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  • Lunedì 12 Settembre 2011 08:41
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    Sanità e Servizi Sociali/Servizi socio-assistenziali

    Integrazione e assistenza scolastica del disabile: obblighi dell'ente comunale

    sentenza n. 1490 del 16/08/2011

    Il Comune è obbligato a predisporre i necessari servizi alla persona volti alla realizzazione della piena integrazione nell'ambito scolastico del soggetto riconosciuto disabile grave ex lege n. 104/1992.

    1. Comune e provincia - Competenze - Competenze proprie - In materia di integrazione scolastica dei disabili - Disciplina - Violazione - Effetti

    2. Giudizio amministrativo - Risarcimento danno - Prova - Concreta e puntuale - E' necessaria - Anche in materia di danno esistenziale - Ragioni

    1. Il Comune, d'intesa con l'Azienda Sanitaria Locale, è tenuto a predisporre, un apposito progetto individuale contemplante i necessari servizi alla persona finalizzato a consentire l'adeguato soddisfacimento dei bisogni primari e la realizzazione della piena integrazione nell'ambito scolastico del soggetto disabile, sia ai sensi dell'art. 42, D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e ss.mm., che in via generale attribuiscono al comune stesso la competenza amministrava in materia di assistenza scolastica, sia delle disposizioni degli artt. 13 co. 3, L. 5 Febbraio 1992 n. 104 e 14 co. 1 e 2, L. 8 novembre 2000 n. 328. Ne discende l'illegittimità del silenzio rifiuto serbato dall'Ente Civico intimato sull'istanza amministrativa in tal senso presentata dal soggetto esercente la potestà genitoriale sul figlio minore riconosciuto affetto da handicap grave ex lege n. 104/1992. D'altra parte, è stato condivisibilmente affermato che il diritto al sostegno e all'assistenza scolastica del disabile assume carattere assolutamente cogente anche alla luce della Convenzione di New York, esecutiva nel nostro ordinamento per effetto della Legge di ratifica 3 marzo 2009 n. 18 (1).

    (1) T.A.R. Lombardia Brescia, sez. II, 4-2-2010 n. 581.


    2. Anche il risarcimento del danno esistenziale deve trovare giustificazione in una prova concreta e puntuale delle stabili conseguenze negative e dunque del pregiudizio effettivamente sofferto nella vita quotidiana del danneggiato, escludendosi, pure in presenza di danni derivanti dalla lesione di diritti inviolabili, la sussistenza di un danno "in re ipsa" (2).

    (2) Cass. Civ., sez. VI, 5-5-2011 n. 9954; T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 1-12-2010 n. 2859.






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    N. 1490/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 175 Reg. Ric.
    ANNO 2011
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 175 del 2011, proposto da:
    C. A., in qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore C. A. G., rappresentato e difeso dall'avv. Michele Mirelli, con domicilio eletto presso Paolo Pellegrino in Lecce, via E. Personé n. 11;
    contro
    Comune di Grottaglie, n. c.;
    per l'annullamento
    del silenzio serbato dal Comune di Grottaglie sull'istanza presentata dal ricorrente in data 4 Ottobre 2010;
    per la declaratoria
    del diritto del figlio minore del ricorrente ad usufruire dal Comune di Grottaglie del servizio di Assistente Educativo Specializzato per l'integrazione scolastica;
    e per la condanna
    del Comune di Grottaglie sia a garantire il servizio richiesto, sia a risarcire il danno provocato dagli atti e dai comportamenti assunti.
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 Luglio 2011 il Cons. Dott. Enrico d'Arpe e udito per il ricorrente l'avv.to Michele Mirelli;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO E DIRITTO
    Il ricorrente - esercente la potestà genitoriale sul figlio minore G. C. A., di sette anni affetto da "Sindrome di Down", con ritardo mentale e cardiopatia congenita (riconosciuto affetto da handicap grave ex lege 104/1992), frequentante il primo anno della scuola primaria presso il III Circolo Didattico del plesso "…omissis…" sito in Grottaglie, per il quale (in data 30 Giugno 2010) l'Azienda Sanitaria Locale di Taranto ha invocato come necessaria l'Assistenza specialistica (Assistente Educativo) in ambito scolastico "in ragione delle gravi difficoltà cognitive e prassiche che compromettono l'autonomia personale e la piena partecipazione alle attività scolastiche" - chiede l'accertamento del diritto del figlio minore ad usufruire dal Comune di Grottaglie del servizio di Assistente Educativo Specializzato per l'integrazione scolastica e impugna il silenzio serbato dal medesimo Comune sull'istanza in tal senso presentata il 4 Ottobre 2010. Chiede, altresì, la condanna del Comune intimato sia a garantire il servizio richiesto, sia a risarcire il danno provocato dagli atti e dai comportamenti assunti.
    A sostegno del ricorso sono stati formulati i seguenti motivi di gravame.
    1) Violazione degli artt. 12 e seguenti della Legge n. 104/1992 e della Convenzione dei diritti dei disabili.
    2) Violazione degli artt. 3, 32, 33, 34, 38 e 117, secondo comma lettera m), della Costituzione e dell'art. 3 della Convenzione di New York sui diritti dei disabili ratificata con Legge n. 18/2009, dell'art. 13 della Legge n. 104/1992 e dell'art. 139 del Decreto Lgs. n. 112/1998, degli artt. 42 e 43 del D.P.R. n. 616/1977, in quanto l'Amministrazione Comunale di Grottaglie è obbligata per legge a garantire assistenza, anche in forza dell'art. 14 della Legge n. 328/2000, che prevede l'impiego di tali risorse economiche da attingere dai Piani di zona finanziate, a loro volta, dalla Regione.
    3) Eccesso di potere per sviamento delle norme sopra citate.
    Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento in diritto delle domande azione, il ricorrente concludeva come sopra riportato.
    Non si è costituito in giudizio l'intimato Comune di Grottaglie.
    Alla pubblica udienza del 27 Luglio 2011, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.
    Il ricorso appariva fondato, nei limiti di seguito indicati.
    E' opportuno, innanzitutto, rammentare il disposto, da un lato, dell'art. 13 terzo comma della Legge 5 Febbraio 1992 n. 104 ("Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate") secondo cui: "Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del D.P.R. 24 Luglio 1977 n. 616 e ss.mm., l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati"; e, dall'altro, dei primi due commi dell'art. 14 della Legge 8 Novembre 2000 n. 328 (rubricato "Progetti individuali per le persone disabili") statuenti che: "Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della Legge 5 Febbraio 1992 n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i Comuni, d'intesa con le Aziende Unità Sanitarie Locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il Comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare".
    Ciò premesso, il Collegio ritiene sufficiente rilevare - in diritto - (come, peraltro, già segnalato nella fase cautelare del processo) che, nella fattispecie concreta oggetto del presente giudizio, - alla stregua della documentazione versata in atti (dalla quale si evince, tra l'altro, la presenza dello status di handicappato grave e l'accertata incapacità del minore in questione di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita) - emerge, con ogni evidenza, l'obbligo del Comune di Grottaglie, sancito vuoi dalle norme di legge (art. 42 D.P.R. 24 Luglio 1977 n. 616 e ss.mm.) che in via generale gli attribuiscono la competenza amministrava in materia di assistenza scolastica, vuoi dalle disposizioni dei soprariportati articoli 13 terzo comma Legge 5 Febbraio 1992 n. 104 e 14 primo e secondo comma Legge 8 Novembre 2000 n. 328, di fornire in favore del figlio minore del ricorrente (alunno della scuola primaria affetto da handicap grave) la richiesta assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione personale nel percorso dell'istruzione scolastica dell'alunno di che trattasi, sicché il Comune di Grottaglie, d'intesa con l'Azienda Sanitaria Locale di Taranto, è tenuto a predisporre, a tal fine, un apposito progetto individuale contemplante i necessari servizi alla persona finalizzato a consentire l'adeguato soddisfacimento dei bisogni primari e la realizzazione della piena integrazione nell'ambito scolastico del predetto soggetto disabile e, quindi, era sicuramente illegittimo l'impugnato silenzio rifiuto serbato dall'Ente Civico intimato sull'istanza amministrativa in tal senso presentata dall'odierno ricorrente in data 4 Ottobre 2010.
    D'altra parte, è stato condivisibilmente affermato che il diritto al sostegno e all'assistenza scolastica del disabile assume carattere assolutamente cogente anche alla luce della Convenzione di New York, esecutiva nel nostro ordinamento per effetto della Legge di ratifica 3 Marzo 2009 n. 18 (in tal senso: T.A.R. Lombardia Brescia, II Sezione, 4 Febbraio 2010 n. 581).
    Tuttavia, risulta "per tabulas" (vedi note prot. nn. 5121 del 7 Marzo 2011 e 81 del 18 Marzo 2011) che, nelle more del giudizio (a seguito dell'ordinanza cautelare n. 213/2011), il Comune di Grottaglie, d'intesa con l'Azienda Sanitaria Locale di Taranto, ha infine accolto l'istanza di cui sopra fornendo al minore C. A. Giuseppe la necessaria assistenza specialistica (in ambito scolastico) tramite la figura dell'Educatore Professionale (integrata con gli interventi del sostegno specifico nell'ambito del Progetto Educativo Personalizzato), sicché, sul punto (domande principali proposte dal ricorrente), non resta al Tribunale che dare atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere.
    Va, invece, disattesa la domanda risarcitoria (pure) azionata, poiché il ricorrente non ha dato alcuna dimostrazione probatoria dei danni (esistenziali e/o patrimoniali) asseritamente subìti a causa dell'omessa tempestiva attivazione del servizio assistenziale richiesto da parte del Comune di Grottaglie.
    L'insegnamento giurisprudenziale prevalente e condivisibile ha, infatti, chiarito che anche il risarcimento del danno esistenziale deve trovare giustificazione in una prova concreta e puntuale delle stabili conseguenze negative e dunque del pregiudizio effettivamente sofferto nella vita quotidiana del danneggiato (nella specie, l'allegato, ma indimostrato, regresso dello sviluppo formativo e danno psicologico e relazionale), escludendosi, pure in presenza di danni derivanti dalla lesione di diritti inviolabili, la sussistenza di un danno "in re ipsa" (Corte di Cassazione Civile, VI Sezione, 5 Maggio 2011 n. 9954; T.A.R. Calabria Catanzaro, II Sezione, 1 Dicembre 2010 n. 2859).
    Per le ragioni sopra sinteticamente illustrate il ricorso deve essere in parte dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte respinto.
    Le spese processuali, seguendo la soccombenza virtuale ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico del Comune intimato, e sono liquidate come da dispositivo.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere e per la restante parte lo respinge.
    Condanna il Comune di Grottaglie, in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 1.000,00 (Mille/00), oltre I.V.A. e C.A.P. nelle misure di legge.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
    Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 27 Luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Luigi Costantini
    L'ESTENSORE
    Enrico d'Arpe
     
    Depositata in Segreteria il 16 agosto 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     
Mondolegale 2011
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