Home Appalti e Contratti Appalti di Servizi I requisiti di moralità professionale ex 38 del D.Lgs. n. 163/2006: l'obbligo incombe su tutto il Consiglio di amministrazione?
  • Mercoledì 12 Ottobre 2011 15:13
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    Appalti e Contratti/Appalti di Servizi

    I requisiti di moralità professionale ex 38 del D.Lgs. n. 163/2006: l'obbligo incombe su tutto il Consiglio di amministrazione?

    sentenza T.A.R. Puglia - Lecce n. 1658 del 27/09/2011

    In appendice al dibattito sull'obbligo di dichiarare i requisiti morali: va esteso a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione della società partecipante alla gara?

    1. Appalto di servizi - Partecipazione e qualificazione - Requisiti generali - Dichiarazioni sull'assenza di cause ostative ai sensi dell'art. 38, D.Lgs. n. 163/2006 - Obbligo di presentazione anche per i procuratori - Non Sussiste - Ragioni

    2. Appalto di servizi - Partecipazione e qualificazione - Requisiti generali - Dichiarazioni ex art. 38, D.Lgs. n. 163/2006 - Componenti del Consiglio di Amministrazione - Obbligo - Solo se muniti di potere di rappresentanza - Ratio

    3. Appalto di servizi - Offerta - Anomalia - Valutazioni espresse dalla commissione in sede di verifica - Sindacabilità del G.A. - Limiti

    4. Appalto di servizi - Offerta - Anomalia - Giudizio di anomalia - Motivazione - Necessaria solo quando si concluda in senso negativo - Giudizio positivo - Motivazione per relationem con le giustificazioni presentate dal concorrente - Sufficienza

    5. Appalto di servizi - Gara - Commissione - Nomina - Segretario generale - Competenza - Sussiste

    1. requisiti, oggetto dell'autodichiarazione di cui all'art. 38, D.Lgs. n. 163/2006, fanno riferimento, per le società di capitali, agli "amministratori muniti del potere di rappresentanza". Sicché, l'art. 38, D.Lgs. n. 163/2006 richiede la dichiarazione ai soggetti su cui ricada simultaneamente la qualifica di amministratore e il conferimento del potere di rappresentanza; al mero procuratore manca invece il primo requisito, rappresentato dall'investitura formale come consigliere di amministrazione. La medesima disposizione limita, invero, la partecipazione alle gare e la libertà di iniziativa economica delle imprese, essendo prescrittiva dei requisiti di partecipazione; in quanto tale, assume carattere eccezionale ed è, quindi, insuscettibile di applicazione analogica a situazioni diverse, quale è quella dei procuratori. Differente è il ruolo rivestito dall'amministratore e dal procuratore; al primo spettano in esclusiva, ex lege (art. 2380-bis, Cod. Civ.), compiti gestionali e decisionali, a cui fa da contraltare uno specifico regime di responsabilità per gli atti compiuti, mentre al secondo spettano semplici poteri rappresentativi, nei limiti della procura rilasciata, da esercitarsi in attuazione delle direttive ricevute dall'organo amministrativo (1).
    (1) Cfr. Cons. Stato n. 3069/2011; Cons. Stato n. 513/2011.

    2. La dichiarazione ex art. 38, D.Lgs. n. 163/2006 non deve essere presentata da tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione di una società partecipante alla gara, bensì solo con riferimento al consigliere (nel caso di specie il Presidente del Consiglio di Amministrazione), munito del potere di rappresentanza secondo le previsioni statutarie della società medesima. E ciò in quanto occorre distinguere tra potere di rappresentanza e potere di gestione. Per il potere di amministrazione, coincidente con il potere di gestire e indirizzare l'impresa, vige il principio cogente di collegialità stabilito dall'art. 2380-bis, Cod. Civ. in base al quale, posto che la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale - "quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione" e dunque agiscono collegialmente. Invece, il potere di rappresentanza coincidente con il potere di impegnare la società con i terzi, può essere assegnato a consiglieri individuali e non spetta necessariamente alla collegialità dell'organo amministrativo. In tal senso depone chiaramente l'art. 2328, Cod. Civ. secondo cui l'atto costitutivo deve indicare "il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società", ammettendo dunque la possibilità che il potere di rappresentanza sia esercitato in via disgiuntiva da alcuni consiglieri.

    3. Le valutazioni compiute dalla stazione appaltante in sede di riscontro delle anomalie delle offerte sono espressione di un potere tecnico discrezionale sindacabile in sede giurisdizionale soltanto ove emergano in modo indubitabile la manifesta illogicità, irrazionalità e la grave insufficienza della motivazione, macroscopici errori di fatto e l'inattendibilità delle valutazioni tecniche operate; il giudizio si limita dunque ad sindacato essenzialmente estrinseco, volto a controllare la logicità dell'iter motivazionale del provvedimento di ammissione o di esclusione alla luce delle giustificazioni fornite dall'impresa nel sub procedimento di verifica dell'anomalia. Incombe dunque su chi contesta l'aggiudicazione l'onere di individuare gli specifici elementi da cui il Giudice Amministrativo possa evincere che la valutazione tecnico-discrezionale dell'amministrazione sia stata manifestamente irragionevole ovvero sia stata complessivamente basata su fatti erronei o travisati.

    4. L'obbligo di motivare in modo completo e approfondito una offerta anomala sussiste solo nel caso i

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    N. 1658/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 735 Reg. Ric.
    ANNO 2011
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 735 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
    S. Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Della Rocca, con domicilio eletto presso l'avv. Noemi Carnevale in Lecce, via Oberdan 107;
    contro
    Comune di Brindisi, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Guarino, con domicilio eletto presso l'avv. Antonio Astuto in Lecce, via Umberto I, 28;
    nei confronti di
    G. Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Pier Luigi Portaluri, Oronzo Marco Calsolaro, con domicilio eletto presso l'avv. Portaluri in Lecce, via Imbriani 24;
    per l'annullamento
    - della determinazione n. 106 dei 14 marzo 2011 del Comune di Brindisi, a firma del Dirigente Dott. C. D., con cui è stata adottata l'aggiudicazione definitiva del contratto di appalto relativo all'affidamento del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali oltre alla riscossione delle entrate rivenienti dalle sanzioni del Codice della Strada e dai Fitti Attivi, conosciuta in data 30 marzo 2011;
    - della nota n. 16676 del 22 marzo 2011, recante comunicazione dell'aggiudicazione definitiva impugnata sub a), conosciuta in data 30 marzo 2011;
    - del provvedimento n. 297 del 23 dicembre 2010 a firma dei Segretario Generale, recante nomina della Commissione di Gara;
    - delle operazioni di gara del 28 dicembre 2010 e del relativo verbale n. 1;
    - delle operazioni di gara del 13 gennaio 2011 e del relativo verbale n. 2;
    - della operazioni di gara del 2 febbraio 2011 e del relativo verbale n. 3;
    - della nota n. 36 del 14 febbraio 2011 a firma del Segretario Generale;
    - della nota proc. n. 112011 del 16 febbraio 2011 del Comune di Brindisi - Settore Tributi, a firma del Dirigente Rag. M. D.;
    - delle operazioni di gara del 24 febbraio 2011 e del relativo verbale n. 4, recante graduatoria provvisoria;
    - del bando di gara approvato con determinazione dirigenziale n. 239 del 3 novembre 2010, nella parte in cui ha previsto che la nomina e la formazione della Commissione di Gara avvenissero secondo quanto disposto dall'art. 24 dei Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti;
    - per quanto di ragione, dell'art. 24 del Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti approvato con delibera di C.C. n. 207 del 3 dicembre 1998;
    - del contratto, laddove stipulato;
    - in ogni caso di tutti gli atti della procedura de qua, anche non conosciuti, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, prodromico, consequenziale e comunque connesso;
    nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto ex arti. 121 e 122 c.p.a., e per la pronuncia di subentro della ricorrente nello stesso contratto - laddove medio tempore stipulato;
    nonché per il risarcimento dei danni.
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Brindisi e di G. Spa;
    Visto il ricorso incidentale, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla G. spa;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2011 il dott. Luca De Gennaro e uditi l'avv. Della Rocca per il ricorrente, l'avv. Trane, in sostituzione dell'avv. Guarino, per il Comune e l'avv. Portaluri e l'avv. Calsolaro per la controinteressata;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO E DIRITTO
    1. Il Comune di Brindisi ha bandito una gara per l'affidamento del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali.
    Con determinazione n. 106 del 14 marzo 2011 la gara è stata aggiudicata alla G. spa, odierna controinteressata.
    Con l'odierno ricorso, la seconda classificata S. spa insorge avverso la suddetta aggiudicazione e denuncia i seguenti motivi di illegittimità:
    - violazione artt. 86 ss. D.lgs. 163/2006, violazione lex specialis, violazione art. 97, irragionevolezza, illogicità, erronea considerazione del fatto, difetto di istruttoria, contraddittorietà;
    - omessa motivazione, violazione artt. 86 ss. D.lgs 163/2006, violazione del principio di trasparenza, violazione art. 3 L. 241/1990, violazione della par condicio dei concorrenti, contraddittorietà;
    - incompetenza, violazione art. 88 D.lgs 163/2006, violazione art. 89 DPR 554/1999;
    - sulla nomina e composizione della Commissione, violazione del principio di collegialità, violazione art. 84 D.lgs 163/2006, violazione art. 2 D.lgs. 163/2006, incompetenza.
    - sulla nomina e composizione della Commissione, violazione del principio di collegialità, violazione art. 84 D.lgs 163/2006, violazione art. 2 D.lgs. 163/2006, violazione del principio di segretezza e imparzialità.
    Si è costituita la G. spa, chiedendo la reiezione del ricorso e presentando ricorso incidentale, integrato da motivi aggiunti.
    Si è costituito il Comune chiedendo la reiezione del ricorso.
    Con ordinanza 402/2011 è stata concessa la misura cautelare, ravvisandosi in sede di cognizione sommaria apparenti vizi nella valutazione dell'anomalia dell'offerta dell'aggiudicataria..
    2. All'udienza del 7 luglio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
    3. Il ricorso incidentale - da esaminarsi in via prioritaria - è infondato.
    3.1. La G. spa si duole della mancata estromissione della ricorrente dalla gara, in quanto la stessa avrebbe omesso di presentare la dichiarazione sostitutiva circa l'inesistenza di cause di esclusione ex art. 38 D.lgs 163/2006 con riferimento al sig. M. e al sig. F., procuratori della società.
    La doglianza non ha pregio.
    I requisiti, oggetto dell'autodichiarazione di cui all'art. 38 D.lgs 163/2006, fanno riferimento, per le società di capitali, agli "amministratori muniti del potere di rappresentanza".
    In conformità al prevalente indirizzo del Consiglio di Stato (cfr. da ultimo sent. 3069/2011, 513/2011) si osserva che, a prescindere dall'ampiezza dei poteri conferiti al procuratore:
    - il tenore letterale dell'art. 38 richiede la dichiarazione ai soggetti su cui ricada simultaneamente la qualifica di amministratore e il conferimento del potere di rappresentanza; al mero procuratore manca invece il primo requisito, rappresentato dall'investitura formale come consigliere di amministrazione;
    - la medesima disposizione limita la partecipazione alle gare e la libertà di iniziativa economica delle imprese, essendo prescrittiva dei requisiti di partecipazione; in quanto tale, assume carattere eccezionale ed è, quindi, insuscettibile di applicazione analogica a situazioni diverse, quale è quella dei procuratori.
    - differente è il ruolo rivestito dall'amministratore e dal procuratore; al primo spettano in esclusiva, ex lege (art. 2380-bis c.c.), compiti gestionali e decisionali, a cui fa da contraltare uno specifico regime di responsabilità per gli atti compiuti, mentre al secondo spettano semplici poteri rappresentativi, nei limiti della procura rilasciata, da esercitarsi in attuazione delle direttive ricevute dall'organo amministrativo.
    Non vi è dunque alcuna possibilità per estendere in via analogica l'applicabilità della disposizione ai procuratori, in ragione della diversità ontologica tra amministratore e procuratore e della natura eccezionale della norma invocata
    3.2. Con il ricorso incidentale si deduce altresì che il certificato camerale presentato dalla ricorrente e relativo all'iscrizione per l'attività oggetto di gara, fosse privo di validità.
    Il motivo non ha pregio.
    Il certificato è stato rilasciato il 19 ottobre 2010 e dunque al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione (27 dicembre 2010) era in corso di validità ex art. 41 DPR 445/2000 in virtù del quale tali certificazione hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio.
    3.3 I motivi aggiunti al ricorso incidentale sono altresì infondati.
    Data l'infondatezza della censura, si può prescindere dall'eccezione di tardività dedotta dalla S. spa.
    La G. spa deduce che la dichiarazione ex art. 38 avrebbe dovuto essere presentata da tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, e non solo dal Presidente con potere di rappresentanza, sulla base dell'assunto che "amministratore della società è il CdA collegialmente considerato" e non il singolo consigliere.
    La censura è priva di pregio.
    Le deduzioni del ricorrente incidentale muovono da un'indebita commistione tra potere di rappresentanza e potere di gestione
    Per il potere di amministrazione, coincidente con il potere di gestire e indirizzare l'impresa, vige il principio cogente di collegialità stabilito dall'art. 2380-bis c.c. in base al quale, posto che la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale - "quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione" e dunque agiscono collegialmente.
    Invece il potere di rappresentanza coincidente con il potere di impegnare la società con i terzi, può essere assegnato a consiglieri individuali e non spetta necessariamente alla collegialità dell'organo amministrativo; in questo senso depone chiaramente l'art. 2328 c.c. secondo cui l'atto costitutivo deve indicare "il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società", ammettendo dunque la possibilità che il potere di rappresentanza sia esercitato in via disgiuntiva da alcuni consiglieri.
    E' dunque corretta la domanda della S. che ha presentato la dichiarazione ex art. 38, lett. c), solo con riferimento al consigliere, nel caso di specie il Presidente del CdA, munito del potere di rappresentanza secondo le previsioni statutarie proprie della ricorrente e depositate in atti.
    4. Quanto all'impugnativa proposta in via principale, questa deve essere respinta.
    4.1 Con il primo motivo la ricorrente censura la mancata esclusione dell'aggiudicataria per anomalia dell'offerta; risulterebbe infatti l'inattendibilità dell'offerta avendo la G. sovrastimato le voci di ricavo e sottostimato le voci di costo.
    La doglianza non ha pregio.
    Occorre premettere che per l'indirizzo prevalente nella giurisprudenza, a cui il Collegio ritiene di aderire, le valutazioni compiute dalla stazione appaltante in sede di riscontro delle anomalie delle offerte sono espressione di un potere tecnico discrezionale sindacabile in sede giurisdizionale soltanto ove emergano in modo indubitabile la manifesta illogicità, irrazionalità e la grave insufficienza della motivazione, macroscopici errori di fatto e l'inattendibilità delle valutazioni tecniche operate; il giudizio si limita dunque ad sindacato essenzialmente estrinseco, volto a controllare la logicità dell'iter motivazionale del provvedimento di ammissione o di esclusione alla luce delle giustificazioni fornite dall'impresa nel sub procedimento di verifica dell'anomalia.
    Incombe dunque su chi contesta l'aggiudicazione l'onere di individuare gli specifici elementi da cui il giudice amministrativo possa evincere che la valutazione tecnico-discrezionale dell'amministrazione sia stata manifestamente irragionevole ovvero sia stata complessivamente basata su fatti erronei o travisati.
    In questa prospettiva, il Collegio ritiene, melius re perpensa, che non sia stata raggiunta la chiara e inequivoca dimostrazione della incongruità dell'offerta della G. spa e delle conseguente irragionevolezza della valutazione comunale in merito.
    Le censure proposte nel ricorso principale sono in larga parte frutto di calcoli probabilistici e dati variabili che risultano dipendenti anche dalle diverse situazioni aziendali e dalle diverse metodologie adottate.
    Al riguardo, fermo restando che esula dal compito del giudice il riesame delle autonome valutazioni su singole poste compiute dall'Amministrazione sulla base delle cognizioni tecniche acquisite (cfr. ex multis Cons. Stato 3406/2008), si osserva, in relazione a quanto dedotto con il gravame principale, che:
    - l'affidataria del servizio non è tenuta ad esercitare l'attività di recupero esclusivamente attraverso raccomandata postale, e dunque a sostenere i relativi costi potendo avvalersi anche di messi notificatori, a costi notevolmente inferiori, ai sensi dell'art. 1, comma 158 L. 296/2006;
    - non è smentita l'affermazione dell'aggiudicataria di aver determinato i costi di stampa e postalizzazione, censurati come eccessivamente bassi, come saldo negativo tra i costi complessivi sostenuti e i rimborsi spettanti secondo la vigente disciplina;
    - il costo del personale sostenuto dall'aggiudicataria (650.000 euro) è sostanzialmente in linea con quello stabilito dalla contrattazione collettiva;
    - l'importo preventivato dei ricavi per tributi, che secondo la ricorrente sarebbe largamente sovrastimato, non appare invece irragionevole, considerato che appare l'esito di un articolato iter argomentativo e che al riguardo non vige parametro di valutazione assolutamente obiettivo;
    - in particolare i ricavi previsti da accertamento ICI appaiono il frutto di stime aziendali e contabili che, seppure opinabili, non possono ritenersi illogiche, fondandosi su dati storici relativi ai passati esercizi e sulla possibilità, allo stato degli atti non confutabile, di far emergere vaste aree di evasione;
    - parimenti, in relazione alle voci relative al gettito previsto dagli accertamenti Tarsu e per violazioni del codice della Strada, i calcoli presentati dall'aggiudicataria si fondano su argomenti di natura probabilistici che non mostrano profili di illogicità sul piano metodologico.
    Deve essere pertanto condivisa la valutazione complessiva dei tecnici comunali secondo cui i conteggi elaborati dalla S. a sostegno delle proprie ragioni tengono conto, nell'elaborare ipotesi probabilistiche, di fattori variabili e relativi che ex se non possono condurre all'accoglimento dei rilievi sollevati (cfr. sul punto la nota comunale n. 301/2011 di risposta ai rilievi della ricorrente)
    In conclusione non vi sono elementi sintomatici sufficienti per dichiarare illogica o incoerente la valutazione dell'anomalia da parte del Comune.
    4.2. Con il secondo motivo la S. spa si duole che la stazione appaltante abbia omesso di indicare le motivazioni sottostanti al giudizio di congruità dell'offerta della G. spa.
    La doglianza è infondata.
    Costituisce ius receptum che l'obbligo di motivare in modo completo e approfondito sussiste solo nel caso in cui la stazione appaltante esprima un giudizio negativo che faccia venir meno l'aggiudicazione; per contro, non è richiesta una motivazione analitica nel caso di esito positivo della verifica di anomalia, essendo in tal caso esaustiva la motivazione per relationem con le giustificazioni presentate dal concorrente.
    4.3. Con il terzo motivo la ricorrente assume la violazione delle norme sulla competenza alla valutazione dell'anomalia dell'offerta; nella fattispecie non sarebbe stato interpellato il responsabile del procedimento, che sarebbe stato il soggetto competente ad effettuare la valutazione.
    La censura è destituita di fondamento in punto di fatto.
    Il Presidente della commissione di gara, rilevando che una valutazione delle giustificazioni richiedeva specifiche cognizioni tecniche, ha chiesto l'ausilio di un parere al Segretario Generale e ai Dirigenti del Settore Affari generali (dott. D.) e del Settore Tributi (Rag. DE.).
    Questi ultimi due, secondo quanto disposto dal disciplinare di gara, rivestono, rispettivamente, la qualifica di responsabile del procedimento limitatamente alla fase di gara e di responsabile unico del procedimento; posto anche che, proprio sulla base del parere espresso dal RUP Rag. DE. - a cui rinvia motivando per relationem - la Commissione ha assunto le determinazioni censurate, non ha fondamento la doglianza relativa all'esclusione del responsabile del procedimento dalla fase valutativa.
    4.4 Con il quarto motivo si lamenta l'illegittima nomina e composizione della Commissione.
    Il motivo è infondato.
    In primo luogo si contesta la violazione dell'art. 84 D.lgs. 163/2006, in quanto la Commissione è composta da un solo membro e dovrebbe invece avere natura necessariamente collegiale.
    La presunta violazione non sussiste in quanto:
    - l'art. 84 comma 10 non codifica un principio di carattere generale applicabile per tutte le gare ma stabilisce una regola specifica ed esplicita solo per le gare da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ipotesi in cui i poteri discrezionali della Commissione hanno maggiore incidenza e dunque sono maggiori gli accorgimenti per garantire l'imparzialità e la trasparenza del giudizio;
    - una regola analoga nelle gare, come quella in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio più basso non è prevista dall'ordinamento.
    Deve dunque ritenersi ammessa la composizione monocratica della commissione di gara.
    In secondo luogo si censura l'incompetenza del Segretario generale a nominare la commissione, potere che sarebbe spettato al dirigente del settore interessato.
    Il vizio dedotto non sussiste in quanto:
    - l'art. 24 del regolamento comunale attribuisce tale prerogativa al Segretario generale, che ha la competenza della nomina del Presidente del seggio di gara quando si procede con il criterio del prezzo più basso;
    - l'art. 84 D.lgs. 163/2006, per le ragioni già esposte, non si applica al tipo di gara in oggetto;
    - la stessa attribuzione non invade la sfera inderogabile di competenze in capo alla dirigenza ex art. 107 D.lgs. 267/2000;
    - il Segretario "esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti" ex art. 97 D.lgs 267/2000 e al medesimo possono essere attribuite, in relazione a carenze riscontrate nella struttura organizzativa dell'ente, funzioni di carattere gestionale (cfr. sul punto TAR Lecce 1924/2010).
    4.5 Con il quinto motivo si deduce un'ulteriore violazione dell'art. 84 D.lgs. 163/2006 in quanto la nomina della Commissione sarebbe avvenuta prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
    Il motivo non ha pregio.
    Come già evidenziato, l'art. 84 richiamato regola la nomina della Commissione nelle gare da aggiudicarsi in base all'offerta economicamente più vantaggiosa.
    La norma mira dunque ad evitare ogni forma di possibile coinvolgimento dei singoli commissari con le imprese partecipanti nelle procedure dove il seggio di gara ha incisivi poteri discrezionali.
    Nel caso di specie non vi sono dunque ragioni per estendere la regola di cui al citato art. 84, comma 10 - espressamente dettata per la richiamata tipologia di gare - alle gare, come quella de qua, da assegnarsi in base al prezzo più basso, dove l'automaticità della scelta rende meno rilevante il momento della nomina dei commissari (cfr. in termini Cons. Stato 4613/2008, 4311/2010); nessuna norma impone infatti - nel caso di specie - la posticipazione della nomina della commissione rispetto alla presentazione delle offerte.
    5. In conclusione, vista l'infondatezza delle censure dedotte, il Tribunale respinge l'impugnativa incidentale e principale.
    Data la complessità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando:
    - respinge il ricorso incidentale integrato da motivi aggiunti;
    - respinge il ricorso principale.
    Spese compensate.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Rosaria Trizzino
    L'ESTENSORE
    Luca De Gennaro
    IL CONSIGLIERE
    Ettore Manca
     
    Depositata in Segreteria il 27 settembre 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     
     
Mondolegale 2011
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