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  • Martedì 07 Giugno 2011 11:52
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    Normativa/Nazionale

    Modifica al regolamento degli Uffici della Giustizia amministrativa

    DECRETO DEL CONSIGLIO DI STATO del 23/05/2011

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      CONSIGLIO DI STATO
    DECRETO 23 maggio 2011

    Modifica  del  decreto  15  febbraio  2005  recante  regolamento   di
    organizzazione   degli   Uffici   amministrativi   della    Giustizia
    amministrativa. (11A07052) 
    in G.U.R.I. del 6 giugno 2011, n. 129
    

     
     
     
                    IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO 
     
      Visto  il  proprio  decreto  in  data  15  febbraio  2005,  recante
    Regolamento  di  organizzazione  degli  Uffici  amministrativi  della
    Giustizia amministrativa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  12
    aprile 2005, n. 84; 
      Viste le delibere  del  Consiglio  di  Presidenza  della  Giustizia
    amministrativa in data 11 marzo 2010 e 11 marzo 2011 
     
                                  E m a n a 
     
      Le seguenti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del
    Consiglio di Stato in data 15 febbraio 2005: 
                                   Art. 1 
     
     
           Istituzione dell'Ufficio studi, massimario e formazione 
     
      1. L'art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio di  Stato  15
    febbraio  2005  -  Regolamento   di   organizzazione   degli   uffici
    amministrativi della giustizia amministrativa  -  e'  sostituito  dal
    seguente: 
      «Art. 13.  (Ufficio  studi,  massimario  e  formazione)»  -  1.  E'
    istituito, quale organismo della giustizia amministrativa,  l'Ufficio
    studi, massimario e formazione, di seguito  denominato  Ufficio,  che
    cura,  in  posizione  di  autonomia,  l'attivita'  scientifica  e  di
    aggiornamento professionale a supporto dei magistrati  amministrativi
    ai quali assicura il diritto alla formazione continua. 
      2.  L'Ufficio   elabora   autonomamente   l'attivita'   scientifica
    afferente i temi di cui alle seguenti lettere e, a tal fine: 
      a) cura lo studio normativo, dottrinario e giurisprudenziale  delle
    questioni, giuridiche e socio economiche, di rilevante importanza per
    la Giustizia amministrativa anche su  richiesta  del  Presidente  del
    Consiglio  di  Stato,  dei  Presidenti  titolari  delle  Sezioni  del
    Consiglio di  Stato,  dei  Presidenti  dei  Tribunali  amministrativi
    regionali; 
      b) esamina la giurisprudenza della Corte di  giustizia  dell'Unione
    europea, della Corte  europea  dei  diritti  dell'uomo,  della  Corte
    costituzionale, delle giurisdizioni superiori nazionali elaborando le
    questioni di maggiore interesse per  la  giustizia  amministrativa  e
    diffondendone i risultati; 
      c) segnala le ordinanze  di  rimessione  alla  Corte  di  giustizia
    dell'Unione europea ed alla Corte costituzionale delle  questioni  di
    maggiore rilievo per la giustizia amministrativa; 
      d) massima le pronunce ed i pareri del Consiglio di  Stato  nonche'
    le sentenze dei Tribunali amministrativi regionali, se  di  rilevante
    importanza per la Giustizia amministrativa, anche su segnalazione dei
    presidenti dei collegi o delle adunanze ovvero dei singoli magistrati
    amministrativi; 
      e) promuove, coordina  e  verifica  l'acquisizione  dei  contributi
    scientifici dei  singoli  magistrati  amministrativi,  quali  autori,
    relatori o docenti; 
      f) promuove la divulgazione  della  propria  attivita'  scientifica
    anche mediante pubblicazioni. 
      3. In base alle linee guida elaborate annualmente dal Consiglio  di
    presidenza della giustizia amministrativa, l'Ufficio: 
      a) fornisce il supporto giuridico -  scientifico  al  Consiglio  di
    Presidenza ed al Segretario generale della giustizia amministrativa; 
      b) fornisce il supporto giuridico  -  scientifico,  anche  mediante
    proposte e pareri: 
      1) al Servizio  centrale  per  l'informatica  e  le  tecnologie  di
    comunicazione; 
      2) alla Direzione generale delle risorse umane ed organizzative, ai
    fini della formazione professionale del personale  amministrativo  in
    base all'art. 16, comma 1, del  presente  regolamento,  indicando  le
    specifiche tecnico - giuridiche ed il  glossario  che  devono  essere
    utilizzati dagli uffici addetti alla ricezione dei  ricorsi  e  dalle
    segreterie; 
      c) cura i rapporti con le organizzazioni  internazionali,  l'Unione
    europea e  gli  Stati  stranieri,  quale  autorita'  referente  della
    giustizia amministrativa; 
      d) segue, presso le competenti  sedi  parlamentari  e  governative,
    l'attivita' di elaborazione normativa di interesse per  la  giustizia
    amministrativa; 
      e)  redige  una  relazione  sull'andamento  dell'attivita'   svolta
    indirizzata al Consiglio di presidenza. 
      4. In materia di formazione,  anche  linguistica,  e  nel  rispetto
    delle direttive deliberate annualmente dal Consiglio  di  Presidenza,
    l'Ufficio: 
      a) sottopone al Consiglio di  Presidenza,  per  l'approvazione,  il
    progetto del programma annuale della formazione; 
      b) in attuazione del programma di cui alla precedente lettera a): 
      1) organizza, assicurando un razionale decentramento, gli  incontri
    di studio, i convegni, le visite di lavoro ed ogni  altra  iniziativa
    formativa  e  culturale  da  svolgersi  prioritariamente  a   livello
    centrale; 
      2) individua le modalita' ed elabora i contenuti della  formazione,
    anche socio economica, adeguandoli costantemente alle esigenze emerse
    in sede di attuazione; 
      3)  coordina  le  autonome  iniziative   culturali   proposte   dai
    presidenti dei Tribunali amministrativi regionali  e,  verificata  la
    coerenza dell'iniziativa con la programmazione di cui alla precedente
    lettera  a),  la  sottopone  al  Consiglio  di  presidenza   per   le
    determinazioni di sua competenza. 
      5. L'Ufficio e' diretto dal presidente aggiunto  del  Consiglio  di
    Stato che puo' nominare  annualmente  un  Coordinatore  organizzativo
    scelto fra i magistrati addetti che  fruisce  di  una  riduzione  del
    carico di lavoro pari alla meta'. 
      6. All'Ufficio sono addetti fino ad un massimo di dodici magistrati
    amministrativi,  scelti  in  modo  da   assicurare   il   tendenziale
    equilibrio fra le diverse componenti, di cui non  oltre  la  meta'  a
    tempo pieno e la  restante  parte  a  tempo  parziale.  I  magistrati
    addetti svolgono, nell'ambito dei compiti di cui ai commi 2, 3  e  4,
    attivita' di studio, ricerca e docenza. Sono  nominati  magistrati  a
    tempo pieno quelli che  non  beneficiano  di  incarichi  soggetti  al
    regime  dell'autorizzazione  ad  eccezione  di  quelli   di   ricerca
    scientifica e docenza, purche' compatibili con  l'impegno  richiesto;
    per tutta la durata dell'incarico i magistrati addetti a tempo  pieno
    non   possono   beneficiare   di   incarichi   soggetti   al   regime
    dell'autorizzazione. 
      7. I magistrati addetti all'Ufficio: 
      a) sono nominati dal presidente del Consiglio di Stato, su proposta
    del Consiglio di presidenza che delibera previo interpello; 
      b) se a tempo pieno, rimangono in carica per la durata di tre  anni
    e sono confermati per una sola volta e salvo demerito; 
      c) se a tempo parziale, rimangono in carica per un anno  e  possono
    essere confermati, non oltre  l'arco  del  successivo  quinquennio  e
    salvo demerito, nei limiti  delle  valutazioni  di  bilancio  operate
    annualmente dal Consiglio di Presidenza. 
      8. Il Consiglio di  presidenza  e  l'Ufficio  si  avvalgono  di  un
    comitato  di  indirizzo  scientifico  ed  organizzativo,  di  seguito
    denominato  comitato,  presieduto  dal  direttore   dell'Ufficio,   e
    composto da: 
      a) tre componenti del Consiglio di presidenza; 
      b)  un  magistrato  nominato  dal   direttore   fra   gli   addetti
    all'Ufficio; 
      c) due professori universitari ordinari, nelle materie  giuridiche,
    della scienza dell'organizzazione o della formazione. 
      9. I componenti del comitato di cui al precedente comma 8,  lettere
    a) e c): 
      a) sono nominati dal presidente del Consiglio di Stato, su proposta
    del  Consiglio  di  presidenza  della  giustizia  amministrativa  che
    delibera previo interpello; 
      b) rimangono in carica per la durata di tre anni, salvo conferma; i
    componenti  del  Consiglio  di  presidenza  cessano  in   ogni   caso
    dall'incarico a conclusione della consiliatura. 
      10. Il comitato: 
      a) propone annualmente al Consiglio di presidenza le linee guida  e
    le direttive di cui ai commi 3 e 4; 
      b) delibera in ordine: 
          1) agli obblighi di servizio dei magistrati addetti, tenuti  in
    ogni caso ad assicurare una  presenza  settimanale  minima  pari,  di
    norma, a due giorni se a tempo pieno e  di  un  giorno,  se  a  tempo
    parziale; 
          2)   alle   modalita'   organizzative   e   di    funzionamento
    dell'Ufficio, nominando fra i magistrati addetti di estrazione T.a.r.
    un referente per la formazione, nonche' della struttura di  supporto,
    fissando annualmente gli indirizzi  e  gli  obbiettivi  operativi  di
    quest'ultima; 
        c) nell'ambito delle disponibilita' dell'apposito stanziamento di
    bilancio, stabilisce i compensi da erogare ai docenti,  agli  esperti
    ed ai magistrati amministrativi, diversi da quelli  addetti,  per  le
    attivita' prestate ai sensi dei precedenti commi 2, lettera e)  e  4,
    lettera b), numero 1); 
        d) puo' promuovere la stipulazione di convenzioni senza  oneri  a
    carico dell'amministrazione della giustizia amministrativa: 
      1) con le universita', per lo svolgimento  presso  l'Ufficio  delle
    attivita' di studio e di ricerca scientifica  da  parte  di  docenti,
    ricercatori e dottorandi di ricerca; 
      2)  con  le  scuole,  gli  organismi  di  formazione  delle   altre
    magistrature ed istituzioni  pubbliche,  per  lo  svolgimento  presso
    l'Ufficio  del  tirocinio  dei  magistrati  e  degli  altri  soggetti
    ammessi; 
        e) puo' promuovere la valorizzazione, sotto il profilo economico,
    dei risultati dell'attivita' di elaborazione scientifica,  editoriale
    e formativa dell'Ufficio. 
      11. Ai componenti del  comitato  di  cui  al  precedente  comma  8,
    lettera c), ai magistrati addetti a  tempo  pieno  ed  ai  magistrati
    addetti a tempo parziale, e' corrisposto un  compenso  annuale  lordo
    come disciplinato dal Regolamento di Autonomia Finanziaria della G.A.
    L'importo dei compensi e' rivalutato ogni tre anni in base  al  tasso
    di inflazione registrato dall'Istat. Ai componenti dell'Ufficio e del
    comitato, ove ricorrano i presupposti di legge, spetta il trattamento
    di missione. 
      12. L'Ufficio si avvale di una apposita struttura di  supporto  cui
    e' preposto un dirigente di seconda fascia; la struttura e'  composta
    da una segreteria e dall'ufficio amministrativo per  le  biblioteche;
    alla struttura e' assegnato un  adeguato  contingente  di  funzionari
    dell'area C e di personale di altre qualifiche. 
      L'ufficio amministrativo per le biblioteche: 
      a) assiste l'Ufficio nell'espletamento dei suoi compiti; 
      b) gestisce la biblioteca centrale; 
      c)  fornisce  collaborazione   alle   biblioteche   dei   Tribunali
    amministrativi  regionali  e  degli  altri  organi  della   giustizia
    amministrativa; 
      d) assiste direttamente i  magistrati  amministrativi  e  cura,  in
    funzione delle esigenze degli stessi, i rapporti con  le  biblioteche
    delle altre magistrature ed istituzioni. 
      13. Ciascun magistrato, all'atto della richiesta di  autorizzazione
    a svolgere incarichi extra istituzionali, puo' dichiarare la  propria
    disponibilita'   alla   collaborazione   scientifica    eventualmente
    richiesta dall'Ufficio studi in relazione all'oggetto dell'incarico». 
    
            
          
                                   Art. 2 
     
     
                   Disposizioni finali e di coordinamento 
     
      1. Sono abrogati: 
        a) i commi 1, lettera c), 2 e 4, dell'art.  14  del  decreto  del
    Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio 2005; 
        b)  l'art.  37  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  di
    Presidenza della Giustizia Amministrativa 6 febbraio 2004; 
        c) l'art. 32 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  21
    aprile 1973, n. 214. 
      2. Il comma 3 dell'art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio
    di Stato 15 febbraio 2005 e' sostituito dal seguente: «3. Agli uffici
    di cui al comma 1, lettere a) e b) sono preposti dirigenti di seconda
    fascia». 
      3. All'art. 9, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio di
    Presidenza della giustizia amministrativa 6 febbraio  2004,  dopo  il
    numero 3) e' inserito il seguente numero: «4) esercita, in  relazione
    all'Ufficio studi, massimario e formazione,  le  competenze  previste
    dall'art. 13 del decreto del Presidente del  Consiglio  di  Stato  15
    febbraio 2005». 
      4. Il presente regolamento entra in  vigore  il  giorno  successivo
    alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
        Roma, 23 maggio 2011 
     
                                                   Il Presidente: de Lise 
     
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