Martedì 14 Giugno 2011 16:10
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Servizi Pubblici/Locali
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Obblighi di servizio pubblico
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sentenza T.A.R. Campania - Napoli n. 2644 del 16/05/2011
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Questioni di giurisdizione sull'accertamento di oneri derivanti da obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti pubblici locali
1. Giudizio amministrativo - In materia di silenzio - Relativamente a posizioni di diritto soggettivo - Esperibilità - Non sussiste
2. Giurisdizione amministrativa - Servizi pubblici - Prestazioni - Oneri derivanti dallo svolgimento di obblighi di servizio pubblico - Difetto - Ragioni
1. Il rimedio previsto avverso il silenzio di un'Amministrazione non è esperibile relativamente a posizioni di diritto soggettivo (pur se riferibili a situazioni di apparente inerzia dell'amministrazione) per i quali il petitum sostanziale riguarda l'accertamento del diritto stesso: sicché se sussiste il difetto di giurisdizione del giudice adito, questo non è aggirabile con l'attivazione del rito del silenzio.
2. Le controversie relative al pagamento dei maggiori oneri derivanti dallo svolgimento del servizio pubblico locale di trasporto rientrano nella giurisdizione del Giudice Ordinario, dovendo tali oneri essere qualificati come "corrispettivi" esclusi dalla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo (1), attinendo non all'esercizio di poteri discrezionali ma alla definizione di un rapporto "a struttura obbligatoria" ormai insorto (2). Relativamente alla compensazione degli oneri economici sostenuti per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, è irrilevante che il diritto soggettivo possa insorgere all'esito di un procedimento di accertamento dei suoi presupposti legali, essendo sufficiente a radicare la giurisdizione del G.O. la circostanza che non siano ravvisabili in tale fase di accertamento momenti di ponderazione comparativa degli interessi privati e pubblici in gioco, esaurendosi tale fase solo con la stipula del contratto di servizio pubblico. La questione sostanziale che nasce dalla richiesta di pagamento dei corrispettivi si colloca, in definitiva, a valle dell'imposizione dell'obbligo di espletare attività di pubblico servizio e attiene alla interpretazione delle obbligazioni reciproche che discendono direttamente dal rapporto convenzionale e dall'applicazione della normativa comunitaria.
(1) Cass., SS.UU., 4-7-2006 n. 15216; Cons. Stato 15-10-2010 n. 7529.
(2) Corte Costituzionale 6-7-2004 n. 204; sul punto si veda anche Cass., SS.UU., n. 397/2011.
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N.
2644/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 578 Reg. Ric.
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 578 del 2011, proposto da:
D. s.a.s., in persona del rappresentante legale p.t. e U. s.r.l., in persona del rappresentante legale p.t., rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso introduttivo dagli Avvocati Alessandro Cagnoli e Antonio Romano, con i quali elettivamente domiciliano in
Napoli, presso lo studio dell'Avvocato Luigi Mastursi alla via Andrea D'Isernia n. 59;
contro
la Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla copia del ricorso notificato e in virtù del decreto n. 97/2011 dall'Avvocato Maria Luigia Schiano di Colella Lavina, con il quale elettivamente domicilia in
Napoli alla via S. Lucia n. 81;
la Provincia di
Napoli, in persona del Presidente della Giunta provinciale p.t., n. c.;
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sulla richiesta per ottenere la compensazione degli obblighi di pubblico servizio a far data dal 1998 connessi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale gestiti inizialmente sulla base di specifiche concessioni e successivamente sulla base di contratti di servizio, nonché sulle istanze volte a ottenere l'apertura del procedimento finalizzato alla quantificazione dell'ammontare della compensazione degli obblighi di pubblico servizio dovute alle ricorrenti in aggiunta ai corrispettivi annuali di cui al contratto di servizio;
e per la condanna delle amministrazioni
ad attivare il procedimento de quibus;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2011 il dott. Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe le ricorrenti, esercenti il servizio di trasporto pubblico locale, prima in virtù di atti di concessione, poi, sulla base di contratti di servizio sottoscritti dall'1.1.2003 (sino all'1.5.2005 con la Regione e successivamente con la Provincia di
Napoli) mirano a conseguire una pronuncia che accerti l'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione sulla richiesta di compensazione degli obblighi di servizio pubblico da esse svolte. In particolare, le società imputano all'amministrazione di aver ignorato le diffide (del 31 dicembre 2009 e del 2 luglio 2010) tese a ottenere l'avvio del procedimento per la quantificazione delle somme cui le stesse avrebbero diritto a titolo di compensazione dei costi sostenuti per svolgere le prestazioni obbligatorie di servizio pubblico a loro imposte.
Deducono le ricorrenti la violazione dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990 in connessione con l'art. 17 del decreto legislativo n. 422/1997 che ha riconosciuto l'obbligo di compensazione degli obblighi di servizio pubblico in applicazione dell'art. 2 del regolamento CEE n. 1191/69 come modificato dal regolamento CEE 1893/91.
Si è costituita per resistere al ricorso la Regione Campania che ha eccepito in rito il difetto di legittimazione passiva dell'amministrazione regionale e il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
All'odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Oggetto della presente controversia è l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione sulla richiesta delle imprese esercenti servizi di trasporto locale a vedersi compensate per gli obblighi di servizio pubblico imposti dall'amministrazione. In particolare, le ricorrenti affermano il diritto all'integrale compensazione dei costi sostenuti per espletare le prestazioni obbligatorie del servizio pubblico (che sarebbero state rese dalle imprese per determinate percorrenze chilometriche) in quanto detti costi non risultano sufficientemente coperti dai corrispettivi fissati nei contratti di servizio stipulati.
Preliminarmente deve rammentarsi che il rimedio del silenzio non è esperibile relativamente a posizioni di diritto soggettivo (pur se riferibili a situazioni di apparente inerzia dell'amministrazione) per i quali il petitum sostanziale riguarda l'accertamento del diritto stesso. Nella fattispecie sussiste poi, per le ragioni che si diranno, il difetto di giurisdizione del giudice adito, all'evidenza non aggirabile con l'attivazione del rito del silenzio.
Fondata al riguardo l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa regionale che consente al Collegio di prescindere dall'altra questione in rito, pure eccepita dall'amministrazione, del difetto di legittimazione passiva della Regione Campania.
Nella recente pronuncia citata dall'amministrazione resistente per suffragare la proposta eccezione, resa relativamente a una controversia avente ad oggetto la pretesa al pagamento dei maggiori oneri derivanti dallo svolgimento del servizio pubblico locale di trasporto urbano e extraurbano, il Consiglio di Stato ha richiamato "la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 15216 del 4 luglio 2006, la quale ha chiarito che, appunto, le controversie relative a detti contributi rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, dovendo i medesimi essere qualificati come "corrispettivi" del servizio di trasporto, come tali sottratti (unitamente a "indennità " e "canoni") alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo alla luce del criterio di riparto della giurisdizione stessa quale risultante, nella specifica materia dei pubblici servizi, dalla sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 2004, n. 204." "Detta controversia, infatti, non potrebbe qualificarsi come attinente all'esercizio di poteri discrezionali, risolvendosi nell'accertamento della disciplina applicabile in base al complessivo quadro legislativo, anche statale, regolante la materia, e quindi in un momento di definizione del rapporto "a struttura obbligatoria" ormai insorto. In tal senso, la citata sentenza delle SS.UU. ha escluso la condivisibilità dell'orientamento già affermato, nel senso della sussistenza della giurisdizione esclusiva del g.a., dalla decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato n. 6489 del 5 ottobre 2004, che non avrebbe considerato la riserva a favore del giudice ordinario "ritagliata" dalla Corte costituzionale dell'area delle controversie in materia di concessioni di servizi. Nei sensi qui richiamati, in conformità al "dictum" delle SS.UU. si è d'altra parte già espresso il C.G.A, con decisione 22 giugno 2006, n. 289, che ha affermato come, a seguito della già citata sentenza della Corte costituzionale del 2004, sia venuta meno la giurisdizione esclusiva amministrativa sulle vertenze in materia di "corrispettivi" per lo svolgimento di servizi pubblici. Conformemente si è espressa la Sezione VI del Consiglio di Stato con la decisione n. 3466/2007." (C.d.S. n. 1055/10)" (Consiglio di Stato, sez. V, 15 ottobre 2010, n. 7529).
Sulla questione oggetto di causa sono peraltro tornate le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 397/2011 che hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative all'accertamento del diritto, a norma del regolamento CEE n. 1191/69 (modificato dal regolamento CEE n. 1893/91), alla compensazione degli oneri economici sostenuti per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalle concessioni assentite e dai contratti di servizio conclusi. In proposito la Cassazione ha messo in luce l'irrilevanza "che il diritto soggettivo possa insorgere all'esito di un procedimento di accertamento dei suoi presupposti legali..., essendo sufficiente a radicare la giurisdizione del giudice ordinario la circostanza che non siano ravvisabili nel procedimento di accertamento momenti di ponderazione comparativa degli interessi privati e pubblici in gioco. Diversa questione è se il diritto sia in concreto sorto, per la realizzazione effettiva di quelle condizioni (e che ben possono essere accertate, ove contestate, dal giudice ordinario): ma questo fonda non la giurisdizione ma, nel merito, il credito".
Rileva il Collegio che l'art. 17 del decreto legislativo n. 422 del 1997, invocato dalle società ricorrenti, prevede che le Regioni, le Province e i Comuni definiscono, ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 1191/69/CEE come modificato dal regolamento CEE 1893/91, gli obblighi di servizio pubblico, prevedendo poi nei contratti di servizio le corrispondenti compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi. In altri termini, l'amministrazione esercita poteri autoritativi allorquando definisce i servizi pubblici ma tale momento in cui vengono discrezionalmente comparati gli interessi in gioco si esaurisce con la stipula del contratto di servizio. La questione sostanziale posta all'attenzione del Collegio si colloca appunto a valle dell'imposizione dell'obbligo di espletare attività di pubblico servizio e attiene alla interpretazione delle obbligazioni reciproche che discendono direttamente dal rapporto convenzionale e dall'applicazione della normativa comunitaria.
Da quanto precede discende il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sussistendo quella del giudice ordinario.
La peculiarità della fattispecie trattata, che ancora risente di oscillazioni giurisprudenziali, giustifica la compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di
Napoli, sez. III, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe (R.G. n. 578/2011), dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sussistendo quella del giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in
Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
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IL PRESIDENTE
Saverio Romano
L'ESTENSORE
Paola Palmarini
IL CONSIGLIERE
Paolo Carpentieri
Â
Depositata in Segreteria il 16 maggio 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)