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  • Venerdì 13 Maggio 2011 16:35
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    Normativa/Nazionale

    autonomia di entrata di regioni e province e determinazione dei costi e dei fabbisogni nel settore sanitario

    DECRETO LEGISLATIVO n. 68 del 06/05/2011

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    DECRETO LEGISLATIVO 6 maggio 2011, n. 68

    Disposizioni in materia di  autonomia  di  entrata  delle  regioni  a
    statuto ordinario e delle province,  nonche'  di  determinazione  dei
    costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. (11G0112) 
    in G.U.R.I. del 12 maggio 2011, n. 109
    

              
                Capo I 

    Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario

     
     
     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
      Visti  gli  articoli  76,  87,  quinto  comma,  117  e  119   della
    Costituzione; 
      Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo  in
    materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
    Costituzione»; 
      Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
    adottata nella riunione del 7 ottobre 2010; 
      Vista l'intesa sancita in sede di  Conferenza  unificata  ai  sensi
    dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
    riunione del 16 dicembre 2010; 
      Visti il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del
    federalismo fiscale di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio  2009,
    n. 42, e i pareri delle Commissioni parlamentari  competenti  per  le
    conseguenze di carattere finanziario della Camera dei Deputati e  del
    Senato della Repubblica; 
      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
    riunione del 31 marzo 2011; 
      Su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del
    Ministro per le riforme per  il  federalismo,  del  Ministro  per  la
    semplificazione normativa e  del  Ministro  per  i  rapporti  con  le
    regioni e per la coesione territoriale, di concerto  con  i  Ministri
    dell'interno, della  salute  e per  la  pubblica  amministrazione   e
    l'innovazione; 
     
                                    Emana 
                      il seguente decreto legislativo: 
     
                                   Art. 1 
     
     
                                   Oggetto 
     
      1. Le disposizioni del  presente  capo  assicurano  l'autonomia  di
    entrata  delle  regioni  a  statuto  ordinario   e   la   conseguente
    soppressione di trasferimenti statali. 
      2. Le medesime disposizioni individuano le compartecipazioni  delle
    regioni a statuto ordinario  al  gettito  di  tributi  erariali  e  i
    tributi delle regioni a statuto  ordinario,  nonche'  disciplinano  i
    meccanismi perequativi che costituiscono le  fonti  di  finanziamento
    del complesso delle spese delle stesse regioni. 
      3. Il gettito delle fonti di finanziamento di cui  al  comma  2  e'
    senza vincolo di destinazione. 
    
            
          
              
                Capo I 

    Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario

                                   Art. 2 
     
    Rideterminazione  dell'addizionale  all'imposta  sul  reddito   delle
      persone fisiche delle regioni a statuto ordinario. 
     
       1. A decorrere dall'anno 2013, con riferimento all'anno di imposta
    precedente, l'addizionale regionale  all'imposta  sul  reddito  delle
    persone fisiche (IRPEF) e' rideterminata con decreto  del  Presidente
    del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia  e
    delle finanze, di concerto con il Ministro  per  le  riforme  per  il
    federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per  la
    coesione territoriale, da  adottare  entro  un  anno  dalla  data  di
    entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sentita  la  Conferenza
    permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
    autonome di Trento e di Bolzano, di  seguito  denominata  «Conferenza
    Stato-Regioni», e previo parere delle Commissioni  della  Camera  dei
    Deputati e del Senato della Repubblica competenti per  i  profili  di
    carattere finanziario, in modo tale da garantire al  complesso  delle
    regioni  a  statuto  ordinario  entrate  corrispondenti  al   gettito
    assicurato dall'aliquota di base vigente  alla  data  di  entrata  in
    vigore del presente decreto  legislativo,  ai  trasferimenti  statali
    soppressi ai sensi dell'articolo 7 ed alle  entrate  derivanti  dalla
    compartecipazione  soppressa  ai  sensi  dell'articolo  8,  comma  4.
    All'aliquota  cosi'  rideterminata  si  aggiungono   le   percentuali
    indicate nell'articolo 6, comma 1. Con il decreto di cui al  presente
    comma sono ridotte, per le regioni a statuto ordinario e a  decorrere
    dall'anno di imposta  2013,  le  aliquote  dell'IRPEF  di  competenza
    statale, mantenendo inalterato  il  prelievo  fiscale  complessivo  a
    carico del contribuente. 
      2. Salvo quanto previsto dal comma 1,  continua  ad  applicarsi  la
    disciplina relativa all'IRPEF, vigente alla data di entrata in vigore
    del presente decreto. 
    
            
          
              
                Capo I 

    Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario

                                   Art. 3 
     
     
                            Fabbisogno sanitario 
     
      1. Per l'anno  2012  il  fabbisogno  sanitario  nazionale  standard
    corrisponde  al  livello,  stabilito  dalla  vigente  normativa,  del
    finanziamento   del   Servizio   sanitario   nazionale    al    quale
    ordinariamente concorre lo Stato. 
      2. Restano ferme le disposizioni in materia di quota premiale e  di
    relativa erogabilita' in seguito alla verifica degli  adempimenti  in
    materia sanitaria di cui all'articolo 2, comma 68, lettera c),  della
    legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' le disposizioni in materia di
    realizzazione degli obiettivi di carattere  prioritario,  di  rilievo
    nazionale e di relativa erogabilita' delle corrispondenti risorse  ai
    sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis,  della  legge  23  dicembre
    1996, n. 662, e successive modificazioni, e in materia  di  fondo  di
    garanzia  e  di  recuperi,  di  cui  all'articolo  13   del   decreto
    legislativo 18 febbraio  2000,  n.  56,  rispettivamente  per  minori
    ovvero maggiori gettiti fiscali effettivi rispetto a  quelli  stimati
    ai fini della copertura del fabbisogno sanitario regionale  standard.
    Resta altresi' fermo che al finanziamento della spesa sanitaria  fino
    all'anno  2013  concorrono   le   entrate   proprie,   nella   misura
    convenzionalmente  stabilita   nel   riparto   delle   disponibilita'
    finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2010 e  le
    ulteriori risorse, previste da specifiche disposizioni, che ai  sensi
    della normativa vigente sono ricomprese nel livello del finanziamento
    del Servizio  sanitario  nazionale  cui  concorre  ordinariamente  lo
    Stato. 
    
            
          
              
                Capo I 

    Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario

                                   Art. 4 
     
     
         Compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto 
     
      1.  A   ciascuna   regione   a   statuto   ordinario   spetta   una
    compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). 
      2. Per gli anni 2011 e 2012 l'aliquota di compartecipazione di  cui
    al comma 1 e' calcolata in base alla normativa vigente, al  netto  di
    quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE. A
    decorrere dall'anno 2013 l'aliquota e' determinata con  le  modalita'
    previste dall'art. 15, commi 3 e 5, primo periodo, al netto di quanto
    devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE. 
      3. A decorrere dall'anno 2013  le  modalita'  di  attribuzione  del
    gettito  della  compartecipazione  I.V.A.  alle  regioni  a   statuto
    ordinario  sono  stabilite  in  conformita'  con  il   principio   di
    territorialita'. Il principio  di  territorialita'  tiene  conto  del
    luogo di consumo, identificando il luogo di consumo con quello in cui
    avviene la cessione di beni; nel caso dei  servizi,  il  luogo  della
    prestazione puo' essere identificato con  quello  del  domicilio  del
    soggetto fruitore. Nel caso di cessione di immobili si fa riferimento
    alla loro ubicazione. I dati derivanti dalle dichiarazioni fiscali  e
    da  altre  fonti   informative   in   possesso   dell'Amministrazione
    economico-finanziaria  vengono  elaborati  per  tenere  conto   delle
    transazioni e degli acquisti in capo a soggetti  passivi  con  I.V.A.
    indetraibile e a soggetti pubblici e privati  assimilabili,  ai  fini
    IVA, a consumatori finali. I criteri di attuazione del presente comma
    sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Presidente
    del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia  e
    delle finanze, di concerto con il Ministro  per  le  riforme  per  il
    federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per  la
    coesione territoriale,  sentite  la  Conferenza  Stato-Regioni  e  la
    Commissione  tecnica  paritetica  per  l'attuazione  del  federalismo
    fiscale  oppure,  ove  effettivamente   costituita,   la   Conferenza
    permanente per il  coordinamento  della  finanza  pubblica  e  previo
    parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della
    Repubblica competenti per i profili di  carattere  finanziario.  Allo
    schema di decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e'
    allegata  una  relazione  tecnica  concernente  le   conseguenze   di
    carattere finanziario  derivanti  dall'attuazione  del  principio  di
    territorialita'. 
    
            
          
              
                Capo I 

    Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario

                                   Art. 5 
     
     
         Riduzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive 
     
      1. A decorrere dall'anno 2013 ciascuna regione a statuto ordinario,
    con propria legge, puo' ridurre le  aliquote  dell'imposta  regionale
    sulle attivita'  produttive  (IRAP)  fino  ad  azzerarle  e  disporre
    deduzioni  dalla  base  imponibile,  nel  rispetto  della   normativa
    dell'Unione europea  e  degli  orientamenti  giurisprudenziali  della
    Corte di giustizia dell'Unione europea. Resta in ogni caso  fermo  il
    potere di variazione dell'aliquota di cui all'articolo 16,  comma  3,
    del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
      2. Gli effetti finanziari derivanti  dagli  interventi  di  cui  al
    comma 1 sono esclusivamente a carico del bilancio della regione e non
    comportano alcuna forma di compensazione da parte dei  fondi  di  cui
    all'articolo 15. 
      3.  Non  puo'  essere  disposta  la  riduzione  dell'IRAP   se   la
    maggiorazione di cui all'articolo 6, comma  1,  e'  superiore  a  0,5
    punti percentuali. 
      4. Restano fermi gli automatismi  fiscali  previsti  dalla  vigente
    legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio  economico,
    nonche' le disposizioni in  materia  di  applicazione  di  incrementi
    delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai Piani di  rientro
    dai deficit sanitari. 
    
            
          
              
                Capo I 

    Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario

                                   Art. 6 
     
     
                       Addizionale regionale all'IRPEF 
     
      1. A decorrere dall'anno 2013 ciascuna regione a Statuto  ordinario
    puo',  con  propria   legge,   aumentare   o   diminuire   l'aliquota
    dell'addizionale regionale all'IRPEF di base. La predetta aliquota di
    base e' pari allo 0,9 per cento sino alla rideterminazione effettuata
    ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo  periodo.  La  maggiorazione
    non puo' essere superiore: 
      a) a 0,5 punti percentuali per l'anno 2013; 
      b) a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014; 
      c) a 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno 2015. 
      2. Fino al 31 dicembre 2012,  rimangono  ferme  le  aliquote  della
    addizionale regionale all'IRPEF  delle  regioni  che,  alla  data  di
    entrata in vigore del presente decreto, sono superiori alla  aliquota
    di base, salva la facolta' delle medesime regioni  di  deliberare  la
    loro riduzione fino alla medesima aliquota di base. 
      3.  Resta  fermo  il  limite  della  maggiorazione  di  0,5   punti
    percentuali, se la regione abbia disposto la riduzione dell'IRAP.  La
    maggiorazione oltre i 0,5 punti percentuali  non  trova  applicazione
    sui redditi ricadenti nel primo scaglione di cui all'articolo 11  del
    testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  di  cui  al  decreto  del
    Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; con decreto  di
    natura non regolamentare del Ministro dell'economia e  delle  finanze
    sono stabilite le modalita' per l'attuazione del presente periodo. In
    caso  di  riduzione,  l'aliquota  deve  assicurare  un  gettito  che,
    unitamente a quello derivante dagli altri tributi  regionali  di  cui
    all'articolo  12,  comma  2,  non  sia  inferiore  all'ammontare  dei
    trasferimenti  regionali  ai  comuni,  soppressi  in  attuazione  del
    medesimo articolo 12. 
      4. Per assicurare la razionalita' del sistema  tributario  nel  suo
    complesso e la salvaguardia dei  criteri  di  progressivita'  cui  il
    sistema medesimo e' informato, le regioni possono stabilire  aliquote
    dell'addizionale regionale all' IRPEF differenziate esclusivamente in
    relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti
    dalla legge statale. 
      5. Le regioni, nell'ambito della addizionale  di  cui  al  presente
    articolo, possono disporre, con propria legge, detrazioni  in  favore
    della famiglia, maggiorando le detrazioni previste  dall'articolo  12
    del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917  del  1986.
    Le regioni adottano altresi' con propria legge misure  di  erogazione
    di misure di sostegno economico diretto, a favore dei soggetti IRPEF,
    il cui livello di reddito e  la  relativa  imposta  netta,  calcolata
    anche su base familiare, non consente la fruizione  delle  detrazioni
    di cui al presente comma. 
      6. Al fine di favorire l'attuazione del principio di sussidiarieta'
    orizzontale  di   cui   all'articolo   118,   quarto   comma,   della
    Costituzione, le regioni, nell'ambito della  addizionale  di  cui  al
    presente articolo,  possono  inoltre  disporre,  con  propria  legge,
    detrazioni  dall'addizionale  stessa  in  luogo  dell'erogazione   di
    sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure di  sostegno  sociale
    previste dalla legislazione regionale. 
      7. Le disposizioni di cui ai commi 3,  4,  5  e  6 si  applicano  a
    decorrere dal 2013. 
      8. L'applicazione delle detrazioni previste dai  commi  5  e  6  e'
    esclusivamente a carico del bilancio della regione che le  dispone  e
    non comporta alcuna forma di compensazione da parte dello  Stato.  In
    ogni caso deve essere garantita la previsione  di  cui  al  comma  3,
    ultimo periodo. 
      9. La possibilita' di disporre le detrazioni di cui ai commi 5 e  6
    e' sospesa per le regioni impegnate nei piani di rientro dal  deficit
    sanitario alle quali e' stata applicata la misura di cui all'articolo
    2, commi 83, lettera b), e 86, della citata legge n.  191  del  2009,
    per mancato rispetto del piano stesso. 
      10. Restano fermi gli automatismi fiscali  previsti  dalla  vigente
    legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio  economico,
    nonche' le disposizioni in  materia  di  applicazione  di  incrementi
    delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di  rientro
    dai deficit sanitari. 
      11. L'eventuale riduzione dell'addizionale regionale  all'IRPEF  e'
    esclusivamente a carico del bilancio della  regione  e  non  comporta
    alcuna forma di compensazione da parte dei fondi di cui  all'articolo
    15. 
    
            
          
              
                Capo I 

    Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario

                                   Art. 7 
     
     
    Soppressione dei trasferimenti dallo Stato  alle  regioni  a  statuto
                                  ordinario 
     
      1. A decorrere dall'anno 2013 sono soppressi tutti i  trasferimenti
    statali di parte corrente e, ove non finanziati  tramite  il  ricorso
    all'indebitamento,  in  conto  capitale,  alle  regioni   a   statuto
    ordinario aventi carattere di generalita' e  permanenza  e  destinati
    all'esercizio  delle  competenze  regionali,  ivi   compresi   quelli
    finalizzati all'esercizio di funzioni da parte di province e  comuni.
    Le regioni a  statuto  ordinario  esercitano  l'autonomia  tributaria
    prevista dagli articoli 5, 6, 8 e 12, comma 2, in modo da  assicurare
    il rispetto dei termini fissati dal presente Capo. Sono esclusi dalla
    soppressione i trasferimenti relativi al  fondo  perequativo  di  cui
    all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 
      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato,
    sulla base delle valutazioni della Commissione tecnica paritetica per
    l'attuazione  del  federalismo  fiscale  ovvero,  ove  effettivamente
    costituita, della Conferenza permanente per  il  coordinamento  della
    finanza pubblica, entro il 31 dicembre 2011, su proposta del Ministro
    dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro  per  le
    riforme per il federalismo e con il Ministro per i  rapporti  con  le
    regioni  e  per  la  coesione  territoriale,  sentita  la  Conferenza
    unificata e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati
    e del Senato della Repubblica competenti per i profili  di  carattere
    finanziario, sono individuati i trasferimenti statali di cui al comma
    1. Con ulteriore decreto adottato con le modalita' previste dal primo
    periodo   possono   essere   individuati   ulteriori    trasferimenti
    suscettibili di soppressione. Allo schema di decreto  del  Presidente
    del  Consiglio  dei  ministri  e'  allegata  una  relazione   tecnica
    concernente le conseguenze di carattere finanziario. 
      3. In caso di trasferimento di funzioni amministrative dallo  Stato
    alle regioni, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, con
    decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del
    Ministro dell'economia e delle finanze, sono  definite  le  modalita'
    che  assicurano  adeguate  forme   di   copertura   finanziaria,   in
    conformita' a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1,  lettera  i),
    della legge 5 maggio 2009, n. 42. 
    
            
          
              
                Capo I 

    Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario

                                   Art. 8 
     
     
                         Ulteriori tributi regionali 
     
       1. Ferma la facolta' per le regioni di  sopprimerli,  a  decorrere
    dal 1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri  regionali  la
    tassa  per  l'abilitazione  all'esercizio  professionale,   l'imposta
    regionale sulle concessioni statali dei beni del  demanio  marittimo,
    l'imposta regionale sulle concessioni  statali  per  l'occupazione  e
    l'uso  dei  beni  del  patrimonio   indisponibile,   la   tassa   per
    l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali,  le  tasse  sulle
    concessioni  regionali,  l'imposta  sulle  emissioni   sonore   degli
    aeromobili, di cui all'articolo 190 del Regio Decreto 31 agosto 1933,
    n. 1592, all'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica
    24 luglio 1977, n. 616, agli articoli 1, 5 e 6  del  decreto-legge  5
    ottobre 1993, n. 400, convertito, con  modificazioni, dalla  legge  4
    dicembre 1993, n. 494, all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970,  n.
    281, all'articolo 5 della citata legge n. 281 del 1970,  all'articolo
    3 della citata legge n. 281 del 1970, agli articoli da 90 a 95  della
    legge 21 novembre 2000, n. 342. 
      2. Fermi restando i limiti massimi di manovrabilita' previsti dalla
    legislazione   statale,   le   regioni    disciplinano    la    tassa
    automobilistica regionale. 
      3. Alle regioni a statuto ordinario spettano gli altri  tributi  ad
    esse riconosciuti dalla legislazione vigente alla data di entrata  in
    vigore del presente decreto. I predetti tributi costituiscono tributi
    propri derivati. 
      4. A decorrere dall'anno 2013, e comunque dalla data  in  cui  sono
    soppressi i trasferimenti statali a favore delle regioni  in  materia
    di trasporto  pubblico  locale,  e'  soppressa  la  compartecipazione
    regionale all'accisa sulla benzina. E' contestualmente  rideterminata
    l'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 2, in  modo  da
    assicurare  un  gettito  corrispondente  a  quello  assicurato  dalla
    compartecipazione soppressa. 
      5.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  4,   spettano
    altresi' alle regioni a statuto ordinario le altre  compartecipazioni
    al  gettito  di  tributi  erariali,  secondo  quanto  previsto  dalla
    legislazione vigente alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
    decreto. 
    
            
          
              
                Capo I 

    Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario

                                   Art. 9 
     
     
    Attribuzione  alle  regioni  del  gettito   derivante   dalla   lotta
                            all'evasione fiscale 
     
      1. E' assicurato il riversamento diretto alle regioni, in  coerenza
    con quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera c), numero  1),
    della citata legge n. 42  del  2009,  in  relazione  ai  principi  di
    territorialita' di cui all'articolo 7, comma  1,  lettera  d),  della
    medesima  legge  n.  42  del  2009,  dell'intero  gettito   derivante
    dall'attivita'  di  recupero  fiscale  riferita  ai  tributi   propri
    derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali
    di cui al presente decreto. 
      2. E' altresi' attribuita alle regioni, in relazione ai principi di
    territorialita' di cui all'articolo 7, comma  1,  lettera  d),  della
    citata legge n. 42 del 2009, una  quota  del  gettito  riferibile  al
    concorso della regione nella attivita' di recupero fiscale in materia
    di IVA, commisurata all'aliquota di  compartecipazione  prevista  dal
    presente decreto. Ai sensi dell'articolo 25,  comma  1,  lettera  b),
    della medesima legge n. 42 del 2009,  le  modalita'  di  condivisione
    degli oneri di gestione della predetta attivita' di recupero  fiscale
    sono disciplinate con specifico atto convenzionale  sottoscritto  tra
    regione ed Agenzia delle entrate. 
      3. Qualora vengano  attribuite  alle  regioni  ulteriori  forme  di
    compartecipazione al gettito dei tributi erariali, e' contestualmente
    riversata alle regioni una quota del gettito riferibile  al  concorso
    della  regione  nella  attivita'  di  recupero  fiscale  relativa  ai
    predetti tributi, in coerenza a quanto previsto dal comma 2. 
      4. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono
    stabilite le modalita' di attribuzione alle regioni delle risorse  di
    cui ai commi 1, 2 e 3. 
    
            
          
              
                Capo I 

    Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario

                                   Art. 10 
     
     
                       Gestione dei tributi regionali 
     
      1. L'atto di indirizzo per  il  conseguimento  degli  obiettivi  di
    politica fiscale di cui all'articolo 59 del  decreto  legislativo  30
    luglio 1999, n. 300, e' adottato dal Ministro dell'economia  e  delle
    finanze, d'intesa con le regioni e sentita la  Conferenza  permanente
    per il coordinamento della finanza pubblica, di  cui  all'articolo  5
    della citata legge n. 42 del 2009. 
      2. Nel rispetto della autonomia organizzativa delle  regioni  nella
    scelta delle forme di organizzazione delle attivita' di gestione e di
    riscossione,  le  regioni  possono  definire   con   specifico   atto
    convenzionale, sottoscritto con il Ministero  dell'economia  e  delle
    finanze e con l'Agenzia delle  entrate,  le  modalita'  gestionali  e
    operative  dei  tributi  regionali,  nonche'  di  ripartizione  degli
    introiti derivanti dall'attivita' di recupero  dell'evasione  di  cui
    all'articolo 9, commi 2 e 3.  L'atto  convenzionale,  sottoscritto  a
    livello nazionale, riguarda altresi' la compartecipazione al  gettito
    dei tributi erariali. Dal presente comma non possono derivare nuovi o
    maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
      3. La convenzione di cui al comma 2 deve prevedere la  condivisione
    delle basi informative e l'integrazione dei dati di fonte statale con
    gli archivi regionali e locali. 
      4. Per le medesime finalita' stabilite al comma 2, le attivita'  di
    controllo, di rettifica della dichiarazione,  di  accertamento  e  di
    contenzioso dell'IRAP e dell'addizionale regionale  all'IRPEF  devono
    essere svolte dall'Agenzia delle Entrate. Le  modalita'  di  gestione
    delle imposte indicate al primo periodo, nonche' il relativo rimborso
    spese, sono disciplinati sulla base di convenzioni  da  definire  tra
    l'Agenzia delle entrate e le regioni. 
      5. Al fine di assicurare a livello  territoriale  il  conseguimento
    degli obiettivi di politica fiscale di cui al comma 1, la convenzione
    di cui al comma 2 puo' prevedere la possibilita' per  le  regioni  di
    definire, di concerto con la Direzione dell'Agenzia delle entrate, le
    direttive generali sui criteri della gestione  e  sull'impiego  delle
    risorse disponibili. 
      6. Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni,  con
    decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono  definite  le
    modalita' attuative delle disposizioni di cui al comma 5. 
      7. Per la gestione dei tributi il cui gettito sia ripartito tra gli
    enti di diverso livello di governo la convenzione di cui al  comma  2
    prevede l'istituzione presso  ciascuna  sede  regionale  dell'Agenzia
    delle  Entrate  di  un  Comitato  regionale  di  indirizzo,  di   cui
    stabilisce la composizione con rappresentanti designati dal direttore
    dell'Agenzia delle entrate, dalla regione e  dagli  enti  locali.  La
    citata gestione dei tributi e'  svolta  sulla  base  di  linee  guida
    concordate nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, con  l'Agenzia
    delle entrate. Dal  presente  comma  non  possono  derivare  nuovi  o
    maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
    
            
          
              
                Capo I 

    Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario

                                   Art. 11 
     
     
    Misure compensative di interventi statali  sulle  basi  imponibili  e
                    sulle aliquote dei tributi regionali 
     
      1. Gli interventi statali sulle basi imponibili  e  sulle  aliquote
    dei tributi regionali di cui all'articolo 7,  comma  1,  lettera  b),
    numeri 1) e 2), della citata legge n. 42 del 2009 sono  possibili,  a
    parita' di funzioni amministrative conferite, solo  se  prevedono  la
    contestuale adozione di misure per la completa compensazione  tramite
    modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi. 
      2.  La  quantificazione  finanziaria  delle  predette   misure   e'
    effettuata con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
    d'intesa con la Conferenza  permanente  per  il  coordinamento  della
    finanza pubblica di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 42 del
    2009. 
    
            
          
              
                Capo I 

    Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario

                                   Art. 12 
     
    Soppressione dei trasferimenti dalle regioni a statuto  ordinario  ai
      comuni e  compartecipazione  comunale  alla  addizionale  regionale
      all'IRPEF. 
     
      1. Ciascuna regione a statuto ordinario sopprime, a  decorrere  dal
    2013,  i  trasferimenti  regionali  di  parte  corrente  e,  ove  non
    finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in  conto  capitale,
    diretti  al  finanziamento  delle  spese   dei   comuni,   ai   sensi
    dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della citata legge n.  42  del
    2009, aventi carattere di generalita' e permanenza. 
      2. Con efficacia a decorrere dal 2013, ciascuna regione  a  statuto
    ordinario determina, secondo quanto  previsto  dallo  statuto  o,  in
    coerenza  dello  stesso,  con  atto  amministrativo,  previo  accordo
    concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali, d'intesa con  i
    comuni del  proprio  territorio,  una  compartecipazione  ai  tributi
    regionali, e prioritariamente alla addizionale regionale all'IRPEF, o
    individua tributi  che  possono  essere  integralmente  devoluti,  in
    misura tale da assicurare un importo corrispondente ai  trasferimenti
    regionali  soppressi  ai  sensi  del  comma  1.   Con   il   medesimo
    procedimento puo' essere  rivista  la  compartecipazione  ai  tributi
    regionali o l'individuazione dei tributi devoluti  sulla  base  delle
    disposizioni legislative regionali sopravvenute  che  interessano  le
    funzioni dei comuni.  L'individuazione  dei  trasferimenti  regionali
    fiscalizzabili  e'  oggetto   di   condivisione   nell'ambito   della
    Commissione  tecnica  paritetica  per  l'attuazione  del  federalismo
    fiscale  ovvero,  ove  effettivamente  costituita,  della  Conferenza
    permanente per il coordinamento della finanza pubblica. 
      3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo  120,  secondo  comma,
    della Costituzione. 
      4. Con efficacia a decorrere dalla data di  cui  al  comma  1,  per
    realizzare  in  forma  progressiva  e  territorialmente   equilibrata
    l'attuazione del presente articolo, ciascuna  regione  istituisce  un
    Fondo sperimentale regionale di riequilibrio in  cui  confluisce  una
    percentuale non superiore al 30 per cento del gettito di cui al comma
    2. Con le modalita' stabilite dal medesimo comma, sono determinati il
    riparto del Fondo, nonche' le quote del gettito che, anno  per  anno,
    sono  devolute  al  singolo  comune  in  cui  si  sono  verificati  i
    presupposti di imposta. 
      5. Il fondo sperimentale regionale di riequilibrio ha durata di tre
    anni. 
    
            
          
              
                Capo I 

    Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario

                                   Art. 13 
     
     
        Livelli essenziali delle prestazioni e obiettivi di servizio 
     
      1. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica  e  degli  obblighi
    assunti dall'Italia in  sede  comunitaria,  nonche'  della  specifica
    cornice finanziaria dei settori interessati relativa al finanziamento
    dei  rispettivi  fabbisogni  standard  nazionali,  la  legge  statale
    stabilisce le modalita' di determinazione dei livelli  essenziali  di
    assistenza e dei livelli  essenziali  delle  prestazioni  che  devono
    essere  garantiti  su  tutto  il  territorio  nazionale,   ai   sensi
    dell'articolo 117, secondo comma,  lettera  m),  della  Costituzione,
    nelle materie diverse dalla sanita'. 
      2. I livelli essenziali delle prestazioni sono stabiliti  prendendo
    a riferimento macroaree di intervento,  secondo  le  materie  di  cui
    all'articolo 14, comma 1, ciascuna delle quali  omogenea  al  proprio
    interno per  tipologia  di  servizi  offerti,  indipendentemente  dal
    livello di governo  erogatore.  Per  ciascuna  delle  macroaree  sono
    definiti i costi e i fabbisogni standard, nonche' le  metodologie  di
    monitoraggio e di valutazione dell'efficienza  e  dell'appropriatezza
    dei servizi offerti. 
      3. Conformemente a quanto previsto dalla citata  legge  n.  42  del
    2009, il Governo, nell'ambito del  disegno  di  legge  di  stabilita'
    ovvero con apposito  disegno  di  legge  collegato  alla  manovra  di
    finanza pubblica, in coerenza con  gli  obiettivi  e  gli  interventi
    appositamente individuati  da  parte  del  Documento  di  economia  e
    finanza, previo parere in sede di Conferenza unificata, propone norme
    di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte  a  realizzare
    l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei
    vari livelli di governo, nonche' un  percorso  di  convergenza  degli
    obiettivi di servizio, di cui al comma 5, ai livelli essenziali delle
    prestazioni e alle funzioni fondamentali  di  cui  all'articolo  117,
    secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione. 
      4. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
    proposta  del  Ministro  competente,  di  concerto  con  il  Ministro
    dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per  il
    federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per  la
    coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata e  previo
    parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
    Repubblica competenti per i  profili  di  carattere  finanziario,  e'
    effettuata la ricognizione dei livelli essenziali  delle  prestazioni
    nelle  materie  dell'assistenza,  dell'istruzione  e  del   trasporto
    pubblico locale,  con  riferimento  alla  spesa  in  conto  capitale,
    nonche'  la  ricognizione  dei  livelli  adeguati  del  servizio   di
    trasporto pubblico locale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c),
    della citata legge n. 42 del 2009. 
      5. Fino alla determinazione,  con  legge,  dei  livelli  essenziali
    delle prestazioni, tramite intesa  conclusa  in  sede  di  Conferenza
    unificata sono stabiliti i servizi da erogare, aventi caratteristiche
    di generalita' e permanenza, e il relativo fabbisogno,  nel  rispetto
    dei vincoli di finanza pubblica. 
      6. Per le finalita' di cui al comma 1, la Societa' per gli studi di
    settore - SOSE S.p.a., in collaborazione con  l'ISTAT  e  avvalendosi
    della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle  Regioni  e
    delle Province autonome presso il Centro interregionale  di  Studi  e
    Documentazione (CINSEDO) delle regioni, secondo la metodologia  e  il
    procedimento di determinazione di cui agli articoli 4 e 5 del decreto
    legislativo 26 novembre 2010, n. 216, effettua una  ricognizione  dei
    livelli  essenziali  delle  prestazioni  che  le  regioni  a  statuto
    ordinario effettivamente garantiscono  e  dei  relativi  costi.  SOSE
    S.p.a.  trasmette  i  risultati  della  ricognizione  effettuata   al
    Ministro dell'economia e delle finanze, che li comunica alle  Camere.
    Trasmette altresi' tali risultati alla Conferenza di cui all'articolo
    5 della citata legge n. 42 del 2009. I risultati  confluiscono  nella
    banca dati delle amministrazioni pubbliche  di  cui  all'articolo  13
    della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  nonche'  in  quella  di  cui
    all'articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009.  Sulla  base  delle
    rilevazioni effettuate da SOSE S.p.a., il  Governo  adotta  linee  di
    indirizzo per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni
    in apposito allegato al Documento di economia e finanza  ai  fini  di
    consentire l'attuazione dell'articolo 20, comma 2, della citata legge
    n. 42 del 2009, dei relativi costi standard e obiettivi di servizio. 
    
            
          
              
                Capo I 

    Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario

                                   Art. 14 
     
     
                    Classificazione delle spese regionali 
     
      1. Le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero  1),
    della citata legge n. 42 del 2009 sono  quelle  relative  ai  livelli
    essenziali delle prestazioni nelle seguenti materie: 
      a) sanita'; 
      b) assistenza; 
      c) istruzione; 
      d) trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa  in  conto
    capitale; 
      e) ulteriori materie individuate in base all'articolo 20, comma  2,
    della medesima legge n. 42 del 2009. 
      2. Le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero  2),
    della citata legge n.  42  del  2009  sono  individuate  nelle  spese
    diverse da quelle indicate  nel  comma  1  del  presente  articolo  e
    nell'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 3), della medesima legge
    n. 42 del 2009. 
    
            
          
              
                Capo I 

    Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario

                                   Art. 15 
     
     
                      Fase a regime e fondo perequativo 
     
      1. A decorrere dal 2013, in conseguenza dell'avvio del percorso  di
    graduale  convergenza  verso  i   costi   standard,   le   fonti   di
    finanziamento delle spese delle regioni di cui all'articolo 14, comma
    1, sono le seguenti: 
      a) la compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 4; 
      b) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF,  come  rideterminata
    secondo le modalita' dell'articolo 2, comma 1; 
      c) l'IRAP, fino alla data della sua sostituzione con altri tributi; 
      d) quote del fondo perequativo di cui al comma 5; 
      e) le entrate proprie, nella misura convenzionalmente stabilita nel
    riparto delle disponibilita' finanziarie per  il  servizio  sanitario
    nazionale per l'anno 2010. 
      2. Ai fini del comma 1, il gettito dell'IRAP e'  valutato  in  base
    all'aliquota ordinariamente  applicabile  in  assenza  di  variazioni
    disposte dalla regione ovvero delle variazioni indicate dall'articolo
    5,  comma  4.  Ai  fini   del   comma   1,   il   gettito   derivante
    dall'applicazione dell'aliquota dell'addizionale regionale  all'IRPEF
    di cui all'articolo 6 e' valutato in base all'aliquota  calcolata  ai
    sensi dell'articolo  2,  comma  1,  primo  periodo.  Il  gettito  e',
    inoltre, valutato su  base  imponibile  uniforme,  con  le  modalita'
    stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su
    proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con
    il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i
    rapporti con le regioni e per la coesione  territoriale,  sentita  la
    Conferenza Stato-Regioni. 
      3. La percentuale di compartecipazione  all'IVA  e'  stabilita  con
    decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del
    Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
    Stato-Regioni, al livello minimo assoluto sufficiente  ad  assicurare
    il pieno  finanziamento  del  fabbisogno  corrispondente  ai  livelli
    essenziali  delle  prestazioni  in   una   sola   regione.   Per   il
    finanziamento integrale  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
    nelle regioni ove il gettito tributario e' insufficiente,  concorrono
    le quote del fondo perequativo di cui al comma 5. 
      4. Le fonti di finanziamento delle spese di  cui  all'articolo  14,
    comma 2, sono le seguenti: 
      a) i tributi propri derivati di cui all'articolo 8, comma 3; 
      b) i tributi propri di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b),  n.
    3), della citata legge n. 42 del 2009; 
      c) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF,  come  rideterminata
    secondo le modalita' dell'articolo 2, comma 1; 
      d) quote del fondo perequativo di cui al comma 7. 
      5. E' istituito, dall'anno 2013, un  fondo  perequativo  alimentato
    dal gettito prodotto da una  compartecipazione  al  gettito  dell'IVA
    determinata  in  modo  tale  da  garantire   in   ogni   regione   il
    finanziamento integrale delle spese di cui all'articolo 14, comma  1.
    Nel primo anno di funzionamento del fondo  perequativo,  le  suddette
    spese sono computate in base ai valori di spesa storica e  dei  costi
    standard,  ove  stabiliti;  nei  successivi   quattro   anni   devono
    gradualmente convergere verso i costi standard.  Le  modalita'  della
    convergenza sono stabilite con decreto del Presidente  del  Consiglio
    dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le  regioni
    e  per  la  coesione  territoriale,  di  concerto  con  il   Ministro
    dell'economia  e  delle   finanze,   d'intesa   con   la   Conferenza
    Stato-Regioni e previo parere  delle  Commissioni  della  Camera  dei
    Deputati e del Senato della Repubblica competenti per  i  profili  di
    carattere finanziario. Allo schema  di  decreto  del  Presidente  del
    Consiglio dei Ministri e' allegata una relazione tecnica  concernente
    le conseguenze di carattere finanziario. Ai fini del presente  comma,
    per il  settore  sanitario,  la  spesa  coincide  con  il  fabbisogno
    sanitario standard, come definito ai sensi dell'articolo 26. 
      6. La differenza tra  il  fabbisogno  finanziario  necessario  alla
    copertura delle spese di cui all'articolo 14, comma 1, e  il  gettito
    regionale  dei  tributi  ad  esse  dedicati,   e'   determinato   con
    l'esclusione delle  variazioni  di  gettito  prodotte  dall'esercizio
    dell'autonomia tributaria, nonche' del gettito di cui all'articolo 9.
    E' inoltre  garantita  la  copertura  del  differenziale  certificato
    positivo tra i dati previsionali e l'effettivo gettito  dei  tributi,
    escluso il gettito di cui all'articolo 9,  alla  regione  di  cui  al
    comma 3, primo periodo. Nel  caso  in  cui  l'effettivo  gettito  dei
    tributi  sia  superiore  ai  dati  previsionali,   il   differenziale
    certificato e' acquisito al bilancio dello Stato. 
      7. Per il finanziamento delle spese di cui all'articolo  14,  comma
    2, le quote del fondo perequativo sono assegnate alle  regioni  sulla
    base dei seguenti criteri: 
      a) le regioni con maggiore capacita' fiscale, ovvero  quelle  nelle
    quali il gettito per abitante  dell'addizionale  regionale  all'IRPEF
    supera il gettito medio nazionale per abitante, alimentano  il  fondo
    perequativo, in relazione  all'obiettivo  di  ridurre  le  differenze
    interregionali di gettito per  abitante  rispetto  al  gettito  medio
    nazionale per abitante; 
      b) le regioni con minore capacita'  fiscale,  ovvero  quelle  nelle
    quali il gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF e'
    inferiore al gettito medio nazionale per abitante,  partecipano  alla
    ripartizione del fondo perequativo, alimentato dalle regioni  di  cui
    alla lettera a), in relazione all'obiettivo di ridurre le  differenze
    interregionali di gettito per  abitante  rispetto  al  gettito  medio
    nazionale per abitante; 
      c) il principio di perequazione delle differenti capacita'  fiscali
    dovra' essere applicato in modo da ridurre le differenze,  in  misura
    non inferiore al 75 per cento, tra i territori con diversa  capacita'
    fiscale per abitante senza alternarne la graduatoria  in  termini  di
    capacita' fiscale per abitante; 
      d) la ripartizione  del  fondo  perequativo  tiene  conto,  per  le
    regioni con  popolazione  al  di  sotto  di  un  numero  di  abitanti
    determinato con le modalita' previste al comma 8, ultimo periodo, del
    fattore  della  dimensione  demografica  in  relazione  inversa  alla
    dimensione demografica stessa. 
      8. Le quote del fondo perequativo risultanti dall'applicazione  del
    presente articolo  sono  distintamente  indicate  nelle  assegnazioni
    annuali. L'indicazione non  comporta  vincoli  di  destinazione.  Nel
    primo anno di funzionamento la perequazione fa riferimento alle spese
    di cui all'articolo 14, comma 2, computate in base ai valori di spesa
    storica;  nei  successivi   quattro   anni   la   perequazione   deve
    gradualmente convergere verso  le  capacita'  fiscali.  Le  modalita'
    della convergenza, nonche' le modalita' di attuazione  delle  lettere
    a), b), c) e d) del comma 7, sono stabilite  con  decreto  di  natura
    regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su  proposta
    del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  d'intesa   con   la
    Conferenza Stato-Regioni e  previo  parere  delle  commissioni  della
    Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica  competenti  per  i
    profili  di  carattere  finanziario.  Allo  schema  di  decreto   del
    Presidente del Consiglio  dei  Ministri  e'  allegata  una  relazione
    tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Autonomia di entrata delle province

                                   Art. 16 
     
     
                                   Oggetto 
     
       1. In attesa  della  loro  soppressione  o  razionalizzazione,  le
    disposizioni di  cui  al  presente  capo  assicurano  l'autonomia  di
    entrata delle province ubicate nelle regioni a statuto ordinario e la
    conseguente soppressione di trasferimenti statali e regionali. 
      2. Le medesime disposizioni individuano le fonti  di  finanziamento
    del complesso delle spese delle  province  ubicate  nelle  regioni  a
    statuto ordinario. 
      3. Il gettito delle fonti di finanziamento di cui  al  comma  2  e'
    senza vincolo di destinazione. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Autonomia di entrata delle province

                                   Art. 17 
     
     
                Tributi propri connessi al trasporto su gomma 
     
       1. A decorrere dall'anno 2012 l'imposta sulle assicurazioni contro
    la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli  a
    motore, esclusi i ciclomotori, costituisce tributo  proprio  derivato
    delle province. Si applicano le disposizioni dell'articolo 60,  commi
    1, 3 e 5, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997. 
      2. L'aliquota dell'imposta di cui al comma 1 e' pari  al  12,5  per
    cento. A decorrere dall'anno 2011 le  province  possono  aumentare  o
    diminuire l'aliquota in misura non superiore a 3,5 punti percentuali.
    Gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote avranno effetto dal primo
    giorno del secondo mese successivo a quello  di  pubblicazione  della
    delibera  di  variazione   sul   sito   informatico   del   Ministero
    dell'economia e delle finanze. Con decreto dirigenziale, da  adottare
    entro sette giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
    decreto,  sono  disciplinate  le  modalita'  di  pubblicazione  delle
    suddette delibere di variazione. 
      3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
    adottarsi  entro  il  2011,  e'  approvato  il  modello  di  denuncia
    dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29  ottobre  1961,
    n. 1216, e sono individuati i dati da indicare nel predetto  modello.
    L'imposta e' corrisposta con le modalita' del capo  III  del  decreto
    legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
      4. L'accertamento delle violazioni alle norme del presente articolo
    compete alle amministrazioni provinciali. A tal fine l'Agenzia  delle
    entrate con proprio provvedimento adegua il modello di cui al comma 3
    prevedendo  l'obbligatorieta'  della  segnalazione   degli   importi,
    distinti per contratto ed ente di destinazione,  annualmente  versati
    alle province. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i
    rimborsi, le sanzioni,  gli  interessi  ed  il  contenzioso  relativi
    all'imposta di cui al comma 1 si applicano le  disposizioni  previste
    per le imposte sulle assicurazioni di cui alla citata legge  n.  1216
    del 1961. Le province possono stipulare convenzioni non  onerose  con
    l'Agenzia delle entrate per l'espletamento,  in  tutto  o  in  parte,
    delle  attivita'  di   liquidazione,   accertamento   e   riscossione
    dell'imposta,  nonche'  per  le  attivita'  concernenti  il  relativo
    contenzioso.  Sino  alla  stipula  delle  predette  convenzioni,   le
    predette funzioni sono svolte dall'Agenzia delle entrate. 
      5. La decorrenza e le modalita' di applicazione delle  disposizioni
    di cui al presente articolo  nei  confronti  delle  province  ubicate
    nelle regioni a statuto  speciale  e  delle  province  autonome  sono
    stabilite, in conformita' con i relativi statuti,  con  le  procedure
    previste dall'articolo 27 della citata legge n. 42 del 2009. 
      6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato
    ai sensi dell'articolo 56, comma 11, del citato  decreto  legislativo
    n. 446 del 1997, entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore
    del  presente  decreto,  sono  modificate  le   misure   dell'imposta
    provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto  ministeriale  27
    novembre 1998, n. 435,  in  modo  che  sia  soppressa  la  previsione
    specifica relativa alla tariffa per gli atti soggetti a I.V.A.  e  la
    relativa  misura  dell'imposta  sia  determinata  secondo  i  criteri
    vigenti per gli atti non soggetti ad IVA. 
      7. Con il disegno di legge di stabilita',  ovvero  con  disegno  di
    legge ad essa collegato, il Governo promuove il riordino dell'IPT  di
    cui all'articolo 56 del citato decreto legislativo n. 446  del  1997,
    in conformita' alle seguenti norme generali: 
        a)   individuazione   del    presupposto    dell'imposta    nella
    registrazione del veicolo e relativa trascrizione, e nelle successive
    intestazioni; 
        b) individuazione del soggetto passivo nel proprietario e in ogni
    altro intestatario del bene mobile registrato; 
        c)  delimitazione  dell'oggetto  dell'imposta   ad   autoveicoli,
    motoveicoli eccedenti una determinata potenza e rimorchi; 
        d) determinazione uniforme dell'imposta per  i  veicoli  nuovi  e
    usati  in  relazione  alla  potenza  del  motore  e  alla  classe  di
    inquinamento; 
        e) coordinamento  ed  armonizzazione  del  vigente  regime  delle
    esenzioni ed agevolazioni; 
        f) destinazione del gettito alla provincia in cui ha residenza  o
    sede legale il soggetto passivo d'imposta. 
      8. Salvo quanto previsto dal comma 6,  fino  al  31  dicembre  2011
    continua ad essere attribuita alle province l'IPT  con  le  modalita'
    previste  dalla  vigente  normativa.  La  riscossione   puo'   essere
    effettuata  dall'ACI  senza  oneri  per  le  province,  salvo  quanto
    previsto dalle convenzioni stipulate tra le province e l'ACI stesso. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Autonomia di entrata delle province

                                   Art. 18 
     
     
    Soppressione   dei   trasferimenti   statali    alle    province    e
                   compartecipazione provinciale all'IRPEF 
     
       1. A decorrere dall'anno 2012 l'aliquota  della  compartecipazione
    provinciale all'IRPEF di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27
    dicembre 2002, n. 289, e' stabilita con decreto  del  Presidente  del
    Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
    delle finanze, di concerto con il Ministro  per  le  riforme  per  il
    federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per  la
    coesione territoriale, d'intesa con  la  Conferenza  Stato-citta'  ed
    autonomie locali, in modo tale da assicurare  entrate  corrispondenti
    ai trasferimenti statali soppressi ai sensi del comma 2 nonche'  alle
    entrate derivanti dalla addizionale soppressa ai sensi del comma 5. 
      2. A  decorrere  dall'anno  2012  sono  soppressi  i  trasferimenti
    statali di parte corrente e, ove non finanziati  tramite  il  ricorso
    all'indebitamento, in conto capitale alle province  delle  regioni  a
    statuto ordinario aventi carattere di generalita' e permanenza. 
      3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato,
    sulla base delle valutazioni della commissione tecnica paritetica per
    l'attuazione  del  federalismo  fiscale  ovvero,  ove  effettivamente
    costituita, della conferenza permanente per  il  coordinamento  della
    finanza pubblica, entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
    vigore del presente decreto, su proposta del  Ministro  dell'interno,
    di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  con  il
    Ministro per le riforme per il federalismo e con il  Ministro  per  i
    rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa  con
    la conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  sono  individuati  i
    trasferimenti statali di cui al comma 2. 
      4. L'aliquota di compartecipazione di cui al comma  1  puo'  essere
    successivamente incrementata, con le modalita' indicate nel  predetto
    comma 1, in misura corrispondente alla  individuazione  di  ulteriori
    trasferimenti statali suscettibili di soppressione. 
      5. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale provinciale  all'accisa
    sull'energia elettrica di cui all'articolo 52 del decreto legislativo
    26 ottobre 1995, n. 504 e' soppressa e  il  relativo  gettito  spetta
    allo Stato. A tal fine, con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
    delle finanze e'  rideterminato  l'importo  dell'accisa  sull'energia
    elettrica in modo da assicurare l'equivalenza del gettito. 
      6. E' devoluto alla provincia competente per territorio un  gettito
    non  inferiore  a  quello  della  soppressa  addizionale  provinciale
    all'energia elettrica attribuita nell'anno di entrata in  vigore  del
    presente decreto. 
      7. Alle province e' garantito che le variazioni annuali del gettito
    relativo alla compartecipazione provinciale all'IRPEF  loro  devoluta
    ai sensi del presente articolo  non  determinano  la  modifica  delle
    aliquote di cui al comma 1. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Autonomia di entrata delle province

                                   Art. 19 
     
     
    Soppressione dei trasferimenti dalle regioni a statuto ordinario alle
    province e compartecipazione provinciale alla  tassa  automobilistica
                                  regionale 
     
       1. Ciascuna regione a statuto ordinario assicura la  soppressione,
    a decorrere dall'anno  2013,  di  tutti  i  trasferimenti  regionali,
    aventi carattere di generalita' e permanenza, di  parte  corrente  e,
    ove non finanziati tramite il  ricorso  all'indebitamento,  in  conto
    capitale diretti al finanziamento  delle  spese  delle  province,  ai
    sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della citata legge n. 42
    del 2009. 
      2. Con efficacia a decorrere dall'anno  2013,  ciascuna  regione  a
    statuto ordinario determina con atto amministrativo,  previo  accordo
    concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali, d'intesa con le
    province del proprio territorio, una compartecipazione  delle  stesse
    alla tassa automobilistica spettante alla regione, in misura tale  da
    assicurare  un  importo  corrispondente  ai  trasferimenti  regionali
    soppressi ai sensi del comma 1. Puo' altresi' adeguare l'aliquota  di
    compartecipazione sulla base delle disposizioni legislative regionali
    sopravvenute che interessano le funzioni delle province. La  predetta
    compartecipazione puo', inoltre, essere successivamente incrementata,
    con  le  modalita'   indicate   nel   presente   comma,   in   misura
    corrispondente  alla  individuazione   di   ulteriori   trasferimenti
    regionali suscettibili di riduzione.  In  caso  di  incapienza  della
    tassa automobilistica rispetto all'ammontare delle risorse  regionali
    soppresse, le  regioni  assicurano  una  compartecipazione  ad  altro
    tributo regionale, nei limiti della compensazione  dei  trasferimenti
    soppressi   alle   rispettive    province.    L'individuazione    dei
    trasferimenti regionali fiscalizzabili  e'  oggetto  di  condivisione
    nell'ambito della commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
    federalismo fiscale  ovvero,  ove  effettivamente  costituita,  della
    conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. 
      3.   In   caso   di   mancata   fissazione   della   misura   della
    compartecipazione alla tassa automobilistica di cui al comma 2  entro
    la data del 30 novembre 2012, lo Stato interviene in via  sostitutiva
    ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
      4.  Per  realizzare  in  forma   progressiva   e   territorialmente
    equilibrata l'attuazione del presente articolo,  ciascuna  regione  a
    statuto ordinario  istituisce  un  Fondo  sperimentale  regionale  di
    riequilibrio. Il Fondo ha durata di tre anni ed e' alimentato da  una
    quota  non  superiore   al   30   per   cento   del   gettito   della
    compartecipazione di cui al comma 2, ripartita secondo  le  modalita'
    stabilite dal medesimo comma. 
      5. Ai fini della realizzazione delle proprie  politiche  tributarie
    le province accedono, senza oneri aggiuntivi, alle  banche  dati  del
    Pubblico Registro Automobilistico e della Motorizzazione civile. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Autonomia di entrata delle province

                                   Art. 20 
     
     
                        Ulteriori tributi provinciali 
     
       1. Salvo quanto previsto dagli articoli 17  e  18,  spettano  alle
    province gli altri tributi ad esse riconosciuti, nei termini previsti
    dalla legislazione  vigente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
    presente decreto, che costituiscono tributi propri derivati. 
      2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma  2,
    della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  d'intesa  con  la  Conferenza
    Stato-citta' ed autonomie  locali,  entro  il  31  ottobre  2011,  e'
    disciplinata  l'imposta  di   scopo   provinciale,   individuando   i
    particolari scopi istituzionali in relazione  ai  quali  la  predetta
    imposta puo' essere istituita  e  nel  rispetto  di  quanto  previsto
    dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Autonomia di entrata delle province

                                   Art. 21 
     
     
               Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale 
     
       1.  Per  realizzare  in  forma  progressiva   e   territorialmente
    equilibrata l'attribuzione alle province dell'autonomia  di  entrata,
    e' istituito, a decorrere dall'anno 2012, un  fondo  sperimentale  di
    riequilibrio. Il Fondo, di durata biennale, cessa a  decorrere  dalla
    data di attivazione del fondo perequativo previsto  dall'articolo  13
    della citata legge n. 42 del 2009. 
      2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 18,  comma  6,  il
    Fondo e' alimentato dal gettito della  compartecipazione  provinciale
    all'IRPEF di cui all'articolo 18, comma 1. 
      3. Previo accordo sancito in sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed
    autonomie locali, con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto
    con il Ministro dell'economia e delle finanze,  in  coerenza  con  la
    determinazione dei fabbisogni standard sono stabilite le modalita' di
    riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Autonomia di entrata delle province

                                   Art. 22 
     
     
                   Classificazione delle spese provinciali 
     
       1. Fino alla individuazione dei fabbisogni standard delle funzioni
    fondamentali delle province,  ai  fini  del  finanziamento  integrale
    sulla base del fabbisogno standard si applica l'articolo 21, comma 4,
    della citata legge n. 42 del 2009. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Perequazione ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 42 del 2009 e
    sistema finanziario delle citta' metropolitane nelle regioni a
    statuto ordinario

                                   Art. 23 
     
     
       Fondo perequativo per le province e per le citta' metropolitane 
     
       1. Il Fondo perequativo di cui all'articolo 13 del citato  decreto
    legislativo n. 23 del 2011 e' alimentato, per le province  e  per  le
    citta' metropolitane, dalla quota del gettito della compartecipazione
    provinciale all'IRPEF di cui all'articolo 18 del presente decreto non
    devoluto alle province e alle  citta'  metropolitane  competenti  per
    territorio. Tale fondo e' articolato  in  due  componenti,  la  prima
    delle quali riguarda le funzioni fondamentali delle province e  delle
    citta' metropolitane, la seconda le  funzioni  non  fondamentali.  Le
    predette quote sono divise in corrispondenza della determinazione dei
    fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali e riviste  in
    funzione della loro dinamica. Per quanto attiene  alle  funzioni  non
    fondamentali,  la  perequazione  delle  capacita'  fiscali  non  deve
    alterare la graduatoria dei territori in termini di capacita' fiscale
    per abitante. 
      2. Ai sensi dell'articolo 13 della citata legge  n.  42  del  2009,
    sono istituiti nel bilancio delle regioni  a  statuto  ordinario  due
    fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a  favore  delle  province  e
    delle citta' metropolitane, alimentati dal  fondo  perequativo  dello
    Stato di cui al presente articolo. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Perequazione ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 42 del 2009 e
    sistema finanziario delle citta' metropolitane nelle regioni a
    statuto ordinario

                                   Art. 24 
     
     
               Sistema finanziario delle citta' metropolitane 
     
       1. In attuazione dell'articolo 15 della citata  legge  n.  42  del
    2009, alle citta' metropolitane sono attribuiti, a partire dalla data
    di insediamento dei rispettivi organi, il sistema  finanziario  e  il
    patrimonio delle province soppresse a norma dell'articolo  23,  comma
    8, della medesima legge. 
      2. Sono attribuite alle citta' metropolitane, con apposito  decreto
    del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare su proposta del
    Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con  la  Conferenza
    unificata, le seguenti fonti di entrata: 
        a) una  compartecipazione  al  gettito  dell'IRPEF  prodotto  sul
    territorio della citta' metropolitana; 
        b) una compartecipazione alla  tassa  automobilistica  regionale,
    stabilita dalla regione secondo  quanto  previsto  dall'articolo  19,
    comma 2; 
        c) l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile
    derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore,  esclusi   i
    ciclomotori, conformemente a quanto previsto dall'articolo 17; 
        d) l'IPT, conformemente a quanto previsto dall'articolo 17; 
        e) i tributi di cui all'articolo 20. 
      3. Le fonti di entrata di cui al comma 2 finanziano: 
        a) le  funzioni  fondamentali  della  citta'  metropolitana  gia'
    attribuite alla provincia; 
        b)  la  pianificazione  territoriale  generale   e   delle   reti
    infrastrutturali; 
        c) la strutturazione di sistemi di  coordinati  di  gestione  dei
    servizi pubblici; 
        d) la promozione ed il coordinamento dello sviluppo  economico  e
    sociale; 
        e) le altre funzioni delle citta' metropolitane. 
      4. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di  cui
    al comma 2, e'  altresi'  attribuita  alle  citta'  metropolitane  la
    facolta' di istituire un'addizionale sui diritti di imbarco  portuali
    ed aeroportuali; 
      5. La regione puo' attribuire alla citta' metropolitana la facolta'
    di istituire l'imposta sulle emissioni sonore degli  aeromobili  solo
    ove l'abbia soppressa ai sensi dell'articolo 8. 
      6. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma  2,
    della citata legge n.  400  del  1988,  d'intesa  con  la  Conferenza
    Stato-citta' ed autonomie  locali,  entro  un  anno  dall'entrata  in
    vigore del presente decreto, e' disciplinata l'imposta di scopo delle
    citta' metropolitane, individuando i particolari scopi  istituzionali
    in relazione ai quali la predetta imposta puo' essere istituita e nel
    rispetto di  quanto  previsto  dall'articolo  6  del  citato  decreto
    legislativo n. 23 del 2011. 
      7. Con la legge di stabilita', ovvero con disegno di legge ad  essa
    collegato, puo' essere adeguata l'autonomia di entrata  delle  citta'
    metropolitane,  in  misura  corrispondente  alla  complessita'  delle
    funzioni  attribuite,  nel  rispetto  degli  obiettivi   di   finanza
    pubblica. 
      8. In caso di trasferimento di funzioni da altri enti  territoriali
    in  base  alla   normativa   vigente   e'   conferita   alle   citta'
    metropolitane, in attuazione dell'articolo 15 della citata  legge  n.
    42 del 2009, una corrispondente maggiore  autonomia  di  entrata  con
    conseguente definanziamento degli enti territoriali le  cui  funzioni
    sono state trasferite. 
      9. Il decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  con  cui
    sono attribuite a ciascuna citta' metropolitana le proprie  fonti  di
    entrata assicura l'armonizzazione di tali fonti  di  entrata  con  il
    sistema perequativo e con il fondo di riequilibrio. 
      10. Dal presente articolo non possono  derivare  nuovi  o  maggiori
    oneri a carico della finanza pubblica. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    COSTI E FABBISOGNI STANDARD NEL SETTORE SANITARIO

                                   Art. 25 
     
     
                                   Oggetto 
     
       1.  Il  presente  capo  e'  diretto  a  disciplinare  a  decorrere
    dall'anno 2013 la determinazione dei costi standard e dei  fabbisogni
    standard per le regioni a statuto ordinario nel settore sanitario, al
    fine di assicurare un graduale e definitivo superamento  dei  criteri
    di riparto adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della  citata
    legge n. 662 del 1996, cosi' come integrati da quanto previsto  dagli
    Accordi tra Stato e regioni in materia sanitaria. 
      2.  Il  fabbisogno  sanitario  standard,   determinato   ai   sensi
    dell'articolo 26, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e
    degli obblighi assunti dall'Italia in sede  comunitaria,  costituisce
    l'ammontare di risorse necessarie ad assicurare i livelli  essenziali
    di assistenza in condizioni di efficienza ed appropriatezza. 
      3. I costi e i fabbisogni sanitari standard determinati secondo  le
    modalita' stabilite dal presente Capo  costituiscono  il  riferimento
    cui   rapportare   progressivamente   nella   fase   transitoria,   e
    successivamente a regime,  il  finanziamento  integrale  della  spesa
    sanitaria, nel rispetto della programmazione nazionale e dei  vincoli
    di finanza pubblica. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    COSTI E FABBISOGNI STANDARD NEL SETTORE SANITARIO

                                   Art. 26 
     
     
         Determinazione del fabbisogno sanitario nazionale standard 
     
       1. A decorrere dall'anno 2013 il  fabbisogno  sanitario  nazionale
    standard e' determinato, in coerenza  con  il  quadro  macroeconomico
    complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza  pubblica  e  degli
    obblighi assunti dall'Italia in  sede  comunitaria,  tramite  intesa,
    coerentemente con il fabbisogno derivante  dalla  determinazione  dei
    livelli essenziali di  assistenza  (LEA)  erogati  in  condizioni  di
    efficienza  ed  appropriatezza.  In  sede  di  determinazione,   sono
    distinte la quota destinata complessivamente alle regioni  a  statuto
    ordinario, comprensiva  delle  risorse  per  la  realizzazione  degli
    obiettivi di carattere prioritario e di rilievo  nazionale  ai  sensi
    dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della citata  legge  n.  662  del
    1996, e successive  modificazioni,  e  le  quote  destinate  ad  enti
    diversi dalle regioni. 
      2. Per gli anni  2011  e  2012  il  fabbisogno  nazionale  standard
    corrisponde al livello  di  finanziamento  determinato  ai  sensi  di
    quanto disposto dall'articolo 2, comma 67, della  legge  23  dicembre
    2009,  n.  191,  attuativo  dell'intesa  Stato-Regioni   in   materia
    sanitaria per il triennio 2010-2012 del 3 dicembre 2009,  cosi'  come
    rideterminato dall'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 31 maggio
    2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
    2010, n. 122. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    COSTI E FABBISOGNI STANDARD NEL SETTORE SANITARIO

                                   Art. 27 
     
     
        Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali 
     
       1.  Il  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il   Ministro
    dell'economia e delle finanze, d'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del
    decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  con  la  conferenza
    Stato-Regioni  sentita  la  struttura  tecnica  di  supporto  di  cui
    all'articolo  3  dell'intesa  Stato-Regioni  del  3  dicembre   2009,
    determina  annualmente,  sulla  base  della  procedura  definita  nel
    presente articolo, i costi e i fabbisogni standard regionali. 
      2. Per la  determinazione  dei  costi  e  dei  fabbisogni  standard
    regionali si fa riferimento agli elementi  informativi  presenti  nel
    Nuovo  sistema  informativo  sanitario  (NSIS)  del  Ministero  della
    salute. 
      3. Ai sensi dell'articolo  2,  comma  2,  lettera  a),  dell'intesa
    Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio  2010-2012  del  3
    dicembre 2009, con riferimento ai macrolivelli di assistenza definiti
    dal  decreto  del  Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri   di
    individuazione  dei  livelli  essenziali  di  assistenza  in   ambito
    sanitario  del  29  novembre  2001,  costituiscono  indicatori  della
    programmazione nazionale per l'attuazione del federalismo  fiscale  i
    seguenti livelli percentuali di finanziamento della spesa sanitaria: 
        a) 5 per cento per l'assistenza sanitaria collettiva in  ambiente
    di vita e di lavoro; 
        b) 51 per cento per l'assistenza distrettuale; 
        c) 44 per cento per l'assistenza ospedaliera. 
      4. Il fabbisogno sanitario standard delle singole regioni a statuto
    ordinario, cumulativamente pari al livello del  fabbisogno  sanitario
    nazionale standard, e' determinato, in fase di prima  applicazione  a
    decorrere dall'anno 2013, applicando a tutte le regioni i  valori  di
    costo rilevati  nelle  regioni  di  riferimento.  In  sede  di  prima
    applicazione e' stabilito il procedimento  di  cui  ai  commi  dal  5
    all'11. 
      5.  Sono  regioni  di  riferimento  le   tre   regioni,   tra   cui
    obbligatoriamente la prima, che siano state scelte  dalla  Conferenza
    Stato-Regioni tra le cinque indicate dal Ministro  della  salute,  di
    concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentito  il
    Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni  e   per   la   coesione
    territoriale, in quanto migliori cinque regioni che, avendo garantito
    l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza  in  condizione  di
    equilibrio economico, comunque non essendo assoggettate  a  piano  di
    rientro e  risultando  adempienti,  come  verificato  dal  Tavolo  di
    verifica  degli  adempimenti  regionali  di   cui   all'articolo   12
    dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria  del  23  marzo  2005,
    sono individuate in base a criteri di qualita' dei  servizi  erogati,
    appropriatezza ed efficienza definiti con decreto del Presidente  del
    Consiglio dei Ministri, previa intesa della Conferenza Stato-Regioni,
    sentita la struttura  tecnica  di  supporto  di  cui  all'articolo  3
    dell'intesa Stato-Regioni del  3  dicembre  2009,  sulla  base  degli
    indicatori di cui agli allegati 1, 2 e  3  dell'intesa  Stato-Regioni
    del 3 dicembre 2009.  A  tale  scopo  si  considerano  in  equilibrio
    economico  le  regioni  che  garantiscono  l'erogazione  dei  livelli
    essenziali  di  assistenza  in  condizioni   di   efficienza   e   di
    appropriatezza con  le  risorse  ordinarie  stabilite  dalla  vigente
    legislazione a livello nazionale, ivi  comprese  le  entrate  proprie
    regionali effettive. Nella individuazione  delle  regioni  si  dovra'
    tenere conto dell'esigenza di  garantire  una  rappresentativita'  in
    termini di appartenenza geografica al nord, al centro e al  sud,  con
    almeno una regione di piccola dimensione geografica. 
      6. I costi standard sono computati a livello aggregato per ciascuno
    dei tre macrolivelli di assistenza: assistenza collettiva, assistenza
    distrettuale e assistenza ospedaliera. Il valore di costo standard e'
    dato, per ciascuno dei tre  macrolivelli  di  assistenza  erogati  in
    condizione di efficienza ed  appropriatezza  dalla  media  pro-capite
    pesata del costo registrato dalle regioni di riferimento. A tal  fine
    il  livello  della  spesa  delle  tre  macroaree  delle  regioni   di
    riferimento: 
        a) e' computato al lordo della mobilita' passiva e al netto della
    mobilita' attiva extraregionale; 
        b) e' depurato della quota di  spesa  finanziata  dalle  maggiori
    entrate proprie rispetto alle entrate  proprie  considerate  ai  fini
    della determinazione del finanziamento  nazionale.  La  riduzione  e'
    operata proporzionalmente sulle tre macroaree; 
        c) e' depurato della quota  di  spesa  che  finanzia  livelli  di
    assistenza superiori ai livelli essenziali; 
        d) e' depurato delle quote di ammortamento che trovano  copertura
    ulteriore rispetto al finanziamento ordinario del Servizio  sanitario
    nazionale, nei termini convenuti presso i Tavoli tecnici di verifica; 
        e) e' applicato, per ciascuna regione, alla relativa  popolazione
    pesata regionale. 
      7. Le regioni in equilibrio economico sono individuate  sulla  base
    dei risultati relativi al secondo esercizio precedente  a  quello  di
    riferimento e le pesature sono effettuate con i pesi  per  classi  di
    eta'  considerati  ai  fini  della  determinazione   del   fabbisogno
    sanitario relativi  al  secondo  esercizio  precedente  a  quello  di
    riferimento. 
      8. Il fabbisogno sanitario standard regionale e' dato dalle risorse
    corrispondenti al valore percentuale come determinato  in  attuazione
    di quanto indicato al  comma  6,  rispetto  al  fabbisogno  sanitario
    nazionale standard. 
      9. Il fabbisogno standard regionale determinato ai sensi del  comma
    8,  e'  annualmente  applicato  al  fabbisogno   sanitario   standard
    nazionale definito ai sensi dell'articolo 26. 
      10. La  quota  percentuale  assicurata  alla  migliore  regione  di
    riferimento non puo' essere inferiore  alla  quota  percentuale  gia'
    assegnata alla stessa, in sede  di  riparto,  l'anno  precedente,  al
    netto delle variazioni di popolazione. 
      11. Al fine  di  realizzare  il  processo  di  convergenza  di  cui
    all'articolo 20, comma 1, lettera b), della citata legge  n.  42  del
    2009, la convergenza ai valori percentuali determinati  ai  sensi  di
    quanto stabilito dal presente  articolo  avviene  in  un  periodo  di
    cinque anni secondo criteri definiti con le modalita' di cui al comma
    1. 
      12. Qualora nella selezione delle migliori cinque regioni di cui al
    comma 5, si trovi  nella  condizione  di  equilibrio  economico  come
    definito al medesimo comma 5 un numero di regioni inferiore a cinque,
    le regioni di riferimento sono individuate anche  tenendo  conto  del
    miglior risultato  economico  registrato  nell'anno  di  riferimento,
    depurando i costi della quota eccedente rispetto a quella che sarebbe
    stata necessaria a garantire 1'equilibrio ed escludendo  comunque  le
    regioni soggette a piano di rientro. 
      13. Resta  in  ogni  caso  fermo  per  le  regioni  l'obiettivo  di
    adeguarsi alla percentuale di allocazione delle risorse stabilite  in
    sede di programmazione sanitaria nazionale, come indicato al comma 3. 
      14.  Eventuali  risparmi  nella  gestione  del  servizio  sanitario
    nazionale effettuati dalle  regioni  rimangono  nella  disponibilita'
    delle regioni stesse. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    COSTI E FABBISOGNI STANDARD NEL SETTORE SANITARIO

                                   Art. 28 
     
     
          Interventi strutturali straordinari in materia di sanita' 
     
       1. In sede di attuazione dell'articolo 119,  quinto  comma,  della
    Costituzione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla citata  legge
    n. 42 del 2009, sono previsti specifici interventi idonei a rimuovere
    carenze strutturali presenti in alcune aree territoriali  e  atte  ad
    incidere sui costi delle prestazioni.  Le  carenze  strutturali  sono
    individuate sulla base  di  specifici  indicatori  socio-economici  e
    ambientali, tenendo conto della complementarieta' con gli  interventi
    straordinari di edilizia sanitaria previsti  dall'articolo  20  della
    legge 11 marzo 1988, n. 67. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    COSTI E FABBISOGNI STANDARD NEL SETTORE SANITARIO

                                   Art. 29 
     
     
                 Revisione a regime dei fabbisogni standard 
     
       1. In coerenza con il processo di convergenza di cui  all'articolo
    20, comma 1, lettera b), della citata legge n. 42 del 2009, a  valere
    dal 2014, al fine di garantire continuita' ed efficacia  al  processo
    di efficientamento dei servizi sanitari regionali, i criteri  di  cui
    all'articolo 27 del presente decreto sono rideterminati, con  cadenza
    biennale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai sensi
    dell'articolo 3 del citato  decreto  legislativo  n.  281  del  1997,
    comunque nel rispetto del livello di  fabbisogno  standard  nazionale
    come definito all'articolo 26. 
      2. Le relative determinazioni sono trasmesse, dal momento della sua
    istituzione, alla conferenza permanente per  il  coordinamento  della
    finanza pubblica di cui all'articolo 5 della citata legge n.  42  del
    2009. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    COSTI E FABBISOGNI STANDARD NEL SETTORE SANITARIO

                                   Art. 30 
     
     
                Disposizioni relative alla prima applicazione 
     
      1. In fase di prima applicazione: 
        a) restano ferme le vigenti disposizioni in  materia  di  riparto
    delle somme destinate al rispetto degli obiettivi del Piano sanitario
    nazionale, ad altre attivita'  sanitarie  a  destinazione  vincolate,
    nonche' al finanziamento della mobilita' sanitaria; 
        b) restano altresi' ferme le ulteriori disposizioni in materia di
    finanziamento sanitario non disciplinate dal presente decreto. 
      2.  Il  Ministro  della  salute,   d'intesa   con   la   Conferenza
    Stato-Regioni, implementa un sistema adeguato  di  valutazione  della
    qualita' delle cure e dell'uniformita' dell'assistenza  in  tutte  le
    regioni  ed  effettua  un  monitoraggio  costante  dell'efficienza  e
    dell'efficacia dei servizi, anche al fine degli  adempimenti  di  cui
    all'articolo 27, comma 11. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    COSTI E FABBISOGNI STANDARD NEL SETTORE SANITARIO

                                   Art. 31 
     
     
    Disposizioni particolari per regioni a  statuto  speciale  e  per  le
                  province autonome di Trento e di Bolzano 
     
       1. Nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province
    autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  rimane   ferma   l'applicazione
    dell'articolo 1, comma 2, e degli articoli 15, 22 e 27  della  citata
    legge n. 42 del 2009, nel rispetto dei rispettivi statuti. 
      2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
    di Bolzano garantiscono la comunicazione degli elementi informativi e
    dei dati necessari all'attuazione del presente decreto  nel  rispetto
    dei principi di autonomia  dei  rispettivi  statuti  speciali  e  del
    principio di leale collaborazione. 
      3. E' estesa sulla base della procedura prevista dall'articolo  27,
    comma 2, della  citata  legge  n.  42  del  2009,  agli  enti  locali
    appartenenti ai territori delle regioni a statuto  speciale  e  delle
    province autonome di Trento  e  di  Bolzano  l'applicazione,  a  fini
    esclusivamente   conoscitivi    e    statistico-informativi,    delle
    disposizioni relative alla raccolta dei dati, inerenti al processo di
    definizione dei fabbisogni standard, da far  confluire  nelle  banche
    dati informative ai sensi degli articoli 4 e  5  del  citato  decreto
    legislativo n. 216 del 2010. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    COSTI E FABBISOGNI STANDARD NEL SETTORE SANITARIO

                                   Art. 32 
     
     
                    Misure in materia di finanza pubblica 
     
       1. L'autonomia finanziaria delle regioni, delle province  e  delle
    citta'  metropolitane  deve  essere  compatibile  con   gli   impegni
    finanziari assunti con il Patto di stabilita' e crescita. 
      2. La Conferenza permanente  per  il  coordinamento  della  finanza
    pubblica prende parte alla definizione del patto  di  convergenza  di
    cui all'articolo 18 della citata legge n. 42 del 2009, concorre  alla
    definizione degli obiettivi di finanza  pubblica  per  comparto,  con
    specifico riguardo al limite massimo di  pressione  fiscale  e  degli
    altri  adempimenti  previsti  dal  processo  di  coordinamento  della
    finanza pubblica con le modalita' previste dalla citata legge n.  196
    del 2009. 
      3. In caso di trasferimento di  ulteriori  funzioni  amministrative
    dallo Stato alle province  e  alle  citta'  metropolitane,  ai  sensi
    dell'articolo 118 della  Costituzione,  e'  assicurato  al  complesso
    degli enti del comparto l'integrale finanziamento  di  tali  funzioni
    ove non si sia  provveduto  contestualmente  al  finanziamento  e  al
    trasferimento. 
      4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39, commi 3 e 4,  a
    decorrere  dal  2012,  lo  Stato  provvede  alla   soppressione   dei
    trasferimenti statali alle regioni, aventi carattere di generalita' e
    permanenza, relativi al trasporto pubblico locale e alla  conseguente
    fiscalizzazione degli stessi trasferimenti. 
    
            
          
              
                Capo V 

    Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica

                                   Art. 33 
     
     
                                   Oggetto 
     
       1. In attuazione dell'articolo 5 della  citata  legge  n.  42  del
    2009, e' istituita, nell'ambito della Conferenza  unificata  e  senza
    ulteriori oneri per la finanza statale, la Conferenza permanente  per
    il coordinamento della finanza pubblica, quale organismo  stabile  di
    coordinamento della finanza pubblica  fra  comuni,  province,  citta'
    metropolitane,  regioni  e  Stato,  e   ne   sono   disciplinati   il
    funzionamento e la composizione. 
    
            
          
              
                Capo V 

    Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica

                                   Art. 34 
     
     
                                Composizione 
     
       1. La  Conferenza  e'  composta  dai  rappresentanti  dei  diversi
    livelli istituzionali di governo. 
      2. La Conferenza e' presieduta dal  Presidente  del  Consiglio  dei
    Ministri o da uno o piu' Ministri da lui  delegati;  ne  fanno  parte
    altresi' il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i
    rapporti con le regioni e per la coesione territoriale,  il  Ministro
    dell'interno, il Ministro per  le  riforme  per  il  federalismo,  il
    Ministro  per  la  semplificazione  normativa,  il  Ministro  per  la
    pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la  salute,
    il  Presidente  della  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province
    autonome o suo delegato, il  Presidente  dell'Associazione  nazionale
    dei comuni d'Italia - ANCI o suo delegato, il Presidente  dell'Unione
    province d'Italia - UPI, o suo delegato. Ne fanno parte  inoltre  sei
    presidenti o assessori di regione, quattro sindaci e  due  presidenti
    di  provincia,  designati  rispettivamente  dalla  conferenza   delle
    regioni e delle province autonome, dall'ANCI e dall'UPI  in  modo  da
    assicurare una equilibrata rappresentanza territoriale e demografica,
    acquisiti in sede di conferenza unificata di cui  al  citato  decreto
    legislativo n. 281 del 1997. 
      3. Alle riunioni possono essere invitati altri  rappresentanti  del
    Governo, nonche' rappresentanti di altri enti o organismi. 
    
            
          
              
                Capo V 

    Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica

                                   Art. 35 
     
     
                         Modalita' di funzionamento 
     
       1. Il Presidente convoca la  Conferenza  stabilendo  l'ordine  del
    giorno. Ciascuna componente puo' chiedere l'iscrizione all'ordine del
    giorno della trattazione delle materie e degli  argomenti  rientranti
    nelle competenze della Conferenza. 
      2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
    decreto, deve essere convocata  la  riunione  di  insediamento  della
    Conferenza. In ogni caso, la Conferenza deve essere convocata  almeno
    una volta ogni due mesi e quando ne faccia  richiesta  un  terzo  dei
    suoi membri. 
      3. In seguito all'iscrizione all'ordine del  giorno  della  singola
    questione da trattare,  di  norma  la  Conferenza,  su  proposta  del
    Presidente,  con   apposito   atto   d'indirizzo   delibera   l'avvio
    dell'espletamento delle funzioni e dei poteri ad essa assegnati dalla
    legge e ne stabilisce,  ove  necessario,  le  relative  modalita'  di
    esercizio e di svolgimento in relazione all'oggetto. A tal  fine,  il
    Presidente della Conferenza delle regioni e delle province  autonome,
    il presidente dell'associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI,
    il Presidente dell'Unione province d'Italia -  UPI  possono  avanzare
    apposite proposte di deliberazione ai fini dell'iscrizione all'ordine
    del giorno. 
      4. La Conferenza, nelle ipotesi di cui all'articolo  36,  comma  1,
    lettere  a)  e  b),  adotta  le  proprie  determinazioni  di   regola
    all'unanimita'  delle  componenti.  Ove  questa  non  sia   raggiunta
    l'assenso rispettivamente della  componente  delle  regioni  e  della
    componente delle province e  dei  comuni  puo'  essere  espresso  nel
    proprio ambito anche  a  maggioranza.  Nelle  altre  ipotesi  di  cui
    all'articolo 36, le determinazioni della  Conferenza  possono  essere
    poste alla votazione della medesima su conforme avviso del presidente
    della conferenza, dal presidente della  Conferenza  delle  regioni  e
    delle province autonome, dal presidente  dell'associazione  nazionale
    dei comuni d'Italia  -  ANCI,  dal  Presidente  dell'Unione  Province
    d'Italia - UPI. 
      5. Le determinazioni adottate dalla conferenza  sono  trasmesse  ai
    Presidenti  delle  Camere  e  alla  Conferenza   unificata   di   cui
    all'articolo 8 del citato decreto legislativo n.  281  del  1997.  La
    Conferenza puo' altresi' trasmettere  le  proprie  determinazioni  ai
    soggetti e agli organismi istituzionali interessati. 
      6. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste  per
    la Conferenza unificata dal citato decreto  legislativo  n.  281  del
    1997. 
    
            
          
              
                Capo V 

    Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica

                                   Art. 36 
     
     
                                  Funzioni 
     
       1. In attuazione di quanto  previsto  dall'articolo  5,  comma  1,
    della citata legge n. 42 del 2009: 
        a) la Conferenza  concorre,  in  conformita'  a  quanto  previsto
    dall'articolo 10 della citata legge n. 196 del 2009 alla ripartizione
    degli obiettivi di finanza pubblica per  sottosettore  istituzionale,
    ai sensi dell'articolo 10, comma 1, e  2,  lettera  e)  della  citata
    legge n. 196 del 2009; 
        b) la Conferenza avanza proposte: 
          1. per la determinazione degli  indici  di  virtuosita'  e  dei
    relativi incentivi; 
          2. per la fissazione dei criteri per il corretto  utilizzo  dei
    fondi  perequativi  secondo  principi  di  efficacia,  efficienza   e
    trasparenza e ne verifica l'applicazione. 
        c) la Conferenza verifica: 
          1) l'utilizzo dei fondi stanziati per gli  interventi  speciali
    ai sensi dell'articolo 16 della citata legge n. 42 del 2009; 
          2) assicura la verifica periodica del funzionamento  del  nuovo
    ordinamento finanziario dei  comuni,  delle  province,  delle  citta'
    metropolitane e delle regioni; 
          3) assicura la  verifica  delle  relazioni  finanziarie  fra  i
    diversi livelli di governo e l'adeguatezza delle risorse  finanziarie
    di  ciascun  livello  di  governo  rispetto  alle  funzioni   svolte,
    proponendo eventuali modifiche o adeguamenti al sistema; 
          4) verifica la congruita' dei dati e  delle  basi  informative,
    finanziarie e tributarie fornite dalle amministrazioni territoriali; 
          5) verifica periodicamente la  realizzazione  del  percorso  di
    convergenza ai costi e ai fabbisogni standard nonche' agli  obiettivi
    di servizio; 
          6)  la  Conferenza  mette  a  disposizione  del  Senato   della
    Repubblica, della Camera dei Deputati, dei Consigli  regionali  e  di
    quelli  delle  province  autonome  tutti  gli  elementi   informativi
    raccolti. 
        d) la Conferenza promuove la conciliazione degli interessi fra  i
    diversi livelli di governo interessati all'attuazione delle norme sul
    federalismo fiscale; 
        e) la  Conferenza  vigila  sull'applicazione  dei  meccanismi  di
    premialita', sul rispetto dei  meccanismi  sanzionatori  e  sul  loro
    funzionamento. 
      2. Anche ai fini dell'attuazione di cui al  comma  1,  lettera  c),
    numero 5),  la  Conferenza  permanente  per  il  coordinamento  della
    finanza pubblica provvede, con cadenza trimestrale, ad illustrare, in
    sede di Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo  n.
    281 del 1997, i lavori svolti. 
    
            
          
              
                Capo V 

    Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica

                                   Art. 37 
     
     
                              Supporto tecnico 
     
       1.  Le  funzioni  di  segreteria  tecnica  e  di  supporto   della
    Conferenza sono  esercitate,  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  1,
    lettera g), della citata legge n.  42  del  2009,  dalla  commissione
    tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale istituita
    con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 luglio
    2009. 
      2. Per lo svolgimento delle funzioni di supporto della Conferenza e
    di raccordo con  la  segreteria  della  Conferenza  Stato-Regioni  e'
    istituita, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,
    nell'ambito della commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
    federalismo fiscale, di cui all'articolo 4 della citata legge  n.  42
    del 2009, con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  finanze,  di
    concerto con il Ministro per i rapporti  con  le  regioni  e  per  la
    coesione territoriale, e sotto  la  direzione  del  Presidente  della
    commissione  tecnica  paritetica  per  l'attuazione  del  federalismo
    fiscale, una specifica struttura di segreteria, la  cui  composizione
    e' definita nel decreto istitutivo,  fermo  restando  che  sino  alla
    meta' dei posti del contingente potranno essere coperti nella  misura
    massima del 50 per  cento  da  personale  delle  regioni  e,  per  il
    restante 50 per cento, da personale delle province e  dei  comuni  il
    cui trattamento economico sara' a  carico  delle  amministrazioni  di
    appartenenza e i  restanti  posti  sono  coperti  con  personale  del
    Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  della  Presidenza  del
    Consiglio dei  Ministri.  Il  Presidente  della  commissione  tecnica
    paritetica  per  l'attuazione  del  federalismo  fiscale   individua,
    nell'ambito  della  struttura  di  segreteria,  il  segretario  della
    Conferenza,  che  esercita  le  attivita'  di  collegamento  fra   la
    commissione e la Conferenza stessa. La  struttura  di  segreteria  si
    puo' avvalere anche di personale  dell'ANCI  e  dell'UPI  nell'ambito
    della percentuale prevista per province e comuni. 
      3. Per lo svolgimento delle  funzioni  di  propria  competenza,  la
    Conferenza permanente ha accesso diretto  alla  sezione  della  banca
    dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13, comma 2,
    della citata legge n. 196 del 2009, nella quale sono contenuti i dati
    necessari a dare attuazione al federalismo  fiscale.  La  Conferenza,
    con il supporto tecnico  della  commissione  tecnica  paritetica  per
    l'attuazione del  federalismo  fiscale,  concorre  con  il  Ministero
    dell'economia e delle finanze alla individuazione dei contenuti della
    sezione stessa. 
      4. Con successivo provvedimento, adottato  in  sede  di  Conferenza
    unificata, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 36,  comma  1,
    lettera c), numero 5, sono stabilite le  modalita'  di  accesso  alla
    banca dati da parte della  conferenza  unificata  di  cui  al  citato
    decreto legislativo n. 281 del 1997. 
    
            
          
              
                Capo VI 

    Norme finali ed abrogazioni

                                   Art. 38 
     
     
    Tributi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera q), della legge n.
                                 42 del 2009 
     
       1. Con efficacia a decorrere dall'anno 2013,  la  legge  regionale
    puo', con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione  da
    parte dello Stato, istituire tributi regionali e locali nonche',  con
    riferimento  ai  tributi  locali  istituiti  con   legge   regionale,
    determinare variazioni delle aliquote o  agevolazioni  che  comuni  e
    province possono applicare nell'esercizio della propria autonomia. 
    
            
          
              
                Capo VI 

    Norme finali ed abrogazioni

                                   Art. 39 
     
     
                    Disposizioni finali di coordinamento 
     
       1. Gli elementi informativi necessari all'attuazione del  presente
    decreto ed i dati  relativi  al  gettito  dei  tributi  indicati  nel
    presente decreto ovvero istituiti in base allo stesso sono  acquisiti
    alla banca dati  unitaria  delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui
    all'articolo 13 della citata legge n.  196  del  2009,  nonche'  alla
    banca dati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g),  della  citata
    legge n. 42 del 2009. 
      2. In coerenza con quanto stabilito con il Documento di economia  e
    finanza di cui all'articolo 10 della citata legge n. 196 del 2009, in
    materia di limite massimo della  pressione  fiscale  complessiva,  la
    conferenza permanente per il coordinamento  della  finanza  pubblica,
    avvalendosi della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
    federalismo fiscale, monitora gli  effetti  finanziari  del  presente
    decreto legislativo, al fine di garantire il  rispetto  del  predetto
    limite e propone al Governo le  eventuali  misure  correttive.  Resta
    fermo quanto stabilito dagli articoli 5, comma 4, e 6, comma 9. 
      3. Compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica concordati
    in sede europea, nonche', in applicazione del codice di condotta  per
    l'aggiornamento del Patto di stabilita' e crescita, con  il  leale  e
    responsabile concorso dei diversi livelli  di  governo  per  il  loro
    conseguimento anno per anno,  in  conformita'  con  quanto  stabilito
    dall'articolo 14, comma 2, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, a
    decorrere dall'anno  2012  nei  confronti  delle  regioni  a  statuto
    ordinario non si tiene conto di quanto previsto dal  primo,  secondo,
    terzo e quarto periodo del predetto articolo 14, comma 2. 
      4. Ferme restando le funzioni della Conferenza  permanente  per  il
    coordinamento della finanza pubblica, con decreto del Presidente  del
    Consiglio  dei  Ministri  e'   istituito,   entro   sessanta   giorni
    dall'entrata in vigore del presente  decreto,  presso  la  conferenza
    Stato-Regioni, un tavolo di confronto tra il Governo e le  regioni  a
    statuto ordinario, costituito dal Ministro  per  i  rapporti  con  le
    regioni e per la coesione territoriale, dal Ministro per  le  riforme
    per il federalismo, dal Ministro per  la  semplificazione  normativa,
    dal Ministro dell'economia e delle finanze  e  dal  Ministro  per  le
    politiche europee, nonche' dai Presidenti delle regioni medesime.  Il
    tavolo individua linee guida, indirizzi e  strumenti  per  assicurare
    l'attuazione di quanto previsto dal comma 3  e  dal  presente  comma,
    ovvero, qualora i vincoli di finanza pubblica non  ne  consentano  in
    tutto o in parte l'attuazione, propone  modifiche  o  adeguamenti  al
    fine di assicurare la congruita' delle risorse, nonche' l'adeguatezza
    del  complesso  delle  risorse  finanziarie  rispetto  alle  funzioni
    svolte,  anche  con  riferimento  al  funzionamento  dei   fondi   di
    perequazione, e la relativa compatibilita' con i  citati  vincoli  di
    finanza pubblica. Il governo  propone,  nell'ambito  del  disegno  di
    legge  di  stabilita',  ovvero  individua  con   apposito   strumento
    attuativo, le misure finalizzate a dare attuazione agli  orientamenti
    emersi nell'ambito del tavolo di confronto di cui al presente comma. 
      5. La  rideterminazione  dell'addizionale  regionale  all'IRPEF  ai
    sensi dell'articolo 2, comma 1, e la soppressione  dei  trasferimenti
    statali alle regioni a statuto ordinario ai  sensi  dell'articolo  7,
    comma 1, sono effettuati conformemente a quanto disposto dai commi  3
    e 4 del presente articolo, facendo riferimento alle risorse spettanti
    a tali enti nell'esercizio finanziario 2010. 
      6.  Si  applicano  anche  alle  province  le  disposizioni  di  cui
    all'articolo 14, comma 6, del citato decreto legislativo  n.  23  del
    2011. 
    
            
          
              
                Capo VI 

    Norme finali ed abrogazioni

                                   Art. 40 
     
     
                          Trasporto pubblico locale 
     
       1. Al fine  di  garantire  una  integrazione  straordinaria  delle
    risorse finanziarie da destinare  al  trasporto  pubblico  locale,  e
    congiuntamente al fine di garantire la maggiore  possibile  copertura
    finanziaria della spesa per gli ammortizzatori  sociali,  il  Governo
    promuove il raggiungimento di un'intesa con le regioni affinche',  in
    attuazione di quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  29,  ultimo
    periodo, della legge 13 dicembre 2010, n.  220,  nel  rispetto  degli
    equilibri di finanza pubblica, l'accordo con le regioni sull'utilizzo
    del Fondo sociale europeo per  gli  anni  2009-2010  sia  formalmente
    prorogato sino al 31 dicembre 2012, sia contestualmente modificata la
    regola di riparto del  concorso  finanziario  e  siano  operate,  nel
    rispetto delle regole  di  eleggibilita'  e  rendicontabilita'  delle
    spese per il competente programma comunitario, le contribuzioni delle
    regioni nell'ambito dei plafond previsti da tale riparto. 
      2. Il Governo, dopo aver concluso l'intesa di cui al comma 1  nella
    quale si prevede l'adempimento da parte delle regioni  in  ordine  al
    concorso finanziario cosi' come definito al comma 1, reintegra di 400
    milioni di euro per il 2011  i  trasferimenti  alle  regioni  per  il
    trasporto pubblico locale. Assicura  altresi'  il  reintegro  per  un
    importo fino ad ulteriori 25 milioni di  euro  per  il  2011,  previa
    verifica delle minori  risorse  attribuite  alle  regioni  a  statuto
    ordinario in attuazione dell'articolo 1, comma  7,  secondo  periodo,
    della citata legge n.  220  del  2010.  Il  reintegro  e'  effettuato
    secondo le modalita' di cui all'articolo 1, comma 29, ultimo periodo,
    della medesima legge n. 220 del 2010. 
      3. Sono aggiunte alle spese escluse dalla disciplina del  Patto  di
    stabilita' interno ai sensi dell'articolo 1, comma 129, della  citata
    legge  n.  220  del  2010,  limitatamente  all'anno  2011,  le  spese
    finanziate con le risorse di cui al comma 29 del  citato  articolo  1
    per le esigenze di trasporto pubblico locale, secondo  l'accordo  fra
    Governo e regioni del 16 dicembre 2010 nel limite  del  reintegro  di
    cui al comma 2. 
    
            
          
              
                Capo VI 

    Norme finali ed abrogazioni

                                   Art. 41 
     
     
                          Disposizione finanziaria 
     
       1. Dal presente decreto non devono  derivare  minori  entrate  ne'
    nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. 
      E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
    osservare. 
        Dato a Roma, addi' 6 maggio 2011 
     
                                 NAPOLITANO 
     
     
                                    Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                    dei Ministri 
     
                                    Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                    delle finanze 
     
                                    Bossi, Ministro per le riforme per il
                                    federalismo 
     
                                    Calderoli,    Ministro     per     la
                                    semplificazione normativa 
     
                                    Fitto, Ministro per i rapporti con le
                                    regioni    e    per    la    coesione
                                    territoriale 
     
                                    Maroni, Ministro dell'interno 
     
                                    Fazio, Ministro della salute 
     
                                    Brunetta, Ministro  per  la  pubblica
                                    amministrazione e l'innovazione 
     
    Visto, il Guardasigilli: Alfano 
    
    
     
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