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  • Mercoledì 07 Dicembre 2011 09:35
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    Normativa/Nazionale

    Decreto salva Italia

    DECRETO-LEGGE n. 201 del 06/12/2011

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    DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201

              
                Titolo I 
    Sviluppo ed equita'

     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
     Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
     Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed   urgenza   di   emanare
    disposizioni per il consolidamento dei conti  pubblici,  al  fine  di
    garantire la stabilita' economico-finanziaria del Paese  nell'attuale
    eccezionale situazione di crisi internazionale  e  nel  rispetto  del
    principio di equita', nonche' di adottare misure dirette  a  favorire
    la crescita, lo sviluppo e la competitivita'; 
     Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri,  adottata  nella
    riunione del 4 dicembre 2011; 
     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e  Ministro
    dell'economia e delle  finanze,  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
    politiche  sociali  e  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
    concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
    e del mare e con il Ministro per i rapporti con il Parlamento; 
     
                                  E M A N A 
     
     Il seguente decreto-legge: 
     
                                   Art. 1 
     
                     Aiuto alla crescita economica (Ace) 
     
     1. In  considerazione  della  esigenza  di  rilanciare  lo  sviluppo
    economico del Paese e fornire un aiuto  alla  crescita  mediante  una
    riduzione della imposizione sui redditi derivanti  dal  finanziamento
    con capitale di  rischio,  nonche'  per  ridurre  lo  squilibrio  del
    trattamento fiscale tra imprese  che  si  finanziano  con  debito  ed
    imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi,
    la struttura patrimoniale delle  imprese  e  del  sistema  produttivo
    italiano, ai fini della determinazione del reddito complessivo  netto
    dichiarato dalle societa' e dagli  enti  indicati  nell'articolo  73,
    comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui  redditi,
    approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
    1986, n. 917, e' ammesso in deduzione un  importo  corrispondente  al
    rendimento  nozionale  del  nuovo  capitale   proprio,   secondo   le
    disposizioni dei commi  da  2  a  8.  Per  le  societa'  e  gli  enti
    commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d),  del  citato
    testo unico  le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano
    relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. 
     2. Il rendimento nozionale del nuovo capitale  proprio  e'  valutato
    mediante applicazione dell'aliquota percentuale  individuata  con  il
    provvedimento di cui al  comma  3  alla  variazione  in  aumento  del
    capitale  proprio  rispetto  a   quello   esistente   alla   chiusura
    dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010. 
     3. Dal quarto periodo  di  imposta  l'aliquota  percentuale  per  il
    calcolo del  rendimento  nozionale  del  nuovo  capitale  proprio  e'
    determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
    emanare  entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno,  tenendo  conto  dei
    rendimenti  finanziari  medi  dei  titoli  obbligazionari   pubblici,
    aumentabili  di  ulteriori  tre  punti  percentuali   a   titolo   di
    compensazione del maggior rischio.In via transitoria,  per  il  primo
    triennio di applicazione, l'aliquota e' fissata al 3 per cento. 
     4.  La  parte  del  rendimento  nozionale  che  supera  il   reddito
    complessivo netto dichiarato e'  computata  in  aumento  dell'importo
    deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi. 
     5. Il capitale proprio esistente  alla  chiusura  dell'esercizio  in
    corso nel primo anno di applicazione della disposizione e' costituito
    dal patrimonio netto risultante dal relativo  bilancio,  senza  tener
    conto dell'utile del medesimo esercizio. Rilevano come variazioni  in
    aumento i conferimenti in denaro  nonche'  gli  utili  accantonati  a
    riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non  disponibili;
    come variazioni in diminuzione: a) le riduzioni del patrimonio  netto
    con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti; b)  gli
    acquisti di partecipazioni in societa' controllate; c)  gli  acquisti
    di aziende o di rami di aziende. 
     6. Gli incrementi derivanti da conferimenti  in  denaro  rilevano  a
    partire    dalla    data    del    versamento;    quelli    derivanti
    dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio  in
    cui le relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire
    dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati. Per le  aziende
    e le societa' di nuova costituzione si considera incremento tutto  il
    patrimonio conferito. 
     7. Il presente articolo si applica anche  al  reddito  d'impresa  di
    persone  fisiche,  societa'  in  nome  collettivo  e  in  accomandita
    semplice in  regime  di  contabilita'  ordinaria,  con  le  modalita'
    stabilite con il decreto del Ministro dell'Economia e  delle  Finanze
    di cui al comma 8 in modo  da  assicurare  un  beneficio  conforme  a
    quello garantito ai soggetti di cui al comma 1. 
     8. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono  emanate
    con decreto del Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze  entro  30
    giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
    presente  decreto.  Con  lo  stesso  provvedimento   possono   essere
    stabilite disposizioni aventi finalita' antielusiva specifica. 
     9. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  a  decorrere
    dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011. 
    
            
          
              
                Titolo I 
    Sviluppo ed equita'

                                   Art. 2 
     
              Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro 
                         nonche' per donne e giovani 
     
     1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 e'
    ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma  1,  del  testo
    unico delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  il  decreto  del
    Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
    modificazioni, un importo pari all'imposta regionale sulle  attivita'
    produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del
    decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  relativa  alla  quota
    imponibile delle spese per il personale dipendente  e  assimilato  al
    netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11,  commi  1,
    lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n.
    446 del 1997. 
     2. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo  15
    dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni: 
         a) al numero 2),  dopo  le  parole  "periodo  di  imposta"  sono
    aggiunte le seguenti: ", aumentato a 10.600 euro per i lavoratori  di
    sesso femminile nonche' per quelli di eta' inferiore ai 35 anni"; 
         b) al numero 3),  dopo  le  parole  "Sardegna  e  Sicilia"  sono
    aggiunte le seguenti: ", aumentato a 15.200 euro per i lavoratori  di
    sesso femminile nonche' per quelli di eta' inferiore ai 35 anni". 
     3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano  a  decorrere  dal
    periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011. 
     
    
            
          
              
                Titolo I 
    Sviluppo ed equita'

                                   Art. 3 
     
          Programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali e 
                      rifinanziamento fondo di garanzia 
     
     1.   In   considerazione   della   eccezionale    crisi    economica
    internazionale e della conseguente necessita' della  riprogrammazione
    nell'utilizzo delle risorse disponibili, al  fine  di  accelerare  la
    spesa dei programmi  regionali  cofinanziati  dai  fondi  strutturali
    negli anni 2012, 2013 e 2014, all'articolo 32, comma 4,  della  legge
    12 novembre 2011, n. 183, dopo la lett. n), e' aggiunta la  seguente:
    "o) per gli anni 2012, 2013 e 2014, delle spese effettuate  a  valere
    sulle risorse dei cofinanziamenti  nazionali  dei  fondi  strutturali
    comunitari. Per le Regioni ricomprese  nell'Obiettivo  Convergenza  e
    nel regime di phasing in nell'Obiettivo  Competitivita',  di  cui  al
    Regolamento del Consiglio  (CE)  n.  1083/2006,  tale  esclusione  e'
    subordinata all'Accordo sull'attuazione del Piano di Azione  Coesione
    del 15 novembre 2011. L'esclusione opera nei  limiti  complessivi  di
    1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012,  2013  e  2014.".
    L'esclusione delle spese di  cui  al  periodo  precedente  opera  per
    ciascuna regione nei limiti definiti con i criteri di cui al comma 2. 
     2. Per  compensare  gli  effetti  in  termini  di  fabbisogno  e  di
    indebitamento netto di cui al comma 1, e' istituito  nello  stato  di
    previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  con  una
    dotazione, in termini di sola cassa, di 1.000  milioni  di  euro  per
    ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 un "Fondo di compensazione  per
    gli interventi volti  a  favorire  lo  sviluppo",  ripartito  tra  le
    singole  Regioni  sulla  base  della  chiave  di  riparto  dei  fondi
    strutturali 2007-2013, tra programmi operativi regionali, cosi'  come
    stabilita dal Quadro Strategico  Nazionale  2007-2013,  adottato  con
    Decisione CE C (2007) n. 3329 del 13/7/2007. All'utilizzo  del  Fondo
    si provvede, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
    su proposta del Ministro per la coesione territoriale, da  comunicare
    al   Parlamento   e   alla   Corte   dei    conti,    su    richiesta
    dell'Amministrazione interessata, sulla base dell'ordine  cronologico
    delle richieste e entro i limiti della dotazione  assegnata  ad  ogni
    singola Regione. 
     3. Alla copertura  degli  oneri  derivanti  dalla  costituzione  del
    predetto fondo si provvede con corrispondente utilizzo delle maggiori
    entrate e delle minori spese recate dal presente provvedimento. 
     4. La dotazione del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie
    imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a),  della  legge  23
    dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni,  e'
    incrementata di 400 milioni di euro annui  per  ciascuno  degli  anni
    2012, 2013 e 2014. 
     5. Per assicurare il sostegno alle esportazioni,  la  somma  di  300
    milioni di euro delle disponibilita' giacenti sul conto  corrente  di
    Tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo
    31 marzo 1988, n. 143, e  successive  modifiche  e  integrazioni,  e'
    versata all'entrata del bilancio statale nella misura di 150  milioni
    nel 2012 e 150 milioni nel 2013, a cura  del  titolare  del  medesimo
    conto, per essere riassegnata al fondo di cui  all'articolo  3  della
    legge 28  maggio  1973,  n.  295,  per  le  finalita'  connesse  alle
    attivita'  di  credito  all'esportazione.  All'onere  derivante   dal
    presente comma in termini di  fabbisogno  e  indebitamento  netto  si
    provvede con corrispondente utilizzo delle maggiori entrate  e  delle
    minori spese recate dal presente decreto. 
     
    
            
          
              
                Titolo I 
    Sviluppo ed equita'

                                   Art. 4 
     
               Detrazioni per interventi di ristrutturazione, 
                       di efficientamento energetico e 
                 per spese conseguenti a calamita' naturali 
     
     1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del
    Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
    modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
         a) nell'articolo 11,  comma  3,  le  parole:  "15  e  16",  sono
    sostituite dalle seguenti: "15, 16 e 16-bis)"; 
         b) nell'articolo 12,  comma  3,  le  parole:  "15  e  16",  sono
    sostituite dalle seguenti: "15, 16 e 16-bis)"; 
         c) dopo l'articolo 16, e' aggiunto  il  seguente:  "Art.  16-bis
    (Detrazione delle spese per interventi  di  recupero  del  patrimonio
    edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici) 
     1. Dall'imposta lorda si detrae un importo  pari  al  36  per  cento
    delle spese documentate,  fino  ad  un  ammontare  complessivo  delle
    stesse non superiore a 48.000 euro per unita' immobiliare,  sostenute
    ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono  o
    detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale  sono
    effettuati gli interventi: 
         a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del  decreto
    del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  effettuati
    sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117,
    n. 1), del codice civile; 
         b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3  del  decreto
    del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  effettuati
    sulle singole unita' immobiliari residenziali di qualsiasi  categoria
    catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze; 
         c) necessari alla ricostruzione o  al  ripristino  dell'immobile
    danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorche' non  rientranti
    nelle categorie di cui alle lettere  a)  e  b)  del  presente  comma,
    sempreche' sia stato dichiarato lo stato di emergenza; 
         d) relativi alla  realizzazione  di  autorimesse  o  posti  auto
    pertinenziali anche a proprieta' comune; 
         e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche,
    aventi ad oggetto ascensori e  montacarichi,  alla  realizzazione  di
    ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica  e  ogni
    altro mezzo di tecnologia piu' avanzata, sia  adatto  a  favorire  la
    mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici
    di handicap in situazioni di  gravita',  ai  sensi  dell'articolo  3,
    comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
         f) relativi all'adozione di misure finalizzate  a  prevenire  il
    rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi; 
         g)  relativi  alla  realizzazione  di  opere  finalizzate   alla
    cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico; 
         h)  relativi  alla  realizzazione  di   opere   finalizzate   al
    conseguimento  di  risparmi  energetici  con   particolare   riguardo
    all'installazione  di  impianti  basati  sull'impiego   delle   fonti
    rinnovabili di energia. Le predette opere possono  essere  realizzate
    anche in assenza di opere  edilizie  propriamente  dette,  acquisendo
    idonea  documentazione  attestante  il  conseguimento   di   risparmi
    energetici in applicazione della normativa vigente in materia; 
         i) relativi all'adozione di misure antisismiche con  particolare
    riguardo all'esecuzione di opere per la messa in  sicurezza  statica,
    in particolare  sulle  parti  strutturali,  per  la  redazione  della
    documentazione obbligatoria atta a comprovare  la  sicurezza  statica
    del  patrimonio  edilizio,  nonche'  per   la   realizzazione   degli
    interventi necessari al rilascio della suddetta  documentazione.  Gli
    interventi   relativi   all'adozione   di   misure   antisismiche   e
    all'esecuzione di opere per la  messa  in  sicurezza  statica  devono
    essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici  o  complessi
    di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici  e,
    ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di
    progetti unitari e non su singole unita' immobiliari; 
     l) di bonifica dall'amianto  e  di  esecuzione  di  opere  volte  ad
    evitare gli infortuni domestici. 
     2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle  di
    progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione
    delle opere edilizie e alla messa a  norma  degli  edifici  ai  sensi
    della legislazione vigente in materia. 
     3. La detrazione di  cui  al  comma  1  spetta  anche  nel  caso  di
    interventi   di   restauro   e   risanamento   conservativo   e    di
    ristrutturazione  edilizia  di  cui  di  cui  alle  lett.  c)  e   d)
    dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
    2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da  imprese  di
    costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie,
    che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei  lavori  alla
    successiva alienazione o assegnazione  dell'immobile.  La  detrazione
    spetta al successivo acquirente o assegnatario delle  singole  unita'
    immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per  cento  del  valore
    degli interventi eseguiti, che si assume in misura  pari  al  25  per
    cento  del  prezzo  dell'unita'  immobiliare   risultante   nell'atto
    pubblico di  compravendita  o  di  assegnazione  e,  comunque,  entro
    l'importo massimo di 48.000 euro. 
     4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma  1  realizzati  in
    ciascun  anno  consistano  nella  mera  prosecuzione  di   interventi
    iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del  limite  massimo
    delle spese ammesse a fruire della detrazione si  tiene  conto  anche
    delle spese sostenute negli stessi anni. 
     5. Se gli interventi di cui al comma 1  sono  realizzati  su  unita'
    immobiliari   residenziali   adibite   promiscuamente   all'esercizio
    dell'arte o della professione,  ovvero  all'esercizio  dell'attivita'
    commerciale, la detrazione spettante e' ridotta al 50 per cento. 
     6. La detrazione e' cumulabile con  le  agevolazioni  gia'  previste
    sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22
    gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento. 
     7. La detrazione e' ripartita in dieci quote annuali costanti  e  di
    pari importo nell'anno  di  sostenimento  delle  spese  e  in  quelli
    successivi. 
     8. In caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla quale sono stati
    realizzati gli interventi  di  cui  al  comma  1  la  detrazione  non
    utilizzata in tutto o in parte e' trasferita per i rimanenti  periodi
    di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona
    fisica  dell'unita'  immobiliare.  In  caso  di  decesso  dell'avente
    diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero,
    esclusivamente all'erede  che  conservi  la  detenzione  materiale  e
    diretta del bene. 
     9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle
    finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici  18  febbraio
    1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13  marzo  1998,  n.
    60, con il quale e' stato adottato il "Regolamento recante  norme  di
    attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27
    dicembre 1997, n. 449, in materia  di  detrazioni  per  le  spese  di
    ristrutturazione edilizia". 
     10. Con  successivo  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
    finanze possono essere stabilite ulteriori  modalita'  di  attuazione
    delle disposizioni di cui al presente articolo."; 
         d) nell'articolo 24, comma  3  dopo  le  parole:  "e  i)",  sono
    aggiunte le seguenti: ", e dell'articolo 16-bis)". 
     2. All'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,
    sono apportate le seguenti modificazioni: 
         a) all'alinea, le parole: «2010, 2011 e 2012 »  sono  sostituite
    dalle seguenti: «2010 e 2011»; 
         b) alla lettera a), le parole: «dicembre 2012»  sono  sostituite
    dalle seguenti: «dicembre 2011»; 
         c) alla lettera b), le parole: «dicembre 2012»  sono  sostituite
    dalle seguenti: «dicembre 2011»  e  le  parole:  «giugno  2013»  sono
    sostituite dalle seguenti: «giugno 2012». 
     3.  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  25   del
    decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
    nella legge 30 luglio 2010, n. 122. 
     4. Nell'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n.  220,
    le parole "31 dicembre 2011"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
    dicembre 2012". La detrazione prevista dall'articolo 16-bis comma  1,
    lettera h), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di  cui  al
    decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
    come  modificato  dal  presente  articolo,  si  applica  alle   spese
    effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013. 
     5. Le disposizioni del presente articolo entrano  in  vigore  il  1°
    gennaio 2012. 
     
    
            
          
              
                Titolo I 
    Sviluppo ed equita'

                                   Art. 5 
     
                  Introduzione dell'ISEE per la concessione 
              di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, 
       con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie 
     
     1. Con decreto  di  natura  non  regolamentare  del  Presidente  del
    Consiglio dei ministri, da emanare previo  parere  delle  commissioni
    parlamentari competenti entro il 31  maggio  2012,  sono  riviste  le
    modalita' di determinazione dell'ISEE  (Indicatore  della  situazione
    economica equivalente) al  fine  di  rafforzare  la  rilevanza  degli
    elementi di ricchezza  patrimoniale  della  famiglia,  nonche'  della
    percezione di somme anche se esenti da imposizione  fiscale.  Con  il
    medesimo  decreto  sono  individuate  le   agevolazioni   fiscali   e
    tariffarie, nonche' le provvidenze di  natura  assistenziale  che,  a
    decorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere  piu'  riconosciute
    ai soggetti in possesso di un Isee superiore alla soglia  individuata
    con il decreto stesso. Restano, comunque,  fermi  anche  i  requisiti
    reddituali gia' previsti dalla normativa vigente. I risparmi a favore
    del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di  previdenza  e  di
    assistenza  derivanti  dall'applicazione  del  presente  comma   sono
    versati all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  riassegnati
    al fondo per le politiche sociali per essere destinati ad  interventi
    in favore delle famiglie numerose, delle donne e dei giovani. 
     
    
            
          
              
                Titolo I 
    Sviluppo ed equita'

                                   Art. 6 
     
                   Equo indennizzo e pensioni privilegiate 
     
     1. Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria  contro
    gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti
    dell'accertamento  della  dipendenza  dell'infermita'  da  causa   di
    servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di  servizio,
    dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.  La  disposizione
    di cui al primo  periodo  del  presente  comma  non  si  applica  nei
    confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa  e
    soccorso pubblico. La  disposizione  di  cui  al  primo  periodo  del
    presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla
    data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,   nonche'   ai
    procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora  scaduto
    il termine di presentazione della domanda,  nonche'  ai  procedimenti
    instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data. 
     
    
            
          
              
                Titolo II 
    Rafforzamento del sistema finanziario nazionale e internazionale

                                   Art. 7 
     
                  Partecipazione italiana a banche e fondi 
     
     1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato  ad  accettare  gli
    emendamenti  all'Accordo  istitutivo  della  Banca  Europea  per   la
    Ricostruzione e  lo  Sviluppo  (BERS),  adottati  dal  Consiglio  dei
    Governatori della Banca medesima con le risoluzioni n. 137 e  n.  138
    del 30 settembre 2011. Il Ministro dell'Economia e delle  Finanze  e'
    incaricato dell'esecuzione della presente disposizione e dei rapporti
    da  mantenere  con  l'amministrazione  della  Banca  Europea  per  la
    Ricostruzione e lo Sviluppo,  conseguenti  ai  predetti  emendamenti.
    Piena ed intera  esecuzione  e'  data  agli  emendamenti  di  cui  al
    presente  comma  a  decorrere  dalla  sua  entrata  in   vigore,   in
    conformita'  a  quanto   disposto   dall'articolo   56   dell'Accordo
    istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione  e  lo  Sviluppo,
    ratificato ai sensi della legge 11 febbraio 1991, n. 53 e  successive
    modificazioni. 
     2. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano  derivanti
    dalla partecipazione a Banche e Fondi internazionali  e'  autorizzata
    la spesa di 87,642 milioni di euro nell'anno 2012, di 125,061 milioni
    di euro nel 2013 e di 121,726 milioni di euro nel 2014.  Ai  relativi
    oneri si provvede mediante corrispondente  riduzione,  per  gli  anni
    2012, 2013 e 2014 dello stanziamento  del  fondo  speciale  di  conto
    capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2012-2014,
    nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
    missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
    dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2012,   allo   scopo
    parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
    Ministero. 
     3.  Per  finanziare  la  partecipazione  italiana  agli  aumenti  di
    capitale nelle Banche Multilaterali di  Sviluppo,  la  somma  di  226
    milioni di euro delle disponibilita' giacenti sul conto  corrente  di
    Tesoreria di cui all'art. 7, comma 2 bis, del D.Lgs. 31  marzo  1998,
    n. 143, e successive modifiche e integrazioni, e' versata all'entrata
    del bilancio statale nella misura di 26 milioni di euro nel 2012,  45
    milioni di euro nel 2013, 2014 e 2015, 35,5 milioni di euro nel  2016
    e 29,5 milioni  di  euro  nel  2017,  per  essere  riassegnata  nella
    pertinente missione e programma dello stato di previsione della spesa
    del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 
     
    
            
          
              
                Titolo II 
    Rafforzamento del sistema finanziario nazionale e internazionale

                                   Art. 8 
     
               Misure per la stabilita' del sistema creditizio 
     
     1.  Ai  sensi  della   Comunicazione   della   Commissione   europea
    C(2011)8744 concernente l'applicazione  delle  norme  in  materia  di
    aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della
    crisi finanziaria, il Ministro dell'economia e delle finanze, fino al
    30 giugno 2012, e' autorizzato a concedere la  garanzia  dello  Stato
    sulle passivita' delle banche italiane, con scadenza da tre mesi fino
    a cinque anni o, a partire dal 1 gennaio 2012, a sette  anni  per  le
    obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis della legge  30
    aprile 1999, n. 130, e di emissione successiva alla data  di  entrata
    in vigore del  presente  decreto.  Con  decreti  del  Presidente  del
    Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
    delle finanze, si procede all'eventuale proroga del predetto  termine
    in conformita' alla normativa europea in materia. 
     2. La concessione della garanzia di cui al  comma  1  e'  effettuata
    sulla  base  della  valutazione  da  parte   della   Banca   d'Italia
    dell'adeguatezza della patrimonializzazione della banca richiedente e
    della sua capacita' di fare fronte alle obbligazioni assunte. 
     3. La garanzia dello Stato di cui  al  comma  1  e'  incondizionata,
    irrevocabile e a prima richiesta. 
     4. La garanzia  dello  Stato  di  cui  al  comma  1  sara'  elencata
    nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia  e
    delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n.
    196. Per tale finalita' e' autorizzata la spesa  di  200  milioni  di
    euro  annui  per  il  periodo  2012-2016.  I  predetti  importi  sono
    annualmente versati su apposita  contabilita'  speciale,  per  essere
    destinati alla copertura  dell'eventuale  escussione  delle  suddette
    garanzie.  Ad  eventuali  ulteriori  oneri,  si  provvede  ai   sensi
    dell'articolo 26, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  con
    imputazione nell'ambito dell'unita' di voto parlamentare  25.2  dello
    stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
     5. Ai fini del presente articolo, per banche italiane  si  intendono
    le banche aventi sede legale in Italia. 
     6. L'ammontare delle garanzie concesse  ai  sensi  del  comma  1  e'
    limitata  a  quanto  strettamente  necessario  per  ripristinare   la
    capacita'  di  finanziamento  a  medio-lungo  termine  delle   banche
    beneficiarie.  L'insieme  delle   operazioni   e   i   loro   effetti
    sull'economia sono oggetto di monitoraggio semestrale  da  parte  del
    Ministero dell'economia e delle finanze, con il supporto della  Banca
    d'Italia, anche al fine di verificare la necessita' di  mantenere  in
    vigore l'operativita' di cui al comma 1  e  l'esigenza  di  eventuali
    modifiche operative. I risultati delle verifiche sono comunicati alla
    Commissione europea; le eventuali necessita' di prolungare la vigenza
    delle operazioni oltre i sei mesi dall'entrata in vigore del presente
    decreto e le eventuali modifiche operative ritenute  necessarie  sono
    notificate alla Commissione europea.  Il  Ministero  dell'Economia  e
    delle  Finanze,  sulla  base  degli  elementi  forniti  dalla   Banca
    d'Italia, presenta entro il 15 aprile 2012 un rapporto sintetico  sul
    funzionamento dello schema di garanzia di cui  al  comma  1  e  sulle
    emissioni garantite e non garantite delle banche. 
     7. Le banche che ricorrono agli  interventi  previsti  dal  presente
    articolo devono svolgere la propria attivita' in modo da non  abusare
    del sostegno ricevuto e conseguire indebiti vantaggi per  il  tramite
    dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali  rivolte
    al pubblico. 
     8. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al  comma  7,
    il Ministero dell'economia e delle  finanze,  su  segnalazione  della
    Banca d'Italia, puo' escludere la banca  interessata  dall'ammissione
    alla garanzia di cui al comma 1, fatte salve le  operazioni  gia'  in
    essere. Di tale esclusione e'  data  comunicazione  alla  Commissione
    europea. 
     9.  Per  singola  banca,  l'ammontare  massimo   complessivo   delle
    operazioni di cui al presente articolo non puo' eccedere,  di  norma,
    il patrimonio di  vigilanza,  ivi  incluso  il  patrimonio  di  terzo
    livello. La Banca d'Italia effettua un monitoraggio del rispetto  dei
    suddetti  limiti  e  ne  comunica  tempestivamente   gli   esiti   al
    Dipartimento del Tesoro. Il Dipartimento  del  Tesoro  comunica  alla
    Commissione europea i risultati del monitoraggio. 
     10. La garanzia  dello  Stato  puo'  essere  concessa  su  strumenti
    finanziari di debito emessi da banche che  presentino  congiuntamente
    le seguenti caratteristiche: 
         a)  sono  emessi  successivamente  all'entrata  in  vigore   del
    presente  decreto,  anche  nell'ambito  di  programmi  di   emissione
    preesistenti, e hanno durata residua non inferiore a tre mesi  e  non
    superiore a cinque anni, a partire dal 1° gennaio 2012, a sette  anni
    per le obbligazioni bancarie garantite di cui  all'art.  7-bis  della
    legge 30 aprile 1999, n. 130; 
         b) prevedono il rimborso del capitale in  un'unica  soluzione  a
    scadenza; 
         c) sono a tasso fisso; 
         d) sono denominati in euro; 
         e) rappresentano un debito  non  subordinato  nel  rimborso  del
    capitale e nel pagamento degli interessi; 
         f)  non  sono  titoli  strutturati  o  prodotti  complessi   ne'
    incorporano una componente derivata. A tal  fine  si  fa  riferimento
    alle definizioni contenute  nelle  Istruzioni  di  Vigilanza  per  le
    banche (Circolare della Banca d'Italia n. 229  del  21  aprile  1999,
    Titolo X, Capitolo 1, Sezione I.); 
     11. La garanzia di cui al precedente comma copre il capitale  e  gli
    interessi. 
     12. Non possono in alcun caso essere  assistite  da  garanzia  dello
    Stato le passivita' computabili nel  patrimonio  di  vigilanza,  come
    individuate dalle Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per  le
    banche (Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27  dicembre  2006,
    Titolo I, Capitolo 2). 
     13. Il volume complessivo di strumenti finanziari di cui al comma 10
    emessi dalle banche con durata superiore ai 3  anni  sui  quali  puo'
    essere prestata la garanzia di cui al comma 1, non puo'  eccedere  un
    terzo del valore nominale totale dei  debiti  garantiti  dallo  Stato
    emessi dalla banca stessa e garantiti dallo Stato ai sensi del  comma
    1. 
     14. Gli oneri economici a carico  delle  banche  beneficiarie  della
    garanzia di cui al comma 1 effettuate a partire dal 1° gennaio  2012,
    sono cosi' determinati: 
         a) per passivita' con durata originaria di almeno  12  mesi,  e'
    applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi: 
         (i) una commissione di base di 0,40 punti percentuali; e 
         (ii) una commissione basata sul rischio eguale  al  prodotto  di
    0,40 punti percentuali per  una  metrica  di  rischio  composta  come
    segue: la  meta'  del  rapporto  fra  la  mediana  degli  spread  sui
    contratti di Credit Default Swap (CDS) senior a 5 anni relativi  alla
    banca o alla capogruppo nei tre anni che terminano il mese precedente
    la data di emissione della garanzia e la mediana  dell'indice  iTraxx
    Europe Senior Financial a 5 anni nello stesso periodo  di  tre  anni,
    piu' la meta' del rapporto fra la mediana degli spread sui  contratti
    CDS senior a 5 anni di tutti gli Stati Membri dell'Unione  Europea  e
    la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni dell'Italia
    nel medesimo periodo di tre anni. 
         b) per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art.  7-bis
    della legge 30 aprile 1999, n. 130, la commissione, di cui  al  punto
    (ii) della lettera a), e' computata per la meta'; 
         c) per passivita' con durata originaria inferiore a 12 mesi,  e'
    applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi: 
         (i) una commissione di base di 0,50 punti percentuali; e 
         (ii) una commissione basata sul  rischio  eguale  a  0,20  punti
    percentuali nel caso di banche aventi un  rating  del  debito  senior
    unsecured di A+ o A ed equivalenti, a 0,30 punti percentuali nel caso
    di banche aventi  un  rating  di  A-  o  equivalente,  a  0,40  punti
    percentuali per banche aventi un rating inferiore a  A-  o  prive  di
    rating. 
     15. Per le banche per le quali non sono negoziati contratti di CDS o
    comunque non sono disponibili dati rappresentativi, la mediana  degli
    spread di cui al punto ii) della lettera a) del comma 14 e' calcolata
    nel modo seguente: 
         a)  per  banche  che  abbiano  un  rating  rilasciato  da   ECAI
    riconosciute: la mediana degli spread sui contratti di CDS  a  cinque
    anni nei tre anni  che  terminano  il  mese  precedente  la  data  di
    emissione della garanzia registrati per un campione di grandi banche,
    definito dalla Commissione europea, insediate in paesi dell'area euro
    appartenenti  alla  medesima  classe  di  rating  del  debito  senior
    unsecured; 
         b) per banche prive di  rating:  la  mediana  degli  spread  sui
    contratti CDS registrati nel medesimo  periodo  per  un  campione  di
    grandi banche, definito dalla Commissione europea, insediate in paesi
    dell'area dell'euro e  appartenenti  alla  piu'  bassa  categoria  di
    rating disponibile. 
     16. In caso di difformita' delle valutazioni di  rating,  il  rating
    rilevante per il calcolo della commissione e' quello piu' elevato. 
     17. I rating di cui al presente articolo sono  quelli  assegnati  al
    momento della concessione della garanzia. 
     18. Nel caso in cui la garanzia dello Stato di cui al  comma  1  sia
    concessa  sulle  passivita'  emesse  nel  periodo  intercorrente  tra
    l'entrata in vigore del presente decreto e il 31  dicembre  2011,  le
    commissioni  sono   determinate   secondo   quanto   previsto   dalle
    Raccomandazioni della Banca Centrale Europea  del  20  ottobre  2008,
    come aggiornate dalla Commissione europea a far  data  dal  1  luglio
    2010. 
     19. La commissione e'  applicata  in  ragione  d'anno  all'ammontare
    nominale dei titoli emessi dalla banca. Le commissioni  dovute  dalle
    banche interessate sono versate, in rate trimestrali posticipate,  ad
    apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere
    riassegnate al Fondo per  l'ammortamento  dei  titoli  di  Stato.  Le
    relative  quietanze  sono  trasmesse  dalla  banca   interessata   al
    Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro. 
     20. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentita  la  Banca
    d'Italia, puo' variare  i  criteri  di  calcolo  e  la  misura  delle
    commissioni del presente articolo in conformita' delle  Comunicazioni
    della Commissione Europea, tenuto conto delle condizioni di  mercato.
    Le variazioni non hanno effetto sulle operazioni gia' in essere. 
     21. Le richieste di ammissione alla garanzia di cui al comma 1  sono
    presentate dalle banche interessate nel medesimo  giorno  alla  Banca
    d'Italia e al Dipartimento del Tesoro con modalita' che assicurano la
    rapidita' e la riservatezza della comunicazione. 
     22.  La  richiesta  e'  presentata  secondo  un   modello   uniforme
    predisposto dalla Banca d'Italia e dal Dipartimento  del  Tesoro  che
    deve indicare,  tra  l'altro,  il  fabbisogno  di  liquidita',  anche
    prospettico, della banca, le operazioni di garanzia a  cui  la  banca
    chiede di essere ammessa e quelle alle quali eventualmente  sia  gia'
    stata  ammessa  o  per  le  quali  abbia  gia'  fatto  richiesta   di
    ammissione. 
     23. Ai fini  dell'ammissione  alle  operazioni,  la  Banca  d'Italia
    valuta l'adeguatezza patrimoniale e la capacita' di fare fronte  alle
    obbligazioni assunte in particolare sulla base dei seguenti criteri: 
         a)   i   coefficienti   patrimoniali   alla   data   dell'ultima
    segnalazione di vigilanza disponibile non siano  inferiori  a  quelli
    obbligatori; 
         b) la capacita' reddituale della  banca  sia  adeguata  per  far
    fronte agli oneri delle passivita' garantite. 
     24. La Banca d'Italia comunica tempestivamente al  Dipartimento  del
    Tesoro, di norma entro 3 giorni dalla presentazione della  richiesta,
    le valutazioni di cui al comma 23. Nel caso di  valutazione  positiva
    la Banca d'Italia comunica inoltre: 
         a) la valutazione della congruita' delle condizioni e dei volumi
    dell'intervento di liquidita' richiesto, alla luce  delle  dimensioni
    della banca e della sua patrimonializzazione; 
         b)  l'ammontare  del  patrimonio  di   vigilanza,   incluso   il
    patrimonio di terzo livello; 
         c) l'ammontare della garanzia; 
         d) la misura della commissione dovuta secondo quanto previsto al
    comma 14. 
     25. Sulla base degli elementi comunicati dalla  Banca  d'Italia,  il
    Dipartimento del Tesoro provvede tempestivamente  e  di  norma  entro
    cinque  giorni  dalla  ricezione  della  comunicazione  della   Banca
    d'Italia, in merito alla richiesta presentata della banca. A tal fine
    tiene conto del complesso delle richieste  provenienti  dal  sistema,
    dell'andamento  del  mercato  finanziario   e   delle   esigenze   di
    stabilizzazione  dello  stesso,  della   rilevanza   dell'operazione,
    nonche' dell'insieme delle operazioni attivate dal singolo operatore.
    Il  Dipartimento  del  Tesoro  comunica  la  decisione   alla   banca
    richiedente e alla Banca d'Italia, con modalita'  che  assicurano  la
    rapidita' e la riservatezza della comunicazione. 
     26. La banca che non sia  in  grado  di  adempiere  all'obbligazione
    garantita presenta richiesta motivata d'intervento della garanzia  al
    Dipartimento del Tesoro e alla Banca d'Italia, allegando la  relativa
    documentazione e indicando gli strumenti finanziari o le obbligazioni
    contrattuali per i quali richiede l'intervento e i  relativi  importi
    dovuti. La richiesta e' presentata, di norma, almeno 30 giorni  prima
    della scadenza della passivita' garantita,  salvo  casi  di  motivata
    urgenza. 
     27.  Il  Dipartimento  del  Tesoro  accertata,  sulla   base   delle
    valutazioni della Banca d'Italia, l'ammissibilita'  della  richiesta,
    autorizza l'intervento della garanzia entro il giorno antecedente  la
    scadenza dell'operazione.  Qualora  non  sia  possibile  disporre  il
    pagamento  con  procedure  ordinarie,  sulla  base   della   predetta
    autorizzazione, la Banca d'Italia effettua il pagamento a favore  dei
    creditori mediante contabilizzazione in conto sospeso collettivo.  Il
    pagamento e' regolarizzato entro i successivi novanta giorni. 
     28. A seguito dell'intervento della garanzia dello Stato,  la  banca
    e' tenuta  a  rimborsare  all'erario  le  somme  pagate  dallo  Stato
    maggiorate degli  interessi  al  tasso  legale  fino  al  giorno  del
    rimborso. La banca e'  altresi'  tenuta  a  presentare  un  piano  di
    ristrutturazione, come previsto dalla Comunicazione della Commissione
    europea  del  25  ottobre   2008   e   successive   modificazioni   e
    integrazioni. Tale piano viene  trasmesso  alla  Commissione  europea
    entro e non oltre sei mesi. 
     29. Ove uno dei provvedimenti di cui al Titolo IV  del  Testo  unico
    bancario, sia stato adottato in conseguenza  della  escussione  della
    garanzia  ai  sensi  del  presente  articolo,  il  provvedimento   e'
    trasmesso alla Commissione Europea entro 6 mesi. 
     30. Qualora, al fine di soddisfare anche in modo indiretto  esigenze
    di liquidita', la Banca d'Italia effettui operazioni di finanziamento
    o di altra natura che siano garantite mediante pegno  o  cessione  di
    credito, la garanzia ha effetto nei  confronti  del  debitore  e  dei
    terzi all'atto della sua prestazione,  ai  sensi  degli  articoli  1,
    comma 1, lettera q), e 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo
    21 maggio 2004, n. 170 ed in deroga agli articoli 1264, 1265  e  2800
    del  codice  civile  e  all'articolo  3,  comma  1-bis  del   decreto
    legislativo 21 maggio 2004, n.170. In caso di garanzia costituita  da
    crediti  ipotecari,   non   e'   richiesta   l'annotazione   prevista
    dall'articolo 2843 del codice civile.  Alle  medesime  operazioni  si
    applica l'articolo 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
    n. 267. La disciplina derogatoria si applica ai contratti di garanzia
    finanziaria a favore della Banca d'Italia stipulati entro la data del
    31 dicembre 2012. 
     31. Il Ministero dell'Economia e delle  Finanze,  sulla  base  degli
    elementi forniti dalla  Banca  d'Italia,  presenta  alla  Commissione
    europea  una  relazione  (viability  review)   per   ciascuna   banca
    beneficiaria della garanzia di cui al comma 1  nel  caso  in  cui  il
    totale delle passivita' garantite ecceda sia il  5  per  cento  delle
    passivita' totali della banca sia l'ammontare di 500 milioni di euro.
    Il rapporto ha ad oggetto la solidita' e  la  capacita'  di  raccolta
    della banca  interessata,  e'  redatto  in  conformita'  dei  criteri
    stabiliti dalla Commissione nella Comunicazione del 19 agosto 2009 ed
    e' comunicato alla Commissione europea  entro  3  mesi  dal  rilascio
    della garanzia. 
     32. Il Ministero dell'Economia e delle  Finanze,  sulla  base  degli
    elementi forniti dalla  Banca  d'Italia,  comunica  alla  Commissione
    europea, entro tre mesi successivi a ciascuna emissione di  strumenti
    garantiti  ai  sensi  del  comma  1,  l'ammontare  della  commissione
    effettivamente applicata con riferimento a ciascuna emissione. 
     33.  Con  decreti  di  natura   non   regolamentare   del   Ministro
    dell'economia e delle finanze, sentita  la  Banca  d'Italia,  possono
    essere stabiliti eventuali ulteriori criteri, condizioni e  modalita'
    di attuazione del presente articolo. 
     34. Nel rispetto della normativa europea  in  materia  di  aiuti  di
    Stato, il Ministro dell'Economia e  delle  Finanze  puo'  rilasciare,
    fino al 30 giugno 2012, la garanzia statale su finanziamenti  erogati
    discrezionalmente dalla Banca d'Italia alle banche  italiane  e  alle
    succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di
    liquidita' (emergency liquidity assistance). Agli eventuali oneri  si
    provvede nell'ambito delle risorse e con le modalita' di cui al comma
    4 del presente articolo. 
     
    
            
          
              
                Titolo II 
    Rafforzamento del sistema finanziario nazionale e internazionale

                                   Art. 9 
     
                          Imposte Differite Attive 
     
     1. All'articolo 2  del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio  2011,  n.  10,
    sono apportate le seguenti modifiche: 
         a) al comma 56: 
     1) dopo le parole "dei soci" sono aggiunte le  seguenti:  "-  o  dei
    diversi organi competenti per legge -"; 
     2) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il  seguente:  "Con  decorrenza
    dal  periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  di  approvazione  del
    bilancio, non sono deducibili i  componenti  negativi  corrispondenti
    alle  attivita'  per  imposte  anticipate  trasformate   in   credito
    d'imposta ai sensi del presente comma;" 
         b) dopo il comma 56, sono inseriti i seguenti: 
     "56-bis. La quota delle attivita' per imposte anticipate iscritte in
    bilancio relative alle perdite di cui all'articolo 84 del testo unico
    delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e derivante dalla deduzione  dei
    componenti negativi di reddito di cui al comma 55, e' trasformata per
    intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data  di
    presentazione della dichiarazione dei redditi in cui  viene  rilevata
    la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta
    rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente
    e'  computata  in  diminuzione  del  reddito  dei  periodi  d'imposta
    successivi per un ammontare pari alla perdita del  periodo  d'imposta
    rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente
    ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo  alla
    quota di attivita' per  imposte  anticipate  trasformata  in  crediti
    d'imposta ai sensi del presente comma. 
     56-ter. La disciplina di cui ai commi 55, 56  e  56-bis  si  applica
    anche  ai  bilanci  di  liquidazione  volontaria  ovvero  relativi  a
    societa' sottoposte a  procedure  concorsuali  o  di  gestione  delle
    crisi, ivi inclusi quelli riferiti all'amministrazione  straordinaria
    e  alla  liquidazione  coatta  amministrativa  di  banche   e   altri
    intermediari finanziari vigilati dalla  Banca  d'Italia.  Qualora  il
    bilancio finale per cessazione di attivita',  dovuta  a  liquidazione
    volontaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, evidenzi
    un patrimonio netto positivo, e'  trasformato  in  crediti  d'imposta
    l'intero ammontare di attivita' per  imposte  anticipate  di  cui  ai
    commi 55 e 56. Alle operazioni di liquidazione volontaria di  cui  al
    presente comma si applicano le  disposizioni  previste  dall'articolo
    37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
    n. 600." 
         c) al comma 57: 
     1) nel primo periodo, le parole "al comma 55" sono sostituite  dalle
    parole "ai commi 55, 56, 56-bis e 56-ter" e le  parole  "rimborsabile
    ne'" sono soppresse; 
     2) nel secondo periodo, le parole "puo' essere ceduto  ovvero"  sono
    soppresse; 
     3) nel secondo periodo, dopo le parole "n.  241"  sono  aggiunte  le
    seguenti: ", ovvero puo' essere ceduto  al  valore  nominale  secondo
    quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della
    Repubblica 29 settembre 1973, n. 602."; 
     4) dopo il terzo periodo,  e'  aggiunto  il  seguente:  "L'eventuale
    credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di  cui  al
    secondo periodo del presente comma e' rimborsabile."; 
     5) l'ultimo periodo e' soppresso. 
         d) nel comma 58 dopo le parole "modalita'  di  attuazione"  sono
    aggiunte le parole "dei commi 55, 56, 56-bis, 56-ter e 57". 
     
    
            
          
              
                Titolo III 
    Consolidamento dei conti pubblici

    Capo I

    Misure per l'emersione della base imponibile e la trasparenza fiscale

                                   Art. 10 
     
                 Regime premiale per favorire la trasparenza 
     
     1. Al fine di  promuovere  la  trasparenza  e  l'emersione  di  base
    imponibile, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti che svolgono
    attivita' artistica o professionale ovvero attivita'  di  impresa  in
    forma individuale o con le forme associative di  cui  all'articolo  5
    del TUIR sono riconosciuti, alle condizioni indicate nel comma  2,  i
    seguenti benefici: 
         a) semplificazione degli adempimenti amministrativi; 
         b)  assistenza  negli  adempimenti   amministrativi   da   parte
    dell'Amministrazione finanziaria; 
         c) accelerazione del rimborso o della compensazione dei  crediti
    IVA; 
         d) per i contribuenti non soggetti  al  regime  di  accertamento
    basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10 della  legge
    8 maggio 1998, n. 146, esclusione  dagli  accertamenti  basati  sulle
    presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d),
    secondo periodo, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
    settembre 1973, n. 600, e  all'articolo  54,  secondo  comma,  ultimo
    periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
    n. 633; 
         e) riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attivita'
    di accertamento previsti dall'articolo 43, primo comma,  del  decreto
    del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e
    dall'articolo 57, primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non si  applica
    in caso di violazione che  comporta  obbligo  di  denuncia  ai  sensi
    dell'articolo 331 del codice di procedura penale per  uno  dei  reati
    previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. 
     2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti a  condizione  che
    il contribuente: 
         a) provveda all'invio telematico all'amministrazione finanziaria
    dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze
    degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura; 
         b) istituisca un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari
    relativi  all'attivita'  artistica,  professionale   o   di   impresa
    esercitata. 
     3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,  sono
    individuati i benefici di cui al comma 1, lettere a),  b)  e  c)  con
    particolare  riferimento  agli  obblighi  concernenti  l'imposta  sul
    valore  aggiunto  e  gli  adempimenti  dei  sostituti  d'imposta.  In
    particolare, col provvedimento potra' essere previsto: 
         a)  predisposizione  automatica  da  parte  dell'Agenzia   delle
    entrate delle liquidazioni periodiche IVA, dei modelli di  versamento
    e della dichiarazione IVA, eventualmente previo invio  telematico  da
    parte del contribuente di ulteriori informazioni necessarie; 
         b)  predisposizione  automatica  da  parte  dell'Agenzia   delle
    entrate del modello 770 semplificato, del modello CUD e  dei  modelli
    di versamento periodico delle ritenute, nonche' gestione degli  esiti
    dell'assistenza fiscale, eventualmente  previo  invio  telematico  da
    parte del sostituto o del contribuente delle  ulteriori  informazioni
    necessarie; 
         c) soppressione dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi
    mediante scontrino o ricevuta fiscale; 
         d) anticipazione del termine di compensazione del  credito  IVA,
    abolizione del visto di conformita'  per  compensazioni  superiori  a
    15.000 euro  ed  esonero  dalla  prestazione  della  garanzia  per  i
    rimborsi IVA. 
     4. Ai soggetti di cui  al  comma  1,  che  non  sono  in  regime  di
    contabilita' ordinaria e che rispettano le condizioni di cui al comma
    2, lettera a) e b), sono riconosciuti altresi' i seguenti benefici: 
         a) determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio di cassa
    e predisposizione in forma automatica  da  parte  dell'Agenzia  delle
    entrate delle dichiarazioni IRPEF ed IRAP; 
         b) esonero dalla tenuta delle scritture contabili  rilevanti  ai
    fini delle imposte  sui  redditi  e  dell'IRAP  e  dalla  tenuta  del
    registro dei beni ammortizzabili; 
         c) esonero dalle liquidazioni, dai versamenti  periodici  e  dal
    versamento dell'acconto ai fini IVA. 
     5. Con uno o piu' provvedimenti  del  Direttore  dell'Agenzia  delle
    entrate, da emanare entro  180  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
    presente  decreto,  sono  dettate   le   relative   disposizioni   di
    attuazione. 
     6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti operano previa opzione
    da esercitare nella dichiarazione dei redditi presentata nel  periodo
    d'imposta precedente a quello di applicazione delle medesime. 
     7. Il contribuente puo' adempiere agli obblighi previsti dal comma 2
    o direttamente o per il tramite  di  un  intermediario  abilitato  ai
    sensi dell'articolo 3, comma 3,  del  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 
     8. I soggetti che non adempiono agli obblighi di cui  al  precedente
    comma 2 nonche' a quelli di cui al decreto  legislativo  n.  231  del
    2007 perdono il diritto di avvalersi dei benefici previsti dai  commi
    precedenti  e  sono  soggetti  all'applicazione   di   una   sanzione
    amministrativa da euro 1.500 a euro 4.000. I soggetti  che  adempiono
    agli obblighi di cui al comma  2,  lettera  a)  con  un  ritardo  non
    superiore a 90 giorni  non  decadono  dai  benefici  medesimi,  ferma
    restando l'applicazione della sanzione di cui al primo  periodo,  per
    la  quale  e'  possibile  avvalersi  dell'istituto  del  ravvedimento
    operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo.  18  dicembre
    1997, n. 472. 
     9. Nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento
    basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10, della legge
    8  maggio  1998,  n.  146,  che   dichiarano,   anche   per   effetto
    dell'adeguamento,  ricavi  o  compensi  pari  o  superiori  a  quelli
    risultanti dell'applicazione degli studi medesimi: 
         a) sono  preclusi  gli  accertamenti  basati  sulle  presunzioni
    semplici di cui all'articolo 39, primo  comma,  lettera  d),  secondo
    periodo, del decreto del Presidente  della  Repubblica  29  settembre
    1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo  periodo,  del
    decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
         b)  sono  ridotti  di  un  anno  i  termini  di  decadenza   per
    l'attivita' di accertamento previsti dall'articolo 43,  primo  comma,
    del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
    600, e dall'articolo 57, primo  comma,  del  decreto  del  Presidente
    della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la  disposizione  non  si
    applica in caso di violazione che comporta  obbligo  di  denuncia  ai
    sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale  per  uno  dei
    reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; 
         c) la determinazione sintetica del reddito  complessivo  di  cui
    all'articolo 38  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
    settembre 1973, n. 600,  e'  ammessa  a  condizione  che  il  reddito
    complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato. 
     10. La disposizione di cui al comma 9 si applica a condizione che: 
         a) il contribuente abbia regolarmente assolto  gli  obblighi  di
    comunicazione dei dati  rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  degli
    studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti; 
         b) sulla base dei dati di cui alla  precedente  lettera  a),  la
    posizione  del  contribuente  risulti  coerente  con  gli   specifici
    indicatori previsti dai  decreti  di  approvazione  dello  studio  di
    settore o degli studi di settore applicabili. 
     11. Con riguardo ai contribuenti soggetti al regime di  accertamento
    basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10 della  legge
    8 maggio 1998, n. 146, per  i  quali  non  si  rende  applicabile  la
    disposizione di cui al comma 9, l'Agenzia delle entrate e la  Guardia
    di  Finanza  destinano   parte   della   capacita'   operativa   alla
    effettuazione di specifici piani di controllo, articolati su tutto il
    territorio in modo proporzionato alla  numerosita'  dei  contribuenti
    interessati e basati su specifiche analisi del  rischio  di  evasione
    che tengano anche conto delle informazioni  presenti  nella  apposita
    sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto  comma,
    del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
    605. Nei confronti dei contribuenti che dichiarano ricavi o  compensi
    inferiori  a  quelli  risultanti  dall'applicazione  degli  studi  di
    settore e per i quali non ricorra la condizione di cui  alla  lettera
    b) del precedente comma 10, i controlli sono svolti  prioritariamente
    con l'utilizzo dei poteri istruttori di cui ai numeri 6-bis e  7  del
    primo  comma  dell'articolo  32  del  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 26 settembre 1973, n. 600, e  ai  numeri  6-bis  e  7  del
    secondo comma dell'articolo  51  del  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
     12. Il comma 4-bis dell'articolo 10 e l'articolo 10-ter della  legge
    8 maggio 1998, n. 146, sono abrogati. Con provvedimento del Direttore
    dell'Agenzia delle entrate, sentite  le  associazioni  di  categoria,
    possono essere differenziati i termini di accesso alla disciplina  di
    cui al presente articolo tenuto conto del tipo  di  attivita'  svolta
    dal  contribuente.  Con  lo  stesso  provvedimento  sono  dettate  le
    relative disposizioni di attuazione. 
     13. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10  si  applicano
    con riferimento alle dichiarazioni relative all'annualita' 2011 ed  a
    quelle successive. Per le attivita'  di  accertamento  effettuate  in
    relazione alle annualita' antecedenti il 2011 continua ad  applicarsi
    quanto  previsto  dal  previgente  comma  4-bis  dell'articolo  10  e
    dall'articolo 10-ter della legge 8 maggio 1998, n. 146. 
     
    
            
          
              
                Titolo III 
    Consolidamento dei conti pubblici

    Capo I

    Misure per l'emersione della base imponibile e la trasparenza fiscale

                                   Art. 11 
     
                        Emersione di base imponibile 
     
     1. Chiunque, a seguito delle richieste effettuate nell'esercizio dei
    poteri di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente  della
    Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli  51  e  52  del
    decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1972,  n.  633,
    esibisce o trasmette atti o documenti  falsi  in  tutto  o  in  parte
    ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero e'  punito  ai
    sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
    dicembre 2000, n. 445. 
     2. A far corso dal 1° gennaio 2012, gli  operatori  finanziari  sono
    obbligati a  comunicare  periodicamente  all'anagrafe  tributaria  le
    movimentazioni che hanno interessato i rapporti di  cui  all'articolo
    7, sesto comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
    settembre 1973, n. 605, ed ogni  informazione  relativa  ai  predetti
    rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonche'  l'importo
    delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione. 
     3. Con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,
    sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari, sono
    stabilite le modalita'  della  comunicazione  di  cui  al  precedente
    periodo, estendendo l'obbligo di  comunicazione  anche  ad  ulteriori
    informazioni relative ai rapporti necessarie ai  fini  dei  controlli
    fiscali. 
     4. Oltre che ai fini previsti dall'articolo 7, undicesimo comma, del
    decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le
    informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7,  sesto  comma,  del
    predetto  decreto  e  del  precedente   comma   2   sono   utilizzate
    dall'Agenzia delle entrate per la individuazione dei  contribuenti  a
    maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo. 
     5.  All'articolo  2  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
    convertito, con modificazioni,dalla legge 14 settembre 2011  n.  148,
    il comma 36-undevicies e' abrogato. 
     6. Nell'ambito dello scambio informativo previsto dall'articolo  83,
    comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito  dalla
    legge 6 agosto 2008, n. 133, l'Istituto  Nazionale  della  previdenza
    sociale fornisce all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza
    i dati relativi alle posizioni di soggetti destinatari di prestazioni
    socio-assistenziali  affinche'  vengano  considerati  ai  fini  della
    effettuazione di controlli sulla  fedelta'  dei  redditi  dichiarati,
    basati su specifiche analisi del rischio di evasione. 
     7.  All'articolo  7  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.   70,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,
    sono apportate le seguenti modifiche: 
         a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "  a)
    esclusi i casi straordinari di controlli  per  salute,  giustizia  ed
    emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di
    qualsiasi autorita' competente deve essere oggetto di  programmazione
    da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti
    interessati  al  fine  di  evitare  duplicazioni  e   sovrapposizioni
    nell'attivita' di controllo. Codificando la  prassi,  la  Guardia  di
    Finanza, negli accessi  di  propria  competenza  presso  le  imprese,
    opera, per quanto possibile, in borghese;" 
         b) al comma 2, lettera a), i numeri 3) e 4) sono soppressi. 
     8. All'articolo 44 del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
    settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche: 
         a) al secondo comma le parole "e dei consigli  tributari"  e  le
    parole "nonche' ai relativi consigli tributari" sono  soppresse,  nel
    terzo comma le parole ", o il consorzio al quale lo stesso partecipa,
    ed il consiglio tributario" sono soppresse, la parola "segnalano"  e'
    sostituita dalla seguente: "segnala",  e  le  parole  "Ufficio  delle
    imposte  dirette"  sono  sostituite  dalle  seguenti:"Agenzia   delle
    entrate"; 
         b) al quarto comma, le parole:",  ed  il  consiglio  tributario"
    sono  soppresse,  la  parola:  "  comunicano"  e'  sostituita   dalla
    seguente:"comunica"; 
         c) all'ottavo comma  le  parole:  "ed  il  consiglio  tributario
    possono" sono sostituite dalla seguente: "puo'"; 
         d) al nono comma, secondo periodo, le parole:  "e  dei  consigli
    tributari" sono soppresse. 
     9.  All'articolo  18  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  i
    commi 2, 2-bis e 3 sono abrogati. 
     10. L'articolo 1, comma 12-quater del decreto-legge 13 agosto  2011,
    n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
    n. 148, e' abrogato. 
     
    
            
          
              
                Titolo III 
    Consolidamento dei conti pubblici

    Capo I

    Misure per l'emersione della base imponibile e la trasparenza fiscale

                                   Art. 12 
     
                 Riduzione del limite per la tracciabilita' 
                   dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto 
                            all'uso del contante 
     
     1. Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di
    cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto  legislativo
    21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all'importo  di  euro  mille:
    conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49,  le  parole:
    "30 settembre 2011" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31  dicembre
    2011". 
     2.  All'articolo  2  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
    dopo il comma 4-bis, e' inserito il seguente: 
     "4-ter. Al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza  degli
    strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi
    derivanti dalla gestione del denaro contante: 
         a) le  operazioni  di  pagamento  delle  spese  delle  pubbliche
    amministrazioni centrali e locali  e  dei  loro  enti  sono  disposte
    mediante l'utilizzo di strumenti telematici. E'  fatto  obbligo  alle
    Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo  di  superamento  di
    sistemi basati sull'uso di supporti cartacei; 
         b) i pagamenti di cui alla lettera precedente si  effettuano  in
    via ordinaria mediante accreditamento sui conti  correnti  bancari  o
    postali dei creditori ovvero con le  modalita'  offerte  dai  servizi
    elettronici di pagamento interbancari prescelti dal beneficiario. Gli
    eventuali  pagamenti  per  cassa  non  possono,  comunque,   superare
    l'importo di 500 euro; 
         c) lo stipendio, la pensione, i  compensi  comunque  corrisposti
    dalla pubblica amministrazione centrale e locale e dai loro enti,  in
    via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento
    a chiunque  destinato,  di  importo  superiore  a  cinquecento  euro,
    debbono essere erogati con  strumenti  diversi  dal  denaro  contante
    ovvero mediante l'utilizzo  di  strumenti  di  pagamento  elettronici
    bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento  prepagate.  Il
    limite di importo di cui al periodo precedente puo' essere modificato
    con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze; 
         d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica e  tutelare  i
    soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e
    pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono
    esenti in modo assoluto dall'imposta di  bollo.  Per  tali  rapporti,
    alle banche e agli altri intermediari finanziari e' fatto divieto  di
    addebitare alcun costo; 
         e) per  consentire  ai  soggetti  di  cui  alla  lettera  a)  di
    riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti diversi dal
    contante,  fatte  salve  le  attivita'  di  riscossione  dei  tributi
    regolate da specifiche normative, il Ministero dell'economia e  delle
    finanze promuove la  stipula  di  una  o  piu'  convenzioni  con  gli
    intermediari  finanziari,  per  il  tramite  delle  associazioni   di
    categoria, affinche' i soggetti in questione possano dotarsi  di  POS
    (Point of Sale) a  condizioni  agevolate,  che  tengano  conto  delle
    economie  realizzate  dagli  intermediari  per  effetto  delle  norme
    introdotte dal  presente  articolo.  Relativamente  ai  Comuni,  alla
    stipula  della  Convenzione  provvede  l'ANCI.  Analoghe  Convenzioni
    possono essere stipulate con le Regioni. Resta in ogni caso ferma  la
    possibilita' per gli intermediari di offrire condizioni  migliorative
    di quelle stabilite con le convenzioni.". 
     3. Il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  l'Associazione
    bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, da  stipulare
    entro tre mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  le
    caratteristiche di un conto corrente di base. 
     4. Le banche sono tenute ad offrire il  conto  corrente  di  cui  al
    comma 3. 
     5. La convenzione individua  le  caratteristiche  del  conto  avendo
    riguardo ai seguenti criteri: 
         a) inclusione nell'offerta di un numero adeguato di  servizi  ed
    operazioni, compresa la disponibilita' di una carta di debito; 
         b)  struttura  dei  costi  semplice,   trasparente,   facilmente
    comparabile; 
         c) livello  dei  costi  coerente  con  finalita'  di  inclusione
    finanziaria e conforme a quanto  stabilito  dalla  sezione  IV  della
    Raccomandazione  della  Commissione  europea  del  18   luglio   2011
    sull'accesso al conto corrente di base; 
         d) le fasce socialmente svantaggiate di clientela alle quali  il
    conto corrente e' offerto senza spese. 
     6. Il rapporto di conto corrente individuato ai sensi del comma 3 e'
    esente dall'imposta di bollo nei casi di cui al comma 5, lettera d). 
     7. Se la convenzione prevista dal comma 3 non e' stipulata entro tre
    mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le  caratteristiche
    del  conto  corrente  sono  individuate  con  decreto  del   Ministro
    dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. 
     8. Rimane ferma l'applicazione di quanto previsto per i contratti di
    conto corrente ai sensi del Titolo  VI  del  decreto  legislativo  1°
    settembre 1993, n. 385. 
     9. L'Associazione Bancaria Italiana e le associazioni delle  imprese
    rappresentative a livello nazionale definiscono, entro tre mesi dalla
    data di entrata in vigore del presente decreto,  le  regole  generali
    per assicurare una equilibrata riduzione delle commissioni  a  carico
    dei  beneficiari  delle  transazioni  effettuate  mediante  carte  di
    pagamento. 
     10.  Entro  i  sei  mesi  successivi  il  Ministero  dello  sviluppo
    economico,  di  concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
    finanze,   verifica   l'efficacia   delle   misure   definite   dalle
    rappresentanze di impresa. In caso di esito positivo, a decorrere dal
    primo giorno  del  mese  successivo,  le  regole  cosi'  definite  si
    applicano anche alle transazioni di cui al comma 7  dell'articolo  34
    della legge 12 novembre 2011, n. 183. 
     11. All'articolo 51, comma 1, del decreto  legislativo  21  novembre
    2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e  per  la
    immediata comunicazione della infrazione  anche  alla  Agenzia  delle
    entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale". 
     
    
            
          
              
                Capo II 
    Disposizioni in materia di maggiori entrate

                                   Art. 13 
     
         Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria 
     
     1. L'istituzione dell'imposta municipale propria e'  anticipata,  in
    via sperimentale, a decorrere dall'anno  2012,  ed  e'  applicata  in
    tutti i comuni del territorio nazionale fino al  2014  in  base  agli
    articoli 8 e 9 del decreto legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,  in
    quanto   compatibili,   ed    alle    disposizioni    che    seguono.
    Conseguentemente  l'applicazione  a  regime  dell'imposta  municipale
    propria e' fissata al 2015. 
     2. L'imposta municipale propria ha per presupposto  il  possesso  di
    immobili di cui all'articolo 2 del decreto  legislativo  30  dicembre
    1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione principale  e  le  pertinenze
    della  stessa.  Per  abitazione  principale  si  intende  l'immobile,
    iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica  unita'
    immobiliare, nel quale il possessore dimora  abitualmente  e  risiede
    anagraficamente.  Per  pertinenze   dell'abitazione   principale   si
    intendono  esclusivamente   quelle   classificate   nelle   categorie
    catastali  C/2,  C/6  e  C/7,  nella  misura  massima  di   un'unita'
    pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate,  anche
    se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo. 
     3. La base imponibile dell'imposta municipale propria e'  costituita
    dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5,  commi
    1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,  e  dei
    commi 4 e 5 del presente articolo. 
     4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito  da
    quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti  in
    catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di  imposizione,  rivalutate
    del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48,  della  legge  23
    dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: 
         a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo  catastale  A  e
    nelle categorie catastali  C/2,  C/6  e  C/7,  con  esclusione  della
    categoria catastale A/10; 
         b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo  catastale  B  e
    nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 
         c. 80 per i fabbricati classificati  nella  categoria  catastale
    A/10; 
         d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D; 
         e. 55 per i fabbricati classificati  nella  categoria  catastale
    C/1. 
     5. Per i  terreni  agricoli,  il  valore  e'  costituito  da  quello
    ottenuto applicando all'ammontare del reddito  dominicale  risultante
    in  catasto,  vigente  al  1°  gennaio  dell'anno   di   imposizione,
    rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della
    legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 120. 
     6. L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76  per  cento.  I
    comuni con deliberazione del consiglio comunale,  adottata  ai  sensi
    dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446,
    possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota  di  base
    sino a 0,3 punti percentuali. 
     7. L'aliquota  e'  ridotta  allo  0,4  per  cento  per  l'abitazione
    principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare,
    in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino  a  0,2  punti
    percentuali. 
     8. L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati  rurali
    ad  uso  strumentale  di  cui  all'articolo  9,  comma   3-bis,   del
    decreto-legge   30   dicembre   1993,   n.   557,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono
    ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. 
     9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base  fino  allo  0,4  per
    cento nel caso di immobili non produttivi  di  reddito  fondiario  ai
    sensi dell'articolo  43  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
    Presidente della Repubblica n. 917  del  1986,  ovvero  nel  caso  di
    immobili posseduti dai  soggetti  passivi  dell'imposta  sul  reddito
    delle societa', ovvero nel caso di immobili locati. 
     10.  Dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare   adibita   ad
    abitazione  principale  del  soggetto  passivo  e  per  le   relative
    pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro
    200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae  tale
    destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione
    principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a  ciascuno
    di essi proporzionalmente alla quota per  la  quale  la  destinazione
    medesima si verifica. I comuni possono  stabilire  che  l'importo  di
    euro 200 puo' essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta,
    nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il  comune  che
    ha  adottato  detta  deliberazione  non  puo'  stabilire  un'aliquota
    superiore a quella ordinaria  per  le  unita'  immobiliari  tenute  a
    disposizione.  La  suddetta  detrazione  si   applica   alle   unita'
    immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del  decreto  legislativo
    30  dicembre  1992,  n.  504.  L'aliquota  ridotta  per  l'abitazione
    principale e per le relative pertinenze e la detrazione si  applicano
    anche alle fattispecie  di  cui  all'articolo  6,  comma  3-bis,  del
    decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  504  e  i  comuni  possono
    prevedere  che  queste  si  applichino  anche  ai  soggetti  di   cui
    all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
     11. E' riservata allo Stato la quota  di  imposta  pari  alla  meta'
    dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di  tutti  gli
    immobili, ad eccezione dell'abitazione principale  e  delle  relative
    pertinenze di cui al comma 7, nonche' dei fabbricati  rurali  ad  uso
    strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma  6,
    primo periodo. La quota di imposta risultante e' versata  allo  Stato
    contestualmente  all'imposta  municipale   propria.   Le   detrazioni
    previste dal presente articolo, nonche' le detrazioni e le  riduzioni
    di aliquota deliberate dai comuni non  si  applicano  alla  quota  di
    imposta riservata allo  Stato  di  cui  al  periodo  precedente.  Per
    l'accertamento,  la  riscossione,  i  rimborsi,  le   sanzioni,   gli
    interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni  vigenti  in
    materia di imposta municipale propria. Le attivita' di accertamento e
    riscossione dell'imposta erariale sono svolte  dal  comune  al  quale
    spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette
    attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 
     12. Il  versamento  dell'imposta,  in  deroga  all'articolo  52  del
    decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e'  effettuato  secondo
    le disposizioni di cui all'articolo  17  del  decreto  legislativo  9
    luglio 1997, n. 241, con le modalita' stabilite con provvedimento del
    direttore dell'Agenzia delle entrate. 
     13. Restano ferme le disposizioni dell'articolo  9  e  dell'articolo
    14, commi 1 e 6  del  decreto  legislativo  14  marzo  2011,  n.  23.
    All'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.
    23, le parole: "dal 1° gennaio 2014", sono sostituite dalle seguenti:
    "dal 1° gennaio 2012".  Al  comma  4  dell'articolo  14  del  decreto
    legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli  articoli  23,
    53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e  al  comma
    31 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n.  549,  le  parole
    "ad un quarto" sono sostituite dalle seguenti "alla misura  stabilita
    dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.
    472". Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del  codice  civile
    il  riferimento  alla  "legge  per  la  finanza  locale"  si  intende
    effettuato a tutte disposizioni che disciplinano  i  singoli  tributi
    comunali e provinciali. La riduzione dei  trasferimenti  erariali  di
    cui ai commi 39 e 46 dell'articolo  2  del  decreto-legge  3  ottobre
    2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
    2006, n. 286, e successive modificazioni, e' consolidata, a decorrere
    dall'anno 2011, all'importo risultante dalle certificazioni di cui al
    decreto 7 aprile 2010 del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
    emanato, di concerto con il  Ministero  dell'interno,  in  attuazione
    dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
     14. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 
         a. l'articolo  1  del  decreto-legge  27  maggio  2008,  n.  93,
    convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126; 
         b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e)  ed  h)  del
    comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,
    n. 446; 
         c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8  e  il  comma  4
    dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 
         d. il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre
    2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
    2009, n. 14. 
     15. A decorrere dall'anno d'imposta  2012,  tutte  le  deliberazioni
    regolamentari e tariffarie relative  alle  entrate  tributarie  degli
    enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e  delle
    finanze,  Dipartimento  delle  finanze,  entro  il  termine  di   cui
    all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997,  e
    comunque entro trenta giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine
    previsto per l'approvazione del bilancio di  previsione.  Il  mancato
    invio delle predette deliberazioni nei  termini  previsti  dal  primo
    periodo  e'  sanzionato,  previa  diffida  da  parte  del   Ministero
    dell'interno,  con  il  blocco,  sino  all'adempimento   dell'obbligo
    dell'invio,  delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti
    inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e   delle
    finanze, di concerto con il Ministero  dell'interno,  di  natura  non
    regolamentare  sono  stabilite  le  modalita'  di  attuazione,  anche
    graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente
    comma. Il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  pubblica,  sul
    proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai  comuni.  Tale
    pubblicazione sostituisce l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto
    dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo  n.
    446 del 1997. 
     16. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto  legislativo
    28 settembre 1998, n. 360, le parole "31  dicembre"  sono  sostituite
    dalle parole:"20 dicembre". All'articolo 1,  comma  11,  del  decreto
    legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito  dalla  legge  14  settembre
    2011, n. 148, le parole da "differenziate"  a  "legge  statale"  sono
    sostituite dalle seguenti:  "utilizzando  esclusivamente  gli  stessi
    scaglioni di reddito stabiliti,  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito
    delle  persone  fisiche,  dalla  legge  statale,  nel  rispetto   del
    principio  di  progressivita'".  L'Agenzia  delle  Entrate   provvede
    all'erogazione dei rimborsi dell'addizionale comunale all'imposta sul
    reddito delle persone fisiche gia' richiesti con dichiarazioni o  con
    istanze presentate entro la data di entrata in  vigore  del  presente
    decreto, senza far  valere  l'eventuale  prescrizione  decennale  del
    diritto dei contribuenti. 
     17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi
    dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23,  e  il
    fondo perequativo, come determinato ai  sensi  dell'articolo  13  del
    medesimo decreto legislativo n.  23  del  2011,  ed  i  trasferimenti
    erariali dovuti ai comuni della Regione  Siciliana  e  della  Regione
    Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al maggior gettito  ad
    aliquota di base attribuito ai comuni dalle disposizioni  recate  dal
    presente  articolo.  In  caso  di  incapienza  ciascun  comune  versa
    all'entrata del  bilancio  dello  Stato  le  somme  residue.  Con  le
    procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42,
    le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le Province
    autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero  al  bilancio
    statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio
    territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo
    stesso articolo 27, a valere  sulle  quote  di  compartecipazione  ai
    tributi erariali, e' accantonato un importo pari al  maggior  gettito
    di cui al precedente periodo. 
     18. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo  2011,
    n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai commi 1 e 2", sono  aggiunte
    le seguenti:  "nonche',  per  gli  anni  2012,  2013  e  2014,  dalla
    compartecipazione di cui al comma 4"; 
     19. Per gli anni 2012, 2013 e  2014,  non  trovano  applicazione  le
    disposizioni recate dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo  2,
    nonche' dal comma 10 dell'articolo  14  del  decreto  legislativo  14
    marzo 2011, n. 23. 
     20.  La  dotazione  del  fondo  di  solidarieta'  per  i  mutui  per
    l'acquisto della prima casa e' incrementata di 10 milioni di euro per
    ciascuno degli anni 2012 e 2013. 
     21. All'articolo  7  del  decreto  legge  13  maggio  2011,  n.  70,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,
    sono apportate le seguenti modifiche: 
         a) al comma 2-bis, secondo  periodo,  le  parole  "30  settembre
    2011", sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2012"; 
         b) al comma 2-ter, primo periodo, le parole: "20 novembre 2011",
    sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012"; 
         c) al comma 2-ter, terzo periodo, le parole: "20 novembre 2012",
    sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013". 
     Restano salve le domande  presentate  e  gli  effetti  che  si  sono
    prodotti  dopo  la  scadenza  dei   termini   originariamente   posti
    dall'articolo 7 del decreto legge n. 70 del 2011. 
    
            
          
              
                Capo II 
    Disposizioni in materia di maggiori entrate

                                   Art. 14 
     
         Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
     
     1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e' istituito in  tutti  i  comuni
    del territorio nazionale  il  tributo  comunale  sui  rifiuti  e  sui
    servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di  gestione  dei
    rifiuti urbani e dei rifiuti  assimilati  avviati  allo  smaltimento,
    svolto in regime di privativa dai comuni, e  dei  costi  relativi  ai
    servizi indivisibili dei comuni. 
     2. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria e' il comune nel cui
    territorio insiste,  interamente  o  prevalentemente,  la  superficie
    degli immobili assoggettabili al tributo. 
     3. Il tributo e' dovuto da chiunque possieda,  occupi  o  detenga  a
    qualsiasi titolo locali o aree scoperte,  a  qualsiasi  uso  adibiti,
    suscettibili di produrre rifiuti urbani. 
     4. Sono escluse dalla tassazione le aree  scoperte  pertinenziali  o
    accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali  di  cui
    all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate
    in via esclusiva. 
     5. Il tributo e' dovuto da coloro che occupano o detengono i  locali
    o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di  solidarieta'
    tra i componenti del nucleo familiare  o  tra  coloro  che  usano  in
    comune i locali o le aree stesse. 
     6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi
    nel corso dello stesso anno solare, il tributo e' dovuto soltanto dal
    possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta', usufrutto,
    uso, abitazione, superficie. 
     7. Nel caso di locali in multiproprieta'  e  di  centri  commerciali
    integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni  e'  responsabile
    del versamento del tributo dovuto per i locali ed  aree  scoperte  di
    uso comune e per i locali  ed  aree  scoperte  in  uso  esclusivo  ai
    singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi
    ultimi,  gli  altri  obblighi  o  diritti  derivanti   dal   rapporto
    tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 
     8. Il tributo e' corrisposto in base a tariffa commisurata  ad  anno
    solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. 
     9. La  tariffa  e'  commisurata  alle  quantita'  e  qualita'  medie
    ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in  relazione
    agli usi e alla tipologia di attivita' svolte, sulla base dei criteri
    determinati con il regolamento di cui al  comma  12.  Per  le  unita'
    immobiliari a  destinazione  ordinaria  iscritte  o  iscrivibili  nel
    catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al  tributo  e'
    pari all'80 per cento della superficie catastale determinata  secondo
    i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del  Presidente
    della Repubblica 23  marzo  1998,  n.  138.  Per  gli  immobili  gia'
    denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli
    interessati, le  superfici  che  risultano  inferiori  alla  predetta
    percentuale a seguito di  incrocio  dei  dati  comunali,  comprensivi
    della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio,  secondo
    modalita' di interscambio stabilite con provvedimento  del  Direttore
    della  predetta  Agenzia,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'   ed
    autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli
    elementi necessari per effettuare la determinazione della  superficie
    catastale, gli intestatari  catastali  provvedono,  a  richiesta  del
    comune,  a  presentare  all'ufficio  provinciale   dell'Agenzia   del
    territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le
    modalita' stabilite dal regolamento di cui al  decreto  del  Ministro
    delle finanze 19 aprile 1994, n.  701,  per  l'eventuale  conseguente
    modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento. Per  le
    altre unita' immobiliari la superficie assoggettabile al  tributo  e'
    costituita da quella calpestabile. 
     10. Nella determinazione della superficie assoggettabile al  tributo
    non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano  di  regola
    rifiuti  speciali,  a  condizione  che  il  produttore  ne   dimostri
    l'avvenuto trattamento in conformita' alla normativa vigente. 
     11. La tariffa e' composta da una  quota  determinata  in  relazione
    alle componenti essenziali del costo del  servizio  di  gestione  dei
    rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai
    relativi ammortamenti, e da una quota rapportata  alle  quantita'  di
    rifiuti conferiti, al servizio fornito e  all'entita'  dei  costi  di
    gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi
    di  investimento  e  di  esercizio.   La   tariffa   e'   determinata
    ricomprendendo anche i costi  di  cui  all'articolo  15  del  decreto
    legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. 
     12. Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012,  ai  sensi
    dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
    proposta del Ministro dell'economia e delle finanze  e  del  Ministro
    dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentita  la
    Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri
    per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e
    per la determinazione della tariffa. Il regolamento emanato ai  sensi
    del primo periodo del presente comma si applica a decorrere dall'anno
    successivo alla data  della  sua  entrata  in  vigore.  Si  applicano
    comunque in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013  e  fino
    alla data da cui decorre l'applicazione del  regolamento  di  cui  al
    primo periodo del presente comma, le disposizioni di cui  al  decreto
    del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
     13. Alla tariffa determinata in base alle  disposizioni  di  cui  ai
    commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a  0,30  euro  per
    metro  quadrato,  a  copertura  dei   costi   relativi   ai   servizi
    indivisibili dei comuni,  i  quali  possono,  con  deliberazione  del
    consiglio  comunale,  modificare   in   aumento   la   misura   della
    maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola  in  ragione  della
    tipologia dell'immobile e della zona ove e' ubicato. 
     13-bis.  A  decorrere  dall'anno  2013  il  fondo  sperimentale   di
    riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2  del  decreto
    legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,  e  il  fondo  perequativo,  come
    determinato  ai  sensi  dell'articolo   13   del   medesimo   decreto
    legislativo n. 23 del 2011, ed i  trasferimenti  erariali  dovuti  ai
    comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono  ridotti
    in misura corrispondente al  gettito  derivante  dalla  maggiorazione
    standard di cui al  comma  13  del  presente  articolo.  In  caso  di
    incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello  Stato
    le somme residue. Con le procedure previste  dall'articolo  27  della
    legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e  Valle
    d'Aosta, nonche'  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
    assicurano il recupero  al  bilancio  statale  del  predetto  maggior
    gettito  dei  comuni   ricadenti   nel   proprio   territorio.   Fino
    all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso  articolo
    27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, e'
    accantonato un importo pari al maggior gettito di cui  al  precedente
    periodo. 
     14. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio  di
    gestione  dei  rifiuti  delle   istituzioni   scolastiche,   di   cui
    all'articolo 33-bis, del decreto-legge  31  dicembre  2007,  n.  248,
    convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.  Il
    costo  relativo  alla  gestione   dei   rifiuti   delle   istituzioni
    scolastiche e' sottratto dal costo che deve  essere  coperto  con  il
    tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. 
     15. Il comune con regolamento puo' prevedere  riduzioni  tariffarie,
    nella misura massima del trenta per cento, nel caso di: 
         a) abitazioni con unico occupante; 
         b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od  altro
    uso limitato e discontinuo; 
         c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad
    uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; 
         d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano  o  abbiano  la
    dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero; 
         e) fabbricati rurali ad uso abitativo. 
     16. Nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta, il  tributo  e'
    dovuto in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da
    determinare, anche in maniera graduale, in  relazione  alla  distanza
    dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o
    di fatto servita. 
     17. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la
    raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche. 
     18.  Alla  tariffa  e'  applicato  un  coefficiente   di   riduzione
    proporzionale alle quantita' di rifiuti assimilati che il  produttore
    dimostri di aver avviato al recupero. 
     19. Il consiglio comunale puo'  deliberare  ulteriori  riduzioni  ed
    esenzioni.  Tali  agevolazioni  sono  iscritte   in   bilancio   come
    autorizzazioni di spesa e la  relativa  copertura  e'  assicurata  da
    risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio
    al quale si riferisce l'iscrizione stessa. 
     20. Il tributo e' dovuto nella misura massima del 20 per cento della
    tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione  dei
    rifiuti, ovvero di effettuazione dello  stesso  in  grave  violazione
    della disciplina di riferimento, nonche' di interruzione del servizio
    per motivi sindacali o per  imprevedibili  impedimenti  organizzativi
    che abbiano determinato una  situazione  riconosciuta  dall'autorita'
    sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. 
     21. Le agevolazioni di cui ai commi da 15 a 20  si  applicano  anche
    alla maggiorazione di cui al comma 13. 
     22. Con regolamento da  adottarsi  ai  sensi  dell'articolo  52  del
    decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il  consiglio  comunale
    determina la disciplina per l'applicazione del  tributo,  concernente
    tra l'altro: 
         a) la classificazione delle categorie di attivita' con  omogenea
    potenzialita' di produzione di rifiuti; 
         b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
         c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 
         d) l'individuazione di  categorie  di  attivita'  produttive  di
    rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficolta'  di
    delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano,  percentuali  di
    riduzione rispetto all'intera superficie  su  cui  l'attivita'  viene
    svolta; 
         e)  i  termini  di  presentazione  della  dichiarazione   e   di
    versamento del tributo. 
     23. Il consiglio comunale deve  approvare  le  tariffe  del  tributo
    entro il termine fissato da  norme  statali  per  l'approvazione  del
    bilancio di previsione,  in  conformita'  al  piano  finanziario  del
    servizio di gestione dei rifiuti urbani,  redatto  dal  soggetto  che
    svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorita' competente. 
     24. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati  prodotti  da
    soggetti che  occupano  o  detengono  temporaneamente,  con  o  senza
    autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i  comuni
    stabiliscono con il regolamento  le  modalita'  di  applicazione  del
    tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione e'
    temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183  giorni  nel
    corso dello stesso anno solare. 
     25. La misura tariffaria e' determinata in base alla tariffa annuale
    del  tributo,  rapportata  a  giorno,  maggiorata   di   un   importo
    percentuale non superiore al 100 per cento. 
     26. L'obbligo di presentazione della dichiarazione e' assolto con il
    pagamento del tributo da effettuarsi con le modalita' e  nei  termini
    previsti per la tassa di occupazione  temporanea  di  spazi  ed  aree
    pubbliche  ovvero  per  l'imposta  municipale   secondaria   di   cui
    all'articolo 11 del decreto legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,  a
    partire dalla data di entrata in vigore della stessa. 
     27. Per tutto quanto non previsto dai commi da 24 a 26, si applicano
    in quanto compatibili le disposizioni relative  al  tributo  annuale,
    compresa la maggiorazione di cui al comma 13. 
     28. E'  fatta  salva  l'applicazione  del  tributo  provinciale  per
    l'esercizio  delle  funzioni  di   tutela,   protezione   ed   igiene
    dell'ambiente di cui  all'articolo  19  del  decreto  legislativo  30
    dicembre 1992, n.  504.  Il  tributo  provinciale,  commisurato  alla
    superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e'  applicato
    nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo  del
    tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13. 
     29. I comuni che hanno realizzato sistemi  di  misurazione  puntuale
    della quantita' di rifiuti conferiti al  servizio  pubblico  possono,
    con regolamento,  prevedere  l'applicazione  di  una  tariffa  avente
    natura corrispettiva, in luogo del tributo. 
     30. Il costo del servizio e'  determinato  sulla  base  dei  criteri
    stabiliti nel regolamento previsto dal comma 12. 
     31. La tariffa e' applicata e riscossa dal soggetto affidatario  del
    servizio di gestione dei rifiuti urbani. 
     32. I comuni di cui al comma 29 applicano il  tributo  comunale  sui
    rifiuti e sui servizi  limitatamente  alla  componente  diretta  alla
    copertura dei costi  relativi  ai  servizi  indivisibili  dei  comuni
    determinato ai sensi del comma 13. 
     33. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro
    il termine stabilito dal comune nel regolamento, fissato in relazione
    alla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione
    dei locali e  delle  aree  assoggettabili  a  tributo.  Nel  caso  di
    occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione puo'  essere
    presentata anche da uno solo degli occupanti. 
     34. La dichiarazione, redatta su modello messo  a  disposizione  dal
    comune, ha effetto anche per gli anni successivi  sempreche'  non  si
    verifichino modificazioni dei  dati  dichiarati  cui  consegua  a  un
    diverso ammontare del tributo;  in  tal  caso,  la  dichiarazione  va
    presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento. 
     35. Il tributo  comunale  sui  rifiuti  e  sui  servizi,  in  deroga
    all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  e'
    versato esclusivamente al comune. Il versamento del tributo  comunale
    per l'anno di riferimento  e'  effettuato,  in  mancanza  di  diversa
    deliberazione comunale, in quattro  rate  trimestrali,  scadenti  nei
    mesi di gennaio, aprile, luglio e  ottobre,  mediante  bollettino  di
    conto corrente postale ovvero  modello  di  pagamento  unificato.  E'
    consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di
    ciascun anno. 
     36. Il  comune  designa  il  funzionario  responsabile  a  cui  sono
    attribuiti  tutti  i  poteri  per  l'esercizio  di   ogni   attivita'
    organizzativa  e  gestionale,  compreso  quello  di  sottoscrivere  i
    provvedimenti afferenti a tali attivita', nonche'  la  rappresentanza
    in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 
     37. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli  obblighi
    tributari, il funzionario responsabile puo'  inviare  questionari  al
    contribuente, richiedere dati e notizie a uffici  pubblici  ovvero  a
    enti di gestione  di  servizi  pubblici,  in  esenzione  da  spese  e
    diritti, e disporre l'accesso ai  locali  ed  aree  assoggettabili  a
    tributo, mediante personale debitamente autorizzato e  con  preavviso
    di almeno sette giorni. 
     38. In caso di mancata  collaborazione  del  contribuente  od  altro
    impedimento alla  diretta  rilevazione,  l'accertamento  puo'  essere
    effettuato in base a presunzioni semplici di  cui  all'articolo  2729
    del codice civile. 
     39. In  caso  di  omesso  o  insufficiente  versamento  del  tributo
    risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del  decreto
    legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
     40. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si  applica
    la sanzione dal 100 per cento  al  200  per  cento  del  tributo  non
    versato, con un minimo di 50 euro. 
     41. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50
    per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo  di
    50 euro. 
     42.  In  caso  di  mancata,  incompleta  o  infedele   risposta   al
    questionario di cui al comma 37, entro il termine di sessanta  giorni
    dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione  da  euro  100  a
    euro 500. 
     43. Le sanzioni di cui ai commi 40 e 41 sono ridotte ad un terzo se,
    entro  il  termine  per  la  proposizione  del  ricorso,   interviene
    acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se  dovuto,
    della sanzione e degli interessi. 
     44. Resta  salva  la  facolta'  del  comune  di  deliberare  con  il
    regolamento  circostanze  attenuanti  o  esimenti  nel  rispetto  dei
    principi stabiliti dalla normativa statale. 
     45. Per tutto quanto non previsto dalle  disposizioni  del  presente
    articolo concernenti  il  tributo  comunale  rifiuti  e  servizi,  si
    applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a  170,
    della legge 27 dicembre 2006,  n.  296.  Resta  ferma  l'applicazione
    dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
     46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti  i  vigenti
    prelievi relativi alla gestione dei rifiuti  urbani,  sia  di  natura
    patrimoniale sia di natura  tributaria,  compresa  l'addizionale  per
    l'integrazione  dei  bilanci  degli  enti  comunali  di   assistenza.
    All'articolo 195, comma 2, lettera  e),  del  decreto  legislativo  3
    aprile  2006,  n.  152,  sono  abrogate  le  parole  da  "Ai  rifiuti
    assimilati" fino a "la predetta tariffazione". 
     47. L'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 14  marzo  2011,
    n. 23, e' abrogato, con efficacia a decorrere dalla data  di  cui  al
    comma 46 del presente articolo. 
    
            
          
              
                Capo II 
    Disposizioni in materia di maggiori entrate

                                   Art. 15 
     
                      Disposizioni in materia di accise 
     
     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
    le seguenti aliquote di accisa di cui all'Allegato I del testo  unico
    delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla
    produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
    approvato con il decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  e
    successive modificazioni, sono fissate nelle misure sottoindicate: 
         a) benzina e benzina con piombo: euro 704,20 per mille litri; 
         b) gasolio usato come carburante: euro 593,20 per mille litri; 
         c) gas di petrolio liquefatti usati come carburante: euro 267,77
    per mille chilogrammi; 
         d) gas naturale per autotrazione: euro 0,00331per metro cubo. 
     2. A decorrere dal 1°  gennaio  2013,  l'aliquota  di  accisa  sulla
    benzina e sulla benzina con piombo nonche' l'aliquota di  accisa  sul
    gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo  unico
    richiamato nel comma 1, sono fissate, rispettivamente, ad euro 704,70
    per mille litri e ad euro 593,70 per mille litri. 
     3. Agli aumenti di accisa  sulle  benzine,  disposti  dai  commi  1,
    lettera a), e 2, non si applica  l'articolo  1,  comma  154,  secondo
    periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
     4. Il maggior onere conseguente agli aumenti dell'aliquota di accisa
    sul gasolio usato come carburante, disposti dai commi 1, lettera  b),
    e 2, e' rimborsato, con le modalita' previste dall'articolo 6,  comma
    2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio  2007,
    n. 26, nei confronti dei soggetti di cui  all'articolo  5,  comma  1,
    limitatamente agli esercenti le  attivita'  di  trasporto  merci  con
    veicoli  di  massa  massima  complessiva  pari  o  superiore  a   7,5
    tonnellate, e comma 2, del decreto legge 28 dicembre  2001,  n.  452,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. 
    
            
          
              
                Capo II 
    Disposizioni in materia di maggiori entrate

                                   Art. 16 
     
    Disposizioni per la tassazione di  auto  di  lusso,  imbarcazioni  ed
                                    aerei 
     
     1. Al comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
    98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
    111, dopo il primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  "A  partire
    dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica  di
    cui al primo periodo e' fissata in euro  20  per  ogni  chilowatt  di
    potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.". 
     2. Dal 1° maggio 2012 le unita' da diporto che stazionino  in  porti
    marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in  acque  pubbliche,
    anche se in concessione a privati, sono soggette al  pagamento  della
    tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione
    di esso, nelle misure di seguito indicate: 
         a) euro 5 per le unita' con scafo di lunghezza da 10,01 metri  a
    12 metri; 
         b) euro 8 per le unita' con scafo di lunghezza da 12,01 metri  a
    14 metri; 
         c) euro 10 per le unita' con scafo di lunghezza da  14,01  a  17
    metri; 
         d) euro 30 per le unita' con scafo di lunghezza da  17,01  a  24
    metri; 
         e) euro 90 per le unita' con scafo di lunghezza da  24,01  a  34
    metri; 
         f) euro 207 per le unita' con scafo di lunghezza da 34,01  a  44
    metri; 
         g) euro 372 per le unita' con scafo di lunghezza da 44,01  a  54
    metri; 
         h) euro 521 per le unita' con scafo di lunghezza da 54,01  a  64
    metri; 
         i) euro 703 per le unita' con scafo di lunghezza superiore a  64
    metri. 
     3. La tassa e' ridotta  alla  meta'  per  le  unita'  con  scafo  di
    lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai  proprietari
    residenti, come propri ordinari  mezzi  di  locomozione,  nei  comuni
    ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonche' per  le
    unita' di cui al comma 2 a vela con motore ausiliario. 
     4. La tassa non si applica alle unita' di proprieta' o in  uso  allo
    Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio,
    ai  battelli  di  servizio,  purche'  questi  rechino   l'indicazione
    dell'unita' da diporto al  cui  servizio  sono  posti,  nonche'  alle
    unita' di cui al comma 2 che si trovino in un'area di  rimessaggio  e
    per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio. 
     5. Sono esenti dalla tassa di cui al comma 2 le  unita'  da  diporto
    possedute ed utilizzate  da  enti  ed  associazioni  di  volontariato
    esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso. 
     6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2  e
    3 la lunghezza e' misurata secondo le  norme  armonizzate  EN/ISO/DIS
    8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto. 
     7. Sono tenuti al  pagamento  della  tassa  di  cui  al  comma  2  i
    proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di  riservato
    dominio o gli utilizzatori a titolo  di  locazione  finanziaria.  Con
    provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite
    le modalita' ed i termini di pagamento della tassa, di  comunicazione
    dei dati identificativi dell'unita' da diporto e  delle  informazioni
    necessarie all'attivita' di  controllo.  I  pagamenti  sono  eseguiti
    anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio  dello
    Stato. Il gettito della tassa di cui al comma 2 affluisce all'entrata
    del bilancio dello Stato. 
     8. La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa  di  cui
    al  comma  2  e'  esibita  dal  comandante  dell'unita'  da   diporto
    all'Agenzia delle dogane  ovvero  all'impianto  di  distribuzione  di
    carburante, per l'annotazione nei registri  di  carico-scarico  ed  i
    controlli a posteriori, al  fine  di  ottenere  l'uso  agevolato  del
    carburante per lo stazionamento o la navigazione. 
     9. Le Capitanerie di porto, le  forze  preposte  alla  tutela  della
    sicurezza e alla vigilanza in mare, nonche' le altre  forze  preposte
    alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia  giudiziaria  e
    tributaria  vigilano  sul  corretto   assolvimento   degli   obblighi
    derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a  7  del  presente
    articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale
    di  constatazione  che   trasmettono   alla   direzione   provinciale
    dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al
    luogo della commissione della violazione,  per  l'accertamento  delle
    stesse. Per  l'accertamento,  la  riscossione  e  il  contenzioso  si
    applicano le disposizioni in materia  di  imposte  sui  redditi;  per
    l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di  cui  al
    decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la  definizione
    ivi prevista. Le violazioni possono essere  definite  entro  sessanta
    giorni  dalla  elevazione  del  processo  verbale  di   constatazione
    mediante il pagamento dell'imposta e della sanzione minima ridotta al
    cinquanta per cento. Le controversie concernenti l'imposta di cui  al
    comma 2 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie
    ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 
     10. Per l'omesso, ritardato o parziale  versamento  dell'imposta  si
    applica una sanzione amministrativa tributaria dal  200  al  300  per
    cento dell'importo non versato, oltre all'importo della tassa dovuta. 
     11. E' istituita l'imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui
    all'articolo 744 del  codice  della  navigazione,  immatricolati  nel
    registro aeronautico nazionale, nelle seguenti misure annuali: 
         a) velivoli con peso massimo al decollo: 
           1) fino a 1.000 kg., euro 1,50 al kg; 
           2) fino a 2.000 kg., euro 2,45 al kg; 
           3) fino a 4.000 kg., euro 4,25 al kg; 
           4) fino a 6.000 kg., euro 5,75 al kg; 
           5) fino a 8.000 kg., euro 6,65 al kg; 
           6) fino a 10.000 kg., euro 7,10 al kg; 
           7) oltre 10.000 kg., euro 7,55 al kg; 
         b) elicotteri: l'imposta dovuta e'  pari  al  doppio  di  quella
    stabilita per i velivoli di corrispondente peso; 
         c) alianti, motoalianti, autogiri e aerostati, euro 450,00. 
     12. L'imposta e' dovuta da chi risulta dai pubblici registri  essere
    proprietario,  usufruttuario,  acquirente  con  patto  di   riservato
    dominio,  ovvero  utilizzatore  a  titolo  di  locazione  finanziaria
    dell'aeromobile,  ed  e'  corrisposta  all'atto  della  richiesta  di
    rilascio  o  di  rinnovo   del   certificato   di   revisione   della
    aeronavigabilita' in relazione all'intero periodo  di  validita'  del
    certificato stesso. Nel caso in cui il  certificato  abbia  validita'
    inferiore  ad  un  anno  l'imposta  e'  dovuta  nella  misura  di  un
    dodicesimo degli importi di cui al  comma  11  per  ciascun  mese  di
    validita'. 
     13.  Per  gli  aeromobili  con  certificato   di   revisione   della
    aeronavigabilita' in corso di  validita'  alla  data  di  entrata  in
    vigore del presente  decreto  l'imposta  e'  versata,  entro  novanta
    giorni da tale data, in misura pari a  un  dodicesimo  degli  importi
    stabiliti nel comma 11 per ciascun  mese  da  quello  in  corso  alla
    predetta data sino al mese in cui scade  la  validita'  del  predetto
    certificato. Entro lo stesso termine  deve  essere  pagata  l'imposta
    relativa agli aeromobili per i quali il rilascio  o  il  rinnovo  del
    certificato di revisione della aeronavigabilita' avviene nel  periodo
    compreso fra la data di entrata in vigore del presente decreto ed  il
    31 gennaio 2012. 
     14. Sono esenti dall'imposta di cui al comma 11  gli  aeromobili  di
    Stato e quelli ad essi equiparati; gli aeromobili di proprieta' o  in
    esercenza dei licenziatari dei servizi  di  linea  e  non  di  linea,
    nonche' del lavoro aereo, di cui al codice della  navigazione,  parte
    seconda, libro I, titolo VI, capi I, II  e  III;  gli  aeromobili  di
    proprieta' o in esercenza delle Organizzazioni Registrate (OR), delle
    scuole di addestramento FTO  (Flight  Training  Organisation)  e  dei
    Centri di Addestramento per  le  Abilitazioni  (TRTO  -  Type  Rating
    Training Organisation); gli aeromobili di proprieta' o  in  esercenza
    dell'Aero Club d'Italia, degli Aero Club locali  e  dell'Associazione
    nazionale paracadutisti d'Italia; gli aeromobili immatricolati a nome
    dei costruttori e in attesa di vendita; gli aeromobili esclusivamente
    destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso. 
     15. L'imposta di cui  al  comma  11  e'  versata  secondo  modalita'
    stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate
    da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
    decreto. 
    
            
          
              
                Capo II 
    Disposizioni in materia di maggiori entrate

                                   Art. 17 
     
                                 Canone RAI 
     
     1. Le imprese e le societa', ai sensi di quanto previsto dal decreto
    del Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  nella
    relativa dichiarazione dei redditi,  devono  indicare  il  numero  di
    abbonamento speciale alla radio o alla televisione  la  categoria  di
    appartenenza ai fini dell'applicazione della tariffa  di  abbonamento
    radiotelevisivo speciale, nonche'  gli  altri  elementi  che  saranno
    eventualmente indicati nel provvedimento di approvazione del  modello
    per  la  dichiarazione  dei  redditi,  ai  fini  della  verifica  del
    pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale. 
    
            
          
              
                Capo II 
    Disposizioni in materia di maggiori entrate

                                   Art. 18 
     
                          Clausola di salvaguardia 
     
     1.  All'articolo  40  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
    convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono
    apportate le seguenti modificazioni: 
     a) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente: 
     "1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2012 fino al 31 dicembre 2012  le
    aliquote Iva del 10 e del 21 per cento sono incrementate di  2  punti
    percentuali. A decorrere dal 1° gennaio 2013 continua  ad  applicarsi
    il predetto aumento. A decorrere dal  1°  gennaio  2014  le  predette
    aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali.". 
     b) al comma 1-quater, dopo le parole: "comma 1-ter" sono inserite le
    seguenti: ", secondo e terzo periodo"; nel medesimo comma la  parola:
    " adottati" e' sostituita dalle seguenti: "entrati  in  vigore";  nel
    medesimo comma le parole: "4.000 milioni di  euro  per  l'anno  2012,
    nonche' a 16.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 20.000  milioni
    di euro annui  a  decorrere  dall'anno  2014"  sono  sostitute  dalle
    seguenti: "13.119 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 16.400 milioni
    di euro annui a decorrere dall'anno 2014". 
    
            
          
              
                Capo II 
    Disposizioni in materia di maggiori entrate

                                   Art. 19 
     
           Disposizioni in materia di imposta di bollo su titoli, 
     
         strumenti e prodotti finanziari nonche' su valori "scudati" 
     
       1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, all'articolo 13 della Tariffa,
    parte prima, allegata al decreto del Presidente della  Repubblica  26
    ottobre 1972, n. 642, il comma 2-ter e' sostituito dal seguente: 
     
        
    
    ---------------------------------------------------------------------
    Articolo | Indicazione degli atti   | Imposte | Imposte dovute
    della    | soggetti all'imposta     | dovute  | proporzionali
    Tariffa  |                          | fisse   |
    ---------|--------------------------|---------|----------------------
    13       | 2-ter. Le comunicazioni  |         | 0,1 per cento annuo
             | relative ai prodotti e   |         | per il 2012
             | agli strumenti finan-    |         | 0,15 per cento a
             | ziari, anche non soggetti|         | decorrere dal 2013
             | ad obbligo di deposito,  |         |
             | ad esclusione dei fondi  |         |
             | pensione e dei fondi     |         |
             | sanitari.                |         |
             | Per ogni esemplare, sul  |         |
             | complessivo valore di    |         |
             | mercato o, in mancanza,  |         |
             | sul valore nominale o    |         |
             | di rimborso.             |         |
    ---------------------------------------------------------------------
    
        
     
       2. Nella Nota 3-ter all'articolo  13  della  Tariffa  allegata  al
    decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642: 
         a) il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:  "L'estratto
    conto, compresa  la  comunicazione  relativa  agli  strumenti  ed  ai
    prodotti finanziari, anche non soggetti all'obbligo di  deposito,  si
    considera in ogni caso inviato almeno una volta nel  corso  dell'anno
    nonche' alla chiusura  del  rapporto,  anche  nel  caso  in  cui  non
    sussista un obbligo  di  invio.  Se  le  comunicazioni  sono  inviate
    periodicamente nel corso dell'anno,  l'imposta  di  bollo  dovuta  e'
    rapportata al periodo rendicontato"; 
         b)  l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "Per   le
    comunicazioni relative  ai  prodotti  e  agli  strumenti  finanziari,
    l'imposta e' dovuta nella misura minima di euro 34,20 e nella  misura
    massima di euro 1.200,00.". 
       3. Per le comunicazioni di cui al  comma  2-ter  dell'articolo  13
    della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente  della
    Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, la  percentuale  della  somma  da
    versare entro il 30 novembre 2012 ai sensi dell'articolo  15-bis  del
    decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  642,  e'
    ridotta al 50 per cento. 
       4. Le attivita' oggetto di  rimpatrio  o  di  regolarizzazione  ai
    sensi dell'articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009,  n.  78,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  e
    successive modificazioni e integrazioni, e degli articoli 12 e 15 del
    decreto  legge  25  settembre   2001,   n.   350,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,  n.  409,  e  successive
    modificazioni e integrazioni, e ancora  segretate,  sono  soggette  a
    un'imposta straordinaria dell'1,5 per cento. 
       5. Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1,  lettera  b),
    del  decreto  legge  25  settembre  2001,  n.  350,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,  n.  409,  provvedono  a
    trattenere l'imposta dalle  attivita'  rimpatriate  o  regolarizzate,
    ovvero ricevono  provvista  dallo  stesso  contribuente.  I  medesimi
    intermediari effettuano il relativo versamento in due  rate  di  pari
    importo entro il 16 febbraio 2012  ed  entro  il  16  febbraio  2013,
    secondo  le  disposizioni  contenute  nel  Capo   III   del   decreto
    legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
       6.  Gli  intermediari  di  cui  al  comma   precedente   segnalano
    all'Agenzia delle Entrate i contribuenti nei confronti dei quali  non
    e' stata applicata  e  versata  l'imposta  a  causa  dell'intervenuta
    cessazione del rapporto di deposito, amministrazione o gestione delle
    attivita' rimpatriate o  regolarizzate  o,  comunque,  per  non  aver
    ricevuto la provvista di cui al comma precedente. Nei  confronti  dei
    contribuenti l'imposta e' riscossa mediante  iscrizione  a  ruolo  ai
    sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29
    settembre 1973, n. 602. 
       7.  Per  l'omesso  versamento  si  applica   una   sanzione   pari
    all'importo non versato. 
       8. Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta,  nonche'  per
    il relativo contenzioso si applicano le disposizioni  in  materia  di
    imposte sui redditi. 
       9. L'imposta di cui al comma 4 e' dovuta anche  per  le  attivita'
    oggetto di emersione che, alla data di entrata in vigore del presente
    decreto, sono state in tutto o in parte  prelevate  dal  rapporto  di
    deposito,  amministrazione  o  gestione  acceso  per  effetto   della
    procedura di emersione ovvero comunque dismesse. 
       10. Con provvedimento del  Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate
    sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 4 a 9. 
    
            
          
              
                Capo II 
    Disposizioni in materia di maggiori entrate

                                   Art. 20 
     
                        Riallineamento partecipazioni 
     
     1. La disposizione del comma 12 dell'articolo 23 del decreto legge 6
    luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
    luglio 2011, n. 111, si applica anche alle operazioni effettuate  nel
    periodo di imposta in  corso  al  31  dicembre  2011.  Il  versamento
    dell'imposta sostitutiva e' dovuto in tre rate  di  pari  importo  da
    versare: 
         a) la prima, entro il termine di  scadenza  dei  versamenti  del
    saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012; 
         b) la seconda e la  terza  entro  il  termine  di  scadenza  dei
    versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata
    di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta
    2014. 
     2. Gli effetti del riallineamento di cui al comma  1  decorrono  dal
    periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. 
     3. Si applicano, ove compatibili, le  modalita'  di  attuazione  dei
    commi da 12 a 14 dell'articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2011, n.
    98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
    111, disposte con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle
    entrate del 22 novembre 2011. 
    
            
          
              
                Capo III 
    Riduzioni di spesa. Costi degli apparati

                                   Art. 21 
     
                        Soppressione enti e organismi 
     
     1. In considerazione del processo di convergenza  ed  armonizzazione
    del  sistema  pensionistico  attraverso  l'applicazione  del   metodo
    contributivo,  nonche'  al  fine   di   migliorare   l'efficienza   e
    l'efficacia dell'azione amministrativa nel  settore  previdenziale  e
    assistenziale, l'INPDAP e  l'ENPALS  sono  soppressi  dalla  data  di
    entrata in vigore del presente decreto e le  relative  funzioni  sono
    attribuite all' INPS, che  succede  in  tutti  i  rapporti  attivi  e
    passivi degli Enti soppressi. 
     2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e
    delle politiche sociali di concerto con il Ministro  dell'economia  e
    delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e  la
    semplificazione, da emanarsi entro 60  giorni  dall'approvazione  dei
    bilanci di chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi alla
    data di entrata in vigore del presente decreto  legge  e  sulla  base
    delle risultanze dei bilanci medesimi,  da  deliberare  entro  il  31
    marzo 2012, le risorse strumentali, umane e  finanziarie  degli  Enti
    soppressi sono trasferite  all'INPS.  Conseguentemente  la  dotazione
    organica  dell'INPS  e'  incrementata   di   un   numero   di   posti
    corrispondente alle unita' di personale di ruolo in  servizio  presso
    gli enti soppressi alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
    decreto. Non sono trasferite le posizioni  soprannumerarie,  rispetto
    alla dotazione organica vigente degli  enti  soppressi,  ivi  incluse
    quelle di cui all'articolo 43, comma 19 della legge 23 dicembre 2000,
    n. 388. Le posizioni soprannumerarie di  cui  al  precedente  periodo
    costituiscono  eccedenze  ai  sensi  dell'articolo  33  del   decreto
    legislativo 30 marzo  2001,  n.  165.  Resta  fermo  quanto  previsto
    dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
    I  due  posti  di  direttore  generale  degli  Enti  soppressi   sono
    trasformati in altrettanti posti  di  livello  dirigenziale  generale
    dell'INPS,  con  conseguente   aumento   della   dotazione   organica
    dell'Istituto  incorporante.  I  dipendenti   trasferiti   mantengono
    l'inquadramento previdenziale di provenienza. 
     3. L'Inps subentra, altresi',  nella  titolarita'  dei  rapporti  di
    lavoro diversi da quelli di cui  al  comma  2  per  la  loro  residua
    durata. 
     4.  Gli  organi  di  cui  all'articolo  3,  comma  2,  del   decreto
    legislativo 30 giugno 1994,  n.  479  e  successive  modificazioni  e
    integrazioni, degli Enti soppressi ai  sensi  del  comma  1,  cessano
    dalla data di adozione dei decreti di cui al comma 2. 
     5. I posti corrispondenti all'incarico di  componente  del  Collegio
    dei  sindaci  dell'INPDAP,  di  qualifica  dirigenziale  di   livello
    generale, in posizione  di  fuori  ruolo  istituzionale,  sono  cosi'
    attribuiti: 
         a) in considerazione  dell'incremento  dell'attivita'  dell'INPS
    derivante dalla soppressione degli Enti di cui al comma 1, due posti,
    di cui uno  in  rappresentanza  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
    politiche  sociali   ed   uno   in   rappresentanza   del   Ministero
    dell'economia e delle finanze, incrementano il numero dei  componenti
    del Collegio dei sindaci dell'INPS; 
         b) due posti in rappresentanza del Ministero del lavoro e  delle
    politiche  sociali  e  tre  posti  in  rappresentanza  del  Ministero
    dell'economia  e  delle  finanze  sono   trasformati   in   posizioni
    dirigenziali di livello  generale  per  le  esigenze  di  consulenza,
    studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
    del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   nell'ambito   del
    Dipartimento della Ragioneria  Generale  dello  Stato;  le  dotazioni
    organiche dei rispettivi Ministeri sono conseguentemente incrementate
    in attesa della emanazione delle disposizioni regolamentari intese ad
    adeguare  in  misura  corrispondente  l'organizzazione  dei  medesimi
    Ministeri. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 7, del citato
    decreto legislativo n. 479 del 1994, si interpreta nel  senso  che  i
    relativi posti concorrono alla determinazione  delle  percentuali  di
    cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e
    successive modifiche ed integrazioni,  relativamente  alle  dotazioni
    organiche dei Ministeri di appartenenza. 
     6. Per le medesime esigenze di cui al comma 5,  lettera  a),  e  per
    assicurare  una   adeguata   rappresentanza   degli   interessi   cui
    corrispondevano le funzioni  istituzionali  di  ciascuno  degli  enti
    soppressi di cui al comma 1, il Consiglio di  indirizzo  e  vigilanza
    dell'INPS e' integrato di sei rappresentanti secondo criteri definiti
    con decreto, non regolamentare,  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
    politiche sociali. 
     7. Entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di  cui  al  comma  2,
    l'Inps provvede al riassetto organizzativo e  funzionale  conseguente
    alla  soppressione  degli  Enti  di  cui  al  comma  1  operando  una
    razionalizzazione dell'organizzazione e delle procedure. 
     8. Le disposizioni  dei  commi  da  1  a  9  devono  comportare  una
    riduzione dei costi complessivi di funzionamento relativi all'INPS ed
    agli Enti soppressi non inferiore a 20 milioni di euro nel  2012,  50
    milioni di euro per l'anno 2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal
    2014. I relativi risparmi sono versati all'entrata del bilancio dello
    Stato per essere riassegnati al Fondo ammortamento titoli  di  Stato.
    Resta fermo il conseguimento dei risparmi, e il correlato  versamento
    all'entrata del bilancio  statale,  derivante  dall'attuazione  delle
    misure di razionalizzazione organizzativa degli enti  di  previdenza,
    previste dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011,  n.
    183. 
     9. Per assicurare il conseguimento degli obiettivi di  efficienza  e
    di   efficacia   di   cui   al   comma   1,   di    razionalizzazione
    dell'organizzazione amministrativa ai sensi del comma 7,  nonche'  la
    riduzione dei costi di cui al comma 8, il  Presidente  dell'INPS,  la
    cui durata in carica, a tal fine, e' differita al 31  dicembre  2014,
    promuove le  piu'  adeguate  iniziative,  ne  verifica  l'attuazione,
    predispone rapporti, con cadenza  quadrimestrale,  al  Ministero  del
    lavoro e delle politiche sociali,  e  al  Ministero  dell'economia  e
    delle finanze in ordine allo stato di  avanzamento  del  processo  di
    riordino conseguente alle disposizioni di cui al  comma  1  e  redige
    alla fine  del  mandato  una  relazione  conclusiva,  che  attesti  i
    risultati conseguiti. 
     10. Al fine di razionalizzare  le  attivita'  di  approvvigionamento
    idrico nei territori delle Regioni Puglia e Basilicata,  nonche'  nei
    territori della provincia di Avellino,  a  decorrere  dalla  data  di
    entrata in vigore  del  presente  decreto,  l'Ente  per  lo  sviluppo
    dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in  Puglia  e  Lucania
    (EIPLI) e' soppresso e posto in liquidazione. 
     11. Le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse  umane  e
    strumentali,  nonche'  tutti  i  rapporti  attivi  e  passivi,   sono
    trasferiti, entro 180 giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
    decreto  al  soggetto  costituito   o   individuato   dalle   Regioni
    interessate, assicurando  adeguata  rappresentanza  delle  competenti
    amministrazioni dello Stato. La tutela occupazionale e' garantita con
    riferimento al personale titolare  di  rapporto  di  lavoro  a  tempo
    indeterminato con l'ente soppresso. A far data dalla soppressione  di
    cui al comma 10 e fino all'adozione delle misure di cui  al  presente
    comma, la gestione liquidatoria dell'Ente e' assicurata  dall'attuale
    gestione commissariale. 
     12. A decorrere dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto,  e'
    istituito, sotto la vigilanza  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
    tutela del territorio e del mare, il Consorzio nazionale per i grandi
    laghi prealpini, che svolge le  funzioni,  con  le  inerenti  risorse
    finanziarie strumentali e di personale, attribuite dall'articolo  63,
    comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  al  consorzio
    del Ticino -  Ente  autonomo  per  la  costruzione,  manutenzione  ed
    esercizio dell'opera regolatrice  del  lago  Maggiore,  al  consorzio
    dell'Oglio -  Ente  autonomo  per  la  costruzione,  manutenzione  ed
    esercizio dell'opera regolatrice  del  lago  d'Iseo  e  al  consorzio
    dell'Adda  -  Ente  autonomo  per  la  costruzione,  manutenzione  ed
    esercizio dell'opera regolatrice del  lago  di  Como.  Per  garantire
    l'ordinaria  amministrazione  e  lo   svolgimento   delle   attivita'
    istituzionali fino all'avvio del  Consorzio  nazionale,  il  Ministro
    dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  con  proprio
    decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
    vigore  del  presente  decreto,  nomina  un  commissario  e  un   sub
    commissario e, su designazione del  Ministro  dell'economia  e  delle
    finanze, un collegio dei revisori formato da tre membri, di  cui  uno
    con  funzioni  di  presidente.  Dalla  data   di   insediamento   del
    commissario,  il  consorzio  del  Ticino  -  Ente  autonomo  per   la
    costruzione, manutenzione ed  esercizio  dell'opera  regolatrice  del
    lago Maggiore,  il  consorzio  dell'Oglio  -  Ente  autonomo  per  la
    costruzione, manutenzione ed  esercizio  dell'opera  regolatrice  del
    lago  d'Iseo  e  il  consorzio  dell'Adda  -  Ente  autonomo  per  la
    costruzione, manutenzione ed  esercizio  dell'opera  regolatrice  del
    lago di  Como  sono  soppressi  e  i  relativi  organi  decadono.  La
    denominazione "Consorzio nazionale  per  i  grandi  laghi  prealpini"
    sostituisce, ad ogni effetto e ovunque  presente,  le  denominazioni:
    <>,
    <>  e
    <
    
              
                Capo III 
    Riduzioni di spesa. Costi degli apparati

                                   Art. 22 
     
         Altre disposizioni in materia di enti e organismi pubblici 
     
     1. Ai fini del monitoraggio della spesa pubblica,  gli  enti  e  gli
    organismi pubblici,  anche  con  personalita'  giuridica  di  diritto
    privato, escluse le societa', che ricevono contributi  a  carico  del
    bilancio dello Stato o al cui patrimonio lo Stato partecipa  mediante
    apporti, sono tenuti, ove i rispettivi ordinamenti non lo  prevedano,
    a trasmettere i bilanci alle amministrazioni vigilanti e al Ministero
    dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
    Generale dello Stato, entro dieci giorni dalla  data  di  delibera  o
    approvazione. 
     2. Al fine di conseguire l'obiettivo di  riduzione  della  spesa  di
    funzionamento  delle  Agenzie,  incluse   quelle   fiscali   di   cui
    all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  e
    degli enti e degli organismi strumentali,  comunque  denominati,  con
    uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo  17,  comma
    2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in
    vigore del presente decreto, su proposta dei Ministri vigilanti e del
    Ministro per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione,  di
    concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
    riordinati,  tenuto   conto   della   specificita'   dei   rispettivi
    ordinamenti, gli organi  collegiali  di  indirizzo,  amministrazione,
    vigilanza e controllo delle Agenzie, incluse quelle  fiscali  di  cui
    all'articolo 10, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  e
    degli  enti  e  degli  organismi  strumentali,  comunque  denominati,
    assicurando la riduzione del numero complessivo  dei  componenti  dei
    medesimi organi. 
     3. Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e  gli  Enti
    locali, negli ambiti di  rispettiva  competenza,  adeguano  i  propri
    ordinamenti  a  quanto  previsto  dall'articolo  6,  comma   5,   del
    decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  con  riferimento  alle  Agenzie,
    agli  enti  e  agli  organismi  strumentali,   comunque   denominati,
    sottoposti alla loro vigilanza entro un anno dall'entrata  in  vigore
    del presente decreto. 
     4. La riduzione di cui al comma 2 si applica a decorrere  dal  primo
    rinnovo dei componenti degli organi  di  indirizzo,  amministrazione,
    vigilanza e controllo successivo alla data di entrata in  vigore  dei
    regolamenti ivi previsti. 
     5. All'articolo 1, comma 3, del decreto legge 30 aprile 2010, n. 64,
    recante "Disposizioni urgenti in materia di  spettacolo  e  attivita'
    culturali", convertito, con  modificazioni,  nella  legge  29  giugno
    2010, n. 100, le parole "entro il termine di diciotto mesi dalla data
    di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"
    sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2012". 
     6. I commi da 18 a 26 dell'articolo 14 del  decreto-legge  6  luglio
    2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
    2011, n. 111, sono sostituiti dai seguenti: 
     «18.  E'  istituita  l'Agenzia  per  la  promozione   all'estero   e
    l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di denominata "ICE -
    Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
    imprese italiane", ente dotato di personalita' giuridica  di  diritto
    pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero
    dello sviluppo economico, che li esercita sentiti, per le materie  di
    rispettiva  competenza,  il  Ministero  degli  affari  esteri  ed  il
    Ministero dell'economia e delle finanze. 
     19. Le funzioni attribuite all'ICE  dalla  normativa  vigente  e  le
    inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi  i
    relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti,  senza
    che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche  giudiziale,
    al Ministero dello  sviluppo  economico,  il  quale  entro  sei  mesi
    dall'entrata in vigore della legge e' conseguentemente  riorganizzato
    ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
    300, e successive  modificazioni,  e  all'Agenzia  di  cui  al  comma
    precedente. Le risorse gia' destinate all'ICE  per  il  finanziamento
    dell'attivita' di promozione e di sviluppo degli  scambi  commerciali
    con l'estero,  come  determinate  nella  Tabella  C  della  legge  13
    dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un apposito  Fondo  per  la
    promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese,  da
    istituire nello stato di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
    economico. 
     20. L'Agenzia opera al fine di  sviluppare  l'internazionalizzazione
    delle imprese italiane, nonche' la commercializzazione dei beni e dei
    servizi  italiani  nei  mercati  internazionali,  e   di   promuovere
    l'immagine del prodotto  italiano  nel  mondo.  L'Agenzia  svolge  le
    attivita' utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati  e,  in
    particolare, offre servizi di informazione, assistenza  e  consulenza
    alle imprese italiane che  operano  nel  commercio  internazionale  e
    promuove  la  cooperazione  nei  settori  industriale,   agricolo   e
    agro-alimentare, della distribuzione e  del  terziario,  al  fine  di
    incrementare  la  presenza  delle  imprese   italiane   sui   mercati
    internazionali. Nello svolgimento delle proprie attivita',  l'Agenzia
    opera in stretto raccordo con le regioni,  le  camere  di  commercio,
    industria,   artigianato    e    agricoltura,    le    organizzazioni
    imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati. 
     21. Sono organi dell'Agenzia il  presidente,  nominato,  al  proprio
    interno,  dal  consiglio  di   amministrazione,   il   consiglio   di
    amministrazione, costituito da cinque membri, di cui uno con funzioni
    di presidente, e il collegio dei revisori dei  conti.  I  membri  del
    consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente
    della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
    proposta del Ministro dello sviluppo economico. Uno dei cinque membri
    e' designato dal Ministro degli affari esteri. I membri del consiglio
    di amministrazione sono  scelti  tra  persone  dotate  di  indiscusse
    moralita' e indipendenza,  alta  e  riconosciuta  professionalita'  e
    competenza nel settore. La carica  di  componente  del  consiglio  di
    amministrazione e' incompatibile con incarichi politici elettivi.  Le
    funzioni di controllo di regolarita'  amministrativo-contabile  e  di
    verifica sulla regolarita' della gestione dell'Agenzia sono  affidate
    al collegio dei  revisori,  composto  di  tre  membri  ed  un  membro
    supplente, designati dai Ministeri dello  sviluppo  economico,  degli
    affari esteri e dell'economia e delle finanze, che  nomina  anche  il
    supplente. La presidenza del collegio spetta  al  rappresentante  del
    Ministero dell'economia e delle finanze. I membri  del  consiglio  di
    amministrazione dell'Agenzia durano in carica quattro anni e  possono
    essere confermati una sola volta. All'Agenzia si applica  il  decreto
    legislativo 30 giugno 2011, n. 123. E' esclusa l'applicabilita' della
    disciplina della revisione legale di cui al  decreto  legislativo  27
    gennaio 2009, n. 39. 
     22.  Il   direttore   generale   svolge   funzioni   di   direzione,
    coordinamento  e  controllo  della  struttura  dell'Agenzia.  Formula
    proposte al consiglio di amministrazione, da' attuazione ai programmi
    e alle deliberazioni da questo approvati e assicura  gli  adempimenti
    di  carattere   tecnico-amministrativo,   relativi   alle   attivita'
    dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue  finalita'  istituzionali.
    Il direttore generale e' nominato per un  periodo  di  quattro  anni,
    rinnovabili per una sola volta. Al direttore generale non si  applica
    il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
    165. 
     23. I compensi spettanti ai membri del consiglio di  amministrazione
    sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di
    concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   in
    conformita' alle  norme  di  contenimento  della  spesa  pubblica  e,
    comunque, entro i limiti di quanto  previsto  per  enti  di  similari
    dimensioni. Gli oneri derivanti dall'attuazione  del  presente  comma
    sono coperti nell'ambito delle risorse di cui ai commi 26-bis,  primo
    periodo,  26-ter  e  26-quater.  Se  dipendenti  di   amministrazioni
    pubbliche, ai membri del consiglio di amministrazione si  applica  il
    comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto. 
     24.  Il  consiglio  di  amministrazione  dell'Agenzia  delibera   lo
    statuto,  il  regolamento  di  organizzazione,  di  contabilita',  la
    dotazione organica del personale, nel limite massimo di  300  unita',
    ed i bilanci. Detti atti sono trasmessi ed  approvati  dai  Ministeri
    vigilanti,  di  concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
    finanze, che possono formulare i propri rilievi entro novanta  giorni
    per lo statuto  ed  entro  sessanta  giorni  dalla  ricezione  per  i
    restanti atti. Il piano annuale di attivita' e' definito tenuto conto
    delle proposte provenienti, attraverso  il  Ministero  degli  esteri,
    dalle rappresentanze diplomatiche e consolari. 
     25. L'Agenzia  opera  all'estero  nell'ambito  delle  Rappresentanze
    diplomatiche  e  consolari  con  modalita'  stabilite  con   apposita
    convenzione stipulata tra l'Agenzia, il Ministero degli affari esteri
    e il Ministero dello sviluppo economico.  Il  personale  dell'Agenzia
    all'estero -  e'  individuato,  sentito  il  Ministero  degli  Affari
    Esteri, nel limite di un  contingente  massimo  definito  nell'ambito
    della dotazione  organica  di  cui  al  comma  24  -  e  puo'  essere
    accreditato, previo nulla osta del  Ministero  degli  affari  esteri,
    secondo le  procedure  previste  dall'articolo  31  del  decreto  del
    Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.  18,  in  conformita'
    alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e
    tenendo   conto   delle   consuetudini   esistenti   nei   Paesi   di
    accreditamento.   Il   funzionario   responsabile   dell'ufficio   e'
    accreditato presso le  autorita'  locali  in  lista  diplomatica.  Il
    restante  personale  e'  notificato   nella   lista   del   personale
    tecnico-amministrativo. Il personale dell'Agenzia all'estero  dipende
    dal titolare della Rappresentanza  diplomatica  per  tutto  cio'  che
    concerne i rapporti  con  le  autorita'  estere,  e'  coordinato  dal
    titolare della  Rappresentanza  diplomatica,  nel  quadro  delle  sue
    funzioni di vigilanza e  di  direzione,  e  opera  in  linea  con  le
    strategie  di  internazionalizzazione  delle  imprese  definite   dal
    Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero degli
    affari esteri. 
     26. In sede di prima applicazione, con i decreti  di  cui  al  comma
    26-bis, e' trasferito  all'Agenzia  un  contingente  massimo  di  300
    unita', provenienti dal personale dipendente  a  tempo  indeterminato
    del soppresso istituto, da individuarsi sulla base di una valutazione
    comparativa per titoli. Il personale  locale,  impiegato  presso  gli
    uffici all'estero del soppresso  istituto  con  rapporti  di  lavoro,
    anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello
    Stato estero, e' attribuito all'Agenzia. I contratti  di  lavoro  del
    personale locale sono controfirmati dal titolare della Rappresentanza
    diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e  direzione,
    al fine dell'impiego del personale  in  questione  nell'ambito  della
    Rappresentanza stessa. 
     26-bis. Con uno o piu'  decreti  di  natura  non  regolamentare  del
    Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello
    sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
    finanze, si provvede, nel rispetto di quanto previsto dal comma 26  e
    dalla lettera b)  del  comma  26-sexies,  alla  individuazione  delle
    risorse  umane,  strumentali,  finanziarie,  nonche'   dei   rapporti
    giuridici attivi e passivi facenti capo  al  soppresso  istituto,  da
    trasferire all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico. Con i
    medesimi decreti si provvede a rideterminare le  dotazioni  organiche
    del Ministero dello sviluppo economico in misura corrispondente  alle
    unita' di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito.  Il
    Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
    con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio.  Al  fine
    della adozione dei decreti di cui al  presente  comma,  il  Ministero
    dello sviluppo  economico  cura,  anche  con  la  collaborazione  dei
    competenti dirigenti del soppresso istituto,  la  ricognizione  delle
    risorse e dei rapporti attivi e passivi da trasferire e provvede alla
    gestione delle attivita' strumentali a tale trasferimento. Nelle more
    dell'adozione dei decreti di cui al primo periodo, sono  fatti  salvi
    gli atti e le iniziative relativi ai rapporti giuridici gia'  facenti
    capo all'ICE, per i quali devono intendersi autorizzati i pagamenti a
    fronte  di  obbligazioni  gia'   assunte.   Fino   all'adozione   del
    regolamento di cui al comma 19, con  il  quale  sono  individuate  le
    articolazioni  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  necessarie
    all'esercizio  delle  funzioni   e   all'assolvimento   dei   compiti
    trasferiti, le attivita' relative all'ordinaria amministrazione  gia'
    facenti capo all'ICE continuano ad essere svolte presso le sedi e con
    gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Per garantire  la  continuita'
    dei  rapporti  che  facevano  capo  all'ICE  e  la  correttezza   dei
    pagamenti,  il  predetto  Ministero  dello  sviluppo  economico  puo'
    delegare un dirigente per lo svolgimento delle attivita' di ordinaria
    amministrazione. 
     26-ter. A decorrere dall'anno 2012, la dotazione del Fondo di cui al
    comma 19 e' determinata ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  lettera
    d),  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  ed   e'   destinata
    all'erogazione  all'Agenzia  di  un   contributo   annuale   per   il
    finanziamento  delle  attivita'  di  promozione   all'estero   e   di
    internazionalizzazione delle imprese italiane. A decorrere  dall'anno
    2012 e' altresi' iscritto nello stato  di  previsione  del  Ministero
    dello  sviluppo  economico  un   apposito   capitolo   destinato   al
    finanziamento delle spese  di  funzionamento,  la  cui  dotazione  e'
    determinata ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  lettera  d),  della
    legge 31 dicembre 2009, n. 196 e  di  un  apposito  capitolo  per  il
    finanziamento delle  spese  di  natura  obbligatoria  della  medesima
    Agenzia. Il contributo erogato per il finanziamento  delle  attivita'
    di promozione all'estero e di  internazionalizzazione  delle  imprese
    italiane non puo' essere utilizzato a copertura delle spese fisse per
    il personale dipendente. Ai predetti oneri  si  provvede  nell'ambito
    delle risorse individuate al comma 4. 
     26-quater. Le entrate dell'Agenzia sono costituite,  oltre  che  dai
    contributi di cui al comma 26-ter, da: 
     a)  eventuali  assegnazioni  per  la   realizzazione   di   progetti
    finanziati parzialmente o integralmente dall'Unione europea; 
     b) corrispettivi per servizi  prestati  agli  operatori  pubblici  o
    privati e compartecipazioni di terzi alle iniziative promozionali; 
     c) utili delle societa' eventualmente costituite o partecipate; 
     d) altri proventi patrimoniali e di gestione. 
     26-quinquies. L'Agenzia provvede alle proprie spese di funzionamento
    e alle spese relative  alle  attivita'  di  promozione  all'estero  e
    internazionalizzazione  delle  imprese  italiane  nei  limiti   delle
    risorse finanziarie di cui ai commi 26-bis, primo periodo,  26-ter  e
    26-quater. 
     26-sexies. Sulla base delle linee guida e  di  indirizzo  strategico
    adottate dal Ministero dello sviluppo economico sentito, il Ministero
    degli esteri e, per quanto di competenza, il Ministero  dell'economia
    e delle finanze, l'Agenzia provvede entro sei mesi dalla costituzione
    a: 
     a) una riorganizzazione degli uffici di cui al comma  25  mantenendo
    in Italia soltanto gli uffici di Roma e Milano.  Il  Ministero  dello
    sviluppo economico, l'Agenzia, le regioni e le Camere  di  commercio,
    industria,  artigianato  e  agricoltura  possono  definire  opportune
    intese  per  individuare  la  destinazione   delle   risorse   umane,
    strumentali e finanziarie assegnate alle sedi periferiche soppresse; 
     b)  una  rideterminazione  delle  modalita'  di  svolgimento   delle
    attivita' di promozione fieristica, al fine  di  conseguire  risparmi
    nella misura di almeno il 20 per cento della spesa  media  annua  per
    tali attivita' registrata nell'ultimo triennio; 
     c) una concentrazione delle  attivita'  di  promozione  sui  settori
    strategici e sull'assistenza alle piccole e medie imprese. 
     26-septies.  I  dipendenti  a  tempo  indeterminato  del   soppresso
    istituto, fatto salvo quanto previsto per  il  personale  di  cui  al
    comma 26 e dalla lettera a) del comma 26-sexies, sono inquadrati  nei
    ruoli del Ministero dello sviluppo economico, sulla base di  apposite
    tabelle di corrispondenza approvate con uno o piu'  dei  decreti  del
    Ministro per la pubblica  amministrazione  e  per  l'innovazione,  su
    proposta del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto  con  il
    Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  assicurando  l'invarianza
    della spesa complessiva. L'eventuale trasferimento di dipendenti alle
    Regioni  o  alle  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato   e
    agricoltura ha luogo in conformita' con le intese  di  cui  al  comma
    26-sexies , lettera a) senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
    pubblica. 
     26-octies. I  dipendenti  trasferiti  al  Ministero  dello  sviluppo
    economico e all'Agenzia di cui al comma 18 mantengono l'inquadramento
    previdenziale  di  provenienza  nonche'  il   trattamento   economico
    fondamentale  e  accessorio   limitatamente   alle   voci   fisse   e
    continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso  in
    cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello  previsto
    per il personale  del  Ministero  e  dell'Agenzia,  disciplinato  dai
    contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dei ministeri,
    ai dipendenti trasferiti e' attribuito per la differenza  un  assegno
    ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici  a
    qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione del presente  comma  non
    devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
    pubblica. 
     26-novies. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura  dello
    Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30  ottobre  1933,
    n. 1611. 
     26-decies. Il controllo sulla gestione finanziaria  dell'Agenzia  e'
    esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958,
    n. 259, con le modalita' di cui all'articolo 12 della legge stessa.» 
     7. Fino alla piena operativita' dell'Agenzia  di  cui  al  comma  18
    dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,
    con  modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,   come
    sostituito dal presente articolo, e, comunque, fino a  non  oltre  30
    giorni dalla data di adozione dei decreti di  cui  al  comma  26-bis,
    fermo restando quanto previsto dal medesimo comma 26, con uno o  piu'
    decreti del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
    Ministro degli affari esteri, nei limiti  delle  risorse  finanziarie
    disponibili a valere sui fondi di  cui  ai  commi  19  e  26-ter  del
    medesimo  articolo  e  delle  altre  risorse   finanziarie   comunque
    spettanti al  soppresso  istituto,  le  iniziative  di  promozione  e
    internazionalizzazione da realizzare ed  e'  definito  il  limite  di
    spesa per ciascuna di esse. 
     8. Il dirigente delegato di cui al comma 26-bis dell'articolo 14 del
    decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,  come  inserito  dal  presente
    articolo, esercita i poteri attribuiti ai sensi della legge 25  marzo
    1997, n. 68, al consiglio di amministrazione e al direttore  generale
    del  soppresso  istituto  necessari  per   la   realizzazione   delle
    iniziative di cui al comma 7,  stipula  i  contratti  e  autorizza  i
    pagamenti.  Puo'   altresi'   delegare,   entro   limiti   di   spesa
    specificamente stabiliti e coerenti con quanto stabilito dai  decreti
    di cui al comma 7, la stipula dei contratti  e  l'autorizzazione  dei
    pagamenti  ai  titolari  degli  uffici  del  soppresso  istituto.  Le
    attivita' necessarie per la realizzazione delle iniziative di cui  al
    comma 7 sono svolte presso le sedi e con gli uffici gia' a  tal  fine
    utilizzati, con le modalita' e secondo le procedure previste  per  il
    soppresso istituto. Fino al termine di cui al primo periodo del comma
    7 il personale in servizio presso gli uffici all'estero del soppresso
    istituto alla data di entrata in vigore del presente decreto continua
    ad operare presso i medesimi uffici. Fino  allo  stesso  termine,  il
    controllo sulla gestione del soppresso ICE e' assicurato dal collegio
    dei revisori dell'Istituto stesso. 
     9. Dall'attuazione dei commi da 6 a 8 non devono  derivare  nuovi  o
    maggiori oneri a carico del bilancio dello  Stato,  utilizzando  allo
    scopo le risorse gia' destinate al soppresso ICE per il finanziamento
    dell'attivita' di promozione e di sviluppo degli  scambi  commerciali
    con l'estero nonche' le risorse per le spese di funzionamento  e  per
    le spese di natura obbligatoria del soppresso ente. 
     
     
    
            
          
              
                Capo III 
    Riduzioni di spesa. Costi degli apparati

                                   Art. 23 
     
      Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorita' di Governo, 
           del CNEL, delle Autorita' indipendenti e delle Province 
     
     1. Al fine di perseguire il contenimento della spesa complessiva per
    il funzionamento  delle  Autorita'  amministrative  indipendenti,  il
    numero dei componenti: 
         a)  del  Consiglio  dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
    comunicazioni e' ridotto da otto a quattro, escluso il Presidente; 
         b) dell'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
    servizi  e  forniture  e'  ridotto  da  sette  a  tre,  compreso   il
    Presidente; 
         c) dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e' ridotto da
    cinque a tre, compreso il Presidente; 
         d) dell'Autorita' garante della concorrenza  e  del  mercato  e'
    ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente; 
         e) della Commissione nazionale per la societa'  e  la  borsa  e'
    ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente; 
         f)  del  Consiglio  dell'Istituto   per   la   vigilanza   sulle
    assicurazioni private e di interesse collettivo e' ridotto da  sei  a
    tre, compreso il Presidente; 
         g) della Commissione per la  vigilanza  sui  fondi  pensione  e'
    ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente; 
         h) della  Commissione  per  la  valutazione,  la  trasparenza  e
    l'integrita' delle amministrazioni pubbliche e' ridotto da  cinque  a
    tre, compreso il Presidente; 
         i) della Commissione di  garanzia  dell'attuazione  della  legge
    sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e' ridotto da  nove  a
    cinque, compreso il Presidente. 
     2. La disposizione di cui al comma 1 non si  applica  ai  componenti
    gia' nominati alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto.
    Ove  l'ordinamento  preveda  la  cessazione  contestuale   di   tutti
    componenti, la disposizione di cui al comma 1 si applica a  decorrere
    dal primo rinnovo successivo alla  data  di  entrata  in  vigore  del
    presente decreto. 
     3. Il Presidente e i componenti degli organismi di cui al comma 1  e
    delle altre Autorita' amministrative indipendenti di  cui  all'Elenco
    (ISTAT) previsto dall'articolo 1, comma 3, della  legge  31  dicembre
    2009, n. 196, non possono essere  confermati  alla  cessazione  dalla
    carica, fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  3,
    della legge 31 luglio 1997, n. 249. 
     4. All'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,
    e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  comma:  "3-bis.  I  Comuni  con
    popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti  nel  territorio
    di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale
    di  committenza  l'acquisizione  di  lavori,  servizi   e   forniture
    nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo
    unico di cui al decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  ove
    esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo  consortile  tra  i
    comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. 
     5. L'articolo 33, comma 3-bis, del  decreto  legislativo  12  aprile
    2006, n. 163, introdotto dal comma 4, si applica  alle  gare  bandite
    successivamente al 31 marzo 2012. 
     6. Fermi restando i divieti e  le  incompatibilita'  previsti  dalla
    legge, il secondo comma dell'articolo 47, della legge 24 aprile 1980,
    n. 146, si interpreta nel senso che ai dipendenti pubblici,  che  non
    siano membri del Parlamento e siano chiamati all'ufficio di  Ministro
    e di Sottosegretario, non spetta la parte del trattamento  economico,
    comprese le componenti accessoria  e  variabile  della  retribuzione,
    eccedente il  limite  indicato  nella  predetta  disposizione,  fermo
    restando, in ogni caso, che il periodo di aspettativa e'  considerato
    utile ai fini  dell'anzianita'  di  servizio  e  del  trattamento  di
    quiescenza e di previdenza, con  riferimento  all'ultimo  trattamento
    economico in godimento, inclusa, per i dirigenti, la  parte  fissa  e
    variabile della retribuzione di posizione, ed esclusa la retribuzione
    di risultato. 
     7. Ove alla data del 31 dicembre 2011 la Commissione governativa per
    il livellamento retributivo Italia - Europa prevista dall'articolo 1,
    comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito  dalla
    legge 15 luglio 2011, n. 111 e istituita con decreto  del  Presidente
    del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2011  non  abbia  provveduto
    alla ricognizione e alla individuazione della media  dei  trattamenti
    economici di cui all'articolo 1 del predetto decreto-legge n. 98  del
    2011, riferiti all'anno precedente ed aggiornati  all'anno  in  corso
    sulla base delle previsioni dell'indice  armonizzato  dei  prezzi  al
    consumo contenute nel Documento di economia  e  finanza,  il  Governo
    provvedera' con apposito provvedimento d'urgenza. 
     8. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive  modificazioni,
    sono apportate le seguenti modifiche: 
     a) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
     " Art. 2. Composizione del Consiglio. 
         1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e' composto
    da  esperti,  da  rappresentanti  delle  categorie  produttive  e  da
    rappresentanti delle  associazioni  di  promozione  sociale  e  delle
    organizzazioni di volontariato, in numero di  sessantotto,  oltre  al
    presidente  e   al   segretario   generale,   secondo   la   seguente
    ripartizione: 
         a) dieci esperti, qualificati esponenti della cultura economica,
    sociale e giuridica, dei quali otto  nominati  dal  Presidente  della
    Repubblica e due proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri; 
         b) quarantotto rappresentanti delle categorie produttive di beni
    e  servizi  nei  settori  pubblico  e  privato,  dei  quali  ventidue
    rappresentanti dei lavoratori  dipendenti,  nove  rappresentanti  dei
    lavoratori autonomi e diciassette rappresentanti delle imprese.  Tali
    rappresentanti nominano fra loro tre vicepresidenti, uno per ciascuna
    delle categorie produttive; 
         c) dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale
    e delle organizzazioni di volontariato, dei  quali,  rispettivamente,
    cinque designati dall'Osservatorio nazionale  dell'associazionismo  e
    cinque designati dall'Osservatorio  nazionale  per  il  volontariato.
    Tali rappresentanti nominano fra loro un vicepresidente."; 
     b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche: 
     1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Procedura di nomina dei
    componenti"; 
     2) al comma  2,  le  parole:  "lettera  b)"  sono  sostituite  dalle
    seguenti: " lettere b) e c)"; 
     c) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche: 
         1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Procedura di nomina
    dei rappresentanti"; 
         2) il comma 10 e' soppresso. 
     9. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore
    del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su
    proposta  del  Presidente  del   Consiglio   dei   Ministri,   previa
    deliberazione del Consiglio dei Ministri, si provvede alla nomina dei
    componenti  del  Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del  lavoro,
    secondo la ripartizione di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre
    1986, n. 936, e successive modificazioni, come modificato  dal  comma
    8. In sede di prima applicazione, al fine  di  evitare  soluzione  di
    continuita' nel funzionamento del Consiglio, restano confermati, fino
    alla nomina dei nuovi componenti, gli attuali  esperti,  gli  attuali
    rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi,  nonche'
    gli attuali rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e
    delle organizzazioni di volontariato. In sede di prima  applicazione,
    la riduzione numerica, nonche' l'assegnazione dei  resti  percentuali
    risultanti da tale riduzione, tiene conto dei seguenti criteri: 
         a) maggiore rappresentativita' nella categoria  di  riferimento,
    secondo i dati acquisiti ai fini del rinnovo della  composizione  per
    il quinquennio 2010-2015, tenendo anche conto della specificita'  del
    settore rappresentato nell'ambito della categoria di riferimento; 
         b) pluralismo. 
     10. La durata in  carica  dei  componenti  del  Consiglio  nazionale
    dell'economia e del lavoro  individuati  secondo  i  criteri  di  cui
    sopra, ha scadenza coincidente con quella  dell'attuale  consiliatura
    relativa al quinquennio 2010- 2015. 
     11. Per quanto concerne la procedura di nomina  dei  componenti  del
    Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del  lavoro  alle  successive
    scadenze, si applicano le disposizioni degli articoli 3  e  4,  della
    legge n. 936 del 1986. 
     12. All'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 13 agosto  2011,  n.
    138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
    148, e' soppresso il terzo periodo. 
     13. Dall'applicazione delle disposizioni dei commi da  8  a  12  non
    derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 
     14. Spettano alla Provincia esclusivamente le funzioni di  indirizzo
    politico e di coordinamento delle attivita' dei Comuni nelle  materie
    e nei limiti indicati con  legge  statale  o  regionale,  secondo  le
    rispettive competenze. 
     15. Sono organi di governo della Provincia il Consiglio  provinciale
    ed il Presidente della Provincia. Tali organi durano in carica cinque
    anni. 
     16. Il Consiglio provinciale  e'  composto  da  non  piu'  di  dieci
    componenti eletti dagli organi  elettivi  dei  Comuni  ricadenti  nel
    territorio della Provincia. Le modalita' di elezione  sono  stabilite
    con legge dello Stato entro il 30 aprile 2012. 
     17.  Il  Presidente  della  Provincia  e'   eletto   dal   Consiglio
    provinciale tra i suoi componenti. 
     18. Fatte salve le funzioni di cui  al  comma  14,  lo  Stato  e  le
    Regioni,  con  propria  legge,  secondo  le  rispettive   competenze,
    provvedono a trasferire ai  Comuni,  entro  il  30  aprile  2012,  le
    funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province, salvo  che,
    per assicurarne l'esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalle
    Regioni, sulla base dei principi di sussidiarieta',  differenziazione
    ed adeguatezza. In caso di mancato trasferimento  delle  funzioni  da
    parte delle Regioni entro il 30  aprile  2012,  si  provvede  in  via
    sostitutiva, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno  2003,  n.
    131, con legge dello Stato. 
     19. Lo  Stato  e  le  Regioni,  secondo  le  rispettive  competenze,
    provvedono altresi' al trasferimento delle risorse umane, finanziarie
    e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite,  assicurando
    nell'ambito  delle  medesime  risorse  il  necessario   supporto   di
    segreteria per l'operativita' degli organi della provincia. 
     20. Con legge dello Stato e' stabilito il termine decorso  il  quale
    gli organi in carica delle Province decadono. 
     21. I Comuni possono istituire  unioni  o  organi  di  raccordo  per
    l'esercizio di specifici compiti o funzioni amministrativi garantendo
    l'invarianza della spesa. 
     22. La titolarita' di qualsiasi carica, ufficio o organo  di  natura
    elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione e' a
    titolo esclusivamente onorifico e non puo'  essere  fonte  di  alcuna
    forma di remunerazione, indennita' o gettone di presenza. 
     
    
            
          
              
                Capo IV 
    Riduzioni di spesa. Pensioni

                                   Art. 24 
     
            Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici 
     
     1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire il
    rispetto, degli impegni internazionali e con  l'Unione  europea,  dei
    vincoli  di  bilancio,  la  stabilita'  economico-finanziaria   e   a
    rafforzare  la  sostenibilita'   di   lungo   periodo   del   sistema
    pensionistico in termini di incidenza della spesa  previdenziale  sul
    prodotto interno  lordo,  in  conformita'  dei  seguenti  principi  e
    criteri: 
         a)    equita'     e     convergenza     intragenerazionale     e
    intergenerazionale,  con  abbattimento  dei  privilegi   e   clausole
    derogative soltanto per le categorie piu' deboli; 
         b) flessibilita' nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche
    attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa; 
         c) adeguamento dei requisiti di accesso  alle  variazioni  della
    speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicita' dei
    profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali. 
     2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle  anzianita'
    contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di  pensione
    corrispondente a tali anzianita'  e'  calcolata  secondo  il  sistema
    contributivo. 
     3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di
    eta' e di anzianita' contributiva, previsti dalla normativa  vigente,
    prima della data di entrata in vigore del presente decreto,  ai  fini
    del  diritto  all'accesso   e   alla   decorrenza   del   trattamento
    pensionistico di vecchiaia o di anzianita', consegue il diritto  alla
    prestazione pensionistica secondo  tale  normativa  e  puo'  chiedere
    all'ente  di  appartenenza  la  certificazione  di  tale  diritto.  A
    decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che,  nei
    regimi misto e contributivo, maturano i  requisiti  a  partire  dalla
    medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di
    anzianita' sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a)  «pensione
    di vecchiaia », conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di
    cui  ai  commi  6  e  7;   b)   «pensione   anticipata»,   conseguita
    esclusivamente sulla base dei requisiti di cui  ai  comma  10  e  11,
    salvo quanto stabilito ai commi 14, 17 e 18. 
     4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata  a
    carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di  seguito  AGO)  e
    delle forme esclusive e sostitutive  della  medesima,  nonche'  della
    gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8
    agosto 1995, n. 335, la pensione  di  vecchiaia  si  puo'  conseguire
    all'eta' in cui operano i requisiti minimi  previsti  dai  successivi
    commi. Il proseguimento  dell'attivita'  lavorativa  e'  incentivato,
    fermi restando i  limiti  ordinamentali  dei  rispettivi  settori  di
    appartenenza,  dall'operare  dei   coefficienti   di   trasformazione
    calcolati fino all'eta' di settant'anni, fatti salvi gli  adeguamenti
    alla  speranza  di  vita,  come   previsti   dall'articolo   12   del
    decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122  e  successive  modificazioni  e
    integrazioni. Nei confronti dei  lavoratori  dipendenti,  l'efficacia
    delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970,
    n. 300 e successive modificazioni opera  fino  al  conseguimento  del
    predetto limite massimo di flessibilita'. 
     5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1°
    gennaio 2012 maturano i requisiti per il  pensionamento  indicati  ai
    commi da 6 a 11 del presente articolo  non  trovano  applicazione  le
    disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31
    maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
    luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni,  e  le
    disposizioni di cui all'articolo  1,  comma  21,  primo  periodo  del
    decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
    dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 
     6. Relativamente  ai  soggetti  di  cui  al  comma  5,  al  fine  di
    conseguire  una  convergenza  verso  un  requisito  uniforme  per  il
    conseguimento del diritto al trattamento pensionistico  di  vecchiaia
    tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi,
    a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per  l'accesso
    alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti  nei  termini  di  seguito
    indicati: 
         a. 62 anni per le lavoratrici  dipendenti  la  cui  pensione  e'
    liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima.
    Tale requisito anagrafico e' fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere
    dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016  e  66
    anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in  ogni  caso  ferma  la
    disciplina  di  adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al  sistema
    pensionistico  agli  incrementi  della  speranza  di  vita  ai  sensi
    dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
    con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
         b. 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui  pensione
    e'  liquidata  a  carico  dell'assicurazione  generale  obbligatoria,
    nonche' della gestione separata di  cui  all'articolo  2,  comma  26,
    della legge 8 agosto 1995,  n.  335.  Tale  requisito  anagrafico  e'
    fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni
    e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere  dal
    1°  gennaio  2018.  Resta  in  ogni  caso  ferma  la  disciplina   di
    adeguamento dei requisiti di accesso al  sistema  pensionistico  agli
    incrementi della speranza di  vita  ai  sensi  dell'articolo  12  del
    decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
         c. per i lavoratori dipendenti e per le  lavoratrici  dipendenti
    di cui all'articolo 22-ter, comma  1,  del  decreto-legge  1°  luglio
    2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
    n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e'
    liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria  e  delle
    forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico
    di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di  vecchiaia  nel
    sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui
    all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto  2004,  n.
    243, e successive modificazioni, e' determinato in 66 anni; 
         d. per i lavoratori autonomi la  cui  pensione  e'  liquidata  a
    carico  dell'assicurazione  generale  obbligatoria,   nonche'   della
    gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8
    agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di  sessantacinque  anni
    per l'accesso alla pensione di  vecchiaia  nel  sistema  misto  e  il
    requisito anagrafico di sessantacinque anni di  cui  all'articolo  1,
    comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
    modificazioni, e' determinato in 66 anni. 
     7. Il diritto alla pensione di  vecchiaia  di  cui  al  comma  6  e'
    conseguito in presenza di un'anzianita' contributiva minima pari a 20
    anni, a condizione che l'importo della pensione  risulti  essere  non
    inferiore, per  i  lavoratori  con  riferimento  ai  quali  il  primo
    accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996,  a
    1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma
    6, della legge 8 agosto 1995, n.  335.  Il  predetto  importo  soglia
    pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale  di
    cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995,  n.  335,  e'
    annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale
    del prodotto interno lordo (PIL)  nominale,  appositamente  calcolata
    dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT),  con  riferimento  al
    quinquennio  precedente  l'anno  da  rivalutare.  In   occasione   di
    eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i
    tassi di variazione da considerare sono quelli  relativi  alla  serie
    preesistente anche per l'anno in  cui  si  verifica  la  revisione  e
    quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto
    importo soglia non puo' in ogni caso essere inferiore,  per  un  dato
    anno, a 1,5 volte l'importo mensile  dell'assegno  sociale  stabilito
    per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di  importo
    minimo se in possesso di un'eta  anagrafica  pari  a  settanta  anni,
    ferma restando un'anzianita' contributiva minima effettiva di  cinque
    anni.  Fermo   restando   quanto   previsto   dall'articolo   2   del
    decreto-legge 28 settembre 2001, n.  355,  convertito  con  legge  27
    novembre 2001, n. 417, all'articolo 1, comma 23 della legge 8  agosto
    1995, n. 335, le parole ", ivi comprese quelle relative ai  requisiti
    di accesso alla prestazione di cui al comma 19," sono soppresse. 
     8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito  anagrafico  per  il
    conseguimento dell'assegno di cui all' articolo  3,  comma  6,  della
    legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di  cui  all'articolo
    10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge
    30 marzo 1971, n. 118, e' incrementato di un anno. 
     9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata  a
    carico dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima,
    nonche' della gestione separata di  cui  all'articolo  2,  comma  26,
    della legge 8  agosto  1995,  n.  335,  i  requisiti  anagrafici  per
    l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6  del  presente
    articolo devono essere tali da garantire un'eta' minima di accesso al
    trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti,  in
    possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto  alla  prima
    decorrenza utile  del  pensionamento  dall'anno  2021.  Qualora,  per
    effetto degli adeguamenti  dei  predetti  requisiti  agli  incrementi
    della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31
    maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
    luglio 2010, n. 122, e successive  modificazioni,  la  predetta  eta'
    minima  di  accesso  non   fosse   assicurata,   sono   ulteriormente
    incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale
    di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da emanare  entro  il  31
    dicembre 2019, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso  dei
    predetti requisiti, che maturano il  diritto  alla  prima  decorrenza
    utile del pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso  al
    trattamento pensionistico comunque non inferiore  a  67  anni.  Resta
    ferma la disciplina  di  adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al
    sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi
    dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
    con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  per  gli
    adeguamenti successivi a quanto previsto dal  penultimo  periodo  del
    presente comma. L'articolo 5 della legge 12 novembre 2011 n.  183  e'
    soppresso. 
     10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la
    cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive
    ed esclusive della medesima, nonche' della gestione separata  di  cui
    all'articolo 2, comma 26, della legge 8  agosto  1995,  n.  335,  che
    maturano i requisiti a partire dalla  medesima  data  l'accesso  alla
    pensione anticipata ad eta' inferiori ai requisiti anagrafici di  cui
    al  comma  6  e'  consentito  esclusivamente  se   risulta   maturata
    un'anzianita' contributiva di 42 anni e 1 mese per gli  uomini  e  41
    anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che  maturano
    i  requisiti  nell'anno  2012.  Tali  requisiti   contributivi   sono
    aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese
    a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa  alle
    anzianita' contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012,
    e' applicata una riduzione percentuale pari a 2 punti percentuali per
    ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'eta'
    di 62 anni. Nel caso in cui l'eta' al pensionamento non sia intera la
    riduzione percentuale e' proporzionale al numero di mesi. 
     11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10,  per  i  lavoratori
    con riferimento ai quali  il  primo  accredito  contributivo  decorre
    successivamente  al  1°  gennaio  1996  il  diritto   alla   pensione
    anticipata, previa risoluzione del rapporto di  lavoro,  puo'  essere
    conseguito, altresi',  al  compimento  del  requisito  anagrafico  di
    sessantatre anni, a condizione che risultino versati e accreditati in
    favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e
    che l'ammontare mensile della prima rata di pensione  risulti  essere
    non inferiore ad un importo soglia  mensile,  annualmente  rivalutato
    sulla base della variazione media quinquennale del  prodotto  interno
    lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale
    di statistica (ISTAT),  con  riferimento  al  quinquennio  precedente
    l'anno da rivalutare, pari per l'anno  2012  a  2,8  volte  l'importo
    mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della
    legge  8  agosto  1995,  n.  335,  e   successive   modificazioni   e
    integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storica
    del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare  sono
    quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno  in  cui  si
    verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni
    successivi. Il predetto importo soglia mensile non puo' in ogni  caso
    essere inferiore, per un dato anno, a  2,8  volte  l'importo  mensile
    dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. 
     12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per
    l'accesso  attraverso  le  diverse   modalita'   ivi   stabilite   al
    pensionamento, nonche' al requisito contributivo di cui al comma  10,
    trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza  di  vita  di  cui
    all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,
    con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e  successive
    modificazioni   e   integrazioni;    al    citato    articolo    sono
    conseguentemente apportate le seguenti modifiche: 
         a. al comma 12-bis dopo le parole "e all' articolo 3,  comma  6,
    della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  e  successive  modificazioni,"
    aggiungere le seguenti: "e il  requisito  contributivo  ai  fini  del
    conseguimento    del    diritto    all'accesso    al    pensionamento
    indipendentemente dall'eta' anagrafica"; 
         b. al comma 12-ter alla lettera a) le  parole  "i  requisiti  di
    eta'" sono sostituite dalle seguenti:  "i  requisiti  di  eta'  e  di
    anzianita' contributiva"; 
         c. al comma 12-quater, al  primo  periodo,  e'  soppressa,  alla
    fine, la parola "anagrafici". 
     13.  Gli  adeguamenti  agli  incrementi  della  speranza   di   vita
    successivi a quello effettuato con decorrenza 1°  gennaio  2019  sono
    aggiornati  con  cadenza  biennale  secondo  le  modalita'   previste
    dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
    con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  e  successive
    modificazioni  e  integrazioni.  A  partire  dalla  medesima  data  i
    riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter dell'articolo 12  del
    citato  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,   convertito   con
    modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122  e  successive
    modificazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio. 
     14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e  di  regime
    delle decorrenze vigenti prima della data di entrata  in  vigore  del
    presente articolo continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i
    requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui  all'articolo
    1, comma  9  della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,  e  successive
    modificazioni e integrazioni, nonche' nei limiti del numero di 50.000
    lavoratori beneficiari, ancorche' maturino i requisiti per  l'accesso
    al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: 
         a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli  articoli
    4  e  24  della  legge  23  luglio  1991,  n.   223,   e   successive
    modificazioni,   sulla   base   di   accordi   sindacali    stipulati
    anteriormente al 31 ottobre 2011 e che maturano i  requisiti  per  il
    pensionamento  entro  il  periodo  di  fruizione  dell'indennita'  di
    mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge  23  luglio
    1991, n. 223; 
         b)  ai  lavoratori  collocati  in  mobilita'  lunga   ai   sensi
    dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.  223,  e
    successive modificazioni  e  integrazioni,  per  effetto  di  accordi
    collettivi stipulati entro il 31 ottobre 2011; 
         c) ai lavoratori che,  alla  data  del  31  ottobre  2011,  sono
    titolari  di  prestazione  straordinaria  a  carico  dei   fondi   di
    solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della  legge
    23 dicembre 1996, n. 662; 
         d) lavoratori che, antecedentemente alla  data  del  31  ottobre
    2011, siano stati  autorizzati  alla  prosecuzione  volontaria  della
    contribuzione; 
         e) ai lavoratori che alla data del  31  ottobre  2011  hanno  in
    corso l'istituto dell'esonero dal servizio di  cui  all'articolo  72,
    comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito  con
    modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133. 
     15. Gli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria  provvedono
    al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto  di
    lavoro o dell'inizio del periodo di esonero di cui  alla  lettera  d)
    del  comma  14,  delle  domande  di  pensionamento   presentate   dai
    lavoratori di cui al comma 14 che intendono avvalersi  dei  requisiti
    di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data  di
    entrata  in  vigore  del  presente  articolo.  Qualora  dal  predetto
    monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di  50.000  domande
    di pensione, i predetti  Enti  non  prenderanno  in  esame  ulteriori
    domande  di  pensionamento  finalizzate  ad  usufruire  dei  benefici
    previsti dalla disposizione di cui al presente comma. Nell'ambito del
    predetto limite numerico  vanno  computati  anche  i  lavoratori  che
    intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari  presupposti  e
    requisiti, congiuntamente del beneficio di  cui  al  comma  14  e  di
    quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall'articolo
    12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito,  con
    modificazioni, con legge  30  luglio  2010,  n.  122,  per  il  quale
    risultano comunque computati nel relativo limite numerico di  cui  al
    predetto articolo 12, comma 5 afferente al beneficio  concernente  il
    regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso,  ai  soggetti
    che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 di cui al presente comma
    trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12. 
     16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi dell'articolo  1,
    comma 11 della legge 8 agosto 1995, n.  335,  come  modificato  dall'
    articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247,  ai  fini
    dell'aggiornamento triennale del coefficiente  di  trasformazione  di
    cui all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del 1995, in
    via derogatoria a quanto previsto all'articolo 12, comma 12-quinquies
    del decreto-legge 31 maggio 2012, n. 78, convertito con modificazioni
    con legge 30 luglio  2010,  n.  122,  e  successive  modificazioni  e
    integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2013 lo stesso  coefficiente
    di trasformazione e' esteso anche per le eta' corrispondenti a valori
    fino a 70. Il predetto valore di 70 anni e' adeguato agli  incrementi
    della speranza di vita nell'ambito del procedimento gia' previsto per
    i  requisiti  del  sistema   pensionistico   dall'articolo   12   del
    decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  e  successive  modificazioni  e
    integrazioni,  e,   conseguentemente,   ogniqualvolta   il   predetto
    adeguamento   triennale   comporta,   con   riferimento   al   valore
    originariamente indicato in 70 anni  per  l'anno  2012,  l'incremento
    dello stesso tale da superare di una o piu' unita' il predetto valore
    di 70, il coefficiente di trasformazione di  cui  al  comma  6  dell'
    articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' esteso, con  effetto
    dalla  decorrenza  di  tale  determinazione,  anche   per   le   eta'
    corrispondenti  a  tali  valori  superiori  a  70  nell'ambito  della
    medesima procedura di cui all' articolo 1,  comma  11,  della  citata
    legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata
    del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del presente comma
    anche per eta'  corrispondenti  a  valori  superiori  a  70  anni  e'
    effettuata con la predetta procedura di cui all'  articolo  1,  comma
    11, della citata legge n. 335 del 1995.  Al  fine  di  uniformare  la
    periodicita' temporale della procedura di cui all'articolo  1,  comma
    11  della  citata  legge  8  agosto  1995,  n.   335   e   successive
    modificazioni e integrazioni, all'adeguamento dei requisiti di cui al
    comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
    78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
    e successive modificazioni  e  integrazioni,  gli  aggiornamenti  dei
    coefficienti  di  trasformazione  in  rendita,  successivi  a  quello
    decorrente dal 1°  gennaio  2019  sono  effettuati  con  periodicita'
    biennale. 
     17. Al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate  le
    seguenti modifiche all'articolo 1 ai fini  del  riconoscimento  della
    pensione anticipata, ferma restando la possibilita' di conseguire  la
    stessa ai sensi dei commi 10 e 11  del  presente  articolo,  per  gli
    addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a  norma
    dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183: 
     - al comma 5, le parole "2008-2012" sono sostituite dalle  seguenti:
    "2008-2011" e alla lettera d) del medesimo comma 5 le parole "per gli
    anni 2011 e 2012" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2011"; 
     - al comma 4, la parola "2013" e' sostituita dalla seguente:  "2012"
    e le parole: "con un'eta' anagrafica ridotta di tre anni ed una somma
    di eta' anagrafica e anzianita' contributiva ridotta  di  tre  unita'
    rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B" sono sostituite dalle
    seguenti: "con i requisiti previsti dalla Tabella B"; 
     - al comma 6 le parole "dal 1° luglio 2009" e "ai commi 4 e 5"  sono
    sostituite rispettivamente dalle seguenti: "dal 1° luglio 2009 al  31
    dicembre 2011" e "al comma 5"; 
     - dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma 
     "6.bis Per i lavoratori che prestano le attivita' di cui al comma 1,
    lettera b), numero 1), per  un  numero  di  giorni  lavorativi  annui
    inferiori a 78 e che maturano i requisiti  per  l'accesso  anticipato
    dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui
    alla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007: 
         a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unita'
    per coloro che svolgono le predette attivita' per un numero di giorni
    lavorativi all'anno da 64 a 71; 
         b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una  unita'
    per coloro che svolgono  le  predette  attivita'  lavorative  per  un
    numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77." 
     - al comma 7 le parole "comma 6"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
    "commi 6 e 6-bis". 
     Per i lavoratori di cui  al  presente  comma  non  si  applicano  le
    disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e  continuano  a
    trovare applicazione, per i soggetti che maturano i requisiti per  il
    pensionamento dal  1°  gennaio  2012  ai  sensi  del  citato  decreto
    legislativo n. 67 del 2011, come modificato dal  presente  comma,  le
    disposizioni di cui all'articolo 12, comma  2  del  decreto-legge  31
    maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
    luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. 
     18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti
    minimi di accesso al pensionamento anche ai  regimi  pensionistici  e
    alle gestioni pensionistiche per cui siano  previsti,  alla  data  di
    entrata in vigore del presente articolo, requisiti diversi da  quelli
    vigenti nell'assicurazione  generale  obbligatoria,  ivi  compresi  i
    lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23  dicembre
    2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12  maggio
    1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941,  n.  1570,  nonche'
    dei rispettivi dirigenti, con regolamento  da  emanare  entro  il  30
    giugno 2012, ai sensi dell'articolo  17,  comma  2,  della  legge  23
    agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni,  su  proposta  del
    Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
    Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  adottate  le  relative
    misure  di  armonizzazione  dei  requisiti  di  accesso  al   sistema
    pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarita' ed esigenze
    dei settori di attivita' nonche' dei  rispettivi  ordinamenti.  Fermo
    restando quanto indicato al comma 3, primo periodo,  le  disposizioni
    di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti
    al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi  dell'articolo  43
    della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 
     19. All'articolo 1, comma 1,  del  decreto  legislativo  2  febbraio
    2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni,  con  effetto
    dal 1° gennaio 2012 le parole ", di durata non inferiore a tre anni,"
    sono soppresse. 
     20.  Resta  fermo  che  l'attuazione  delle  disposizioni   di   cui
    all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito
    con modificazioni con legge 6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
    modificazioni  e  integrazioni,  con  riferimento  ai  soggetti   che
    maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1°  gennaio
    2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso  al
    pensionamento come disciplinata dal presente  articolo.  Al  fine  di
    agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi  delle
    pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di
    collocamento a riposo per raggiungimento  del  limite  di  eta'  gia'
    adottati,  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
    provvedimento,  nei  confronti   dei   dipendenti   delle   pubbliche
    amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
    legislativo  30  marzo  2011,  n.  165,  anche  se   aventi   effetto
    successivamente al 1° gennaio 2012. 
     21. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31  dicembre  2017  e'
    istituito un contributo di solidarieta' a carico degli iscritti e dei
    pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo  pensioni
    lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il  personale  di
    volo dipendente da  aziende  di  navigazione  aerea,  allo  scopo  di
    determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio del
    predetto Fondo. L'ammontare della misura del contributo  e'  definita
    dalla Tabella A di cui all'Allegato n. 1 del  presente  decreto-legge
    ed e' determinata in rapporto al periodo  di  iscrizione  antecedente
    l'armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla
    quota di pensione calcolata in  base  ai  parametri  piu'  favorevoli
    rispetto al regime  dell'assicurazione  generale  obbligatoria.  Sono
    escluse dall'assoggettamento al contributo  le  pensioni  di  importo
    pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni  e
    gli assegni di invalidita'  e  le  pensioni  di  inabilita'.  Per  le
    pensioni a carico del Fondo di previdenza per il  personale  di  volo
    dipendente  da  aziende  di   navigazione   aerea   l'imponibile   di
    riferimento e' al lordo della  quota  di  pensione  capitalizzata  al
    momento del pensionamento. A seguito dell'applicazione  del  predetto
    contributo   sui   trattamenti    pensionistici,    il    trattamento
    pensionistico medesimo,  al  netto  del  contributo  di  solidarieta'
    complessivo  non  puo'  essere  comunque  inferiore  a  5  volte   il
    trattamento minimo. 
     22. Con  effetto  dal  1°  gennaio  2012  le  aliquote  contributive
    pensionistiche  di  finanziamento  e  di   computo   delle   gestioni
    pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti  alle
    gestioni  autonome  dell'INPS  sono   incrementate   di   0,3   punti
    percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 22 per cento. 
     23. Con  effetto  dal  1°  gennaio  2012  le  aliquote  contributive
    pensionistiche  di  finanziamento  e  di   computo   dei   lavoratori
    coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni  iscritti  alla   relativa
    gestione autonoma dell'INPS sono rideterminate come nelle Tabelle B e
    C di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto. 
     24.  In  considerazione  dell'esigenza  di  assicurare  l'equilibrio
    finanziario   delle   rispettive   gestioni   in   conformita'   alle
    disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,  e
    al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le  forme
    gestorie di cui ai predetti decreti  adottano,  nell'esercizio  della
    loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 31 marzo 2012, misure
    volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per
    prestazioni pensionistiche secondo bilanci  tecnici  riferiti  ad  un
    arco temporale  di  cinquanta  anni.  Le  delibere  in  materia  sono
    sottoposte  all'approvazione  dei  Ministeri  vigilanti  secondo   le
    disposizioni di cui ai predetti  decreti,  che  si  esprime  in  modo
    definitivo entro trenta giorni  dalla  ricezione  di  tali  delibere.
    Decorso il termine del 31 marzo 2012 senza  l'adozione  dei  previsti
    provvedimenti, ovvero nel  caso  di  parere  negativo  dei  Ministeri
    vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio  2012:  a)  le
    disposizioni   di   cui   al   comma   2   del   presente    articolo
    sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative  gestioni;
    b) un contributo di solidarieta', per gli anni 2012 e 2013, a  carico
    dei pensionati nella misura dell'1 per cento. 
     25. In considerazione della contingente situazione  finanziaria,  la
    rivalutazione automatica dei trattamenti  pensionistici,  secondo  il
    meccanismo stabilito  dall'articolo  34,  comma  1,  della  legge  23
    dicembre 1998, n. 448 per il biennio  2012  e  2013  e'  riconosciuta
    esclusivamente ai trattamenti pensionistici  di  importo  complessivo
    fino a due volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per
    cento. L'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.
    98, convertito con  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  e  successive
    modificazioni e  integrazioni,  e'  soppresso.  Per  le  pensioni  di
    importo superiore a due volte trattamento minimo Inps e  inferiore  a
    tale limite, incrementato della  quota  di  rivalutazione  automatica
    spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di rivalutazione  e'
    comunque  attribuito  fino  a   concorrenza   del   predetto   limite
    maggiorato. 
     26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla
    gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8
    agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre
    forme  previdenziali  obbligatorie  sono  estese  le  tutele  di  cui
    all'articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
     27. Presso il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e'
    istituito un Fondo  per  il  finanziamento  di  interventi  a  favore
    dell'incremento    in    termini    quantitativi    e     qualitativi
    dell'occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo e' finanziato  per
    l'anno 2012 con 200 milioni di euro, e a decorrere dall'anno 2013 con
    300 milioni di euro. Con decreti del  Ministro  del  lavoro  e  delle
    politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
    finanze, sono definiti  i  criteri  e  le  modalita'  istitutive  del
    predetto Fondo. 
     28. Il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di  concerto
    con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  costituisce,  senza
    oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una Commissione composta da
    esperti  e  da  rappresentanti  di   enti   gestori   di   previdenza
    obbligatoria nonche' di Autorita' di vigilanza operanti  nel  settore
    previdenziale, al fine di valutare, entro il 31  dicembre  2012,  nel
    rispetto degli equilibri programmati  di  finanza  pubblica  e  delle
    compatibilita' finanziarie del sistema pensionistico nel  medio/lungo
    periodo, possibili ed ulteriori forme di gradualita' nell'accesso  al
    trattamento pensionistico determinato secondo il metodo  contributivo
    rispetto a quelle previste dal presente decreto.  Tali  forme  devono
    essere funzionali a scelte di vita individuali, anche correlate  alle
    dinamiche del mercato del lavoro,  fermo  restando  il  rispetto  del
    principio   dell'adeguatezza   della    prestazione    pensionistica.
    Analogamente, e sempre nel rispetto degli equilibri e  compatibilita'
    succitati, saranno analizzate, entro il 31 dicembre  2012,  eventuali
    forme  di   decontribuzione   parziale   dell'aliquota   contributiva
    obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare  a
    favore delle giovani generazioni, di concerto con gli enti gestori di
    previdenza obbligatoria e con le Autorita' di vigilanza operanti  nel
    settore della previdenza. 
     29. Il Ministero  del  Lavoro  e  della  Politiche  Sociali  elabora
    annualmente, unitamente agli enti  gestori  di  forme  di  previdenza
    obbligatoria, un programma coordinato di iniziative di informazione e
    di educazione previdenziale. A cio' concorrono  la  comunicazione  da
    parte  degli  enti  gestori  di  previdenza  obbligatoria  circa   la
    posizione  previdenziale  di  ciascun  iscritto  e  le  attivita'  di
    comunicazione e promozione istruite da altre Autorita'  operanti  nel
    settore  della  previdenza.  I  programmi  dovranno  essere  tesi   a
    diffondere  la  consapevolezza,  in  particolare   tra   le   giovani
    generazioni, della necessita' dell'accantonamento di risorse  a  fini
    previdenziali, in funzione dell'assolvimento del  disposto  dell'art.
    38 della Costituzione. A dette iniziative si provvede  attraverso  le
    risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente. 
     30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011, l'istituzione di
    un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di riordinare  il
    sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno  al
    reddito e della formazione continua. 
     31. Alla quota delle indennita' di fine rapporto di cui all'articolo
    17, comma 1, lettere a) e c),  del  testo  unico  delle  imposte  sui
    redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica
    22 dicembre 1986, n. 917, erogate in denaro e in natura,  di  importo
    complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di
    tassazione separata di cui all'articolo 19 del  medesimo  TUIR.  Tale
    importo  concorre  alla  formazione  del  reddito   complessivo.   Le
    disposizioni del presente comma si applicano in ogni caso a  tutti  i
    compensi e indennita' a qualsiasi titolo erogati agli  amministratori
    delle societa' di capitali. In deroga all'articolo 3 della  legge  23
    luglio 2000, n. 212, le disposizioni di  cui  al  presente  comma  si
    applicano con riferimento alle  indennita'  ed  ai  compensi  il  cui
    diritto alla percezione e' sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011. 
     
    
            
          
              
                Capo V 
    Misure per la riduzione del debito pubblico

                                   Art. 25 
     
                        Riduzione del debito pubblico 
     
     1. Una quota dei proventi  di  cui  all'articolo  2,  comma  4,  del
    decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 19  luglio  2010,  n.  111,  stabilita  con  decreto  del
    Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  dei  Ministri
    dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del  Ministro
    dell'economia e delle finanze, e' versata  all'entrata  del  bilancio
    dello stato per essere destinata  al  Fondo  per  l'ammortamento  dei
    titoli di Stato di cui  all'articolo  2,  comma  1,  della  legge  27
    ottobre 1993, n. 462. 
     
    
            
          
              
                Capo V 
    Misure per la riduzione del debito pubblico

                                   Art. 26 
     
             Prescrizione anticipata delle lire in circolazione 
     
     1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1  ed  1
    bis, della legge 7 aprile 1997, n. 96, e all'articolo 52-ter, commi 1
    ed 1 bis,  del  decreto  legislativo  24  giugno  1998,  n.  213,  le
    banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione  si
    prescrivono a favore  dell'Erario  con  decorrenza  immediata  ed  il
    relativo controvalore e' versato all'entrata del bilancio dello Stato
    per essere riassegnato al Fondo ammortamento dei titoli di Stato. 
     
    
            
          
              
                Capo V 
    Misure per la riduzione del debito pubblico

                                   Art. 27 
     
                            Dismissioni immobili 
     
         1. Dopo l'articolo 33 del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98
    convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111  e'
    inserito il seguente articolo: 
                                "Art. 33 bis 
     
        Strumenti sussidiari per la gestione degli immobili pubblici 
     
     1. Per la valorizzazione, trasformazione, gestione e alienazione del
    patrimonio immobiliare pubblico di proprieta' dei  Comuni,  Province,
    Citta' metropolitane, Regioni, Stato  e  degli  Enti  vigilati  dagli
    stessi, nonche' dei diritti reali relativi ai  beni  immobili,  anche
    demaniali, il Ministero dell'economia e delle finanze -  Agenzia  del
    demanio promuove, anche ai sensi  della  presente  legge,  iniziative
    idonee per la costituzione, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
    finanza pubblica, di societa', consorzi o fondi immobiliari. 
     2. L'avvio della verifica di fattibilita' delle iniziative di cui al
    presente  articolo  e'  promosso  dall'Agenzia  del  demanio  ed   e'
    preceduto dalle attivita' di cui  al  comma  4  dell'art.  3-ter  del
    decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni
    dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora siano compresi immobili
    soggetti  a  vincoli  di  tutela,  per  l'acquisizione  di  pareri  e
    nulla-osta   preventivi   ovvero   orientativi   da    parte    delle
    Amministrazioni preposte alla tutela, l'Agenzia del  demanio  procede
    alla convocazione di una conferenza dei servizi di  cui  all'articolo
    14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 che si  deve  esprimere  nei
    termini e con i criteri indicati nel predetto articolo.  Conclusa  la
    procedura di individuazione degli immobili di cui al presente  comma,
    i soggetti interessati si pronunciano entro 60 giorni dal ricevimento
    della proposta. Le risposte positive costituiscono intesa  preventiva
    all'avvio dell'iniziative. In caso di  mancata  espressione  entro  i
    termini anzidetti, la proposta deve essere considerata inattuabile. 
     3. Qualora le iniziative di cui al presente articolo prevedano forme
    societarie, ad esse partecipano i soggetti apportanti e il  Ministero
    dell'economia e delle finanze - Agenzia  del  demanio,  che  aderisce
    anche nel caso in cui non vi siano inclusi beni di  proprieta'  dello
    Stato in qualita' di finanziatore e di struttura tecnica di supporto.
    L'Agenzia del demanio individua,  attraverso  procedure  di  evidenza
    pubblica, gli eventuali  soggetti  privati  partecipanti.  La  stessa
    Agenzia, per lo svolgimento delle attivita'  relative  all'attuazione
    del presente articolo, puo' avvalersi di soggetti  specializzati  nel
    settore, individuati tramite procedure  ad  evidenza  pubblica  o  di
    altri soggetti pubblici. Lo svolgimento delle  attivita'  di  cui  al
    presente comma dovra' avvenire nel limite delle  risorse  finanziarie
    disponibili.  Le  iniziative  realizzate  in  forma  societaria  sono
    soggette  al  controllo  della  Corte  dei   Conti   sulla   gestione
    finanziaria, con le modalita' previste dall'articolo 12  della  legge
    21 marzo 1958, n. 259. 
     4. I rapporti tra il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
    Agenzia del demanio e i soggetti partecipanti sono disciplinati dalla
    legge, e da un atto contenente a pena  di  nullita'  i  diritti  e  i
    doveri delle parti, anche per gli  aspetti  patrimoniali.  Tale  atto
    deve contenere, inoltre, la definizione delle modalita' e dei criteri
    di eventuale annullamento dell'iniziativa, prevedendo  l'attribuzione
    delle  spese  sostenute,  in  quota  proporzionale,  tra  i  soggetti
    partecipanti. 
     5. Il trasferimento alle societa' o  l'inclusione  nelle  iniziative
    concordate ai sensi del presente  articolo  non  modifica  il  regime
    giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del  codice
    civile, dei beni demaniali trasferiti. Per quanto concerne i  diritti
    reali si  applicano  le  leggi  generali  e  speciali  vigenti.  Alle
    iniziative di cui al presente articolo, se  costituite  in  forma  di
    societa', consorzi o  fondi  immobiliari  si  applica  la  disciplina
    prevista dal codice civile, ovvero le disposizioni generali sui fondi
    comuni di investimento immobiliare. 
     6. L'investimento nelle iniziative avviate  ai  sensi  del  presente
    articolo e' compatibile con i fondi disponibili di  cui  all'articolo
    2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
     7. Il primo e il secondo comma dell'articolo 58 del decreto-legge 25
    giugno 2008, n. 112 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
    agosto 2008, n. 133, sono cosi' sostituiti: 
     "1.  Per  procedere  al  riordino,  gestione  e  valorizzazione  del
    patrimonio immobiliare di Regioni,  Province,  Comuni  e  altri  Enti
    locali, nonche' di  societa'  o  Enti  a  totale  partecipazione  dei
    predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di  Governo
    individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei  limiti  della
    documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i  singoli
    beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali
    all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali,  suscettibili  di
    valorizzazione ovvero di dismissione. Viene cosi'  redatto  il  piano
    delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato  al  bilancio
    di previsione nel quale, previa intesa,  sono  inseriti  immobili  di
    proprieta' dello Stato  individuati  dal  Ministero  dell'economia  e
    delle finanze-Agenzia  del  demanio  tra  quelli  che  insistono  nel
    relativo territorio. 
     2.  L'inserimento  degli  immobili  nel  piano   ne   determina   la
    conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto  salvo
    il rispetto delle tutele di natura  storico-artistica,  archeologica,
    architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano e' trasmesso agli
    Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi  i
    quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti,  la
    predetta classificazione e' resa  definitiva.  La  deliberazione  del
    consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica  dell'atto  di
    deliberazione se trattasi di societa' o Ente a totale  partecipazione
    pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni  determina  le
    destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro  60
    giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
    disciplinano  l'eventuale   equivalenza   della   deliberazione   del
    consiglio comunale di  approvazione  quale  variante  allo  strumento
    urbanistico generale,  ai  sensi  dell'articolo  25  della  legge  28
    febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le  procedure  semplificate
    per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della  predetta
    normativa approvano procedure  di  copianificazione  per  l'eventuale
    verifica   di   conformita'   agli   strumenti   di    pianificazione
    sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine
    perentorio di 90 giorni dalla  deliberazione  comunale.  Trascorsi  i
    predetti 60 giorni, si applica il  comma  2  dell'articolo  25  della
    legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti  urbanistiche  di  cui  al
    presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al comma  3
    e  all'articolo  3  della  direttiva  2001/42/CE  e   del   comma   4
    dell'articolo 7 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  e
    s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica"." 
     2. Dopo l'articolo 3 bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351
    convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001,  n.  410,
    e' aggiunto il seguente articolo: 
     2. Dopo l'articolo 3 bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351
    convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001,  n.  410,
    e' aggiunto il seguente articolo: 
                                 "Art. 3 ter 
     
             Processo di valorizzazione degli immobili pubblici 
     
     1. L'attivita' dei Comuni, Citta' metropolitane, Province, Regioni e
    dello Stato, anche ai fini dell'attuazione del presente articolo,  si
    ispira   ai   principi   di   cooperazione   istituzionale    e    di
    copianificazione, in base ai quali essi agiscono  mediante  intese  e
    accordi procedimentali, prevedendo,  tra  l'altro,  l'istituzione  di
    sedi stabili di concertazione al fine di perseguire il coordinamento,
    l'armonizzazione,  la  coerenza  e  la  riduzione  dei  tempi   delle
    procedure di pianificazione del territorio. 
     2. Al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria,  nonche'
    per promuovere  iniziative  volte  allo  sviluppo  economico  e  alla
    coesione  sociale  e  per  garantire  la  stabilita'  del  Paese,  il
    Presidente della Giunta regionale, d'intesa  con  la  Provincia  e  i
    comuni interessati, promuove, anche tramite la sottoscrizione di  uno
    o piu' protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 15  della  legge  7
    agosto  1990,  n.  241,  la  formazione  di  "programmi  unitari   di
    valorizzazione  territoriale"  per  il  riutilizzo  funzionale  e  la
    rigenerazione degli immobili  di  proprieta'  della  Regione  stessa,
    della Provincia e dei comuni  e  di  ogni  soggetto  pubblico,  anche
    statale, proprietario, detentore  o  gestore  di  immobili  pubblici,
    nonche' degli immobili oggetto di procedure di valorizzazione di  cui
    al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Nel caso  in  cui  tali
    programmi unitari di valorizzazione territoriali non coinvolgano piu'
    Enti  territoriali,  il  potere   d'impulso   puo'   essere   assunto
    dall'Organo di governo di detti Enti. Qualora tali programmi  unitari
    di valorizzazione siano riferiti  ad  immobili  di  proprieta'  dello
    Stato o in uso alle Amministrazioni centrali dello Stato,  il  potere
    d'impulso e' assunto, ai sensi  del  comma  15  dell'articolo  3  del
    decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni
    dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 dal  Ministero  dell'economia  e
    delle finanze - Agenzia del  demanio,  concordando  le  modalita'  di
    attuazione e i reciproci impegni con il Ministero utilizzatore. 
     3. Nel rispetto dei principi di sussidiarieta',  differenziazione  e
    adeguatezza di cui all'articolo 118 della  Costituzione,  nonche'  di
    leale collaborazione  tra  le  istituzioni,  lo  Stato  partecipa  ai
    programmi di cui al comma  2  coinvolgendo,  a  tal  fine,  tutte  le
    Amministrazioni statali competenti,  con  particolare  riguardo  alle
    tutele  differenziate  ove  presenti  negli  immobili  coinvolti  nei
    predetti programmi, per consentire la  conclusione  dei  processi  di
    valorizzazione di cui al presente articolo. 
     4. Per l'attuazione delle norme contenute nel presente  articolo  il
    Ministero  dell'economia  e  finanze  -  Agenzia  del  demanio  e  le
    strutture tecniche della Regione  e  degli  enti  locali  interessati
    possono individuare, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
    finanza  pubblica,  le  azioni,  gli  strumenti,  le   risorse,   con
    particolare  riguardo  a  quelle   potenzialmente   derivanti   dalla
    valorizzazione  del  patrimonio  immobiliare  pubblico,  che  saranno
    oggetto  di   sviluppo   nell'ambito   dei   programmi   unitari   di
    valorizzazione territoriale, eventualmente costituendo una  struttura
    unica  di  attuazione  del  programma,  anche  nelle  forme  di   cui
    all'articolo  33  bis  del  decreto-legge  6  luglio  2011,   n.   98
    convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
     5.  I  programmi  unitari  di   valorizzazione   territoriale   sono
    finalizzati  ad  avviare,  attuare  e  concludere,  in  tempi  certi,
    autodeterminati dalle Amministrazioni partecipanti, nel rispetto  dei
    limiti e dei principi  generali  di  cui  al  presente  articolo,  un
    processo di valorizzazione unico dei predetti  immobili  in  coerenza
    con gli indirizzi di sviluppo territoriale e  con  la  programmazione
    economica che possa costituire, nell'ambito del contesto economico  e
    sociale  di  riferimento,  elemento  di  stimolo  ed  attrazione   di
    interventi di sviluppo sostenibile locale, nonche'  per  incrementare
    le  dotazioni  di  servizi  pubblici  locali  e  di  quelle  relative
    all'abitare. Restano esclusi dai programmi unitari di  valorizzazione
    territoriale disciplinati dalla presente norma, i beni gia'  inseriti
    in programmi di valorizzazione di cui decreto ministeriale richiamato
    al comma 5 bis dell'articolo 5  del  decreto  legislativo  28  maggio
    2010, n. 85, nonche' di alienazione e permuta gia' avviati  e  quelli
    per i quali, alla data di entrata in  vigore  della  presente  norma,
    risultano sottoscritti accordi tra Amministrazioni pubbliche, a  meno
    che  i  soggetti   sottoscrittori   concordino   congiuntamente   per
    l'applicazione della presente disciplina. 
     6. Qualora sia necessario riconfigurare gli strumenti territoriali e
    urbanistici per dare attuazione ai programmi di valorizzazione di cui
    al comma 2, il Presidente della Giunta regionale, ovvero l'Organo  di
    governo  preposto,  promuove  la  sottoscrizione  di  un  accordo  di
    programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto
    2000, n. 267, nonche'  in  base  alla  relativa  legge  regionale  di
    regolamentazione  della  volonta'  dei  soggetti   esponenziali   del
    territorio  di  procedere  alla  variazione  di  detti  strumenti  di
    pianificazione, al quale  partecipano  tutti  i  soggetti,  anche  in
    qualita' di mandatari da  parte  degli  enti  proprietari,  che  sono
    interessati all'attuazione del programma. 
     7. Nell'ambito dell'accordo di programma di cui  al  comma  6,  puo'
    essere attribuita agli enti locali interessati dal  procedimento  una
    quota compresa tra il 5% e il 15% del ricavato  della  vendita  degli
    immobili valorizzati se di proprieta' dello Stato da corrispondersi a
    richiesta dell'ente locale interessato, in tutto o  in  parte,  anche
    come quota parte dei beni oggetto  del  processo  di  valorizzazione.
    Qualora tali immobili, ai fini  di  una  loro  valorizzazione,  siano
    oggetto  di  concessione  o  locazione  onerosa,  all'Amministrazione
    comunale e' riconosciuta  una  somma  non  inferiore  al  50%  e  non
    superiore al 100% del  contributo  di  costruzione  dovuto  ai  sensi
    dell'articolo 16 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380  e  delle  relative
    leggi  regionali  per  l'esecuzione  delle  opere   necessarie   alla
    riqualificazione  e  riconversione,  che  il  concessionario   o   il
    locatario corrisponde all'atto  del  rilascio  o  dell'efficacia  del
    titolo abilitativo edilizio. La regolamentazione  per  l'attribuzione
    di tali importi e' definita nell'accordo stesso, in modo  commisurato
    alla complessita' dell'intervento e  alla  riduzione  dei  tempi  del
    procedimento e sono finalizzati all'applicazione dei commi da  138  a
    150 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. I  suddetti
    importi sono versati all'Ente territoriale  direttamente  al  momento
    dell'alienazione degli immobili valorizzati. 
     8. L'accordo deve essere concluso entro il termine perentorio di 120
    giorni  dalla  data  della  sua  promozione.   Le   Regioni   possono
    disciplinare  eventuali  ulteriori  modalita'  di   conclusione   del
    predetto  accordo  di  programma,  anche   ai   fini   della   celere
    approvazione  della  variante  agli   strumenti   di   pianificazione
    urbanistica e dei relativi effetti, della  riduzione  dei  termini  e
    delle semplificazioni procedurali  che  i  soggetti  partecipanti  si
    impegnano ad attuare, al  fine  di  accelerare  le  procedure,  delle
    modalita' di superamento delle criticita', anche  tramite  l'adozione
    di forme di esercizio dei poteri  sostitutivi  previste  dal  decreto
    legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' ogni altra  modalita'  di
    definizione del  procedimento  utile  a  garantire  il  rispetto  del
    termine di 120 giorni anzidetto. Qualora l'accordo non  sia  concluso
    entro il termine di 120 giorni sono  attivate  dal  Presidente  della
    Giunta regionale le procedure di cui al comma 7 dell'articolo 34  del
    decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si devono  concludere
    entro  i  successivi  60  giorni,  acquisendo  motivate  proposte  di
    adeguamento   o   richieste   di   prescrizioni   da   parte    delle
    Amministrazioni partecipanti al programma unitario di  valorizzazione
    territoriale. Il programma unitario di  valorizzazione  territoriale,
    integrato  dalle  modifiche  relative  alle  suddette   proposte   di
    adeguamento  e  prescrizioni  viene  ripresentato   nell'ambito   del
    procedimento di conclusione dell'accordo di  programma.  La  ratifica
    dell'accordo di programma da parte dell'Amministrazione comunale, ove
    ne ricorrano le condizioni, puo' assumere l'efficacia di cui al comma
    2 dell'articolo 22 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6
    giugno 2001, n. 380. 
     9. Il Presidente della Giunta Regionale, le Provincie  e  i  comuni,
    ovvero l'Amministrazione promuovente per l'attuazione dei processi di
    valorizzazione di cui al comma  2,  possono  concludere  uno  o  piu'
    accordi di cooperazione con il Ministero per i beni  e  le  attivita'
    culturali, ai sensi dei commi 4  e  5  dell'articolo  5  del  decreto
    legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  anche  per  supportare   la
    formazione del programma  unitario  di  valorizzazione  territoriale,
    identificando gli elementi vincolanti per la trasformazione dei  beni
    immobili, in coerenza con la sostenibilita'  economica-finanziaria  e
    attuativa del programma stesso. 
     10. Gli organi periferici dello  Stato,  preposti  alla  valutazione
    delle   tutele    di    natura    storico-artistica,    archeologica,
    architettonica e paesaggistico-ambientale  si  esprimono  nell'ambito
    dell'accordo di cui al  comma  6,  unificando  tutti  i  procedimenti
    previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Qualora tale
    espressione non avvenga entro i  termini  stabiliti  nell'accordo  di
    programma, il Ministro per i  beni  e  le  attivita'  culturali  puo'
    avocare a se' la determinazione, assegnando  alle  proprie  strutture
    centrali un termine non superiore a 30 giorni  per  l'emanazione  dei
    pareri, resi ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
    anche   proponendo   eventuali   adeguamenti   o   prescrizioni   per
    l'attuazione del programma unitario di  valorizzazione  territoriale.
    Analoga facolta' e' riservata al  Ministro  per  l'ambiente,  per  la
    tutela del territorio e del mare, per i profili di sua competenza. 
     11. Per le finalita' di  cui  al  presente  articolo,  e'  possibile
    avvalersi  di  quanto  previsto  negli  articoli  33  e  33  bis  del
    decreto-legge 6 luglio 2011  n.  98  convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge  15  luglio  2011,  n.  111  e  delle  procedure  di  cui
    all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112  convertito
    dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a
    carico della finanza pubblica. Per il finanziamento  degli  studi  di
    fattibilita' e delle azioni di  supporto  dei  programmi  unitari  di
    valorizzazione  territoriale,  l'Agenzia  del   demanio,   anche   in
    cofinanziamento  con  la  Regione,  le  Province  e  i  comuni,  puo'
    provvedere a valere sui propri utili di gestione ovvero sul  capitolo
    relativo  alle  somme  da  attribuire  all'Agenzia  del  demanio  per
    l'acquisto   dei   beni   immobili,   per   la    manutenzione,    la
    ristrutturazione, il risanamento e la  valorizzazione  dei  beni  del
    demanio  e  del  patrimonio  immobiliare  statale,  nonche'  per  gli
    interventi sugli immobili confiscati alla criminalita' organizzata. 
     12. In deroga a quanto previsto all'ultimo capoverso  del  comma  2,
    per la valorizzazione  degli  immobili  in  uso  al  Ministero  della
    difesa, lo stesso Ministro, previa intesa  con  il  Presidente  della
    Giunta regionale o il Presidente della  Provincia,  nonche'  con  gli
    Organi di governo  dei  comuni  provvede  alla  individuazione  delle
    ipotesi di destinazioni d'uso da attribuire agli immobili stessi,  in
    coerenza  con  quanto  previsto  dagli   strumenti   territoriali   e
    urbanistici. Qualora gli stessi strumenti debbano essere  oggetto  di
    riconformazione, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente
    della  Provincia  promuove  un  accordo   di   programma   ai   sensi
    dell'articolo 34 del decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,
    anche ai sensi della relativa legislazione regionale  applicabile.  A
    tale accordo di programma possono essere applicate  le  procedure  di
    cui al presente articolo. 
     13. Per garantire la conservazione,  il  recupero  e  il  riutilizzo
    degli immobili non necessari in  via  temporanea  alle  finalita'  di
    difesa dello Stato e' consentito, previa intesa con il Comune  e  con
    l'Agenzia del demanio, per quanto di sua competenza, l'utilizzo dello
    strumento della concessione di  valorizzazione  di  cui  all'articolo
    3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001,  n.  351  convertito,  con
    modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.  L'utilizzo  deve
    avvenire nel rispetto delle volumetrie  esistenti,  anche  attraverso
    interventi di cui alla lettera c) dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno
    2001,  n.  380  e  delle  relative   leggi   regionali   e   possono,
    eventualmente, essere monetizzati gli oneri di urbanizzazione.  Oltre
    alla corresponsione della somma prevista nel predetto articolo 3-bis,
    e' rimessa  al  Comune,  per  la  durata  della  concessione  stessa,
    un'aliquota del 10 per cento del canone relativo. Il  concessionario,
    ove richiesto, e' obbligato al ripristino dello stato dei  luoghi  al
    termine del periodo di concessione o di locazione. Nell'ambito  degli
    interventi previsti per la concessione dell'immobile  possono  essere
    concordati con l'Amministrazione comunale l'eventuale  esecuzione  di
    opere di riqualificazione degli immobili per consentire parziali  usi
    pubblici dei beni stessi, nonche' le modalita' per il rilascio  delle
    licenze di esercizio  delle  attivita'  previste  e  delle  eventuali
    ulteriori autorizzazioni amministrative.". 
     3. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 novembre  2011,  n.  183,
    dopo le parole "a  vocazione  agricola"  sono  inserite  le  seguenti
    parole "e agricoli, anche su segnalazione dei soggetti interessati," 
     All'articolo 7, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183,  dopo
    le parole "terreni alienati" sono inserite le seguenti "ai sensi  del
    presente articolo" 
     All'articolo 7, comma 1, della legge 12 novembre 2011,  n.  183,  e'
    aggiunto il seguente capoverso: "Il prezzo dei  terreni  da  porre  a
    base  delle  procedure  di  vendita  di  cui  al  presente  comma  e'
    determinato sulla base di valori agricoli medi di  cui  al  D.P.R.  8
    giugno 2001, n. 327." 
     All'articolo 7, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183,  dopo
    le parole "i comuni" sono aggiunte le seguenti ", anche su  richiesta
    dei soggetti interessati" 
     All'articolo 7, comma 4, della legge 12 novembre 2011,  n.  183,  le
    parole "aventi destinazione agricola" sono  sostituite  "a  vocazione
    agricola e agricoli" 
     4. All'articolo 2, comma 222 della legge 23 dicembre 2009,  n.  191,
    le parole "c)  stipula  i  contratti  di  locazione  ovvero  rinnova,
    qualora ne persista il bisogno, quelli in scadenza sottoscritti dalle
    predette amministrazioni e, salvo quanto previsto  alla  lettera  d),
    adempie i predetti contratti; d) consegna gli  immobili  locati  alle
    amministrazioni interessate che, per  il  loro  uso  e  custodia,  ne
    assumono ogni responsabilita' e onere. A  decorrere  dal  1°  gennaio
    2011, e' nullo ogni contratto di locazione di immobili non  stipulato
    dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati  dalla
    Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per
    la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto
    del Presidente del Consiglio dei ministri. Nello stato di  previsione
    della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e'  istituito
    un fondo unico destinato  alle  spese  per  canoni  di  locazione  di
    immobili assegnati alle predette amministrazioni dello Stato. Per  la
    quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare al  fondo,  le
    predette  amministrazioni   comunicano   annualmente   al   Ministero
    dell'economia e delle  finanze  l'importo  dei  canoni  locativi.  Le
    risorse del fondo sono impiegate  dall'Agenzia  del  demanio  per  il
    pagamento dei canoni di locazione." sono sostituite dalle seguenti: 
         "c) rilascia alle predette amministrazioni il  nulla  osta  alla
    stipula dei contratti di locazione ovvero al  rinnovo  di  quelli  in
    scadenza, ancorche' sottoscritti dall'Agenzia del demanio.  E'  nullo
    ogni contratto di locazione stipulato dalle predette  amministrazioni
    senza il preventivo nulla osta alla stipula dell'Agenzia del demanio,
    fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza  del  Consiglio
    dei ministri e dichiarati  indispensabili  per  la  protezione  degli
    interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente  del
    Consiglio dei  ministri.  Le  predette  amministrazioni  adempiono  i
    contratti  sottoscritti,  effettuano  il  pagamento  dei  canoni   di
    locazione ed assumono ogni responsabilita' e onere  per  l'uso  e  la
    custodia  degli  immobili   assunti   in   locazione.   Le   medesime
    amministrazioni  hanno  l'obbligo  di  comunicare   all'Agenzia   del
    demanio,  entro  30  giorni  dalla  data   di   stipula,   l'avvenuta
    sottoscrizione del contratto  di  locazione  e  di  trasmettere  alla
    stessa  Agenzia  copia  del  contratto  annotato  degli  estremi   di
    registrazione  presso  il  competente  Ufficio   dell'Agenzia   delle
    Entrate.". 
     5.  All'articolo  12  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
    convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,
    n. 111,sono apportate le seguenti modificazioni: 
         a) al comma 2, le parole  "1  gennaio  2012"  sono  soppresse  e
    sostituite dalle seguenti "1 gennaio 2013"; 
         b) al comma 7, primo periodo, dopo le parole  "limiti  stabiliti
    dalla  normativa  vigente,  "  sono  inserite  le  seguenti  "dandone
    comunicazione, limitatamente ai  nuovi  interventi,  all'Agenzia  del
    demanio che ne assicurera' la  copertura  finanziaria  a  valere  sui
    fondi di cui al comma 6 a condizione che gli stessi siano  ricompresi
    nel piano generale degli interventi." 
         c)  al  comma  8,  dopo  le  parole  "manutenzione  ordinaria  e
    straordinaria" le parole "si avvale" sono soppresse e  sono  inserite
    le seguenti parole "puo' dotarsi di  proprie  professionalita'  e  di
    strutture interne appositamente dedicate, sostenendo i relativi oneri
    a valere sulle risorse di cui al comma 6 nella misura  massima  dello
    0,5%. Per i  predetti  fini,  inoltre,  l'Agenzia  del  demanio  puo'
    avvalersi". 
     6. Il comma 442 dell'articolo 1 della legge  30  dicembre  2004,  n.
    311, e' abrogato e, conseguentemente, al comma  441  dell'articolo  1
    della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole "nonche' agli alloggi
    di cui al comma 442" sono soppresse. 
     7. Al comma 1, lettera a), della legge 15 dicembre 1990, n. 396,  le
    parole "nonche' definire organicamente  il  piano  di  localizzazione
    delle sedi del Parlamento, del Governo, delle amministrazioni e degli
    uffici  pubblici  anche  attraverso  il  conseguente   programma   di
    riutilizzazione dei beni pubblici" sono soppresse. 
     Il comma 4 dell'articolo 62 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e'
    abrogato. 
     I commi 208 e 209 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n.  296,
    sono abrogati. 
     Al comma 4 dell'articolo 3 del  DPR  27  aprile  2006,  n.  204,  e'
    soppressa la lettera h). 
     8. All'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 28  maggio  2010,
    n. 85: sono soppresse le parole "In sede di  prima  applicazione  del
    presente decreto"; le parole "entrata in vigore del presente decreto"
    sono sostituite dalle seguenti parole: "presentazione  della  domanda
    di trasferimento". 
     9.  Per  fronteggiare  l'eccessivo   affollamento   degli   istituti
    penitenziari presenti sul territorio nazionale,  il  Ministero  della
    giustizia puo' individuare beni immobili  statali,  comunque  in  uso
    all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione e
    dismissione in  favore  di  soggetti  pubblici  e  privati,  mediante
    permuta, anche parziale, con immobili gia' esistenti o da edificare e
    da destinare a nuovi istituti  penitenziari.  Nel  caso  in  cui  gli
    immobili  da  destinare  a  nuovi  istituti  penitenziari  siano   da
    edificare i soggetti di cui al precedente periodo non  devono  essere
    inclusi  nella  lista   delle   Amministrazioni   Pubbliche   redatta
    dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre
    2009, n.196.  Le  procedure  di  valorizzazione  e  dismissione  sono
    effettuate dal  Ministero  della  giustizia,  sentita  l'Agenzia  del
    demanio, anche in  deroga  alle  norme  in  materia  di  contabilita'
    generale  dello   Stato,   nel   rispetto   dei   principi   generali
    dell'ordinamento giuridico - contabile. 
     10. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  9,  il  Ministero  della
    giustizia, valutate le esigenze  dell'Amministrazione  penitenziaria,
    individua i comuni all'interno del cui  territorio  devono  insistere
    gli immobili gia' esistenti o da edificare e  da  destinare  a  nuovi
    istituti penitenziari e determina le opere da realizzare. 
     11. Il Ministero della giustizia affida a  societa'  partecipata  al
    100% dal Ministero del Tesoro, in qualita' di contraente generale, ai
    sensi dell'articolo 173, comma 1, lett. b) del codice  degli  appalti
    di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il  compito  di
    provvedere alla stima dei costi, alla selezione delle proposte per la
    realizzazione delle nuove  infrastrutture  penitenziarie,  presentate
    dai soggetti di cui al  comma  9,  con  preferenza  per  le  proposte
    conformi alla disciplina urbanistico - edilizia vigente. 
     12. Per l'approvazione degli  interventi  volti  alla  realizzazione
    delle nuove infrastrutture penitenziarie e  di  eventuali  variazioni
    degli strumenti urbanistici,  il  contraente  generale  previsto  dal
    comma 11 puo' convocare una o piu' conferenze di servizi e promuovere
    accordi  di  programma  ai  sensi  dell'articolo   34   del   decreto
    legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  con  la  partecipazione  delle
    Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate. 
     13. Gli immobili realizzati all'esito delle procedure  previste  dal
    presente articolo sono  oggetto  di  permuta  con  immobili  statali,
    comunque in uso all'Amministrazione della giustizia, suscettibili  di
    valorizzazione e/o  dismissione.  A  tal  fine,  il  Ministero  della
    giustizia, sentita l'Agenzia del Demanio, individua con  uno  o  piu'
    decreti i beni immobili oggetto di dismissione, secondo  le  seguenti
    procedure: 
         a)  le  valorizzazioni  e/o  dismissioni  sono  effettuate   dal
    Ministero  della  giustizia,  che   puo'   avvalersi   del   supporto
    tecnico-operativo dell'Agenzia  del  Demanio,  e/o  dell'Agenzia  del
    Territorio e/o del contraente generale di cui al comma 11; 
         b) la  determinazione  del  valore  degli  immobili  oggetto  di
    dismissione e' decretata dal Ministero della giustizia, previo parere
    di congruita' emesso dall'Agenzia del Demanio, che tiene conto  della
    valorizzazione dell'immobile medesimo; 
         c) il Ministero della giustizia comunica al Ministero per i beni
    e le attivita' culturali l'elenco degli  immobili  da  valorizzare  e
    dismettere, insieme alle schede descrittive di cui  all'articolo  12,
    comma 3 del codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  di  cui  al
    decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il Ministero per i beni e
    le attivita' culturali si pronuncia, entro il termine  perentorio  di
    trenta giorni dalla ricezione della  comunicazione,  in  ordine  alla
    verifica  dell'interesse  storico-artistico  e  individua,  in   caso
    positivo, le parti degli  immobili  stessi  soggette  a  tutela,  con
    riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12,
    comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo  n.  42  del
    2004.  Per  i  beni  riconosciuti  di  interesse   storico-artistico,
    l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai
    sensi dell'articolo 13  del  citato  codice.  Le  approvazioni  e  le
    autorizzazioni previste dal citato codice sono  rilasciate  o  negate
    entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza. Qualora entro  il
    termine di 60 giorni  le  amministrazioni  competenti  non  si  siano
    pronunciate, le approvazioni e le autorizzazioni previste dal  citato
    codice si intendono acquisite con esito positivo. Le disposizioni del
    citato codice, parti prima e seconda,  si  applicano  anche  dopo  la
    dismissione; 
         d) gli immobili da dismettere sono individuati con  decreto  dal
    Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, ed  entrano
    a far parte del patrimonio disponibile dello Stato; 
         e)  per  l'approvazione  della  valorizzazione  degli   immobili
    individuati  e   delle   conseguenti   variazioni   degli   strumenti
    urbanistici, il contraente generale di cui al comma 11 puo' convocare
    una o piu' conferenze di servizi e promuovere accordi di programma ai
    sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.
    267, con la partecipazione delle Regioni, degli enti locali  e  delle
    altre amministrazioni interessate; 
         f) i contratti di permuta sono  approvati  dal  Ministero  della
    giustizia.  L'approvazione  puo'  essere  negata   per   sopravvenute
    esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero; 
         g) eventuali disavanzi di valore tra i beni oggetto di  permuta,
    esclusivamente in favore dell'Amministrazione statale,  sono  versati
    all'entrata del bilancio dello Stato per una quota  pari  all'80  per
    cento. La restante quota del 20 per  cento  e'  assegnata  agli  enti
    territoriali interessati alle valorizzazioni. 
     14. Gli oneri  economici  derivanti  dalle  attivita'  svolte  dalla
    societa' indicata nel comma 3, in virtu' del presente  articolo  sono
    posti a carico dei soggetti  che  risulteranno  cessionari  dei  beni
    oggetto di valorizzazione e/o dismissione. 
     15. I soggetti di cui al comma 9,  in  caso  di  immobili  di  nuova
    realizzazione,  devono  assumere  a  proprio  carico  gli  oneri   di
    finanziamento e di costruzione. Devono altresi' essere previste forme
    di penalita' a carico dei medesimi soggetti per la  realizzazione  di
    opere non conformi alla proposta. 
     16. In considerazione della necessita' di procedere in  via  urgente
    all'acquisizione  di  immobili  da   destinare   a   nuovi   istituti
    penitenziari, le conferenze di servizi di cui ai precedenti commi  11
    e 12 lettera e) sono concluse entro il termine di quindici giorni dal
    loro avvio; e gli accordi di programma di cui ai medesimi commi  sono
    conclusi e approvati entro il  termine  di  trenta  giorni  dal  loro
    avvio. Ove l'accordo di programma comporti variazione degli strumenti
    urbanistici,  l'adesione  del  sindaco  deve  essere  ratificata  dal
    consiglio   comunale   entro   quindici   giorni    dall'approvazione
    dell'accordo, decorsi i quali l'accordo stesso  si  intende  comunque
    ratificato. 
     17. E' fatto salvo quanto disposto dagli  statuti  delle  Regioni  a
    statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di  Bolzano  e
    dalle pertinenti norme di attuazione relativamente  al  trasferimento
    dei beni oggetto dei commi da 9 a 16. 
     
    
            
          
              
                Capo VI 
    Concorso alla manovra degli Enti territoriali

                                   Art. 28 
     
               Concorso alla manovra degli Enti territoriali e 
                        ulteriori riduzioni di spese 
     
     1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6  maggio  2011,
    n. 68, le parole: "pari allo 0,9 per cento",  sono  sostituite  dalle
    seguenti:"pari  a  1,23  per  cento".  Tale  modifica  si  applica  a
    decorrere dall'anno di imposta 2011. 
     2. L'aliquota di cui al comma 1, si applica  anche  alle  Regioni  a
    statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano. 
     3. Con le procedure previste dall'articolo 27, della legge 5  maggio
    2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome  di
    Trento e Bolzano assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un  concorso
    alla finanza pubblica di euro 860  milioni  annui.  Con  le  medesime
    procedure le Regioni Valle d'Aosta  e  Friuli  Venezia  Giulia  e  le
    Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  assicurano,  a  decorrere
    dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di  60  milioni  di
    euro annui, da parte dei Comuni  ricadenti  nel  proprio  territorio.
    Fino all'emanazione delle norme di  attuazione  di  cui  al  predetto
    articolo 27, l'importo complessivo di  920  milioni  e'  accantonato,
    proporzionalmente alla media  degli  impegni  finali  registrata  per
    ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009, a valere  sulle  quote  di
    compartecipazione ai tributi erariali. Per la  Regione  Siciliana  si
    tiene conto della rideterminazione del fondo sanitario nazionale  per
    effetto del comma 2. 
     4. All'articolo 27, comma 1, della legge 5 maggio  2009,  n.  42  le
    parole "entro il termine di trenta mesi  stabilito  per  l'emanazione
    dei decreti legislativi di cui all'articolo 2" sono soppresse. 
     5.  Nell'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al   comma   4,
    dell'articolo 77-quater, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  si
    tiene  conto   degli   effetti   derivanti   dalla   rideterminazione
    dell'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini  della
    definizione della misura della compartecipazione spettante a ciascuna
    Regione. 
     6. All'articolo 77-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  in
    ciascuno dei commi 4 e 5, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
    "Le risorse corrispondenti al  predetto  importo,  condizionate  alla
    verifica positiva degli adempimenti regionali, rimangono  accantonate
    in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni  che,  ai  sensi
    della vigente legislazione, ne consentono l'erogabilita' alle regioni
    e comunque per un periodo non superiore al quinto anno  successivo  a
    quello di iscrizione in bilancio.". 
     7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai  sensi
    dell'articolo 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,  e  il
    fondo perequativo, come determinato ai sensi  dell'articolo  13,  del
    medesimo decreto legislativo n.  23  del  2011,  ed  i  trasferimenti
    erariali dovuti ai Comuni della Regione  Siciliana  e  della  Regione
    Sardegna sono ridotti di ulteriori 1.450 milioni di euro per gli anni
    2012 e successivi. 
     8. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai  sensi
    dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.  68,  il
    fondo perequativo, come determinato ai sensi  dell'articolo  23,  del
    medesimo decreto legislativo n. 68,  del  2011,  ed  i  trasferimenti
    erariali dovuti alle Province della Regione Siciliana e della Regione
    Sardegna sono ridotti di ulteriori 415 milioni di euro per  gli  anni
    2012 e successivi. 
     9. La riduzione di cui al comma 7, e' ripartita in proporzione  alla
    distribuzione   territoriale    dell'imposta    municipale    propria
    sperimentale di cui all'articolo 13, del presente decreto. 
     10. La riduzione di cui al comma 8 e' ripartita proporzionalmente. 
     11. Il comma 6, dell'articolo 18, del decreto legislativo  6  maggio
    2011, n. 68, e' soppresso. 
     
    
            
          
              
                Capo VII 
    Ulteriori riduzioni di spese

                                   Art. 29 
     
            Acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso 
     alla centrale di committenza nazionale e interventi per l'editoria 
     
     1.  Le  amministrazioni  pubbliche  centrali  inserite   nel   conto
    economico   consolidato   della   pubblica   amministrazione,    come
    individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
    dell'articolo 1, comma 3,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196
    possono  avvalersi,  sulla  base  di  apposite  convenzioni  per   la
    disciplina  dei  relativi  rapporti,  di  Consip  S.p.A.,  nella  sua
    qualita' di centrale di committenza ai sensi dell'articolo  3,  comma
    34,  del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  per   le
    acquisizioni di beni e servizi al di sopra della  soglia  di  rilievo
    comunitario. 
     2. Allo scopo di agevolare il processo  di  razionalizzazione  della
    spesa  e  garantire  gli  obiettivi  di  risparmio   previsti   dalla
    legislazione vigente, ivi compresi quelli previsti dall'art. 3, comma
    66, della legge 12 novembre 2011,  n.  183,  gli  enti  nazionali  di
    previdenza e assistenza sociale possono avvalersi  di  Consip  S.p.A.
    per lo svolgimento di funzioni di  centrale  di  committenza  di  cui
    all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo12 aprile  2006,  n.
    163, stipulando apposite convenzioni per la disciplina  dei  relativi
    rapporti. 
     3. Allo scopo di contribuire all'obiettivo del pareggio di  bilancio
    entro la fine dell'anno 2013, il sistema di contribuzione diretta  di
    cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, cessa alla data del 31 dicembre
    2014, con riferimento alla gestione 2013. Il  Governo  provvede,  con
    decorrenza dal 1° gennaio 2012, a rivedere il regolamento emanato con
    decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223,  al
    fine di conseguire il risanamento della contribuzione  pubblica,  una
    piu' rigorosa selezione dell'accesso alle risorse,  nonche'  risparmi
    nella spesa pubblica. Detti risparmi, compatibilmente con le esigenze
    di pareggio di bilancio, sono destinati alla  ristrutturazione  delle
    aziende    gia'    destinatarie    della    contribuzione    diretta,
    all'innovazione tecnologica del settore, a  contenere  l'aumento  del
    costo  delle  materie   prime,   all'informatizzazione   della   rete
    distributiva. 
     
    
            
          
              
                Capo VIII 
    Esigenze indifferibili

                                   Art. 30 
     
                           Esigenze indifferibili 
     
     1. All'articolo 33, comma 18, della legge 12 novembre 2011, n.  183,
    le parole "30 giugno 2012" sono sostituite dalle parole "31  dicembre
    2012" e le parole "700 milioni" sono sostituite dalle  parole  "1.400
    milioni". 
     2. Per l'anno 2011, alle  esigenze  del  trasporto  pubblico  locale
    ferroviario, al fine di assicurare nelle regioni a statuto  ordinario
    i necessari servizi da parte di Trenitalia s.p.a, si  provvede  anche
    nell'ambito delle risorse destinate al trasporto pubblico  locale  di
    cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008,  n.
    185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
    2, e dal relativo decreto di attuazione del  22  luglio  2009.  Fermo
    restando l'esigenza di applicazione a  decorrere  dall'anno  2012  di
    misure di efficientamento e razionalizzazione dei servizi, l'articolo
    1, comma 6, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e' abrogato. 
     3. Il fondo di cui all'articolo 21, comma  3,  del  decreto-legge  6
    luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni  dalla  legge  15
    luglio 2011, n. 111, e' incrementato di 800 milioni di euro  annui  a
    decorrere dall'anno 2012. A decorrere  dall'anno  2013  il  fondo  e'
    alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise
    di cui all'articolo 15 del presente provvedimento;  l'aliquota  della
    compartecipazione e' stabilita entro il 30 settembre 2012 con decreto
    del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro
    dell'economia  e  delle   finanze.   Conseguentemente,   al   decreto
    legislativo  6  maggio  2011,  n.  68,  sono  apportate  le  seguenti
    modificazioni: 
         a) all'articolo 2, comma 1, sono soppresse le  parole  "ed  alle
    entrate  derivanti  dalla  compartecipazione   soppressa   ai   sensi
    dell'articolo 8, comma 4". 
         b) all'articolo 8, il comma 4 e' abrogato; 
         c) all'articolo 32, comma 4, le parole: "a  decorrere  dall'anno
    2012", sono sostituite dalle seguenti: " a decorrere dall'anno 2013". 
     4. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legislativo 27 maggio
    1999, n. 165,  come  determinata  dalla  tabella  C  della  legge  12
    novembre 2011, n. 183, e' incrementata di  40  milioni  di  euro  per
    l'anno 2012. Al relativo onere si  provvede  mediante  corrispondente
    riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo  7-quinquies,
    comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.  5,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. 
     5. La dotazione finanziaria del Fondo per la  protezione  civile  di
    cui all'articolo  19  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  e'
    incrementata di 57 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere
    si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di
    spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della  legge  20  maggio
    1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto
    per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). 
     6. In attuazione degli articoli 9 e 33 della Costituzione: 
         a) al fine di assicurare la  continuita'  e  lo  sviluppo  delle
    fondamentali funzioni di promozione,  coordinamento,  integrazione  e
    diffusione delle conoscenze  scientifiche  nelle  loro  piu'  elevate
    espressioni nel quadro dell'unita' e universalita' della cultura,  e'
    autorizzata la spesa di 1.300.000 euro annui, a decorrere  dal  2012,
    quale contributo per le attivita' e il  funzionamento  dell'Accademia
    dei Lincei; 
         b)  al  fine  di  promuovere  lo  studio,   la   tutela   e   la
    valorizzazione della lingua italiana,  e'  autorizzata  la  spesa  di
    700.000 euro annui, a decorrere dal 2012,  quale  contributo  per  le
    attivita' e il funzionamento dell'Accademia della Crusca. 
     7. All'onere derivante dalle disposizioni  contenute  nel  comma  6,
    pari a due milioni di euro annui, si provvede  mediante  utilizzo  di
    una quota parte, a  valere,  per  un  importo  corrispondente,  sulle
    risorse aggiuntive di cui all'articolo 1,  comma  1,  lett.  b),  del
    decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,  convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,  destinate  alla  spesa  di  parte
    corrente. 
     8. Al fine di assicurare l'espletamento delle  funzioni  di  tutela,
    fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i
    principi di efficienza, razionalita' ed economicita' e di far  fronte
    alle richieste di una crescente domanda culturale nell'ottica di  uno
    sviluppo del settore tale da renderlo piu' competitivo ed in grado di
    generare ricadute positive sul turismo  e  sull'economia  del  Paese,
    nonche' in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2  del  decreto
    legge 31 marzo 2011, n.  34,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
    legge 26 maggio 2011, n. 75 come modificato dall'articolo  24,  comma
    2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, al Ministero per i beni e le
    attivita'  culturali  non  si  applicano  le  disposizioni   di   cui
    all'articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del decreto-legge 30 dicembre
    2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
    2010, n. 25 e di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del  decreto  legge
    13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
    settembre 2011, n. 148. Per le medesime finalita' sopra  evidenziate,
    il Ministero per i beni e le attivita' culturali e'  autorizzato  per
    gli anni 2012 e 2013 all'assunzione di personale, anche dirigenziale,
    mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso  di  validita',  nel
    limite  delle  ordinarie  facolta'  assunzionali   consentite   dalla
    normativa vigente. Alla copertura degli oneri derivanti dal  presente
    comma si provvede, a valere sulle facolta' assunzionali del  predetto
    Ministero, per  i  medesimi  anni  2012  e  2013,  nell'ambito  degli
    stanziamenti di bilancio  previsti  a  legislazione  vigente  per  il
    reclutamento del personale del Ministero per i beni  e  le  attivita'
    culturali e  nel  rispetto  dei  limiti  percentuali  in  materia  di
    assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo  3,
    comma 102, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  e  successive
    modificazioni. Il Ministero per  i  beni  e  le  attivita'  culturali
    procede  alle  suddette  assunzioni,  tenendo  conto  delle  esigenze
    funzionali delle strutture centrali e periferiche  e  ove  necessario
    anche attraverso la formazione di  una  graduatoria  unica  nazionale
    degli idonei secondo l'ordine generale  di  merito  risultante  dalla
    votazione  complessiva   riportata   da   ciascun   candidato   nelle
    graduatorie regionali in corso di validita', applicando  in  caso  di
    parita' di merito il  principio  della  minore  eta'  anagrafica.  La
    graduatoria unica nazionale e' elaborata anche al fine di  consentire
    ai candidati di esprimere la propria accettazione e non  comporta  la
    soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che non
    accettano  mantengono  la  collocazione  ad  essi   spettante   nella
    graduatoria della regione per cui hanno concorso. Il Ministero per  i
    beni e le attivita' culturali  provvede  alle  attivita'  di  cui  al
    presente  comma  nell'ambito  delle  risorse  umane,  finanziarie   e
    strumentali gia' disponibili a legislazione vigente. Il Ministero per
    i  beni  e  le  attivita'  culturali  comunica  alla  Presidenza  del
    Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica  ed  al
    Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della ragioneria
    generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi  del  presente
    comma ed i relativi oneri. 
    
            
          
              
                Titolo IV 
    Disposizioni per la promozione e la tutela della concorrenza

    Capo I

    Liberalizzazioni

                                   Art. 31 
     
                            Esercizi commerciali 
     
     1. In materia di esercizi  commerciali,  all'articolo  3,  comma  1,
    lettera d-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n.  223,  convertito,
    con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono  soppresse
    le parole: "in via sperimentale" e dopo  le  parole  "dell'esercizio"
    sono soppresse le seguenti "ubicato nei comuni inclusi negli  elenchi
    regionali delle localita' turistiche o citta' d'arte". 
     2. Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in  materia
    di concorrenza, liberta' di  stabilimento  e  libera  prestazione  di
    servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la
    liberta' di apertura di nuovi  esercizi  commerciali  sul  territorio
    senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli  di  qualsiasi
    altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della  salute,  dei
    lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti
    locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni  del  presente
    comma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
    conversione del presente decreto. 
     
    
            
          
              
                Titolo IV 
    Disposizioni per la promozione e la tutela della concorrenza

    Capo I

    Liberalizzazioni

                                   Art. 32 
     
                                  Farmacie 
     
     1. In materia di vendita dei farmaci, negli esercizi commerciali  di
    cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che
    ricadono nel territorio di  Comuni  aventi  popolazione  superiore  a
    quindicimila abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali come
    individuate dai Piani Sanitari Regionali, in possesso  dei  requisiti
    strutturali, tecnologici ed organizzativi  fissati  con  decreto  del
    Ministro della salute, previa intesa con la conferenza permanente per
    i rapporti tra lo Stato, le Regione e le Province autonome di  Trento
    e di Bolzano, adottato entro 60  giorni  dalla  data  di  entrata  in
    vigore  del  presente  decreto,  possono  essere  venduti   anche   i
    medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24
    dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad  eccezione  dei
    medicinali di cui all'articolo 45 del decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive  modificazioni  e  di
    cui all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006,  n.  219.
    Con il medesimo decreto, sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco, sono
    definiti gli  ambiti  di  attivita'  sui  quali  sono  assicurate  le
    funzioni  di  farmacovigilanza  da  parte  del   Servizio   sanitario
    nazionale. 
     2. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5,  comma  1,  del
    decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la  vendita  dei  medicinali  deve
    avvenire, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del citato articolo
    5, nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto  al  resto
    dell'area  commerciale,  da   strutture   in   grado   di   garantire
    l'inaccessibilita' ai farmaci da parte del pubblico e  del  personale
    non addetto, negli orari sia di apertura al pubblico che di chiusura. 
     3. Le condizioni contrattuali e le prassi commerciali adottate dalle
    imprese di produzione o di distribuzione dei farmaci che si risolvono
    in una ingiustificata discriminazione  tra  farmacie  e  parafarmacie
    quanto ai tempi, alle condizioni, alle  quantita'  ed  ai  prezzi  di
    fornitura, costituiscono casi di pratica commerciale sleale  ai  fini
    dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia. 
     4. E' data facolta' alle farmacie e agli esercizi commerciali di cui
    all'art. 5, comma 1,  del  decreto  legge  4  luglio  2006,  n.  223,
    convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006,  n.  248,  di
    praticare liberamente sconti  sui  prezzi  al  pubblico  su  tutti  i
    prodotti venduti, purche' gli sconti siano esposti in modo  leggibile
    e chiaro al consumatore e siano praticati a tutti gli acquirenti. 
     
    
            
          
              
                Titolo IV 
    Disposizioni per la promozione e la tutela della concorrenza

    Capo I

    Liberalizzazioni

                                   Art. 33 
     
         Soppressione limitazioni esercizio attivita' professionali 
     
     1. All'articolo 10, della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  sono
    apportate le seguenti modifiche: 
     a)  al  comma  2,  dopo  le  parole  "sono  abrogate   con   effetto
    dall'entrata in vigore del regolamento governativo di  cui  al  comma
    5", e' aggiunto il seguente periodo: "e, in ogni caso, dalla data del
    13 agosto 2012"; 
     b) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. All'articolo 3,
    comma 5, lett.  c),  del  decreto  legge  13  agosto  2011,  n.  138,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
    le parole "la durata del tirocinio non potra' essere complessivamente
    superiore a tre anni", sono sostituite dalle seguenti: "la durata del
    tirocinio non potra' essere  complessivamente  superiore  a  diciotto
    mesi". 
     
    
            
          
              
                Capo II 
    Concorrenza

                                   Art. 34 
     
               Liberalizzazione delle attivita' economiche ed 
                     eliminazione dei controlli ex-ante 
     
     1. Le disposizioni previste dal presente articolo sono  adottate  ai
    sensi  dell'articolo  117,  comma  2,  lettere  e)   ed   m),   della
    Costituzione, al fine di garantire la liberta' di concorrenza secondo
    condizioni  di  pari  opportunita'  e   il   corretto   ed   uniforme
    funzionamento del mercato,  nonche'  per  assicurare  ai  consumatori
    finali un livello minimo e uniforme di condizioni  di  accessibilita'
    ai beni e servizi sul territorio nazionale. 
     2.  La  disciplina  delle  attivita'  economiche  e'  improntata  al
    principio di liberta' di accesso, di organizzazione e di svolgimento,
    fatte  salve  le   esigenze   imperative   di   interesse   generale,
    costituzionalmente  rilevanti   e   compatibili   con   l'ordinamento
    comunitario, che possono giustificare l'introduzione  di  previ  atti
    amministrativi di  assenso  o  autorizzazione  o  di  controllo,  nel
    rispetto del principio di proporzionalita'. 
     3. Sono  abrogate  le  seguenti  restrizioni  disposte  dalle  norme
    vigenti: 
         a) il divieto di esercizio di  una  attivita'  economica  al  di
    fuori di una certa area geografica  e  l'abilitazione  a  esercitarla
    solo all'interno di una determinata area; 
         b) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni  delle
    sedi deputate all'esercizio di una attivita' economica; 
         c) il divieto di esercizio di una attivita'  economica  in  piu'
    sedi oppure in una o piu' aree geografiche; 
         d) la limitazione dell'esercizio di una attivita'  economica  ad
    alcune categorie o divieto, nei confronti  di  alcune  categorie,  di
    commercializzazione di taluni prodotti; 
         e) la limitazione  dell'esercizio  di  una  attivita'  economica
    attraverso l'indicazione tassativa della  forma  giuridica  richiesta
    all'operatore; 
         f) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura
    di beni o servizi; 
         g) l'obbligo di fornitura  di  specifici  servizi  complementari
    all'attivita' svolta. 
     4. L'introduzione di un regime amministrativo volto a  sottoporre  a
    previa autorizzazione  l'esercizio  di  un'attivita'  economica  deve
    essere  giustificato  sulla  base  dell'esistenza  di  un   interesse
    generale,   costituzionalmente   rilevante    e    compatibile    con
    l'ordinamento   comunitario,   nel   rispetto   del   principio    di
    proporzionalita'. 
     5. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e'  tenuta  a
    rendere parere obbligatorio, da rendere nel termine di trenta  giorni
    decorrenti dalla ricezione del provvedimento, in merito  al  rispetto
    del principio di proporzionalita' sui disegni di legge governativi  e
    i regolamenti che introducono restrizioni all'accesso e all'esercizio
    di attivita' economiche. 
     6. Quando e' stabilita, ai sensi  del  comma  4,  la  necessita'  di
    alcuni requisiti per l'esercizio di  attivita'  economiche,  la  loro
    comunicazione all'amministrazione competente deve poter  essere  data
    sempre tramite autocertificazione e l'attivita' puo' subito iniziare,
    salvo il successivo  controllo  amministrativo,  da  svolgere  in  un
    termine definito;  restano  salve  le  responsabilita'  per  i  danni
    eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio dell'attivita' stessa. 
     7. Le  Regioni  adeguano  la  legislazione  di  loro  competenza  ai
    principi e alle regole di cui ai commi 2, 4 e 6. 
     8. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le
    professioni, i servizi  finanziari  come  definiti  dall'art.  4  del
    decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione
    come definiti dall'art. 5 del decreto legislativo 26 marzo  2010,  n.
    59 (Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel  mercato
    interno). 
     
    
            
          
              
                Capo II 
    Concorrenza

                                   Art. 35 
     
                        Potenziamento dell'Antitrust 
     
     1. Alla legge 10 ottobre  1990,  n.  287,  dopo  l'articolo  21,  e'
    aggiunto il seguente: 
     "21-bis (Poteri  dell'Autorita'  Garante  della  concorrenza  e  del
    mercato sugli atti amministrativi che determinano  distorsioni  della
    concorrenza) 
     1.  L'Autorita'  garante  della  concorrenza  e   del   mercato   e'
    legittimata ad agire  in  giudizio  contro  gli  atti  amministrativi
    generali,   i   regolamenti   ed   i   provvedimenti   di   qualsiasi
    amministrazione  pubblica  che  violino  le  norme  a  tutela   della
    concorrenza e del mercato. 
     2. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,  se  ritiene
    che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in  violazione
    delle norme a tutela della  concorrenza  e  del  mercato,  emette  un
    parere  motivato,  nel  quale  indica  gli  specifici  profili  delle
    violazioni  riscontrate.  Se  la  pubblica  amministrazione  non   si
    conforma  nei  sessanta  giorni  successivi  alla  comunicazione  del
    parere,  l'Autorita'  puo'  presentare,  tramite  l'Avvocatura  dello
    Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni. 
     3. Ai giudizi  instaurati  ai  sensi  del  comma  1  si  applica  la
    disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del  decreto  legislativo  2
    luglio 2010, n. 104.". 
     
    
            
          
              
                Capo II 
    Concorrenza

                                   Art. 36 
     
             Tutela della concorrenza e partecipazioni personali 
               incrociate nei mercati del credito e finanziari 
     
     1. E' vietato ai titolari di cariche  negli  organi  gestionali,  di
    sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di  imprese  o
    gruppi di imprese operanti nei mercati del  credito,  assicurativi  e
    finanziari di assumere o esercitare analoghe  cariche  in  imprese  o
    gruppi di imprese concorrenti. 
     2. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si  intendono  concorrenti
    le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti  di
    controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10  ottobre  1990,  n.
    287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici. 
     
    
            
          
              
                Capo II 
    Concorrenza

                                   Art. 37 
     
                 Liberalizzazione del settore dei trasporti 
     
     1. Il Governo con uno  o  piu'  regolamenti  da  adottare  ai  sensi
    dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n.  400,  entro
    sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
    del presente decreto, sentite  le  Commissioni  parlamentari  che  si
    esprimono nel termine di 30 giorni, emana  le  disposizioni  volte  a
    realizzare una compiuta  liberalizzazione  nel  settore  ferroviario,
    aereo e marittimo. 
     2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati secondo i  seguenti
    principi e criteri direttivi: 
         a)  individuare  tra  le   Autorita'   indipendenti   esistenti,
    l'Autorita' che svolge competenze assimilabili a quelle previste  dal
    presente articolo; 
         b) attribuire all'Autorita' di cui alla lettera a)  le  seguenti
    funzioni: 
      1) garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie  alle
    infrastrutture e alle reti ferroviarie, aeroportuali e portuali; 
      2) definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di
    concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati,  i  criteri
    per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei
    canoni e dei  pedaggi,  tenendo  conto  dell'esigenza  di  assicurare
    l'orientamento  ai  costi  e  l'equilibrio  economico  delle  imprese
    regolate, alla luce degli oneri di servizio pubblico imposti e  delle
    eventuali sovvenzioni pubbliche concesse; 
      3) stabilire le  condizioni  minime  di  qualita'  dei  servizi  di
    trasporto connotati da oneri di servizio pubblico o sovvenzionati; 
      4) definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione  dei
    servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei
    capitolati delle medesime gare. 
     3. Nell'esercizio delle competenze  disciplinate  dal  comma  2  del
    presente articolo, l'Autorita'  individuata  ai  sensi  del  medesimo
    comma: 
         a) puo' sollecitare e coadiuvare  le  amministrazioni  pubbliche
    competenti all'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e dei
    metodi piu' efficienti per finanziarli, mediante l'adozione di pareri
    che puo' rendere pubblici; 
         b) determina i criteri per la redazione della contabilita' delle
    imprese regolate e puo'  imporre,  se  necessario  per  garantire  la
    concorrenza, la separazione  contabile  e  societaria  delle  imprese
    integrate; 
         c) propone all'amministrazione  competente  la  sospensione,  la
    decadenza o la revoca degli atti di concessione,  delle  convenzioni,
    dei contratti di servizio pubblico, dei contratti di programma  e  di
    ogni altro atto assimilabile comunque denominato, qualora  sussistano
    le condizioni previste dall'ordinamento; 
         d)  richiede  a  chi  ne  e'  in  possesso  le  informazioni   e
    l'esibizione  dei  documenti  necessari  per  l'esercizio  delle  sue
    funzioni,  nonche'  raccoglie   da   qualunque   soggetto   informato
    dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente; 
         e) se sospetta  possibili  violazioni  della  regolazione  negli
    ambiti  di  sua  competenza,  svolge  ispezioni  presso  i   soggetti
    sottoposti alla regolazione mediante accesso a impianti, a  mezzi  di
    trasporto e uffici;  durante  l'ispezione,  anche  avvalendosi  della
    collaborazione di altri organi dello Stato, puo' controllare i  libri
    contabili e qualsiasi altro  documento  aziendale,  ottenerne  copia,
    chiedere chiarimenti e altre  informazioni,  apporre  sigilli;  delle
    operazioni ispettive e delle dichiarazioni rese deve  essere  redatto
    apposito verbale; 
         f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti
    di regolazione adottati  e  con  gli  impegni  assunti  dai  soggetti
    sottoposti  a  regolazione,  disponendo  le   misure   opportune   di
    ripristino; nei casi in cui intenda adottare una  decisione  volta  a
    fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni  idonei  a
    rimuovere le contestazioni da essa avanzate, puo' rendere obbligatori
    tali  impegni  per  le  imprese  e  chiudere  il  procedimento  senza
    accertare l'infrazione; puo' riaprire il procedimento  se  mutano  le
    circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni  o  se  le
    informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o
    fuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga che  sussistano
    motivi di necessita' e  di  urgenza,  al  fine  di  salvaguardare  la
    concorrenza e di tutelare gli  interessi  degli  utenti  rispetto  al
    rischio di un danno grave e irreparabile, puo' adottare provvedimenti
    temporanei di natura cautelare; 
         g) valuta i reclami, le istanze  e  le  segnalazioni  presentati
    dagli utenti e dai consumatori, singoli o  associati,  in  ordine  al
    rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da  parte  dei  soggetti
    esercenti   il   servizio   sottoposto   a   regolazione,   ai   fini
    dell'esercizio delle sue competenze; 
         h) favorisce l'istituzione di procedure semplici e poco  onerose
    per  la  conciliazione  e  la  risoluzione  delle  controversie   tra
    esercenti e utenti; 
         i) ferme restando le sanzioni  previste  dalla  legge,  da  atti
    amministrativi e  da  clausole  convenzionali,  irroga  una  sanzione
    amministrativa  pecuniaria  fino  al  10  per  cento  del   fatturato
    dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per  la
    formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi,  diritti  e
    prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di
    inosservanza dei criteri  per  la  separazione  contabile  e  per  la
    disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle  attivita'  di
    servizio  pubblico  e  di  violazione   della   disciplina   relativa
    all'accesso alle  reti  e  alle  infrastrutture  o  delle  condizioni
    imposte dalla stessa Autorita', nonche' di inottemperanza agli ordini
    e alle misure disposti; 
         l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per
    cento del fatturato dell'impresa interessata qualora: 
      1) i destinatari di una richiesta della stessa Autorita' forniscano
    informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano
    le informazioni nel termine stabilito; 
      2) i  destinatari  di  un'ispezione  rifiutino  di  fornire  ovvero
    presentino  in  modo  incompleto  i  documenti   aziendali,   nonche'
    rifiutino di fornire o forniscano  in  modo  inesatto,  fuorviante  o
    incompleto i chiarimenti richiesti; 
         m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui  alla  lettera
    f)  applica  una  sanzione  fino  al  10  per  cento  del   fatturato
    dell'impresa interessata. 
     4. Restano  ferme  tutte  le  altre  competenze  diverse  da  quelle
    disciplinate nel presente articolo delle  amministrazioni  pubbliche,
    statali e regionali, nei settori indicati;  in  particolare,  restano
    ferme le competenze in materia di  vigilanza,  controllo  e  sanzione
    nell'ambito dei rapporti con le imprese di trasporto e con i  gestori
    delle infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici,  di
    definizione degli ambiti del servizio pubblico, di tutela  sociale  e
    di promozione degli investimenti. Restano altresi'  ferme  e  possono
    essere  contestualmente  esercitate  le   competenze   dell'Autorita'
    garante della concorrenza disciplinate dalla legge 10  ottobre  1990,
    n. 287 e dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n.  145  e  2  agosto
    2007, n.  146,  e  le  competenze  dell'Autorita'  di  vigilanza  sui
    contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.
    163 e le competenze dell'Agenzia per  le  infrastrutture  stradali  e
    autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio  2011,
    n. 98. 
     5. L'Autorita' individuata ai sensi del comma 2 rende  pubblici  nei
    modi piu'  opportuni  i  provvedimenti  di  regolazione  e  riferisce
    annualmente alle Camere evidenziando lo  stato  della  disciplina  di
    liberalizzazione  adottata  e  la  parte  ancora  da   definire.   La
    regolazione approvata ai sensi del presente articolo  resta  efficace
    fino  a  quando  e'  sostituita   dalla   regolazione   posta   dalle
    amministrazioni pubbliche cui saranno affidate le competenze previste
    dal presente articolo. 
     6. Alle attivita' di  cui  al  comma  3  del  presente  articolo  si
    provvede come segue: 
         a) nel limite delle risorse disponibili a  legislazione  vigente
    per l'Autorita' individuata dal comma 2; 
         b)  mediante   un   contributo   versato   dai   gestori   delle
    infrastrutture e  dei  servizi  regolati,  in  misura  non  superiore
    all'uno  per  mille  del  fatturato  derivanti  dall'esercizio  delle
    attivita' svolte percepiti nell'ultimo esercizio.  Il  contributo  e'
    determinato  annualmente  con  atto  dell'Autorita',  sottoposto   ad
    approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  di
    concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.  Nel  termine
    di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere  formulati
    rilievi cui l'Autorita'  si  conforma;  in  assenza  di  rilievi  nel
    termine l'atto si intende approvato.  Ai  fini  dell'esercizio  delle
    competenze  previste  dal  presente  articolo  l'Autorita'   provvede
    mediante l'utilizzo delle risorse umane  disponibili  a  legislazione
    vigente. 
     
    
            
          
              
                Capo III 
    Misure per lo sviluppo industriale

                                   Art. 38 
     
                  Misure in materia di politica industriale 
     
     1. All'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,
    sono apportate le seguenti modifiche: 
         a) le parole "e per i quali sussiste  apposito  stanziamento  di
    bilancio" sono soppresse; 
         b) dopo la lettera  c-ter)  e'  aggiunta  la  seguente  lettera:
    "c-quater) iniziative e programmi di ricerca  e  sviluppo  realizzati
    nell'ambito  dei  progetti  di   innovazione   industriale   di   cui
    all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296." 
     
    
            
          
              
                Capo III 
    Misure per lo sviluppo industriale

                                   Art. 39 
     
                Misure per le micro, piccole e medie imprese 
     
     1. In materia di fondo di garanzia a favore delle  piccole  e  medie
    imprese, la garanzia  diretta  e  la  controgaranzia  possono  essere
    concesse a valere sulle disponibilita' del Fondo di garanzia a favore
    delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett.
    a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed
    integrazioni, fino all'80 per cento dell'ammontare  delle  operazioni
    finanziarie a favore di piccole e medie imprese e consorzi ubicati in
    tutto il territorio nazionale, purche' rientranti nei limiti previsti
    dalla vigente normativa comunitaria. La misura della copertura  degli
    interventi di garanzia e  controgaranzia,  nonche'  la  misura  della
    copertura  massima  delle  perdite  e'  regolata  in  relazione  alle
    tipologie   di   operazioni   finanziarie,   categorie   di   imprese
    beneficiarie  finali,  settori  economici  di  appartenenza  e   aree
    geografiche, con decreto di natura non  regolamentare,  adottato  dal
    Ministro  dello  Sviluppo  Economico,  d'intesa   con   il   Ministro
    dell'Economia e delle Finanze. 
     2. Nel rispetto  degli  equilibri  di  finanza  pubblica,  per  ogni
    operazione finanziaria ammessa all'intervento del  Fondo  di  cui  al
    comma  1,  la  misura  dell'accantonamento  minimo,   a   titolo   di
    coefficiente di rischio, puo' essere definita con decreto  di  natura
    non regolamentare adottato dal  Ministro  dello  Sviluppo  Economico,
    d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. 
     3. L'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di  cui
    al comma 1 e' elevato a 2  milioni  e  cinquecentomila  euro  per  le
    tipologie  di  operazioni  finanziarie,  le  categorie   di   imprese
    beneficiarie finali, le aree geografiche e  i  settori  economici  di
    appartenenza individuati con  decreto  di  natura  non  regolamentare
    adottato dal Ministro  dello  Sviluppo  Economico,  d'intesa  con  il
    Ministro dell'Economia e  delle  Finanze.  Una  quota  non  inferiore
    [all'80] per cento delle  disponibilita'  finanziarie  del  Fondo  e'
    riservata  ad  interventi  non  superiori  a  [cinquecentomila]  euro
    d'importo massimo garantito per singola impresa. 
     4. La garanzia del Fondo di cui al comma l puo' essere  concessa,  a
    titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati  a  piccole  e
    medie  imprese  da  banche   e   intermediari   finanziari   iscritti
    nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto  legislativo
    1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni. Con decreto  di
    natura  non  regolamentare  adottato  dal  Ministro  dello   Sviluppo
    Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia  e  delle  Finanze,
    sono definite le tipologie di operazioni ammissibili, le modalita' di
    concessione, i criteri di selezione nonche' l'ammontare massimo delle
    disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura  del
    rischio derivante dalla concessione di detta garanzia. 
     5. Con decreto di natura non  regolamentare  adottato  dal  Ministro
    dello Sviluppo Economico, d'intesa con il  Ministro  dell'Economia  e
    delle Finanze, puo' essere modificata la misura delle commissioni per
    l'accesso alla garanzia dovute dai soggetti richiedenti,  a  pena  di
    decadenza, in relazione alle  diverse  tipologie  di  intervento  del
    Fondo di cui al comma 1. 
     6. Con decreto di natura non  regolamentare  adottato  dal  Ministro
    dello Sviluppo Economico, d'intesa con il  Ministro  dell'Economia  e
    delle Finanze,  sono  definite  le  modalita'  e  le  condizioni  per
    l'eventuale cessione  a  terzi  e  la  controgaranzia  degli  impegni
    assunti a carico del Fondo di cui al  comma  1,  le  cui  rinvenienze
    confluiscono al medesimo Fondo. 
     7. In materia  di  patrimonializzazione  dei  Confidi,  al  capitale
    sociale dei  confidi  e  delle  banche  di  cui  ai  commi  29  e  32
    dell'articolo 13 del dl. 30 settembre 2003, n. 269, convertito  nella
    legge 24 novembre 2003, n. 326 possono partecipare, anche  in  deroga
    alle  disposizioni  di  legge  che  prevedono  divieti  o  limiti  di
    partecipazione, imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed  enti
    pubblici  e  privati,  purche'  le  piccole  e  medie  imprese  socie
    dispongano  almeno  della  meta'  piu'  uno  dei  voti   esercitabili
    nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano
    funzioni di gestione  e  di  supervisione  strategica  sia  riservata
    all'assemblea. 
     
    
            
          
              
                Capo III 
    Misure per lo sviluppo industriale

                                   Art. 40 
     
          Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese 
     
     1.  In  materia  di  semplificazione  degli   adempimenti   per   la
    registrazione dei clienti nelle  strutture  ricettizie,  al  comma  3
    dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza,
    di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, le parole: "I soggetti
    di cui al comma 1 sono altresi'  tenuti  a  comunicare  all'autorita'
    locale di pubblica sicurezza le generalita' delle persone alloggiate,
    mediante consegna di copia della scheda, entro  le  ventiquattro  ore
    successive al loro arrivo, In alternativa, il gestore puo'  scegliere
    di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo  stesso  termine,
    alle questure territorialmente competenti  i  dati  nominativi  delle
    predette schede con mezzi informatici o  telematici  o  mediante  fax
    secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno"
    sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti di cui al  comma  i  sono
    altresi' tenuti  a  comunicare  entro  le  ventiquattrore  successive
    all'arrivo, alle questure territorialmente competenti le  generalita'
    delle persone alloggiate mediante l'invio dei  dati  contenuti  nella
    predetta  scheda  con  mezzi  informatici  o  telematici  secondo  le
    modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il
    Garante per la protezione dei dati personali." 
     2. Per  la  riduzione  degli  oneri  in  materia  di  privacy,  sono
    apportate le seguenti modifiche  al  decreto  legislativo  30  giugno
    2003, n. 196: 
         a) all'articolo 4, comma 1, alla lettera b), le parole  "persona
    giuridica,  ente  od  associazione"  sono  soppresse  e   le   parole
    "identificati  o  identificabili"  sono   sostituite   dalle   parole
    "identificata o identificabile". 
         b) All'articolo 4, comma 1,  alla  lettera  i),  le  parole  "la
    persona giuridica, l'ente o l'associazione" sono soppresse. 
         c) Il comma 3-bis dell'articolo 5 e' abrogato. 
         d) Al comma 4, dell'articolo 9, l'ultimo periodo e' soppresso. 
         e) La lettera h) del comma i dell'articolo 43 e' soppressa. 
     3. Allo scopo di facilitare l'impiego del lavoratore straniero nelle
    more di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, dopo il  comma  9
    dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  e'
    inserito il seguente comma: 
         "9-bis. In attesa del rilascio o del  rinnovo  del  permesso  di
    soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di venti  giorni
    di  cui  al  precedente   comma,   il   lavoratore   straniero   puo'
    legittimamente soggiornare nel  territorio  dello  Stato  e  svolgere
    temporaneamente   l'attivita'   lavorativa    fino    ad    eventuale
    comunicazione dell'Autorita' di  pubblica  sicurezza,  da  notificare
    anche al datore  di  lavoro,  con  l'indicazione  dell'esistenza  dei
    motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso  di  soggiorno.
    L'attivita' di' lavoro di cui  sopra  puo'  svolgersi  alle  seguenti
    condizioni: 
         a) che la richiesta del rilascio del permesso di  soggiorno  per
    motivi di  lavoro  sia  stata  effettuata  dal  lavoratore  straniero
    all'atto  della  stipula  del  contratto  di  soggiorno,  secondo  le
    modalita' previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso  di
    rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della  scadenza  del
    permesso, ai sensi del precedente comma 4,  e  dell'articolo  13  del
    decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394,  o
    entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso; 
         b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio  la  ricevuta
    attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o  di
    rinnovo del permesso." 
     4. In  materia  di  semplificazione  degli  obblighi  di  tenuta  ed
    annotazione del registro dei lavoratori, al comma 3 dell'articolo  39
    del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito  dalla  legge  6
    agosto 2008, n. 133, le parole "entro il giorno 16", sono  sostituire
    con le seguenti: "entro la fine". 
     5. In materia di bonifica dei siti inquinati, per  semplificare  gli
    adempimenti delle imprese, al comma 7 dell'articolo 242  del  decreto
    legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo il primo periodo, e'  inserito
    il seguente: " Nel caso di interventi  di  bonifica  o  di  messa  in
    sicurezza di cui al periodo precedente,  che  presentino  particolari
    complessita'  a  causa  della  natura  della  contaminazione,   degli
    interventi,   delle    dotazioni    impiantistiche    necessarie    o
    dell'estensione dell'area interessata dagli interventi  medesimi,  il
    progetto puo' essere articolato per fasi progettuali distinte al fine
    di rendere possibile la realizzazione degli  interventi  per  singole
    aree o per  fasi  temporali  successive."  Al  comma  9  del  decreto
    legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  le  parole  "con  attivita'  in
    esercizio"  sono  soppresse.  Possono  essere  altresi'   autorizzati
    interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e  di  messa  in
    sicurezza degli impianti  e  delle  reti  tecnologiche,  purche'  non
    compromettano  la  possibilita'  di  effettuare  o   completare   gli
    interventi di  bonifica  che  siano  condotti  adottando  appropriate
    misure di prevenzione dei rischi. 
     6.  Al  fine  di  semplificare  gli  adempimenti  delle  imprese  di
    auto-riparazione, il decreto del  Ministero  dei  Trasporti  e  della
    Navigazione del 30 luglio 1997,  n.  406  -  Regolamento  recante  le
    dotazioni delle attrezzature e  delle  strumentazioni  delle  imprese
    esercenti attivita' di autoriparazione, e' abrogato. 
     7. In materia di semplificazione degli adempimenti amministrativi di
    registrazione C.O.V. (Composti Organici Volatili) per la vendita  dei
    prodotti ai consumatori finali, all'articolo 2, comma 1, lett. o) del
    decreto legislativo 27 marzo 2006  n.  161,  le  parole  "o  per  gli
    utenti" sono soppresse. 
     8. In materia  di  semplificazione  dello  smaltimento  dei  rifiuti
    speciali per talune attivita', i soggetti che svolgono  le  attivita'
    di  estetista,  acconciatore,  trucco  permanente  e  semipermanente,
    tatuaggio,  piercing,  agopuntura,  podologo,   callista,   manicure,
    pedicure e che producono rifiuti pericolosi  e  a  rischio  infettivo
    (CER 180103:  aghi,  siringhe  e  oggetti  taglienti  usati)  possono
    trasportarli, in conto proprio, per una quantita' massima fino  a  30
    chilogrammi al  giorno,  sino  all'impianto  di  smaltimento  tramite
    termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati  ai  sensi
    della normativa vigente. L'obbligo di registrazione sul  registro  di
    carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al  Catasto
    dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale,  di
    cui al decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  si  intendono
    assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso  la
    compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di
    trasporto di cui all' articolo 193 del medesimo decreto. I  formulari
    sono gestiti e conservati con modalita' idonee all'effettuazione  del
    relativi controlli cosi' come previsti dal predetto articolo 193  del
    decreto legislativo n. 152 del 2006. La conservazione  deve  avvenire
    presso la sede dei soggetti esercenti le attivita' di cui al presente
    comma. 
     9. La documentazione e le certificazioni  attualmente  richieste  ai
    fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di  beni
    e attivita' culturali previste dagli articoli 15, comma 1, lettere g)
    ed h), e 100, comma 2, lettere  e)  ed  f),  del  testo  unico  delle
    imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
    Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
    sostituite da  un'apposita  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di
    notorieta', presentata dal richiedente al Ministero per i beni  e  le
    attivita' culturali ai sensi e per gli effetti dell'articolo  47  del
    decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e
    successive  modificazioni,   relativa   alle   spese   effettivamente
    sostenute per lo svolgimento degli interventi e delle attivita' cui i
    benefici si riferiscono. Il Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
    culturali esegue controlli a campione ai sensi degli articoli 71 e 72
    del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445
    e successive modificazioni. 
     
    
            
          
              
                Capo IV 
    Misure per lo sviluppo infrastrutturale

                                   Art. 41 
     
                 Misure per le opere di interesse strategico 
     
     1.  Fatte  salve  le  priorita'  gia'  deliberate  in   sede   Cipe,
    all'articolo 161 del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  i
    commi 1-bis e 1-ter sono sostituiti dai seguenti: 
      "1-bis. Nell'ambito del programma di cui al comma 1,  il  Documento
    di  finanza  pubblica  individua,  su  proposta  del  Ministro  delle
    infrastrutture e dei  trasporti,  l'elenco  delle  infrastrutture  da
    ritenersi prioritarie sulla base dei seguenti criteri generali: 
         a)  coerenza  con  l'integrazione  con   le   reti   europee   e
    territoriali; 
         b) stato di avanzamento dell'iter procedurale; 
         c)  possibilita'  di  prevalente  finanziamento   con   capitale
    privato. 
      1-ter. Per le infrastrutture  individuate  nell'elenco  di  cui  al
    comma 1-bis sono indicate: 
         a) le opere da realizzare; 
         b) il cronoprogramma di attuazione; 
         c) le fonti di finanziamento della spesa pubblica; 
         d) la quantificazione delle risorse da finanziare  con  capitale
    privato. 
      1-quater. Al fine di favorire il contenimento dei  tempi  necessari
    per il reperimento delle  risorse  relative  al  finanziamento  delle
    opere di cui al presente  capo  e  per  la  loro  realizzazione,  per
    ciascuna  infrastruttura  i  soggetti  aggiudicatori  presentano   al
    Ministero lo studio di fattibilita', redatto secondo modelli definiti
    dal  Cipe  e  comunque  conformemente  alla  normativa  vigente.   Il
    Ministero,  entro  sessanta   giorni   dalla   comunicazione,   anche
    avvalendosi del supporto dell'Unita' tecnica di finanza  di  progetto
    di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e, nel caso,
    sentito il soggetto di cui all'articolo 163,  comma  4,  lettera  b),
    verifica l'adeguatezza dello studio di fattibilita', anche in  ordine
    ai profili  di  bancabilita'  dell'opera;  qualora  siano  necessarie
    integrazioni allo stesso, il termine e' prorogato di trenta giorni. A
    questo fine la procedura di Valutazione Ambientale Strategica,  e  la
    Valutazione di Impatto Ambientale, sono coordinate con i tempi  sopra
    indicati. 
     2. Al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  e  successive
    modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) dopo l'articolo 169 e' inserito il seguente: 
         "Art. 169-bis (Approvazione unica progetto preliminare) 
     1. Su proposta del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,
    il CIPE puo' valutare il progetto preliminare,  istruito  secondo  le
    previsioni dell'articolo 165, ai fini dell'approvazione  unica  dello
    stesso, assicurando l'integrale copertura finanziaria  del  progetto.
    In caso di opere finanziate  a  carico  della  finanza  pubblica,  la
    delibera CIPE relativa  al  progetto  preliminare  deve  indicare  un
    termine perentorio, a pena di decadenza dell'efficacia della delibera
    e del finanziamento, per l'approvazione del progetto  definitivo.  In
    caso di approvazione unica del progetto preliminare, che comporta gli
    effetti  dell'articolo  165  comma  7,  il  progetto  definitivo   e'
    approvato  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
    trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
    del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio  e  del  mare
    per i profili di rispettiva competenza, sentito il  Dipartimento  per
    la  programmazione  economica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
    Ministri, con le modalita' di cui al presente articolo e  sempre  che
    siano rispettate le condizioni previste al comma 2. Il Ministro delle
    infrastrutture  e  dei  trasporti  fornisce  al  CIPE   comunicazione
    periodica sulle avvenute approvazioni dei progetti definitivi e sullo
    stato di avanzamento delle opere. 
     2. Il progetto definitivo e' corredato, oltre  che  dalla  relazione
    del progettista prevista dall'art. 166  comma  1,  da  una  ulteriore
    relazione  del   progettista,   confermata   dal   responsabile   del
    procedimento, che attesti: 
         a) che il progetto definitivo rispetta le prescrizioni  e  tiene
    conto delle raccomandazioni impartite dal CIPE; 
         b)  che   il   progetto   definitivo   non   comporta   varianti
    localizzative rilevanti ai sensi dell'articolo 167, comma 6; 
         c) che la realizzazione del progetto definitivo non comporta  il
    superamento  del  limite  di  spesa  fissato  dal  CIPE  in  sede  di
    approvazione del progetto preliminare. 
         3. Il progetto definitivo  e'  rimesso  da  parte  del  soggetto
    aggiudicatore, del concessionario o contraente  generale  a  ciascuna
    delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE
    e a  tutte  le  ulteriori  amministrazioni  competenti  a  rilasciare
    permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonche'  ai  gestori
    di opere  interferenti.  Nel  termine  perentorio  di  quarantacinque
    giorni dal ricevimento  del  progetto  le  pubbliche  amministrazioni
    competenti e i  gestori  di  opere  interferenti  possono  presentare
    motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni  per  il
    progetto definitivo o di varianti migliorative che non modificano  la
    localizzazione e  le  caratteristiche  essenziali  delle  opere,  nel
    rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali  e
    delle  specifiche  funzionali  individuati  in   sede   di   progetto
    preliminare. Nei trenta giorni  successivi  il  Ministero  valuta  la
    compatibilita' delle proposte e richieste pervenute  dalle  pubbliche
    amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti con le
    indicazioni vincolanti contenute nel progetto  preliminare  approvato
    e, nel caso in cui verifichi il rispetto di tutte  le  condizioni  di
    cui al comma 2, il progetto definitivo viene approvato con il decreto
    di cui al comma 1. 
         4. L'approvazione del progetto definitivo con il decreto di  cui
    al comma 1, comporta gli effetti dell'articolo  166  comma  5,  e  la
    dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera.  Per  quanto  riguarda
    l'avvio del procedimento di dichiarazione  di  pubblica  utilita'  si
    applica l'articolo 166, comma 2. 
         5.  Il  termine  di  cui  all'articolo   170,   comma   3,   per
    l'indicazione  delle   interferenze   non   rilevate   dal   soggetto
    aggiudicatore e' pari a quarantacinque  giorni  ed  il  programma  di
    risoluzione, approvato con il decreto di cui al comma 2 unitamente al
    progetto definitivo, e' vincolante per gli enti  gestori  di  reti  o
    opere destinate al pubblico servizio, con gli  effetti  dell'articolo
    170, commi 4 e 5."; 
      b) all'articolo 163, comma 2, dopo la lettera f-bis) e' inserita la
    seguente: 
         "f-ter)  verifica  l'avanzamento  dei  lavori  anche  attraverso
    sopralluoghi tecnico-amministrativi presso  i  cantieri  interessati,
    previo  accesso  agli  stessi;  a  tal  fine  puo'   avvalersi,   ove
    necessario,  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza,   mediante   la
    sottoscrizione di appositi protocolli di intesa.". 
     3. All'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24  dicembre  2003  n.
    350 e successive modificazioni e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
    periodo: "Per i contributi destinati alla realizzazione  delle  opere
    pubbliche, il decreto di cui al presente comma e'  emanato  entro  il
    termine  di  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  nella   Gazzetta
    Ufficiale della delibera CIPE che assegna definitivamente le risorse.
    In relazione alle infrastrutture di interesse strategico di cui  alla
    parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006,
    n. 163, detto termine e' pari a trenta giorni e decorre dalla data di
    pubblicazione del bando ai sensi degli articoli 165, comma  5-bis,  e
    166, comma 5-bis,  del  medesimo  decreto  legislativo.  In  caso  di
    criticita'  procedurali  tali  da  non  consentire  il  rispetto  dei
    predetti termini il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
    riferisce   al   Consiglio   dei   Ministri   per   le    conseguenti
    determinazioni. 
     4. Al fine di garantire la certezza dei finanziamenti destinati alla
    realizzazione delle opere pubbliche, le  delibere  assunte  dal  CIPE
    relativamente ai progetti di opere  pubbliche,  sono  formalizzate  e
    trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri per la firma entro
    trenta giorni  decorrenti  dalla  seduta  in  cui  viene  assunta  la
    delibera. In caso di criticita' procedurali tali da non consentire il
    rispetto del predetto termine il Ministro delle infrastrutture e  dei
    trasporti riferisce al Consiglio  dei  Ministri  per  le  conseguenti
    determinazioni. 
     5. Per le delibere del  CIPE  di  cui  al  comma  4,  sottoposte  al
    controllo preventivo  della  Corte  dei  Conti,  i  termini  previsti
    dall'articolo 3, comma 2, della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20  e
    successive modificazioni, sono ridotti di un terzo. 
     
    
            
          
              
                Capo IV 
    Misure per lo sviluppo infrastrutturale

                                   Art. 42 
     
                 Misure per l'attrazione di capitali privati 
     
     1. All'articolo 143 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,
    il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
         "5.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici,  previa   analisi   di
    convenienza  economica,  possono  prevedere   nel   piano   economico
    finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la  cessione  in
    proprieta' o in diritto di godimento  di  beni  immobili  nella  loro
    disponibilita' o allo scopo espropriati la cui  utilizzazione  ovvero
    valorizzazione sia necessaria  all'equilibrio  economico  finanziario
    della  concessione.  Le  modalita'   di   utilizzazione   ovvero   di
    valorizzazione   dei   beni   immobili   sono   definite   unitamente
    all'approvazione  del  progetto   ai   sensi   dell'articolo   97   e
    costituiscono  uno  dei  presupposti  che  determinano   l'equilibrio
    economico finanziario della concessione.". 
     2. Al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  e  successive
    modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni: 
         a) all'articolo 3, comma 11, e' aggiunto  il  seguente  periodo:
    "La  gestione  funzionale  ed  economica   puo'   anche   riguardare,
    eventualmente in via anticipata, opere o parti di opere  direttamente
    connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere  nella
    stessa."; 
         b)  all'articolo  143,  comma  1,  dopo  le  parole:   "gestione
    funzionale ed economica" sono inserite  le  seguenti:  "eventualmente
    estesa, anche in via anticipata, ad opere o parti di opere in tutto o
    in parte gia' realizzate e direttamente  connesse  a  quelle  oggetto
    della concessione e da ricomprendere nella stessa"; 
         c) all'articolo 143, comma 4, dopo le parole: "anche un  prezzo"
    sono inserite  le  seguenti:  "nonche',  eventualmente,  la  gestione
    funzionale ed economica, anche anticipata, di opere o parti di  opere
    gia' realizzate". 
     3 Le disposizioni di cui al comma 2 si  applicano  ai  contratti  di
    concessione i cui bandi con cui si indice una gara  siano  pubblicati
    successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
     4. Al comma 8 dell'articolo 143 del decreto  legislativo  12  aprile
    2006, n. 163, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine  di
    assicurare  il  rientro  del  capitale   investito   e   l'equilibrio
    economico-finanziario del Piano Economico Finanziario, per  le  nuove
    concessioni di importo superiore ad un miliardo di  euro,  la  durata
    puo' essere stabilita fino a cinquanta anni." 
     5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano  ai  contratti  di
    concessione i cui bandi con cui si indice una gara  siano  pubblicati
    successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
     6. L'Istituto per la vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di
    interesse collettivo disciplina, con proprio regolamento adottato  ai
    sensi degli articoli 5, comma 2, 38, comma 2, 39, comma 3, 40,  comma
    3, 42, comma 3, e 191, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7
    settembre 2005 n. 209, le modalita', i limiti e  le  condizioni  alle
    quali  le  imprese  autorizzate  all'esercizio  delle   assicurazioni
    possono utilizzare, a copertura delle riserve tecniche ai sensi degli
    articoli 38, comma  1,  e  42-bis,  comma  1,  attivi  costituiti  da
    investimenti nel settore delle infrastrutture stradali,  ferroviarie,
    portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e  della
    produzione e trasporto di energia e fonti energetiche. 
     7. Gli investimenti in questione  possono  essere  rappresentati  da
    azioni di societa' esercenti la realizzazione  e  la  gestione  delle
    infrastrutture, da obbligazioni emesse da queste ultime e da quote di
    OICR armonizzati che investano nelle predette categorie di titoli. 
     8. All'articolo 18, comma 1, della legge 12 novembre 2011,  n.  183,
    dopo le parole: "alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
    legge,", sono inserite le seguenti parole: "nonche' di nuove opere di
    infrastrutturazione  ferroviaria  metropolitana  e  di  sviluppo   ed
    ampliamento dei  porti  e  dei  collegamenti  stradali  e  ferroviari
    inerenti  i  porti  nazionali  appartenenti  alla   rete   strategica
    transeuropea di trasporto essenziale (CORE TEN-T NETWORK)". 
     9. Nell'Elenco 1, recante "Disposizioni legislative autorizzative di
    riassegnazioni di entrate", allegato alla legge 24 dicembre 2007,  n.
    244, al numero 14, rubricato "Ministero per i beni e le  attivita'  e
    le attivita' culturali", sono abrogate le seguenti parole: "Legge  30
    marzo 1965, n. 340"nonche' "Legge 8 ottobre 1997, n. 352, articolo 2,
    comma 8". Le somme elargite da soggetti pubblici e  privati  per  uno
    scopo determinato, rientrante nei fini  istituzionali  del  Ministero
    per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,  versate  all'erario  sono
    riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
    allo stato di previsione della  spesa  dell'esercizio  in  corso  del
    Ministero per i beni e le attivita'  culturali,  con  imputazione  ai
    capitoli corrispondenti alla destinazione delle somme  stesse  o,  in
    mancanza, ad appositi capitoli  di  nuova  istituzione.  Le  predette
    somme non possono essere utilizzate per scopo diverso da  quello  per
    il quale sono state elargite. 
     
    
            
          
              
                Capo IV 
    Misure per lo sviluppo infrastrutturale

                                   Art. 43 
     
              Alleggerimento e semplificazione delle procedure, 
                     riduzione dei costi e altre misure 
     
     1. Gli aggiornamenti o le revisioni delle  convenzioni  autostradali
    vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto,  laddove
    comportino variazioni o modificazioni  al  piano  degli  investimenti
    ovvero ad aspetti di carattere regolatorio  a  tutela  della  finanza
    pubblica, sono sottoposti al parere del CIPE che, sentito il NARS, si
    pronuncia entro  trenta  giorni  e,  successivamente,  approvati  con
    decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
    concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanarsi
    entro   trenta   giorni   dalla   avvenuta   trasmissione   dell'atto
    convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente. 
     2. Gli aggiornamenti o le revisioni delle  concessioni  autostradali
    vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto  che  non
    comportano le variazioni o le modificazioni di cui al  comma  1  sono
    approvate  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
    trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
    da emanarsi entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione  dell'atto
    convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente. 
     3. Gli aggiornamenti o le revisioni delle concessioni  autostradali,
    i cui schemi di atti aggiuntivi sono gia' stati sottoposti al  parere
    del CIPE alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  sono
    approvati  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
    trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
    da emanarsi entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione  dell'atto
    convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente. 
     4.  Sono  abrogati  il  comma  2,  ultimo   periodo,   dell'articolo
    8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 6 giugno  2008,  n.  101,  e  il  comma  4
    dell'articolo  21  del  decreto-legge  24  dicembre  2003,  n.   355,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. 
     5. All'articolo 8-duodecies del decreto-legge 4 aprile 2008, n.  59,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n.  101,  e
    successive  modificazioni,  dopo  il  comma  2-bis  e'  aggiunto   il
    seguente: 
         "2-ter. I contratti di concessione di costruzione e  gestione  e
    di sola gestione nel settore stradale e  autostradale  sono  affidati
    secondo  le  procedure  previste   all'articolo   144   del   decreto
    legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, ovvero
    all'articolo 153 del medesimo decreto. 
     6. Ai fini della  realizzazione  di  nuovi  impianti  tecnologici  e
    relative opere civili  strettamente  connesse  alla  realizzazione  e
    gestione   di   detti   impianti,   accessori   e   funzionali   alle
    infrastrutture  autostradali  e  stradali  esistenti   per   la   cui
    realizzazione  siano  gia'  stati  completati   i   procedimenti   di
    approvazione del progetto e di  localizzazione  in  conformita'  alla
    normativa pro-tempore vigente, non si applicano le  disposizioni  del
    Titolo  II  del  testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e
    regolamentari in materia edilizia di cui al  decreto  del  Presidente
    della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e non sono necessari ulteriori
    autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta o atti  di  assenso
    comunque denominati. 
     7. Al fine di migliorare la sicurezza delle grandi dighe, aventi  le
    caratteristiche dimensionali di cui  all'articolo  1,  comma  1,  del
    decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito,  con  modificazioni,
    dalla  legge  21  ottobre  1994,   n.   584,   il   Ministero   delle
    infrastrutture e dei trasporti  individua  in  ordine  di  priorita',
    anche sulla base dei risultati delle verifiche di cui all'articolo 4,
    comma 4, del decreto-legge 29 marzo  2004,  n.  79,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, le  dighe  per  le
    quali sia necessaria e urgente la progettazione e la realizzazione di
    interventi di adeguamento o miglioramento della sicurezza,  a  carico
    dei concessionari o richiedenti la concessione, fissandone i tempi di
    esecuzione. 
     8. Ai fini del recupero delle capacita' di invaso e  del  ripristino
    delle  originarie  condizioni  di  sicurezza   il   Ministero   delle
    infrastrutture  e  dei  trasporti,  d'intesa  con  le  regioni  e  le
    provincie autonome, individua, in ordine di priorita'  e  sulla  base
    anche dei progetti di gestione degli invasi  ai  sensi  dell'articolo
    114 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive
    modificazioni, le grandi dighe per le quali sia necessaria e  urgente
    la rimozione dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi. 
     9. I concessionari o i richiedenti  la  concessione  di  derivazione
    d'acqua da grandi dighe che non abbiano ancora redatto il progetto di
    gestione  dell'invaso  ai  sensi  dell'articolo  114,   del   decreto
    legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono tenuti a provvedere entro  il
    30 giugno 2012 e ad attuare gli interventi individuati ai  sensi  del
    comma 8 del presente articolo, entro due anni  dall'approvazione  del
    progetto di gestione. 
     10. Per le dighe che hanno superato  una  vita  utile  di  cinquanta
    anni,  decorrenti  dall'avvio  degli  invasi  sperimentali   di   cui
    all'articolo 13  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1°
    novembre  1959,  n.  1363,  i  concessionari  o  i   richiedenti   la
    concessione   sono   tenuti   a   presentare   al   Ministero   delle
    infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dall'entrata in vigore
    del presente decreto,  il  piano  di  manutenzione  dell'impianto  di
    ritenuta di cui all'articolo 93, comma 5, del decreto legislativo  12
    aprile 2006, n. 163 e all'articolo  38  del  decreto  del  Presidente
    della Repubblica  5  ottobre  2010,  n.  207,  per  l'approvazione  e
    l'inserimento  in  forma  sintetica  nel  foglio  di  condizioni  per
    l'esercizio e la manutenzione della diga. 
     11. Nelle more dell'emanazione del decreto di  cui  all'articolo  6,
    comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n. 166, i concessionari o  i
    richiedenti la concessione  sono  tenuti  a  presentare  al  predetto
    Ministero,  entro  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente
    decreto, gli elaborati di consistenza delle opere di  derivazione  ed
    adduzione, comprese le condotte forzate, i relativi atti di collaudo,
    i piani di manutenzione, unitamente alle asseverazioni  straordinarie
    sulle condizioni di sicurezza e sullo  stato  di  manutenzione  delle
    citate  opere  dell'ingegnere   designato   responsabile   ai   sensi
    dell'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 8 agosto  1994,  n.  507,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994,  n.  584.
    Il Ministero integra il foglio di condizioni  per  l'esercizio  e  la
    manutenzione delle dighe con le disposizioni riguardanti le  predette
    opere. 
     12. Entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto il Ministero
    delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  procede,  d'intesa  con  il
    Dipartimento della protezione civile, alla revisione dei criteri  per
    l'individuazione delle "fasi di allerta" di cui alla circolare  della
    Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 22806, del 13 dicembre 1995,
    al fine di  aggiornare  i  documenti  di  protezione  civile  per  le
    finalita' di gestione del rischio idraulico a valle delle dighe. 
     13. Per il raggiungimento degli obiettivi connessi alle disposizioni
    di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 29 marzo  2004,  n.
    79, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  maggio  2004,  n.
    139,  nonche'  della  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei
    Ministri 27 febbraio 2004, i concessionari e i gestori  delle  grandi
    dighe sono tenuti a fornire al Ministero delle infrastrutture  e  dei
    trasporti, per via telematica ed in tempo reale, i dati idrologici  e
    idraulici acquisiti presso le dighe, comprese le portate scaricate  e
    derivate, secondo le direttive impartite dal predetto Ministero. 
     14. Il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  esercita
    poteri sostitutivi nei confronti di concessionari e  dei  richiedenti
    la  concessione  in  caso  di  inottemperanza   degli   stessi   alle
    prescrizioni impartite  nell'ambito  dell'attivita'  di  vigilanza  e
    controllo sulla sicurezza;  in  tali  condizioni  puo'  disporre  gli
    accertamenti, le indagini, gli studi, le verifiche e le progettazioni
    necessarie al recupero delle condizioni  di  sicurezza  delle  dighe,
    utilizzando a tale scopo le entrate provenienti  dalle  contribuzioni
    di cui all'articolo 2, commi 172 e 173, del decreto-legge  3  ottobre
    2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
    2006, n. 286, con obbligo  di  rivalsa  nei  confronti  dei  soggetti
    inadempienti. 
     15. All'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 8 agosto 1994, n.
    507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre  1994,  n.
    584, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  "Per  le  opere  di
    conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a  struttura
    metallica, realizzate antecedentemente all'entrata  in  vigore  della
    legge 5 novembre 1971, n. 1086, il Ministero delle  infrastrutture  e
    dei trasporti acquisisce o, in assenza prescrive, il collaudo statico
    delle opere anche complementari e accessorie degli  sbarramenti.  Per
    le opere realizzate successivamente i concessionari o  i  richiedenti
    la  concessione  di  derivazione  d'acqua  da  dighe  sono  tenuti  a
    presentare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto
    i  collaudi  statici  delle  opere  stesse  redatti  ai  sensi  della
    normativa sopra indicata. 
     
    
            
          
              
                Capo IV 
    Misure per lo sviluppo infrastrutturale

                                   Art. 44 
     
                 Disposizioni in materia di appalti pubblici 
     
     1. Al fine di  garantire  la  piena  salvaguardia  dei  diritti  dei
    lavoratori, nonche' la trasparenza nelle procedure di  aggiudicazione
    delle gare d'appalto, l'incidenza del costo del lavoro  nella  misura
    minima garantita dai contratti vigenti e delle misure di  adempimento
    delle disposizioni in materia di salute e  sicurezza  nei  luoghi  di
    lavoro restano comunque disciplinati: 
         a) dall'articolo 86, commi 3-bis e 3-ter; 87, commi 3  e  4;  ed
    89, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006; 
         b) dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300; 
         c) dagli articoli 26, commi 5 e 6, e 27 del decreto  legislativo
    9 aprile 2008, n. 81. 
     2. L'articolo 81, comma 3-bis, del  decreto  legislativo  12  aprile
    2006, n. 163, e' abrogato. 
     3. L'articolo 4, comma 2, lettere n)  e  v),  del  decreto-legge  13
    maggio 2011, n. 70, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
    luglio 2011, n. 106, si interpreta nel senso che le disposizioni  ivi
    contenute si applicano ai contratti  stipulati  successivamente  alla
    data di entrata in vigore del medesimo  decreto-legge;  ai  contratti
    gia'  stipulati  alla  predetta  data  continuano  ad  applicarsi  le
    disposizioni dell'articolo 132, comma  3,  e  dell'articolo  169  del
    decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo  vigente  prima
    della medesima data; ai fini del calcolo  dell'eventuale  superamento
    del limite previsto dal predetto articolo 4, comma 2, lettera v), del
    decreto-legge n. 70  del  2011,  non  sono  considerati  gli  importi
    relativi a varianti gia' approvate alla data di entrata in vigore del
    medesimo decreto-legge. 
     4.  All'articolo  4  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.   70,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,
    sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 10, le parole da:  "ricevuti  dalle  Regioni"  fino  a:
    "gestori di opere  interferenti",  sono  sostituite  dalle  seguenti:
    "pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"; 
      b) il comma 10-bis e' sostituito dal seguente: 
         "10-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera  r),  numeri
    2-bis) e 2-ter), lettera s), numeri 1) e 1-bis), lettera  t),  numero
    01), e lettera u), si applicano alle opere i cui progetti preliminari
    sono pervenuti al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
    successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
    conversione  del  presente  decreto.  Alle  opere  i   cui   progetti
    preliminari sono pervenuti al Ministero delle  infrastrutture  e  dei
    trasporti fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
    conversione  del  presente  decreto  continuano  ad   applicarsi   le
    disposizioni degli articoli da 165 a 168 del decreto  legislativo  12
    aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima data.". 
     5. Alla legge 11 novembre 2011, n. 180, l'articolo 12 e' soppresso. 
     6. All'articolo 140, comma 1,  del  decreto  legislativo  12  aprile
    2006, n. 163 e successive modificazioni, dopo le parole: "in caso  di
    fallimento  dell'appaltatore",  sono  aggiunte  le  seguenti:  "o  di
    liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso" e, dopo  le
    parole "ai sensi degli art. 135 e 136", sono aggiunte le seguenti: "o
    di recesso dal contratto ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  3  del
    decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252". 
     7. All'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,
    dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
         "1-bis. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia  di
    appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie
    imprese,  le   stazioni   appaltanti   devono,   ove   possibile   ed
    economicamente  conveniente,  suddividere  gli   appalti   in   lotti
    funzionali. 
         1-ter.  La  realizzazione  delle  grandi   infrastrutture,   ivi
    comprese quelle disciplinate dalla parte II,  titolo  III,  capo  IV,
    nonche'  delle  connesse  opere  integrative  o  compensative,   deve
    garantire  modalita'  di  coinvolgimento  delle   piccole   e   medie
    imprese.". 
     8. Al decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,  e  successive
    modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
     a) dopo l'articolo 112 e' inserito il seguente: 
     
                                "Art. 112-bis 
    (Consultazione preliminare per i lavori di  importo  superiore  a  20
                              milioni di euro) 
     
     1. Per i lavori di importo a base di gara superiore a 20 milioni  di
    euro, da affidarsi con la procedura  ristretta  di  cui  all'art.  55
    comma 6, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul progetto a
    base di gara e' indetta una consultazione preliminare, garantendo  il
    contraddittorio tra le parti. 
     b) all'articolo 206, comma 1, dopo le parole "87; 88; 95; 96;"  sono
    inserite le seguenti: "112-bis;". 
     9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano alle  procedure  i
    cui bandi o avvisi di gara sono pubblicati successivamente alla  data
    di entrata in vigore del presente decreto. 
     
    
            
          
              
                Capo IV 
    Misure per lo sviluppo infrastrutturale

                                   Art. 45 
     
                      Disposizioni in materia edilizia 
     
     1. All'articolo 16 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  6
    giugno 2001, n. 380, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
         "2-bis. Nell'ambito  degli  strumenti  attuativi  e  degli  atti
    equivalenti comunque denominati nonche' degli interventi  in  diretta
    attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta
    delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di  importo
    inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma  1,  lettera  c),
    del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,   n.   163,   funzionali
    all'intervento di trasformazione urbanistica  del  territorio,  e'  a
    carico  del  titolare  del  permesso  di  costruire   e   non   trova
    applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163." 
     2. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
    e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 52, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
         "2.  Qualora  vengano  usati  materiali  o  sistemi  costruttivi
    diversi da quelli disciplinati dalle norme  tecniche  in  vigore,  la
    loro idoneita' deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata
    dal  Presidente  del  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  su
    conforme parere dello stesso Consiglio."; 
      b) all'articolo 59, comma 2, le  parole  ",  sentito  il  Consiglio
    superiore dei lavori pubblici," sono eliminate. 
     3. All'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
    112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,
    le parole: "Presidente del Consiglio dei  Ministri"  sono  sostituite
    dalle seguenti: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti". 
     4. All'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio
    dei Ministri 16 luglio 2009, le parole: "Presidente del Consiglio dei
    Ministri"   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "Ministro   delle
    infrastrutture e dei trasporti". 
     
    
            
          
              
                Capo IV 
    Misure per lo sviluppo infrastrutturale

                                   Art. 46 
     
             Collegamenti infrastrutturali e logistica portuale 
     
     1. Al fine di  promuovere  la  realizzazione  di  infrastrutture  di
    collegamento tra i porti e  le  aree  retro  portuali,  le  autorita'
    portuali  possono  costituire  sistemi  logistici  che  intervengono,
    attraverso atti d'intesa  e  di  coordinamento  con  le  regioni,  le
    province  ed  i  comuni  interessati  nonche'  con  i  gestori  delle
    infrastrutture ferroviarie. 
     2. Le attivita' di cui al comma 1 devono realizzarsi in ottemperanza
    a quanto previsto dalla normativa  comunitaria,  avendo  riguardo  ai
    corridoi transeuropei e senza causare distorsione  della  concorrenza
    tra i sistemi portuali. 
     3.  Gli   interventi   di   coordinamento   devono   essere   mirati
    all'adeguamento dei piani  regolatori  portuali  e  comunali  per  le
    esigenze  di  cui  al  comma  2,  che,  conseguentemente,   divengono
    prioritarie nei criteri di destinazione d'uso delle aree. 
     4. Nei terminali retro  portuali,  cui  fa  riferimento  il  sistema
    logistico,  il   servizio   doganale   e'   svolto   dalla   medesima
    articolazione  territoriale   dell'amministrazione   competente   che
    esercita il servizio nei porti di riferimento, senza nuovi o maggiori
    oneri a carico della finanza pubblica. 
     
    
            
          
              
                Capo IV 
    Misure per lo sviluppo infrastrutturale

                                   Art. 47 
     
           Finanziamento infrastrutture strategiche e ferroviarie 
     
     1. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le
    parole: "ferroviarie e  stradali"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
    "ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico". 
     2. Nelle more della stipula dei contratti di  servizio  pubblico  il
    Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   e'   autorizzato   a
    corrispondere a Trenitalia SpA le somme previste per l'anno 2011  dal
    bilancio di previsione dello Stato, in  relazione  agli  obblighi  di
    servizio  pubblico  nel  settore  dei  trasporti  per  ferrovia,   in
    applicazione della vigente normativa comunitaria. 
     
    
            
          
              
                Capo IV 
    Misure per lo sviluppo infrastrutturale

                                   Art. 48 
     
                         Clausola di finalizzazione 
     
     1. Le maggiori entrate erariali derivanti dal presente decreto  sono
    riservate all'Erario, per un  periodo  di  cinque  anni,  per  essere
    destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi
    di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della
    eccezionalita'  della  situazione   economica   internazionale.   Con
    apposito decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  da
    emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
    legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabilite   le
    modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso  separata
    contabilizzazione. 
     
    
            
          
              
                Capo IV 
    Misure per lo sviluppo infrastrutturale

                                   Art. 49 
     
                             Norma di copertura 
     
     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  presente  decreto,  di
    cui, rispettivamente, all'articolo 1, all'articolo 2, all'articolo 3,
    comma 4, all'articolo 4, all'articolo 8,  comma  4,  all'articolo  9,
    all'articolo 13, commi 13 e 20,  all'articolo  15,  all'articolo  16,
    comma 1, all'articolo 18,  comma  1,  lettera  b),  all'articolo  20,
    all'articolo 21, comma 5, all'articolo 24, comma 27, all'articolo 30,
    commi 1 e 3 e all'articolo  42,  comma  9,  pari  complessivamente  a
    6.882,715 milioni di euro per l'anno 2012, a  11.162,733  milioni  di
    euro per l'anno 2013, a 12.669,333 milioni di euro per l'anno 2014, a
    13.108,628 milioni di euro per l'anno 2015, a 14.630,928  milioni  di
    euro per l'anno 2016, a 14.138,228 milioni di euro per l'anno 2017, a
    14.456,228 milioni di euro per l'anno 2018, a 14.766,128  milioni  di
    euro per l'anno 2019, a 15.078,428 milioni di euro per l'anno 2020, a
    15.390,728 milioni di euro per l'anno 2021, a 15.703,028 di euro  per
    l'anno 2022 e a 15.721,128 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno
    2023, si provvede con quota parte  delle  maggiori  entrate  e  delle
    minori spese derivanti dal presente decreto. 
     2. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
    apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
     
    
            
          
              
                Capo IV 
    Misure per lo sviluppo infrastrutturale

                                   Art. 50 
     
                              Entrata in vigore 
     
      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
    pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
    sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare. 
     
      Dato a Roma, addi' 6 dicembre 2011 
     
                                 NAPOLITANO 
     
     
                                    Monti, Presidente del Consiglio dei 
                                    Ministri e Ministro dell'economia e 
                                    delle finanze 
     
                                    Fornero, Ministro del lavoro e 
                                    delle politiche sociali 
     
                                    Passera, Ministro dello sviluppo 
                                    economico 
     
                                    Clini, Ministro dell'ambiente e 
                                    della tutela del territorio e 
                                    del mare 
     
                                    Giarda, Ministro per i rapporti 
                                    con il Parlamento 
     
      Visto, il Guardasigilli: Severino 
     
    
            
          
              
                Capo IV 
    Misure per lo sviluppo infrastrutturale

    Allegato 1 
     
        
    
                            TABELLA A  - Contributo di solidarieta'
    ---------------------------------------------------------------------     
    Anzianita'    | da 5 a fino a 15  |   oltre 15 fino a 25 |  Oltre 25
    contributive  |        anni       |           anni       |    anni
    al 31/12/1995 |                   |                      |
    --------------|-------------------|----------------------|-----------     
    Pensionati    |                   |                      |
    --------------|-------------------|----------------------|-----------     
    Ex Fondo      |                   |                      |
    trasporti     |        0,3%       |          0,6%        |   1,0%
    --------------|-------------------|----------------------|-----------     
    Ex Fondo      |                   |                      |
    elettrici     |        0,3%       |          0,6%        |   1,0%
    --------------|-------------------|----------------------|-----------     
    Ex Fondo      |                   |                      |
    telefonici    |        0,3%       |          0,6%        |   1,0%
    --------------|-------------------|----------------------|-----------     
    Ex Inpdai     |        0,3%       |          0,6%        |   1,0%
    --------------|-------------------|----------------------|-----------     
    Fondo volo    |        0,3%       |          0,6%        |   1,0%
    --------------|-------------------|----------------------|-----------     
    Lavoratori    |                   |                      |
    --------------|-------------------|----------------------|-----------     
    Ex Fondo      |                   |                      |
    trasporti     |       0,5%        |          0,5%        |   0,5%
    --------------|-------------------|----------------------|-----------     
    Ex Fondo      |                   |                      |
    elettrici     |       0,5%        |          0,5%        |   0,5%
    --------------|-------------------|----------------------|-----------     
    Ex Fondo      |                   |                      |
    telefonici    |       0,5%        |          0,5%        |   0,5%
    --------------|-------------------|----------------------|-----------     
    Ex Inpdai     |       0,5%        |          0,5%        |   0,5%
    --------------|-------------------|----------------------|-----------     
    Fondo volo    |       0,5%        |          0,5%        |   0,5%
    ---------------------------------------------------------------------     
    
        
     
        
    
    Tabella B
    
    Aliquote di finanziamento
    
    --------------------------------------------------------------------- 
                |           Zona normale      |      Zona svantaggiata 
                |-----------------------------|--------------------------   
    anno        |      Maggiore  |   Minore   |   Maggiore    | Minore di
                |     di 21 anni | di 21 anni |   di 21anni   |  21 anni
    ------------|----------------|------------|---------------|----------
    2012        |       20,6%    |  18,4%     |     17,7%     |    14,0%
    ------------|----------------|------------|---------------|----------
    2013        |       20,9%    |  19,0%     |     18,1%     |    15,0%
    ------------|----------------|------------|---------------|----------
    2014        |       21,2%    |  19,6%     |     18,5%     |    16,0%
    ------------|----------------|------------|---------------|----------
    2015        |       21,5%    |  20,2%     |     18,9%     |    17,0%
    ------------|----------------|------------|---------------|----------
    2016        |       21,8%    |  20,8%     |     19,3%     |    18,0%
    ------------|----------------|------------|---------------|----------
    2017        |       22,0%    |  21,4%     |     19,7%     |    19,0%
    ------------|----------------|------------|---------------|----------
    dal 2018    |       22,0%    |  22,0%     |     20,0%     |    20,0%
    --------------------------------------------------------------------- 
    
        
     
        
    
    Tabella C
    
    Aliquote di computo
    
    ---------------------------------
      Anni   |   Aliquota di computo
    ---------|-----------------------
      2012   |          20,6%
    ---------|-----------------------
      2013   |          20,9%
    ---------|-----------------------
      2014   |          21,2%
    ---------|-----------------------
      2015   |          21,5%
    ---------|-----------------------
      2016   |          21,8%
    ---------|-----------------------
      2017   |          22,0%
    ---------|-----------------------
    dal 2018 |          22,0%
    ---------------------------------
    
        
     
    
    

    Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e  il  consolidamento
    dei conti pubblici. (11G0247), in G.U.R.I. del 6 dicembre 2011, n. 284 - Supplemento Ordinario n. 251 
    
     
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