Giovedì 09 Giugno 2011 15:18
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Lavoro Pubblico e Privato/Normativa
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Concorsi pubblici e tatuaggi: cause d'esclusione
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Sentenza T.A.R. Lazio - Roma n. 2133 del 09/03/2011
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Sulla legittimità della esclusione da un concorso per ferma quadriennale nell'arma dei carabinieri disposta a seguito dell'avvenuto riscontro nella gamba del candidato della presenza di un tatuaggio.
1. Concorso pubblico - Esclusione - Reclutamento Carabinieri in ferma quadriennale - Presenza di un tatuaggio - Legittimità - Ragioni
1. E' legittima l'esclusione da un concorso pubblico per il reclutamento di Carabinieri in ferma quadriennale, fondato sull'alterazione della cute (e più precisamente, di un tatuaggio - delle dimensioni di cm.13x8 - sulla coscia sinistra), atteso che a norma dell'art. 19 della Direttiva Tecnica del 5 dicembre 2005, recante l'elenco delle imperfezioni che sono, quanto alla "Dermatologia", causa d'inidoneità al servizio militare, un'infiltrazione patologica di sostanze chimiche nel derma dell'interessato (ovvero la presenza di un tatuaggio), crea ripercussioni sull'epidermide e sull'ipoderma. Sicché non si vede come la p.A. a pena di violazione del principio della "par condicio" tra i candidati (e, comunque, di una specifica norma di bando: nella quale la predetta Direttiva è espressamente richiamata) avrebbe potuto esimersi dall'assumere una determinazione del genere considerato.
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N. 2133/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 8748 Reg. Ric.
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.,
sul ricorso numero di registro generale 8748 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto dal signor C. G., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio e Giovanni Carta, con domicilio eletto presso il primo di essi in Roma, viale Bruno Buozzi 87;
contro
il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
nei confronti di
D. P.;
per l'annullamento
del provvedimento con cui lo si è escluso dal concorso indetto per il reclutamento di 1552 Carabinieri in ferma quadriennale. (G.U., IV s.s., n. 34 del 30.4.2009).
Visto il ricorso, ed il successivo atto di "motivi aggiunti", con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, nella Camera di Consiglio del giorno 16 febbraio 2011, il dott. Franco Angelo Maria De Bernardi e uditi - per le parti - i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato quanto segue.
FATTO E DIRITTO
Reputandolo illegittimo sotto più profili, il signor C. G. ha impugnato (con contestuale richiesta di tutela cautelare) il provvedimento con cui - per una sua riscontrata alterazione della cute (e, più precisamente, di un tatuaggio - delle dimensioni di cm. 13x8 - sulla coscia sinistra) - lo si è escluso dal concorso indetto per il reclutamento di 1552 Carabinieri in ferma quadriennale. (G.U., IV s.s., n. 34 del 30.4.2009).
Stante la manifesta pretestuosità delle argomentazioni attoree, nella Camera di Consiglio del 16.2.2011: data in cui il relativo ricorso (nel frattempo debitamente istruito) è stato (ri)sottoposto (ai fini della delibazione della suindicata istanza incidentale) al prescritto vaglio collegiale, si ritiene - preavvisatene le parti - di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.
Al riguardo; premesso
- che non tutti i tatuaggi costituiscono, in astratto, motivo di esclusione dalla procedura concorsuale;
- che un simile effetto è proprio soltanto di quelle alterazioni della cute che, secondo la valutazione dell'Amministrazione, assumono una rilevanza tale da incidere negativamente (alla stregua di un giudizio di valore) sugli aspetti di idoneità fisio-psico-attitudinale indicati nel bando (e, più in generale, nella vigente normativa di settore),
si osserva
- che, nell'occasione, la p.a. ha fatto riferimento alle ipotesi di cui all'art. 19 della Direttiva Tecnica del 5.12.2005: recante l'elenco delle imperfezioni che sono, quanto alla "Dermatologia", causa di inidoneità al servizio militare;
- che, nel caso di specie, vi è stata indubbiamente un'infiltrazione patologica di sostanze chimiche nel derma dell'interessato: con ripercussioni (ed è in ciò che consistono, appunto, i "riflessi fisiognomici" menzionati dalla cennata normativa settoriale) sull'epidermide e sull'ipoderma;
- che (detto in altri, e più chiari termini), per realizzare un tatuaggio, si usano sostanze di cui è nota la natura cancerogenetica;
- che tali sostanze possono infatti stimolare l'attività dei linfociti del derma contro i melanociti della cute: ed, in soggetti predisposti (pur in assenza di precedenti, ed evidenti, manifestazioni cliniche), provocare la comparsa di malattie dermatologiche: quali la psoriasi e le dermatiti eczematose;
- che, in letteratura, sono riportati casi di correlazione statistica tra l'esecuzione di tatuaggi e il manifestarsi di una sarcoidosi: ovvero di uno pseudolinfoma.
Orbene; stante quanto testé evidenziato (che rende superflua ogni considerazione - concernente l'estetica e/o il decoro - sulla visibilità, o meno, del tatuaggio) non si vede come la p.a. - pena la violazione del principio della "par condicio" tra i candidati (e, comunque, di una specifica norma di bando: nella quale la predetta Direttiva è espressamente richiamata) - avrebbe potuto esimersi dall'assumere una determinazione del genere considerato.(Congruamente motivata: e adottata, più in generale, all'esito di una procedura in cui non è data riscontrare la sussistenza di alcun invalidante vizio di forma).
E dunque; atteso
- che l'impugnato giudizio sanitario (ché di questo, in buona sostanza, si tratta) non presenta certo quei caratteri di illogicità, superficialità o incoerenza che - soli - potrebbero invalidarlo;
- che esso è, in ogni caso, espressione di discrezionalità tecnica: insindacabile, in sede di giurisdizione generale di legittimità, se non nei (ristretti) limiti di cui si è testé fatto cenno;
il Collegio - con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite - non può (appunto) che concludere per l'infondatezza della proposta impugnativa.
P. Q. M.
- rigetta il ricorso indicato in epigrafe;
- condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 1500 euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 16 febbraio 2011, con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE
Silvio Ignazio Silvestri
L'ESTENSORE
Franco Angelo Maria De Bernardi
IL CONSIGLIERE
Giancarlo Luttazi
Depositata in Segreteria il 9 marzo 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)