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  • Mercoledì 04 Maggio 2011 11:49
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    Normativa/Nazionale

    patente di guida

    DECRETO LEGISLATIVO n. 59 del 18/04/2011

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    DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59

    Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE  concernenti  la
    patente di guida. (11G0104) 
    in G.U.R.I. del 30 aprile 2011, n. 99
    

     
     
     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
      Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
      Vista la legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
    l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
    alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
    l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B; 
      Vista  la  direttiva  2006/126/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
    Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida; 
      Vista la direttiva 2009/113/CE della  Commissione,  del  25  agosto
    2009, recante modifica della  direttiva  2006/126/CE  concernente  la
    patente di guida; 
      Vista altresi' la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del
    Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a
    motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE; 
      Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante  nuovo
    codice  della  strada,  e  successive   modificazioni,   di   seguito
    denominato: «Codice della strada»; 
      Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
    n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione  del  nuovo
    codice della strada, e successive modificazioni; 
      Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
    in data 30 settembre 2003, n. 40T, recante disposizioni in materia di
    patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE, pubblicato
    nella Gazzetta Ufficiale, n. 88 del 15 aprile 2004; 
      Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
    adottata nella riunione del 10 gennaio 2011; 
      Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
    deputati e del Senato della Repubblica; 
      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
    riunione del 7 aprile 2011; 
      Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
    Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto  con  i
    Ministri  degli  affari  esteri,   della   giustizia,   dell'interno,
    dell'economia e delle finanze e della salute; 
     
                                  E m a n a 
     
     
                      il seguente decreto legislativo: 
     
                                   Art. 1 
     
     
    Modifiche all'articolo 47 del Codice  della  strada,  in  materia  di
                         classificazione dei veicoli 
     
      1. All'articolo 47  del  Codice  della  strada  sono  apportate  le
    seguenti modificazioni: 
        a) al comma 2, lettera a), le parole: «L1, L2, L3, L4 ed L5» sono
    sostituite dalle seguenti: «L1e, L2e, L3e, L4e ed L5e» e  le  parole:
    «50 km/h», ovunque ricorrano, sono  sostituite  dalle  seguenti:  «45
    km/h»; 
        b) al comma 2, lettera a), sono inseriti,  in  fine,  i  seguenti
    capoversi: 
          «- categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto  e'
    inferiore o pari a 350 kg, esclusa la  massa  delle  batterie  per  i
    veicoli elettrici,  la  cui  velocita'  massima  per  costruzione  e'
    inferiore o uguale a 45 km/h  e  la  cui  cilindrata  del  motore  e'
    inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o  la
    cui potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli  altri
    motori, a combustione interna; o la  cui  potenza  nominale  continua
    massima e' inferiore o uguale a 4 kW per  i  motori  elettrici.  Tali
    veicoli sono  conformi  alle  prescrizioni  tecniche  applicabili  ai
    ciclomotori  a  tre  ruote  della  categoria  L2e,  salvo  altrimenti
    disposto da specifiche disposizioni comunitarie; 
          - categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di  cui  alla
    categoria L6e, la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 400 kg (550
    kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa  la  massa
    delle batterie per i veicoli elettrici,  e  la  cui  potenza  massima
    netta del motore e' inferiore o uguale a 15  kW.  Tali  veicoli  sono
    considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni  tecniche
    applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto
    da specifiche disposizioni comunitarie;». 
    
            
          
                                   Art. 2 
     
    Modifiche all'articolo 115 del Codice della  strada,  in  materia  di
      requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali 
      1. All'articolo 115 del  Codice  della  strada  sono  apportate  le
    seguenti modificazioni: 
        a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Fatte salve le disposizioni specifiche in materia di carta di
    qualificazione del conducente, chi guida veicoli  o  conduce  animali
    deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto: 
          a) anni quattordici per guidare: 
            1) veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro,  da
    soma o da sella, ovvero armenti, greggi  o  altri  raggruppamenti  di
    animali; 
            2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita  la  patente
    di guida della categoria AM, purche' non  trasportino  altre  persone
    oltre al conducente; 
          b) anni sedici per guidare: 
            1) veicoli cui abilita la patente di  guida  della  categoria
    A1, purche' non trasportino altre persone oltre al conducente; 
            2) veicoli cui abilita la patente di  guida  della  categoria
    B1, purche' non trasportino altre persone oltre al conducente; 
          c) anni diciotto per guidare: 
            1) veicoli cui abilita la patente di  guida  delle  categorie
    AM, A1 e B1, che trasportano altre persone oltre al conducente; 
            2) veicoli cui abilita la patente di  guida  della  categoria
    A2; 
            3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie  B
    e BE; 
            4) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C1
    e C1E; 
          d) anni venti per guidare: 
            1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A,
    a condizione che il conducente sia titolare della  patente  di  guida
    della categoria A2 da almeno due anni; 
          e) anni ventuno per guidare: 
            1) tricicli cui abilita la patente di guida  della  categoria
    A; 
            2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie  C
    e CE; 
            3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D1
    e D1E; 
            4) veicoli  per  i  quali  e'  richiesto  un  certificato  di
    abilitazione professionale di tipo KA o  KB  nonche'  i  veicoli  che
    circolano in servizio di emergenza, di cui all'articolo 177; 
          f) anni ventiquattro per guidare: 
            1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A; 
            2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie  D
    e DE.»; 
          b) il comma 2-bis e' abrogato; 
          c) al comma  3,  la  parola:  «Chiunque»  e'  sostituita  dalle
    seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 126,  comma  12,
    chiunque», ed il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Qualora
    trattasi di veicoli di cui al comma 1, lettera e), numero 4),  ovvero
    di veicoli per la cui guida e' richiesta la carta  di  qualificazione
    del  conducente,  e'  soggetto  alla  sanzione   amministrativa   del
    pagamento di una somma da 155 euro a 624 euro.»; 
          d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il  minore  degli
    anni diciotto, munito di patente delle categorie AM,  A1  e  B1,  che
    trasporta altre persone  sui  veicoli  alla  cui  guida  le  predette
    patenti  rispettivamente  lo  abilitano  e'  soggetto  alla  sanzione
    amministrativa del pagamento di una somma da 38 euro a 155 euro.». 
    
            
          
                                   Art. 3 
     
    Modifiche all'articolo 116 del Codice della  strada,  in  materia  di
      patente e di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli
      e autoveicoli 
      1. L'articolo  116  del  Codice  della  strada  e'  sostituito  dal
    seguente: 
      «Art. 116 (Patente e abilitazioni professionali  per  la  guida  di
    veicoli  a  motore).  -  1.  Non  si  possono  guidare   ciclomotori,
    motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver  conseguito
    la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali.
    Tali  documenti  sono   rilasciati   dal   competente   ufficio   del
    Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi  informativi
    e statistici a soggetti che hanno la residenza  in  Italia  ai  sensi
    dell'articolo 118-bis. 
      2. Per sostenere gli esami di idoneita' per  la  patente  di  guida
    occorre  presentare  apposita  domanda  al  competente  ufficio   del
    Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
    e statistici ed essere in possesso dei requisiti  fisici  e  psichici
    prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  con
    decreti dirigenziali, stabilisce il  procedimento  per  il  rilascio,
    l'aggiornamento  e  il  duplicato,  attraverso  il  proprio   sistema
    informatico,  delle   patenti   di   guida   e   delle   abilitazioni
    professionali,  con   l'obiettivo   della   massima   semplificazione
    amministrativa,  anche  con  il  coinvolgimento  dei  medici  di  cui
    all'articolo 119, dei comuni, delle autoscuole  di  cui  all'articolo
    123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264. 
      3. La  patente  di  guida,  conforme  al  modello  comunitario,  si
    distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei  veicoli
    per ciascuna di esse indicati: 
        a) AM: 
          1) ciclomotori  a  due  ruote  (categoria  L1e)  con  velocita'
    massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata  e'
    inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure  la  cui
    potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per  i
    motori elettrici; 
          2) veicoli a tre ruote (categoria  L2e)  aventi  una  velocita'
    massima per costruzione non superiore a 45 km/h e  caratterizzati  da
    un motore, la cui cilindrata e' inferiore o uguale a  50  cm³  se  ad
    accensione  comandata,  oppure  la  cui  potenza  massima  netta   e'
    inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna,
    oppure la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale
    a 4kW per i motori elettrici; 
          3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto e' inferiore o pari
    a 350 kg (categoria L6e), esclusa  la  massa  delle  batterie  per  i
    veicoli elettrici,  la  cui  velocita'  massima  per  costruzione  e'
    inferiore o uguale a 45 km/h  e  la  cui  cilindrata  del  motore  e'
    inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o  la
    cui potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli  altri
    motori, a combustione interna; o la  cui  potenza  nominale  continua
    massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici; 
        b) A1: 
          1) motocicli di cilindrata  massima  di  125  cm³,  di  potenza
    massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore  a  0,1
    kW/kg; 
          2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW; 
        c) A2: motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto
    potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non  siano  derivati  da
    una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima; 
        d) A: 
          1) motocicli, ossia veicoli  a  due  ruote,  senza  carrozzetta
    (categoria L3e) o con  carrozzetta  (categoria  L4e),  muniti  di  un
    motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o
    aventi una velocita' massima per costruzione superiore a 45 km/h; 
          2) tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo restando quanto
    previsto dall'articolo 115, comma 1, lettera e), numero 1); 
        e) B1: quadricicli diversi da quelli  di  cui  alla  lettera  a),
    numero 3), la cui massa  a  vuoto  e'  inferiore  o  pari  a  400  kg
    (categoria L7e) (550 kg per  i  veicoli  destinati  al  trasporto  di
    merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la
    cui potenza massima netta del motore e' inferiore o uguale a  15  kW.
    Tali veicoli sono considerati come  tricicli  e  sono  conformi  alle
    prescrizioni tecniche applicabili ai  tricicli  della  categoria  L5e
    salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie; 
        f) B: autoveicoli la cui massa  massima  autorizzata  non  supera
    3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non piu' di otto
    persone oltre al conducente; ai  veicoli  di  questa  categoria  puo'
    essere agganciato un rimorchio avente una massa  massima  autorizzata
    non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli  di  questa  categoria  puo'
    essere agganciato un  rimorchio  la  cui  massa  massima  autorizzata
    superi  750  kg,  purche'  la  massa  massima  autorizzata  di   tale
    combinazione non superi 4250 kg.  Qualora  tale  combinazione  superi
    3500 chilogrammi,  e'  richiesto  il  superamento  di  una  prova  di
    capacita' e comportamento su veicolo  specifico.  In  caso  di  esito
    positivo, e' rilasciata una patente di guida  che,  con  un  apposito
    codice  comunitario,  indica  che  il  titolare  puo'  condurre  tali
    complessi di veicoli; 
        g) BE:  complessi  di  veicoli  composti  di  una  motrice  della
    categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi  ultimi  devono
    avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg; 
        h) C1: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1  o  D  la
    cui massa  massima  autorizzata  e'  superiore  a  3500  kg,  ma  non
    superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto  di  non
    piu' di otto passeggeri, oltre al  conducente;  agli  autoveicoli  di
    questa categoria puo' essere agganciato un  rimorchio  la  cui  massa
    massima autorizzata non sia superiore a 750 kg; 
        i) C1E: 
          1) complessi di veicoli  composti  di  una  motrice  rientrante
    nella categoria C1 e di un rimorchio o di  un  semirimorchio  la  cui
    massa massima autorizzata e' superiore a 750 kg, sempre che la  massa
    autorizzata del complesso non superi 12000 kg; 
          2) complessi di veicoli  composti  di  una  motrice  rientrante
    nella categoria B e di un rimorchio o  di  un  semirimorchio  la  cui
    massa autorizzata e'  superiore  a  3500  kg,  sempre  che  la  massa
    autorizzata del complesso non superi 12000 kg. 
        l) C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui
    massa massima autorizzata e' superiore  a  3500  kg  e  progettati  e
    costruiti per il trasporto di non piu' di otto passeggeri,  oltre  al
    conducente;  agli  autoveicoli  di  questa  categoria   puo'   essere
    agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata  non  superi
    750 kg; 
        m) CE: complessi di veicoli composti di  una  motrice  rientrante
    nella categoria C e di un rimorchio o  di  un  semirimorchio  la  cui
    massa massima autorizzata superi 750 kg; 
        n) D1: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non
    piu' di 16 persone, oltre  al  conducente,  e  aventi  una  lunghezza
    massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria puo'  essere
    agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata  non  superi
    750 kg; 
        o) D1E: complessi di veicoli composti da una  motrice  rientrante
    nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata
    e' superiore a 750 kg; 
        p) D: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di piu'
    di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli  puo'  essere
    agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata  non  superi
    750 kg; 
        q) DE: complessi di veicoli composti da  una  motrice  rientrante
    nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima  autorizzata
    supera 750 kg. 
      4. I mutilati ed i  minorati  fisici,  anche  se  affetti  da  piu'
    minorazioni, possono conseguire la patente speciale  delle  categorie
    AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche se alla guida  di  veicoli
    trainanti un rimorchio la cui massa massima  autorizzata  non  superi
    750 kg. Le suddette patenti possono essere  limitate  alla  guida  di
    veicoli di particolari tipi e  caratteristiche,  e  possono  indicare
    determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di
    cui all'articolo 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate
    sulla patente utilizzando i codici comunitari armonizzati,  ovvero  i
    codici nazionali stabiliti  dal  Dipartimento  per  i  trasporti,  la
    navigazione e i sistemi informativi  e  statistici.  Ai  titolari  di
    patente B speciale e' vietata la guida di autoambulanze. 
      5. La patente di guida conseguita sostenendo la  prova  pratica  su
    veicolo munito di cambio di velocita' automatico consente di condurre
    solo veicoli muniti di tale tipo di cambio.  Per  veicolo  dotato  di
    cambio automatico si intende un veicolo nel quale non e' presente  il
    pedale della frizione o la leva  manuale  per  la  frizione,  per  le
    categorie A o A1. 
      6. La validita' della patente puo'  essere  estesa  dal  competente
    ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
    informativi e statistici, previo accertamento dei requisiti fisici  e
    psichici  ed  esame,  a  categorie  di  patente  diversa  da   quella
    posseduta. 
      7. Si puo' essere titolari di un'unica patente di guida  rilasciata
    da uno Stato membro dell'Unione  europea  o  dello  Spazio  economico
    europeo. 
      8. Ai fini del servizio di noleggio con conducente per trasporto di
    persone, di cui all'articolo 85, comma 2, lettere a), b) c) e  d),  e
    di  servizio  di  piazza  con  autovetture  con  conducente,  di  cui
    all'articolo 86, i conducenti, di eta' non inferiore a ventuno  anni,
    conseguono un certificato di abilitazione professionale di  tipo  KA,
    se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi e'  richiesta
    la patente di guida di categoria A1, A2 o A, ovvero di  tipo  KB,  se
    per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi e' richiesta  la
    patente di guida di categoria B1 o B. 
      9. I certificati di abilitazione professionale di cui  al  comma  8
    sono  rilasciati  dal  competente  ufficio  del  Dipartimento  per  i
    trasporti, la navigazione ed  i  sistemi  informativi  e  statistici,
    sulla base dei requisiti, delle modalita' e dei  programmi  di  esame
    stabiliti nel regolamento. Ai fini del conseguimento del  certificato
    di abilitazione  professionale  di  tipo  KA  e'  necessario  che  il
    conducente abbia la patente di categoria A1, A2  o  A;  ai  fini  del
    conseguimento del certificato di abilitazione professionale  di  tipo
    KB e' necessario  che  il  conducente  abbia  almeno  la  patente  di
    categoria B1. 
      10. I mutilati ed i minorati fisici,  qualora  in  possesso  almeno
    delle patenti speciali corrispondenti a quelle richieste dal comma 9,
    possono conseguire i certificati  di  abilitazione  professionale  di
    tipo KA e KB, previa verifica  della  sussistenza  dei  requisiti  di
    idoneita' fisica e psichica da parte della commissione medica locale,
    di cui all'articolo 119, comma 4, sulla base delle  indicazioni  alla
    stessa fornite dal comitato  tecnico,  ai  sensi  dell'articolo  119,
    comma 10. 
      11. Quando richiesto dalle disposizioni comunitarie, come  recepite
    nell'ordinamento interno, i conducenti titolari di patente  di  guida
    di categoria C1 o C, anche speciale, ovvero C1E o CE,  conseguono  la
    carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ed  i
    conducenti titolari di patente di guida di categoria D1, D1E, D e  DE
    conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto
    di persone. Quest'ultima e' sempre richiesta nel caso di trasporto di
    scolari. 
      12. Nei casi previsti dagli  accordi  internazionali  cui  l'Italia
    abbia  aderito,  per  la  guida  di  veicoli  adibiti  a  determinati
    trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la
    prescritta  categoria   devono   inoltre   conseguire   il   relativo
    certificato  di  abilitazione,  idoneita',  capacita'  o   formazione
    professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per
    i trasporti, la navigazione ed i sistemi  informativi  e  statistici.
    Tali certificati non possono  essere  rilasciati  ai  mutilati  e  ai
    minorati fisici. 
      13. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro
    comune o  il  cambiamento  di  abitazione  nell'ambito  dello  stesso
    comune,  viene  effettuata  dal  competente  ufficio   centrale   del
    Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi  informativi
    e statistici che  trasmette  per  posta,  alla  nuova  residenza  del
    titolare della patente di guida, un tagliando di convalida da apporre
    sulla medesima patente di guida. A tale fine, i comuni trasmettono al
    suddetto ufficio, per via telematica o su supporto magnetico  secondo
    i tracciati record prescritti dal Dipartimento per  i  trasporti,  la
    navigazione  e  i   sistemi   informativi   e   statistici,   notizia
    dell'avvenuto trasferimento di residenza,  nel  termine  di  un  mese
    decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. 
      14. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un veicolo,  lo
    affida o ne consente la guida a persona che non abbia  conseguito  la
    patente di guida, o altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11  e
    12, se prescritta,  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
    pagamento di una somma da 389 euro a 1.559 euro. 
      15.   Chiunque   conduce   veicoli   senza   aver   conseguito   la
    corrispondente patente di guida e' punito con l'ammenda da 2.257 euro
    a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano
    senza patente perche' revocata  o  non  rinnovata  per  mancanza  dei
    requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio  si
    applica altresi' la  pena  dell'arresto  fino  ad  un  anno.  Per  le
    violazioni di cui al presente comma e'  competente  il  tribunale  in
    composizione monocratica. 
      16. Fermo restando  quando  previsto  da  specifiche  disposizioni,
    chiunque guida veicoli essendo munito della patente di guida  ma  non
    di altra abilitazione di  cui  ai  commi  8,  10,  11  e  12,  quando
    prescritta, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
    una somma da 400 euro a 1.600 euro. 
      17. Alle violazioni  di  cui  al  comma  15  consegue  la  sanzione
    accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre
    mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione  accessoria
    della confisca amministrativa del veicolo. Quando  non  e'  possibile
    disporre il fermo  amministrativo  o  la  confisca  del  veicolo,  si
    applica la sanzione accessoria della  sospensione  della  patente  di
    guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si
    osservano le norme di cui al capo II, sezione II, del titolo VI. 
      18. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma  16  importano
    la sanzione accessoria  del  fermo  amministrativo  del  veicolo  per
    giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del  titolo
    VI.». 
    
            
          
                                   Art. 4 
     
     
    Modifiche all'articolo 117 del Codice della  strada,  in  materia  di
                           limitazioni nella guida 
     
      1. All'articolo 117 del  Codice  della  strada  sono  apportate  le
    seguenti modificazioni: 
        a) il comma 1 e' abrogato; 
        b) al comma 2, le parole: «di categoria B» sono sostituite  dalle
    seguenti: «di categoria A2, A, B1 e B»; 
        c) al comma 3, le parole: «di cui ai commi 1,  2  e  2-bis»  sono
    sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2 e 2-bis»; 
        d) al comma 5, le parole: «nei primi tre anni  dal  conseguimento
    della patente di guida circola oltrepassando i limiti di guida  e  di
    velocita'  di  cui  al  presente  articolo»  sono  sostituite   dalle
    seguenti: «viola le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis». 
    
            
          
                                   Art. 5 
     
    Modifiche all'articolo 118 del Codice della  strada,  in  materia  di
      patente e certificato di idoneita' per la guida di filoveicoli 
      1. All'articolo 118 del  Codice  della  strada  sono  apportate  le
    seguenti modificazioni: 
        a) al comma  1  le  parole:  «  il  certificato  di  abilitazione
    professionale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «la   carta   di
    qualificazione del conducente per il trasporto di persone»; 
        b)  al  comma  2,  le  parole:  «  il  tipo  di  certificato   di
    abilitazione professionale» sono sostituite dalle seguenti: «la carta
    di qualificazione del conducente per il trasporto di persone»; 
        c) al comma  6,  le  parole:  «dal  certificato  di  abilitazione
    professionale, qualora prescritto» sono  sostituite  dalle  seguenti:
    «dalla carta di qualificazione del conducente  per  il  trasporto  di
    persone»; 
        d) ai commi 11 e 12, le parole: «del certificato di  abilitazione
    professionale, quando  richiesto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
    «della carta di qualificazione del conducente  per  il  trasporto  di
    persone». 
    
            
          
                                   Art. 6 
     
     
    Introduzione dell'articolo 118-bis in materia  di  residenza  per  il
                       rilascio della patente di guida 
     
      1. Dopo l'articolo 118 del  Codice  della  strada  e'  inserito  il
    seguente: 
      « Art. 118-bis (Requisito della residenza normale per  il  rilascio
    della patente di guida e delle abilitazioni professionali). -  1.  Ai
    fini del rilascio di una patente di guida o di una delle abilitazioni
    professionali di  cui  all'articolo  116,  nonche'  dell'applicazione
    delle disposizioni di cui all'articolo 126, si intende per residenza,
    oltre quella di  cui  all'articolo  43,  secondo  comma,  del  codice
    civile, anche la residenza normale in Italia di  cittadini  di  altri
    Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. 
      2. Per residenza  normale  in  Italia  si  intende  il  luogo,  sul
    territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale  a
    dire per almeno  centottantacinque  giorni  all'anno,  per  interessi
    personali e professionali o, nel caso di una persona  che  non  abbia
    interessi  professionali,  per  interessi  personali,  che   rivelino
    stretti legami tra la persona e  il  luogo  in  cui  essa  abita.  Si
    intende altresi' per  residenza  normale  il  luogo,  sul  territorio
    nazionale, in cui una persona,  che  ha  interessi  professionali  in
    altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri
    interessi personali, a condizione che vi ritorni  regolarmente.  Tale
    condizione non e' necessaria se la persona effettua un  soggiorno  in
    Italia per l'esecuzione di  una  missione  a  tempo  determinato.  La
    frequenza  di  corsi  universitari  e  scolastici  non   implica   il
    trasferimento della residenza normale. 
      3.  Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  del  presente
    codice, e'  equiparato  alla  residenza  normale  il  possesso  della
    qualifica di studente nel territorio nazionale, per almeno  sei  mesi
    all'anno.». 
    
            
          
                                   Art. 7 
     
    Modifiche  all'articolo  119  Codice  della  strada,  in  materia  di
      requisiti fisici e psichici per il conseguimento della  patente  di
      guida 
      1. All'articolo 119, comma 4, del  Codice  della  strada,  dopo  la
    lettera b) e' inserita la seguente: 
      «b-bis) di coloro che abbiano superato gli ottanta anni;». 
    
            
          
                                   Art. 8 
     
     
             Modifiche all'articolo 120 del Codice della strada 
     
      1. All'articolo 120 del  Codice  della  strada  sono  apportate  le
    seguenti modificazioni: 
        a) al comma 1, le  parole:  «,  il  certificato  di  abilitazione
    professionale per  la  guida  di  motoveicoli  e  il  certificato  di
    idoneita' alla guida di ciclomotori» sono soppresse; 
        b) al comma 2, le parole:  «,  del  certificato  di  abilitazione
    professionale per la  guida  di  motoveicoli  e  del  certificato  di
    idoneita' alla guida di ciclomotori» sono soppresse. 
    
            
          
                                   Art. 9 
     
     
    Modifiche all'articolo 121 del Codice della  strada,  in  materia  di
                             esame di idoneita' 
     
      1. All'articolo 121 del  codice  della  strada  sono  apportate  le
    seguenti modificazioni: 
        a) al comma 3, le parole: «, per i certificati  professionali  di
    cui all'articolo 116 e  per  l'idoneita'  degli  insegnanti  e  degli
    istruttori delle autoscuole di cui all'articolo 123  sono  effettuati
    da dipendenti  del  Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri»  sono
    sostituite dalle seguenti: «, per le  abilitazioni  professionali  di
    cui all'articolo 116 e del certificato di idoneita' professionale  di
    cui all'articolo 118, sono effettuati da dipendenti del  Dipartimento
    per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi   informativi   e
    statistici, a seguito della  frequenza  di  corso  di  qualificazione
    iniziale, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis, ed esame
    di  abilitazione.  Il  permanere  nell'esercizio  della  funzione  di
    esaminatore e' subordinato alla  frequenza  di  corsi  di  formazione
    periodica, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis.»; 
        b)  al  comma  4,  le  parole:  «Dipartimento  per  i   trasporti
    terrestri»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Dipartimento  per  i
    trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici»; 
        c) al comma 5, le parole: «dei corsi di  qualificazione  e  degli
    esami per l'abilitazione del  personale  di  cui  al  comma  4»  sono
    sostituite dalle seguenti: «dei corsi di qualificazione iniziale,  di
    formazione periodica e degli esami per l'abilitazione  del  personale
    di cui al comma 3, adibito alla funzione di esaminatore  nelle  prove
    di controllo delle cognizioni»; 
        d) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. I  contenuti
    del corso di qualificazione iniziale del personale di cui al comma 3,
    adibito alla funzione di esaminatore nelle prove  di  verifica  delle
    capacita' e dei comportamenti, e delle competenze a  cui  gli  stessi
    sono finalizzati,  sono  definiti  con  decreto  del  Ministro  delle
    infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto  sono  altresi'
    disciplinate le condizioni soggettive necessarie per la frequenza dei
    suddetti corsi nonche' i contenuti e le procedure dell'esame  finale.
    Il  Dipartimento  per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi
    informativi e statistici provvede ad un  controllo  di  qualita'  sul
    predetto personale e ad una formazione periodica dello stesso.»; 
        e) al comma 9 le parole: «A partire dal 1° gennaio 1995, la» sono
    sostituite dalla seguente: «La» e le parole: «patente di categoria A»
    sono sostituite dalle seguenti: «patente di categoria AM, A1,  A2  ed
    A». 
      2. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
    del presente  decreto,  provvede  a  modificare  l'articolo  332  del
    regolamento di esecuzione e di  attuazione  del  nuovo  codice  della
    strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
    1992, n. 495, e la relativa tabella  IV.I,  nel  senso  di  prevedere
    profili  professionali  adeguati  agli  esami  relativi  alle   nuove
    categorie di patenti introdotte nel Codice della strada ai sensi  del
    presente decreto, e che gli stessi  siano  distinti  in  ragione  che
    l'esaminatore sia abilitato in  relazione  alle  prove  di  controllo
    delle cognizioni ovvero alle prove di verifica delle capacita' e  dei
    comportamenti, assicurando,  in  tale  ultimo  caso,  un  livello  di
    istruzione professionale di secondo grado conseguito a seguito di  un
    corso di studi di almeno cinque anni. 
    
            
          
                                   Art. 10 
     
     
    Modifiche all'articolo  123  del  Codice  della  strada,  in  materia
                                 autoscuole 
     
      1. All'articolo 123, comma 7, secondo  periodo,  del  Codice  della
    strada, le parole: «delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE  e
    DE e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale»
    sono sostituite dalle seguenti: «di tutte le  categorie  di  patenti,
    anche speciali, fatta eccezione per quella  di  categoria  B,  e  dei
    documenti di abilitazione e di qualificazione professionale». 
    
            
          
                                   Art. 11 
     
     
    Modifiche all'articolo 124 del codice della  strada,  in  materia  di
                   guida di macchine agricole e operatrici 
     
      1. All'articolo 124 del  Codice  della  strada  sono  apportate  le
    seguenti modificazioni: 
        a) il comma 1, lettera a), e' sostituito dal seguente: «a)  della
    categoria A1, per la guida delle macchine agricole o  loro  complessi
    che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall'articolo
    53, comma 4, e che non superino la velocita' di 40 km/h;»; 
        b) al comma 1,  lettera  b),  dopo  le  parole:  «delle  macchine
    agricole,» sono inserite le seguenti: «, diverse  da  quelle  di  cui
    alla lettera a),»; 
        c) al comma 2, le parole: «A e  B,  previste  dall'articolo  116,
    comma  5»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «A1  e   B,   previste
    dall'articolo 116, comma 3, lettere e) ed f).»; 
        d) al comma 4, le parole: «di cui  all'articolo  116,  comma  12»
    sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 116, comma 14». 
    
            
          
                                   Art. 12 
     
     
    Modifiche all'articolo 125 del codice della  strada,  in  materia  di
                      validita' della patente di guida 
     
      1. L'articolo  125  del  Codice  della  strada  e'  sostituito  dal
    seguente: 
      «Art. 125 (Gradualita' ed equivalenze delle patenti di guida). - 1.
    Il rilascio della patente  di  guida  e'  subordinato  alle  seguenti
    condizioni: 
        a) la patente per  le  categorie  C1,  C,  D1  o  D  puo'  essere
    rilasciata unicamente ai conducenti gia' in possesso  di  patente  di
    categoria B; 
        b) la patente per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE puo'  essere
    rilasciata unicamente ai  conducenti  gia'  in  possesso  di  patente
    rispettivamente delle categorie B, C1, C, D1 o D. 
      2. La validita' della patente di guida e' fissata come segue: 
        a) la patente rilasciata per le categorie C1E, CE, D1E, o  DE  e'
    valida per i complessi di veicoli della categoria BE; 
        b) la patente rilasciata per la categoria CE  e'  valida  per  la
    categoria DE, purche' il relativo titolare sia gia'  in  possesso  di
    patente per la categoria D; 
        c) la patente rilasciata per le categorie CE e DE e' valida per i
    complessi di veicoli, rispettivamente, delle categoria C1E e D1E; 
        d) la patente rilasciata per una qualsiasi  categoria  e'  valida
    per i veicoli della categoria AM; 
        e) la patente rilasciata per la categoria A2 e' valida anche  per
    la categoria A1; 
        f) la patente rilasciata per le categorie A, B, C o D e'  valida,
    rispettivamente, per le categorie A1 e A2, B1, C1 o D1; 
        g) la patente speciale di guida delle categorie AM,  A1,  A2,  A,
    B1, B, C1, C, D1 e D rilasciata  a  mutilati  o  minorati  fisici  e'
    valida soltanto per la guida dei veicoli  aventi  le  caratteristiche
    indicate nella patente stessa; 
        h)  la  patente  di  guida  della  categoria  B  e'  valida,  sul
    territorio nazionale, per condurre i tricicli di potenza superiore  a
    15 kW, purche' il titolare abbia almeno 21 anni,  nonche'  i  veicoli
    della categoria A1. 
      3. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito  di
    patente di guida recante un codice comunitario o  nazionale,  conduce
    un veicolo o circola in condizioni diverse  da  quelle  indicate  dai
    predetti  codici,  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa   del
    pagamento di una somma da 155 euro a 624 euro. 
      4. Chiunque, munito di patente speciale, guida un  veicolo  diverso
    da quello indicato e specialmente  adattato  in  relazione  alla  sua
    mutilazione o minorazione,  ovvero  con  caratteristiche  diverse  da
    quella indicate nella patente posseduta, e'  soggetto  alla  sanzione
    amministrativa del pagamento di una somma da 78 euro a 311 euro. 
      5. Dalle violazioni di cui ai commi 3  e  4  consegue  la  sanzione
    amministrativa accessoria della sospensione della patente  da  uno  a
    sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.». 
      2.  Previa  consultazione  della  Commissione   europea   ai   fini
    dell'autorizzazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture  e
    dei trasporti, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della
    legge 23 agosto 1988, n. 400, sul territorio  nazionale  puo'  essere
    autorizzata la guida: 
        a) di autoveicoli della categoria D1, aventi  una  massa  massima
    autorizzata  di  3500  kg,  escluse  le  attrezzature   specializzate
    destinate al trasporto di passeggeri disabili, da parte di persone di
    eta' non inferiore a 21 anni ed in possesso da  almeno  due  anni  di
    patente di guida della categoria B, sempreche' tali autoveicoli siano
    utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali e siano
    guidati da volontari non retribuiti; 
        b) di autoveicoli con una massa massima autorizzata  superiore  a
    3500 kg da parte di persone di eta' non inferiore a ventuno  anni  ed
    in possesso da  almeno  due  anni  di  una  patente  di  guida  della
    categoria B, sempreche' tali veicoli siano  essenzialmente  destinati
    ad essere utilizzati, da fermi,  per  fini  didattici  o  ricreativi,
    siano utilizzati per fini sociali da organizzazioni non  commerciali,
    siano stati modificati in modo da non poter essere utilizzati per  il
    trasporto di oltre nove persone  o  per  il  trasporto  di  merci  di
    qualsiasi natura, salvo quelle assolutamente necessarie  all'uso  che
    e' stato loro assegnato. 
      3. Nel caso di violazione delle disposizioni del decreto di cui  al
    comma 2, ove adottato, si applicano le sanzioni di  cui  all'articolo
    116, commi 15 e 17. 
    
            
          
                                   Art. 13 
     
     
    Modifiche all'articolo 126 del Codice della  strada,  in  materia  di
                 durata di validita' della patente di guida 
     
      1. L'articolo  126  del  Codice  della  strada  e'  sostituito  dal
    seguente: 
      «Art. 126 (Durata e  conferma  della  validita'  della  patente  di
    guida). - 1. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  119,  la
    durata della validita' delle patenti di guida e  dei  certificati  di
    abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10,  e'
    regolata dalle disposizioni del presente articolo. La conferma  della
    validita' delle patenti di guida e dei  certificati  di  abilitazione
    professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10,  e'  subordinata
    alla permanenza dei requisiti fisici e  psichici  di  idoneita'  alla
    guida. 
      2. Le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1,  B  e  BE
    sono valide per dieci anni; qualora siano rilasciate o  confermate  a
    chi ha superato il cinquantesimo anno di eta' sono valide per  cinque
    anni ed a chi ha superato il settantesimo anno di  eta'  sono  valide
    per tre anni. 
      3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide
    per cinque anni fino al compimento  del  sessantacinquesimo  anno  di
    eta' e, oltre tale limite di eta', per due anni, previo  accertamento
    dei requisiti fisici e psichici in commissione medica  locale.  Fatto
    salvo quanto previsto dall'articolo 115,  comma  2,  lettera  a),  al
    compimento  del  sessantacinquesimo  anni  di  eta',  le  patenti  di
    categoria C e CE abilitano alla guida di veicoli di massa complessiva
    a pieno carico non superiore a 20 t. 
      4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono  valide
    per cinque anni e per tre anni a partire  dal  settantesimo  anno  di
    eta'. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera
    b), al compimento del sessantesimo anno di eta', le patenti di  guida
    di categoria D1 o D, ovvero di categoria  D1E  o  DE  abilitano  alla
    guida solo di veicoli per i quali  e'  richiesto  rispettivamente  il
    possesso delle patenti di  categoria  B  o  BE.  E'  fatta  salva  la
    possibilita' per il titolare di richiedere la riclassificazione della
    patente D1 o D, ovvero,  D1E  o  DE  rispettivamente  in  patente  di
    categoria B o BE. 
      5. Le patenti di guida speciali, rilasciate a mutilati  e  minorati
    fisici, delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e  BE  sono  valide  per
    cinque anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha  superato
    il settantesimo anno di eta' sono valide per tre anni.  Alle  patenti
    di guida speciali delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE  si
    applicano le disposizioni dei commi 3 e 4. 
      6. I titolari delle patenti di guida di cui ai commi 2, 3, 4  e  5,
    al compimento dell'ottantesimo anno di eta', rinnovano  la  validita'
    della  patente  posseduta  ogni  due  anni,  previa  verifica   della
    sussistenza dei requisiti fisici e psichici  presso  una  commissione
    medica locale, ai sensi dell'articolo 119, comma 4, lettera b-bis). 
      7. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rinnovo di
    validita' dei certificati di abilitazione professionale di tipo KA  e
    KB e' effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione del rinnovo
    di validita' della patente di guida. 
      8. La validita' della patente e' confermata dal competente  ufficio
    centrale del Dipartimento  per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i
    sistemi informativi e statistici, che trasmette per posta al titolare
    della patente di guida  un  duplicato  della  patente  medesima,  con
    l'indicazione del nuovo termine di validita'. A tal fine  i  sanitari
    indicati nell'articolo 119, comma 2, sono  tenuti  a  trasmettere  al
    suddetto ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione  ed
    i sistemi informativi e statistici,  nel  termine  di  cinque  giorni
    decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, i dati  e
    ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato della
    patente  di  cui  al  primo  periodo.   Analogamente   procedono   le
    commissioni di cui all'articolo 119,  comma  4.  Non  possono  essere
    sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa
    esibizione delle ricevute, di avere effettuato i versamenti in  conto
    corrente postale degli importi dovuti per la  conferma  di  validita'
    della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita
    e' responsabile in solido dell'omesso pagamento.  Il  titolare  della
    patente, dopo  aver  ricevuto  il  duplicato,  deve  provvedere  alla
    distruzione della patente scaduta di validita'. 
      9. Per i titolari di patente italiana, residenti o dimoranti in  un
    altro Stato per un periodo di almeno sei  mesi,  la  validita'  della
    patente  e'  altresi'  confermata,  tranne  per   i   casi   previsti
    nell'articolo   119,   commi   2-bis    e    4,    dalle    autorita'
    diplomatico-consolari italiane presenti  negli  Stati  medesimi,  che
    rilasciano, previo accertamento dei requisiti fisici  e  psichici  da
    parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati  italiani,
    una  specifica  attestazione  che  per  il  periodo   di   permanenza
    all'estero fa fede dell'avvenuta verifica del permanere dei requisiti
    di idoneita' psichica e fisica. Riacquisita la residenza o la  dimora
    in Italia, il cittadino, che ha provveduto  secondo  quanto  previsto
    nel periodo precedente, dovra' confermare la  patente  ai  sensi  del
    comma 8. 
      10. L'autorita' sanitaria, nel caso che dagli accertamenti  di  cui
    al comma 8 rilevi che siano venute a mancare  le  condizioni  per  la
    conferma  della  validita'  della  patente,  comunica  al  competente
    ufficio  della  Direzione  generale   per   la   motorizzazione   del
    Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
    e statistici l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti  di
    cui agli articoli 129, comma 2, e 130. 
      11.  Chiunque  guida  con  patente   o   con   altra   abilitazione
    professionale di cui all'articolo 116, commi 8, 10, 11 e 12,  scaduti
    di validita' e' soggetto alla sanzione amministrativa  del  pagamento
    di una somma da 155 euro a 624  euro.  Alla  violazione  consegue  la
    sanzione amministrativa accessoria  del  ritiro  della  patente,  del
    certificato di abilitazione professionale di tipo KA  o  KB  o  della
    carta di qualificazione del conducente, secondo le norme del capo  I,
    sezione II, del titolo VI. 
      12. Chiunque viola le disposizioni del comma 3, secondo periodo, e'
    punito con le sanzioni di cui all'articolo 116, commi  15  e  17.  Le
    medesime sanzioni si applicano a chiunque viola le  disposizioni  del
    comma 4, secondo periodo.». 
    
            
          
                                   Art. 14 
     
    Modifiche agli articoli 128 e 129 del Codice della strada 
    in materia di revisione e di sospensione della patente di guida 
      1. All'articolo 128 del Codice della strada, dopo il comma 1-quater
    e' inserito il seguente: 
      «1-quinquies. Si procede ai sensi del comma 1-bis anche nel caso in
    cui i medici di cui all'articolo 119,  comma  2,  anche  in  sede  di
    accertamenti medico-legali diversi  da  quelli  di  cui  al  predetto
    articolo, accertino la sussistenza,  in  soggetti  gia'  titolari  di
    patente, di patologie incompatibili con  l'idoneita'  alla  guida  ai
    sensi della normativa vigente.». 
      2. All'articolo 129, comma 3, del Codice della  strada,  le  parole
    da: «e per le patenti rilasciate da uno Stato estero»  fino  a:  «sul
    documento di guida» sono soppresse. 
    
            
          
                                   Art. 15 
     
    Modifiche all'articolo 135 del Codice della strada in materia 
    di circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri 
      1. L'articolo  135  del  Codice  della  strada  e'  sostituito  dal
    seguente: 
      «Art. 135 (Circolazione con patenti di guida  rilasciate  da  Stati
    non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico  europeo)
    - 1. Fermo restando quanto previsto in convenzioni internazionali,  i
    titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente
    all'Unione europea o allo Spazio economico europeo  possono  condurre
    sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente  posseduta
    li abilita, a condizione che non siano residenti in Italia  da  oltre
    un anno e che, unitamente alla medesima patente, abbiano un  permesso
    internazionale ovvero una traduzione  ufficiale  in  lingua  italiana
    della  predetta  patente.  La  patente  di  guida  ed   il   permesso
    internazionale devono essere in corso di validita'. 
      2. Il permesso internazionale e' emesso  dall'autorita'  competente
    che ha rilasciato la patente ed e' conforme  a  quanto  stabilito  in
    convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito. 
      3. I conducenti muniti di  patente  rilasciata  da  uno  Stato  non
    appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico  europeo  nel
    quale, per la guida di determinati veicoli, e' prescritto il possesso
    di un certificato di abilitazione professionale  o  di  altri  titoli
    abilitativi, oltre che della patente rilasciata dallo  Stato  stesso,
    devono  essere  muniti,  per  la  guida  dei  suddetti  veicoli,  dei
    necessari titoli abilitativi di cui  sopra,  concessi  dall'autorita'
    competente dello Stato ove e' stata rilasciata la patente. 
      4. I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno  Stato
    non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico  europeo,
    sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni  e  le  norme  di
    comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi, fatto salvo
    quanto previsto dai commi 5 e 6, si applicano  le  sanzioni  previste
    per i titolari di patente italiana. 
      5. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato
    non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico  europeo,
    commette una violazione dalla quale, ai sensi  del  presente  codice,
    derivi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione  della
    patente di guida, il  documento  e'  ritirato,  contestualmente  alla
    violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni
    successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che  nei
    quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla
    guida sul territorio nazionale per un periodo pari alla durata  della
    sospensione prevista per la violazione commessa. Il titolare richiede
    la restituzione della patente trascorso il  predetto  termine.  Ferma
    restando l'efficacia del provvedimento di inibizione alla  guida  nel
    territorio  nazionale,  qualora,  anche  prima  della  scadenza   del
    predetto termine, il titolare  della  patente  ritirata  dichiari  di
    lasciare il territorio nazionale,  puo'  richiedere  la  restituzione
    della patente stessa al prefetto. Il prefetto da'  comunicazione  del
    provvedimento di inibizione alla guida, entro quindici  giorni  dalla
    sua adozione, all'Autorita' che ha emesso la patente. 
      6. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato
    non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico  europeo,
    commette una violazione dalla quale, ai sensi  del  presente  codice,
    derivi la  sanzione  amministrativa  accessoria  della  revoca  della
    patente di guida, il  documento  e'  ritirato,  contestualmente  alla
    violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni
    successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che  nei
    quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla
    guida sul territorio nazionale per un periodo di due anni, ovvero per
    tre  anni  quando  e'  prevista  la  revoca  per   violazione   delle
    disposizioni di cui agli articoli 186, 186-bis o 187. Si applicano le
    procedure del comma 5. 
      7. Qualora un conducente circoli in  violazione  del  provvedimento
    emesso ai sensi del comma 5, si procede ai sensi del comma 6. Qualora
    il conducente circoli in violazione del provvedimento emesso ai sensi
    del comma 6, si applicano le sanzioni dell'articolo 116, commi  15  e
    17. 
      8. Il titolare di patente di guida  rilasciata  da  uno  Stato  non
    appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico  europeo  che
    circoli sul territorio nazionale  senza  il  permesso  internazionale
    ovvero la traduzione ufficiale, di cui al comma 1, e'  soggetto  alla
    sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da  400
    euro a 1.600 euro. 
      9. Chiunque viola le disposizioni del  comma  2  e'  soggetto  alla
    sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 78 euro  a  311
    euro. 
      10. Chiunque guida  munito  della  patente  di  guida  ma  non  del
    certificato di  abilitazione  professionale  o  di  idoneita'  quando
    prescritto, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
    una somma da 400 euro a 1.600 euro. 
      11. Ai titolari di patente di guida rilasciata  da  uno  Stato  non
    appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che,
    trascorso  piu'  di  un  anno  dal  giorno  dell'acquisizione   della
    residenza anagrafica in Italia, guidano con patente non piu' in corso
    di validita' si applicano le  sanzioni  previste  dall'articolo  116,
    commi 15 e 17. 
      12. Ai  titolari  di  patente  di  guida  in  corso  di  validita',
    rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea  o  allo
    Spazio economico europeo, che, trascorso piu' di un anno  dal  giorno
    dell'acquisizione della residenza anagrafica in Italia,  guidano  con
    l' abilitazione professionale eventualmente  richiesta  non  piu'  in
    corso di validita', si applicano le sanzioni  previste  dall'articolo
    116, commi 16 e 18. 
      13. Il titolare di patente di guida rilasciata  da  uno  Stato  non
    appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che,
    avendo acquisito la residenza anagrafica in Italia da  non  oltre  un
    anno, guida con patente,  scaduta  di  validita',  e'  soggetto  alla
    sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11.
    La medesima sanzione si applica al  titolare  di  patente  di  guida,
    rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea  o  dello
    Spazio economico europeo, non residente in Italia, che circola con il
    predetto documento scaduto di  validita'.  La  patente  e'  ritirata,
    contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed  inviata,
    entro i  cinque  giorni  successivi,  al  prefetto  del  luogo  della
    commessa violazione che,  entro  i  quindici  giorni  successivi,  la
    trasmette all'autorita' dello Stato che l'ha emessa. Le  disposizioni
    precedenti si applicano anche nel  caso  di  guida  con  abilitazione
    professionale, ove richiesta, scaduta di validita'. 
      14. Il titolare di patente di guida rilasciata  da  uno  Stato  non
    appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che,
    trascorso  piu'  di  un  anno  dal  giorno  dell'acquisizione   della
    residenza in Italia, guida con patente  in  corso  di  validita',  e'
    soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui  all'articolo
    126,  comma  11.  Il  documento  e'  ritirato,  contestualmente  alla
    violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni
    successivi, al prefetto del  luogo  della  commessa  violazione  che,
    entro i quindici giorni successivi, lo  trasmette  all'ufficio  della
    motorizzazione civile  competente  in  ragione  della  residenza  del
    titolare dei documenti predetti, ai fini della  conversione.  Qualora
    la patente posseduta non sia convertibile, il prefetto  la  trasmette
    all'autorita' dello Stato che l'ha rilasciata.». 
    
            
          
                                   Art. 16 
     
    Modifiche all'articolo 136 in materia di conversioni  di  patenti  di
      guida rilasciate da Stati esteri e da Stati della Comunita' europea 
      1. L'articolo  136  del  Codice  della  strada  e'  sostituito  dal
    seguente: 
      «Art. 136 (Conversioni di  patenti  rilasciate  da  uno  Stato  non
    appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico  europeo).  -
    1. Fermo restando  quanto  previsto  da  accordi  internazionali,  il
    titolare di patente di guida in corso di validita', rilasciata da uno
    Stato non appartenente all'Unione europea  o  allo  Spazio  economico
    europeo, che abbia acquisito residenza  anagrafica  in  Italia,  puo'
    richiedere, la conversione della  patente  posseduta  in  patente  di
    guida  italiana  senza  sostenere  l'esame  di   idoneita'   di   cui
    all'articolo 121, se consentito in specifiche  intese  bilaterali,  a
    condizioni  di  reciprocita'.  La  patente  di  guida   italiana   e'
    rilasciata previo controllo del possesso da parte del richiedente dei
    requisiti fisici e psichici stabiliti dall'articolo 119.  La  patente
    convertita e' ritirata e  restituita,  da  parte  dell'ufficio  della
    motorizzazione che  ha  provveduto  alla  conversione,  all'autorita'
    dello Stato che l'ha rilasciata, precisandone i motivi.  Le  medesime
    disposizioni si applicano per le  abilitazioni  professionali,  senza
    peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo  a
    se' stante. 
      2. Qualora si proceda ai sensi del comma 1, sulla patente di  guida
    italiana convertita e' annotata l'avvenuta conversione, sia  in  sede
    di rilascio che in sede di rinnovo o di duplicazione, e, se del caso,
    sulla  stessa  e'  disposto  provvedimento  di  revisione  ai   sensi
    dell'articolo 128. 
      3. Non si procede alla conversione di patente di guida comunitaria,
    derivante da patente rilasciata da Stati non appartenenti  all'Unione
    europea o allo  Spazio  economico  europeo,  con  i  quali  lo  Stato
    italiano non ha concluso intese bilaterali. 
      4. Nel caso in cui e' richiesta la conversione di patente di  guida
    rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea  o  allo
    Spazio economico europeo, derivante da precedente  patente  italiana,
    e' rilasciata  una  patente  di  categoria  non  superiore  a  quella
    originaria.». 
    
            
          
                                   Art. 17 
     
    Introduzione degli articoli 136-bis e 136-ter in materia  di  patenti
      di guida  e  di  abilitazioni  professionali  rilasciate  da  Stati
      dell'Unione  europea  o  dello  Spazio  economico  europeo   e   di
      provvedimenti inerenti il diritto a guidare adottati nei  confronti
      di titolari di patente di guida  rilasciata  da  Stati  dell'Unione
      europea o dello Spazio economico europeo 
      1. Dopo l'articolo 136 del Codice  della  strada  sono  inseriti  i
    seguenti: 
      «Art. 136-bis (Disposizioni in materia di patenti  di  guida  e  di
    abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell'Unione europea  o
    dello Spazio economico europeo). - 1. Le patenti di guida  rilasciate
    dagli Stati membri  dell'Unione  europea  e  dello  Spazio  economico
    europeo  sono  equiparate  alle  corrispondenti  patenti   di   guida
    italiane. I conducenti muniti di patente di guida rilasciata  da  uno
    Stato  appartenente  all'Unione  europea  o  allo  Spazio   economico
    europeo, sono tenuti all'osservanza di tutte  le  disposizioni  e  le
    norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi  si
    applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana. 
      2.  Il  titolare  di  patente  di  guida  in  corso  di  validita',
    rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio  economico
    europeo,  che  abbia  acquisito  residenza   in   Italia   ai   sensi
    dell'articolo  118-bis,  puo'  richiedere  il  riconoscimento   della
    medesima da  parte  dello  Stato  italiano.  Alle  patenti  di  guida
    rilasciate da Stati dell'Unione  europea  o  dello  Spazio  economico
    europeo  riconosciute  dall'autorita'   italiana,   si   applica   la
    disciplina dell'articolo 126-bis. 
      3.  Il  titolare  di  patente  di  guida  in  corso  di  validita',
    rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio  economico
    europeo,  che  abbia  acquisito  residenza   in   Italia   ai   sensi
    dell'articolo 118-bis, puo' richiedere la conversione  della  patente
    posseduta  in  patente  di  guida  italiana,  valida  per  le  stesse
    categorie  alle  quali  e'  abilitato,  senza  sostenere  l'esame  di
    idoneita' di cui all'articolo  121.  L'ufficio  della  motorizzazione
    provvede a tale fine a verificare  per  quale  categoria  la  patente
    posseduta sia  effettivamente  in  corso  di  validita'.  La  patente
    convertita e' ritirata e  restituita,  da  parte  dell'ufficio  della
    motorizzazione che  ha  provveduto  alla  conversione,  all'autorita'
    dello Stato che l'ha rilasciata, precisandone i motivi.  Le  medesime
    disposizioni si applicano per le  abilitazioni  professionali,  senza
    peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo  a
    se' stante.  Il  titolare  di  patente  di  guida,  senza  limiti  di
    validita' amministrativa, trascorsi due anni dall'acquisizione  della
    residenza normale, deve  procedere  alla  conversione  della  patente
    posseduta. 
      4. Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno
    Stato dell'Unione europea  o  dello  Spazio  economico  europeo,  che
    abbiano acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo  118-bis
    si applicano le disposizioni di cui all'articolo 128. A tale fine  e'
    fatto obbligo al titolare  di  procedere  al  riconoscimento  o  alla
    conversione  della  patente  posseduta  prima  di   sottoporsi   alla
    revisione. 
      5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano quando la
    patente di guida  della  quale  si  chiede  il  riconoscimento  o  la
    conversione e' sospesa o revocata dallo Stato che la ha rilasciata. 
      6.  Il  titolare  di  patente  di  guida  in  corso  di  validita',
    rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio  economico
    europeo,  che  abbia  acquisito  residenza   in   Italia   ai   sensi
    dell'articolo  118-bis,   puo'   ottenere   da   un   ufficio   della
    motorizzazione il rilascio di un duplicato della  patente  posseduta,
    qualora questa  sia  stata  smarrita  o  sottratta.  L'ufficio  della
    motorizzazione  procede  al  rilascio  del  duplicato  in  base  alle
    informazioni in proprio  possesso  o,  se  del  caso,  in  base  alle
    informazioni acquisite presso le autorita' competenti dello Stato che
    ha rilasciato la patente originaria. 
      7. Il  titolare  di  patente  di  guida  rilasciata  da  uno  Stato
    dell'Unione europea  o  dello  Spazio  economico  europeo  che  guidi
    veicoli senza la prescritta abilitazione professionale,  e'  soggetto
    alle sanzioni di cui all'articolo 116, commi 16 e 18. 
      8.  Il  titolare  di  patente  di  guida   o   altra   abilitazione
    professionale, rilasciata da uno Stato dell'Unione  europea  o  dello
    Spazio economico europeo, residente in Italia ai sensi  dell'articolo
    118-bis, che circola con i predetti documenti scaduti  di  validita',
    e'  soggetto  alla  sanzione   amministrativa   pecuniaria   di   cui
    all'articolo 126, comma 11.  Alla  violazione  consegue  la  sanzione
    amministrativa  accessoria  del  ritiro  del  documento  scaduto   di
    validita', secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Le
    medesime sanzioni  si  applicano  nell'ipotesi  di  violazione  delle
    disposizioni del comma 3, ultimo periodo. 
      9.  Il  titolare  di  patente  di  guida   o   altra   abilitazione
    professionale, rilasciata da uno Stato dell'Unione  europea  o  dello
    Spazio  economico  europeo,  non  residente  in   Italia   ai   sensi
    dell'articolo 118-bis, che circola con i predetti  documenti  scaduti
    di validita', e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria  di
    cui  all'articolo  126,  comma  11.  Si  applicano  le   disposizioni
    dell'articolo 135, comma 12, quinto periodo. 
      Art. 136-ter (Provvedimenti inerenti il diritto a guidare  adottati
    nei confronti di titolari di patente di  guida  rilasciata  da  Stati
    dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo). -  1.  Qualora
    il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato  dell'Unione
    europea o dello Spazio economico  europeo,  commetta  una  violazione
    dalla quale,  ai  sensi  del  presente  codice,  derivi  la  sanzione
    amministrativa accessoria della sospensione della patente  di  guida,
    si applicano le disposizioni dell'articolo 135, comma 5. 
      2. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato
    dell'Unione europea o dello Spazio economico  europeo,  commetta  una
    violazione dalla quale, ai  sensi  del  presente  codice,  derivi  la
    sanzione amministrativa accessoria  della  revoca  della  patente  di
    guida, si applicano le disposizioni dell'articolo 135, comma 6. 
      3. Qualora un conducente circoli in  violazione  del  provvedimento
    emanato ai sensi del comma 1,  si  procede  ai  sensi  del  comma  2.
    Qualora il conducente circoli in violazione del provvedimento emanato
    ai sensi del comma 2, si applicano  le  sanzioni  dell'articolo  116,
    commi 15 e 17.». 
    
            
          
                                   Art. 18 
     
    Modifiche agli articoli 173 e 180 del Codice della strada, in materia
      di uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida  e  di
      possesso dei documenti di circolazione e di guida 
      1. All'articolo 173, comma 1, del Codice della strada,  le  parole:
    «o di certificato di  idoneita'  alla  guida  dei  ciclomotori»  sono
    soppresse e le parole: «o del  certificato  stessi»  sono  sostituite
    dalla seguente: «stessa». 
      2. All'articolo 180, del Codice della  strada,  sono  apportate  le
    seguenti modificazioni: 
        a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) la
    carta di circolazione,  il  certificato  di  idoneita'  tecnica  alla
    circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo  di
    veicolo condotto;»; 
        b) al comma 1, lettera b) sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
    parole: «, nonche' lo specifico  attestato  sui  requisiti  fisici  e
    psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 115, comma
    2»; 
        c) il comma 6 e' abrogato. 
    
            
          
                                   Art. 19 
     
    Modifiche all'articolo 218-bis del Codice della strada 
    in materia di applicazione della  sospensione  della  patente  per  i
      neopatentati 
      1. All'articolo 218-bis, comma  3,  del  Codice  della  strada,  le
    parole:  «di  categoria  A»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «di
    categorie A1, A2 o A». 
    
            
          
                                   Art. 20 
     
     
    Modifiche all'articolo 219 in materia  di  revoca  della  patente  di
                                    guida 
     
      1. All'articolo 219, comma  3-bis,  del  Codice  della  strada,  il
    secondo periodo e' soppresso. 
    
            
          
                                   Art. 21 
     
    Modifiche all'articolo 219-bis in materia ritiro sospensione o revoca
      del certificato di idoneita' alla guida 
      1. L'articolo 219-bis del Codice della  strada  e'  sostituito  dal
    seguente: 
      «Art.  219-bis  (Inapplicabilita'  delle  sanzioni   amministrative
    accessorie del ritiro, della sospensione e della revoca della patente
    ai conducenti minorenni). - 1. Nell'ipotesi  in  cui,  ai  sensi  del
    presente codice, e' disposta la  sanzione  amministrativa  accessoria
    del ritiro della sospensione o della revoca della patente di guida  e
    la violazione da cui discende e' commessa da un conducente  minorenne
    in  luogo  delle  predette  sanzioni  si  applicano  le  disposizioni
    dell'articolo 128, commi 1-ter e 2.». 
      2. Le disposizioni dell'articolo 219-bis del Codice  della  strada,
    come modificato  dal  comma  1,  si  applicano  anche  ai  conducenti
    minorenni  titolari  di  certificato  di  idoneita'  alla  guida  del
    ciclomotore. Si  applicano  altresi'  le  disposizioni  dell'articolo
    126-bis del Codice della strada. 
      3. Nell'ipotesi in cui,  ai  sensi  del  Codice  della  strada,  e'
    disposta la sanzione  amministrativa  accessoria  del  ritiro,  della
    sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione  da
    cui discende e' commessa alla guida del ciclomotore da un  conducente
    maggiorenne, titolare di certificato  di  idoneita'  alla  guida  del
    ciclomotore, le sanzioni amministrative si applicano  al  certificato
    di idoneita' posseduto, secondo le procedure degli articoli 216, 218,
    219 e 223. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione
    delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative  di
    cui  agli  articoli  216,  218  e  219.  Si  applicano  altresi'   le
    disposizioni dell'articolo 126-bis del Codice della strada. 
    
            
          
                                   Art. 22 
     
     
               Disposizioni in materia del modello di patente 
     
      1. Il modello di patente di guida comunitaria, di cui  all'articolo
    116, comma 3, Codice della strada, come modificato  dall'articolo  3,
    comma 1, del presente decreto, e' conforme al modello comunitario  di
    cui all'allegato I. La  sigla  distintiva  delle  patenti  rilasciate
    dallo Stato italiano figura, sulle stesse, in un rettangolo di colore
    blu ed e'  circondata  da  dodici  stelle  gialle.  Con  decreto  del
    Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  sentiti  il  Ministro
    dell'interno  e  il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione   e
    l'innovazione,  possono  essere  apportate,  previo  accordo  con  la
    Commissione europea, eventuali modifiche  al  predetto  modello,  ivi
    comprese  quelle  necessarie  per  l'elaborazione  elettronica  della
     patente di guida. 
      2. Lo Stato italiano adotta tutte le disposizioni utili per evitare
    rischi di falsificazione delle patenti di guida. Il  materiale  usato
    per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni
    in  applicazione  delle  specifiche  disposizioni  integrative,   che
    saranno  adottate  dal  Consiglio  dell'Unione  europea,   intese   a
    modificare elementi non essenziali di cui alla direttiva  2006/126/CE
    del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  20  dicembre  2006,
    concernente le patenti di guida. Lo Stato  italiano  puo'  introdurre
    elementi di sicurezza aggiuntivi. 
      3. Per le finalita'  di  cui  al  comma  2  e  previa  adozione  di
    specifiche  disposizioni  da  parte  della  Commissione   dell'Unione
    europea, lo Stato  italiano,  fatte  salve  le  norme  relative  alla
    protezione   dei    dati,    puo'    inserire    un    supporto    di
    memorizzazione -microchip - nelle patenti di guida, contenente i dati
    armonizzati delle stesse, riportati nel modello di cui all'allegato I
    del presente decreto. Tale supporto di memorizzazione sara'  soggetto
    ad omologazione CE, subordinata alla  dimostrazione  della  capacita'
    dello  stesso  di  resistere  ai  tentativi   di   manipolazione   ed
    alterazione dei dati. In ogni caso, la presenza del microchip non  e'
    un presupposto  per  la  validita'  della  patente.  Lo  smarrimento,
    l'illeggibilita' o qualunque altro danneggiamento  dello  stesso  non
    incidono sulla validita' del documento. 
      4. Alla copertura degli eventuali nuovi o maggiori oneri  derivanti
    dall'attuazione  del   presente   articolo   si   provvede   mediante
    corrispondente revisione delle tariffe applicabili alle operazioni in
    materia di motorizzazione di cui al punto 1  della  tabella  3  della
    legge 1° dicembre 1986, n. 870. 
    
            
          
                                   Art. 23 
     
    Disposizioni in materia di requisiti per l'esame  di  idoneita'  alla
      guida, di requisiti fisici e psichici di idoneita' alla guida e  di
      requisiti minimi per gli esaminatori adibiti all'espletamento delle
      prove di verifica delle capacita' e dei comportamenti 
      1. Ai fini del conseguimento dell'idoneita' tecnica necessaria  per
    il rilascio della patente di guida, ai sensi dell'articolo 121, comma
    1, del Codice della strada, la prova di verifica  delle  capacita'  e
    dei  comportamenti  e  quella  di  controllo  delle   cognizioni   si
    conformano ai requisiti minimi previsti dall'allegato II. Con decreto
    del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi  entro
    il 30 giugno 2012, sono disciplinati i  requisiti  per  la  prova  di
    verifica delle capacita' e dei  comportamenti  per  il  conseguimento
    della patente di guida di categoria AM, eventualmente prevedendo  una
    differenziazione della suddetta prova se  effettuata  su  veicoli  di
    categoria L2e o L6e. 
      2. La prova di capacita' e comportamento su veicolo  specifico,  di
    cui all'articolo 116, comma 3, lettera f), del Codice  della  strada,
    come modificato dall'articolo 3, comma 1, e' disciplinata con decreto
    del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente  ai
    requisiti minimi di cui all'allegato V. 
      3. La prova di verifica delle capacita'  e  dei  comportamenti  per
    l'accesso graduale di  titolare  di  patente  di  categoria  A1  alle
    categorie A2 o A, e' disciplinata con  decreto  del  Ministero  delle
    infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai requisiti minimi  di
    cui all'allegato VI. 
      4.  L'accertamento  dei  requisiti  fisici  e   psichici   previsto
    dall'articolo 119 del Codice  della  strada  si  conforma  almeno  ai
    requisiti minimi previsti dall'allegato  III.  Sono  fatte  salve  le
    disposizioni adottate con decreti del Ministro delle infrastrutture e
    dei trasporti in attuazione di direttive particolari in materia. 
      5. La disciplina dell'esame di  abilitazione  di  cui  all'articolo
    121, comma 3, del Codice della strada, come modificato  dall'articolo
    9, comma 1, lettera a), del presente decreto  e'  conforme  a  quanto
    previsto  nel  paragrafo  3,  punto  3.2,  dell'allegato  IV,  ed  e'
    finalizzato all'acquisizione delle competenze di cui al  paragrafo  1
    dello stesso allegato. 
      6. La disciplina  del  corso  di  qualificazione  iniziale  di  cui
    all'articolo  121,  comma  5-bis,  del  Codice  della  strada,   come
    modificato dall'articolo 9, comma  1,  lettera  d),  e'  conforme  ai
    contenuti di cui al paragrafo 3.1 dell'allegato  IV.  Ai  fini  della
    frequenza del corso e' necessario che il dipendente  si  trovi  nelle
    condizioni di cui al paragrafo  2,  punti  2.1.e  2.2,  dello  stesso
    allegato. 
      7. Il Dipartimento per i trasporti, la  navigazione  ed  i  sistemi
    informativi e statistici provvede al controllo  di  qualita'  di  cui
    all'articolo  121,  comma  5-bis,  del  Codice  della  strada,   come
    modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera  d),  in  conformita'  a
    quanto previsto dal paragrafo 4, punto 4.1, dell'allegato IV,  ed  al
    corso di formazione periodica, previsto dal medesimo, secondo  quanto
    disposto dal punto 4.2 dello stesso paragrafo. 
    
            
          
                                   Art. 24 
     
     
                    Adeguamento al progresso scientifico 
     
      1. Salvo che sia diversamente disposto  da  leggi  comunitarie,  le
    direttive che modificano gli allegati al presente decreto, necessarie
    per adeguare il contenuto degli stessi  al  progresso  scientifico  e
    tecnico, sono recepite con decreti del Ministro delle  infrastrutture
    e dei trasporti, sentiti i Ministri eventualmente interessati. 
      2. Il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  puo',  con
    proprio decreto, prescrivere requisiti ulteriori  rispetto  a  quelli
    minimi posti dagli allegati II e III. 
    
            
          
                                   Art. 25 
     
     
                          Disposizioni transitorie 
     
      1. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari di certificato
    di idoneita' alla guida  del  ciclomotore  o  di  patenti  rilasciate
    anteriormente  alla  data  di  applicazione  delle  disposizioni  del
    presente decreto, secondo la tabella di cui all'allegato VII. 
      2. A decorrere dalla data di applicazione  delle  disposizioni  del
    presente decreto,  in  caso  di  furto,  distruzione,  smarrimento  o
    deterioramento  di  un  certificato  di  idoneita'  alla  guida   del
    ciclomotore conseguito prima della medesima data, e'  rilasciata,  in
    luogo del duplicato del predetto documento, una patente di  guida  di
    categoria AM, recante la stessa data di  scadenza  di  validita'  del
    certificato di idoneita'. Si procede altresi' al rilascio di  patente
    di guida di categoria AM nel caso  di  rinnovo  di  validita'  di  un
    certificato di idoneita' alla guida  del  ciclomotore.  Relativamente
    alle patenti di categoria AM, cosi' rilasciate,  sono  riportati  gli
    eventuali  provvedimenti  restrittivi  gravanti  sul  certificato  di
    idoneita' alla guida del ciclomotore, quali risultanti  nell'anagrafe
    nazionale dei conducenti,  ivi  comprese  eventuali  decurtazioni  di
    punteggio, ai sensi dell'articolo 126-bis. 
      3. A decorrere dalla data di applicazione  delle  disposizioni  del
    presente decreto, le norme sanzionatorie  relative  alla  patente  di
    categoria AM  sono  applicabili  anche  nei  riguardi  di  conducenti
    titolari di certificato di  idoneita'  alla  guida  del  ciclomotore,
    conseguito prima della predetta data. 
      4. Il personale  abilitato  all'espletamento  delle  prove  di  cui
    all'articolo 121, comma 1, del Codice della strada, che esercitano la
    propria funzione in forza di un'abilitazione acquisita  anteriormente
    alla  data  di  applicazione  del  presente  decreto,  sono  soggetti
    unicamente alle disposizioni relative alla garanzia della qualita'  e
    alle misure di formazione continua a carattere periodico. 
    
            
          
                                   Art. 26 
     
     
                                 Abrogazioni 
     
      1. A decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di cui
    al presente  decreto  e'  abrogato  il  decreto  del  Ministro  delle
    infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n. 40T. 
      2. Le disposizioni di  cui  all'allegato  III  del  Ministro  delle
    infrastrutture e dei  trasporti  30  settembre  2003,  n.  40T,  sono
    abrogate a fare data dalla entrata in vigore del presente decreto. 
    
            
          
                                   Art. 27 
     
     
                     Clausola di invarianza finanziaria 
     
      1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto
    non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
    pubblica. 
      2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto  le
    amministrazioni  interessate  provvedono  nell'ambito  delle  risorse
    umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
    
            
          
                                   Art. 28 
     
     
                         Disposizioni di attuazione 
     
      1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano  a
    decorrere dal 19 gennaio 2013, ad eccezione di quelle contenute negli
    articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23,  nonche'  nell'allegato  III,
    con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B, BE, C, CE, D,
    DE, KA e KB. 
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare. 
        Dato a Roma, addi' 18 aprile 2011 
     
                                 NAPOLITANO 
     
     
                                    Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                    dei Ministri 
     
                                    Matteoli,       Ministro        delle
                                    infrastrutture e dei trasporti 
     
                                    Frattini,   Ministro   degli   affari
                                    esteri 
     
                                    Alfano, Ministro della giustizia 
     
                                    Maroni, Ministro dell'interno 
     
                                    Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                    delle finanze 
     
                                    Fazio, Ministro della salute 
     
    Visto, il Guardasigilli: Alfano 
     
    
            
          
                                                               Allegato I 
     
                                                  (previsto dall'art. 22) 
     
      DISPOSIZIONI RELATIVE AL MODELLO COMUNITARIO DI PATENTE DI GUIDA 
     
        1.  Le  caratteristiche  fisiche   della   scheda   del   modello
    comunitario di patente di guida sono conformi alle norme ISO  7810  e
    ISO 7816-1. 
        La scheda e' fabbricata in policarbonato. 
        I metodi per la verifica delle caratteristiche delle  patenti  di
    guida,  destinati  a  garantire  la  loro  conformita'   alle   norme
    internazionali, sono conformi alla norma ISO 10373. 
        2. Elementi fisici di sicurezza della patente di guida 
        La sicurezza fisica della patente di guida e' minacciata da: 
        - produzione di schede false:  creando  un  nuovo  oggetto  molto
    somigliante al documento, sia ex  novo,  sia  copiando  un  documento
    originale; 
        - contraffazione:  modificando  le  proprieta'  di  un  documento
    originale, ad esempio modificando  alcuni  dei  dati  impressi  sullo
    stesso. 
        La sicurezza globale risiede nel sistema nella sua interezza, che
    consiste nel processo applicativo, nella trasmissione dei  dati,  nel
    materiale costitutivo della scheda, nella tecnica di stampa,  in  una
    serie minima di varie caratteristiche di sicurezza e nel processo  di
    personalizzazione. 
        a) Il materiale utilizzato per le patenti di  guida  deve  essere
    protetto contro le falsificazioni servendosi delle seguenti tecniche: 
        - schede insensibili ai raggi UV; 
        - fondo arabescato di sicurezza,  concepito  per  resistere  alla
    contraffazione mediante scansione, stampa o copia, che  utilizzi  una
    stampa  a  iride  con   inchiostri   multicolori   di   sicurezza   e
    un'arabescatura positiva  e  negativa.  Il  motivo  non  deve  essere
    composto dei colori primari (CMYK), deve contenere disegni arabescati
    complessi  in  almeno  due  colori  speciali  e  deve  includere  una
    microstampa; 
        - elementi variabili ottici che  offrano  un'adeguata  protezione
    contro la copiatura e la manomissione della fotografia; 
        - incisione al laser; 
        - nell'area occupata dalla fotografia, gli elementi grafici dello
    sfondo di sicurezza e la  fotografia  stessa  dovrebbero  sovrapporsi
    almeno sul bordo di quest'ultima (motivo sfumato). 
        b) Inoltre, il materiale utilizzato per le patenti di guida  deve
    essere protetto contro le falsificazioni utilizzando almeno tre delle
    seguenti tecniche (caratteristiche di sicurezza aggiuntive), definite
    con il decreto di cui all'articolo 22, comma 1, del presente  decreto
    legislativo: 
        - inchiostri a variazione cromatica , 
        - inchiostro termocromatico, 
        - ologrammi su misura, 
        - immagini variabili incise al laser, 
        - inchiostro fluorescente a raggi UV, visibile e trasparente, 
        - stampa iridescente, 
        - filigrana digitale sullo sfondo, 
        - pigmenti infrarossi o fosforescenti, 
        - caratteri, simboli o motivi riconoscibili al tatto . 
        3. La patente si compone di due facciate: 
        La pagina 1 contiene: 
        a) la dicitura «patente di guida» stampata in carattere maiuscolo
    e grassetto; 
        b)  la  dicitura  «Repubblica  Italiana»  stampata  in  carattere
    maiuscolo e grassetto; 
        Con il decreto di cui all'articolo  22,  comma  1,  del  presente
    decreto legislativo, puo' essere disposto che  le  suddette  diciture
    siano altresi' stampate, dai competenti uffici appartenenti ad ambiti
    territoriali ai quali e' riconosciuta  autonomia  linguistica,  nelle
    rispettive lingue. 
        c) la sigla distintiva dello  Stato  italiano  «I»,  stampata  in
    negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle; 
        d) le informazioni specifiche relative alla  patente  rilasciata,
    numerate come segue: 
        1) cognome del titolare; 
        2) nome/i del titolare; 
        3) data e luogo di nascita del titolare; 
        4) 
        a) data di rilascio della patente; 
        b) data di scadenza della patente; 
        c) designazione dell'autorita' che rilascia la patente; 
        5) numero della patente; 
        6) fotografia del titolare; 
        7) firma del titolare; 
        8) indirizzo; 
        9) le categorie di veicoli  che  il  titolare  e'  autorizzato  a
    guidare; le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere
    diverso da quello delle categorie armonizzate; 
        e) la  dicitura  «modello  delle  Comunita'  europee»  in  lingua
    italiana e la dicitura «patente di guida» nelle  altre  lingue  della
    Comunita', stampate in rosa in modo da  costituire  lo  sfondo  della
    patente: 
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
     
        - blu: Pantone Reflex Blue, 
        - giallo: Pantone Yellow. 
        La pagina 2 contiene: 
        a) 9) le categorie di veicoli che il titolare  e'  autorizzato  a
    guidare: le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere
    diverso da quello delle categorie armonizzate; 
        10) la data del primo rilascio  per  ciascuna  categoria:  questa
    data deve essere ritrascritta sulla nuova patente ad  ogni  ulteriore
    sostituzione o cambio; 
        11) la data di scadenza per ciascuna categoria; 
        12) le eventuali  indicazioni  supplementari  o  restrittive,  in
    forma codificata, a fronte di ciascuna sottocategoria interessata. 
        I codici sono stabiliti nel modo seguente: 
        - 
        Codici da 01 a 99: : codici comunitari armonizzati 
        - 
        CONDUCENTE (motivi medici) 
        01. Correzione della vista e/o protezione degli occhi 
        01.01 Occhiali 
        01.02 Lenti a contatto 
        01.03 Occhiali protettivi 
        01.04 Lente opaca 
        01.05 Occlusore oculare 
        01.06 Occhiali o lenti a contatto 
        02. Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione 
        02.01 Apparecchi acustici monoauricolari 
        02.02 Apparecchi acustici biauricolari 
        03. Protesi/ortosi per gli arti 
        03.01 Protesi/ortosi per gli arti superiori 
        03.02 Protesi/ortosi per gli arti inferiori 
        05. Limitazioni nella guida (il codice deve  essere  indicato  in
    dettaglio, guida soggetta a limitazioni per motivi medici) 
        05.01 Guida  in  orario  diurno  (ad  esempio:  da  un'ora  prima
    dell'alba ad un'ora dopo il tramonto) 
        05.02 Guida entro un raggio di... km dal luogo di  residenza  del
    titolare o solo nell'ambito della citta'/regione 
        05.03 Guida senza passeggeri 
        05.04 Velocita' di guida limitata a... km/h 
        05.05 Guida autorizzata  solo  se  accompagnato  da  titolare  di
    patente 
        05.06 Guida senza rimorchio 
        05.07 Guida non autorizzata in autostrada 
        05.08 Niente alcool 
        MODIFICHE DEL VEICOLO 
        10. Cambio di velocita' modificato 
        10.01 Cambio manuale 
        10.02 Cambio automatico 
        10.03 Cambio elettronico 
        10.04 Leva del cambio adattata 
        10.05 Senza cambio marce secondario 
        15. Frizione modificata 
        15.01 Pedale della frizione adattato 
        15.02 Frizione manuale 
        15.03 Frizione automatica 
        15.04 Pedale della frizione con protezione/pieghevole/sfilabile 
        20. Dispositivi di frenatura modificati 
        20.01 Pedale del freno modificato 
        20.02 Pedale del freno allargato 
        20.03 Pedale del  freno  adattato  per  essere  usato  col  piede
    sinistro 
        20.04 Pedale del freno ad asola 
        20.05 Pedale del freno basculante 
        20.06 Freno di servizio manuale (adattato) 
        20.07 Pressione massima sul freno di servizio rinforzato 
        20.08 Pressione massima sul  freno  di  emergenza  integrato  nel
    freno di emergenza 
        20.09 Freno di stazionamento modificato 
        20.10 Freno di stazionamento a comando elettrico 
        20.11 Freno di stazionamento a pedale (adattato) 
        20.12 Pedale del freno con protezione/pieghevole/sfilabile 
        20.13 Freno a ginocchio 
        20.14 Freno di servizio a comando elettrico 
        25. Dispositivi di accelerazione modificati 
        25.01 Pedale dell'acceleratore modificato 
        25.02 Acceleratore ad asola 
        25.03 Pedale dell'acceleratore basculante 
        25.04 Acceleratore manuale 
        25.05 Acceleratore a ginocchio 
        25.06 Acceleratore assistito (elettronico, pneumatico, ecc.) 
        25.07 Pedale dell'acceleratore a sinistra di quello del freno 
        25.08 Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro 
        25.09           Pedale           dell'acceleratore            con
    protezione/pieghevole/sfilabile 
        30. Dispositivi combinati di frenatura e di accelerazione 
        30.01 Pedali paralleli 
        30.02 Pedali sullo stesso livello (o quasi) 
        30.03 Acceleratore e freno a slitta 
        30.04 Acceleratore e freno a slitta per ortosi 
        30.05 Pedali dell'acceleratore e del freno pieghevoli/sfilabili 
        30.06 Fondo rialzato 
        30.07 Elemento di protezione a fianco del pedale del freno 
        30.08 Elemento di protezione per protesi a fianco del pedale  del
    freno 
        30.09 Elemento di  protezione  davanti  ai  pedali  del  freno  e
    dell'acceleratore 
        30.10 Sostegno per calcagno/gamba 
        30.11 Acceleratore e freno a comando elettrico 
        35. Disposizione dei comandi modificata 
        (Interruttori dei  fari,  tergicristalli,  segnalatore  acustico,
    indicatori di direzione, ecc.) 
        35.01 Comandi operabili senza compromettere le  altre  operazioni
    di guida 
        35.02 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o  dai
    suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) 
        35.03 Comandi operabili  senza  togliere  la  mano  sinistra  dal
    volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) 
        35.04 Comandi operabili senza togliere la mano destra dal volante
    o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) 
        35.05 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o  dai
    suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) ne' dal  sistema  combinato
    di accelerazione e frenatura 
        40. Sterzo modificato 
        40.01 Servosterzo standard 
        40.02 Servosterzo rinforzato 
        40.03 Sterzo con sistema di sicurezza 
        40.04 Piantone del volante prolungato 
        40.05 Volante adattato (a sezione allargata  e/o  rinforzata,  di
    diametro ridotto, ecc.) 
        40.06 Volante inclinabile 
        40.07 Volante verticale 
        40.08 Volante orizzontale 
        40.09 Sterzo controllato tramite piede 
        40.10 Sterzo alternativo adattato (a leva, ecc.) 
        40.11 Volante con impugnatura a manovella 
        40.12 Volante dotato di ortosi della mano 
        40.13 Con ortosi collegata al tendine 
        42. Retrovisore/i modificato/i 
        42.01  Specchietto  retrovisore  laterale  esterno  (sinistro  o)
    destro 
        42.02 Specchietto retrovisore esterno posto sul parafango 
        42.03 Specchietto retrovisore interno aggiuntivo per  controllare
    il traffico 
        42.04 Specchietto retrovisore interno panoramico 
        42.05 Specchietto retrovisore per  ovviare  al  punto  cieco  del
    retrovisore 
        42.06 Specchietto/i retrovisore/i esterno/i a comando elettrico 
        43. Sedile conducente modificato 
        43.01 Sedile conducente  ad  altezza  adeguata  ed  alla  normale
    distanza dal volante e dai pedali 
        43.02 Sedile conducente adattato alla forma del corpo 
        43.03 Sedile conducente con supporto laterale che  stabilizza  la
    posizione da seduto 
        43.04 Sedile conducente dotato di braccioli 
        43.05 Sedile del conducente con scorrimento prolungato 
        43.06 Cinture di sicurezza modificate 
        43.07 Cinture di sicurezza a quattro punti 
        44. Modifiche ai motocicli (il codice  deve  essere  indicato  in
    dettaglio) 
        44.01 Impianto frenante su una sola leva 
        44.02 Freno manuale (adattato), ruota anteriore 
        44.03 Freno a pedale (adattato), ruota posteriore 
        44.04 Leva dell'acceleratore (adattata) 
        44.05 Cambio e frizione manuale (adattati) 
        44.06 Specchietto/i retrovisore/i (adattato/i) 
        44.07 Comandi (adattati) (indicatori di direzione, stop, ecc.) 
        44.08 Altezza del sedile tale da  permettere  al  conducente,  da
    seduto,   di   raggiungere   il   suolo   con   ambedue    i    piedi
    contemporaneamente 
        45. Solo per motocicli con sidecar 
        50. Limitato ad uno specifico veicolo/numero  di  telaio  (codice
    identificativo del veicolo) 
        51.  Limitato  ad  uno   specifico   veicolo/targa   (numero   di
    registrazione del veicolo) 
        QUESTIONI AMMINISTRATIVE 
        70. Sostituzione  della  patente  n...  rilasciata  da...  (sigla
    UE/sigla  ONU  se  si  tratta  di  un  paese   terzo;   ad   esempio:
    70.0123456789.NL) 
        71. Duplicato della patente n... (sigla UE/sigla ONU se si tratta
    di un paese terzo; ad esempio: 71.987654321.HR) 
        72. Limitata ai veicoli della  categoria  A  con  cilindrata  non
    superiore a 125 cc e potenza non superiore a 11 kW (A1) 
        73. Limitata ai veicoli della categoria  B  del  tipo  veicoli  a
    motore a tre o quattro ruote (B1) 
        74. Limitata ai veicoli della categoria C con  massa  limite  non
    superiore a 7 500 kg (C1) 
        75. Limitata ai veicoli della categoria D  con  non  piu'  di  16
    posti a sedere, oltre a quello del conducente (D1) 
        76. Limitata ai veicoli della categoria C con  massa  limite  non
    superiore a 7 500 kg (C1) con rimorchio di massa limite non superiore
    a 750 kg, sempre che la massa limite del complesso cosi' formato  non
    sia complessivamente superiore a 12 000 kg e che la massa limite  del
    rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainate (C1E) 
        77. Limitata a veicoli di categoria D con non piu' di 16 posti  a
    sedere, oltre a quello del conducente (D1)  con  rimorchio  di  massa
    limite non superiore a 750 kg, sempre che  a)  la  massa  limite  del
    complesso cosi' formato non sia complessivamente superiore a  12  000
    kg, che la massa limite del rimorchio non superi quella a  vuoto  del
    veicolo trainate e che b) il  rimorchio  non  sia  impiegato  per  il
    trasporto di persone (D1E). 
        78. Limitata a veicoli con cambio automatico 
        79. (...) Limitata a veicoli conformi a  quanto  specificato  fra
    parentesi,  in  applicazione  dell'articolo  10,  paragrafo  1  della
    direttiva 91/439/CEE 
        90.01: a sinistra 
        90.02: a destra 
        90.03: sinistra 
        90.04: destra 
        90.05: mano 
        90.06: piede 
        90.07: utilizzabile. 
        95. Conducente titolare  di  CQC  (carta  di  qualificazione  del
    conducente) in regola con l'obbligo di idoneita' professionale di cui
    alla direttiva 2003/59/CE fino a... (ad esempio: 95.01.01.2012). 
        96. Conducente che ha  superato  una  prova  di  capacita'  e  di
    comportamento in conformita' delle disposizioni dell'allegato V. 
        - 
        Codici 100 e superiori : codici nazionali, validi unicamente  per
    la circolazione sul territorio dello Stato membro che  ha  rilasciato
    la patente. 
        - Se un codice si applica a tutte le categorie per  le  quali  e'
    rilasciata la patente, puo' essere stampato  nello  spazio  sotto  le
    voci 9, 10 e 11; 
        - 
        13. uno spazio riservato  per  l'eventuale  iscrizione  da  parte
    dello Stato membro ospitante, nel quadro dell'applicazione del  punto
    4, lettera a) del presente allegato, delle indicazioni indispensabili
    alla gestione della patente; 
        b) Una spiegazione delle rubriche numerate che si  trovano  sulle
    pagine 1 e 2 della patente (delle voci 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 c),  5,
    6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13). 
        c) Sul modello  comunitario  di  patente  di  guida  deve  essere
    riservato  uno  spazio  per   potervi   eventualmente   inserire   un
    microprocessore o un altro dispositivo informatizzato equivalente. 
        4. Disposizioni particolari 
        a) La patente di guida reca, su entrambe le facciate, nell'angolo
    inferiore sul lato sinistro, una banda trasversale  tricolore  verde,
    bianca e rossa. L'apposizione di tale simbolo nazionale e' sottoposto
    all'esito  favorevole  della  notifica  del  presente  decreto   alla
    Commissione Europea. 
        MODELLO COMUNITARIO DI PATENTE DI GUIDA (art. 22) 
        Pagina 1 (fronte): PATENTE DI GUIDA; REPUBBLICA ITALIANA 
        Pagina 2 (verso): 1.  Cognome;  2.  Nome;  3.  Data  e  luogo  di
    nascita; 4a. Patente  rilasciata  il;  4b.  Validita'  fino  al;  4c.
    Rilasciata  da;  5.  Patente  n....;  6.  Fotografia;  7.  Firma  del
    titolare; 8. Indirizzo; 9. Categorie; 10.  Categoria  rilasciata  il;
    11. Categoria validita' fino al; 12. Restrizioni; 13. Riconoscimento. 
     
     
        ESEMPIO DI PATENTE DI GUIDA SECONDO IL MODELLO 
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
     
    
            
          
                                                              Allegato II 
     
                                         (previsto dall'art. 23, comma 1) 
     
         I. REQUISITI MINIMI PER L'ESAME DI IDONEITA' ALLA GUIDA 
        La verifica delle cognizioni, delle capacita' e dei comportamenti
    necessari per la guida di un veicolo a motore, consta delle  seguenti
    prove di controllo: 
        - una prova teorica, e quindi 
        - una prova pratica e di comportamento. 
        Le prove devono essere effettuate nel rispetto  delle  condizioni
    indicate di seguito. 
        A. PROVA TEORICA 
        1. Modalita' 
        La  modalita'  prescelta  deve  essere  tale  da  permettere   di
    verificare che il candidato possiede le conoscenze  necessarie  nelle
    materie indicate nei punti 2, 3 e 4. 
        Il  candidato  che  debba  sostenere  l'esame  relativo  ad   una
    determinata categoria puo'  essere  esonerato  dal  ripetere  l'esame
    relativo alle disposizioni comuni di cui ai punti 2,  3  e  4  se  ha
    superato la prova teorica per una categoria diversa. 
        2. Programma della  prova  teorica  per  tutte  le  categorie  di
    veicoli 
        2.1. Devono essere formulate domande riguardanti  tutti  i  punti
    indicati di seguito; 
        2.1.1. le norme che regolano la circolazione stradale: 
        - in particolare: segnaletica stradale verticale ed  orizzontale,
    segnalazioni, precedenze e limiti di velocita'; 
        2.1.2. il conducente: 
        -  importanza  di  un  atteggiamento  vigile  e  di  un  corretto
    comportamento nei confronti degli altri utenti della strada; 
        - osservazione, valutazione e decisione, in particolare tempi  di
    reazione, nonche' cambiamenti nel comportamento al volante indotti da
    alcool, droghe, medicinali, stati d'animo e affaticamento; 
        2.1.3. la strada: 
        - principi fondamentali relativi all'osservanza della distanza di
    sicurezza fra i veicoli, allo spazio di frenata  ed  alla  tenuta  di
    strada nelle diverse condizioni sia atmosferiche sia della strada; 
        - fattori di rischio legati alle diverse condizioni della strada;
    in  particolare  il  loro  cambiamento  in   base   alle   condizioni
    atmosferiche e al passaggio dal giorno alla notte; 
        - caratteristiche dei diversi tipi di strada e relative norme  di
    comportamento; 
        - guida sicura nelle gallerie stradali; 
        2.1.4. gli altri utenti della strada: 
        - fattori di rischio specificamente legati all'inesperienza degli
    altri utenti della  strada  e  categorie  di  utenti  particolarmente
    esposte quali bambini,  pedoni,  ciclisti  e  persone  con  mobilita'
    ridotta; 
        - rischi legati alla manovra e alla  guida  di  diversi  tipi  di
    veicolo e relativo campo visivo del conducente; 
        2.1.5. norme e disposizioni di  carattere  generale  e  questioni
    diverse: 
        -  formalita'  amministrative  e  documenti  necessari   per   la
    circolazione dei veicoli; 
        -  regole  generali  di  comportamento  in  caso   di   incidente
    (collocazione dei segnali di pericolo e segnalazione  dell'incidente)
    ed eventuali misure di assistenza agli infortunati; 
        - fattori di sicurezza  legati  al  veicolo,  al  carico  e  alle
    persone trasportate; 
        2.1.6. precauzioni da adottare nello scendere dal veicolo; 
        2.1.7. elementi di meccanica legati alla  sicurezza  stradale;  i
    candidati devono essere  in  grado  di  riconoscere  i  difetti  piu'
    ricorrenti, con particolare riguardo a  sterzo,  sospensioni,  freni,
    pneumatici, luci e indicatori di direzione, catadiottri,  specchietti
    retrovisori, parabrezza e tergicristalli, sistema di scarico, cinture
    di sicurezza e dispositivi di segnalazione acustica; 
        2.1.8. sistemi di sicurezza dei veicoli, in particolare:  impiego
    delle cinture di sicurezza, poggiatesta e dotazioni per la  sicurezza
    dei bambini; 
        2.1.9.  regole  di  utilizzo  dei  veicoli  legate   all'ambiente
    (corretto impiego dei dispositivi di segnalazione  acustica,  consumo
    ridotto di carburante, limitazione delle emissioni inquinanti, ecc.). 
        3. Disposizioni specifiche per le categorie A1, A2 e A 
        3.1.  Controllo  obbligatorio  delle  conoscenze   di   carattere
    generico in merito a: 
        3.1.1. impiego del casco e di ulteriore abbigliamento  protettivo
    di altro tipo, ove prescritto; 
        3.1.2. percezione del motociclista da parte  degli  altri  utenti
    della strada; 
        3.1.3.  fattori  di  rischio  legati  ai  vari  tipi  di   strada
    precedentemente indicati, con particolare  attenzione  agli  elementi
    potenzialmente scivolosi quali tombini, segnaletica  orizzontale  (ad
    esempio strisce e frecce) e binari; 
        3.1.4. elementi  di  meccanica  legati  alla  sicurezza  stradale
    precedentemente indicati, con particolare attenzione all'interruttore
    di emergenza, ai livelli dell'olio e alla catena. 
        4. Disposizioni specifiche per le categorie C, CE,  C1,  C1E,  D,
    DE, D1, D1E 
        4.1.  Controllo  obbligatorio  delle  conoscenze   di   carattere
    generico in merito a: 
        4.1.1. disposizioni che regolano i periodi di guida e di riposo a
    norma del regolamento (CEE) 15 marzo 2006, n. 561/2006 del Parlamento
    e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in
    materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica  i
    regolamenti del Consiglio (CEE) n. n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e che
    abroga il regolamento (CEE) n. 3280/85 del  Consiglio,  e  successive
    modificazioni;  impiego  dell'apparecchio  di  controllo  di  cui  al
    regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio,  del  20  dicembre  1985,
    relativo all'apparecchio di controllo nel settore  dei  trasporti  su
    strada, e successive modificazioni; 
        4.1.2. disposizioni che regolano il trasporto di cose o  persone,
    secondo i casi; 
        4.1.3. documenti di circolazione e di trasporto, necessari per il
    trasporto  di  cose  o  persone   sia   a   livello   nazionale   che
    internazionale; 
        4.1.4. comportamento in caso di incidente; misure da adottare  in
    caso di incidente o situazione assimilabile, compresi gli  interventi
    di emergenza quali l'evacuazione dei passeggeri, nonche' rudimenti di
    pronto soccorso; 
        4.1.5.  precauzioni  da  adottare  in   caso   di   rimozione   e
    sostituzione delle ruote; 
        4.1.6. disposizioni che regolano dimensione e massa dei  veicoli;
    disposizioni  che  regolano  i  dispositivi  di   limitazione   della
    velocita'; 
        4.1.7. limitazione del campo visivo legata  alle  caratteristiche
    del veicolo; 
        4.1.8. fattori di sicurezza relativi al caricamento dei  veicoli:
    controllo  del  carico  (posizionamento   e   ancoraggio),   problemi
    specifici legati a particolari tipi  di  merce  (ad  esempio  carichi
    liquidi o sporgenti), operazioni di carico e  scarico  e  impiego  di
    attrezzature di movimentazione (solo categorie C, CE, C1, C1E); 
        4.1.9. responsabilita' del conducente nei confronti delle persone
    trasportate;  comfort  e  sicurezza  dei  passeggeri;  trasporto   di
    bambini; controlli necessari prima della partenza; la  prova  teorica
    deve riguardare  tutti  i  diversi  tipi  di  autobus  (destinati  al
    servizio  di  linea  ed  a  quello  privato,  autobus  di  dimensioni
    eccezionali, ecc.) (solo categorie D, DE, D1, D1E). 
        4.2.  Controllo  obbligatorio  delle  conoscenze   di   carattere
    generico in merito ai seguenti elementi aggiuntivi per  le  categorie
    C, CE, D e DE: 
        4.2.1. nozioni sulla costruzione ed il funzionamento dei motori a
    combustione  interna,  dei   liquidi   (olio   motore,   liquido   di
    raffreddamento,   liquido   lavavetri,   ecc.),   del   sistema    di
    alimentazione del carburante,  di  quello  elettrico,  di  quello  di
    accensione e di quello di trasmissione (frizione, cambio, ecc.); 
        4.2.2. lubrificazione e protezione dal gelo; 
        4.2.3. nozioni su costruzione, montaggio  e  corretto  impiego  e
    manutenzione dei pneumatici; 
        4.2.4.  freno  e  acceleratore:  nozioni  sui   tipi   esistenti,
    funzionamento,  componenti  principali,   collegamenti,   impiego   e
    manutenzione ordinaria, compreso l'ABS; 
        4.2.5.  frizione:  nozioni  sui  tipi  esistenti,  funzionamento,
    componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria
    (solo categorie CE, DE); 
        4.2.6. metodi per individuare le cause dei guasti; 
        4.2.7.  manutenzione   dei   veicoli   a   scopo   preventivo   e
    effettuazione delle opportune riparazioni ordinarie; 
        4.2.8. responsabilita' del conducente in  merito  a  ricevimento,
    trasporto e  consegna  delle  merci  nel  rispetto  delle  condizioni
    concordate (solo categorie C, CE). 
        B. PROVA DI CAPACITA' E COMPORTAMENTO 
        5. Il veicolo e le sue dotazioni 
        5.1. Il candidato  che  intende  conseguire  l'abilitazione  alla
    guida di un veicolo con cambio manuale deve effettuare  la  prova  di
    capacita' e comportamento su di un veicolo dotato  di  tale  tipo  di
    cambio. 
        Se il candidato effettua la prova di capacita' e comportamento su
    di un veicolo dotato di cambio automatico,  tale  fatto  deve  essere
    debitamente indicato  sulla  patente.  La  patente  cosi'  rilasciata
    abilita alla guida dei soli veicoli dotati di cambio automatico. 
        Per "veicolo dotato di cambio automatico" si intende  un  veicolo
    si intende un veicolo nel quale  non  e'  presente  il  pedale  della
    frizione ( o la leva manuale per la frizione, per le categorie A o A1
    ). 
        5.2. I veicoli impiegati per effettuare la prova di  capacita'  e
    comportamento devono soddisfare i criteri minimi indicati di seguito. 
        Categoria AM: 
        ciclomotori a due ruote (categoria L1e) ,  ovvero  ciclomotori  a
    tre ruote (categoria L2e)  o  quadricicli  leggeri  (categoria  L6e),
    omologati per il trasporto di un passeggero oltre al conducente,  non
    necessariamente dotati di cambio di velocita' manuale. 
        Categoria A1: 
        Motociclo di categoria A1, senza sidecar, avente  una  cilindrata
    minima di 120 cm3 e in grado di raggiunge una velocita' di almeno  90
    km/h 
        Categoria A2: 
        Motociclo senza sidecar, avente una cilindrata minima di 400  cm3
    e una potenza di almeno 25 kW. 
        Categoria A: 
        Motociclo senza sidecar, avente una cilindrata minima di 600  cm3
    e una potenza di almeno 40 kW 
        Categoria B: 
        un veicolo a quattro ruote di categoria B, capace  di  sviluppare
    una velocita' di almeno 100 km/h. 
        Categoria BE: 
        un insieme composto di  un  veicolo  adatto  alla  prova  per  la
    categoria B e un rimorchio con massa  limite  di  almeno  1  000  kg,
    capace  di  sviluppare  una  velocita'  di  almeno  100  km/h  e  non
    rientrante in quanto insieme nella categoria B; lo spazio  di  carico
    del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di  altezza  e  di
    larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone  puo'  anche
    essere leggermente meno largo della motrice, purche', in tal caso, la
    visione  posteriore  risulti  possibile   soltanto   attraverso   gli
    specchietti retrovisori esterni di quest'ultima;  il  rimorchio  deve
    essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva. 
        Categoria B1: 
        un quadriciclo a motore (L7e), capace di sviluppare una velocita'
    di almeno 60 km/h. 
        Categoria C: 
        un veicolo di categoria C con massa limite pari o superiore a  12
    000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 m, larghezza pari o  superiore
    a 2,40 m capace di sviluppare una velocita' di  almeno  80  km/h;  il
    veicolo deve disporre di  ABS,  di  un  cambio  dotato  di  almeno  8
    rapporti per la marcia avanti, nonche' dell'apparecchio di  controllo
    di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e  successive  modificazioni;
    lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e
    di larghezza almeno pari a  quelle  della  cabina;  il  veicolo  deve
    essere presentato con  un  minimo  di  10  000  kg  di  massa  totale
    effettiva. 
        Categoria CE: 
        un autoarticolato o un insieme composto di un veicolo adatto alla
    prova per la categoria C e un rimorchio di lunghezza pari o superiore
    a 7,5 m; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore  a
    20 000 kg, la lunghezza complessiva pari o superiore ai  14  m  e  la
    larghezza pari o superiore ai 2,40 m; i veicoli devono essere  capaci
    di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h e  devono  disporre  di
    ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la  marcia  avanti,
    nonche' dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE)  n.
    3821/85,  e  successive  modificazioni;  lo  spazio  di  carico   del
    rimorchio deve consistere in  un  cassone  chiuso  di  altezza  e  di
    larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve  essere
    presentato con un minimo di 15 000 kg di massa totale effettiva. 
        Categoria C1: 
        un veicolo di categoria C1 con massa limite pari o superiore a  4
    000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m, capace  di  sviluppare  una
    velocita' di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve  essere
    dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento  (CEE)  n.
    3821/85  e  successive  modificazioni;  lo  spazio  di  carico   deve
    consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari
    a quelle della cabina. 
        Categoria C1E: 
        un insieme composto di  un  veicolo  adatto  alla  prova  per  la
    categoria C1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250
    kg, con lunghezza complessiva pari o superiore ad 8  m  e  capace  di
    sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h; lo spazio di  carico  del
    rimorchio deve consistere in  un  cassone  chiuso  di  altezza  e  di
    larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone  puo'  anche
    essere leggermente meno largo della motrice, purche', in tal caso, la
    visione  posteriore  risulti  possibile   soltanto   attraverso   gli
    specchietti retrovisori esterni di quest'ultima;  il  rimorchio  vede
    essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva. 
        Categoria D: 
        un veicolo di categoria D di lunghezza pari o superiore a  10  m,
    di larghezza pari o superiore a 2,40 m e  capace  di  sviluppare  una
    velocita' di almeno 80 km/h; deve  disporre  di  ABS  e  deve  essere
    dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento  (CEE)  n.
    3821/85, e successive modificazioni. 
        Categoria DE: 
        un insieme composto di  un  veicolo  adatto  alla  prova  per  la
    categoria D e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1  250
    kg, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una
    velocita' di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del  rimorchio  deve
    consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2
    m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo  di  800  kg  di
    massa totale effettiva. 
        Categoria D1: 
        Un veicolo di categoria D1 con massa limite pari o superiore a  4
    000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m e capace di  sviluppare  una
    velocita' di almeno 80 km/h; esso deve essere dotato dell'apparecchio
    di controllo di cui al regolamento (CEE)  n.  3821/85,  e  successive
    modificazioni. 
        Categoria D1E: 
        Un insieme composto di  un  veicolo  adatto  alla  prova  per  la
    categoria D1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250
    kg e capace di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h; lo  spazio
    di carico del rimorchio deve  consistere  in  un  cassone  chiuso  di
    altezza e di larghezza di  almeno  2  m;  il  rimorchio  deve  essere
    presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva. 
        I veicoli utilizzati per le prove per le categorie BE, C,CE,  C1,
    C1E, D, DE, D1 e D1E che non risultano conformi ai  requisiti  minimi
    indicati, ma utilizzati fino alla data del 17  luglio  2008,  possono
    continuare a essere utilizzati fino al 30 settembre 2013.  (direttiva
    2008/65/CE) 
        Le prescrizioni relative al carico dei veicoli sopraindicati sono
    cogenti a far data dal 19 gennaio 2013. 
        6. Capacita' e comportamenti oggetto di prova  per  le  categorie
    A1, A2 e A 
        6.1. Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai  fini  della
    sicurezza stradale 
        I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad
    una guida sicura, provvedendo a: 
        6.1.1.   indossare   correttamente   il   casco   ed    ulteriore
    abbigliamento protettivo di altro tipo, ove prescritto; 
        6.1.2. effettuare, a  caso,  un  controllo  della  condizione  di
    pneumatici, freni, sterzo, interruttore di emergenza  (se  presente),
    catena, livelli dell'olio, luci, catadiottri, indicatori di direzione
    e dispositivi di segnalazione acustica. 
        6.2.  Manovre  particolari,  oggetto  di  prova  ai  fini   della
    sicurezza stradale: 
        6.2.1. mettere  il  motociclo  sul  cavalletto  e  toglierlo  dal
    cavalletto senza l'aiuto del motore, camminando a fianco del veicolo; 
        6.2.2. parcheggiare il motociclo sul cavalletto. 
        6.2.3. Almeno due manovre da eseguire a  velocita'  ridotta,  fra
    cui  uno  slalom;  cio'  deve  permettere  di  verificare  l'utilizzo
    combinato di frizione  e  freno,  l'equilibrio,  la  direzione  dello
    sguardo e la posizione sul motociclo, nonche' la posizione dei  piedi
    sui poggiapiedi. 
        6.2.4. Almeno due manovre  da  eseguire  ad  una  velocita'  piu'
    elevata, di cui una in seconda o terza marcia,  a  una  velocita'  di
    almeno 30 km/h, e una volta ad evitare un ostacolo  a  una  velocita'
    minima di 50 km/h; cio' deve permettere di  verificare  la  posizione
    sul motociclo, la direzione dello sguardo, l'equilibrio,  la  tecnica
    di virata ed la tecnica di cambio delle marce; 
        6.2.5. frenata: devono essere  eseguite  almeno  due  frenate  di
    prova, compresa una frenata d'emergenza a una velocita' minima di  50
    km/h; cio' deve permettere di  verificare  il  modo  in  cui  vengono
    impiegati il freno anteriore e quello posteriore, la direzione  dello
    sguardo e la posizione sul motociclo. 
        6.3. Comportamento nel traffico 
        I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in  condizioni
    normali di traffico, in tutta  sicurezza  e  adottando  le  opportune
    precauzioni: 
        6.3.1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un  arresto  nel
    traffico; uscendo da una strada secondaria; 
        6.3.2. guida su strada rettilinea:  comportamento  nei  confronti
    dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso  di
    spazio limitato; 
        6.3.3. guida in curva; 
        6.3.4. incroci: affrontare e superare incroci e raccordi; 
        6.3.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed  a  sinistra;
    cambiamento di corsia; 
        6.3.6. ingresso/uscita dall'autostrada  (o  eventuali  strade  ad
    essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita
    mediante corsia di decelerazione; 
        6.3.7.  sorpasso/superamento:  sorpasso  di  altri  veicoli   (se
    possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate);
    essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso); 
        6.3.8. elementi  e  caratteristiche  stradali  speciali  (se  del
    caso):  rotonde;  passaggi  a  livello;  fermate   di   autobus/tram;
    attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie; 
        6.3.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello  scendere  dal
    veicolo. 
        7. Capacita' e comportamenti oggetto di prova per le categorie B,
    B1, BE 
        7.1. Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai  fini  della
    sicurezza stradale 
        I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad
    una guida sicura, effettuando le operazioni seguenti: 
        7.1.1. regolazione del sedile nella corretta posizione di guida; 
        7.1.2. regolazione degli specchietti retrovisori,  delle  cinture
    di sicurezza e dell'eventuale poggiatesta; 
        7.1.3. controllo della chiusura delle porte; 
        7.1.4. controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo,
    freni, livelli  (olio  motore,  liquido  di  raffreddamento,  liquido
    lavavetri,  ecc.),  fari,  catadiottri,  indicatori  di  direzione  e
    dispositivi di segnalazione acustica; 
        7.1.5. controllo dei fattori di sicurezza del  carico:  struttura
    di contenimento, teli di copertura, chiusure del compartimento  merci
    e della cabina, metodi di carico, fissaggio del carico (solo  per  la
    categoria BE); 
        7.1.6. controllo di frizione e freno,  nonche'  dei  collegamenti
    elettrici (solo per la categoria BE). 
        7.2. Categorie B e B1: manovre particolari oggetto  di  prova  ai
    fini della sicurezza stradale 
        Il candidato deve effettuare alcune  delle  manovre  indicate  di
    seguito (almeno due, di cui una a marcia indietro): 
        7.2.1. marcia indietro in linea retta o con svolta a destra  o  a
    sinistra, mantenendosi nella corretta corsia; 
        7.2.2. inversione del veicolo, ricorrendo sia alla marcia  avanti
    che alla marcia indietro; 
        7.2.3.  parcheggio  del  veicolo  ed  uscita  dallo   spazio   di
    parcheggio (allineato, a pettine dritto o obliquo;  marcia  avanti  o
    indietro; in piano o in pendenza); 
        7.2.4. frenata di precisione  rispetto  a  un  punto  di  arresto
    predeterminato;  l'esecuzione  di  una  frenata   di   emergenza   e'
    facoltativa. 
        7.3. Categoria BE: manovre particolari oggetto di prova  ai  fini
    della sicurezza stradale: 
        7.3.1.  aggancio  e  sgancio  di  un  rimorchio  dalla   motrice;
    all'inizio della manovra il veicolo e il  rimorchio  devono  trovarsi
    fianco a fianco (cioe' non l'uno dietro l'altro); 
        7.3.2. marcia indietro in curva; 
        7.3.3. parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico. 
        7.4. Comportamento nel traffico 
        I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in  condizioni
    normali di traffico, in tutta sicurezza  ed  adottando  le  opportune
    precauzioni: 
        7.4.1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un  arresto  nel
    traffico, uscendo da una strada secondaria; 
        7.4.2. guida su strada rettilinea:  comportamento  nei  confronti
    dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso  di
    spazio limitato; 
        7.4.3. guida in curva; 
        7.4.4. incroci: affrontare e superare incroci e raccordi; 
        7.4.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed  a  sinistra;
    cambiamento di corsia; 
        7.4.6. ingresso/uscita dall'autostrada  (o  eventuali  strade  ad
    essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita
    mediante corsia di decelerazione; 
        7.4.7.  sorpasso/superamento:  sorpasso  di  altri  veicoli   (se
    possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate);
    essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso); 
        7.4.8. elementi  e  caratteristiche  stradali  speciali  (se  del
    caso):  rotonde;  passaggi  a  livello;  fermate   di   autobus/tram;
    attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie; 
        7.4.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello  scendere  dal
    veicolo. 
        8. Capacita' e comportamenti oggetto di prova per le categorie C,
    CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E 
        8.1. Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai  fini  della
    sicurezza stradale 
        I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad
    una guida sicura, effettuando le operazioni seguenti: 
        8.1.1. regolazione del sedile nella corretta posizione di guida; 
        8.1.2. regolazione degli specchietti retrovisori,  delle  cinture
    di sicurezza e dell'eventuale poggiatesta; 
        8.1.3. controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo,
    freni, fari, catadiottri, indicatori di direzione  e  dispositivi  di
    segnalazione acustica; 
        8.1.4. controllo del  servofreno  e  del  servosterzo;  controllo
    delle condizioni di ruote e relativi bulloni, parafanghi, parabrezza,
    finestrini, tergicristalli e dei livelli  (olio  motore,  liquido  di
    raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.); controllo ed impiego  della
    strumentazione installata, compreso l'apparecchio di controllo di cui
    al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni; 
        8.1.5.  controllo  della  pressione  dell'aria,   del   serbatoio
    dell'aria compressa e delle sospensioni; 
        8.1.6. controllo dei fattori di sicurezza del  carico:  struttura
    di contenimento, teli di copertura, chiusure del compartimento merci,
    dispositivi di carico (se del caso), chiusura della  cabina  (se  del
    caso), metodi di carico, fissaggio del carico (solo per le  categorie
    C, CE, C1, C1E); 
        8.1.7. controllo di frizione e freno,  nonche'  dei  collegamenti
    elettrici (solo per le categorie CE, C1E, DE, D1E); 
        8.1.8. adozione di misure di sicurezza  proprie  del  particolare
    veicolo; controllo  di:  struttura  esterna,  aperture  di  servizio,
    uscite di emergenza, cassetta di pronto soccorso, estintori ed  altri
    dispositivi di sicurezza (solo per le categorie D, DE, D1, D1E); 
        8.1.9. lettura di una cartina stradale, calcolo di un itinerario,
    compreso l'uso di sistemi elettronici di navigazione (facoltativo). 
        8.2. Manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza
    stradale: 
        8.2.1. aggancio e sgancio di un rimorchio o  semirimorchio  dalla
    motrice all'inizio della manovra il veicolo  e  il  rimorchio  devono
    trovarsi fianco a fianco (cioe' non l'uno dietro l'altro)  (solo  per
    le categorie CE, C1E, DE, D1E); 
        8.2.2. marcia indietro in curva; 
        8.2.3. parcheggio in sicurezza per operazioni  di  carico/scarico
    tramite apposita rampa o piattaforma, o strutture similari (solo  per
    le categorie C, CE, C1, C1E); 
        8.2.4. parcheggio in sicurezza per permettere  la  salita/discesa
    dei passeggeri (solo per le categorie D, DE, D1, D1E). 
        8.3. Comportamento nel traffico 
        I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in  condizioni
    normali di traffico, in tutta sicurezza  ed  adottando  le  opportune
    precauzioni: 
        8.3.1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un  arresto  nel
    traffico; uscendo da una strada secondaria; 
        8.3.2. guida su strada rettilinea;  comportamento  nei  confronti
    dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso  di
    spazio limitato; 
        8.3.3. guida in curva; 
        8.3.4. incroci: affrontare e superare incroci e raccordi; 
        8.3.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed  a  sinistra;
    cambiamento di corsia; 
        8.3.6. ingresso/uscita dall'autostrada  (o  eventuali  strade  ad
    essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita
    mediante corsia di decelerazione; 
        8.3.7.  sorpasso/superamento:  sorpasso  di  altri  veicoli   (se
    possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate);
    essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso); 
        8.3.8. elementi  e  caratteristiche  stradali  speciali  (se  del
    caso):  rotonde;  passaggi  a  livello;  fermate   di   autobus/tram;
    attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie; 
        8.3.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello  scendere  dal
    veicolo. 
        9. Valutazione della prova di capacita' e comportamento 
        9.1.  Per  ciascuna  delle  situazioni  di  guida  indicate   nei
    paragrafi precedenti, la valutazione deve  riflettere  la  padronanza
    dimostrata dal candidato nel controllare il veicolo e nell'affrontare
    in piena sicurezza il traffico. L'esaminatore  deve  sentirsi  sicuro
    durante  tutto  lo  svolgimento  della  prova.  Errori  di  guida   o
    comportamenti pericolosi che mettessero a  repentaglio  l'incolumita'
    del veicolo, dei  passeggeri  o  degli  altri  utenti  della  strada,
    indipendentemente dal  fatto  che  l'esaminatore  o  l'accompagnatore
    abbia o non abbia dovuto intervenire, determinano l'insuccesso  della
    prova. Spetta  tuttavia  all'esaminatore  decidere  se  la  prova  di
    capacita' e comportamento debba o meno essere portata a termine. 
        Gli esaminatori devono essere formati in modo da  poter  valutare
    correttamente la capacita' dei candidati  di  guidare  in  sicurezza.
    L'operato degli esaminatori e' oggetto di controllo e supervisione ai
    sensi del punto 4.1.2 dell'allegato IV. 
        9.2. Nel  corso  della  prova  gli  esaminatori  devono  prestare
    particolare attenzione se il candidato dimostri o no nella  guida  un
    atteggiamento prudente e senso civico.  La  valutazione  deve  tenere
    conto dell'immagine complessiva presentata dal candidato  in  merito,
    fra l'altro, ai  seguenti  elementi:  stile  di  guida  confacente  e
    sicuro, che tenga conto delle condizioni meteorologiche e  di  quelle
    della strada, delle condizioni di  traffico,  degli  interessi  degli
    altri  utenti  della  strada  (in  particolare   i   piu'   esposti),
    anticipandone le mosse. 
        9.3. L'esaminatore valuta inoltre le capacita' del  candidato  in
    merito agli aspetti seguenti: 
        9.3.1. controllo del veicolo, in  base  agli  elementi  seguenti:
    corretto impiego di cinture di  sicurezza,  specchietti  retrovisori,
    poggiatesta,  sedili,  fari  e  dispositivi  assimilabili,  frizione,
    cambio,  acceleratore,  freno   (sistema   terziario   compreso,   se
    disponibile), sterzo; controllo del veicolo in situazioni diverse  ed
    a  diverse  velocita';  tenuta  di  strada;   massa,   dimensioni   e
    caratteristiche del veicolo; massa e tipi  di  carico  (solo  per  le
    categorie BE, C, CE, C1, C1E, DE, D1E); comfort dei passeggeri  (solo
    per le categorie D, DE, D1, D1E) (nessuna accelerazione  ne'  frenata
    brusca, guida fluida); 
        9.3.2. guida attenta ai  consumi  ed  all'ambiente,  controllando
    opportunamente il numero di giri, il cambio delle marce, le frenate e
    le accelerazioni (solo per le categorie BE, C, CE, C1,  C1E,  D,  DE,
    D1, D1E); 
        9.3.3. osservazione: osservazione a 360 gradi;  corretto  impiego
    degli specchietti; visuale  a  lunga  e  media  distanza,  nonche'  a
    distanza ravvicinata; 
        9.3.4.  precedenze:  precedenze  agli  incroci  ed  ai  raccordi;
    precedenze in situazioni diverse (ad esempio in caso  di  inversione,
    di cambiamento di corsia, di manovre speciali); 
        9.3.5. corretto posizionamento sulla strada: nella giusta corsia,
    sulle rotonde, in curva, a seconda del tipo di veicolo  e  delle  sue
    caratteristiche; preposizionamento; 
        9.3.6. distanze di sicurezza: mantenimento delle dovute  distanze
    di  sicurezza  dal  veicolo  che  precede  e  da  quelli  a   fianco;
    mantenimento delle dovute distanze dagli altri utenti della strada; 
        9.3.7. velocita':  rispetto  del  limite  massimo  di  velocita',
    adattamento della velocita' alle condizioni  di  traffico/climatiche,
    eventuale rispetto dei limiti fissati a livello nazionale;  guida  ad
    una velocita' che permetta l'arresto nel tratto di strada visibile  e
    privo di ostacoli; adattamento della  velocita'  a  quella  di  altri
    veicoli simili; 
        9.3.8.  semafori,  segnaletica   stradale   e   segnalazione   di
    condizioni particolari: corretto comportamento ai semafori;  rispetto
    dei comandi impartiti  dagli  agenti  del  traffico;  rispetto  della
    segnaletica stradale (divieto e obbligo); rispetto della  segnaletica
    orizzontale; 
        9.3.9. segnalazione: effettuare le necessarie  segnalazioni,  nei
    tempi e nei modi opportuni;  corretto  impiego  degli  indicatori  di
    direzione;  comportamento  corretto  in  risposta  alle  segnalazioni
    effettuate dagli altri utenti della strada; 
        9.3.10. frenata ed arresto: tempestiva riduzione della velocita',
    frenate ed arresti adeguati alle circostanze; anticipo; utilizzo  dei
    diversi sistemi di frenatura (solo per le categorie C,  CE,  D,  DE);
    riduzione della velocita' con sistemi diversi da quelli di  frenatura
    (solo per le categorie C, CE, D, DE). 
        10. Durata della prova 
        La durata della  prova  e  la  distanza  percorsa  devono  essere
    sufficienti per consentire  la  valutazione  della  capacita'  e  dei
    comportamenti di cui alla lettera B del presente allegato. La  durata
    della prova su strada non deve in ogni caso  essere  inferiore  a  25
    minuti per le categorie A, A1, A2, B, B1 e BE  ed  a  45  minuti  per
    tutte le altre categorie. I periodi indicati non comprendono il tempo
    necessario per accogliere il candidato, per predisporre  il  veicolo,
    per il  controllo  tecnico  dello  stesso  ai  fini  della  sicurezza
    stradale, per le manovre particolari e per  comunicare  il  risultato
    della prova pratica. 
        11. Luogo di prova 
        La  parte  di  prova  di  valutazione  riservata   alle   manovre
    particolari puo' essere effettuata su  di  un  apposito  percorso  di
    prova. La parte di prova volta  ad  esaminare  il  comportamento  nel
    traffico va condotta, se possibile, su strade al di fuori del  centro
    abitato, su superstrade ed autostrade (o simili), nonche' sui diversi
    tipi  di  strada  urbana  (zone  residenziali,  zone  con  limiti  di
    velocita'  fissati  a  30  e  50  km/h,  strade   urbane   a   grande
    scorrimento), rappresentativi delle diverse difficolta' che i  futuri
    conducenti dovranno affrontare. La prova deve auspicabilmente  essere
    effettuata in diverse condizioni di traffico.  Tutto  il  periodo  di
    prova deve essere impiegato al meglio per valutare le  capacita'  del
    candidato nei diversi tipi di traffico e di  strade  incontrati,  che
    dovranno essere quanto piu' vari possibile. 
        II. CONOSCENZE, CAPACITA' E COMPORTAMENTI NECESSARI PER LA  GUIDA
    DI UN VEICOLO A MOTORE 
        Chiunque si trovi alla guida di un veicolo a motore deve in  ogni
    momento possedere conoscenze, capacita' e comportamenti descritti nei
    punti da 1 a 9, in modo da poter: 
        - riconoscere i pericoli del traffico e valutarne la gravita', 
        - essere in  controllo  del  proprio  veicolo,  in  modo  da  non
    originare  situazioni  pericolose  e  da  poter  reagire  prontamente
    trovandovisi invece coinvolto, 
        -  rispettare  il  codice  della  strada  ed  in  particolare  le
    disposizioni volte a  prevenire  gli  incidenti  ed  a  mantenere  il
    traffico scorrevole, 
        - individuare i principali guasti tecnici nel proprio veicolo, in
    particolare  quelli  che   potrebbero   avere   ripercussioni   sulla
    sicurezza, e porvi adeguato rimedio, 
        - tenere conto di tutti i  fattori  che  possono  influenzare  il
    comportamento al volante (alcool, stanchezza, disturbi  della  vista,
    ecc.), rimanendo cosi'  nel  pieno  possesso  di  tutte  le  facolta'
    necessarie per garantire la sicurezza della guida, 
        - contribuire alla sicurezza di tutti gli  utenti  della  strada,
    soprattutto dei piu'  esposti  ed  indifesi,  dimostrando  il  dovuto
    rispetto per il prossimo. 
    
            
          
                                                             Allegato III 
     
                                              (previsto dall'articolo 23) 
     
     REQUISITI MINIMI DI IDONEITA' FISICA E MENTALE PER LA  GUIDA  DI  UN
                              VEICOLO A MOTORE 
     
        L'articolo 119 del Codice della strada prevede  la  presentazione
    di una certificazione medica,  rilasciata  dai  medici  di  cui  allo
    stesso articolo, ai fini del rilascio della patente di guida, per  il
    rinnovo di validita' di quest'ultima, nonche' nelle ipotesi in cui e'
    emesso uno specifico provvedimento di  revisione  della  patente,  ai
    sensi dell'articolo 128 del Codice della strada. 
        Tale certificazione deve conformarsi ai  requisiti  di  idoneita'
    fisica e psichica stabiliti dagli articoli da  319,  320,  321,  323,
    324, 326, 327, 328 e 329 del D.P.R. 16 dicembre  1992,  n.  495.  Per
    quanto concerne le seguenti patologie: 
        - vista, 
        - affezioni cardiovascolari, 
        - diabete mellito, 
        - epilessia, 
        - dipendenza da alcool o guida dipendente da alcool, 
        - uso di sostanze stupefacenti o psicotrope  e  abuso  e  consumo
    abituale di medicinali, 
        - turbe psichiche, 
        si fa riferimento a quanto di seguito stabilito. 
        Conseguentemente, nell'articolo 320, del D.P.R. 16 dicembre 1992,
    n. 495, appendice II le voci relative alle su elencate patologie sono
    soppresse. 
        Ai fini del presente allegato, i conducenti sono classificati  in
    due gruppi: 
        - Gruppo 1: conducenti di veicoli delle categorie AM,  A,  A1,A2,
    B1, B, e BE. 
        - Gruppo 2: conducenti di veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E,
    D, DE, D1 e D1E nonche' i titolari  di  certificato  di  abilitazione
    professionale di tipo KA e KB, giusta il disposto di cui all'articolo
    311, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. 
        A. REQUISITI VISIVI 
        A. 1. Il  candidato  al  conseguimento  della  patente  di  guida
    (ovvero chi deve rinnovarla o ha  l'obbligo  di  revisione  ai  sensi
    dell'art. 128 del  codice  della  strada)  deve  sottoporsi  a  esami
    appropriati per accertare  la  compatibilita'  delle  sue  condizioni
    visive con la guida di veicoli a motore. Dovranno essere valutati con
    particolare  attenzione:  acutezza  visiva,  campo  visivo,   visione
    crepuscolare, sensibilita' all'abbagliamento e al contrasto, diplopia
    e altre funzioni visive che possono compromettere la guida sicura. Se
    c'e' motivo di dubitare  che  la  sua  vista  non  sia  adeguata,  il
    candidato deve essere esaminato dalla Commissione Medica Locale. 
        A.2. Per i conducenti appartenenti al gruppo 1 che non soddisfano
    le norme riguardanti il campo visivo e l'acutezza visiva, il rilascio
    della patente puo' essere  autorizzato  da  parte  della  Commissione
    medica locale in "casi eccezionali", correlati alla situazione visiva
    del conducente, ponendo limitazioni riguardo alla  guida.  In  questi
    casi il conducente deve essere sottoposto a visita dalla  Commissione
    che  verifica,  avvalendosi  di  accertamenti  da  parte  di   medico
    specialista oculista anche l'assenza di altre patologie  che  possono
    pregiudicare  la   funzione   visiva,   fra   cui   la   sensibilita'
    all'abbagliamento,   al   contrasto,   la    visione    crepuscolare,
    eventualmente  avvalendosi  anche  di  prova  pratica  di  guida  .La
    documentazione sanitaria inerente agli accertamenti posti a base  del
    giudizio espresso dovra' restare agli atti per almeno cinque anni. 
        A.3. Gruppo 1 
        A.3.1. Il candidato al rilascio o al  rinnovo  della  patente  di
    guida deve possedere un'acutezza visiva binoculare complessiva, anche
    con correzione ottica, se ben tollerata, di almeno 0,7, raggiungibile
    sommando l'acutezza visiva posseduta da entrambi gli  occhi,  purche'
    il visus nell'occhio che vede peggio non sia inferiore a 0,2 . 
        A.3.2. Il campo visivo binoculare posseduto deve  consentire  una
    visione in orizzontale di almeno 120 gradi,  con  estensione  di  non
    meno di 50 gradi verso destra o verso sinistra e di  20  gradi  verso
    l'alto e verso il basso. Non devono essere  presenti  difetti  in  un
    raggio di 20 gradi rispetto all'asse centrale,  inoltre  deve  essere
    posseduta una  visione  sufficiente  in  relazione  all'illuminazione
    crepuscolare, un idoneo tempo di recupero dopo  abbagliamento  e  un'
    idonea sensibilita' al contrasto, in caso di  insufficienza  di  tali
    due ultime funzioni la Commissione medica locale puo' autorizzare  la
    guida solo alla luce diurna. 
        A.3.3. Qualora sia rilevata o dichiarata una malattia degli occhi
    progressiva, la patente di guida puo' essere rilasciata  o  rinnovata
    dalla Commissione con validita' limitata nella durata e se  del  caso
    con limitazione per la guida notturna ,avvalendosi di  consulenza  da
    parte di medico specialista oculista. 
        A.3.4. Il candidato al rilascio o al  rinnovo  della  patente  di
    guida monocolo, organico o  funzionale,  deve  possedere  un'acutezza
    visiva di non meno 0,8, raggiungibile anche con lente  correttiva  se
    ben tollerata.  Il  medico  monocratico  deve  certificare  che  tale
    condizione  di  vista  monoculare  esiste  da  un  periodo  di  tempo
    sufficientemente lungo (almeno sei mesi) da consentire  l'adattamento
    del  soggetto  e  che  il  campo  visivo  consenta  una  visione   in
    orizzontale di almeno 120 gradi e di  non  meno  di  60  gradi  verso
    destra o verso sinistra e di 25 gradi verso l'alto e 30  gradi  verso
    il basso. 
        Non devono essere presenti difetti  in  un  raggio  di  30  gradi
    rispetto all'asse centrale, inoltre deve essere posseduta una visione
    sufficiente  in  relazione  all'illuminazione  crepuscolare  e   dopo
    abbagliamento con idoneo tempo di recupero e idonea  sensibilita'  al
    contrasto, tali condizioni devono essere opportunamente verificate. 
        Nel caso in cui  uno  o  piu'  requisiti  non  sono  presenti  il
    giudizio  viene  demandato  alla  Commissione  medica   locale   che,
    avvalendosi di consulenza da parte di  medico  specialista  oculista,
    valuta con estrema  cautela  se  la  patente  di  guida  puo'  essere
    rilasciata o rinnovata, eventualmente con  validita'  limitata  nella
    durata e se del caso con limitazione per la guida notturna. 
        A.3.5. A seguito di  diplopia  sviluppata  recentemente  o  della
    perdita  improvvisa  della  visione  in  un  occhio,  ai   fini   del
    raggiungimento di un adattamento adeguato non e'  consentito  guidare
    per un congruo periodo  di  tempo,da  valutare  da  parte  di  medico
    specialista oculista; trascorso tale periodo, la  guida  puo'  essere
    autorizzata dalla Commissione medica locale, acquisito il  parere  di
    un medico specialista oculista,  eventualmente  con  prescrizione  di
    validita' limitata nella durata e se del caso con limitazione per  la
    guida notturna. 
        A.4. Gruppo 2 
        A.4.1. Il candidato al rilascio o al  rinnovo  della  patente  di
    guida deve possedere una visione binoculare con  un'acutezza  visiva,
    se del caso raggiungibile con lenti correttive,  di  almeno  0,8  per
    l'occhio piu' valido e di almeno 0,4 per l'occhio meno valido. Se per
    ottenere i valori di 0,8 e  0,4  sono  utilizzate  lenti  correttive,
    l'acutezza visiva minima (0,8 e 0,4) deve essere ottenuta o  mediante
    correzione per mezzo di lenti a tempiale con  potenza  non  superiore
    alle otto diottrie  come  equivalente  sferico  o  mediante  lenti  a
    contatto anche con potere diottrico  superiore.  La  correzione  deve
    risultare ben tollerata 
        A.4.2. Il campo  visivo  orizzontale  binoculare  posseduto  deve
    essere di almeno 160 gradi, con estensione di 80 gradi verso sinistra
    e verso destra e di 25 gradi verso l'alto e 30 verso  il  basso.  Non
    devono essere presenti binocularmente difetti  in  un  raggio  di  30
    gradi rispetto all'asse centrale. 
        A.4.3. La patente di guida non deve essere rilasciata o rinnovata
    al candidato o al conducente che presenta  significative  alterazioni
    della visione crepuscolare e della sensibilita' al  contrasto  e  una
    visione non sufficiente dopo abbagliamento, con tempo di recupero non
    idoneo anche nell'occhio con risultato migliore o diplopia. 
        A seguito della perdita della visione da un  occhio  o  di  gravi
    alterazioni delle altre funzioni visive che permettevano  l'idoneita'
    alla guida o di insorgenza di  diplopia  deve  essere  prescritto  un
    periodo di adattamento adeguato, non inferiore a sei mesi, in cui non
    e' consentito guidare. Trascorso tale periodo la  Commissione  medica
    locale, acquisito il parere di un medico  specialista  oculista  puo'
    consentire la guida con eventuali prescrizioni e limitazioni. 
        B. AFFEZIONI CARDIOVASCOLARI 
        Le affezioni che possono esporre il conducente o il candidato  al
    rilascio o al rinnovo di  una  patente  di  guida  a  una  improvvisa
    menomazione del suo sistema cardiovascolare, tale  da  provocare  una
    repentina alterazione  delle  funzioni  cerebrali,  costituiscono  un
    pericolo per la sicurezza stradale. 
        B.1. Gruppo 1 
        B.1.1.La patente di guida non  deve  essere  ne'  rilasciata  ne'
    rinnovata al candidato colpito da gravi disturbi del ritmo cardiaco. 
        B.1.2.La patente di guida puo' essere rilasciata o  rinnovata  al
    candidato o conducente portatore di uno stimolatore cardiaco,  previo
    parere di un medico autorizzato e controllo medico regolare. 
        B.1.3.Il  rilascio  o  il  rinnovo  della  patente  di  guida  al
    candidato o conducente colpito da anomalie della  tensione  arteriosa
    deve essere valutato in funzione degli altri dati  dell'esame,  delle
    eventuali complicazioni associate e del  pericolo  che  esse  possono
    costituire per la sicurezza della circolazione. 
        B.1.4.In generale, la  patente  di  guida  non  deve  essere  ne'
    rilasciata ne' rinnovata al candidato o conducente colpito da  angina
    pectoris che si manifesti in  stato  di  riposo  o  di  emozione.  Il
    rilascio  o  il  rinnovo  della  patente  di  guida  al  candidato  o
    conducente  che  sia  stato  colpito  da  infarto  del  miocardio  e'
    subordinato al parere di un medico autorizzato e, se necessario, a un
    controllo medico regolare. 
        B.2. Gruppo 2 
          
        B.2.5.L'autorita' medica  competente  tiene  in  debito  conto  i
    rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei  veicoli  che
    rientrano nella definizione di tale gruppo. 
        C. DIABETE MELLITO 
        Nelle  disposizioni  per  "ipoglicemia  grave"  si   intende   la
    condizione in cui e' necessaria  l'assistenza  di  un'altra  persona,
    mentre per "ipoglicemia ricorrente" si intende la  manifestazione  in
    un periodo  di  12  mesi  di  una  seconda  ipoglicemia  grave.  Tale
    condizione e' riconducibile esclusivamente a patologia  diabetica  in
    trattamento con farmaci che possono indurre ipoglicemie  gravi,  come
    l'insulina o farmaci orali "insulino-stimolanti" come sulfaniluree  e
    glinidi. 
        C.1. Gruppo 1 
        C.1.1. L'accertamento dei requisiti per il rilascio o il  rinnovo
    della patente di guida del candidato  o  del  conducente  affetto  da
    diabete mellito e' effettuato dal medico monocratico di cui al  comma
    2 dell'articolo 119 del codice della strada, previa acquisizione  del
    parere   di   un   medico   specialista   in   diabetologia   o   con
    specializzazione equipollente (ai sensi del D.M. 30  gennaio  1998  e
    successive modifiche e integrazioni.) operante  presso  le  strutture
    pubbliche o private accreditate e convenzionate. 
        C.1.2. In caso di presenza di comorbilita' o di gravi complicanze
    che possono pregiudicare la  sicurezza  alla  guida  il  giudizio  di
    idoneita' e' demandato alla Commissione medica locale. 
        In caso di trattamento  farmacologico  con  farmaci  che  possono
    indurre una ipoglicemia grave  il  candidato  o  il  conducente  puo'
    essere dichiarato idoneo alla guida di veicoli del gruppo 1 fino a un
    periodo massimo di 5  anni,  nel  rispetto  dei  limiti  previsti  in
    relazione all'eta'. 
        C.1.3. La patente di guida non deve  essere  ne'  rilasciata  ne'
    rinnovata al candidato o al conducente affetto da diabete mellito che
    soffre di ipoglicemia grave e ricorrente o  di  un'alterazione  dello
    stato di coscienza per ipoglicemia. Il candidato o conducente affetto
    da diabete mellito deve  dimostrare  di  comprendere  il  rischio  di
    ipoglicemia e di controllare in modo adeguato la sua condizione. 
        C.1.4. Per i candidati o conducenti affetti da diabete mellito in
    trattamento  solo  dietetico,  o  con  farmaci   che   non   inducono
    ipoglicemie gravi, come metformina, inibitori  dell'alfa-glicosidasi,
    glitazoni, analoghi o mimetici del GLP-1,  inibitori  del  DPP-IV  in
    monoterapia o in associazione tra loro, il limite massimo  di  durata
    di validita' della patente di guida, in assenza  di  complicanze  che
    interferiscano con la  sicurezza  alla  guida,  puo'  essere  fissato
    secondo i normali limiti di legge previsti in relazione all'eta'. 
        C.2. Gruppo 2 
        C.2.1. In caso di trattamento con  farmaci  che  possano  indurre
    ipoglicemie gravi, (come insulina, e farmaci orali come  sulfaniluree
    e glinidi,) l'accertamento dei requisiti per il rilascio o il rinnovo
    della patente di guida del gruppo 2 da parte della Commissione medica
    locale, a candidati  o  conducenti  affetti  da  diabete  mellito  e'
    effettuato  avvalendosi  di  consulenza  da  parte   di   un   medico
    specialista in diabetologia o specializzazione equipollente (ai sensi
    del D.M. 30 gennaio 1998  e  successive  modifiche  e  integrazioni.)
    operante presso  le  strutture  pubbliche  o  private  accreditate  e
    convenzionate , che possa attestare le seguenti condizioni: 
        a)  assenza  di  crisi  di  ipoglicemia  grave  nei  dodici  mesi
    precedenti; 
        b) il conducente risulta pienamente cosciente dei rischi connessi
    all'ipoglicemia; 
        c) il conducente ha dimostrato di controllare in modo adeguato la
    sua condizione,  monitorando  il  livello  di  glucosio  nel  sangue,
    secondo il piano di cura; 
        d) il conducente ha dimostrato di comprendere i  rischi  connessi
    all'ipoglicemia; 
        e) assenza di gravi complicanze connesse al diabete  che  possano
    compromettere la sicurezza alla guida. 
        In questi casi, la patente di  guida  puo'  essere  rilasciata  o
    confermata di validita' per un periodo massimo di tre anni o  per  un
    periodo inferiore in relazione all'eta'. 
        C.2.2. Per i candidati o conducenti affetti da diabete mellito in
    trattamento  solo  dietetico,  o  con  farmaci   che   non   inducono
    ipoglicemie gravi, come metformina, inibitori  dell'alfa-glicosidasi,
    glitazoni, analoghi o mimetici del GLP-1,  inibitori  del  DPP-IV  in
    monoterapia o in associazione tra loro, il limite massimo  di  durata
    della patente di guida, in assenza di complicanze che  interferiscano
    con la sicurezza alla guida, puo' essere fissato  secondo  i  normali
    limiti di legge previsti in relazione all'eta'. 
        C.2.3. In caso di crisi di ipoglicemia grave nelle ore di veglia,
    anche  al  di  fuori  delle  ore  di  guida,  ricorre  l'obbligo   di
    segnalazione all'Ufficio Motorizzazione civile,  per  l'adozione  del
    provvedimento di cui all'articolo 128 del codice della strada. 
        C.2.4. In caso di modifiche della terapia  farmacologica  durante
    il periodo di validita' della patente di  guida  di  veicoli  sia  di
    Gruppo 1 che di Gruppo 2, con aggiunta di farmaci che possono indurre
    ipoglicemia grave (insulina o farmaci orali "insulino-stimolanti"come
    sulfaniluree  o   glinidi);   ricorre   l'obbligo   di   segnalazione
    all'Ufficio Motorizzazione civile per l'adozione del provvedimento di
    cui all'articolo 128 del Codice della strada . 
        D. EPILESSIA 
        D.1. Le crisi epilettiche o le altre alterazioni improvvise dello
    stato di coscienza costituiscono un pericolo grave per  la  sicurezza
    stradale allorche' sopravvengono al momento della guida di un veicolo
    a motore. La valutazione pertanto dovra' essere fatta con particolare
    attenzione da parte della Commissione medica locale. 
        Per "epilessia" si intende il manifestarsi di due  o  piu'  crisi
    epilettiche non provocate, a distanza di meno di  cinque  anni  l'una
    dall'altra. 
        Per "crisi epilettica provocata" si intende una  crisi  scatenata
    da una causa identificabile e potenzialmente evitabile. 
        D.2. Una persona che ha una crisi epilettica iniziale o isolata o
    perde conoscenza deve essere dissuasa dalla guida.  E'  richiesto  il
    parere di uno specialista in neurologia o in disciplina equipollente,
    (ai  sensi  del  D.M.  30  gennaio  1998  e  successive  modifiche  e
    integrazioni.) che deve specificare il periodo di  interdizione  alla
    guida. 
        D.3.  E'  estremamente  importante   identificare   la   sindrome
    epilettica  specifica  per  valutare  correttamente  il  livello   di
    sicurezza rappresentato dal soggetto durante la  guida  (compreso  il
    rischio di ulteriori crisi) e definire la terapia piu'  adeguata.  La
    valutazione deve essere effettuata da uno specialista in neurologia o
    in disciplina equipollente (ai sensi  del  D.M.  30  gennaio  1998  e
    successive modifiche e integrazioni.). 
        D.4. Le persone che  sono  considerate  clinicamente  guarite  su
    certificazione  rilasciata  da  uno  specialista  in  neurologia   (o
    disciplina equipollente) e non hanno presentato crisi epilettiche  da
    almeno 10 anni in assenza di trattamento farmacologico non sono  piu'
    soggette a restrizioni o limitazioni. 
        D.5. I soggetti liberi da crisi da almeno 5 anni ma che risultino
    tuttora  in  trattamento  saranno  ancora  sottoposti   a   controlli
    periodici da parte della Commissione medica locale che stabilira'  la
    durata del periodo di idoneita' dopo aver acquisito la certificazione
    emessa dallo specialista in neurologia o disciplina equipollente. Per
    i soggetti liberi da crisi da almeno 10 anni ma ancora in trattamento
    non e' previsto il conseguimento/rinnovo della patente del gruppo 2. 
        D.6. Tutta la documentazione sanitaria dovra' restare  agli  atti
    della Commissione medica locale per almeno dieci anni . 
        D.7. Gruppo 1 
        D.7.1. La patente di guida di un  conducente  con  epilessia  del
    gruppo 1 deve essere oggetto di attenta valutazione  da  parte  della
    Commissione medica locale finche' l'interessato non  abbia  trascorso
    un periodo di cinque anni  senza  crisi  epilettiche  in  assenza  di
    terapia. 
        I soggetti affetti da epilessia non soddisfano i criteri per  una
    patente di guida senza restrizioni. Vi e' obbligo di segnalazione, ai
    fini delle limitazioni al rilascio o  della  revisione  di  validita'
    della patente di guida, all'Ufficio della Motorizzazione  civile  dei
    soggetti affetti da epilessia da parte di Enti o Amministrazioni  che
    per motivi  istituzionali  di  ordine  amministrativo  previdenziale,
    assistenziale o assicurativo abbiano accertato  l'esistenza  di  tale
    condizione (per esenzione dalla spesa  sanitaria,  riconoscimento  di
    invalidita' civile, accertamenti dei servizi medico legali, ecc ) . 
        D.7.2. Crisi epilettica provocata: il candidato che ha avuto  una
    crisi  epilettica  provocata  a  causa  di  un   fattore   scatenante
    identificabile, con scarsa probabilita' che  si  ripeta  al  volante,
    puo'  essere  dichiarato  idoneo  alla  guida  su  base  individuale,
    subordinatamente a un parere neurologico (se  del  caso,  l'idoneita'
    deve  essere  certificata  tenendo  conto   degli   altri   requisiti
    psicofisici  richiesti  dalle  norme  vigenti,  con  riferimento,  ad
    esempio, all'uso di alcol o ad altri fattori di morbilita'). 
        D.7.3. Prima o unica crisi epilettica non provocata: il candidato
    che ha avuto una prima crisi epilettica  non  provocata  puo'  essere
    dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di sei mesi senza crisi,
    a  condizione  che  sia  stata  effettuata  una  valutazione   medica
    specialistica appropriata. Il periodo di osservazione  dovra'  essere
    protratto finche' l'interessato non abbia  trascorso  un  periodo  di
    cinque anni senza crisi epilettiche. 
        D.7.4. Altra perdita di conoscenza: la perdita di conoscenza deve
    essere valutata in base al rischio di ricorrenza durante la guida. 
        D.7.5. Epilessia:  il  conducente  o  il  candidato  puo'  essere
    dichiarato  idoneo  alla  guida  dopo  un  periodo,   documentato   e
    certificato da parte dello specialista neurologo, di  un  anno  senza
    ulteriori crisi. 
        D.7.6 Crisi esclusivamente durante il sonno: il  candidato  o  il
    conducente che soffre di crisi esclusivamente durante il  sonno  puo'
    essere dichiarato idoneo alla guida a condizione che il  manifestarsi
    delle crisi sia stato osservato  per  un  periodo  non  inferiore  al
    periodo senza crisi previsto per l'epilessia ( un anno ). In caso  di
    attacchi/crisi durante la veglia, e' richiesto un periodo di un  anno
    senza ulteriori manifestazioni prima del rilascio  della  patente  di
    guida (cfr. "Epilessia"). 
        D.7.7. Crisi senza effetti  sullo  stato  di  coscienza  o  sulla
    capacita'  di  azione:  il  candidato  o  il  conducente  che  soffre
    esclusivamente di crisi a proposito delle quali e' dimostrato che non
    incidono sullo stato di  coscienza  e  che  non  causano  incapacita'
    funzionale, puo' essere dichiarato idoneo alla guida a condizione che
    il manifestarsi delle crisi sia stato osservato per  un  periodo  non
    inferiore al periodo senza crisi previsto per l'epilessia (un  anno).
    In caso di attacchi/crisi di natura diversa, e' richiesto un  periodo
    di un anno senza ulteriori manifestazioni prima  del  rilascio  della
    patente di guida (cfr. "Epilessia"). 
        D.7.8 Crisi dovute a modificazioni o a  riduzioni  della  terapia
    antiepilettica per decisione del  medico:  al  paziente  puo'  essere
    raccomandato di non guidare per un periodo di  sei  mesi  dall'inizio
    del periodo di sospensione del trattamento. In caso di crisi  che  si
    manifestano nel  periodo  in  cui  il  trattamento  medico  e'  stato
    modificato o sospeso per  decisione  del  medico,  il  paziente  deve
    essere sospeso dalla guida per tre mesi se  il  trattamento  efficace
    precedentemente applicato viene nuovamente applicato. 
        D.7.9. Dopo un intervento chirurgico per curare  l'epilessia:  il
    conducente o il candidato puo' essere dichiarato  idoneo  alla  guida
    dopo  un  periodo,  documentato  e   certificato   da   parte   dello
    specialista, di un anno senza ulteriori crisi. 
        D.8. Gruppo 2 
        D.8.1. Il candidato non deve assumere farmaci antiepilettici  per
    tutto il prescritto periodo di dieci anni senza  crisi.  Deve  essere
    stato effettuato un controllo medico appropriato con un  approfondito
    esame neurologico che non ha rilevato alcuna  patologia  cerebrale  e
    alcuna attivita' epilettiforme all'elettroencefalogramma (EEG). 
        D.8.2. Crisi epilettica provocata: Il candidato che ha avuto  una
    crisi  epilettica  provocata  a  causa  di  un   fattore   scatenante
    identificabile con scarsa  probabilita'  di  ripetizione  durante  la
    guida puo' essere dichiarato idoneo alla guida  su  base  individuale
    per  veicoli  ad  uso  privato  e   non   per   trasporto   terzi   ,
    subordinatamente a un parere neurologico. Dopo  l'episodio  acuto  e'
    opportuno eseguire un EEG e un esame neurologico adeguato. 
        Un  soggetto  con  una  lesione  strutturale  intracerebrale  che
    presenta un rischio accresciuto di crisi  non  deve  guidare  veicoli
    appartenenti al gruppo  2  (se  del  caso,  l'idoneita'  deve  essere
    certificata tenendo conto degli altri requisiti psicofisici richiesti
    dalle norme vigenti, con riferimento, ad esempio, all'uso di alcol  o
    ad altri fattori di morbilita'). 
        D.8.3. Prima o unica crisi epilettica non provocata: il candidato
    che ha avuto una prima crisi epilettica  non  provocata  puo'  essere
    dichiarato idoneo alla guida dopo un  periodo  di  dieci  anni  senza
    ulteriori  crisi  senza  il  ricorso  a  farmaci  antiepilettici,   a
    condizione  che  sia  stata   effettuata   una   valutazione   medica
    specialistica appropriata. 
        D.8.4. Altra perdita di conoscenza: la perdita di conoscenza deve
    essere valutata in base al rischio di ricorrenza durante la guida (se
    del caso, l'idoneita' deve essere  certificata  tenendo  conto  degli
    altri  requisiti  psicofisici  richiesti  dalle  norme  vigenti,  con
    riferimento, ad esempio, all'uso di  alcol  o  ad  altri  fattori  di
    morbilita'). 
        D.8.5. Epilessia:  devono  trascorrere  dieci  anni  senza  crisi
    epilettiche, senza l'assunzione di  farmaci  antiepilettici  e  senza
    alcuna attivita' epilettiforme  all'elettroencefalogramma  (EEG).  La
    stessa regola  si  applica  anche  in  caso  di  epilessia  dell'eta'
    pediatrica. In  questi  casi  la  Commissione  dovra'  stabilire  una
    validita' limitata che non potra' essere superiore a due anni. 
        Determinati disturbi (per esempio malformazione arterio-venosa  o
    emorragia intracerebrale) comportano un aumento del rischio di crisi,
    anche se le crisi non si sono  ancora  verificate.  In  una  siffatta
    situazione ai fini del rilascio della patente di guida la Commissione
    medica locale dovra' attentamente valutare tale  rischio,  stabilendo
    un opportuno periodo di verifica, con validita' della possibilita' di
    guidare non superiore a 2 anni ove non diversamente disposto. 
        E. ALCOOL 
        Il consumo di alcool costituisce un pericolo  importante  per  la
    sicurezza stradale. Tenuto conto  della  gravita'  del  problema,  si
    impone una grande vigilanza sul piano medico. 
        E.1. Gruppo 1 
        La patente di guida non deve essere rilasciata ne'  rinnovata  al
    candidato  o  conducente  che  si  trovi  in  stato   di   dipendenza
    dall'alcool o che non  possa  dissociare  la  guida  dal  consumo  di
    alcool. La patente di guida puo' essere  rilasciata  o  rinnovata  al
    candidato o conducente che si sia  trovato  in  stato  di  dipendenza
    dall'alcool, al termine di un periodo constatato di astinenza, previa
    valutazione della Commissione medica locale. 
          
        E.2. Gruppo 2 
        La Commissione medica locale tiene in debito conto e  valuta  con
    estrema severita' i rischi e pericoli  addizionali  connessi  con  la
    guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.  La
    validita' della patente, in questi casi non puo' essere  superiore  a
    due anni. 
         F. SOSTANZE PSICOTROPE, STUPEFACENTI E MEDICINALI 
        F.1. Uso di sostanze psicotrope o stupefacenti. 
         La patente di guida non deve essere rilasciata ne' rinnovata  al
    candidato o conducente  che  faccia  uso  di  sostanze  psicotrope  o
    stupefacenti, qualunque sia la categoria di patente richiesta. 
        F.2. Abuso o consumo abituale di medicinali. 
        F.2.1. Gruppo 1 
        La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne'  rinnovata
    al candidato  o  conducente  che  abusi  o  faccia  uso  abituale  di
    qualsiasi medicinale o associazione di medicinali nel caso in cui  la
    quantita' assunta sia tale  da  avere  influenza  sull'abilita'  alla
    guida. La relativa valutazione della  sussistenza  dei  requisiti  di
    idoneita' psicofisica per la guida di veicoli a motore  e'  demandata
    alla Commissione medica locale. 
        F.2.2. Gruppo 2 
        La Commissione medica locale tiene in debito conto e  valuta  con
    estrema severita' i rischi e pericoli  addizionali  connessi  con  la
    guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.  La
    validita' della patente, in questi casi non puo' essere  superiore  a
    due anni. 
        G. TURBE PSICHICHE 
        G.1. Gruppo 1 
        La patente di guida  non  e'  ne'  rilasciata  ne'  rinnovata  al
    candidato o conducente: 
        - colpito da turbe  psichiche  gravi  congenite  o  acquisite  in
    seguito a malattie, traumi o interventi neurochirurgici; 
        - colpito da ritardo mentale grave; 
        - colpito da turbe del comportamento gravi della senescenza o  da
    turbe gravi della  capacita'  di  giudizio,  di  comportamento  e  di
    adattamento connessi con la personalita' salvo nel  caso  in  cui  la
    domanda  sia  sostenuta  dal  parere  di  un  medico  autorizzato  ed
    eventualmente sottoposta a un controllo medico regolare 
        salvo i casi che la commissione medica locale  puo'  valutare  in
    modo diverso avvalendosi, se del caso della consulenza  specialistica
    presso strutture pubbliche. 
        G.2. Gruppo 2 
        La Commissione medica locale tiene in debito conto e  valuta  con
    estrema severita' i rischi o pericoli  addizionali  connessi  con  la
    guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.  La
    validita' della patente, in questi casi non puo' essere  superiore  a
    due anni.  
    
            
          
                                                              Allegato IV 
     
                                                  (previsto dall'art. 23) 
     
        NORME MINIME PER GLI ESAMINATORI DELLE PROVE PRATICHE DI GUIDA 
     
        1. Competenze richieste all'esaminatore di guida 
        1.1. La persona autorizzata a condurre su  un  veicolo  a  motore
    valutazioni pratiche della prestazione di un candidato deve avere  le
    nozioni, le capacita' e le conoscenze relative alle materie  elencate
    nei punti da 1.2. a 1.6. 
        1.2. Le competenze dell'esaminatore devono essere pertinenti alla
    valutazione   della   prestazione   del    candidato    che    aspira
    all'ottenimento della categoria di patente di guida per  cui  l'esame
    e' sostenuto. 
        1.3. Nozioni e conoscenze relative alla guida e valutazione: 
        - teoria del comportamento al volante; 
        - guida previdente e prevenzione degli incidenti; 
        - programma su cui vertono i parametri degli esami di guida; 
        - requisiti dell'esame di guida; 
        - pertinente legislazione relativa  alla  circolazione  stradale,
    incluse la legislazione pertinente dell'UE e quella  nazionale  e  le
    linee guida interpretative; 
        - teoria e tecniche di valutazione; 
        - guida prudente. 
        1.4. Capacita' di valutazione: 
        - capacita' di osservare accuratamente, controllare e valutare la
    prestazione globale del candidato, segnatamente: 
        - il  riconoscimento  corretto  e  complessivo  delle  situazioni
    pericolose; 
        - l'accurata determinazione della causa e del  probabile  effetto
    di tali situazioni; 
        - il raggiungimento  di  competenze  e  il  riconoscimento  degli
    errori; 
        - l'uniformita' e la coerenza della valutazione; 
        - assimilare le informazioni velocemente ed estrapolare  i  punti
    fondamentali; 
        - prevedere,  individuare  i  problemi  potenziali  e  sviluppare
    strategie per affrontarli; 
        - fornire un feedback tempestivo e costruttivo. 
        1.5. Capacita' personali di guida: 
        - La persona autorizzata a fungere  da  esaminatore  nelle  prove
    pratiche per una categoria di patente di guida deve essere  in  grado
    di guidare ad  un  livello  appropriatamente  elevato  tale  tipo  di
    veicolo a motore. 
        1.6. Qualita' del servizio: 
        - stabilire e comunicare cio' che il  candidato  puo'  aspettarsi
    durante l'esame; 
        - comunicare chiaramente, scegliendo il contenuto, lo stile ed il
    linguaggio adatti agli interlocutori e al contesto  e  affrontare  le
    richieste dei candidati; 
        - fornire un feedback chiaro sul risultato dell'esame; 
        - trattare i candidati con rispetto e senza discriminazione. 
        1.7. Nozioni della tecnica e della fisica dei veicoli: 
        - conoscenza della tecnica dei veicoli come  sterzo,  pneumatici,
    freni, luci, specialmente per i motocicli e i veicoli pesanti; 
        - sicurezza di carico; 
        - conoscenza delle  caratteristiche  fisiche  del  veicolo,  come
    velocita', attrito, dinamica, energia. 
        1.8. Guida attenta ai consumi e rispettosa dell'ambiente 
        2. Condizioni generali 
        2.1. Un esaminatore di guida per la patente di categoria AM,  A1,
    A2, A, B1e B: 
        a) deve essere titolare di una patente di guida di categoria B da
    almeno 3 anni; 
        b) deve avere compiuto almeno 23 anni di eta'; 
        c) deve aver superato la formazione iniziale prevista al punto  3
    del  presente  allegato  e,  in  seguito,  essersi  conformato   alle
    disposizioni del punto 4 del presente allegato per quanto riguarda la
    garanzia di qualita' e la formazione continua; 
        d) deve  aver  ultimato  un'istruzione  professionale  che  porti
    almeno al completamento del livello 3 come definito  dalla  decisione
    85/368/CEE  del  Consiglio,  del  16  luglio  1985,   relativa   alla
    corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale  tra  gli
    Stati membri delle Comunita' europee; 
        e)  non  puo'  lavorare  contemporaneamente  come  insegnante   o
    istruttore di guida in una scuola guida. 
        2.2.  Un  esaminatore  di  guida  per  le  patenti  delle   altre
    categorie: 
        a)  deve  essere  titolare  di  una   patente   della   categoria
    corrispondente  a  quella  per  la  quale   svolge   l'attivita'   di
    esaminatore; 
        b) deve aver superato la formazione iniziale prevista al punto  3
    del  presente  allegato  e,  in  seguito,  essersi  conformato   alle
    disposizioni del punto 4 del presente allegato per quanto riguarda la
    garanzia di qualita' e la formazione continua; 
        c) deve essere stato esaminatore  di  guida  per  la  patente  di
    categoria B e aver esercitato tale funzione per almeno  tre  anni;  a
    tale durata si puo' derogare a condizione che l'esaminatore; 
        - dimostri di possedere un'esperienza di guida di  almeno  cinque
    anni nella categoria interessata; 
        d) deve aver completato  un'istruzione  professionale  che  porti
    almeno al completamento del livello3 come  definito  dalla  decisione
    85/368/CEE; 
        e)  non  puo'  lavorare  contemporaneamente  come  insegnante   o
    istruttore di guida in una scuola guida. 
        3. Qualifica iniziale 
        3.1. Formazione iniziale 
        3.1.1 Prima che una persona possa fungere  da  esaminatore  nelle
    prove  di  guida,  essa  deve  frequentare  un  corso  di  formazione
    iniziale, i cui contenuti e procedure sono disciplinati  con  decreto
    del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo
    121, comma 5-bis,  del  Codice  della  strada,  come  introdotto  dal
    presente decreto legislativo, in modo da possedere le  competenze  di
    cui al punto1. 
        3.2. Esami 
        3.2.1. Al termine della  formazione  iniziale,  il  candidato  al
    conseguimento dell'abilitazione di esaminatore nelle prove  di  guida
    deve superare un esame finale,  i  cui  contenuti  e  procedure  sono
    definiti  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
    trasporti di cui di cui all'articolo 121,  comma  5-bis,  del  Codice
    della strada,  come  introdotto  dal  presente  decreto  legislativo.
    L'esame e' inteso intese  a  valutare,  in  un  modo  pedagogicamente
    adeguato, le competenze della  persona  ai  sensi  del  punto  1,  in
    particolare del punto 1.4. La procedura d'esame deve comprendere  sia
    una componente teorica sia una componente pratica. Se  del  caso,  si
    puo' fare ricorso ad una valutazione informatizzata. 
        4. Garanzia di qualita' e formazione continua 
        4.1. Garanzia di qualita' 
        4.1.1. Il Dipartimento per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i
    sistemi informativi e statistici istituisce un sistema di garanzia di
    qualita' per assicurare il mantenimento del livello degli esaminatori
    di guida. 
        4.1.2.  Il  sistema  di  garanzia  di   qualita'   comprende   la
    supervisione degli esaminatori sul lavoro, il loro perfezionamento  e
    riaccreditamento, il loro sviluppo professionale continuo, nonche' la
    valutazione periodica dei risultati degli  esami  di  guida  da  essi
    effettuati, anche sotto il profilo  di  una  valutazione  corretta  e
    coerente. 
        4.1.3. Il Dipartimento per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i
    sistemi informativi e statistici provvede a che ogni esaminatore  sia
    oggetto di un accertamento annuale mediante uso del predetto  sistema
    di garanzia di qualita' di cui al punto 4.1.2. Provvede inoltre a che
    ciascun esaminatore  sia  osservato,  una  volta  ogni  cinque  anni,
    durante l'effettuazione degli esami per un tempo  minimo  complessivo
    di almeno mezza giornata, in modo  da  consentire  l'osservazione  di
    vari esami. In caso di individuazione di problemi sono assunte misure
    correttive. 
        4.1.4. Il soddisfacimento del requisito in materia  di  ispezioni
    con riguardo agli esami per una categoria implica il  soddisfacimento
    di tale requisito per le altre categorie. 
        4.2. Formazione continua 
        4.2.1. Il Dipartimento per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i
    sistemi  informativi  e  statistici  provvede  a  che,  al  fine  del
    mantenimento  dell'abilitazione   all'esercizio   dell'attivita'   di
    esaminatore di guida, gli  stessi  seguano  una  formazione  continua
    minima  a  carattere  periodico  di  quattro  giorni  in  un  periodo
    complessivo di due anni, al fine di: 
        - mantenere e aggiornare le nozioni necessarie e le capacita' per
    effettuare esami; 
        - sviluppare nuove competenze divenute essenziali per l'esercizio
    della loro professione; 
        - garantire che gli  esaminatori  continuino  ad  effettuare  gli
    esami in modo equo ed uniforme; 
        nonche' una formazione continua minima di  almeno  cinque  giorni
    complessivi per periodo di  cinque  anni  al  fine  di  sviluppare  e
    mantenere le necessarie capacita' pratiche di guida. 
        4.2.2. Il Dipartimento per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i
    sistemi informativi e statistici adotta  le  misure  appropriate  per
    garantire che sia prontamente impartita una formazione specifica agli
    esaminatori il cui operato risulti gravemente insoddisfacente secondo
    il sistema di garanzia di qualita' esistente. 
        4.2.3. La formazione continua puo' prendere la forma di  sessioni
    di informazione, formazione in aula,  apprendimento  convenzionale  o
    per via elettronica, e puo' essere  impartita  individualmente  o  in
    gruppo. Essa  puo'  comprendere  qualsiasi  revisione  dei  parametri
    ritenuta opportuna. 
        4.2.4. Gli esaminatori che non abbiano effettuato  esami  per  un
    periodo di 24 mesi devono sottoporsi ad un'adeguata nuova valutazione
    prima di essere autorizzati ad effettuare esami di  guida.  La  nuova
    valutazione puo' essere eseguita nel quadro del requisito di  cui  al
    punto 4.2.1. 
    
            
          
                                                               Allegato V 
     
                                                  (previsto dall'art. 23) 
     
     REQUISITI MINIMI PER LA PROVA DI CAPACITA' E  COMPORTAMENTO  DI  CUI
    ALL'ARTICOLO 116, COMMA 3, LETTERA  F),  TERZO  PERIODO,  DEL  CODICE
                                DELLA STRADA 
     
        Per la guida di una combinazione di  veicoli  -  composta  da  un
    autoveicolo, la cui massa massima autorizzata non superi 3500 kg,  ed
    un rimorchio, la cui massa massima autorizzata superi 750 kg  -  tale
    che la massa massima autorizzata di tale combinazione superi  i  3500
    kg ma non i 4250 kg, e' richiesto il  superamento  di  una  prova  di
    capacita' e comportamento su veicolo specifico. 
        Tale prova puo' essere contestuale  alla  prova  di  capacita'  e
    comportamento per il conseguimento di patente di guida  di  categoria
    B,  assorbendone  i   contenuti,   ovvero   puo'   essere   sostenuta
    successivamente da chi sia gia'  titolare  di  patente  di  guida  di
    categoria B. 
        Con  il  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
    trasporti, di cui all'articolo 23, comma  2,  del  presente  decreto,
    sono  disciplinati  i  contenuti  della  prova  di  capacita'  e   di
    comportamento comprendente almeno i seguenti esercizi: accelerazione,
    decelerazione, retromarcia, frenata, spazio  di  frenata,  cambio  di
    corsia, frenata/schivata, oscillazione di un rimorchio, sgancio di un
    rimorchio dal veicolo a motore e riaggancio allo stesso, parcheggio. 
        La prova pratica si svolge su strade pubbliche. 
        La durata della prova non deve essere inferiore a 25 minuti. 
    
            
          
                                                              Allegato VI 
     
                                                  (previsto dall'art. 23) 
     
     REQUISITI MINIMI PER LA FORMAZIONE E L'ESAME DEI CONDUCENTI  PER  LA
           GUIDA DI MOTOCICLI DI CATEGORIA A (ACCESSO PROGRESSIVO) 
     
        La prova teorica sostenuta per il conseguimento della patente  di
    categoria A1 o A2, e' in ogni  caso  idonea  al  conseguimento  delle
    patenti di guida delle categorie A2 o A.  Pertanto,  il  titolare  di
    patente di guida di categoria A1 o  A2  che  intende  conseguire  una
    patente di categoria A2 o A,  sostiene  esclusivamente  la  prova  di
    verifica delle capacita' e dei comportamenti. 
        Con  il  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
    trasporti, di cui all'articolo 23, comma  3,  del  presente  decreto,
    sono disciplinati i contenuti e le procedure della prova di  verifica
    delle  capacita'  e  dei  comportamenti  per  l'accesso  graduale  di
    titolare di patente di categoria A1 o  A2  alle  categorie  A2  o  A,
    assicurando la verifica delle capacita' e dei comportamenti di cui al
    punto 6 dell'allegato II del presente decreto. 
        La prova pratica si svolge su strade  pubbliche  e  su  motocicli
    adeguati alla categoria di patente di  guida  richiesta,  secondo  le
    prescrizioni di cui all'allegato II, punto 5.2. 
        La durata della prova non deve essere inferiore a 25 minuti. 
    
            
          
                                                             Allegato VII 
     
                                                  (previsto dall'art. 25) 
     
    Equipollenza dei titoli di abilitazione  alla  guida,  rilasciati  in
    Italia prima dell'entrata in vigore delle disposizioni  del  presente
    decreto,  alle  categorie  di  patenti   previste   dalla   direttiva
               2006/126/CE come recepita dal medesimo decreto 
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
     
         Le patenti di categoria C, CE, D,  DE,  conseguite  prima  della
    data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  consentono  di
    condurre motocicli di categoria A2 o  A  in  ragione  della  data  di
    conseguimento della patente di categoria B, secondo quanto  riportato
    in tabella. 
    
     
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