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  • Martedì 19 Aprile 2011 10:27
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    Normativa/Nazionale

    adozione nel processo civile e penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

    MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO n. 44 del 21/02/2011

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      MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
    DECRETO 21 febbraio 2011, n. 44

    Regolamento  concernente  le  regole  tecniche  per  l'adozione   nel
    processo   civile   e   nel   processo   penale,   delle   tecnologie
    dell'informazione e della comunicazione, in attuazione  dei  principi
    previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
    modificazioni,  ai  sensi  dell'articolo  4,  commi  1   e   2,   del
    decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,  convertito  nella  legge  22
    febbraio 2010 n. 24. (11G0087) 
    in G.U.R.I. del 18 aprile 2011, n. 89
    

              
                Capo I 

    PRINCIPI GENERALI

     
                         IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
     
                               di concerto con 
     
         IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE 
     
      Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
      Visto l'articolo 4 del decreto-legge  29  dicembre  2009,  n.  193,
    recante «Interventi urgenti in materia di funzionalita'  del  sistema
    giudiziario», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge  22
    febbraio 2010 n.24; 
      Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  "Codice
    dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni; 
      Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
    «Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
    modificazioni; 
      Visti gli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 29 novembre  2008,
    n. 185 recante «Misure urgenti per il sostegno  a  famiglie,  lavoro,
    occupazione e impresa e per ridisegnare  in  funzione  anti-crisi  il
    quadro strategico nazionale», convertito in legge, con modificazioni,
    dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 »; 
      Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio  2001,
    n. 123, recante «Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti
    informatici  e  telematici  nel   processo   civile,   nel   processo
    amministrativo e nel processo dinanzi  alle  sezioni  giurisdizionali
    della Corte dei conti»; 
      Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio  2005,
    n. 68, recante «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della
    posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27  della  legge
    n. 16 gennaio 2003, n. 3»; 
      Visto il decreto del  Ministro  della  giustizia  17  luglio  2008,
    recante «Regole tecnico-operative per l'uso di strumenti  informatici
    e telematici nel processo civile»; 
      Visto il decreto ministeriale 27 aprile 2009 recante «Nuove  regole
    procedurali  relative  alla  tenuta   dei   registri   informatizzati
    dell'amministrazione della giustizia»; 
      Visto il decreto del presidente del consiglio dei ministri 6 maggio
    2009, recante «Disposizioni in materia di rilascio  e  di  uso  della
    casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini»; 
      Rilevata la necessita' di  adottare  le  regole  tecniche  previste
    dall'articolo 4, comma 1, del citato decreto, in  sostituzione  delle
    regole  tecniche  adottate  con  il  decreto  del  Presidente   della
    Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 e con  il  decreto  del  Ministro
    della Giustizia 17 luglio 2008; 
      Acquisito il parere espresso in data 15 luglio 2010 dal Garante per
    la protezione dei dati personali; 
      Acquisito il parere espresso in data 20 luglio 2010 da DigitPA; 
      Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
    consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 novembre  2010
    e quello espresso nell'adunanza del 20 dicembre 2010; 
      Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  in
    data 18 gennaio 2011; 
     
                                 A d o t t a 
     
                          il seguente regolamento: 
     
                                   Art. 1 
     
                           Ambito di applicazione 
     
      1. Il presente decreto stabilisce le regole tecniche per l'adozione
    nel  processo  civile  e  nel  processo   penale   delle   tecnologie
    dell'informazione e della comunicazione  ai  sensi  dell'articolo  4,
    comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella
    legge 22 febbraio 2010 n. 24, recante «Interventi urgenti in  materia
    di funzionalita'  del  sistema  giudiziario»  ed  in  attuazione  del
    decreto  legislativo  7  marzo   2005,   n.   82,   recante   «Codice
    dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni. 
    
            
          
              
                Capo I 

    PRINCIPI GENERALI

                                   Art. 2 
     
                                 Definizioni 
     
      1. Ai fini del presente decreto si intendono per: 
        a)  dominio  giustizia:  l'insieme  delle  risorse   hardware   e
    software, mediante il quale il Ministero della  giustizia  tratta  in
    via informatica e telematica qualsiasi tipo di attivita', di dato, di
    servizio, di comunicazione e di procedura; 
        b)     portale     dei     servizi     telematici:      struttura
    tecnologica-organizzativa   che   fornisce   l'accesso   ai   servizi
    telematici resi disponibili dal dominio giustizia, secondo le  regole
    tecnico-operative riportate nel presente decreto; 
        c) punto  di  accesso:  struttura  tecnologica-organizzativa  che
    fornisce ai soggetti abilitati esterni al dominio giustizia i servizi
    di connessione al portale dei servizi telematici, secondo  le  regole
    tecnico-operative riportate nel presente decreto; 
        d) gestore dei servizi telematici: sistema  informatico,  interno
    al dominio giustizia, che consente l'interoperabilita' tra i  sistemi
    informatici utilizzati dai soggetti abilitati interni, il portale dei
    servizi telematici e il gestore di posta elettronica certificata  del
    Ministero della giustizia; 
        e) posta elettronica certificata: sistema  di  posta  elettronica
    nel  quale  e'  fornita  al   mittente   documentazione   elettronica
    attestante l'invio e la consegna di documenti informatici, di cui  al
    decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; 
        f) identificazione informatica: operazione di identificazione  in
    rete del titolare della  carta  nazionale  dei  servizi  o  di  altro
    dispositivo crittografico, mediante un certificato di autenticazione,
    secondo la definizione di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
    82; 
        g) firma digitale:  firma  elettronica  avanzata,  basata  su  un
    certificato qualificato, rilasciato da un certificatore  accreditato,
    e generata mediante un dispositivo per  la  creazione  di  una  firma
    sicura, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
        h) fascicolo  informatico:  versione  informatica  del  fascicolo
    d'ufficio,  contenente  gli  atti   del   processo   come   documenti
    informatici, oppure le copie informatiche dei medesimi atti,  qualora
    siano stati depositati su supporto  cartaceo,  ai  sensi  del  codice
    dell'amministrazione digitale; 
        i)   codice   dell'amministrazione   digitale   (CAD):    decreto
    legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione
    digitale" e successive modificazioni; 
        l) codice in materia di protezione dei  dati  personali:  decreto
    legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante  "Codice  in  materia  di
    protezione dei dati personali" e successive modificazioni; 
        m) soggetti abilitati:  i  soggetti  abilitati  all'utilizzo  dei
    servizi di consultazione di informazioni e trasmissione di  documenti
    informatici relativi al processo. In particolare si intende per: 
          1) soggetti abilitati interni: i magistrati, il personale degli
    uffici giudiziari e degli UNEP; 
          2) soggetti abilitati esterni:  i  soggetti  abilitati  esterni
    privati e i soggetti abilitati esterni pubblici; 
          3) soggetti abilitati esterni privati: i difensori delle  parti
    private, gli avvocati iscritti negli elenchi speciali, gli esperti  e
    gli ausiliari del giudice; 
          4)  soggetti  abilitati  esterni  pubblici:  gli  avvocati,   i
    procuratori dello Stato e gli  altri  dipendenti  di  amministrazioni
    statali, regionali, metropolitane, provinciali e comunali; 
        n) utente privato: la persona fisica o giuridica, quando opera al
    di fuori dei casi previsti dalla lettera m); 
        o)  certificazione  del  soggetto  abilitato   esterno   privato:
    attestazione di iscrizione all'albo, all'albo speciale,  al  registro
    ovvero di possesso della qualifica che  legittima  l'esercizio  delle
    funzioni professionali e l'assenza di cause ostative all'accesso; 
        p)  certificazione  del  soggetto  abilitato  esterno   pubblico:
    attestazione  di  appartenenza   del   soggetto   all'amministrazione
    pubblica  e  dello  svolgimento  di  funzioni  tali  da   legittimare
    l'accesso; 
        q) specifiche tecniche:  le  disposizioni  di  carattere  tecnico
    emanate, ai sensi dell'articolo 34, dal responsabile  per  i  sistemi
    informativi automatizzati  del  Ministero  della  giustizia,  sentito
    DigitPA  e  il  Garante  per  la  protezione  dei   dati   personali,
    limitatamente ai profili inerenti la protezione dei dati personali; 
        r) spam: messaggi indesiderati; 
        s) software antispam: software studiato e progettato per rilevare
    ed eliminare lo spam; 
        t)  log:  documento  informatico  contenente   la   registrazione
    cronologica  di  una  o  piu'   operazioni   informatiche,   generato
    automaticamente dal sistema informatico; 
        u)   richiesta   di   pagamento   telematico   (RPT):   struttura
    standardizzata che definisce gli elementi necessari a  caratterizzare
    il pagamento e qualifica il versamento con un identificativo univoco,
    nonche' contiene i dati identificativi, variabili secondo il tipo  di
    operazione,  e  una  parte  riservata   per   inserire   informazioni
    elaborabili automaticamente dai sistemi informatici; 
        v) ricevuta telematica (RT): struttura standardizzata,  emessa  a
    fronte di una RPT, che definisce gli elementi necessari a qualificare
    il pagamento e  trasferisce  inalterate  le  informazioni  della  RPT
    relative alla parte riservata; 
        z) identificativo  univoco  di  erogazione  del  servizio  (CRS):
    identifica univocamente una richiesta di erogazione del  servizio  ed
    e' associato alla RPT e alla RT al fine  di  qualificare  in  maniera
    univoca il versamento; 
        aa) prestatore dei servizi di pagamento: gli istituti di credito,
    Poste Italiane e  gli  altri  soggetti  che,  ai  sensi  del  decreto
    legislativo  27  gennaio  2010  n.11  e   successive   modifiche   ed
    integrazioni, mettono a disposizione  strumenti  atti  ad  effettuare
    pagamenti. 
    
            
          
              
                Capo II 

    SISTEMI INFORMATICI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

                                   Art. 3 
     
               Funzionamento dei sistemi del dominio giustizia 
     
      1. I sistemi del dominio giustizia sono strutturati in  conformita'
    al codice dell'amministrazione digitale, alle disposizioni del Codice
    in materia di protezione dei dati personali  e  in  particolare  alle
    prescrizioni in materia di sicurezza dei  dati,  nonche'  al  decreto
    ministeriale emanato a norma dell'articolo 1, comma  1,  lettera  f),
    del decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264. 
      2. Il responsabile per  i  sistemi  informativi  automatizzati  del
    Ministero  della  giustizia  e'  responsabile  dello  sviluppo,   del
    funzionamento e della gestione dei sistemi  informatici  del  dominio
    giustizia. 
      3. I dati sono custoditi in infrastrutture informatiche di  livello
    distrettuale  o  interdistrettuale,  secondo  le  specifiche  di  cui
    all'articolo 34. 
    
            
          
              
                Capo II 

    SISTEMI INFORMATICI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

                                   Art. 4 
     
                 Gestore della posta elettronica certificata 
                        del Ministero della giustizia 
     
      1. Salvo  quanto  previsto  all'articolo  19,  il  Ministero  della
    giustizia si avvale di  un  proprio  servizio  di  posta  elettronica
    certificata    conforme    a    quanto    previsto     dal     codice
    dell'amministrazione digitale. 
      2. Gli indirizzi di  posta  elettronica  certificata  degli  uffici
    giudiziari e degli UNEP, da utilizzare unicamente per  i  servizi  di
    cui al presente decreto, sono  pubblicati  sul  portale  dei  servizi
    telematici e rispettano le specifiche  tecniche  stabilite  ai  sensi
    dell'articolo 34. 
      3. Il Ministero della giustizia garantisce la conservazione dei log
    dei messaggi  transitati  attraverso  il  proprio  gestore  di  posta
    elettronica certificata per cinque anni. 
    
            
          
              
                Capo II 

    SISTEMI INFORMATICI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

                                   Art. 5 
     
                       Gestore dei servizi telematici 
     
      1. Il gestore dei servizi telematici  assicura  l'interoperabilita'
    tra i sistemi informatici utilizzati dai soggetti abilitati  interni,
    il portale dei servizi telematici e il gestore di  posta  elettronica
    certificata del Ministero della giustizia. 
    
            
          
              
                Capo II 

    SISTEMI INFORMATICI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

                                   Art. 6 
     
                       Portale dei servizi telematici 
     
      1. Il portale dei servizi telematici consente  l'accesso  da  parte
    dell'utente privato alle informazioni, ai  dati  e  ai  provvedimenti
    giudiziari secondo quanto previsto dall'articolo  51  del  codice  in
    materia di protezione dei dati personali. 
      2. L'accesso di cui al comma 1 avviene a norma dell'articolo 64 del
    codice dell'amministrazione digitale e secondo le specifiche tecniche
    stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
      3. Il portale dei  servizi  telematici  mette  a  disposizione  dei
    soggetti abilitati esterni i servizi  di  consultazione,  secondo  le
    specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
      4. Il portale dei servizi telematici mette a disposizione i servizi
    di pagamento telematico, secondo  quanto  previsto  dal  capo  V  del
    presente decreto. 
      5. Il portale dei  servizi  telematici  mette  a  disposizione  dei
    soggetti abilitati e degli utenti privati,  in  un'apposita  area,  i
    documenti che  contengono  dati  sensibili  oppure  che  eccedono  le
    dimensioni del messaggio di  posta  elettronica  certificata  di  cui
    all'articolo 13, comma 8, secondo le specifiche tecniche stabilite ai
    sensi dell'articolo 34 e nel rispetto dei requisiti di  sicurezza  di
    cui all'articolo 26. 
      6.  Il  portale  dei  servizi  telematici  consente  accesso  senza
    l'impiego di  apposite  credenziali,  sistemi  di  identificazione  e
    requisiti di legittimazione, alle informazioni ed alla documentazione
    sui  servizi  telematici  del  dominio   giustizia,   alle   raccolte
    giurisprudenziali e alle  informazioni  essenziali  sullo  stato  dei
    procedimenti pendenti, che vengono rese disponibili in forma anonima. 
    
            
          
              
                Capo II 

    SISTEMI INFORMATICI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

                                   Art. 7 
     
                Registro generale degli indirizzi elettronici 
     
      1. Il registro generale degli indirizzi  elettronici,  gestito  dal
    Ministero  della  giustizia,  contiene  i   dati   identificativi   e
    l'indirizzo di posta elettronica certificata dei  soggetti  abilitati
    esterni di cui al comma 3 e degli utenti privati di cui al comma 4. 
      2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi  istituiti  con
    legge dello Stato, il registro generale degli  indirizzi  elettronici
    e' costituito mediante i dati contenuti negli  elenchi  riservati  di
    cui all'articolo 16, comma 7, del Decreto-legge 29 novembre 2008,  n.
    185, convertito nella legge del 28 gennaio  2009  n.  2,  inviati  al
    Ministero della giustizia  secondo  le  specifiche  tecniche  di  cui
    all'articolo 34. 
      3. Per i soggetti abilitati esterni non iscritti negli albi di  cui
    al comma 2, il  registro  generale  degli  indirizzi  elettronici  e'
    costituito  secondo  le  specifiche  tecniche  stabilite   ai   sensi
    dell'articolo 34. 
      4. Per le persone fisiche, quali utenti privati,  che  non  operano
    nelle qualita' di cui ai commi 2 e 3, gli indirizzi sono consultabili
    ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei
    Ministri 6 maggio 2009, secondo le specifiche tecniche  stabilite  ai
    sensi dell'articolo 34. 
      5. Per le imprese, gli indirizzi sono consultabili, senza oneri, ai
    sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre  2008,
    n. 185, convertito nella legge del 28  gennaio  2009  n.  2,  con  le
    modalita' di cui al comma 10  del  medesimo  articolo  e  secondo  le
    specifiche tecniche di cui all'articolo 34. 
      6. Il registro generale degli indirizzi elettronici e'  accessibile
    ai soggetti abilitati mediante le specifiche  tecniche  stabilite  ai
    sensi dell'articolo 34. 
    
            
          
              
                Capo II 

    SISTEMI INFORMATICI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

                                   Art. 8 
     
            Sistemi informatici per i soggetti abilitati interni 
     
      1.  I  sistemi  informatici  del  dominio   giustizia   mettono   a
    disposizione dei soggetti abilitati interni le funzioni di ricezione,
    accettazione e trasmissione dei  dati  e  dei  documenti  informatici
    nonche'  di  consultazione  e  gestione  del  fascicolo  informatico,
    secondo le specifiche di cui all'articolo 34. 
      2. L'accesso dei soggetti abilitati interni e'  effettuato  con  le
    modalita' definite dalle specifiche tecniche di cui all'articolo  34,
    che consentono l'accesso anche dall'esterno del dominio giustizia. 
      3. Nelle specifiche di cui al comma 2 sono disciplinati i requisiti
    di legittimazione e le credenziali di accesso  al  sistema  da  parte
    delle strutture e dei soggetti abilitati interni. 
    
            
          
              
                Capo II 

    SISTEMI INFORMATICI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

                                   Art. 9 
     
          Sistema informatico di gestione del fascicolo informatico 
     
      1. Il Ministero della giustizia gestisce i procedimenti utilizzando
    le tecnologie dell'informazione e della  comunicazione,  raccogliendo
    in un fascicolo informatico gli atti, i documenti, gli  allegati,  le
    ricevute di posta elettronica certificata e i dati  del  procedimento
    medesimo da  chiunque  formati,  ovvero  le  copie  informatiche  dei
    medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo. 
      2. Il sistema di gestione del fascicolo informatico e' la parte del
    sistema  documentale   del   Ministero   della   giustizia   dedicata
    all'archiviazione e al reperimento di tutti i documenti  informatici,
    prodotti sia  all'interno  che  all'esterno,  secondo  le  specifiche
    tecniche di cui all'articolo 34. 
      3. La tenuta e conservazione  del  fascicolo  informatico  equivale
    alla tenuta e  conservazione  del  fascicolo  d'ufficio  su  supporto
    cartaceo, fermi restando gli obblighi di conservazione dei  documenti
    originali  unici   su   supporto   cartaceo   previsti   dal   codice
    dell'amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente. 
      4. Il fascicolo informatico reca l'indicazione: 
        a)  dell'ufficio  titolare  del   procedimento,   che   cura   la
    costituzione e la gestione del fascicolo medesimo; 
        b) dell'oggetto del procedimento; 
        c) dell'elenco dei documenti contenuti. 
      5. Il fascicolo informatico e' formato  in  modo  da  garantire  la
    facile reperibilita' ed il collegamento degli atti ivi  contenuti  in
    relazione alla data di deposito, al loro contenuto, ed alle finalita'
    dei singoli documenti. 
      6. Con le specifiche tecniche di cui all'articolo 34 sono  definite
    le modalita' per il salvataggio dei log relativi alle  operazioni  di
    accesso al fascicolo informatico. 
    
            
          
              
                Capo II 

    SISTEMI INFORMATICI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

                                   Art. 10 
     
                       Infrastruttura di comunicazione 
     
      1.  I  sistemi  informatici  del   dominio   giustizia   utilizzano
    l'infrastruttura tecnologica resa disponibile nell'ambito del Sistema
    Pubblico di Connettivita' per  le  comunicazioni  con  l'esterno  del
    dominio giustizia. 
    
            
          
              
                Capo III 

    TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI INFORMATICI

                                   Art. 11 
     
      Formato dell'atto del processo in forma di documento informatico 
     
      1. L'atto del processo in forma di documento informatico  e'  privo
    di  elementi  attivi  ed  e'  redatto  nei  formati  previsti   dalle
    specifiche  tecniche  di  cui  all'articolo   34;   le   informazioni
    strutturate sono in  formato  XML,  secondo  le  specifiche  tecniche
    stabilite ai sensi  dell'articolo  34,  pubblicate  sul  portale  dei
    servizi telematici. 
      2. La nota di iscrizione a ruolo  puo'  essere  trasmessa  per  via
    telematica  come  documento  informatico   sottoscritto   con   firma
    digitale; le relative informazioni sono contenute nelle  informazioni
    strutturate di cui al primo comma,  secondo  le  specifiche  tecniche
    stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
    
            
          
              
                Capo III 

    TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI INFORMATICI

                                   Art. 12 
     
                 Formato dei documenti informatici allegati 
     
      1. I documenti informatici  allegati  all'atto  del  processo  sono
    privi di elementi attivi e hanno i formati previsti dalle  specifiche
    tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
      2. E' consentito  l'utilizzo  dei  formati  compressi,  secondo  le
    specifiche tecniche stabilite  ai  sensi  dell'articolo  34,  purche'
    contenenti solo file nei formati previsti dal comma precedente. 
    
            
          
              
                Capo III 

    TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI INFORMATICI

                                   Art. 13 
     
     Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni 
                           e degli utenti privati 
     
      1. I documenti informatici di  cui  agli  articoli  11  e  12  sono
    trasmessi da parte dei soggetti  abilitati  esterni  e  degli  utenti
    privati  mediante  l'indirizzo  di  posta   elettronica   certificata
    risultante  dal  registro  generale  degli   indirizzi   elettronici,
    all'indirizzo   di   posta   elettronica   certificata   dell'ufficio
    destinatario, secondo  le  specifiche  tecniche  stabilite  ai  sensi
    dell'articolo 34. 
      2. I documenti informatici di cui al comma 1 si intendono  ricevuti
    dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata  la  ricevuta
    di avvenuta consegna  da  parte  del  gestore  di  posta  elettronica
    certificata del Ministero della giustizia. 
      3. Nel caso previsto dal comma 2 la ricevuta di  avvenuta  consegna
    attesta, altresi', l'avvenuto  deposito  dell'atto  o  del  documento
    presso  l'ufficio  giudiziario  competente.  Quando  la  ricevuta  e'
    rilasciata dopo le ore 14 il  deposito  si  considera  effettuato  il
    giorno feriale immediatamente successivo. 
      4. Ai fini della comunicazione prevista dall'articolo  170,  quarto
    comma, del codice di  procedura  civile,  la  parte  che  procede  al
    deposito  invia  ai  procuratori   delle   parti   costituite   copia
    informatica dell'atto e  dei  documenti  allegati  con  le  modalita'
    previste dall'articolo 18 del presente decreto.  Fuori  del  caso  di
    rifiuto per omessa sottoscrizione, il rigetto del deposito  da  parte
    dell'ufficio non impedisce il successivo  deposito  entro  i  termini
    assegnati o previsti dal codice di procedura civile. 
      5. La certificazione dei professionisti abilitati  e  dei  soggetti
    abilitati esterni pubblici e'  effettuata  dal  gestore  dei  servizi
    telematici sulla base dei dati presenti nel registro  generale  degli
    indirizzi elettronici, secondo le specifiche  tecniche  stabilite  ai
    sensi dell'articolo 34. 
      6.  Al  fine  di  garantire  la  riservatezza  dei   documenti   da
    trasmettere, il soggetto abilitato esterno utilizza un meccanismo  di
    crittografia, secondo  le  specifiche  tecniche  stabilite  ai  sensi
    dell'articolo 34. 
      7. Il  gestore  dei  servizi  telematici  restituisce  al  mittente
    l'esito dei controlli effettuati dal dominio giustizia nonche'  dagli
    operatori della cancelleria o della segreteria, secondo le specifiche
    tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
      8.  La  dimensione  massima  del  messaggio  e'   stabilita   nelle
    specifiche tecniche di cui all'articolo 34. Se  il  messaggio  eccede
    tale dimensione, il gestore dei servizi  telematici  genera  e  invia
    automaticamente  al  mittente  un  messaggio  di  errore,  contenente
    l'avviso del rifiuto del messaggio, secondo  le  specifiche  tecniche
    stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
      9. I soggetti abilitati esterni possono avvalersi dei  servizi  del
    punto di accesso, di cui all'articolo 23,  per  la  trasmissione  dei
    documenti; in tale caso il punto di accesso si attiene alle modalita'
    di trasmissione dei documenti di cui al presente articolo. 
    
            
          
              
                Capo III 

    TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI INFORMATICI

                                   Art. 14 
     
               Documenti probatori e allegati non informatici 
     
      1. I documenti probatori e gli allegati depositati in  formato  non
    elettronico sono identificati e descritti  in  una  apposita  sezione
    delle informazioni strutturate di cui  all'articolo  11,  secondo  le
    specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
      2. La cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario provvede
    ad effettuare copia  informatica  dei  documenti  probatori  e  degli
    allegati  su  supporto  cartaceo  e  ad   inserirla   nel   fascicolo
    informatico, apponendo la firma digitale ai sensi e per  gli  effetti
    di cui all'articolo  22,  comma  3  del  codice  dell'amministrazione
    digitale. 
    
            
          
              
                Capo III 

    TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI INFORMATICI

                                   Art. 15 
     
                       Deposito dell'atto del processo 
                   da parte dei soggetti abilitati interni 
     
      1. L'atto del  processo,  redatto  in  formato  elettronico  da  un
    soggetto abilitato interno e  sottoscritto  con  firma  digitale,  e'
    depositato  nel  fascicolo  informatico,  previa   attestazione   del
    deposito da parte della cancelleria o della  segreteria  dell'ufficio
    giudiziario mediante apposizione della data  e  della  propria  firma
    digitale. 
      2. In caso di atto formato da  organo  collegiale  l'originale  del
    provvedimento  e'  sottoscritto  con   firma   digitale   anche   dal
    presidente. 
      3. Quando l'atto  e'  redatto  dal  cancelliere  o  dal  segretario
    dell'ufficio giudiziario questi vi appone la propria firma digitale e
    ne effettua il deposito nel fascicolo informatico. 
      4. Se il provvedimento del magistrato e' in  formato  cartaceo,  il
    cancelliere o il segretario dell'ufficio giudiziario ne estrae  copia
    informatica nei formati previsti dalle specifiche tecniche  stabilite
    ai sensi dell'articolo 34 e vi appone  la  sua  firma  digitale,  ove
    previsto. 
    
            
          
              
                Capo III 

    TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI INFORMATICI

                                   Art. 16 
     
                      Comunicazioni per via telematica 
     
      1. La comunicazione per via telematica dall'ufficio giudiziario  ad
    un soggetto abilitato esterno o all'utente privato  avviene  mediante
    invio di un messaggio dall'indirizzo di posta elettronica certificata
    dell'ufficio giudiziario mittente all'indirizzo di posta  elettronica
    certificata del destinatario, indicato nel  registro  generale  degli
    indirizzi elettronici, ovvero per la persona fisica  consultabile  ai
    sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
    Ministri 6 maggio 2009 e per l'impresa indicato  nel  registro  delle
    imprese,  secondo  le  specifiche   tecniche   stabilite   ai   sensi
    dell'articolo 34. 
      2. La cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario provvede
    ad  effettuare  una  copia  informatica  dei  documenti  cartacei  da
    comunicare nei formati previsti dalle specifiche  tecniche  stabilite
    ai sensi dell'articolo 34, che conserva nel fascicolo informatico. 
      3. La comunicazione per via telematica si intende perfezionata  nel
    momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna  breve
    da  parte  del  gestore  di   posta   elettronica   certificata   del
    destinatario e produce gli effetti di cui agli articoli 45 e  48  del
    codice dell'amministrazione digitale. 
      4. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, e salvo il caso
    fortuito o la forza maggiore, si procede ai sensi  dell'articolo  51,
    comma 3 del decreto legge 25  giugno  2008  n.  112,  convertito  con
    modificazioni dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
    modificazioni, nel caso in cui viene generato un  avviso  di  mancata
    consegna previsto  dalle  regole  tecniche  della  posta  elettronica
    certificata. 
      5. Le ricevute  di  avvenuta  consegna  e  gli  avvisi  di  mancata
    consegna vengono conservati nel fascicolo informatico. 
      6. La comunicazione che contiene dati sensibili e'  effettuata  per
    estratto con contestuale messa  a  disposizione  dell'atto  integrale
    nell'apposita area del portale dei  servizi  telematici,  secondo  le
    specifiche  tecniche  stabilite  ai  sensi  dell'articolo  34  e  nel
    rispetto dei requisiti di  sicurezza  di  cui  all'articolo  26,  con
    modalita'   tali   da   garantire    l'identificazione    dell'autore
    dell'accesso e la tracciabilita' delle relative attivita'. 
      7. Nel caso previsto dal comma 6, si applicano le  disposizioni  di
    cui ai commi 2 e 3, ma la comunicazione si  intende  perfezionata  il
    giorno feriale  successivo  al  momento  in  cui  viene  generata  la
    ricevuta di avvenuta consegna breve da parte  del  gestore  di  posta
    elettronica certificata del destinatario. 
      8. Si applica, in ogni  caso,  il  disposto  dell'articolo  49  del
    codice dell'amministrazione digitale. 
    
            
          
              
                Capo III 

    TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI INFORMATICI

                                   Art. 17 
     
                      Notificazioni per via telematica 
     
      1. Al di fuori dei casi  previsti  dall'articolo  51,  del  decreto
    legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge
    6 agosto 2008, n.  133,  e  successive  modificazioni,  le  richieste
    telematiche di un'attivita' di notificazione da parte di  un  ufficio
    giudiziario sono inoltrate al sistema informatico dell'UNEP,  secondo
    le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
      2. Le richieste di altri soggetti sono inoltrate  all'UNEP  tramite
    posta  elettronica  certificata,  secondo  le   specifiche   tecniche
    stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
      3. La notificazione per via telematica da parte dell'UNEP  rispetta
    i requisiti richiesti per la comunicazione da un ufficio  giudiziario
    verso i soggetti abilitati esterni di cui all'articolo 16. 
      4. Il sistema informatico dell'UNEP individua l'indirizzo di  posta
    elettronica del destinatario dal registro  generale  degli  indirizzi
    elettronici, dal registro  delle  imprese  o  dagli  albi  o  elenchi
    costituiti ai sensi dell'articolo 16 del  decreto-legge  29  novembre
    2008, n. 185 convertito con  modificazioni  dalla  legge  28  gennaio
    2009, n. 2, nonche' per il cittadino dall'elenco reso consultabile ai
    sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
    Ministri 6 maggio 2009 in base alle specifiche tecniche stabilite  ai
    sensi dell'articolo 34. 
      5. Il sistema informatico  dell'UNEP,  eseguita  la  notificazione,
    trasmette per via telematica  a  chi  ha  richiesto  il  servizio  il
    documento informatico con la relazione di notificazione  sottoscritta
    mediante firma  digitale  e  congiunta  all'atto  cui  si  riferisce,
    nonche' le ricevute di  posta  elettronica  certificata,  secondo  le
    specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
      6. L'ufficiale giudiziario, se non procede alla  notificazione  per
    via telematica, effettua la copia cartacea del documento informatico,
    attestandone la conformita' all'originale, e provvede a notificare la
    copia stessa nei modi di cui agli articoli 138 e seguenti del  codice
    di procedura civile. 
    
            
          
              
                Capo III 

    TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI INFORMATICI

                                   Art. 18 
     
                Notificazioni per via telematica tra avvocati 
     
      1. Nel caso previsto dall'articolo 4, legge 21 gennaio 1994, n. 53,
    il difensore puo' eseguire la  notificazione  ai  soggetti  abilitati
    esterni con  mezzi  telematici,  anche  previa  estrazione  di  copia
    informatica del documento cartaceo.  A  tale  scopo  trasmette  copia
    informatica dell'atto sottoscritta con firma  digitale  all'indirizzo
    di posta elettronica  certificata  del  destinatario  risultante  dal
    registro  generale  degli  indirizzi  elettronici,  nella  forma   di
    allegato al messaggio di posta  elettronica  certificata  inviato  al
    destinatario. Nel corpo del messaggio e'  inserita  la  relazione  di
    notificazione che contiene le informazioni  di  cui  all'articolo  3,
    comma 2, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dell'indirizzo di  posta
    elettronica certificata presso il  quale  l'atto  e'  stato  inviato,
    nonche' del numero di registro  cronologico  di  cui  all'articolo  8
    della suddetta legge. La notificazione si  intende  perfezionata  nel
    momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna  breve
    da  parte  del  gestore  di   posta   elettronica   certificata   del
    destinatario. 
      2. Quando il difensore procede ai sensi dell'articolo 170, comma 4,
    del codice di procedura civile, la  comunicazione  delle  memorie  e'
    effettuata  mediante  invio  di  copia  della  memoria   alle   parti
    costituite a mente del comma 1. 
      3. La parte rimasta contumace ha diritto a prendere  visione  degli
    atti  del  procedimento  tramite  accesso  al  portale  dei   servizi
    telematici e, nei casi previsti, anche tramite il punto di accesso. 
    
            
          
              
                Capo III 

    TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI INFORMATICI

                                   Art. 19 
     
       Disposizioni particolari per la fase delle indagini preliminari 
     
      1. Nelle indagini preliminari le comunicazioni  tra  l'ufficio  del
    pubblico ministero e gli ufficiali ed agenti di  polizia  giudiziaria
    avvengono su canale sicuro protetto da un meccanismo di  crittografia
    secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
      2. Le specifiche tecniche assicurano l'identificazione  dell'autore
    dell'accesso e la  tracciabilita'  delle  relative  attivita',  anche
    mediante l'utilizzo di  misure  di  sicurezza  ulteriori  rispetto  a
    quelle previste dal disciplinare tecnico di cui  all'allegato  B  del
    codice in materia di protezione dei dati personali. 
      3. Per le comunicazioni di atti e documenti del procedimento di cui
    al comma 1 sono utilizzati i gestori di posta elettronica certificata
    delle  forze  di  polizia.  Gli  indirizzi   di   posta   elettronica
    certificata sono resi disponibili unicamente  agli  utenti  abilitati
    sulla base delle specifiche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
      4. Alle comunicazioni previste dal presente articolo si  applicano,
    in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 16, commi 1,  2,
    3, 4 e 5, e dell'articolo 20. 
      5. L'atto del processo in forma di documento informatico  e'  privo
    di elementi attivi ed e' redatto dalle forze di polizia  nei  formati
    previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai  sensi  dell'articolo
    34; le informazioni strutturate  sono  in  formato  XML,  secondo  le
    specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.  L'atto  del
    processo, protetto da meccanismi di crittografia, e' sottoscritto con
    firma digitale. Si applicano, in quanto  compatibili,  l'articolo  14
    del presente decreto,  nonche'  gli  articoli  20  e  21  del  codice
    dell'amministrazione digitale . 
      6. La comunicazione degli atti del processo alle forze di  polizia,
    successivamente al deposito previsto dall'articolo 15, e'  effettuata
    per  estratto  con  contestuale  messa   a   disposizione   dell'atto
    integrale, protetto da meccanismo di crittografia, in  apposita  area
    riservata all'interno del dominio giustizia, accessibile  solo  dagli
    appartenenti alle forze di polizia legittimati, secondo le specifiche
    tecniche stabilite ai sensi  dell'articolo  34  e  nel  rispetto  dei
    requisiti di sicurezza di cui all'articolo 26. 
      7. Per la gestione  del  fascicolo  informatico  si  applicano,  in
    quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 9, commi da 1
    a 5. Agli atti contenuti nel fascicolo informatico, custodito in  una
    sezione distinta del  sistema  documentale  di  cui  all'articolo  9,
    protetta da un  meccanismo  di  crittografia  secondo  le  specifiche
    tecniche  stabilite  ai  sensi  dell'articolo   34,   hanno   accesso
    unicamente i soggetti abilitati interni appositamente abilitati. Alla
    conclusione delle indagini preliminari, e in ogni altro caso  in  cui
    il fascicolo o parte di  esso  deve  essere  consultato  da  soggetti
    abilitati esterni o da utenti privati,  questi  accedono  alla  copia
    resa disponibile mediante il  punto  di  accesso  e  il  portale  dei
    servizi telematici, secondo quanto previsto al capo IV. 
      8. Per la trasmissione telematica dei flussi informativi  sintetici
    delle  notizie  di  reato  e  dei  relativi  esiti  tra   il   Centro
    Elaborazione Dati del Servizio per il Sistema Informativo Interforze,
    di cui  all'articolo  8,  della  legge  1°  aprile  1981,  n.  121  e
    successive modifiche ed integrazioni, e il sistema dei registri delle
    notizie di reato delle Procure della Repubblica  sono  utilizzate  le
    infrastrutture di connettivita' delle pubbliche  amministrazioni  che
    consentono una interconnessione tra le  Amministrazioni,  secondo  le
    specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. Il canale di
    comunicazione e' protetto con le modalita' di cui al comma 1. 
      9. Per assicurare la massima riservatezza della fase delle indagini
    preliminari la base di dati  dei  registri  di  cui  al  comma  8  e'
    custodita, con le speciali misure di cui al  comma  2,  separatamente
    rispetto a quella relativa ai  procedimenti  per  i  quali  e'  stato
    emesso uno degli atti di cui all'articolo 60, del codice di procedura
    penale, in infrastrutture  informatiche  di  livello  distrettuale  o
    interdistrettuale  individuate  dal  responsabile   per   i   sistemi
    informativi automatizzati. I compiti di vigilanza sulle procedure  di
    sicurezza adottate sulla base dati prevista dal presente  comma  sono
    svolti dal Procuratore della Repubblica presso  il  Tribunale  e  dal
    Procuratore generale della Repubblica  presso  la  Corte  di  appello
    competenti in relazione all'ufficio giudiziario  titolare  dei  dati,
    avvalendosi del personale tecnico individuato dal responsabile per  i
    sistemi informativi automatizzati. 
    
            
          
              
                Capo III 

    TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI INFORMATICI

                                   Art. 20 
     
        Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno 
     
      1.  Il  gestore  di  posta  elettronica  certificata  del  soggetto
    abilitato esterno, fermi restando gli obblighi previsti  dal  decreto
    del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.68 e dal  decreto
    ministeriale  2  novembre  2005,  recante  «Regole  tecniche  per  la
    formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale,  della
    posta  elettronica  certificata»,  e'  tenuto  ad  adottare  software
    antispam idoneo a prevenire la  trasmissione  di  messaggi  di  posta
    elettronica indesiderati. 
      2. Il soggetto abilitato esterno e' tenuto a  dotare  il  terminale
    informatico utilizzato di software idoneo a verificare  l'assenza  di
    virus informatici per ogni messaggio in arrivo e  in  partenza  e  di
    software antispam idoneo a prevenire la trasmissione di  messaggi  di
    posta elettronica indesiderati. 
      3. Il soggetto abilitato esterno e' tenuto a conservare,  con  ogni
    mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi
    al dominio giustizia. 
      4. La casella di posta elettronica certificata deve disporre di uno
    spazio  disco  minimo  definito  nelle  specifiche  tecniche  di  cui
    all'articolo 34. 
      5. Il soggetto abilitato esterno e' tenuto a  dotarsi  di  servizio
    automatico di avviso dell'imminente saturazione della propria casella
    di  posta  elettronica  certificata  e  a  verificare  la   effettiva
    disponibilita' dello spazio disco a disposizione. 
      6. La modifica dell'indirizzo elettronico puo' avvenire  dall'1  al
    31 gennaio e dall'1 al 31 luglio. 
      7. La disposizione di cui al comma 6  non  si  applica  qualora  la
    modifica  dell'indirizzo   si   renda   necessaria   per   cessazione
    dell'attivita' da parte del gestore di posta elettronica certificata. 
    
            
          
              
                Capo III 

    TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI INFORMATICI

                                   Art. 21 
     
                  Richiesta delle copie di atti e documenti 
     
      1. Il rilascio  della  copia  di  atti  e  documenti  del  processo
    avviene, previa verifica del regolare pagamento dei diritti previsti,
    tramite invio all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  del
    richiedente,  secondo  le  specifiche  tecniche  stabilite  ai  sensi
    dell'articolo 34. 
      2. L'atto o il documento che contiene dati sensibili  o  di  grandi
    dimensioni e' messo a disposizione nell'apposita area del portale dei
    servizi telematici, nel rispetto dei requisiti di sicurezza stabiliti
    ai sensi dell'articolo 34. 
      3. Nel caso di richiesta  di  copia  informatica,  anche  parziale,
    conforme al documento originale in formato cartaceo,  il  cancelliere
    ne attesta  la  conformita'  all'originale  sottoscrivendola  con  la
    propria firma digitale. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

                                   Art. 22 
     
                          Servizi di consultazione 
     
      1. Ai fini di cui agli articoli 50, comma 1, 52  e  56  del  codice
    dell'amministrazione digitale, l'accesso ai servizi di  consultazione
    delle informazioni rese disponibili  dal  dominio  giustizia  avviene
    tramite un  punto  di  accesso  o  tramite  il  portale  dei  servizi
    telematici,  nel  rispetto  dei  requisiti  di   sicurezza   di   cui
    all'articolo 26. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

                                   Art. 23 
     
                              Punto di accesso 
     
      1. Il punto di accesso  puo'  essere  attivato  esclusivamente  dai
    soggetti indicati dai commi 6 e 7. 
      2. Il punto di accesso fornisce un'adeguata qualita'  dei  servizi,
    dei processi informatici e dei relativi prodotti, idonea a  garantire
    la sicurezza del sistema, nel rispetto dei requisiti tecnici  di  cui
    all'articolo 26. 
      3. Il punto di accesso fornisce adeguati servizi  di  formazione  e
    assistenza ai propri utenti, anche relativamente ai profili tecnici. 
      4. La violazione da parte del gestore di un punto  di  accesso  dei
    livelli  di  sicurezza  e  di  servizio   comporta   la   sospensione
    dell'autorizzazione ad erogare i servizi fino al ripristino  di  tali
    livelli. 
      5. Il Ministero della giustizia dispone ispezioni tecniche, anche a
    campione,  per  verificare   l'attuazione   delle   prescrizioni   di
    sicurezza. 
      6. Possono gestire uno o piu' punti di accesso: 
        a) i consigli degli ordini professionali, i collegi ed i Consigli
    nazionali professionali, limitatamente ai propri iscritti; 
        b) il Consiglio nazionale forense, ove delegato  da  uno  o  piu'
    consigli degli ordini degli avvocati, limitatamente agli iscritti del
    consiglio delegante; 
        c) il Consiglio nazionale del notariato, limitatamente ai  propri
    iscritti; 
        d)  l'Avvocatura  dello  Stato,  le  amministrazioni  statali   o
    equiparate, e gli enti pubblici, limitatamente  ai  loro  iscritti  e
    dipendenti; 
        e) le Regioni, le citta' metropolitane, le provincie ed i Comuni,
    o enti consorziati tra gli stessi. 
        f) Le Camere di Commercio, per le imprese iscritte  nel  relativo
    registro. 
      7. I punti di accesso possono essere altresi' gestiti  da  societa'
    di capitali in possesso di un capitale  sociale  interamente  versato
    non inferiore a un milione di euro. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

                                   Art. 24 
     
                    Elenco pubblico dei punti di accesso 
     
      1.  L'elenco  pubblico  dei  punti  di  accesso  attivi  presso  il
    Ministero della giustizia comprende le seguenti informazioni: 
        a) identificativo del punto di accesso; 
        b) sede legale del soggetto titolare del punto di accesso; 
        c) indirizzo internet; 
        d) dati relativi al legale rappresentante del punto di accesso  o
    a un suo  delegato,  comprendenti:  nome,  cognome,  codice  fiscale,
    indirizzo di posta elettronica certificata, numero di telefono  e  di
    fax; 
        e) recapiti relativi ai referenti tecnici da contattare  in  caso
    di problemi. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

                                   Art. 25 
     
            Iscrizione nell'elenco pubblico dei punti di accesso 
     
      1. Il soggetto che intende costituire un punto di  accesso  inoltra
    domanda di iscrizione  nell'elenco  pubblico  dei  punti  di  accesso
    secondo il modello e con le modalita' stabilite dal responsabile  per
    i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia con
    apposito decreto, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata  in
    vigore del presente decreto. 
      2. Il Ministero della giustizia decide sulla domanda  entro  trenta
    giorni, con provvedimento motivato,  anche  sulla  base  di  apposite
    verifiche,    effettuabili     anche     da     personale     esterno
    all'Amministrazione, da questa  delegato,  con  costi  a  carico  del
    richiedente. 
      3. Con il provvedimento di cui  al  comma  2,  il  Ministero  della
    giustizia delega la responsabilita' del processo  di  identificazione
    dei soggetti abilitati esterni al  punto  di  accesso.  Il  Ministero
    della giustizia puo' delegare  la  responsabilita'  del  processo  di
    identificazione degli  utenti  privati  agli  enti  pubblici  di  cui
    all'articolo 23, comma 6, lettera e). 
      4. Il Ministero della giustizia puo' verificare l'adempimento degli
    obblighi assunti da parte del gestore del punto di accesso di propria
    iniziativa oppure su segnalazione. In caso di violazione si applicano
    le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 3. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

                                   Art. 26 
     
                           Requisiti di sicurezza 
     
      1. L'accesso ai servizi di consultazione  delle  informazioni  rese
    disponibili dal dominio giustizia  avviene  mediante  identificazione
    sul punto di accesso o sul portale dei servizi telematici, secondo le
    specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
      2. Il punto di accesso stabilisce la connessione con il portale dei
    servizi  telematici  mediante  un  collegamento  sicuro   con   mutua
    autenticazione secondo le  specifiche  tecniche  stabilite  ai  sensi
    dell'articolo 34. 
      3. A seguito dell'identificazione viene in ogni caso  trasmesso  al
    gestore dei servizi telematici il codice  fiscale  del  soggetto  che
    effettua l'accesso. 
      4. I  punti  di  accesso  garantiscono  un'adeguata  sicurezza  del
    sistema con le modalita' tecniche specificate in  un  apposito  piano
    depositato unitamente all'istanza di cui all'articolo 25, a  pena  di
    inammissibilita' della stessa. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

                                   Art. 27 
     
                       Visibilita' delle informazioni 
     
      1. Ad eccezione della fase  di  cui  all'articolo  19,  il  dominio
    giustizia consente  al  soggetto  abilitato  esterno  l'accesso  alle
    informazioni contenute nei  fascicoli  dei  procedimenti  in  cui  e'
    costituito o svolge  attivita'  di  esperto  o  ausiliario.  L'utente
    privato  accede  alle  informazioni  contenute  nei   fascicoli   dei
    procedimenti  in  cui  e'  parte  mediante  il  portale  dei  servizi
    telematici e, nei casi previsti dall'articolo 23, comma 6, lettere e)
    ed f), e comma 7, mediante il punto di accesso. 
      2. E' sempre consentito l'accesso alle informazioni necessarie  per
    la costituzione o l'intervento in giudizio in modo tale da  garantire
    la  riservatezza  dei  nomi  delle  parti  e  limitatamente  ai  dati
    identificativi del procedimento. 
      3. In caso di delega, rilasciata ai  sensi  dell'articolo  9  regio
    decreto legge  27  novembre  1933,  n.  1578,  il  dominio  giustizia
    consente l'accesso alle  informazioni  contenute  nei  fascicoli  dei
    procedimenti patrocinati dal delegante, previa comunicazione, a  cura
    di parte, di copia della delega stessa al  responsabile  dell'ufficio
    giudiziario, che provvede ai conseguenti  adempimenti.  L'accesso  e'
    consentito fino alla comunicazione della revoca della delega. 
      4. La delega, sottoscritta con firma  digitale,  e'  rilasciata  in
    conformita' alle specifiche di strutturazione di cui all'articolo 35,
    comma 4. 
      5. Gli esperti e gli ausiliari del giudice accedono ai  servizi  di
    consultazione   nel   limite   dell'incarico   ricevuto    e    della
    autorizzazione concessa dal giudice. 
      6. Salvo quanto previsto dal comma 2, gli avvocati e i  procuratori
    dello Stato accedono alle informazioni contenute  nei  fascicoli  dei
    procedimenti in cui e' parte  una  pubblica  amministrazione  la  cui
    difesa in  giudizio  e'  stata  assunta  dal  soggetto  che  effettua
    l'accesso. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

                                   Art. 28 
     
     Registrazione dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati 
     
      1. L'accesso ai  servizi  di  consultazione  resi  disponibili  dal
    dominio giustizia si ottiene previa registrazione presso il punto  di
    accesso autorizzato o  presso  il  portale  dei  servizi  telematici,
    secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi  dell'articolo  34,
    comma 1. 
      2. I punti di accesso trasmettono al Ministero della  giustizia  le
    informazioni relative ad  i  propri  utenti  registrati,  secondo  le
    specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, comma 1. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

                                   Art. 29 
     
            Orario di disponibilita' dei servizi di consultazione 
     
      1. Il portale dei servizi telematici garantisce  la  disponibilita'
    dei servizi di consultazione nei giorni feriali dalle ore  otto  alle
    ore ventidue, dal lunedi' al venerdi', e  dalle  ore  otto  alle  ore
    tredici del sabato e dei giorni ventiquattro e trentuno dicembre. 
    
            
          
              
                Capo V 

    PAGAMENTI TELEMATICI

                                   Art. 30 
     
                                  Pagamenti 
     
      1. Il pagamento del contributo unificato e degli  altri  diritti  e
    spese e' effettuato nelle forme previste dal decreto  del  Presidente
    della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive  modificazioni.
    La ricevuta e la attestazione di pagamento o versamento  e'  allegata
    alla  nota  di  iscrizione  a  ruolo  o  ad  altra  istanza   inviata
    all'ufficio,  secondo  le  specifiche  tecniche  stabilite  ai  sensi
    dell'articolo  34,  ed  e'  conservata  dall'interessato  per  essere
    esibita a richiesta dell'ufficio. 
      2. Il pagamento di cui al comma 1 puo' essere  effettuato  per  via
    telematica con le modalita' e gli strumenti previsti dal decreto  del
    Presidente della Repubblica 30 maggio  2002,  n.  115,  e  successive
    modificazioni e dalle altre disposizioni  normative  e  regolamentari
    relative al riversamento delle entrate alla Tesoreria dello Stato. 
      3. L'interazione tra le procedure di pagamento telematico  messe  a
    disposizione dal prestatore del servizio di pagamento,  il  punto  di
    accesso e il portale dei servizi telematici avviene su canale sicuro,
    secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
      4. Il processo di pagamento telematico  assicura  l'univocita'  del
    pagamento mediante l'utilizzo della richiesta di pagamento telematico
    (RPT), della ricevuta telematica (RT) e  dell'identificativo  univoco
    di  erogazione  del  servizio   (CRS)   che   impediscono,   mediante
    l'annullamento del CRS, un secondo utilizzo della RT.  Le  specifiche
    tecniche sono definite ai sensi dell'articolo 34. 
      5. La ricevuta telematica, firmata digitalmente dal prestatore  del
    servizio di pagamento che effettua la riscossione o da un soggetto da
    questo delegato, costituisce prova del pagamento alla Tesoreria dello
    Stato ed e' conservata nel fascicolo informatico. 
      6. L'ufficio verifica periodicamente con modalita'  telematiche  la
    regolarita' delle ricevute o  attestazioni  e  il  buon  esito  delle
    transazioni di pagamento telematico. 
    
            
          
              
                Capo V 

    PAGAMENTI TELEMATICI

                                   Art. 31 
     
                              Diritto di copia 
     
      1. L'interessato,  all'atto  della  richiesta  di  copia,  richiede
    l'indicazione dell'importo del  diritto  corrispondente  che  gli  e'
    comunicato senza ritardo con mezzi telematici  dall'ufficio,  secondo
    le specifiche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
      2. Alla richiesta di copia e' associato un  identificativo  univoco
    che, in caso di pagamento dei diritti di copia non contestuale, viene
    evidenziato nel sistema  informatico  per  consentire  il  versamento
    secondo le  modalita'  previste  dal  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. 
      3. La ricevuta telematica e' associata all'identificativo univoco. 
    
            
          
              
                Capo V 

    PAGAMENTI TELEMATICI

                                   Art. 32 
     
              Registrazione, trascrizione e voltura degli atti 
     
      1. La registrazione,  la  trascrizione  e  la  voltura  degli  atti
    avvengono in via telematica nelle forme previste dall'articolo 73 del
    decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.115,  e
    successive modificazioni. 
    
            
          
              
                Capo V 

    PAGAMENTI TELEMATICI

                                   Art. 33 
     
                      Pagamento dei diritti di notifica 
     
      1. Il pagamento dei diritti  di  notifica  viene  effettuato  nelle
    forme previste dall'articolo 30. 
      2.  L'UNEP  rende  pubblici  gli  importi  dovuti   a   titolo   di
    anticipazione. Eseguita la notificazione, l'UNEP  comunica  l'importo
    definitivo e restituisce il documento informatico  notificato  previo
    versamento del conguaglio dovuto dalla  parte  oppure  unitamente  al
    rimborso del maggior importo versato in acconto. 
    
            
          
              
                Capo VI 

    DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

                                   Art. 34 
     
                             Specifiche tecniche 
     
      1. Le specifiche tecniche sono stabilite  dal  responsabile  per  i
    sistemi informativi  automatizzati  del  Ministero  della  giustizia,
    sentito DigitPA e, limitatamente ai profili inerenti alla  protezione
    dei dati personali, sentito il Garante per  la  protezione  dei  dati
    personali. 
      2.  Le  specifiche  di  cui  al  comma  precedente   vengono   rese
    disponibili mediante pubblicazione nell'area pubblica del portale dei
    servizi telematici. 
      3. Fino all'emanazione delle specifiche tecniche di cui al comma 1,
    continuano ad applicarsi,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni
    anteriormente vigenti. 
    
            
          
              
                Capo VI 

    DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

                                   Art. 35 
     
                      Disposizioni finali e transitorie 
     
      1. L'attivazione della trasmissione dei  documenti  informatici  e'
    preceduta da un decreto dirigenziale che  accerta  l'installazione  e
    l'idoneita'  delle   attrezzature   informatiche,   unitamente   alla
    funzionalita' dei servizi di comunicazione dei documenti  informatici
    nel singolo ufficio. 
      2. L'indirizzo elettronico gia' previsto dal decreto  del  Ministro
    della Giustizia, 17 luglio 2008 recante «Regole tecnico-operative per
    l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo  civile»  e'
    utilizzabile per un periodo transitorio  non  superiore  a  sei  mesi
    dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
      3. La data  di  attivazione  dell'indirizzo  di  posta  elettronica
    certificata di cui all'articolo 4, comma 2, e' stabilita, per ciascun
    ufficio  giudiziario,   con   apposito   decreto   dirigenziale   del
    responsabile per i sistemi informativi  automatizzati  del  Ministero
    della giustizia che attesta la funzionalita'  del  sistema  di  posta
    elettronica certificata del Ministero della giustizia. 
      4. Le caratteristiche specifiche della strutturazione  dei  modelli
    informatici sono definite con decreto del responsabile per i  sistemi
    informativi automatizzati del Ministero della giustizia e  pubblicate
    nell'area pubblica del portale dei servizi telematici. 
      5. Fino  all'emanazione  dei  provvedimenti  di  cui  al  comma  4,
    conservano efficacia le caratteristiche di strutturazione dei modelli
    informatici di cui al decreto del Ministro della giustizia 10  luglio
    2009, recante "Nuova strutturazione dei modelli informatici  relativa
    all'uso di strumenti informatici e telematici nel processo  civile  e
    introduzione  dei  modelli  informatici  per   l'uso   di   strumenti
    informatici e telematici  nelle  procedure  esecutive  individuali  e
    concorsuali", pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  165  del  18
    luglio 2009 - s.o. n. 120. 
    
            
          
              
                Capo VI 

    DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

                                   Art. 36 
     
                 Adeguamento delle regole tecnico-operative 
     
      1.  Le  regole  tecnico-operative  sono   adeguate   all'evoluzione
    scientifica e tecnologica, con cadenza almeno biennale,  a  decorrere
    dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
    
            
          
              
                Capo VI 

    DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

                                   Art. 37 
     
                                  Efficacia 
     
      1. Il presente decreto  acquista  efficacia  il  trentesimo  giorno
    successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
    della Repubblica italiana 
      2. Dalla data di cui al comma 1, cessano  di  avere  efficacia  nel
    processo civile le disposizioni  del  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 e del decreto del Ministro  della
    giustizia 17 luglio 2008. 
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare. 
        Roma, 21 febbraio 2011 
     
                                      Il Ministro della giustizia: Alfano 
     
    Il Ministro per la pubblica amministrazione 
    e l'innovazione: Brunetta 
    Visto, il Guardasigilli: Alfano 
    
    Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2011 
    Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 84 
    
            
    
     
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