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  • Martedì 05 Aprile 2011 09:19
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    Normativa/Nazionale

    Perequazione infrastrutturale

    DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE del 26/11/2010

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    MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
    DECRETO 26 novembre 2010

    Disposizioni in materia di perequazione  infrastrutturale,  ai  sensi
    dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (11A04054) 

    in G.U.R.I. dell'1 aprile 2011, n. 75
    

     

     
     
     
                          IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                               E DELLE FINANZE 
     
                                d'intesa con 
     
                  IL MINISTRO PER I RAPPORTI CON LE REGIONI 
                       E PER LA COESIONE TERRITORIALE 
     
                IL MINISTRO PER LE RIFORME PER IL FEDERALISMO 
     
                IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA 
     
                                      e 
     
                      IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                               E DEI TRASPORTI 
     
     
      Visto l'art. 119, quinto comma, della Costituzione; 
      Visto l'art. 22 della legge n. 42/2009, recante delega  al  Governo
    in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119  della
    Costituzione, che prevede  la  predisposizione  di  una  ricognizione
    degli  interventi  infrastrutturali  ai   fini   della   perequazione
    infrastrutturale; 
      Visto  l'art.  13  della  legge  n.   196/2009,   con   particolare
    riferimento alla  banca  dati  delle  amministrazioni  pubbliche  ivi
    prevista  in  ordine  all'efficace  controllo  e  monitoraggio  degli
    andamenti della finanza pubblica, nonche' per acquisire gli  elementi
    informativi necessari per dare attuazione al federalismo fiscale; 
      Visto l'art. 30 comma 9, della legge n.  196/2009  con  particolare
    riguardo alla  valutazione  ex  ante  ed  ex  post  degli  interventi
    infrastrutturali, nonche' alle procedure di monitoraggio,  anche  con
    strumenti informatici, sullo stato di attuazione delle opere e ad  un
    sistema di  verifica  per  l'utilizzo  dei  finanziamenti  nei  tempi
    previsti; 
      Visto  l'art.  1  della  legge  17  maggio  1999,  n.  144,  ed  in
    particolare il comma 1 che  prevede  l'istituzione,  da  parte  delle
    amministrazioni centrali e regionali, di propri nuclei di valutazione
    e verifica degli investimenti pubblici, che garantiscono il  supporto
    tecnico nelle  fasi  di  programmazione,  valutazione,  attuazione  e
    verifica di piani, programmi e politiche  di  intervento  promossi  e
    attuati da ogni singola amministrazione; 
      Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dispone, tra
    l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ai  fini  del  suddetto
    monitoraggio, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in corso
    di attuazione, sia  dotato  del  Codice  Unico  di  Progetto  -  CUP,
    istituito dalla legge 17 maggio 1999, n. 144; 
      Visto l'art. 163 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
      Visto il decreto legislativo 28 maggio  2010,  n.  85,  concernente
    l'attribuzione a Comuni, Province, Citta' metropolitane e Regioni  di
    un proprio patrimonio, in  attuazione  dell'art.  19  della  legge  5
    maggio 2009, n. 42; 
      Tenuto conto che gli interventi di cui  al  comma  2  dell'art.  22
    della legge n. 42/2009, che dovranno individuarsi  sulla  base  della
    ricognizione sopra menzionata, sono  individuati,  qualora  siano  da
    effettuare nelle aree  sottoutilizzate,  nel  programma  da  inserire
    nella Decisione di finanza pubblica ai sensi dell'art. 1, commi  1  e
    1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443; 
      Tenuto  conto  che  per  il  raggiungimento  dell'obiettivo   della
    perequazione   infrastrutturale   e'   necessario   individuare   una
    percentuale di fabbisogno a carico pubblico differenziata  secondo  i
    divari di sviluppo che caratterizzano le diverse realta' territoriali
    del Paese; 
      Tenuto conto della specificita' dell'insularita'  quale  condizione
    aggravante il divario di sviluppo economico; 
      Considerato che le caratteristiche fisiografiche del Paese incidono
    sui costi e  sui  tempi  della  realizzazione  delle  infrastrutture,
    nonche' sui relativi impatti ambientali; 
      Preso atto che l'Allegato Infrastrutture alla Decisione di  Finanza
    Pubblica relativa agli anni 2011 - 2013 di cui all'art.  10  comma  9
    della Legge  196/2009,  identifica  interventi  che  si  candidano  a
    soddisfare il fabbisogno di opere con rilevanza prioritaria nazionale
    e regionale, articolate in due fasi temporali di breve periodo  e  di
    medio periodo. 
      Considerato che la mancata  correlazione  tra  domanda  ed  offerta
    aggrava la sperequazione territoriale accentuando i  danni  provocati
    dalla  diversa  accessibilita'  agli  ambiti  produttivi  e,  quindi,
    generando una mancata crescita ed incrementando, al tempo  stesso,  i
    divari di sviluppo tra le aree del Paese. 
     
                                  Decreta: 
     
                                   Art. 1 
     
     
                                   Oggetto 
     
      1. Il presente decreto e' diretto a disciplinare in sede  di  prima
    applicazione, ai sensi dell'art. 22 della legge 5 maggio 2009, n.  42
    in conformita' al quinto comma dell'art. 119 della  Costituzione,  la
    ricognizione degli  interventi  infrastrutturali,  propedeutica  alla
    perequazione infrastrutturale, riguardanti  le  strutture  sanitarie,
    assistenziali, scolastiche nonche' la rete stradale,  autostradale  e
    ferroviaria, la  rete  fognaria,  la  rete  idrica,  elettrica  e  di
    trasporto  e  distribuzione  del  gas,  le  strutture   portuali   ed
    aeroportuali, nonche'  i  servizi  afferenti  al  trasporto  pubblico
    locale  e  il  collegamento  con  le   isole.   La   ricognizione   e
    l'individuazione degli interventi  infrastrutturali  sono  mirate  al
    recupero  del  deficit  infrastrutturale   del   Paese   nella   fase
    transitoria e sono attuate in coerenza  con  l'azione  strutturale  a
    sostegno delle aree sottoutilizzate per la rimozione degli  squilibri
    economici e sociali mediante risorse aggiuntive e l'effettuazione  di
    interventi speciali regolati ai sensi  dell'art.  16  della  medesima
    legge 5 maggio 2009, n. 42. 
     
    
            
          
                                   Art. 2 
     
     
                        Ricognizione infrastrutturale 
     
      1. La ricognizione infrastrutturale di cui al comma 1 dell'art.  22
    della legge  n.  42/2009  e'  effettuata  confrontando,  per  ciascun
    settore di intervento, i livelli di servizio offerti al  31  dicembre
    2010 con i corrispondenti standard di servizio misurati  alla  stessa
    data. Il confronto avviene avvalendosi di appropriati indicatori  che
    misurano  gli  eventuali  scostamenti  sia   dal   punto   di   vista
    quantitativo che  qualitativo.  Gli  standard  sono  definiti  sia  a
    livello nazionale che comunitario. 
      2. Ai fini del presente decreto, per infrastrutture si intendono  i
    beni strumentali dotati della prevalente finalita'  di  fornitura  di
    servizi collettivi, a domanda individuale o  aggregata  rivolti  alle
    famiglie e alle imprese, ricadenti nei settori individuati  dall'art.
    1, indipendentemente dalla natura proprietaria dei soggetti  titolari
    dei diritti reali su tali beni. 
    
            
          
                                   Art. 3 
     
     
               Determinazione del fabbisogno infrastrutturale 
     
      1. La perequazione infrastrutturale mira a ridurre  il  deficit  di
    servizi resi dalle infrastrutture cosi' come individuato dall'art. 2,
    comma 1. Il fabbisogno infrastrutturale necessario a perseguire  tale
    perequazione e' valutato individuando le infrastrutture necessarie  a
    colmare il suddetto deficit di servizi. 
      2.  Gli   interventi   necessari   ad   avviare   la   perequazione
    infrastrutturale di cui all'art. 1 del presente decreto sono inseriti
    nell'Allegato Infrastrutture alla Decisione di  Finanza  Pubblica  ai
    sensi dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001,  n.
    443, dando comunque priorita' a quelli per i quali  piu'  elevato  e'
    l'impatto atteso sui livelli di servizio. 
    
            
          
                                   Art. 4 
     
     
           Metodologia di calcolo del fabbisogno infrastrutturale 
     
      1. La determinazione dei livelli di servizio, effettivi e standard,
    e' effettuata, distintamente  per  i  settori  di  servizio  pubblico
    individuati dall'art. 1 e per regioni o per singole aree territoriali
    del Paese, in coerenza con il raggiungimento di obiettivi di sviluppo
    economico di  medio  e  lungo  termine  e  di  riduzione  dei  divari
    territoriali, colti da appropriate  ipotesi  quantitative  sui  tassi
    potenziali di crescita, sulle tendenze demografiche, sulla  mobilita'
    della popolazione e sui parametri indicati  dall'art.  22,  comma  1,
    della legge n. 42/2009. 
      2.  Il  calcolo  del  fabbisogno  infrastrutturale  e'   effettuato
    ricorrendo a tecniche di  analisi  quantitativa  e  qualitativa  che,
    sulla base di informazioni acquisite dagli Uffici di cui all'art.  5,
    comma 1, dalle Amministrazioni centrali, regionali  e  locali  ovvero
    raccolte  allo  scopo,  sia  in   grado   di   stabilire,   date   le
    caratteristiche del territorio  e  demografiche  colte  da  opportuni
    indicatori, quali infrastrutture  siano  necessarie,  territorio  per
    territorio, a colmare i deficit  di  servizio  individuati  ai  sensi
    dell'art. 3, comma 1. A tale scopo, e' possibile avvalersi di dati in
    possesso delle Autorita' portuali, di RFI s.p.a., di ANAS s.p.a.,  di
    Sogesid  s.p.a.  e  di  altre  aziende   pubbliche   che   gestiscono
    infrastrutture. Gli  elementi  informativi  raccolti  ai  fini  della
    ricognizione   confluiscono   nella   banca   dati   unitaria   delle
    amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge 31  dicembre
    2009, n. 196, nonche' in quella di  cui  all'art.  5  della  legge  5
    maggio 2009, n. 42 e sono resi disponibili  al  Dipartimento  per  lo
    sviluppo e la coesione economica e alla Struttura tecnica di Missione
    istituita dall'art. 163 del decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.
    163. 
    
            
          
                                   Art. 5 
     
     
                      Identificazione degli interventi 
     
      1 Allo scopo di dare immediata ed organica attuazione  al  processo
    di perequazione infrastrutturale, gli Uffici competenti del Ministero
    delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero  dell'economia  e
    delle finanze, della Struttura di missione a  supporto  del  Ministro
    per la semplificazione normativa e del Dipartimento per lo sviluppo e
    la coesione economica  adottano  ogni  iniziativa  utile  alla  piena
    attuazione del presente decreto ed effettuano la  ricognizione  degli
    interventi di cui all'art.  1  necessaria  all'avvio  della  fase  di
    riduzione dei deficit infrastrutturali di cui  all'art.  3  anche  in
    coerenza con le modalita' di attuazione dell'art. 16 della  legge  n.
    42/2009. La ricognizione di  cui  al  presente  comma  e'  effettuata
    utilizzando le risorse disponibili in base alla legislazione vigente. 
      2 Entro 90 giorni dalla  pubblicazione  del  presente  decreto,  il
    Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro  per
    le riforme per il federalismo, il Ministro delle infrastrutture e dei
    trasporti,  il  Ministro  per  la  semplificazione  normativa  ed  il
    Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale
    nonche'  con  gli  altri  Ministri   interessati,   individuano   gli
    interventi  di  cui  all'art.  1  anche  ai   fini   dell'inserimento
    nell'Allegato Infrastrutture di cui all'art. 1, commi 1 e 1-bis della
    legge 21 dicembre 2001, n. 443 alla Decisione di Finanza Pubblica, ai
    sensi dell'art. 22, comma 2, della legge 5 maggio  2009,  n.  42.  Al
    fine di perseguire la  perequazione  infrastrutturale,  ai  territori
    caratterizzati da un maggiore fabbisogno infrastrutturale deve essere
    garantita una quota di risorse  pubbliche  proporzionale  all'entita'
    del  fabbisogno   ed   alla   capacita'   di   detti   territori   di
    razionalizzarlo, in coerenza con l'art. 13 della legge 5 maggio 2009,
    n. 42 e compatibilmente con i vincoli di bilancio e gli obiettivi  di
    finanza pubblica. 
    
            
          
                                   Art. 6 
     
     
                             Disposizioni finali 
     
      1 Sono fatti salvi gli impegni  assunti  per  la  realizzazione  di
    interventi infrastrutturali che compongono le reti TEN. 
      2 Resta fermo quanto disposto dalla legislazione vigente in tema di
    procedure di raccordo o intesa con le autonomie territoriali. 
     
        Roma, 26 novembre 2010 
     
                          Il Ministro dell'economia 
                               e delle finanze      
                                   Tremonti         
     
     
                  Il Ministro per i rapporti con le regioni 
                        e per la coesione territoriale      
                                    Fitto                   
     
     
                Il Ministro per le riforme per il federalismo 
                                    Bossi                     
     
     
                Il Ministro per la semplificazione normativa 
                                  Calderoli                  
     
     
                      Il Ministro delle infrastrutture 
                               e dei trasporti         
                                   Matteoli            
     
    
    Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2011 
    Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  2
    Economia e finanze, foglio n. 327. 
    
    
     
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