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  • Lunedì 01 Agosto 2011 19:11
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    Normativa/Nazionale

    Conversione in legge delle disposizioni per la stabilizzazione finanziaria

    LEGGE n. 111 del 15/07/2011

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    LEGGE 15 luglio 2011, n. 111

    Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  6  luglio
    2011, n. 98  recante  disposizioni  urgenti  per  la  stabilizzazione
    finanziaria. (11G0153) , in G.U.R.I. del 16 luglio 2011, n. 164
    

     
     
      La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
    approvato; 
     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
     
                                  Promulga 
     
    la seguente legge: 
     
                                   Art. 1 
     
      1. Il decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  recante  disposizioni
    urgenti per la stabilizzazione finanziaria, e'  convertito  in  legge
    con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
    della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
      La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
    osservare come legge dello Stato. 
        Data a Roma, addi' 15 luglio 2011 
     
                                 NAPOLITANO 
     
     
                                    Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                    dei Ministri 
     
                                    Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                    delle finanze 
     
     
    Visto, il Guardasigilli: Alfano 
    
     
                             LAVORI PREPARATORI 
     
    Senato della Repubblica (atto n. 2814): 
        Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi)
    e dal Ministro dell'economia e finanze (Tremonti) il 6 luglio 2011. 
        Assegnato alla 5ª Commissione (Bilancio), in sede referente, il 7
    luglio 2011 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª,  8ª,
    9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e Questioni regionali. 
        Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari Costituzionali),  in  sede
    consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il  7
    e 12 luglio 2011. 
        Esaminato dalla 5ª Commissione, in sede referente,  il  12  e  13
    luglio 2011. 
        Esaminato in Aula ed approvato il 14 luglio 2011. 
    Camera dei deputati (atto n. 4509): 
        Assegnato alIa V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
    in serle referente, il 14 luglio 2011 con pareri del Comitato per  la
    legislazione e delle Commissioni I, II, III,IV,VI, VII, VIII, IX,  X,
    XI, XII, XIII, XIV. 
        Esaminato dalla V Commissione, in sede referente,  il  14  luglio
    2011. 
        Esaminato in Aula ed approvato il 15 luglio 2011.  
    
            
          
                                                                 Allegato 
     
               MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
                    AL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2011, N. 98 
     
      All'articolo 1, comma 1, al primo  periodo,  dopo  le  parole:  «la
    media» sono inserite le seguenti: «ponderata rispetto al PIL» e  dopo
    le parole: «incarichi negli altri» sono inserite  le  seguenti:  «sei
    principali»; al secondo periodo, dopo  le  parole:  «la  media»  sono
    inserite le seguenti: «ponderata rispetto al PIL». 
      All'articolo 4, al comma 2, la parola: «riconosciuti» e' sostituita
    dalle seguenti: «che vengono riconosciuti». 
      All'articolo 5, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
        «2-bis. La disposizione di cui all'articolo 6, comma  1,  secondo
    periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  nella  parte
    concernente gli organi previsti  per  legge  che  operano  presso  il
    Ministero per l'ambiente, e limitatamente alla Commissione tecnica di
    verifica dell'impatto ambientale -  VIA  e  VAS  e  alla  Commissione
    istruttoria per l'autorizzazione  integrata  ambientale  -  IPPC,  si
    interpreta nel senso che alle stesse comunque non si  applica  quanto
    previsto dagli articoli 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
    29, comma 2, lettera e-bis),  e  comma  2-bis,  del  decreto-legge  4
    luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
    agosto 2006, n. 248». 
      All'articolo 6, al comma 2, le parole: «Il versamento  della  quota
    annua di rimborso,  spettante  sulla  base  del  presente  comma,  e'
    effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno.»
    sono soppresse. 
      All'articolo 10: 
        al comma 14, primo periodo, la parola: «adottate»  e'  sostituita
    dalla seguente: «adottare»; 
        al comma 17, lettera b), le  parole:  «Fondi  di  bilancio»  sono
    sostituite dalle seguenti: «Fondi di bilancio"». 
      All'articolo 12: 
        al comma 7, ultimo periodo, la parola: «previsto»  e'  sostituita
    dalla seguente: «previsti»; 
        al comma 13, primo periodo, la parola: «sedicesimo» e' sostituita
    dalla seguente: «quindicesimo»; 
        al comma 14, la parola: «contro» e'  sostituita  dalla  seguente:
    «conto». 
      All'articolo 14: 
        al comma  3,  le  parole:  «giugno  199»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «giugno 1994»; 
        al comma 6, primo periodo, le parole: «le attivita'  e  le»  sono
    sostituite dalle seguenti: «delle attivita' e delle»; 
        al comma 16, le parole: «e delle finanze.» sono sostituite  dalle
    seguenti: «e delle finanze".»; 
        al  comma  18,  secondo  periodo,  le  parole:  «e  dentro»  sono
    sostituite dalle seguenti: «ed entro»; 
        al comma 19, secondo periodo, la parola:  «internalizzazione»  e'
    sostituita dalla seguente: «internazionalizzazione». 
      All'articolo 16: 
        al comma 1, lettera g), dopo le parole:  «attivita'  operative  o
    missioni» sono aggiunte le seguenti: «, fatti salvi i  contenuti  del
    comma 1-bis del medesimo articolo, come modificato dall'articolo  17,
    comma 23, lettera a), del  decreto-legge  1 º  luglio  2009,  n.  78,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102»; 
      All'articolo 17: 
        al comma 1, primo periodo, dopo le  parole:  «del  finanziamento»
    sono inserite le seguenti: «del Servizio sanitario nazionale»; 
        al comma 4, lettera a), ultimo periodo, la parola:  «Costrizione»
    e' sostituita dalla seguente: «Costituzione»; 
        al comma 6, le parole: «486,5 milioni di  euro»  sono  sostituite
    dalle seguenti: «105  milioni  di  euro»;  le  parole:  «periodo  1 º
    giugno-31 dicembre 2011» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «periodo
    compreso tra il 1º giugno 2011 e la data di entrata in  vigore  della
    legge di conversione del presente decreto» ed e' aggiunto,  in  fine,
    il seguente periodo: «A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore
    della legge di conversione  del  presente  decreto  si  applicano  le
    disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p)  e  p-bis),
    della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e cessano di avere  effetto  le
    disposizioni di cui all'articolo 61, comma 19, del  decreto-legge  25
    giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
    agosto 2008, n. 133»; 
        al comma 8, primo periodo, le parole: «,entro il 30  giugno  2013
    il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «. Entro il  30  giugno
    2013 il Ministero»; 
        al comma 9, primo periodo,  la  parola  «e»  e'  soppressa  e  le
    parole: «al presente articolo» sono sostituite  dalle  seguenti:  «ai
    commi 7 e 8»; 
        al comma 10, lettera d), le  parole:  «raccomandazione  2001/361/
    CE» sono sostituite dalle seguenti: «raccomandazione 2003/361/CE». 
      All'articolo 18: 
        il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. A titolo di concorso  al  conseguimento  degli  obiettivi  di
    finanza  pubblica,  per  il   biennio   2012-2013,   ai   trattamenti
    pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, la
    rivalutazione  automatica  delle  pensioni,  secondo  il   meccanismo
    stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
    448,  non  e'  concessa,  con  esclusione  della  fascia  di  importo
    inferiore a  tre  volte  il  predetto  trattamento  minimo  INPS  con
    riferimento alla quale l'indice  di  rivalutazione  automatica  delle
    pensioni e' applicato, per il predetto biennio, secondo il meccanismo
    stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
    448, nella misura del 70  per  cento.  Per  le  pensioni  di  importo
    superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a
    tale limite incrementato  della  quota  di  rivalutazione  automatica
    spettante  sulla  base  della   normativa   vigente,   l'aumento   di
    rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del  predetto
    limite maggiorato.»; 
        il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4. All'articolo 12 del decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
    sono apportate le seguenti modifiche: 
          a) al comma 12-bis,  la  parola:  "2015"  e'  sostituita  dalla
    seguente: "2013" e sono soppresse le parole: ", salvo quanto indicato
    al comma 12-ter,"; 
          b) al comma 12-ter, primo periodo,  le  parole:  "2013"  e  "30
    giugno" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "2011" e  "31
    dicembre" ed e' soppresso l'ultimo periodo.»; 
        al comma  8,  le  parole:  «marzo  1933»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «marzo 1983»; 
        al comma 16, lettera a), capoverso «1-bis», le parole: «e per  le
    categorie» sono sostituite dalle seguenti: «per le categorie»; 
        al comma 18,  le  parole:  «articolo  1»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «articolo 01»; 
        dopo il comma 22, sono aggiunti i seguenti: 
          «22-bis.   In   considerazione   della   eccezionalita'   della
    situazione economica internazionale e  tenuto  conto  delle  esigenze
    prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica,  a
    decorrere dal  1 º  agosto  2011  e  fino  al  31  dicembre  2014,  i
    trattamenti pensionistici corrisposti da enti  gestori  di  forme  di
    previdenza obbligatorie,  i  cui  importi  complessivamente  superino
    90.000 euro lordi  annui,  sono  assoggettati  ad  un  contributo  di
    perequazione pari al 5 per cento della parte  eccedente  il  predetto
    importo fino a 150.000 euro, nonche' pari al  10  per  cento  per  la
    parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta  riduzione  il
    trattamento  pensionistico  complessivo  non  puo'  essere   comunque
    inferiore a 90.000 euro lordi annui. Ai predetti  importi  concorrono
    anche i trattamenti erogati da forme pensionistiche che  garantiscono
    prestazioni definite in aggiunta o ad  integrazione  del  trattamento
    pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle  di  cui  al  decreto
    legislativo 16 settembre 1996, n.  563,  al  decreto  legislativo  20
    novembre 1990, n. 357, al decreto legislativo  5  dicembre  2005,  n.
    252, nonche' i trattamenti che assicurano  prestazioni  definite  dei
    dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui  alla
    legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi  compresa
    la gestione speciale  ad  esaurimento  di  cui  all'articolo  75  del
    decreto del Presidente della Repubblica 20  dicembre  1979,  n.  761,
    nonche' le gestioni di previdenza obbligatorie presso l'INPS  per  il
    personale  addetto  alle  imposte  di  consumo,  per   il   personale
    dipendente dalle aziende private del gas  e  per  il  personale  gia'
    addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte  dirette.  La
    trattenuta  relativa  al  predetto  contributo  di  perequazione   e'
    applicata, in  via  preventiva  e  salvo  conguaglio,  a  conclusione
    dell'anno di riferimento, all'atto della  corresponsione  di  ciascun
    rateo mensile. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta e'
    preso a riferimento il trattamento  pensionistico  complessivo  lordo
    per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal
    casellario  centrale  dei  pensionati,  istituito  con  decreto   del
    Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388,  e  successive
    modificazioni, e' tenuto a fornire a tutti  gli  enti  interessati  i
    necessari  elementi  per   l'effettuazione   della   trattenuta   del
    contributo  di  perequazione,  secondo  modalita'  proporzionali   ai
    trattamenti erogati. Le somme trattenute dagli enti vengono  versate,
    entro il  quindicesimo  giorno  dalla  data  in  cui  e'  erogato  il
    trattamento su cui  e'  effettuata  la  trattenuta,  all'entrata  del
    bilancio dello Stato. 
          22-ter. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
    2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
    2010, n. 122, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I  soggetti
    di cui al presente comma che maturano i  previsti  requisiti  per  il
    diritto  al  pensionamento  indipendentemente  dall'eta'   anagrafica
    conseguono il diritto alla decorrenza del  trattamento  pensionistico
    con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di  maturazione  dei
    previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo  periodo  del
    presente comma per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di
    due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di  tre
    mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1 º  gennaio
    2014, fermo restando per il  personale  del  comparto  scuola  quanto
    stabilito al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27  dicembre  1997,
    n. 449, e successive modificazioni." 
          22-quater. Con riferimento ai soggetti di cui al  comma  22-ter
    le  disposizioni   in   materia   di   decorrenza   dei   trattamenti
    pensionistici vigenti prima della data di  entrata  in  vigore  della
    legge di conversione del presente decreto continuano  ad  applicarsi,
    nei limiti del numero  di  5.000  lavoratori  beneficiari,  ancorche'
    maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a  decorrere  dal
    1 º gennaio 2012: 
            a) ai  lavoratori  collocati  in  mobilita'  ai  sensi  degli
    articoli 4 e 24 della legge 23 luglio  1991,  n.  223,  e  successive
    modificazioni,   sulla   base   di   accordi   sindacali    stipulati
    anteriormente al 30 giugno 2011 e che maturano  i  requisiti  per  il
    pensionamento  entro  il  periodo  di  fruizione  dell'indennita'  di
    mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge  23  luglio
    1991, n. 223; 
            b) ai  lavoratori  collocati  in  mobilita'  lunga  ai  sensi
    dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.  223,  e
    successive modificazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati
    entro il 30 giugno 2011; 
            c) ai lavoratori che, alla data  di  entrata  in  vigore  del
    presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico
    dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28,
    della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
          22-quinquies. L'INPS provvede al monitoraggio, sulla base della
    data  di  cessazione  del  rapporto  di  lavoro,  delle  domande   di
    pensionamento presentate dai lavoratori di cui al  comma  22-ter  che
    intendono  avvalersi  del  regime  delle  decorrenze  previsto  dalla
    normativa vigente prima della data di entrata in vigore  della  legge
    di  conversione  del   presente   decreto.   Qualora   dal   predetto
    monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 5.000 domande di
    pensione,  l'INPS  non  prendera'  in  esame  ulteriori  domande   di
    pensionamento finalizzate ad usufruire dei  benefici  previsti  dalla
    disposizione di cui al comma 22-quater». 
      All'articolo 20: 
        al comma 1, il quinto periodo e' soppresso e  all'ultimo  periodo
    sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, nonche' le modalita'  e
    le condizioni per l'eventuale esclusione dall'ambito di  applicazione
    del presente comma delle regioni che in uno dei tre  anni  precedenti
    siano risultate inadempienti al patto di stabilita' e  delle  regioni
    sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari»; 
        il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
          «2.  Ai  fini  di  ripartire  l'ammontare  del  concorso   alla
    realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica   fissati,   a
    decorrere dall'anno 2013, dal comma 5, nonche' dall'articolo  14  del
    decreto-legge n. 78 del 2010, convertito,  con  modificazioni,  dalla
    legge n. 122 del 2010, tra gli enti del singolo livello di governo, i
    predetti enti sono ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e
    delle finanze, di concerto con il  Ministro  dell'interno  e  con  il
    Ministro per gli affari regionali e  per  la  coesione  territoriale,
    d'intesa con la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del
    decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in quattro classi,  sulla
    base dei seguenti parametri di virtuosita': 
            a) prioritaria considerazione  della  convergenza  tra  spesa
    storica e costi e fabbisogni standard; 
            b) rispetto del patto di stabilita' interno; 
            c) incidenza della spesa del personale sulla  spesa  corrente
    dell'ente in relazione al numero  dei  dipendenti  in  rapporto  alla
    popolazione  residente,  alle  funzioni   svolte   anche   attraverso
    esternalizzazioni nonche' all'ampiezza del territorio; la valutazione
    del predetto parametro tiene conto del suo  valore  all'inizio  della
    legislatura o consiliatura e delle sue  variazioni  nel  corso  delle
    stesse ai fini dell'applicazione del comma 2-ter; 
            d) autonomia finanziaria; 
            e) equilibrio di parte corrente; 
            f) tasso  di  copertura  dei  costi  dei  servizi  a  domanda
    individuale per gli enti locali; 
            g)  rapporto  tra  gli  introiti   derivanti   dall'effettiva
    partecipazione all'azione  di  contrasto  all'evasione  fiscale  e  i
    tributi erariali, per le regioni; 
            h) effettiva partecipazione degli enti locali  all'azione  di
    contrasto all'evasione fiscale; 
            i) rapporto tra le  entrate  di  parte  corrente  riscosse  e
    accertate; l) operazione di dismissione di partecipazioni  societarie
    nel rispetto della normativa vigente»; 
        dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
          «2-bis. A decorrere dalla determinazione dei livelli essenziali
    delle prestazioni e dalla definizione degli obiettivi di servizio cui
    devono tendere gli enti territoriali  nell'esercizio  delle  funzioni
    riconducibili  ai  livelli  essenziali  delle  prestazioni  e   delle
    funzioni fondamentali, tra i parametri di virtuosita' di cui al comma
    2 sono compresi indicatori quantitativi e qualitativi  relativi  agli
    output  dei  servizi  resi,  anche  utilizzando  come  parametro   di
    riferimento realta' rappresentative dell'offerta di  prestazioni  con
    il miglior rapporto qualita-costi. 
          2-ter. Il decreto di cui al comma 2 individua  un  coefficiente
    di correzione connesso alla  dinamica  nel  miglioramento  conseguito
    dalle singole amministrazioni rispetto alle precedenti  con  riguardo
    ai parametri di cui al citato comma 2. 
          2-quater. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
    78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
    122, il comma 31 e' sostituito dal seguente: 
            "31. Il limite demografico minimo che  l'insieme  dei  comuni
    che sono tenuti ad  esercitare  le  funzioni  fondamentali  in  forma
    associata deve  raggiungere  e'  fissato  in  5.000  abitanti  o  nel
    quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente  piu'
    piccolo  tra  quelli  associati.  I  comuni  assicurano  comunque  il
    completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai  commi  da
    26 a 30 del presente articolo: 
            a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno due delle
    funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra  quelle
    di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
            b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo ad  almeno  quattro
    funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra  quelle
    di cui all'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009; 
            c) entro il 31 dicembre 2013 con  riguardo  a  tutte  le  sei
    funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma
    3, della citata legge n. 42 del 2009"»; 
        al comma 3: 
          dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le disposizioni
    del primo periodo si applicano per le province a decorrere  dall'anno
    2012»; al secondo periodo, le parole: «di cui al primo periodo»  sono
    sostituite dalle seguenti: «di cui ai primi due periodi»;  all'ultimo
    periodo, le parole:  «puo'  essere  ridotto»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «e' ridotto»; 
        i commi 6, 7 e 8 sono soppressi; 
        dopo il comma 17, e' aggiunto il seguente: 
          «17-bis. Le  risorse  destinate,  a  legislazione  vigente,  ai
    rimborsi e alle compensazioni  relativi  alle  imposte  sono  ridotte
    dell'importo di 700 milioni di  euro  per  l'anno  2013  e  di  1.400
    milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014». 
      All'articolo 21, comma 4, capoverso « 11-quater», dopo  le  parole:
    «diritto comunitario e» sono inserite le  seguenti:  «in  particolare
    alla direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
    23 ottobre 2007, nonche'», le  parole:  «del  decreto  legislativo  8
    luglio 2003, n. 188,» sono soppresse e le parole: «si applicano» sono
    sostituite dalle seguenti: «si applica». 
      All'articolo 22: 
        al comma 1, capoverso 1, le parole «1. "Ai fini» sono  sostituite
    dalle seguenti: «"Art. 46. - (Programmazione finanziaria).  -  1.  Ai
    fini»; 
        al comma 1, capoverso  3,  secondo  periodo,  le  parole:  «comma
    precedente» sono sostituite dalle seguenti: «periodo precedente»; 
        al comma 1, capoverso 4, e al  comma  4,  ovunque  ricorrano,  le
    parole: «articolo 17» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 17  e
    seguenti». 
      All'articolo 23: 
        al comma 5, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a)  dopo
    il comma 1  e'  aggiunto  il  seguente:  "1-bis.  Nei  confronti  dei
    soggetti di cui: 
          a)  all'articolo  5,  che  esercitano  attivita'   di   imprese
    concessionarie  diverse  da  quelle  di  costruzione  e  gestione  di
    autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 4,20 per cento; 
          b) all'articolo 6, si applica l'aliquota del 4,65 per cento; 
          c) all'articolo 7, si applica l'aliquota del 5,90 per cento"»; 
        al comma 7, alinea, le parole: «allegata al DPR 26 ottobre  1972,
    n. 642» sono sostituite dalle seguenti: «approvata  con  decreto  del
    Ministro delle finanze 20 agosto  1992,  pubblicato  nel  supplemento
    ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992»; 
        al comma 7, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b)  dopo
    il comma 2-bis e' inserito il seguente: 
          "2-ter. Le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati
    dagli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 119 del  decreto
    legislativo 1º settembre 1993, n. 385: 
            1) per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli  il
    cui  complessivo  valore  nominale  o  di  rimborso  presso   ciascun
    intermediario finanziario sia inferiore a 50.000 euro: 
              a) con periodicita' annuale euro 34,20 
              b) con periodicita' semestrale euro 17,1 
              c) con periodicita' trimestrale euro 8,55 
              d) con periodicita' mensile euro 2,85 
            2) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi  di
    titoli il cui  complessivo  valore  nominale  o  di  rimborso  presso
    ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 50.000  euro
    ed inferiore a 150.000 euro: 
              a) con periodicita' annuale euro 70,00 
              b) con periodicita' semestrale euro 35,00 
              c) con periodicita' trimestrale euro 17,5 
              d) con periodicita' mensile euro 5,83 
            3) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi  di
    titoli il cui  complessivo  valore  nominale  o  di  rimborso  presso
    ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro
    ed inferiore a 500.000 euro: 
              a) con periodicita' annuale euro 240,00 
              b) con periodicita' semestrale euro 120,00 
              c) con periodicita' trimestrale euro 60,00 
              d) con periodicita' mensile euro 20,00 
            4) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi  di
    titoli il cui  complessivo  valore  nominale  o  di  rimborso  presso
    ciascun intermediario finanziario sia  pari  o  superiore  a  500.000
    euro: 
              a) con periodicita' annuale euro 680,00 
              b) con periodicita' semestrale euro 340,00 
              c) con periodicita' trimestrale euro 170,00 
              d) con periodicita' mensile euro 56,67 
            5) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi  di
    titoli il cui  complessivo  valore  nominale  o  di  rimborso  presso
    ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 50.000  euro
    ed inferiore a 150.000 euro: 
              a) con periodicita' annuale euro 230,00 
              b) con periodicita' semestrale euro 115,00 
              c) con periodicita' trimestrale euro 57,50 
              d) con periodicita' mensile euro 19,17 
            6) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi  di
    titoli il cui  complessivo  valore  nominale  o  di  rimborso  presso
    ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro
    ed inferiore a 500.000 euro: 
              a) con periodicita' annuale euro 780,00 
              b) con periodicita' semestrale euro 390,00 
              c) con periodicita' trimestrale euro 195,00 
              d) con periodicita' mensile euro 65,00 
            7) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi  di
    titoli il cui  complessivo  valore  nominale  o  di  rimborso  presso
    ciascun intermediario finanziario sia  pari  o  superiore  a  500.000
    euro: 
              a) con periodicita' annuale euro 1.100,00 
              b) con periodicita' semestrale euro 550,00 
              c) con periodicita' trimestrale euro 275,00 
              d) con periodicita' mensile euro 91,67"»; 
        il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
          «10. Per rendere piu' rigoroso il regime di deducibilita' degli
    accantonamenti, all'articolo 107, comma  2,  del  testo  unico  delle
    imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
    Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  dopo  il  secondo  periodo  e'
    aggiunto il seguente: "Per le imprese concessionarie di costruzione e
    gestione di autostrade e trafori la percentuale  di  cui  al  periodo
    precedente e' pari all' 1 per cento".»; 
        al comma 12, capoverso «10-bis», le parole: «dell'articolo 24,  e
    seguenti,» sono soppresse; 
        al comma 17, lettera c), e al  comma  19,  lettera  c),  dopo  le
    parole: «decreto legislativo 18  dicembre  1997,»  sono  inserite  le
    seguenti: «n. 471,»; 
        al comma 28, lettera c), la  parola:  «e)»  e'  sostituita  dalla
    seguente: «d-ter)»; 
        al comma 33, le parole: «e le disposizioni» sono sostituite dalle
    seguenti: «le disposizioni»; 
        al comma 36, le parole: «e 215» sono soppresse e  sono  aggiunte,
    in fine, le seguenti parole: «. Al comma 215 del  medesimo  articolo,
    al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  "e
    nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo."»; 
        sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
          «50-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
    78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
    122, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
          "2-bis. Per i compensi di cui al comma 1,  le  disposizioni  di
    cui ai  commi  precedenti  si  applicano  sull'ammontare  che  eccede
    l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione". 
          50-ter. La disposizione di cui al comma 50-bis  si  applica  ai
    compensi corrisposti a decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore
    della legge di conversione del presente decreto. 
          50-quater. Gli incrementi delle  aliquote  di  accisa  disposti
    dall'articolo 1,  comma  1,  lettera  b),  della  determinazione  del
    direttore dell'Agenzia delle dogane n. 77579, in data 28 giugno 2011,
    restano confermati a decorrere dal  1 º  gennaio  2012.  Continua  ad
    applicarsi l'articolo 1, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 31
    marzo 2011, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
    maggio 2011, n. 75». 
      All'articolo 24: 
        al  comma  34,  quarto  periodo,  la  parola:  «aggiudicati»   e'
    sostituita dalla seguente: «aggiudicate» e,  all'ultimo  periodo,  le
    parole: «n. 773."» sono sostituite dalle seguenti: «n. 773»; 
        al comma 39 e  al  comma  40,  le  parole:  «del  monopoli»  sono
    sostituite dalle seguenti: «dei monopoli». 
      All'articolo 27, al comma 1, dopo le parole: «e' ridotta al  5  per
    cento.» sono aggiunte le seguenti:  «Il  regime  di  cui  ai  periodi
    precedenti e' applicabile anche oltre il quarto  periodo  di  imposta
    successivo a quello di inizio dell'attivita' ma non oltre il  periodo
    di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di eta'». 
      All'articolo 29: 
        al comma 1, capoverso 4, le  parole:  «alla  cancellazione»  sono
    sostituite dalle seguenti: «la cancellazione»; 
        dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
          «1-bis.  Al  fine  di  incrementare  il   tasso   di   crescita
    dell'economia  nazionale,  ferme  restando  le   categorie   di   cui
    all'articolo 33, quinto comma,  della  Costituzione,  sentita  l'Alta
    Commissione di cui al comma 2, il Governo formulera'  alle  categorie
    interessate proposte di riforma in materia  di  liberalizzazione  dei
    servizi e delle attivita' economiche; trascorso il  termine  di  otto
    mesi dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
    presente decreto, cio'  che  non  sara'  espressamente  regolamentato
    sara' libero. 
          1-ter. Entro il 31 dicembre 2013 il  Ministro  dell'economia  e
    delle finanze, previo parere del Comitato di consulenza globale e  di
    garanzia per le privatizzazioni, approva, su  conforme  deliberazione
    del Consiglio dei Ministri, uno o piu' programmi per  la  dismissione
    di partecipazioni azionarie  dello  Stato  e  di  enti  pubblici  non
    territoriali; i programmi di dismissione, dopo  l'approvazione,  sono
    immediatamente trasmessi al Parlamento. Le modalita'  di  alienazione
    sono stabilite, con uno o piu' decreti del Ministro  dell'economia  e
    delle finanze, nel rispetto del principio di  trasparenza  e  di  non
    discriminazione. Il Ministro riferisce  al  Parlamento  entro  il  30
    giugno di ogni anno sullo stato di attuazione del piano»; 
        al comma 2, primo periodo, dopo le  parole:  «dei  servizi»  sono
    aggiunte le seguenti: «e delle attivita' economiche». 
        alla rubrica, le parole: «e dei servizi»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «, dei servizi e delle attivita' economiche». 
      All'articolo 32: 
        al comma 1, secondo periodo, le parole: «di cui al comma 1»  sono
    soppresse  e  le  parole:  «Ministero  delle   infrastrutture»   sono
    sostituite dalle seguenti: «Ministro delle infrastrutture»; 
        al comma 3, le parole: «presente  decreto  che»  sono  sostituite
    dalle seguenti: «presente decreto». 
      All'articolo 33, comma 7, le parole: «di cui  il»  sono  sostituite
    dalle seguenti: «di cui ai». 
      All'articolo 35: 
        al comma 2, quarto periodo, le parole: «Asse prioritario i»  sono
    sostituite dalle seguenti: «Asse prioritario 1»; 
        al comma  4,  le  parole:  «articolo  4»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «articolo 14»; 
      All'articolo 36: 
        al comma 2, lettera b), numero  3),  alla  parola:  «affidamento»
    sono premesse le seguenti:  «in  alternativa  a  quanto  previsto  al
    numero 1),»; 
        al comma 3,  lettera  d),  le  parole:  «dell'articolo  23»  sono
    sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23»; 
        dopo il comma 10, e' aggiunto il seguente: 
        «10-bis. Il comma 12 dell'articolo 23 del decreto legislativo  30
    aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal seguente: 
        "12.  Chiunque  non  osserva  le  prescrizioni   indicate   nelle
    autorizzazioni  previste  dal  presente  articolo  e'  soggetto  alla
    sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.376,55 a
    euro 13.765,50 in via solidale con il soggetto pubblicizzato"». 
      All'articolo 37: 
        al comma  6,  lettera  b),  numero  2),  le  parole:  «al  doppio
    dell'importo»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «a   tre   volte
    l'importo»; 
        al comma 6, lettera z), il numero 1) e' sostituito dal  seguente:
    «1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
          "a) il contributo unificato nel processo civile,  nel  processo
    amministrativo e nel processo tributario"»; 
        al comma 6, lettera aa), il numero 1) e' sostituito dal seguente:
    «1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
          "a) il contributo unificato nel processo civile,  nel  processo
    amministrativo e nel processo tributario"». 
      All'articolo 38: 
        al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «Art.  445-bis»,  al
    primo comma,  le  parole:  «presso  il  Tribunale  del  capoluogo  di
    provincia in cui risiede l'attore» sono  sostituite  dalle  seguenti:
    «presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore», al quinto
    comma, le parole: «articolo  196»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
    «articolo 196,» e il settimo comma e' soppresso; 
        dopo il comma 4, le parole:  «4.  A  decorrere»  sono  sostituite
    dalle seguenti: «5. A decorrere» e i successivi commi 5, 6 e  7  sono
    rispettivamente rinumerati come commi 6, 7 e 8. 
      All'articolo 39: 
        al comma 1, lettera b), dopo la parola: «contabili» sono inserite
    le seguenti: «in servizio o a riposo» e  dopo  le  parole:  «avvocati
    dello Stato» le parole: «, in servizio o» sono soppresse; 
        al comma 2, lettera c), numero 5): 
          al primo ed  al  secondo  periodo  del  capoverso  «1-bis»,  le
    parole: «che sono iscritti in albi professionali  ovvero  esercitano»
    sono sostituite dalle seguenti: «che, iscritti in albi professionali,
    esercitano, anche in  forma  non  individuale,»  e  dopo  le  parole:
    «lettera i)» sono inserite  le  seguenti:  «del  comma  1»;  dopo  il
    secondo periodo  del  capoverso  «1-bis»  e'  aggiunto  il  seguente:
    «All'accertamento della sussistenza delle cause  di  incompatibilita'
    previste  nei  periodi  che  precedono  provvede  il   Consiglio   di
    Presidenza della giustizia tributaria»; 
          al comma 4, dopo il primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:
    «Conseguentemente le procedure di cui al citato articolo 11, comma 4,
    avviate prima della data di entrata in vigore  del  presente  decreto
    sono revocate»; 
          al comma 8, lettera c), le parole da:  «,  senza  applicazione»
    fino alla fine della lettera sono soppresse; 
          al comma 8, lettera d), le parole: «sentito il Centro nazionale
    per l'informatica nella  pubblica  amministrazione»  sono  sostituite
    dalle seguenti: «sentiti il DIgitPA». 
      All'articolo 40: 
        al comma 1, le parole: «5.850 milioni di euro  per  l'anno  2012»
    sono sostituite dalle seguenti: «2.850 milioni  di  euro  per  l'anno
    2012»; 
        dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
          «1-bis.  Gli  accantonamenti  disposti,  prima  della  data  di
    entrata in vigore del presente decreto, dall'articolo  1,  comma  13,
    terzo periodo, della legge  13  dicembre  2010,  n.  220,  sono  resi
    definitivi con le modalita' ivi previste.  Le  entrate  previste  dal
    primo periodo del citato comma 13 sono conseguentemente destinate  al
    miglioramento dei saldi di finanza pubblica. 
          1-ter. I regimi di esenzione, esclusione e  favore  fiscale  di
    cui all'allegato C-bis sono ridotti del 5 per cento per l'anno 2013 e
    del 20 per cento a decorrere dall'anno 2014. Per i  casi  in  cui  la
    disposizione  del  primo  periodo  del   presente   comma   non   sia
    suscettibile di diretta ed immediata applicazione,  con  uno  o  piu'
    decreti del Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  emanare  ai
    sensi dell'articolo 17 della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono
    stabilite le modalita' tecniche per l'attuazione del  presente  comma
    con riferimento ai singoli regimi interessati. 
          1-quater. La disposizione di cui al comma 1-ter non si  applica
    qualora entro il  30  settembre  2013  siano  adottati  provvedimenti
    legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto  il
    riordino della spesa in materia sociale, nonche'  la  eliminazione  o
    riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si
    sovrappongono alle prestazioni  assistenziali,  tali  da  determinare
    effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non  inferiori  a
    4.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a  20.000  milioni  di  euro
    annui a decorrere dall'anno 2014»; 
        al comma 2, alinea, le parole: «articolo 21, commi 3  e  6»  sono
    sostituite dalle seguenti: «articolo 21, commi 1, 3 e 6», le  parole:
    «articolo 37, comma 21» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 37,
    comma 20», le parole: «2.198,963 milioni di  euro  per  l'anno  2011»
    sono sostituite dalle seguenti: «1.817,463 milioni di euro per l'anno
    2011» e le parole: «7.427,863 milioni di euro per l'anno  2012»  sono
    sostituite dalle seguenti: «4.427,863  milioni  di  euro  per  l'anno
    2012»; 
        al comma 2, lettera a), le parole: «1.871,963 milioni di euro per
    l'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti:  «1.490,463  milioni  di
    euro per l'anno 2011» e le parole: «4.314,863  milioni  di  euro  per
    l'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti:  «1.314,863  milioni  di
    euro per l'anno 2012»; 
        al comma 2, lettera c), le parole: «2016 milioni  di  euro»  sono
    sostituite dalla seguente: «2016». 
      E' aggiunto, in fine, il seguente allegato: 
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
     
    
    
     
Mondolegale 2011
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