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  • Venerdì 13 Maggio 2011 16:32
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    Normativa/Nazionale

    Incentivazione di impianti solari fotovoltaici

    MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO del 05/05/2011

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      MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
    DECRETO 5 maggio 2011

    Incentivazione della produzione  di  energia  elettrica  da  impianti
    solari fotovoltaici. (11A06083) 
    in G.U.R.I. del 12 maggio 2011, n. 109
    

                                                               Allegato 1 
     
        I moduli fotovoltaici  devono  essere  provati  e  verificati  da
    laboratori accreditati,  per  le  specifiche  prove  necessarie  alla
    verifica dei moduli, in conformita' alla norma  UNI  CEI  EN  ISO/IEC
    17025. 
        Tali  laboratori  devono  essere  accreditati  da  Organismi   di
    certificazione appartenenti all'EA (European Accreditation Agreement)
    o che abbiano stabilito accordi di mutuo riconoscimento con EA  o  in
    ambito ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation). 
        Gli impianti fotovoltaici devono essere realizzati con componenti
    che assicurino l'osservanza delle prestazioni descritte  nella  Guida
    CEI 82-25. Entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
    presente decreto, il CEI aggiorna i parametri prestazionali  indicati
    in  tale  Guida  per  tener  conto  dell'evoluzione  tecnologica  dei
    componenti fotovoltaici. 
        In particolare, l'aggiornamento assicura che, in  fase  di  avvio
    dell'impianto fotovoltaico, il rapporto fra l'energia  o  la  potenza
    prodotta in corrente alternata e l'energia o la  potenza  producibile
    in corrente alternata  (determinata  in  funzione  dell'irraggiamento
    solare  incidente  sul  piano  dei  moduli,  della  potenza  nominale
    dell'impianto e della temperatura di funzionamento  dei  moduli)  sia
    almeno superiore a 0,78 nel caso di utilizzo di inverter  di  potenza
    fino a 20 kW e 0,8 nel  caso  di  utilizzo  di  inverter  di  potenza
    superiore, nel rispetto delle condizioni di misura e  dei  metodi  di
    calcolo descritti nella medesima Guida CEI 82-25. 
        Gli  impianti  fotovoltaici  e  i  relativi  componenti,  le  cui
    tipologie sono contemplate nel presente decreto,  devono  rispettare,
    ove di pertinenza, le prescrizioni  contenute  nelle  seguenti  norme
    tecniche, comprese eventuali varianti,  aggiornamenti  ed  estensioni
    emanate successivamente dagli organismi di normazione citati: 
          1) normativa fotovoltaica: 
        CEI 82-25: Guida alla realizzazione  di  sistemi  di  generazione
    fotovoltaica  collegati  alle  reti  elettriche  di  media  e   bassa
    tensione; 
        UNI 10349: Riscaldamento e  raffrescamento  degli  edifici.  Dati
    climatici; 
        UNI 8477: Energia solare - Calcolo degli apporti per applicazioni
    in edilizia - Valutazione dell'energia raggiante ricevuta; 
        CEI EN 60904: Dispositivi fotovoltaici - Serie; 
        CEI  EN  61215  (CEI  82-8):  Moduli  fotovoltaici   in   silicio
    cristallino per applicazioni  terrestri.  Qualifica  del  progetto  e
    omologazione del tipo; 
        CEI EN 61646 (CEI 82-12): Moduli fotovoltaici (FV) a film sottile
    per usi terrestri - Qualifica del progetto e approvazione di tipo; 
        CEI EN 61724 (CEI 82-15): Rilievo delle prestazioni  dei  sistemi
    fotovoltaici - Linee guida per la misura, lo scambio e l'analisi  dei
    dati; 
        CEI EN 61730-1 (CEI 82-27): Qualificazione per la  sicurezza  dei
    moduli fotovoltaici (FV) - Parte 1: Prescrizioni per la costruzione; 
        CEI EN 61730-2 (CEI 82-28): Qualificazione per la  sicurezza  dei
    moduli fotovoltaici (FV) - Parte 2: Prescrizioni per le prove; 
        CEI EN  62108  (CEI  82-30):  Moduli  e  sistemi  fotovoltaici  a
    concentrazione (CPV) - Qualifica di progetto e approvazione di tipo; 
        CEI EN 62093 (CEI 82-24): Componenti di  sistemi  fotovoltaici  -
    moduli esclusi (BOS) - Qualifica di progetto in condizioni ambientali
    naturali; 
        EN 62116 Test procedure  of  islanding  prevention  measures  for
    utility-interconnected photovoltaic inverters; 
        CEI EN 50380 (CEI 82-22): Fogli informativi e dati di  targa  per
    moduli fotovoltaici; 
        CEI EN 50521 (CEI 82-31): Connettori per sistemi  fotovoltaici  -
    Prescrizioni di sicurezza e prove; 
        CEI EN 50524 (CEI 82-34): Fogli informativi e dati di  targa  dei
    convertitori fotovoltaici; 
        CEI EN 50530 (CEI 82-35): Rendimento globale degli  inverter  per
    impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica; 
        EN 62446 (CEI  82-38):  Grid  connected  photovoltaic  systems  -
    Minimum requirements for system  documentation,  commissioning  tests
    and inspection; 
        CEI 20-91: Cavi elettrici con isolamento  e  guaina  elastomerici
    senza alogeni non propaganti la  fiamma  con  tensione  nominale  non
    superiore a 1000 V  in  corrente  alternata  e  1500  V  in  corrente
    continua per applicazioni in impianti fotovoltaici; 
          2) altra normativa sugli impianti elettrici: 
        CEI  0-2:  Guida  per  la  definizione  della  documentazione  di
    progetto per impianti elettrici; 
            CEI 0-16: Regola tecnica di riferimento per la connessione di
    utenti  attivi  e  passivi  alle  reti  AT  ed   MT   delle   imprese
    distributrici di energia elettrica; 
        CEI 11-20: Impianti di produzione di energia elettrica  e  gruppi
    di continuita' collegati a reti di I e II categoria; 
        CEI EN 50438 (CEI 311-1):  Prescrizioni  per  la  connessione  di
    micro-generatori in parallelo alle reti di distribuzione pubblica  in
    bassa tensione; 
        CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non
    superiore a 1000 V in corrente alternata  e  a  1500  V  in  corrente
    continua; 
        CEI EN 60099-1 (CEI 37-1): Scaricatori - Parte 1:  scaricatori  a
    resistori non  lineari  con  spinterometri  per  sistemi  a  corrente
    alternata; 
        CEI EN 60439 (CEI 17-13): Apparecchiature assiemate di protezione
    e di manovra per bassa tensione (quadri BT), serie; 
        CEI EN 60445  (CEI  16-2):  Principi  base  e  di  sicurezza  per
    l'interfaccia   uomo-macchina,   marcatura   e   identificazione    -
    Individuazione dei morsetti e degli apparecchi e delle estremita' dei
    conduttori designati e regole generali per un sistema alfanumerico; 
        CEI EN 60529 (CEI 70-1):  Gradi  di  protezione  degli  involucri
    (codice IP); 
        CEI EN 60555-1 (CEI 77-2): Disturbi nelle reti  di  alimentazione
    prodotti  da  apparecchi  elettrodomestici   e   da   equipaggiamenti
    elettrici simili - Parte 1: definizioni; 
        CEI EN 61000-3-2 (CEI  110-31):  Compatibilita'  elettromagnetica
    (EMC) - Parte 3: limiti - Sezione  2:  Limiti  per  le  emissioni  di
    corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso < = 16  A
    per fase); 
        CEI EN 62053-21 (CEI 13-43): Apparati per la misura  dell'energia
    elettrica (c.a.) - Prescrizioni particolari  -  Parte  21:  contatori
    statici di energia attiva (classe 1 e 2); 
        CEI EN 62053-23 (CEI 13-45): Apparati per la misura  dell'energia
    elettrica (c.a.) - Prescrizioni particolari  -  Parte  23:  contatori
    statici di energia reattiva (classe 2 e 3); 
        CEI EN 50470-1 (CEI 13-52): Apparati per la  misura  dell'energia
    elettrica (c.a.) - Parte 1: prescrizioni generali, prove e condizioni
    di prova - Apparato di misura (indici di classe A, B e C); 
        CEI EN 50470-3 (CEI 13-54): Apparati per la  misura  dell'energia
    elettrica (c.a.) - Parte  3:  prescrizioni  particolari  -  Contatori
    statici per energia attiva (indici di classe A, B e C); 
        CEI EN 62305 (CEI 81-10): Protezione contro i fulmini, serie; 
        CEI 81-3: Valori medi del numero di fulmini a terra  per  anno  e
    per chilometro quadrato; 
        CEI 20-19: Cavi isolati  con  gomma  con  tensione  nominale  non
    superiore a 450/750 V; 
        CEI  20-20:  Cavi  isolati  con  polivinilcloruro  con   tensione
    nominale non superiore a 450/750 V; 
        CEI  13-4:   Sistemi   di   misura   dell'energia   elettrica   -
    Composizione, precisione e verifica; 
        CEI  UNI  EN  ISO/IEC  17025:2008:  Requisiti  generali  per   la
    competenza dei laboratori di prova e di taratura. 
        Nel caso di impianti fotovoltaici di cui  all'art.  3,  comma  1,
    lettera f), in  deroga  alle  certificazioni  sopra  richieste,  sono
    ammessi moduli fotovoltaici non certificati secondo le norme  CEI  EN
    61215 (per moduli in silicio cristallino) o CEI EN 61646 (per  moduli
    a  film  sottile)  solo  se  non  siano  commercialmente  disponibili
    prodotti  certificati  che  consentano  di  realizzare  il  tipo   di
    integrazione progettato per lo specifico impianto. In questo caso  e'
    richiesta una  dichiarazione  del  costruttore  che  il  prodotto  e'
    progettato e realizzato per poter superare le prove  richieste  dalla
    norma CEI EN 61215 o CEI EN 61646.  La  dichiarazione  dovra'  essere
    supportata   da   certificazioni   rilasciate   da   un   laboratorio
    accreditato, ottenute su moduli  similari.  Tale  laboratorio  dovra'
    essere accreditato EA (European  Accreditation  Agreement)  o  dovra'
    aver stabilito accordi di mutuo riconoscimento con  EA  o  in  ambito
    ILAC. 
        Nel caso di impianti fotovoltaici di cui  all'art.  3,  comma  1,
    lettera r), in deroga alle certificazioni sopra richieste e  fino  al
    31  dicembre  2012,  sono  ammessi  moduli  e   assiemi   di   moduli
    fotovoltaici a concentrazione non certificati secondo la norma CEI EN
    62108 nel  solo  caso  in  cui  sia  stato  avviato  il  processo  di
    certificazione e gli stessi abbiano gia'  superato  con  successo  le
    prove essenziali della Guida CEI  82-25  al  fine  di  assicurare  il
    rispetto dei requisiti tecnici minimi di  sicurezza  e  qualita'  del
    prodotto ivi indicati. In questo caso e' richiesta una  dichiarazione
    del costruttore che il prodotto e'  in  corso  di  certificazione  ai
    sensi della CEI EN 62108. 
        La  dichiarazione  dovra'  essere  supportata  da  certificazioni
    rilasciate da un laboratorio accreditato, attestanti  il  superamento
    dei requisiti tecnici minimi di sicurezza  e  qualita'  del  prodotto
    indicati nella  Guida  CEI  82-25.  Tale  laboratorio  dovra'  essere
    accreditato EA  (European  Accreditation  Agreement)  o  dovra'  aver
    stabilito accordi di mutuo riconoscimento con EA o in ambito ILAC. 
        Per  la  connessione  degli  impianti  fotovoltaici   alla   rete
    elettrica si applica quanto prescritto nella deliberazione  n.  99/08
    (Testi  integrato  delle  connessioni  attive)   dell'Autorita'   per
    l'energia elettrica e il gas e successive modificazioni. Si applicano
    inoltre,  per  quanto  compatibili  con  le  norme  sopra  citate,  i
    documenti tecnici emanati dai gestori di rete. 
    
            
          
                                                               Allegato 2 
     
                   MODALITA' DI POSIZIONAMENTO DEI MODULI 
                     SUGLI EDIFICI AI FINI DELL'ACCESSO 
                         ALLA CORRISPONDENTE TARIFFA 
     
        1. Ai fini dell'accesso alla tariffa pertinente, i moduli  devono
    essere posizioni su un edificio  cosi'  come  definito  dall'art.  1,
    comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della  Repubblica  26
    agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e ricadente  in  una
    delle categorie di cui all'art. 3 del  medesimo  decreto  secondo  le
    seguenti modalita': 
     
        
    
    -----------------------------------------------------------------------
    1      Moduli fotovoltaici        Qualora sia presente una balaustra
           installati su tetti        perimetrale, la quota massima,
           piani ovvero su            riferita all'asse mediano dei moduli
           coperture con pendenze     fotovoltaici, deve risultare non
           fino a 5°.                 superiore all'altezza minima della
                                      stessa balaustra. Qualora non sia
                                      presente una balaustra perimetrale
                                      l'altezza massima dei moduli rispetto
                                      al piano non deve superare i 30 cm.
    -----------------------------------------------------------------------
    2      Moduli fotovoltaici        I moduli devono essere installati in
           installati su tetti a      modo complanare alla superficie del
           falda.                     tetto con o senza sostituzione della
                                      medesima superficie.
    -----------------------------------------------------------------------
    3      Moduli fotovoltaici        I moduli devono essere installati in
           installati su tetti        modo complanare al piano tangente
           aventi caratteristiche     o ai piani tangenti del tetto, con una
           diverse da quelli di cui   tolleranza di piu' o meno 10 gradi.
        ai punti 1 e 2.
    -----------------------------------------------------------------------
    4      Moduli fotovoltaici        I moduli sono collegati alla facciata
           installati in qualita'      al fine di produrre ombreggiamento e
           di frangisole.             schermatura di superfici trasparenti.
    -----------------------------------------------------------------------
    
    
        
     
        2. Non rientrano nella definizione di  edificio  le  pergole,  le
    serre, le tettoie, le pensiline, le barriere acustiche e le strutture
    temporanee comunque denominate. 
        3. Il GSE aggiorna entro il 1° luglio 2011 la guida di  dettaglio
    sulle modalita'  di  posizionamento  dei  moduli  fotovoltaici  sugli
    edifici. 
    
            
          
                                                               Allegato 3 
     
    MODALITA' DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO,  DI  CERTIFICAZIONE
      DI FINE LAVORI E DI CONCESSIONE DELLA TARIFFA INCENTIVANTE. 
     
        La richiesta di iscrizione al registro  e  la  richiesta  per  la
    concessione   della    tariffa    incentivante,    unitamente    alla
    documentazione  specifica  prevista  ai  paragrafi  successivi,  deve
    essere  firmata  dal  soggetto  responsabile,  e   inviata   al   GSE
    esclusivamente tramite il portale informatico predisposto dal GSE sul
    proprio sito www.gse.it 
    
            
          
                                                             Allegato 3-A 
     
        1. Documentazione per la richiesta di iscrizione al registro: 
          a) progetto definitivo dell'impianto; 
          b) copia del pertinente titolo autorizzativo, vale  a  dire  di
    uno dei seguenti titoli: 
            b1) autorizzazione unica  di  cui  all'art.  12  del  decreto
    legislativo n. 387 del 2003; 
            b2) denuncia di inizio attivita' conforme all'art. 23,  comma
    5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380  del  2001  ove
    applicabile,   ovvero   dichiarazione   di   procedura    abilitativa
    semplificata conforme all'art. 6, comma 7, del decreto legislativo n.
    28 del 2011, entrambi recanti data antecedente di  almeno  30  giorni
    rispetto a quella di invio; 
            b3) copia della  comunicazione  relativa  alle  attivita'  in
    edilizia libera, di cui ai  paragrafi  11  e  12  delle  linee  guida
    adottate ai sensi dell'art. 12, comma 10, del decreto legislativo  29
    dicembre 2003, n. 387; 
            b4) copia del provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi
    del  secondo  periodo  del  comma   7   dell'art.   5   del   decreto
    interministeriale 19 febbraio 2007, come vigente fino  alla  data  di
    entrata in vigore del decreto interministeriale 6 agosto 2010; 
            b5) copia della Segnalazione certificata di inizio  attivita'
    - SCIA, di cui all'art. 49 della legge 30 luglio 2010, n. 122; 
          c) dichiarazione  del  comune  competente,  attestante  che  la
    denuncia di inizio attivita' o dichiarazione di procedura abilitativa
    semplificata di cui al punto b2), ovvero la comunicazione di  cui  al
    punto   b3),   costituisce   titolo   idoneo    alla    realizzazione
    dell'impianto; 
          d) copia della soluzione di connessione dell'impianto alla rete
    elettrica, redatta dal gestore  di  rete  e  accettata  dal  soggetto
    interessato; 
          e)  certificato  di  destinazione   d'uso   del   terreno   con
    indicazione delle particelle catastali interessate, qualora i  moduli
    dell'impianto siano collocati a terra; 
          f) nel caso di impianti con moduli collocati a  terra  in  aree
    agricole per i quali non trova applicazione il comma 6  dell'art.  10
    del decreto legislativo n. 28 del 2011: 
            f1)  documentazione  idonea  a  dimostrare   quale   sia   la
    superficie del terreno agricolo nella disponibilita' del proponente e
    quale   sia   la   superficie   dello   stesso   terreno    destinata
    all'installazione dei moduli fotovoltaici, intentendosi per  tale  la
    superficie individuata dal perimetro al cui interno ricadono i moduli
    fotovoltaici; 
            f2) nel caso in cui su un terreno  appartenente  al  medesimo
    proprietario, ovvero a un soggetto che ne ha la disponibilita', siano
    installati   piu'   impianti,   dovra'   essere   altresi'   prodotta
    documentazione idonea a dimostrare che la distanza minima tra i punti
    piu'  vicini  dei  perimetri  al  cui  interno  ricadono   i   moduli
    fotovoltaici e' non inferiore a 2 km; 
          g) nel caso di  applicazione  del  comma  5  dell'art.  10  del
    decreto legislativo n. 28 del 2011,  la  classificazione  di  terreno
    abbandonato da almeno cinque anni  deve  essere  dimostrata  mediante
    esibizione della notifica ai proprietari effettuata dalla regione  ai
    sensi dell'art. 4 della legge 4 agosto 1978, n. 440; 
          h) data presunta di entrata in esercizio dell'impianto. 
    
            
          
                                                             Allegato 3-B 
     
        Di  seguito  vengono  riportate  le   condizioni   che   andranno
    verificate e certificate dal gestore di rete. 
     
           Definizione di fine lavori per l'impianto fotovoltaico. 
     
    1. Fine lavori dal punto di vista strutturale. 
        Oltre ai lavori che determinano la funzionalita'  elettrica,  nel
    seguito  descritti  dettagliatamente,   e'   necessario   che   siano
    completate  tutte  le  opere   edili   e   architettoniche   connesse
    all'integrazione tra  l'impianto  e  il  manufatto  in  cui  esso  e'
    inserito, in riferimento alla specifica tipologia installativa per la
    quale sara' richiesta al GSE la pertinente tariffa. 
        L'impianto deve possedere gia' al momento della dichiarazione  di
    fine lavori le caratteristiche necessarie per  il  riconoscimento  di
    impianto su edificio, cosi' come indicato nelle regole  tecniche  del
    GSE. 
    2. Fine lavori dal punto di vista elettrico. 
        Si adottano  le  definizioni  di  impianto  di  produzione  e  di
    impianto per la connessione del  Testo  integrato  delle  connessioni
    attive (TICA) - delibera AEEG ARG/elt 125/10 e con il suo allegato A,
    recante «Modifiche e integrazioni alla  deliberazione  dell'Autorita'
    per l'energia  elettrica  e  il  gas  ARG/elt  99/08  in  materia  di
    condizioni tecniche ed economiche per la connessione  alle  reti  con
    obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione». 
        Impianto  di  produzione  e'  l'insieme   delle   apparecchiature
    destinate alla conversione  dell'energia  fornita  da  una  qualsiasi
    fonte di  energia  primaria  in  energia  elettrica.  Esso  comprende
    l'edificio o gli edifici relativi a detto complesso  di  attivita'  e
    l'insieme, funzionalmente interconnesso: 
          delle opere e dei macchinari che consentono  la  produzione  di
    energia elettrica; 
          dei gruppi di generazione dell'energia elettrica,  dei  servizi
    ausiliari di impianto e  dei  trasformatori  posti  a  monte  del/dei
    punto/punti di connessione alla rete con obbligo  di  connessione  di
    terzi. 
        L'interconnessione   funzionale   consiste   nella   presenza   e
    nell'utilizzo di  opere,  sistemi  e  componenti  comuni  finalizzati
    all'esercizio combinato e/o integrato degli  elementi  interconnessi,
    quale   a   titolo   esemplificativo   convertitori   di    tensione,
    trasformatori  di  adattamento/isolamento,  eventuali   trasformatori
    elevatori, cavi di collegamento, ecc. 
        In particolare per  un  impianto  fotovoltaico  devono  risultare
    installati ed elettricamente collegati i seguenti componenti:  moduli
    fotovoltaici, strutture di sostegno, convertitori di  tensione,  cavi
    di  collegamento  tra  i  componenti   d'impianto,   dispositivi   di
    protezione, quadri elettrici, dispositivi di isolamento,  adattamento
    e sezionamento, quadro per la posa del misuratore di produzione. 
        Ciascun impianto puo' a sua volta essere suddiviso in una o  piu'
    sezioni. Queste, a loro volta, sono composte da uno o piu' gruppi  di
    generazione. 
        Inoltre e' possibile distinguere,  con  riferimento  all'impianto
    per la connessione: 
          impianto di rete per la connessione e' la  porzione  d'impianto
    per la connessione di competenza del gestore di rete, compresa tra il
    punto d'inserimento sulla rete esistente e il punto di connessione; 
          impianto di utenza per la connessione e' la porzione d'impianto
    per la  connessione  la  cui  realizzazione,  gestione,  esercizio  e
    manutenzione rimangono di competenza del richiedente. 
        L'impianto d'utenza per la connessione, a sua volta, puo'  essere
    distinto in: 
          una parte interna al confine di proprieta' dell'utente a cui e'
    asservita la connessione fino al medesimo confine di proprieta' o  al
    punto  di  connessione  qualora  interno  al  predetto   confine   di
    proprieta'; 
          una parte compresa tra il confine di proprieta'  dell'utente  a
    cui e' asservita la connessione e il punto di connessione.  Nel  caso
    il punto in cui il punto di connessione  e'  interno  al  confine  di
    proprieta', tale parte non e' presente. 
        Per gli impianti che possono essere connessi sulla rete di  bassa
    tensione,  il  soggetto  responsabile  predispone  l'uscita   del/dei
    convertitori  o  trasformatori  di  adattamento/isolamento   per   il
    collegamento alla rete. 
        Per gli impianti di taglia superiore, collegati alla media o alta
    tensione, e' necessario includere  nelle  attivita'  di  fine  lavori
    anche la/e cabina/e  di  trasformazione  utili  per  l'elevazione  di
    tensione. 
        Dovranno, pertanto, essere completati tutti i  locali  misure,  i
    locali inverter e tutte le  opere  edili  correlate  alle  cabine  di
    trasformazione. 
        Deve, infine, essere stato realizzato l'impianto di utenza per la
    connessione di competenza del richiedente. 
        La definizione di fine lavori non comprende  l'impianto  di  rete
    per la connessione. 
    
            
          
                                                             Allegato 3-C 
     
    2. Documentazione da trasmettere alla data di entrata in esercizio: 
          a)  domanda  di  concessione  della  tariffa  incentivante  con
    dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'; 
            a1) una relazione contenente tutte le informazioni tecniche e
    documentali necessarie a valutare la  conformita'  dei  componenti  e
    dell'impianto agli allegati 1 e 2 al presente decreto; 
            a2)   documentazione   di   cui   all'allegato   3-A;    tale
    documentazione non e' dovuta qualora sia gia' stata trasmessa ai fini
    della iscrizione ai registri; 
            a3) certificato antimafia del soggetto responsabile; 
          b) scheda tecnica finale d'impianto; 
          c) elenco dei  moduli  fotovoltaici,  con  relativi  numeri  di
    serie, e dei convertitori (inverter) CC/CA; 
          d)  cinque  diverse  fotografie  volte  a  fornire,  attraverso
    diverse inquadrature, una visione completa  dell'impianto,  dei  suoi
    particolari e del quadro di insieme in cui si inserisce; 
          e) schema elettrico unifilare dell'impianto con indicazioni di: 
            numero delle stringhe e numero dei moduli per stringa; 
            eventuali dispositivi di protezione  lato  corrente  continua
    esterni all'inverter; 
            numero di inverter e modalita' di collegamento  delle  uscite
    degli inverter; 
            eventuali dispositivi di protezione lato  corrente  alternata
    esterni all'inverter; 
            contatori dell'energia prodotta e/o  prelevata/immessa  dalla
    rete elettrica di distribuzione; 
            punto di collegamento alla rete indicando  in  dettaglio  gli
    organi di manovra e protezione presenti nonche' gli  eventuali  punti
    di derivazione dei carichi; 
            presenza di gruppi elettrogeni, gruppi di continuita'  (UPS),
    sistemi di accumulo e di eventuali altre fonti di generazione; 
          f) copia della comunicazione con la quale il gestore della rete
    ha notificato al soggetto responsabile il codice POD; 
          g) copia dei verbali di attivazione  dei  contatori  di  misura
    dell'energia prodotta e di connessione alla rete elettrica; 
          h) esclusivamente per impianti di potenza superiore  a  20  kW,
    l'impegno a trasmettere al  GSE,  secondo  modalita'  previste  nelle
    regole tecniche di cui all'art. 8, comma  9,  copia  del  verbale  di
    verifica di  primo  impianto  rilasciato  dall'Agenzia  delle  dogane
    oppure, se l'impianto immette tutta l'energia  prodotta  nella  rete,
    copia  della  comunicazione  fatta  all'Agenzia  delle  dogane  sulle
    caratteristiche dell'impianto (circolare  17/D  del  28  maggio  2007
    dell'Agenzia  delle  dogane:  disposizione  applicative  del  decreto
    legislativo 2 febbraio 2007, n. 26). Tale comunicazione  puo'  essere
    trasmessa anche nei tre mesi  successivi  alla  data  di  entrata  in
    esercizio; 
          i) esclusivamente per impianti di potenza superiore a 6 kW: 
            relazione generale, che descriva i criteri progettuali  e  le
    caratteristiche dell'impianto; 
            almeno un  disegno  planimetrico  atto  ad  identificare  con
    chiarezza la disposizione  dell'impianto,  dei  principali  tracciati
    elettrici e delle principali apparecchiature. 
    
            
          
                                                               Allegato 4 
     
    CARATTERISTICHE E MODALITA' DI INSTALLAZIONE PER L'ACCESSO AL  PREMIO
      PER   APPLICAZIONI    INNOVATIVE    FINALIZZATE    ALL'INTEGRAZIONE
      ARCHITETTONICA. 
     
    1. Caratteristiche costruttive. 
        Al fine di accedere  alla  tariffa  di  cui  al  titolo  III  del
    presente decreto, i moduli e i  componenti  dovranno  avere,  almeno,
    tutte le seguenti caratteristiche: 
          1. moduli non convenzionali e componenti  speciali,  sviluppati
    specificatamente per integrarsi e sostituire elementi  architettonici
    di edifici quali: 
            a) coperture degli edifici; 
            b) superfici opache verticali; 
            b) superfici trasparenti o semitrasparenti sulle coperture; 
            c) superfici apribili e assimilabili quali porte, finestre  e
    vetrine anche se non apribili comprensive degli infissi; 
          2. moduli e componenti che abbiano significative innovazioni di
    carattere tecnologico; 
          3. moduli progettati e realizzati industrialmente per svolgere,
    oltre alla produzione di energia elettrica, funzioni  architettoniche
    fondamentali quali: 
            a. protezione o regolazione termica dell'edificio. Ovvero  il
    componente deve garantire il mantenimento dei livelli  di  fabbisogno
    energetico dell'edificio ed  essere  caratterizzato  da  trasmittanza
    termica  comparabile  con  quella   del   componente   architettonico
    sostituito; 
            b.  moduli  progettati  per  garantire  tenuta  all'acqua   e
    conseguente impermeabilizzazione della struttura edilizia sottesa; 
            c.  moduli  progettati   per   garantire   tenuta   meccanica
    comparabile con l'elemento edilizio sostituito. 
    2. Modalita' di installazione. 
        Al fine di accedere  alla  tariffa  di  cui  al  titolo  III  del
    presente decreto, i moduli e i componenti  dovranno,  almeno,  essere
    installati secondo le seguenti modalita': 
          1. i moduli devono sostituire componenti  architettonici  degli
    edifici; 
          2.  i  moduli  devono  comunque  svolgere   una   funzione   di
    rivestimento di parti dell'edificio, altrimenti svolta da  componenti
    edilizi non finalizzati alla produzione di energia elettrica; 
          3. da un punto di vista estetico, il sistema fotovoltaico  deve
    comunque  inserirsi   armoniosamente   nel   disegno   architettonico
    dell'edificio. 
    
            
          
                                                               Allegato 5 
     
                        IMPIANTI DI CUI AL TITOLO II 
     
     
                           Tariffe per l'anno 2011 
     
        1. Per i mesi di giugno, luglio e agosto  2011  le  tariffe  sono
    individuate dalla tabella 1: 
     
                                                                Tabella 1 
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
     
          
        2. Per i mesi da  settembre  a  dicembre  2011  le  tariffe  sono
    individuate dalla tabella 2: 
     
                                                                Tabella 2 
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
     
     
                                        
     
     
                           Tariffe per l'anno 2012 
     
        3.  Per  il  primo  e  secondo  semestre  2012  le  tariffe  sono
    individuate dalla tabella 3: 
     
                                                                Tabella 3 
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
     
     
                                        
     
     
             Tariffe per l'anno 2013 e per i periodi successivi 
     
        4. A decorrere dal primo semestre 2013 le tariffe assumono valore
    onnicomprensivo sull'energia immessa  nel  sistema  elettrico.  Sulla
    quota di energia autoconsumata e' attribuita una  tariffa  specifica.
    Le nuove tariffe sono individuate dalla tabella 4: 
     
                                                                Tabella 4 
          
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
     
        5. Le  riduzione  programmate  per  i  semestri  successivi  sono
    individuate dalla tabella 5 e sono applicate alle tariffe vigenti nel
    semestre precedente: 
     
                                                                Tabella 5 
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
     
          
        6. Le tariffe di ciascun semestre  possono  essere  ulteriormente
    ridotte rispetto a quanto previsto dalla tabella  5  sulla  base  del
    costo annuo imputabile agli impianti che  entrano  in  esercizio  nel
    periodo  di  osservazione.  La  riduzione  aggiuntiva   eventualmente
    applicata e' stabilita, nel solo caso in cui risulti C > C 0 ,  sulla
    base della formula riportata: 
          dove: 
     
        
    
                       C - C
                            0
           d     = d + ------ x d
            eff,i   i    C       i+l
                          0 
    
        
     
            d  eff, i = riduzione % effettiva per il semestre i; 
            d  i = riduzione programmata per il semestre i; 
            d  i+1 = riduzione programmata per il semestre i+1; 
            C= Costo  annuo  della  potenza  installata  nel  periodo  di
    osservazione; 
            C 0 = Costo indicativo  annuo  della  potenza  obiettivo  del
    semestre precedente il semestre i, stabilito dall'art. 4. 
        7.  Il  periodo  di  osservazione  e'  il  periodo  di   6   mesi
    antecedenti, rispettivamente, il 1° maggio  per  il  1°  semestre  di
    ciascun anno e il 1° novembre per il 2° semestre di ciascun anno. 
        8. Il GSE comunica, entro 3 giorni dalla fine di ciascun  periodo
    di osservazione, le riduzioni per il semestre successivo. 
     
                        IMPIANTI DI CUI AL TITOLO III 
     
     
                           Tariffe per l'anno 2011 
     
        9. Le tariffe  per  gli  impianti  che  entrano  in  esercizio  a
    decorrere dal 1° giugno 2011 sono individuate dalla tabella 6: 
     
                                                                Tabella 6 
     
        
    
    -------------------------------------------------
    Intervallo di potenza      Tariffa corrispondente
             [kW]                     [€/kWh]
    -------------------------------------------------
    1 <= P <= 20                       0,427
    -------------------------------------------------
    20 < P  200                            0,359
    -------------------------------------------------
    
        
                           Tariffe per l'anno 2012 
     
        10. Le tariffe per il primo e  secondo  semestre  del  2012  sono
    individuate dalla tabella 7: 
     
                                                                Tabella 7 
     
        
    
    ------------------------------------------------------------
                           1° semestre 2012     2° semestre 2012
    ------------------------------------------------------------
    Intervallo di               Tariffa              Tariffa
       potenza               corrispondente       corrispondente
    ------------------------------------------------------------
        [kW]                     [€/kWh]             [€/kWh]
    ------------------------------------------------------------
    1 <= P <= 20                  0,418               0,410
    ------------------------------------------------------------
    20 < P  200                       0,352               0,345
    ------------------------------------------------------------
    
        
     
     
             Tariffe per l'anno 2013 e per i periodi successivi 
     
        11. A decorrere dal  primo  semestre  2013  le  tariffe  assumono
    valore onnicomprensivo sull'energia immessa  nel  sistema  elettrico.
    Sulla quota  di  energia  autoconsumata  e'  attribuita  una  tariffa
    specifica. Le nuove tariffe sono individuate dalla tabella 8: 
     
                                                                Tabella 8 
     
        
    
    ------------------------------------------------------------
    Intervallo di               Tariffa              Tariffa
       potenza               onnicomprensiva       autoconsumo
    ------------------------------------------------------------
        [kW]                     [kWh]               [€/kWh]
    ------------------------------------------------------------
    1 <= P <= 20                 0,543                0,398
    20  C 0 ,  sulla
    base della formula riportata: 
          dove: 
     
     
        
    
                       C - C
                            0
           d     = d + ------ x d
            eff,i   i    C       i+l
                          0 
    
        
     
     
            d  eff, i = riduzione % effettiva per il semestre i; 
            d  i = riduzione programmata per il semestre i; 
            d  i+1 = riduzione programmata per il semestre i+1; 
            C= Costo  annuo  della  potenza  installata  nel  periodo  di
    osservazione; 
            C 0 = Costo indicativo  annuo  della  potenza  obiettivo  del
    semestre precedente il semestre i, stabilito dall'art. 4. 
        14.  Il  periodo  di  osservazione  e'  il  periodo  di  6   mesi
    antecedenti, rispettivamente, il 1° maggio  per  il  1°  semestre  di
    ciascun anno e il 1° novembre per il 2° semestre di ciascun anno. 
        15. Il GSE comunica, entro 3 giorni dalla fine di ciascun periodo
    di osservazione, le riduzioni per il semestre successivo. 
        16. A decorrere dal 2015  gli  impianti  di  cui  al  titolo  III
    accedono alle tariffe previste per gli impianti di cui al titolo  II,
    concorrendo alla formazione dei livelli di costo  e  degli  obiettivi
    indicativi di potenza di cui alla  tabella  1.2  dell'art.  4.  Resta
    fermo il rispetto delle condizioni individuate  dallo  stesso  titolo
    III. 
     
                        IMPIANTI DI CUI AL TITOLO IV 
     
     
                           Tariffe per l'anno 2011 
     
        17. Le tariffe per  gli  impianti  che  entrano  in  esercizio  a
    decorrere dal 1° giugno 2011 sono individuate dalla tabella 10: 
     
                                                               Tabella 10 
     
        
    
    -------------------------------------------------
    Intervallo di potenza      Tariffa corrispondente
             [kW]                     [€/kWh]
    -------------------------------------------------
    1 <= P <= 200                      0,359
    -------------------------------------------------
    200 < P  1000                           0,272
    -------------------------------------------------
    
        
                           Tariffe per l'anno 2012 
     
        18. Le tariffe per il primo e  secondo  semestre  del  2012  sono
    individuate dalla tabella 11: 
     
                                                               Tabella 11 
     
        
    
    ------------------------------------------------------------
                           1° semestre 2012     2° semestre 2012
    ------------------------------------------------------------
    Intervallo di               Tariffa              Tariffa
       potenza               corrispondente       corrispondente
    ------------------------------------------------------------
        [kW]                     [€/kWh]             [€/kWh]
    ------------------------------------------------------------
    1 <= P <= 200                 0,352               0,345
    ------------------------------------------------------------
    200 < P  1000                      0,266               0,261
    ------------------------------------------------------------
    
        
             Tariffe per l'anno 2013 e per i periodi successivi 
     
        19. A decorrere dal  primo  semestre  2013  le  tariffe  assumono
    valore onnicomprensivo sull'energia immessa  nel  sistema  elettrico.
    Sulla quota  di  energia  autoconsumata  e'  attribuita  una  tariffa
    specifica. Le nuove tariffe sono individuate dalla tabella 12: 
     
                                                               Tabella 12 
     
        
    
    ------------------------------------------------------------
                                 Tariffa              Tariffa
                             onnicomprensiva       autoconsumo
    ------------------------------------------------------------
        [kW]                     [kWh]               [€/kWh]
    ------------------------------------------------------------
    1 <= P <= 200                0,437                0,334
    ------------------------------------------------------------
    200  C 0 ,  sulla
    base della formula riportata: 
          dove: 
     
        
    
                       C - C
                            0
           d     = d + ------ x d
            eff,i   i    C       i+l
                          0 
    
        
     
            d  eff, i = riduzione % effettiva per il semestre i; 
            d  i = riduzione programmata per il semestre i; 
            d  i+1 = riduzione programmata per il semestre i+1; 
            C= Costo  annuo  della  potenza  installata  nel  periodo  di
    osservazione; 
            C 0 = Costo indicativo  annuo  della  potenza  obiettivo  del
    semestre precedente il semestre i, stabilito dall'art. 4. 
        22.  Il  periodo  di  osservazione  e'  il  periodo  di  6   mesi
    antecedenti, rispettivamente, il 1° maggio  per  il  1°  semestre  di
    ciascun anno e il 1° novembre per il 2° semestre di ciascun anno. 
        23. Il GSE comunica, entro 3 giorni dalla fine di ciascun periodo
    di osservazione, le riduzioni per il semestre successivo. 
        24. A decorrere dal  2015  gli  impianti  di  cui  al  titolo  IV
    accedono alle tariffe previste per gli impianti di cui al titolo  II,
    concorrendo alla formazione dei livelli di costo  e  degli  obiettivi
    indicativi di potenza di cui alla  tabella  1.2  dell'art.  4.  Resta
    fermo il rispetto delle condizioni individuate  dallo  stesso  titolo
    III. 
    
            
          
              
                Titolo I 

    Disposizioni comuni

     
     
     
                                 IL MINISTRO 
                          DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
     
                               di concerto con 
     
                          IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                        E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                                 E DEL MARE 
     
      Visto  il  decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,   recante
    attuazione  della  direttiva  2009/28/CE  sulla  promozione  dell'uso
    dell'energia da fonti  rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva
    abrogazione  delle  direttive  2001/77/CE   e   2003/30/CE,   ed   in
    particolare: 
        l'art. 23 relativo ai principi generali per la ridefinizione  dei
    regimi  di  sostegno  applicati   all'energia   prodotta   da   fonti
    rinnovabili e all'efficienza energetica, con particolare  riferimento
    all'efficacia e all'efficienza degli incentivi, alla riduzione  degli
    oneri in capo  ai  consumatori,  alla  gradualita'  di  intervento  a
    salvaguardia degli investimenti effettuati, alla flessibilita'  della
    struttura dei regimi di sostegno per tenere conto dell'evoluzione dei
    meccanismi di mercato e delle tecnologie delle fonti rinnovabili, con
    motivi di esclusione dagli incentivi stessi; 
        l'art. 25, comma 9, il quale  prevede  che  le  disposizioni  del
    decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  6  agosto   2010,
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del  24  agosto  2010,  si
    applicano alla produzione di energia  elettrica  da  impianti  solari
    fotovoltaici che entrino in esercizio entro il 31 maggio 2011; 
        l'art. 25, comma 10, il quale prevede  che,  fatto  salvo  quanto
    previsto dall'art. 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.  3,
    convertito, con modificazioni, dalla legge  22  marzo  2010,  n.  41,
    l'incentivazione della produzione di energia  elettrica  da  impianti
    solari fotovoltaici  che  entrino  in  esercizio  successivamente  al
    termine di cui al comma 9 e' disciplinata con  decreto  del  Ministro
    dello sviluppo economico, da adottare, di concerto  con  il  Ministro
    dell'ambiente  e  della  tutela  del  mare,  sentita  la   Conferenza
    unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
    n. 281, entro il 30 aprile 2011, sulla base dei seguenti principi: 
          a) determinazione di un limite  annuale  di  potenza  elettrica
    cumulativa  degli  impianti  fotovoltaici  che  possono  ottenere  le
    tariffe incentivanti; 
          b) determinazione delle tariffe incentivanti tenuto conto della
    riduzione dei costi delle tecnologie e dei costi di impianto e  degli
    incentivi applicati negli Stati membri dell'Unione europea; 
          c) previsione di tariffe incentivanti e di quote  differenziate
    sulla base della natura dell'area di sedime; 
          d) applicazione delle  disposizioni  dell'art.  7  del  decreto
    legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in quanto  compatibili  con  il
    presente comma; 
      Visto l'art. 10, comma 4, del medesimo decreto  legislativo  n.  28
    del 2011, il quale dispone, che dalla data di entrata in  vigore  del
    medesimo decreto, per gli impianti  solari  fotovoltaici  con  moduli
    collocati a terra in aree agricole, l'accesso agli incentivi  statali
    e' consentito a condizione che, in  aggiunta  ai  requisiti  previsti
    dall'allegato 2 dello stesso decreto: 
        a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a  1
    MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario,  gli
    impianti  siano  collocati  ad  una  distanza  non  inferiore   a   2
    chilometri; 
        b) non sia destinato all'installazione degli impianti piu' del 10
    per cento della superficie del terreno agricolo nella  disponibilita'
    del proponente; 
      Visto che il medesimo art. 10, ai commi  5  e  6,  dispone  che  le
    condizioni di cui al comma 4 non si applicano ai terreni  abbandonati
    da almeno cinque anni, nonche' agli impianti solari fotovoltaici  con
    moduli collocati a terra in aree agricole  che  hanno  conseguito  il
    titolo abilitativo entro la data di  entrata  in  vigore  del  citato
    decreto  o  per  i  quali  sia  stata  presentata  richiesta  per  il
    conseguimento del titolo entro il 1° gennaio 2011,  a  condizione  in
    ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla  data
    di entrata in vigore dello stesso decreto; 
      Vista  la  legge  4  agosto  1978,  n.  440,  recante   norme   per
    l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente
    coltivate, ed in  particolare  gli  articoli  2  e  4  con  i  quali,
    rispettivamente, sono definite le terre incolte o abbandonate  ed  e'
    attribuito alle regioni il compito di determinare le singole zone del
    territorio  di  loro  competenza  caratterizzate   da   fenomeni   di
    abbandono; 
      Visto l'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre  2003,  n.  387,
    che prevede che il Ministro delle attivita' produttive,  di  concerto
    con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa
    con la Conferenza unificata, adotti uno o piu' decreti  con  i  quali
    sono definiti i criteri  per  l'incentivazione  della  produzione  di
    energia elettrica prodotta mediante  conversione  fotovoltaica  della
    fonte solare, attraverso una specifica tariffa di importo decrescente
    e di durata tali da garantire una equa  remunerazione  dei  costi  di
    investimento e di esercizio; 
      Visti i decreti del Ministro delle attivita' produttive di concerto
    con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio
    2005  e  6  febbraio  2006,   pubblicati   in   Gazzetta   Ufficiale,
    rispettivamente, del 5 agosto 2005, n. 181 e del 15 febbraio 2006, n.
    38 (nel seguito: i decreti ministeriali 28 luglio 2005 e  6  febbraio
    2006), con i quali e' stata data prima attuazione a  quanto  disposto
    dall'art. 7, comma 2, lettera d), del citato decreto  legislativo  n.
    387 del 2003; 
      Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di  concerto
    con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
    mare 19 febbraio  2007,  pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  del  23
    febbraio 2007, n. 45 (nel seguito: decreto ministeriale  19  febbraio
    2007), con il quale e' stata data nuova attuazione a quanto  disposto
    dal citato art. 7, comma 2, lettera d); 
      Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di  concerto
    con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
    mare 2 marzo 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2009, n.
    59 (nel seguito: decreto ministeriale 2 marzo 2009), con il quale  si
    e' provveduto ad integrare il citato decreto ministeriale 19 febbraio
    2007; 
      Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  6  agosto
    2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24  agosto  2010
    (nel seguito: decreto ministeriale 6 agosto 2010), con il quale  sono
    stati aggiornati i criteri per l'incentivazione della  produzione  di
    energia elettrica dalla fonte solare fotovoltaica; 
      Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  192,  recante
    attuazione  della  direttiva  2002/91/CE   relativa   al   rendimento
    energetico nell'edilizia e successive modifiche e integrazioni; 
      Visto l'art. 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  e
    successive  modificazioni  e  integrazioni,  il  quale  dispone,  tra
    l'altro,  che  non  e'  sottoposta  ad  imposta  l'energia  elettrica
    prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con  potenza  non
    superiore a 20 kW; 
      Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
    n. 445, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
    regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
      Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  recante  Codice
    dell'ordinamento militare; 
      Considerata  la  continua  evoluzione  della   tecnologia,   e   in
    particolare la significativa riduzione dei costi dei componenti e dei
    sistemi fotovoltaici; 
      Considerati i livelli ed i sistemi di  incentivazione  dell'energia
    elettrica  solare  fotovoltaica  assicurati  in  altri  Stati  membri
    dell'Unione europea; 
      Ritenuto che l'incentivazione della produzione di energia elettrica
    da  impianti   solari   fotovoltaici   che   entrano   in   esercizio
    successivamente al 31 maggio 2011 debba essere  attuata  tramite  una
    progressiva diminuzione delle tariffe che, da un  lato,  miri  ad  un
    allineamento graduale  dell'incentivo  pubblico  con  i  costi  delle
    tecnologie, in linea con le politiche adottate nei  principali  Paesi
    europei e, dall'altro, mantenga stabilita' e certezza sul mercato; 
      Considerato che, in base all'evoluzione dei costi  tecnologici,  si
    prevede il raggiungimento entro pochi anni  della  cd.  grid  parity,
    ossia  alla  convenienza  economica  dell'elettricita'   fotovoltaica
    rispetto a quella prelevata o immessa in rete, per  le  installazioni
    piu' efficienti, condizione che fa ritenere non  piu'  necessario  il
    mantenimento di uno schema  di  sostegno  pubblico  a  decorrere  dal
    raggiungimento di tale condizione; 
      Ritenuto  pertanto  opportuno  sviluppare  la   potenza   elettrica
    cumulativa  degli  impianti  fotovoltaici  che  possono  ottenere  le
    tariffe incentivanti, di cui  all'art.  25,  comma  10,  del  decreto
    legislativo n. 28 del 2011 secondo obiettivi temporali che assicurino
    una crescita graduale della potenza stessa negli  anni,  in  modo  da
    usufruire dei miglioramenti della tecnologia  sotto  il  profilo  dei
    costi e dell'efficienza, che diano prospettiva di crescita  di  lungo
    termine agli investitori e all'industria di settore,  con  un  minore
    impatto della spesa annua aggiuntiva su prezzi e tariffe dell'energia
    elettrica; 
      Considerato  che,  sulla  base  delle  previgenti  disposizioni  di
    sostegno al fotovoltaico e dei dati sugli investimenti  effettuati  e
    in corso di realizzazione, l'onere gravante sugli  oneri  di  sistema
    del settore elettrico dovrebbe raggiungere, dal 2011,  il  valore  di
    circa 3,5 miliardi di euro annui; 
      Considerato opportuno adottare un metodo che  colleghi  l'andamento
    tariffario   programmato   e   le   eventuali   ulteriori   riduzioni
    all'andamento della potenza installata, rispetto ad obiettivi fissati
    in termini programmatici; 
      Ritenuto opportuno prevedere, a tutela degli investimenti in  corso
    alla data di entrata in vigore del decreto,  un  regime  transitorio,
    fino al 31 dicembre 2012, nell'ambito di un  contingente  di  potenza
    per  i  grandi  impianti,  per  dare  gradualita'  al   processo   di
    ridefinizione della disciplina vigente  ed  assicurare  il  controllo
    degli oneri conseguenti; 
      Ritenuto  di   dover   intervenire   anche   sulle   modalita'   di
    riconoscimento  e  valorizzazione  degli  interventi  che   realmente
    promuovono  l'integrazione  architettonica  al  fine  di   perseguire
    maggiormente l'obiettivo di orientare il processo di  diffusione  del
    fotovoltaico verso  applicazioni  piu'  promettenti,  in  termini  di
    potenziale di diffusione  e  connesso  sviluppo  tecnologico,  e  che
    consentano minor utilizzo del territorio; 
      Ritenuto  opportuno,  anche  alla  luce   dei   probabili   effetti
    conseguenti all'attuazione della direttiva 2009/29/CE del  Parlamento
    europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la  direttiva
    2003/87/CE  al  fine  di  perfezionare  ed   estendere   il   sistema
    comunitario per lo scambio di quote di emissione  di  gas  a  effetto
    serra, introdurre, a decorrere dal 2013, un sistema di incentivazione
    basato su tariffe omnicomprensive per l'energia prodotta e immessa in
    rete e tariffe premio per l'energia prodotta e autoconsumata; 
      Ritenuto inoltre di  dover  confermare  le  disposizioni  a  favore
    dell'innovazione  tecnologica  del  settore  e  dello   sviluppo   di
    tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica; 
      Sentita la Conferenza unificata, di  cui  all'art.  8  del  decreto
    legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso il proprio parere
    nella seduta del 28 aprile 2011; 
     
                                  E m a n a 
                            il seguente decreto: 
     
                                   Art. 1 
     
     
                      Finalita' e campo di applicazione 
     
      1. Il presente decreto stabilisce  i  criteri  per  incentivare  la
    produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e  lo
    sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica. 
      2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2-sexies del decreto-legge
    25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
    marzo 2010, n. 41, il  presente  decreto  si  applica  agli  impianti
    fotovoltaici che entrano in esercizio in data successiva al 31 maggio
    2011 e fino al 31 dicembre  2016,  per  un  obiettivo  indicativo  di
    potenza  installata  a  livello  nazionale  di   circa   23.000   MW,
    corrispondente ad un costo indicativo cumulato annuo degli  incentivi
    stimabile tra 6 e 7 miliardi di euro. 
    
            
          
              
                Titolo I 

    Disposizioni comuni

                                   Art. 2 
     
     
                   Criteri generali del regime di sostegno 
     
      1. Il regime di sostegno e' assicurato secondo obiettivi indicativi
    di progressione  temporale  della  potenza  installata  coerenti  con
    previsioni annuali di spesa. 
      2. Fatte salve  le  disposizioni  transitorie  per  l'accesso  agli
    incentivi definite per gli anni 2011 e 2012, il superamento dei costi
    annui indicativi definiti per ciascun anno o  frazione  di  anno  non
    limita  l'accesso  alle  tariffe  incentivanti,  ma   determina   una
    riduzione aggiuntiva delle stesse per il periodo  successivo,  tenuto
    conto del costo indicativo cumulato annuo di cui all'art. 1, comma 2. 
      3. Al raggiungimento del minore  dei  valori  di  costo  indicativo
    cumulato annuo di cui all'art. 1, comma 2, con decreto  del  Ministro
    dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente  e
    della tutela  del  territorio  e  del  mare,  sentita  la  Conferenza
    unificata, possono essere riviste le modalita' di  incentivazione  di
    cui al presente decreto, favorendo in ogni caso l'ulteriore  sviluppo
    del settore. 
    
            
          
              
                Titolo I 

    Disposizioni comuni

                                   Art. 3 
     
     
                                 Definizioni 
     
      1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti
    definizioni: 
        a) «condizioni nominali»: sono le condizioni di prova dei  moduli
    fotovoltaici, piani o  a  concentrazione  solare,  nelle  quali  sono
    rilevate  le  prestazioni  dei  moduli  stessi,  secondo   protocolli
    definiti dalle pertinenti norme CEI e indicati nella Guida CEI  82-25
    e successivi aggiornamenti; 
        b)  «costo  di  investimento»:  totale  dei  costi   strettamente
    necessari  per  la  realizzazione  a  regola   d'arte   dell'impianto
    fotovoltaico; 
        c) «data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico»: e'
    la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte  le
    seguenti condizioni: 
          c1)  l'impianto  e'  collegato  in  parallelo  con  il  sistema
    elettrico; 
          c2) risultano installati tutti i  contatori  necessari  per  la
    contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta  con  la
    rete; 
          c3) risultano assolti tutti  gli  eventuali  obblighi  relativi
    alla regolazione dell'accesso alle reti; 
        d) «energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico» e': 
          d1) per impianti connessi a reti elettriche  in  media  o  alta
    tensione, l'energia  elettrica  misurata  all'uscita  del  gruppo  di
    conversione della corrente continua in corrente  alternata  in  bassa
    tensione, prima che essa sia resa disponibile alle  eventuali  utenze
    elettriche del soggetto responsabile e prima che  sia  effettuata  la
    trasformazione in media o alta tensione per l'immissione  nella  rete
    elettrica; 
          d2) per impianti connessi a reti elettriche in bassa  tensione,
    l'energia elettrica misurata all'uscita  del  gruppo  di  conversione
    della  corrente  continua  in   corrente   alternata,   ivi   incluso
    l'eventuale trasformatore di isolamento o adattamento, prima che essa
    sia resa disponibile alle eventuali utenze  elettriche  del  soggetto
    responsabile e immessa nella rete elettrica; 
        e) «impianto fotovoltaico» o «sistema solare fotovoltaico»: e' un
    impianto di produzione  di  energia  elettrica  mediante  conversione
    diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso
    e' composto principalmente  da  un  insieme  di  moduli  fotovoltaici
    piani,  nel  seguito  denominati  moduli,  uno  o  piu'   gruppi   di
    conversione della corrente continua in  corrente  alternata  e  altri
    componenti elettrici minori; 
        f)   «impianto   fotovoltaico   integrato   con   caratteristiche
    innovative»: e'  l'impianto  fotovoltaico  che  utilizza  moduli  non
    convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente  per
    sostituire elementi  architettonici,  e  che  risponde  ai  requisiti
    costruttivi e alle modalita' di installazione indicate in allegato 4; 
        g)  «impianto  fotovoltaico  realizzato  su  un   edificio»:   e'
    l'impianto i cui moduli sono posizionati  sugli  edifici  secondo  le
    modalita' individuate in allegato 2; 
        h) «potenza  nominale  (o  massima,  o  di  picco,  o  di  targa)
    dell'impianto fotovoltaico»: e' la potenza  elettrica  dell'impianto,
    determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime,  o
    di picco, o di targa) di ciascun modulo  fotovoltaico  facente  parte
    del  medesimo  impianto,  misurate  alle  condizioni  nominali,  come
    definite alla lettera a); 
        i) «potenziamento»: e' l'intervento tecnologico  eseguito  su  un
    impianto entrato in esercizio da almeno due anni, consistente  in  un
    incremento della potenza nominale dell'impianto, mediante aggiunta di
    moduli fotovoltaici la  cui  potenza  nominale  complessiva  sia  non
    inferiore a 1 kW, in modo da  consentire  una  produzione  aggiuntiva
    dell'impianto medesimo, come definita alla lettera l); 
        l) «produzione aggiuntiva di un impianto»: e' l'aumento, ottenuto
    a seguito di  un  potenziamento  ed  espresso  in  kWh,  dell'energia
    elettrica prodotta annualmente, rispetto alla produzione annua  media
    prima dell'intervento; per i  soli  interventi  di  potenziamento  su
    impianti non muniti del gruppo di misura  dell'energia  prodotta,  la
    produzione  aggiuntiva  e'  pari   all'energia   elettrica   prodotta
    dall'impianto   a   seguito   dell'intervento    di    potenziamento,
    moltiplicata per il rapporto tra  l'incremento  di  potenza  nominale
    dell'impianto e  la  potenza  nominale  complessiva  dell'impianto  a
    seguito dell'intervento di potenziamento; 
        m)  «produzione  annua  media  di  un  impianto»:  e'  la   media
    aritmetica,  espressa  in  kWh,  dei  valori  dell'energia  elettrica
    effettivamente prodotta negli ultimi due anni  solari,  al  netto  di
    eventuali periodi di fermata  dell'impianto  eccedenti  le  ordinarie
    esigenze manutentive; 
        n) «punto di connessione»: e' il punto della rete  elettrica,  di
    competenza del gestore di rete,  nel  quale  l'impianto  fotovoltaico
    viene collegato alla rete elettrica; 
        o)       «rifacimento       totale»:       e'        l'intervento
    impiantistico-tecnologico  eseguito  su  un   impianto   entrato   in
    esercizio da almeno venti  anni  che  comporta  la  sostituzione  con
    componenti nuovi di almeno tutti i moduli e del gruppo di conversione
    della corrente continua in corrente alternata; 
        p) «servizio di  scambio  sul  posto»:  e'  il  servizio  di  cui
    all'art. 6 del  decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387  e
    successive modifiche ed integrazioni; 
        q) «GSE»: e' il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a.; 
        r) «sistema  solare  fotovoltaico  a  concentrazione  o  impianto
    fotovoltaico a concentrazione»:  e'  un  impianto  di  produzione  di
    energia  elettrica  mediante  conversione  diretta  della  radiazione
    solare,   tramite   l'effetto   fotovoltaico;   esso   e'    composto
    principalmente da un insieme di moduli  in  cui  la  luce  solare  e'
    concentrata, tramite sistemi ottici, su celle fotovoltaiche, da uno o
    piu' gruppi  di  conversione  della  corrente  continua  in  corrente
    alternata e da altri componenti elettrici minori; 
        s)  «soggetto  responsabile»:   e'   il   soggetto   responsabile
    dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, e che ha diritto a
    richiedere e ottenere le tariffe incentivanti,  nonche'  il  soggetto
    che richiede l'iscrizione ai registri di cui all'art. 8; 
        t) «impianto fotovoltaico con  innovazione  tecnologica»:  e'  un
    impianto fotovoltaico che utilizza moduli e componenti caratterizzati
    da significative innovazioni tecnologiche; 
        u) «piccoli impianti»: sono gli impianti fotovoltaici  realizzati
    su edifici che hanno una potenza non superiore a 1000 kW,  gli  altri
    impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 200 kW operanti  in
    regime di scambio sul posto, nonche'  gli  impianti  fotovoltaici  di
    potenza qualsiasi realizzati su edifici ed aree delle Amministrazioni
    pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.  165
    del 2001; 
        v) «grande impianto»: e'  un  impianto  fotovoltaico  diverso  da
    quello di cui alla lettera u); 
        z) «costo indicativo cumulato annuo  degli  incentivi»  o  «costo
    indicativo cumulato degli incentivi»: e' la sommatoria  dei  prodotti
    della  potenza  di  ciascun  impianto   fotovoltaico   ammesso   alle
    incentivazioni, di qualunque potenza e  tipologia,  ivi  inclusi  gli
    impianti realizzati nell'ambito dei regimi attuativi dell'art. 7  del
    decreto legislativo n. 387 del 2003  e  di  quelli  di  cui  all'art.
    2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010,  n.  3,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41,  per  la  componente
    incentivante  riconosciuta  o  prevista  per  la   produzione   annua
    effettiva,  laddove  disponibile,  o  per  la  producibilita'   annua
    dell'impianto calcolata dal GSE sulla base dell'insolazione media del
    sito in cui e' ubicato l'impianto, della tipologia di installazione e
    di quanto dichiarato dal soggetto responsabile; 
        aa) «costo annuo indicativo degli incentivi nel periodo» o «costo
    indicativo degli incentivi nel periodo»: e' il costo,  calcolato  con
    le modalita' di cui alla lettera z), in riferimento alla potenza  dei
    piccoli e grandi impianti fotovoltaici  ammessi  alle  incentivazioni
    nei periodi di riferimento stabiliti dell'art. 4; 
        ab) «componente incentivante delle tariffe»: fino al 31  dicembre
    2012 e' il valore delle tariffe incentivanti; successivamente a  tale
    data, e' convenzionalmente  assunta  pari  al  valore  della  tariffa
    premio sull'autoconsumo. 
      2. Ai fini del presente decreto, le cave, le  discariche  esaurite,
    le aree di pertinenza di discariche o di siti  contaminati  non  sono
    considerate aree agricole, anche se ricadenti  in  aree  classificate
    agricole dal pertinente strumento urbanistico. 
      3. Valgono inoltre le definizioni di cui  all'art.  2  del  decreto
    legislativo 16 marzo 1999, n. 79, escluso il comma 15, e  all'art.  2
    del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. 
    
            
          
              
                Titolo I 

    Disposizioni comuni

                                   Art. 4 
     
     
            Obiettivi dell'incentivazione dell'energia elettrica 
                      prodotta da impianti fotovoltaici 
     
      1. I limiti di incentivazione  dell'energia  prodotta  da  impianti
    fotovoltaici sono determinati sulla base del costo  annuo  indicativo
    degli incentivi con riferimento a ciascun periodo e per  la  seguente
    tipologia di impianti: 
        a) impianti fotovoltaici, di cui  al  titolo  II,  a  loro  volta
    distinti in piccoli impianti e grandi impianti; 
        b)   impianti   fotovoltaici   integrati   con    caratteristiche
    innovative, di cui al titolo III; 
        c) impianti a concentrazione, di cui al titolo IV. 
      2. Limitatamente al periodo 1° giugno 2011-31  dicembre  2011  e  a
    tutto l'anno 2012 i grandi impianti di cui alla lettera a) del  comma
    1 sono ammessi al regime  di  sostegno  nei  limiti  di  costo  annuo
    individuati dalla tabella 1.1. Nella medesima tabella sono  riportati
    anche i relativi obiettivi indicativi di potenza: 
     
                                                              Tabella 1.1 
     
        
    
    ------------------------------------------------------------
                      1/06/2011-     Primo    Secondo
                      31/12/2011   semestre   semestre   TOTALE
                                     2012       2012
    ------------------------------------------------------------
    Livelli di costo   300 ML€     150 ML€     130 ML€   580 ML€
    ------------------------------------------------------------
    Obiettivi
    indicativi
    di potenza        1.200 MW     770 MW      720 MW   2.690 MW
    ------------------------------------------------------------
    
        
     
      3. Limitatamente al periodo 1° giugno 2011-31  dicembre  2011  e  a
    tutto l'anno 2012 i piccoli impianti di cui alla lettera a) del comma
    1 sono ammessi all'incentivo senza limiti di costo annuo, fatte salve
    le riduzioni tariffarie programmate stabilite dall'allegato 5. 
      4. Per gli anni dal 2013 al 2016, per  gli  impianti  di  cui  alla
    lettera a) del comma 1 il superamento dei costi  indicativi  definiti
    dalla tabella 1.2 non limita l'accesso alle tariffe incentivanti,  ma
    determina una  riduzione  aggiuntiva  delle  stesse  per  il  periodo
    successivo, sulla base di quanto  stabilito  dall'allegato  5.  Nella
    tabella 1.2 sono individuati altresi' i relativi obiettivi indicativi
    di potenza. Tali valori  possono  essere  aggiornati  sulla  base  di
    quanto stabilito dall'art. 8, comma 5: 
     
                                                              Tabella 1.2 
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
     
      5. Limitatamente al periodo 1° giugno 2011-31  dicembre  2011  e  a
    tutto l'anno 2012 agli impianti di cui alle lettere b) e c) del comma
    1  si  applicano  le  riduzioni  tariffarie   programmate   stabilite
    dall'allegato 5. 
      6. Per gli anni dal 2013 al 2016, per  gli  impianti  di  cui  alla
    lettere b) e c) del comma  1  il  superamento  dei  costi  indicativi
    definiti  dalla  tabella  1.3  non  limita  l'accesso  alle   tariffe
    incentivanti, ma determina una riduzione aggiuntiva delle stesse  per
    il periodo successivo, sulla base di quanto  stabilito  dall'allegato
    5: 
     
                                                              Tabella 1.3 
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
     
    
            
          
              
                Titolo I 

    Disposizioni comuni

                                   Art. 5 
     
     
               Cumulabilita' degli incentivi e dei meccanismi 
              di valorizzazione dell'energia elettrica prodotta 
     
      1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 5,  comma  4,  del  decreto
    ministeriale 6 agosto 2010 e quanto previsto al comma 4 del  presente
    articolo, le tariffe incentivanti di cui  al  presente  decreto  sono
    cumulabili  esclusivamente  con  i  seguenti  benefici  e  contributi
    pubblici finalizzati alla realizzazione dell'impianto: 
        a) contributi in conto capitale in misura non  superiore  al  30%
    del costo di investimento per  impianti  fotovoltaici  realizzati  su
    edifici aventi potenza nominale non superiore a 20 kW; 
        b) contributi  in  conto  capitale  fino  al  60%  del  costo  di
    investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su scuole
    pubbliche o paritarie di qualunque  ordine  e  grado  ed  il  cui  il
    soggetto responsabile sia la scuola ovvero il  soggetto  proprietario
    dell'edificio scolastico, nonche' su strutture sanitarie pubbliche  e
    su superfici ed  immobili  di  strutture  militari  e  penitenziarie,
    ovvero su superfici e immobili o loro  pertinenze  di  proprieta'  di
    enti locali o di regioni e province autonome; 
        c) contributi in conto capitale in misura non  superiore  al  30%
    del  costo  di  investimento  per  impianti  fotovoltaici  che  siano
    realizzati su edifici pubblici diversi da quelli di cui alle  lettera
    a) e b), ovvero  su  edifici  di  proprieta'  di  organizzazioni  non
    lucrative di utilita' sociale  che  provvedono  alla  prestazione  di
    servizi  sociali  affidati  da  enti  locali,  ed  il  cui   soggetto
    responsabile sia l'ente pubblico o l'organizzazione non lucrativa  di
    utilita' sociale; 
        d) contributi in conto capitale in misura non  superiore  al  30%
    del costo di investimento per  impianti  fotovoltaici  realizzati  su
    aree oggetto di interventi di bonifica, ubicate all'interno  di  siti
    contaminati come definiti dall'art. 240  del  decreto  legislativo  3
    aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, purche' il  soggetto
    responsabile dell'impianto assuma la  diretta  responsabilita'  delle
    preventive operazioni di bonifica; i  predetti  contributi  non  sono
    cumulabili con il premio di cui all'art. 14, comma 1, lettera a); 
        e) contributi in conto capitale in misura non  superiore  al  30%
    del costo di investimento per  impianti  fotovoltaici  integrati  con
    caratteristiche innovative; 
        f) contributi in conto capitale in misura non  superiore  al  30%
    del costo di investimento per impianti fotovoltaici a concentrazione; 
        g)  finanziamenti  a  tasso  agevolato  erogati   in   attuazione
    dell'art. 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
        h) benefici conseguenti all'accesso a  fondi  di  garanzia  e  di
    rotazione istituiti da enti locali o regioni e province autonome. 
      2.  Fermo  restando  il  diritto  al  beneficio   della   riduzione
    dell'imposta sul valore aggiunto per  gli  impianti  facenti  uso  di
    energia solare per la produzione di  calore  o  energia,  di  cui  al
    decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al
    decreto del Ministro delle  finanze  29  dicembre  1999,  le  tariffe
    incentivanti di cui al presente decreto non sono applicabili qualora,
    in relazione all'impianto fotovoltaico, siano  state  riconosciute  o
    richieste detrazioni fiscali. 
      3. Non possono accedere alle tariffe di cui al presente decreto gli
    impianti che hanno beneficiato delle tariffe incentivanti  introdotte
    dai decreti interministeriali 28 luglio 2005,  6  febbraio  2006,  19
    febbraio 2007 e 6 agosto 2010. 
      4. Dal 1° gennaio 2013, si applicano le condizioni di cumulabilita'
    degli incentivi secondo le modalita' di cui all'art. 26  del  decreto
    legislativo n. 28 del 2011, come definite con i decreti attuativi  di
    cui all'art. 24, comma 5, dello stesso decreto. 
      5. Per gli impianti di cui ai  titoli  II,  III  e  IV  le  tariffe
    incentivanti sono aggiuntive ai seguenti  benefici,  alternativi  fra
    loro: 
        a) il  meccanismo  dello  scambio  sul  posto  per  gli  impianti
    ammessi, ferma restando la deroga di cui all'art. 355, comma  7,  del
    decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e le modalita' e condizioni
    di cui alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
    gas ARG/elt 186/09 del 9 dicembre 2009. Tale disciplina  continua  ad
    applicarsi anche dopo il termine del periodo di diritto alle  tariffe
    incentivanti di cui al presente decreto; 
        b)  il  ritiro  con  le  modalita'  e  alle  condizioni   fissate
    dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  ai  sensi  dell'art.
    13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ovvero
    la cessione al mercato. 
      6. Le tariffe incentivanti sono aggiuntive ai benefici di cui  alle
    lettere a) e b) del comma 5, limitatamente agli impianti che  entrano
    in esercizio entro il 31 dicembre 2012. 
    
            
          
              
                Titolo I 

    Disposizioni comuni

                                   Art. 6 
     
     
             Condizioni per l'accesso alle tariffe incentivanti 
     
      1. Gli impianti accedono alle tariffe incentivanti con le modalita'
    e nel rispetto delle condizioni fissate dal presente decreto. 
      2. I grandi impianti che entrano in esercizio entro  il  31  agosto
    2011 accedono direttamente alle  tariffe  incentivanti,  fatto  salvo
    l'onere di comunicazione al GSE dell'avvenuta  entrata  in  esercizio
    entro 15 giorni solari dalla stessa. 
      3. Per gli anni 2011 e 2012 i grandi impianti che non ricadono  tra
    quelli di cui al comma 2 accedono alle tariffe  incentivanti  qualora
    ricorrano entrambe le seguenti ulteriori condizioni: 
        a) l'impianto e' stato iscritto nel registro di cui  all'art.  8,
    in posizione tale da rientrare nei limiti specifici di costo definiti
    per ciascuno dei periodi di riferimento di cui all'art. 4, comma 2. A
    tal fine, il limite di costo per  il  2011  e'  inclusivo  dei  costi
    connessi all'incentivazione dei grandi impianti entrati in  esercizio
    entro  il  31  agosto  2011.   Qualora   l'insieme   dei   costi   di
    incentivazione per i grandi impianti entrati in esercizio entro il 31
    agosto 2011 e degli iscritti nel  registro  di  cui  all'art.  8  per
    l'anno 2011 determini il superamento del limite di costo previsto per
    lo stesso periodo, l'eccedenza comporta una riduzione di pari importo
    del limite di costo relativo al secondo semestre 2012; 
        b) la certificazione di fine lavori dell'impianto perviene al GSE
    entro sette mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria di cui
    all'art. 8, comma 3; il predetto termine e' incrementato a nove  mesi
    per gli impianti di potenza superiore a 1 MW. 
      4. In tutti i casi la  tariffa  incentivante  spettante  e'  quella
    vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto. 
      5. Lo spostamento di un impianto fotovoltaico in un sito diverso da
    quello di prima installazione comporta la decadenza dal diritto  alla
    tariffa incentivante. Eventuali modifiche, sullo stesso  sito,  della
    configurazione dell'impianto non  possono  comportare  un  incremento
    della tariffa incentivante. 
    
            
          
              
                Titolo I 

    Disposizioni comuni

                                   Art. 7 
     
     
                 Indennizzo nel caso di perdita del diritto 
                   a una determinata tariffa incentivante 
     
      1. Nei casi in cui il mancato rispetto, da  parte  del  gestore  di
    rete, dei  tempi  per  il  completamento  della  realizzazione  della
    connessione e per l'attivazione  della  connessione,  previsti  dalla
    deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas del  23
    luglio 2008, ARG/elt 99/08 e il relativo  allegato  A,  e  successive
    modiche ed integrazioni,  comporti  la  perdita  del  diritto  a  una
    determinata  tariffa  incentivante,  si  applicano   le   misure   di
    indennizzo previste e disciplinate dalla delibera dell'Autorita'  per
    l'energia elettrica e il gas ARG/elt 181/10 e relativo allegato A,  e
    successive modifiche e integrazioni. 
    
            
          
              
                Titolo I 

    Disposizioni comuni

                                   Art. 8 
     
     
                Iscrizione al registro per i grandi impianti 
     
      1. Per gli anni 2011 e  2012  i  soggetti  responsabili  di  grandi
    impianti devono richiedere al GSE l'iscrizione all'apposito  registro
    informatico, inviando la documentazione di cui all'allegato 3-A. 
      2. Per l'anno 2011 le richieste di iscrizione  al  registro  devono
    pervenire al GSE dal 20 maggio al 30 giugno 2011. Per lo stesso anno,
    il periodo per l'iscrizione al registro  e'  riaperto,  nel  caso  di
    ulteriore disponibilita' nell'ambito  del  limite  di  costo  di  cui
    all'art. 4, comma 2, dal 15 settembre al 30 settembre  2011.  Per  il
    primo semestre dell'anno 2012 il periodo per l'iscrizione al registro
    decorre dal 1° al 30 novembre 2011 e viene successivamente  riaperto,
    nel caso di ulteriori disponibilita', nell'ambito del limite di costo
    di cui all'art. 4, comma 2, dal 1° al 31 gennaio 2012. Per il secondo
    semestre dell'anno 2012  il  periodo  per  l'iscrizione  al  registro
    decorre dal 1° al 28 febbraio 2012 e viene successivamente  riaperto,
    nel caso di ulteriori disponibilita', nell'ambito del limite di costo
    di cui all'art. 4, comma 2 dal 1° al 31 maggio 2012, tenuto conto  di
    quanto stabilito dall'art. 6, comma 3, lettera a), terzo periodo. 
      3. Il GSE forma la graduatoria degli impianti iscritti al  registro
    e la pubblica sul proprio sito entro quindici giorni  dalla  data  di
    chiusura  del  relativo  periodo,  secondo  i  seguenti  criteri   di
    priorita', da applicare in ordine gerarchico: 
        a) impianti entrati in esercizio alla data di presentazione della
    richiesta di iscrizione; 
        b) impianti  per  i  quali  sono  stati  terminati  i  lavori  di
    realizzazione  alla  data  di  presentazione   della   richiesta   di
    iscrizione; in tal caso, fermo restando quanto previsto all'art. 9; 
        c) precedenza della data del pertinente titolo autorizzativo; 
        d) minore potenza dell'impianto; 
        e)  precedenza  della  data  della  richiesta  di  iscrizione  al
    registro. 
      4. Qualora per un impianto iscritto al registro in  posizione  tale
    da rientrare nei limiti di costo di cui all'art. 4, comma 2, non  sia
    prodotta la certificazione della fine dei  lavori  entro  il  termine
    indicato all'art. 6, comma 1, lettera b), l'iscrizione  dello  stesso
    impianto  decade.  Nel  caso  in  cui  tale  impianto  sia   comunque
    completato  e  acceda,  in  un  periodo  successivo,   alle   tariffe
    incentivanti con le  modalita'  e  nei  limiti  di  cui  al  presente
    decreto, ad esso spetta la tariffa vigente alla data  di  entrata  in
    esercizio ridotta del 20%. 
      5. La graduatoria formata a seguito dell'iscrizione al registro non
    e' soggetta a scorrimento, fatto salvo il  caso  di  cancellazioni  a
    cura del GSE di impianti iscritti che entrino in esercizio  entro  il
    31 agosto 2011. Le eventuali risorse liberatesi a seguito di rinuncia
    o decadenza  dal  diritto  sono  allocate  sul  primo  periodo  utile
    successivo. Il GSE provvede alla ricognizione delle predette  risorse
    e a comunicare il periodo della relativa allocazione. 
      6. Qualora un impianto  iscritto  al  registro  nell'anno  2011  in
    posizione tale da non rientrare nel limite di costo di  cui  all'art.
    4, comma 2, intenda accedere alle tariffe incentivanti nell'anno 2012
    deve inoltrare al GSE  una  nuova  richiesta  di  iscrizione  con  le
    modalita' di cui ai precedenti commi. 
      7. Il comma 4 non si applica  nei  casi  di  mancato  rispetto  del
    termine di cui all'art. 6, comma  1,  lettera  b),  dovuto  a  eventi
    calamitosi riconosciuti come tali dalle competenti autorita'. In  tal
    caso,  l'impianto  mantiene  il  diritto  di  accesso  alle   tariffe
    incentivanti, fermo restando quanto stabilito dall'art. 6, comma 2. 
      8. L'iscrizione al registro non e' cedibile a terzi. 
      9. Il GSE pubblica le regole tecniche per l'iscrizione al  registro
    di cui al presente decreto entro e non oltre il 15 maggio 2011. 
    
            
          
              
                Titolo I 

    Disposizioni comuni

                                   Art. 9 
     
     
             Certificazione di fine lavori per i grandi impianti 
     
      1. Per gli anni 2011 e 2012 il soggetto  titolare  di  un  impianto
    iscritto al registro di cui all'art. 8 comunica al GSE il termine dei
    lavori di realizzazione dell'impianto, allegando  perizia  asseverata
    che certifichi il rispetto di quanto  previsto  all'allegato  3-B,  e
    trasmette copia della comunicazione e della  perizia  al  gestore  di
    rete. 
      2. Entro 30 giorni dalla  comunicazione  di  cui  al  comma  1,  il
    gestore di rete verifica la rispondenza di  quanto  dichiarato  nella
    perizia asseverata dandone comunicazione al GSE. 
      3. Nell'ambito delle regole tecniche di cui all'art. 8, comma 9, il
    GSE redige un apposito protocollo sulla base del quale i  gestori  di
    rete provvedono alla verifica  di  quanto  dichiarato  nella  perizia
    asseverata, di cui al comma 1. 
      4. Per gli impianti di cui all'art. 8,  comma  3,  lettera  b),  la
    comunicazione del termine dei lavori di  realizzazione  dell'impianto
    corredata dalla perizia asseverata di cui al comma 1 e' allegata alla
    richiesta di iscrizione al registro. 
    
            
          
              
                Titolo I 

    Disposizioni comuni

                                   Art. 10 
     
     
                      Trasmissione della documentazione 
         di entrata in esercizio e accesso alle tariffe incentivanti 
     
      1. Entro quindici giorni solari dalla data di entrata in  esercizio
    dell'impianto, il soggetto responsabile e' tenuto a far pervenire  al
    GSE  la   richiesta   di   concessione   della   pertinente   tariffa
    incentivante,  completa   di   tutta   la   documentazione   prevista
    dall'allegato 3-C. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente
    comma comporta il mancato riconoscimento delle  tariffe  incentivanti
    per il periodo intercorrente fra la data di entrata in esercizio e la
    data della comunicazione al  GSE,  fermo  restando  il  diritto  alla
    tariffa vigente alla data di entrata in esercizio. 
      2. Ai fini di cui al comma 1, e' fatto obbligo ai gestori  di  rete
    di provvedere alla connessione degli impianti alla rete elettrica nei
    termini stabiliti dalla deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia
    elettrica e il gas n. ARG/elt 99/08 e successive modificazioni. 
      3. Il GSE, verificato il rispetto delle disposizioni  del  presente
    decreto, determina e assicura al soggetto  responsabile  l'erogazione
    della  tariffa  spettante  entro  centoventi  giorni  dalla  data  di
    ricevimento della medesima richiesta, al netto dei  tempi  imputabili
    al soggetto responsabile. 
      4. La cessione dell'impianto fotovoltaico, ovvero  dell'edificio  o
    unita'  immobiliare  su  cui  e'  ubicato   l'impianto   fotovoltaico
    congiuntamente all'impianto stesso, deve  essere  comunicata  al  GSE
    entro 30 giorni dalla data di registrazione dell'atto di cessione. 
      5. Il periodo di  diritto  alle  tariffe  incentivanti  di  cui  al
    presente  decreto  e'  considerato  al  netto  di  eventuali  fermate
    disposte a seguito di problematiche  connesse  alla  sicurezza  della
    rete ovvero a seguito di eventi  calamitosi  riconosciuti  come  tali
    dalle competenti autorita'. 
    
            
          
              
                Titolo II 

    Impianti solari fotovoltaici

                                   Art. 11 
     
     
                   Requisiti dei soggetti e degli impianti 
     
      1.  Possono  beneficiare  delle  tariffe  incentivanti  di  cui  al
    presente titolo i seguenti soggetti: 
        a) le persone fisiche; 
        b) le persone giuridiche; 
        c) i soggetti pubblici; 
        d) i condomini di unita' immobiliari ovvero di edifici. 
      2.  Possono  beneficiare  delle  tariffe  incentivanti  di  cui  al
    presente titolo, gli impianti fotovoltaici in possesso  dei  seguenti
    requisiti: 
        a) potenza nominale non inferiore a 1 kW; 
        b)  conformita'  alle  pertinenti   norme   tecniche   richiamate
    nell'allegato 1 e alle disposizioni di cui all'art.  10  del  decreto
    legislativo n. 28 del 2011, ove applicabili; in particolare i  moduli
    fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma  CEI
    EN 61215 se realizzati con silicio cristallino, con la norma  CEI  EN
    61646, se realizzati con film sottili; 
        c) realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque  non
    gia' impiegati in altri impianti cosi'  come  stabilito  dal  decreto
    ministeriale 2 marzo 2009; 
        d) collegati alla rete elettrica o a  piccole  reti  isolate,  in
    modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico  sia  caratterizzato
    da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso  con  altri
    impianti fotovoltaici; 
        e) che rispettano le condizioni stabilite dall'art. 10, comma  4,
    del decreto legislativo n. 28 del 2011, qualora realizzati con moduli
    collocati a terra in aree agricole, fatto salvo  quanto  previsto  ai
    commi 5 e 6 dello stesso art. 10; 
        f) che rispettano gli ulteriori requisiti e  specifiche  tecniche
    di cui all'art.  10  del  decreto  legislativo  n.  28  del  2011,  a
    decorrere dalla data ivi indicata. 
      3. Gli inverter utilizzati in impianti fotovoltaici che entrano  in
    esercizio successivamente al 31  dicembre  2012  devono  tener  conto
    delle esigenze della rete elettrica, prestando i seguenti  servizi  e
    protezioni: 
        a) mantenere insensibilita' a rapidi abbassamenti di tensione; 
        b) consentire la  disconnessione  dalla  rete  a  seguito  di  un
    comando da remoto; 
        c) aumentare la selettivita' delle protezioni, al fine di evitare
    fenomeni di disconnessione intempestiva dell'impianto fotovoltaico; 
        d) consentire l'erogazione o l'assorbimento di energia reattiva; 
        e) limitare la potenza immessa in rete (per ridurre le variazioni
    di tensione della rete); 
        f) evitare la possibilita' che gli inverter possano alimentare  i
    carichi elettrici della rete in  assenza  di  tensione  sulla  cabina
    della rete. 
      4. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 3, il CEI  -
    Comitato elettrotecnico italiano, sentita l'Autorita'  per  l'energia
    elettrica e il gas, definisce apposite norme tecniche. 
      5. Per gli impianti che entrano in esercizio  dopo  un  anno  dalla
    data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 28 del 2011,  in
    aggiunta alla documentazione prevista per gli impianti che entrano in
    esercizio prima della medesima  data,  il  soggetto  responsabile  e'
    tenuto a trasmettere al GSE,  ai  sensi  dell'allegato  2,  comma  4,
    lettera b), del medesimo decreto legislativo, certificato  rilasciato
    dal produttore dei moduli fotovoltaici, con il quale viene  attestato
    che i moduli fotovoltaici utilizzati godono per almeno dieci anni  di
    garanzia di prodotto contro il difetto di fabbricazione. 
      6. Per gli impianti che entrano in esercizio successivamente al  30
    giugno 2012, il soggetto responsabile e' tenuto a trasmettere al GSE,
    in aggiunta alla documentazione prevista per gli impianti che entrano
    in  esercizio  prima  della  medesima  data,  la  seguente  ulteriore
    documentazione: 
        a) certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici,
    attestante l'adesione dello stesso a un sistema o  consorzio  europeo
    che garantisca, a cura del medesimo produttore, il riciclo dei moduli
    fotovoltaici utilizzati al termine della vita utile dei moduli; 
        b) certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici,
    attestante che l'azienda produttrice dei moduli  stessi  possiede  le
    certificazioni ISO 9001:2008 (Sistema di  gestione  della  qualita'),
    OHSAS 18001 (Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro)
    e ISO 14000 (Sistema di gestione ambientale); 
        c) certificato di ispezione  di  fabbrica  relativo  a  moduli  e
    gruppi di conversione rilasciato da ente terzo notificato  a  livello
    europeo o nazionale, a  verifica  del  rispetto  della  qualita'  del
    processo produttivo e dei materiali utilizzati e degli altri  criteri
    riportati alle precedenti lettere a) e b) e  all'art.  14,  comma  1,
    lettera d). 
        
    
            
          
              
                Titolo II 

    Impianti solari fotovoltaici

                                   Art. 12 
     
     
                            Tariffe incentivanti 
     
      1. Per l'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici  di
    cui al presente titolo, il soggetto responsabile  ha  diritto  a  una
    tariffa individuata sulla base di quanto disposto dall'allegato 5. 
      2. La tariffa incentivante e' riconosciuta per un periodo di  venti
    anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto  ed
    e'  costante  in  moneta   corrente   per   tutto   il   periodo   di
    incentivazione. 
      3.  Le  tariffe  di  cui  al  presente  articolo   possono   essere
    incrementate con  le  modalita'  e  alle  condizioni  previste  dagli
    articoli 13 e 14.  Ogni  singolo  incremento  e'  da  intendersi  non
    cumulabile con gli altri. A decorrere dal 2013 la tariffa  a  cui  e'
    applicato l'incremento  e'  pari  alla  componente  incentivante.  Il
    premio  e'  riconosciuto  sull'intera  energia   elettrica   prodotta
    dall'impianto fotovoltaico. 
      4. Gli impianti entrati in esercizio  a  seguito  di  potenziamento
    possono  accedere  alle  tariffe  incentivanti   limitatamente   alla
    produzione aggiuntiva, fermo restando quanto stabilito dall'art.  24,
    comma 2, lettera i), punto ii, del  decreto  legislativo  n.  28  del
    2011. 
      5. Ai  fini  dell'attribuzione  delle  tariffe  incentivanti,  piu'
    impianti fotovoltaici realizzati dal medesimo soggetto responsabile o
    riconducibili a un unico soggetto responsabile  e  localizzati  nella
    medesima particella catastale o su particelle catastali  contigue  si
    intendono come unico impianto di potenza cumulativa pari  alla  somma
    dei singoli impianti. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
    del presente provvedimento, il GSE  definisce  e  pubblica  ulteriori
    requisiti e regole tecniche volti ad evitare il frazionamento  di  un
    impianto in piu' impianti di ridotta potenza. 
      6. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla  normativa  fiscale
    in materia di produzione di energia elettrica. 
    
            
          
              
                Titolo II 

    Impianti solari fotovoltaici

                                   Art. 13 
     
     
                  Premio per impianti fotovoltaici abbinati 
                      ad un uso efficiente dell'energia 
     
      1. I piccoli impianti  sugli  edifici  possono  beneficiare  di  un
    premio aggiuntivo rispetto alle tariffe previste dal presente titolo,
    qualora abbinati ad un uso efficiente dell'energia. 
      2.  Per  accedere  al  premio  di  cui  al  comma  1  il   soggetto
    responsabile: 
        a) si dota di un attestato di certificazione energetica  relativo
    all'edificio o unita'  immobiliare  su  cui  e'  ubicato  l'impianto,
    comprendente anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi
    delle   prestazioni   energetiche   dell'edificio    o    dell'unita'
    immobiliare; 
        b)  successivamente   alla   data   di   entrata   in   esercizio
    dell'impianto  fotovoltaico,   effettua   interventi   sull'involucro
    edilizio  tra  quelli  individuati  nella   medesima   certificazione
    energetica che conseguano una riduzione di almeno il 10% di  entrambi
    gli   indici   di   prestazione   energetica   estiva   e   invernale
    dell'involucro   edilizio   relativi   all'edificio   o    all'unita'
    immobiliare  rispetto  ai  medesimi  indici  come  individuati  nella
    certificazione energetica; 
        c) si dota di una nuova certificazione energetica dell'edificio o
    unita' immobiliare al fine di dimostrare l'avvenuta esecuzione  degli
    interventi e l'ottenimento della riduzione del fabbisogno di  energia
    come individuato nella certificazione energetica di cui al punto a). 
      3.  A  seguito  dell'esecuzione  degli  interventi,   il   soggetto
    responsabile presenta istanza per il riconoscimento del premio al GSE
    corredata delle certificazioni  energetiche  dell'edificio  o  unita'
    immobiliare, di cui al comma 2, lettere a) e c). 
      4.  Il  premio  e'  riconosciuto  a  decorrere   dall'anno   solare
    successivo alla data di ricevimento dell'istanza e  consiste  in  una
    maggiorazione percentuale applicata con le modalita' di cui  all'art.
    12, comma 3, in misura pari alla meta' della percentuale di riduzione
    del fabbisogno di energia conseguita con  arrotondamento  commerciale
    alla terza cifra decimale. Il premio e' riconosciuto per  il  periodo
    residuo  di  diritto  alla  tariffa  incentivante.  La  maggiorazione
    predetta non puo' in ogni  caso  eccedere  il  30%  della  componente
    incentivante della tariffa  riconosciuta  alla  data  di  entrata  in
    esercizio dell'impianto fotovoltaico. 
      5. L'esecuzione di nuovi  interventi  sull'involucro  edilizio  che
    conseguano una ulteriore riduzione di almeno il 10% di  entrambi  gli
    indici di prestazione energetica estiva e invernale  dell'edificio  o
    unita' immobiliare, certificata con le modalita' di cui al  comma  2,
    e'  presupposto  per  il  riconoscimento  di  un  ulteriore   premio,
    determinato in riferimento alla somma  delle  riduzioni  ottenute  ai
    sensi del comma 4, fermo restando il limite massimo del 30%. 
      6.  Per  i  piccoli  impianti  realizzati  su  edifici   di   nuova
    costruzione, ovvero per i quali  sia  stato  ottenuto  il  pertinente
    titolo edilizio in data successiva alla data di entrata in vigore del
    presente decreto, il premio di cui al presente articolo  consiste  in
    una maggiorazione del 30%, applicata con le modalita' di cui all'art.
    12, comma 3, qualora sia conseguita una prestazione energetica per il
    raffrescamento estivo dell'involucro di almeno il  50%  inferiore  ai
    valori minimi di cui all'art. 4, comma 3, del decreto del  Presidente
    della Repubblica 2  aprile  2009,  n.  59,  nonche'  una  prestazione
    energetica  per  la  climatizzazione  invernale  di  almeno  il   50%
    inferiore ai valori minimi di cui all'art. 4, comma  2,  del  decreto
    del  Presidente  della  Repubblica  2  aprile   2009,   n.   59.   Il
    conseguimento  di  detti  valori  e'  attestato   da   certificazione
    energetica. 
      7.  Per  gli  edifici  parzialmente  climatizzati,  la   produzione
    dell'impianto fotovoltaico che puo' accedere  al  premio  di  cui  al
    presente articolo e' quella riferibile  all'impianto  o  porzione  di
    impianto  che   sottende   l'equivalente   della   superficie   utile
    climatizzata. 
      8. L'accesso al premio di cui al presente articolo  e'  alternativo
    all'accesso ad altre  forme  di  incentivazione  riconosciute  per  i
    medesimi interventi che danno diritto al premio. 
    
            
          
              
                Titolo II 

    Impianti solari fotovoltaici

                                   Art. 14 
     
     
                Premi per specifiche tipologie e applicazioni 
                          di impianti fotovoltaici 
     
      1. La componente incentivante della tariffa individuata sulla  base
    dell'allegato 5 e' incrementata con le modalita' di cui all'art.  12,
    comma 3, e con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale: 
        a) del 5% per gli impianti fotovoltaici diversi da quelli di  cui
    all'art. 3, comma 1, lettera g), qualora i  medesimi  impianti  siano
    ubicati in zone classificate alla  data  di  entrata  in  vigore  del
    presente  decreto   dal   pertinente   strumento   urbanistico   come
    industriali, miniere, cave o discariche esaurite, area di  pertinenza
    di discariche o di siti contaminati come definiti dall'art.  240  del
    decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni; 
        b) del 5% per  i  piccoli  impianti,  realizzati  da  comuni  con
    popolazione  inferiore  a  5000  abitanti  sulla   base   dell'ultimo
    censimento ISTAT effettuato prima della data di entrata in  esercizio
    dei medesimi impianti, dei quali i  predetti  comuni  siano  soggetti
    responsabili; 
        c) di 5 centesimi di euro/kWh per gli impianti di cui all'art. 3,
    comma 1, lettera g),  installati  in  sostituzione  di  coperture  in
    eternit o comunque contenenti amianto; 
        d) del 10% per gli impianti il cui costo di investimento  di  cui
    all'art. 3, comma 1, lettera b)  per  quanto  riguarda  i  componenti
    diversi dal lavoro, sia per non meno del  60%  riconducibile  ad  una
    produzione realizzata all'interno della Unione europea. 
      2. Fatte salve le disposizioni interpretative di  cui  all'art.  20
    del decreto ministeriale 6 agosto 2010, commi 1, 2, 3, 4,  5,  6,  7,
    gli impianti i  cui  moduli  costituiscono  elementi  costruttivi  di
    pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline hanno diritto
    a una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per
    «impianti fotovoltaici realizzati su edifici» e la tariffa  spettante
    per  «altri  impianti  fotovoltaici».  Al  fine   di   garantire   la
    coltivazione sottostante, le serre a seguito  dell'intervento  devono
    presentare un rapporto tra la proiezione al  suolo  della  superficie
    totale  dei  moduli  fotovoltaici  installati  sulla  serra  e  della
    superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al
    50%. Ai soli fini di cui al presente  decreto,  i  fabbricati  rurali
    sono equiparati agli edifici, sempreche' accatastati prima della data
    di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico. 
    
            
          
              
                Titolo III 

    Impianti fotovoltaici integrati
    con caratteristiche innovative

                                   Art. 15 
     
     
                   Requisiti dei soggetti e degli impianti 
     
      1.  Possono  beneficiare  delle  tariffe  incentivanti  di  cui  al
    presente titolo, con le modalita' e alle condizioni da esso previste,
    i seguenti soggetti: 
        a) le persone fisiche; 
        b) le persone giuridiche; 
        c) i soggetti pubblici; 
        d) i condomini di unita' immobiliari ovvero di edifici. 
      2.  Possono  beneficiare  delle  tariffe  incentivanti  di  cui  al
    presente titolo gli impianti fotovoltaici che utilizzano  moduli  non
    convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente  per
    integrarsi e sostituire elementi architettonici,  aventi  i  seguenti
    requisiti: 
        a) potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW; 
        b)  conformita'  alle  pertinenti   norme   tecniche   richiamate
    nell'allegato 1 e alle disposizioni di cui all'art.  10  del  decreto
    legislativo n. 28 del 2011, ove applicabili; in particolare i  moduli
    fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma  CEI
    EN 61215 se realizzati con silicio cristallino, con la norma  CEI  EN
    61646, se realizzati con film sottili; 
        c) realizzati con moduli e componenti che rispondono ai requisiti
    costruttivi e alle modalita' di installazione indicate in allegato 4; 
        d) realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque  non
    gia' impiegati in altri impianti cosi'  come  stabilito  dal  decreto
    ministeriale 2 marzo 2009; 
        e) collegati alla rete elettrica o a  piccole  reti  isolate,  in
    modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico  sia  caratterizzato
    da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso  con  altri
    impianti fotovoltaici. 
      3. Ai fini dell'attribuzione  delle  tariffe  di  cui  al  presente
    titolo, entro il 30 giugno  2011  il  GSE  aggiorna  la  guida  sugli
    impianti  fotovoltaici  integrati  con  caratteristiche   innovative,
    contenente schede di dettaglio  che  indicano,  in  riferimento  alle
    singole  applicazioni,  le  modalita'  con  cui  sono  rispettate  le
    prescrizioni di cui all'allegato 4. 
      4. Agli  impianti  di  cui  al  presente  titolo  si  applicano  le
    disposizioni di cui all'art. 11, commi 3, 4 e 6. 
    
            
          
              
                Titolo III 

    Impianti fotovoltaici integrati
    con caratteristiche innovative

                                   Art. 16 
     
     
                            Tariffe incentivanti 
     
      1. Per l'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici  di
    cui al presente titolo, il soggetto responsabile  ha  diritto  a  una
    tariffa individuata sulla base di quanto disposto dall'allegato 5. 
      2. La tariffa incentivante e' riconosciuta per un periodo di  venti
    anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto  ed
    e'  costante  in  moneta   corrente   per   tutto   il   periodo   di
    incentivazione. 
      3. Gli impianti  fotovoltaici  di  cui  al  presente  titolo  hanno
    diritto al premio  di  cui  all'art.  13  con  le  modalita'  e  alle
    condizioni ivi previste. 
      4. Gli impianti entrati in esercizio  a  seguito  di  potenziamento
    possono  accedere  alle  tariffe  incentivanti   limitatamente   alla
    produzione aggiuntiva, fermo restando quanto stabilito dall'art.  24,
    comma 2, lettera i), punto ii, del  decreto  legislativo  n.  28  del
    2011. 
      5. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla  normativa  fiscale
    in materia di produzione di energia elettrica. 
    
            
          
              
                Titolo IV 

    Impianti a concentrazione

                                   Art. 17 
     
     
                   Requisiti dei soggetti e degli impianti 
     
      1.  Possono  beneficiare  delle  tariffe  incentivanti  di  cui  al
    presente titolo i seguenti soggetti: 
        a) le persone giuridiche; 
        b) i soggetti pubblici. 
      2.  Possono  beneficiare  delle  tariffe  incentivanti  di  cui  al
    presente  decreto  gli  impianti  fotovoltaici  aventi   i   seguenti
    requisiti: 
        a) abbiano potenza nominale non inferiore a 1 kW e non  superiore
    a 5 MW; 
        b) siano  conformi  alle  pertinenti  norme  tecniche  richiamate
    nell'allegato 1 e alle disposizioni di cui all'art.  10  del  decreto
    legislativo n. 28 del 2011, ove applicabili; in particolare i  moduli
    fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma  CEI
    EN 62108; 
        c)  siano  realizzati  con  componenti  di  nuova  costruzione  o
    comunque non gia' impiegati in altri impianti  cosi'  come  stabilito
    dal decreto ministeriale 2 marzo 2009; 
        d) siano collegati alla rete elettrica o a piccole reti  isolate,
    in  modo  tale   che   ogni   singolo   impianto   fotovoltaico   sia
    caratterizzato da un  unico  punto  di  connessione  alla  rete,  non
    condiviso con altri impianti fotovoltaici. 
      3. Agli  impianti  di  cui  al  presente  titolo  si  applicano  le
    disposizioni di cui all'art. 11, commi 3, 4 e 6, lettere b) e c). 
    
            
          
              
                Titolo IV 

    Impianti a concentrazione

                                   Art. 18 
     
     
                            Tariffe incentivanti 
     
      1. Per l'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici  di
    cui al presente titolo, il soggetto responsabile  ha  diritto  a  una
    tariffa individuata sulla base di quanto disposto dall'allegato 5. 
      2. La tariffa incentivante e' riconosciuta per un periodo di  venti
    anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto  ed
    e'  costante  in  moneta   corrente   per   tutto   il   periodo   di
    incentivazione. 
      3. Gli impianti entrati in esercizio  a  seguito  di  potenziamento
    possono  accedere  alle  tariffe  incentivanti   limitatamente   alla
    produzione aggiuntiva, fermo restando quanto stabilito dall'art.  24,
    comma 2, lettera i), punto ii, del  decreto  legislativo  n.  28  del
    2011. 
      4. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla  normativa  fiscale
    in materia di produzione di energia elettrica. 
    
            
          
              
                Titolo IV 

    Impianti a concentrazione

                                   Art. 19 
     
     
              Impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica 
     
      1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
    con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
    mare e  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata,  sono  definite  le
    caratteristiche di innovazione  tecnologica  e  i  requisiti  tecnici
    degli impianti con innovazione tecnologica di cui all'art.  3,  comma
    1, lettera t). 
      2. Con il decreto di cui al comma 1, vengono  definite  le  tariffe
    incentivanti spettanti agli  impianti  fotovoltaici  con  innovazione
    tecnologica ed i requisiti per l'accesso. 
    
            
          
              
                Titolo V 

    Disposizioni finali

                                   Art. 20 
     
     
           Compiti dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 
     
      1. Con uno o piu' provvedimenti emanati entro sessanta giorni dalla
    data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  l'Autorita'  per
    l'energia elettrica e il gas aggiorna ed integra, laddove necessario,
    i provvedimenti gia' emanati. L'Autorita' per l'energia  elettrica  e
    il gas provvede inoltre a: 
        a)  determinare  le  modalita'  con  le  quali  le  risorse   per
    l'erogazione delle tariffe  incentivanti,  nonche'  per  la  gestione
    delle attivita' previste dal presente decreto, trovano copertura  nel
    gettito della componente tariffaria  A3  delle  tariffe  dell'energia
    elettrica; 
        b)  aggiornare  i  provvedimenti  relativi   all'erogazione   del
    servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, prevedendo che la
    responsabilita' di tale servizio sia, in ogni caso, posta in capo  ai
    gestori di rete cui gli impianti risultano essere collegati; 
        c) determinare le modalita'  con  le  quali  sono  remunerate  le
    attivita' di certificazione di fine lavori eseguite  dai  gestori  di
    rete in attuazione delle disposizioni  di  cui  all'art.  9,  nonche'
    quelle di cui alla lettera b); 
        d) aggiornare ed integrare i propri provvedimenti in  materia  di
    connessione   alla   rete   elettrica   con   particolare    riguardo
    all'applicazione dell'art. 2, comma 12, lettera g),  della  legge  14
    novembre 1995, n. 481, nei casi in cui il mancato rispetto dei  tempi
    per la connessione da parte del gestore di rete comporti  la  perdita
    del diritto a una determinata tariffa incentivante, ferma restando il
    potere di eventuale applicazione delle sanzioni previste dall'art. 2,
    comma 20, lettera c) della medesima legge. 
    
            
          
              
                Titolo V 

    Disposizioni finali

                                   Art. 21 
     
     
                            Verifiche e controlli 
     
      1. Il GSE, nelle more dell'emanazione della disciplina organica sui
    controlli disposta dall'art. 42 del decreto  legislativo  n.  28  del
    2011, definisce  modalita'  per  lo  svolgimento  dei  controlli  che
    prevedono anche ispezioni sugli impianti, anche al fine di verificare
    la veridicita' di quanto dichiarato dai soggetti responsabili. 
      2. Ferme  restando  le  altre  conseguenze  disposte  dalla  legge,
    l'accertamento della non veridicita' di  dati  e  documenti  o  della
    falsita' di dichiarazioni, resi dai  soggetti  responsabili  ai  fini
    dell'ottenimento  delle  tariffe  incentivanti  di  cui  al  presente
    decreto  comporta,  ai  sensi  dell'art.  23,  comma  3  del  decreto
    legislativo n. 28 del 2011, la decadenza  dal  diritto  alla  tariffa
    incentivante e ad eventuali premi concessi ai sensi degli articoli 13
    e 14, nonche' la ripetizione dell'indebito da parte del GSE, nel caso
    di incentivi gia' percepiti,  e  l'esclusione  dagli  incentivi,  per
    dieci anni dalla data dell'accertamento, per  le  persone  fisiche  e
    giuridiche che hanno presentato la richiesta di incentivo e  per  gli
    ulteriori soggetti indicati al citato art. 24. 
    
            
          
              
                Titolo V 

    Disposizioni finali

                                   Art. 22 
     
     
                 Monitoraggio della diffusione, divulgazione 
                  dei risultati e attivita' di informazione 
     
      1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il GSE  trasmette  al  Ministero
    dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e  della  tutela
    del  territorio  e  del  mare,  alle  regioni  e  province  autonome,
    all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas un  rapporto  relativo
    all'attivita'  svolta   e   ai   risultati   conseguiti   a   seguito
    dell'applicazione   del    presente    decreto    e    dei    decreti
    interministeriali attuativi dell'art. 7 del  decreto  legislativo  n.
    387 del 2003. 
      2. Con separato riferimento ai decreti interministeriali 28  luglio
    2005, 6 febbraio 2006, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e al  presente
    decreto, il rapporto di cui al comma 1 fornisce, per ciascuna regione
    e provincia autonoma e  per  ciascuna  tipologia  di  impianto  e  di
    ubicazione, la potenza annualmente entrata in esercizio, la  relativa
    produzione energetica, i valori delle tariffe  incentivanti  erogate,
    l'entita' cumulata delle tariffe  incentivanti  erogate  in  ciascuno
    degli anni precedenti e ogni altro dato ritenuto utile. 
      3. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione  del  rapporto,
    il GSE, in assenza  di  osservazioni  del  Ministero  dello  sviluppo
    economico o del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
    e del mare, pubblica il rapporto medesimo sul suo sito Internet. 
      4. Il GSE  pubblica  sul  proprio  sito  una  raccolta  fotografica
    esemplificativa degli impianti  fotovoltaici  entrati  in  esercizio,
    avvalendosi delle foto trasmesse dai soggetti responsabili. 
      5. Il GSE e l'ENEA organizzano, su  un  campione  significativo  di
    impianti i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici e in modo
    da rappresentare le diverse tecnologie e applicazioni, un sistema  di
    rilevazione dei dati tecnologici e di funzionamento. 
      6. Il GSE promuove azioni informative  finalizzate  a  favorire  la
    conoscenza del meccanismo di incentivazione e  relative  modalita'  e
    condizioni di accesso,  rivolte  anche  ai  soggetti  pubblici  e  ai
    soggetti che possono finanziare gli impianti. 
      7.  Il  GSE  predispone  un'anagrafica  unica  per   gli   impianti
    fotovoltaici. Per tale finalita',  a  seguito  dell'accettazione  del
    preventivo  per  la  connessione   e   alla   conclusione   dell'iter
    autorizzativo   e   comunque   prima   dell'entrata   in    esercizio
    dell'impianto, il  soggetto  responsabile  e'  tenuto  a  censire  il
    proprio  impianto  presso  il  GSE  ottenendo   un   codice   univoco
    identificativo del medesimo. 
      8. Nell'ambito delle regole tecniche di cui all'art. 8, comma 9, il
    GSE individua le informazioni relative agli  impianti  necessarie  al
    fine  del  censimento  di  cui  al  comma  7,  nonche'  le  modalita'
    procedurali per  la  trasmissione  delle  medesime  informazioni.  Il
    soggetto  responsabile  risponde   comunque   della   correttezza   e
    veridicita' delle informazioni dichiarate. Entro 6 mesi dalla data di
    entrata in vigore del presente decreto, i gestori di rete sono tenuti
    a comunicare le informazioni  in  loro  possesso  necessarie  per  il
    popolamento dell'anagrafica di cui al comma 7 anche per impianti gia'
    entrati in esercizio, secondo le modalita' definite e rese  pubbliche
    dal medesimo GSE. 
    
            
          
              
                Titolo V 

    Disposizioni finali

                                   Art. 23 
     
     
                    Monitoraggio tecnologico e promozione 
                       dello sviluppo delle tecnologie 
     
      1. L'ENEA, coordinandosi  con  il  GSE,  effettua  un  monitoraggio
    tecnologico al fine di individuare le  prestazioni  delle  tecnologie
    impiegate  negli  impianti  fotovoltaici   gia'   realizzati   ovvero
    realizzati nell'ambito delle disponibilita' del presente decreto. 
      2. Sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al comma  1,
    entro il 31 marzo di ogni anno, l'ENEA trasmette al  Ministero  dello
    sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
    territorio e del mare, un  rapporto  recante  l'analisi,  riferita  a
    ciascuna tipologia di impianto, degli  indici  di  prestazione  degli
    impianti aggregati per zone, per tecnologia dei moduli fotovoltaici e
    del gruppo di conversione, segnalando le eventuali ulteriori esigenze
    di innovazione tecnologica. 
    
            
          
              
                Titolo V 

    Disposizioni finali

                                   Art. 24 
     
     
              Pubblicizzazione dei dati sulle potenze cumulate 
                                 e sui costi 
     
      1. Il GSE  pubblica  sul  proprio  sito  Internet  e  aggiorna  con
    continuita' i dati, ripartiti per classe di potenza  e  tipologia  di
    impianto, relativi a: 
        a)  impianti   che   entrano   in   esercizio   ricadenti   nelle
    disponibilita' di cui al presente decreto; 
        b) impianti che comunicano la fine lavori certificata; 
        c) impianti iscritti al registro di cui all'art. 8. 
      2. Il GSE  pubblica  sul  proprio  sito  internet  e  aggiorna  con
    continuita' il valore dei costi degli incentivi di  cui  all'art.  3,
    comma 1, lettere z) e aa), nonche' i valori delle tariffe applicabili
    in ciascun periodo. 
    
            
          
              
                Titolo V 

    Disposizioni finali

                                   Art. 25 
     
     
              Attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, 
                     comma 173, della legge n. 244/2007 
     
      1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 173, della legge 24
    dicembre 2007, n.  244,  e  successive  modificazioni,  gli  impianti
    fotovoltaici di cui al titolo II i cui soggetti pubblici responsabili
    sono enti locali, cosi' come definiti dall'art. 2, commi 1 e  2,  del
    decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  ovvero  regioni,  sono
    considerati rientranti nella tipologia dell'impianto di cui  all'art.
    3, comma 1, lettera g), del presente decreto. 
      2. Al fine di rispettare le disposizioni  generali  in  materia  di
    libera concorrenza e parita' di condizioni  nell'accesso  al  mercato
    dell'energia  elettrica,  le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  si
    applicano agli impianti operanti  in  regime  di  scambio  sul  posto
    ovvero che effettuano cessione parziale, nonche' agli impianti i  cui
    soggetti responsabili sono enti  locali,  che  entrano  in  esercizio
    entro il 2011 e per i quali le procedure di gara si sono concluse con
    l'assegnazione prima dell'entrata in vigore del presente decreto. 
    
            
          
              
                Titolo V 

    Disposizioni finali

                                   Art. 26 
     
     
                             Disposizioni finali 
     
      1. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte  integrante,
    non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato
    ed entra in vigore il giorno successivo alla  data  di  pubblicazione
    nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
        Roma, 5 maggio 2011 
     
                                                         Il Ministro      
                                                 dello sviluppo economico 
                                                            Romani        
     
       Il Ministro dell'ambiente 
    e della tutela del territorio 
              e del mare 
             Prestigiacomo 
    
    
     
Mondolegale 2011
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