| Venerdì 02 Settembre 2011 16:58 |
N. 802/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 1002 Reg. Ric.
ANNO 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1002 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Coordinamento P. della Provincia di Biella, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandra Guarini, Alberto Savatteri, con domicilio eletto presso Alberto Savatteri in Torino, via Pietro Micca, 3;
contro
Comitato F. in Piemonte, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Angeletti, Luigi M. Angeletti, con domicilio eletto presso Carlo Angeletti in Torino, via Bertola, 2; Regione Piemonte, Centro di Servizio Per il Volontariato della Prov.Di Biella, Associazione dei Centri di Servizio Per il Volontariato;
nei confronti di
Centro I., Associazione V.-Vigliano Biellese;
per l'annullamento
1. della deliberazione del Comitato F. in Piemonte del 10 aprile 2008 avente ad oggetto l'erogazione dei servizi dei centri di servizio agli organismi di collegamento e coordinamento iscritti nel registro regionale del volontariato e della successiva comunicazione del 16 aprile 2008 (prot. 59/08); 2. dell'atto del Centro di Servizio per il volontariato della provincia di Biella del 30 aprile 2008 (prot. n. 621), avente ad oggetto il diniego di richiesta di servizi; ed anche 3. dell'atto del centro di servizio per il volontariato della Provincia di Biella del 24 settembre 2008 (prot. n. 1156) avente ad oggetto un nuovo diniego alla richiesta di servizi a favore del coordinamento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Provincia di Biella; 4. di tutti gli atti presupposti, preparatori, consequenziali o comunque connessi del relativo procedimento e per ogni ulteriore relativa statuizione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comitato F. in Piemonte;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2011 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, implementato di motivi aggiunti depositati il 4.11.2008, il Coordinamento delle organizzazioni di volontariato della provincia di Biella impugna la deliberazione del Comitato F. in Piemonte del 10.4.2008 con la quale è stata negata l'erogazione di servizi a favore del predetto organismo, nonché l'atto del Centro di servizio per il volontariato del 30.4.2008 avente ad oggetto il diniego di richiesta di servizi.
Si costituiva l'Amministrazione producendo memorie del 1.9.2008, 14.11.2008, 21.1.2011 e replica il 10.6.2011.
Con Ordinanza cautelare n. 952/2008, dopo precedente ordinanza n. 686/2008 la Sezione respingeva la richiesta di sospensiva motivando diffusamente l'assenza di fumus del ricorso.
La causa perveniva alla pubblica Udienza del 24.2.2011 ma veniva rinviata per impedimento del Relatore per causa di malattia.
Il ricorrente produceva memoria difensiva il 24.1.2011.
Pervenuto alla pubblica Udienza del 13.7.2011 il gravame veniva ritenuto in decisione sulle conclusioni delle parti e la Relazione del Referendario Avv. Alfonso Graziano.
2.1. Deve il Collegio confermare la valutazione di infondatezza dell'azione già delibata profusamente con la richiamata ordinanza cautelare n. 952.2008.
Il gravame è affidato a tre motivi che vengono illustrati in uno con il loro distinto scrutinio.
Con il primo mezzo il ricorrente rubrica violazione dell'art. 3 della L. n. 2411990, eccesso di potere per contraddittorietà manifesta e difetto di motivazione, violazione della l. reg. Piemonte n. 38/1994, art. 3, comma 3 lamentando che l'iscrizione, da esso conseguita, nell'Albo regionale parifica gli organismi di coordinamento e di collegamento alle associazioni di volontariato di base, ritenendo conseguentemente illegittimo il diniego di servizi pronunciato in loro danno.
2.2. L'assunto è destituito di fondamento.
L'art. 15 della legge quadro sul volontariato n. 266/1991 stabilisce che le fondazioni bancarie devono devolvere una quota dei loro proventi per la "costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato e da questi gestiti".A sua volta l'art. 4, comma 1 del D.M. del Tesoro 8.10.1997 stabilisce che "i centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi, a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri regionali".
2.3. Da siffatte norme emerge ad avviso del Collegio che il legislatore ha voluto che i centri di servizi gestori dei fondi del volontariato prestino i propri servizi unicamente a favore delle associazioni di volontariato.
Per il vero il Comitato di Gestione resistente, con deliberazione 10.4.2008 impugnata (doc. 1 resistente) ha stabilito che i servizi possano essere erogati anche agli organismi di collegamento e coordinamento purché composti unicamente da associazioni del volontariato.
Una simile prescrizione appare conforme con il dettato normativo appena riportato, che postula l'essenzialità dell'esistenza di una organizzazione di volontariato sia di prima istanza che può essere anche rappresentata da un organismo di secondo livello quale quello di coordinamento e collegamento.
Ne consegue che la circostanza che l'organismo ricorrente è iscritto nel registro regionale, istituito con L.Reg. Piemonte 29.8.1994, n. 38 e poi modificato con delibera della giunta regionale 5.3.2001 n. 382389, nella sezione organismi di collegamento e coordinamento, non vale a conferire al medesimo la natura di organizzazione di volontariato, atteso che esso è un coordinamento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e non un'organizzazione di volontariato in senso proprio.
Come già indicato con l'ordinanza n. 952/2008 la deliberazione impugnata appare dunque immune da vizi di legittimità .
3.1. Al secondo motivo è invece affidata la deduzione della violazione dell'art. 3, coma 3 della L. Reg. Piemonte n. 38/1994 nonché della D.G.R. 5.3.2001 ed eccesso di potere per contraddittorietà manifesta, rammentandosi come la norma di legge richiamata istituiva il registro delle organizzazioni di volontariato mentre con la delibera di giunta regionale di cui si assume la violazione veniva istituita del predetto registro la sezione "organismi di collegamento e coordinamento" a cui il centro ricorrente è regolarmente iscritto. Si sostiene che le predette associazioni di secondo livello sono destinatarie, al apri della o.d.v., dei fondi di cui alla L. n. 266/2001.
Di conseguenza sarebbe illegittima l'impugnata deliberazione del Comitato di Gestione laddove esclude dall'erogazione dei servizi offerti dai centri di servizio gli organismi di collegamento e coordinamento iscritti nell'apposito registro che non siano però composti unicamente da organizzazioni di volontariato.
3.2. La doglianza è infondata, per il motivo sufficientemente tratteggiato con l'ordinanza cautelare, ovverosia in quanto, in sintesi il diritto ad essere iscritto nel registro regionale del volontariato nell'apposita sezione dedicata agli organismi di secondo livello non equivale a riconoscimento del possesso dei requisiti generali imposti dalla legislazione statale ai fini del riconoscimento della qualità di associazione di volontariato.
Ribadisce ancora il Collegio che la l. n. 266/2001 stabilisce expressis verbis che i Centri di servizio debbano essere a disposizione delle organizzazioni di volontariato. Coglie nel segno l'assunto di cui a pag. 15 della memoria 1.9.2008 del resistente secondo cui ove i servizi venissero offerti all'organizzazione di coordinamento e da questa alle associazioni che la compongono e se queste ultime non fossero unicamente di volontariato si incorrerebbe nel rischio che i servizi in causa vengano erogati anche ad associazioni non di volontariato, in aperta collisione con il dettato normativo che istituisce un vincolo di esclusività tra le provvidenze erogate dai centri di servizio e le organizzazioni di volontariato.
Affinché si abbia organizzazione di volontariato, per la giurisprudenza, condivisa dal Collegio, occorre che all'associazione partecipino persone fisiche e non anche persone giuridiche o altre associazioni (T.A.R. Milano, Sez. III, 1.12.1998, n. 2793; T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. III, 23.4.2002, n. 693).
Ne consegue che il ricorrente organismo è a sua volta costituito da associazioni quindi non può rivendicare la qualità di organizzazione di volontariato.
4.1. Con il terzo ed ultimo motivo il deducente lamenta che alle organizzazioni di volontariato e alla relativa disciplina in materia di fruizione delle prestazioni dei centri di servizio possono essere sicuramente ricondotti i c.d. "Gruppi comunali di volontari di protezione civile", ossia organismi costituiti presso i comuni, da cittadini che offrono la propria attività volontaria e gratuita finalizzata nell'ambito della protezione civile. Ciò sarebbe suffragato dal riconoscimento normativo attribuito ad essi dal D.P.. n. 194/2001 che all'art. 1 stabilisce che "è considerata organizzazione di volontariato di protezione civile, ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi compresi i gruppi comunali di protezione civile".
4.2. La doglianza non persuade il Collegio. Come già evidenziato con l'Ordinanza n. 952/2008 l'invocato D.P.R. n. 194/2001 ha un ambito applicativo settoriale, chiaramente delimitato già dalla sua rubrica, "Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile" e maggiormente emergente dal preambolo, indicante "l'esigenza di una riformulazione organica del regolamento, per quanto riguarda la partecipazione alle attività di protezione civile delle organizzazioni di volontariato" (preambolo), dal che consegue che la finalità e l'ambito di tale regolamento è la partecipazione alle attività di protezione civile di organizzazioni che già rivestano i requisiti di associazioni di volontariato.
Si rimarca inoltre che la definizione recata dall'art. 1 del D.P.R. cit. sopra riportato, secondo cui "è considerata organizzazione di volontariato di protezione civile, ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi compresi i gruppi comunali di protezione civile" è chiaramente circoscritta alle "organizzazioni di volontariato di protezione civile" e non può valere per ogni organizzazione di volontariato operante anche in altri e diversi ambiti.
Rileva ancora il Collegio che la qualificazione di associazioni di volontariato, definita dall'art. 1, comma 2 del citato regolamento, è delimitata dall'incipit della norma "Ai fini dell'applicazione del presente regolamento" non potendo dunque valere a livello generale.
4.3. Ad un tale livello,a parere del Collegio, non appare predicabile siffatta natura nei gruppi comunali di protezione civile, in quanto promananti dalle amministrazioni comunali e privi dell'attributo dell'autonomia, ritenuto imprescindibile dalla Corte Costituzionale, che, pronunciatasi sull'art. 3, l. 266/2001 ha affermato trattarsi,"più precisamente, della previsione dei requisiti essenziali attinenti ai caratteri strutturali, all'autonomia interna e alla trasparenza delle organizzazioni di volontariato, la cui ricorrenza è configurata come condizione necessaria perché tali organizzazioni possano beneficiare delle agevolazioni e delle strutture di servizio o di sostegno previste dalla legge medesima" (Corte Cost. 28.2.1992, n. 75.).
Nessuna equiparazione dei gruppi comunali di protezione civile alle organizzazioni di volontariato tout court si profila dunque consentita al lume della normativa di settore.
4.4. In definitiva, sulla scorta delle considerazioni fino ad ora svolte traspare l'assenza di elementi di fondatezza nel ricorso che va pertanto respinto unitamente ai motivi aggiunti estensivi dell'impugnazione.
4.5. La natura degli interessi azionati suggerisce di disporre la compensazione delle spese di lite tra le costituite parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Â
IL PRESIDENTE
Franco Bianchi
L'ESTENSORE
Alfonso Graziano
IL PRIMO REFERENDARIO
Richard Goso
Â
Depositata in Segreteria il 21 luglio 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)












