Lunedì 14 Novembre 2011 10:13 |
Normativa/Nazionale |
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accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato |
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 179 del 14/09/2011 |
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 2011, n. 179
Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione
tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4-bis, comma 2,
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. (11G0221), in G.U.R.I. dell'11 novembre 2011, n. 263
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed in particolare l'articolo 4-bis, introdotto dall'articolo 1, comma 25, della legge 15 luglio 2009, n. 94, che prevede l'emanazione di un regolamento per la fissazione dei criteri e delle modalita' di sottoscrizione da parte dello straniero di un accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione da conseguire nel periodo di validita' del permesso di soggiorno; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2010; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 18 novembre 2010; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 maggio 2011; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2011; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalita' per la sottoscrizione da parte dello straniero dell'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato «testo unico», nonche' i casi straordinari di giustificata esenzione dalla sottoscrizione; disciplina, altresi', i contenuti, l'articolazione per crediti e i casi di sospensione dell'accordo, le modalita' e gli esiti delle verifiche a cui esso e' soggetto e l'istituzione dell'anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione. 2. Il regolamento si applica allo straniero di eta' superiore ai sedici anni che fa ingresso per la prima volta nel territorio nazionale dopo la sua entrata in vigore e presenta istanza di rilascio del permesso di soggiorno, ai sensi dell'articolo 5 del testo unico, di durata non inferiore a un anno.
Art. 2 Sottoscrizione, contenuto e durata dell'accordo di integrazione 1. Lo straniero di cui all'articolo 1, comma 2, che presenta istanza di permesso di soggiorno allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo, di seguito denominato: «sportello unico», o alla questura competente, contestualmente alla presentazione della medesima istanza, stipula con lo Stato un accordo di integrazione, di seguito denominato «accordo», articolato per crediti. L'accordo e' redatto, secondo il modello di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento, in duplice originale, di cui uno e' consegnato allo straniero, tradotto nella lingua da lui indicata o se cio' non e' possibile, inglese, francese, spagnola, araba, o cinese, albanese, russa o filippina, secondo la preferenza indicata dall'interessato. Per lo Stato, l'accordo e' stipulato dal prefetto o da un suo delegato. 2. L'accordo, qualora abbia come parte un minore di eta' compresa tra i sedici e i diciotto anni, e' sottoscritto anche dai genitori o dai soggetti esercenti la potesta' genitoriale regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale. 3. All'atto della sottoscrizione dell'accordo, sono assegnati allo straniero sedici crediti corrispondenti al livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed al livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia, secondo quanto previsto ai punti 1 e 2 dell'allegato B. 4. Con l'accordo, lo straniero si impegna a: a) acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua italiana parlata equivalente almeno al livello A2 di cui al quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d'Europa; b) acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica e dell'organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia; c) acquisire una sufficiente conoscenza della vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanita', della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali; d) garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei figli minori. 5. Lo straniero dichiara, altresi', di aderire alla Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 23 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2007, e si impegna a rispettarne i principi. 6. Con l'accordo, lo Stato si impegna a sostenere il processo di integrazione dello straniero attraverso l'assunzione di ogni idonea iniziativa in raccordo con le regioni e gli enti locali, che anche in collaborazione con i centri per l'istruzione degli adulti, di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono avvalersi delle organizzazioni del terzo settore di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2001, e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Nell'immediato, lo Stato assicura allo straniero la partecipazione ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia secondo le modalita' di cui all'articolo 3. 7. L'accordo ha la durata di due anni prorogabile di un altro anno. 8. Non si fa luogo alla stipula dell'accordo ai fini del rilascio del permesso di soggiorno e, se stipulato, questo si intende adempiuto, qualora lo straniero sia affetto da patologie o da disabilita' tali da limitare gravemente l'autosufficienza o da determinare gravi difficolta' di apprendimento linguistico e culturale, attestati mediante una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. 9. Non si procede alla sottoscrizione dell'accordo per: a) i minori non accompagnati affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero sottoposti a tutela, per i quali l'accordo e' sostituito dal completamento del progetto di integrazione sociale e civile di cui all'articolo 32, comma 1-bis, del testo unico; b) le vittime della tratta di persone, di violenza o di grave sfruttamento, per le quali l'accordo e' sostituito dal completamento del programma di assistenza ed integrazione sociale di cui all'articolo 18 del testo unico. 10. L'accordo decade di diritto qualora il questore disponga il rifiuto del rilascio, la revoca o il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, per carenza originaria o sopravvenuta dei requisiti di legge. Gli estremi del provvedimento di reiezione o revoca sono inseriti, a cura della questura, nell'anagrafe nazionale di cui all'articolo 9. 11. Fatti salvi i poteri del prefetto e del questore al verificarsi di vicende estintive dell'accordo, la gestione di quest'ultimo nelle fasi successive alla stipula e' affidata allo sportello unico. A tale fine, gli accordi stipulati presso la questura sono trasmessi con modalita' informatiche allo sportello medesimo.
Art. 3 Sessione di formazione civica e di informazione 1. Lo straniero partecipa gratuitamente alla sessione di formazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia di cui all'articolo 2, comma 6, entro i tre mesi successivi a quello di stipula dell'accordo. La sessione ha una durata non inferiore a cinque e non superiore a dieci ore e prevede l'utilizzo di materiali e sussidi tradotti nella lingua indicata dallo straniero o se cio' non e' possibile, inglese, francese, spagnola, araba, cinese, albanese, russa o filippina, secondo la preferenza indicata dall'interessato. 2. Con la sessione, lo straniero acquisisce in forma sintetica, a cura dello sportello unico, le conoscenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere b) e c), definite d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed e' informato dei diritti e dei doveri degli stranieri in Italia, delle facolta' e degli obblighi inerenti al soggiorno, dei diritti e doveri reciproci dei coniugi e dei doveri dei genitori verso i figli secondo l'ordinamento giuridico italiano, anche con riferimento all'obbligo di istruzione. Lo straniero e' informato, altresi', delle principali iniziative a sostegno del processo di integrazione degli stranieri a cui egli puo' accedere nel territorio della provincia di residenza e sulla normativa di riferimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 3. La mancata partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione di cui al comma 1 da luogo alla perdita di quindici dei sedici crediti assegnati all'atto della sottoscrizione dell'accordo ai sensi dell'articolo 2, comma 3.
Art. 4 Articolazione dell'accordo per crediti 1. L'accordo e' articolato per crediti di ammontare proporzionale ai livelli di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia certificati anche a seguito della frequenza con profitto di corsi o percorsi di istruzione, di formazione professionale o tecnica superiore, di studio universitario e di integrazione linguistica e sociale ovvero del conseguimento di diplomi o titoli comunque denominati aventi valore legale di titolo di studio o professionale. I crediti riconoscibili, oltre a quelli assegnati all'atto della sottoscrizione, sono indicati nell'allegato B che costituisce parte integrante del presente regolamento. 2. I crediti di cui al comma 1 subiscono decurtazioni nella misura indicata nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente regolamento, in connessione con: a) la pronuncia di provvedimenti giudiziari penali di condanna anche non definitivi, compresi quelli adottati a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale; b) l'applicazione anche non definitiva di misure di sicurezza personali previste dal codice penale o da altre disposizioni di legge; c) l'irrogazione definitiva di sanzioni pecuniarie di importo non inferiore a 10 mila euro, in relazione a illeciti amministrativi e tributari. 3. I crediti assegnati all'atto della sottoscrizione dell'accordo vengono confermati, all'atto della verifica dell'accordo di cui all'articolo 6, nel caso in cui sia accertato rispettivamente il livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed il livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia; in caso contrario si provvede alle corrispondenti decurtazioni. Resta fermo che, qualora in sede di verifica sia accertato un livello di conoscenza superiore rispetto a quello minimo previsto rispettivamente ai punti 1 e 2 dell'allegato B, si provvede al riconoscimento dei crediti, aggiuntivi rispetto a quelli attribuiti all'atto della sottoscrizione, nella misura corrispondente al livello di conoscenza effettivamente accertato.
Art. 5 Modalita' di assegnazione e decurtazione dei crediti 1. I crediti di cui all'allegato B sono assegnati sulla base della documentazione prodotta dallo straniero nel periodo di durata dell'accordo. In assenza di idonea documentazione, i crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia possono essere assegnati a seguito di un apposito test effettuato a cura dello sportello unico anche presso i centri per l'istruzione degli adulti, di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. La decurtazione dei crediti nei casi previsti dall'allegato C avviene: a) quanto ai provvedimenti giudiziari di condanna e alle misure di sicurezza personali, sulla base degli accertamenti di ufficio attivati presso il casellario giudiziale e il casellario dei carichi pendenti, ai sensi degli articoli 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e 39 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dai relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313; b) quanto alle sanzioni pecuniarie connesse a illeciti amministrativi e tributari, sulla base della documentazione acquisita con le modalita' previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 6 Verifica dell'accordo 1. Un mese prima della scadenza del biennio di durata dell'accordo, lo sportello unico ne avvia la verifica previa comunicazione allo straniero ed invitandolo a presentare, entro quindici giorni, qualora non vi abbia gia' provveduto, la documentazione necessaria ad ottenere il riconoscimento dei crediti e la certificazione relativa all'adempimento dell'obbligo di istruzione dei figli minori o, in assenza, la prova di essersi adoperato per garantirne l'adempimento. Lo sportello unico informa, altresi', lo straniero della facolta', in assenza di idonea documentazione, di far accertare il proprio livello di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia attraverso un apposito test svolto gratuitamente a cura dello sportello medesimo e attiva, contestualmente, gli accertamenti di ufficio di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a). 2. Lo svolgimento del test anche in lingua tedesca oltre che in lingua italiana, per gli stranieri residenti nella provincia di Bolzano, e' valutabile ai fini del riconoscimento di crediti ulteriori ai sensi del punto 8 dell'allegato B. 3. In caso di permesso di soggiorno della durata di un anno, un mese prima della scadenza, si procede alla verifica della partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione di cui all'articolo 3. Qualora lo sportello unico accerti la mancata partecipazione alla sessione, procede alla decurtazione di quindici crediti, con rinvio di ogni ulteriore determinazione all'esito della verifica di cui al comma 1. 4. L'inadempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma 4, lettera d), salva la prova di essersi, comunque, adoperato per garantirne l'adempimento, determina in ogni caso la perdita integrale dei crediti assegnati all'atto della sottoscrizione e di quelli successivamente conseguiti e la risoluzione dell'accordo per inadempimento, con produzione degli effetti di cui ai commi 7 e 8. 5. All'esito delle attivita' di cui al comma 1, lo sportello unico procede all'assegnazione e decurtazione dei crediti secondo i criteri indicati negli allegati B e C e con le modalita' di cui all'articolo 5. La verifica si conclude con l'attribuzione dei crediti finali e l'assunzione di una delle seguenti determinazioni: a) qualora il numero dei crediti finali sia pari o superiore alla soglia di adempimento, fissata in trenta crediti, purche' siano stati conseguiti il livello A2 della conoscenza della lingua italiana parlata e il livello di sufficienza della conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia, e' decretata l'estinzione dell'accordo per adempimento con rilascio del relativo attestato; b) qualora il numero dei crediti finali sia superiore a zero e inferiore alla soglia di adempimento ovvero non siano stati conseguiti i livelli della conoscenza della lingua italiana parlata, della cultura civica e della vita civile in Italia di cui alla lettera a), e' dichiarata la proroga dell'accordo per un anno alle medesime condizioni. Della proroga e' data comunicazione allo straniero; c) qualora il numero dei crediti finali sia pari o inferiore a zero, e' decretata la risoluzione dell'accordo per inadempimento, con gli effetti di cui ai commi 7 e 8. 6. Le decisioni di cui alle lettere a) e c) del comma 5 sono assunte dal prefetto o da un suo delegato. 7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, la risoluzione dell'accordo per inadempimento ai sensi del comma 5, lettera c), determina la revoca del permesso di soggiorno o il rifiuto del suo rinnovo e l'espulsione dello straniero dal territorio nazionale, previa comunicazione, con modalita' informatiche, dello sportello unico alla questura. 8. Qualora ricorra uno dei casi di divieto di espulsione dello straniero previsti dal testo unico, della risoluzione dell'accordo per inadempimento ai sensi del comma 5, lettera c), tiene conto l'autorita' competente per l'adozione dei provvedimenti discrezionali di cui al testo unico. 9. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 5, un mese prima della scadenza dell'anno di proroga, lo sportello unico, previa comunicazione allo straniero, attiva la verifica finale, riferita all'intero triennio, che potra' dare luogo alle determinazioni di cui alla lettera a) ovvero alla lettera c) del comma 5. Qualora persistano le condizioni di cui alla lettera b) del comma 5, il prefetto, nel risolvere l'accordo, ne decreta l'inadempimento parziale, di cui l'autorita' competente tiene conto per l'adozione dei provvedimenti discrezionali di cui al testo unico.
Art. 7 Agevolazioni connesse alla fruizione di attivita' culturali e formative 1. Allo straniero che alla scadenza dell'accordo risulti aver raggiunto un numero di crediti finali pari o superiore a quaranta sono riconosciute agevolazioni per la fruizione di specifiche attivita' culturali e formative. A tale scopo il Ministero dell'interno trasmette, con cadenza semestrale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati relativi agli accordi di integrazione. 2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all'individuazione dei soggetti erogatori delle attivita' culturali e formative di cui al comma 1. 3. All'erogazione delle agevolazioni di cui al comma 1 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 8 Sospensione dell'accordo 1. L'efficacia dell'accordo puo' essere sospesa o prorogata, a domanda, per il tempo in cui sussista una causa di forza maggiore o un legittimo impedimento al rispetto dell'accordo, attestato attraverso idonea documentazione, derivante da gravi motivi di salute o di famiglia, da motivi di lavoro, dalla frequenza di corsi o tirocini di formazione, aggiornamento od orientamento professionale ovvero da motivi di studio all'estero. I gravi motivi di salute sono attestati attraverso la presentazione di una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
Art. 9 Anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione 1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, presso il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e' istituita e gestita l'anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione. 2. Nell'anagrafe sono indicati, per ciascuno straniero, i dati anagrafici del medesimo e dei componenti del nucleo familiare, gli estremi dell'accordo, i crediti di volta in volta assegnati o decurtati, il dato dei crediti finali riconosciuti al termine di ciascuna verifica, gli estremi delle determinazioni assunte dal prefetto e dallo sportello unico, nonche' le vicende modificative ed estintive dell'accordo. 3. Gli estremi dell'accordo e delle determinazioni assunte dal prefetto e dallo sportello unico, nonche' le vicende modificative ed estintive dell'accordo medesimo sono comunicati tempestivamente, con modalita' informatiche, alla questura, ai fini degli adempimenti connessi con il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Analoga comunicazione e' data allo straniero, relativamente ai dati inseriti nell'anagrafe destinati a dar luogo all'assegnazione o alla decurtazione di crediti o comunque a modificare lo stato di attuazione dell'accordo. Attraverso l'accesso diretto all'anagrafe, lo straniero, puo' controllare in ogni momento l'iter dell'accordo da lui stipulato. 4. L'anagrafe nazionale e' completamente informatizzata ed e' interconnessa con il casellario giudiziale e il casellario dei carichi pendenti, ai fini degli accertamenti di ufficio di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), nonche' con gli altri sistemi informativi automatizzati operanti presso le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 242 del 2004. L'anagrafe e' formata ed aggiornata con i dati immessi dagli sportelli unici e dalle questure, dai competenti uffici delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ciascuno per la parte di rispettiva competenza; ed e' consultabile dai predetti uffici, nei limiti di quanto necessario all'assolvimento dei rispettivi adempimenti. 5. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 242 del 2004, sono individuati eventuali soggetti, aggiuntivi a quelli di cui al comma 4, autorizzati ad accedere all'anagrafe ai fini dell'immissione o della consultazione dei dati. 6. Si applicano le disposizioni normative in materia di tutela della riservatezza dei dati personali e, in quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della Repubblica n. 242 del 2004 e dell'articolo 30-quater, commi da 4 a 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
Art. 10 Collaborazione interistituzionale 1. Ai fini dell'efficacia, dell'economicita' e della sostenibilita' organizzativa dei procedimenti inerenti agli accordi di integrazione, il prefetto, anche in sede di conferenza provinciale permanente di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, conclude o promuove la conclusione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, diretti a realizzare, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, forme di collaborazione tra lo sportello unico e la struttura territorialmente competente dell'ufficio scolastico regionale, i centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le altre istituzioni scolastiche statali operanti a livello provinciale e, se del caso, le altre amministrazioni ed istituzioni statali, comprese le universita', relativamente all'organizzazione e allo svolgimento degli adempimenti di cui al presente regolamento, con particolare riferimento alle sessioni di formazione civica e informazione di cui all'articolo 3 e ai test linguistici e culturali di cui all'articolo 5, comma 1. Accordi analoghi possono essere conclusi o promossi con la regione e gli enti locali anche con specifico riferimento al riconoscimento delle attivita' di formazione linguistica e orientamento civico.
Art. 11 Ruolo dei consigli territoriali per l'immigrazione e della Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie. 1. I consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma 6, del testo unico, in raccordo con la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie di cui all'articolo 42, comma 4, del medesimo testo unico, individuano e monitorano il fabbisogno di formazione linguistica e culturale degli stranieri scaturente dall'attuazione del presente regolamento e lo analizzano nell'ambito del piu' generale fabbisogno formativo degli stranieri presenti nel territorio provinciale al fine di promuovere le iniziative a sostegno del processo di integrazione dello straniero, attivabili sul territorio.
Art. 12 Disposizioni finali 1. La conoscenza della lingua italiana secondo i livelli di cui al quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d'Europa, laddove il presente regolamento ne richieda la prova documentale, e' comprovata attraverso le certificazioni di competenza linguistica rilasciate dalle istituzioni convenzionate con il Ministero degli affari esteri, riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e conseguite presso le sedi presenti nel territorio italiano e all'estero, nonche' attraverso le certificazioni rilasciate al termine di un corso di lingua italiana frequentato presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. Laddove il presente regolamento preveda la frequenza di corsi di integrazione linguistica e sociale ai fini del riconoscimento di crediti, il riferimento si intende effettuato alla frequenza con profitto di corsi finalizzati all'apprendimento della lingua e cultura italiana, che si concludono con il rilascio di una certificazione comunque denominata non avente valore legale di titolo di studio in Italia, tenuti anche all'estero da amministrazioni pubbliche ovvero da istituzioni scolastiche, formative o culturali private a cio' accreditate o autorizzate, ai sensi della normativa vigente, dalle amministrazioni statali, dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 13 Disposizione finanziaria 1. All'attuazione del presente regolamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Alle risorse destinate all'istituzione dell'Anagrafe di cui all'articolo 9 e' data specifica evidenza contabile nello stato di previsione del Ministero dell'interno mediante l'istituzione di due appositi capitoli di spesa, rispettivamente per le spese di parte capitale e per le spese di parte corrente. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14 Entrata in vigore 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 settembre 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Maroni, Ministro dell'interno Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale Visto, il Guardasigilli: Palma Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2011 Registro n. 19, foglio n. 315
Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato B Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato C Parte di provvedimento in formato grafico