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    Normativa/Nazionale

    accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia

    DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 26/10/2010

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    DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 ottobre 2010

    Disciplina per l'accesso, tramite concorso  pubblico  per  titoli  ed
    esami, alla qualifica di dirigente di prima fascia. (11A05516) 
    in G.U.R.I. del 2 maggio 2011, n. 100
    

              
                Capo I 

    Amministrazioni destinatarie e programmazione del fabbisogno

     
                  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
     
      Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
    modificazioni ed integrazioni; 
      Visto, in particolare, il comma 1  dell'art.  28-bis  del  predetto
    decreto legislativo n. 165 del 2001, aggiunto dal comma  1  dell'art.
    47 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n.  150,  ai  sensi  del
    quale con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  previo
    parere della Scuola superiore della  pubblica  amministrazione,  sono
    fissati i criteri generali per il concorso  pubblico  per  titoli  ed
    esami per l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle
    amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli  enti
    pubblici; 
      Visto il successivo comma 3 del  citato  art.  28-bis  del  decreto
    legislativo n. 165 del 2001, ai  sensi  del  quale  con  decreto  del
    Presidente del Consiglio dei Ministri,  previo  parere  della  Scuola
    superiore  della  pubblica  amministrazione,  sentito   il   Ministro
    dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  sono  definiti
    criteri generali di equivalenza di titoli di studio  e  professionali
    degli altri soggetti ammessi ai concorsi pubblici di cui allo  stesso
    articolo,    con     riferimento     alle     specifiche     esigenze
    dell'Amministrazione; 
      Ritenuto, per ragioni  di  semplificazione  ed  economicita'  delle
    procedure e dei tempi, di adottare un unico  decreto  del  Presidente
    del Consiglio dei Ministri, ai sensi  dei  richiamati  commi  1  e  3
    dell'art. 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001; 
      Visti, altresi', i commi 4, 5-bis e 6 del  decreto  legislativo  n.
    165 del 2001; 
      Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004,
    n. 272,  recante  il  regolamento  di  disciplina  dell'accesso  alla
    qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5,  del  decreto
    legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
    487, e successive modificazioni; 
      Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  7
    febbraio 1994, n. 174 «Regolamento  recante  norme  sull'accesso  dei
    cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti  di  lavoro
    presso le amministrazioni pubbliche»; 
      Visto   il   parere   della   Scuola   superiore   della   pubblica
    amministrazione in data 14 luglio 2010, n. 4026/DGO-2; 
      Sentito  il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
    ricerca per quanto riguarda la disciplina  dei  criteri  generali  di
    equivalenza di titoli di studio e professionali di cui agli  articoli
    4 e 6 del presente decreto, che si e' espresso con nota del 30 luglio
    2010, n. AOO/Uffleg/3073; 
      Visto la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni ed
    integrazioni; 
      Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  13
    giungo 2008  concernente  «Delega  di  funzioni  del  Presidente  del
    Consiglio dei Ministri  in  materia  di  pubblica  amministrazione  e
    innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta» come
    anche integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
    del 14 maggio 2010; 
     
                                  Decreta: 
     
                                   Art. 1 
     
                      Oggetto e ambito di applicazione 
     
      1. Il  presente  decreto  disciplina  l'accesso,  tramite  concorso
    pubblico,  alla  qualifica  di  dirigente  di  prima  fascia  per  il
    conferimento  di  funzioni  dirigenziali  di  livello  generale,   in
    applicazione  dell'art.  28-bis,  commi  da  1  a  5,   del   decreto
    legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive  modificazioni  ed
    integrazioni. 
      2.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  si   applicano   alle
    amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonche'  agli
    enti pubblici non economici i cui regolamenti organizzativi prevedono
    funzioni dirigenziali di livello generale. 
      3. Ai  fini  del  calcolo  delle  disponibilita'  da  destinare  al
    concorso pubblico non si tiene conto dei posti di  funzione  relativi
    agli incarichi dirigenziali di cui all'art. 19, comma 3, del  decreto
    legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il presente decreto non si applica
    alle carriere e alla dirigenza di cui all'art. 3 del  citato  decreto
    legislativo. 
    
            
          
              
                Capo I 

    Amministrazioni destinatarie e programmazione del fabbisogno

                                   Art. 2 
     
                      Programmazione posti disponibili 
     
      1. In sede di programmazione del fabbisogno, e comunque  non  oltre
    il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni definiscono,  su  base
    previsionale triennale, il numero dei posti di funzione  dirigenziale
    di livello generale che si rendono disponibili, entro il 31  dicembre
    di ogni anno, per cessazione dal servizio dei soggetti incaricati con
    qualifica  di  dirigente  di  prima  fascia  appartenenti  ai   ruoli
    dell'amministrazione. 
      2. Il cinquanta per cento dei posti, calcolati secondo i criteri di
    cui al comma 1, e' destinato all'accesso tramite concorsi pubblici  a
    tempo indeterminato e a tempo  determinato,  ove  necessario  secondo
    quanto previsto dall'art. 5, nel rispetto dei criteri  e  dei  limiti
    previsti dall'art. 28-bis del decreto legislativo n. 165 del  2001  e
    dal presente decreto, fermo restando, per il restante  cinquanta  per
    cento  dei  posti,  le  modalita'   di   conferimento   di   incarico
    dirigenziale di livello generale  di  cui  ai  commi  4,  5-bis  e  6
    dell'art. 19 del decreto legislativo n. 165 del  2001,  nel  rispetto
    delle percentuali ivi indicate. 
      3. La programmazione del fabbisogno di cui al presente articolo  e'
    comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento
    della funzione pubblica secondo le modalita' di cui all'art. 11. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Concorso pubblico per titoli ed esami

                                   Art. 3 
     
                   Concorso pubblico a tempo indeterminato 
     
      1. Nel limite dei posti  di  cui  all'art.  2,  comma  2,  e  fermo
    restando quanto previsto dall'art. 5 per quanto attiene ai  posti  da
    destinare   al   concorso   pubblico   a   tempo   determinato,    le
    amministrazioni bandiscono un concorso pubblico per titoli ed  esami,
    per  l'accesso,  mediante  assunzione  a  tempo  indeterminato,  alla
    qualifica di  dirigente  di  prima  fascia  per  il  conferimento  di
    funzioni dirigenziali di livello generale. 
      2. Il bando di concorso, che puo' riferirsi ai posti disponibili di
    un solo anno oppure di tutto o parte del triennio, deve indicare: 
      a) il periodo temporale, comunque non superiore al triennio, a  cui
    si riferiscono i posti banditi; 
      b) i criteri ed i  tempi  di  utilizzo  della  graduatoria  per  la
    copertura dei posti banditi; 
      c) i criteri ed i  tempi  di  utilizzo  della  graduatoria  per  la
    copertura  degli   eventuali   ulteriori   posti   che   si   rendono
    effettivamente disponibili, nel periodo temporale indicato nel bando,
    nel rispetto della percentuale del cinquanta per cento. 
      3.  In  assenza  di  specifici  criteri  definiti  nel   bando   la
    graduatoria  perde  di  efficacia  con  l'assunzione  dei   vincitori
    corrispondenti al numero dei posti banditi. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Concorso pubblico per titoli ed esami

                                   Art. 4 
     
                   Requisiti e criteri generali di accesso 
     
      1. Al concorso pubblico per titoli ed esami di cui al presente capo
    sono ammessi, i cittadini italiani, muniti di laurea  magistrale,  in
    possesso dei  requisiti  generali  per  l'accesso  all'impiego  nelle
    amministrazioni pubbliche, nonche' dei requisiti  specifici  previsti
    dal presente articolo. E'  equiparata  alla  laurea  magistrale,  nel
    rispetto della normativa vigente, quella  specialistica,  nonche'  il
    diploma di laurea del precedente ordinamento. 
      2. Fermo restando quanto previsto dal  comma  1,  sono  ammessi  al
    concorso pubblico a tempo indeterminato, per titoli ed esami: 
      i dirigenti di ruolo  delle  pubbliche  amministrazioni  che  hanno
    maturato almeno cinque anni di servizio  nei  ruoli  dirigenziali  di
    seconda fascia; 
      gli altri soggetti individuati nei bandi di concorso sulla base dei
    criteri generali di equivalenza ai fini dell'ammissione stabiliti dai
    commi 3 e 4. 
      3. Ai sensi dell'art. 28-bis, comma 3, ultimo periodo, del  decreto
    legislativo n. 165 del 2001 e  fermo  restando  quanto  previsto  dal
    comma 1, sono ammessi al concorso pubblico a tempo indeterminato, per
    titoli ed esami: 
      a) il personale  di  ruolo  dell'amministrazione  che  bandisce  il
    concorso che ha esercitato per almeno cinque anni funzioni di livello
    dirigenziale generale all'interno della amministrazione medesima,  in
    possesso di laurea magistrale; 
      b)  gli  alti  dirigenti  appartenenti   all'organico   dell'Unione
    europea, gia' reclutati come funzionari permanenti in  virtu'  di  un
    pubblico concorso organizzato dalle relative istituzioni per il quale
    era richiesto il possesso della laurea magistrale; 
      c) i dirigenti  di  livello  intermedio  appartenenti  all'organico
    dell'Unione europea che hanno ricoperto il ruolo di capo  unita'  per
    almeno cinque anni, gia'  reclutati  come  funzionari  permanenti  in
    virtu' di un pubblico concorso organizzato da dette  istituzioni  per
    il quale era richiesto il possesso della laurea magistrale; 
      d) il  personale  appartenente  all'organico  dell'Unione  europea,
    reclutato  in  virtu'  di  un  pubblico  concorso  organizzato  dalle
    relative istituzioni, che abbia maturato, con  servizio  continuativo
    per almeno  dieci  anni,  esperienze  lavorative  negli  organigrammi
    permanenti della Commissione, del Consiglio, del Parlamento  o  della
    Corte di Giustizia dell'Unione europea, in posizioni di coordinamento
    e o di Membro di Gabinetto per l'accesso alle quali e'  richiesto  il
    possesso della laurea magistrale. 
      4. Ai sensi dell'art. 28-bis, comma 3, del decreto  legislativo  n.
    165 del 2001, sono, altresi', ammessi al concorso di cui al  presente
    capo: 
      a) i soggetti in possesso, da almeno cinque anni,  della  qualifica
    di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese  nel  campo
    di applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.  165
    del  2001  che  abbiano  svolto  per  gli  stessi  anni  le  funzioni
    dirigenziali; 
      b) coloro che hanno ricoperto incarichi  dirigenziali  generali  in
    amministrazioni pubbliche,  ai  sensi  dell'art.  19,  comma  6,  del
    decreto legislativo n. 165 del 2001, o in strutture  private  per  un
    periodo non inferiore ai sei anni; 
      c) coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali  non  generali
    in amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art.  19,  comma  6,  del
    decreto legislativo n. 165 del 2001, o in strutture  private  per  un
    periodo non inferiore a otto anni. 
      5.  Le  amministrazioni,  con  riferimento  alle  loro   specifiche
    esigenze legate ai posti da ricoprire, possono, ai fini dell'accesso,
    determinare nel  bando  specifiche  tipologie  di  lauree  e,  previa
    motivazione, titoli professionali aggiuntivi. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Concorso pubblico per posti di peculiare professionalita'

                                   Art. 5 
     
                    Concorso pubblico a tempo determinato 
     
      1. In sede di determinazione del  fabbisogno,  le  amministrazioni,
    ove  occorra,  possono  individuare,  nell'ambito   delle   strutture
    dirigenziali di livello generale della rispettiva dotazione organica,
    singoli posti di funzione puntualmente definiti  in  ragione  di  una
    specifica  e  particolare  esperienza  e  peculiare  professionalita'
    necessaria,  per  la  cui  copertura  si  puo'   provvedere,   previo
    esperimento di concorso pubblico, mediante assunzione  con  contratto
    di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore ai  tre  anni,
    nel limite di un contingente non superiore alla meta'  dei  posti  da
    destinare al concorso pubblico di cui all'art. 3, da  detrarre  dalla
    disponibilita' calcolata per quest'ultimo. 
      2. La graduatoria del concorso  pubblico  a  tempo  determinato  ha
    efficacia esclusivamente per un numero di assunzioni  pari  a  quello
    dei posti indicati nel relativo bando. I vincitori della procedura di
    cui al presente capo non partecipano ai  percorsi  formativi  di  cui
    all'art. 9 e se dipendenti pubblici sono  collocati  in  aspettativa,
    senza assegni, per i  tre  anni  di  durata  del  contratto  a  tempo
    determinato  ed  il  relativo  periodo   e'   considerato   ai   fini
    dell'anzianita' di servizio, ma non ai  fini  della  maturazione  del
    requisito temporale utile per transitare  nella  prima  fascia,  come
    previsto dall'art. 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Concorso pubblico per posti di peculiare professionalita'

                                   Art. 6 
     
        Requisiti di accesso al concorso pubblico a tempo determinato 
     
      1. Al concorso pubblico di cui all'art. 5 sono ammessi  i  soggetti
    di cui all'art. 4  e,  secondo  le  specifiche  esigenze  individuate
    dall'amministrazione nel bando di concorso, soggetti in possesso  di:
    adeguate qualifiche professionali ricoperte per non  meno  di  cinque
    anni, e comunque per il periodo fissato nel bando di concorso stesso,
    comunque non  inferiore  ai  cinque  anni;  competenze  culturali  di
    elevato livello (titoli post laurea, ovvero pubblicazioni  a  livello
    internazionale); comprovate capacita' manageriali  corrispondenti  ai
    posti di funzione da coprire. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    Svolgimento del concorso

                                   Art. 7 
     
                          Commissione esaminatrice 
     
      1. La Commissione esaminatrice dei concorsi pubblici di cui ai capi
    II e III  del  presente  decreto  e'  nominata  con  determina  della
    dirigenza di vertice dell'amministrazione che indice il concorso,  ed
    e' composta da un numero dispari di membri, di cui uno  con  funzioni
    di Presidente. 
      2.  Il  Presidente  della  commissione  e'  scelto  tra  magistrati
    ordinari, amministrativi, contabili, avvocati dello Stato,  dirigenti
    di prima fascia, professori di prima fascia di universita'  pubbliche
    o  private  designati  nel  rispetto  delle  norme   dei   rispettivi
    ordinamenti di settore. 
      3.   I   componenti   sono   scelti   tra   magistrati    ordinari,
    amministrativi, contabili, avvocati dello Stato, dirigenti  di  prima
    fascia, professori di prima fascia di universita' pubbliche o private
    designati nel rispetto delle  norme  dei  rispettivi  ordinamenti  di
    settore, nonche'  tra  esperti  di  comprovata  qualificazione  nelle
    materie oggetto del concorso ed in ragione dei posti dirigenziali  da
    coprire. 
      4. Le funzioni di segretario sono svolte da personale  appartenente
    all'area professionale C o III. 
      5. La commissione esaminatrice puo' essere integrata da uno o  piu'
    componenti esperti nelle lingue straniere oggetto del concorso  e  da
    uno o piu' componenti esperti di informatica. 
      6. Non possono essere  chiamati  a  fare  parte  delle  commissioni
    soggetti    componenti    dell'organo    di    direzione     politica
    dell'amministrazione che indice il concorso o che  ricoprano  cariche
    politiche o che siano  rappresentanti  sindacali  o  designati  dalle
    confederazioni  od  organizzazioni  sindacali  o  dalle  associazioni
    professionali. 
      7. Almeno un terzo dei posti di  componente  delle  commissioni  di
    concorso e' riservato alle donne, salva motivata impossibilita'. 
      8.  I  provvedimenti  di  nomina  delle  commissioni   esaminatrici
    indicano un supplente per ciascun componente secondo le modalita'  di
    nomina indicate nel presente articolo. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    Svolgimento del concorso

                                   Art. 8 
     
                  Modalita' di svolgimento delle selezioni 
     
      1. Il bando del concorso pubblico di cui  all'art.  3  definisce  i
    criteri  di  massima  per  la  valutazione  dei  titoli  per  ciascun
    candidato, individuando i titoli valutabili ed il  punteggio  massimo
    agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.  La
    commissione, previa determinazione dei criteri analitici  da  seguire
    ai fini della valutazione dei titoli, procede alla valutazione  degli
    stessi nei confronti dei candidati che avranno consegnato  tutti  gli
    elaborati inerenti alle  prove  scritte,  prima  dell'apertura  delle
    buste contenenti gli elaborati stessi. Per i titoli non  puo'  essere
    attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30. 
      2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, le  prove  d'esame  dei
    concorsi di cui agli articoli 3 e 5, consistono nello svolgimento  di
    due prove scritte e di una prova orale.  Nel  caso  di  concorsi  per
    l'accesso a funzioni dirigenziali di livello generale di tipo tecnico
    l'amministrazione puo'  prevedere  una  terza  prova  teorico-pratica
    obbligatoria, da indicare nel bando di concorso, volta alla  verifica
    dell'attitudine all'esercizio degli  specifici  compiti  connessi  al
    posto da ricoprire. Tale prova consiste nella soluzione di  questioni
    o problemi di natura tecnica inerenti all'esercizio dei  compiti  cui
    il dirigente di prima fascia deve essere preposto. 
      3. Le prove di cui al comma 2 vertono sulle  materie  indicate  nel
    bando  di  concorso  e  sono  dirette  ad  accertare,  in   relazione
    all'attivita' istituzionale dell'amministrazione che  ha  indetto  il
    concorso, l'attitudine dei candidati: 
      a) a curare l'attuazione di piani, programmi e direttive  generali,
    anche mediante il coordinamento ed il  controllo  dell'attivita'  dei
    dirigenti, in riferimento alle funzioni  connesse  con  il  ciclo  di
    gestione della perfomance e  con  la  valutazione  del  personale  in
    particolare dirigenziale; 
      b) ad adottare atti di organizzazione e  ad  esercitare  poteri  di
    spesa    corretti    sotto    il    profilo    della    legittimita',
    dell'opportunita', dell'efficacia,  dell'efficienza  ed  economicita'
    organizzativa, con proposte volte  al  miglioramento  degli  standard
    qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi; 
      c)  ad  elaborare  progetti  strategici  in  un  quadro   di   pari
    opportunita'   di   diritti   e   doveri,   di   trasparenza    delle
    amministrazioni pubbliche e di cultura dell'integrita'. 
      4. Per il concorso di cui all'art. 5  le  amministrazioni  possono,
    ove necessario, prevedere nel bando un'unica  prova  teorico-pratica,
    rispettando i criteri indicati nei commi 2 e 3. 
      5. La prova orale consiste in un colloquio sulle  materie  indicate
    nel bando di concorso e mira ad  accertare  la  professionalita'  del
    candidato, le capacita' organizzative e manageriali,  l'attitudine  a
    intrattenere corretti rapporti  istituzionali  ed  interpersonali,  a
    comunicare e a negoziare. Nell'ambito della prova orale e'  accertata
    la conoscenza  ad  un  livello  avanzato  della  lingua  straniera  e
    dell'utilizzo del personal computer e dei software  applicativi  piu'
    diffusi,  nonche'  la  conoscenza  da  parte  del   candidato   delle
    problematiche e delle potenzialita' connesse all'uso degli  strumenti
    informatici  in  relazione  ai   processi   comunicativi   in   rete,
    all'organizzazione  e  gestione  delle  risorse  e  al  miglioramento
    dell'efficienza degli uffici e dei servizi. 
      6.  La  commissione  esaminatrice,  al  fine   di   assicurare   la
    trasparenza amministrativa nell'ambito del procedimento  concorsuale,
    stabilisce, preventivamente, i criteri e le modalita' di  valutazione
    delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine
    di  assegnare  i  punteggi  da  attribuire  alle  singole  prove.  La
    commissione, prima  dell'inizio  di  ciascuna  sessione  della  prova
    orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna
    delle  materie  di  esame.  Tali  quesiti  sono  proposti  a  ciascun
    candidato con estrazione a sorte. 
      7. Ciascuna prova e' valutata in trentesimi e si  intende  superata
    con  un  punteggio  non  inferiore  a  ventiquattro  trentesimi.   Il
    punteggio complessivo  e'  determinato  sommando,  al  punteggio  dei
    titoli, i  voti  riportati  in  ciascuna  prova  scritta  e  il  voto
    riportato nella prova orale. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    Svolgimento del concorso

                                   Art. 9 
     
                        Ciclo di attivita' formative 
     
      1. Coloro che saranno assunti dall'amministrazione  a  seguito  del
    concorso, anteriormente al conferimento  dell'incarico,  sono  tenuti
    all'espletamento  di  un  periodo   di   formazione   presso   uffici
    amministrativi di uno Stato dell'Unione europea  o  di  un  organismo
    comunitario o internazionale. In ogni caso il periodo  di  formazione
    e' completato entro tre anni dalla conclusione del concorso. 
      2. La frequenza del periodo di formazione e' obbligatoria ed  e'  a
    tempo pieno, per una durata pari a sei mesi, anche non  continuativi,
    e si svolge presso gli uffici di cui al comma 1, scelti dal dirigente
    assunto  tra  quelli  indicati   dall'amministrazione,   secondo   le
    modalita' che  saranno  disciplinate  con  il  regolamento  dell'art.
    28-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
      3. Al termine del periodo di formazione e' prevista, da parte degli
    uffici  di  cui  al  comma  1,  una  valutazione   del   livello   di
    professionalita' acquisito che  equivale,  per  coloro  che  all'atto
    dell'assunzione  non  rivestivano  la  qualifica  di   dirigente   di
    amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,  comma  2,  del  decreto
    legislativo n. 165 del 2001, al  superamento  del  periodo  di  prova
    necessario per l'immissione in ruolo. 
      4. Il presente articolo non si  applica  ai  dirigenti  assunti  in
    esito al concorso ammessi allo stesso in virtu' dei requisiti di  cui
    all'art. 4 comma 3, lettere b), c) e d). 
    
            
          
              
                Capo V 

    Disposizioni finali

                                   Art. 10 
     
                              Resti di frazione 
     
      1. Nelle percentuali di ripartizione dei posti di cui  all'art.  2,
    gli eventuali resti di frazione sono assegnati ai concorsi  pubblici,
    salvo il recupero nell'anno successivo a favore della  quota  di  cui
    all'art. 2, comma 2. 
      2. Nelle percentuali di ripartizione dei posti tra il  concorso  di
    cui all'art. 3 e quello di cui all'art. 5,  gli  eventuali  resti  di
    frazione sono assegnati al concorso pubblico di cui all'art. 3. 
      3. Gli arrotondamenti non possono in nessun modo superare il numero
    complessivo dei posti che si rendono disponibili nell'anno. 
    
            
          
              
                Capo V 

    Disposizioni finali

                                   Art. 11 
     
                    Monitoraggio procedure e convenzioni 
     
      1. Il Dipartimento della funzione definisce in  apposita  direttiva
    del Ministro i criteri e le modalita' di trasmissione  annuale  della
    programmazione    triennale    del    fabbisogno    delle     singole
    amministrazioni,  corredata  delle  informazioni  dettagliate   sulla
    tipologia e sul numero dei posti disponibili,  ai  fini  del  calcolo
    delle percentuali di cui all'art. 2, e delle  determinazioni  assunte
    per  l'espletamento  dei  concorsi  pubblici  previsti,  al  fine  di
    monitorare lo svolgimento delle procedure di cui al presente  decreto
    e garantire il giusto raccordo delle  diverse  modalita'  di  accesso
    alla dirigenza della prima fascia. 
      2. Su richiesta delle amministrazioni interessate  il  Dipartimento
    della  funzione  pubblica  promuove  convenzioni  per   la   gestione
    unificata dei concorsi di cui agli articoli 3 e 5, nonche' iniziative
    per agevolare l'informatizzazione delle procedure concorsuali. 
    
            
          
              
                Capo V 

    Disposizioni finali

                                   Art. 12 
     
                    Norma di rinvio e prima applicazione 
     
      1. Nella gestione delle procedure  concorsuali  le  amministrazioni
    devono favorire la piu' ampia diffusione delle procedure informatiche
    e la piena  applicazione  della  normativa  sulla  posta  elettronica
    certificata. Per quanto non previsto nel presente decreto, si  rinvia
    alle norme in  materia  di  accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche
    amministrazioni,  contenute  nel   decreto   del   Presidente   della
    Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, per  le
    parti non incompatibili. 
      2. In sede  di  prima  applicazione  del  presente  regolamento  le
    percentuali di cui all'art. 2 vanno calcolate tenendo conto dei posti
    di  funzione  di  livello  generale  che  si  rendono  disponibili  a
    decorrere dal 1° gennaio 2011. 
      Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
    conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
    italiana. 
        Roma, 26 ottobre 2010 
     
                            p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri   
                                    Il Ministro per le riforme            
                           e l'innovazione nella pubblica amministrazione 
                                            Brunetta                      
    
    Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2011 
    Ministeri istituzionali -  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
    registro n. 6, foglio n. 27 
    
            
    
     
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