione d'ufficio al procedimento dei documenti detenuti dall'amministrazione procedente (art. 18, comma 2, della 1. 241/90, applicabile in virtù del richiamo operato dall'art. 2, comma 3, del d.lgs. 163/2006) giacché parte dei documenti necessari alla verifica ex art. 48 o erano stati già prodotti (referenze bancarie) o erano già in possesso della Stazione appaltante essendo la ricorrente l'attuale gestore del servizio. Anche questo motivo resta assorbito da quanto detto sopra.

    Conclusivamente, il ricorso principale va accolto e va annullata sia l’esclusione disposta con nota CAR - Direttore Generale, prot. 1504-U/15/DG/gcs del 18 dicembre 2015 che l’art. 11 del bando di gara.

    Con ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente impugna l’aggiudicazione disposta nei confronti dell'ATI S.S.P. S.R.L. UNIPERSONALE (mandataria) C. S.R.L. (mandante) - D.G.S. S.R.L. (mandante) ed a tal fine deduce:

    1. Violazione dell'art. 49 del Codice dei contratti pubblici in conseguenza della invalidità dei contratti di avvalimento prodotti dalle mandanti C. e D.G.S. per mancanza di corrispettivo e per genericità.

    2. Violazione del principio di immodificabilità dell'offerta in sede di giustificazioni. Non ammissibilità di prestazioni gratuite di cui non si sia minimamente giustificata la sostenibilità- Illegittimità dell'aggiudicazione in conseguenza della mancata esclusione dell'offerta del RTI S.S.P..

    3. Illegittimo omesso accertamento della complessiva non congruità dell'offerta aggiudicataria, risultante da numerose elisioni di voci di costo. Violazione degli artt. 86, 87 e 88 del Codice dei contratti pubblici - Difetto di istruttoria e travisamento - Difetto ed incongruenza della motivazione - Illogicità del giudizio positivo di congruità con riferimento al mancato rispetto, ribadito nel corso del contraddittorio, dell'onere di riassunzione del personale uscente.

    4. Inattendibilità delle giustificazioni per aver violato l'obbligo di riassunzione derivante dalle regole di gara e dal CCNL e comunque per non aver queste tenuto conto dell'obbligo di garantire al personale riassorbendo (quanto meno 8 unità) i livelli retributivi goduti.

    Occorre subito evidenziare che, ad un più attento esame proprio della fase di merito, non risulta che la ricorrente abbia fornito la cd prova di resistenza, ossia il suo interesse a conseguire l’aggiudicazione, attraverso la (dovuta) dimostrazione della sua migliore offerta rispetto a quella contestata posto che – come affermato nello stesso ricorso per motivi aggiunti - la distanza tra l'aggiudicatario S.S.P. e la ricorrente (7,20 punti) sarebbe dovuta all'enorme ribasso del prezzo ad opera del primo classificato, pari al 33,173%.

    In ogni caso, le censure sollevate non sono fondate.

    Con riguardo al primo motivo di ricorso per motivi aggiunti, deve evidenziarsi che il requisito del fatturato specifico pregresso non inferiore nel triennio a quello posto a base di gara e quello della presentazione di un elenco attestante i servizi svolti nel triennio richiesti dalla lex specialis di gara - comprovati dalla mandante CSM con contratto di avvalimento -risultano correttamente dimostrati. Infatti nello schema del contratto di avvalimento di cui al codice degli appalti e relativo regolamento (art 49 D.Lgs 163/2006 ed art. 88 d.P.R. 207/2010) non è previsto né richiesto che il contratto di avvalimento debba essere oneroso; d’altro canto, come correttamente affermato dalla giurisprudenza risalente nel tempo (ex multis Cons. Stato Sez. V, 15-03-2016, n. 1032) “Nelle gare pubbliche, allorquando un'impresa intenda avvalersi, mediante stipula di un c.d. contratto di avvalimento dei requisiti finanziari di un'altra (c.d. avvalimento di garanzia), la prestazione oggetto specifico dell'obbligazione è costituita non già dalla messa a disposizione da parte dell'impresa ausiliaria di strutture organizzative e mezzi materiali, ma dal suo impegno a garantire con le proprie complessive risorse economiche, il cui indice è costituito dal fatturato, l'impresa ausiliata munendola, così, di un requisito che altrimenti non avrebbe e consentendole di accedere alla gara nel rispetto delle condizioni poste dal bando”. La censura deve essere pertanto respinta.

    Con riguardo al secondo motivo di ricorso per motivi aggiunti, la censura relativa alla dedotta modifica dell’offerta in sede di giustificazioni non può trovare accoglimento in quanto le unità erano originariamente indicate nell’offerta tecnica in maniera indicativa e non tassativa (“… Il numero di guardie-operatori necessari al servizio è prossimo alle 55 unità”); né il numero degli operatori era previsto come requisito obbligatorio a pena di esclusione; infine il Cons. Stato Sez. III, 10-03-2016, n. 962 ha affermato che “Se è vero che il giudizio sull'anomalia dell'offerta postula un apprezzamento globale e sintetico sull'affidabilità dell'offerta nel suo complesso e che, nel contraddittorio procedimentale afferente al relativo segmento procedurale, sono consentite compensazioni tra sottostime e sovrastime di talune voci dell'offerta economica, ferma restando la sua strutturale immodificabilità, è anche vero che l'applicazione di tali principi incontra il duplice limite, in generale, di una radicale modificazione della composizione dell'offerta (da intendersi preclusa), che ne alteri l'equilibrio economico (allocando diversamente rilevanti voci di costo nella sola fase delle giustificazioni), e, in particolare, di una revisione della voce degli oneri di sicurezza aziendale”; analogamente, sulla possibilità di apportare aggiustamenti all’offerta in sede di giustificazioni si ricorda il Cons. Stato Sez. V, 09-03-2015, n. 1162 che ha affermato che “Nelle gare d'appalto, successivamente all'individuazione di anomalia dell'offerta, è necessaria la produzione di ulteriori giustificazioni rispetto a quelle indicate preventivamente in sede di offerta, correlate alle specifiche richieste e alle particolari contestazioni dell'ente procedente. Pertanto tali giustificazioni, quando riferite ai medesimi elementi di costo già indicati preventivamente, non possono essere di segno completamente contrario rispetto alle precedenti, altrimenti si verserebbe in un caso di vera e propria modifica dell'offerta, che, naturalmente, non è possibile per una sola impresa e dopo lo scrutinio di tutte le offerte presentate”; con riguardo poi alle figure direttive esse risultano allocate nelle spese generali

    Con riferimento a tutti gli altri motivi di ricorso diretti a contrastare il giudizio di anomalia svolto nei confronti dell’aggiudicataria, ritiene il Collegio che i medesimi non siano fondati. Infatti, da un lato, risulta che il giudizio di anomalia sia stato completamente ed attentamente svolto dalla stazione appaltante che lo ha avviato nel settembre 2015 e concluso addirittura nel dicembre 2015 nel corso del quale S.S.P. è stata chiamata a rendere ben tre chiarimenti scritti in ordine ai giustificativi della propria offerta ed è stata invitata ad un’audizione in contraddittorio. Peraltro, le censure sollevate dalla ricorrente, se esaminate in relazione alle controdeduzioni prodotte in sede di memorie difensive e di repliche da parte dell’amministrazione resistente e della contro interessata, non risultano evidenziare vizi di valutazione palesi e macroscopici che possono autorizzare il sindacato giurisdizionale sul merito amministrativo. Così ad esempio lo scostamento dalle tabelle ministeriali risulta giustificato da S.S.P. in ragione dell’andamento delle ore effettivamente e mediamente lavorate dal proprio personale; la contrattazione integrativa territoriale non è applicabile su tutto il territorio nazionale; i costi di sicurezza non sono contestati in ordine alla loro congruità; l’obbligo di garantire il cosiddetto cambio appalto incontra i limiti di cui all’art. 27 CCNL Vigilanza privata; alcune voci stipendiali risultano aleatorie e non sicure; i costi previdenziali risultano essere stati tenuti in considerazione. Si ricordi che il Cons. Stato Sez. IV, 09-02-2016, n. 520 ha stabilito che “Nelle gare pubbliche la valutazione di congruità dell'offerta sospetta di anomalia deve essere globale e sintetica, e non concentrata esclusivamente ed in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo, dal momento che l'obiettivo dell'indagine è l'accertamento dell'affidabilità dell'offerta nel suo complesso e non già delle singole voci che lo compongono” e che “Nelle gare pubbliche la verifica delle offerte sospette di anomalia ha natura globale e sintetica e quindi si risolve in un apprezzamento che non può essere "parcellizzato" su singoli profili, aspetti o voci, salvo che non emergano macroscopici vizi di travisamento dei dati acquisiti e/o di irragionevole e illogico apprezzamento dei medesimi. La valutazione globale e sintetica si traduce, a sua volta, in un giudizio complessivo sull'affidabilità dell'offerta, espressivo di squisita discrezionalità di natura tecnica che si sottrae al sindacato giurisdizionale salvi i casi di deviazione dai canoni di ragionevolezza o di logicità” (Cons. Stato Sez. IV, 20-01-2015, n. 147);

    In materia di gare pubbliche di appalto l'esame delle giustificazioni presentate dal soggetto che è tenuto a dimostrare la non anomalia dell'offerta costituisce espressione della discrezionalità tecnica dell'amministrazione che si sottrae al sindacato di legittimità allorquando non sia inficiata da macroscopici vizi di illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza e/o travisamento di fatti” (Cons. Stato Sez. V, 25-07-2011, n. 4450).

    Conseguentemente il ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto in quanto infondato.

    Vi sono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite vista la reciproca soccombenza.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

    accoglie il ricorso principale e, per l’effetto annulla l’esclusione disposta con nota CAR - Direttore Generale, prot. 1504-U/15/DG/gcs del 18 dicembre 2015 e l’art. 11 del bando di gara;

    respinge il ricorso per motivi aggiunti.

    Spese compensate.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:

    Giampiero Lo Presti, Presidente

    Mario Alberto di Nezza, Consigliere

    Maria Grazia Vivarelli, Consigliere, Estensore

    L'ESTENSORE

    IL PRESIDENTE

    DEPOSITATA IN SEGRETERIA

    Il 08/06/2016

    IL SEGRETARIO

    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

    Ultimo aggiornamento Martedì 14 Giugno 2016 10:22
     

    Cessione d'azienda o di ramo di essa: dichiarazioni sui requisiti morali

    E-mail Stampa PDF
    N. 91/2013 Reg. Prov. Coll.
    N. 1600 Reg. Ric.
    ANNO 2012
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    ex art. 60 cod. proc. amm.;
    sul ricorso numero di registro generale 1600 del 2012, proposto da:
    A. Società Cooperativa Sociale Onlus, rappresentato e difeso dagli avv. Rocco Demitri, Giovanni Ferasin, Fabio Sebastiano, con domicilio eletto presso Filippo Cazzagon in Venezia-Mestre, piazza Ferretto, 84;
    contro
    Azienda Ulss N. 14 Chioggia, rappresentato e difeso dagli avv. Erika Zanierato, Vittorio Miniero, con domicilio eletto presso Erika Zanierato in Mestre, Galleria Teatro Vecchio, 15;
    nei confronti di
    F. Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Sala, Patrick Grendene, con domicilio eletto presso Gabriele De Gotzen in Venezia-Mestre, viale Garibaldi, N. 1/I;
    per l'annullamento
    della deliberazione del Direttore Generale dell'Asl 14 con la quale è stato aggiudicato definitivamente l'appalto del servizio di manutenzione/gestione globale delle infrastrutture delle reti fonia-dati, di realizzazione degli interventi per l'aggiornamento tecnologico delle reti e di realizzazione dei lavori per l'ampliamento delle stesse nelle varie sedi della Asl per un periodo di trentasei mesi (con facoltà di rinnovo per ulteriori ventiquattro mesi); nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto;
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ulss N. 14 Chioggia e di F. Srl;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale F. S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Sala, Patrick Grendene, con domicilio eletto presso Gabriele De Gotzen in Venezia-Mestre, viale Garibaldi, N. 1/I;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2013 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
    Ritenuto
    A.- che il ricorso incidentale - che, essendo diretto a censurare la legittimazione al gravame proposto dal ricorrente principale attraverso rilievi volti a contestare il titolo in capo a questi alla partecipazione alla gara, va esaminato in via prioritaria - risulta infondato alla stregua delle considerazioni che seguono:
    1.- premesso che sono tenuti alla dichiarazione di cui all'art. 38, I comma del codice dei contratti esclusivamente i soggetti che, in relazione ai poteri loro conferiti, sono in grado di determinare gli obiettivi dell'impresa, dalla documentazione in atti emerge che i poteri attribuiti ai procuratori speciali ing. P. P. e sig.ra M. Z. (e cioè, nel contesto degli appalti a cui l'amministrazione abbia deciso di partecipare, stipulare contratti, costituire associazioni temporanee o consorzi d'imprese, prestare avvalimenti, acquistare e vendere merci, incassare somme, sottoscrivere gli stati di avanzamento dei lavori, la documentazione economica e amministrativa e le perizie, effettuare sopralluoghi, presenziare alle gare, etc.) consentono attività meramente consequenziali ed esecutive delle scelte imprenditoriali adottate dagli amministratori e che, comunque, producono, nella sfera giuridica della società, effetti di carattere "conservativo" (e non "modificativo") dell'impianto gestionale dell'impresa: nè, dunque, ai sensi della legge di gara, né ai sensi delle norme del codice dei contratti i predetti procuratori dovevano rendere la dichiarazione prevista dall'art. 38, I comma, lett. c) del DLgs n. 163/2006;
    2.- che nel caso di specie il requisito oggetto di avvalimento (fatturato relativo all'anno 2008) consiste in una condizione soggettiva - la fattispecie in esame è da ricondurre al cosiddetto avvalimento di garanzia, figura nella quale l'ausiliaria mette in campo la propria solidità economica e finanziaria a servizio dell'aggiudicataria ausiliata ampliando lo spettro della responsabilità per la corretta esecuzione dell'appalto (ausiliaria ed ausiliata sono, infatti, solidalmente responsabili in relazione alla prestazione dedotta nel contratto da aggiudicare) -, del tutto disancorata dalla messa a disposizione di risorse materiali o gestionali (che, pertanto, non possono e non devono essere indicate): l'avvalimento di garanzia dispiega la funzione di assicurare alla stazione appaltante un "partner" commerciale che goda di una (complessiva) solidità patrimoniale proporzionata ai rischi dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento della prestazione dedotta nel contratto di appalto (cfr. TAR Veneto, I, 23.3.2012 n. 416 e 8.3.2012 n. 319). Corretto ed idoneo, pertanto, si configura il contratto di avvalimento prodotto dalla ricorrente e finalizzato alla dimostrazione della capacità finanziaria e tecnica;
    3.- quanto, infine, all'asserita, mancata dimostrazione del requisito di ammissione di cui all'art. 3, punto 1.E del capitolato, è sufficiente osservare che la norma prevedeva di dimostrare di aver svolto nell'arco del triennio "almeno un servizio" della tipologia ivi precisata che fosse "di importo annuo almeno pari a quello posto a base di gara": ebbene, a fronte della prescritta necessità di dimostrare lo svolgimento di un servizio nel triennio di importo pari a euro 305.000,00, l'aggiudicataria ha comprovato di aver eseguito contratti per gli importi di euro 532.575,19 e 560.329,00;
    B.- che può ora passarsi ad esaminare il ricorso principale:
    1.- in disparte, in quanto irrilevante, la questione dell'assimibilità o meno dell'affitto d'azienda alla compravendita, è infondata la doglianza con cui la ricorrente denuncia la mancata dichiarazione ex art. 38, I comma, lett. c) del DLgs n. 163/2006 da parte degli amministratori dell'azienda acquisita (in affitto) dall'odierna ricorrente: se è vero, infatti, che con sentenza Ap n. 10/2012 è stato stabilito che la cessione di azienda o di un ramo d'azienda implica la trasmissione all'avente causa dell'intero complesso dei rapporti attivi e passivi nei quali l'azienda stessa o il suo ramo si sostanzia, sicché è configurabile una continuità tra la precedente e la nuova gestione imprenditoriale (e, dunque, il cessionario di azienda o di un ramo d'azienda ha l'onere di presentare la dichiarazione relativa alla insussistenza di cause di esclusione anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno lavorato presso la cedente nell'ultimo triennio), è altresì vero che con la successiva sentenza Ap n. 21/2012 è stato precisato che "in considerazione dei contrasti giurisprudenziali riguardanti l'ambito di applicazione dell'art. 38, co. 1, lett. c), d.lgs. n. 163 del 2006, i concorrenti - che prima della pubblicazione [avvenuta il 4.5.2012] della sentenza della Adunanza Plenaria n. 10 del 2012 - non abbiano reso la dichiarazione di cui alla stessa lettera c) relativamente agli amministratori delle società partecipanti al procedimento di fusione o incorporazione - possono essere esclusi dalle gare solo se il bando abbia esplicitato tale onere di dichiarazione e la conseguente causa di esclusione; in caso contrario, l'esclusione risulta legittima solo ove vi sia la prova che gli amministratori per i quali è stata omessa la dichiarazione hanno pregiudizi penali". Ebbene, nel caso di specie la legge di gara, pubblicata precedentemente alla pubblicazione di Ap n. 10/2012, non aveva previsto il predetto onere né vi è prova che gli amministratori per i quali è stata omessa la dichiarazione hanno pregiudizi penali, sicchè la mancata dichiarazione non costituisce motivo di illegittimità;
    2.- è invece fondata, per violazione del principio sancito dall'art. 84, u.c. del DLgs n. 163/2006 e, comunque, per difetto di motivazione, la censura di illegittimità della determinazione 11.9.2012 con cui il direttore generale dell'ASL convenuta ha nominato, successivamente alla ripresa delle operazioni di gara, una nuova commissione giudicatrice in luogo di quella originaria. La regola che si evince dalla richiamata norma è, infatti, quella che si deve mantenere l'originaria commissione giudicatrice anche nell'ipotesi di rinnovazione delle operazioni di gara a seguito di annullamento giurisdizionale: fatta eccezione, naturalmente, per il caso - non ricorrente nella fattispecie (ove era stata rilevata la mancata verbalizzazione della sospensione prima, e della ripresa poi, dei lavori della commissione dovuta alla momentanea, reiterata assenza di un commissario) - in cui la commissione sia impossibilitata a funzionare per pregiudizi e/o contrasti dei e tra i singoli componenti che non consentano un serio e sereno contraddittorio. La "ratio" è evidente, si vuole impedire che, attraverso l'espediente del mutamento della commissione, si possa condizionare l'esito del giudizio;
    che, dunque, il ricorso principale è fondato, rimanendo assorbite le ulteriori censure;
    C.- che, conclusivamente, per le suesposte considerazioni il ricorso incidentale è infondato, mentre è fondato e va accolto il ricorso principale;
    che le spese possono essere compensate in ragione della particolarità della controversia;
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) respinge il ricorso incidentale ed accoglie il ricorso principale e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.
    Spese compensate.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:
    Bruno Amoroso - Presidente
    Claudio Rovis - Consigliere, Estensore
    Silvia Coppari - Referendario
     
    IL PRESIDENTE
    Bruno Amoroso
    L'ESTENSORE
    Claudio Rovis
     
    Depositata in Segreteria il 25 gennaio 2013
     

    Valutazione della congruità delle offerte: costi medi del lavoro

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    N. 337/2013 Reg. Prov. Coll.
    N. 5426 Reg. Ric.
    ANNO 2011
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 5426 del 2011, proposto da:
    T. S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Vitale, con domicilio eletto presso Avv. Messina in Napoli, viale Gramsci, n. 19;
    contro
    Comune di Cridivo in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Orefice, con domicilio eletto in Napoli, via del Parco Comola Ricci, n. 165;
    nei confronti di
    G., rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Maiuri, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R.;
    per l'annullamento
    - della determina prot. 1091 del 30 agosto 2011 di approvazione dei verbali di gara n. 1, 2, 3 e 4 e di aggiudicazione definitiva al G. s.r.l. dell'affidamento quinquennale del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, nonché della gestione dell'isola ecologica;
    - di tutti gli atti connessi, ivi compreso il provvedimento con il quale la Commissione ha ritenuto congrua l'offerta della controinteressata, della giustificazioni presentate dall'affidataria del servizio nonché dei provvedimenti antecedenti, connessi e conseguenti e del relativo contratto ove sottoscritto;
    nonché per il riconoscimento del diritto della ricorrente all'aggiudicazione dell'appalto ed alla stipula del contratto con il ribasso dell'8,98% offerto in sede di gara.
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Cridivo e di G.;
    Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2013 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO
    La società ricorrente impugna gli esiti della gara indetta dal Comune di Cridivo per la raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, nonché per la gestione dell'isola ecologica, espletata con il sistema del massimo ribasso. Essa infatti si è collocata seconda in graduatoria, con ribasso offerto dell'8,98%, dietro l'aggiudicataria G. s.c.a.r.l., la quale ha offerto un ribasso pari al 18,65%.
    Con le censure avanzate in ricorso deduce la violazione degli articoli 86, 87 e 88 del codice degli appalti, violazione del principio di imparzialità, eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di motivazione e di istruttoria.
    A giudizio della società ricorrente, i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi perché l'amministrazione, tra l'altro, non avrebbe escluso l'offerta presentata dalla controinteressata, nonostante contenesse una determinazione del costo orario per il personale dipendente inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale vigente, circostanza aggravata dalla presenza di altre discrasie in punto di sostenibilità economica dell'offerta; secondo la ricorrente la Commissione di gara, una volta verificato che il costo della manodopera offerta era inferiore a quello minimo per garantire il pagamento del personale impiegato a norma del bando di gara e esaminata l'erroneità della copertura dei costi relativi alla manutenzione dei mezzi ed alla copertura assicurativa, nonché la mancanza della copertura dei costi per la vigilanza e per le campagne informative, avrebbe dovuto procedere all'esclusione della G. per l'anomalia del ribasso praticato. Ciò anche in considerazione della clausola della lex specialis di gara che obbliga l'impresa subentrante all'assunzione dei lavoratori che già prestano il servizio.
    Si sono costituite la stazione appaltante e la controinteressata, che concludono per l'inammissibilità e la reiezione del ricorso.
    Respinta l'istanza cautelare, all'udienza di discussione del 9 gennaio 2013 la causa è trattenuta per la decisione.
    DIRITTO
    Ai fini della decisione della controversia, occorre verificare se il comportamento tenuto dalla Commissione di gara evidenzi profili di irrazionalità e di contraddittorietà del giudizio di anomalia dell'offerta.
    È noto, in punto di diritto, che gli spazi riservati al Collegio ai fini della valutazione dell'operato dell'amministrazione risentano del peculiare carattere tecnico-discrezionale dell'operato della Commissione. Sicché, se il sindacato sulla discrezionalità tecnica, tipico della valutazione dell'anomalia dell'offerta, non può sfociare nella sostituzione dell'opinione del giudice a quella espressa dall'organo dell'amministrazione, è compito del giudice verificare se il potere amministrativo si sia esercitato con utilizzo di regole conformi a criteri di logicità, congruità e ragionevolezza (cfr., per tutte, Consiglio Stato, sez. V, 21 settembre 2005, n. 4947).
    Vale soggiungere che nel subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, la stazione appaltante ha l'obbligo di motivare in maniera particolarmente approfondita solamente nel caso in cui esprima un giudizio negativo che fa venire meno l'aggiudicazione, non richiedendosi, invece, che la motivazione sia particolarmente analitica e puntuale nel caso di esito positivo della verifica di anomalia dell'offerta che confermi la già disposta aggiudicazione, potendo in tal caso trovare sostegno per relationem nelle stesse giustificazioni presentate dal concorrente (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 23 agosto 2006, n. 4949).
    Nel caso in esame, dunque, al di là della motivazione esplicitata dalla stazione appaltante, la verifica deve appuntarsi sulla ragionevolezza del giudizio di sostenibilità complessiva dell'offerta della G., alla luce delle giustificazioni offerte.
    Secondo la tesi del ricorrente, i punti di criticità riguardano anzitutto i costi per il personale (indicati in 47.724,68 euro) sensibilmente inferiori a quelli necessari a garantire il trattamento economico conforme al CCNL del 5.4.2008, tenuto anche conto dell'articolo 17 del disciplinare (obbligo di mantenimento dei 14 dipendenti già adibiti al servizio). In particolare le giustificazioni offerte dall'aggiudicataria non hanno considerato la maggiorazione dovuta per l'orario notturno per la fascia orario dalla 4 alle 6 del mattino.
    L'aggiudicataria, con argomentazioni recepite dalla stazione appaltante, si è difesa sostenendo che il costo derivante dall'applicazione delle tabelle fise è stato ridotto in considerazione delle statistiche aziendali in punto di assenza per malattia e per infortuni (da 54 ore a 7), dell'eliminazione delle voci relative al lavoro domenicale ed assenze per motivi di studio, formazione e permessi ex legge 626 (ore ridotte da 12 a 6).
    È noto che nella valutazione della congruità delle offerte presentate nelle procedure di affidamento di servizi devono considerarsi anormalmente basse le offerte che si discostino in modo evidente dai costi medi del lavoro indicati nelle apposite tabelle, periodicamente predisposte dal Ministero del lavoro in base ai valori previsti dalla contrattazione collettiva e dalle norme in materia, i quali costituiscono non parametri inderogabili, ma indici del giudizio di adeguatezza dell'offerta, con la conseguenza che è ammissibile l'offerta che da essi si discosti, purché lo scostamento non sia eccessivo e vengano salvaguardate le retribuzioni dei lavoratori così come stabilito in sede di contrattazione collettiva (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 02 marzo 2006, n. 1598).
    I valori previsti dalle apposite tabelle ministeriali relative al costo del lavoro negli appalti di servizi, dunque, non fissano criteri rigidi e perentori, tali da dar luogo, nel caso di mancato rispetto, all'esclusione automatica dell'offerta, dovendo per contro, in caso di sensibile scostamento, la stazione appaltante disporre la verifica delle anomalie ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. n. 163 del 2006, in linea con il principio a codificato dall'art. 55 della direttiva 31 marzo 2004 n. 2004/18/CE - secondo cui i concorrenti devono avere la possibilità di dimostrare in concreto qualunque circostanza (di diritto e di fatto) che permetta la riduzione dei costi.
    Da'altra parte lo stesso d.m. Lavoro 16 giugno 2005 precisa all'art. 2 che costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione ai benefici contributivi e fiscali di cui l'impresa può usufruire (cfr. T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 23 luglio 2007, n. 632).
    Nel caso di specie, risulta dalla documentazione allegata che l'amministrazione, lungi dall'escludere immediatamente l'impresa ricorrente, ha richiesto a quest'ultima giustificazioni in ordine all'offerta presentata, con particolare riferimento all'indicazione del costo per la manodopera (che, come è noto, per tali tipologia di servizi costituisce una voce di costo importante).
    In sede di contraddittorio la ricorrente ha sostanzialmente chiarito che l'economia dell'offerta rispetto ai valori della tabella ministeriale si spiega con riferimento al miglior utilizzo del personale che, sulla base di una statistica interna, è in grado di offrire un numero di ore lavorate superiore a quelle indicate in tabella.
    Ma il rilievo non è convincente: con riferimento all'accertato scostamento dalle tabelle ministeriali recanti il costo della manodopera, se è pacifico che queste, per alcune voci, espongono dati non inderogabili, è altrettanto pacifico che alle medesime è assegnata la funzione di parametro legale (art. 86, comma 3 bis, d. lgs. n. 163 del 2006, codice dei contratti pubblici).
    Ciò comporta che lo scostamento dalle voci di costo che nelle tabelle ministeriali risultano derogabili in tanto può esser accettato, in quanto risulti puntualmente giustificato. Ed una tale dimostrazione deve essere particolarmente rigorosa con riferimento alle cd. ore annue mediamente lavorate dal personale poiché tale dato coinvolge eventi (malattie, infortuni, maternità) che non rientrano nella disponibilità dell'impresa e che quindi, per definizione, postulano stime particolarmente prudenziali. La conseguenza è che l'offerta la quale si proponga di far conto su un numero di assenze del personale minori rispetto a quelle assunte a livello statistico e su un campione certamente rappresentativo dalle tabelle ministeriali, per essere accettata come plausibile, deve essere accompagnata da significativi ed univoci dati probatori, i quali, al di là di generiche affermazioni, sono invece mancati nella fattispecie considerata (cfr. C.d.S. 1451 del 2009).
    Non va trascurato, poi, che in sede di giustificazioni (23 agosto 2011) la controinteressata ha presentato un prospetto di voci di spesa estremamente stringato, in cui è indicato in modo sintetico il complessivo costo per il personale (pari a 47.724,68 euro), senza che fosse possibile comprendere con precisione la sostenibilità economica del dato offerto.
    Solo in un secondo momento (con le ulteriori giustificazioni rese il 7 ottobre 2011), pur non allegando i prospetti relativi a ciascuna posizione lavorativa, si precisa che è stata effettuata una revisione del costo tabellare in funzione della realtà aziendale.
    Anche sotto tale profilo, dunque, risulta manchevole una rigorosa disamina della serietà dell'offerta.
    Vale soggiungere che tale discrasia, già di per sé suscettibile di inficiare il giudizio di congruità dell'offerta, si combina con altre condizioni economiche rappresentate in modo inammissibile, apodittico o carente (spese per onorare il contratto di avvalimento, costi di manutenzione ordinaria degli automezzi, spese per la sicurezza e la campagna informativa), che, considerato il ridottissimo utile di impresa e la percentuale minima per le spese generali (6%), corroborano la irragionevolezza della valutazione globale di affidabilità, descritta nei verbali di gara gravati.
    Vale in particolare osservare che, a fronte di un compenso originario in favore dell'impresa ausiliaria SIECO pari al 3%, in sede successiva l'aggiudicataria ha rettificato tale voce riducendola all'1%.
    Vero è che si è in giurisprudenza affermato che, ferma restando la immodificabilità dell'offerta nel suo complessivo importo economico, posto che il subprocedimento di verifica dell'anomalia non è vincolato a formalità, non si può escludere la possibilità che nel corso di tale subprocedimento sia modificata la prospettazione delle giustificazioni relative alle varie componenti del prezzo (Cons. St., sez. VI, 26 aprile 2005 n. 1889).
    Ma da tale giurisprudenza non si evince affatto la soluzione indicata dal Consorzio controinteressato e dall'Amministrazione resistente, e cioè una generalizzata possibilità di aggiustare, in sede di giustificazioni, le voci di costo cambiandole ad libitum.
    La giurisprudenza ha infatti precisato che il subprocedimento di giustificazione dell'offerta anomala non è volto a consentire aggiustamenti dell'offerta per così dire in itinere ma mira, al contrario, a verificare la serietà di una offerta consapevolmente già formulata ed immutabile (Cons. St., sez. V, 12 marzo 2009 n. 1451)
    Non si può dunque consentire che in sede di giustificazioni vengano apoditticamente rimodulate le voci di costo senza alcuna motivazione, con un'operazione di finanza creativa priva di pezze d'appoggio, al solo scopo di "far quadrare i conti" ossia di assicurarsi che il prezzo complessivo offerto resti immutato e si superino le contestazioni sollevate dalla stazione appaltante su alcune voci di costo, potendosi al più ammettere un aggiustamento di singole voci di costo che trovi il suo fondamento o in sopravvenienze di fatto o normative che comportino una riduzione dei costi, o in originari e comprovati errori di calcolo, o in altre ragioni plausibili.
    Nel caso di specie, invece, si è operata una sostanziale modifica della condizioni economiche dell'offerta.
    Pertanto anche in virtù del principio che in un appalto l'offerta, una volta presentata, non è suscettibile di modificazione, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti, e considerato che obiettivo della verifica di anomalia è quello di stabilire se l'offerta sia, nel suo complesso, e nel suo importo originario, affidabile o meno, il giudizio di congruità formulato dalla commissione di gara non appare sostenuto da una corretta analisi delle voci di costo che compongono l'offerta dell'aggiudicataria.
     
    Peraltro al fine della dimostrazione della copertura dei costi non indicati non basta indicare che gli stessi rientrano nella voce "spese generali", perché si utilizza una posta economica relativa ad oneri gestionali imprevisti per coprire deficienze dell'analisi giustificativa dell'offerta.
    Pertanto, nel caso di specie il giudizio di congruità dell'offerta svolto dalla commissione non appare corretto, tenuto anche conto che la valutazione non esprime soltanto un apprezzamento sulla generica capienza dell'offerta, ma anche della sua serietà.
    Le considerazione esposte conducono all'accoglimento del ricorso, con conseguente esclusione dell'offerta presentata dalla G. e declaratoria dei diritto della ricorrente a vedersi aggiudicare il servizio alla condizione dalla stessa offerte, previo superamento favorevole delle verifiche di legge. Ed invero, alla luce della giurisprudenza, l'annullamento in sede giurisdizionale dell'aggiudicazione di una gara d'appalto, per riscontrata illegittima valutazione dell'anomalia dell'offerta non costituisce ex se titolo ad ottenere l'appalto da parte dell'impresa seconda graduata, ma impone alla stazione appaltante l'obbligo di valutare la sussistenza dei requisiti di congruità della sua offerta (Consiglio di Stato, sez. VI, 24 settembre 2007, n. 4894).
    Solo in caso di esito positivo la ricorrente avrà diritto a subentrare nel contratto nelle more stipulato con l'aggiudicataria, desinato ad essere inefficace a far data dal nuovo affidamento.
    Quanto alla richiesta risarcitoria, la domanda troverà ristoro o nella futura aggiudicazione della gara o nella nuova opportunità che le viene offerta, derivante dalla ripetizione della procedura, per la parte dell'appalto che deve ancora essere eseguita. Il subentro della ricorrente ovvero il rinnovo della gara in ogni caso non possono invece ristorare il danno per la parte dell'appalto che ha già avuto esecuzione; per tale ultima parte la quantificazione del danno per equivalente sarà diversa a seconda che la ricorrente consegua o meno l'aggiudicazione (cfr. in proposito Consiglio di Stato, Sez. VI, 18.12.2001, n. 6281; TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 22.02.2005, n. 411; idem 13.12.2005, n. 4958), ferma restando la possibilità per la stazione appaltante di eliminare il pregiudizio mediante la stipula del contratto, in sede di subentro della ricorrente, per un periodo pari a quello complessivamente previsto dalla procedura di gara (cinque anni).
    Le considerazioni che precedono comportano, allo stato, l'inammissibilità della domanda risarcitoria relativamente al servizio già svolto dalla controinteressata.
    La delicatezza della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:
    - annulla gli atti impugnati;
    - dichiara l'inefficacia del contratto stipulato fra il Comune di Cridivo e l'aggiudicataria G. s.c.a.r.l.;
    - ordina il subentro della ricorrente nel contratto, previo completamento delle operazioni di gara e salve le verifiche di legge.
    Dichiara, allo stato, inammissibile la domanda risarcitoria e compensa le spese di lite, salvo la refusione del contributo unificato versato dalla ricorrente da porre a carico del Comune di Cridivo e della G. s.c.a.r.l., in solido, come per legge.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:
    Cesare Mastrocola - Presidente
    Pierluigi Russo - Consigliere
    Michele Buonauro - Primo Referendario, Estensore
     
    IL PRESIDENTE
    Cesare Mastrocola
    L'ESTENSORE
    Michele Buonauro
     
    Depositata in Segreteria il 16 gennaio 2013
     
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