Lunedì 27 Giugno 2011 18:37
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Servizi Pubblici/Locali

Come illuminare la città?

sentenza T.A.R. Veneto - Venezia n. 971 del 13/06/2011

Quando l'amministrazione comunale può dar luogo all'affidamento diretto del servizio che vuole assicurarsi, prescindendo dalla gara, ai sensi del secondo comma dell'articolo 57 del Codice dei contratti pubblici?

1. Servizi pubblici - Affidamento - Diretto - Ipotesi - Legittimità - Ragioni e ratio della disciplina

2.Comune e provincia - Organi - Giunta - Competenza - Affidamento diretto di un servizio pubblico - Legittimità





1. La scelta di procedere mediante affidamento diretto di un servizio a favore di un esecutore determinato (così come previsto dall'art. 57, comma 2 del Codice dei Contratti) è espressione di una valutazione che appartiene al merito delle scelte dell'amministrazione, finalizzata ad assicurare alla stessa un prodotto efficiente, in grado di soddisfare le esigenze, nonché affidabile sulla base della pregressa sperimentazione. La nozione di unicità del prodotto non si limita dunque alla circostanza che unico sia il soggetto in grado di offrire quanto richiesto, ma interpreta il significato di unicità in termini concreti di affidabilità e di immediata operatività, senza necessità di adattamenti, di integrazioni o modifiche (1). Unico diventa quindi il prodotto che, sebbene riconducibile a più operatori economici, per le sue intrinseche peculiarità, deve essere dotato anche delle garanzie di efficienza ed affidabilità, queste ultime derivanti dalla piena funzionalità ed operatività del sistema stesso comprovata dalla pregressa applicazione.

(1) Cons. Stato, sez. VI, n. 642/2011.

2. E' legittima la deliberazione della Giunta, che ha espresso la determinazione del Comune di non dare corso ad una pubblica gara, ma di procedere mediante affidamento diretto del servizio, atteso il diverso valore attribuito alle determinazioni della Giunta, organo politico, rispetto alle competenze gestionali affidate ai Dirigenti. (Nella specie, nessuna invasione di spazi riservati ad organi diversi è stata ravvisata in quanto sono rispettati i rispettivi ambiti di competenza: da un lato la scelta di dotare il sistema comunale di particolari potenzialità - scelta che certamente è demandata all'organo politico - dall'altro la concreta adozione degli atti necessari per rendere operativa la suddetta scelta, concludendo l'accordo diretto con l'operatore economico rivelatosi il più affidabile ed efficiente sul mercato)



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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1427 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
P. Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Adriano Tortora, Alessandro Giussani, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione ai sensi dell'art. 25, comma 2 del D.lgs. n. 104/2010;
contro
Comune di Rossano Veneto, rappresentato e difeso dall'avv. Primo Michielan, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione ai sensi dell'art. 25, comma 2 del D.lgs. n. 104/2010;
nei confronti di
X, rappresentato e difeso dagli avv. Chiara Cacciavillani, Antonio Lirosi, Marco Martinelli, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione ai sensi dell'art. 25, copmma 2 del D.lgs. n. 10472010;
U. Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Franchini, Silvia Andrisani, con domicilio eletto presso A. B. in Venezia, ...omissis...;
per l'annullamento
quanto all'atto introduttivo,
della delibera di Giunta Municipale del Comune di Rossano Veneto n. 60 dd. 29.6.2010 di adesione al contratto decennale di tele-leasing proposto da X; di ogni atto annesso, connesso o presupposto, ivi compresi la delibera d'incarico professionale del 24 maggio 2010 e l'avviso volontario di trasparenza ex ante del 27 maggio 2010;
quanto ai motivi aggiunti:
della nota del 23.7.2010, n. prot. 11479, recante la "comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva";
della delibera del segretario comunale di Rossano Veneto n. rep. gen. 299 - d.i.s. n. 38 del 2.7.2010, recante: l'adesione alla proposta contrattuale prot. n. 7951 del 24.5.2010 della X; nonchè l'adesione al contratto decennale di tele-leasing proposto dalla predetta società, nonchè
le determinazioni in ordine al reperimento delle risorse finanziarie;..
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Rossano Veneto e di X e di U. Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2011 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Espone la ricorrente società P. di essere impresa italiana leader mondiale nel mercato dei prodotti di elettronica di potenza, soprattutto nell'ambito dei sistemi in grado di assicurare il risparmio energetico e lo sfruttamento di energie alternative.
In particolare, la società istante evidenzia l'elaborazione del proprio prodotto, I., costituito da un sistema di telecontrollo e risparmio energetico della pubblica illuminazione con trasmissione dei dati ad onde convogliate a banda larga.
Con deliberazione n. 46 del 10.5.2010 la Giunta Comunale di Rossano Veneto formulava un atto di indirizzo al fine dell'elaborazione di uno studio di fattibilità atto ad individuare i dati rilevanti per la scelta di un sistema innovativo che da un lato garantisse il risparmio energetico ed il contenimento dei costi di manutenzione del sistema dell'illuminazione pubblica comunale, attraverso sistemi di telegestione e telecontrollo, dall'altro aumentasse la capacità e le potenzialità dei servizi comunali, inserendo nella rete di illuminazione pubblica una rete di trasporto multimediale integrata con la rete IP comunale.
Scopo dello studio di fattibilità sarebbe stato quindi quello di valutare la presenza sul mercato di ditte in grado di soddisfare, attraverso i prodotti più innovativi, le complesse esigenze rappresentate dall'amministrazione comunale.
L'incarico per l'elaborazione dello studio di fattibilità veniva quindi affidato alla società N., la quale provvedeva in data 28.6.2010 al deposito delle risultanze dell'indagine conoscitiva effettuata, nella quale veniva relazionato, in rapporto alle esigenze rappresentate dal Comune, in merito alla esistenza sul mercato di ditte in grado di offrire i servizi richiesti.
Sulla base di tale relazione, la Giunta Comunale provvedeva con delibera n. 60 del 29.26.2010 a recepire le risultanze della stessa, in modo particolare prendendo atto dell'esistenza di due aziende in grado di rendere un servizio corrispondente alle necessità di innovazione espresse dall'amministrazione: P., con l'offerta E., e X, con l'offerta ST..
Ciò premesso, proprio sulla scorta delle considerazioni dedotte da N. circa le potenzialità e l'affidabilità dei due sistemi offerti dalle due aziende individuate, l'amministrazione giungeva tuttavia alla conclusione per cui soltanto il prodotto elaborato da X godesse delle necessarie caratteristiche di affidabilità e funzionalità, da cui la decisione di indirizzare la scelta comunale verso la proposta progettuale di X, demandando al responsabile del procedimento la definizione degli atti relativi alla conclusione dell'accordo con X.
Seguiva, quindi, la determinazione dirigenziale n. 38 del 2.7.2010 con la quale il Segretario del Comune di Rossano Veneto, preso atto dell'indirizzo della Giunta, dato atto che X risultava esclusivista della piattaforma ST. ed in particolare del sistema ...omissis... prodotto da U. S.r.l., tutelato da brevetti europei certificati n. 0746183 e n. 10711498, riteneva di poter procedere ai sensi del secondo comma dell'art. 57 del D.lgs. n. 163/2006, sussistendo i presupposi previsti dalla normativa, affidando l'intervento ad un operatore economico determinato mediante adesione alla proposta progettuale di X.
Contro la delibera giuntale e tutti gli atti ad essa conseguenti, così come successivamente impugnati mediante motivi aggiunti, fra i quali in particolare la determina del Segretario comunale di adesione alla proposta contrattuale di X e quindi al contratto decennale di tele-leasing, la ricorrente P. ha proposto il ricorso in oggetto, deducendo le seguenti doglianze:
Violazione dei principi di parità di trattamento e di trasparenza, delle regole della concorrenza; difetto di motivazione e gravissima contraddittorietà.
Violazione dell'art. 57 del D.lgs. n. 163/06; carenza dei presupposti per procedere all'affidamento diretto.
Violazione degli artt. 42, 107 e 192 T.U.E.L., incompetenza.
Violazione dell'art. 68 del D.lgs. n. 163706; difetto di istruttoria.
La tesi che sostiene tutto l'impianto argomentativo della difesa istante si basa sulla contestazione della sussistenza delle condizioni per procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 57, comma 2 del D.lgs. n. 163/06, del peculiare tipo di servizio richiesto dall'amministrazione comunale di Rossano Veneto, così omettendo il leale confronto concorrenziale fra aziende in grado di offrire servizi del tipo richiesto, con evidente compromissione non solo dei principi di trasparenza e par condicio, ma anche della possibilità di conseguire la reale miglior offerta presente sul mercato.
Così come desumibile dalla stessa relazione resa, in esito allo studio di fattibilità, dalla società N., sono state infatti individuate due società in grado di offrire sistemi tecnologici idonei a soddisfare le peculiari esigenze rappresentate dall'amministrazione, senza limitarsi al solo risparmio energetico in ordine al sistema di illuminazione pubblica, di talché la decisione dell'amministrazione di non procedere alla gara e quindi al confronto concorrenziale fra le due società individuate, risulta palesemente in contrasto con i ricordati principi di ordine generale.
La contestata determinazione di dare avvio all'affidamento diretto senza gara, risulta quindi assunta in violazione del disposto normativo di cui all'art. 57 del Codice dei Contratti, il quale consente di non dare luogo al confronto concorrenziale solo in presenza di determinate precise condizioni, riferite a "...ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi", che sole possono giustificare l'affidamento ad un solo operatore economico determinato.
Nel caso in esame, proprio a fronte delle risultanze dello studio di fattibilità, che ha concluso individuando in P. ed in X "...le aziende in grado di garantire una piattaforma di servizi integrata tale da assicurare il raggiungimento degli obiettivi individuati dall'Amministrazione", risulta evidente il palese difetto di motivazione della scelta effettuata di non procedere alla gara ed il difetto di istruttoria, pur in presenza di elementi utili per procedere al confronto concorrenziale fra i due sistemi offerti.
Le stesse caratteristiche dei due sistemi offerti risultano valutate in maniera non corretta da parte della Giunta, in quanto - anche alla luce delle risultanze delle specifiche analisi prodotte in giudizio - non risultano essere state rilevate specifiche tecniche tali da rendere unico il prodotto offerto da X.
I provvedimenti impugnati risultano, infine, affetti dagli ulteriori vizi denunciati in ragione della rilevata incompetenza della Giunta ad assumere la contestata decisione di procedere all'affidamento diretto, essendo evidente il contenuto decisionale della deliberazione assunta, dichiaratamente condizionante il successivo operato dell'organo burocratico, il quale si è tradotto in un atto meramente esecutivo delle decisioni assunte dall'organo politico.
Si sono costituiti in giudizio sia il Comune di Rossano Veneto che le controinteressate X ed U., le cui difese, sollevate alcune eccezioni di tardività, hanno ampiamente controdedotto in ordine alla censure formulate con il ricorso introduttivo e quindi reiterate in sede di motivi aggiunti, per infine concludere per la loro palese infondatezza.
Entrambe le difese delle controinteressate hanno provveduto in modo particolare a contestare sotto il profilo tecnico le argomentazioni avversarie, depositando in giudizio perizie tecniche illustranti le rispettive caratteristiche dei due sistemi offerti.
Con ordinanza cautelare n. 620/2010 è stata respinta, sul presupposto dell'insussistenza di apprezzabili profili di fumus, la richiesta di sospensione dei provvedimenti impugnati: in sede di appello cautelare è stata quindi formalizzata la rinuncia alla tutela interinale.
All'udienza del 12 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso sottoposto all'esame del Collegio e per i motivi ricordati in parte motiva, la società P. denuncia l'illegittimità degli atti assunti dall'amministrazione comunale di Rossano Veneto, la quale - dopo aver valutato, a seguito delle risultanze di uno studio di fattibilità commissionato ad una società esperta nel settore (N.), la presenza sul mercato di aziende in grado di proporre soluzioni progettuali adatte a soddisfare le esigenze rappresentate - ha ritenuto la sussistenza delle condizioni per dare luogo all'affidamento diretto, senza gara, del servizio richiesto alla controinteressata X, ritenendo che il prodotto da questa offerto, in collaborazione con U. (ST.), fosse caratterizzato da elementi di infungibilità tali da non giustificare il normale confronto concorrenziale.
Per valutare la fondatezza delle censure dedotte in ricorso avverso tale determinazione e quindi, individuato il punto nodale della controversia, la sussistenza delle reali condizioni di infungibilità dell'offerta X, il Collegio deve necessariamente esaminare le caratteristiche del servizio che l'amministrazione comunale aveva intenzione di assicurarsi e quindi valutare l'iter procedimentale seguito sino alla scelta di procedere ai sensi del secondo comma dell'art. 57 del D.lgs. n. 163/2006, valutando la sussistenza dei presupposti e l'adeguatezza delle motivazioni sottese alla determinazione di non procedere al pubblico confronto fra più operatori del settore.
- Gli obiettivi del Comune.
L'amministrazione comunale di Rossano Veneto ha inteso assicurarsi un servizio di telegestione che, utilizzando gli impianti di illuminazione pubblica, consenta anche di sviluppare e far progredire ulteriori servizi rivolti alla cittadinanza, secondo le più moderne ed evolute tecnologie.
Come si ricava dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 10 maggio 2010, è stato quindi dato avvio ad una preliminare ricerca della soluzione più adatta a soddisfare le nuove esigenze, mediante l'affidamento esterno di un incarico di studio per individuare le aziende presenti sul mercato in grado di formulare idonee proposte per dare avvio ad un sistema integrato da applicare agli impianti di pubblica illuminazione, destinato non solo a ridurre il consumo energetico, ma anche ad assicurare una molteplicità di servizi aggiunti.
Per quanto riguarda più specificatamente gli attuali impianti di illuminazione, l'obbiettivo rappresentato dal Comune è stato quello del risparmio energetico e del contenimento dell'inquinamento atmosferico e luminoso, migliorando l'attuale sistema di illuminazione pubblica.
Al contempo, tuttavia, proprio impiegando il sistema infrastrutturale dell'esistente rete di illuminazione pubblica e utilizzando la tecnologia delle onde convogliate, l'amministrazione si è posta l'obiettivo di assicurare alla cittadinanza altri servizi, quali la video sorveglianza, la connettività internet/intranet, i servizi informativi e di infomobilità e quelli per la mobilità: con tale complesso di obiettivi il Comune si è quindi orientato a realizzare un sistema definito della "Città Digitale", che garantisca alla collettività un insieme articolato di servizi a valore aggiunto, che utilizzi il sistema esistente dell'illuminazione e sia connesso al sistema informatico comunale esistente.
- Lo studio di fattibilità.
Sulla base degli obiettivi di risultato così rappresentati l'amministrazione ha quindi ritenuto di effettuare un'indagine preliminare proprio per individuare le aziende in grado di offrire adeguate soluzioni progettuali all'avanguardia ed in tal senso è stato affidato l'incarico di studio alla società N..
La società ha quindi esaminato le offerte e le capacità progettuali di numerose aziende del settore, fra cui anche X e P..
Proprio con riguardo a tali due operatori si è quindi focalizzata l'attenzione della società di analisi, la quale, valutate le diverse proposte, è giunta a concentrare la propria attenzione sulle potenzialità dei sistemi da queste offerte, sia per il profilo risparmio energetico dell'illuminazione pubblica che per l'avvio dei servizi a valore aggiunto.
Orbene, il risultato dell'indagine così compiuta, così come relazionato dalla N. all'amministrazione, è stato infatti nel senso che, per quanto riguarda la presentazione di una soluzione integrata in grado di soddisfare tutti gli obiettivi prospettati, solo i due sistemi proposti da X (con l'offerta ST.) e da P. (con l'offerta E.) sono in grado di soddisfare le esigenze del Comune.
Ma l'analisi della società incaricata non si è limitata a tale conclusione, basata sull'astratta potenzialità dei sistemi offerti a garantire i risultati richiesti, in quanto ha altresì fornito ulteriori elementi che, più specificatamente, hanno posto l'accento sulla reale funzionalità ed affidabilità dei sistemi proposti.
In buona sostanza, proprio nella prospettiva della reale utilizzabilità in termini di efficienza ed affidabilità delle soluzioni integrate proposte, l'analisi di N. ha esteso la propria indagine sulle reali capacità dei due sistemi individuati di assicurare un adeguato livello di efficienza e funzionalità dei servizi (complessivamente intesi) alla popolazione.
Orbene, sotto questo profilo, le conclusioni della società incaricata sono state nettamente favorevoli ad una scelta orientata unicamente nei confronti della soluzione prospettata dal X, mediante affidamento diretto, in quanto in grado di offrire ampie garanzie di affidabilità ed efficienza del servizio.
Secondo le conclusioni cui è giunta N., laddove le richieste dell'amministrazione si fossero limitate ad ottenere un sistema che assicurasse, in termini più limitati, il solo risparmio energetico e la migliore gestione del sistema di illuminazione pubblica, in tal caso le soluzioni offerte dalle due aziende potevano essere ritenute equivalenti sul piano funzionale ed anche su quello dell'affidabilità, tanto da giustificare il ricorso ad una procedura concorrenziale, onde assicurare all'amministrazione l'offerta economicamente più vantaggiosa.
Diversamente, proprio in considerazione del più complesso obiettivo perseguito dal Comune ("Città Digitale"), il giudizio finale espresso da N. è stato diverso, valorizzando proprio l'esperienza maturata in tale ambito dalle due aziende e quindi individuando quale unico possibile interlocutore X, cui affidare in via diretta il servizio, in ragione della maggiore esperienza conseguita.
- Le determinazioni comunali.
La scelta del Comune ha quindi tenuto conto delle risultanze dello studio di fattibilità, condividendone il contenuto, da cui la delibera della Giunta - n. 60/2010 - che, quale atto di indirizzo, ha espresso l'orientamento finale dell'amministrazione, dando mandato al Dirigente, in qualità di responsabile del procedimento, di adottare tutti gli atti necessari a perfezionare l'accordo con X per l'avvio del progetto.
Infine, con determinazione dirigenziale n. 38/2010 è stata data concreta attuazione alla volontà comunale ed è stato affidato a X il progetto per la realizzazione del complesso sistema denominato "Città Digitale".
Ciò premesso, ritiene il Collegio che gli atti assunti dell'amministrazione intimata non siano affetti dai vizi denunciati in ricorso, il quale di conseguenza non è meritevole di accoglimento, come già anticipato in sede di sommaria delibazione.
Vanno in primo luogo disattese le doglianze che investono la legittimità degli atti impugnati sotto il profilo del vizio di incompetenza, con specifico riferimento alla deliberazione della Giunta, che ha espresso la determinazione del Comune di non dare corso ad una pubblica gara, ma di procedere mediante affidamento diretto a X.
Il motivo è privo di pregio in considerazione del diverso valore attribuito alle determinazioni della Giunta, organo politico, rispetto alle competenze gestionali affidate ai Dirigenti.
Invero, la delibera impugnata non ha travalicato le competenze proprie della Giunta, invadendo compiti affidati dalla legge al Dirigente, nell'ambito della separazione fra attività politica e di gestione dell'ente.
Sebbene sia stata determinante per la scelta finale, la valutazione espressa dalla Giunta si è correttamente contenuta entro la natura propria di atto di indirizzo che la stessa ha assunto, manifestando l'orientamento dell'amministrazione nel procedere alla realizzazione dei propri obiettivi, preferendo la soluzione emersa all'esito dello studio di fattibilità dalla stessa commissionato e quindi demandando l'adozione dei relativi adempimenti agli organi burocratici competenti.
Nessuna invasione di spazi riservati ad organi diversi è quindi ravvisabile nel caso di specie, essendo stati rispettati i rispettivi ambiti di competenza: da un lato la scelta di dotare il sistema comunale di particolari potenzialità, scelta che certamente è demandata all'organo politico, dall'altro la concreta adozione degli atti necessari per rendere operativa la suddetta scelta, concludendo l'accordo diretto con l'operatore economico rivelatosi il più affidabile ed efficiente sul mercato.
Superate dette censure, resta da valutare la fondatezza delle doglianze volte a contestare la legittimità della decisione assunta dalla Giunta di non ricorrere alla gara e di procedere mediante affidamento diretto.
A tale riguardo va preliminarmente evidenziato come le risultanze dello studio di fattibilità reso da N. debbano essere considerate nella loro integralità e quindi se, come sopra evidenziato, è corretto riconoscere che la società incaricata ha individuato, all'esito dell'indagine effettuata, in X ed in P. le due ditte in grado di offrire un sistema integrato, è altrettanto corretto dare atto delle conclusioni cui successivamente giunge N. circa l'effettiva fungibilità dei due sistemi proposti.
Invero, il riferimento alle conclusioni di N. non può limitarsi, come inizialmente evidenziato dalla difesa istante, all'avvenuta individuazione di P. come una delle due aziende in grado di fornire il sistema integrato richiesto dall'amministrazione, in quanto il giudizio espresso dalla società di analisi non si è limitato ad affermare l'equivalenza dei due operatori, ma ha evidenziato la diversità esistente fra le due professionalità sotto il profilo dell'affidabilità e dell'esperienza, aspetti che hanno determinato la diversa conclusione, seguita dall'amministrazione, di ritenere infungibile il sistema progettato dal X.
A tale proposito il Collegio ritiene di poter condividere il recente orientamento giurisprudenziale richiamato dalla difesa della controinteressata, secondo il quale, proprio in casi analoghi a quello in esame, nell'ipotesi in cui si addivenga alla scelta di affidare in via diretta un servizio a favore di un esecutore determinato (così come previsto dall'art. 57, comma 2 del Codice dei Contratti), una siffatta determinazione trova giustificazione proprio in ragione della complessità e specificità tecnica del prodotto che si intende acquisire.
In tali termini, quindi, la scelta di procedere mediante affidamento diretto è certamente espressione di una valutazione che appartiene al merito delle scelte dell'amministrazione, finalizzata ad assicurare all'amministrazione un prodotto efficiente, in grado di soddisfare le esigenze, nonché affidabile sulla base della pregressa sperimentazione.
Va quindi condiviso l'assunto espresso nella pronuncia richiamata (C.d.S., VI, n. 642/2011), che offre una nozione di unicità del prodotto che non si limita alla circostanza che unico sia il soggetto in grado di offrire quanto richiesto, ma che interpreta il significato di unicità in termini concreti di affidabilità e di immediata operatività, senza necessità di adattamenti, di integrazioni o modifiche.
Unico diventa quindi il prodotto che, sebbene riconducibile a più operatori economici, per le sue intrinseche peculiarità (in questo caso riconducibili alla particolare complessità ed innovatività sotto il profilo tecnico del sistema cui aspira l'amministrazione intimata), deve essere dotato anche delle garanzie di efficienza ed affidabilità, queste ultime derivanti dalla piena funzionalità ed operatività del sistema stesso comprovata dalla pregressa applicazione.
Orbene, considerato quanto emerso relativamente al prodotto offerto dalla ricorrente, non è stata contestata la circostanza per cui, con riferimento ai servizi a valore aggiunto (ossia tutti i servizi ulteriori rispetto a quello dell'illuminazione pubblica e basati sull'impiego delle infrastrutture per assicurare alla cittadinanza ulteriori servizi, come sopra descritti), il sistema E. di P. non abbia ancora avuto una diffusa applicazione, ma diversamente sia ancora in una fase sperimentale, riferita ad una sola applicazione pilota.
Ne deriva che, tenuto conto del concetto di unicità funzionale del sistema prescelto al fine di giustificare la decisione dell'affidamento diretto, nel caso in esame l'amministrazione comunale, avvalendosi delle risultanze dello studio di fattibilità, ha adeguatamente valutato le caratteristiche oggettive dei due sistemi, senza limitarsi alla astratta potenzialità di assicurare l'attivazione di quanto richiesto, privilegiando il sistema che "unico" - nel senso sopra evidenziato - è stato ritenuto al fine di assicurare l'efficienza e l'immediata operatività dei servizi richiesti.
Per tutte le considerazioni sin qui svolte, assorbite le eccezioni preliminari, non sono ravvisabili i profili di illegittimità denunciati avverso i provvedimenti impugnati e quindi la decisione assunta dal Comune intimato di procedere mediante affidamento diretto risulta adeguatamente sopportata da ragioni oggettive, così come recepite all'esito dello studio di fattibilità commissionato, e sufficientemente ponderata.
Per detti motivi il ricorso non può trovare accoglimento e quindi va respinto.
Considerata la particolarità della fattispecie, si ritiene equo disporre l'integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:
 
IL PRESIDENTE
Vincenzo Antonio Borea
L'ESTENSORE
Alessandra Farina
IL CONSIGLIERE
Claudio Rovis
 
Depositata in Segreteria il 13 giugno 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)