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    Corte di cassazione
    Sezione I civile
    Sentenza 31 maggio 2016, n. 11261

    Presidente: Salvago - Estensore: Sambito

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con atto notificato il 2 dicembre 2007, il Centro agroalimentare di Napoli - CAAN - convenne in giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Napoli la S.n.c. RaDal proponendo opposizione avverso la relazione di stima resa dal Collegio dei periti di cui all'art. 21 del d.P.R. n. 327 del 2001 relativa alla determinazione dell'indennità di espropriazione di suoli, occorrenti per la realizzazione del centro agroalimentare.

    Con sentenza del 25 febbraio 2011, la Corte adita, nel contraddittorio delle parti ed all'esito della disposta CTU, determinò l'indennità d'espropriazione nella misura di Euro 185.700,00 sulla scorta del valore venale dell'area, ritenuta di natura edificatoria, in quanto con una variante del 1995 era stata prevista una zona omogenea D3, per l'insediamento del centro agroalimentare, e, con altra variante del 2005, anch'essa a natura conformativa, le relative infrastrutture funzionalmente complementari. La Corte ritenne la stima dei tecnici congrua anche perché conforme ad altre già acquisite in relazione ad altri giudizi aventi analoga natura.

    Per la cassazione della sentenza, il CAAN ha proposto ricorso affidato a tre mezzi, ai quali la Cooperativa ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1. Col primo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c., 72 della l. n. 2359 del 1865, oltre che vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale statuito sulla rideterminazione dell'indennità di espropriazione, quando alla data della pronuncia non risultava adottato il decreto di espropriazione, la cui emanazione costituisce, invece, una condizione dell'azione.

    2. Il motivo è fondato. Questa Corte, anche a sezioni unite, ha ripetutamente affermato che: a) l'azione di determinazione dell'indennità di esproprio trova causa nella procedura espropriativa ritualmente definita mediante la pronuncia del decreto ablativo; il quale segnando il momento del trasferimento della proprietà dell'immobile a titolo originario dall'espropriato all'ente espropriante, nonché della sostituzione del diritto reale del primo in diritto al giusto indennizzo di cui all'art. 42 Cost., costituisce un'indefettibile condizione dell'azione suddetta per qualsiasi tipologia di espropriazione, risolvendosi in un fatto indispensabile per integrarne la fattispecie costitutiva (Cass., sez. un., 4241/2004, 833/1999; 818/1999); b) la pronuncia del decreto di espropriazione non si pone, infatti, quale presupposto processuale, cui sia subordinata l'esperibilità della domanda, ma si configura quale evento fattuale e nel contempo giuridico che condiziona il diritto all'indennità; per cui, seppure insussistente al momento della proposizione della domanda, consente (e nel contempo impone) al giudice di esaminare il merito della controversia se, al tempo della decisione, risulta essersi verificato (Cass. 1504/1993; 8555/1994; 1626/1996; 746/1999; 9382/1999; 12408/2006); c) è dunque sufficiente che detto provvedimento venga ad esistenza prima della decisione della causa, in ogni stato e grado del giudizio: anche in quello di legittimità fino al termine della discussione orale.

    3. Tali principi, affermati in relazione alla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 327 del 2001, vanno ribaditi in riferimento alla nuova disciplina, che consente bensì, di proporre l'opposizione avverso la stima dei tecnici in epoca antecedente la pronuncia del decreto di espropriazione, ma, diversamente da quanto opina la Società controricorrente, non ha modificato la necessità della sua emissione prima della definizione del giudizio di cui all'art. 54 del T.U. anzidetto, richiedendo, anzi, che il provvedimento sia notificato ai proprietari ed eseguito nel termine perentorio di due anni dalla sua adozione (artt. 23 e 24). In particolare, l'esegesi propugnata dalla controricorrente in sede di memoria, secondo cui nel sistema introdotto dall'art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 327 del 2001 (in parte qua non modificato dal d.lgs. n. 150 del 2011), l'impugnazione dell'indennità di espropriazione determinata dalla terna di periti "non è subordinata alla previa emanazione del decreto di espropriazione" è dunque in sé vera: una delle parti interessate, decorsi trenta giorni dalla comunicazione del deposito della relazione di stima dei tecnici (o della Commissione provinciale) prevista dall'art. 27, comma 2, "può impugnare innanzi all'autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell'indennità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità", ma, tanto non comporta che, in assenza di provvedimento ablativo, il relativo procedimento possa concludersi con una sorta di statuizione meramente estimatoria di un'indennità non ancora dovuta, e suscettibile, in tesi, di restar lettera morta nell'ipotesi in cui l'autorità espropriante dovesse reputare, per motivi di pubblico interesse, di non procedere all'espropriazione del bene; alla quale perciò resta in ogni caso subordinata.

    4. Siffatta conclusione trova conferma anche nella sequenza procedimentale prevista dal T.U. (art. 20, commi 11 e 12; 22, 23 e 26, comma 11) nella quale, come già accadeva in quella precedente, di cui alla l. 865 del 1971, la pronuncia del decreto di esproprio segue di regola la sola offerta dell'indennità provvisoria, che, a norma dell'art. 23, comma 1, lett. c, deve essere indicata nel provvedimento e precede logicamente la determinazione dell'indennità definitiva, che la nuova normativa demanda non soltanto alla Commissione Provinciale (unico sistema previsto da quella pregressa), ma anche, ed in alternativa, al collegio dei tecnici di cui all'art. 21. Il tutto senza escludere l'ipotesi eccezionale in cui il decreto tardi ad essere emesso e, tuttavia, nelle more sia egualmente determinata l'indennità definitiva ad opera della Commissione provinciale ovvero del collegio dei tecnici: in tal caso insorgendo la sola necessità che nel decreto di esproprio sia indicata anche la determinazione dell'indennità suddetta (artt. 27 e 23, lett. d, ove significativamente la nomina dei tecnici è considerata solo "eventuale"). E proprio al lume di dette due fattispecie -quella fisiologica e quella eccezionale in cui il decreto di esproprio segue la stima definitiva - si spiega il disposto dell'art. 54, 2° comma (esattamente riprodotto nell'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011) che in quest'ultima ipotesi prevede che il termine di 30 giorni per proporre opposizione decorre proprio "dalla notifica del decreto di esproprio"; ovvero "dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio": in entrambi i casi, tuttavia, presupponendo e richiedendo, comunque, la previa pronuncia del decreto di espropriazione.

    5. Pertanto, anche nel caso di determinazione dell'indennità definitiva di espropriazione mediante perizia dei tecnici, il decreto di espropriazione continua a costituire la fonte del credito indennitario, acquistando al riguardo una duplice valenza. Per la prima, non consente di addivenire ad una statuizione sull'ammontare dell'indennità definitiva se non in presenza del provvedimento ablatorio: mancando il quale viene meno il presupposto stesso per configurare la trasformazione del diritto di proprietà in diritto all'indennizzo, e la domanda deve essere dichiarata inammissibile. Per la seconda, introduce il corollario per cui, per converso, emanato il provvedimento, sorge contestualmente ed è per ciò stesso azionabile, il diritto del proprietario a percepire detto indennizzo, ormai non più subordinato alla sua liquidazione in sede amministrativa (Corte cost. 67/1990): perciò identificandosi la vicenda ablatoria anche per il profilo degli effetti favorevoli al proprietario con il momento del decreto di espropriazione, con la conseguenza ulteriore che l'ammontare dell'indennità definitiva deve essere determinato con riguardo alla data del trasferimento coattivo della proprietà, tenendo dunque conto delle caratteristiche dell'immobile espropriato in questo momento (Cass. n. 17604/2013; 11406/2012; 20997/2008; 11054/2001).

    6. Nella specie, l'affermazione del ricorrente secondo cui il provvedimento ablativo rispetto agli immobili in questione non è stato emesso non è contestata ex adverso, pertanto ci si deve limitare a definire in rito l'azione proposta (cfr. da ultimo, Cass. n. 3817 del 2016), con assorbimento degli altri motivi, con cui era stata censurata, per violazione di legge e vizio di motivazione, la ritenuta natura edificatoria del fondo, ed il relativo valore.

    7. La novità della questione giustifica l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

    P.Q.M.

    La Corte cassa l'impugnata sentenza, dichiara improcedibile la domanda di determinazione dell'indennità di espropriazione e compensa per intero tra le parti le spese di merito e di legittimità.

    Ultimo aggiornamento Lunedì 18 Luglio 2016 14:20
     

    L'articolo 42 bis passa il vaglio della Corte Costituzionale

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    SENTENZA N. 71

    ANNO 2015


    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    LA CORTE COSTITUZIONALE

    composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,


    ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità – Testo A), articolo introdotto dall’art. 34, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, promossi dalla Corte di cassazione ? sezioni unite civili, con due ordinanze del 13 gennaio 2014 e dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, con ordinanze del 12 maggio e del 5 giugno 2014, rispettivamente iscritte ai nn. 89, 90, 163 e 219 del registro ordinanze 2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 24, 42 e 50, prima serie speciale, dell’anno 2014.

    Visti gli atti di costituzione del Comune di Porto Cesareo, di S.C. ed altri, di Corrida srl, nonchè gli atti di intervento di D.G.G. nella qualità di erede universale di C.R., di SEP ? Società Edilizia Pineto spa e del Presidente del Consiglio dei ministri;

    udito nell’udienza pubblica del 10 marzo 2015 e nella camera di consiglio dell’11 marzo 2015 il Giudice relatore Nicolò Zanon;

    uditi gli avvocati Giuseppe Lavitola per SEP ? Società Edilizia Pineto spa, Luca Di Raimondo per S.C. ed altri, Giovanni Pallottino e Francesco Nardocci per Corrida srl e l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.


    Ritenuto in fatto

    1.– La Corte di cassazione, sezioni unite civili, ed il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, con quattro distinte ordinanze di analogo tenore, pronunciate in altrettanti giudizi, rispettivamente le prime due del 13 gennaio 2014 (r.o. n. 89 del 2014 e n. 90 del 2014), la terza del 12 maggio 2014 (r.o. n. 163 del 2014) e la quarta del 5 giugno 2014 (r.o. n. 219 del 2014), hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 97, 111, primo e secondo comma, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità – Testo A), con il quale viene disciplinata la «Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico».

    2.– La prima ordinanza della Corte di cassazione (r.o. n. 89 del 2014) espone che, nel giudizio a quo, instaurato innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, il ricorrente, proprietario di un fondo oggetto di procedura espropriativa, ha chiesto la condanna del Comune di Porto Cesareo alla restituzione dei beni, occupati senza titolo da tale amministrazione, per l’inutile scadenza della dichiarazione di pubblica utilità che li aveva destinati alla realizzazione di strade, parchi e parcheggi.

    Con sentenza del 25 giugno 2010 n. 1614, il TAR ha ordinato al Comune di Porto Cesareo l’adozione del provvedimento acquisitivo delle aree (adottato con delibera consiliare 19 ottobre 2011) ai sensi dell’allora vigente art. 43 del T.U. sulle espropriazioni, approvato con il citato d.P.R. n. 327 del 2001.

    Dichiarata costituzionalmente illegittima tale norma, con sentenza n. 293 del 2010 di questa Corte, il ricorrente ha nuovamente adito il medesimo TAR per ottenere la restituzione del fondo ed il risarcimento del danno.

    Essendo stato introdotto, nelle more, l’art. 42-bis nello stesso T.U. sulle espropriazioni, attraverso l’art. 34, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, il Comune di Porto Cesareo, con provvedimento del 19 ottobre 2011, ha disposto l’acquisizione dei terreni al suo patrimonio, liquidando al proprietario l’indennizzo previsto dalla nuova norma.

    Avendo il ricorrente, con motivi aggiunti, richiesto anche la rideterminazione dell’indennizzo in base al valore venale attuale dei beni, il Comune di Porto Cesareo ha proposto regolamento di giurisdizione, chiedendo alla Corte di cassazione che la controversia sulla rideterminazione dell’indennizzo fosse attribuita al giudice ordinario, in forza della previsione di cui all’art. 133, primo comma, lettera f), del codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo»).

    La Corte di cassazione ha così ritenuto di sollevare questione di legittimità costituzionale della norma di cui all’art. 42-bis del T.U. sulle espropriazioni, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 97, 111, primo e secondo comma, 113 e 117, primo comma, Cost.

    2.1.– Il giudice rimettente, in punto di rilevanza, osserva che, da un lato, sarebbe pacifica l’applicabilità dell’istituto della cosiddetta “acquisizione sanante”, (re)introdotto dall’art. 42-bis del T.U. sulle espropriazioni e, dall’altro, sarebbe proprio il sopravvenire di detta normativa ad aver mutato quella previgente, più favorevole, invocata dal ricorrente e ad impedire la restituzione dei terreni di fatto occupati dalla pubblica amministrazione, nonché a sostituire il diritto al risarcimento del danno integrale con quello al conseguimento dell’indennizzo, causa del regolamento di giurisdizione.

    In particolare, secondo il giudice rimettente, l’esame del ricorso potrebbe indurre astrattamente al suo accoglimento, con la traslatio iudicii al giudice ordinario, nella vigenza della norma della cui legittimità costituzionale si dubita. Ove invece l’art. 42-bis, per i prospettati dubbi di compatibilità con la Costituzione, venisse espunto dall’ordinamento, il ricorrente fruirebbe del trattamento risultante dalla disciplina previgente all’emanazione delle disposizioni impugnate. Un trattamento per lui più favorevole – già richiesto al Tribunale amministrativo davanti al quale il giudizio resterebbe incardinato – e consistente nella restituzione dell’immobile soggetto ad occupazione in radice illegittima, oltre al risarcimento del danno, informato ai principi generali dell’art. 2043 del codice civile.

    2.2.– Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice rimettente ha premesso che l’art. 42-bis del T.U. sulle espropriazioni avrebbe riproposto l’istituto previsto dal precedente art. 43, di cui ha ereditato la rubrica.

    2.2.1.– Il giudice rimettente dubita, in primo luogo, della compatibilità della norma censurata con gli artt. 3 e 24 Cost.

    Quanto alla violazione dell’art. 3 Cost., espressione del principio di uguaglianza, la Corte di cassazione sostiene che verrebbe riservato un trattamento privilegiato alla pubblica amministrazione che abbia commesso un fatto illecito. Mentre per qualsiasi altro soggetto dell’ordinamento l’illecito sarebbe fonte dell’obbligazione «risarcitoria/restitutoria» di cui agli artt. 2043 e 2058 cod. civ., alla pubblica amministrazione verrebbe attribuita la facoltà di mutare – successivamente all’evento dannoso prodotto nella sfera giuridica altrui, e per effetto di una propria unilaterale manifestazione di volontà – il titolo e l’ambito della responsabilità, nonché il tipo di sanzione (da risarcimento in indennizzo) stabiliti in via generale dal precetto del neminem laedere.

    Secondo il giudice rimettente, la pubblica amministrazione, allorquando opera al di fuori della funzione amministrativa, sarebbe invece soggetta a tutte le regole vincolanti per gli altri soggetti (e dunque esposta alle medesime responsabilità), sicché, una volta attuata in tutti i suoi elementi costitutivi una lesione “ingiusta” di un diritto soggettivo, quest’ultima non potrebbe mai mutare natura e divenire “giusta” per effetto dell’autotutela amministrativa, cui non potrebbe neppure consentirsi di eliminare ex post le obbligazioni restitutorie e risarcitorie conseguenti.

    Questa impostazione avrebbe trovato piena corrispondenza nella giurisprudenza della Corte EDU (di cui vengono citate numerose sentenze), proprio in materia di ingerenza illegittima nella proprietà privata, fondata sempre e comunque sul corollario che alla pubblica amministrazione non è consentito (né direttamente né indirettamente) trarre vantaggio da propri comportamenti illeciti e, più in generale, da una situazione di illegalità da essa stessa determinata.

    La norma censurata, invece, per il solo fatto della connotazione pubblicistica del soggetto responsabile, avrebbe soppresso il pregresso regime dell’occupazione abusiva di un immobile altrui, sottraendo al proprietario l’intera gamma delle azioni di cui disponeva in precedenza a tutela del diritto di proprietà e la stessa facoltà di scelta di avvalersene o meno.

    In tal modo, considerando esclusivamente gli scopi dell’amministrazione, avrebbe trasferito tale facoltà di scelta dalla «vittima dell’ingerenza» (tale qualificata dalla Corte europea), all’autore della condotta illecita, attraverso la sostanziale introduzione, con il semplice atto di acquisizione autorizzato dalla norma censurata, di un nuovo modo di acquisto della proprietà privata, che prescinderebbe ormai dal collegamento con la realizzazione di opere pubbliche, e perfino con una pregressa procedura espropriativa.

    Inoltre, sia sotto il profilo dell’eguaglianza, sia alla luce della necessaria razionalità intrinseca postulata dalla norma costituzionale, la disposizione censurata lederebbe l’art. 3 Cost., legando la determinazione dell’«indennizzo/risarcimento» al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l’occupazione riguarda un terreno edificabile, «sulla base delle disposizioni dell’art. 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7».

    A tale proposito, il rimettente ricorda che la Corte costituzionale (a partire dalla sentenza n. 369 del 1996, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», in quanto tale norma equiparava l’entità del risarcimento del danno da occupazione acquisitiva a quella dell’indennizzo espropriativo) aveva affermato la radicale diversità strutturale e funzionale delle obbligazioni così comparate, sicché, sotto il profilo della ragionevolezza intrinseca, la parificazione del quantum risarcitorio alla misura dell’indennità si prospetta come un di più che sbilancia eccessivamente il contemperamento tra i contrapposti interessi, pubblico e privato, in eccessivo favore del primo.

    L’art. 42-bis disattenderebbe tali principi sotto diversi profili, in quanto, disponendo che l’indennizzo debba essere sempre e comunque commisurato «al valore venale del bene utilizzato», attribuisce ai proprietari interessati da un provvedimento di acquisizione “sanante” un trattamento deteriore rispetto a quello concesso ai proprietari che, in mancanza di tale provvedimento, possono chiedere la restituzione dell’immobile insieme al risarcimento del danno, pur quando destinatari di una medesima occupazione abusiva in radice (cosiddetta usurpativa), in base ai parametri del danno emergente e del lucro cessante ex art. 2043 cod. civ.

    Tale trattamento, osserva ancora il rimettente, resterebbe inferiore nel confronto con l’espropriazione legittima dello stesso immobile, in quanto:

    a) ove quest’ultimo abbia destinazione edificatoria, non è riconosciuto l’aumento del 10 per cento di cui all’art. 37, comma 2, del T.U. sulle espropriazioni, non richiamato dalla norma impugnata;

    b) ove abbia destinazione agricola, non è applicabile il precedente art. 40, comma 1, che impone di tener conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e «del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all’esercizio dell’azienda agricola».

    La norma, poi, non considererebbe affatto l’ipotesi di espropriazione parziale e non consentirebbe di tener conto della diminuzione di valore del fondo residuo, invece indennizzata fin dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359 (Espropriazioni per causa di utilità pubblica), il cui art. 40 è stato trasfuso nell’art. 33 del T.U. sulle espropriazioni.

    L’art. 42-bis, infine, secondo la prospettazione del rimettente, avrebbe trasformato il precedente regime risarcitorio in un indennizzo derivante da atto lecito, che di conseguenza assumerebbe natura di debito di valuta non automaticamente soggetto a rivalutazione monetaria (ai sensi del secondo comma dell’art. 1224 cod. civ.), a differenza del risarcimento da espropriazione e/o occupazione illegittime, costituente credito di valore, che deve essere liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia, sicché il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell’interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell’indennizzo medesimo.

    Tale natura risarcitoria parrebbe invece mantenuta, dal terzo comma dell’art. 42-bis, al (solo) corrispettivo per il periodo di occupazione illegittima antecedente al provvedimento di acquisizione, che tuttavia verrebbe anch’esso determinato in base ad un parametro riduttivo rispetto a quelli cui è commisurato l’analogo indennizzo per l’occupazione temporanea dell’immobile, in quanto:

    a) il parametro base è costituito dall’interesse del 5 per cento annuo sul valore venale dell’immobile stimato ai fini dell’indennizzo, perciò corrispondente a circa 1/20 del suo valore annuo, laddove l’art. 50 del T.U. sulle espropriazioni, recependo analoga disposizione in precedenza contenuta nell’art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), stabilisce in tutti i casi di occupazione legittima di un immobile che «è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell’area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua», perciò corrispondente ad una redditività predeterminata nella più elevata misura percentuale dell’8,33 per cento all’anno sul valore venale dell’immobile;

    b) il criterio rigido introdotto dalla norma censurata impedirebbe l’applicazione del principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nell’ipotesi di espropriazione parziale, la percentuale suddetta va calcolata sull’indennità di espropriazione computata tenendo conto anche del decremento di valore subito dalla parte di immobile rimasta in proprietà dell’espropriato.

    2.2.2.– Il giudice rimettente dubita, inoltre, della compatibilità dell’art. 42-bis del T.U. sulle espropriazioni con gli artt. 42, 97 e 113 Cost.

    Ricorda che il primo e fondamentale presupposto per procedere al trasferimento coattivo di un immobile mediante espropriazione, ai sensi dell’art. 42 Cost., è costituito dalla necessaria ricorrenza di «motivi d’interesse generale», con puntuale riscontro in quello di eguale tenore dell’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (d’ora in avanti «CEDU»), per cui l’ingerenza nella proprietà privata può essere attuata soltanto «per causa di pubblica utilità».

    Ciò comporta (come statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 90 del 1966) «la necessità che la legge indichi le ragioni per le quali si può far luogo all’espropriazione; e inoltre che quest’ultima non possa essere autorizzata se non nella effettiva presenza delle ragioni indicate dalla legge»; ed ancora che «fin dal primo atto della procedura espropriativa debbono risultare definiti non soltanto l’oggetto, ma anche le finalità, i mezzi e i tempi di essa […]».

    Ne consegue, ad avviso del rimettente, che la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera si porrebbe come garanzia prima e fondamentale del cittadino e nel contempo come ragione giustificatrice del suo sacrificio, nel bilanciamento degli interessi – quello del proprietario alla restituzione dell’immobile e quello dell’amministrazione al mantenimento dell’opera pubblica – in virtù della funzione sociale della proprietà.

    La suddetta garanzia costituzionale sarebbe, dunque, rispettata soltanto se la causa del trasferimento sia predeterminata nell’ambito di un apposito procedimento amministrativo, sicché la mancanza della preventiva dichiarazione di pubblica utilità implicherebbe (come da costante giurisprudenza di legittimità) il difetto di potere dell’amministrazione nel procedere all’espropriazione (sia essa rituale o attuata in forma anomala, come nell’ipotesi dell’occupazione appropriativa).

    La norma costituzionale richiederebbe, quindi, che i motivi d’interesse generale per giustificare l’esercizio del potere espropriativo, nei (soli) casi stabiliti dalla legge, siano predeterminati dall’amministrazione ed emergano da un apposito procedimento – individuato, appunto, in quello dichiarativo del pubblico interesse culminante nell’adozione della dichiarazione di pubblica utilità – preliminare, autonomo e strumentale rispetto al successivo procedimento espropriativo in senso stretto, nel quale l’amministrazione programma un nuovo bene giuridico destinato a soddisfare uno specifico interesse pubblico, attuale e concreto.

    Richiederebbe, altresì, che tali motivi siano palesati gradualmente e anteriormente al sacrificio del diritto di proprietà, in un momento in cui la comparazione tra l’interesse pubblico e l’interesse privato possa effettivamente evidenziare la scelta migliore, nel rispetto dei principi d’imparzialità e proporzionalità (ai sensi dell’art. 97 Cost.). In un momento, quindi, in cui la lesione del diritto di proprietà non sia ancora attuale ed eventuali ipotesi alternative all’espropriazione non siano ostacolate da una situazione fattuale ormai irreversibilmente compromessa. Da qui la formula dell’art. 42, terzo comma, Cost., per cui l’espropriazione in tanto è costituzionalmente legittima in quanto è originata da «motivi d’interesse generale», ovvero collegata ad un procedimento amministrativo che evidenzi i motivi che giustificano un’incisione nella sfera del privato proprietario, valorizzando il ruolo partecipativo di quest’ultimo. E da qui, ancora, la conseguenza che tale risultato non sarebbe garantito dall’esercizio di un potere amministrativo che, sebbene presupponga astrattamente una valutazione degli interessi in conflitto, è destinato in concreto a giustificare ex post il sacrificio espropriativo, unicamente in base alla situazione di fatto illegittimamente determinatasi.

    Ulteriore profilo di illegittimità costituzionale per contrasto con l’art. 42 Cost. è individuato nell’omessa fissazione di termini certi.

    Il giudice rimettente ricorda che l’art. 13 della legge fondamentale sulle espropriazioni n. 2359 del 1865, onde evitare l’indefinito protrarsi dell’incertezza sulla sorte dei beni espropriandi, e, nel contempo, per assicurare l’attualità della rispondenza dell’opera all’interesse generale, ha attribuito ai proprietari un’ulteriore garanzia fondamentale, oggi rispondente al principio di legalità e tipicità del procedimento espropriativo, disponendo che nel provvedimento dichiarativo della pubblica utilità dell’opera devono essere fissati quattro termini (e cioè quelli di inizio e di compimento della espropriazione e dei lavori), e stabilendo che «[t]rascorsi i termini, la dichiarazione di pubblica utilità diventa inefficace».

    Sopravvenuta la Costituzione, questa disposizione avrebbe assunto rilevanza costituzionale, avendo la Corte costituzionale statuito che «la fissazione di tali termini costituisce regola indefettibile per ogni e qualsiasi procedimento espropriativo» (sentenza n. 355 del 1985; in tal senso anche sentenze n. 141 del 1992 e n. 257 del 1988). La loro omessa fissazione comporterebbe la giuridica inesistenza della dichiarazione di pubblica utilità, con tutte le conseguenze del caso, prima fra tutte che tale situazione non è idonea a far sorgere il potere espropriativo e, dunque, ad affievolire il diritto soggettivo di proprietà sui beni espropriandi.

    Nella diversa prospettiva della cosiddetta acquisizione “sanante”, invece, anche la garanzia offerta dai termini espropriativi sarebbe destinata a non trovare spazio. La norma non indicherebbe, infatti, alcun limite temporale entro il quale l’amministrazione debba esercitare il relativo potere, esponendo il diritto di proprietà al pericolo dell’emanazione del provvedimento acquisitivo senza limiti di tempo ed accentuando, così, i dubbi di contrasto con l’art. 3 Cost., per il regime discriminatorio provocato tra il procedimento ordinario – in cui l’esposizione è temporalmente limitata all’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità (nella disciplina del T.U. sulle espropriazioni, anche a quella del vincolo preordinato all’esproprio) – e quello “sanante”, in cui il bene privato detenuto sine titulo è, invece, sottoposto in perpetuo al sacrificio dell’espropriazione.

    2.2.3.– Il giudice rimettente ritiene, ancora, che la norma censurata sia in contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., in quanto non sarebbe conforme ai principi della CEDU, secondo l’interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo dell’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU.

    La nuova operazione “sanante” – in tutte le fattispecie individuate dall’art. 42-bis, compresa quella di utilizzazione del bene senza titolo «in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio» – presenterebbe numerosi ed insuperabili profili di contrasto con le norme convenzionali, non risolvibili in via ermeneutica, sulla base dell’interpretazione offerta dalla Corte di Strasburgo delle tre norme dell’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU (principio generale di rispetto della proprietà; privazione della proprietà solo alle condizioni indicate; riconoscimento agli Stati del potere di disciplinare l’uso dei beni in conformità all’interesse generale).

    Ricorda il rimettente che la Corte EDU avrebbe in più occasioni considerato «in radicale contrasto» con la CEDU il principio dell’“espropriazione indiretta”, con la quale il trasferimento della proprietà del bene dal privato alla pubblica amministrazione avviene in virtù della constatazione della situazione di illegalità o illiceità commessa dalla stessa amministrazione, con l’effetto di convalidarla, consentendo a quest’ultima di trarne vantaggio e di passare oltre le regole fissate in materia di espropriazione, con il rischio di un risultato imprevedibile o arbitrario per gli interessati.

    Nella categoria dell’“espropriazione indiretta”, la Corte EDU avrebbe sistematicamente inserito non soltanto l’ipotesi corrispondente alla cosiddetta occupazione espropriativa, ma tutte indistintamente le fattispecie di perdita di ogni disponibilità dell’immobile combinata con l’impossibilità di porvi rimedio, e con conseguenze assai gravi per il proprietario che subisce una espropriazione di fatto incompatibile con il suo diritto al rispetto dei propri beni, ritenendo ininfluente che una tale vicenda sia giustificata soltanto dalla giurisprudenza, ovvero sia consentita mediante disposizioni legislative, come è avvenuto con l’art. 3 della legge 27 ottobre 1988, n. 458 (Concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri delle indennità di esproprio), ovvero da ultimo con l’art. 43 del T.U. sulle espropriazioni, in quanto il principio di legalità non significa affatto esistenza di una norma di legge che consenta l’espropriazione indiretta, bensì esistenza di norme giuridiche interne sufficientemente accessibili, precise e prevedibili. Con la conseguenza che il supporto di «una base legale non è sufficiente a soddisfare il principio di legalità» e che «è utile porre particolare attenzione sulla questione della qualità della legge» (sono citate le sentenze 19 maggio 2005, Acciardi e altra contro Italia e 17 maggio 2005, Scordino contro Italia).

    Secondo il rimettente, conclusivamente, la “legalizzazione dell’illegale” non sarebbe consentita dalla giurisprudenza di Strasburgo neppure ad una norma di legge, né tanto meno ad un provvedimento amministrativo di essa attuativo, quale è quello che disponga la cosiddetta acquisizione “sanante”.

    Infine, il principio di legalità non sarebbe recuperabile in forza dei bilanciamenti e delle comparazioni tra interessi pubblici e privati devoluti, dalla norma censurata, all’autorità amministrativa che dispone l’acquisizione.

    La disposizione impugnata, infatti, attribuirebbe ad uno dei due portatori dell’interesse in conflitto – la pubblica amministrazione responsabile dell’illecito ed interessata alla acquisizione dell’immobile – il potere di comparare gli interessi suddetti, e, quindi la scelta di restituirlo ovvero di acquisirlo al proprio patrimonio indisponibile. L’assetto del bene, perciò, non dipenderebbe più (neppure) dalla sua (oggettiva) trasformazione in un bene demaniale o patrimoniale indisponibile, ma verrebbe affidato – senza neppure limiti temporali – esclusivamente alla imprevedibile volontà dell’amministrazione di ricorrere o meno al nuovo istituto. In caso, poi, di impugnazione del provvedimento di acquisizione, l’assetto del bene sarebbe affidato alla pronuncia del giudice amministrativo, che potrebbe consentirne o escluderne la restituzione, con conseguente ulteriore incertezza ed imprevedibilità della sua situazione giuridica, fino al momento della sentenza definitiva.

    Ciò renderebbe l’istituto nuovamente incompatibile con la Convenzione «non potendosi escludere il rischio di un risultato imprevedibile o arbitrario», come affermato dalla Corte EDU (sentenza 28 giugno 2011, De Caterina e altri contro Italia).

    2.2.4.– Il giudice rimettente dubita, infine, della conformità della norma censurata agli artt. 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 della CEDU, secondo l’interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo.

    Il giudice rimettente ricorda che la Corte EDU, pur non escludendo che, in materia civile, una nuova normativa possa avere efficacia retroattiva, ha ripetutamente considerato lecita l’applicazione dello ius superveniens in cause già pendenti soltanto in presenza di «ragioni imperative d’interesse generale», pena la violazione del principio di legalità nonché del diritto ad un processo equo. Ciò perché, in ipotesi del genere, il potere legislativo introduce nuove disposizioni specificamente dirette ad influire sull’esito di un giudizio già in corso (specie considerando quelli ove sia parte un’amministrazione pubblica), inducendo il giudice a decisioni su base diversa da quella alla quale la controparte poteva legittimamente aspirare al momento di introduzione della lite (Grande Camera, sentenza 28 ottobre 1999, Zielinski e altri contro Francia; sentenze, 20 febbraio 2003, Forrer-Niedenthal contro Germania, proprio in materia di espropriazione per pubblica utilità; 27 maggio 2004, OGIS-Institut Stanislas e altri contro Francia; 29 luglio 2004, Scordino contro Italia).

    La norma censurata violerebbe questi principi, in quanto, malgrado la precisazione del primo comma, secondo cui l’atto di acquisizione è destinato a non operare retroattivamente (rivolta a rispondere ad uno dei rilievi espressi dalla sentenza n. 293 del 2010 di questa Corte), con la disposizione dell’ottavo comma avrebbe confermato la possibilità dell’amministrazione di utilizzare il provvedimento “sanante” ex tunc, per fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi sia già stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato, in conformità alla finalità di attribuire alle amministrazioni occupanti una legale via di uscita dalle situazioni di illegalità venutesi a verificare nel corso degli anni.

    Pertanto, i privati proprietari – i quali, per effetto della sentenza n. 293 del 2010 di questa Corte, avrebbero avuto diritto alla restituzione dei loro immobili, nonché al risarcimento del danno alla stregua dei parametri contenuti nell’art. 2043 cod. civ. – in conseguenza del sopravvenuto art. 42-bis, nonché del provvedimento acquisitivo adottato nel corso del giudizio, avrebbero perduto in radice la tutela reale, e potrebbero avvalersi soltanto di quella «indennitaria/risarcitoria» introdotta dalla norma censurata. Quest’ultima, perciò, non si sottrarrebbe neppure all’addebito, in casi analoghi mosso dalla Corte europea al legislatore nazionale, «di averla slealmente introdotta in giudizi iniziati ed impostati secondo diversi presupposti normativi, sì da incorrere anche nella violazione dell’art. 6, par. 1, della Convenzione» per il mutamento «delle regole in corsa».

    Sotto tale profilo, la norma risulterebbe anche in contrasto con l’art. 111, primo e secondo comma, Cost., nella parte in cui, disponendo l’applicabilità ai giudizi in corso delle regole sull’acquisizione “sanante” in seguito ad occupazione illegittima, violerebbe i principi del giusto processo, in particolare la condizione di parità delle parti davanti al giudice, che risulterebbe lesa dall’intromissione del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia, allo scopo di influire sulla risoluzione di una circoscritta e determinata categoria di controversie.

    2.3.– Nel giudizio si è costituito, con atto depositato il 24 giugno 2014, il Comune di Porto Cesareo.

    Afferma l’ente comunale che, con sentenza del 25 giugno 2010, n. 1614, il TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, ha definito un ricorso proposto dal medesimo ricorrente nel giudizio a quo, qualificando la domanda dallo stesso proposta – in conseguenza della scadenza del termine quinquennale di validità della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera pubblica programmata (realizzazione di area a verde pubblico, di parcheggi e strade di raccordo) senza l’emanazione del decreto definitivo di esproprio del fondo privato occupato a tale fine – come intesa ad ottenere il solo ristoro economico, ordinando al Comune convenuto l’emissione del provvedimento ex art. 43 del T.U. sulle espropriazioni allora vigente.

    Dichiarata incostituzionale la norma da ultimo citata, il ricorrente ha adito nuovamente il giudice amministrativo per chiedere la restituzione dei fondi, in palese contrasto con il giudicato ormai formatosi sulle statuizioni della precedente sentenza n. 1614 del 2010, che aveva escluso il diritto a tale restituzione.

    Nelle more del giudizio è stato introdotto l’art. 42-bis nel T.U. sulle espropriazioni, sicché il Comune di Porto Cesareo, in applicazione espressa di tale norma, ha disposto l’acquisizione del fondo al proprio patrimonio indisponibile, determinando e quantificando l’indennizzo dovuto.

    Tale provvedimento è stato impugnato con motivi aggiunti dal ricorrente, il quale ha chiesto la rideterminazione dell’indennizzo, in considerazione dell’effettivo valore venale del bene.

    Il Comune di Porto Cesareo ha proposto, dunque, regolamento di giurisdizione, sul rilievo che la domanda giudiziale, avuto riguardo al petitum sostanziale ed alla causa petendi, atteneva esclusivamente alla contestazione del quantum spettante a titolo di indennizzo, con conseguente configurabilità della giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera f), del codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104 del 2010).

    Il TAR ha dichiarato la manifesta inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, stante l’asserita intervenuta formazione di un giudicato (originato dalla sentenza n. 1614 del 2010) sulla domanda (esclusivamente) risarcitoria proposta dal ricorrente, quantificando in sentenza l’ammontare del risarcimento dovuto.

    La pronuncia è stata impugnata dal Comune di Porto Cesareo con appello al Consiglio di Stato, sia in punto di giurisdizione (prospettata come spettante al giudice ordinario), sia nel merito.

    Il giudizio risulta ancora pendente e nelle more è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 42-bis, proprio nell’ambito dell’instaurato regolamento di giurisdizione innanzi alla Corte di cassazione, sezioni unite civili.

    2.3.1.– Il Comune di Porto Cesareo eccepisce, in primo luogo, l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, per carenza di motivazione in ordine ai requisiti della rilevanza e della non manifesta infondatezza.

    Il giudice rimettente, infatti, ha sostenuto che, qualora l’art. 42-bis venisse espunto dall’ordinamento, il privato potrebbe aspirare ad ottenere la restituzione del bene illegittimamente occupato.

    Secondo l’ente comunale, invece, la restituzione non sarebbe più ipotizzabile, in virtù, in particolare, del giudicato formatosi sulla precedente sentenza (n. 1614 del 2010) del medesimo TAR adito, che ne aveva espressamente escluso la possibilità, peraltro in presenza di una sostanziale rinuncia dello stesso ricorrente a conseguire tale restituzione. Ciò sarebbe dimostrato dal contenuto dei motivi aggiunti proposti nel giudizio amministrativo ancora pendente, tendenti solo ad ottenere la determinazione dell’indennizzo, in seguito al provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis nelle more adottato dal Comune di Porto Cesareo.

    A fronte del giudicato formatosi sull’esclusione del diritto alla restituzione del bene, nessuna utilità potrebbe dunque ricavare il privato dall’eventuale caducazione della norma censurata.

    Quanto alla questione sollevata in riferimento al diritto al risarcimento integrale del danno (informato ai principi di cui agli artt. 2043 e 2059 cod. civ.), in luogo del mero indennizzo, il Comune di Porto Cesareo ne sostiene l’inammissibilità per difetto di rilevanza. Infatti, il danno sarebbe già stato determinato in forma integrale, sempre in esecuzione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza n. 1614 del 2010, adempiendo al quale la determinazione dell’indennizzo sarebbe stata superiore a quanto spettante in applicazione della norma censurata.

    2.3.2.– Nel merito, il Comune di Porto Cesareo ha sostenuto l’infondatezza della questione prospettata, per i seguenti motivi:

    ? quanto all’asserita violazione dell’art. 3 Cost. (unitamente all’art. 24 Cost.), occorrerebbe tenere conto della particolare natura della pubblica amministrazione e degli interessi di cui è portatrice, nonché delle garanzie di cui la legge avrebbe circondato l’esercizio del potere ablatorio ex post conferito dalla norma censurata, quali la necessità di un formale atto amministrativo fondato sulla valutazione degli «interessi in conflitto», da compiere con particolare rigore e da esibire nella motivazione dell’atto; il carattere non retroattivo dell’acquisizione; il riconoscimento del ristoro dei danni; l’eccezionalità della procedura, esperibile solo nell’impossibilità di ricorrere ad una procedura espropriativa ordinaria;

    ? quanto all’asserita violazione dell’art. 42 Cost., l’acquisizione avverrebbe in forza di un provvedimento previsto e disciplinato (anche nel contenuto) direttamente dalla legge e privo di efficacia retroattiva, previa rigorosa valutazione degli interessi in conflitto manifestata nella motivazione dell’atto, in caso di preminenza delle ragioni di interesse pubblico che la legge vuole espressamente rivestite del carattere dell’“eccezionalità” ed in mancanza di ragionevoli alternative;

    ? in relazione alla censura per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. – per contrasto con le norme interposte costituite dall’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU e dall’art. 6 della CEDU – il Comune di Porto Cesareo sostiene il rispetto dei «principi rivenienti dalla giurisprudenza di Strasburgo richiamata nell’ordinanza» di rimessione;

    ? in riferimento alla violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’intrinseca irrazionalità della determinazione dell’indennizzo, si sostiene che la determinazione del quantum operata dal legislatore andrebbe letta in stretta connessione con gli interessi pubblici di cui è portatrice la pubblica amministrazione, fermo restando che la misura prevista dalla legge sarebbe da considerare come indubbiamente caratterizzata da serietà.

    2.4.– Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l’infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale, e prospettando, in via preliminare, l’inammissibilità della stessa.

    2.4.1.– Secondo l’Avvocatura generale, in punto di ammissibilità, il riparto di giurisdizione in materia è disciplinato dall’art. 133 del codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104 del 2010), la cui lettera f) attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, tranne quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa.

    Ne consegue che solo ove l’indennizzo previsto dall’art. 42-bis fosse qualificabile come “indennità” potrebbe ipotizzarsi la traslatio iudicii prospettata dal giudice rimettente, in caso di superamento dei dubbi di legittimità costituzionale sollevati.

    Secondo la difesa erariale, invece, al di là del termine utilizzato dalla norma (in stretta connessione con il sostantivo utilizzato dal terzo comma dell’art. 42 Cost.), la ricostruzione sistematica dell’istituto porterebbe a concludere per la configurabilità di una obbligazione di matrice risarcitoria. Infatti, il presupposto dell’emanazione dell’atto ablatorio da parte della pubblica amministrazione sarebbe costituito dal pregresso cattivo uso dell’ordinario potere espropriativo, con conseguente giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, indipendentemente dalla fondatezza o meno della sollevata questione di legittimità costituzionale della norma, che difetterebbe, dunque, di rilevanza nell’ambito del regolamento di giurisdizione azionato nel giudizio a quo.

    2.4.1.2.– Ulteriore profilo di inammissibilità sarebbe rinvenibile nella scarna descrizione della fattispecie concreta da cui ha avuto origine la proposizione del regolamento di giurisdizione, non avendo specificato il giudice a quo se la vicenda abbia avuto origine da una ipotesi di occupazione “usurpativa” o di occupazione “acquisitiva”, in dipendenza della mancanza, o meno, della dichiarazione di pubblica utilità. Solo nel primo caso, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (richiamata nella stessa ordinanza di rimessione), il privato avrebbe diritto alla restituzione del bene.

    2.4.2.– Quanto al merito, secondo la difesa erariale, il legislatore del 2011, con l’introduzione dell’art. 42-bis (e non di un nuovo art. 43) nell’ambito del T.U. sulle espropriazioni, avrebbe inteso assicurare un diverso bilanciamento degli interessi che si contrappongono in caso di occupazione senza titolo – quello della pubblica amministrazione a conservare l’opera pubblica e quello del privato ad un ristoro per l’illegittimità subita – inserendo nell’ordinamento un istituto affine, ma non identico, a quello disciplinato dall’art. 43, dichiarato incostituzionale.

    Gli elementi di discontinuità, che consentirebbero di ritenere superati i profili di contrasto con i principi enunciati dalla Corte di Strasburgo (mai pronunciatasi espressamente sulla compatibilità dell’art. 43 con le previsioni della CEDU), si coglierebbero nei seguenti aspetti:

    ? quanto agli effetti dell’acquisto della proprietà del bene da parte della pubblica amministrazione, esso avviene ex nunc, solo al momento dell’emanazione dell’atto di esproprio, sicché risulterebbe sconfessata dal legislatore l’interpretazione giurisprudenziale del precedente art. 43, che estendeva in via retroattiva l’acquisto della proprietà del bene, anche in presenza di un giudicato che avesse già disposto la restituzione del bene al privato;

    ? il legislatore avrebbe previsto uno specifico obbligo motivazionale in capo alla pubblica amministrazione procedente, che dovrebbe rendere note le ragioni di eccezionale interesse pubblico che la spingono ad adottare una procedura che si presenterebbe come extrema ratio dell’agire amministrativo. Ciò sarebbe dimostrato dal fatto che nella motivazione dell’atto non risulterebbe sufficiente la mera indicazione della corrispondenza dell’opera all’interesse pubblico, ma si dovrebbe dare conto della mancanza di possibili alternative all’ablazione del bene e dell’impossibilità di restituirlo;

    ? nel computo dell’indennizzo viene fatto rientrare non solo il danno patrimoniale, ma anche quello non patrimoniale, forfetariamente liquidato nella misura del 10 per cento del valore venale del bene (che costituisce un surplus rispetto alla somma che sarebbe spettata nella vigenza della precedente disciplina), sottoponendo il passaggio del diritto di proprietà alla condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute, da effettuare entro 30 giorni dal provvedimento di acquisizione;

    ? la nuova disciplina si applica non solo quando manchi del tutto l’atto espropriativo, ma anche laddove sia stato annullato – o impugnato a tal fine, nel qual caso occorre il previo ritiro in autotutela da parte della medesima pubblica amministrazione – l’atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all’esproprio, oppure la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera oppure, ancora, il decreto di esproprio;

    ? non si prevede più la cosiddetta “acquisizione in via giudiziaria”, precedentemente disposta dal comma 3 dell’art. 43, in virtù della quale l’acquisizione del bene in favore della pubblica amministrazione poteva realizzarsi anche per effetto dell’intermediazione di una pronuncia del giudice amministrativo, volta a paralizzare l’azione restitutoria proposta dal privato.

    Tali elementi di novità sarebbero stati valorizzati – sostiene l’Avvocatura generale – dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 15 marzo 2012, n. 1438) nel vagliare la tenuta costituzionale della nuova disciplina e la sua compatibilità con i principi sanciti dalla Corte EDU. Questa giurisprudenza considera il nuovo assetto della materia sufficientemente chiaro, preciso e prevedibile, come tale compatibile con il principio di legalità di cui all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU e con l’alto livello di protezione accordato al diritto di proprietà dalla Corte di Strasburgo.

    Quanto al contrasto – sottolineato dalla giurisprudenza della Corte EDU richiamata nell’ordinanza di rimessione – degli istituti dell’“espropriazione indiretta” con il principio di legalità sostanziale, che impedisce alla pubblica amministrazione di trarre vantaggio (anche indirettamente) da propri comportamenti illeciti, la difesa erariale sottolinea che i richiamati precedenti della Corte di Strasburgo non avrebbero affatto riguardato l’istituto dell’occupazione “sanante”, quanto piuttosto il potere conferito al giudice (amministrativo) di impedire la restituzione del bene ai sensi del terzo comma dell’art. 43, dichiarato incostituzionale e non riproposto nella nuova disciplina.

    2.5.– Con atto depositato in data 19 giugno 2014, è intervenuto nel presente giudizio D.G.G., nella qualità di erede universale di C.R.

    Questi specifica di non essere parte del giudizio a quo, ma di altro giudizio avente ad oggetto l’occupazione di urgenza di un fondo – nel territorio del Comune di Ragusa, di proprietà di uno dei genitori, nel frattempo deceduto – finalizzata all’espropriazione per la costituzione di una servitù coattiva di acquedotto, procedura non completatasi nei termini assegnati, nonostante la parziale costruzione dell’opera, con conseguente richiesta di restituzione del fondo, previo ripristino dello stato originario, e, in subordine, di risarcimento del danno. Aggiunge che l’azione così intrapresa è stata rigettata dall’autorità giudiziaria, per effetto del provvedimento di acquisizione emanato ai sensi dell’art. 42-bis del T.U. sulle espropriazioni – nelle more introdotto nell’ordinamento – con sentenza avverso la quale è stato proposto ricorso alla Corte di cassazione, sezioni unite civili, ancora pendente, al pari di altri tre giudizi innanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche, instaurati per impugnare altrettanti provvedimenti di acquisizione emessi sempre ai sensi dell’art. 42-bis oggetto del presente giudizio di costituzionalità.

    L’interveniente aderisce a tutte le argomentazioni contenute nell’ordinanza di rimessione della Corte di cassazione, sezioni unite civili (ritenute rilevanti anche per la fattispecie concreta – dettagliatamente descritta ed illustrata con il deposito di copiosa documentazione – affrontata nei giudizi in cui è parte).

    Con memoria depositata in data 26 gennaio 2015, l’interveniente ha, in particolare, argomentato «sull’attualità dell’interesse all’intervento».

    2.6.– Con atto depositato in data 23 giugno 2014, è intervenuta nel presente giudizio la SEP – Società Edilizia Pineto spa. La difesa della SEP spa specifica, a sua volta, di non essere parte del giudizio a quo, ma di altro giudizio avente ad oggetto il progetto di lavori di sistemazione a parco pubblico di aree nel Comune di Roma, opera dichiarata di pubblica utilità con conseguente occupazione dell’area interessata, di sua proprietà.

    Aggiunge che l’intera procedura espropriativa è stata annullata dal giudice amministrativo, sebbene in un giudizio intrapreso da altri proprietari di fondi oggetto della medesima occupazione di urgenza, ma con efficacia erga omnes.

    Espone di avere, quindi, adito il TAR Lazio per ottenere il ristoro dei danni subiti, vedendosi tuttavia rigettata la domanda, con pronuncia impugnata in appello, in un giudizio ancora pendente. Ciò perché, per effetto dell’annullamento degli atti della procedura espropriativa, il privato deve considerarsi ancora proprietario del bene, onde non può chiedere il controvalore di esso, previa rinuncia abdicativa alla proprietà, non potendosi imporre alla pubblica amministrazione l’acquisto del fondo, rimesso piuttosto ad una scelta discrezionale da esercitare con l’emanazione del provvedimento previsto dall’art. 42-bis del T.U. sulle espropriazioni, nelle more introdotto dall’ordinamento (oppure con l’avvio di altra legittima procedura espropriativa o con gli ordinari strumenti contrattuali).

    Di qui, il prospettato interesse della SEP spa ad intervenire nel presente giudizio, a sostegno della sollevata questione di legittimità costituzionale della norma impugnata, il cui accoglimento impedirebbe la rinuncia abdicativa del fondo in favore della pubblica amministrazione, che lo ha irreversibilmente trasformato, previo integrale risarcimento del danno subìto.

    L’interveniente ha aderito a tutte le argomentazioni contenute nell’ordinanza di rimessione della Corte di cassazione, sezioni unite civili (ritenute rilevanti anche per la fattispecie concreta affrontata nei giudizi di cui è parte, dettagliatamente descritta ed illustrata con il deposito di copiosa documentazione).

    3.– La seconda ordinanza della Corte di cassazione, sezioni unite civili, (r.o. n. 90 del 2014) espone che il giudizio a quo è stato instaurato da alcuni privati proprietari di fondi, dopo che il Tribunale superiore delle acque pubbliche, con sentenza del 24 febbraio 2006 (confermata dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, con sentenza del 3 dicembre 2008, n. 28652), ha annullato gli atti della procedura ablativa condotta dall’Agenzia interregionale del fiume Po (AIPO) nei confronti di tali terreni, preordinata a realizzare un argine lungo un torrente, per evitare il ripetersi di esondazioni in danno del territorio comunale.

    Non avendo l’AIPO dato esecuzione alla sentenza, i proprietari hanno ottenuto dal Tribunale superiore delle acque pubbliche la nomina di un Commissario ad acta, con il potere di provvedere alla restituzione degli immobili espropriandi, ovvero di conseguirne l’acquisizione tramite l’istituto di cui all’art. 43 del T.U. sulle espropriazioni, allora vigente.

    Dichiarata tale ultima norma incostituzionale (con sentenza n. 293 del 2010), ed introdotto nello stesso T.U. l’art. 42-bis, il Commissario ad acta ha disposto l’acquisizione dei terreni al patrimonio dell’AIPO, liquidando ai proprietari l’indennizzo di cui alla nuova norma.

    Il ricorso contro il provvedimento commissariale è stato quindi respinto dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con sentenza del 14 marzo 2012.

    I proprietari dei terreni hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche, sollevando, in primo luogo, l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 42-bis del T.U. sulle espropriazioni.

    L’autorità giudiziaria adita ha ritenuto, dunque, di sollevare questione di legittimità costituzionale della norma di cui all’art. 42-bis del T.U. sulle espropriazioni

    3.1.– Il giudice rimettente, in punto di rilevanza, osserva che l’esame dei motivi di ricorso per cassazione potrebbe portare al rigetto dello stesso, nella vigenza della norma della cui legittimità costituzionale si dubita, mentre, ove l’art. 42-bis venisse espunto dall’ordinamento, i ricorrenti potrebbero fruire del trattamento, risultante dalla disciplina previgente e per loro più favorevole, consistente nella restituzione dell’immobile soggetto ad occupazione in radice illegittima, oltre al risarcimento del danno informato ai principi generali di cui all’art. 2043 cod. civ., con accoglimento dei restanti motivi di ricorso.

    In sostanza, i ricorrenti – i quali, per effetto della sentenza n. 293 del 2010 di questa Corte, avrebbero avuto diritto, tanto al momento del ricorso introduttivo del giudizio, quanto a quello del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche che lo aveva interamente accolto, alla restituzione dei loro immobili, nonché al risarcimento del danno alla stregua dei parametri contenuti nell’art. 2043 cod. civ. – in conseguenza del sopravvenuto art. 42-bis, nonché del provvedimento acquisitivo adottato nel corso del giudizio, avrebbero perduto completamente la tutela reale e potrebbero avvalersi soltanto di quella «indennitaria/risarcitoria» dalla stessa introdotta.

    3.2.– Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice rimettente ha ripercorso integralmente i passaggi argomentativi già illustrati in precedenza, con riferimento al giudizio r.o. n. 89 del 2014.

    3.3.– Nel giudizio innanzi alla Corte, con atto depositato il 24 giugno 2014, si sono costituiti anche i privati proprietari dei fondi oggetto del provvedimento di acquisizione, i quali, in via preliminare, hanno chiarito che tutte le loro iniziative giudiziarie sono sempre state mirate ad ottenere la restituzione dei fondi e non il risarcimento del danno per equivalente pecuniario.

    In punto di non manifesta infondatezza, le parti aderiscono in sostanza al contenuto dell’ordinanza del giudice a quo.

    3.4.– Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l’infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale e riproponendo le medesime difese di merito svolte nel giudizio r.o. n. 89 del 2014.

    3.5.– Con atto depositato in data 19 giugno 2014, è intervenuto nel presente giudizio D.G.G. nella qualità di erede universale di C.R., specificando di non essere parte del giudizio a quo, bensì di altro giudizio, riproponendo le argomentazioni di cui all’atto di intervento nel giudizio r.o. n. 89 del 2014.

    Con memoria depositata in data 26 gennaio 2015, l’interveniente ha ulteriormente argomentato «sull’attualità dell’interesse all’intervento».

    4.– L’ordinanza di rimessione del 12 maggio 2014 (r.o. n. 163 del 2014) è stata adottata dal TAR Lazio, sezione seconda, nel corso di un giudizio avente ad oggetto una procedura posta in essere dal Comune di Roma, originata dall’intervenuta approvazione, con delibera della Giunta municipale del Comune di Roma 7 maggio 1981, n. 3253, del progetto per la realizzazione di opere di edilizia scolastica comunale, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza nonché autorizzazione all’occupazione d’urgenza, su una porzione di terreni di proprietà della Corrida srl.

    Effettuata l’occupazione dei terreni, le opere sono state realizzate, senza che il Comune resistente abbia portato a termine la procedura espropriativa mediante adozione di decreto di esproprio.

    Tutti gli atti della procedura, ivi compresa la delibera di approvazione del progetto e di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera, sono stati annullati con sentenza del TAR Lazio del 28 ottobre 2002, n. 5711, confermata con sentenza del Consiglio di Stato del 12 giugno 2009, n. 3731.

    Adito il Tribunale civile di Roma al fine di ottenere il risarcimento dei danni da occupazione, qualificata come usurpativa, la società ricorrente, a seguito di pronuncia dichiarativa del difetto di giurisdizione, ha quindi riassunto il giudizio innanzi al TAR Lazio. Ritenendo che, a fronte dell’irreversibile trasformazione dell’area, per effetto della realizzazione dell’opera pubblica, non potesse ritenersi verificata l’accessione invertita – essendo stata annullata la dichiarazione di pubblica utilità – la ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illiceità dell’occupazione dei terreni e della loro irreversibile trasformazione per effetto della realizzazione dell’opera pubblica comunale; l’accertamento e la declaratoria della propria abdicazione al diritto di proprietà sulle aree interessate dalla realizzazione dell’opera pubblica; l’accertamento del diritto ad ottenere il risarcimento del danno per equivalente, corrispondente al valore venale delle aree (aventi destinazione edificatoria), oltre al risarcimento del danno per mancata loro utilizzazione durante il periodo di occupazione senza titolo, a decorrere dall’inizio della stessa, maggiorato da rivalutazione monetaria ed interessi di legge.

    Il TAR ha preliminarmente dichiarato l’inammissibilità della domanda volta all’accertamento dell’intervenuta abdicazione al diritto di proprietà sulle aree interessate dalla realizzazione dell’opera pubblica.

    4.1.– Il giudice rimettente, in punto di rilevanza, osserva che la fattispecie concreta rientra nell’ambito di applicabilità del citato art. 42-bis. Il Tribunale dovrebbe quindi limitarsi a ordinare all’amministrazione comunale di procedere alla restituzione alla società ricorrente delle aree illegittimamente occupate, previa riduzione in pristino, e a risarcire il danno per l’occupazione illegittima, fermo restando che l’amministrazione potrebbe paralizzare tale pronuncia mediante l’adozione del provvedimento di acquisizione ex nunc del bene al proprio patrimonio indisponibile, con corresponsione al proprietario di un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale.

    4.2.– Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il TAR ripercorre integralmente i passaggi argomentativi già illustrati in precedenza, con riferimento al giudizio r.o. n. 90 del 2014, replicando (quasi) letteralmente l’incedere argomentativo dell’ordinanza di rimessione della Corte di cassazione, sezioni unite civili, e riproponendo gli identici profili di contrasto con i parametri costituzionali evocati nel provvedimento da ultimo menzionato.

    4.3.– Nel giudizio innanzi alla Corte, con atto depositato il 27 ottobre 2014, si è costituita anche la società proprietaria dei fondi oggetto della procedura ablativa, chiedendo la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata.

    4.4.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale e riproponendo le medesime difese di merito svolte nel giudizio r.o. n. 89 del 2014.

    5.– L’ordinanza di rimessione del 5 giugno 2014 (r.o. n. 219 del 2014) è stata adottata dal TAR Lazio, sezione seconda, nel corso di un giudizio avente ad oggetto l’occupazione di urgenza di un appezzamento di terreno nel Comune di Roma, appartenente in comproprietà ad alcuni privati, interamente trasformato in maniera irreversibile dall’amministrazione e legittimamente espropriato solo per una parte, con decreti del Presidente della Giunta regionale del Lazio 30 luglio 1993, n. 1420 e n. 1421.

    I privati proprietari hanno promosso un giudizio innanzi alla Corte d’appello di Roma per ottenere la determinazione dell’indennità di occupazione, nonché, limitatamente alla parte espropriata, la determinazione dell’indennità di esproprio.

    Il giudizio si è concluso con sentenza 12 giugno 2000, n. 2043, passata in giudicato, con la quale la Corte d’appello di Roma ha determinato e liquidato l’indennità di occupazione dell’intero terreno originariamente occupato, per tutto il periodo di occupazione, e ha determinato e liquidato l’indennità di esproprio per il terreno effettivamente espropriato.

    Nel corso del giudizio di fronte alla Corte d’appello, è emerso che anche la restante parte del terreno non espropriata era stata utilizzata dal Comune, che vi aveva eseguito la prevista opera pubblica.

    I privati proprietari, dunque, ritenuta verificatasi la cosiddetta “accessione invertita”, con conseguente diritto al risarcimento del danno in misura pari al valore venale del terreno illecitamente acquisito (dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale del comma 7-bis dell’art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante «Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica», convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 8 agosto 1992, n. 359, per effetto della sentenza di questa Corte n. 349 del 2007), con motivi aggiunti hanno rappresentato di avere inutilmente diffidato l’amministrazione a procedere, secondo il sopravvenuto art. 42-bis del T.U. sulle espropriazioni, all’acquisizione del terreno, previa determinazione e pagamento delle somme loro dovute.

    Alla luce del mutato contesto normativo, hanno quindi spiegato un’ulteriore domanda, alternativa rispetto a quella originaria, volta a conseguire, in via costitutiva, il trasferimento in favore di Roma Capitale della proprietà del terreno (alla quale non hanno più interesse), oltre alla condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno.

    Il TAR ha preliminarmente dichiarato l’inammissibilità della domanda volta all’accertamento dell’intervenuta abdicazione, da parte dei ricorrenti, al diritto di proprietà sulle aree interessate dalla realizzazione dell’opera pubblica.

    5.1.– Il giudice rimettente, in punto di rilevanza, in termini perfettamente identici rispetto all’ordinanza del TAR Lazio del 12 maggio 2014 (illustrata nell’ambito del giudizio r.o. n. 163 del 2014), osserva che la fattispecie concreta rientra nell’ambito di applicabilità del citato art. 42-bis, sicché l’autorità giudiziaria dovrebbe limitarsi a ordinare alla resistente amministrazione comunale di procedere alla restituzione alla società ricorrente delle aree illegittimamente occupate, previa riduzione in pristino, e a risarcire il danno per l’occupazione illegittima, fermo restando che l’amministrazione potrebbe paralizzare tale pronuncia mediante l’adozione del provvedimento con cui disporre l’acquisto ex nunc del bene al suo patrimonio indisponibile, con corresponsione al proprietario di un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subìto.

    5.2.– Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il TAR ha ripercorso integralmente i passaggi argomentativi già illustrati in precedenza con riferimento al giudizio r.o. n. 90 del 2014, anche in tal caso replicando (quasi) letteralmente l’incedere argomentativo dell’ordinanza di rimessione della Corte di cassazione, sezioni unite civili, e riproponendo gli identici profili di contrasto con i parametri costituzionali evocati nel provvedimento da ultimo menzionato.

    5.3.– Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l’infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale e riproponendo le medesime difese di merito svolte nel giudizio r.o. n. 89 del 2014.


    Considerato in diritto

    1.– Le questioni sollevate dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, e dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, con quattro distinte ordinanze di contenuto in larga misura coincidente (rispettivamente r.o. n. 89, n. 90, n. 163 e n. 219 del 2014), riguardano l’art. 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità – Testo A), con il quale viene disciplinata la «Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico».

    1.1.– I giudizi hanno ad oggetto la stessa norma, censurata con riferimento agli stessi parametri, sotto gli stessi profili e in gran parte con le stesse argomentazioni. Ponendo, pertanto, identiche questioni, vanno riuniti e decisi con un’unica pronuncia.

    1.2.– Va ribadito quanto statuito con l’ordinanza della quale è stata data lettura in pubblica udienza, allegata al presente provvedimento, in ordine all’inammissibilità dell’intervento, nel giudizio promosso dalla Corte di cassazione r.o. n. 89 del 2014, della SEP – Società Edilizia Pineto spa.

    1.3.– Va, ancora, dichiarata l’inammissibilità dell’intervento, in entrambi i giudizi promossi dalla Corte di cassazione (r.o. n. 89 del 2014 e n. 90 del 2014), di D.G.G., il quale non è parte dei giudizi a quibus, ma di altri giudizi in cui si controverte circa la legittimità di procedure espropriative, suscettibili di essere definiti con l’applicazione della norma impugnata.

    Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, possono partecipare al giudizio in via incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale e i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (tra le tante, sentenze n. 162 del 2014, n. 293 del 2011, n. 118 del 2011 e n. 138 del 2010; ordinanze n. 240 del 2014, n. 156 del 2013 e n. 150 del 2012).

    I rapporti sostanziali dedotti in causa dall’interveniente sono del tutto differenti rispetto a quelli oggetto dei procedimenti da cui sono scaturiti i giudizi costituzionali r.o. n. 89 e n. 90 del 2014, pur essendo, secondo la prospettazione dello stesso interveniente, suscettibili di essere regolati dalla norma oggetto di censura.

    Sotto altro profilo, l’ammissibilità d’interventi ad opera di terzi, titolari di interessi soltanto analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto l’accesso delle parti al detto giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice a quo (per tutte, sentenze n. 119 del 2012, n. 49 del 2011 e ordinanza n. 32 del 2013).

    2.– Come l’analogo art. 43 del T.U. sulle espropriazioni, dichiarato incostituzionale per eccesso di delega con sentenza n. 293 del 2010 di questa Corte, l’art. 42-bis oggi censurato ha ad oggetto la disciplina dell’utilizzazione senza titolo, da parte della pubblica amministrazione, di un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità.

    Nei suoi tratti essenziali, la disposizione prevede che l’autorità che utilizza il bene possa disporne l’acquisizione, non retroattiva, al proprio patrimonio indisponibile, contro la corresponsione di un indennizzo patrimoniale e non patrimoniale, quest’ultimo forfetariamente liquidato nella misura del 10 per cento del valore venale del bene. Per l’eventuale periodo di occupazione senza titolo è computato, a titolo risarcitorio, un interesse del 5 per cento annuo sul valore venale, salva la prova del maggior danno.

    Le nuove regole valgono non solo quando manchi del tutto l’atto espropriativo, ma anche laddove sia stato annullato l’atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all’esproprio, l’atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un’opera o il decreto di esproprio.

    Prevede la norma che il provvedimento di acquisizione possa essere adottato anche durante la pendenza di un giudizio per l’annullamento degli atti appena citati, ma a condizione che l’amministrazione che ha adottato il precedente atto impugnato lo ritiri.

    Il provvedimento di acquisizione deve recare l’indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell’area, se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, e deve essere specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l’emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati. Deve essere evidenziata altresì «l’assenza di ragionevoli alternative» alla adozione del provvedimento. Il pagamento dell’indennizzo, liquidato nel provvedimento, deve essere disposto entro trenta giorni, e la notifica dell’atto al proprietario determina il passaggio del diritto di proprietà, sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ovvero del loro deposito. L’autorità che emana il provvedimento ne dà inoltre comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte dei conti, mediante trasmissione di copia integrale.

    Si prevede, infine, che queste disposizioni trovino applicazione anche con riguardo a fatti anteriori all’entrata in vigore della norma, ed anche se vi sia già stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato, ferma restando la necessità di rinnovare la valutazione di attualità e prevalenza dell’interesse pubblico a disporre l’acquisizione.

    3.– In punto di non manifesta infondatezza, tutti i giudici rimettenti ritengono che la norma censurata si ponga in contrasto con diversi parametri costituzionali.

    3.1.– In primo luogo, l’art. 42-bis contrasterebbe con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, riservando un trattamento privilegiato alla pubblica amministrazione che abbia commesso un fatto illecito, fonte, per qualsiasi altro soggetto, dell’obbligazione «risarcitoria/restitutoria» di cui agli artt. 2043 e 2058 del codice civile. La disposizione censurata, infatti, attribuirebbe alla pubblica amministrazione la facoltà di mutare – successivamente all’evento dannoso prodotto nella sfera giuridica altrui, e per effetto di una propria unilaterale manifestazione di volontà – il titolo e l’ambito della responsabilità, nonché il tipo di sanzione (da risarcimento in indennizzo) stabiliti in via generale dal precetto del neminem laedere, pur avendo operato al di fuori della funzione amministrativa. Ciò le consentirebbe di trarre vantaggio da una situazione di illegalità da essa stessa determinata, sottraendo, peraltro, al privato danneggiato la tutela restitutoria, alla quale in precedenza aveva diritto.

    Sotto altro profilo, l’indennizzo previsto dalla norma impugnata sarebbe ingiustificatamente inferiore nel confronto con l’espropriazione legittima dello stesso immobile.

    La norma, poi, avrebbe trasformato il precedente regime risarcitorio in un indennizzo derivante da atto lecito, che di conseguenza assumerebbe natura di debito di valuta non automaticamente soggetto alla rivalutazione monetaria.

    Anche il ristoro che avrebbe mantenuto natura risarcitoria, ossia il corrispettivo per il periodo di occupazione illegittima antecedente al provvedimento di acquisizione, verrebbe determinato in base ad un parametro riduttivo rispetto a quelli cui è commisurato l’analogo indennizzo per la legittima occupazione temporanea dell’immobile.

    3.2.– In secondo luogo, tutti i giudici rimettenti dubitano della compatibilità della norma impugnata con gli artt. 42, 97 e 113 Cost.

    Osservano, in proposito, che la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera si pone come garanzia prima e fondamentale del cittadino e, nel contempo, quale ragione giustificatrice del suo sacrificio, sicché, in mancanza di questa, si determinerebbe il difetto di potere dell’amministrazione nel procedere all’espropriazione. La norma costituzionale richiederebbe, infatti, che i motivi d’interesse generale che giustificano l’esercizio del potere espropriativo, nei (soli) casi stabiliti dalla legge, siano predeterminati dall’amministrazione ed emergano da un apposito procedimento – individuato, appunto, in quello dichiarativo del pubblico interesse culminante nell’adozione della dichiarazione di pubblica utilità – preliminare, autonomo e strumentale rispetto al successivo procedimento espropriativo in senso stretto.

    Nella prospettazione dei rimettenti, i motivi di interesse generale richiesti dal terzo comma dell’art. 42 Cost. dovrebbero palesarsi gradualmente e anteriormente al sacrificio del diritto di proprietà, in un momento in cui la comparazione tra l’interesse pubblico e l’interesse privato possa effettivamente evidenziare la scelta migliore, nel rispetto dei principi d’imparzialità e proporzionalità (ai sensi dell’art. 97 Cost.). In un momento, cioè, in cui la lesione del diritto di proprietà non sia ancora attuale ed eventuali ipotesi alternative all’espropriazione non siano ostacolate da una situazione fattuale ormai irreversibilmente compromessa.

    L’art. 42-bis, invece, prescindendo dalla dichiarazione di pubblica utilità, autorizzerebbe l’espropriazione in assenza di una predeterminazione dei motivi d’interesse generale, reputando sufficiente che la perdita del bene da parte del proprietario trovi giustificazione nella situazione di fatto venutasi a creare per effetto del comportamento contra ius dell’amministrazione.

    Ulteriore profilo di illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 42 Cost., è individuato nella ritenuta assenza, nella norma, di termini certi di avvio e conclusione del procedimento, con conseguente esposizione del diritto di proprietà al pericolo dell’emanazione del provvedimento acquisitivo senza limiti di tempo.

    3.3.– I giudici rimettenti dubitano, ancora, della conformità della norma impugnata all’art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con i principi della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (d’ora in avanti «CEDU»), secondo l’interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo dell’art. 1 del Primo Protocollo addizionale. La Corte europea avrebbe, infatti, dichiarato «in radicale contrasto» con tale art. 1 il fenomeno dell’“espropriazione indiretta”, nel quale il trasferimento della proprietà del bene dal privato alla pubblica amministrazione avviene in virtù della constatazione della situazione di illegalità o illiceità commessa da quest’ultima, con l’effetto di convalidarla, consentendo all’amministrazione di trarne vantaggio e di passare oltre le regole fissate in materia di espropriazione, con il rischio di un risultato imprevedibile o arbitrario per gli interessati.

    La Corte EDU, osservano i rimettenti, ha sempre ritenuto che una tale vicenda ponga problemi alla luce del principio di legalità tutelato dalla Convenzione, non solo quando giustificata unicamente dalla giurisprudenza in via pretoria, ma anche quando consentita mediante disposizioni legislative. Ciò perché il principio di legalità non si accontenta della mera esistenza di una norma di legge che consenta l’espropriazione indiretta, bensì richiede l’esistenza di norme giuridiche interne sufficientemente accessibili, precise e prevedibili.

    3.4.– I giudici rimettenti, infine, dubitano della conformità della norma censurata agli artt. 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 della CEDU, secondo l’interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo.

    La Corte EDU, infatti, ha ripetutamente considerato lecita l’applicazione dello ius superveniens in cause già pendenti soltanto in presenza di «ragioni imperative di interesse generale», pena la violazione del principio di legalità nonché del diritto ad un processo equo. Ciò perché, in ipotesi del genere, il potere legislativo introduce nuove disposizioni specificamente dirette ad influire sull’esito di un giudizio già in corso (specie considerando i giudizi ove sia parte un’amministrazione pubblica), inducendo il giudice a decisioni su base diversa da quella alla quale la controparte poteva legittimamente aspirare al momento di introduzione della lite.

    La norma censurata violerebbe questi principi, in quanto, malgrado la precisazione del primo comma secondo cui l’atto di acquisizione è destinato a non operare retroattivamente, con la disposizione dell’ottavo comma avrebbe confermato la possibilità dell’amministrazione di utilizzare il provvedimento ex tunc, per fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi sia già stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato, in conformità alla finalità di attribuire alle amministrazioni occupanti una legale via di uscita dalle situazioni di illegalità venutesi a verificare nel corso degli anni.

    Sotto tale profilo, la norma risulterebbe anche in contrasto con l’art. 111, primo e secondo comma, Cost., nella parte in cui, disponendo la propria applicabilità ai giudizi in corso, violerebbe i principi del giusto processo, in particolare la condizione di parità delle parti davanti al giudice, che risulterebbe lesa dall’intromissione del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia, allo scopo di influire sulla risoluzione di una circoscritta e determinata categoria di controversie.

    4.– In via preliminare, deve essere dichiarata l’inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni sollevate con le due ordinanze (r.o. n. 163 del 2014 e n. 219 del 2014) del TAR Lazio, sezione seconda.

    In entrambi i casi, infatti, non risulta essere stato emanato alcun provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis del T.U. sulle espropriazioni da parte della pubblica amministrazione.

    Il TAR rimettente, anzi, in entrambe le ordinanze ha affermato che dovrebbe limitarsi a ordinare alla resistente pubblica amministrazione di procedere alla restituzione alla parte ricorrente delle aree illegittimamente occupate, previa riduzione in pristino, e a risarcire il danno per l’occupazione illegittima, fermo restando che l’amministrazione «può paralizzare tale pronuncia mediante l’adozione del provvedimento con cui disporre l’acquisto ex nunc del bene al suo patrimonio indisponibile».

    Trattasi, dunque, di una circostanza solo eventuale che non risulta essersi realizzata, il che esclude la necessità di fare applicazione nel caso concreto della norma impugnata.

    5.– Sempre in via preliminare, occorre esaminare le eccezioni di inammissibilità prospettate dall’Avvocatura generale dello Stato e dal Comune di Porto Cesareo (parte costituita nel procedimento a quo) nel giudizio r.o. n. 89 del 2014.

    5.1.– Secondo l’Avvocatura generale, il riparto di giurisdizione in materia è disciplinato dall’art. 133, primo comma, del codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo»), la cui lettera f) attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, tranne quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.

    Ne consegue che, solo ove l’indennizzo previsto dall’art. 42-bis fosse qualificabile come “indennità”, potrebbe ipotizzarsi la traslatio iudicii prospettata dal giudice rimettente, in caso di superamento dei dubbi di legittimità costituzionale sollevati.

    Secondo la difesa erariale, invece, al di là del termine utilizzato dalla norma (in stretta connessione con il sostantivo utilizzato dal terzo comma dell’art. 42 Cost.), la ricostruzione sistematica dell’istituto porterebbe a concludere per la configurabilità di una obbligazione di matrice risarcitoria, con conseguente giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, indipendentemente dalla fondatezza o meno della sollevata questione di legittimità costituzionale della norma. Difetterebbe, dunque, la rilevanza della questione nell’ambito del regolamento di giurisdizione azionato nel giudizio a quo.

    5.1.1.– L’eccezione non è fondata.

    Il giudizio di rilevanza, per costante giurisprudenza costituzionale, è riservato al giudice rimettente, sì che l’intervento della Corte deve limitarsi ad accertare l’esistenza di una motivazione sufficiente, non palesemente erronea o contraddittoria, senza spingersi fino ad un esame autonomo degli elementi che hanno portato il giudice a quo a determinate conclusioni.

    In altre parole, nel giudizio di costituzionalità, ai fini dell’apprezzamento della rilevanza, ciò che conta è la valutazione che il rimettente deve fare in ordine alla possibilità che il procedimento pendente possa o meno essere definito indipendentemente dalla soluzione della questione sollevata, potendo la Corte interferire su tale valutazione solo se essa, a prima vista, appaia assolutamente priva di fondamento (ex plurimis, sentenze n. 91 del 2013, n. 41 del 2011 e n. 270 del 2010). Un simile presupposto non si verifica nel caso di specie, avendo il rimettente motivato in maniera non implausibile circa la qualificazione in termini indennitari (e non risarcitori) del ristoro previsto dalla norma censurata per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subìto dal privato (peraltro conformemente ad un indirizzo accolto – sebbene non unanimemente – anche dalla giurisprudenza amministrativa: Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 29 agosto 2013, n. 4318 e, sezione sesta, sentenza 15 marzo 2012, n. 1438).

    5.2.– Un ulteriore profilo di inammissibilità per difetto di rilevanza è individuato dall’Avvocatura generale nella scarna descrizione della fattispecie concreta da cui ha avuto origine la proposizione del regolamento di giurisdizione. Il giudice rimettente non avrebbe, infatti, specificato se la vicenda abbia avuto origine da un’ipotesi di occupazione “usurpativa” o di occupazione “acquisitiva”. Solo nel primo caso, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il privato avrebbe diritto alla restituzione del bene.

    5.2.1.– Anche tale eccezione non è fondata.

    Sebbene in termini sintetici, l’ordinanza di rimessione specifica che la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera era in effetti intervenuta, ma che ne erano inutilmente scaduti i termini, rientrando, dunque, la fattispecie nell’ambito della cosiddetta occupazione acquisitiva.

    5.3.– Il Comune di Porto Cesareo ha eccepito, a sua volta, l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale.

    Il giudice rimettente, infatti, ha sostenuto che, qualora l’art. 42-bis venisse espunto dall’ordinamento, il privato potrebbe aspirare ad ottenere la restituzione del bene illegittimamente occupato.

    Ad avviso del Comune, tale restituzione non sarebbe più ipotizzabile, in virtù del giudicato formatosi sulla precedente sentenza (del 25 giugno 2010, n. 1614) del TAR adito, che ne aveva espressamente esclusa la possibilità. Ciò, peraltro, su sostanziale rinuncia dello stesso ricorrente a conseguire la restituzione, come dimostrato dal contenuto dei motivi aggiunti proposti nel giudizio amministrativo ancora pendente, tendenti solo ad ottenere la determinazione dell’indennizzo in seguito al provvedimento ex art. 42-bis del T.U. sulle espropriazioni nelle more adottato dal Comune di Porto Cesareo.

    Nessuna utilità – osserva il Comune ? potrebbe dunque ricavare il privato dalla eventuale caducazione della norma impugnata.

    5.3.1.– L’eccezione non è fondata.

    Il regolamento di giurisdizione è stato proposto – proprio dal Comune resistente – perché il privato ha comunque chiesto anche la rideterminazione dell’indennizzo, esattamente in forza dell’art. 42-bis del T.U. sulle espropriazioni, entrato in vigore nelle more del giudizio. Come evidenziato nell’ordinanza di rimessione, ne risulta che se la norma censurata fosse dichiarata incostituzionale, il ristoro economico sarebbe assoggettato al regime del risarcimento ex art. 2043 cod. civ., a prescindere dal riconoscimento del diritto alla restituzione del bene.

    In altri termini, la rilevanza della questione emerge dal fatto che se la questione di legittimità costituzionale fosse accolta, il giudizio rimarrebbe incardinato innanzi al giudice amministrativo, investito della domanda di rideterminazione del ristoro economico, che acquisterebbe natura risarcitoria; se essa fosse rigettata, ne deriverebbe invece la traslatio iudicii innanzi al giudice ordinario, per i profili di quantificazione dell’indennizzo previsto dall’art. 42-bis del T.U. sulle espropriazioni.

    5.4.– Sotto altro aspetto, quello del diritto al risarcimento integrale del danno (informato ai principi di cui agli artt. 2043 e 2059 cod. civ.), in luogo del mero indennizzo, il Comune eccepisce ulteriormente l’inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, in quanto il danno sarebbe già stato determinato in forma integrale, sempre in esecuzione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza n. 1614 del 2010 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione distaccata di Lecce, adempiendo al quale la determinazione dell’indennizzo sarebbe stata superiore a quanto spettante in applicazione della norma censurata.

    5.4.1.– Anche tale eccezione è infondata, inerendo al merito del giudizio che ha dato luogo al regolamento di giurisdizione, e nell’ambito del quale dovrà essere vagliata dall’autorità giudiziaria che sarà individuata come attributaria della controversia.

    6.– Le questioni sollevate dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, con le ordinanze r.o. n. 89 e n. 90 del 2014, non sono fondate, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost. Con riferimento agli artt. 42, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., tali questioni non sono fondate nei sensi di cui in motivazione.

    6.1.– L’art. 42-bis è stato introdotto nel T.U. sulle espropriazioni dall’art. 34, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo che questa Corte, con sentenza n. 293 del 2010, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega, dell’art. 43 del medesimo T.U. sulle espropriazioni, che disciplinava un istituto affine.

    6.2.– È utile partire dalla sommaria descrizione del contesto, anche giurisprudenziale, nel quale sono stati inseriti, dapprima l’art. 43, e poi l’art. 42-bis del T.U. sulle espropriazioni.

    Come è noto, in presenza di una serie di patologie rilevabili nei procedimenti amministrativi di espropriazione, la giurisprudenza di legittimità aveva elaborato gli istituti dell’occupazione «appropriativa» ed «usurpativa».

    In sintesi, la prima era caratterizzata da una anomalia del procedimento espropriativo, a causa della sua mancata conclusione con un formale atto ablativo, mentre la seconda era collegata alla trasformazione del fondo di proprietà privata, in assenza di dichiarazione di pubblica utilità. Nel primo caso (a partire dalla sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite civili, 26 febbraio 1983, n. 1464), l’acquisto della proprietà conseguiva ad un’inversione della fattispecie civilistica dell’accessione di cui agli artt. 935 e seguenti cod. civ., in considerazione della trasformazione irreversibile del fondo. Secondo questa ricostruzione, la destinazione irreversibile del suolo privato illegittimamente occupato comportava l’acquisto a titolo originario, da parte dell’ente pubblico, della proprietà del suolo e la contestuale estinzione del diritto di proprietà del privato. La successiva sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite civili, 10 giugno 1988, n. 3940, precisò poi la figura della «occupazione acquisitiva», limitandola al caso in cui si riscontrasse una valida dichiarazione di pubblica utilità che permetteva di far prevalere l’interesse pubblico su quello privato.

    L’«occupazione usurpativa», invece, non accompagnata da dichiarazione di pubblica utilità, ab initio o per effetto dell’intervenuto annullamento del relativo atto o per scadenza dei relativi termini, in quanto tale non determinava l’effetto acquisitivo a favore della pubblica amministrazione.

    6.3.– Nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 43 del T.U. sulle espropriazioni per eccesso di delega, questa Corte (sentenza n. 293 del 2010) ha rilevato che l’intervento della pubblica amministrazione sulle procedure ablatorie, come disciplinato dalla norma da ultimo richiamata, eccedeva gli istituti della occupazione appropriativa ed usurpativa, così come delineati dalla giurisprudenza di legittimità, prevedendo un generalizzato potere di sanatoria, attribuito alla stessa amministrazione che aveva commesso l’illecito, addirittura a dispetto di un giudicato che avesse disposto il ristoro in forma specifica del diritto di proprietà violato.

    Nella medesima pronuncia, questa Corte aveva, inoltre, prospettato in termini dubitativi la compatibilità del meccanismo di “acquisizione sanante”, per come disciplinato dalla norma allora impugnata, con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Quest’ultima, infatti, sia pure incidentalmente, ha più volte osservato che l’espropriazione cosiddetta indiretta si pone in violazione del principio di legalità, perché non è in grado di assicurare un sufficiente grado di certezza e permette all’amministrazione di utilizzare a proprio vantaggio una situazione di fatto derivante da «azioni illegali». Ciò accade sia allorché tale situazione costituisca conseguenza di un’interpretazione giurisprudenziale, sia allorché derivi da una legge (con espresso riferimento all’art. 43 del T.U. sulle espropriazioni), in quanto l’espropriazione indiretta non può comunque costituire un’alternativa ad un’espropriazione adottata secondo «buona e debita forma» (sentenza 12 gennaio 2006, Sciarrotta e altri contro Italia).

    6.4.– È dunque opportuno che lo scrutinio della norma censurata nel presente giudizio di legittimità costituzionale sia preceduto da un suo raffronto con l’art. 43 del T.U. sulle espropriazioni, dovendosi, dapprima, stabilire se il nuovo meccanismo acquisitivo risulti disciplinato in modo difforme rispetto a quello previsto dal precedente art. 43, e successivamente valutare la consistenza delle censure mosse dalle ordinanze di rimessione.

    6.5.– L’art. 42-bis del T.U. sulle espropriazioni ha certamente reintrodotto la possibilità, per l’amministrazione che utilizza senza titolo un bene privato per scopi di interesse pubblico, di evitarne la restituzione al proprietario (e/o la riduzione in pristino stato), attraverso un atto di acquisizione coattiva al proprio patrimonio indisponibile. Tale atto sostituisce il regolare procedimento ablativo prefigurato dal T.U. sulle espropriazioni, e si pone, a sua volta, come una sorta di procedimento espropriativo semplificato, che assorbe in sé sia la dichiarazione di pubblica utilità, sia il decreto di esproprio, e quindi sintetizza uno actu lo svolgimento dell’intero procedimento, in presenza dei presupposti indicati dalla norma.

    Come evidenziato dalla difesa erariale, tuttavia, il nuovo meccanismo acquisitivo presenta significative differenze rispetto all’art. 43 del T.U. sulle espropriazioni.

    La nuova disposizione, risolvendo un contrasto interpretativo insorto in giurisprudenza sull’art. 43 appena citato, dispone espressamente che l’acquisto della proprietà del bene da parte della pubblica amministrazione avvenga ex nunc, solo al momento dell’emanazione dell’atto di acquisizione (ciò che impedisce l’utilizzo dell’istituto in presenza di un giudicato che abbia già disposto la restituzione del bene al privato).

    Inoltre, la norma censurata impone uno specifico obbligo motivazionale “rafforzato” in capo alla pubblica amministrazione procedente, che deve indicare le circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell’area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio.

    La motivazione, in particolare, deve esibire le «attuali ed eccezionali» ragioni di interesse pubblico che giustificano l’emanazione dell’atto, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati, e deve, altresì, evidenziare l’assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione.

    Ancora, nel computo dell’indennizzo viene fatto rientrare non solo il danno patrimoniale, ma anche quello non patrimoniale, forfetariamente liquidato nella misura del 10 per cento del valore venale del bene. Ciò costituisce sicuramente un ristoro supplementare rispetto alla somma che sarebbe spettata nella vigenza della precedente disciplina.

    Il passaggio del diritto di proprietà, inoltre, è sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute, da effettuare entro 30 giorni dal provvedimento di acquisizione.

    La nuova disciplina si applica non solo quando manchi del tutto l’atto espropriativo, ma anche laddove sia stato annullato – o impugnato a tal fine, nel qual caso occorre il previo ritiro in autotutela da parte della medesima pubblica amministrazione – l’atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all’esproprio, oppure la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera oppure, ancora, il decreto di esproprio.

    Non è stata più riproposta la cosiddetta acquisizione in via giudiziaria, precedentemente prevista dal comma 3 dell’art. 43, ed in virtù della quale l’acquisizione del bene in favore della pubblica amministrazione poteva realizzarsi anche per effetto dell’intervento di una pronuncia del giudice amministrativo, volta a paralizzare l’azione restitutoria proposta dal privato.

    Non secondaria, nell’economia complessiva del nuovo istituto, è infine la previsione (non presente nel precedente art. 43) in base alla quale l’autorità che emana il provvedimento di acquisizione ne dà comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte dei conti mediante trasmissione di copia integrale.

    Si è, dunque, in presenza di un istituto diverso da quello disciplinato dall’art. 43 del T.U. sulle espropriazioni.

    Occorre ora esaminare partitamente le censure mosse dalle ordinanze di rimessione, con riferimento ai singoli parametri evocati.

    6.6.– La prima censura attiene al supposto contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.

    Il parametro di cui all’art. 3 Cost. viene invocato dai giudici rimettenti sotto il duplice versante della violazione del principio di eguaglianza – con profili involgenti anche la violazione dell’art. 24 Cost., sub specie di compressione del diritto di difesa – e dell’intrinseca irragionevolezza della norma impugnata.

    La questione non è fondata.

    6.6.1.– Quanto al primo versante della questione così posta, i giudici rimettenti rilevano che la norma riserverebbe un trattamento privilegiato alla pubblica amministrazione rispetto a qualsiasi altro soggetto dell’ordinamento che abbia commesso un fatto illecito, pur in mancanza di un pregresso effettivo esercizio di funzione amministrativa e, dunque, sulla base della sola qualifica soggettiva dell’autore della condotta.

    Secondo il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, la violazione del principio di eguaglianza sussiste solo qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso, ma non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili (ex plurimis, sentenza n. 155 del 2014; ordinanze n. 41 del 2009 e n. 109 del 2004), sempre con il limite generale dei principî di proporzionalità e ragionevolezza (sentenza n. 85 del 2013).

    Nel caso di specie, i giudici rimettenti omettono di considerare che, se pure il presupposto di applicazione della norma sia «l’indebita utilizzazione dell’area» – ossia una situazione creata dalla pubblica amministrazione in carenza di potere (per la mancanza di una preventiva dichiarazione di pubblica utilità dell’opera o per l’annullamento o la perdita di efficacia di essa) – tuttavia l’adozione dell’atto acquisitivo, con effetti non retroattivi, è certamente espressione di un potere attribuito appositamente dalla norma impugnata alla stessa pubblica amministrazione. Con l’adozione di tale atto, quest’ultima riprende a muoversi nell’alveo della legalità amministrativa, esercitando una funzione amministrativa ritenuta meritevole di tutela privilegiata, in funzione degli scopi di pubblica utilità perseguiti, sebbene emersi successivamente alla consumazione di un illecito ai danni del privato cittadino.

    Sotto questo punto di vista, trascurato dai rimettenti, la situazione appare conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «[…] la P.A. ha una posizione di preminenza in base alla Costituzione non in quanto soggetto, ma in quanto esercita potestà specificamente ed esclusivamente attribuitele nelle forme tipiche loro proprie. In altre parole, è protetto non il soggetto, ma la funzione, ed è alle singole manifestazioni della P.A. che è assicurata efficacia per il raggiungimento dei vari fini pubblici ad essa assegnati» (così la sentenza n. 138 del 1981).

    Di conseguenza, neppure potrebbe dirsi violato l’art. 24 Cost., come sostengono i rimettenti. Tale norma costituzionale è infatti posta a presidio del diritto alla tutela giurisdizionale (ordinanza n. 32 del 2013), assumendo così una valenza processuale (ordinanze n. 244 del 2009 e n. 180 del 2007).

    In particolare, l’art. 24, come pure il successivo art. 113 Cost., enunciano il principio dell’effettività del diritto di difesa, il primo in ambito generale, il secondo con riguardo alla tutela contro gli atti della pubblica amministrazione, ed entrambi tali parametri sono volti a presidiare l’adeguatezza degli strumenti processuali posti a disposizione dall’ordinamento per la tutela in giudizio dei diritti, operando esclusivamente sul piano processuale (in tal senso, ex plurimis, sentenza n. 20 del 2009).

    Ne deriva che la violazione di tale parametro costituzionale può considerarsi sussistente solo nei casi di «sostanziale impedimento all’esercizio del diritto di azione garantito dall’art. 24 della Costituzione» (sentenza n. 237 del 2007) o di imposizione di oneri tali da compromettere irreparabilmente la tutela stessa (ordinanza n. 213 del 2005) e non anche nel caso in cui, come nella specie, la norma censurata non elimini affatto la possibilità di usufruire della tutela giurisdizionale (sentenza n. 85 del 2013). Tale tutela viene bensì parzialmente “conformata”, in modo da garantire comunque un serio ristoro economico, prevedendosi l’esclusione delle sole azioni restitutorie; ma queste ultime non sarebbero congruamente esperibili rispetto ad un comportamento non più qualificato in termini di illecito.

    In definitiva, il diritto alla tutela giurisdizionale, a presidio del quale la norma costituzionale invocata è posta (sentenza n. 15 del 2012), non risulta violato dalla disposizione censurata.

    6.6.2.– Sotto altro aspetto, sempre secondo i giudici rimettenti, la violazione del principio di eguaglianza risulterebbe dal fatto che l’indennizzo previsto dalla norma censurata sarebbe ingiustificatamente inferiore nel confronto con l’espropriazione in via ordinaria dello stesso immobile.

    In realtà, la norma attribuisce al privato proprietario il diritto ad ottenere il ristoro del danno patrimoniale nella misura pari al valore venale del bene (così come accade per l’espropriazione condotta nelle forme ordinarie), oltre ad una somma a titolo di danno non patrimoniale, quantificata in misura pari al 10 per cento del valore venale del bene. Si è perciò in presenza di un importo ulteriore, non previsto per l’espropriazione condotta nelle forme ordinarie, determinato direttamente dalla legge, in misura certa e prevedibile. E deve sottolinearsi che il privato, in deroga alle regole ordinarie, è in tal caso sollevato dall’onere della relativa prova.

    Quanto all’indennità dovuta per il periodo di occupazione illegittima antecedente al provvedimento di acquisizione, è vero che essa viene determinata in base ad un parametro riduttivo rispetto a quello cui è commisurato l’analogo indennizzo per la (legittima) occupazione temporanea dell’immobile, ma il terzo comma della norma impugnata contiene una clausola di salvaguardia, in base alla quale viene fatta salva la prova di una diversa entità del danno.

    6.6.3.– Sollecitano i giudici rimettenti un ulteriore vaglio di conformità al principio di eguaglianza, in quanto nel sistema delineato dalla norma censurata il bene privato detenuto sine titulo sarebbe sottoposto in perpetuo al sacrificio dell’espropriazione, mentre nel procedimento ordinario di espropriazione l’esposizione al pericolo dell’emanazione del provvedimento acquisitivo è temporalmente limitata all’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità.

    La norma impugnata, in effetti, non prevede alcun termine per l’esercizio del potere riconosciuto alla pubblica amministrazione. Ma i rimettenti non hanno preso in considerazione le molteplici soluzioni, elaborate dalla giurisprudenza amministrativa, per reagire all’inerzia della pubblica amministrazione autrice dell’illecito: a seconda degli orientamenti, infatti, talvolta è stato posto a carico del proprietario l’onere di esperire il procedimento di messa in mora, per poi impugnare l’eventuale silenzio-rifiuto dell’amministrazione; in altri casi, è stato riconosciuto al giudice amministrativo anche il potere di assegnare all’amministrazione un termine per scegliere tra l’adozione del provvedimento di cui all’art. 42-bis e la restituzione dell’immobile.

    È dunque possibile scegliere – tra le molteplici elaborate – un’interpretazione idonea ad evitare il pregiudizio consistente nell’asserita esposizione in perpetuo al potere di acquisizione, senza in alcun modo forzare la lettera della disposizione (per tutte, tra le più recenti, sentenza n. 235 del 2014).

    6.6.4.– I rimettenti lamentano, infine, l’intrinseca irragionevolezza dell’art. 42-bis del T.U. sulle espropriazioni, con presunta violazione dell’art. 3 Cost. anche sotto questo profilo.

    Secondo i giudici rimettenti, in primo luogo, la norma avrebbe trasformato il precedente regime risarcitorio in un indennizzo derivante da atto lecito, che di conseguenza assumerebbe natura di debito di valuta, non automaticamente soggetto alla rivalutazione monetaria.

    Lamentano, inoltre, i rimettenti che il ristoro economico assicurato resterebbe pur sempre inferiore nel confronto con l’espropriazione per le vie ordinarie dello stesso immobile, in quanto: a) ove il fondo abbia destinazione edificatoria, non è riconosciuto l’aumento del 10 per cento di cui all’art. 37, comma 2, del T.U. sulle espropriazioni, non richiamato dalla norma impugnata; b) se il terreno è agricolo, non è applicabile il precedente art. 40, comma 1, che impone di tener conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e «del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all’esercizio dell’azienda agricola».

    È noto che lo scrutinio di ragionevolezza, in ambiti connotati da un’ampia discrezionalità legislativa, impone alla Corte di verificare che il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale. Tale giudizio deve svolgersi «attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti» (sentenza n. 1130 del 1988).

    Orbene, alla luce di tali premesse, anche queste censure non sono fondate.

    Quanto a quella relativa alla mutata natura del ristoro, la norma prevede bensì la corresponsione di un indennizzo, ma determinato in misura corrispondente al valore venale del bene e con riferimento al momento del trasferimento della proprietà di esso, sicché non vengono in considerazione somme che necessitano di una rivalutazione.

    Quanto alle restanti censure, è appena il caso di sottolineare che l’aumento del 10 per cento previsto dal comma 2 dell’art. 37 del T.U. sulle espropriazioni non si applica a tutte le procedure, ma solo nei casi in cui sia stato concluso l’accordo di cessione (o quando esso non sia stato concluso per fatto non imputabile all’espropriato, ovvero perché a questi è stata offerta un’indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva), senza contare che ai destinatari del provvedimento di acquisizione spetta sempre un surplus pari proprio al 10 per cento del valore venale del bene, a titolo di ristoro del danno non patrimoniale.

    Va, ancora, considerato che l’inapplicabilità del comma 1 dell’art. 37 del T.U. sulle espropriazioni (pure non richiamato dalla norma censurata per i terreni a vocazione edilizia) esclude anche la riduzione del 25 per cento dell’indennizzo – prevista invece per le espropriazioni legittime – imposta quando la vicenda è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale.

    Infine, i giudici rimettenti – basandosi sul solo dato letterale e trascurando una visione di sistema ? non hanno sperimentato la praticabilità di un’interpretazione che, facendo riferimento genericamente al «valore venale del bene», consenta di ritenere riconducibili ad esso anche le somme corrispondenti al valore delle colture effettivamente praticate sul fondo e al valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all’esercizio dell’azienda agricola, previsti dall’art. 40 del T.U. sulle espropriazioni.

    La stessa obiezione può essere mossa alla censura secondo cui la norma impugnata non contemplerebbe l’ipotesi di espropriazione parziale e non consentirebbe, per questo motivo, di tener conto della diminuzione di valore del fondo residuo, invece indennizzata fin dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, recante «Espropriazioni per causa di utilità pubblica» (art. 40, ora trasfuso nell’art. 33 del T.U. sulle espropriazioni).

    6.7.– I giudici rimettenti dubitano della compatibilità della norma censurata con l’art. 42 Cost.

    In particolare, ritengono che l’art. 42 Cost. – disciplinando la potestà espropriativa come avente carattere eccezionale, esercitabile solo nei casi in cui sia la legge a prevederla e nella necessaria ricorrenza di «motivi di interesse generale» – imponga che questi ultimi siano predeterminati dall’amministrazione ed emergano da un apposito procedimento, anteriormente al sacrificio del diritto di proprietà. L’emersione del pubblico interesse, culminante nell’adozione della dichiarazione di pubblica utilità, dovrebbe perciò risultare da una fase preliminare, autonoma e strumentale rispetto al successivo procedimento espropriativo in senso stretto, cioè in un momento in cui sia possibile un’effettiva comparazione tra l’interesse pubblico e l’interesse privato, al fine di evidenziare la scelta migliore, quando eventuali ipotesi alternative all’espropriazione non siano ostacolate da una situazione fattuale ormai irreversibilmente compromessa.

    La questione, così posta, non è fondata, nei sensi qui di seguito indicati.

    Da una parte, la norma censurata delinea pur sempre una procedura espropriativa, che in quanto tale non può non presentare alcune caratteristiche essenziali. Ma non si deve trascurare, dall’altra parte, che si tratta di una procedura “eccezionale”, che ha necessariamente da confrontarsi con la situazione fattuale chiamata a risolvere, in cui la previa dichiarazione di pubblica utilità dell’opera sarebbe distonica rispetto ad un’opera pubblica già realizzata. La norma censurata presuppone evidentemente una già avvenuta modifica dell’immobile, utilizzato per scopi di pubblica utilità: da questo punto di vista, non è congrua la pretesa che l’adozione del provvedimento di acquisizione consegua all’esito di un procedimento scandito in fasi logicamente e temporalmente distinte, esattamente come nella procedura espropriativa condotta nelle forme ordinarie.

    Si è, invece, in presenza di una procedura espropriativa che, sebbene necessariamente “semplificata” nelle forme, si presenta “complessa” negli esiti, prevedendosi l’adozione di un provvedimento «specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l’emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l’assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione».

    L’adozione del provvedimento acquisitivo presuppone, appunto, una valutazione comparata degli interessi in conflitto, qualitativamente diversa da quella tipicamente effettuata nel normale procedimento espropriativo. E l’assenza di ragionevoli alternative all’adozione del provvedimento acquisitivo va intesa in senso pregnante, in stretta correlazione con le eccezionali ragioni di interesse pubblico richiamate dalla disposizione in esame, da considerare in comparazione con gli interessi del privato proprietario. Non si tratta, soltanto, di valutare genericamente una eccessiva difficoltà od onerosità delle alternative a disposizione dell’amministrazione, secondo un principio già previsto in generale dall’art. 2058 cod. civ. Per risultare conforme a Costituzione, l’ampiezza della discrezionalità amministrativa va delimitata alla luce dell’obbligo giuridico di far venir meno l’occupazione sine titulo e di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, la quale ultima non risulta mutata neppure a seguito di trasformazione irreversibile del fondo. Ne deriva che l’adozione dell’atto acquisitivo è consentita esclusivamente allorché costituisca l’extrema ratio per la soddisfazione di “attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico”, come recita lo stesso art. 42-bis del T.U. delle espropriazioni. Dunque, solo quando siano stati escluse, all’esito di una effettiva comparazione con i contrapposti interessi privati, altre opzioni, compresa la cessione volontaria mediante atto di compravendita, e non sia ragionevolmente possibile la restituzione, totale o parziale, del bene, previa riduzione in pristino, al privato illecitamente inciso nel suo diritto di proprietà.

    Soltanto sotto questa luce tornano ad essere valorizzati – pur in assenza di una preventiva dichiarazione di pubblica utilità o in caso di suo annullamento o perdita di efficacia – i «motivi di interesse generale» presupposti dall’art. 42 Cost., secondo il quale il diritto di proprietà può essere compresso «sol quando lo esiga il limite della “funzione sociale” […]: funzione sociale, la quale esprime, accanto alla somma dei poteri attribuiti al proprietario nel suo interesse, il dovere di partecipare alla soddisfazione di interessi generali, nel che si sostanzia la nozione stessa del diritto di proprietà come viene modernamente intesa e come è stata recepita dalla nostra Costituzione» (sentenza n. 108 del 1986).

    Soltanto adottando questa prospettiva ermeneutica, l’attribuzione del potere ablatorio (in questa forma eccezionale) può essere ritenuta legittima, sulla scia della giurisprudenza costituzionale che impone alla legge ordinaria di indicare «elementi e criteri idonei a delimitare chiaramente la discrezionalità dell’Amministrazione» (sentenza n. 38 del 1966).

    6.8.? Si lamenta, inoltre, dai giudici rimettenti che l’art. 42-bis del T.U. sulle espropriazioni violerebbe il principio del giusto procedimento, desumibile dall’art. 97 Cost. Ciò perché il provvedimento acquisitivo consentirebbe il trasferimento della proprietà in assenza di una sequenza procedimentale partecipata dal privato. Il principio di legalità dell’azione amministrativa sarebbe leso anche sotto il profilo della tutela giurisdizionale effettiva di cui all’art. 113 Cost.

    Anche tale questione non è fondata.

    Bisogna, innanzitutto, ricordare che il principio del “giusto procedimento” (in virtù del quale i soggetti privati dovrebbero poter esporre le proprie ragioni, e in particolare prima che vengano adottati provvedimenti limitativi dei loro diritti), non può dirsi assistito in assoluto da garanzia costituzionale (sentenze n. 312, n. 210 e n. 57 del 1995, n. 103 del 1993 e n. 23 del 1978; ordinanza n. 503 del 1987).

    Questa constatazione non sminuisce certo la portata che tale principio ha assunto nel nostro ordinamento, specie dopo l’entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche, in base alla quale «il destinatario dell’atto deve essere informato dell’avvio del procedimento, avere la possibilità di intervenire a propria difesa, ottenere un provvedimento motivato, adire un giudice» (sentenza n. 104 del 2007).

    Del resto, proprio in materia espropriativa, questa Corte ha da tempo affermato che i privati interessati devono essere messi «in condizioni di esporre le proprie ragioni sia a tutela del proprio interesse, sia a titolo di collaborazione nell’interesse pubblico» (sentenza n. 13 del 1962; sentenze n. 344 del 1990, n. 143 del 1989 e n. 151 del 1986).

    Per parte sua, il provvedimento disciplinato dalla norma in esame non potrebbe, innanzitutto, sottrarsi all’applicazione delle ricordate, generali, regole di partecipazione del privato al procedimento amministrativo, come, infatti, è riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, che impone la previa comunicazione di avvio del procedimento.

    Ma, soprattutto, in virtù della effettiva comparazione degli interessi contrapposti richiesta dalla norma in questione, il privato sarà ulteriormente sempre posto in grado di accentuare il proprio ruolo partecipativo, eventualmente facendo valere l’esistenza delle «ragionevoli alternative» all’adozione dell’annunciato provvedimento acquisitivo, prima fra tutte la restituzione del bene.

    6.9.– I giudici rimettenti dubitano, ancora, della conformità della norma impugnata all’art. 117, primo comma, Cost., in quanto la norma sarebbe in contrasto con i principi della CEDU, secondo l’interpretazione fornitane dalla Corte di Strasburgo, sotto due distinti profili.

    In primo luogo, l’art. 42-bis violerebbe la norma interposta di cui all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU, rispetto al quale il fenomeno delle cosiddette “espropriazioni indirette” si porrebbe «in radicale contrasto».

    In secondo luogo, l’art. 42-bis violerebbe la norma interposta di cui all’art. 6 CEDU, avendo la Corte EDU ripetutamente considerato lecita l’applicazione dello ius superveniens in cause già pendenti soltanto in presenza di «ragioni imperative di interesse generale».

    La norma risulterebbe anche in contrasto con l’art. 111, primo e secondo comma, Cost., nella parte in cui, disponendo la propria applicabilità ai giudizi in corso, violerebbe i principi del giusto processo, con particolare riferimento alla condizione di parità delle parti davanti al giudice.

    6.9.1.– Le doglianze possono essere esaminate congiuntamente, per concludere nel senso della loro infondatezza, nei sensi della motivazione che segue, per le ragioni già esposte, sia pur in relazione al diverso parametro di cui all’art. 42 Cost., al precedente punto 6.7.

    È vero, infatti, che la norma trova applicazione anche ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, per i quali siano pendenti processi, ed anche se vi sia già stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato. Ma è anche vero che questa previsione risponde alla stessa esigenza primaria sottesa all’introduzione del nuovo istituto (così come del precedente art. 43): quella di eliminare definitivamente il fenomeno delle “espropriazioni indirette”, che aveva fatto emergere quella che la Corte EDU (nella sentenza 6 marzo 2007, Scordino contro Italia) aveva definito una “défaillance structurelle”, in contrasto con l’art. 1 del Primo Protocollo allegato alla CEDU.

    Né si deve trascurare che con l’art. 42-bis del T.U. sulle espropriazioni ? come peraltro già accadeva con il precedente art. 43 ? l’acquisto della proprietà da parte della pubblica amministrazione non è più legato ad un accertamento in sede giudiziale, connotato, come tale, da margini di imprevedibilità criticamente evidenziati dalla Corte EDU. Soprattutto, come già rilevato (supra punto 6.5), rispetto al precedente art. 43, l’art. 42-bis contiene significative innovazioni, che rendono il meccanismo compatibile con la giurisprudenza della Corte EDU in materia di espropriazioni cosiddette indirette, ed anzi rispondente all’esigenza di trovare una soluzione definitiva ed equilibrata al fenomeno, attraverso l’adozione di un provvedimento formale della pubblica amministrazione.

    Le differenze rispetto al precedente meccanismo acquisitivo consistono nel carattere non retroattivo dell’acquisto (ciò che impedisce l’utilizzo dell’istituto in presenza di un giudicato che abbia già disposto la restituzione del bene al privato), nella necessaria rinnovazione della valutazione di attualità e prevalenza dell’interesse pubblico a disporre l’acquisizione e, infine, nello stringente obbligo motivazionale che circonda l’adozione del provvedimento.

    Anche alla luce dell’asserita violazione degli artt. 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., questo obbligo motivazionale, in base alla significativa previsione normativa, che richiede «l’assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione», deve essere interpretato, come già chiarito al punto 6.7., nel senso che l’adozione dell’atto è consentita – una volta escluse, all’esito di una effettiva comparazione con i contrapposti interessi privati, altre opzioni, compresa la cessione volontaria mediante atto di compravendita – solo quando non sia ragionevolmente possibile la restituzione, totale o parziale, del bene, previa riduzione in pristino, al privato illecitamente inciso nel suo diritto di proprietà.

    Solo se così interpretata la norma consente infatti:

    ? di riconoscere, per le situazioni prodottesi prima della sua entrata in vigore, l’esistenza di «imperativi motivi di interesse generale» legittimanti l’applicazione dello ius superveniens in cause già pendenti. Tali motivi consistono nell’ineludibile esigenza di eliminare una situazione di deficit strutturale, stigmatizzata dalla Corte EDU;

    ? di prefigurare, per le situazioni successive alla sua entrata in vigore, l’applicazione della norma come extrema ratio, escludendo che essa possa costituire una semplice alternativa ad una procedura espropriativa condotta «in buona e debita forma», come imposto, ancora una volta, dalla giurisprudenza della Corte EDU;

    ? di considerare rispettata la condizione, posta dalla stessa Corte EDU nella citata sentenza Scordino del 6 marzo 2007, secondo cui lo Stato italiano avrebbe dovuto «sopprimere gli ostacoli giuridici che impediscono la restituzione del terreno sistematicamente e per principio»;

    ? di impedire alla pubblica amministrazione – ancora una volta in coerenza con le raccomandazioni della Corte EDU ? di trarre vantaggio dalla situazione di fatto da essa stessa determinata;

    ? di escludere il rischio di arbitrarietà o imprevedibilità delle decisioni amministrative in danno degli interessati.

    Va, infine, valorizzata nella giusta misura la previsione del comma 7 dell’art. 42-bis del T.U. sulle espropriazioni, in base alla quale «[l]’autorità che emana il provvedimento di acquisizione […] ne dà comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte dei conti». Questo richiamo alle possibili conseguenze per i funzionari che, nel corso della vicenda espropriativa, si siano discostati dalle regole di diligenza previste dall’ordinamento risponde, infatti, ad un invito della stessa Corte EDU (sempre sentenza 6 marzo 2007, Scordino contro Italia), secondo cui «lo Stato convenuto dovrebbe scoraggiare le pratiche non conformi alle norme degli espropri in buona e dovuta forma, adottando misure dissuasive e cercando di individuare le responsabilità degli autori di tali pratiche».


    Per Questi Motivi

    LA CORTE COSTITUZIONALE

    riuniti i giudizi,

    1) dichiara inammissibile, nel presente giudizio di costituzionalità, l’intervento di D.G.G.;

    2) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità – Testo A), sollevata, in riferimento agli artt. 42, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, con le ordinanze indicate in epigrafe;

    3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost., dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, con le ordinanze indicate in epigrafe;

    4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 97, 111, primo e secondo comma, 113 e 117, primo comma, Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, con le ordinanze indicate in epigrafe.

    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 marzo 2015.

    F.to:

    Alessandro CRISCUOLO, Presidente

    Nicolò ZANON, Redattore

    Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

    Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2015.

    Il Direttore della Cancelleria

    F.to: Gabriella Paola MELATTI

    Allegato:

    Ordinanza Letta All'udienza Del 10 Marzo 2015

    ORDINANZA

    Rilevato che nel giudizio promosso dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, con ordinanza n. 442 del 13 gennaio 2014 (r.o. n. 89 del 2014), è intervenuta SEP - Società Edilizia Pineto Spa, con atto depositato in data 23 giugno 2014, specificando di non essere parte del giudizio a quo, ma di altro giudizio in cui si controverte circa la legittimità di una procedura espropriativa, suscettibile di essere definita con l'applicazione della norma impugnata;

    che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, possono partecipare al giudizio in via incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale e i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (tra le tante, ordinanza n. 240 del 2014, sentenza n. 162 del 2014 e relativa ordinanza letta all'udienza dell'8 aprile 2014, ordinanza n. 156 del 2013, ordinanza n. 150 del 2012 e relativa ordinanza letta all'udienza del 22 maggio 2012, sentenza n. 293 del 2011, sentenza n. 118 del 2011, sentenza n. 138 del 2010 e relativa ordinanza letta all'udienza del 23 marzo 2010);

    che, in questo caso, il rapporto sostanziale dedotto in causa è del tutto differente rispetto a quello oggetto dei procedimenti da cui è scaturito il giudizio costituzionale r.o. n. 89 del 2014, pur essendo, secondo la prospettazione dell'interveniente, suscettibile di essere regolato dalla norma oggetto di censura;

    che l'ammissibilità d'interventi ad opera di terzi, titolari di interessi soltanto analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto l'accesso delle parti al detto giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice a quo (per tutte, ordinanza n. 32 del 2013, sentenze n. 119 del 2012 e n. 49 del 2011).

    Per Questi Motivi

    LA CORTE COSTITUZIONALE

    dichiara inammissibile, nel presente giudizio di costituzionalità, l'intervento di SEP - Società Edilizia Pineto Spa.

    F.to: Alessandro Criscuolo, Presidente

    Ultimo aggiornamento Lunedì 18 Maggio 2015 18:02
     

    Delega delle operazioni di esproprio e danni ai privati: chi paga?

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    N. 2072/2012 Reg. Prov. Coll.

    N. 6575 Reg. Ric.

    ANNO 2003

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 6575 del 2003, proposto da B. A., rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Di Benedetto, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Maurizio Liotta in Palermo, via Q. Sella n. 77,

    contro

    Comune di Ravanusa, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

    ad adiuvandum:

    O. T., rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Domenico Malfitano, domiciliato presso la Segreteria del Tar in Palermo, via Butera n. 6,

    per la condanna

    del Comune di Ravanusa e dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Agrigento, in solido tra loro, al risarcimento dei danni da illegittima occupazione e definitiva trasformazione dell'area sita in Comune di Ravanusa, loc. ...omissis..., distinta in catasto al F. 14, part. 550 (ex 28), comprensivo di rivalutazione monetaria e interessi legali, nonché alla corresponsione della indennità per il periodo di occupazione legittima, comprensiva di interessi legali.

    FATTO

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Istituto Autonomo Case Popolari - IACP di Agrigento;

    visto l'atto di intervento ad adiuvandum di O. T.;

    vista l'ordinanza collegiale istruttoria del 19 aprile 2012, n. 853, con la questa Sezione ha ordinato al Comune di Ravanusa e allo I.A.C.P. di fornire chiarimenti in ordine alla evoluzione della situazione sui luoghi oggetto di causa.

    viste le memorie difensive;

    visti tutti gli atti della causa;

    relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2012 il Referendario dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

    ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    DIRITTO

    1. La signora B. A. è proprietaria di un terreno sito in Ravanusa, loc. ...omissis..., distinto al catasto al F. 14, part. 550 (ex 28), sul quale è stato localizzato, con deliberazione del Consiglio Comunale di Ravanusa n. 68 del 15 aprile 1996, un programma costruttivo avente ad oggetto la realizzazione di trenta alloggi da parte dell'I.A.C.P.

    Il 24 settembre 1998, il Sindaco ha disposto l'occupazione d'urgenza per dieci anni, provvedendo alla fissazione dei termini per il compimento della procedura ablativa in cinque anni, decorrenti dalla stessa ordinanza (quindi, fino al 24 settembre 2003).

    A quest'ultima data, tuttavia, il decreto di esproprio non è stato emesso, sicchè la signora B. A., con il ricorso notificato il 10 novembre 2003, ha chiesto il risarcimento dei danni per il verificarsi della cd. " accessione invertita", avendo il Comune acquisito la proprietà dell'area a suo danno.

    Pertanto, ella ha richiesto la condanna del Comune e dell'I.A.C.P., in solido, al pagamento dei danni per illegittima occupazione e trasformazione del fondo, in quanto acquisito al demanio comunale, nonché al risarcimento dei danni per il periodo di illegittima occupazione, il tutto con rivalutazione monetaria e interessi.

    2. In data 22 giugno 2006 si è costituito lo I.A.C.P. di Agrigento, eccependo, pregiudizialmente, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario, in forza dell'art. 53 del Testo Unico sulle Espropriazioni e della sentenza della Corte Costituzionale n. 281/2004.

    Sempre preliminarmente, lo I.A.C.P. ha eccepito: i) la propria carenza di legittimazione passiva, essendo i terreni nella disponibilità del soggetto espropriante, ossia del Comune di Ravanusa; ii) l'avvenuta prescrizione del diritto, essendo decorsi cinque anni dalla irreversibile trasformazione del fondo.

    Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso e, in via subordinata, la declaratoria del diritto dello I.A.C.P. di Agrigento ad essere risarcito dal Comune di Ravanusa di quanto potrà essere condannato a pagare alla ricorrente.

    3. Il 14 settembre 2009 è intervenuto in giudizio, ad adiuvandum, O. T., in qualità di amministratore di sostegno di B. A., che ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

    4. Lo I.A.C.P. ha depositato memorie il 6 aprile 2011 (reiterando le precedenti eccezioni e domande), il 21 aprile 2011 (contestando l'intervento di O. T.) e il 24 maggio 2011.

    5. L'interveniente ha depositato una memoria il 28 luglio 2011, reiterando l'istanza di fissazione dell'udienza di merito.

    6. Con l'ordinanza collegiale n. 853 del 19 aprile 2012, questa Sezione ha ordinato al Comune di Ravanusa e allo I.A.C.P. di fornire chiarimenti in ordine alla evoluzione della situazione sui luoghi oggetto di causa.

    7. lo I.A.C.P. ha depositato memoria e documentazione il 13 giugno 2012.

    8. Alla udienza pubblica del 9 ottobre 2012, il collegio ha trattenuto la causa per la decisione.

    P. Q. M.

    1. La causa in questione può essere decisa da parte di questo Tribunale esclusivamente in ragione del fatto che lo I.A.C.P. di Agrigento, in adempimento dell'ordinanza collegiale n. 853/2012, ha depositato documentazione comprovante lo stato attuale dei terreni, di proprietà B. A., occupati sin dal 1998.

    Tuttavia, prima di entrare nel merito, il collegio è chiamato a prendere posizione sulle eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dello stesso I.A.C.P., unica parte pubblica costituita.

    2. L'esame dell'eccezione del difetto di giurisdizione del giudice adito assume carattere prioritario rispetto ad un eventuale profilo di improcedibilità. Il difetto di giurisdizione del giudice, infatti, lo priva del potere di esaminare qualsiasi profilo della controversia, sia in rito che nel merito (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 4 febbraio 2008, n. 901; Cons. St., V Sez., 22 maggio 2006 n. 3026; id., sez. VI, 18 settembre 2009, n. 5618).

    2.1. L'eccezione è priva di pregio.

    Dopo la sentenze della Corte Cost. 204 del 2004 e 191 del 2006, il cui contenuto è talmente noto da consentire al collegio di non dilungarsi sul punto, la giurisprudenza amministrativa si è pacificamente consolidata nel ritenere la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della richiesta di condanna di un Comune al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente a seguito della illegittima occupazione ed irreversibile trasformazione di alcuni terreni di sua proprietà ogni volta che gli atti del procedimento ablativo intrapreso dall'ente siano venuti comunque meno o perché siano stati annullati o per la decorrenza dei termini dell' occupazione o di quelli fissati per la conclusione del procedimento; mentre rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le domande risarcitorie e restitutorie relative a fattispecie di occupazione c.d. usurpativa, intese come occupazione di un fondo di proprietà privata in assenza di provvedimenti e in generale dell'esercizio di un potere amministrativo (ex plurimis, tra le più recenti, Cass. civ., sez. un., 23 gennaio 2012 n. 832; Cons. St., sez. IV, 26 marzo 2012, n. 1750; T.A.R. Abruzzo, Pescara sez. I, 23 luglio 2012, n. 360; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 12 luglio 2012, n. 1242; T.A.R. Basilicata, 06 aprile 2012, n. 145; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 18 gennaio 2012, n. 554).

    Il riferimento all'art. 53 del T.U. Espropriazioni (D.P.R. n. 327/2001) è, pertanto, del tutto fuori luogo, giacchè esso riconosce la giurisdizione del giudice ordinario "per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa", quindi delle indennità corrisposte nell'ambito di una procedura espropriativa legittima e, soprattutto, conclusa: esattamente l'opposto di quanto avvenuto nel caso oggetto del presente giudizio.

    3. Il collegio passa ad esaminare le eccezioni riguardanti la legittimazione a stare in giudizio delle parti diverse dalla ricorrente e dal Comune di Ravanusa (che non è costituito, ma sulla cui legittimazione passiva non sussistono dubbi, in quanto soggetto espropriante), con la precisazione che l'esame della legittimazione a stare in giudizio dell'interventore va intesa come legitimatio ad causam e, trattandosi di un presupposto processuale, precede, in ordine logico, quella dell' I.A.C.P., in quanto quest'ultima riguarda la legittimazione passiva ed attiene, come si vedrà nel prosieguo, al merito.

    3.1. L'ammissibilità dell'intervento di O. T. è stata oggetto di contestazione da parte dello I.A.C.P. nella memoria del 21 aprile 2011, alla quale, sullo specifico punto, la difesa di O. T. ha replicato con la memoria del 28 luglio 2011, sia pure lamentando una pretesa tardività delle contestazioni dello I.A.C.P. nei confronti dell'interveniente, tardività che al collegio non è dato di cogliere.

    Il collegio, pertanto, passa all'esame della stessa, seppur sviluppandola sotto un profilo diverso da quello fatto proprio dalla parte resistente.

    3.1.1. O. T. è stato nominato amministratore di sostegno di B. A. con provvedimento del giudice tutelare del tribunale di Agrigento, sez. dist. di Licata, del 1 agosto 2008, nel quale si autorizzava l'a.d.s. anche a proseguire e a dare impulso al processo amministrativo a suo tempo instaurato dalla B. A. col patrocinio dell'avv. Di Benedetto.

    Il mandato all'avvocato Di Benedetto è stato revocato da O. T., successivamente alla nomina ad amministratore di sostegno, in ragione del mancato impulso alla definizione del presente giudizio (nel 2009 la causa pendeva da almeno sei anni).

    Tuttavia, il O. T. non ha mai nominato alla sua rappresentata un nuovo difensore, sicchè, come già segnalato dal collegio nell'ordinanza collegiale istruttoria del 19 aprile 2012, notificata anche all'avv. Di Benedetto, la signora B. A. risulta tuttora sostanzialmente priva di un procuratore processuale, laddove formalmente, come si dirà nel prosieguo di questa sentenza, ai fini delle comunicazioni, notifiche e quant'altro, tale procuratore continua ad essere l'avv. Di Benedetto.

    O. T., invece, ha provveduto ad intervenire nel processo come "amministratore di sostegno" della ricorrente e ad adiuvandum della stessa, ma non in sua rappresentanza, come invece avrebbe dovuto essere.

    Egli, infatti, ha rilasciato procura ad agire all'avv. Malfitano, ma l'ha fatto a suo nome, e non in nome e per conto della B. A. (cfr. atto di intervento del 14 settembre 2009).

    In nessun atto processuale a disposizione del collegio risulta che O. T., in qualità di amministratore di sostegno, sia intervenuto "in nome e per conto" della signora B. A., nei cui confronti, pertanto, nel presente giudizio, Oscar O. T. non espleta alcuna rappresentanza legale.

    L'amministratore di sostegno, infatti, conferendo procura a suo nome, è di fatto intervenuto nel giudizio come figura terza rispetto alla ricorrente e alle parti pubbliche, laddove egli avrebbe dovuto fare le veci della sua amministrata, la quale, a seguito del decreto di sottoposizione al regime di amministrazione di sostegno, non possiede la capacità di agire per compiere tutti gli atti ivi indicati, ed in particolare la capacità di stare in giudizio, in quanto in relazione a tale specifica attività O. T. era stato espressamente autorizzato dal giudice tutelare.

    Dal contenuto degli atti processuali, nonché dalla discussione orale svolta in udienza, emerge chiaramente che l'intenzione del difensore del signor O. T., avv. Malfitano, era quella di tenere una linea di difesa utile alla salvaguardia degli interessi della signora B. A., a favore della quale aveva anche presentato istanza di fissazione di udienza.

    Questa commistione di ruoli è probabilmente frutto di una non corretta interpretazione della normativa vigente sull'istituto dell'amministrazione di sostegno e sulle conseguenze che una nomina in tal senso, disposta a favore di una delle parti del giudizio, ha sul piano processuale, ivi compreso quello della rappresentanza in giudizio.

    Dal contesto processuale emerge, infatti, che l'amministratore di sostegno fosse convinto che il semplice intervento in giudizio fosse sufficiente a fornire rappresentanza alla ricorrente, che aveva perso la capacità di agire in forza del citato provvedimento del giudice tutelare.

    In realtà, il mero intervento dell'a.d.s., non accompagnato da una costituzione anche solo formale in favore della ricorrente, non solo non è sufficiente a legittimare la presenza dell'amministratore di sostegno in giudizio, ma è altresì inutile, tenuto conto del regime giuridico dell'istituto.

    Quest'ultimo, introdotto con la legge 6 del 2004, che ha disciplinato la fattispecie con gli artt. 404 e ss. del Codice Civile, ha lo scopo di consentire la nomina di un soggetto (appunto, l'amministratore di sostegno) alla persona che, "per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi" (art. 404 c.c.), senza tuttavia dover ricorrere all'istituto ben più invasivo della tutela.

    Con l'amministrazione di sostegno, infatti, "il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno. Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana." (art. 409 c.c.).

    Ne consegue che tutti gli atti compiuti dall'amministrato senza l'assistenza dell'a.d.s., e per i quali tale assistenza era prescritta come necessaria, sono annullabili, in quanto posti in essere senza la relativa capacità di agire.

    Da questo quadro sintetico discende che, laddove il provvedimento del giudice tutelare stabilisca che l'amministrato può stare in giudizio solamente con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, quest'ultimo - se interviene nel giudizio - non lo può fare a titolo personale, ma solo ed esclusivamente come rappresentante del soggetto amministrato.

    In altre parole, non esiste un soggetto "amministratore di sostegno" che agisce a titolo autonomo, come se fosse una entità terza, delegata a sostituirsi al beneficiario (persino nel caso della tutela, molto più invasiva in quanto comporta l'interdizione dell'incapace e quindi la perdita totale della capacità di agire, il tutore agisce sempre in nome e per conto del tutelato, in qualità di suo rappresentante), ma esiste un soggetto che, per ordine del giudice, deve rappresentare il beneficiario in una serie di attività agendo per suo conto e nel suo nome, come accade in ogni ipotesi di rappresentanza, con la differenza che, diversamente da quella volontaria, nella rappresentanza legale non è necessaria una procura, giacchè i poteri dell'a.d.s. discendono direttamente dalla legge per il tramite del decreto del giudice tutelare (il quale, inoltre, è preposto ad autorizzare l'a.d.s., volta per volta, a compiere gli atti di non ordinaria amministrazione, per il compimento dei quali la semplice qualità di amministratore di sostegno non è sufficiente).

    3.1.2. Alla luce delle suesposte considerazioni, il collegio non può che ritenere l'inammissibilità dell'intervento ad adiuvandum, poiché formalmente l'amministratore di sostegno O. T. non è presente nel giudizio in rappresentanza della sua assistita, ma solo a titolo personale, il che equivale a dire senza alcuna legitimatio ad causam, in quanto egli in tale veste non è titolare di alcun potere di intervento nello stesso, sia nella forma dell'intervento adesivo autonomo (o litisconsortile) che in quella dell'intervento adesivo dipendente ad adiuvandum.

    L'intervento litisconsortile consiste nel proporre una domanda propria, seppure connessa con quella di una delle parti, ed è evidente che Oscar O. T. non abbia alcuna legittimazione in tal senso, non avendo affermato di essere titolare di qualsivoglia diritto o interesse sul terreno occupato, né avendo prospettato ragioni di accoglimento della domanda diverse da quelle della ricorrente (ossia, vantando un autonomo titolo per chiedere il risarcimento del danno da illegittima occupazione).

    Anche l'intervento adesivo ad adiuvandum non è configurabile nel caso concreto: infatti, ai sensi dell'art. 28, comma 2 c.p.a., " chiunque... non sia parte del giudizio, ma vi abbia interesse, può intervenire accettando lo stato e il grado in cui il giudizio si trova".

    Secondo il costante insegnamento giurisprudenziale, " il fine che persegue colui che propone un intervento adesivo ad adiuvandum è sostenere le ragioni del ricorrente" (Cons. St., sez. V, 3 dicembre 2009, n. 7589).

    L'intervento è dunque ammesso a tutela di un interesse diverso da quello del ricorrente, ma ad esso collegato suppur in via indiretta, sicchè l'interveniente ritrae un vantaggio riflesso, purchè concreto, utile e attuale, dall'accoglimento del ricorso (da ultimo, T.A.R. Piemonte, sez. I, 03 agosto 2012, n. 969).

    Va rilevato, dunque, che tale istituto non può riscontrarsi nella costituzione in giudizio di Oscar O. T., sia pure dichiaratosi amministratore di sostegno della signora B. A.: infatti, come chiarito, l'a.d.s. non incarna un soggetto terzo rispetto alla parte amministrata, bensì è solo lo strumento giuridico attraverso il quale l'ordinamento consente al titolare di un determinato diritto di farlo valere senza incorrere in attività che, a causa della scemata capacità di agire o delle non ottimali condizioni psico-fisiche, potrebbero essere foriere di ripercuotersi negativamente nella sua sfera giuridica.

    Pertanto, Oscar O. T., come amministratore di sostegno, non può avere alcun interesse indiretto o riflesso all'accoglimento del ricorso, poiché il suo unico vero interesse è quello di rappresentare la beneficiaria nel processo "in nome e per conto" della medesima, quindi nella stessa identica posizione processuale rivestita dalla rappresentata, cosa che, nel caso di specie, non è avvenuta.

    3.2. Quanto sopra esposto, consente al collegio di ribadire - onde sgomberare il campo da possibili dubbi in tal senso - che la signora B. A. resta rappresentata, nel presente giudizio, dall'avv. Di Benedetto, il cui mandato, anche se revocato, resta valido ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 85 c.p.c..

    Come chiarito a più riprese della Suprema Corte, infatti, "le vicende della "procura alle liti" sono disciplinate, dall'art. 85 cod. proc. civ., in guisa diversa dalla disciplina della procura al compimento di atti di diritto sostanziale, perché, mentre nella disciplina sostanziale è previsto che chi ha conferito i poteri può revocarli (o chi li ha ricevuti, dismetterli) con efficacia immediata, invece nè la revoca nè la rinuncia privano - di per sè - il difensore della capacità di compiere o di ricevere atti, atteso che i poteri attribuiti dalla legge processuale al procuratore non sono quelli che liberamente determina chi conferisce la procura, ma sono attribuiti dalla legge al procuratore che la parte si limita a designare. Ne consegue che, in base all'art. 85 cod. proc. civ., ciò che priva il procuratore della capacità di compiere o ricevere atti, non sono dunque la revoca o la rinuncia di per sé soli, bensì il fatto che alla revoca o alla rinuncia si accompagni la sostituzione del difensore." (Cass. Civ., sez. lav., 28 luglio 2010 n. 17649; sez. II, 11 aprile 2001 n. 5410).

    3.2.1. Da questo speciale, quanto noto, regime di "prorogatio", discendono alcune conseguenze sotto altro profilo, legato alla perdita della capacità di stare in giudizio della signora B. A..

    Infatti, nonostante la nomina dell'amministratore di sostegno abbia certamente privato la ricorrente della capacità processuale connessa alla capacità di agire (art. 75 c.p.c.), in quanto all'amministratore di sostegno sono stati conferiti i poteri di rappresentanza per tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione, sicchè la beneficiaria ha perso il libero esercizio dei diritti necessario per la sussistenza della capacità di stare in giudizio (Cass. civ., sez. 1, 30 luglio 2010, n. 17912; id., sez. lavoro, 4 marzo 2002, n. 3085; id., 7 marzo 2002, n. 3288; 18 marzo 2002, n. 3923; id., sez. I, 4 giugno 1975 n. 2227; id. sez. 2, 25 luglio 1964 n. 2039; con specifico riferimento all'amministrazione di sostegno, Trib. Verona, 22 aprile 2010), il processo non può essere interrotto, come invece astrattamente dovrebbe essere.

    L'art. 79 del Codice del processo amministrativo, mutuando la disciplina dell'interruzione da quella del processo civile, rinvia di conseguenza al combinato disposto degli art. 75, 299, 300 e 301 c.p.c., sicchè deve ritenersi che il processo non sia interrotto perché, da un lato, la revoca del mandato all'avv. Di Benedetto non ha alcun effetto in tal senso (art. 301, comma 2 c.p.c.), dall'altro non si è verificata la condizione prevista dall'art. 300 c.p.c.

    Tale disposizione, al primo comma, stabilisce che se alcuno degli eventi previsti nell'articolo 299 (tra cui, la perdita della capacità di stare in giudizio) si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, "questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti".

    Al secondo comma aggiunge che " dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione a norma dell'articolo precedente."

    La disposizione in questione, pertanto, stabilisce un'unica forma tipica per la declaratoria processuale dell'incapacità legale (o della morte) di una delle parti, poiché l'interruzione del processo è preordinata dalla legge a tutela della parte nei cui confronti intervengano determinati eventi idonei a pregiudicarla, sicchè non sono legittimate a dolersi dell'omessa interruzione del processo le altre parti (Cass. civ., sez. lavoro, 20 novembre 1998, n. 11753), né il giudice può rilevarla d'ufficio (Cass. civ., sez. II, 6 settembre 2002, n. 12980; sez. III, 13 novembre 2009, n. 24025).

    Pertanto, l'interruzione del processo a causa di uno degli eventi previsti dall'art. 300 c.p.c. consegue solo ad un atto del procuratore quale dominus litis, atto che postula la valutazione, riferita all'oggetto della causa, dell'opportunità, nell'interesse delle parti stesse o dei suoi eredi, in caso di morte o di perdita di capacità della parte, di comunicare o notificare l'evento interruttivo alle altre parti, senza che detta comunicazione o notificazione ammetta equipollenti (Cass. civ., sez. II, 22 febbraio 2001, n. 2599).

    Nel caso oggetto di questo giudizio, poiché l'avvocato Di Benedetto, unico legittimato a farlo in quanto ancora procuratore costituito della ricorrente, non ha comunicato ufficialmente l'avvenuta perdita della capacità processuale della sua assistita (e questo, nonostante la situazione gli fosse stata resa nota con l'ordinanza collegiale del 19 aprile 2012), il collegio non può trarre alcuna conseguenza dalle notizie assunte tramite la difesa dell'intervenuto.

    3.3. Va accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dello I.A.C.P. di Agrigento, che ha sostenuto, sin dall'atto di costituzione, di non essere responsabile della procedura ablatoria né, tantomeno, della omessa corresponsione della indennità di esproprio alla ricorrente, e quindi, in finale, dei danni subiti.

    In linea generale, l'individuazione dei soggetti obbligati al risarcimento non dovrebbe costituire un problema, dovendo trovare applicazione la regola generale di cui all'art. 2043 c.c.. secondo cui obbligato è chi, con la propria condotta dolosa o colposa, abbia cagionato ad altri un danno ingiusto: nell'ipotesi di occupazione sine titulo, si tratta chiaramente dell'amministrazione espropriante, che ha materialmente proceduto all'occupazione e alla successiva trasformazione del suolo in assenza di un valido titolo abilitativo.

    Tuttavia, nei procedimenti ablatori è assai frequente la possibilità di suddivisione di compiti (approvazione del progetto, immissione in possesso, materiale esecuzione dell'opera etc.) fra più amministrazioni, ovvero di delega da parte della p.a. procedente ad altri soggetti pubblici o privati di specifiche operazioni, e magari anche dell'intera attività espropriativa.

    In questi casi, si pone il problema dell'individuazione degli elementi costitutivi dell'illecito in capo ai vari soggetti che cooperano alla realizzazione dell'opera pubblica, dal momento che la possibilità di individuare - come di regola avviene - un'amministrazione cha assume l'iniziativa e la responsabilità del procedimento espropriativo non esclude, secondo i comuni principi, che anche gli altri soggetti coinvolti possano concorrere alla produzione dell'illecito aquiliano consistente nell'abusiva invasione del suolo.

    Pertanto, nelle ipotesi di affidamento da una p.a. ad altro soggetto (pubblico o privato) dell'esecuzione dell'opera pubblica con contestuale delega per le operazioni di esproprio, ciò non esclude affatto la responsabilità solidale per gli eventuali danni causati dall'occupazione illegittima quante volte vi siano elementi idonei a evidenziare un concorso di colpa fra di essi (anche solo per omesso controllo), potendo pervenirsi a diverse conclusioni soltanto laddove siano allegati specifici elementi che escludano la responsabilità dell'uno o dell'altro dei predetti soggetti (Cass. civ., sez. I, 4 giugno 2010, n. 13615; id., 9 ottobre 2007, n. 21096; id., 2 luglio 2007, n. 14959; Cons. Stato, sez. IV, n. 28 gennaio 2011, n. 676; id., 10 dicembre 2009, n. 7444; id., 14 maggio 2007, n. 2389; Tar Campania, Salerno, sez. II, 25 ottobre 2010, n. 11915; Tar Sicilia, Palermo, sez. III, 16 ottobre 2009, n. 1628).

    Se dunque "ai fini della individuazione del soggetto obbligato alla restituzione del bene ed al risarcimento del danno derivante da illegittima occupazione, la delega al compimento delle operazioni espropriative delle aree ai fini della realizzazione delle opere di urbanizzazione - svolgendosi la procedura non solo in nome e per conto, ma anche d'intesa con il delegante - non priva entrambi i soggetti della legittimazione passiva" (T.a.r. Campania, Salerno, sez. I, 9 luglio 2012, n. 1352; T.a.r. Lazio, Roma, sez. II, 19 aprile 2011, n. 3434; Cass. civ., sez. I, 04 giugno 2010, n. 13615), deve dedursi, a contrario, che in mancanza di tale delega la legittimazione passiva spetti solamente all'ente occupante/espropriante.

    Ed infatti, solo nei casi in cui vi è "sostituzione amministrativa", l'ente sostituto agisce per l'esecuzione dell'opera non in rappresentanza dell'amministrazione sostituita, ma per competenza propria e spendendo il proprio nome di persona giuridica diversa, assumendo di fronte all'espropriato o al titolare del bene occupato tutti gli obblighi relativi al pagamento dell'indennità o all'eventuale ristoro dei danni, salvo che non affidi in concessione ad altro soggetto l'esecuzione dei lavori, attribuendo, altresì, al concessionario l'espletamento delle attività relative al procedimento di espropriazione che si renda necessario; in tal caso, la legittimazione passiva nelle controversie promosse dall'espropriato per la determinazione delle indennità o del risarcimento del danno spetta a detto concessionario ovvero all'affidatario, e non anche all'ente territoriale, pur se beneficiario delle opere" (Cass. Civ., sez. I, 06 aprile 2012, n. 5630; id., 2 dicembre 2011 n. 25862; id., 28 ottobre 2011 n. 22523).

    3.3.1. Orbene, nel caso concreto dagli atti non risulta che il Comune di Ravanusa abbia espressamente delegato lo I.A.C.P. di Agrigento al compimento delle operazioni di occupazione del fondo né che l'ente in questione abbia proceduto alla concreta immissione nel possesso del terreno, che è avvenuta sempre sotto la direzione e il controllo di funzionari comunali.

    Pertanto, anche se il programma costruttivo è stato predisposto in funzione dell'assegnazione degli alloggi all'Istituto, che da quel che emerge dagli atti ne ha, a tutt'oggi, la libera disponibilità, resta il fatto che formalmente la procedura espropriativa è stata condotta dall'Amministrazione comunale, più volte sollecitata dallo I.A.C.P. al completamento della medesima e al pagamento delle indennità ai proprietari espropriati, e che nessun ruolo formale ha rivestito l'Istituto nel procedimento conclusosi con l'illegittima occupazione del fondo di proprietà della B. A..

    Pertanto, in accoglimento dell'eccezione di parte, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' I.A.C.P. di Agrigento.

    4. L'accoglimento dell'eccezione sopra indicata determina l'irrilevanza, ai fini del decidere, dell'esame nel merito dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa dell'ente.

    Infatti, trattandosi di eccezione di merito rilevabile esclusivamente dalla parte, e non sollevabile d'ufficio, l'estromissione della parte interessata dal giudizio rende inutile il suo esame.

    Per completezza il collegio fa tuttavia presente che essa sarebbe stata comunque respinta, in quanto, in base alla giurisprudenza ormai dominante, e seguendo l'impostazione da sempre propria della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo la quale qualifica le occupazioni sine titulo come mero illecito permanente (senza che alcuna rilevanza possa avere il dato fattuale dell'intervenuta realizzazione di un'opera pubblica sul terreno interessato, non potendo giammai l'acquisizione del diritto di proprietà conseguire a un illecito), ne discende che, secondo i comuni principi, il termine iniziale della prescrizione va ancorato alla data dell'illecito, o meglio alla data di cessazione dello stesso (Cass. civ., sez. un. , 8 aprile 2008, n. 9040; e, fra le più recenti, Cons. Stato, sez. IV, 31 maggio 2011, n. 3294; id., 9 marzo 2011, n. 1521; Tar Lazio, sez. II quater, 19 aprile 2011, n. 3434; id., 14 aprile 2011, n. 3260).

    Poiché nel caso di specie l'illecito, come si vedrà, cesserà solamente quando il Comune di Ravanusa acquisirà legalmente la proprietà del terreno occupato, attualmente tale illecito non può dirsi ancora cessato, e nessun problema di prescrizione può comunque rilevare.

    5. Nel merito, il ricorso va accolto

    Sul punto occorre svolgere le considerazioni che seguono (già fatte proprie dalla giurisprudenza siciliana, in particolare con la recente sentenza del Tar Catania, sez. II, 11 giugno 2012, n. 1498).

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 293/2010 ha dichiarato l'incostituzionalità, per eccesso di delega, dell'art. 43 D.P.R. n. 327 del 2001, norma che, a sua volta, era stata emanato dal legislatore delegato per consentire una "legale via di uscita" per i molti casi in cui una Pubblica Amministrazione (ovvero un soggetto privato da essa immesso nel possesso dei beni in esecuzione di un'ordinanza di occupazione d'urgenza) avesse finito per occupare senza titolo e per trasformare irreversibilmente, un'area di proprietà altrui in assenza di un valido ed efficace decreto di esproprio (sul punto cfr. Cons. St., VI, n. 6351/2011).

    Senza ripercorrere nel dettaglio i contenuti della prassi giudiziaria nazionale, che aveva ammesso l'acquisto per " accessione invertita" da parte dell'Amministrazione nel caso di irreversibile trasformazione di un'area per la quale fosse stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera da realizzare e non fosse intervenuto il prescritto decreto di esproprio, è noto che tale prassi è stata qualificata dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo come "sistematica violazione" delle specifiche disposizioni della Convenzione, stipulata nel 1950, relative alla tutela del diritto di proprietà.

    Il legislatore, pertanto, con il d.P.R. 327 del 2001, ha introdotto l'art. 43, che - in presenza di un effettivo interesse pubblico, rilevato ed evidenziato nell'atto ablatorio emanato "in sanatoria" - consentiva all'Amministrazione di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, risarcendo integralmente il danno cagionato al proprietario ed esercitando il potere di acquisizione dell'area detenuta senza titolo.

    Con la sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità, per eccesso di delega, dell'art. 43 D.P.R. n. 327 del 2001, si è ritornati al sistema risalente alla legge sull'esproprio del 1865 (non essendo applicabile l'istituto dell'accessione invertita, ormai sanzionato dalla Corte Europea come contrario ai principi della Convezione), con la conseguenza che, in assenza di un valido ed efficace provvedimento di natura ablatoria, il proprietario dell'area occupata resta tale a dispetto dell'intervenuta trasformazione irreversibile.

    L'art. 42 - bis del D.P.R. n. 327 del 2001, introdotto con D.L. n. 98 del 2011, ha nuovamente disciplinato il potere discrezionale di acquisizione del bene "in sanatoria" già regolato dall'art. 43, sancendo che l'Amministrazione, valutate le circostanze e comparati gli interessi in conflitto, possa decidere se demolire in tutto o in parte l'opera, restituendo l'area al proprietario, oppure disporne l'acquisizione.

    La norma trova applicazione anche in relazione "ai fatti anteriori", come per l'appunto quello in esame (art. 42 bis, comma 8), ed è applicabile nella Regione Siciliana in virtù del rinvio dinamico, dapprima sancito dall'art. 36 L.R. n. 7 del 2002 e, poi, dall'art. 1, primo comma, L.R. n. 12 del 2011, che hanno entrambe stabilito, salvo deroghe particolari che in questa sede non interessano, la diretta applicabilità del D.P.R. n. 327 del 2001 e delle sue successive integrazioni e modificazioni nel territorio della Regione.

    5.1. Chiarito ciò, il collegio fa integralmente proprie le considerazioni del Tar Catania, sent. 1498/2012, cit., secondo cui " a seguito dell'annullamento del decreto di esproprio, l'Amministrazione ha l'obbligo giuridico di far venir meno l'occupazione sine titulo e di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, restituendo l'immobile al legittimo titolare dopo aver demolito quanto ivi realizzato, atteso che la realizzazione dell'opera pubblica sul fondo illegittimamente occupato costituisce un mero fatto, non in grado di assurgere a titolo dell'acquisto e come tale inidoneo a determinare il trasferimento della proprietà, in quanto tale trasferimento può dipendere solo da un formale atto di acquisizione dell'Amministrazione, mentre deve escludersi che il diritto alla restituzione possa essere limitato da altri atti estintivi (rinunziativi o abdicativi, che dir si voglia) della proprietà o da altri comportamenti, fatti o contegni (sul punto, cfr. Consiglio di Stato, IV, n. 4833/2009 e n. 676/2011)."

    "Nonostante l'irreversibile modificazione dell'area illecitamente occupata, la proprietà della stessa rimane, quindi, in capo all'originario proprietario o a suoi aventi causa, con la conseguenza che, nel caso di specie, sussistono i presupposti civilistici per ordinare la restituzione del bene ai proprietari, previa riduzione in pristino stato.

    Come è noto, peraltro, l'art. 43, secondo comma, D.P.R. n. 327 del 2001, attribuiva all'Amministrazione la facoltà e l'onere di chiedere in giudizio la limitazione alla sola condanna risarcitoria ed al giudice il potere di escludere senza limiti di tempo la restituzione del bene, con il corollario dell'obbligatoria e successiva emanazione dell'atto di acquisizione.

    L'art. 42 - bis D.P.R. n. 327 del 2001, pur facendo salvo il potere di acquisizione sanante in capo all'Amministrazione, non ripropone, invece, lo schema processuale previsto dal secondo comma dell'art. 43.

    Come evidenziato nella recente pronuncia n. 1514/2012 della IV Sezione del Consiglio di Stato, l'eliminazione delle descritte facoltà inibisce l'emersione, in sede processuale, dell'interesse pubblico all'acquisizione in sanatoria dell'immobile, dovendosi del resto escludere che l'interesse, anche se dedotto ed argomentato dalla difesa dell'Amministrazione nelle proprie memorie, costituisca o possa costituire (venuta meno la peculiare norma di cui all'art. 43, secondo comma) oggetto e frutto di quella ponderata valutazione degli "interessi in conflitto" che il legislatore demanda esclusivamente all'Amministrazione nell'ambito della naturale sede procedimentale.

    Ciònonostante il potere discrezionale dell'Amministrazione di disporre l'acquisizione sanante è conservato: l'art. 42 - bis, infatti, regola in termini di autonomia i rapporti tra potere amministrativo di acquisizione in sanatoria e processo amministrativo, consentendo l'emanazione del provvedimento dopo che "sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio" od anche, "durante la pendenza di un giudizio per l'annullamento degli atti citati, se l'Amministrazione che ha adottato l'atto impugnato lo ritira".

    La norma non regola più, invece, i rapporti tra azione risarcitoria, potere di condanna del giudice e successiva attività dell'Amministrazione, sicché ove il giudice, in applicazione dei principi generali, condanni l'Amministrazione alla restituzione del bene, il vincolo del giudicato elide irrimediabilmente il potere sanante dell'Amministrazione (salva ovviamente l'autonoma volontà transattiva delle parti) con conseguente frustrazione degli obiettivi perseguiti dal legislatore.

    Tuttavia, come osservato nella citata sentenza del Consiglio di Stato n. 1514/2012, i principi derivanti dall'interpretazione sistematica delle norme sopra citate e le possibilità insite nel principio di atipicità delle pronunce di condanna, di cui all'art. 34, primo comma, lett. c), c.p.a., consentono una formulazione della sentenza che non pregiudichi la possibilità per l'Amministrazione di acquisire il bene ai sensi del citato art. 42 - bis."

    5.2. Nel caso oggetto del presente giudizio, la B. A. ha chiesto il risarcimento del danno per l'occupazione illegittima del suo fondo, che, stando a quanto documentato dallo I.A.C.P. in adempimento dell'ordinanza collegiale 853/2012, è stato irreversibilmente trasformato, in quanto l'attività edilizia del Comune è stata completata con la costruzione delle unità abitative.

    Pertanto, alla luce dell'entrata in vigore dell'art. 42 bis, l'Amministrazione deve comunque esercitare le proprie valutazioni in ordine all'acquisizione definitiva del bene al proprio patrimonio, non avendo formalmente emanato alcuna determinazione in tal senso

    Il provvedimento impugnato è dunque illegittimo, alla luce delle considerazioni sopra riportate, sicchè, sotto questo profilo, il ricorso va accolto.

    Pertanto, fermo restando che la signora B. A. non può che ritenersi ancora proprietaria dei beni oggetto del provvedimento impugnato, deve ordinarsi all'Amministrazione comunale di provvedere ai sensi dell'art. 42 - bis d.P.R. n. 327 del 2001, qualora l'Amministrazione stessa non ritenesse di restituire l'immobile alla legittimo proprietaria previa riduzione in pristino stato.

    In tale ultima ipotesi, astrattamente possibile ma allo stato inverosimile alla luce del completamento delle strutture edilizie sovrastanti il fondo, l'Amministrazione dovrà anche risarcire il danno per l'occupazione illegittima a far data dall'immissione in possesso sino alla restituzione effettiva del bene.

    Il risarcimento del danno da occupazione illegittima, nel caso in cui l'Amministrazione proceda alla restituzione del bene, dovrà consistere negli interessi legali calcolati sul valore, all'epoca dell'immissione in possesso, della superficie occupata (sul punto cfr. Tar Campania, Salerno II, n. 1539/ 2001 ).

    Le somme così determinate in relazione a ciascuna annualità dovranno, poi, essere rivalutate anno per anno e sugli importi cosi rivalutati dovranno essere corrisposti gli interessi legali, in base ai principi generali sulla liquidazione dell'obbligazione risarcitoria (sul punto, cfr., per tutte, Cass. Civ. I, n. 19510/2005).

    In alternativa, l'Amministrazione dovrà attivarsi perché il possesso illegittimo si converta in possesso legittimo a seguito di un valido titolo di acquisto, che, in primo luogo, può essere quello previsto dall'art. 42 - bis D.P.R. n. 327 del 2001, fatta salva ogni altra ipotesi di acquisto legittimo (cessione volontaria, donazione, usucapione, etc.).

    Nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di fare applicazione del citato art. 42 - bis, essa dovrà corrispondere alla proprietaria dell'immobile un indennizzo corrispondente al valore venale - calcolato tenendo conto delle misurazioni eseguite come sopra suggerito - della superficie occupata al momento dell'adozione del provvedimento di acquisizione, oltre il 10% di tale valore per il ristoro del danno non patrimoniale (art. 42 - bis, primo e terzo comma).

    Nell'ipotesi di acquisizione ai sensi del citato art. 42 - bis, l'Amministrazione dovrà, inoltre, corrispondere il risarcimento per l'occupazione illegittima, dall'immissione in possesso sino alla data di acquisizione del bene, consistente nell'interesse del 5% sul valore venale della superficie occupata al momento dell'adozione del provvedimento di acquisizione (art. 42 - bis, terzo comma).

    5.3. Riassumendo le considerazioni sin qui svolte, e conformemente a quanto già statuito da altri Tribunali in fattispecie analoghe (ex multis Cons. Stato, IV sez., n. 1514/2012, cit.; Tar sez. II, n. 428/2012; Tar Campania, Napoli, sez. V, n. 1171/2012), il Comune di Ravanusa, in applicazione della disciplina attualmente vigente, è tenuto:

    a) a restituire alla ricorrente i terreni occupati, di cui al ricorso, previa riduzione in pristino, corrispondendo, inoltre, alla medesima, il risarcimento per il periodo di occupazione illegittima - decorrente dall'immissione in possesso sino all'effettiva data di restituzione - e consistente negli interessi legali calcolati sul valore, all'epoca dell'immissione in possesso della superficie in questione, oltre rivalutazione e interessi nei sensi di cui in motivazione e tenendo conto, per la determinazione del valore del bene, dei valori di mercato esistenti all'epoca dell'immissione in possesso, accertati mediante criteri trasparenti (es. stime di almeno tre diverse agenzie immobiliari);

    b) in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente lettera a), a procedere all'acquisizione dei suddetti terreni tramite un valido titolo di acquisto, e, in primo luogo, tramite quello disciplinato dall'art. 42 - bis D.P.R. n. 327 del 2001; nell'ipotesi in cui l'Amministrazione ritenga di acquisire il bene ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 42 - bis, dovrà corrispondere alla B. A. l'indennizzo di cui al primo comma della disposizione indicata (corrispondente al valore venale della superficie occupata al momento dell'adozione del provvedimento di acquisizione, oltre il 10% di tale valore per il ristoro del danno non patrimoniale), nonché il risarcimento per il periodo di occupazione illegittima (decorrente dall'immissione in possesso sino all'effettiva data di restituzione), consistente nell'interesse del 5% sul valore venale della superficie occupata al momento dell'adozione del provvedimento di acquisizione (come prescritto dal citato art. 42 - bis, terzo comma), basandosi, per la determinazione del valore del bene, sull'utilizzo dei criteri di cui sub a).

    Ai sensi dell'art. 34, primo comma, lett. c), cod. proc. amm., è anche opportuno disporre che il Comune si determini in ordine alla restituzione o all'acquisizione dei terreni in questione entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente decisione e che l'eventuale provvedimento di acquisizione sia tempestivamente notificato al proprietario e trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'Amministrazione procedente, nonché comunicato alla Corte dei Conti.

    6. In conclusione, il ricorso va accolto nei sensi di cui in motivazione.

    Le spese processuali vengono compensate tra le parti, in ragione della complessità della vicenda e tenuto conto della totale inerzia processuale, sotto i vari profili sopra illustrati, della difesa della parte ricorrente.

    P. Q. M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

    - dichiara inammissibile l'intervento ad adiuvandum di O. T.;

    - dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Agrigento;

    - accoglie il ricorso ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione;

    - compensa integralmente le spese di giudizio.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

    Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2012 con l'intervento dei Signori Magistrati:

    Filippo Giamportone - Presidente

    Carlo Modica de Mohac - Consigliere

    Maria Barbara Cavallo - Referendario, Estensore

     

    IL PRESIDENTE

    Filippo Giamportone

    L'ESTENSORE

    Maria Barbara Cavallo

     

    Depositata in Segreteria il 23 ottobre 2012

    IL SEGRETARIO

    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

     

    Decreto sviluppo: acquisizione coattiva di un immobile

    E-mail Stampa PDF
    N. 1368/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 25 Reg. Ric.
    ANNO 2004
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 25 del 2004, proposto da:
    D. V., rappresentata e difesa dagli avv. Alfredo Consarino e Claudia Consarino, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Alfredo Consarino in Catanzaro, via Duomo, 24;
    contro
    Comune di Sellia Marina, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Capicotto, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giuseppe Bova in Catanzaro L., via Corace, 46;
    richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla irreversibile trasformazione del fondo.
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sellia Marina;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2011 il dott. Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO E DIRITTO
    L'Amministrazione comunale di Sellia Marina ha, con deliberazione n. 36 in data 6 marzo 1998, approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di costruzione di un impianto sportivo polivalente in località "...omissis...", nel contempo dichiarando l'opera di pubblica utilità ed urgenza ex legge 1/78.
    Con decreto 4/98 del 15 giugno 1998 il Sindaco del Comune di Sellia Marina ha autorizzato, quindi, l'amministrazione comunale, quale ente espropriante dell'area necessaria alla costruzione dell'impianto sportivo di cui sopra, ad occupare d'urgenza un appezzamento di terreno di proprietà della ricorrente, censito in catasto terreni alla partita 4314, fol. 7, particelle n. 13 per complessivi mq. 20.916 e particella n. 394 per complessivi mq. 1728.
    Nel decreto è stato specificato che l'occupazione d'urgenza veniva autorizzata per un periodo di tre anni, decorrente dalla data di presa di possesso degli immobili ed entro tale termine avrebbe dovuto essere "convertita tramite espletamento della procedura in espropriazione definitiva".
    L'immissione in possesso è avvenuta in data 16 ottobre 1998.
    Con un successivo decreto, n. 1/2000 del 24 novembre 2000, il Sindaco di Sellia Marina ha autorizzato il Comune di Sellia Marina ad occupare d'urgenza e per le finalità di cui al precedente decreto un'ulteriore striscia di terreno di proprietà della ricorrente ed in particolare mq. 765 del terreno identificato in catasto al foglio 7, particella n. 13 e mq. 130 del terreno identificato in catasto al foglio n. 7, particella n. 394.
    Anche in questo decreto è stato previsto che l'occupazione sarebbe diventata definitiva in tre anni dalla data di immissione in possesso, che è avvenuta il 15 dicembre 2000.
    Entrambi i termini sono decorsi senza che sia stato emesso decreto di espropriazione, mentre sui terreni occupati sono state realizzate opere stabili per cui non è più possibile la restituzione del bene.
    Per questo motivo la ricorrente ha proposto il presente ricorso chiedendo che:
    - venisse dichiarata l'illegittima occupazione dei terreni per scadenza dei termini;
    - fosse dato atto della impossibilità della restituzione del bene occupato e per l'effetto fosse dichiarato l'obbligo del Comune di Sellia Marina, in persona del suo Sindaco, di corrispondere un'indennità per il periodo di occupazione legittima, nonché il risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente per la protrazione dell'occupazione, divenuta definitiva;
    - fossero liquidati i danni e le indennità nella misura da accertarsi, oltre a rivalutazione ed interessi, condannando il Comune di Sellia Marina al pagamento della somma stessa.
    Si è costituita in giudizio la intimata amministrazione preliminarmente eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per quanto concerne la domanda di corresponsione dell'indennità per il periodo di occupazione legittima e comunque affermandone la infondatezza nel merito.
    Alla pubblica udienza dell'11 dicembre 2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione e con sentenza parziale è stato dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Tribunale relativamente alla pretesa di parte ricorrente concernente l'indennità per legittima occupazione, trattandosi di controversia rimessa alla cognizione dell'A.G.O.
    E' stata, invece, ritenuta infondata l'eccezione di inammissibilità per genericità della domanda di risarcimento del danno, conseguente alla irreversibile trasformazione del fondo, formulata sempre dal Comune resistente, poiché, il pregiudizio patrimoniale, in disparte la determinazione del quantum, è intuitivamente riferibile alla perdita della proprietà delle aree interessate, così come il nesso eziologico è anch'esso agevolmente rinvenibile nella realizzazione dell'opera in difetto dell'adozione di formale decreto di esproprio.
    Per quanto concerne il merito della controversia il Collegio ha ritenuto necessario, ai fini della decisione, disporre una consulenza tecnica finalizzata all'esatta definizione della situazione dei luoghi e all'individuazione del valore venale del bene.
    In data 16 febbraio 2011 è stata depositata presso la segreteria di questo Tribunale la relazione del C.T.U. in merito alla quale la difesa del Comune resistente ha contestato in udienza sia la esatta individuazione della destinazione urbanistica del terreno espropriato ai fini del calcolo del valore venale dello stesso sia la data in cui si è realizzata la irreversibile trasformazione del bene, termine questo dal quale il C.T.U. ha fatto decorrere gli interessi dovuti.
    Alla pubblica udienza del 14 ottobre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
    Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito indicati.
    Dalla ricostruzione in fatto della vicenda emerge che, dopo l'adozione delle deliberazioni n. 36 del 1998, comportante dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, e della deliberazione n. 1 del 2000 sono stati assunti i relativi decreti di occupazione d'urgenza, con conseguente immissione nel possesso e realizzazione dei lavori.
    Il decreto di esproprio, di contro, per come risulta dagli atti di causa non è mai stato adottato, conseguentemente il Comune intimato continua a detenere l'area in oggetto sine titulo.
    Come ha costantemente rilevato la giurisprudenza, l'Ordinamento italiano non consente che una Amministrazione, mediante un proprio illecito e in assenza di un titolo ablatorio, acquisti a titolo originario la proprietà di un'area altrui, sulla quale sia stata realizzata un'opera pubblica o di interesse pubblico, anche se prevista in una dichiarazione di pubblica utilità.
    Il T.U. n. 327/2001, attraverso la disciplina contenuta nell'art. 43, aveva originariamente introdotto un meccanismo che attribuiva all'Amministrazione il potere di acquisire la proprietà dell'area con un atto formale di natura ablatoria. La Corte Costituzionale, però, con sentenza n. 293 dell'8 ottobre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del cennato art. 43.
    A seguito dell'eliminazione dal mondo giuridico dell'istituto della cd. "acquisizione sanante", con l'art. 34 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111 (in materia di misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria) è stato introdotto, attraverso l'art. 42-bis, l'istituto dell'acquisizione coattiva dell'immobile del privato utilizzato dall'Amministrazione per fini di interesse pubblico, potendosi acquisire al patrimonio indisponibile di quest'ultima il bene del privato allorché la sua utilizzazione risponda a "scopi di interesse pubblico", nonostante difetti un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità. Pertanto, in forza di tale disposizione normativa, l'Amministrazione può divenire proprietaria del bene occupato, o al termine del procedimento, che si conclude sul piano fisiologico con il decreto di esproprio, o con la cessione del bene espropriando, oppure quando, essendovi una patologia per cui il bene è stato modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, viene emesso il decreto di acquisizione al patrimonio indisponibile ai sensi del citato art. 42-bis. (cfr. Tar Campania - Napoli, sez. V - sentenza 12 ottobre 2011 n. 4659).
    Nella fattispecie il Collegio, rilevata la illegittimità dell'operato del Comune di Sellia Marina,
    condanna la resistente amministrazione, previa emissione del decreto di cui al citato art. 42 bis della Legge n. 111/2011 recante acquisizione coattiva del terreno de quo, al pagamento dell'indennizzo di cui alla citata norma, a fronte del risarcimento del danno richiesto dalla ricorrente.
    Per il calcolo del detto indennizzo, al pagamento del quale il Comune è condannato, si dovrà tenere conto di quanto stabilito dal Consulente tecnico e cioè che:
    - il terreno espropriato ricade in zona F1 destinata ad attrezzature sportive;
    - la consistenza del terreno complessivamente espropriato è di mq 22.220;
    - il prezzo di mercato dell'area in oggetto, al marzo 1999, era di lire 28.000/mq (euro 14,46/mq).
    Per quanto concerne il momento della irreversibile trasformazione del bene, trattandosi di uliveti, il C.T.U. ha individuato tale momento con riferimento alla data del primo aprile 1999, coincidente con l'espianto degli alberi di ulivo, operazione necessaria all'avvio dei lavori.
    Il Collegio non condivide quest'ultimo assunto, dovendosi piuttosto considerare, al fine della decorrenza del calcolo degli interessi, il termine di scadenza del triennio a disposizione dell'ente per completare la procedura espropriativa.
    Alla luce di dette considerazioni il ricorso va accolto nei limiti di cui in motivazione.
    Le spese, anche relative alla consulenza tecnica e definitivamente liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, condanna la resistente amministrazione, previa emissione del decreto di cui al citato art. 42 bis della Legge n. 111/2011 recante acquisizione coattiva del terreno de quo, al pagamento dell'indennizzo di cui alla citata norma, a fronte del risarcimento del danno richiesto dalla ricorrente.
    Condanna il Comune di Sellia Marina al pagamento delle spese processuali, nella misura di 15.500 euro, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge, nonché delle spese di consulenza tecnica nella misura di euro 5.000,00.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Giuseppe Romeo
    L'ESTENSORE
    Anna Corrado
    IL CONSIGLIERE
    Concetta Anastasi
     
    Depositata in Segreteria il 15 novembre 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

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    N. 1413/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 1538 Reg. Ric.
    ANNO 2008
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 1538 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
    G. R. + 3, tutti rappresentati e difesi dagli avv. G. Walter De Trizio, Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso Vito Aurelio Pappalepore in Bari, via Pizzoli, 8;
    contro
    Comune di Bisceglie in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Graziano Ciccarelli, con domicilio eletto presso P. P. in Bari, piazza ...omissis...; Regione Puglia in Persona del Presidente pro tempore.;
    nei confronti di
    EC. s.r.l., C. s.r.l., EL. s.r.l.;
    per l'annullamento
    previa sospensiva
    - del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 602 del 30.6.2008, pubblicato sul BURP n. 110 del 10.7.2008, avente ad oggetto "Proroga termini ai sensi del comma 5 - art.. 13 del d.p.r. n. 327701 e conseguente proroga termini fissati dall'Accordo di programma sottoscritto tra la Regione Puglia ed il Comune di Bisceglie in data 1.4.03, finalizzato all'attuazione del programma di recupero Urbano (P.R.U.) di cui all'art. 11 della legge n. 493/93";
    - della nota n. 0013430 del 14.4.2008 del Comune di Bisceglie di richiesta di proroga di due anni;
    - della nota n. 0021624 del 23.6.2008 del Comune di Bisceglie di richiesta di ulteriore proroga aggiuntiva di sei mesi per l'inizio dei lavori;
    - della nota n. 027583 del 1.8.2008 del Comune di Bisceglie di comunicazione dell'intervenuta proroga;
    - di ogni ulteriore atto connesso e consequenziale, ivi compreso, ove occorra, la determina di indennità di espropriazione del 10.6.2008 (comunicata con nota del Comune di Bisceglie prot. n. 020650 del 10.6.2008).
    Quanto ai motivi aggiunti
    - del decreto di esproprio del 1^ febbraio 2010, nonché dell'allegato avviso di esecuzione del decreto di esproprio datato 5 febbraio 2010, notificati ai sigg.ri R. G. e C. I. in data 5 febbraio 2010, alla sig.ra CO. R. in data 9 febbraio 2010 e al sig. D. M. in data 10 febbraio 2010 con previsione di immissione in possesso degli immobili oggetto di procedura espropriativa fissata per i giorni 24, 25 e 26 febbraio 2010;
    - di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi tutti gli atti richiamati nelle narrativa del decreto di esproprio, tra i quali -ove occorra- anche il provvedimento di determinazione provvisoria dell'indennità di esproprio.
    nonché di risarcimento del danno per equivalente nella misura da quantificarsi in corso di causa.
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bisceglie in persona del Sindaco pro tempore.;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2011 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori Alessandra Ciocia su delega di Vito Aurelio Pappalepore e Massimo F. Ingravalle su delega di Graziano Ciccarelli;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO E DIRITTO
    1. Espongono gli odierni ricorrenti, in necessaria sintesi ex art. 3 c. 2 c.p.a., che la Regione Puglia promuoveva la realizzazione di programmi di recupero urbano (P.R.U.), tramite la stipula di Accordi di Programma.
    Nel Comparto n. 4 venivano individuate aree di intervento per l'edificazione di nuovi stabili residenziali ad opera di privati, le quali ricomprendevano suoli edificabili ed alcune aree già edificate di proprietà esclusiva dei ricorrenti, catastalmente individuati al foglio 5 e precisamente:
    - particelle 218 sub 3, 219 sub 3, 1616 e 1618 di proprietà R.; 219 sub 2 e 2409 di proprietà CO.; 218 sub 2, 1553 e 1555 di proprietà C.; 2188 sub 1 e 209 sub 3 di proprietà D..
    Con deliberazione GR 2186 del 23 dicembre 2002, la Regione Puglia approvava accordo di programma ex art. 34 t.u.e.l. per l'attuazione del P.R.U. nel quartiere ...omissis..., poi sottoscritto il primo aprile 2003, il quale fissava tra l'altro precisa tempistica degli interventi, in particolare prevedendo all'art. 6 che "il programma sarà attuato nel periodo massimo di 36 mesi a pena di decadenza del presente accordo, per le parti private non attuate, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente accordo e avrà le scansioni temporali, riferite alle diverse opere da realizzarsi, fissate nel protocollo d'intesa".
    L'accordo veniva ratificato con del C.C. 51 del 14 aprile 2003, con arbitraria unilaterale modifica del termine di inizio dei lavori e delle operazioni di esproprio, nonché quelli di ultimazione dei lavori e delle operazioni di esproprio.
    Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 525 del 30 luglio 2003, pubblicato sul BURP n. 90 del 7 agosto 2003, veniva dunque approvato l'accordo di programma, senza le modifiche unilateralmente introdotte dal Comune in sede di ratifica.
    Con separato ricorso (RG 1929/05) i ricorrenti ebbero ad impugnare il decreto di occupazione d'urgenza unitamente ad altri atti presupposti e consequenziali; con ordinanza n. 38/2006 questo Tribunale accoglieva l'istanza cautelare, confermata in appello dal Consiglio di Stato (con ord. n. 4809/2006).
    Il Comune di Bisceglie procedeva pertanto alla revoca delle procedura di occupazione d'urgenza, ma dando corso all'ordinario procedimento espropriativo, nonostante l'opposizione manifestata con memorie procedimentali dagli odierni ricorrenti, secondo cui la decisione cautelare di questo T.A.R. avrebbe esteso i propri effetti anche al procedimento espropriativo.
    Su motivata istanza del Comune di Bisceglie, la Regione Puglia con d.p.G.Reg. del 30 giugno 2008 pubblicato sul BURP n. 110 del 10 luglio 2008 stabiliva la proroga, ai sensi dell'art. 13 c.5 d.p.r. 327/2001, dei termini fissati per il compimento delle procedure espropriative per pubblica utilità, sino al 6 agosto 2010 al fine della completa attuazione del P.R.U..
    La motivazione della proroga veniva indicata nei ritardi dovuti al contenzioso giurisdizionale amministrativo inerente l'impugnazione dell'occupazione d'urgenza, oltre che allo stato di notevole degrado ed abbandono sotto il profilo ambientale ed igienico sanitario, nonché sotto quello sociale, nonché infine nel danno per l'Amministrazione per il mancato conseguimento degli obiettivi da parte dei soggetti attuatori.
    Con ricorso notificato il 24 ottobre 2008, ritualmente depositato, gli odierni ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, impugnano il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 602 del 30.6.2008 unitamente agli ulteriori atti in epigrafe indicati, chiedendone l'annullamento, deducendo le seguenti censure:
    I. Violazione e falsa applicazione art. 7 l. 241/90, art. 11 d.p.r. 327/2001; eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità, difetto di motivazione.
    II. Violazione e falsa applicazione art. 13 c.5 d.p.r. 327/2001; principi generali in materia di proroga; violazione delle disposizioni contenute nell'accordo di programma sottoscritto in data 1 aprile 2003 e nel d.p.G.Reg. 525 del 30 luglio 2003; carenza di potere, carenza dei presupposti, illogicità manifesta; sviamento.
    III. Violazione e falsa applicazione art. 13 c.5 d.p.r. 327/2001; eccesso di potere per carente ed erronea istruttoria, travisamento, illogicità, erronea presupposizione, difetto di motivazione.
    Con successivo atto di motivi aggiunti, estendevano il gravame al decreto di esproprio emanato dal Comune di Bisceglie in data 1 febbraio 2010, ritualmente notificato ai ricorrenti, deducendo l'illegittimità in via derivata rispetto all'attività presupposta impugnata con il ricorso introduttivo, oltre a vizi propri del decreto quanto alla determinazione dell'indennità definitiva di esproprio, e formulando per la prima volta generica istanza di risarcimento danni per equivalente nella misura da quantificarsi in corso di causa.
    Si costituiva il Comune di Bisceglie, che eccepiva in rito l'inammissibilità per carenza di interesse, ritenendo vantaggiosa per gli stessi ricorrenti la destinazione urbanistica impressa con l'adozione del PRU, la cui pretesa pertanto consisterebbe in una mera reformatio in peius. Eccepiva inoltre l'ulteriore profilo di inammissibilità dell'azione ex adverso proposta, attesa la mancata impugnazione dell'accordo di programma del 1 aprile 2003, avendo i ricorrenti gravato con ricorso RG 1929/05 (dichiarato estinto per cessata materia del contendere con sent. 24 febbraio 2011 n. 329) la sola deliberazione di ratifica, atto di natura tipicamente endo-procedimentale. Quanto al merito, negava l'invocata decadenza della dichiarazione di pubblica utilità al momento dell'impugnata proroga, ritenendo che in assenza di specifico diverso termine in sede di decreto di approvazione dell'accordo di programma, a norma dell'art. 13 c.5 d.p.r. 327/2001, l'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dovesse necessariamente coincidere con il termine quinquennale legale. Quanto alla censura di difetto di motivazione, evidenziava l'indicazione delle puntuali circostanze che avevano imposto la necessità di proroga, e quanto al dedotto vizio di violazione del c.d. "giusto procedimento" invocava comunque l'applicazione dell'art. 21-octies c. 2, non essendosi peraltro i ricorrenti fatti carico dell'onere di dimostrare l'utilità istruttoria dell'apporto partecipativo.
    Alla camera di Consiglio del 11 marzo 2010, con ordinanza n. 184/2010, questa Sezione, ad un sommario esame respingeva l'istanza cautelare, con la seguente motivazione:
    "- quanto alla censura di violazione e falsa applicazione art. 13 quinto d.p.r. 327/2001 e dei principi generali in materia di proroga, perché il decreto Presidente Regione Puglia 30 luglio 2003 n. 525 di approvazione dell'accordo di programma sottoscritto in data 1 aprile 2003 - che è l'atto che ha valore di dichiarazione di pubblica utilità - non fissa alcun termine diverso rispetto al termine legale quinquennale codificato dal d.p.r. 327/2001;
    - quanto alle censure di difetto di motivazione, perché le ragioni addotte in sede di proroga della d.p.u. appaiono sufficienti sotto il profilo logico-giuridico ex art. 13 c. quinto d.p.r. 327/01 in considerazione che la procedura ablatoria risulta già definita quanto a localizzazione e approvazione del progetto dell'opera pubblica da realizzarsi, e quanto alla violazione del giusto procedimento perché il ricorrente non ha fornito alcuna prova circa l'utilità istruttoria delle osservazioni che si sarebbero presentate nell'ambito del contraddittorio procedimentale";
    Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 1445/2010 della IV Sezione, respingeva l'appello e confermava l'ordinanza del giudice di prime cure, non ravvisando profili di danno grave ed irreparabile, rilevando comunque per la complessità delle questioni di diritto dedotte, "la necessità di un approfondimento nella fase di merito".
    Con successive memorie non notificate, i ricorrenti avanzavano altresì per la prima volta domanda di restituzione dei terreni di relativa proprietà, previa riduzione in pristino stato, ed in subordine al risarcimento del danno per equivalente al valore venale secondo le consulenze tecniche prodotte o da quantificarsi previa C.T.U.. Chiedevano altresì il risarcimento del danno per mancato godimento degli immobili relativamente al periodo di occupazione illegittima, da quantificarsi secondo il criterio di cui all'art. 50 d.p.r. 327/2001.
    All'udienza pubblica del 10 febbraio 2011, il Collegio con ordinanza n. 4010/2011 disponeva verificazione ai sensi dell'art. 66 c. p. a., nominando il Direttore dell'Agenzia del Territorio di Bari o suo delegato, fissando i seguenti quesiti:
    "1) quali trasformazioni, opere e modifiche di destinazione siano state eseguite dall'Amministrazione convenuta sulle aree di proprietà dei ricorrenti, individuate e descritte negli atti di causa, con accertamento dell'eventuale intervenuta realizzazione dell'opera pubblica di cui alla dichiarazione di pubblica utilità o, comunque, dell'eventuale irreversibile trasformazione dei fondi;
    2) l'intervenuta o meno demolizione dei fabbricati di proprietà dei ricorrenti individuati e descritti negli atti di causa, insistenti sulle aree di cui al precedente punto 1);
    3) l'esatta consistenza, estensione e valore di mercato attuale delle aree occupate e trasformate con separata indicazione dei fabbricati di cui al precedente punto 2) se del caso previa consultazione dei pubblici registri immobiliari;
    4) il mancato guadagno a partire dalle date di immissione in possesso, relativo alle aree occupate e trasformate di proprietà degli odierni ricorrenti"
    In data 23 maggio 2011, l'ing. M. M. all'uopo delegato dal Direttore Agenzia Territorio, giusto atto depositato in giudizio, depositava la richiesta verificazione, comprensiva di allegati.
    Parte ricorrente a sua volta, depositava perizia tecnica di osservazioni alla verificazione disposta dal Tribunale, contestando sotto più profili il metodo applicato e la stima del valore venale dei cespiti interessati, con conseguente necessario ricalcolo delle voci di danno di cui alla domanda giudiziale.
    All'udienza pubblica del 13 luglio 2011 la causa veniva trattenuta per la decisione.
    2. Preliminarmente vanno affrontate le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa comunale.
    Quanto alla mancata impugnazione dell'accordo di programma sottoscritto il 1 aprile 2003 avente ad oggetto l'attuazione del P.R.U., la ritiene il Collegio del tutto irrilevante, in riferimento allo specifico thema decidendum oggetto del ricorso.
    Infatti, i ricorrenti con il ricorso introduttivo, prospettano unicamente l'illegittimità in via diretta del decreto presidenziale nella parte in cui dispone la proroga dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità contenuta nell'accordo di programma approvato con precedente proprio decreto n. 55/2003, e non già doglianze, nemmeno in via derivata, avverso la complessa fase procedimentale che ha visto il perfezionamento dell'accordo. Essendo stato il decreto di proroga ritualmente impugnato, ne consegue de plano l'infondatezza dell'eccezione comunale, essendo appunto tutte le doglianze dedotte, proposte in via diretta contro il citato provvedimento di proroga.
    Ugualmente priva di pregio è l'eccezione di carenza di interesse sotto il diverso profilo della non lesività della nuova destinazione urbanistica impressa con l'adozione del P.R.U..
    Infatti, indipendentemente dal maggior valore o meno sotto il profilo economico della nuova destinazione urbanistica, va evidentemente riconosciuto l'interesse a ricorrere allorché i proprietari interessati lamentino la lesione dello ius aedificandi a causa dell'illegittimo esercizio delle prescrizioni espropriative, deducendo - come nella fattispecie - specifiche censure in merito alla proroga della dichiarazione di pubblica utilità contenuta nell'originario Accordo di Programma.
    Non viene con ogni evidenza in questione la lesione di una generica aspettativa al mantenimento delle destinazioni di zona precedenti, bensì la lesione dello ius aedificandi in rapporto all'illegittimo esercizio del potere autoritativo.
    Le eccezioni in rito vanno pertanto entrambe respinte.
    3. Quanto al merito, il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti sono fondati in riferimento alla domanda di annullamento, mentre è inammissibile la domanda di restituzione, fondata la domanda risarcitoria per equivalente.
    Con il ricorso in epigrafe viene all'esame del Collegio la questione della legittimità del procedimento espropriativo inerente la realizzazione di programmi di recupero urbano (P.R.U.) ricadente nel quartiere ...omissis... nel territorio del Comune di Bisceglie, in riferimento ad alcune aree edificabili ed in parte già edificate all'interno del comparto n. 4, di proprietà esclusiva dei ricorrenti.
    Ritiene il Collegio che il provvedimento di proroga del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità qui impugnato sia affetto dai denunziati vizi di legittimità.
    4. Venendo innanzitutto all'esame della seconda censura, il Collegio rileva quanto segue.
    In data 1 aprile 2003 veniva sottoscritto tra Regione Puglia e Comune di Bisceglie accordo di programma ex art. 34 t.u.e.l. per l'attuazione del P.R.U. di cui all'art. 11 l.493/1993, il cui schema veniva approvato con del GR n. 2186 del 23 dicembre 2002, con indicazione (punto 6) che "il programma sarà attuato nel periodo massimo di 36 mesi a pena di decadenza del presente accordo, per le parti private non attuate, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente accordo e avrà le scansioni temporali, riferite alle diverse opere da realizzarsi, fissate nel protocollo d'intesa". Il protocollo d'intesa allegato all'accordo, all'art. 5 stabiliva a sua volta in 4 mesi, a partire dalla sottoscrizione dell'accordo, i termini per l'effettuazione delle procedure espropriative per l'acquisizione delle aree necessarie. Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 525 del 30 luglio 2003 pubblicato sul B.U.R.P. n. 90 del 7 agosto 2003 veniva disposta l'approvazione dell'Accordo, con la espressa previsione secondo cui "nel caso in cui l'Accordo di Programma non abbia attuazione, ovvero non si inizino i lavori nei tempi fissati, le determinazioni assunte si intendono caducate di diritto e conseguentemente poste nel nulla e, pertanto, le aree interessate e individuate riacquistano la destinazione urbanistica prevista dal vigente strumento urbanistico".
    Mette conto anche evidenziare che nella deliberazione C.C. n. 51/2003 di ratifica del citato accordo, il Comune di Bisceglie riteneva di precisare - invero in via del tutto unilaterale - la fissazione di autonomo termine per l'ultimazione dei lavori e le operazioni di esproprio, pari a 5 anni dalla data di approvazione del presente provvedimento.
    Nel contesto della sequenza procedimentale così riassunta, non priva di apparenti contraddizioni, deve essere dato rilievo ai fini per cui è causa, al decreto presidenziale n. 525 del 30 luglio 2003 che ai sensi dell'art. 34 c.4 e 6 t.u.e.l. ha valore di dichiarazione di pubblica utilità. L'art. 13 commi 3 e 4 d.p.r. 327/2001 nell'introdurre con disposizione innovativa rispetto alla disciplina precedente, un generale termine legale quinquennale suppletivo dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità, ne consente la previsione di un termine diverso purchè inferiore.
    Ritiene il Collegio che la previsione di "attuazione" a pena di decadenza nel termine di 36 mesi contenuta nel punto 6 dell'accordo, unitamente alle descritta comminatoria di decadenza in sede di decreto di approvazione per l' ipotesi di mancata attuazione, conduca alla conclusione per cui con il suddetto termine le Amministrazioni contraenti abbiano voluto anticipare in 36 mesi il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, in deroga quindi al termine legale suppletivo stabilito dall'art. 13 c.4 d.p.r. 327/2001.
    Non ritiene pertanto sul punto il Collegio di poter condividere l'assunto della difesa comunale, secondo cui il termine "attuazione" contenuto nel citato art. 6 andrebbe interpretato nel senso del mero avvio dell'Accordo, interpretazione smentita oltre che dall'univoco significato letterale, alla luce degli ulteriori atti della sequenza procedimentale, ed in particolare del decreto presidenziale di approvazione, che ha valore tipico di dichiarazione di pubblica utilità.
    Nessun rilievo a tal fine va attribuito alle diverse determinazioni contenute nella citata deliberazione C.C. n. 51 del 16 aprile 2003, trattandosi di determinazioni unilateralmente apposte dal Comune, del tutto inidonee pertanto a variare l'assetto disciplinare pattizio contenuto nell'accordo di programma - quale tipico strumento consensuale dell'azione amministrativa richiedente l'accordo unanime delle Amministrazioni partecipanti - non essendo state trasfuse in nuovo accordo. Tali determinazioni debbono pertanto ritenersi ex art. 1326 c.c. tamquam non esset, ovvero del tutto inefficaci, alla stregua di una proposta lato sensu negoziale di modifica dell'accordo non seguita da accettazione (da parte della Regione).
    Ciò premesso, il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità andava correttamente individuato in 36 mesi decorrenti dal 7 agosto 2003, ossia dalla pubblicazione dell'accordo sul BURP, con conseguente scadenza il 7 agosto 2006, termine entro cui doveva intervenire l'impugnata proroga.
    Infatti, per giurisprudenza del tutto pacifica (Consiglio di Stato sez. V 18 settembre 2008, n. 4498) la proroga dei termini di efficacia stabiliti da un atto amministrativo, in generale, non è ammissibile qualora l'atto la cui efficacia si intenda prolungare sia già scaduto, richiedendosi cioè che il provvedimento da prorogare sia ad "efficacia durevole", cioé che gli effetti del provvedimento originario non siano definitivamente esauriti, essendo altrimenti possibile la "rinnovazione" del provvedimento originario, caratterizzata dalla necessaria ripetizione di tutte le fasi procedimentali e dalla completa rivalutazione di tutte le circostanze di fatto e di diritto rilevanti, attuata mediante un'adeguata ponderazione dei diversi interessi pubblici e privati coinvolti.
    Tali considerazioni valgono naturalmente anche in riferimento al procedimento espropriativo quanto ai termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità (in questo senso con riferimento ai termini di cui all'art. 13, l. 25 giugno 1865 n. 2359, Consiglio Stato, sez. IV, 22 dicembre 2003, n. 8462, id. sez. IV 22 maggio 2006 n. 302) laddove l'ultimo capoverso del comma 5 dell'art. 13 del d.p.r. 327/2001 richiede coerentemente la necessità, ai fini della proroga, della perdurante efficacia del termine di cui alla dichiarazione di pubblica utilità.
    Ne consegue la fondatezza della seconda censura.
    5. Quanto alle rimanenti censure avverso il decreto presidenziale di proroga, le ritiene il Collegio ugualmente fondate, sia quanto alla violazione del c.d. "giusto procedimento", sia quanto al difetto di motivazione.
    6. Sotto il primo profilo, qualificando la proroga quale sub procedimento autonomo all'interno di quello più generale volto alla dichiarazione di pubblica utilità, anche se implicito, nell'approvazione del progetto di opera pubblica (Consiglio di Stato sez. IV 30 giugno 2010, n. 4176, id. sez. IV 16 marzo 2001 n. 1578, T.A.R. Lazio Roma sez. II 13 ottobre 2006 n. 10374) la giurisprudenza del Consiglio di Stato ne ha affermato la ineludibilità dell'apporto partecipativo degli interessati, in relazione alla discrezionalità dell'Amministrazione, rispetto al quale il confronto dialettico non è inutile e può servire ad evidenziare (tra l'altro) proprio la sussistenza o meno degli eccezionali presupposti per l'adozione del provvedimento (ex multis Consiglio di Stato sez. IV 30 giugno 2010, n. 4176, id. sez. VI 10 ottobre 2002, n. 5443, id. sez. VI 5 dicembre 2007 n. 6183, id. sez. VI, 4 aprile 2003, n. 1768, id. sez. IV, 13 gennaio 2010, n. 39, T.A.R. Campania Napoli sez. V 4 maggio 2010 n. 2509, T.A.R. Lazio Roma sez. II 13 ottobre 2006 n. 10374).
    D'altronde tali conclusioni risultano avvalorate in base al principio altrettanto consolidato in giurisprudenza (anche di questa Sezione, sent. 24 giugno 2010, n. 2665) secondo cui in seno al procedimento ablatorio, l'ordinamento intenda riconoscere e valorizzare le garanzie partecipative dei proprietari espropriandi sia in riferimento alla fase iniziale di apposizione del vincolo, sia a quella di dichiarazione della pubblica utilità (sia essa esplicita od implicita) in considerazione sia dell'ampia discrezionalità di cui dispone l'amministrazione nella localizzazione, sia della lesività dell'effetto finale consistente nella definitiva privazione del diritto di proprietà (ex multis Consiglio di Stato sez. VI 11 febbraio 2003, n. 736, id. IV 30 luglio 2002, n. 4077, id. IV 26 settembre 2001 n. 5070, id. IV 15 maggio 2008 n. 2249, id IV 29 luglio 2008 n. 3760).
    Il riconoscimento della indefettibilità del contraddittorio procedimentale, da prima riconosciuto in sede pretoria con fondamentale arresto dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (19 giugno 1986 n. 6), ha poi definitivamente ricevuto positiva disciplina in sede di approvazione del vigente t.u. in materia di espropriazioni per pubblica utilità approvato con d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 (art. 11)
    Per tanto costituisce ius receptum che va garantita "mediante la formale comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento, la possibilità di interloquire con l'amministrazione procedente sulla sua localizzazione e, quindi, sull'apposizione del vincolo, prima della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e, quindi, dell'approvazione del progetto definitivo" (ex multis Consiglio Stato, sez. IV, 29 luglio 2008, n. 3760).
    Osserva il Collegio, conclusivamente, che la necessità del contraddittorio in sede di dichiarazione anche implicita della pubblica utilità, non può che a fortiori essere affermata anche per il sub procedimento distinto e circoscritto alla sussistenza di "presupposti eccezionali" (Consiglio di Stato sez. IV 30 giugno 2010, n. 4176) della proroga dei relativi termini, atto capace di ledere in via autonoma la sfera giuridica del proprietario, quantomeno sotto il profilo del ritardo nell'emanazione del decreto di esproprio e, conseguentemente, nel pagamento della relativa indennità.
    A contrastare le riportate conclusioni non può certo valere lo speciale procedimento seguito dalle Amministrazioni per l'apposizione della dichiarazione di pubblica utilità, dal momento che le garanzie partecipative di cui alla l.241/90 - e a maggior ragione di cui al vigente t.u. espropriazioni - vanno osservate anche allorché l'Amministrazione utilizzi lo strumento dell'accordo di programma (o della conferenza di servizi) trattandosi di modelli procedimentali che non esimono dalla individuazione di tempi e modi per consentire la partecipazione del privato (Consiglio di Stato, sez. VI 05.12.2007 sent. n. 6183, T.A.R. Puglia Bari sez. II, 26 ottobre 2009, n. 247).
    Diversamente da quanto opinato dalla difesa comunale (e valutato sommariamente in sede cautelare) il vizio di violazione degli artt. 7 l. 241/90 e 11 d.p.r. 327/2001 non può nemmeno qualificarsi come inidoneo all'annullamento degli atti in applicazione dell'art. 21-octies c.2 l.241/90.
    Infatti, al cospetto di un atto a contenuto non vincolato bensì di carattere tipicamente discrezionale quale la proroga del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, non incombeva sugli odierni ricorrenti l'onere di fornire la prova circa la rilevanza del momento partecipativo, essendo invece vero il contrario, ai sensi del secondo allinea del comma secondo della norma invocata.
    Sul punto, l'Amministrazione non ha assolto a tale onere probatorio, non avendo fornito la prova, seppur in chiave necessariamente prognostica, della inutilità a priori dell'apporto partecipativo dei privati destinatari della proroga.
    Del resto pure in tale ambito, la giurisprudenza anche di questo Tribunale (T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 02 dicembre 2010, n. 4057, T.A.R. Veneto 21 marzo 2011 n. 461, T.A.R. Puglia Lecce sez. I 24 marzo 2011 n. 528,T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 19 luglio 2006, n. 2974) è rigorosa quanto all'applicazione della sanatoria di cui all'art. 21-octies nell'ambito di vizi formali/procedimentali in seno al procedimento espropriativo, strutturalmente caratterizzato dalla presenza di sub fasi autonome (vincolo preordinato all'esproprio, dichiarazione di pubblica utilità) a rilevanza esterna, espressione di ampia discrezionalità amministrativa, quali la localizzazione e la definizione del progetto definitivo.
    7. Infine, anche la censura di difetto e comunque di inidoneità di motivazione coglie nel segno.
    L'art. 13 c. 5 del d.p.r. 327/2001 consente la proroga soltanto "per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni": la norma è univocamente interpretata, nel contesto come detto di un potere ritenuto eccezionale, in senso restrittivo, richiedendosi la sussistenza di ragioni del tutto indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione (Consiglio di Stato, sez. IV 3 settembre 2008. n 4112) sub specie di "impedimento obiettivo ed insuperabile" (T.A.R. Calabria Reggio Calabria 8 marzo 2001 n. 213), non essendo all'uopo sufficiente l'impossibilità di concludere le procedure per l'esistenza di un contenzioso.
    Condividendo tali argomentazioni, peraltro come detto pacifiche, reputa il Collegio inidonee le ragioni del diniego consistenti nella pendenza del contenzioso (RG n. 1929/2005) relativo alla disposta occupazione d'urgenza, procedimento speciale e del tutto autonomo rispetto all'ordinario modello procedimentale ablatorio (Consiglio di Stato sez. IV, 8 luglio 2011, n. 3500, id. IV 30 gennaio 2006 n. 293, T.A.R. Sicilia Palermo sez. III 8 maggio 2008, n. 609, T.A.R. Campania Napoli sez. V 24 gennaio 2008 n. 384) non essendo il provvedimento di esproprio ove naturalmente risulti la sussistenza dei relativi presupposti (vincolo preordinato all'esproprio, dichiarazione di pubblica utilità valida ed efficace) risultare invalidato né in via derivata né tanto meno in via di caducazione automatica per effetto dell'intervenuta dichiarazione di illegittimità della precedente occupazione d'urgenza (Consiglio di Stato IV 30 gennaio 2006 n. 293). Tanto più che al momento dell'impugnata proroga della dichiarazione di pubblica utilità, vi era soltanto stata una decisione cautelare (ord. Consiglio di Stato 4809 del 11 aprile 2006) di sospensione dell'efficacia dell'occupazione, motivata esclusivamente dal non corretto utilizzo di tale (speciale) strumento, e non certo idonea a precludere all'Autorità espropriante l'attuazione dell'opera pubblica nei termini indicati nella dichiarazione di pubblica utilità.
    Sotto altro profilo, è vero come l'impugnato decreto di proroga sia fornito anche di ulteriore supporto motivazionale, in riferimento alla necessità di recupero ambientale e riqualificazione urbanistica stante lo stato di degrado ambientale, igienico-sanitario e sociale, per l'asserito utilizzo da parte della criminalità.
    Non ritiene il Collegio, anche alla luce delle suesposte considerazioni, di poter valutare le ulteriori ragioni indicate dall'Amministrazione - a parte i profili di genericità - come del tutto indipendenti dalla relativa volontà, e non idonee ad ostacolare la realizzazione dell'opera stabilita nella dichiarazione di pubblica utilità.
    8. Per le suesposte ragioni il ricorso ed i motivi aggiunti sono fondati e vanno accolti, con l'effetto di annullare i provvedimenti impugnati inerenti il procedimento espropriativo.
    9. Quanto alla domanda risarcitoria il Collegio osserva quanto segue.
    Con il ricorso introduttivo gli odierni ricorrenti non formulano alcuna istanza risarcitoria, mentre con l'atto di motivi aggiunti chiedono il ristoro del danno per equivalente, nella misura da quantificarsi in corso di causa. Con successive memorie depositate il 21 gennaio e 27 giugno 2011, non notificate, viene per la prima volta avanzata istanza di restituzione, previa riduzione in pristino stato, dei suoli e dei fabbricati occupati, ed in subordine viene confermata l'istanza di risarcimento in forma generica quantificando il pregiudizio secondo il relativo valore di mercato sia dei suoli edificabili che dei fabbricati appresi dall'Amministrazione, unitamente all'ulteriore danno per il mancato godimento degli immobili per il periodo di occupazione illegittima.
    La domanda di restitutio in integrum avanzata in corso di causa, indipendentemente dalla sua qualificazione come risarcimento/reintegrazione in forma specifica secondo la prevalente opzione giurisprudenziale (ex plurimis Consiglio di Stato VI 13 giugno 2011 n. 3561, T.A.R. Emilia Romagna Parma 12 luglio 2011, n. 245) oppure come forma di tutela tipica dei diritti reali (T.A.R. Lombardia Milano sez. III 5 aprile 2011, n. 880) costituendo un mutamento della domanda, non è comunque ammissibile perché non notificata alle parti del presente giudizio.
    Infatti, qualificando la richiesta di restituzione come rimedio risarcitorio, pur rimanendone immutato il petitum immediato, ne consegue una modificazione quantomeno del petitum mediato, in quanto il ricorrente non pretende più una somma di denaro, bensì la condanna dell'Amministrazione a una determinata attività, concretandosi pertanto una mutatio libelli e non già una semplice emendatio. Ben conosce il Collegio l'orientamento anche di questo Tribunale (sez. III 17 agosto 2009 n. 2023) di segno contrario, ma non praticabile nella fattispecie per cui è causa, perché riguardante domanda di restituzione formulata in corso di causa con atto notificato (motivi aggiunti).
    Differente è l'ipotesi inversa, perché la formulazione della domanda reintegratoria contiene implicitamente quella del rimedio per equivalente, costituendone un minus (Cassazione civ III 25 luglio 1997 n. 6985, T.A.R. Lombardia Brescia sez. I 18 dicembre 2008 n. 1796).
    Tali conclusioni non mutano ma risultano ulteriormente avvalorate qualificando la domanda di restituzione come tutela reale tipica distinta da quella risarcitoria (T.A.R. Lombardia Milano sez. III 5 aprile 2011, n. 880) venendone evidentemente mutato lo stesso petitum immediato.
    Mette conto evidenziare che la giurisprudenza civile (Cassazione civ. sez. II 24 febbraio 1992 n. 2255, id. II 29 gennaio 2009 n. 2238, id. II 26 maggio 1999 n. 5113, id II 1 agosto 2003 n. 11744) afferma che la tutela dei diritti reali implica la tendenziale insostituibilità della restitutio in integrum - salvo che sia "materialmente impossibile" la rimessione (Cassazione civ. sez. II 24 febbraio 1992 n. 2255) - la quale si aggiunge, rimanendo su un piano distinto, all'eventuale concorrente tutela risarcitoria in presenza di danni risarcibili secondo l'art. 2043 c.c., senza applicabilità dei temperamenti posti dall'art. 2058 c.c. per la sola tutela risarcitoria in forma specifica, per l'ipotesi di eccessiva onerosità. Va detto che quanto alla restituzione di beni illecitamente utilizzati dall'Amministrazione per scopi di pubblica utilità, la stessa Cassazione nega come noto la restitutio in integrum ma per la perdurante adesione - anche di recente - alla tesi dell'occupazione acquisitiva (ex multis Cassazione Sez. Un. 31 maggio 2011, n. 11963, id. 19 dicembre 2007, n. 26732) istituto tuttavia da ritenersi in contrasto con l'art. 1 del Protocollo Addizionale CEDU come interpretato dalla Corte di Strasburgo (Corte europea dei diritti dell'uomo sez. II 8 gennaio 2009 n. 16508, id. sez. III 6 marzo 2007 n. 330, id. sez. IV 6 marzo 2007 n. 43362, C.G.A.S. 22 aprile 2008, n. 330, Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 29 aprile 2005, n. 2).
    Pertanto anche volendo considerare la restituito in integrum come forma di tutela reale distinta da quella risarcitoria, la formulazione di tale azione in corso di causa integra una evidente mutazione della domanda contenuta nel ricorso per motivi aggiunti (mutatio libelli) con conseguente necessità di piena tutela del contraddittorio secondo le regole del processo amministrativo, vale a dire mediante nuovo atto di motivi aggiunti o comunque con memoria notificata.
    E' invece ammissibile e fondata la domanda risarcitoria per equivalente formulata con l'atto di motivi aggiunti, sotto il profilo del danno da perdita delle aree e dei fabbricati illecitamente occupati, nonché sotto quello del pregiudizio da mancato godimento del bene per il periodo di occupazione illecita.
    La disposta verificazione depositata in giudizio, ha accertato l'intervenuta irreversibile trasformazione dei fondi come avvenuta nel periodo compreso tra ottobre e dicembre 2010, nonché la completa demolizione dei fabbricati di proprietà dei ricorrenti in data 25 marzo 2010. Quanto al valore di mercato dei terreni e dei fabbricati per cui è causa, il verificatore utilizzando il metodo sintetico - comparativo, ha calcolato il valore di mercato in Euro/mq 750,00 per le unità immobiliari censite come "abitazioni ultrapopolari", in Euro/mq 550,00 per le quelle censite come "depositi e magazzini" nonché in Euro/mq 240,00 per i suoli. Quanto alla voce di danno consistente nel mancato guadagno, a partire dalla data di immissione in possesso (avvenuta il 15 marzo 2010) il verificatore ha fatto utilizzo del criterio previsto dall'art. 50 d.p.r. 327/2001, vale a dire dell'indennizzo dovuto in caso di occupazione legittima di un'area.
    I ricorrenti hanno a loro volta depositato propria perizia redatta da tecnico di fiducia, di controdeduzioni alle conclusioni e alle stime effettuate dal verificatore. In particolare contestano errori di calcolo nelle superfici effettive da considerare, lo scarso numero di atti di contrattazione analoghi utilizzati per determinare il valore medio, nonché la discrasia evidente tra i valori ottenuti rispetto a quelli rinvenienti nella deliberazione C.C. n. 19/2010, che ai fini ICI ha individuato valore ben più alto e aderente alla realtà di mercato.
    Ritiene il Collegio che i dati utilizzati dal verificatore per l'applicazione del metodo sintetico-comparativo - il quale conserva comunque pur nel silenzio della legge, natura di criterio estimativo principale (ex multis Cass civ. 29 novembre 2006, n. 25363) siano in linea di principio sufficientemente rappresentativi, per caratteristiche (la vetustà dei fabbricati) ubicazione, natura e disciplina urbanistica. Così come si reputa corretto, quanto ai fabbricati, il calcolo delle superfici utili ai sensi del d.p.r. 138/98.
    Va però rimarcato l'effettivo evidente contrasto tra il valore di mercato concernente i suoli determinato dal verificatore e quello rinveniente dalla deliberazione dell'organo consiliare depositata in giudizio, che per la zona in questione ha determinato un valore di euro 324,02/mq. ai fini del calcolo della base imponibile ICI, circostanza che dimostra per tabulas il maggior valore medio dei suoli per cui è causa, il che deve condurre ad una rivalutazione in aumento rispetto al valore di cui in verificazione, che il Collegio stima equa, ex art. 1226 c.c., in euro 300/mq., che dovrà pertanto costituire l'unità di riferimento per il valore dei suoli per cui è causa.
    Quanto invece al danno relativo al mancato guadagno per il periodo di occupazione illegittima, che va dal 15 marzo 2010 (immissione in possesso) sino alla data dell'atto con il quale, nei sensi più avanti precisati, si realizzerà l'effetto traslativo della proprietà, non ritiene il Collegio di dover utilizzare il criterio di cui all'art. 50 del t.u. 327/2001, richiamandosi ai precedenti anche di questo Tribunale (sez. I, 17 agosto 2010, n. 3403) che hanno stabilito il criterio dell'interesse legale per ciascun anno di occupazione illegittima calcolato sul valore venale, via via rivalutato dell'area, da ritenersi quale presumibile e normale indice di redditività dell'immobile.
    Tale criterio deve però essere rivisitato alla luce della recente entrata in vigore dell'art. 34 d.l. 6 luglio 2011 convertito in l. 15 luglio 2011 n. 181 - espressamente applicabile anche ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore - che reintroducendo nell'ordinamento una nuova fattispecie provvedimentale ad effetto sanante di utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico, con elementi comuni rispetto al soppresso art. 43 t.u., individua al comma 3 uno specifico criterio legale, stabilendo che, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, il danno è determinato nell'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma.
    Ritiene il Collegio che l'entrata in vigore della nuova norma determini l'applicazione del suddetto criterio, e in via retroattiva, in tutte le ipotesi di danno da mancato godimento del bene a seguito di occupazione sine titulo, in seguito ad annullamento del procedimento espropriativo o di intervenuta scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità.
    Sussiste ex art. 2043 c.c. oltre al danno e al nesso eziologico con l'attività illegittima annullata, altresì l'elemento soggettivo della colpa, non avendo l'Amministrazioni fornito significativi elementi di prova a giustificazione del proprio operato (ex multis Consiglio Stato, sez. VI, 20 luglio 2010, n. 4660) valutata anche la sufficiente chiarezza della normativa applicata, come interpretata da orientamenti giurisprudenziali univoci.
    Così stabiliti i criteri per la determinazione del danno (ai fini dell'applicazione dell'art. 34 c.4 c.p.a.) rimane da esaminare la delicata questione circa la possibilità di giungere ad una condanna puramente risarcitoria nei confronti dell'Amministrazione, indipendentemente dall'avvenuto trasferimento della proprietà in suo favore, non essendo l'occupazione sine titulo, anche se accompagnata dalla irreversibile trasformazione del fondo, fatto materiale idoneo a determinare l'effetto traslativo, esito non consentito dall'art. 1 del Protocollo Addizionale CEDU - come costantemente interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo - la cui efficacia acquisisce forza di "norma costituzionale interposta" ex art. 117 c. 1 Cost. (Corte Costituzionale 11 marzo 2011 n. 80, id. 24 ottobre 2007 n. 348 e 349) o, secondo altra tesi, formatasi a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (1 dicembre 2009), di diritto comunitario (Consiglio di Stato sez. IV 2 marzo 2010 n. 1220, T.A.R. Lazio Roma sez. II bis 18 maggio 2010 n. 11984).
    La giurisprudenza non ha fornito letture ermeneutiche univoche.
    Infatti secondo una prima tesi, in sintesi, la domanda di risarcimento in forma generica implicherebbe una forma di rinuncia abdicativa del diritto di proprietà, con effetto altresì traslativo in favore dell'ente pubblico che ha illecitamente occupato l'area (Consiglio di Stato sez. IV 30 novembre 2010, n. 8363, id. sez. IV 27 novembre 2008 n. 5854, Consiglio di Giustizia Amministrativa 25 maggio 2009, n. 486, Cassazione Sez. Un. 19 dicembre 2007, n. 26732).
    Altra tesi invece, muovendo dall'esigenza di conformità alla disciplina CEDU, incompatibile con qualsivoglia forma di espropriazione indiretta - situazione che si verificherebbe oltre che nell'ipotesi di occupazione acquisitiva, anche nel caso di mera rinuncia - non ha condiviso il suesposto opinamento, ritenendo indispensabile al fine del prodursi dell'effetto traslativo, il ricorso da parte della PA all'apposito rimedio eccezionale di cui all'art. 43 del t. u. in materia espropriativa, di cui al d.p.r. n. 327 del 2001. (ex multis T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 04 giugno 2009, n. 3074, Consiglio di Stato sez. IV 28 gennaio 2011, n. 676, T.A.R. Emilia-Romagna Parma 12 luglio 2011, n. 245).
    Va infine rammentato, per completezza, che giurisprudenza di questo Tribunale, muovendo dal mantenimento in capo al soggetto danneggiato dall'occupazione sine titulo del diritto di proprietà sino all'emanazione del provvedimento di cui all'art. 43 t.u., ha ritenuto non risarcibile il danno consistente nel valore venale del bene appreso dall'Amministrazione, potendo il danneggiato comunque agire per la restituzione (T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 22 settembre 2008, n. 2176, id. sez. I 9 settembre 2009, n. 2065).
    In seguito alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 43 d.p.r. n. 327 del 2001 (Corte Cost. sent. 8 ottobre 2010 n. 293) la necessità del preventivo trasferimento della proprietà in favore dell'Amministrazione è stata invero intesa come manifestazione di volontà inequivoca del proprietario interessato, da effettuarsi esclusivamente negli ordinari strumenti civilistici della compravendita immobiliare ovvero dell'accordo ex art. 11 l.241/90 e s.m. o ancora nella cessione volontaria di cui all'art. 45 del d.p.r. 327/2001 (T.A.R. Lazio Roma sez. II quater 14 aprile 2011 n. 3260, Consiglio di Stato sez. IV 28 gennaio 2011, n. 676) quale vera e propria condizione legale della domanda risarcitoria per equivalente.
    La tesi della rinuncia abdicativa, invero in passato sostenuta anche da questo Tribunale (sez. III 2 dicembre 2010, n. 4057 pur senza approfondimenti sullo specifico punto) presta il fianco a diverse obiezioni, che il Collegio reputa non superabili, anche sotto il profilo strettamente civilistico, in disparte i descritti decisivi punti di contrasto con la disciplina CEDU.
    In primo luogo, ai sensi dell'art. 1350 c.c. gli atti negoziali ad effetti reali su beni immobili debbono avere, a pena di nullità, forma scritta; il comma 1, 5) vi ricomprende gli atti unilaterali di rinunzia, il che esclude tout court la configurabilità di una rinuncia abdicativa per fatti concludenti (Cassazione civ. sez. II 10 giugno 2003, n. 9262) in linea di principio possibile, per i negozi a forma libera, purché sussistano comportamenti univoci (ex multis Cassazione civ. sez. I 4 maggio 2009, n. 10218).
    In secondo luogo, la rinuncia abdicativa, oltre all'effetto liberatorio dell'originario proprietario, non ha di norma effetto traslativo salvo i casi in cui tale effetto sia espressamente previsto (art. 1070 c.c. in tema di abbandono c.d. liberatorio del fondo servente, art. 1104 c.c. sulla rinuncia della quota di comproprietà nella comunione dei beni); ma anche volendosi ammettere la produzione di effetto traslativo, in ipotesi applicando l'art. 827 c.c. in tema di proprietà statale dei beni immobili vacanti, non è dato comprendere come l'asserito trasferimento possa avvenire in favore dell'Amministrazione che illecitamente occupa il bene.
    Infine, la tesi della rinuncia abdicativa tacita pare porsi ancor più in contrasto con lo stesso principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c. (T.A.R. Lazio Roma sez. II quater 14 aprile 2011 n. , 3260) limitandosi l'attore ad avanzare una domanda di risarcimento del danno per equivalente. Senza poi dimenticare le conseguenti questioni in tema di trascrizione di tale asserita vicenda traslativa, in relazione al noto principio di tipicità della trascrizione che ex art. 2643 c.c. caratterizza il nostro ordinamento (Cassazione civile, sez. I, 12 novembre 1997, n. 11180, id III 12 dicembre 2003, n. 19058)
    Quanto invece alla descritta tesi che condiziona l'ammissibilità della domanda (alla stregua di vera e propria atipica condicio iuris o presupposto processuale) al preventivo formale negozio traslativo, anche in questo caso, invero, sono emerse alcune criticità, trattandosi di una limitazione al diritto di risarcimento del danno da fatto illecito non prevista dalla legge, che si risolve nell'affermazione di un obbligo a contrattare non desumibile da alcuna fonte legale o pattizia, senza contare che (anche in questo caso) non pare scorgersi una sicura coincidenza con il contenuto della domanda attorea, limitato al risarcimento del danno per equivalente, e non già anche alla conclusione di un accordo ad effetti reali.
    Mette conto poi evidenziare che in ipotesi di inerzia dell'Amministrazione (o dello stesso proprietario) nella conclusione del contratto/accordo in questione, non sarebbe possibile neppur in sede di ottemperanza dar corso all'ordine rivolto alle parti in merito alla conclusione del contratto, dovendosi il G.A. limitare alla valutazione di tale condotta soltanto ai fini dell'eventuale riconoscimento della risarcibilità dei nuovi danni cagionati dall'ulteriore protrarsi dell'illegittima occupazione (T.A.R. Lazio Roma sez. II quater 14 aprile 2011 n. 3260).
    Quanto infine alla tesi che nega radicalmente il rimedio risarcitorio per equivalente per il danno consistente nella perdita del valore del bene illecitamente occupato, pur condivisibile nelle premesse e nella centralità della tutela restitutoria - quantomeno in riferimento al periodo in cui era vigente l'istituto della c.d. acquisizione coattiva sanante di cui all'art. 43 d.p.r. 327/2001 - pecca, a giudizio del Collegio, nella radicale negazione del fondamentale diritto di scelta ex art. 2058 c.c. spettante al danneggiato, tra risarcimento in forma specifica e risarcimento per equivalente (Consiglio di Stato sez. V 7 aprile 2009 n. 2144, id. sez. IV 13 gennaio 2010, n. 92, T.A.R. Puglia Bari sez. III 2 dicembre 2010, n. 4057) sempre che la restitutio in integrum possa qualificarsi come rimedio risarcitorio.
    Alla luce delle suesposte considerazioni, ritiene il Collegio di dover comunque confermare il proprio orientamento (11 maggio 2011, n. 701) che subordina la soddisfazione del risarcimento per equivalente alla necessità di un preventivo accordo traslativo, in quanto soddisfa la necessità di formazione di un titolo idoneo al trasferimento della proprietà, e ciò anche alla luce dello ius superveniens costituito dal recente art. 34 d.l. 6 luglio 2011 convertito in l. 15 luglio 2011 n. 181.
    La nuova norma, che novella il vigente t.u. espropriazioni mediante l'inserimento dell'art. 42-bis, e che è dichiarata espressamente applicabile ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore (comma 8), contempla, come condizione legittimante, la corresponsione di indennizzo sotto il duplice profilo: a) del pregiudizio patrimoniale da determinarsi in misura corrispondente al valore venale; b) di quello non patrimoniale, forfettariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale, con disposizione del tutto innovativa rispetto al pregresso art. 43 t.u. ma che affonda le sue radici nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (22 dicembre 2009 Guiso-Gallisay/Italia). Ai sensi del c. 4, il provvedimento notificato al proprietario comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle predette somme a titolo di indennizzo.
    Rimane pertanto anche nell'attuale mutato contesto - per altro in gran parte riproduttivo della sanatoria seppur atipica contenuta nel precedente art. 43 - la necessità di un passaggio intermedio, necessario e logicamente precedente il momento risarcitorio, consistente nell'assegnazione di un termine all'Amministrazione perché definisca (in via negoziale o autoritativa ex art. 42-bis citato) la sorte della titolarità del bene illecitamente appreso, cui segue, ma in posizione inevitabilmente subordinata e condizionata, la condanna risarcitoria, secondo il criterio esaustivo previsto dallo stesso art. 42-bis (o dalla transazione e dal prezzo della compravendita, in caso di esito negoziale paritetico), che sia ammissibile a risarcimento (secondo i noti canoni di causalità immediata e diretta rispetto all'illecita apprensione), ivi inclusa la parte concernente i danni riflessi ed indiretti alla parte reliquata della proprietà privata.
    Sulla base di tali premesse, il Collegio ritiene di dover fare applicazione dello strumento processuale della c.d. condanna ai criteri di cui all'art. 34 c.4 c.p.a. in base al quale l'Amministrazione intimata, fatta salva l'ipotesi, per la verità teorica, che la stessa decida di restituire l'area, limitandosi a risarcire il danno da occupazione illegittima - si dovrà attenere nel prosieguo alla seguente regola d'azione: a) entro il termine di sessanta giorni (decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ove anteriore), il Comune e le parti ricorrenti potranno addivenire ad un accordo con effetti traslativi della proprietà, in base al quale la proprietà passa al Comune ed alle parti ricorrenti è corrisposta la somma specificamente individuata nell'accordo stesso, la quale dovrà essere determinata secondo i criteri di cui in motivazione; la somma da liquidare alla parte ricorrente pari al valore venale dei suoli e dei fabbricati demoliti, dovrà comprendere, altresì, il danno per il periodo di utilizzazione senza titolo di tali beni; essa - giova infine aggiungere - andrà depurata di ogni corresponsione di somme medio tempore eseguita in favore delle parti ricorrenti, a titolo indennitario o risarcitorio, in relazione alla vicenda ablatoria per cui è causa, conformemente al c. 2 del citato art. 42-bis;b) ove siffatto accordo non sia raggiunto nel termine indicato, il Comune - entro i successivi sessanta giorni e, pertanto, entro il complessivo termine di 120 giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza - ove ritenga che ricorrano le condizioni di cui all'art. 42-bis del t.u. n. 327/2001 potrà emettere un formale e motivato decreto, con cui potrà disporre l'acquisizione dell'area al suo patrimonio indisponibile; in tal caso, il Comune sarà tenuto a risarcire per equivalente il danno (rectius l'indennizzo) per equivalente, determinando l'importo da erogare con le modalità indicate al precedente punto a); c) qualora il Comune ed i ricorrenti non concludano alcun accordo ed il Comune neppure adotti un atto formale recante l'acquisizione o la restituzione dell'area in questione, decorsi i termini sopra indicati, le parti ricorrenti potranno chiedere al Tribunale amministrativo l'esecuzione della presente sentenza, ivi compresa, ricorrendone i presupposti, la reintegrazione in forma specifica, per l'adozione delle misure consequenziali, salva la trasmissione degli atti alla Corte dei conti per la valutazione dei fatti che hanno condotto alla medesima fase del giudizio; d) sulle somme tutte sopra indicate andranno riconosciuti gli interessi legali dal giorno del dovuto e fino all'effettivo soddisfo.
    10. Per le ragioni che precedono, il gravame va accolto e, per l'effetto, oltre all'annullamento dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti, va pronunciata condanna generica del Comune di Bisceglie a risarcire il danno ingiusto cagionato alle parti ricorrenti attraverso l'occupazione (divenuta sine titulo a causa dell'effetto retroattivo dell'annullamento) dell'area di loro proprietà, con le statuizioni più sopra enunciate.
    Le spese di lite, comprensive dei costi di verificazione di cui alla nota spese depositata in giudizio, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso unitamente ai motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti e nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati, e condanna il Comune di Bisceglie, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno, in favore dei ricorrenti, per le causali di cui in motivazione, con i criteri e le modalità pure ivi precisati, da determinarsi secondo la procedura di cui all'art. 35 c. 4 c.p.a., secondo i criteri parimenti in motivazione indicati.
    Condanna il Comune di Bisceglie, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che si liquidano in complessivi euro 4.900,00, di cui euro 2.400,00 a titolo di compenso spettante al verificatore.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE F.F.
    Antonio Pasca
    L'ESTENSORE
    Paolo Amovilli
    IL REFERENDARIO
    Rosalba Giansante
     
    Depositata in Segreteria il 29 settembre 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    Destinazione di area privata "a verde pubblico": vincolo espropriativo o conformativo?

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    N. 2184/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 211 Reg. Ric.
    ANNO 2011
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 211 del 2011, proposto da:
    R. A., rappresentato e difeso dall'avv. Maria C. Puglisi, con domicilio eletto presso avv. Maria C. Puglisi, in Catania, piazza Iolanda 23;
    contro
    Comune di Catania, rappresentato e difeso dagli avv. Rosario Russo, Fabio Buccheri, con domicilio eletto presso avv. Fabio Buccheri, in Catania, via G. Oberdan, 141;
    per la declaratoria
    - di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Catania sull'istanza presentata dalla ricorrente in data 20 luglio 2010, protocollo n. 187705 (all. n. 1), per la rizonizzazione delle aree di sua proprietà;
    - dell'obbligo del Comune di adottare il provvedimento finale del procedimento de quo, anche mediante la nomina di un Commissario ad acta;
    - nonché per l'accertamento della fondatezza dell'istanza, ex art. 31, comma 3 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
    - e, infine, per il risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente ex art. 2 bis della L. n. 241/90;
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Catania;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2011 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO E DIRITTO
    La ricorrente R. A. premette di essere proprietaria di un immobile sito in Catania, censito in catasto come particella 31641 del foglio 69, ed aggiunge che il PRG approvato nel 1969 destinava tale area in parte a "sede stradale" ed in parte a "verde pubblico".
    Ritenendo decaduti per decorso del termine i predetti vincoli a contenuto espropriativo, la ricorrente ha formulato al Comune di Catania, in data 20.07.2010, istanza per ottenere una nuova destinazione urbanistica, suggerendo la classificazione come zona B in analogia con le circostanti aree.
    Poiché tale domanda non è stata riscontrata dal Comune, la ricorrente ha proposto il ricorso in epigrafe, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., denunciando la violazione dell'art. 2 della L. 241/90 e dell'art. 2 della L.R. 10/91, per ottenere: a) la declaratoria di illegittimità del silenzio/inadempimento; b) la condanna del Comune ad esitare l'istanza con provvedimento formale; c) l'accoglimento della proposta di zonizzazione concretamente formulata; d) la nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia; e) la condanna del Comune a risarcire i danni da ritardata conclusione del procedimento, ex art. 2 bis L. 241/90; f) la condanna del Comune al pagamento delle spese processuali.
    L'intimato Comune si è costituito in giudizio con memoria difensiva solo formale.
    All'udienza camerale del 23 giugno 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
    Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato solo in parte.
    In primo luogo vanno esaminati i vincoli imposti col PRG al terreno in esame, per precisare che la destinazione a sede stradale è da qualificare certamente come vincolo a carattere espropriativo, soggetto pertanto al termine di decadenza quinquennale previsto dalla legge (art. 2 L. 1187/1968 ed ora art. 9 D.P.R. 327/2001).
    In relazione alla destinazione a "verde pubblico", invece, sussistono divergenti orientamenti giurisprudenziali che non concordano sulla natura espropriativa del relativo vincolo, ritenuto meramente conformativo da larga parte della giurisprudenza.
    Questa Sezione - anche di recente - ha avuto modo di occuparsi approfonditamente della distinzione tra vincoli a contenuto espropriativo e provvedimenti "conformativi" scegliendo un preciso indirizzo ermeneutico (cfr. ad esempio le sentenze nn. 423/2011 e 555/2011 cui si fa rinvio) anche alla luce delle precisazioni espresse al riguardo dalla Corte costituzionale (sentenza n. 179/1999). E' sufficiente, dunque, richiamare le conclusioni cui si è pervenuti nelle citate sentenze, riassumendole - per quanto specificamente attiene alla questione qui sollevata, circa la natura giuridica del vincolo apposto mediante la zonizzazione a "verde pubblico" - nel seguente principio: "non ricorre lo schema del vincolo ablatorio allorquando la particolare conformazione data al territorio in sede di pianificazione urbanistica lasci spazio di intervento anche al privato, nel rispetto delle tipologie di opere che possono essere ivi realizzate, se ed in quanto queste non vengono riservate alla esclusiva competenza della mano pubblica". L'elemento decisivo ai fini della qualificazione del vincolo come conformativo od espropriativo, dunque, risiede nello spazio di intervento che viene riconosciuto al privato/proprietario del fondo. Ed a tal proposito, appare necessario ricordare il contenuto dell'art. 8 della L.R. 6/2010, in base al quale "Nelle aree di proprietà privata, per le quali lo strumento urbanistico vigente preveda la destinazione di verde pubblico anche attrezzato, sia di quartiere che territoriale, nonché nelle zone agricole purché ricadenti all'interno della perimetrazione dei centri urbani, è consentita la realizzazione, da parte dei privati, di uno o più piani interrati di proprietà privata, destinati esclusivamente a parcheggio, a condizione che sia realizzato in superficie il verde pubblico da cedere gratuitamente al comune.".
    In definitiva, poiché l'articolo di legge regionale appena richiamato consente al proprietario del bene assoggettato al regime urbanistico di "verde pubblico" di effettuare degli interventi edilizi (seppur limitati), ne consegue giocoforza l'impossibilità di qualificare come "espropriativo" il vincolo così previsto nello strumento urbanistico. Ne consegue ulteriormente - per quanto riguarda la pretesa oggi azionata dalla ricorrente - che non si può predicare l'avvenuta decadenza della destinazione a "verde pubblico", trattandosi di classificazione urbanistica che non implica effetti espropriativi e che non è soggetta a limiti temporali di efficacia.
    Il ricorso in esame, allora, può essere accolto solo in parte, con riguardo alla pretesa avanzata nei confronti del Comune per ottenere un provvedimento espresso e formalizzato che conferisca nuova destinazione urbanistica a quella parte di terreno che soggiace ad un vincolo espropriativo ormai decaduto; ossia, per la sola parte destinata nel PRG a "strada pubblica".
    La sussistenza dell'obbligo di ridefinire l'assetto urbanistico di un'area dopo la decadenza dei vincoli è un risultato ormai acquisito dalla giurisprudenza; ci si imita a richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Sezione in base al quale: "Come già ripetutamente affermato dalla Sezione (sentenze n. 551/2008, n. 1137/2006), dopo la decadenza della previsione vincolistica di piano, l'amministrazione comunale ha l'obbligo di ridefinire l'assetto urbanistico delle aree assoggettate a vincolo decaduto e le istanze dei privati che mirano a conseguire la riqualificazione urbanistica delle aree incise da vincolo preordinato all'esproprio o da vincolo di inedificabilità devono essere puntualmente riscontrate. Detta istanza, essendo idonea ad attivare la potestà pubblicistica di settore - cioè il potere pubblico di conferire a un'area rimasta priva di disciplina urbanistica una nuova destinazione -, deve culminare nell'adozione di un provvedimento espresso, conformemente a quanto prevede l'art. 2 della legge 241 del 1990, che sancisce, com'è noto, l'obbligo di concludere un procedimento mediante adozione di un provvedimento espresso. Siffatto obbligo è configurabile nella fattispecie in esame perché la perdurante inerzia dell'amministrazione munita della potestà di adottare scelte di governo del territorio crea un vuoto di disciplina intollerabile alla luce degli obblighi di amministrazione attiva imposti al Comune dall'ordinamento nel suo complesso (cfr. TAR Puglia - Lecce, sez I, 08 febbraio 2007, n. 371)." (Tar Catania, I, 1573/09).
    Deve essere, inoltre, precisato che (e con ciò si respinge una delle domande avanzate in ricorso inerenti la richiesta di attribuire una specifica e determinata classificazione) non è possibile, in questa sede, stabilire anche quale sia il contenuto concreto che l'atto di classificazione urbanistica richiesto dovrà assumere, ossia la destinazione specifica che dovrà essere attribuita all'area, venendo in rilievo in questo contesto una attività amministrativa altamente discrezionale, di stretta competenza del Comune, che non può essere indirizzata dal giudicante pena lo sconfinamento in settori non propri. Si ricorda, infatti, che - a mente dell'art. 31, co. 3, del c.p.a. (che ripropone sul punto la soluzione già sposata dal legislatore nell'art. 2, co. 5, della L. 241/90) - "Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione": come si vede agevolmente, nel caso di specie non sussiste alcuna delle condizioni che possano legittimare questo Collegio a stabilire il contenuto specifico del provvedimento amministrativo che la ricorrente invoca.
    Infine, deve essere analizzata la domanda di risarcimento del danno "da ritardata conclusione del procedimento amministrativo" di cui agli artt. 30, co. 4, del c.p.a. e 2 bis della L. 241/90.
    In proposito - rimanendo sul piano delle mere disposizioni di "rito", e senza entrare nel merito della pretesa - va rilevato che il nuovo codice del processo amministrativo consente, per economia dei mezzi processuali, che la suddetta domanda risarcitoria venga avanzata dal ricorrente unitamente al gravame col quale si avversa il silenzio/inadempimento della PA. Lo stesso legislatore, però, per evitare la commistione di due riti disciplinati con modalità diverse, si è preoccupato di precisare che l'azione contra silentium venga definita con il celere rito camerale, ed ha riservato invece al giudizio ordinario la trattazione della domanda risarcitoria (v. art. 117, co. 6, del c.p.a.), (per l'applicazione della norma in esame si veda in giurisprudenza Tar Catania, I, 184/2011, e Tar Lazio Roma, 3092/2011).
    In conclusione, l'esame dell'azione risarcitoria deve essere rinviato ad apposita udienza pubblica, da fissarsi previa presentazione della domanda di prelievo.
    Riassumendo quanto fino ad ora esposto, il ricorso può essere accolto solo in parte, risultando illegittimo il silenzio serbato dal Comune resistente in ordine alla domanda di riqualificazione urbanistica avanzata dopo l'avvenuta decadenza del vincolo espropriativo imposto col PRG per la realizzazione di una strada pubblica. Ne discende l'obbligo dell'amministrazione resistente di concludere il procedimento di parziale riqualificazione urbanistica dell'area, da ottemperare entro il termine di giorni centoventi, decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
    Allo scadere di detto termine, l'eventuale inerzia protratta dall'ente obbligato sarà superata con l'intervento del Commissario ad acta che qui si nomina nella persona del Dirigente dell'Area Urbanistica (o di struttura diversamente denominata) del Comune di Tremestieri Etneo, che si insedierà a richiesta della parte ricorrente ed eseguirà l'incarico nel termine di centoventi giorni dall'assunzione dell'incarico, provvedendo poi a presentare a questa Sezione, entro il termine perentorio di cento giorni previsto dall'art. 71, co. 2, del D.P.R. 115/2002, l'eventuale documentata nota scritta, redatta ai sensi degli artt. 49 e ss. del D.P.R. 115/2002 e del D.M. Giustizia 30.05.2002, per ottenere la remunerazione dell'attività svolta ed il rimborso delle spese sostenute.
    Si rinvia la trattazione della domanda risarcitoria ad apposita udienza pubblica, da fissarsi previa presentazione di istanza di prelievo.
    Le spese processuali, limitate al solo gravame contra silentium qui esaminato, vengono in parte compensate e per la restante parte poste a carico del Comune parzialmente soccombente.
    P. Q. M.
    pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per l'effetto dichiara l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Catania, e condanna l'ente resistente a concludere con provvedimento espresso e motivato il procedimento avviato a domanda dalla ricorrente, nei limiti di cui in motivazione, entro il termine di giorni centoventi dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
    Nomina, per l'ipotesi di protratta inerzia, il Commissario ad acta indicato in motivazione, che si insedierà nei tempi e con le modalità ivi stabilite.
    Rinvia la trattazione della domanda risarcitoria ad apposita udienza pubblica, da fissarsi previa presentazione di istanza di prelievo.
    Compensa in parte le spese del presente giudizio, e per la restante parte le pone a carico del Comune di Catania, nella misura di Euro 800, oltre IVA, CPA, spese generali e contributo unificato.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Biagio Campanella
    L'ESTENSORE
    Francesco Bruno
    IL CONSIGLIERE
    Salvatore Schillaci
     
    Depositata in Segreteria l'8 settembre 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
    Ultimo aggiornamento Lunedì 19 Settembre 2011 10:23
     
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