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  • Lunedì 12 Dicembre 2011 15:32
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    Normativa/Nazionale

    Aiuti per l'accesso al mercato dei capitali alle imprese agricole e alimentari

    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Decreto n. 206 del 11/03/2011

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    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

    DECRETO 11 marzo 2011, n. 206

    Regolamento recante regime di aiuti per favorire l'accesso al mercato
    dei capitali alle imprese agricole e alimentari. (11G0248), in G.U.R.I. del 9 dicembre 2011, n. 286

     
     
     
         IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
     
     
                               di concerto con
     
     
                  IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
     
      Visto l'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
    recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
    pluriennale dello Stato» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  del  31
    dicembre 2002, n. 305;
      Visto il decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  recante
    «Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di   intermediazione
    finanziaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo  1998,
    n. 71, supplemento ordinario;
      Visto l'articolo 1, comma 86, della legge 30 dicembre 2004, n.  311
    recante "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
    pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)";
      Visto il D.M. 22 giugno 2004, n. 182, Regolamento recante regime di
    aiuti, per favorire l'accesso al mercato dei  capitali  alle  imprese
    agricole ed agroalimentari, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del
    22 luglio 2004, n. 170;
      Visto l'articolo 3, comma 4,  del  decreto  legislativo  27  maggio
    2005, n. 100 con il quale sono stati estesi al settore della pesca  e
    dell'acquacoltura gli interventi previsti dall'articolo  66  comma  3
    della citata legge n. 289/ 2002;
      Visto il decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  228,  recante
    «Orientamento e  modernizzazione  del  settore  agricolo»  pubblicato
    nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2001, n. 137;
      Visti gli "Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato destinati a
    promuovere gli investimenti in capitale di rischio  nelle  piccole  e
    medie imprese" 2006/C 194/02;
      Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
    400;
      Vista la Decisione della Commissione  europea  C(2010)7917  del  11
    novembre 2010, con la quale il regime di aiuti n.  136/2010  relativo
    al  capitale  di   rischio   a   favore   delle   PMI   nei   settori
    dell'agricoltura, della pesca e della produzione alimentare e'  stato
    ritenuto compatibile con il mercato interno ai sensi  dell'art.  107,
    paragrafo 3, lettera c), del TFUE;
      Udito il parere del Consiglio di Stato n. 3654/2011, espresso dalla
    Sezione consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza  del  13
    gennaio 2011;
      Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri  a
    norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
    effettuata con lettera n. 2103 del 7 marzo 2011;
     
                                   Adotta
     
     
                          il seguente regolamento:
     
                                   Art. 1
     
     
                                 Definizioni
     
      1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  si  applicano  le   seguenti
    definizioni:
        1) per  «capitale  proprio»  (equity)  si  intende  la  quota  di
    partecipazione in un'impresa, rappresentata dalle azioni  emesse  per
    gli investitori;
        2) per «quasi-equity» si intendono quegli strumenti finanziari il
    cui rendimento per colui che li detiene si  basa  principalmente  sui
    profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria  e  che  non  sono
    garantiti in caso di cattivo andamento delle imprese;
        3) per «private equity» (in contrapposizione a public equity)  si
    intende l'investimento nel capitale  proprio  o  in  quasi-equity  di
    societa' non quotate in borsa, compreso il venture capital;
        4) per «seed capital» si intende il  finanziamento,  prima  della
    fase start-up,  concesso  per  studiare,  valutare  e  sviluppare  un
    progetto iniziale;
        5) per «start-up capital» si intende il finanziamento concesso  a
    imprese che non hanno ancora venduto il proprio prodotto o servizio a
    livello commerciale e non stanno ancora generando  profitto,  per  lo
    sviluppo del prodotto e la commercializzazione iniziale;
        6) per «capitale di espansione» (expansion capital) si intende il
    finanziamento concesso per la crescita e l'espansione di una societa'
    che puo' o meno andare in  pari  o  produrre  utile,  allo  scopo  di
    aumentare la capacita' produttiva, favorire lo sviluppo di un mercato
    o di un prodotto o fornire capitale circolante aggiuntivo.

           
         
                                   Art. 2
     
     
                                  Finalita'
     
      1. Il «Fondo di investimento  nel  capitale  di  rischio»,  di  cui
    all'articolo 1, comma 1, del D.M. 22 giugno 2004, n. 182, di  seguito
    denominato  Fondo,  e'  gestito  in  conformita'  agli   Orientamenti
    Comunitari  sugli  aiuti  di  Stato  destinati   a   promuovere   gli
    investimenti in capitale di rischio nelle piccole  e  medie  imprese"
    2006/C 194/02.
      2. Il Fondo ha lo scopo di supportare i programmi  di  investimento
    di  piccole  e  medie  imprese  operanti  nei  settori  indicati  nel
    successivo  art.  4  del  presente  decreto,   con   l'obiettivo   di
    promuoverne la nascita e lo sviluppo, e di favorire la  creazione  di
    nuova  occupazione,  attraverso  operazioni  finanziarie  finalizzate
    all'espansione dei mercati di capitale di rischio.
      3.  Il  Fondo  effettua  operazioni  finanziarie  in  imprese   che
    presentano  un  quadro  finanziario  sano,  un  business   plan   con
    potenzialita' di crescita, adeguati  profili  di  rischio/rendimento,
    management e personale impegnato con provata esperienza  e  capacita'
    operative.
      4. Il Fondo non puo' effettuare operazioni finanziarie  finalizzate
    al consolidamento di passivita' onerose, nonche' quelle a  favore  di
    imprese in difficolta' finanziaria come  definite  dalla  Commissione
    europea (Comunicazione 2004/C 244/02).

           
         
                                   Art. 3
     
     
                           Natura dell'intervento
     
      1. Le operazioni finanziarie effettuate dal Fondo possono essere di
    natura diretta ed indiretta.
      2. Le operazioni finanziarie dirette consistono in:
        a) assunzioni di partecipazione minoritarie;
        b) prestiti partecipativi.
      3. Le operazioni finanziarie indirette consistono nell'acquisizione
    di quote di partecipazione minoritarie di  altri  fondi  privati  che
    investono nel capitale di rischio delle imprese di cui al  successivo
    articolo 4.
      4. Secondo quanto previsto dal capitolo 4.3.2. degli  "Orientamenti
    Comunitari  sugli  aiuti  di  Stato  destinati   a   promuovere   gli
    investimenti in capitale di rischio nelle piccole  e  medie  imprese"
    2006/C 194/02, l'intervento del Fondo  e'  limitato  a  fornire  seed
    capital, start-up capital e/o capitale di espansione alle  piccole  e
    medie imprese  ubicate  nelle  zone  assistite  ovvero  alle  piccole
    imprese ubicate in zone non assistite. Per le medie  imprese  ubicate
    in zone non assistite, l'intervento del Fondo  si  limita  a  fornire
    seed capital e/o start-up capital, e non capitale di espansione.

           
         
                                   Art. 4
     
     
                            Soggetti beneficiari
     
      1. Sono beneficiari delle operazioni finanziarie dirette le piccole
    e medie imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare, e  nel
    settore della pesca e dell'acquacoltura.
      2. Sono beneficiari delle operazioni finanziarie indirette i  fondi
    privati che investono nel capitale di rischio delle imprese di cui al
    comma 1.
      3. Per accedere agli interventi del Fondo, le imprese sono tenute a
    presentare  un  piano  di  investimento  che  illustri   in   maniera
    dettagliata il mercato di riferimento, i  prodotti,  l'andamento  dei
    costi, dei ricavi e dei profitti ed ogni altro elemento utile ai fini
    della preventiva valutazione della redditivita' dell'investimento.

           
         
                                   Art. 5
     
     
     Condizioni e limiti delle operazioni finanziarie dirette del Fondo
     
      1. La partecipazione diretta del Fondo al  capitale  sociale  delle
    imprese beneficiarie avviene come socio di minoranza.  Le  assunzioni
    di partecipazioni possono avvenire tramite  sottoscrizione  di  nuove
    quote o azioni del capitale sociale delle imprese beneficiarie.
      2. Il Fondo partecipa alla  ripartizione  agli  utili  fino  ad  un
    rendimento delle partecipazioni pari  al  tasso  Interest  Rate  Swap
    (IRS) a cinque anni aumentato di 200 punti base.
      3. L'uscita dal capitale sociale  dell'impresa  beneficiaria  della
    partecipazione avviene tramite la vendita, a condizioni  di  mercato,
    delle azioni o quote di capitale agli altri partecipanti il capitale,
    ad investitori terzi, a fornitori,  alla  stessa  impresa  o  tramite
    Offerta Iniziale a Pubblico (IPO).
      4. Il prestito partecipativo, di durata sette anni di cui due  anni
    di preammortamento, e' erogato in unica soluzione  ed  e'  rimborsato
    con rate semestrali. Il tasso applicato ai prestiti partecipativi  e'
    determinato in funzione del rating dell'impresa e comunque non potra'
    superare il tasso base calcolato  nel  rispetto  di  quanto  previsto
    dalla Comunicazione della Commissione  relativa  alla  revisione  del
    metodo di fissazione dei tassi di riferimento  e  di  attualizzazione
    (2008/C 14/02) e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della  Comunita'
    Europea, vigente al momento della  deliberazione,  aumentato  di  400
    punti base.
      5. Il Fondo non puo' effettuare piu' di una operazione  finanziaria
    diretta nella stessa impresa e l'ammontare massimo  delle  operazioni
    finanziarie dirette non puo' superare l'importo  complessivo  di  1,5
    milioni di euro per impresa destinataria  su  un  periodo  di  dodici
    mesi.
      6. Il Fondo non effettuera'  operazioni  finanziarie,  qualora  non
    intervenga anche un investitore privato nella medesima impresa con un
    apporto di capitali almeno pari al  30%  delle  effettive  necessita'
    dell'impresa, nel caso di imprese  residenti  nelle  regioni  di  cui
    all'articolo 87[3](a)(c) del Trattato CE, e al 50% nelle altre zone.

           
         
                                   Art. 6
     
     
         Condizioni delle operazioni finanziarie indirette del Fondo
     
      1. Le  assunzioni  di  partecipazioni  indirette  possono  avvenire
    tramite sottoscrizione, a condizioni di mercato,  di  nuove  quote  o
    azioni minoritarie di fondi privati che  effettuano  investimenti  in
    favore delle imprese indicate nell'articolo 4 del presente decreto. I
    predetti fondi privati sono scelti attraverso una procedura  di  gara
    pubblica aperta e trasparente.
      2. Nel caso delle assunzioni di partecipazioni indirette,  l'uscita
    del Fondo avviene tramite la vendita, a condizioni di mercato,  delle
    azioni o quote di capitale agli altri  partecipanti,  ad  investitori
    terzi o tramite Offerta Iniziale a Pubblico (IPO).

           
         
                                   Art. 7
     
     
               Gestione del Fondo secondo criteri commerciali
     
      1. Il gestore  del  Fondo  applichera'  le  migliori  prassi  e  la
    vigilanza regolamentare nella gestione delle  risorse  e  provvedera'
    alla costituzione di un Comitato  Consultivo  degli  investitori,  al
    fine di garantire  anche  la  presenza  di  investitori  privati  nel
    processo decisionale.
      2.  Nelle  operazioni  finanziarie  indirette,  la  gestione  delle
    risorse sara' assicurata anche attraverso un accordo tra il gestore e
    i fondi privati  di  cui  all'articolo  6,  comma  1,  finalizzato  a
    stabilire gli obiettivi, il calendario proposto per gli  investimenti
    nonche' la remunerazione del gestore in base ai  risultati  economici
    dei fondi.

           
         
                                   Art. 8
     
     
                             Disposizioni finali
     
      1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'articolo
    1, comma 1, del decreto interministeriale 22 giugno 2004, n.  182  e'
    modificato come segue:
        -  il  periodo  "...in  conformita'  alla   comunicazione   della
    Commissione della Comunita' Europea 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001"
    e' sostituito con "in conformita' agli Orientamenti comunitari  sugli
    aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di
    rischio nelle piccole e medie imprese 2006/C 194/02";
      2. Dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
    abrogati i seguenti articoli del decreto interministeriale 22  giugno
    2004, n. 182:
        - articolo 1, commi 2, 3 e 4;
        - articolo 2;
        - articolo 3;
        - articolo 4.
      3. Il presente decreto e' pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale  ed
    entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
      Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
    inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
    Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
    e di farlo osservare.
        Roma, 11 marzo 2011
     
                                     Il Ministro delle politiche agricole
                                             alimentari e forestali      
                                                    Galan                
     
    Il Ministro dell'economia
         e delle finanze
            Tremonti
     
    Visto, il Guardasigilli: Palma

    Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2011
    Ufficio di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita'  produttive,
    registro n. 5, foglio n. 169


     

     
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