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  • Mercoledì 09 Novembre 2011 17:09
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    Normativa/Nazionale

    norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento

    DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 177 del 14/09/2011

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    DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 2011, n. 177

    Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese  e  dei
    lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di  inquinamento  o
    confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto
    legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (11G0219), in G.U.R.I. dell'8 novembre 2011, n. 260 
    

     
     
     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
      Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
      Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
      Visti gli articoli 6,  comma  8,  lettera  g),  e  27  del  decreto
    legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni; 
      Viste le risultanze delle riunioni della Commissione consultiva per
    la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo  6  del  decreto
    legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tenutesi in data  16  marzo  ed  in
    data 7 aprile 2011; 
      Acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti  tra
    lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
    espresso nella seduta del 20 aprile 2011; 
      Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
    adottata nella riunione del 5 maggio 2011; 
      Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso  dalla  sezione
    consultiva per atti normativi nell'adunanza del 23 giugno 2011; 
      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
    riunione del 3 agosto 2011; 
      Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 
     
                                  E m a n a 
     
     
                          il seguente regolamento: 
     
                                   Art. 1 
     
     
                     Finalita' e ambito di applicazione 
     
      1. In  attesa  della  definizione  di  un  complessivo  sistema  di
    qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, come previsto
    dagli articoli 6, comma 8, lettera g), e 27 del decreto legislativo 9
    aprile 2008, n. 81, il presente regolamento disciplina il sistema  di
    qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi  destinati  ad
    operare  nel  settore  degli  ambienti  sospetti  di  inquinamento  o
    confinati, quale di seguito individuato. 
      2. Il  presente  regolamento  si  applica  ai  lavori  in  ambienti
    sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e  121  del  decreto
    legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e negli ambienti confinati  di  cui
    all'allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo. 
      3. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, commi 1  e
    2, operano unicamente in caso di affidamento da parte del  datore  di
    lavoro di lavori, servizi e forniture all'impresa  appaltatrice  o  a
    lavoratori autonomi  all'interno  della  propria  azienda  o  di  una
    singola  unita'  produttiva   della   stessa,   nonche'   nell'ambito
    dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che  abbia
    la disponibilita' giuridica, a norma dell'articolo 26, comma  1,  del
    decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dei luoghi in cui si svolge
    l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo. 
      4. Restano altresi' applicabili, limitatamente alle fattispecie  di
    cui al comma 3, fino alla data di entrata in vigore della complessiva
    disciplina  del  sistema  di  qualificazione  delle  imprese  di  cui
    all'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile
    2008, n. 81, e fermi restando i requisiti generali di  qualificazione
    e le procedure di sicurezza di cui agli articoli 2 e 3, i criteri  di
    verifica    della    idoneita'    tecnico-professionale    prescritti
    dall'articolo  26,  comma  1,  lettera  a),  del   medesimo   decreto
    legislativo. 
    
            
          
                                   Art. 2 
     
     
    Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento  o
                                  confinati 
     
      1.  Qualsiasi  attivita'  lavorativa  nel  settore  degli  ambienti
    sospetti di inquinamento o confinati puo' essere svolta unicamente da
    imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei
    seguenti requisiti: 
        a) integrale applicazione delle vigenti disposizioni  in  materia
    di  valutazione  dei  rischi,  sorveglianza  sanitaria  e  misure  di
    gestione delle emergenze; 
        b)  integrale  e  vincolante  applicazione  anche  del  comma   2
    dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,  nel
    caso di imprese familiari e lavoratori autonomi; 
        c) presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30  per
    cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa  a
    lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta  con
    contratto di lavoro subordinato a tempo  indeterminato  ovvero  anche
    con altre tipologie contrattuali  o  di  appalto,  a  condizione,  in
    questa  seconda  ipotesi,  che  i  relativi  contratti  siano   stati
    preventivamente certificati ai sensi del Titolo  VIII,  Capo  I,  del
    decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale  esperienza  deve
    essere necessariamente in possesso dei  lavoratori  che  svolgono  le
    funzioni di preposto; 
        d)  avvenuta  effettuazione  di  attivita'  di   informazione   e
    formazione di tutto il personale, ivi compreso il  datore  di  lavoro
    ove impiegato  per  attivita'  lavorative  in  ambienti  sospetti  di
    inquinamento o confinati, specificamente mirato alla  conoscenza  dei
    fattori di rischio propri di tali attivita', oggetto di  verifica  di
    apprendimento e aggiornamento.  I  contenuti  e  le  modalita'  della
    formazione  di  cui  al  periodo  che   precede   sono   individuati,
    compatibilmente con le previsioni di cui agli articoli 34  e  37  del
    decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro e non oltre 90 giorni
    dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  con   accordo   in
    Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
    province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali; 
        e)   possesso   di   dispositivi   di   protezione   individuale,
    strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla  prevenzione  dei
    rischi propri delle attivita'  lavorative  in  ambienti  sospetti  di
    inquinamento o confinati e avvenuta  effettuazione  di  attivita'  di
    addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione  e
    attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66
    e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto  legislativo  9  aprile
    2008, n. 81; 
        f) avvenuta effettuazione di attivita' di addestramento di  tutto
    il personale  impiegato  per  le  attivita'  lavorative  in  ambienti
    sospetti di inquinamento o  confinati,  ivi  compreso  il  datore  di
    lavoro, relativamente alla applicazione  di  procedure  di  sicurezza
    coerenti  con  le  previsioni  di  cui  agli  articoli  66  e  121  e
    dell'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.
    81; 
        g) rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia
    di Documento unico di regolarita' contributiva; 
        h) integrale applicazione della parte economica e normativa della
    contrattazione collettiva di settore, compreso  il  versamento  della
    contribuzione all'eventuale ente bilaterale di  riferimento,  ove  la
    prestazione sia di tipo retributivo, con riferimento ai  contratti  e
    accordi collettivi di  settore  sottoscritti  da  organizzazioni  dei
    datori   di   lavoro   e   dei   lavoratori   comparativamente   piu'
    rappresentative sul piano nazionale. 
      2. In relazione alle attivita' lavorative in ambienti  sospetti  di
    inquinamento o confinati non e' ammesso il ricorso a  subappalti,  se
    non autorizzati espressamente dal  datore  di  lavoro  committente  e
    certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo
    10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni.
    Le disposizioni del  presente  regolamento  si  applicano  anche  nei
    riguardi  delle  imprese  o  dei  lavoratori  autonomi  ai  quali  le
    lavorazioni vengano subappaltate. 
    
            
          
                                   Art. 3 
     
     
    Procedure  di  sicurezza  nel  settore  degli  ambienti  sospetti  di
                          inquinamento o confinati 
     
      1. Prima dell'accesso nei luoghi  nei  quali  devono  svolgersi  le
    attivita'  lavorative  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  tutti  i
    lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice, compreso  il  datore
    di lavoro ove impiegato nelle  medesime  attivita',  o  i  lavoratori
    autonomi devono essere puntualmente e dettagliatamente informati  dal
    datore di lavoro committente sulle caratteristiche dei luoghi in  cui
    sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti,
    ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli  ambienti
    di lavoro, e sulle misure di  prevenzione  e  emergenza  adottate  in
    relazione alla propria attivita'. L'attivita' di  cui  al  precedente
    periodo  va  realizzata  in   un   tempo   sufficiente   e   adeguato
    all'effettivo completamento del trasferimento delle  informazioni  e,
    comunque, non inferiore ad un giorno. 
      2.  Il  datore  di  lavoro   committente   individua   un   proprio
    rappresentante, in possesso di  adeguate  competenze  in  materia  di
    salute e  sicurezza  sul  lavoro  e  che  abbia  comunque  svolto  le
    attivita'  di  informazione,  formazione  e  addestramento   di   cui
    all'articolo 2, comma 1, lettere c) ed f), a  conoscenza  dei  rischi
    presenti nei luoghi in cui si svolgono le attivita'  lavorative,  che
    vigili in funzione  di  indirizzo  e  coordinamento  delle  attivita'
    svolte dai lavoratori impiegati  dalla  impresa  appaltatrice  o  dai
    lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali
    lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore  di  lavoro
    committente. 
      3. Durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti  di
    inquinamento  o  confinati  deve  essere  adottata  ed  efficacemente
    attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o,
    ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attivita' in
    ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di
    coordinamento con il sistema  di  emergenza  del  Servizio  sanitario
    nazionale e dei Vigili del Fuoco. Tale procedura potra' corrispondere
    a una buona prassi, qualora  validata  dalla  Commissione  consultiva
    permanente  per  la  salute  e  sicurezza   sul   lavoro   ai   sensi
    dell'articolo 2, comma 1,  lettera  v),  del  decreto  legislativo  9
    aprile 2008, n. 81. 
      4.  Il  mancato  rispetto  delle  previsioni  di  cui  al  presente
    regolamento determina il venir meno della  qualificazione  necessaria
    per  operare,  direttamente  o  indirettamente,  nel  settore   degli
    ambienti sospetti di inquinamento o confinati. 
    
            
          
                                   Art. 4 
     
     
                     Clausola di invarianza finanziaria 
     
      1. Dalla applicazione del presente regolamento non derivano nuovi o
    maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare. 
        Dato a Roma, addi' 14 settembre 2011 
     
                                 NAPOLITANO 
     
     
                                    Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                    dei Ministri 
     
                                    Sacconi, Ministro del lavoro e  delle
                                    politiche sociali 
     
    Visto, il Guardasigilli: Palma 
    
    Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2011 
    Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
    persona e dei beni culturali, registro n. 13, foglio n. 116 
    
            
          
     
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