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  • Lunedì 01 Agosto 2011 19:06
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    Normativa/Nazionale

    Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia

    TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011 , n. 70 n. 106 del 12/07/2011

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    TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011 , n. 70

    Testo del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (in Gazzetta  Ufficiale
    - serie generale - n. 110 del 13  maggio  2011),  coordinato  con  la
    legge di conversione  12  luglio  2011,  n.  106  (in  Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Semestre Europeo  -  Prime
    disposizioni urgenti per l'economia.». (11A09517) , in G.U.R.I. del 12 luglio 2011, n. 160
    

     
    Avvertenza: 
        Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
    della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
    disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
    decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
    ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
    1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e  3, del medesimo testo
    unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
    del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
    di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
    nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
    legislativi qui riportati. 
        Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
    con caratteri corsivi. 
        Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
        A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
    (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
    del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
    conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
    pubblicazione. 
     
                                   Art. 1 
     
     
                Credito di imposta per la ricerca scientifica 
     
      1. E' istituito, sperimentalmente per gli  anni  2011  e  2012,  un
    credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti  di
    ricerca, in Universita' ovvero enti pubblici di ricerca.  Universita'
    ovvero enti pubblici di ricerca possono sviluppare i  progetti  cosi'
    finanziati anche in associazione, in consorzio, in joint venture ecc.
    con  altre  qualificate  strutture  di  ricerca,  anche  private,  di
    equivalente livello scientifico.  Altre  strutture  finanziabili  via
    credito  di  imposta  possono  essere  individuate  con  decreto  del
    Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
    concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  ((  previo
    parere delle competenti  Commissioni  parlamentari.  Il  parere  deve
    essere espresso entro quindici giorni  dalla  data  di  trasmissione.
    Decorso inutilmente il  termine  senza  che  le  Commissioni  abbiano
    espresso il parere di rispettiva competenza, il decreto  puo'  essere
    adottato. )) 
      2. Il credito di imposta compete in tre quote annuali  a  decorrere
    da ciascuno degli anni 2011 e  2012  per  l'importo  percentuale  che
    eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio
    2008-2010. Resta fermo che l'importo degli investimenti  in  progetti
    di  ricerca  di  cui  al  comma   1   e'   integralmente   deducibile
    dall'imponibile delle imprese. 
      3. Operativamente: 
        a) per Universita' ed enti pubblici di ricerca si intendono: 
          1) le Universita',  statali  e  non  statali,  e  gli  Istituti
    Universitari, statali e non statali, legalmente riconosciuti; 
          2) gli enti pubblici di  ricerca  di  cui  all'articolo  6  del
    Contratto collettivo  quadro  per  la  definizione  dei  comparti  di
    contrattazione per il quadriennio  2006-2009,  nonche'  l'ASI-Agenzia
    Spaziale Italiana (( e gli istituti di ricovero e  cura  a  carattere
    scientifico; )) 
      3) gli organismi di ricerca cosi' come definiti dalla (( lettera d)
    del paragrafo 2.2 della comunicazione  della  Commissione  n.  2006/C
    323/01, recante disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a
    favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella  Gazzetta
    Ufficiale dell'Unione europea n.C 323 del 30 dicembre 2006; )) 
        b) il credito di imposta: 
          1) spetta per  gli  investimenti  realizzati  a  decorrere  dal
    periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e
    fino alla chiusura del periodo di imposta in  corso  al  31  dicembre
    2012; 
          2)  compete  nella  misura  del  90  per  cento   della   spesa
    incrementale  di  investimento  se  lo  stesso  e'  commissionato  ai
    soggetti di cui alla lettera a); 
          3)  deve  essere  indicato  nella  relativa  dichiarazione  dei
    redditi e non concorre alla formazione del  reddito  ne'  della  base
    imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; 
          4) non rileva ai fini del rapporto di cui agli  articoli  61  e
    109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al
    decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
    successive modificazioni; 
          5) e' utilizzabile esclusivamente  in  compensazione  ai  sensi
    dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  e
    successive modificazioni, con esclusione delle fattispecie di cui  al
    comma 2,  lettere  e),  f),  g),  h-ter)  e  h-quater)  del  medesimo
    articolo; 
          6) non e' soggetto al limite annuale  di  cui  all'articolo  1,
    comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
      4. Le disposizioni applicative del presente articolo sono  adottate
    con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate.  Le
    disposizioni del presente articolo assorbono il  credito  di  imposta
    per la ricerca e lo sviluppo di cui al comma 25 dell'articolo 1 della
    legge 13 dicembre 2010, n.220, che e'  conseguentemente  ((  abrogato
    )). 
      5. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata  la  spesa
    di 55 milioni di euro per l'anno 2011, di 180,8 milioni di  euro  per
    l'anno 2012, di 157,2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 91 milioni
    di euro per l'anno 2014. Ai sensi dell'articolo 17, comma  12,  della
    legge 31 dicembre 2009, n.196,  il  Ministro  dell'economia  e  delle
    finanze provvede al monitoraggio  degli  oneri  di  cui  al  presente
    articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di  verificarsi
    scostamenti rispetto alle previsioni,  il  Ministro  dell'economia  e
    delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione  lineare,
    fino alla  concorrenza  dello  scostamento  finanziario  riscontrato,
    delle  dotazioni  finanziarie,  iscritte  a   legislazione   vigente,
    nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5,
    lettera b), della citata legge n.196  del  2009,  delle  missioni  di
    spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi  il
    Fondo per il finanziamento ordinario delle  universita',  nonche'  le
    risorse destinate alla ricerca e  al  finanziamento  del  cinque  per
    mille dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche,  nonche'  il
    fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163, e le risorse destinate
    alla manutenzione  ed  alla  conservazione  dei  beni  culturali.  Il
    Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza  ritardo  alle
    Camere con apposita relazione in merito alle cause degli  scostamenti
    e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo. 
    
            
          
                                   Art. 2 
     
     
                 Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile 
                               nel Mezzogiorno 
     
      1. In funzione e nella prospettiva di una sistematica definizione a
    livello europeo della fiscalita' di  vantaggio  per  le  regioni  del
    Mezzogiorno, fiscalita' che deve essere relativa a lavoro, ricerca  e
    imprese, coerentemente con la decisione assunta nel «Patto Euro plus»
    del 24-25 marzo 2011 dove si prevedono strumenti  specifici  ai  fini
    della promozione della produttivita'  nelle  regioni  in  ritardo  di
    sviluppo, viene, per cominciare, introdotto un credito d'imposta  per
    ogni  lavoratore  assunto  nel  Mezzogiorno  a  tempo  indeterminato.
    L'assunzione deve essere operata nei dodici mesi successivi alla data
    di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  In  attesa  di  una
    estensione coerente con il citato «Patto Euro plus», il funzionamento
    del credito di imposta si basa  sui  requisiti  oggi  previsti  dalla
    Commissione Europea e specificati nei successivi commi. 
      2. Nel rispetto delle  disposizioni  di  cui  al  Regolamento  (CE)
    n.800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara  alcune
    categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in  applicazione
    degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, ai sensi dell'articolo 40 del
    predetto Regolamento, ai  datori  di  lavoro  che,  nei  dodici  mesi
    successivi alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
    aumentano il numero di lavoratori dipendenti  a  tempo  indeterminato
    assumendo   lavoratori    definiti    dalla    Commissione    Europea
    «svantaggiati» ai sensi del numero 18 dell'articolo  2  del  predetto
    Regolamento, nelle  regioni  del  Mezzogiorno  (Abruzzo,  Basilicata,
    Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia)  e'  concesso
    per ogni nuovo lavoratore assunto un credito d'imposta  nella  misura
    del 50% dei costi salariali di cui al numero 15 del citato articolo 2
    sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione. Quando l'aumento
    del numero dei lavoratori dipendenti a tempo  indeterminato  riguardi
    lavoratori definiti dalla Commissione Europea «molto svantaggiati» ai
    sensi del numero 19 dell'articolo  2  del  predetto  Regolamento,  il
    credito  d'imposta  e'  concesso  nella  misura  del  50%  dei  costi
    salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi  all'assunzione.
    Ai  sensi  ((  dei  numeri  18  e  19  dell'articolo  2  del   citato
    Regolamento, )) per lavoratori svantaggiati si  intendono  lavoratori
    privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei  mesi,  ovvero
    privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, ovvero
    che abbiano superato i 50 anni di eta', ovvero che  vivano  soli  con
    una o piu' persone a carico, ovvero occupati in professioni o settori
    con elevato tasso di disparita' uomo-donna - ivi  definito  -  ovvero
    membri di una minoranza nazionale con caratteristiche  ivi  definite;
    per lavoratori molto svantaggiati, si intendono i lavoratori privi di
    lavoro da almeno 24 mesi. 
      3. Il credito di imposta e' calcolato sulla base  della  differenza
    tra il numero dei lavoratori  con  contratto  a  tempo  indeterminato
    rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con  contratto  a
    tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti ((
    alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
    presente decreto )). Per le assunzioni di dipendenti con contratto di
    lavoro a tempo  parziale,  il  credito  d'imposta  spetta  in  misura
    proporzionale alle ore  prestate  rispetto  a  quelle  del  contratto
    nazionale. 
      4. L'incremento della base occupazionale va  considerato  al  netto
    delle diminuzioni occupazionali verificatesi in societa'  controllate
    o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile  o  facenti
    capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. 
      5. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di  lavoro  a
    decorrere dal mese successivo a quello  dell'entrata  in  vigore  del
    presente decreto, ogni  lavoratore  assunto  con  contratto  a  tempo
    indeterminato costituisce  incremento  della  base  occupazionale.  I
    lavoratori assunti con  contratto  di  lavoro  a  tempo  parziale  si
    assumono nella base occupazionale in misura  proporzionale  alle  ore
    prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. 
      6. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi
    relativa al  periodo  d'imposta  per  il  quale  e'  concesso  ed  e'
    utilizzabile esclusivamente in compensazione ai  sensi  dell'articolo
    17 del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.241,  e  successive
    modificazioni, entro tre anni dalla  data  di  assunzione.  Esso  non
    concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai
    fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e  non  rileva
    ai fini del rapporto di cui agli articoli 61  e  109,  comma  5,  del
    testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
    Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917. 
      7. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade: 
        a)  ((  se  il  numero  complessivo  dei   dipendenti   a   tempo
    indeterminato )) e' inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei
    dodici mesi precedenti alla (( data di entrata in vigore della  legge
    di conversione del presente decreto )); 
        b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo
    minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie
    imprese; 
        c) nei casi in cui vengano definitivamente  accertate  violazioni
    non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva  in
    materia di lavoro  dipendente  per  le  quali  siano  state  irrogate
    sanzioni di importo non inferiore a  euro  5.000,  oppure  violazioni
    alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste
    dalle vigenti disposizioni, nonche' nei casi  in  cui  siano  emanati
    provvedimenti definitivi  della  magistratura  contro  il  datore  di
    lavoro per condotta antisindacale. 
      (( 7-bis. Nei casi di cui alle lettere b)  e  c)  del  comma  7,  i
    datori di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito  d'imposta
    di cui hanno gia' usufruito. Nel caso ricorra la fattispecie  di  cui
    alla lettera c) del comma 7, e' dovuta la  restituzione  del  credito
    maturato e  usufruito  dal  momento  in  cui  e'  stata  commessa  la
    violazione. Il credito d'imposta regolato dal presente  articolo,  di
    cui abbia gia' usufruito il datore di lavoro che sia sottoposto a una
    procedura concorsuale, e' considerato  credito  prededucibile.  Dalla
    data del definitivo accertamento delle violazioni di cui alla lettera
    c) del comma 7 decorrono i termini per procedere  al  recupero  delle
    minori somme versate o del maggiore  credito  riportato,  comprensivi
    degli interessi calcolati al tasso legale, e per l'applicazione delle
    relative sanzioni. )) 
      8.  Con  decreto  di  natura   non   regolamentare   del   Ministro
    dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro
    e delle politiche sociali, con il Ministro  per  i  rapporti  con  le
    regioni e per la  coesione  territoriale  e  con  il  Ministro  della
    gioventu', previa intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti
    tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e tenendo conto  dei
    notevoli ritardi maturati, in assoluto e rispetto al precedente ciclo
    di programmazione, nell'impegno e nella spesa dei  fondi  strutturali
    comunitari, sono stabiliti i limiti  di  finanziamento  garantiti  da
    ciascuna delle Regioni di cui al comma 1 nonche' le  disposizioni  di
    attuazione dei  commi  precedenti  anche  al  fine  di  garantire  il
    rispetto delle condizioni  che  consentono  l'utilizzo  dei  suddetti
    fondi strutturali comunitari  per  il  cofinanziamento  del  presente
    credito d'imposta. 
      9. Le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo  sono
    individuate, previo consenso della Commissione Europea, nell'utilizzo
    congiunto delle risorse nazionali e  comunitarie  del  Fondo  Sociale
    Europeo e del  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale  destinate  al
    finanziamento dei programmi  operativi,  regionali  e  nazionali  nei
    limiti stabiliti con il decreto di cui al comma precedente. Le citate
    risorse nazionali e comunitarie per ciascuno degli anni 2011, 2012  e
    2013  sono  versate  all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   e
    successivamente riassegnate per le suddette finalita'  di  spesa,  ad
    apposito  programma  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
    dell'economia  e  delle  finanze.  A  tal  fine,  le  Amministrazioni
    titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di  rotazione  ((
    di cui all'articolo 5 della legge  16  aprile  1987,  n.183  )),  gli
    importi, comunitari e nazionali, riconosciuti a titolo di credito  di
    imposta dalla UE, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Ai
    sensi dell'articolo 17, comma  12,  della  legge  31  dicembre  2009,
    n.196,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  provvede   al
    monitoraggio degli oneri di cui al presente  articolo.  Nel  caso  si
    verifichino o siano in procinto di verificarsi  scostamenti  rispetto
    alle previsioni, il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
    proprio decreto, provvede alla riduzione, della dotazione  del  fondo
    per le aree sottoutilizzate in modo  da  garantire  la  compensazione
    degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato, su  tutti  i
    saldi di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle  finanze
    riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in  merito
    alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure  di  cui  al
    precedente periodo. 
    
            
          
                                (( Art. 2 bis 
     
     
                   Credito d'imposta per gli investimenti 
                               nel Mezzogiorno 
     
      1. In coerenza con la decisione assunta nel  «Patto  Europlus»  del
    24-25 marzo 2011 e con il Piano per il Sud  approvato  dal  Consiglio
    dei ministri il 26 novembre 2010,  che  si  prefigge  in  particolare
    l'obiettivo di concentrare nello strumento del credito d'imposta  gli
    interventi rivolti ad aiutare le imprese a  superare  le  strozzature
    alla loro crescita, il credito d'imposta per gli  investimenti  nelle
    aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 1,  commi  da  271  a  279,
    della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,  e'
    rifinanziato con Fondi strutturali europei. 
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il
    Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale
    e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra
    lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
    stabilisce, con proprio decreto di natura non regolamentare, i limiti
    di  finanziamento  per  ciascuna  regione  interessata,   la   durata
    dell'agevolazione nonche' le disposizioni di attuazione necessarie  a
    garantire la coerenza dello strumento con le priorita' e le procedure
    dei Fondi strutturali europei, in  particolare  quelle  previste  dal
    regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio  2006,  e
    con la  cornice  programmatica  definita  con  il  Quadro  strategico
    nazionale 2007-2013. I crediti di imposta possono essere fruiti entro
    i limiti delle disponibilita' previste dal decreto di cui al presente
    comma. I soggetti interessati hanno diritto al credito d'imposta fino
    all'esaurimento delle risorse finanziarie. L'Agenzia  delle  entrate,
    con proprio provvedimento, individua le  modalita'  per  l'attuazione
    della presente clausola. 
      3. Tenuto conto dei notevoli ritardi nel loro impegno e nella  loro
    spesa, le risorse necessarie  all'attuazione  del  presente  articolo
    sono  individuate,  previo  consenso   della   Commissione   europea,
    nell'utilizzo congiunto delle risorse del Fondo europeo  di  sviluppo
    regionale  (FESR)  e  del  cofinanziamento  nazionale  destinate   ai
    territori delle  regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,
    Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. 
      4. Le citate risorse nazionali e dell'Unione europea, per  ciascuno
    degli anni in cui il credito  d'imposta  e'  reso  operativo  con  il
    decreto di cui al comma 2,  sono  versate  all'entrata  del  bilancio
    dello Stato e successivamente riassegnate, per le suddette  finalita'
    di spesa,  ad  apposito  programma  dello  stato  di  previsione  del
    Ministero  dell'economia  e  delle   finanze.   A   tale   fine,   le
    amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano  al  Fondo
    di rotazione di cui all'articolo 5 della legge  16  aprile  1987,  n.
    183, gli importi, dell'Unione europea  e  nazionali,  riconosciuti  a
    titolo  di  credito  d'imposta  dall'Unione   europea,   da   versare
    all'entrata del bilancio dello  Stato.  Ai  sensi  dell'articolo  17,
    comma  12,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  il  Ministro
    dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di
    cui al presente articolo. 
      5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia  e
    delle finanze riferisce alle Camere, con  apposita  relazione,  sullo
    stato di attuazione del presente articolo. )) 
    
            
          
                                   Art. 3 
     
     
                  Reti d'impresa, «Zone a burocrazia zero», 
                (( Distretti turistici, )) nautica da diporto 
     
      1. (soppresso). 
      2. (soppresso). 
      3. (soppresso). 
      4. Possono essere istituiti nei territori costieri, con Decreto del
    Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta delle imprese del
    settore che operano nei medesimi  territori,  previa  intesa  con  le
    Regioni interessate, i Distretti (( turistici )) con gli obiettivi di
    riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale  e
    internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree  e  dei  settori
    del Distretto, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella
    produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze  giuridiche
    alle  imprese  che  vi  operano  con  particolare  riferimento   alle
    opportunita'   di   investimento,   di   accesso   al   credito,   di
    semplificazione  e  celerita'   nei   rapporti   con   le   pubbliche
    amministrazioni. 
      (( 5. Nei territori  di  cui  al  comma  4,  la  delimitazione  dei
    Distretti e' effettuata  dalle  Regioni  d'intesa  con  il  Ministero
    dell'economia e delle finanze e  con  i  Comuni  interessati,  previa
    conferenza di servizi, che e' obbligatoriamente indetta se  richiesta
    da imprese del settore turistico che operano nei medesimi  territori.
    Alla conferenza di servizi  deve  sempre  partecipare  l'Agenzia  del
    demanio. )) 
      6.  Nei  Distretti  ((  turistici  ))  si  applicano  le   seguenti
    disposizioni: 
        a) alle imprese  dei  Distretti,  costituite  in  rete  ai  sensi
    dell'articolo  3,  comma  4-ter  e  seguenti,  del  decreto-legge  10
    febbraio 2009, n.5, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
    aprile 2009,  n.33,  e  successive  modificazioni,  si  applicano  le
    disposizioni agevolative in materia amministrativa, finanziaria,  per
    la ricerca e lo sviluppo di cui all'articolo 1,  comma  368,  lettere
    b), c) e d)  della  legge  23  dicembre  2005,  n.266,  e  successive
    modificazioni,  previa  autorizzazione  rilasciata  con  decreto  del
    Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il  Ministero
    dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi  dalla  relativa
    richiesta. Alle medesime imprese, ancorche' non costituite  in  rete,
    si  applicano  ((  comunque  )),  su   richiesta,   le   disposizioni
    agevolative in materia fiscale di  cui  all'articolo  1,  comma  368,
    lettera a), della citata legge n.266 del 2005; 
        b) i Distretti costituiscono «Zone a burocrazia  zero»  ai  sensi
    dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78,  convertito,
    con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e  ai  medesimi
    si applicano le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma  2
    del predetto articolo 43; 
        c) nei Distretti sono attivati sportelli unici  di  coordinamento
    delle attivita'  delle  Agenzie  fiscali  e  dell'INPS.  Presso  tali
    sportelli le imprese del  distretto  intrattengono  rapporti  per  la
    risoluzione di qualunque questione di competenza propria di tali enti
    ((  e  possono  presentare  richieste  e  istanze,  anche  rivolte  a
    qualsiasi  altra  amministrazione   statale,   nonche'   ricevere   i
    provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti  )).  Con  decreto
    interdirigenziale  dei  predetti  enti,  nonche'  con   decreto   del
    Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare, su
    proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate, ((
    in coordinamento con la disciplina vigente in  materia  di  Sportello
    unico per le attivita' produttive e di  comunicazione  unica  )),  le
    disposizioni applicative occorrenti ad  assicurare  la  funzionalita'
    degli  sportelli  unici,  rispettivamente,  per   le   questioni   di
    competenza  dei  predetti  enti,  nonche'  di  competenza  ((   delle
    amministrazioni statali )). Per le attivita' di ispezione e controllo
    di competenza delle Agenzie fiscali e dell'INPS gli  sportelli  unici
    assicurano  controlli   unitari,   nonche'   una   pianificazione   e
    l'esercizio di tali attivita'  in  modo  tale  da  influire  il  meno
    possibile  sull'ordinaria  attivita'  propria   delle   imprese   dei
    Distretti. Dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  ai  periodi
    precedenti  non  devono  derivare  nuovi   o   maggiori   oneri.   Le
    amministrazioni  provvedono  agli  adempimenti   ivi   previsti   con
    l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
    in base alla legislazione vigente. 
      7. Per semplificare gli adempimenti  amministrativi  relativi  alla
    navigazione da diporto per scopi commerciali ed alla realizzazione di
    pontili galleggianti a carattere stagionale, al Codice della  nautica
    da diporto di cui decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, i  commi
    1 e 2 dell'articolo 1 sono sostituiti dai seguenti: 
      «1.  Le  disposizioni  del  presente  codice  si   applicano   alla
    navigazione da diporto, anche  se  esercitata  per  fini  commerciali
    mediante le unita' da diporto di  cui  all'articolo  3  del  presente
    codice, ivi comprese le navi di cui  all'articolo  3  della  legge  8
    luglio 2003, n. 172. 
      2. Ai fini del  presente  codice  si  intende  per  navigazione  da
    diporto quella effettuata in  acque  marittime  ed  interne  a  scopi
    sportivi  o  ricreativi  e  senza  fine  di  lucro,  nonche'   quella
    esercitata a  scopi  commerciali,  anche  mediante  le  navi  di  cui
    all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferma  restando  la
    disciplina ivi prevista.». 
      8. Per incentivare la realizzazione di porti e approdi turistici  e
    razionalizzare il procedimento di rilascio delle relative concessioni
    demaniali marittime: 
        a) all'articolo 5, della legge 28 gennaio 1994, n.  84,  dopo  il
    comma 2, e' inserito il seguente: 
      «2-bis.  Nel  caso  di  strutture  o  ambiti  idonei,  allo   stato
    sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali
    di preminente interesse pubblico,  nella  predisposizione  del  piano
    regolatore  portuale,  deve  essere  valutata,  con   priorita',   la
    possibile  finalizzazione  delle  predette  strutture  ed  ambiti  ad
    approdi turistici come definiti dall'articolo 2  del  regolamento  di
    cui al decreto del Presidente della Repubblica 2  dicembre  1997,  n.
    509.»; 
        b) ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni
    a regioni ed enti locali in base alla legge 5  maggio  2009,  n.  42,
    nonche' alle rispettive  norme  di  attuazione,  al  procedimento  di
    revisione  del  quadro  normativo  in  materia  di   rilascio   delle
    concessioni demaniali marittime per  le  strutture  portuali  di  cui
    all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del  Presidente
    della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, si applicano i criteri e le
    modalita' di affidamento ((  appositamente  definiti  nell'ambito  ))
    dell'intesa  raggiunta  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  18,  del
    decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   194,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 26  febbraio  2010,  n.  25,  in  sede  di
    conferenza Stato - Regioni. 
    
            
          
                                   Art. 4 
     
     
                      Costruzione delle opere pubbliche 
     
      1. Per ridurre  i  tempi  di  costruzione  delle  opere  pubbliche,
    soprattutto se di interesse strategico, per semplificare le procedure
    di affidamento dei relativi contratti pubblici, per garantire un piu'
    efficace sistema di controllo e infine per  ridurre  il  contenzioso,
    sono  apportate  alla  disciplina   vigente,   in   particolare,   le
    modificazioni che seguono: 
        a)  estensione  del  campo  di  applicazione  della  finanza   di
    progetto,  anche  con   riferimento   al   cosiddetto   «leasing   in
    costruendo»; 
        b) limite alla possibilita' di iscrivere «riserve»; 
        c) introduzione di un tetto di spesa per le «varianti»; 
        d) introduzione di un tetto di  spesa  per  le  opere  cosiddette
    «compensative»; 
        e)  contenimento  della  spesa  per  compensazione,  in  caso  di
    variazione del prezzo dei singoli materiali di costruzione; 
        f) riduzione della spesa per gli accordi bonari; 
        g) istituzione nelle Prefetture  di  un  elenco  di  fornitori  e
    prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso; 
        h) disincentivo per le liti «temerarie»; 
        i)  individuazione,  accertamento  e  prova  dei   requisiti   di
    partecipazione alle gare mediante collegamento telematico alla  Banca
    dati nazionale dei contratti pubblici; 
        l)  estensione  del  criterio  di   autocertificazione   per   la
    dimostrazione dei requisiti richiesti  per  l'esecuzione  dei  lavori
    pubblici; 
        m) controlli essenzialmente «ex post» sul possesso dei  requisiti
    di partecipazione alle gare da parte delle stazioni appaltanti; 
        n) tipizzazione delle cause di esclusione dalle gare,  cause  che
    possono essere solo quelle previste dal codice dei contratti pubblici
    e  dal  relativo  regolamento  di  esecuzione   e   attuazione,   con
    irrilevanza delle clausole addizionali eventualmente  previste  dalle
    stazioni appaltanti nella documentazione di gara; 
        o)  obbligo  di  scorrimento  della  graduatoria,  in   caso   di
    risoluzione del contratto; 
        p) razionalizzazione e semplificazione del  procedimento  per  la
    realizzazione di infrastrutture strategiche di  preminente  interesse
    nazionale («Legge obiettivo»); 
        q) innalzamento dei limiti di  importo  per  l'affidamento  degli
    appalti di lavori mediante procedura negoziata; 
        r)  innalzamento  dei  limiti  di  importo  per  l'accesso   alla
    procedura semplificata ristretta per gli appalti di lavori.  Inoltre,
    e' elevata da cinquanta a settanta anni la soglia per la  presunzione
    di interesse culturale degli immobili pubblici. 
      2. Conseguentemente, al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163
    sono, tra l'altro, apportate le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 27, comma 1, le  parole:  «dall'applicazione  del
    presente codice» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dall'ambito  di
    applicazione oggettiva del presente codice»; 
        b) all'articolo 38: 
          1) al comma 1: 
            1.1) alla lettera b), le parole: «il socio»  sono  sostituite
    dalle seguenti: «i soci» e dopo le parole: «gli amministratori muniti
    di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico» sono inserite  le
    seguenti: «o il socio unico (( persona fisica )), ovvero il socio  di
    maggioranza in caso di societa' con meno di quattro soci,»; 
            1.2) alla lettera c), le parole: «del socio» sono  sostituite
    dalle seguenti: «dei soci»; dopo le parole: « ((degli  amministratori
    )) muniti di poteri di rappresentanza o del direttore  tecnico»  sono
    inserite le seguenti: « ((o del socio unico  persona  fisica,  ovvero
    del socio di maggioranza )) in caso di societa' con meno  di  quattro
    soci,»;  le  parole:  «cessati  dalla  carica  nel   triennio»   sono
    sostituite dalle  seguenti:  «cessati  dalla  carica  nell'anno»;  le
    parole «di aver adottato atti o  misure  di  completa  dissociazione»
    sono sostituite  dalle  seguenti:  «che  vi  sia  stata  completa  ed
    effettiva dissociazione »; le  parole:  «resta  salva  in  ogni  caso
    l'applicazione dell'articolo 178 del codice  penale  e  dell'articolo
    445, comma 2, del codice di procedura penale» sono  sostituite  dalle
    seguenti: «l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano  quando
    il reato e' stato  depenalizzato  ovvero  quando  e'  intervenuta  la
    riabilitazione ovvero quando il reato  e'  stato  dichiarato  estinto
    dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima»; 
            1.3) alla lettera d) dopo le parole: «19 marzo 1990, n.  55;»
    sono aggiunte  le  seguenti:  «l'esclusione  ha  durata  di  un  anno
    decorrente  dall'accertamento  definitivo  della  violazione   e   va
    comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa;»; 
            1.4) (soppresso); 
            1.5) alla lettera g) dopo la parola: «violazioni» e' inserita
    la seguente: «gravi»; 
            1.6) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: 
      «h)  nei  cui  confronti,  ai  sensi  del  comma   1-ter,   risulta
    l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7,  comma
    10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in
    merito a requisiti e condizioni rilevanti  per  la  partecipazione  a
    procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti.»; 
            1.7) (soppresso); 
            1.8) la lettera m-bis) e' sostituita dalla seguente: 
      «m-bis)  nei  cui  confronti,  ai  sensi  dell'articolo  40,  comma
    9-quater, risulta l'iscrizione  nel  casellario  informatico  di  cui
    all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa  dichiarazione  o
    falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA.»; 
            1.9) alla lettera m-ter), sono (( soppresse )) le parole:  «,
    anche  in  assenza  nei  loro  confronti  di  un   procedimento   per
    l'applicazione di una misura di prevenzione o di una  causa  ostativa
    ivi  previste,»  e  le  parole:  «nei  tre  anni  antecedenti»   sono
    sostituite dalle seguenti: «nell'anno antecedente»; 
          2) al comma 1-bis, le parole: «I casi di  esclusione  previsti»
    sono sostituite dalle seguenti: «Le cause di esclusione  previste»  e
    dopo le parole: «affidate ad un custode o amministratore giudiziario»
    sono inserite le seguenti: «, (( limitatamente )) a  quelle  riferite
    al periodo precedente al predetto (( affidamento )),»; 
          3) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
      «1-ter. In caso di presentazione di  falsa  dichiarazione  o  falsa
    documentazione, nelle  procedure  di  gara  e  negli  affidamenti  di
    subappalto, la stazione appaltante ne da' segnalazione  all'Autorita'
    che, se ritiene che siano state  rese  con  dolo  o  colpa  grave  in
    considerazione della rilevanza o della  gravita'  dei  fatti  oggetto
    della  falsa   dichiarazione   o   della   presentazione   di   falsa
    documentazione, dispone l'iscrizione nel  casellario  informatico  ai
    fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli  affidamenti  di
    subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per  un  periodo  di  un
    anno, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata  e  perde  comunque
    efficacia.»; 
          4) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti
    mediante dichiarazione sostitutiva in conformita' alle previsioni del
    testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
    di documentazione amministrativa, di cui al  decreto  del  Presidente
    della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in  cui  indica  tutte  le
    condanne penali riportate, ivi comprese quelle  per  le  quali  abbia
    beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera  c),  il
    concorrente non e' tenuto  ad  indicare  nella  dichiarazione  ((  le
    condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati  estinti  dopo  la
    condanna stessa, ne' le condanne revocate, ne' quelle per le quali e'
    intervenuta la riabilitazione. )) 
      Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi  le  violazioni
    che comportano un omesso pagamento di imposte e tasseper  un  importo
    superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1  e  2  bis,
    del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
    602. Ai  fini  del  comma  1,  lettera  i),  si  intendono  gravi  le
    violazioni ostative al rilascio del documento  unico  di  regolarita'
    contributiva di cui all'articolo 2, comma  2,  del  decreto-legge  25
    settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
    novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo  47,  comma  1,
    dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma  2,  il  possesso  degli
    stessi requisiti prescritti per il rilascio del  documento  unico  di
    regolarita' contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater),  il
    concorrente allega, alternativamente: 
          a) la dichiarazione di non trovarsi  in  alcuna  situazione  di
    controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile ((  rispetto  ad
    alcun soggetto )), e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
          b)  la  dichiarazione  di  non  essere   a   conoscenza   della
    partecipazione alla medesima procedura di soggetti  che  si  trovano,
    rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di  cui
    all'articolo 2359 del codice civile, e di  aver  formulato  l'offerta
    autonomamente; c) la  dichiarazione  di  essere  a  conoscenza  della
    partecipazione alla medesima procedura di soggetti  che  si  trovano,
    rispetto  al  concorrente,  in  situazione  di   controllo   di   cui
    all'articolo 2359 del codice civile, e di  aver  formulato  l'offerta
    autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere  a),  b)  e  c),  la
    stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che  le
    relative offerte sono imputabili  ad  un  unico  centro  decisionale,
    sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale  esclusione
    sono  disposte  dopo  l'apertura  delle  buste  contenenti  l'offerta
    economica.»; 
          c) all'articolo 40, sono apportate le seguenti modifiche: 
            1) al comma 3, lettera a), e' aggiunto, in fine, il  seguente
    periodo: « (( I soggetti )) accreditati sono  tenuti  a  inserire  la
    certificazione di cui alla presente  lettera  relativa  alle  imprese
    esecutrici di lavori pubblici nell'elenco ufficiale istituito  presso
    l'organismo nazionale italiano di accreditamento di cui  all'articolo
    4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99;»; 
      (( 1-bis) al comma 4, lettera e), dopo  le  parole:  «attivita'  di
    qualificazione»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,   ferma   restando
    l'inderogabilita' dei minimi tariffari»; )) 
            2) dopo il comma 9-ter, e' aggiunto il seguente: 
      «9-quater. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o  falsa
    documentazione,  ai  fini  della  qualificazione,  le  SOA  ne  danno
    segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano state  rese  con
    dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravita'
    dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione  di
    falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico
    ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e  dagli  affidamenti
    di subappalto ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-bis), per
    un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata  e
    perde comunque efficacia.»; 
          c-bis)  all'articolo  42,  dopo  il  comma  3  e'  inserito  il
    seguente: 
      (( «3-bis. Le stazioni appaltanti provvedono a inserire nella Banca
    dati nazionale dei contratti pubblici prevista  dall'articolo  62-bis
    del  codice  dell'amministrazione  digitale,  di   cui   al   decreto
    legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo  il  modello  predisposto  e
    pubblicato dall'Autorita' nel sito informatico presso l'Osservatorio,
    previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  la
    certificazione attestante le prestazioni di cui al comma  1,  lettera
    a), del presente articolo rese dai  fornitori  e  dai  prestatori  di
    servizi, entro trenta  giorni  dall'avvenuto  rilascio;  in  caso  di
    inadempimento si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma  11»;
    )) 
          d) all'articolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni: 
            1) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  «Documenti  e
    informazioni complementari - Tassativita' delle cause di esclusione»; 
            2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. La stazione appaltante esclude i candidati o i  concorrenti
    in  caso  di  mancato  adempimento  alle  prescrizioni  previste  dal
    presente codice e dal regolamento e da altre  disposizioni  di  legge
    vigenti, nonche' nei casi di  incertezza  assoluta  sul  contenuto  o
    sulla provenienza dell'offerta, per difetto di  sottoscrizione  o  di
    altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrita' del  plico
    contenente  l'offerta  o  la  domanda  di  partecipazione   o   altre
    irregolarita'  relative  alla  chiusura  dei  plichi,  tali  da   far
    ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato  violato  il
    principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito
    non possono contenere ulteriori prescrizioni a  pena  di  esclusione.
    Dette prescrizioni sono comunque nulle»; 
          (( e) all'articolo 48,  comma  1,  dopo  il  primo  periodo  e'
    inserito il seguente: «Le stazioni appaltanti, in sede di  controllo,
    verificano il possesso del requisito di qualificazione  per  eseguire
    lavori attraverso il casellario informatico di  cui  all'articolo  7,
    comma  10,  ovvero   attraverso   il   sito   del   Ministero   delle
    infrastrutture e dei trasporti per i contratti affidati al contraente
    generale; per i fornitori e per i prestatori di servizi  la  verifica
    del possesso del requisito di cui all'articolo 42, comma  1,  lettera
    a), del presente codice e' effettuata tramite la Banca dati nazionale
    dei contratti  pubblici  prevista  dall'articolo  62-bis  del  codice
    dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
    2005, n. 82»; 
      e-bis) all'articolo 49, comma 2,  lettera  c),  sono  aggiunte,  in
    fine, le seguenti  parole:  «,  nonche'  il  possesso  dei  requisiti
    tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento»; 
      e-ter) all'articolo 55, comma 6, secondo periodo, dopo  le  parole:
    «Alle  procedure  ristrette,»  sono  inserite   le   seguenti:   «per
    l'affidamento di lavori,»; )) 
          f) all'articolo 56, comma 1, lettera a),  l'ultimo  periodo  e'
    soppresso; 
          g) all'articolo 57, comma 2, lettera a),  l'ultimo  periodo  e'
    soppresso; 
      ((  g-bis)  all'articolo  62,  comma  1,  dopo  le  parole:  «Nelle
    procedure ristrette relative a» sono inserite le seguenti: «servizi o
    forniture, ovvero a»; )) 
          h) all'articolo 64, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
      «4-bis. I bandi sono predisposti dalle  stazioni  appaltanti  sulla
    base di modelli (bandi-tipo) approvati dall'Autorita', previo  parere
    del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  e  sentite  le
    categorie professionali interessate, con  l'indicazione  delle  cause
    tassative di esclusione di  cui  all'articolo  46,  comma  1-bis.  Le
    stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente
    in ordine alle deroghe al bando-tipo.»; 
          i) all'articolo 74, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Le stazioni appaltanti richiedono, di norma, l'utilizzo  di
    moduli di dichiarazione sostitutiva dei requisiti  di  partecipazione
    di ordine generale e, per i contratti relativi a servizi e  forniture
    o per i contratti relativi a lavori di importo  pari  o  inferiore  a
    150.000 euro, dei requisiti di partecipazione economico-finanziari  e
    tecnico-organizzativi.  I  moduli  sono  predisposti  dalle  stazioni
    appaltanti sulla base dei modelli standard definiti con  decreto  del
    Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  acquisito  l'avviso
    dell'Autorita'.». 
      (( i-bis) all'articolo 81, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
      «3-bis. L'offerta migliore e' altresi' determinata al  netto  delle
    spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi
    salariali  definiti  dalla  contrattazione  collettiva  nazionale  di
    settore  tra  le  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori   e   le
    organizzazioni   dei   datori   di   lavoro   comparativamente   piu'
    rappresentative sul piano nazionale, e delle  misure  di  adempimento
    delle disposizioni in materia di salute e  sicurezza  nei  luoghi  di
    lavoro»; 
      i-ter) all'articolo 87, comma 2, la lettera g) e' abrogata; )) 
            l) all'articolo 122: 
              1) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
      «7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di  euro
    possono  essere  affidati  dalle  stazioni  appaltanti,  a  cura  del
    responsabile del procedimento,  nel  rispetto  dei  principi  di  non
    discriminazione,   parita'   di   trattamento,   proporzionalita'   e
    trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57,  comma
    6; l'invito e' rivolto, per lavori di  importo  pari  o  superiore  a
    500.000 euro, ad almeno dieci  soggetti  e,  per  lavori  di  importo
    inferiore a 500.000 euro, ad almeno  cinque  soggetti  se  sussistono
    aspiranti idonei in tali numeri. (( I lavori affidati  ai  sensi  del
    presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a
    terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per  cento
    dell'importo   della   medesima   categoria;   per    le    categorie
    specialistiche di cui all'articolo 37, comma  11,  restano  ferme  le
    disposizioni ivi previste. )) L'avviso sui risultati della  procedura
    di affidamento, conforme  all'allegato  IX  A,  ((  punto  quinto  ))
    (avviso relativo agli appalti  aggiudicati),  contiene  l'indicazione
    dei soggetti invitati ed e' trasmesso per la  pubblicazione,  secondo
    le modalita' (( di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, )) entro
    dieci  giorni  dalla  data  dell'aggiudicazione  definitiva;  non  si
    applica l'articolo 65, comma 1»; 
              2) il comma 7-bis e' abrogato; 
          m) all'articolo 123, comma  1,  le  parole:  «1  milione»  sono
    sostituite dalle seguenti: « un milione e cinquecentomila»; 
      (( m-bis) all'articolo 125, comma 11, primo e secondo  periodo,  le
    parole:   «ventimila   euro»   sono   sostituite   dalle    seguenti:
    «quarantamila euro»; )) 
          n)  all'articolo  132,  comma  3,  sono  aggiunte,  infine,  le
    seguenti parole: «al netto  del  50  per  cento  dei  ribassi  d'asta
    conseguiti»; 
          o) all'articolo  133,  i  commi  4  e  5  sono  sostituiti  dai
    seguenti: 
      «4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il  prezzo  di
    singoli  materiali  da  costruzione,  per  effetto   di   circostanze
    eccezionali,  subisca  variazioni  in  aumento  o   in   diminuzione,
    superiori al  10  per  cento  rispetto  al  prezzo  rilevato  dal  ((
    Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ))  nell'anno  di
    presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma  6,  si  fa
    luogo a compensazioni, in aumento o  in  diminuzione,  per  la  meta'
    della percentuale eccedente il  10  per  cento  e  nel  limite  delle
    risorse di cui al comma 7. 
      5. La  compensazione  e'  determinata  applicando  la  meta'  della
    percentuale di variazione che eccede il 10 per cento  al  prezzo  dei
    singoli  materiali  da  costruzione   impiegati   nelle   lavorazioni
    contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma
    6 nelle quantita' accertate dal direttore dei lavori.»; 
          p) all'articolo 140, sono apportate le seguenti modificazioni: 
            1)  nella  rubrica  le  parole:  «per   grave   inadempimento
    dell'esecutore» sono soppresse; 
            2) al comma 1, primo periodo, le parole: «prevedono nel bando
    di gara che» sono soppresse e le parole: «per grave inadempimento del
    medesimo » sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi  degli  articoli
    135 e 136»; 
          q) all'articolo 153, sono apportate le seguenti modifiche: 
            1) al comma 9  le  parole  «asseverato  da  una  banca»  sono
    sostituite dalle seguenti: «asseverato da un istituto di credito o da
    societa' di servizi costituite dall'istituto  di  credito  stesso  ed
    iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi
    dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o
    da una societa' di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge  23
    novembre 1939, n. 1966»; 
            2) i commi 19 e 20, sono sostituiti dai seguenti: 
      «19.   Gli   operatori   economici    possono    presentare    alle
    amministrazioni aggiudicatrici proposte relative  alla  realizzazione
    in concessione di lavori pubblici o di lavori  di  pubblica  utilita'
    non presenti nella programmazione triennale di cui  all'articolo  128
    ovvero    negli     strumenti     di     programmazione     approvati
    dall'amministrazione  aggiudicatrice  sulla  base   della   normativa
    vigente. La proposta contiene un progetto preliminare, una  bozza  di
    convenzione, il piano economico-finanziario asseverato (( da uno  dei
    soggetti di cui al comma 9, primo periodo,  ))  e  la  specificazione
    delle  caratteristiche  del  servizio  e  della  gestione.  Il  piano
    economico-finanziario comprende l'importo delle spese  sostenute  per
    la predisposizione della  proposta,  comprensivo  anche  dei  diritti
    sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice  civile.
    La proposta e' corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso
    dei requisiti di cui al comma 20, dalla cauzione di cui  all'articolo
    75, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura  dell'importo
    di cui al comma 9, terzo periodo, nel  caso  di  indizione  di  gara.
    L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il  pubblico
    interesse della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice
    puo' invitare il proponente ad apportare al progetto  preliminare  le
    modifiche necessarie per la sua approvazione. Se  il  proponente  non
    apporta le modifiche richieste, la proposta non puo' essere  valutata
    di  pubblico  interesse.  Il  progetto   preliminare,   eventualmente
    modificato,  e'  inserito  nella  programmazione  triennale  di   cui
    all'articolo 128 ovvero negli strumenti di  programmazione  approvati
    dall'amministrazione  aggiudicatrice  sulla  base   della   normativa
    vigente ed  e'  posto  in  approvazione  con  le  modalita'  indicate
    all'articolo 97; il proponente e' tenuto ad  apportare  le  eventuali
    ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto;  in
    difetto,  il  progetto  si  intende  non   approvato.   Il   progetto
    preliminare approvato e' posto a base di gara  per  l'affidamento  di
    una concessione, alla quale e' invitato il proponente, che assume  la
    denominazione   di    promotore.    Nel    bando    l'amministrazione
    aggiudicatrice puo' chiedere ai concorrenti, compreso  il  promotore,
    la presentazione di eventuali varianti  al  progetto.  Nel  bando  e'
    specificato  che  il  promotore  puo'  esercitare   il   diritto   di
    prelazione. I concorrenti, compreso il promotore,  devono  essere  in
    possesso dei requisiti di cui al comma  8,  e  presentare  un'offerta
    contenente una bozza di convenzione, il  piano  economico-finanziario
    asseverato (( da uno dei soggetti di cui al comma 9,  primo  periodo,
    )) la specificazione  delle  caratteristiche  del  servizio  e  della
    gestione, nonche' le eventuali varianti al progetto  preliminare;  si
    applicano i commi 4, 5, 6, 7  e  13.  Se  il  promotore  non  risulta
    aggiudicatario,  puo'  esercitare,  entro   quindici   giorni   dalla
    comunicazione   dell'aggiudicazione   definitiva,   il   diritto   di
    prelazione e divenire aggiudicatario se  dichiara  di  impegnarsi  ad
    adempiere alle obbligazioni  contrattuali  alle  medesime  condizioni
    offerte   dall'aggiudicatario.   Se   il   promotore   non    risulta
    aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al  pagamento,
    a  carico  dell'aggiudicatario,  dell'importo  delle  spese  per   la
    predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il
    promotore esercita  la  prelazione,  l'originario  aggiudicatario  ha
    diritto al pagamento, a  carico  del  promotore,  dell'importo  delle
    spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti cui al comma 9. 
      19-bis. La proposta  di  cui  al  comma  19,  primo  periodo,  puo'
    riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria
    di cui all'articolo 160-bis. 
      20. Possono presentare le  proposte  di  cui  al  comma  19,  primo
    periodo, i soggetti in possesso dei requisiti  di  cui  al  comma  8,
    nonche' i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi,
    finanziari e  gestionali,  specificati  dal  regolamento,  nonche'  i
    soggetti di  cui  agli  articoli  34  e  90,  comma  2,  lettera  b),
    eventualmente associati o consorziati con  enti  finanziatori  e  con
    gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica
    utilita' rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo  1,  comma
    1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le
    Camere  di   commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura,
    nell'ambito degli scopi di utilita' sociale  e  di  promozione  dello
    sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono  aggregarsi  alla
    presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di  cui
    al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.»; 
          r) all'articolo 165, sono apportate le seguenti modificazioni: 
            1) al comma 2, le parole «dell'avviso» sono sostituite  dalle
    seguenti: «della lista»; 
            2) al comma 3, il primo periodo e' sostituito  dal  seguente:
    «Il  progetto  preliminare  delle  infrastrutture,  oltre  a   quanto
    previsto  nell'allegato  tecnico  di  cui   all'allegato   XXI   deve
    evidenziare, con apposito adeguato elaborato  cartografico,  le  aree
    impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto  e  le  occorrenti
    misure di salvaguardia; deve inoltre indicare ed evidenziare anche le
    caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i limiti di
    spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso  il  limite  di
    spesa, comunque non superiore al  due  per  cento  dell'intero  costo
    dell'opera, per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto
    territoriale e  sociale  strettamente  correlate  alla  funzionalita'
    dell'opera. Nella percentuale indicata  devono  rientrare  anche  gli
    oneri di mitigazione di impatto  ambientale  individuati  nell'ambito
    della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure  da
    adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari.»; 
      2-bis) (( il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto  preliminare  al
    Ministero e, ove  competenti,  al  Ministero  dell'ambiente  e  della
    tutela del  territorio  e  del  mare,  al  Ministero  dello  sviluppo
    economico e al Ministero per i beni e le attivita' culturali, nonche'
    alle regioni  o  province  autonome  competenti  per  territorio.  Il
    medesimo  progetto  e'  altresi'  rimesso  agli  enti  gestori  delle
    interferenze e  a  ciascuna  delle  amministrazioni  interessate  dal
    progetto  rappresentate   nel   CIPE   e   a   tutte   le   ulteriori
    amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni  di
    ogni  genere  e  tipo,  nonche',  nei  casi  previsti,  al  Consiglio
    superiore dei lavori  pubblici  o  ad  altra  commissione  consultiva
    competente. Le valutazioni delle amministrazioni interessate e  degli
    enti gestori delle interferenze,  riguardanti  eventuali  proposte  e
    richieste,  sono  acquisite  dal  Ministero  a  mezzo   di   apposita
    conferenza di servizi, convocata  non  prima  di  trenta  giorni  dal
    ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa
    non oltre sessanta giorni dalla data  del  predetto  ricevimento.  La
    conferenza di servizi ha finalita'  istruttoria  e  ad  essa  non  si
    applicano le disposizioni degli articoli 14 e seguenti della legge  7
    agosto 1990, n.  241,  e  successive  modificazioni,  in  materia  di
    conferenza  di  servizi.  Nei   sessanta   giorni   successivi   alla
    conclusione della  conferenza  di  servizi  il  Ministero  valuta  le
    proposte e le richieste pervenute in sede di conferenza di servizi da
    parte delle pubbliche amministrazioni competenti  e  dei  gestori  di
    opere interferenti, ivi incluso, nei casi  previsti,  il  parere  del
    Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici  o  di  altra  commissione
    consultiva competente, e formula la propria proposta al CIPE che, nei
    trenta giorni successivi, approva il progetto preliminare»; )) 
      2-ter) (( al comma 5, il primo periodo e' soppresso; )) 
            3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
      «5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla  pubblicazione  del
    bando di gara non oltre  novanta  giorni  dalla  pubblicazione  nella
    Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera  CIPE  di
    approvazione del progetto preliminare, ove questo sia posto a base di
    gara. In caso  di  mancato  adempimento  il  CIPE,  su  proposta  del
    Ministero, puo' disporre la revoca del finanziamento a  carico  dello
    Stato.»; 
            4) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
      «7-bis. Per le infrastrutture il vincolo preordinato  all'esproprio
    ha durata di  sette  anni,  decorrenti  dalla  data  in  cui  diventa
    efficace la delibera del CIPE che  approva  il  progetto  preliminare
    dell'opera. Entro tale termine, puo'  essere  approvato  il  progetto
    definitivo  che  comporta  la  dichiarazione  di  pubblica   utilita'
    dell'opera. In caso di mancata approvazione del  progetto  definitivo
    nel predetto termine, il vincolo preordinato all'esproprio  decade  e
    trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo  9  del  testo
    unico in materia edilizia approvato con decreto del Presidente  della
    Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Ove  sia  necessario  reiterare  il
    vincolo preordinato all'esproprio, la proposta e' formulata  al  CIPE
    da parte del Ministero, su istanza  del  soggetto  aggiudicatore.  La
    reiterazione del vincolo e' disposta con deliberazione  motivata  del
    CIPE secondo quanto previsto dal comma 5, terzo e quarto periodo.  La
    disposizione   del   presente   comma   deroga   alle    disposizioni
    dell'articolo 9, commi 2, 3 e 4, del  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.»; 
          s) identico: 
      (( 1) al comma 3, il terzo periodo e' soppresso; 
      1-bis) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. Nei quarantacinque giorni successivi  il  Ministero  valuta  la
    compatibilita' delle proposte e richieste pervenute entro il  termine
    di cui al comma 3 da parte delle pubbliche amministrazioni competenti
    e dei gestori di opere interferenti  con  le  indicazioni  vincolanti
    contenute nel progetto preliminare approvato  e  formula  la  propria
    proposta al CIPE che, nei  trenta  giorni  successivi,  approva,  con
    eventuali integrazioni o modificazioni, il progetto definitivo, anche
    ai fini della dichiarazione di pubblica utilita'»; )) 
            2) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
      «4-bis. Il decreto  di  esproprio  puo'  essere  emanato  entro  il
    termine di sette anni, decorrente dalla data in cui diventa  efficace
    la delibera del CIPE che approva il progetto  definitivo  dell'opera,
    salvo che nella medesima deliberazione non sia  previsto  un  termine
    diverso. Il CIPE puo' disporre la proroga dei  termini  previsti  dal
    presente comma per casi di forza maggiore o  per  altre  giustificate
    ragioni. La proroga puo' essere disposta  prima  della  scadenza  del
    termine e per un periodo di tempo che  non  supera  i  due  anni.  La
    disposizione   del   presente   comma   deroga   alle    disposizioni
    dell'articolo 13, commi 4 e  5,  del  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.»; 
      (( 3) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
      «5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla  pubblicazione  del
    bando di gara non oltre novanta giorni dalla  data  di  pubblicazione
    nella Gazzetta Ufficiale della delibera del CIPE di approvazione  del
    progetto definitivo, ove questo sia posto a base di gara. In caso  di
    mancato  adempimento,  il  CIPE,  su  proposta  del  Ministero  delle
    infrastrutture  e  dei  trasporti,  puo'  disporre  la   revoca   del
    finanziamento a carico dello Stato. 
      5-ter. La procedura prevista dal  presente  articolo  puo'  trovare
    applicazione anche con riguardo a piu' progetti  definitivi  parziali
    dell'opera, a condizione che tali progetti  siano  riferiti  a  lotti
    idonei  a  costituire  parte   funzionale,   fattibile   e   fruibile
    dell'intera opera e siano dotati di copertura finanziaria;  resta  in
    ogni caso ferma la validita' della valutazione di impatto  ambientale
    effettuata con riguardo al progetto preliminare  relativo  all'intera
    opera» )) ; 
          t) all'articolo 167, sono apportate le seguenti modifiche: 
      (( 01) al comma 5, primo periodo, le parole:  «nei  tempi  previsti
    dall'articolo  166.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nei  tempi
    previsti dagli articoli 165 e 166, comma 5. La conferenza di  servizi
    si  svolge  sul  progetto  definitivo  con  le   modalita'   previste
    dall'articolo 165, comma 4.»; )) 
              1) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
      «7-bis.  Le  varianti  di  cui  ai  commi  6  e  7  devono   essere
    strettamente correlate alla funzionalita' dell'opera  e  non  possono
    comportare incrementi del costo rispetto al progetto preliminare.»; 
              2) (( al comma 10, ))  le  parole:  «novanta  giorni»  sono
    sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»; 
          u) all'articolo 168, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      (( 01) nella rubrica, la parola: «definitivo» e'  sostituita  dalla
    seguente: «preliminare»; 
      02) al comma 1, primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 166»
    sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 165»; 
      1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «del progetto definitivo
    » sono sostituite dalle seguenti: «del  progetto  preliminare»  e  il
    quarto periodo e' sostituito dal seguente:  «In  ogni  caso,  ciascun
    soggetto partecipante alla  conferenza  deve  comunicare  le  proprie
    eventuali proposte  motivate  di  prescrizioni  o  di  varianti  alla
    soluzione  localizzativa   alla   base   del   progetto   preliminare
    presentato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data
    di ricezione del progetto preliminare»; 
      2) al  comma  3,  al  secondo  periodo,  le  parole:  «il  progetto
    definitivo  »  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «il   progetto
    preliminare» e le parole: «sessanta  giorni»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «quarantacinque giorni»; al terzo periodo, le  parole:  «il
    progetto definitivo» sono sostituite  dalle  seguenti:  «il  progetto
    preliminare»; 
      3) al comma 4, primo periodo, le parole: «novantesimo giorno»  sono
    sostituite  dalle  seguenti:  «sessantesimo  giorno»  e  le   parole:
    «ricezione del progetto definitivo» sono sostituite  dalle  seguenti:
    «ricezione del progetto preliminare»; 
      3-bis)  al  comma  5,  secondo  periodo,   le   parole:   «con   la
    localizzazione » e le parole: «individuati nel  progetto  preliminare
    laddove gia' approvato» sono soppresse; 
      4) al comma 6, primo periodo, le parole: «progetto definitivo» sono
    sostituite  dalle  seguenti:  «progetto  preliminare»  e  le  parole:
    «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»; 
      v) all'articolo 169, comma 3, primo periodo, dopo  le  parole:  «la
    attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi» sono inserite
    le seguenti: «ovvero l'utilizzo di una quota superiore  al  cinquanta
    per cento dei ribassi d'asta conseguiti»; )) 
          z) all'articolo 170, comma 3, le parole: «novanta giorni»  sono
    sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»; 
          aa) all'articolo 176,  comma  20,  primo  periodo,  le  parole:
    «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»; 
          bb) all'articolo 187, comma 1,  lettera  a),  e'  aggiunto,  in
    fine, il seguente periodo: «I  soggetti  accreditati  sono  tenuti  a
    inserire la predetta  certificazione  nell'elenco  ufficiale  di  cui
    all'articolo 40, comma 3, lettera a);»; 
      (( cc) all'articolo 189: 
      1) al comma 3  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «I
    certificati  indicano  le  lavorazioni  eseguite   direttamente   dal
    contraente generale nonche' quelle eseguite  mediante  affidamento  a
    soggetti terzi ovvero eseguite da imprese controllate  o  interamente
    possedute;  le  suddette  lavorazioni,  risultanti  dai  certificati,
    possono essere utilizzate ai  fini  della  qualificazione  SOA  nelle
    corrispondenti categorie»; 
      2) al comma 4, lettera b), primo periodo, le parole: «di  direttori
    tecnici con qualifica di dipendenti o dirigenti,  »  sono  sostituite
    dalle seguenti: «di almeno un  direttore  tecnico  con  qualifica  di
    dipendente o dirigente, nonche'»; )) 
          dd) all'articolo 204,  comma  1,  le  parole:  «cinquecentomila
    euro» sono sostituite dalle seguenti: (( «un milione di euro»  ))  ed
    e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:«Si applica l'articolo 122,
    comma 7, (( secondo e terzo periodo»; )) 
          ee) all'articolo 206, comma  1,  dopo  le  parole:  «38;»  sono
    aggiunte le parole «46, comma 1-bis;» e dopo le parole «nell'invito a
    presentare offerte; 87; 88;» sono aggiunte le seguenti: «95; 96;»; 
          ff) all'articolo 219: 
            1) ai commi 6 e  7,  dopo  le  parole:  «del  comma  6»  sono
    inserite le seguenti: «dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE»; 
            2) al comma 10, dopo le parole: «di  cui  al  comma  6»  sono
    inserite le seguenti: «dell'articolo 30»; 
          gg) all'articolo 240: 
            01) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
    disposizioni del presente articolo non si applicano ai  contratti  di
    cui alla parte II,  titolo  III,  capo  IV,  affidati  al  contraente
    generale»; 
              1)  al  comma  5,  dopo  le   parole:   «responsabile   del
    procedimento» sono inserite le seguenti: «entro trenta  giorni  dalla
    comunicazione di cui al comma 3»; 
              2) al comma 6, le parole: «al ricevimento» sono  sostituite
    dalle seguenti: «entro trenta giorni dal ricevimento»  e  le  parole:
    «da detto ricevimento  »,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dalla
    costituzione della commissione»; 
              3) al comma 10, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
    «Il compenso per la commissione non puo' comunque superare  l'importo
    di 65 mila euro,  da  rivalutarsi  ogni  tre  anni  con  decreto  del
    Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
    delle infrastrutture e dei trasporti.»; 
              4) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «della  ((
    commissione )) » la parola «e'» e' sostituita dalle  seguenti:  «puo'
    essere»; 
          hh) all'articolo 240-bis: 
            1) al comma 1 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
    «L'importo complessivo delle riserve non puo'  in  ogni  caso  essere
    superiore al venti per cento dell'importo contrattuale.»; 
            2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      «1-bis.  Non  possono  essere  oggetto  di  riserva   gli   aspetti
    progettuali che, ai sensi dell'articolo 112 e del  regolamento,  sono
    stati oggetto di verifica.»; 
          (( ii) nella parte IV, )) dopo l'articolo 246  e'  aggiunto  il
    seguente: 
      «Art. 246-bis (( (Responsabilita' per lite temeraria). )) - 1.  Nei
    giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
    forniture, il giudice, fermo quanto  previsto  dall'articolo  26  del
    codice del processo amministrativo approvato con decreto  legislativo
    2 luglio 2010, n. 104, condanna d'ufficio  la  parte  soccombente  al
    pagamento di una sanzione  pecuniaria  in  misura  non  inferiore  al
    doppio e (( non superiore al quintuplo ))  del  contributo  unificato
    dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio quando  la  decisione
    e' fondata su ragioni  manifeste  od  orientamenti  giurisprudenziali
    consolidati. Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si
    applica l'articolo 15  delle  norme  di  attuazione  del  codice  del
    processo amministrativo approvato con il citato  decreto  legislativo
    n. 104 del 2010.»; 
          ll) all'articolo 253 sono apportate le seguenti modificazioni: 
            1) al comma 9-bis, primo e secondo periodo,  le  parole:  «31
    dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013», e,
    al terzo periodo, dopo la parola: «anche» sono aggiunte le  seguenti:
    «alle imprese di cui all'articolo 40, comma 8, per  la  dimostrazione
    dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, nonche'»; 
      (( 1-bis) al comma 15, le parole: «tre anni» sono sostituite  dalle
    seguenti: «cinque anni»; )) 
            2) al  comma  15-bis  le  parole:  «31  dicembre  2010»  sono
    sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»; 
            3) dopo il comma 20 e' inserito il seguente: 
      «20-bis. Le  stazioni  appaltanti  possono  applicare  fino  al  31
    dicembre 2013 le disposizioni di cui (( agli articoli 122,  ))  comma
    9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore  alle  soglie
    di cui all'articolo 28.»; 
            4) al comma 21 il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:
    «La verifica e' conclusa entro  il  31  dicembre  2011.  In  sede  di
    attuazione del predetto decreto non si applicano le sanzioni  di  cui
    all'articolo 6, comma 11, e all'articolo 40, comma 4, lettera g).». 
          mm) all'allegato XXI, allegato tecnico di cui all'articolo 164, 
            1) all'articolo 16, comma 4, lettera d), le  parole:  «al  10
    per cento» sono sostituite dalle seguenti: «all'8 per cento»; 
            2) all'articolo 28, comma 2, lett. a), dopo  le  parole  «per
    lavori di importo» sono inserite le seguenti: «pari o»; 
            3) all'articolo 29, comma 1, lett. a), dopo  le  parole:  «di
    lavori di importo» sono inserite le seguenti: «pari o». 
          nn) all'allegato XXII, nel Quadro C: esecuzione dei lavori: 
            1) le parole: «responsabile della condotta dei  lavori»  sono
    sostituite dalle seguenti: «responsabile di progetto  o  responsabile
    di cantiere»; 
            2) prima delle parole: «Dichiarazione  sulla  esecuzione  dei
    lavori»  e'  inserita  la  seguente   tabella:   «Indicazione   delle
    lavorazioni eseguite ai sensi  dell'articolo  189,  comma  3,  ultimo
    periodo. 
     
        
    
    ---------------------------------------------------------------------
       Impresa  |  Codice  |  Categoria  |  Importo   |     Importo
                | fiscale  |             |  in cifre  |   in lettere
    ------------|----------|-------------|------------|------------------
                |          |             |            |
    ------------|----------|-------------|------------|------------------
                |          |             |            |
    ------------|----------|-------------|------------|------------------
                |          |             |            |
    ---------------------------------------------------------------------
    
        
     
      .». 
      (( 2-bis. Le disposizioni di cui alla lettera ee) del comma  2  del
    presente articolo, limitatamente all'applicazione ai settori speciali
    degli articoli 95 e 96 del codice di cui al  decreto  legislativo  12
    aprile 2006, n. 163, non si  applicano  alle  societa'  operanti  nei
    predetti settori le cui procedure in materia  siano  disciplinate  da
    appositi protocolli di intesa stipulati con amministrazioni pubbliche
    prima della data di entrata in vigore della legge di conversione  del
    presente decreto. )) 
      3. Le disposizioni di cui al comma 2, (( lettere  b),  d),  e-bis),
    i-bis), i-ter), l), dd) e ll), numero 1-bis), ))  si  applicano  alle
    procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice  una  gara  sono
    pubblicati  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
    presente  decreto-legge,  nonche',  in  caso   di   contratti   senza
    pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data  di
    entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono  ancora  stati
    inviati gli inviti a presentare le offerte. 
      (( 3-bis. La disposizione di cui al comma 2, lettera  e),  relativa
    ai fornitori e ai prestatori di servizi, si applica alle procedure  i
    cui bandi o avvisi con i quali si indice  una  gara  sono  pubblicati
    successivamente al trentesimo giorno dalla pubblicazione del  modello
    di cui  all'articolo  42,  comma  3-bis,  del  codice  dei  contratti
    pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di  cui  al  decreto
    legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  introdotto  dal  comma  2  del
    presente articolo, da  parte  dell'Autorita'  per  la  vigilanza  sui
    contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonche',  in  caso
    di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure  i
    cui inviti a presentare le offerte sono  inviati  successivamente  al
    trentesimo giorno dalla pubblicazione del predetto modello  da  parte
    della medesima Autorita'. )) 
      4. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera m),  si  applicano  a
    decorrere  dalla  pubblicazione   dell'avviso   per   la   formazione
    dell'elenco annuale per l'anno 2012. 
      5. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera o),  si  applicano  a
    partire dal decreto ministeriale di cui all'articolo  133,  comma  6,
    del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di rilevazione  delle
    variazioni percentuali per l'anno 2011,  da  adottarsi  entro  il  31
    marzo 2012, ed ai lavori eseguiti e contabilizzati a decorrere dal 1º
    gennaio 2011. Restano ferme la precedente disciplina per  il  calcolo
    delle variazioni percentuali riferite agli anni precedenti al 2011  e
    le rilevazioni effettuate con i precedenti  decreti  ministeriali  ai
    sensi del predetto articolo 133, comma 6, del decreto legislativo  n.
    163 del 2006. 
      6. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera q), numero 2), non si
    applicano alle procedure gia' avviate alla data di entrata in  vigore
    del presente decreto-legge, per le quali continuano ad applicarsi  le
    disposizioni di cui all'articolo 153, commi  19  e  20,  del  decreto
    legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione previgente. 
      7. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r), numero 2), (( non
    si applicano ai progetti preliminari gia' approvati )) alla  data  di
    entrata in vigore del presente decreto-legge. 
      8. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere r), numero 3)  e  s),
    numero 3), si applicano con riferimento alle delibere CIPE pubblicate
    successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore   del   presente
    decreto-legge. 
      9. In relazione al comma 2, lettera r), numero 4) i termini di  cui
    al comma 7-bis dell'articolo 165 del decreto  legislativo  12  aprile
    2006  n.  163,  si  applicano  anche  ai  progetti  preliminari  gia'
    approvati dal CIPE alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
    decreto-legge. 
      10. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere s), numero  1),  t),
    numero 2), e z), si  applicano  ai  progetti  definitivi  non  ancora
    ricevuti  dalle  Regioni,  da  tutte  le  pubbliche   amministrazioni
    competenti e dai gestori di opere interferenti alla data  di  entrata
    in vigore del presente decreto-legge. 
      (( 10-bis. Le disposizioni di cui al comma 2,  lettera  r),  numeri
    2-bis) e 2-ter), lettera s), numeri 1) e 1-bis), lettera  t),  numero
    01), e lettera u), si applicano alle opere i cui progetti preliminari
    non sono stati approvati dal CIPE alla  data  di  entrata  in  vigore
    della  legge  di  conversione  del  presente  decreto.  Ai   progetti
    preliminari gia' approvati dal CIPE alla data di  entrata  in  vigore
    della  legge  di  conversione  del  presente  decreto  continuano  ad
    applicarsi le disposizioni degli articoli da 165 a 168 del codice dei
    contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al
    decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo  vigente  prima
    della medesima data. )) 
      11. In relazione al comma 2, lettera s), numero 2) i termini di cui
    al comma 4-bis dell'articolo 166 del decreto  legislativo  12  aprile
    2006 n. 163, si applicano anche ai progetti definitivi gia' approvati
    dal CIPE alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. 
      12. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera gg), numeri 1) e 2),
    si   applicano   ai   procedimenti   di   accordo   bonario   avviati
    successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore   del   presente
    decreto-legge. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera gg), numero
    3) si applicano alle commissioni costituite successivamente alla data
    di entrata in vigore del presente decreto legge. Le  disposizioni  di
    cui al comma 2, lettera hh), si applicano ai contratti i cui bandi  o
    avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente
    alla data di entrata in vigore del presente  decreto-legge,  nonche',
    in caso di contratti  senza  pubblicazione  di  bandi  o  avvisi,  ai
    contratti per i quali, alla data di entrata in  vigore  del  presente
    decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a  presentare
    le offerte. 
      13. Per  l'efficacia  dei  controlli  antimafia  nei  subappalti  e
    subcontratti successivi  ai  contratti  pubblici  aventi  ad  oggetto
    lavori, servizi e forniture,  presso  ogni  prefettura  e'  istituito
    l'elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a  rischio
    di inquinamento mafioso, ai quali possono  rivolgersi  gli  esecutori
    dei lavori, servizi e forniture.  La  prefettura  effettua  verifiche
    periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti  rischi  e,
    in caso di esito  negativo,  dispone  la  cancellazione  dell'impresa
    dall'elenco. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
    su  proposta  dei  Ministri  per  la   pubblica   amministrazione   e
    l'innovazione, per la semplificazione normativa, dell'interno,  della
    giustizia, delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  dello  sviluppo
    economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
    vigore del presente decreto-legge, sono  definite  le  modalita'  per
    l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per  la
    finanza pubblica, dell'elenco di cui al primo  periodo,  nonche'  per
    l'attivita' di verifica. Le stazioni appaltanti di  cui  all'articolo
    3, comma 33, del codice (( di cui al decreto  legislativo  12  aprile
    2006, n. 163, )) acquisiscono d'ufficio, anche (( per via telematica,
    )) a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 43, comma  5,  del  testo
    unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  ((  28
    dicembre 2000, n. 445,  ))  la  prescritta  documentazione  circa  la
    sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto  previste
    dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965,  n.  575,  e  successive
    modificazioni. 
      14. Fatta salva la disciplina di cui all'art.  165,  comma  3,  del
    decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per  il  triennio  2011  -
    2013 non possono essere approvati progetti preliminari  o  definitivi
    che prevedano oneri superiori al  due  per  cento  dell'intero  costo
    dell'opera per le eventuali opere e misure compensative  dell'impatto
    territoriale e  sociale  strettamente  correlate  alla  funzionalita'
    dell'opera. Nella predetta percentuale  devono  rientrare  anche  gli
    oneri di mitigazione di impatto  ambientale  individuati  nell'ambito
    della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure  da
    adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari. 
      (( 14-bis. Per i contratti di forniture e  servizi  fino  a  20.000
    euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le  societa'  in
    house, i  soggetti  contraenti  possono  produrre  una  dichiarazione
    sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del testo
    unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre
    2000, n. 445, in luogo del documento di regolarita' contributiva.  Le
    amministrazioni  procedenti  sono  tenute  ad  effettuare   controlli
    periodici sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi
    dell'articolo 71 del medesimo testo  unico  di  cui  al  decreto  del
    Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. )) 
      15. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre  2010,  n.
    207 sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera  b)  e'  inserita  la
    seguente: 
       «b-bis) dell'articolo 14, intendendosi il richiamo  ivi  contenuto
    agli articoli 21 e 22, riferito rispettivamente agli articoli 5  e  6
    dell'allegato XXI al codice;»; 
        (( a-bis) all'articolo 16, il comma 2 e' abrogato; )) 
        (( a-ter) all'articolo 47, comma 2, lettera a), dopo  le  parole:
    «per i lavori di importo» sono inserite le seguenti: «pari o»; )) 
        (( a-quater) all'articolo  48,  comma  1,  lettera  a),  dopo  le
    parole: «per i lavori di importo» sono inserite  le  seguenti:  «pari
    o»; )) 
        (( a-quinquies) all'articolo 92, comma  2,  l'ultimo  periodo  e'
    sostituito dal seguente: «Nell'ambito dei propri requisiti posseduti,
    la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in
    misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle  mandanti  con
    riferimento alla specifica gara )) »; 
        b) all'articolo 66, comma 1, dopo le parole  «agli  articoli  34»
    sono inserite le seguenti: «, limitatamente  ai  soggetti  ammessi  a
    partecipare alle procedure per l'affidamento dei  contratti  pubblici
    relativi a lavori,»; 
        ((  b-bis)  all'articolo  267,  comma  10,  le  parole:  «secondo
    periodo,» sono soppresse; )) 
        c) all'articolo 357: 
          (( 1) al comma 6 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:
    «Resta  ferma  la  validita'  dei  contratti  gia'  stipulati  e   da
    stipulare, per la cui esecuzione e' prevista nel bando o  nell'avviso
    di gara ovvero nella lettera di invito la  qualificazione  in  una  o
    piu' categorie  previste  dal  regolamento  di  cui  al  decreto  del
    Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34»; )) 
          (( 2) al comma 12, al primo e al secondo  periodo,  la  parola:
    «centottantunesimo»      e'      sostituita      dalla      seguente:
    «trecentosessantaseiesimo» e, al secondo periodo, le parole: «OG 10,»
    e «OS 20,» sono soppresse; )) 
          (( 2-bis) dopo il comma 12 e' inserito il seguente: )) 
        (( «12-bis. I certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla
    categoria OS 20 di cui all'allegato A annesso al regolamento  di  cui
    al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34,  e
    successive   modificazioni,   sono   utilizzabili   ai   fini   della
    qualificazione nella categoria OS 20-A di cui allegato A  annesso  al
    presente regolamento. Le attestazioni relative alla categoria OS  20,
    rilasciate nella vigenza del citato regolamento di  cui  decreto  del
    Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, possono essere utilizzate
    ai fini della  partecipazione  alle  gare  in  cui  e'  richiesta  la
    qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all'allegato A  annesso
    al presente regolamento»; )) 
          ((  3)  al   comma   14,   al   primo   periodo,   la   parola:
    «centottantesimo»      e'      sostituita       dalla       seguente:
    «trecentosessantacinquesimo» e le parole: «OG 10,» e  «OS  20,»  sono
    soppresse; dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Ai  fini
    della  qualificazione  nelle  categorie  OG  10  e  OS  35,  di   cui
    all'allegato  A  annesso  al  presente   regolamento,   le   stazioni
    appaltanti,  su  richiesta  dell'impresa  interessata  o  della   SOA
    attestante,  provvedono  a  emettere  nuovamente  i  certificati   di
    esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla  categoria  OG  3
    ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui all'allegato A annesso
    al regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  25
    gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, laddove  relativi  a
    lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10  e
    OS 35 di cui all'allegato A annesso al presente regolamento,  secondo
    l'allegato B.1 annesso al presente regolamento, indicando, nei quadri
    6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota  parte  attribuita  a  ciascuna  delle
    categorie individuate nel  citato  allegato  A  annesso  al  presente
    regolamento, fermo restando quanto previsto  all'articolo  83,  comma
    5»; )) 
          ((  4)  al   comma   15,   al   primo   periodo,   la   parola:
    «centottantunesimo    »     e'     sostituita     dalla     seguente:
    «trecentosessantaseiesimo» e le parole  «OG  10,»  e  «OS  20,»  sono
    soppresse; dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Ai  fini
    della  qualificazione  nelle  categorie  OG  10  e  OS  35,  di   cui
    all'allegato  A  annesso  al  presente   regolamento,   le   stazioni
    appaltanti provvedono a emettere  i  certificati  di  esecuzione  dei
    lavori relativi rispettivamente  alla  categoria  OG  3  ovvero  alle
    categorie OG 3, OG  6,  OS  21  di  cui  all'allegato  A  annesso  al
    regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  25
    gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, ove  verifichino  la
    presenza  di  lavorazioni  anche  ricomprese  rispettivamente   nelle
    categorie OG 10 e OS 35 di cui all'allegato  A  annesso  al  presente
    regolamento, secondo l'allegato B.1 annesso al presente  regolamento,
    indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita
    a ciascuna delle categorie individuate nel citato allegato A  annesso
    al presente regolamento, fermo restando quanto previsto  all'articolo
    83, comma 5»; )) 
          5)  al  comma  16,  primo  e  secondo   periodo,   le   parole:
    «centottanta     »     sono      sostituite      dalle      seguenti:
    «trecentosessantacinque»; 
          6) al comma 17, la parola:  «centottantunesimo»  e'  sostituita
    dalla seguente: «trecentosessantaseiesimo»; 
          7) al comma 22, dopo le parole: «articolo 79, comma  17»,  sono
    inserite le seguenti: «e  all'articolo  107,  comma  2»;  le  parole:
    «centottantunesimo»     sono     sostituite      dalle      seguenti:
    «trecentosessantaseiesimo»  e  e'  aggiunto,  in  fine  il   seguente
    periodo: «In  relazione  all'articolo  107,  comma  2,  nel  suddetto
    periodo transitorio continuano ad applicarsi le disposizioni  di  cui
    all'articolo 72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
    (( 21 dicembre 1999, n. 554. )) »; 
          8) al comma 24 la  parola:  «centottantunesimo»  e'  sostituita
    dalla seguente: «trecentosessantaseiesimo»; 
          9) al comma 25, la parola: «centottanta»  e'  sostituita  dalla
    seguente: «trecentosessantacinque»; 
        d) all'articolo 358, comma  1,  dopo  le  parole:  «del  presente
    regolamento » sono  inserite  le  parole  «,  fermo  restando  quanto
    disposto dall'articolo 357». 
        (( d-bis) all'allegato A, alla declaratoria  della  categoria  OS
    35, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' l'utilizzo
    di  tecnologie  di  video-ispezione,  risanamento,   rinnovamento   e
    sostituzione delle sottostrutture interrate ovvero di tecnologie  per
    miniscavi superficiali». )) 
          16. Per riconoscere massima attuazione al Federalismo Demaniale
    e semplificare i procedimenti amministrativi relativi  ad  interventi
    edilizi nei  Comuni  che  adeguano  gli  strumenti  urbanistici  alle
    prescrizioni dei piani paesaggistici regionali, al  Codice  dei  beni
    culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
    2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate  le  seguenti
    modificazioni: 
          a) all'articolo 10, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      «5. Salvo quanto  disposto  dagli  articoli  64  e  178,  non  sono
    soggette alla disciplina del presente  Titolo  le  cose  indicate  al
    comma 1 che siano opera di autore vivente o  la  cui  esecuzione  non
    risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni,
    se immobili, nonche' le cose indicate al comma 3, lettere a)  ed  e),
    che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga  ad
    oltre cinquanta anni»; 
        b) all'articolo 12, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano  opera  di
    autore non  piu'  vivente  e  la  cui  esecuzione  risalga  ad  oltre
    cinquanta anni, se mobili, o ad oltre  settanta  anni,  se  immobili,
    sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a  quando
    non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.»; 
        c) all'articolo 54, comma 2, lettera  a),  il  primo  periodo  e'
    cosi' sostituito: 
      «a) le cose appartenenti  ai  soggetti  indicati  all'articolo  10,
    comma 1, che siano  opera  di  autore  non  piu'  vivente  e  la  cui
    esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se  mobili,  o  ad  oltre
    settanta anni, se immobili, fino alla conclusione del procedimento di
    verifica previsto dall'articolo 12.»; 
        d) all'articolo 59, comma 1, dopo le  parole  «la  proprieta'  o»
    sono inserite le seguenti: «, limitatamente ai beni mobili,»; 
      (( d-bis) all'articolo 67, comma  1,  lettera  d),  la  parola:  «,
    comunque, » e' soppressa  e  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
    parole: «,rinnovabili una sola volta»; )) 
      (( e) all'articolo 146: )) 
          (( 1) al  comma  4,  terzo  periodo,  la  parola:  «valida»  e'
    sostituita dalla seguente: «efficace»; )) 
          (( 2)  al  comma  5,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal
    seguente: «Il parere del soprintendente, all'esito  dell'approvazione
    delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte
    ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1,  141-bis  e  143,
    comma 1, lettere b), c) e d),  nonche'  della  positiva  verifica  da
    parte  del  Ministero,  su  richiesta  della   regione   interessata,
    dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume  natura
    obbligatoria non vincolante e, ove non sia reso entro il  termine  di
    novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera  favorevole»;
    )) 
          (( 3) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «degli  enti
    locali,» sono inserite le seguenti: «agli enti parco,»; )) 
          (( 4) al comma 7, primo periodo, le  parole:  «141-bis  e  143,
    comma 3, lettere  b),  c)  e  d)»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
    «141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d)»; al medesimo  comma  7,
    terzo periodo, le parole: «accompagnandola con una relazione  tecnica
    illustrativa nonche' dando comunicazione all'interessato  dell'inizio
    del procedimento ai sensi delle  vigenti  disposizioni  di  legge  in
    materia  di  procedimento  amministrativo»  sono   sostituite   dalle
    seguenti: «accompagnandola con  una  relazione  tecnica  illustrativa
    nonche' con  una  proposta  di  provvedimento,  e  da'  comunicazione
    all'interessato  dell'inizio   del   procedimento   e   dell'avvenuta
    trasmissione degli atti al soprintendente,  ai  sensi  delle  vigenti
    disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo»; )) 
          (( 5)  al  comma  8,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dai
    seguenti: «Il soprintendente, in caso di  parere  negativo,  comunica
    agli interessati il preavviso  di  provvedimento  negativo  ai  sensi
    dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.  Entro  venti
    giorni dalla ricezione  del  parere,  l'amministrazione  provvede  in
    conformita'»; )) 
          (( 6) al comma 11, le parole: «diventa efficace decorsi  trenta
    giorni dal suo rilascio ed» sono soppresse; )) 
          (( 7) il comma 14 e' sostituito dal seguente: )) 
        (( «14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13  si  applicano  anche
    alle istanze concernenti le  attivita'  di  coltivazione  di  cave  e
    torbiere nonche' per le attivita' minerarie di ricerca ed  estrazione
    incidenti sui beni di cui all'articolo 134»; )) 
          (( 8) il comma 15 e' abrogato. )) 
      17. All'articolo 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n.  85,
    sono apportate le seguenti modifiche: 
        a) al comma 2, sono  soppresse  le  parole  «i  beni  oggetto  di
    accordi o intese con gli enti territoriali per la razionalizzazione o
    la valorizzazione dei rispettivi patrimoni  immobiliari  sottoscritti
    alla data di entrata in vigore del presente decreto;». 
        b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
      «5-bis. I beni oggetto di accordi o intese tra lo Stato e gli  enti
    territoriali  per  la  razionalizzazione  o  la  valorizzazione   dei
    rispettivi patrimoni immobiliari,  gia'  sottoscritti  alla  data  di
    entrata in vigore del presente decreto  legislativo,  possono  essere
    attribuiti, su richiesta, all'ente che ha  sottoscritto  l'accordo  o
    l'intesa ovvero ad altri  enti  territoriali,  ((  qualora  gli  enti
    sottoscrittori  dell'accordo  o  intesa  non  facciano  richiesta  di
    attribuzione a norma del presente decreto, ))  salvo  che,  ai  sensi
    degli articoli 3 e 5,  risultino  esclusi  dal  trasferimento  ovvero
    altrimenti disciplinati. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
    delle finanze, previa ricognizione da parte dell'Agenzia del demanio,
    (( sentita la Conferenza  unificata  ai  sensi  dell'articolo  3  del
    decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, )) sono stabiliti termini
    e modalita' per la cessazione dell'efficacia dei predetti  accordi  o
    intese, senza effetti sulla finanza pubblica. 
      5-ter. Il decreto ministeriale di cui al comma  5-bis  e'  adottato
    entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
    La disposizione di cui al comma 5-bis non trova applicazione  qualora
    gli accordi o le intese abbiano gia' avuto attuazione anche  parziale
    alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto.  Resta  fermo
    quanto previsto dall'articolo  2,  comma  196  bis,  della  legge  23
    dicembre 2009, n. 191.». 
      18. In sede di prima applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al
    comma 17, la richiesta  di  cui  all'articolo  5,  comma  5-bis,  del
    decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, come modificato dal  comma
    17 lett. b), puo' essere presentata, ai sensi dell'articolo 3,  comma
    4, del citato decreto legislativo n. 85 del 2010, entro il termine di
    trenta giorni dalla data di adozione del decreto ministeriale di  cui
    al comma 17 lettera b) dall'ente  che  ha  sottoscritto  l'accordo  o
    l'intesa. La successiva attribuzione dei beni e' effettuata con uno o
    piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  adottati  su
    proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con
    il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per  i
    rapporti con le regioni e per la  coesione  territoriale  e  con  gli
    altri Ministri competenti per materia, entro 90 giorni dalla data  di
    adozione del citato decreto di cui al comma 17 lettera b). 
      19.  A  decorrere  dal  bilancio  relativo  all'esercizio  2010   i
    contributi in conto capitale autorizzati in favore di ANAS S.p.A.  ai
    sensi dell'articolo 7  del  decreto  legge  8  luglio  2002,  n.  138
    convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,  n.  178,  e
    successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelli  gia'
    trasformati in capitale sociale,  possono  essere  considerati  quali
    contributi  in  conto  impianti,  secondo  la   disciplina   di   cui
    all'articolo 1, comma 1026, della legge (( 27 dicembre 2006, n.  296.
    )) 
      (( 19-bis. All'articolo 4, comma  6,  del  decreto-legge  25  marzo
    2010, n. 40, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
    2010, n. 73, dopo le parole: «Il Fondo e' ripartito,»  sono  inserite
    le seguenti: «previa  intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
    rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
    di Bolzano, per i programmi nazionali di riparto, e  con  le  singole
    regioni  interessate,  per  finanziamenti  specifici  riguardanti   i
    singoli porti, nonche'». )) 
    
            
          
    (continuazione)
            
          
                                   Art. 5 
     
     
                             Costruzioni private 
     
      1.  Per  liberalizzare  le  costruzioni  private   sono   apportate
    modificazioni alla disciplina vigente nei termini che seguono: 
        a) introduzione  del  «silenzio  assenso»  per  il  rilascio  del
    permesso di costruire,  ad  eccezione  dei  casi  in  cui  sussistano
    vincoli ambientali, paesaggistici e culturali; 
        b) estensione della segnalazione certificata di inizio  attivita'
    (SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con  denuncia
    di inizio attivita' (DIA); 
        c) tipizzazione di un nuovo  schema  contrattuale  diffuso  nella
    prassi: la «cessione di cubatura»; 
        d)  la  registrazione  dei  contratti  di  ((  trasferimento   ))
    immobiliare assorbe l'obbligo di comunicazione  all'autorita'  locale
    di pubblica sicurezza; 
        e)   per   gli    edifici    adibiti    a    civile    abitazione
    l'«autocertificazione» asseverata da un tecnico abilitato sostituisce
    la cosiddetta relazione «acustica»; 
        f)  obbligo  per  i  Comuni  di  pubblicare  sul   proprio   sito
    istituzionale gli allegati tecnici agli strumenti urbanistici; 
        g)  esclusione  della   procedura   di   valutazione   ambientale
    strategica (VAS) per gli strumenti  attuativi  di  piani  urbanistici
    gia' sottoposti a valutazione ambientale strategica; 
        h) legge nazionale quadro  per  la  riqualificazione  incentivata
    delle aree urbane. Termine fisso per eventuali normative regionali; 
      (( h-bis) modalita' di intervento in presenza  di  piani  attuativi
    seppur decaduti. )) 
      2. Conseguentemente, alla disciplina vigente  sono  apportate,  tra
    l'altro, le seguenti modificazioni: 
        a) al Testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
    in  materia  edilizia,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
    Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  sono  apportate  le  seguenti
    modifiche: 
          1)  all'articolo  5,   comma   3,   lettera   a),   la   parola
    «autocertificazione » e' sostituita dalla seguente: «dichiarazione»; 
          (( 1-bis) all'articolo 5,  dopo  il  comma  4  e'  aggiunto  il
    seguente: )) 
          ((  «4-bis.  Lo  sportello  unico  per  l'edilizia  accetta  le
    domande, le dichiarazioni, le  segnalazioni,  le  comunicazioni  e  i
    relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente  con
    modalita'  telematica  e  provvede   all'inoltro   telematico   della
    documentazione  alle  altre  amministrazioni  che  intervengono   nel
    procedimento, le quali adottano modalita' telematiche di  ricevimento
    e di trasmissione in conformita' alle modalita' tecniche  individuate
    ai sensi dell'articolo  34-quinquies  del  decreto-legge  10  gennaio
    2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo  2006,
    n. 80. Tali modalita' assicurano l'interoperabilita'  con  le  regole
    tecniche definite dal regolamento ai sensi dell'articolo 38, comma 3,
    del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
    modificazioni. Ai predetti adempimenti si provvede nell'ambito  delle
    risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
    vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
    pubblica»; )) 
          2) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente: 
          «Art. 20 -  (Procedimento  per  il  rilascio  del  permesso  di
    costruire). 1. La domanda per il rilascio del permesso di  costruire,
    sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai  sensi  dell'articolo
    11, va presentata allo sportello unico corredata  da  un'attestazione
    concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati  progettuali
    richiesti  dal  regolamento  edilizio,  e  quando  ne   ricorrano   i
    presupposti, dagli  altri  documenti  previsti  dalla  parte  II.  La
    domanda  e'  accompagnata  da  una  dichiarazione   del   progettista
    abilitato che asseveri la conformita'  del  progetto  agli  strumenti
    urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti,  e
    alle altre normative di settore  aventi  incidenza  sulla  disciplina
    dell'attivita' edilizia e, in particolare, alle  norme  antisismiche,
    di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie  nel  caso  in  cui  la
    verifica in  ordine  a  tale  conformita'  non  comporti  valutazioni
    tecnicodiscrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica. 
      2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il
    nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli  articoli
    4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni.
    L'esame delle domande  si  svolge  secondo  l'ordine  cronologico  di
    presentazione. 
      3. Entro sessanta giorni  dalla  presentazione  della  domanda,  il
    responsabile  del  procedimento   cura   l'istruttoria,   acquisisce,
    avvalendosi  dello   sportello   unico,   secondo   quanto   previsto
    all'articolo 5, commi 3 e 4,  i  prescritti  pareri  e  gli  atti  di
    assenso eventualmente necessari, sempre che gli stessi non siano gia'
    stati  allegati  alla  domanda  dal  richiedente   e,   valutata   la
    conformita' del progetto alla normativa vigente, formula una proposta
    di provvedimento, corredata da  una  dettagliata  relazione,  con  la
    qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto. 
      4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga  che  ai  fini
    del rilascio del  permesso  di  costruire  sia  necessario  apportare
    modifiche di modesta entita' rispetto al progetto  originario,  puo',
    nello stesso termine di cui al comma 3,  richiedere  tali  modifiche,
    illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla  richiesta
    di modifica entro il termine fissato  e,  in  caso  di  adesione,  e'
    tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni.
    La richiesta di cui al presente  comma  sospende,  fino  al  relativo
    esito, il decorso del termine di cui al comma 3. 
      5. Il termine di cui al comma 3 puo'  essere  interrotto  una  sola
    volta dal responsabile del procedimento, entro  trenta  giorni  dalla
    presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta
    di documenti che integrino o completino la documentazione  presentata
    e che non siano gia' nella disponibilita' dell'amministrazione o  che
    questa non possa acquisire autonomamente. In  tal  caso,  il  termine
    ricomincia a decorrere dalla data di ricezione  della  documentazione
    integrativa. 
      6. Il provvedimento finale,  che  lo  sportello  unico  provvede  a
    notificare  all'interessato,  e'  adottato  dal   dirigente   o   dal
    responsabile dell'ufficio, entro il termine di  trenta  giorni  dalla
    proposta di cui al comma 3, ovvero  dall'esito  della  conferenza  di
    servizi di cui all'articolo 5, comma 4. Il termine di  cui  al  primo
    periodo del presente comma e'  fissato  in  quaranta  giorni  con  la
    medesima decorrenza  qualora  il  dirigente  o  il  responsabile  del
    procedimento  abbia  comunicato  all'istante  i  motivi  che   ostano
    all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo  10-bis  della
    legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Dell'avvenuto
    rilascio del permesso  di  costruire  e'  data  notizia  al  pubblico
    mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi  del  permesso  di
    costruire sono indicati nel  cartello  esposto  presso  il  cantiere,
    secondo le modalita' stabilite dal regolamento edilizio. 
      7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati  per  i  comuni
    con piu' di 100.000 abitanti, nonche' per i progetti  particolarmente
    complessi  secondo  la  motivata  risoluzione  del  responsabile  del
    procedimento. 
      8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del  provvedimento
    conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia
    opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di  costruire  si
    intende formato il  silenzio-assenso,  fatti  salvi  i  casi  in  cui
    sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali
    si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10. 
      9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad  un
    vincolo la cui tutela compete, anche in via di  delega,  alla  stessa
    amministrazione comunale, il termine di cui al comma  6  decorre  dal
    rilascio del  relativo  atto  di  assenso.  Ove  tale  atto  non  sia
    favorevole, decorso  il  termine  per  l'adozione  del  provvedimento
    conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato
    il silenzio-rifiuto. 
      10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
    vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione  comunale,  ove
    il parere favorevole  del  soggetto  preposto  alla  tutela  non  sia
    prodotto dall'interessato, il competente ufficio comunale  acquisisce
    il relativo assenso nell'ambito della conferenza di  servizi  di  cui
    all'articolo 5, comma 4.  Il  termine  di  cui  al  comma  6  decorre
    dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, decorso
    il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda
    di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto. 
      11. Il termine per il rilascio del permesso di  costruire  per  gli
    interventi di cui all'articolo 22,  comma  7,  e'  di  settantacinque
    giorni dalla data di presentazione della domanda. 
      12. Fermo restando  quanto  previsto  dalla  vigente  normativa  in
    relazione  agli  adempimenti  di  competenza  delle   amministrazioni
    statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni  contenute  nelle
    leggi regionali che prevedano misure di ulteriore  semplificazione  e
    ulteriori riduzioni di termini procedimentali. 
      13. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque,  nelle
    dichiarazioni o attestazioni o  asseverazioni  di  cui  al  comma  1,
    dichiara  o  attesta  falsamente  l'esistenza  dei  requisiti  o  dei
    presupposti di cui al medesimo comma e' punito con la  reclusione  da
    uno a tre anni.  In  tali  casi,  il  responsabile  del  procedimento
    informa il competente ordine professionale  per  l'irrogazione  delle
    sanzioni disciplinari.»; 
      3) l'articolo 21 e' sostituito dal seguente: 
      «Articolo 21 - (Intervento sostitutivo regionale). - 1. Le regioni,
    con proprie leggi, determinano  forme  e  modalita'  per  l'eventuale
    esercizio  del  potere   sostitutivo   nei   confronti   dell'ufficio
    dell'amministrazione comunale competente per il rilascio del permesso
    di costruire». 
      4) all'articolo 34, dopo il comma 2-bis, e' aggiunto il seguente: 
      «2-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si  ha
    parziale difformita' del titolo abilitativo in presenza di violazioni
    di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano
    per  singola  unita'  immobiliare  il  2  per  cento   delle   misure
    progettuali.»; 
      5) all'articolo 59,  comma  2,  le  parole:  «Il  Ministro  per  le
    infrastrutture e i trasporti» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Il
    Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; 
      6) all'articolo 82, comma 2, le parole «qualora  le  autorizzazioni
    previste dall'articolo 20, commi 6 e 7, non possano venire  concesse,
    per il» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso di». 
        b) Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate  le  seguenti
    modifiche: 
          1) all'articolo 14-quater, comma 3, secondo periodo, le  parole
    «nei successivi» sono sostituite dalla seguente «entro». 
          2) all'articolo 19, comma 1, primo  periodo,  dopo  le  parole:
    «nonche' di quelli»,  sono  aggiunte  le  seguenti:  «previsti  dalla
    normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli», alla fine
    del comma e' aggiunto  il  seguente  periodo:  «La  segnalazione,  ((
    corredata  delle  ))  dichiarazioni,  attestazioni  e   asseverazioni
    nonche' dei relativi elaborati tecnici,  puo'  essere  presentata  ((
    mediante posta raccomandata ))  con  avviso  di  ricevimento,  ((  ad
    eccezione dei procedimenti per cui e' previsto  l'utilizzo  esclusivo
    della modalita'  telematica;  ))  in  tal  caso  la  segnalazione  si
    considera  presentata   al   momento   della   ricezione   da   parte
    dell'amministrazione.», e dopo il comma 6 e' aggiunto,  in  fine,  il
    seguente comma: 
          «6-bis. Nei casi di Scia in materia  edilizia,  il  termine  di
    sessanta giorni di cui al primo periodo del  comma  3  e'  ridotto  a
    trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni  di  cui
    al comma 6, restano altresi'  ferme  le  disposizioni  relative  alla
    vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
    alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica  6
    giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.». 
          c) Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7  agosto
    1990, n. 241 si interpretano nel senso che  le  stesse  si  applicano
    alle denunce di inizio attivita' in materia edilizia disciplinate dal
    decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380,  con
    esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla  normativa
    statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso  di
    costruire. Le disposizioni di  cui  all'articolo  19  della  legge  7
    agosto 1990, n. 241  si  interpretano  altresi'  nel  senso  che  non
    sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi  regionali  che,  in
    attuazione dell'articolo 22, comma  4,  del  decreto  del  Presidente
    della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  abbiano  ampliato  l'ambito
    applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma  3,  del
    medesimo decreto e nel senso che, nei casi in cui sussistano  vincoli
    ambientali, paesaggistici o culturali, la Scia  non  sostituisce  gli
    atti di autorizzazione  o  nulla  osta,  comunque  denominati,  delle
    amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e  del  patrimonio
    culturale. 
          3.  Per  garantire  certezza  nella  circolazione  dei  diritti
    edificatori, all'articolo 2643 del codice civile, dopo il n.  2),  e'
    inserito il seguente: 
            (( «2-bis) i contratti  che  trasferiscono,  costituiscono  o
    modificano i diritti edificatori  comunque  denominati,  previsti  da
    normative statali o regionali, ovvero da strumenti di  pianificazione
    territoriale». )) 
          ((  3-bis.  Per  agevolare   il   trasferimento   dei   diritti
    immobiliari, dopo  il  comma  49  dell'articolo  31  della  legge  23
    dicembre 1998, n. 448, sono inseriti i seguenti: )) 
          (( «49-bis. I vincoli relativi alla determinazione  del  prezzo
    massimo di cessione delle singole unita' abitative e loro  pertinenze
    nonche' del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle
    convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22  ottobre  1971,  n.
    865, e successive modificazioni,  per  la  cessione  del  diritto  di
    proprieta', stipulate precedentemente alla data di entrata in  vigore
    della legge 17 febbraio 1992, n. 179,  ovvero  per  la  cessione  del
    diritto  di  superficie,  possono  essere  rimossi,  dopo  che  siano
    trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento,  con
    convenzione in forma  pubblica  stipulata  a  richiesta  del  singolo
    proprietario  e  soggetta  a  trascrizione   per   un   corrispettivo
    proporzionale alla  corrispondente  quota  millesimale,  determinato,
    anche per le unita' in diritto di superficie, in misura pari  ad  una
    percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del  comma
    48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma  e'
    stabilita,  anche  con  l'applicazione  di  eventuali  riduzioni   in
    relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di natura  non
    regolamentare del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa
    intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo  3  del
    decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. )) 
      (( 49-ter. Le disposizioni di cui  al  comma  49-bis  si  applicano
    anche alle convenzioni previste dall'articolo 18 del testo  unico  di
    cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380
    )) ». 
        4. Per  semplificare  le  procedure  di  trasferimento  dei  beni
    immobili, la registrazione  dei  contratti  di  ((  trasferimento  ))
    aventi ad oggetto immobili o  comunque  diritti  immobiliari  assorbe
    l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo  1978,
    n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978,  n.
    191. 
      ((  4-bis.  Per  agevolare  la  circolazione   delle   informazioni
    concernenti gli immobili, e' abolito il  divieto  di  riutilizzazione
    commerciale  dei  dati  ipotecari  e  catastali.  E'  consentito   il
    riutilizzo dei documenti, dei dati e delle informazioni  catastali  e
    ipotecari a fini commerciali o non commerciali  diversi  dallo  scopo
    iniziale nell'ambito dei compiti di servizio pubblico per i  quali  i
    documenti sono stati  prodotti,  fermo  restando  il  rispetto  della
    normativa in materia di protezione dei dati  personali.  E'  comunque
    consentita la fornitura di documenti, dati e  informazioni  da  parte
    dell'Agenzia  del  territorio,  in  formato  elaborabile,   su   base
    convenzionale, secondo modalita', tempi  e  costi  da  stabilire  con
    provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio. Il comma 367
    dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  e'  abrogato.
    Non sono dovuti l'importo fisso annuale e la maggiorazione del 20 per
    cento di cui al comma 370 del citato articolo 1 della  legge  n.  311
    del 2004, e successive modificazioni. La tabella  allegata  al  testo
    unico di cui al decreto  legislativo  31  ottobre  1990,  n.  347,  e
    successive  modificazioni,  e'  sostituita  dalla  tabella   di   cui
    all'allegato 1 annesso al presente decreto. Le disposizioni di cui al
    presente comma acquistano efficacia  a  decorrere  dal  1º  settembre
    2011. )) 
        5. Per semplificare il procedimento per il rilascio del  permesso
    di costruire relativamente agli edifici adibiti a civile  abitazione,
    alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447, all'articolo 8, dopo il comma  3,
    e' aggiunto il seguente: 
          «3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al  coordinamento  degli
    strumenti  urbanistici  di  cui  ((  alla  lettera  b)  del  comma  1
    dell'articolo 6, )) per gli edifici adibiti a civile  abitazione,  ai
    fini dell'esercizio dell'attivita' edilizia ovvero del  rilascio  del
    permesso di costruire, la relazione acustica  e'  sostituita  da  una
    autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto  dei
    requisiti di  protezione  acustica  in  relazione  alla  zonizzazione
    acustica di riferimento». 
        6. Per  semplificare  l'accesso  di  cittadini  ed  imprese  agli
    elaborati tecnici allegati agli atti di approvazione degli  strumenti
    urbanistici, all'articolo 32 della legge 18 giugno  2009,  n.  69,  e
    successive modificazioni, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
          «1-bis. Per le finalita' di  cui  al  comma  1,  gli  elaborati
    tecnici allegati alle  delibere  di  adozione  o  approvazione  degli
    strumenti urbanistici, nonche' delle loro varianti,  sono  pubblicati
    nei siti informatici delle amministrazioni comunali,  senza  nuovi  o
    maggiori oneri per la finanza pubblica». 
        7. La disposizione di cui al comma 6 si applica decorsi  sessanta
    giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
    presente decreto. 
        8.  Per  semplificare  le  procedure  di  attuazione  dei   piani
    urbanistici ed evitare duplicazioni di adempimenti,  all'articolo  16
    della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive  modificazioni,  e'
    aggiunto, in fine, il seguente comma: 
          «Lo strumento attuativo di piani urbanistici gia' sottoposti  a
    valutazione ambientale strategica non  e'  sottoposto  a  valutazione
    ambientale strategica ne' a verifica di assoggettabilita' qualora non
    comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione
    ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo  delle  nuove
    previsioni  e   delle   dotazioni   territoriali,   gli   indici   di
    edificabilita', gli usi ammessi  e  i  contenuti  piani  volumetrici,
    tipologici e costruttivi degli interventi, dettando  i  limiti  e  le
    condizioni  di   sostenibilita'   ambientale   delle   trasformazioni
    previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici
    comporti  variante  allo  strumento  sovraordinato,  la   valutazione
    ambientale  strategica  e  la  verifica  di  assoggettabilita'   sono
    comunque  limitate  agli  aspetti  che  non  sono  stati  oggetto  di
    valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di
    valutazione ambientale strategica e di verifica di  assoggettabilita'
    sono ricompresi nel procedimento di adozione e  di  approvazione  del
    piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie
    di cui al presente comma». 
          (( 8-bis. All'articolo 17 della legge 17 agosto 1942, n.  1150,
    e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente  comma:
    )) 
      (( «Qualora, decorsi due anni  dal  termine  per  l'esecuzione  del
    piano particolareggiato, non abbia trovato  applicazione  il  secondo
    comma,  nell'interesse  improcrastinabile   dell'Amministrazione   di
    dotare le aree di infrastrutture e servizi, il comune,  limitatamente
    all'attuazione anche parziale di comparti  o  comprensori  del  piano
    particolareggiato decaduto, accoglie  le  proposte  di  formazione  e
    attuazione di  singoli  subcomparti,  indipendentemente  dalla  parte
    restante del comparto, per iniziativa  dei  privati  che  abbiano  la
    titolarita' dell'intero  sub-comparto,  purche'  non  modifichino  la
    destinazione d'uso delle aree pubbliche o fondiarie  rispettando  gli
    stessi rapporti dei parametri urbanistici dello  strumento  attuativo
    decaduti. I sub-comparti di cui al presente comma  non  costituiscono
    variante urbanistica e sono approvati dal  consiglio  comunale  senza
    l'applicazione delle procedure di cui agli articoli 15 e 16 )) ». 
        9. Al fine di incentivare  la  razionalizzazione  del  patrimonio
    edilizio   esistente   nonche'   di   promuovere   e   agevolare   la
    riqualificazione di aree urbane degradate con  presenza  di  funzioni
    eterogenee e tessuti edilizi  disorganici  o  incompiuti  nonche'  di
    edifici  a  destinazione  non  residenziale  dismessi  o  in  via  di
    dismissione  ovvero  da  rilocalizzare,  tenuto  conto  anche   della
    necessita' di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle
    fonti rinnovabili, (( le Regioni )) approvano entro  sessanta  giorni
    (( dalla data di entrata in vigore della  legge  di  conversione  del
    presente decreto )) specifiche  leggi  per  incentivare  tali  azioni
    anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano: 
          a) il riconoscimento di una volumetria  aggiuntiva  rispetto  a
    quella preesistente come misura premiale; 
          b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree
    diverse; 
          c) l'ammissibilita'  delle  modifiche  di  destinazione  d'uso,
    purche'  si  tratti  di   destinazioni   tra   loro   compatibili   o
    complementari; 
          d) le modifiche della sagoma  necessarie  per  l'armonizzazione
    architettonica con gli organismi edilizi esistenti. 
        10. Gli interventi di cui al comma 9  non  possono  riferirsi  ad
    edifici  abusivi  o  siti  nei  centri   storici   o   in   aree   ad
    inedificabilita' assoluta, con esclusione degli edifici per  i  quali
    sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria. 
        11. Decorso il termine di cui al comma 9, e sino  all'entrata  in
    vigore della normativa regionale, agli interventi di  cui  al  citato
    comma si applica l'articolo  14  del  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380  anche  per  il  mutamento  delle
    destinazioni  d'uso.  Resta  fermo   il   rispetto   degli   standard
    urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza  sulla
    disciplina dell'attivita'  edilizia  e  in  particolare  delle  norme
    antisismiche,  di  sicurezza,  antincendio,  igienico-sanitarie,   di
    quelle relative all'efficienza energetica, di  quelle  relative  alla
    tutela dell'ambiente e dell'ecosistema,  nonche'  delle  disposizioni
    contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio,  di  cui  al
    decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
        12. Le disposizioni dei commi 9, 10 e 11 si applicano anche nelle
    Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
    Bolzano  compatibilmente  con  le  disposizioni  degli   statuti   di
    autonomia e con le relative norme di attuazione. 
        13. Nelle Regioni a statuto ordinario, oltre  a  quanto  previsto
    nei commi precedenti, decorso il termine di sessanta giorni ((  dalla
    data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
    decreto, )) e sino all'entrata in vigore della  normativa  regionale,
    si applicano, altresi', le seguenti disposizioni: 
          a) e' ammesso il rilascio del permesso in deroga agli strumenti
    urbanistici ai sensi dell'articolo  14  del  decreto  del  Presidente
    della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il  mutamento  delle
    destinazioni d'uso,  purche'  si  tratti  di  destinazioni  tra  loro
    compatibili o complementari; 
      ((  b)  i  piani  attuativi,  come  denominati  dalla  legislazione
    regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono
    approvati dalla giunta comunale. )) 
        14. Decorso il termine di 120 giorni (( dalla data di entrata  in
    vigore della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  ))  le
    disposizioni contenute nel comma 9, fatto salvo  quanto  previsto  al
    comma 10, e al secondo periodo  del  comma  11,  sono  immediatamente
    applicabili alle Regioni a statuto ordinario che non hanno provveduto
    all'approvazione  delle  specifiche  leggi   regionali.   Fino   alla
    approvazione di tali leggi, la volumetria aggiuntiva  da  riconoscere
    quale  misura  premiale,  ai  sensi  del  comma  9,  lettera  a),  e'
    realizzata in misura non  superiore  complessivamente  al  venti  per
    cento del volume dell'edificio se destinato ad uso residenziale, o al
    dieci per cento della superficie coperta per gli edifici  adibiti  ad
    uso diverso.  Le  volumetrie  e  le  superfici  di  riferimento  sono
    calcolate, rispettivamente, sulle distinte  tipologie  edificabili  e
    pertinenziali esistenti ed asseverate dal tecnico abilitato  in  sede
    di presentazione della documentazione relativa al titolo  abilitativo
    previsto. 
        15. All'articolo 2, comma 12, del decreto  legislativo  14  marzo
    2011, n.  23  le  parole  «1º  maggio  2011»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «1º luglio 2011». 
    
            
          
                                   Art. 6 
     
     
                    Ulteriori riduzione e semplificazioni 
                        degli adempimenti burocratici 
     
      1. Per ridurre  gli  oneri  derivanti  dalla  normativa  vigente  e
    gravanti in particolare sulle piccole e medie imprese sono  apportate
    con il seguente provvedimento, operativo in una logica  che  trovera'
    (( ulteriore )) sviluppo, le modificazioni che seguono: 
        a)  in  corretta  applicazione   della   normativa   europea   le
    comunicazioni relative alla  riservatezza  dei  dati  personali  sono
    limitate alla tutela  dei  cittadini,  conseguentemente  non  trovano
    applicazione nei rapporti tra imprese; 
        b) le pubbliche amministrazioni  devono  pubblicare  sul  proprio
    sito istituzionale l'elenco degli  atti  e  documenti  necessari  per
    ottenere provvedimenti amministrativi; altri atti o documenti possono
    essere  richiesti  solo  se  strettamente  necessari  e  non  possono
    costituire ragione di rigetto dell'istanza del privato; 
        c) riduzione degli adempimenti concernenti l'utilizzo di  piccoli
    serbatoi di GPL; 
        d)  facolta'  di  effettuare  «on  line»  qualunque   transazione
    finanziaria ASL-imprese e cittadini; 
        (( d-bis) riduzione e  semplificazione  delle  comunicazioni,  da
    parte dei cittadini e delle imprese, agli enti previdenziali; )) 
        e) per i trasporti eccezionali l'attuale autorizzazione  prevista
    per ciascun trasporto e' sostituita, per i trasporti  della  medesima
    tipologia ripetuti nel tempo, da (( un'autorizzazione )) periodica da
    rilasciarsi con modalita' semplificata; 
        f)  riduzione  degli  oneri   amministrativi   da   parte   delle
    amministrazioni territoriali; 
      (( f-bis) garanzia della tutela della sicurezza  stradale  e  della
    regolarita' del mercato  dell'autotrasporto  di  cose  per  conto  di
    terzi. )) 
      2. Conseguentemente, alla disciplina vigente  sono  apportate,  tra
    l'altro, le seguenti modificazioni: 
        a) al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono  apportate
    le seguenti modificazioni: 
          1) all'articolo 5 e' aggiunto in fine il seguente comma: 
          «3-bis. Il trattamento dei dati personali  relativi  a  persone
    giuridiche, imprese, enti o associazioni  effettuato  nell'ambito  di
    rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per  le
    finalita' amministrativo-contabili, come  definite  all'articolo  34,
    comma 1-ter, non e' soggetto all'applicazione del presente codice.»; 
          2) all'articolo 13 e' aggiunto in fine il seguente comma: 
          «5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non e' dovuta  in  caso
    di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli  interessati
    ai fini dell'eventuale instaurazione di un  rapporto  di  lavoro.  Al
    momento del primo contatto successivo all'invio  del  curriculum,  il
    titolare e' tenuto a fornire all'interessato,  anche  oralmente,  una
    informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al  comma  1,
    lettere a), d) ed f).»; 
          3) all'articolo 24, comma 1, lettera g) le  parole:  «anche  in
    riferimento all'attivita' di gruppi bancari e di societa' controllate
    o collegate» sono soppresse e dopo la lettera  i)  sono  aggiunte  le
    seguenti: 
          «i-bis) riguarda dati contenuti nei curricula, nei casi di  cui
    all'articolo 13, comma 5-bis; 
          i-ter) con esclusione della diffusione  e  fatto  salvo  quanto
    previsto  dall'articolo  130  del  presente   codice,   riguarda   la
    comunicazione di dati tra societa', enti o associazioni con  societa'
    controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del
    codice civile ovvero con  societa'  sottoposte  a  comune  controllo,
    nonche' tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni
    temporanei di imprese  con  i  soggetti  ad  essi  aderenti,  per  le
    finalita' amministrativo contabili, come  definite  all'articolo  34,
    comma 1-ter, e purche' queste finalita' siano previste  espressamente
    con   determinazione   resa   nota    agli    interessati    all'atto
    dell'informativa di cui all'articolo 13.»; 
          4) all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera b) e' aggiunta  la
    seguente: 
          «b-bis) dei dati contenuti  nei  curricula,  nei  casi  di  cui
    all'articolo 13, comma 5-bis.»; 
          5) all'articolo 34, il comma 1-bis e' sostituito dai seguenti: 
          «1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non
    sensibili e che trattano  come  unici  dati  sensibili  e  giudiziari
    quelli relativi  ai  propri  dipendenti  e  collaboratori,  anche  se
    extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la
    tenuta di un aggiornato documento programmatico  sulla  sicurezza  e'
    sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare  del
    trattamento ai sensi dell'articolo 47  del  testo  unico  di  cui  al
    decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  di
    trattare soltanto tali dati in  osservanza  delle  misure  minime  di
    sicurezza previste dal presente codice  e  dal  disciplinare  tecnico
    contenuto nell'allegato B). In relazione a tali trattamenti,  nonche'
    a   trattamenti   comunque   effettuati   per   correnti    finalita'
    amministrativo - contabili, in particolare  presso  piccole  e  medie
    imprese, liberi professionisti e artigiani, il  Garante,  sentiti  il
    Ministro per la  semplificazione  normativa  e  il  Ministro  per  la
    pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  individua  con  proprio
    provvedimento, da aggiornare periodicamente,  modalita'  semplificate
    di  applicazione  del  disciplinare  tecnico  contenuto  nel   citato
    allegato B) in ordine all'adozione delle  misure  minime  di  cui  al
    comma 1. 
          1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in  materia
    di protezione  dei  dati  personali,  i  trattamenti  effettuati  per
    finalita'  amministrativo  -contabili  sono  quelli   connessi   allo
    svolgimento delle attivita' di natura organizzativa,  amministrativa,
    finanziaria  e  contabile,  a  prescindere  dalla  natura  dei   dati
    trattati. In particolare,  perseguono  tali  finalita'  le  attivita'
    organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di  obblighi
    contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di  lavoro
    in  tutte  le  sue   fasi,   alla   tenuta   della   contabilita'   e
    all'applicazione  delle  norme   in   materia   fiscale,   sindacale,
    previdenziale-assistenziale,  di  salute,  igiene  e  sicurezza   sul
    lavoro»; 
          6) all'articolo 130, comma 3-bis,  dopo  le  parole:  «mediante
    l'impiego del telefono» sono inserite le  seguenti:  «e  della  posta
    cartacea» e dopo le parole:  «l'iscrizione  della  numerazione  della
    quale e' intestatario» sono inserite le seguenti: «e degli altri dati
    personali di cui all'articolo 129, comma 1,»; 
          (( a-bis) all'articolo 67 )) -sexies (( decies del  codice  del
    consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206,  e'
    aggiunto, in fine, il seguente comma: )) 
        (( «3-bis. E' fatta salva la  disciplina  prevista  dall'articolo
    130, comma 3-bis, del  codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
    personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  e
    successive modificazioni, per i trattamenti dei  dati  inclusi  negli
    elenchi di abbonati a disposizione del pubblico»; )) 
          b) allo scopo di rendere  effettivamente  trasparente  l'azione
    amministrativa  e  di  ridurre  gli  oneri  informativi  gravanti  su
    cittadini e imprese: 
          1) le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma  2
    del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (( entro il 30 ottobre
    2011, ))  pubblicano  sui  propri  siti  istituzionali,  per  ciascun
    procedimento amministrativo ad  istanza  di  parte  rientrante  nelle
    proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante  ha
    l'onere di produrre a  corredo  dell'istanza.  Dall'attuazione  della
    presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri  per
    la  finanza  pubblica  e  le  attivita'  ivi  previste  sono   svolte
    nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e  strumentali  previste
    in base alla legislazione vigente; 
          2) in caso di mancato adempimento di quanto previsto al  numero
    1)  la  pubblica  amministrazione  procedente  non  puo'   respingere
    l'istanza adducendo la mancata produzione di un atto  o  documento  e
    deve invitare l'istante  a  regolarizzare  la  documentazione  in  un
    termine  congruo.  Il  provvedimento   di   diniego   non   preceduto
    dall'invito di  cui  al  periodo  precedente  e'  nullo.  Il  mancato
    adempimento di quanto previsto dal numero 1 e' altresi'  valutato  ai
    fini della attribuzione della retribuzione di risultato ai  dirigenti
    responsabili; 
          3) il mancato adempimento di quanto previsto al numero 1),  nei
    procedimenti di cui all'articolo 19 della legge  7  agosto  1990,  n.
    241, legittima comunque l'istante ad iniziare l'attivita' dalla  data
    di presentazione della segnalazione certificata di inizio  attivita'.
    In tal caso l'amministrazione non puo' adottare  i  provvedimenti  di
    cui all'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 prima
    della scadenza del termine fissato per la regolarizzazione  ai  sensi
    del numero 2; 
          4) la disposizione di cui al numero 1 non si  applica  per  gli
    atti o documenti la cui produzione a corredo dell'istanza e' prevista
    da norme di legge, regolamento o da atti  pubblicati  sulla  Gazzetta
    Ufficiale della Repubblica italiana; 
          5) i regolamenti ministeriali o  interministeriali,  nonche'  i
    provvedimenti amministrativi  a  carattere  generale  adottati  dalle
    amministrazioni dello Stato,  al  fine  di  regolare  l'esercizio  di
    poteri autorizzatori, concessori o certificatori,  nonche'  l'accesso
    ai servizi pubblici ovvero la  concessione  di  benefici,  recano  in
    allegato  l'elenco  di  tutti  gli  oneri  informativi  gravanti  sui
    cittadini e le imprese introdotti o eliminati con gli atti  medesimi.
    Per onere informativo si intende qualunque adempimento  che  comporta
    la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione  e  la
    produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione; 
          6) nei casi in cui  non  e'  prevista  la  pubblicazione  nella
    Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli  atti  di  cui  al
    numero 4) gli  stessi  sono  pubblicati  sui  siti  istituzionali  di
    ciascuna  amministrazione,  secondo  i  criteri  e  le  modalita'  ((
    definiti  ))  con  apposito  regolamento  emanato  con  decreto   del
    Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  per
    la pubblica amministrazione  e  l'innovazione,  di  concerto  con  il
    Ministro per  la  semplificazione  normativa,  entro  novanta  giorni
    dall'entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
    decreto. I questionari di cui alla lettera  c)  ((  del  comma  1  ))
    dell'articolo 5 del decreto legislativo 26  novembre  2010,  n.  216,
    sono resi disponibili sul sito internet della Societa' per gli  studi
    di  settore  -  SOSE  s.p.a.;   con   provvedimento   del   Ministero
    dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta  Ufficiale
    della Repubblica italiana  e'  data  notizia  della  data  in  cui  i
    questionari sono disponibili. 
      Dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento  decorre  il
    termine di sessanta giorni previsto dalla medesima lettera c). 
        c) per ridurre gli adempimenti connessi all'utilizzo dei  piccoli
    serbatoi  di  gas  di  petrolio  liquefatto,  l'articolo   2,   comma
    16-septies, del decreto legge 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito
    con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,  e'  abrogato.
    (( Resta salvo quanto previsto dalle normative di  sicurezza  vigenti
    in materia di installazione, esercizio e manutenzione dei serbatoi di
    gas  di  petrolio  liquefatto  di  cui  al   decreto   del   Ministro
    dell'interno 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
    120 del 24 maggio 2004; )) 
        d) Per accelerare il processo  di  automazione  amministrativa  e
    migliorare i servizi per i cittadini, riducendone i costi connessi: 
          1)  le  aziende  sanitarie  del  Servizio  sanitario  nazionale
    adottano, ai sensi degli articoli 5, 63 e 64 del decreto  legislativo
    7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori
    oneri a carico della  finanza  pubblica,  procedure  telematiche  per
    consentire il pagamento online delle prestazioni erogate, nonche'  la
    consegna,  tramite  web,  posta  elettronica  certificata   o   altre
    modalita' digitali, dei referti  medici.  Le  aziende  sanitarie  del
    Servizio sanitario nazionale mettono a  disposizione  dell'utenza  il
    servizio di pagamento online ed effettuano la  consegna  dei  referti
    medici esclusivamente in forma digitale nel termine di novanta giorni
    dall'entrata in vigore del decreto di cui al numero 2). Resta in ogni
    caso  salvo  il  diritto  dell'interessato  di  ottenere,   anche   a
    domicilio, copia cartacea del referto redatto in  forma  elettronica,
    senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; 
          2) con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  da
    adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge  di
    conversione del presente decreto, su proposta  del  Ministro  per  la
    Pubblica Amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute,
    di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze  e  con  il
    Ministro della Semplificazione normativa, previo parere  del  Garante
    per  protezione  dei  dati  personali,  d'intesa  con  la  Conferenza
    permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
    autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, in conformita' con le
    regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di
    cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  le  disposizioni
    necessarie per l'attuazione di quanto disposto al numero 1; 
          (( 2-bis) in caso di trasferimento di residenza  delle  persone
    fisiche,  i  comuni,  su  richiesta  degli  interessati,   ne   danno
    comunicazione all'azienda sanitaria  locale  nel  cui  territorio  e'
    ricompresa la nuova residenza. La comunicazione e' effettuata,  entro
    un mese dalla data  di  registrazione  della  variazione  anagrafica,
    telematicamente o su supporto cartaceo secondo le modalita' stabilite
    con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di
    concerto  con  il  Ministro  per  la   pubblica   amministrazione   e
    l'innovazione, d'intesa con la Conferenza permanente per  i  rapporti
    tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
    Bolzano.  L'azienda  sanitaria  locale  provvede  ad  aggiornare   il
    libretto    sanitario,    trasmettendo    alla    nuova     residenza
    dell'intestatario  il  nuovo  libretto   ovvero   un   tagliando   di
    aggiornamento  da  apporre  su  quello  esistente,   secondo   quanto
    stabilito  con  il  decreto   di   cui   al   secondo   periodo.   Le
    amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della  presente
    disposizione  nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e
    finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
    maggiori oneri a carico della finanza pubblica; )) 
        (( d-bis) per ridurre e per  semplificare  le  comunicazioni,  da
    parte dei cittadini e delle imprese, agli enti previdenziali: )) 
          (( 1) all'articolo 1, comma 248, della legge 23 dicembre  1996,
    n. 662,  le  parole:  «entro  il  31  marzo  di  ciascun  anno»  sono
    sostituite dalla seguente: «annualmente»; )) 
          (( 2) all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  e
    successive modificazioni, dopo il comma 248 e' inserito il  seguente:
    )) 
          ((  «248-bis.   Il   termine   per   la   presentazione   della
    dichiarazione di responsabilita' di cui al comma 248 e' stabilito con
    determinazione del presidente dell'INPS»; )) 
          (( 3) all'articolo 2, comma 3, della legge 11 ottobre 1990,  n.
    289, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la  predetta
    indennita' sia erogata  per  la  frequenza  di  scuole,  pubbliche  o
    private, per tutta la durata dell'obbligo  formativo  scolastico,  e'
    obbligatorio  trasmettere  la   sola   comunicazione   dell'eventuale
    cessazione dalla partecipazione a tali corsi scolastici»; )) 
          (( 4) alla legge 29 ottobre 1971, n.  889,  sono  apportate  le
    seguenti modificazioni: )) 
          (( 4.1) il quarto comma  dell'articolo  10  e'  sostituito  dal
    seguente: )) 
            (( «Entro il 30 giugno dello stesso anno, le  aziende  devono
    trasmettere con modalita' telematiche  all'Istituto  nazionale  della
    previdenza sociale l'elenco degli elementi  accessori,  di  cui  alla
    lettera  d)  del  primo  comma  dell'articolo  5,  che   sono   stati
    corrisposti al personale dipendente, solo se di nuova  istituzione  o
    modificati rispetto a quelli gia' portati a conoscenza  dell'Istituto
    medesimo»; )) 
          (( 4.2) l'articolo 18 e' abrogato; )) 
        ((  e)  per  semplificare  le   procedure   di   rilascio   delle
    autorizzazioni  relative   ai   trasporti   eccezionali   su   gomma,
    all'articolo  10  del  codice  della  strada,  di  cui   al   decreto
    legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,  dopo
    il comma 9 e' inserito il seguente: )) 
        (( «9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore
    della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato  ai
    sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
    e successive modificazioni, modifica il regolamento di  esecuzione  e
    di attuazione del nuovo codice della strada, di cui  al  decreto  del
    Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo  che
    per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente la trasmissione,
    per via telematica, della  prescritta  richiesta  di  autorizzazione,
    corredata della necessaria documentazione,  all'ente  proprietario  o
    concessionario per le autostrade, strade statali e militari,  e  alle
    regioni per la rimanente rete viaria, almeno  quindici  giorni  prima
    della data fissata per il viaggio»; )) 
        f) All'articolo 25 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
    sono apportate le seguenti modificazioni: 
        1) al comma 3: 
          1.1) al primo periodo, dopo  le  parole:  «piano  di  riduzione
    degli oneri amministrativi» sono inserite le seguenti: «relativo alle
    materie affidate alla competenza di ciascun Ministro»; 
          1.2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni, le
    province e i comuni adottano, nell'ambito della  propria  competenza,
    sulla base delle attivita' di misurazione, programmi di interventi  a
    carattere  normativo,  amministrativo  e  organizzativo  volti   alla
    progressiva   riduzione   degli   oneri   amministrativi.   Per    il
    coordinamento delle metodologie della misurazione e  della  riduzione
    degli oneri, e' istituito  presso  la  Conferenza  unificata  di  cui
    all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
    successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
    finanza pubblica,  un  Comitato  paritetico  formato  da  sei  membri
    designati,  rispettivamente,  due  dal  Ministro  per   la   pubblica
    amministrazione  e   l'innovazione,   due   dal   Ministro   per   la
    semplificazione normativa, due dal Ministro per  i  rapporti  con  le
    regioni (( e per  la  coesione  territoriale,  ))  e  da  sei  membri
    designati dalla citata Conferenza unificata, rispettivamente, tre tra
    i rappresentanti  delle  regioni,  uno  tra  i  rappresentanti  delle
    province e due tra  quelli  dei  comuni.  Per  la  partecipazione  al
    Comitato paritetico non sono previsti compensi o rimborsi di spese. I
    risultati della misurazione di cui al comma 15 sono  comunicati  alle
    Camere e ai Ministri per la pubblica amministrazione e  l'innovazione
    e per la semplificazione normativa.»; 
        2) al comma 5, dopo le  parole:  «oneri  amministrativi  gravanti
    sulle imprese», sono inserite le seguenti: «e sui cittadini». 
        (( f-bis) dopo il comma 3 dell'articolo 38 del  decreto-legge  25
    giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
    agosto 2008, n. 133, e  successive  modificazioni,  sono  inseriti  i
    seguenti: )) 
        (( «3-bis. Per i comuni che, entro la data del 30 settembre  2011
    prevista dall'articolo 12, comma 7, del regolamento di cui al decreto
    del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160,  non  hanno
    provveduto  ad  accreditare  lo  sportello  unico  per  le  attivita'
    produttive ovvero a fornire  alla  camera  di  commercio,  industria,
    artigianato e agricoltura  competente  per  territorio  gli  elementi
    necessari  ai  fini   dell'avvalimento   della   stessa,   ai   sensi
    dell'articolo 4, commi 11 e 12, del medesimo regolamento  di  cui  al
    decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, il  prefetto
    invia  entro  trenta  giorni  una  diffida  e,  sentita  la   regione
    competente, nomina un commissario ad acta, scelto in  relazione  alle
    specifiche situazioni, tra i funzionari dei comuni, delle  regioni  o
    delle camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura
    competenti per territorio, al fine di adottare gli atti necessari  ad
    assicurare la messa a regime del funzionamento degli sportelli unici.
    Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro  per
    la semplificazione normativa, sentito il  Ministro  per  la  pubblica
    amministrazione e l'innovazione, sono individuate le eventuali misure
    che risultino indispensabili per attuare, sul  territorio  nazionale,
    lo sportello unico e per garantire, nelle more della sua  attuazione,
    la  continuita'  della  funzione  amministrativa,  anche   attraverso
    parziali e limitate deroghe alla relativa disciplina. )) 
        (( 3-ter. In ogni caso, al fine di garantire lo svolgimento delle
    funzioni affidate agli sportelli unici per le attivita' produttive, i
    comuni adottano le misure  organizzative  e  tecniche  che  risultino
    necessarie»; )) 
        ((  f-ter)  al  fine  di  semplificare  e  di  razionalizzare  il
    procedimento di applicazione  delle  sanzioni  di  cui  al  comma  14
    dell'articolo 83-bis  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
    successive modificazioni, al comma 15 del  medesimo  articolo  83-bis
    del decreto-legge n. 112 del  2008,  convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni,  le  parole:
    «dall'autorita' competente,  individuata  con  decreto  del  Ministro
    delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti:
    «dal Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  secondo  le
    modalita' individuate con decreto dello stesso Ministro»; )) 
        ((  f-quater)  all'articolo  2215-bis  del  codice  civile   sono
    apportate le seguenti modificazioni: )) 
        (( 1) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti: )) 
          (( «Gli obblighi di numerazione progressiva  e  di  vidimazione
    previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per  la  tenuta
    dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta  con
    strumenti  informatici,  mediante  apposizione,  almeno   una   volta
    all'anno,  della  marcatura  temporale   e   della   firma   digitale
    dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato. )) 
          (( Qualora per un anno non siano state eseguite  registrazioni,
    la firma digitale e la  marcatura  temporale  devono  essere  apposte
    all'atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre  il
    periodo annuale di cui al terzo comma»; )) 
          (( 2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: )) 
            ((  «Per  i  libri  e  per  i  registri  la  cui  tenuta   e'
    obbligatoria per disposizione di legge o  di  regolamento  di  natura
    tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo  le  norme
    in  materia  di  conservazione  digitale  contenute  nelle   medesime
    disposizioni»; )) 
        (( f-quinquies) al testo unico di cui al decreto  del  Presidente
    della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  dopo  l'articolo  43  e'
    inserito il seguente: )) 
        (( «Art. 43-bis. - (Certificazione e documentazione d'impresa). -
    1. Lo sportello unico per le attivita' produttive: )) 
          (( a) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche  coinvolte
    nel procedimento le comunicazioni  e  i  documenti  attestanti  atti,
    fatti,   qualita',   stati   soggettivi,   nonche'   gli   atti    di
    autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta  comunque
    denominati rilasciati dallo stesso sportello unico per  le  attivita'
    produttive o acquisiti da  altre  amministrazioni  ovvero  comunicati
    dall'impresa  o  dalle  agenzie  per  le  imprese,  ivi  comprese  le
    certificazioni di qualita' o ambientali; )) 
          (( b) invia alla camera di commercio, industria, artigianato  e
    agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro inserimento
    nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA)  e  al
    fine della raccolta e conservazione in un fascicolo  informatico  per
    ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui  alla
    lettera a). )) 
      (( 2. Le comunicazioni tra lo  sportello  unico  per  le  attivita'
    produttive, le amministrazioni pubbliche,  le  camere  di  commercio,
    industria, artigianato e agricoltura, le imprese e le agenzie per  le
    imprese avvengono esclusivamente in modalita' telematica  secondo  le
    disposizioni vigenti. )) 
      ((  3.  Le  amministrazioni  non  possono  richiedere  ai  soggetti
    interessati la produzione dei documenti da  acquisire  ai  sensi  del
    comma 1, lettera a). )) 
      (( 4.  All'attuazione  del  presente  articolo  le  amministrazioni
    interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
    finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
    nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; )) 
        ((  f  -sexies)  nel  decreto-legge  31  gennaio  2007,   n.   7,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo
    l'articolo 9 e' inserito il seguente: )) 
          ((  «Art.  9-bis.  -  (Iscrizione  all'albo  provinciale  delle
    imprese artigiane mediante  comunicazione  unica  al  registro  delle
    imprese).  -  1.  Ai  fini  dell'avvio  dell'attivita'  d'impresa  in
    conformita' ai requisiti  di  qualifica  artigiana,  disciplinati  ai
    sensi  delle  disposizioni  vigenti,   l'interessato   presenta   una
    dichiarazione attestante il possesso di tali  requisiti  mediante  la
    comunicazione unica per la nascita dell'impresa, di cui  all'articolo
    9, secondo le regole tecniche individuate dal decreto del  Presidente
    del Consiglio dei ministri 6 maggio 2009, pubblicato  nella  Gazzetta
    Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2009. )) 
      (( 2. La dichiarazione di cui al  comma  1  determina  l'iscrizione
    all'albo  provinciale  delle  imprese  artigiane,  ove   previsto   e
    disciplinato dalla legislazione  regionale,  con  la  decorrenza  ivi
    prevista, e l'annotazione nella sezione speciale del  registro  delle
    imprese. Restano ferme le altre disposizioni vigenti recanti obblighi
    di iscrizione nel registro delle imprese. )) 
      (( 3. Le regioni disciplinano le procedure per gli accertamenti e i
    controlli e per gli eventuali provvedimenti in caso  di  carenza  dei
    requisiti dichiarati, ai sensi del comma 1, nonche' le modalita'  per
    la comunicazione delle cancellazioni e delle variazioni  ai  soggetti
    interessati, assegnando  termini  congrui  per  la  presentazione  di
    proprie deduzioni o per conformarsi ai requisiti di legge, nonche' ai
    fini della presentazione dei  ricorsi  ai  sensi  delle  disposizioni
    vigenti. )) 
      (( 4. Qualora, a seguito  di  accertamento  o  verifica  ispettiva,
    emergano  gli  elementi  per  l'iscrizione  alla  gestione   di   cui
    all'articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e  all'articolo  31
    della  legge  9  marzo  1989,  n.  88,  l'ente  accertatore  comunica
    all'ufficio del registro delle imprese gli elementi per  l'iscrizione
    all'albo provinciale delle imprese  artigiane.La  comunicazione,  ove
    previsto  e  disciplinato  dalla   normativa   regionale,   determina
    l'iscrizione  all'albo  provinciale  delle  imprese   artigiane   con
    decorrenza immediata, fatto salvo quanto previsto  dal  comma  3  del
    presente articolo. I provvedimenti di variazione o  di  cancellazione
    adottati, ai sensi del citato comma 3,  per  mancanza  dei  requisiti
    tecnico-professionali non pregiudicano l'obbligo contributivo per  il
    periodo di esercizio effettivo dell'attivita'. )) 
      (( 5.  All'attuazione  del  presente  articolo  le  amministrazioni
    interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
    finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
    nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; )) 
          (( f-septies) per semplificare le modalita'  di  riconoscimento
    delle organizzazioni di produttori e favorire l'accesso delle imprese
    agricole ai mercati, i consorzi agrari disciplinati  dall'articolo  9
    della legge 23 luglio 2009, n. 99, possono istituire al loro interno,
    previo adeguamento degli statuti,  per  ciascun  settore  o  prodotto
    agricolo,  una  o  piu'  sezioni   di   attivita',   cui   aderiscono
    esclusivamente imprenditori  agricoli  iscritti  nel  registro  delle
    imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
    successive modificazioni. Le predette sezioni, con gestioni separate,
    possono ottenere il riconoscimento come organizzazioni di  produttori
    ai sensi del decreto legislativo 27 maggio  2005,  n.  102.  In  tale
    ipotesi,  i  vincoli  e   i   controlli   relativi   si   riferiscono
    esclusivamente alla sezione e agli imprenditori aderenti; )) 
          (( f-octies) al fine  di  garantire  che  un  adeguato  periodo
    transitorio consenta  la  progressiva  entrata  in  operativita'  del
    Sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, per i soggetti
    di  cui  all'articolo  1,  comma  5,   del   decreto   del   Ministro
    dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  26  maggio
    2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.124 del 30  maggio  2011,
    il relativo termine, da individuare entro sessanta giorni dalla  data
    di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
    nei modi di cui all'articolo 28, comma 2, del regolamento di  cui  al
    decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
    del mare 18 febbraio 2011, n.52, non puo' essere  antecedente  al  1º
    giugno 2012. )) 
      (( 2-bis. Ai fini della semplificazione degli adempimenti di cui al
    decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, all'articolo 19, comma 6,
    e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli atti  concernenti
    la nomina degli investigatori incaricati non si esercita il controllo
    preventivo di cui all'articolo 3,  comma  1,  lettera  f-ter),  della
    legge 14 gennaio 1994, n. 20». )) 
      (( 2-ter. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n.68,
    e  successive  modificazioni,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
    periodo: «Fermo restando l'obbligo del versamento del  contributo  di
    cui al comma 3 al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, per
    le  aziende  che  occupano  addetti  impegnati  in  lavorazioni   che
    comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini  INAIL  pari  o
    superiore al 60 per cento,  la  procedura  di  esonero  prevista  dal
    presente articolo e' sostituita da un'autocertificazione  del  datore
    di lavoro che attesta l'esclusione dei lavoratori  interessati  dalla
    base di computo». )) 
      3.  Nel  perseguimento  dell'obiettivo  di  riduzione  degli  oneri
    amministrativi definito in sede di Unione  europea,  con  le  risorse
    disponibili  a  legislazione  vigente,  le  autorita'  amministrative
    indipendenti di vigilanza  e  garanzia  effettuano,  nell'ambito  dei
    propri ordinamenti,  la  misurazione  degli  oneri  amministrativi  a
    carico delle imprese con l'obiettivo di ridurre tali oneri  entro  il
    31 dicembre 2012, proponendo le misure  legislative  e  regolamentari
    ritenute idonee a realizzare tale riduzione. 
    
            
          
                                   Art. 7 
     
     
                           Semplificazione fiscale 
     
      1. Per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle  imprese  e
    piu' in generale  sui  contribuenti,  alla  disciplina  vigente  sono
    apportate modificazioni cosi' articolate: 
        a) esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia
    ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte
    di qualsiasi autorita' competente deve essere unificato, puo'  essere
    operato al massimo con cadenza semestrale, non puo'  durare  piu'  di
    quindici giorni. Gli atti compiuti  in  violazione  di  quanto  sopra
    costituiscono, per  i  dipendenti  pubblici,  illecito  disciplinare.
    Codificando la prassi,  la  Guardia  di  Finanza,  negli  accessi  di
    propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in
    borghese; 
        b)  abolizione,   per   lavoratori   dipendenti   e   pensionati,
    dell'obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a  detrazioni
    per familiari a carico. L'obbligo sussiste solo in caso di variazione
    dei dati; 
        c) abolizione  di  comunicazioni  all'Agenzia  delle  entrate  in
    occasione di ristrutturazioni che godono della detrazione del 36  per
    cento; 
        d) i contribuenti in regime di contabilita' semplificata  possono
    dedurre fiscalmente l'intero costo, per singole spese non superiori a
    1.000 euro, nel periodo d'imposta in cui ricevono la fattura; 
        e)  abolizione  della  comunicazione  telematica  da  parte   dei
    contribuenti per acquisti d'importo superiore a 3.000 euro in caso di
    pagamento con carte di credito, prepagate o bancomat; 
        f) i contribuenti non devono fornire informazioni che siano  gia'
    in possesso del Fisco e degli enti previdenziali ovvero che da questi
    possono essere direttamente acquisite da altre Amministrazioni; 
        g) la richiesta per rimborso d'imposta fatta dal contribuente  in
    dichiarazione puo' essere mutata in richiesta di compensazione  entro
    120 giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa; 
        h) i versamenti e gli  adempimenti,  anche  se  solo  telematici,
    previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria
    che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati  al
    primo giorno lavorativo successivo; 
        i) estensione del regime di contabilita' semplificata a 400  mila
    euro di ricavi, per le imprese di servizi,  e  a  700  mila  euro  di
    ricavi per le altre imprese; 
        l) abolizione della compilazione della scheda carburante in  caso
    di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate; 
        m) attenuazione del principio del «solve et repete». In  caso  di
    richiesta di sospensione giudiziale  degli  atti  esecutivi,  non  si
    procede all'esecuzione fino alla decisione  del  giudice  e  comunque
    fino al centoventesimo giorno; 
        n) per favorire  la  tutela  dei  propri  diritti  da  parte  dei
    contribuenti, semplificazioni in tema di  riscossione  di  contributi
    previdenziali risultanti da liquidazione,  controllo  e  accertamento
    delle dichiarazioni dei redditi; 
        o) abolizione, per importi minori, della richiesta  per  ottenere
    la rateizzazione dei debiti tributari conseguenti al controllo  delle
    dichiarazioni e alla liquidazione di redditi  soggetti  a  tassazione
    separata, ed esclusione della fideiussione per la prima rata; 
        p) innalzamento a 10 mila euro della soglia di  valore  dei  beni
    d'impresa per i quali  e'  possibile  ricorrere  ad  attestazione  di
    distruzione (( mediante atto notorio; )) 
        q) innalzamento a 300 euro dell'importo per potere riepilogare in
    un solo documento le fatture ricevute nel mese; 
        r) concentrazione in unica scadenza dei termini entro i quali gli
    enti pubblici effettuano i versamenti fiscali con il modello F24 EP; 
        s) e'  del  10  per  cento  l'aliquota  IVA  dovuta  per  singolo
    contratto di somministrazione di gas naturale per  la  combustione  a
    fini civili (fino a 480 metri cubi di gas somministrato); 
        t) nuova opportunita' di rideterminazione del valore di  acquisto
    dei terreni edificabili e  delle  partecipazioni  non  negoziate  nei
    mercati  regolamentati,  attraverso  il   pagamento   di   un'imposta
    sostitutiva. 
        ((  t-bis)  riconoscimento  del  requisito   di   ruralita'   dei
    fabbricati. )) 
      2. In funzione di quanto previsto al comma 1,  sono  introdotte  le
    seguenti disposizioni: 
        a)  al  fine  di  ridurre  al  massimo  la  possibile   turbativa
    nell'esercizio delle attivita' delle imprese di  cui  all'articolo  2
    dell'allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE (( della  Commissione,
    del 6 maggio 2003,  ))  recante  «Raccomandazione  della  Commissione
    relativa  alla  definizione  delle  microimprese,  piccole  e   medie
    imprese»,  nonche'  di   evitare   duplicazioni   e   sovrapposizioni
    nell'attivita' di controllo nei riguardi di tali imprese, assicurando
    altresi' una maggiore semplificazione dei relativi procedimenti e  la
    riduzione  di  sprechi  nell'attivita'  amministrativa,  gli  accessi
    dovuti a controlli di natura amministrativa  disposti  nei  confronti
    delle predette imprese devono essere  oggetto  di  programmazione  da
    parte degli enti competenti e di coordinamento tra  i  vari  soggetti
    interessati. Conseguentemente: 
          1) a livello statale, con decreto del Ministro dell'economia  e
    delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
    politiche sociali, (( da adottare entro novanta giorni dalla data  di
    entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ))
    sono disciplinati modalita' e termini idonei a garantire una concreta
    programmazione dei  controlli  in  materia  fiscale  e  contributiva,
    nonche' il piu' efficace coordinamento dei conseguenti accessi presso
    i locali delle predette imprese da parte delle Agenzie fiscali, della
    Guardia di Finanza, dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
    Stato e dell'INPS e  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
    sociali - Direzione generale per l'attivita' ispettiva, dando, a  tal
    fine,  il  massimo  impulso  allo  scambio  telematico  di   dati   e
    informazioni fra le citate Amministrazioni. Con il  medesimo  decreto
    e' altresi' assicurato che, a fini di coordinamento,  ciascuna  delle
    predette Amministrazioni informa preventivamente le altre dell'inizio
    di ispezioni e verifiche, fornendo al termine delle stesse  eventuali
    elementi acquisiti utili ai fini  delle  attivita'  di  controllo  di
    rispettiva competenza. (( Gli appartenenti al Corpo della Guardia  di
    finanza, per quanto possibile, eseguono gli accessi in borghese; )) 
          2) a livello substatale, gli  accessi  presso  i  locali  delle
    imprese disposti dalle  amministrazioni  locali  inserite  nel  conto
    economico   consolidato   della   pubblica   amministrazione,    come
    individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
    dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre  2009,  n.196,  ivi
    comprese le Forze di Polizia locali comunque denominate e le  aziende
    ed agenzie regionali e  locali  comunque  denominate,  devono  essere
    oggetto  di  programmazione  periodica.  ((  Il  coordinamento  degli
    accessi e' affidato al comune, che puo'  avvalersi  delle  camere  di
    commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  competenti   per
    territorio. Le amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione
    delle disposizioni  di  cui  al  presente  numero  nell'ambito  delle
    risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
    vigente. )) 
          3) gli accessi sono svolti nell'osservanza del principio  della
    contestualita' e della non ripetizione per periodi di tempo inferiori
    al semestre; 
          4) gli atti e i provvedimenti, anche sanzionatori, adottati  in
    violazione delle disposizioni di cui ai numeri  1)-3)  costituiscono,
    per  i  dipendenti  pubblici  che   li   hanno   adottati,   illecito
    disciplinare; 
          5) le disposizioni di cui ai numeri 1)-4) non si  applicano  ai
    controlli ed agli accessi in materia di repressione dei  reati  e  di
    tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui  al
    decreto legislativo (( 9 aprile  2008,  n.81,  ))  nonche'  a  quelli
    funzionali  alla  tutela   dell'igiene   pubblica,   della   pubblica
    incolumita', dell'ordine e della sicurezza pubblica. Non si applicano
    altresi' ai controlli decisi con provvedimento adeguatamente motivato
    per ragioni di necessita' ed urgenza; 
        b)  le  disposizioni  di  cui  alla  lettera   a)   costituiscono
    attuazione dei principi di cui all'articolo 117,  ((  secondo  comma,
    lettere e), m), p) e r), )) della Costituzione nonche'  dei  principi
    di cui alla  direttiva  2006/123/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
    Consiglio del 12 dicembre  2006  e  della  normativa  comunitaria  in
    materia di microimprese,  piccole  e  medie  imprese.  Le  Regioni  a
    statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano  adeguano
    la propria legislazione alle disposizioni di  cui  alla  lettera  a),
    secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione; 
        c) dopo il secondo periodo del comma  5  dell'articolo  12  della
    legge 27 luglio 2000,  n.212,  recante  disposizioni  in  materia  di
    Statuto dei diritti del contribuente, e' aggiunto  il  seguente:  «Il
    periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo
    periodo, cosi' come l'eventuale proroga ivi prevista, non puo' essere
    superiore a quindici giorni (( lavorativi contenuti nell'arco di  non
    piu' di un trimestre, )) in tutti i  casi  in  cui  la  verifica  sia
    svolta presso la sede  di  imprese  in  contabilita'  semplificata  e
    lavoratori (( autonomi. In entrambi i casi, )) ai  fini  del  computo
    dei  giorni  lavorativi,  devono  essere  considerati  i  giorni   di
    effettiva   presenza    degli    operatori    civili    o    militari
    dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente.»; 
        d) le disposizioni di cui  all'articolo  12  ((  della  legge  27
    luglio 2000, n.212, )) concernente disposizioni in materia di statuto
    dei diritti del contribuente, si applicano  anche  nelle  ipotesi  di
    attivita'  ispettive  o  di  controllo  effettuate  dagli   enti   di
    previdenza e assistenza obbligatoria; 
        e)  all'articolo  23,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto  del
    Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, sono  apportate
    le seguenti modificazioni: 
          1) al secondo periodo: 
          1.1) le parole «agli articoli 12 e 13»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: all'articolo 12»; 
          1.2) la parola «annualmente» e' soppressa; 
          2) e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «La  dichiarazione
    ha effetto anche per i periodi di imposta successivi. ((  L'omissione
    della comunicazione relativa alle variazioni comporta  l'applicazione
    delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto  legislativo  18
    dicembre 1997, n.471, e successive modificazioni»; )) 
        f) (soppressa). 
        g) i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze  nonche'
    i provvedimenti, comunque denominati, degli organi di  vertice  delle
    relative  articolazioni,  delle  agenzie  fiscali,  degli   enti   di
    previdenza e assistenza obbligatoria,  sono  adottati  escludendo  la
    duplicazione  delle  informazioni  gia'  disponibili  ai   rispettivi
    sistemi   informativi,    salvo    le    informazioni    strettamente
    indispensabili per il corretto adempimento e per il  pagamento  delle
    somme, dei tributi e contributi dovuti; 
        h) le agenzie fiscali e  gli  enti  di  previdenza  e  assistenza
    obbligatoria e il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
    possono stipulare, nei limiti delle risorse disponibili in base  alla
    legislazione vigente, apposite  convenzioni  con  le  Amministrazioni
    pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
    marzo 2001,  n.165,  gli  enti  pubblici  economici  e  le  Autorita'
    amministrative indipendenti per acquisire, in via telematica, i  dati
    e le informazioni personali, anche in forma disaggregata, che ((  gli
    stessi )) detengono per obblighi istituzionali al fine di ridurre gli
    adempimenti dei cittadini e delle imprese e rafforzare  il  contrasto
    alle  evasioni  e  alle  frodi  fiscali,  contributive  nonche'   per
    accertare il diritto e la  misura  delle  prestazioni  previdenziali,
    assistenziali e di sostegno  al  reddito.  Con  la  convenzione  sono
    indicati i motivi che rendono necessari  i  dati  e  le  informazioni
    medesime. La mancata fornitura dei  dati  di  cui  ((  alla  presente
    lettera   ))   costituisce   evento   valutabile   ai   fini    della
    responsabilita' disciplinare e, ove  ricorra,  della  responsabilita'
    contabile; 
        i)  ((  all'articolo  2  ))  del  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 22 luglio 1998, n.322, dopo il comma 8-bis e' aggiunto  il
    seguente:  «8-ter.  Le  dichiarazioni  dei  redditi  e   dell'imposta
    regionale sulle attivita' produttive  possono  essere  integrate  dai
    contribuenti per  modificare  la  originaria  richiesta  di  rimborso
    dell'eccedenza  d'imposta  esclusiva-mente  per   la   scelta   della
    compensazione, sempreche' il  rimborso  stesso  non  sia  stato  gia'
    erogato anche in parte, mediante dichiarazione  da  presentare  entro
    120 giorni dalla scadenza del  termine  ordinario  di  presentazione,
    secondo le disposizioni di cui all'articolo  3,  utilizzando  modelli
    conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce
    la dichiarazione.»; 
        l) gli adempimenti  ed  i  versamenti  previsti  da  disposizioni
    relative  a  materie  amministrate  da  articolazioni  del  Ministero
    dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorche'
    previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che  devono  essere
    effettuati nei confronti delle  medesime  articolazioni  o  presso  i
    relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo,
    sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo; 
        m) all'articolo 18, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e successive  modificazioni,  le
    parole « (( lire seicento milioni )) »  e  «lire  un  miliardo»  sono
    sostituite,  rispettivamente,  dalle  seguenti:  «400.000   euro»   e
    «700.000 euro»; 
        n) al fine di semplificare  le  procedure  di  riscossione  delle
    somme dovute in base agli avvisi di accertamento emessi  dall'Agenzia
    delle entrate, contenenti l'intimazione ad adempiere  all'obbligo  di
    pagamento  degli  importi   negli   stessi   indicati,   nonche'   di
    razionalizzare gli oneri a carico dei  contribuenti  destinatari  dei
    predetti atti, all'articolo 29 del  decreto  legge  31  maggio  2010,
    n.78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,
    n.122, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          1) al  comma  1,  ((  alinea,  ))  la  parola  «notificati»  e'
    sostituita dalla seguente: «emessi»; 
          2) al comma 1, lettera a): 
          2.1) dopo  le  parole  «delle  imposte  sui  redditi»,  ovunque
    ricorrano, sono aggiunte le seguenti: «, dell'imposta (( regionale ))
    sulle attivita' produttive»; 
          2.2) nel secondo periodo,  dopo  la  parola  «sanzioni»  e'  ((
    soppressa )) la seguente: «, anche»; 
          2.3) nel terzo periodo, dopo le parole «entro  sessanta  giorni
    dal ricevimento della raccomandata;» sono aggiunte le  seguenti:  «la
    sanzione  amministrativa  prevista  dall'articolo  13   del   decreto
    legislativo 18 dicembre 1997, n.471,  non  si  applica  nei  casi  di
    omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei  termini
    di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati»; 
          (( 3) al comma 1, lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente
    periodo:  «L'esecuzione  forzata  e'  sospesa  per  un   periodo   di
    centottanta giorni  dall'affidamento  in  carico  agli  agenti  della
    riscossione  degli  atti  di  cui  alla  lettera  ))  a)  ((  ;  tale
    sospensione non si applica con riferimento alle  azioni  cautelari  e
    conservative, nonche' ad  ogni  altra  azione  prevista  dalle  norme
    ordinarie a tutela del creditore»; )) 
          (( 3-bis) al comma 1, lettera c),  e'  aggiunto,  in  fine,  il
    seguente periodo: «Nell'ipotesi di cui alla presente lettera,  e  ove
    gli agenti  della  riscossione,  successivamente  all'affidamento  in
    carico degli atti di cui alla lettera )) a), vengano a conoscenza  di
    elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di  pregiudicare  la
    riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera b)»; 
          4) al comma 1, lettera e), dopo il primo periodo e' aggiunto il
    seguente: « (( Ai fini ))  dell'espropriazione  forzata  l'esibizione
    dell'estratto dell'atto  di  cui  alla  lettera  a),  come  trasmesso
    all'agente della riscossione con  le  modalita'  determinate  con  il
    provvedimento di cui alla  lettera  b),  tiene  luogo,  a  tutti  gli
    effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in  tutti  i  casi  in  cui
    l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.»; 
        o) All'articolo 21  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78
    convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo  il  comma  1  e'
    aggiunto il seguente: 
          «1-bis.  Al  fine   di   semplificare   gli   adempimenti   dei
    contribuenti, l'obbligo di comunicazione delle operazioni di  cui  al
    comma 1,  effettuate  nei  confronti  di  contribuenti  non  soggetti
    passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, e' escluso  qualora
    il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito,  di
    debito  o  prepagate  emesse   da   operatori   finanziari   soggetti
    all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7,  sesto  comma,
    del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
    605.»; 
        p) all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica  10
    novembre 1997, n. 444 - recante il regolamento per la semplificazione
    delle annotazioni  da  apporre  sulla  documentazione  relativa  agli
    acquisti di carburanti per autotrazione - dopo il comma 3 e' inserito
    il seguente: 
          « (( 3-bis. )) In deroga a  quanto  stabilito  al  comma  1,  i
    soggetti all'imposta sul valore aggiunto che effettuano gli  acquisti
    di carburante esclusivamente mediante  carte  di  credito,  carte  di
    debito o carte prepagate  emesse  da  operatori  finanziari  soggetti
    all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7, sesto  comma,  del
    decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  605,
    non sono soggetti  all'obbligo  di  tenuta  della  scheda  carburante
    previsto dal presente regolamento».; 
        q) la lettera a), del comma 1, dell'articolo 1  del  decreto  del
    Ministro delle  finanze  di  concerto  con  il  Ministro  dei  lavori
    pubblici 18 febbraio 1998, n.41, e' sostituita dalla seguente: 
          «a) indicare nella dichiarazione dei redditi i  dati  catastali
    identificativi dell'immobile  e  se  i  lavori  sono  effettuati  dal
    detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne  costituisce
    titolo e gli  altri  dati  richiesti  ai  fini  del  controllo  della
    detrazione e a conservare ed  esibire  a  richiesta  degli  uffici  i
    documenti  che  saranno  indicati  in  apposito   Provvedimento   del
    Direttore dell'Agenzia delle entrate.»; 
        r) l'articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre  2007,  n.244,
    e' abrogato; 
        s) all'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi,  ((
    di cui )) al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
    1986, n.917, nel comma  3,  in  fine  ((  sono  aggiunti  i  seguenti
    periodi:  ))  «I  costi,  concernenti   contratti   a   corrispettivi
    periodici, relativi a spese di competenza di due  periodi  d'imposta,
    in deroga all'articolo 109, comma  2,  lettera  b),  sono  deducibili
    nell'esercizio nel quale e' stato ricevuto il  documento  probatorio.
    Tale disposizione si applica solo nel caso in cui l'importo del costo
    indicato dal documento di spesa non sia superiore a euro (( 1.000. ))
    »; 
        t)  al  fine  di  semplificare  ed  uniformare  le  procedure  di
    iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all'Istituto
    nazionale della Previdenza sociale, compresi i contributi ed i  premi
    previdenziali ed assistenziali  di  cui  al  decreto  legislativo  18
    dicembre 1997, n.462, assicurando in  tal  modo  l'unitarieta'  nella
    gestione operativa della  riscossione  coattiva  di  tutte  le  somme
    dovute all'Istituto, sono introdotte le seguenti disposizioni: 
          1) l'articolo 32-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185,
    convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, e' abrogato; 
          2) le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto-legge  31
    maggio 2010, n.78  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
    luglio 2010, n.122, relative al recupero, tramite avviso di  addebito
    con valore di titolo esecutivo emesso dagli uffici  dell'INPS,  delle
    somme a qualunque titolo dovute all'Istituto, si riferiscono anche ai
    contributi e  premi  previdenziali  ed  assistenziali  risultanti  da
    liquidazione, controllo e accertamento effettuati dall'Agenzia  delle
    entrate in base alle dichiarazioni dei redditi,  fatto  salvo  quanto
    disposto (( dal numero 3) della presente lettera; )) 
          3)  resta  ferma  la  competenza  dell'Agenzia  delle   entrate
    relativamente all'iscrizione a  ruolo  dei  contributi  e  dei  premi
    previdenziali ed assistenziali  di  cui  al  decreto  legislativo  18
    dicembre  1997,  n.462,  nonche'  di  interessi  e  di  sanzioni  per
    ritardato o omesso versamento che risultano dovuti: 
          3.1) per gli anni d'imposta 2007 e 2008 in base agli esiti  dei
    controlli automatici e formali di cui agli articoli 2 e 3 del decreto
    legislativo 18 dicembre 1997, n.462; 
          3.2) per gli anni d'imposta 2006  e  successivi  in  base  agli
    accertamenti notificati entro il 31 dicembre 2009; 
        u) all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18  dicembre  1997,
    n. 462, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          1) al comma 1: 
          1.1) al primo periodo, le parole «se superiori a duemila euro,»
    sono soppresse; 
          1.2) al secondo periodo: 
          1.2.1) le parole «Se  le  somme  dovute  sono  superiori»  sono
    sostituite dalle  seguenti:  «Se  l'importo  complessivo  delle  rate
    successive alla prima e' superiore»; 
          1.2.2) dopo le parole «comprese quelle a titolo di sanzione  in
    misura piena,» sono inserite le seguenti:  «dedotto  l'importo  della
    prima rata,»; 
          1.3) al terzo periodo, dopo le parole «comprese quelle a titolo
    di sanzione in misura piena» sono inserite le  seguenti:  «,  dedotto
    l'importo della prima rata»; 
          2) il comma 2 e' abrogato; 
          3) al comma 6: 
          3.1) al primo periodo, le parole  «,  superiori  a  cinquecento
    euro,» sono soppresse; 
          3.2) il secondo periodo e' soppresso; 
          (( 3-bis) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: )) 
          (( «6-bis. Le  rate  previste  dal  presente  articolo  possono
    essere anche di importo decrescente, fermo restando il numero massimo
    stabilito )) »; 
          (( u-bis) all'articolo 77  del  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 29 settembre 1973, n.602, e successive modificazioni, dopo
    il comma 2 e' aggiunto il seguente: )) 
          (( «2-bis. L'agente della riscossione e' tenuto a notificare al
    proprietario dell'immobile una  comunicazione  preventiva  contenente
    l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute  entro  il
    termine di trenta giorni, sara' iscritta l'ipoteca di  cui  al  comma
    1»; )) 
        v) (soppressa). 
        z)  all'articolo  2,  comma  4,  lettera  b),  del  decreto   del
    Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n.441, le parole  «lire
    dieci milioni» sono sostituite con le seguenti «euro 10.000»; 
        aa) all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica  9
    dicembre 1996, n.695, sono apportate le seguenti modifiche: 
          1) al comma 1 le parole  «lire  trecentomila»  sono  sostituite
    dalla seguenti: « (( euro 300 )) »; 
          2) al comma 6 le parole  «lire  trecentomila»  sono  sostituite
    dalla seguenti: « (( euro 300 )) » e le  parole  «al  comma  5»  sono
    sostituite dalle seguenti: «all'articolo 25, primo comma, del decreto
    del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633»; 
          3) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente comma  «6-bis.  Per
    le fatture emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17  ((  del
    decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.633,  e
    successive modificazioni, )) si applicano le disposizioni dei commi 1
    e 6 (( del presente articolo.»; )) 
        bb) all'articolo  32-ter  del  decreto-legge  29  novembre  2008,
    n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio  2009,
    n.2, sono apportate le seguenti modifiche: 
          1) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Le somme di
    cui al comma 1 sono versate entro il giorno 16 del mese di  scadenza.
    Se il termine scade di sabato o di giorno festivo  il  versamento  e'
    tempestivo se  effettuato  il  primo  giorno  lavorativo  successivo.
    Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo
    di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonche'  il
    termine previsto dall'articolo 6, comma 2, della  legge  29  dicembre
    1990, n.405, per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta
    a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre».  Le
    disposizioni introdotte dal presente numero si  applicano  a  partire
    dal 1º luglio 2011; 
          2) al comma 3 le parole:  «Ai  versamenti  eseguiti  nel  corso
    dell'anno  2008»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Ai  versamenti
    relativi ai periodi d'imposta in corso  al  31  dicembre  degli  anni
    2008, 2009 e 2010, da eseguire»; sono altresi' soppresse  le  parole:
    «previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,
    n.471, e successive modificazioni,»; 
        cc) le disposizioni in materia di aliquote di accisa e di imposta
    sul valore aggiunto sul gas naturale per combustione per usi  civili,
    di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2007,  n.26,
    trovano applicazione con riferimento ad  ogni  singolo  contratto  di
    somministrazione di gas naturale  per  combustione  per  usi  civili,
    indipendentemente dal numero di unita' immobiliari riconducibili allo
    stesso, sia con riguardo alla misura delle aliquote di accisa di  cui
    all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.504,  sia
    con riguardo al limite di 480 metri cubi annui di cui  al  n.127-bis)
    della tabella A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n.633; 
        cc-bis) (( per garantire  il  pieno  rispetto  dei  principi  del
    diritto dell'Unione europea in materia di imposta sul valore aggiunto
    sui tabacchi lavorati, all'articolo 39-sexies,  comma  1,  del  testo
    unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  sono
    aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per  le  cessioni  e  per  le
    importazioni di tabacchi lavorati effettuate prima dell'immissione al
    consumo, l'imposta e' applicata in base al regime ordinario  previsto
    dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633.
    Resta ferma l'applicabilita', ove ne  ricorrano  i  presupposti,  del
    regime di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30  agosto  1993,  n.
    331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre  1993,  n.
    427,  e  successive  modificazioni».  Le  disposizioni  di  cui  alla
    presente lettera si applicano a decorrere dalla data  di  entrata  in
    vigore della legge di conversione del presente decreto; )) 
        (( cc-ter) all'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto  1993,
    n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1993,
    n. 427,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
    modificazioni: )) 
          (( 1) al comma 1: )) 
          (( 1.1) alla lettera a), dopo  le  parole:  «depositi  fiscali»
    sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma  2,  lettera
    e), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
    504, e successive modificazioni»; )) 
          (( 1.2) alla lettera b), dopo le  parole:  «depositi  doganali»
    sono  inserite  le  seguenti:  «di  cui  all'articolo  525,   secondo
    paragrafo, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del  2
    luglio 1993, e successive modificazioni»; )) 
          (( 2) al comma 3, secondo periodo, dopo le  parole:  «dei  beni
    dal deposito» sono inserite  le  seguenti:  «,  ivi  compresi  quelli
    relativi ai dati di cui al comma 6, ultimo periodo,»; )) 
          (( 3) al comma 4,  lettera  b),  sono  aggiunte,  in  fine,  le
    seguenti parole: «previa prestazione di idonea  garanzia  commisurata
    all'imposta. La prestazione  della  garanzia  non  e'  dovuta  per  i
    soggetti certificati ai sensi dell'articolo  14-bis  del  regolamento
    (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993,  e  successive
    modificazioni, e per quelli esonerati ai sensi dell'articolo  90  del
    testo unico delle disposizioni legislative in  materia  doganale,  di
    cui al decreto del Presidente della Repubblica 23  gennaio  1973,  n.
    43»; )) 
          (( 4) al comma 6 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:
    «Fino all'integrazione delle pertinenti informazioni residenti  nelle
    banche  dati  delle  Agenzie  fiscali,  il   soggetto   che   procede
    all'estrazione comunica, altresi', al gestore del deposito IVA i dati
    relativi alla liquidazione dell'imposta di  cui  al  presente  comma,
    anche ai fini dello svincolo della  garanzia,  di  cui  al  comma  4,
    lettera b); le modalita' di integrazione  telematica  sono  stabilite
    con  determinazione  del  direttore  dell'Agenzia  delle  dogane,  di
    concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate»; )) 
        dd) al comma 2 dell'articolo  2  del  decreto-legge  24  dicembre
    2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  febbraio
    2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate  le  seguenti
    modificazioni: 
          1)  al  primo  periodo,  le  parole  «1º  gennaio  2010»   sono
    sostituite dalle seguenti: «1º luglio 2011»; 
          2) al secondo  periodo.,  le  parole  «31  ottobre  2010»  sono
    sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012»; 
          3)  al  terzo  periodo,  le  parole  «31  ottobre  2010»   sono
    sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012»; 
          ((  dd-bis)  tra  i  soggetti  che  possono   avvalersi   della
    rideterminazione dei valori di terreni e partecipazioni nei termini e
    con le modalita' stabiliti dalle disposizioni di cui alla lettera  ))
    dd) (( sono incluse le societa'  di  capitali  i  cui  beni,  per  il
    periodo di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 7
    della legge 28 dicembre  2001,  n.448,  e  successive  modificazioni,
    siano stati oggetto di misure cautelari e che all'esito del  giudizio
    ne abbiano riacquistato la piena titolarita'; )) 
        ee) i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori
    di   acquisto   di   partecipazioni   non   negoziate   nei   mercati
    regolamentati, ovvero dei valori di acquisto dei terreni  edificabili
    e con destinazione agricola, di cui agli articoli 5 e 7  della  legge
    28  dicembre  2001,  n.448,  qualora  abbiano  gia'  effettuato   una
    precedente rideterminazione del valore  dei  medesimi  beni,  possono
    detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la  nuova  rivalutazione
    l'importo relativo all'imposta sostitutiva gia' versata. Al fine  del
    controllo della legittimita' della detrazione, con  il  provvedimento
    del Direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del  modello
    di dichiarazione dei redditi, sono individuati  i  dati  da  indicare
    nella dichiarazione stessa. 
        ff) i soggetti che non  effettuano  la  detrazione  di  cui  alla
    lettera ee) possono chiedere il rimborso  della  imposta  sostitutiva
    gia' pagata, ai sensi dell'articolo 38  del  decreto  del  Presidente
    della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, e il termine di  decadenza
    per la richiesta  di  rimborso  decorre  dalla  data  del  versamento
    dell'intera  imposta  o  della   prima   rata   relativa   all'ultima
    rideterminazione effettuata. L'importo del rimborso non  puo'  essere
    comunque   superiore   all'importo   dovuto   in   base    all'ultima
    rideterminazione del valore effettuata; 
        gg) le disposizioni di cui alla lettera ff) si applicano anche ai
    versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore del presente
    decreto; nei casi in cui a tale data il termine di decadenza  per  la
    richiesta di rimborso risulta essere scaduto, la stessa  puo'  essere
    effettuata entro il termine di dodici mesi (( a  decorrere  ))  dalla
    medesima data; 
        (( gg-bis) all'articolo 1, comma 299,  della  legge  23  dicembre
    2005, n. 266, le parole: «, succedute alle Istituzioni  pubbliche  di
    assistenza e beneficenza» sono soppresse; )) 
        (( gg-ter) a decorrere  dal  1º  gennaio  2012,  in  deroga  alle
    vigenti disposizioni, la societa' Equitalia Spa, nonche' le  societa'
    per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo  3,  comma
    7, del decreto-legge 30  settembre  2005,  n.  203,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge  2  dicembre  2005,  n.  248,  cessano  di
    effettuare le attivita' di accertamento, liquidazione e  riscossione,
    spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o  patrimoniali,  dei
    comuni e delle societa' da essi partecipate; )) 
        (( gg-quater) a decorrere dalla data di cui alla lettera gg-ter),
    i comuni effettuano  la  riscossione  spontanea  delle  loro  entrate
    tributarie  e  patrimoniali.  I   comuni   effettuano   altresi'   la
    riscossione coattiva delle predette entrate: )) 
          (( 1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo  unico  di
    cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che  costituisce  titolo
    esecutivo, nonche' secondo le disposizioni del titolo II del  decreto
    del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in  quanto
    compatibili, comunque nel rispetto dei  limiti  di  importo  e  delle
    condizioni stabilite per gli agenti  della  riscossione  in  caso  di
    iscrizione  ipotecaria  e  di  espropriazione  forzata   immobiliare,
    esclusivamente se gli stessi procedono  in  gestione  diretta  ovvero
    mediante  societa'  a  capitale   interamente   pubblico   ai   sensi
    dell'articolo 52, comma 5, lettera )) b) (( , numero 3), del  decreto
    legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; )) 
          (( 2) esclusivamente secondo le disposizioni del testo unico di
    cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se utilizzano  le  altre
    forme di gestione della riscossione di cui all'articolo 52, comma  5,
    del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive  modificazioni;
    )) 
        (( gg-quinquies) in tutti  i  casi  di  riscossione  coattiva  di
    debiti fino a euro duemila ai sensi del decreto del Presidente  della
    Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla
    data di entrata in vigore  della  presente  disposizione,  le  azioni
    cautelari ed esecutive  sono  precedute  dall'invio,  mediante  posta
    ordinaria, di due  solleciti  di  pagamento,  il  secondo  dei  quali
    decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo; )) 
        (( gg-sexies) ai fini di cui alla lettera gg-quater), numero  1),
    il sindaco o il legale rappresentante della  societa'  nomina  uno  o
    piu' funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le
    funzioni demandate agli ufficiali della  riscossione  nonche'  quelle
    gia' attribuite al segretario comunale  dall'articolo  11  del  testo
    unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.  639.  I  funzionari
    responsabili  sono  nominati  fra  persone  la  cui  idoneita'   allo
    svolgimento  delle  predette   funzioni   e'   accertata   ai   sensi
    dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999,  n.  112,  e
    successive modificazioni; )) 
        (( gg-septies) in conseguenza  delle  disposizioni  di  cui  alle
    lettere da gg-ter) a gg-sexies: )) 
          (( 1) all'articolo 4 del decreto-legge 24  settembre  2002,  n.
    209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002,  n.
    265, i commi 2-sexies, 2-septies e 2-octies sono abrogati; )) 
          (( 2) all'articolo 1, comma 225, della legge 24 dicembre  2007,
    n. 244, le parole da: «degli enti  locali»  fino  a:  «dati  e»  sono
    sostituite dalle seguenti: «tributarie o patrimoniali delle  regioni,
    delle province e dei comuni se effettuata in forma diretta o mediante
    le societa' di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b),  numero  3),
    del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  e'  consentito  di
    accedere ai dati e alle»; )) 
          (( 3) il comma 2 dell'articolo 36 del decreto-legge 31 dicembre
    2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
    2008, n. 31, e' abrogato; )) 
          (( 4) il comma 28-sexies dell'articolo 83 del decreto-legge  25
    giugno 2008, n.112, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
    agosto 2008, n. 133, e' abrogato; )) 
        (( gg-octies) in caso di cancellazione del  fermo  amministrativo
    iscritto sui beni mobili registrati ai  sensi  dell'articolo  86  del
    decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e
    successive modificazioni, il debitore non e' tenuto al  pagamento  di
    spese ne' all'agente  della  riscossione  ne'  al  pubblico  registro
    automobilistico gestito dall'Automobile  Club  d'Italia  (ACI)  o  ai
    gestori degli altri pubblici registri; )) 
        (( gg-novies) all'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre
    1992, n. 546, dopo il  comma  5  e'  inserito  il  seguente:  «5-bis.
    L'istanza di sospensione e' decisa  entro  centottanta  giorni  dalla
    data di presentazione della stessa»; )) 
        (( gg-decies) 0a decorrere dalla data di entrata in vigore  della
    legge di conversione del presente decreto, l'agente della riscossione
    non puo' iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 del  decreto  del
    Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.   602,   come
    modificato, da ultimo, dalla lettera u-bis) del  presente  comma,  se
    l'importo complessivo del  credito  per  cui  lo  stesso  procede  e'
    inferiore complessivamente a: )) 
          (( 1) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a  ruolo  sia
    contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede  e
    il debitore sia proprietario  dell'unita'  immobiliare  dallo  stesso
    adibita a propria abitazione principale, ai sensi  dell'articolo  10,
    comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui  redditi,  di  cui  al
    decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
    successive modificazioni; )) 
          (( 2) ottomila euro, negli altri casi; )) 
        gg-undecies) (( all'articolo 76 del decreto del Presidente  della
    Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, sono
    apportate le seguenti modificazioni: )) 
          (( 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: )) 
          (( «1.  Il  concessionario  puo'  procedere  all'espropriazione
    immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui  si  procede
    supera complessivamente: )) 
          a) (( ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a  ruolo  sia
    contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede  e
    il debitore sia proprietario  dell'unita'  immobiliare  dallo  stesso
    adibita a propria abitazione principale, ai sensi  dell'articolo  10,
    comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui  redditi,  di  cui  al
    decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; )) 
          (( b) ottomila euro, negli altri casi»; )) 
        ((  2)  al  comma  2,  le  parole:  «all'importo  indicato»  sono
    sostituite dalle seguenti: «agli importi indicati». )) 
      (( 2-bis. Ai fini del riconoscimento della ruralita' degli immobili
    ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.  557,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.  133,
    e successive modificazioni, i soggetti interessati possono presentare
    all'Agenzia del territorio una domanda di variazione della  categoria
    catastale per l'attribuzione all'immobile della categoria A/6 per gli
    immobili rurali ad uso abitativo  o  della  categoria  D/10  per  gli
    immobili rurali ad uso strumentale. Alla domanda, da presentare entro
    il 30 settembre 2011, deve essere allegata  un'autocertificazione  ai
    sensi del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  nella  quale  il  richiedente
    dichiara che l'immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal
    quinto anno antecedente a quello di presentazione  della  domanda,  i
    requisiti di ruralita' dell'immobile necessari ai  sensi  del  citato
    articolo  9  del  decreto-legge  n.557  del  1993,  convertito,   con
    modificazioni,  dalla  legge  n.   133   del   1994,   e   successive
    modificazioni. )) 
      (( 2-ter. Entro il 20  novembre  2011,  l'Agenzia  del  territorio,
    previa verifica dell'esistenza dei  requisiti  di  ruralita'  di  cui
    all'articolo  9  del  decreto-legge  30  dicembre   1993,   n.   557,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.  133,
    e successive modificazioni, convalida la  certificazione  di  cui  al
    comma 2-bis del presente articolo e  riconosce  l'attribuzione  della
    categoria catastale richiesta. Qualora entro il  termine  di  cui  al
    periodo  precedente  l'amministrazione   finanziaria   non   si   sia
    pronunciata, il contribuente puo' assumere, in  via  provvisoria  per
    ulteriori  dodici  mesi,  l'avvenuta  attribuzione  della   categoria
    catastale   richiesta.   Qualora   tale   attribuzione   sia   negata
    dall'amministrazione finanziaria  entro  il  20  novembre  2012,  con
    provvedimento motivato, il richiedente e' tenuto al  pagamento  delle
    imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni determinate  in
    misura  raddoppiata  rispetto  a  quelle  previste  dalla   normativa
    vigente. )) 
      (( 2-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
    sono  stabilite  le  modalita'  applicative   e   la   documentazione
    necessaria ai fini della presentazione della certificazione di cui al
    comma 2-bis nonche' ai  fini  della  convalida  della  certificazione
    medesima, anche sulla base della documentazione acquisita, in sede di
    accertamento,   da    parte    dell'Agenzia    del    territorio    e
    dell'amministrazione comunale. )) 
      (( 2-quinquies. All'articolo  15,  primo  comma,  del  decreto  del
    Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e  successive
    modificazioni, le parole: «la meta'» sono sostituite dalle  seguenti:
    «un terzo». )) 
      (( 2-sexies. All'articolo 30, comma 1, del decreto  del  Presidente
    della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   602,   e   successive
    modificazioni, dopo la parola: «ruolo» sono inserite le seguenti:  «,
    esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi,». )) 
      (( 2-septies.  La  disposizione  dell'articolo  30,  comma  1,  del
    decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,
    come da ultimo modificato dal comma 2-sexies del  presente  articolo,
    si applica ai ruoli consegnati a decorrere dalla data di  entrata  in
    vigore della legge di conversione del presente decreto. )) 
      (( 2-octies. All'articolo 1, comma 150,  della  legge  24  dicembre
    2007, n. 244, le parole:  «tre  punti  percentuali»  sono  sostituite
    dalle seguenti: «un punto percentuale». )) 
      (( 2-novies. All'articolo 19, comma 1, secondo periodo,  del  testo
    unico di cui al decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  e
    successive  modificazioni,  le  parole:   «La   Direzione   regionale
    dell'Agenzia  delle  dogane  »  sono   sostituite   dalle   seguenti:
    «L'Ufficio delle )) dogane». 
    
            
          
                                   Art. 8 
     
     
                              Impresa e Credito 
     
      1. Per agevolare il reinserimento nel lavoro delle donne  prive  di
    un regolare impiego, al decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276,
    sono apportate le seguenti modifiche: 
        a)  all'articolo  54,  comma  1,  lettera  e),  dopo  le   parole
    «qualsiasi eta'» sono aggiunte le  seguenti:  «prive  di  un  impiego
    regolarmente retribuito da almeno sei mesi»; 
        b)  all'articolo  59,  comma  3,  le  parole  «n.2204/2002  della
    Commissione, del 5 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
    delle Comunita' europee il 13 dicembre 2002»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «n.800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008». 
      2. Per ampliare il campo di applicazione dei  soggetti  beneficiari
    del regime di attrazione europea, al comma  1  dell'articolo  41  del
    decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30  luglio
    2010, n.122, dopo  le  parole  «che  intraprendono  in  Italia  nuove
    attivita' economiche» sono inserite le parole «, comprese  quelle  di
    direzione e coordinamento,» (( ed e' aggiunto, in fine,  il  seguente
    periodo:    «La    normativa    dello    Stato    membro    prescelta
    dall'interpellante che trova applicazione e' quella vigente nel primo
    giorno del periodo di imposta  nel  corso  del  quale  e'  presentata
    l'istanza di interpello». )) 
      3. Per accelerare la chiusura delle  procedure  di  amministrazione
    straordinaria che si protraggono da  molti  anni  si  dispone  quanto
    segue: 
        a) entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
    decreto, i commissari liquidatori nominati a norma  dell'articolo  1,
    comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n.296,  nelle  procedure  di
    amministrazione  straordinaria  disciplinate  dal  decreto-legge   30
    gennaio 1979, n.26, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
    aprile 1979, n.95, per le quali non risultino avviate  le  operazioni
    di chiusura, provvedono a pubblicare un  invito  per  la  ricerca  di
    terzi assuntori di concordati  da  proporre  ai  creditori,  a  norma
    dell'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267,  e  secondo
    gli indirizzi impartiti dal Ministero dello sviluppo economico, dando
    preferenza alle proposte riguardanti tutte  le  societa'  del  gruppo
    poste in amministrazione straordinaria; 
        b) in caso di mancata individuazione  dell'assuntore,  entro  sei
    mesi dalla conclusione dei procedimenti di cui (( alla lettera )) a),
    il commissario liquidatore avvia la procedura di cui agli (( articoli
    da 69 a 77 )) del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.270; 
        c) al decreto legislativo 8 luglio 1999, n.270, sono apportate le
    seguenti modifiche: 
        (( 01) all'articolo 38, dopo il comma 2 e' inserito il  seguente:
    )) 
          (( «2-bis. Nei casi di cui  all'articolo  50-bis,  il  Ministro
    dello   sviluppo   economico   puo'   nominare   lo   stesso   organo
    commissariale»; )) 
        1) dopo l'articolo 50 e' aggiunto il seguente: 
        «Art. 50-bis (Cessione di  azienda  o  ramo  d'azienda  nell'anno
    anteriore la dichiarazione di insolvenza). - 1. Nel caso di  cessione
    di azienda o di ramo d'azienda che costituisca l'attivita' prevalente
    dell'impresa cessionaria, in qualsiasi  forma  attuata,  qualora  per
    l'impresa cedente e l'impresa cessionaria sia intervenuta,  anche  in
    tempi  diversi,  la  dichiarazione  dello  stato  di  insolvenza  con
    conseguente apertura della procedura di amministrazione straordinaria
    per entrambe, entro un anno dall'avvenuta cessione, l'impresa cedente
    risponde in solido con l'impresa cessionaria  dei  debiti  da  questa
    maturati fino alla data dell'insolvenza. 
        «2) all'articolo 55, dopo il comma 1,  e'  aggiunto  il  seguente
    comma: 
          «1-bis. Ai fini  dell'applicazione  dell'articolo  50  bis,  il
    Ministro dello sviluppo  economico  adotta  le  direttive  idonee  ad
    assicurare  che  i  programmi  delle  procedure  siano  coordinati  e
    finalizzati alla salvaguardia  dell'unita'  operativa  dei  complessi
    aziendali dell'impresa cedente e dell'impresa cessionaria.»; 
        (( 3) gli articoli 38, comma  2-bis,  50-bis  e  55  del  decreto
    legislativo 8 luglio 1999, n. 270, come modificato  dalle  precedenti
    lettere  si  applicano  anche  alle  procedure   di   amministrazione
    straordinaria in corso di svolgimento alla data di entrata in  vigore
    della presente disposizione. In tal caso, il Ministro dello  sviluppo
    economico puo', entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore
    della legge di conversione del presente decreto, nominare un nuovo  e
    unico  organo  commissariale.  I   commissari   in   carica   cessano
    dall'incarico alla data della nomina del nuovo organo»; )) 
        4) l'articolo 47, (( comma 1, )) e' sostituito dal seguente: 
          «1.  L'ammontare  del   compenso   spettante   al   commissario
    giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del comitato di
    sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione  sono  determinati
    con regolamento del Ministro dello sviluppo  economico,  di  concerto
    con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  I  criteri   di
    determinazione del compenso dei Commissari straordinari devono  tener
    conto dell'impegno connesso alla gestione dell'esercizio dell'impresa
    e  dei  risultati  conseguiti   dalla   procedura   con   riferimento
    all'attuazione  dell'indirizzo  programmatico   prescelto   a   norma
    dell'articolo 27, comma  2,  e  del  raggiungimento  degli  obiettivi
    fissati nel programma in ordine ai tempi e al grado di  soddisfazione
    dei  creditori  e  al  complessivo  costo  della  procedura.  Per  la
    liquidazione  del  compenso   ai   commissari   straordinari,   trova
    applicazione l'articolo 39, commi 2, 3 e 4, (( del regio  decreto  ))
    16 marzo 1942, n. 267»; 
        5) (( al comma 1 )) dell'articolo 56,  dopo  la  lettera  d),  e'
    aggiunta la seguente: 
          d-bis) i costi generali e  specifici  complessivamente  stimati
    per l'attuazione della procedura, con  esclusione  del  compenso  dei
    commissari e del comitato di sorveglianza.». 
      4. Al fine di favorire il riequilibrio territoriale dei  flussi  di
    credito per gli investimenti a medio-lungo termine  delle  piccole  e
    medie  imprese  del  Mezzogiorno  e  sostenere  progetti  etici   nel
    Mezzogiorno, sono apportate le modificazioni che seguono: 
        a) possono  essere  emessi  specifici  Titoli  di  Risparmio  per
    l'Economia Meridionale (di  seguito  «Titoli»)  da  parte  di  banche
    italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad  operare  in
    Italia, in osservanza delle previsioni del (( testo unico delle leggi
    in materia bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1º
    settembre  1993,  n.  385,  e  delle  ))  relative  disposizioni   di
    attuazione delle Autorita' creditizie; 
        b)  i  Titoli  sono  strumenti  finanziari  aventi  scadenza  non
    inferiore a diciotto mesi; sono titoli nominativi ovvero al portatore
    e corrispondono interessi con periodicita'  almeno  annuale;  possono
    essere sottoscritti da persone fisiche  non  esercenti  attivita'  di
    impresa; sono assoggettati alla disciplina del decreto legislativo 24
    febbraio 1998, n. 58, Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione  I;  non
    sono strumenti finanziari subordinati,  irredimibili  o  rimborsabili
    previa autorizzazione della Banca d'Italia di  cui  all'articolo  12,
    comma 7, del (( testo unico di cui al citato decreto  legislativo  n.
    385 del 1993, )) ne' altri strumenti computabili  nel  patrimonio  di
    vigilanza; 
        c) le disposizioni del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239
    si applicano agli strumenti finanziari (( di cui alle lettere a) e b)
    del presente comma. )) Sugli interessi relativi  ai  suddetti  titoli
    l'imposta sostitutiva  di  cui  all'articolo  2  del  citato  decreto
    legislativo n. 239 del 1996 si applica nella misura del 5 per  cento.
    Per  i  rapporti  di  gestione  individuale  di  portafoglio  di  cui
    all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,  gli
    interessi e gli altri proventi dei titoli di cui alla lettera a)  non
    concorrono alla determinazione del risultato della  gestione  secondo
    le disposizioni di cui alla lettera d); 
        d) i  Titoli  possono  essere  emessi  per  un  importo  nominale
    complessivo massimo di 3 miliardi di euro annui. Il predetto  importo
    e' eventualmente modificato entro il 31  gennaio  di  ogni  anno  con
    decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  di  natura  non
    regolamentare; 
        e) per ciascun gruppo bancario il limite massimo di emissione  e'
    pari al 20 per cento dell'importo nominale complessivo annuo  di  cui
    alla lettera d). Per singole banche non facenti parte  di  un  gruppo
    bancario, il limite massimo  e'  del  5  per  cento.  In  ogni  caso,
    l'emissione di Titoli (( di cui alle lettere da )) a) a d)  non  puo'
    superare il 30 per cento del patrimonio di vigilanza consolidato  del
    gruppo bancario o individuale della banca non  facente  parte  di  un
    gruppo bancario; 
        f) con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
    natura non regolamentare sono stabilite eventuali ulteriori modalita'
    attuative e di monitoraggio dei Titoli di  Risparmio  per  l'Economia
    Meridionale; 
        g) sono abrogati i commi da 178 a 181 dell'articolo  2  ((  della
    legge 23 dicembre 2009, n.191. )) 
        (( 4-bis. Al fine di  promuovere  l'accesso  al  microcredito  da
    parte delle  piccole  e  medie  imprese  sono  adottate  le  seguenti
    disposizioni: )) 
        ((  a)  il  Comitato  nazionale  italiano   permanente   per   il
    microcredito, di cui all'articolo 4-bis, comma 8,  del  decreto-legge
    10 gennaio 2006, n.2, convertito, con modificazioni, dalla  legge  11
    marzo 2006, n.81, e' costituito in ente pubblico non economico dotato
    di autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale, contabile e
    finanziaria, e assume la  denominazione  di  Ente  nazionale  per  il
    microcredito, di seguito denominato «Ente»; )) 
        ((  b)  all'Ente  vengono  attribuite   le   funzioni   di   ente
    coordinatore  nazionale  con  compiti   di   promozione,   indirizzo,
    agevolazione,   valutazione   e    monitoraggio    degli    strumenti
    microfinanziari promossi dall'Unione europea nonche' delle  attivita'
    microfinanziarie realizzate a valere su fondi dell'Unione europea; )) 
        (( c) lo statuto dell'Ente,  approvato  dal  consiglio  nazionale
    dell'Ente, d'intesa con la Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
    puo' essere modificato con delibera del consiglio nazionale dell'Ente
    stesso trasmessa al Ministero vigilante; )) 
        (( d) i componenti degli organi dell'Ente,  il  segretario  e  il
    vice segretario generale in carica alla data  di  entrata  in  vigore
    della legge di conversione  del  presente  decreto  permangono  nella
    carica per un periodo di quattro anni e possono essere  riconfermati;
    )) 
        (( e) gli emolumenti spettanti agli organi in base alla  delibera
    del consiglio di  amministrazione  del  Comitato  nazionale  italiano
    permanente per il microcredito in data 17 febbraio 2009, diminuiti in
    conformita' alle disposizioni di cui all'articolo  6,  comma  3,  del
    decreto-legge 31 maggio 2010, n.78,  convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 30 luglio 2010, n.122, non possono essere  aumentati  nei
    due esercizi contabili successivi alla  data  di  entrata  in  vigore
    della legge di conversione del presente decreto; )) 
        (( f) ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali,
    l'Ente puo' avvalersi di un contingente di personale non superiore  a
    20 unita'. Di tale contingente, un numero non superiore a  15  unita'
    puo' essere acquisito da  altre  pubbliche  amministrazioni  mediante
    collocamento in posizione di comando o fuori  ruolo,  secondo  quanto
    previsto dai rispettivi ordinamenti, con contestuale indisponibilita'
    dei posti nell'amministrazione  di  provenienza.  All'attuazione  del
    periodo precedente si provvede nell'ambito delle risorse  finanziarie
    destinate a  legislazione  vigente  al  Comitato  nazionale  italiano
    permanente per il microcredito. Le restanti 5 unita'  possono  essere
    reclutate  a  tempo  indeterminato  mediante  procedure   concorsuali
    pubbliche a valere sulle facolta' assunzionali della  Presidenza  del
    Consiglio dei ministri.  In  relazione  alle  assunzioni  di  cui  al
    periodo precedente, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
    ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
    da adottare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
    della legge di conversione del presente  decreto,  si  provvede  alla
    riduzione della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei
    ministri e alla definizione delle modalita'  di  trasferimento  delle
    corrispondenti risorse finanziarie all'Ente; )) 
        (( g) le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero
    dello  sviluppo  economico  per  interventi  a  favore  del  Comitato
    nazionale italiano permanente per  il  microcredito  sono  trasferite
    all'Ente. Le spese per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ente,
    ivi incluse le spese per il personale, sono  autorizzate  nei  limiti
    delle risorse di cui al presente comma. )) 
      5. Per favorire l'operativita' nonche' per garantire la  disciplina
    del Fondo di garanzia sono apportate le modifiche che seguono: 
        a) all'articolo 1, comma  847,  della  legge  27  dicembre  2006,
    n.296, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          1) le parole «del Fondo di cui all'articolo 15  della  legge  7
    agosto 1997, n.266,» sono soppresse; 
          2) le parole «vengono soppressi» sono sostituite  dalle  parole
    «viene soppresso»; 
          3) dopo (( le parole )) «il Fondo opera con interventi mirati a
    facilitare operazioni» sono aggiunte le parole « (( di finanziamento,
    )) ». 
        b) ai fini di una  migliore  finalizzazione  verso  l'accesso  al
    credito e lo sviluppo delle piccole e medie imprese degli  interventi
    del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma  100,  lettera  a)
    della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' per  un  utilizzo  piu'
    efficiente delle risorse finanziarie  disponibili,  con  decreti  del
    Ministro dello sviluppo economico (( di concerto con il  ))  Ministro
    dell'economia e delle finanze, possono essere modificati e  integrati
    i criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e  per  la
    gestione del Fondo di cui al decreto del (( Ministro  dell'industria,
    del commercio  e  dell'artigianato  ))  31  maggio  1999,  n.  248  e
    successivi    decreti    attuativi,    anche    introducendo    delle
    differenziazioni in termini di percentuali di finanziamento garantito
    e  di  onere  della  garanzia  in  modo  da  meglio   perseguire   le
    finalizzazioni sopra  citate.  A  tali  fini,  il  Fondo  puo'  anche
    sostenere con garanzia concessa  a  titolo  oneroso  il  capitale  di
    rischio investito da fondi comuni di investimento  mobiliari  chiusi.
    Le predette modifiche riguardanti il funzionamento del  Fondo  devono
    complessivamente assicurare il rispetto degli  equilibri  di  finanza
    pubblica; 
        c) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,  n.311,  dopo  il
    comma 361, sono aggiunti i seguenti: 
          «361-bis. Fermo restando quanto previsto dai  commi  358,  359,
    360 e 361, (( una quota fino al 50 per cento )) delle risorse di  cui
    al comma 354 che risultino  inutilizzate  al  30  giugno  2011  e,  a
    decorrere dall'anno 2012, al 31  dicembre  di  ciascun  anno,  ((  e'
    destinata )) al  finanziamento  agevolato  delle  imprese  attraverso
    l'intermediazione di enti  creditizi  con  priorita'  per  quelle  di
    dimensioni  piccole  e  medie  e   anche   mediante   meccanismi   di
    condivisione  del  rischio  creditizio,  nel  rispetto  dei  seguenti
    criteri: 
          a) l'intensita' dell'agevolazione per le  imprese  beneficiarie
    non puo' superare la quota di aiuto di Stato definita  «de  minimis»,
    di cui al Regolamento  (CE)  n.1998/2006  della  Commissione  del  15
    dicembre 2006; 
          b) la  durata  dei  finanziamenti  agevolati  non  puo'  essere
    superiore  a   quindici   anni,   ad   eccezione   delle   iniziative
    infrastrutturali, per le quali non puo'  essere  superiore  a  trenta
    anni; 
          c) il rimborso delle spese di gestione di cui al comma  360  e'
    posto,  per  il  cinquanta  per  cento,  a   carico   delle   imprese
    finanziate.». 
          «361-ter. Ai fini (( del comma 361-bis ))  sono  da  intendersi
    come inutilizzate le risorse per le  quali  non  siano  ancora  state
    pubblicate  le  modalita'  attuative  del  procedimento   automatico,
    valutativo o negoziale, ovvero, per i  procedimenti  gia'  in  corso,
    quelle destinate ad iniziative per le quali non  risulti  avviata  la
    relativa valutazione, nonche' quelle  derivanti  da  rimodulazione  o
    rideterminazione delle agevolazioni concedibili. Sono da  intendersi,
    altresi', come inutilizzate le  risorse  provenienti  da  rientri  di
    capitale dei finanziamenti gia'  erogati  e  da  revoche  formalmente
    comminate,  che  abbiano  avuto  luogo  nell'anno   precedente,   non
    riallocate dal CIPE, ovvero, se riallocate nell'anno precedente,  per
    le quali siano verificate le condizioni di cui al periodo precedente. 
          «361-quater. Dall'attuazione dei commi 361-bis  e  361-ter  non
    devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
    pubblica. Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
    dell'economia e  delle  finanze  possono  essere  definiti  ulteriori
    criteri e modalita' di attuazione degli stessi.»; 
          d) all'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n.108, le
    parole: «aumentato della  meta'.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
    «aumentato di un quarto, cui si  aggiunge  un  margine  di  ulteriori
    quattro punti percentuali. La differenza tra il  limite  e  il  tasso
    medio non puo' essere superiore a otto punti percentuali.». 
          e)  all'articolo  23-bis,  comma  9,   secondo   periodo,   del
    decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 6 agosto 2008, n.133, dopo le parole «societa' quotate in
    mercati regolamentati e» sono aggiunte le seguenti: «alle societa' da
    queste   direttamente   o   indirettamente   controllate   ai   sensi
    dell'articolo 2359 del codice civile, nonche'»; 
          (( f) dopo il comma 2 dell'articolo 118 del testo unico di  cui
    al decreto legislativo  1º  settembre  1993,  n.  385,  e  successive
    modificazioni, e' inserito il seguente: )) 
          (( « 2-bis. Se  il  cliente  non  e'  un  consumatore  ne'  una
    micro-impresa come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del
    decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti  di  durata
    diversi da quelli a  tempo  indeterminato  di  cui  al  comma  1  del
    presente articolo possono  essere  inserite  clausole,  espressamente
    approvate dal cliente, che prevedano la possibilita' di modificare  i
    tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi  e  condizioni,
    predeterminati nel contratto )) »; 
          (( g) le disposizioni del comma  2-bis  dell'articolo  118  del
    testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.  385,
    introdotto dalla  lettera  ))  ((  f)  del  presente  comma,  non  si
    applicano ai contratti in corso alla data di entrata  in  vigore  del
    presente decreto. Le modifiche introdotte ai contratti in corso  alla
    predetta data sono inefficaci. )) 
      6.  La  materia  della  «rinegoziazione  dei  contratti  di   mutuo
    ipotecario» e' regolata come segue: 
        a)  fino  al  31  dicembre  2012  il  mutuatario  che   -   prima
    dell'entrata in vigore (( del presente decreto )) - ha  stipulato,  o
    si e' accollato anche a seguito di  frazionamento,  un  contratto  di
    mutuo ipotecario di importo originario non superiore a  ((  200  mila
    euro, )) per l'acquisto o la ristrutturazione di  unita'  immobiliari
    adibite ad abitazione, a tasso e a rata variabile per tutta la durata
    del  contratto,  ha  diritto  di   ottenere   dal   finanziatore   la
    rinegoziazione del mutuo alle condizioni  di  cui  alla  lettera  b),
    qualora  al  momento  della   richiesta   presenti   un'attestazione,
    rilasciata da soggetto abilitato,  dell'indicatore  della  situazione
    economica equivalente (ISEE) non superiore a (( 35 mila euro e, salvo
    diverso accordo  tra  le  parti,  ))  non  abbia  avuto  ritardi  nel
    pagamento delle rate del mutuo; 
        b) la rinegoziazione assicura, (( in funzione delle esigenze  del
    cliente, per un periodo pari alla durata residua del finanziamento o,
    con  l'accordo  del   cliente,   per   un   periodo   inferiore,   ))
    l'applicazione di un tasso annuo  nominale  fisso  non  superiore  al
    tasso che si ottiene in base al minore tra l'IRS in euro a 10 anni  e
    l'IRS in euro di durata pari alla durata residua del mutuo ovvero, se
    non disponibile, la quotazione dell'IRS  per  la  durata  precedente,
    riportato alla data di  rinegoziazione  alla  pagina  ISDAFIX  2  del
    circuito (( Reuters, ))  maggiorato  di  uno  spread  pari  a  quello
    indicato, ai fini della determinazione del tasso,  nel  contratto  di
    mutuo; 
        c) il mutuatario e il  finanziatore  possono  concordare  che  la
    rinegoziazione  di  cui  alle  precedenti  lettere   comporti   anche
    l'allungamento del piano di rimborso del mutuo per un periodo massimo
    di cinque anni, purche' la durata residua del  mutuo  all'atto  della
    rinegoziazione non diventi superiore a venticinque anni; 
        d) le garanzie  ipotecarie  gia'  prestate  a  fronte  del  mutuo
    oggetto  di  rinegoziazione  ai  sensi  ((  del  presente  comma   ))
    continuano ad assistere il rimborso, secondo le modalita'  convenute,
    del debito che risulti alla originaria  data  di  scadenza  di  detto
    mutuo, senza il compimento di alcuna formalita' o annotazione.  Resta
    fermo  quanto  previsto  dall'articolo  39,  comma  5,  del   decreto
    legislativo 1º settembre 1993, n. 385. La disposizione di cui (( alla
    presente lettera )) si applica anche al finanziamento  erogato  dalla
    banca al mutuatario in qualita' di  debitore  ceduto  nell'ambito  di
    un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero di
    emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge  30
    aprile 1999, n. 130, al fine di  consentire  il  rimborso  del  mutuo
    secondo  il  piano  di  ammortamento  in  essere  al  momento   della
    rinegoziazione. In tal caso la banca e' surrogata  di  diritto  nelle
    garanzie ipotecarie, senza  il  compimento  di  alcuna  formalita'  o
    annotazione, ma la surroga ha effetto solo a  seguito  dell'integrale
    soddisfacimento del credito vantato dal cessionario del mutuo oggetto
    dell'operazione di cartolarizzazione o di emissione  di  obbligazioni
    bancarie garantite; 
        e) qualora la banca, al fine di realizzare la  rinegoziazione  di
    cui alle lettere precedenti,  riacquisti  il  credito  in  precedenza
    oggetto  di  un'operazione  di  cartolarizzazione  con  cessione  dei
    crediti ovvero di emissione di obbligazioni  bancarie  garantite,  la
    banca  cessionaria  ne  da'  notizia  mediante  pubblicazione   nella
    Gazzetta Ufficiale, anche mediante un unico avviso relativo a tutti i
    crediti acquistati dallo stesso cedente. I privilegi e le garanzie di
    qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque  esistenti  a  favore
    del cedente, conservano la loro validita' ed il loro grado  a  favore
    della  banca  cessionaria  senza  bisogno  di  alcuna  formalita'   o
    annotazione. 
      7. Per allineare allo standard europeo l'esercizio del credito sono
    apportate le seguenti modifiche: 
        a) l'articolo 20, comma 1, del  Decreto  Legislativo  27  gennaio
    2010, n.11, e' sostituito dal seguente: 
          «1. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore assicura
    che dal momento della ricezione dell'ordine l'importo dell'operazione
    venga accreditato sul conto del prestatore di  servizi  di  pagamento
    del beneficiario entro la fine della giornata  operativa  successiva.
    Fino al 1º gennaio 2012 le parti di un contratto per  la  prestazione
    di servizi di pagamento possono concordare di applicare un termine di
    esecuzione diverso da quello previsto dal  primo  periodo  ovvero  di
    fare riferimento al termine indicato dalle regole stabilite  per  gli
    strumenti di pagamento dell'area unica dei pagamenti in euro che  non
    puo' comunque essere superiore  a  tre  giornate  operative.  Per  le
    operazioni di pagamento disposte  su  supporto  cartaceo,  i  termini
    massimi di cui ai periodi precedenti possono essere prorogati di  una
    ulteriore giornata operativa.»; 
        b) al Regio Decreto 21 dicembre 1933, n.1736, sono  apportate  le
    seguenti modifiche: 
          (( 1) all'articolo 31 e' aggiunto, in fine, il seguente  comma:
    )) «L'assegno bancario puo' essere presentato al pagamento, anche nel
    caso  previsto  dall'articolo  34,  in   forma   sia   cartacea   sia
    elettronica.»; 
          (( 2)  il  numero  3)  del  primo  comma  dell'articolo  45  e'
    sostituito dal seguente: )) 
          (( «3) con dichiarazione )) della Banca d'Italia, quale gestore
    delle stanze di compensazione o delle attivita' di compensazione e di
    regolamento delle operazioni relative agli  assegni,  attestante  che
    l'assegno bancario, presentato in forma  elettronica,  non  e'  stato
    pagato.»; 
          (( 3) all'articolo 61 e' aggiunto, in fine, il seguente  comma:
    ))  «Il  protesto  o  la  constatazione  equivalente  possono  essere
    effettuati in forma elettronica sull'assegno presentato al  pagamento
    in forma elettronica.»; 
          4) all'articolo 86, (( primo comma, e' aggiunto,  in  fine,  il
    seguente periodo: )) «All'assegno circolare si  applica  altresi'  la
    disposizione dell'assegno bancario di cui all'articolo 31,  ((  terzo
    comma. )) 
        (( c) all'articolo 66 del regio decreto 21 dicembre 1933, n.1736,
    e' aggiunto, in fine, il seguente comma: )) 
          (( «Le copie informatiche )) di assegni cartacei  sostituiscono
    ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la  loro
    conformita' all'originale  e'  assicurata  dalla  banca  negoziatrice
    mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle
    disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate  ai  sensi  ((
    dell'articolo 8, comma 7, lettere d)  ed  e),  del  decreto-legge  13
    maggio 2011, n. 70»; )) 
        d) con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,
    della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12 mesi ((  dalla  data  di
    entrata in vigore del presente decreto, )) il Ministro  dell'Economia
    e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, disciplina  le  modalita'
    attuative delle disposizioni di cui alle precedenti lettere b) e c); 
        e)  la  Banca  d'Italia,  entro  12  mesi   dall'emanazione   del
    regolamento  di  cui  alla  lettera  d),   disciplina   con   proprio
    regolamento le regole tecniche per l'applicazione delle  disposizioni
    di cui alle precedenti lettere e del regolamento ministeriale; 
        (( f) le modifiche apportate al regio decreto 21  dicembre  1933,
    n. 1736, dalla lettera b) del presente comma  entrano  in  vigore  il
    quindicesimo giorno successivo alla )) pubblicazione  nella  Gazzetta
    Ufficiale della Repubblica del regolamento della  Banca  d'Italia  di
    cui alla lettera e); 
        (( f-bis) dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge 15 dicembre
    1990, n. 386, e successive modificazioni, il seguente: )) 
          (( 3-bis. L'autenticazione di  cui  al  comma  3  del  presente
    articolo e' effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del  testo
    unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre
    2000, n. 445. L'autenticazione deve essere rilasciata  gratuitamente,
    tranne i previsti diritti, nella stessa data della  richiesta,  salvo
    motivato diniego». )) 
      8. Per semplificare le operazioni di  portabilita'  dei  mutui,  al
    decreto legislativo 1º  settembre  1993,  n.385,  sono  apportate  le
    seguenti modifiche: 
        a) il comma 6 dell'articolo 40-bis e' sostituito dal seguente: 
          «6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai
    mutui e ai finanziamenti, anche non fondiari, concessi da  banche  ed
    intermediari  finanziari,  ovvero  concessi  da  enti  di  previdenza
    obbligatoria ai propri dipendenti o iscritti.»; 
        b) al comma 2 dell'articolo (( 120 )) -ter, le parole  «e  quelle
    contenute nell'articolo 40-bis» sono soppresse; 
        c) l'articolo 120-quater e' modificato nel modo seguente: 
          1) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Con
    provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio  di  concerto
    con il Ministero della giustizia, stabilite specifiche  modalita'  di
    presentazione, per via telematica, dell'atto di surrogazione.»; 
          2) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
          «7. Nel caso in cui la surrogazione di cui al comma  1  non  si
    perfezioni entro il termine di trenta giorni  lavorativi  dalla  data
    della richiesta al finanziatore originario di avvio  delle  procedure
    di collaborazione da parte del mutuante  surrogato,  il  finanziatore
    originario e' tenuto a risarcire il cliente in  misura  pari  all'uno
    per cento del debito residuo del finanziamento  per  ciascun  mese  o
    frazione di mese di ritardo.  Resta  ferma  la  possibilita'  per  il
    finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso
    in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili.»; 
        2) al comma 9, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
          «a-bis)  si  applicano  ai  soli  contratti  di   finanziamento
    conclusi da intermediari bancari e finanziari con persone  fisiche  o
    micro-imprese, come definite dall'articolo 1, comma  1,  lettera  t),
    del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11»; 
        d)  l'articolo  161,  comma  7-quater  e'  modificato  nel   modo
    seguente: 
          1) le parole «comma 1» sono sostituite dalle  seguenti:  «comma
    3»; 
          2) dopo il periodo: «A tal fine, la  quietanza  rilasciata  dal
    finanziatore originario e il contratto  stipulato  con  il  creditore
    surrogato sono forniti  al  notaio  per  essere  prodotti  unitamente
    all'atto  di  surrogazione.»,  e'  aggiunto  il  seguente:  «Con   il
    provvedimento  di  cui  al  comma  3  dell'articolo  120-quater  sono
    stabilite le modalita' con cui la quietanza, il contratto e l'atto di
    surrogazione   sono    presentati    al    conservatore    al    fine
    dell'annotazione.». 
        9. All'articolo  32  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.78,
    convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.122,
    sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) il comma 2 e' abrogato; 
          b) il comma 3 e' sostituito dai seguenti: «3.  Le  disposizioni
    degli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge 25 settembre  2001,  n.351,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre  2001,  n.410,
    trovano  applicazione,  in  ogni  caso,  per  i   fondi   partecipati
    esclusivamente da uno o piu' dei seguenti partecipanti: 
            a) Stato o ente pubblico; 
            b) Organismi d'investimento collettivo del risparmio; 
            c)  Forme  di  previdenza  complementare  nonche'   enti   di
    previdenza obbligatoria; 
            d) Imprese di assicurazione, limitatamente agli  investimenti
    destinati alla copertura delle riserve tecniche; 
            e) Intermediari bancari e finanziari assoggettati a forme  di
    vigilanza prudenziale; 
            f) Soggetti e patrimoni  indicati  nelle  precedenti  lettere
    costituiti all'estero in paesi o territori che consentano uno scambio
    d'informazioni finalizzato ad individuare i beneficiari effettivi del
    reddito o del risultato della gestione e  sempreche'  siano  indicati
    nel decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di  cui
    all'articolo 168-bis, comma 1, del  Testo  unico  delle  imposte  sui
    redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
    1986, n.917; 
            g)  enti  privati  residenti   in   Italia   che   perseguano
    esclusivamente le finalita' indicate nell'articolo 1, comma 1,  lett.
    c-bis) del d.lgs. 17 maggio 1999, n.153 nonche' societa' residenti in
    Italia che perseguano esclusivamente finalita' mutualistiche; 
            h) veicoli costituiti  in  forma  societaria  o  contrattuale
    partecipati in misura superiore al 50 per cento dai soggetti indicati
    nelle precedenti lettere. 
      3-bis. Ferma restando l'applicazione degli articoli 6, 8  e  9  del
    decreto-legge   25   settembre   2001,   n.351,    convertito,    con
    modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.410, ai fondi  diversi
    da quelli di cui al  comma  3,  i  redditi  conseguiti  dal  fondo  e
    rilevati nei rendiconti di gestione sono imputati per trasparenza  ai
    partecipanti,  diversi  dai  soggetti  indicati  nel  comma  3,   che
    possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento
    del patrimonio del fondo. La percentuale di partecipazione  al  fondo
    e' rilevata al termine del periodo  d'imposta  o,  se  inferiore,  al
    termine del periodo di gestione del fondo, in proporzione alle  quote
    di partecipazione da essi detenute.  Ai  fini  della  verifica  della
    percentuale  di  partecipazione  nel  fondo  si  tiene  conto   delle
    partecipazioni detenute direttamente o indirettamente per il  tramite
    di societa' controllate, di  societa'  fiduciarie  o  per  interposta
    persona.  Il   controllo   societario   e'   individuato   ai   sensi
    dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del  codice  civile  anche
    per le partecipazioni possedute da soggetti diversi  dalle  societa'.
    Si tiene altresi' conto delle partecipazioni  imputate  ai  familiari
    indicati nell'articolo 5, comma 5, del Testo unico delle imposte  sui
    redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
    1986, n.917. Il partecipante e' tenuto ad attestare alla societa'  di
    gestione del  risparmio  la  percentuale  di  possesso  di  quote  di
    partecipazioni detenute ai sensi del presente comma. Per  i  soggetti
    che possiedono quote di partecipazione in misura non superiore  al  5
    per cento, individuate con  i  criteri  di  cui  al  presente  comma,
    nonche' per i soggetti elencati nel comma 3, resta fermo il regime di
    imposizione dei proventi di cui all'articolo 7 del  decreto-legge  25
    settembre 2001, n.351 convertito, con modificazioni, dalla  legge  23
    novembre 2001, n.410.»; 
        c) il comma 4 e' sostituito dai seguenti: «4. I redditi dei fondi
    imputati ai sensi del comma  3-bis  concorrono  alla  formazione  del
    reddito  complessivo   del   partecipante   indipendentemente   dalla
    percezione e proporzionalmente alla sua quota  di  partecipazione.  I
    medesimi redditi, se  conseguiti  da  soggetti  non  residenti,  sono
    soggetti in ogni caso ad una ritenuta a titolo d'imposta del  20  per
    cento, con le modalita' di cui all'articolo 7  del  decreto-legge  25
    settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
    novembre 2001, n. 410, al momento della loro corresponsione. In  caso
    di cessione, le quote di partecipazione indicate nel comma 3-bis sono
    assimilate  alle  quote  di  partecipazione  in  societa'   ed   enti
    commerciali indicati nell'articolo 5 del testo  unico  delle  imposte
    sui redditi di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
    dicembre 1986, n. 917.  Ai  fini  della  determinazione  dei  redditi
    diversi  di  natura  finanziaria   si   applicano   le   disposizioni
    dell'articolo 68, comma  3,  del  citato  testo  unico.  In  caso  di
    cessione, il costo e' aumentato  o  diminuito,  rispettivamente,  dei
    redditi e delle perdite  imputati  ai  partecipanti  ed  e'  altresi'
    diminuito, fino  a  concorrenza  ((  dei  risultati  ))  di  gestione
    imputati, dei proventi distribuiti ai partecipanti. Relativamente  ai
    redditi imputati ai soggetti residenti ai sensi  del  presente  comma
    non si applica la ritenuta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25
    settembre 2001, n. 351 convertito con modificazioni  nella  legge  23
    novembre 2001, n. 410. 
      4-bis. I partecipanti, diversi da quelli indicati nel comma 3,  che
    alla data del 31 dicembre 2010 detenevano una quota di partecipazione
    al fondo superiore al 5 per cento, determinata con i criteri  di  cui
    al comma 3-bis, sono tenuti a  corrispondere  un'imposta  sostitutiva
    delle imposte sui redditi (( nella misura ))  del  5  per  cento  del
    valore medio delle quote possedute nel periodo  d'imposta  risultante
    dai prospetti periodici redatti nel periodo d'imposta 2010. Il  costo
    di sottoscrizione o di acquisto delle quote e'  riconosciuto  fino  a
    concorrenza dei valori che hanno concorso alla formazione della  base
    imponibile per  l'applicazione  dell'imposta  sostitutiva.  Eventuali
    minusvalenze realizzate non sono fiscalmente rilevanti. L'imposta  e'
    versata dal partecipante con le modalita' e nei termini previsti  per
    il versamento a saldo delle imposte  risultanti  dalla  dichiarazione
    dei redditi relativa al periodo d'imposta 2011. L'imposta puo' essere
    versata  a  cura  della  societa'  di  gestione   del   risparmio   o
    dell'intermediario depositario  delle  quote  in  due  rate  di  pari
    importo, rispettivamente, entro il 16 dicembre 2011 ed  entro  il  16
    giugno 2012. A tal fine  il  partecipante  e'  tenuto  a  fornire  la
    provvista. In mancanza, la societa' di gestione  del  risparmio  puo'
    effettuare la  liquidazione  parziale  della  quota  per  l'ammontare
    necessario al versamento dell'imposta.»; 
        d)  il  comma  5  e'  sostituito   dal   seguente:   «5.   Previa
    deliberazione dell'assemblea dei partecipanti, per i fondi  che  alla
    data del 31  dicembre  2010  presentavano  un  assetto  partecipativo
    diverso da quello  indicato  nel  comma  3  e  nei  quali  almeno  un
    partecipante  deteneva  quote  per  un   ammontare   superiore   alla
    percentuale indicata nel comma 3-bis, la  societa'  di  gestione  del
    risparmio puo' altresi' deliberare  entro  il  31  dicembre  2011  la
    liquidazione del fondo comune d'investimento. In tal caso la societa'
    di gestione del risparmio preleva, a titolo  di  imposta  sostitutiva
    delle imposte sui redditi, un ammontare  pari  al  7  per  cento  del
    valore netto  del  fondo  risultante  dal  prospetto  redatto  al  31
    dicembre 2010. L'imposta e' versata dalla societa'  di  gestione  del
    risparmio nella misura del 40 per cento entro il 31 marzo 2012 ((  e,
    per la restante parte, )) in due rate di pari importo da versarsi, la
    prima entro il 31 marzo 2013 e la seconda entro il 31 marzo 2014.  La
    liquidazione deve essere conclusa nel termine massimo di cinque anni.
    Sui risultati conseguiti dal 1º gennaio 2011 e fino alla  conclusione
    della liquidazione la societa'  di  gestione  del  risparmio  applica
    un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi  e  dell'IRAP  nella
    misura del 7 per cento. Non si applicano le  disposizioni  dei  commi
    3-bis e 4-bis. L'imposta sostitutiva e'  versata  dalla  societa'  di
    gestione  del  risparmio  ((  entro  il  16  febbraio  ))   dell'anno
    successivo rispetto a ciascun anno di durata della liquidazione.»; 
        e) il primo periodo del comma 5-bis e' sostituito  dal  seguente:
    «Nell'ipotesi indicata nel comma 5 non si applica la ritenuta di  cui
    all'articolo  7  del  decreto-legge  25  settembre  2001,   n.   351,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,
    e successive modificazioni e i proventi non sono  imponibili  fino  a
    concorrenza dell'ammontare assoggettato  all'imposta  sostitutiva  di
    cui al comma 5 (( , secondo periodo. )) »; 
        f) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9.  Con  provvedimento
    del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite  le  modalita'
    di attuazione delle disposizioni contenute nei commi 3-bis, 4,  4-bis
    e 5.». 
      10. (soppresso). 
      11.  Al  fine  di  agevolare  l'applicazione   delle   disposizioni
    contenute (( nel regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del  21
    giugno  2005,  relativo  al  finanziamento  della  politica  agricola
    comune, e in particolare dei pagamenti diretti agli  agricoltori,  in
    conformita' all'articolo 43  del  regolamento  (CE)  n.  73/2009  del
    Consiglio, del  19  gennaio  2009,  e  agli  articoli  12  e  27  del
    regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009,
    )) e' consentita la  cessione  dei  relativi  crediti  agli  Istituti
    finanziari   a   condizione   che   l'operazione   finanziaria    sia
    contabilizzata come sconto di credito tra soggetti privati, in deroga
    (( al terzo comma dell'articolo 2 del decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727. )) 
      12. Entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
    presente decreto, con decreto del Ministro delle  politiche  agricole
    alimentari e forestali, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
    delle finanze, sono definite le modalita'  di  cessione  dei  crediti
    derivanti  dai  finanziamenti   della   Politica   Agricola   Comune,
    assicurando l'assenza  di  effetti  negativi  sui  saldi  di  finanza
    pubblica. 
      (( 12-bis. All'articolo 13 del  decreto-legge  30  settembre  2003,
    n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,
    n.326,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le   seguenti
    modificazioni: )) 
        (( a) al  comma  1,  dopo  le  parole:  «consorzi  con  attivita'
    esterna», ovunque ricorrono, sono inserite le  seguenti:  «nonche'  a
    quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti»; )) 
        (( b) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,
    nonche' da liberi professionisti». )) 
    
            
          
                                 Art. 8 bis 
     
     
           Cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento 
     
      (( 1. In caso di regolarizzazione dei  pagamenti,  le  segnalazioni
    relative a ritardi di pagamento da  parte  delle  persone  fisiche  o
    giuridiche gia' inserite nelle banche dati devono  essere  cancellate
    entro  cinque  giorni  lavorativi  dalla   comunicazione   da   parte
    dell'istituto di credito ricevente il pagamento, che deve  provvedere
    alla  richiesta  di  estinzione  entro  e  non  oltre  sette   giorni
    dall'avvenuto pagamento. )) 
      (( 2. Le segnalazioni  gia'  registrate,  se  relative  al  mancato
    pagamento di rate mensili di numero inferiore a  sei  o  di  un'unica
    rata semestrale, devono essere estinte entro il termine  di  quindici
    giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
    presente decreto. )) 
      (( 3. La Banca d'Italia  e'  autorizzata  ad  apportare  le  dovute
    modifiche alla  circolare  11  febbraio  1991,  n.139,  e  successivi
    aggiornamenti, per l'attuazione del presente articolo. )) 
    
            
          
                                   Art. 9 
     
     
                               Scuola e merito 
     
      1. Al fine di qualificare e rendere tempestiva  l'individuazione  e
    l'attuazione  di  iniziative  e  progetti  strategici  di   rilevante
    interesse per la promozione ed attuazione di investimenti in  materia
    di ricerca scientifica e tecnologica e sviluppo  sperimentale,  anche
    coordinati  o  integrabili  con   analoghe   iniziative   di   natura
    prevalentemente industriale, nonche' per concorrere sul  piano  della
    ricerca alla attrazione  di  investimenti  e  alla  realizzazione  di
    progetti di sviluppo o di infrastrutture  tecnologiche  di  rilevanti
    dimensioni a beneficio della comunita' scientifica, accademica e  per
    il rafforzamento della struttura produttiva  del  Paese,  soprattutto
    nelle aree svantaggiate e in quelle  del  Mezzogiorno,  il  Ministero
    dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, (( d'intesa con il
    Ministero dello sviluppo economico, ))  e'  autorizzato  a  stipulare
    appositi contratti di programma per la ricerca con soggetti  pubblici
    e  privati,  anche  in  forma  associata,  nonche'   con   distretti,
    denominati «Contratti di programma per la Ricerca Strategica», per la
    realizzazione di  interventi  oggetto  di  programmazione  negoziata,
    secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999,
    n. 297, individuando regole e  procedure  uniformi  ed  eventualmente
    innovative per la piu' efficace e  speditiva  attuazione  e  gestione
    congiunta degli interventi, nonche' per il monitoraggio e la verifica
    dei risultati. (( La disposizione contenuta  nel  presente  comma  si
    applica anche agli accordi di programma previsti dall'articolo 13 del
    decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  scientifica  e
    tecnologica 8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario  alla
    Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001. )) 
      2. Con decreto (( del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
    della ricerca, adottato di concerto con il  Ministro  dello  sviluppo
    economico,  ))  possono  essere  introdotte  disposizioni   volte   a
    stabilire ulteriori modalita' e  termini  di  regolamentazione  dello
    strumento di cui al comma 1, anche in deroga alla  vigente  normativa
    in materia di programmazione negoziata. 
      3. E' istituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti  del  codice
    civile, la Fondazione per il Merito (di seguito «Fondazione») per  la
    realizzazione degli obiettivi di interesse pubblico del Fondo per  il
    merito di cui all'articolo 4 della  legge  30  dicembre  2010,  n.240
    nonche' con lo scopo di promuovere la  cultura  del  merito  e  della
    qualita' degli apprendimenti nel sistema  scolastico  e  nel  sistema
    universitario. Per il raggiungimento dei propri scopi  la  Fondazione
    instaura  rapporti  con  omologhi  enti  ed  organismi  in  Italia  e
    all'estero. Puo' altresi' svolgere funzioni connesse con l'attuazione
    di programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali dell'Unione
    europea, ai sensi della vigente normativa comunitaria. 
      4.  Sono   membri   fondatori   della   Fondazione   il   Ministero
    dell'istruzione,  dell'universita'  e  ((  della  ricerca  ))  ed  il
    Ministero dell'economia e  delle  finanze,  ai  quali  viene  inoltre
    attribuita la vigilanza sulla Fondazione medesima. 
      5. Lo statuto  della  Fondazione,  e'  approvato  con  decreto  del
    Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   di
    concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
    Ministro della gioventu'. Lo statuto disciplina, inoltre: 
        a) la partecipazione alla Fondazione di  altri  enti  pubblici  e
    privati  nonche'  le  modalita'  con  cui   tali   soggetti   possono
    partecipare  finanziariamente  allo  sviluppo  del   fondo   di   cui
    all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.240; 
        b) l'istituzione e il funzionamento di  un  comitato  consultivo,
    formato da rappresentanti dei Ministeri, dei donatori, (( dei collegi
    di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,  n.240,
    )) e degli studenti, questi ultimi designati dal Consiglio  nazionale
    degli studenti universitari (CNSU), senza nuovi o maggiori oneri  per
    la finanza pubblica. 
      Il decreto di cui al presente comma individua inoltre il contributo
    massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, con
    l'esenzione per gli studenti privi di mezzi, nonche' le modalita'  di
    predisposizione e svolgimento delle stesse. 
      6. Alla Fondazione e' affidata la gestione del Fondo per il  merito
    di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.240, sulla base
    di un'apposita convenzione stipulata con i  ministeri  vigilanti  con
    oneri a carico del Fondo. Con atti del proprio organo deliberante, la
    Fondazione disciplina, tra le altre materie: 
        a) i criteri e le modalita' di restituzione della quota di cui al
    comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge  30  dicembre  2010,
    n.240, prevedendo una graduazione della stessa  in  base  al  reddito
    percepito nell'attivita' lavorativa; 
        b) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni  di  cui
    all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.240 e i criteri  e  le
    modalita' per la loro eventuale differenziazione; 
        c)  i  criteri  e  le  modalita'  di  utilizzo  del  Fondo  e  la
    ripartizione delle risorse del Fondo stesso tra  le  destinazioni  di
    cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.240; 
        d) la predisposizione di  idonee  iniziative  di  divulgazione  e
    informazione, nonche' di  assistenza  a  studenti  e  universita'  in
    merito alle modalita' di accesso agli interventi di cui  al  presente
    articolo; 
        e)  le  modalita'   di   monitoraggio,   con   idonei   strumenti
    informatici,  della  concessione  dei  premi,   dei   buoni   e   dei
    finanziamenti, del rimborso degli  stessi,  nonche'  dell'esposizione
    del fondo. 
      (( 6-bis. La Fondazione  trasmette  al  Ministero  dell'istruzione,
    dell'universita' e della ricerca gli atti di cui  al  comma  6  entro
    cinque giorni dalla loro adozione. Essi si intendono approvati quando
    siano trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione  senza  che  il
    Ministero abbia formulato rilievi. )) 
      7. In attuazione dell'articolo 4  della  legge  30  dicembre  2010,
    n.240, la Fondazione recepisce e si conforma  con  atti  del  proprio
    organo  deliberante  alle  direttive  emanate  mediante  decreti  del
    Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   di
    concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
      8. Alla Fondazione viene demandato il coordinamento operativo della
    somministrazione delle prove nazionali standard previste dal comma  1
    dell'articolo 4  della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  la  cui
    realizzazione e' affidata alle istituzioni del Sistema  nazionale  di
    valutazione  di  cui  all'articolo  2,  comma   ((4-undevicies,   del
    decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. )) 
      9. Fermo quanto indicato al (( comma 15,  ))  il  patrimonio  della
    Fondazione puo' inoltre essere costituito da  apporti  dei  Ministeri
    fondatori ed incrementato da ulteriori apporti dello  Stato,  nonche'
    dalle risorse provenienti da ulteriori soggetti pubblici  e  privati.
    La Fondazione  potra',  altresi',  avere  accesso  alle  risorse  del
    Programma  Operativo  Nazionale  «Ricerca   e   Competitivita'   Fesr
    2007/2013» e di altri programmi cofinanziati  dai  Fondi  strutturali
    europei, nel rispetto della normativa  comunitaria  vigente  e  degli
    obiettivi specifici dei programmi  stessi.  Alla  Fondazione  possono
    essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e
    del patrimonio indisponibile dello Stato. Il trasferimento di beni di
    particolare valore artistico e storico e' effettuato di intesa con il
    Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  e  non  modifica  il
    regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del
    codice civile, dei beni demaniali trasferiti. 
      10. Ai soli fini del perseguimento degli scopi e degli obiettivi di
    cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.240, la Fondazione
    e' autorizzata a concedere finanziamenti  e  rilasciare  garanzie  ai
    soggetti indicati all'articolo 4, comma 1  della  legge  30  dicembre
    2010, n.240. A dette attivita' non si applicano  le  disposizioni  di
    cui al Titolo V del decreto legislativo 1 settembre  1993,  n.385.  I
    suddetti finanziamenti integrano i requisiti di cui  all'articolo  5,
    comma 7, lettera a) e comma 24, del decreto-legge 30 settembre  2003,
    n.269, convertito, con modificazioni, in legge, dall'articolo 1 della
    legge 24 novembre 2003, n.326. 
      11. Al fine di costituire il patrimonio  della  Fondazione  nonche'
    per  la  realizzazione  dello  scopo  della  fondazione,  i  soggetti
    fondatori di fondazioni di interesse nazionale, nonche' gli  enti  ad
    essi succeduti, possono  disporre  la  devoluzione  di  risorse  alla
    Fondazione. 
      12. Tutti gli atti connessi alle operazioni di  costituzione  della
    Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa  sono  esclusi
    da  ogni  tributo  e  diritto  e  vengono  effettuati  in  regime  di
    neutralita' fiscale. 
      13. Nel caso in cui il beneficiario dei buoni di studio di  cui  al
    comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge  30  dicembre  2010,
    n.240 non ottemperi ai versamenti previsti, la Fondazione procede  al
    recupero della somma dovuta, avvalendosi  anche  della  procedura  di
    riscossione  coattiva  mediante  ruolo  ai  sensi  del  decreto   del
    Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e  dell'articolo
    17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.46. 
      14. La restituzione della quota di cui  al  comma  1,  lettera  b),
    dell'articolo 4 della legge 30 dicembre  2010,  n.240  avviene  anche
    attraverso le modalita' di cui al titolo II  ed  al  titolo  III  del
    decreto del Presidente della Repubblica  5  gennaio  1950,  n.180,  e
    successive modifiche. La disposizione di cui all'articolo  54,  primo
    comma, del decreto del Presidente della Repubblica  5  gennaio  1950,
    n.180, e successive modifiche  non  si  applica  alle  operazioni  di
    restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo
    4 della legge 30 dicembre 2010, n.240. 
      15. Per l'attuazione dei commi dal 3 al 14 del presente articolo e'
    autorizzata la spesa per l'anno 2011 di 9 milioni di euro,  a  favore
    del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della (( legge 30  dicembre
    2010, n. 240, )) e di 1 milione di  euro,  per  la  costituzione  del
    fondo di dotazione della Fondazione. A favore  della  Fondazione,  e'
    altresi' autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a  decorrere
    dall'anno 2012. 
      16. All'articolo  4  della  legge  30  dicembre  2010,  n.240  sono
    apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 3 sono soppresse le lettere c), d), i), l) ed m); 
        b) i commi 5 e 9 sono (( abrogati. )) 
      17.  Per  garantire  continuita'  nella  erogazione  del   servizio
    scolastico e educativo e conferire il  maggiore  possibile  grado  di
    certezza  nella  pianificazione  degli  organici  della  scuola,  nel
    rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, in esito ad
    una specifica sessione negoziale concernente  interventi  in  materia
    contrattuale per il personale della Scuola, che assicuri il  rispetto
    del criterio di invarianza  finanziaria,  con  decreto  del  Ministro
    dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
    Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  per  la
    pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,   nel   rispetto   degli
    obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, e'  definito  un
    piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato, di  personale
    docente, educativo ed ATA, per gli anni  2011-2013,  sulla  base  dei
    posti  vacanti  e  disponibili  in  ciascun  anno,   delle   relative
    cessazioni del predetto personale e degli effetti del (( processo  di
    riforma previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25  giugno  2008,
    n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
    133; )) il piano puo' prevedere la retrodatazione giuridica dall'anno
    scolastico 2010-2011 di quota parte  delle  assunzioni  di  personale
    docente e ATA sulla base dei posti vacanti e disponibili relativi  al
    medesimo anno scolastico 2010-2011, fermo restando il rispetto  degli
    obiettivi programmati dei saldi di  finanza  pubblica.  Il  piano  e'
    annualmente     verificato     dal     Ministero     dell'istruzione,
    dell'universita'  e  della  ricerca,  d'intesa   con   il   Ministero
    dell'economia e delle finanze e (( con la  Presidenza  del  Consiglio
    dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ))  ai  fini  di
    eventuali rimodulazioni che si dovessero  rendere  necessarie,  fermo
    restando il regime autorizzatorio in materia  di  assunzioni  di  cui
    all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449  e
    successive  modificazioni.  ((   Al   personale   docente   a   tempo
    determinato,  assegnato  a  pluriclassi,  che  presta  effettivamente
    servizio in modo  continuativo  e'  riconosciuto  il  diritto  a  una
    speciale valutazione del servizio  prestato  nelle  sedi  considerate
    situate in zona disagiata, secondo criteri definiti con  decreto  del
    Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. )) 
      18. All'articolo 10 del decreto legislativo 6  settembre  2001,  n.
    368, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis.  Stante  quanto
    stabilito dalle disposizioni (( di  cui  all'articolo  40,  comma  1,
    della legge 27 dicembre 1997, n.  449,  e  successive  modificazioni,
    all'articolo 4, comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999,  n.  124,  e
    all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
    165, )) sono altresi' esclusi dall'applicazione del presente  decreto
    i contratti a tempo determinato stipulati per il  conferimento  delle
    supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessita'  di
    garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo
    anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA  con
    rapporto di lavoro a tempo indeterminato  ed  anche  determinato.  In
    ogni caso non si applica l'articolo  5,  comma  4-bis,  del  presente
    decreto.». 
      (( 19. All'articolo 4 del decreto-legge  3  luglio  2001,  n.  255,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto  2001,  n.  333,
    sono apportate le seguenti modificazioni: )) 
        (( a) ai commi 1 e 2, le parole: «31 luglio», ovunque  ricorrono,
    sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto»; )) 
        (( b) il comma 3 e' abrogato. )) 
      20. Il primo periodo dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge  7
    aprile 2004, n. 97, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
    giugno 2004, n. 143, (( e' sostituito dal seguente: «A  decorrere  ))
    dall'anno scolastico 2011/2012, (( senza  possibilita'  di  ulteriori
    nuovi inserimenti, )) l'aggiornamento delle graduatorie, divenute  ad
    esaurimento (( in forza dell'articolo ))  1,  comma  605,  lett.  c),
    della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  e'  effettuato  con  cadenza
    triennale e con possibilita' di trasferimento in  un'unica  provincia
    (( secondo  il  proprio  punteggio,  nel  rispetto  della  fascia  di
    appartenenza. L'aggiornamento delle graduatorie di istituto,  di  cui
    all'articolo 5, comma 5,  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
    Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007,  n.  131,  per  il
    conferimento delle supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della
    legge 3 maggio 1999, n. 124, e' effettuato con cadenza triennale». )) 
      (( 21. Il primo periodo del comma 3  dell'articolo  399  del  testo
    unico di cui al  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  e
    successive modificazioni, e'  sostituito  dal  seguente:  «I  docenti
    destinatari di nomina  a  tempo  indeterminato  decorrente  dall'anno
    scolastico   2011/2012    possono    chiedere    il    trasferimento,
    l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia  dopo
    cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarita'». )) 
      (( 21-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 2, 3  e
    4, del decreto-legge 25  settembre  2009,  n.  134,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167,  restano  valide
    anche con riferimento all'anno scolastico 2011/2012, relativamente al
    personale della scuola che, nel suddetto anno, non  possa  stipulare,
    per carenza di posti, contratto di supplenza della  stessa  tipologia
    di  quello  dell'anno  precedente  o,  comunque,   dell'ultimo   anno
    lavorativo nel triennio precedente. )) 
    
            
          
                                   Art. 10 
     
     
                            Servizi ai cittadini 
     
      1. Per incentivare l'uso degli strumenti elettronici nell'ottica di
    aumentare l'efficienza nell'erogazione dei servizi ai cittadini e, in
    particolare,  per  semplificare  il  procedimento  di  rilascio   dei
    documenti obbligatori di identificazione, all'articolo (( 7-vicies ))
    ter  del  decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.7,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.43, e' aggiunto, in fine,
    il seguente comma: 
        «2-bis. L'emissione della carta d'identita' elettronica,  che  e'
    documento obbligatorio di identificazione, e' riservata al  Ministero
    dell'interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in
    materia di carte valori e di documenti di sicurezza della  Repubblica
    e degli standard internazionali  di  sicurezza  e  nell'ambito  delle
    risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
    vigente. E' riservata, altresi', al Ministero  dell'interno  la  fase
    dell'inizializzazione del  documento  identificativo,  attraverso  il
    CNSD». 
      2. Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i
    Ministri dell'economia e delle finanze e della salute per gli aspetti
    relativi alla tessera sanitaria,  unificata  alla  carta  d'identita'
    elettronica ai sensi del comma 3 del presente articolo,  da  adottare
    entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
    sono  determinate  le  modalita'   tecniche   di   attuazione   della
    disposizione di cui al comma 2bis, dell'articolo (( 7-vicies ))  ter,
    del   decreto-legge   31   gennaio   2005,   n.7,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.43, aggiunto dal comma  1
    del presente articolo. Nelle more della definizione  delle  modalita'
    di  convergenza  della  tessera  sanitaria  nella  carta  d'identita'
    elettronica, il Ministero dell'economia e delle finanze  continua  ad
    assicurare la generazione della  tessera  sanitaria  su  supporto  di
    Carta nazionale dei servizi, ai sensi dell'articolo 11, comma 15, del
    decreto-legge 31 maggio 2010, n.78,  convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 30 luglio 2010, n.122. 
      3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
    proposta del Ministro dell'interno, (( di concerto )) con il Ministro
    dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute e con  il
    Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e' disposta
    anche progressivamente, nell'ambito delle risorse umane,  strumentali
    e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la unificazione sul
    medesimo supporto della carta d'identita' elettronica con la  tessera
    sanitaria, nonche' il  rilascio  gratuito  del  documento  unificato,
    mediante utilizzazione, anche ai fini di produzione  e  rilascio,  di
    tutte le risorse disponibili a legislazione vigente  per  la  tessera
    sanitaria e per la carta di identita'  elettronica,  ivi  incluse  le
    risorse dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.  Le  modalita'
    tecniche  di  produzione,  distribuzione  e  gestione  del  documento
    unificato sono stabilite con decreto del  Ministro  dell'interno,  di
    concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  il
    Ministro  per  la  pubblica  amministrazione   e   l'innovazione   e,
    limitatamente ai profili sanitari con il Ministro della Salute. 
      4. In funzione della realizzazione del progetto  di  cui  al  comma
    2-bis, dell'articolo (( 7-vicies )) ter, del decreto-legge 31 gennaio
    2005, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo  2005,
    n.43, aggiunto (( dal comma 1, )) e ai  commi  2  e  3  del  presente
    articolo, con atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia
    e delle finanze  sono  ridefiniti  i  compiti  e  le  funzioni  delle
    societa' di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966,  n.559,  e
    successive  modificazioni,  e  al  comma  15  dell'articolo  83   del
    decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 6 agosto 2008, n.133.  Il  consiglio  di  amministrazione
    delle predette societa' e' conseguentemente rinnovato nel  numero  di
    cinque consiglieri entro 45  giorni  dalla  data  di  emanazione  dei
    relativi   atti   di   indirizzo   strategico,   senza   applicazione
    dell'articolo 2383, (( terzo comma, )) del codice civile. Il relativo
    statuto, ove necessario,  dovra'  conformarsi,  entro  il  richiamato
    termine, alle previsioni di cui al comma 12,  dell'articolo  3  della
    legge 24 dicembre 2007, n.244». 
      5.  All'articolo  3  del  testo  unico  delle  leggi  di   pubblica
    sicurezza, di cui al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.773,  sono
    apportate le seguenti modificazioni: 
        a) il primo comma e' sostituito dal seguente: 
          «Il sindaco e' tenuto (( a )) rilasciare  alle  persone  aventi
    nel comune (( la loro  residenza  ))  o  la  loro  dimora  una  carta
    d'identita'   conforme   al   modello   stabilito    dal    Ministero
    dell'interno.»; 
        b) al secondo comma: 
          1) dopo il primo periodo,  e'  inserito  il  seguente:  «Per  i
    minori di eta'  inferiore  a  tre  anni,  la  validita'  della  carta
    d'identita' e' di tre anni; per i minori di eta' compresa fra  tre  e
    diciotto anni, la validita' e' di cinque anni.»; 
          2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono (( esentati
    )) dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali  i  minori  di
    eta' inferiore a dodici anni»; 
        c) dopo il quarto comma e' inserito il seguente: 
          «Per i minori di eta' inferiore agli  anni  quattordici,  l'uso
    della carta d'identita' ai fini  dell'espatrio  e'  subordinato  alla
    condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi  ne
    fa le veci, o  che  venga  menzionato  ((  in  una  dichiarazione  ))
    rilasciata da chi puo' dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata
    dalla questura, o dalle  autorita'  consolari  in  caso  di  rilascio
    all'estero, il nome della persona, dell'ente  o  della  compagnia  di
    trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.». 
      6. All'articolo 16-bis, comma 1,  del  decreto  legge  29  novembre
    2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28  gennaio
    2009, n.2, e' aggiunto  infine  il  seguente  periodo:  «In  caso  di
    ritardo nella trasmissione all'Indice nazionale  delle  anagrafi,  il
    responsabile del procedimento ne risponde a  titolo  disciplinare  e,
    ove ne derivi pregiudizio, anche a titolo di danno erariale.». 
      7. All'articolo 2, comma 3, della legge 23 novembre 1998, n.407  e'
    aggiunto in fine il seguente periodo:  «Al  pagamento  del  beneficio
    provvedono gli enti previdenziali competenti per il  pagamento  della
    pensione di reversibilita' o indiretta.». 
      8. Al fine di  salvaguardare  la  piena  operativita'  del  sistema
    nazionale di soccorso tecnico urgente assicurato dal Corpo  nazionale
    dei vigili del fuoco, alla copertura dei  posti  disponibili  per  il
    periodo dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009, nella qualifica  di
    capo squadra del ruolo dei  capi  squadra  e  dei  capi  reparto,  si
    provvede esclusivamente con le  procedure  di  cui  all'articolo  12,
    comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.217,
    attraverso una o piu'  procedure  straordinarie.  Analogamente,  alla
    copertura dei posti da conferire al 1º gennaio 2008  nella  qualifica
    di capo reparto del ruolo dei capi squadra e  dei  capi  reparto,  si
    provvede esclusivamente con le  procedure  di  cui  all'articolo  16,
    comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217. 
      9. Le procedure di cui al comma 8 si applicano anche alla copertura
    dei posti disponibili al 31 dicembre 2010  nella  qualifica  di  capo
    squadra e al 1º gennaio 2010 nella qualifica  di  capo  reparto,  ivi
    compresi,  in  ragione  dell'unitarieta'  della  dotazione   organica
    complessiva del ruolo, quelli derivanti dall'avvio delle (( procedure
    concorsuali per la nomina a capo  reparto.  ))  Resta  fermo  che  le
    procedure straordinarie di cui al presente articolo dovranno comunque
    assicurare prioritariamente la  copertura  dei  posti  relativi  alla
    qualifica di capo squadra. 
      10. Nel triennio 2011-2013, la durata del corso  di  formazione  di
    cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
    n.217, e' stabilita in mesi sei, di cui almeno  uno  di  applicazione
    pratica; la durata del corso di formazione di  cui  all'articolo  23,
    comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, e' stabilita
    in mesi sei e la durata del corso di formazione di  cui  all'articolo
    42, comma 1, del decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.217,  e'
    stabilita in mesi dodici, di cui almeno tre di tirocinio operativo. 
      11. Al fine di garantire l'osservanza dei  principi  contenuti  nel
    decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 in  tema  di  gestione  delle
    risorse  idriche  e  di  organizzazione  del  servizio  idrico,   con
    particolare riferimento alla tutela dell'interesse degli utenti, alla
    regolare determinazione e adeguamento  delle  tariffe,  nonche'  alla
    promozione dell'efficienza,  dell'economicita'  e  della  trasparenza
    nella gestione dei servizi idrici, e' istituita,  a  decorrere  dalla
    data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  ((  l'Agenzia
    nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di  acqua,  ))
    di seguito denominata «Agenzia». 
      12. L'Agenzia e' soggetto giuridicamente distinto e  funzionalmente
    indipendente dal Governo. 
      13.  L'Agenzia  opera  sulla  base   di   principi   di   autonomia
    organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, di  trasparenza  e  di
    economicita'. 
      14.  L'Agenzia  svolge,  con  indipendenza  di  valutazione  e   di
    giudizio, le seguenti funzioni: 
        a) definisce i livelli minimi di qualita' del  servizio,  sentite
    le regioni, i gestori e le associazioni  dei  consumatori,  e  vigila
    sulle modalita' della sua erogazione, esercitando, allo scopo, poteri
    di acquisizione di documenti, accesso e ispezione, ((  irrogando,  ))
    in  caso  di  inosservanza,  in  tutto  o  in   parte,   dei   propri
    provvedimenti, sanzioni amministrative pecuniarie non  inferiori  nel
    minimo ad euro 50.000 e non superiori nel massimo a  euro  10.000.000
    e, in  caso  di  reiterazione  delle  violazioni,  qualora  cio'  non
    comprometta la  fruibilita'  del  servizio  da  parte  degli  utenti,
    proponendo al soggetto affidante la sospensione o la decadenza  della
    concessione; determina altresi' obblighi di indennizzo automatico  in
    favore degli utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti; 
        b) predispone una o piu' convenzioni tipo di cui all'articolo 151
    del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152; 
        c) definisce le componenti di costo per la  determinazione  della
    tariffa relativa ai servizi idrici per  i  vari  settori  di  impiego
    dell'acqua,  ((  anche  in  proporzione  al  grado  di   inquinamento
    ambientale derivante dai diversi tipi e settori di impiego e ai costi
    conseguenti a carico della collettivita'; )) 
        d) predispone il metodo tariffario  per  la  determinazione,  con
    riguardo  a  ciascuna  delle  quote  in  cui  tale  corrispettivo  si
    articola, della tariffa del servizio  idrico  integrato,  sulla  base
    della valutazione  dei  costi  e  dei  benefici  dell'utilizzo  delle
    risorse idriche e tenendo conto, in conformita' ai  principi  sanciti
    dalla  normativa  comunitaria,  sia  del  costo   finanziario   della
    fornitura del servizio che dei  relativi  costi  ambientali  e  delle
    risorse, affinche' (( siano pienamente attuati ))  il  principio  del
    recupero dei  costi  ed  il  principio  «chi  inquina  paga»,  e  con
    esclusione di ogni onere derivante  dal  funzionamento  dell'Agenzia;
    fissa,  altresi',  le  relative  modalita'  di  revisione  periodica,
    vigilando sull'applicazione delle tariffe, e,  nel  caso  di  inutile
    decorso dei termini previsti dalla legge per l'adozione degli atti di
    definizione della  tariffa  da  parte  delle  autorita'  al  riguardo
    competenti,  come  individuate  dalla   legislazione   regionale   in
    conformita'  a  linee  guida  approvate  con  decreto  del   Ministro
    dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  previa  ((
    intesa  raggiunta  in  sede  di  Conferenza  unificata,  ))  provvede
    nell'esercizio   del   potere   sostitutivo,   su    istanza    delle
    amministrazioni o delle parti  interessate,  entro  sessanta  giorni,
    previa diffida all'autorita' competente ad adempiere entro il termine
    di venti giorni; 
        e) approva le tariffe predisposte dalle autorita' competenti; 
        f) verifica la corretta redazione del piano d'ambito,  esprimendo
    osservazioni,   rilievi   e   impartendo,   a   pena   d'inefficacia,
    prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e  sulla  necessita'
    di modificare le clausole contrattuali e gli  atti  che  regolano  il
    rapporto tra le Autorita' d'ambito territoriale ottimale e i  gestori
    del servizio idrico integrato; 
        g) emana direttive per la trasparenza  della  contabilita'  delle
    gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni, definendo indici
    di valutazione anche su base comparativa  della  efficienza  e  della
    economicita' delle gestioni a fronte dei servizi resi; 
        h) esprime pareri in materia  di  servizio  idrico  integrato  su
    richiesta del  Governo,  delle  regioni,  degli  enti  locali,  delle
    Autorita' d'ambito, dei gestori e delle associazioni dei consumatori,
    e tutela i diritti degli utenti anche valutando  reclami,  istanze  e
    segnalazioni  in  ordine  al  rispetto  dei  livelli  qualitativi   e
    tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio, nei  confronti
    dei quali puo' intervenire con i provvedimenti di  cui  alla  lettera
    a); 
        i) puo' formulare proposte di revisione della disciplina vigente,
    segnalandone altresi' i casi di grave inosservanza e di non  corretta
    applicazione; 
        l) predispone annualmente una  relazione  sull'attivita'  svolta,
    con  particolare  riferimento  allo  stato  e  alle   condizioni   di
    erogazione dei  servizi  idrici  e  all'andamento  delle  entrate  in
    applicazione dei meccanismi di autofinanziamento, (( e  la  trasmette
    )) al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo
    a quello cui si riferisce. 
      15. All'Agenzia, a decorrere dalla data di cui al  comma  11,  sono
    trasferite le funzioni gia' attribuite alla Commissione nazionale per
    la vigilanza sulle risorse  idriche  dall'articolo  161  del  decreto
    legislativo 3 aprile 2006, n.152 e dalle altre  disposizioni  vigenti
    alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
      16. (( L'Agenzia e' organo collegiale costituito da tre componenti,
    di cui uno con funzioni  di  Presidente,  nominati  con  decreto  del
    Presidente della Repubblica, previa deliberazione del  Consiglio  dei
    ministri, due su proposta del Ministro dell'ambiente e  della  tutela
    del territorio  e  del  mare  e  uno  su  proposta  della  Conferenza
    permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
    autonome di Trento e di Bolzano. )) Le  designazioni  effettuate  dal
    Governo  sono  previamente  sottoposte  al  parere  delle  competenti
    Commissioni parlamentari, che si  esprimono  entro  20  giorni  dalla
    richiesta. In nessun caso le  nomine  possono  essere  effettuate  in
    mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni  a
    maggioranza dei due terzi dei  componenti.  Le  medesime  Commissioni
    possono procedere all'audizione delle persone designate. I componenti
    dell'Agenzia sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralita' e
    indipendenza, alta e riconosciuta professionalita' e  competenza  nel
    settore. I componenti  dell'Agenzia  durano  in  carica  tre  anni  e
    possono essere confermati una sola volta.  La  carica  di  componente
    dell'Agenzia e' incompatibile con incarichi  politici  elettivi,  ne'
    possono essere nominati componenti coloro che  abbiano  interessi  di
    qualunque natura  in  conflitto  con  le  funzioni  dell'Agenzia.  Le
    funzioni di controllo di regolarita' (( amministrativo-contabile )) e
    di  verifica  sulla  regolarita'  della  gestione  dell'Agenzia  sono
    affidate al Collegio dei revisori composto da tre  membri  effettivi,
    di  cui  uno  con  funzioni  di  presidente,  nominati  dal  Ministro
    dell'economia e delle finanze. Due membri del  Collegio  sono  scelti
    tra gli iscritti al registro dei revisori legali di  cui  al  decreto
    legislativo 27 gennaio 2010, n.39. Con il medesimo  provvedimento  e'
    nominato anche un membro supplente. I  componenti  del  collegio  dei
    revisori durano in carica tre anni e  possono  essere  rinnovati  una
    sola volta. 
      17.  Il  direttore   generale   svolge   funzioni   di   direzione,
    coordinamento  e  controllo  della  struttura  dell'Agenzia.  ((  Da'
    attuazione )) alle deliberazioni e ai programmi da questa approvati e
    assicura    l'esecuzione    degli    adempimenti     di     carattere
    tecnico-amministrativo, relativi alle attivita'  dell'Agenzia  ed  al
    perseguimento delle sue  finalita'  istituzionali.  ((  Il  direttore
    generale e' nominato dall'Agenzia per un periodo  di  tre  anni,  non
    rinnovabile. )) Al direttore generale  non  si  applica  il  comma  8
    dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. 
      18.  I  compensi  spettanti   ai   componenti   dell'Agenzia   sono
    determinati con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
    di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
    territorio e del mare. (( Il compenso e' ridotto almeno  della  meta'
    qualora  il  componente  dell'Agenzia,  essendo  dipendente  di   una
    pubblica  amministrazione,  opti  per  il  mantenimento  del  proprio
    trattamento economico. )) 
      19. A pena di decadenza i componenti dell'Agenzia  e  il  direttore
    generale non possono esercitare, (( direttamente )) o indirettamente,
    alcuna attivita' professionale o di consulenza, essere amministratori
    o dipendenti di soggetti  pubblici  o  privati  ne'  ricoprire  altri
    uffici pubblici,  ne'  avere  interessi  diretti  o  indiretti  nelle
    imprese  operanti  nel  settore.  I  componenti  dell'Agenzia  ed  il
    direttore generale, ove dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono
    obbligatoriamente  collocati  fuori  ruolo  o  in  aspettativa  senza
    assegni (( per l'intera durata )) dell'incarico ed il relativo  posto
    in organico e' reso indisponibile per tutta la durata dell'incarico. 
      20. Per almeno dodici mesi dalla  cessazione  dell'incarico,  i  ((
    componenti ))  dell'Agenzia  e  il  direttore  generale  non  possono
    intrattenere,   direttamente   o    indirettamente,    rapporti    di
    collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti ((
    nel settore. )) La violazione di tale divieto e' punita, salvo che il
    fatto costituisca reato, con una sanzione  amministrativa  pecuniaria
    pari  ad  un'annualita'  dell'importo  del  corrispettivo  percepito.
    All'imprenditore che abbia violato tale divieto (( si  applicano  una
    )) sanzione amministrativa pecuniaria pari allo  0,5  per  cento  del
    fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a
    euro 10 milioni, e, nei casi piu' gravi  o  quando  il  comportamento
    illecito sia stato reiterato, la revoca  dell'atto  autorizzativo.  I
    limiti massimo e minimo (( della sanzione  amministrativa  pecuniaria
    di cui al terzo periodo  ))  sono  rivalutati  secondo  il  tasso  di
    variazione annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
    operai e impiegati rilevato dall'ISTAT. 
      21. L'Agenzia puo' essere sciolta per  gravi  e  motivate  ragioni,
    inerenti al suo corretto funzionamento e al  perseguimento  dei  suoi
    fini istituzionali, con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
    previa deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
    Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.  Con
    il medesimo decreto e' nominato  un  commissario  straordinario,  che
    esercita, per un periodo  non  superiore  a  sei  mesi,  le  funzioni
    dell'Agenzia. Entro il termine  di  cui  al  periodo  precedente,  si
    procede al rinnovo dell'Agenzia, secondo quanto  disposto  dal  comma
    16. 
      22. Con decreto del Presidente del Consiglio (( dei ministri, )) su
    proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
    del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
    il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un
    mese dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
    presente decreto, e' approvato lo statuto dell'Agenzia, con cui  sono
    (( definiti )) le finalita' e i compiti istituzionali, i  criteri  di
    organizzazione e funzionamento,  le  competenze  degli  organi  e  le
    modalita' di esercizio delle funzioni. Con analogo decreto,  adottato
    entro trenta giorni dall'entrata  in  vigore  di  quello  di  cui  al
    periodo  precedente,  e'  approvato  il  regolamento  che   definisce
    l'organizzazione  e  il  funzionamento  interni  dell'Agenzia  e   ne
    determina il contingente di personale, nel limite di  40  unita',  in
    posizione di comando provenienti da amministrazioni statali con oneri
    a carico dell'amministrazione di appartenenza, senza nuovi o maggiori
    oneri per la finanza pubblica. 
      23. Con decreto del Ministro (( dell'ambiente e  della  tutela  del
    territorio e del mare, )) da adottare  entro  quindici  giorni  dalla
    data di emanazione del decreto di cui al secondo  periodo  del  comma
    22,  sono  individuate  le  risorse  finanziarie  e  strumentali  del
    Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  da
    trasferire all'Agenzia ed e' disposto il comando, nel limite  massimo
    di venti unita', del personale ((  del  medesimo  Ministero  ))  gia'
    operante presso la  Commissione  nazionale  per  la  vigilanza  sulle
    risorse idriche alla data  di  entrata  in  vigore  ((  del  presente
    decreto. )) Alla copertura dei rimanenti  posti  del  contingente  di
    personale cui al comma 22 si provvede  mediante  personale  di  altre
    amministrazioni statali in  posizione  di  comando,  cui  si  applica
    l'articolo 17, comma 14, della legge 15  maggio  1997,  n.127,  senza
    nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
      24.  Agli  oneri  derivanti  dal  funzionamento   dell'Agenzia   si
    provvede: 
        a) mediante un contributo posto a  carico  di  tutti  i  soggetti
    sottoposti  alla  sua  vigilanza,  il  cui  costo  non  puo'   essere
    recuperato in tariffa, di importo non superiore all'uno per mille dei
    ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data  di
    entrata in vigore del presente decreto, per un totale dei  contributi
    versati non superiore allo 0,2% del valore complessivo del mercato di
    competenza. Il contributo e' determinato dalla  Agenzia  con  propria
    deliberazione, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei
    Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze
    ed il Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del
    mare, ed e' versato entro il 31 luglio  di  ogni  anno.  Le  relative
    somme affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia; 
        b) in sede di prima applicazione, anche mediante  apposito  fondo
    iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e
    della tutela del territorio e del mare,  nel  quale  confluiscono  le
    risorse di cui al comma 23, la cui  dotazione  non  puo'  superare  1
    milione di euro a decorrere dall'anno 2011 e puo' essere ridotta  con
    decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
    il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,
    sulla base del gettito effettivo del contributo di cui  alla  lettera
    a) e dei costi complessivi dell'Agenzia. 
      25. In  sede  di  prima  applicazione,  con  decreto  del  Ministro
    dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  di  concerto  con  il
    Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
    entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento
    di cui al comma 22, secondo periodo, e' stabilito  l'ammontare  delle
    risorse di cui alla lettera b) del comma 24, nei limiti delle risorse
    disponibili a legislazione vigente per il Ministero  dell'ambiente  e
    della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  sono  conseguentemente
    rideterminate le dotazioni finanziarie del medesimo Ministero e  sono
    stabilite la misura del contributo di cui alla lettera a)  del  comma
    24, e le relative modalita' di versamento al bilancio dell'Agenzia. 
      26. A decorrere dall'entrata in vigore della legge  di  conversione
    del presente decreto, e' soppressa la Commissione  nazionale  per  la
    vigilanza sulle risorse idriche di cui all'articolo 161  del  decreto
    legislativo 3 aprile 2006, n.152,  e  il  predetto  articolo  161  e'
    abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni (( di  cui  al
    presente articolo. )) Alla nomina dell'Agenzia di cui al comma 11  si
    provvede entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
    di conversione del presente decreto, e sino a quel momento, in deroga
    a quanto stabilito dal comma 15, le funzioni  gia'  attribuite  dalla
    legge alla Commissione  nazionale  per  la  vigilanza  sulle  risorse
    idriche dall'articolo 161 del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,
    n.152 continuano ad  essere  esercitate  da  quest'ultima.  Entro  lo
    stesso termine si provvede alla nomina del direttore generale  e  del
    Collegio dei revisori dei conti. 
      (( 26-bis. I ricorsi aventi ad oggetto gli atti e  i  provvedimenti
    dell'Agenzia rientrano  nella  giurisdizione  esclusiva  del  giudice
    amministrativo e  sono  devoluti  alla  competenza  inderogabile  del
    tribunale amministrativo  regionale  del  Lazio,  sede  di  Roma.  Si
    applica l'articolo 119 del codice del processo amministrativo, di cui
    all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, e
    successive modificazioni. L'incarico di consulente tecnico  d'ufficio
    non puo' essere  attribuito  a  dipendenti  dell'Agenzia,  che  siano
    cessati dal servizio da meno di cinque anni. )) 
      27. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello  Stato
    ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n.1611. 
      28. L'articolo 23-bis, comma 8, del decreto-legge 25  giugno  2008,
    n.112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,
    n.133,  come  modificato  dall'articolo  15  del   decreto-legge   25
    settembre 2009, n.135, convertito, con modificazioni, dalla legge  20
    novembre 2009, n.166, si interpreta nel senso che, a decorrere  dalla
    entrata in vigore di quest'ultimo,  e'  da  considerarsi  cessato  il
    regime transitorio di cui all'articolo 2, comma 3, del  decreto-legge
    17 marzo 1995, n.79, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17
    maggio 1995, n.172. 
    
            
          
                                   Art. 11 
     
     
                          Disposizioni finanziarie 
     
      1. La dotazione del fondo per interventi  strutturali  di  politica
    economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
    novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla  legge  27
    dicembre 2004, n.307, e' incrementata di  1,4  milioni  di  euro  per
    l'anno 2011, di 13,3 milioni di euro per l'anno 2012, di 0,4  milioni
    di euro per l'anno 2013, di 6,3 milioni di euro per l'anno 2014 e  di
    1,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. 
      2. Agli oneri derivanti (( dal comma 1 del presente articolo  ))  e
    dagli articoli 1, comma 5, 7, comma 2, lettere n) e da dd) a gg),  8,
    commi 2, 3 e 9, 9, comma  15,  e  10,  comma  24,  lettera  b),  pari
    complessivamente a 100 milioni di euro per l'anno 2011, 203,1 milioni
    di euro per l'anno 2012, 188 milioni di euro per l'anno  2013,  148,3
    milioni di euro per l'anno 2014 e 28,3 milioni di  euro  a  decorrere
    dall'anno  2015,  che  per  l'anno  2012  aumentano  ai  fini   della
    compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno a  293,1
    milioni di euro, si provvede rispettivamente: 
        a) quanto ad euro 100 milioni per l'anno 2011, mediante riduzione
    dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma  25,  della
    legge 13 dicembre 2010,  n.220,  a  seguito  ((  dell'abrogazione  ))
    disposta dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto; 
        b) quanto ad euro 293,1 milioni di  euro  per  l'anno  2012,  188
    milioni di euro per l'anno 2013, 148,3 milioni  di  euro  per  l'anno
    2014 e 28,3 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno  2015,  mediante
    utilizzo delle maggiori entrate  recate  dall'articolo  7,  comma  2,
    lettere da dd) a gg), e dall'articolo 8, commi (( 3 e 9. )) 
      3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
    apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
    
            
          
                                   Art. 12 
     
     
                              Entrata in vigore 
     
      1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
    quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
    Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
    in legge. 
    
            
          
                                                             « ALLEGATO 1 
                                                (Articolo 5, comma 4-bis) 
     
                       Tabella delle tasse ipotecarie 
        
    
    |=====|========================|=======|===========================|
    | N.  |       OPERAZIONI       |Tariffa|           Note            |
    |ord. |                        |in euro|                           |
    |=====|========================|=======|===========================|
    |1    |Esecuzione di formalita'|       |                           |
    |     |                        |       |                           |
    |1.1  |per ogni nota di        | 35,00 |Compresa la certificazione |
    |     |trascrizione, iscrizione|       |di eseguita formalita' da  |
    |     |o domanda di annotazione|       |apporre in calce al duplo  |
    |     |                        |       |della nota da restituire   |
    |     |                        |       |al richiedente.            |
    |     |                        |       |                           |
    |1.2  |per ogni formalita' con |       |                           |
    |     |efficacia anche di      | 55,00 |                           |
    |     |voltura, oltre quanto   |       |                           |
    |     |previsto nel punto      |       |                           |
    |     |precedente              |       |                           |
    |     |                        |       |                           |
    |2    |Ispezione nell'ambito   |       |                           |
    |     |di ogni singola circo-  |       |                           |
    |     |scrizione del servizio  |       |                           |
    |     |di pubblicita' immobi-  |       |                           |
    |     |liare ovvero sezione    |       |                           |
    |     |staccata degli uffici   |       |                           |
    |     |provinciali dell'Agenzia|       |                           |
    |     |del territorio          |       |                           |
    |     |                        |       |                           |
    |2.1  |ispezione nominativa,   |       |                           |
    |     |per immobile o con-     |       |                           |
    |     |giunta per nominativo   |       |                           |
    |     |e per immobile          |       |                           |
    |     |                        |       |                           |
    |     |                        |       |                           |
    |2.1.1|ricerca su base         |       |L'importo e' comprensivo   |
    |     |informativa:            |       |delle prime 30 formalita', |
    |     |per ogni nominativo     |       |o frazione di 30,          |
    |     |richiesto               |       |contenute nell'elenco      |
    |     |ovvero per ciascuna     |       |sintetico, incluse         |
    |     |unita' immobiliare      |       |eventuali formalita'       |
    |     |richiesta ovvero        |       |validate del periodo       |
    |     |per ciascuna richiesta  |  7,00 |anteriore all'automazione  |
    |     |congiunta               |       |degli uffici;              |
    |     |                        |       |l'indicazione della        |
    |     |                        |       |presenza di annotazione non|
    |     |                        |       |sí considera formalita'.   |
    |     |                        |       |L'importo e' dovuto        |
    |     |                        |       |all'atto della richiesta,  |
    |     |                        |       |salva specifica disciplina |
    |     |                        |       |delle ipotesi per le quali |
    |     |                        |       |viene corrisposto al       |
    |     |                        |       |momento dell'erogazione    |
    |     |                        |       |del servizio.              |
    |     |                        |       |                           |
    |2.1.2|per ogni gruppo di 15   |       |L'importo e' dovuto per le |
    |     |formalita', o frazione  |       |formalita' contenute       |
    |     |di 15, eccedenti le     |       |nell'elenco sintetico ecce-|
    |     |prime 30 contenute nel- |  3,50 |denti le prime 30.         |
    |     |l'elenco sintetico      |       |L'indicazione della        |
    |     |                        |       |presenza di annotazione non|
    |     |                        |       |si considera formalita'.   |
    |=====|========================|=======|===========================|
    
     
    |=====|========================|=======|===========================|
    | N.  |       OPERAZIONI       |Tariffa|           Note            |
    |ord. |                        |in euro|                           |
    |=====|========================|=======|===========================|
    |2.1.3|ricerca nei registri    |       |L'importo e' dovuto        |
    |     |cartacei: per ogni      |  3,00 |all'atto della richiesta.  |
    |     |nominativo richiesto    |       |Per registri cartacei si   |
    |     |                        |       |intendono repertori,       |
    |     |                        |       |tavole, rubriche e         |
    |     |                        |       |schedari. Non e' consentita|
    |     |                        |       |al pubblico l'ispezione    |
    |     |                        |       |diretta di tavole, rubriche|
    |     |                        |       |e schedari.                |
    |     |                        |       |                           |
    |2.1.4|per ogni titolo stampato|  8,00 |E' consentito l'accesso    |
    |     |per ogni nota stampata  |  4,00 |diretto alla nota o al     |
    |     |                        |       |titolo solo se, unitamente |
    |     |                        |       |all'identificativo della   |
    |     |                        |       |formalita' o del titolo,   |
    |     |                        |       |viene indicato il          |
    |     |                        |       |nominativo di uno dei      |
    |     |                        |       |soggetti ovvero            |
    |     |                        |       |l'identificativo catastale |
    |     |                        |       |di uno degli immobili      |
    |     |                        |       |presenti sulla formalita'. |
    |     |                        |       |                           |
    |     |                        |       |                           |
    |2.1.5|per ogni nota o titolo  |  4,00 |Per le note cartacee       |
    |     |visionati               |       |relative al periodo        |
    |     |                        |       |automatizzato e per quelle |
    |     |                        |       |validate del periodo       |
    |     |                        |       |anteriore all'automazione  |
    |     |                        |       |degli uffici, l'importo    |
    |     |                        |       |e' dovuto in misura doppia.|
    |     |                        |       |                           |
    |2.1.6|tentativo di accesso    |  0,15 |L'importo e' dovuto per    |
    |     |non produttivo          |       |ogni accesso diretto       |
    |     |                        |       |al quale non consegua      |
    |     |                        |       |l'individuazione della nota|
    |     |                        |       |o del titolo, secondo      |
    |     |                        |       |modalita' e tempi da       |
    |     |                        |       |stabilire con provvedimento|
    |     |                        |       |del direttore dell'Agenzia |
    |     |                        |       |del territorio.            |
    |     |                        |       |                           |
    | 3   |Ricerca di un soggetto  |       |                           |
    |     |in ambito nazionale     |       |Il servizio sara' fornito  |
    |3.1  |per ogni nominativo     | 20,00 |progressivamente.          |
    |     |richiesto in ambito     |       |                           |
    |     |nazionale               |       |                           |
    |     |                        |       |                           |
    | 4   |Certificazione:         |       |                           |
    |     |                        |       |                           |
    |4.1  |certificati ipotecari   |       |L'importo e' dovuto        |
    |     |                        |       |all'atto                   |
    |4.1.1|per ogni certificato    | 30,00 |della richiesta.           |
    |     |riguardante una sola    |       |Se il certificato riguarda |
    |     |persona                 |       |cumulativamente il padre,  |
    |     |                        |       |la madre e i figli, nonche'|
    |     |                        |       |entrambi i coniugi,        |
    |     |                        |       |l'importo e' dovuto        |
    |     |                        |       |una volta sola.            |
    |4.1.2|per ogni nota visionata |  2,00 |Gli importi sono dovuti    |
    |     |dall'ufficio, fino ad un|       |anche nel caso di mancato  |
    |     |massimo di 1.000 note   |       |ritiro del certificato.    |
    |     |                        |       |                           |
    |4.2  |rilascio di copia       |       |                           |
    |=====|========================|=======|===========================|
    
    
    |=====|========================|=======|===========================|
    | N.  |       OPERAZIONI       |Tariffa|           Note            |
    |ord. |                        |in euro|                           |
    |=====|========================|=======|===========================|
    |4.2.1|per ogni richiesta di   | 10,00 |L'importo e' dovuto        |
    |     |copia di nota o titolo  |       |all'atto della richiesta.  |
    |     |                        |       |                           |
    | 4.3 |altre certificazioni    |       |                           |
    |     |                        |       |                           |
    |4.3.1|per ogni altra          |       |                           |
    |     |certificazione o        |  5,00 |                           |
    |     |attestazione            |       |                           |
    |     |                        |       |                           |
    |  5  |Note d'ufficio          |       |                           |
    |     |                        |       |                           |
    | 5.1 |per le rinnovazioni di  |       |                           |
    |     |ipoteca da eseguirsi    |       |                           |
    |     |d'ufficio e per ogni    |       |                           |
    |     |altra nota di cui agli  | 10,00 |                           |
    |     |articoli 2647, ultimo   |       |                           |
    |     |comma, e 2834 del       |       |                           |
    |     |codice civile           |       |                           |
    |     |                        |       |                           |
    |  6  |Trasmissione telematica |       |                           |
    |     |di elenco dei soggetti  |       |                           |
    |     |presenti nelle formalita'       |                           |
    |     |di un determinato giorno|       |                           |
    |     |                        |       |                           | 
    | 6.1 |per ogni soggetto       |  1,00 |L'importo e' dovuto        |
    |     |                        |       |anticipatamente.           |
    |     |                        |       |Il servizio sara' fornito  |
    |     |                        |       |progressivamente su base   |
    |     |                        |       |convenzionale aí soli      |
    |     |                        |       |soggetti autorizzati alla  |
    |     |                        |       |riutilizzazione            |
    |     |                        |       |commerciale.               |
    |     |                        |       |Fino all'attivazione del   |
    |     |                        |       |servizio di trasmissione   |
    |     |                        |       |telematica l'elenco dei    |
    |     |                        |       |soggetti continua ad essere|
    |     |                        |       |fornito su supporto        |
    |     |                        |       |cartaceo a richiesta di    |
    |     |                        |       |chiunque, previo pagamento |
    |     |                        |       |del medesimo tributo di    |
    |     |                        |       |euro 1,00 per              |
    |     |                        |       |ogni soggetto.             |
    |=====|========================|=======|===========================|
    
        
     
    
     
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