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  • Martedì 05 Aprile 2011 09:16
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    Normativa/Nazionale

    Federalismo Fiscale Municipale

    DECRETO LEGISLATIVO n. 23 del 14/03/2011

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    DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2011 , n. 23

    Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale. (11G0066) 

    in G.U.R.I. del 23 marzo 2011, n. 67
    

     

     
     
     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
      Visti  gli  articoli  76,  87,  quinto  comma,  117  e  119   della
    Costituzione; 
      Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo  in
    materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
    Costituzione» e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 11, 12, 13,
    21 e 26; 
      Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
    adottata nella riunione del 4 agosto 2010; 
      Considerato  che  non  e'  stata  raggiunta  l'intesa  in  sede  di
    Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
    28 agosto 1997, n. 281; 
      Visto  il  parere   espresso   dalla   Commissione   programmazione
    economica, bilancio del Senato della Repubblica in  data  3  febbraio
    2011; 
      Vista la deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  adottata,  ai
    sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 5  maggio  2009,  n.  42,
    nella riunione del 9 febbraio 2011; 
      Viste le comunicazioni rese dal Governo al Senato della  Repubblica
    e alla Camera dei deputati, ai sensi del citato articolo 2, comma  4,
    della legge  5  maggio  2009,  n.  42,  e  le  risoluzioni  approvate
    rispettivamente dal Senato della Repubblica il  23  febbraio  2011  e
    dalla Camera dei deputati il 2 marzo 2011; 
      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
    riunione del 3 marzo 2011; 
      Sulla proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del
    Ministro per le riforme per  il  federalismo,  del  Ministro  per  la
    semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni
    e  per  la  coesione  territoriale,  di  concerto  con  il   Ministro
    dell'interno e con il Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
    l'innovazione; 
     
                                  E m a n a 
                      il seguente decreto legislativo: 
     
                                   Art. 1 
     
     
                           Norme di coordinamento 
     
      1. I decreti legislativi che disciplinano i tributi delle  regioni,
    emanati ai sensi degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio  2009,  n.
    42, e successive modificazioni, si coordinano con le disposizioni del
    presente decreto. 
    
            
          
                                   Art. 2 
     
     
             Devoluzione ai comuni della fiscalita' immobiliare 
     
      1. In attuazione della citata legge n. 42 del  2009,  e  successive
    modificazioni, ed in anticipazione rispetto a quanto previsto in base
    al disposto del seguente articolo 7, a decorrere dall'anno 2011  sono
    attribuiti ai comuni, relativamente agli immobili  ubicati  nel  loro
    territorio e con le modalita' di cui al presente articolo, il gettito
    o quote del gettito derivante dai seguenti tributi: 
      a) imposta di registro ed imposta  di  bollo  sugli  atti  indicati
    all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata  al  testo  unico
    delle disposizioni concernenti  l'imposta  di  registro,  di  cui  al
    decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; 
      b) imposte ipotecaria e catastale, salvo quanto stabilito dal comma
    5; 
      c) imposta sul reddito  delle  persone  fisiche,  in  relazione  ai
    redditi fondiari, escluso il reddito agrario; 
      d) imposta di  registro  ed  imposta  di  bollo  sui  contratti  di
    locazione relativi ad immobili; 
      e) tributi speciali catastali; 
      f) tasse ipotecarie; 
      g)  cedolare  secca  sugli  affitti  di  cui  all'articolo  3,  con
    riferimento alla quota di gettito determinata ai sensi  del  comma  8
    del presente articolo. 
      2. Con riferimento ai tributi di cui alle lettere a), b), e) ed f),
    del comma 1, l'attribuzione del gettito ivi prevista ha  per  oggetto
    una quota pari al 30 per cento dello stesso. 
      3.  Per  realizzare  in  forma   progressiva   e   territorialmente
    equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalita' immobiliare  di
    cui  ai  commi  1  e  2,  e'  istituito  un  Fondo  sperimentale   di
    riequilibrio. La durata  del  Fondo  e'  stabilita  in  tre  anni  e,
    comunque,  fino  alla  data  di  attivazione  del  fondo  perequativo
    previsto dall'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009. Il Fondo
    e' alimentato con il gettito di cui  ai  commi  1  e  2,  secondo  le
    modalita' stabilite ai sensi del comma 7. 
      4.  Ai  comuni  e'  attribuita  una  compartecipazione  al  gettito
    dell'imposta sul valore aggiunto;  con  decreto  del  Presidente  del
    Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
    delle finanze, da adottare d'intesa con la  Conferenza  unificata  ai
    sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
    e' fissata la percentuale della  predetta  compartecipazione  e  sono
    stabilite  le  modalita'  di  attuazione  del  presente  comma,   con
    particolare  riferimento  all'attribuzione  ai  singoli  comuni   del
    relativo gettito, assumendo a riferimento il territorio su cui si  e'
    determinato il consumo che ha dato luogo al prelievo. La  percentuale
    della compartecipazione al gettito dell'imposta sul  valore  aggiunto
    prevista dal presente comma e' fissata, nel  rispetto  dei  saldi  di
    finanza  pubblica,  in  misura  finanziariamente   equivalente   alla
    compartecipazione del 2 per cento al gettito dell'imposta sul reddito
    delle persone fisiche. In sede di prima  applicazione,  e  in  attesa
    della determinazione del gettito  dell'imposta  sul  valore  aggiunto
    ripartito per ogni  comune,  l'assegnazione  del  gettito  ai  comuni
    avviene sulla base del gettito dell'imposta sul valore  aggiunto  per
    provincia, suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune. 
      5. Il gettito delle imposte ipotecaria e  catastale  relative  agli
    atti soggetti ad imposta sul valore aggiunto  resta  attribuito  allo
    Stato. 
      6. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale all'accisa sull'energia
    elettrica di cui all'articolo 6,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  del
    decreto-legge   28   novembre   1988,   n.   511,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20,  cessa  di  essere
    applicata nelle regioni a statuto ordinario ed e' corrispondentemente
    aumentata, nei predetti territori, l'accisa erariale in modo tale  da
    assicurare la neutralita' finanziaria del presente  provvedimento  ai
    fini del rispetto dei saldi di  finanza  pubblica.  Con  decreto  del
    Ministro dell'economia e  delle  finanze  da  emanarsi  entro  il  31
    dicembre 2011 sono stabilite  le  modalita'  attuative  del  presente
    comma. 
      7. Previo accordo sancito in sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed
    autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo  28
    agosto 1997, n.  281,  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
    concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
    stabilite le modalita'  di  alimentazione  e  di  riparto  del  Fondo
    sperimentale di cui al comma 3, nonche'  le  quote  del  gettito  dei
    tributi di cui al comma 1 che, anno per anno, sono devolute al comune
    ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione. Nel riparto  si
    tiene  conto  della  determinazione  dei  fabbisogni  standard,   ove
    effettuata, nonche', sino al 2013, anche  della  necessita'  che  una
    quota  pari  al  30  per  cento  della  dotazione   del   Fondo   sia
    ridistribuita tra i comuni in base al numero dei residenti.  Ai  fini
    della determinazione del Fondo sperimentale di cui al comma 3 non  si
    tiene conto  delle  variazioni  di  gettito  prodotte  dall'esercizio
    dell'autonomia tributaria. Ai fini del raggiungimento dell'accordo lo
    schema di  decreto  e'  trasmesso  alla  Conferenza  Stato-citta'  ed
    autonomie locali entro il 15 ottobre.  In  caso  di  mancato  accordo
    entro il 30 novembre dell'anno precedente, il decreto di cui al primo
    periodo puo' essere comunque emanato; in sede di  prima  applicazione
    del  presente  provvedimento,  il  termine  per  l'accordo  scade  il
    quarantacinquesimo  giorno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
    presente decreto. Per i comuni che esercitano in forma  associata  le
    funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 14, commi 28 e  seguenti
    del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  nonche'  per  le
    isole monocomune, sono, in ogni caso, stabilite modalita' di  riparto
    differenziate,  forfettizzate  e  semplificate,  idonee  comunque  ad
    assicurare che sia ripartita, in favore dei predetti enti, una  quota
    non inferiore al 20 per cento della  dotazione  del  fondo  al  netto
    della quota del 30 per cento di cui al secondo periodo  del  presente
    comma. 
      8. La quota di gettito del tributo di cui al comma 1,  lettera  g),
    devoluta ai comuni delle regioni a statuto ordinario, e' pari al 21,7
    per cento per l'anno 2011 e al 21,6 per cento a  decorrere  dall'anno
    2012. I trasferimenti erariali sono ridotti, con decreto del Ministro
    dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
    finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  in
    misura  corrispondente  al   gettito   che   confluisce   nel   Fondo
    sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3,  nonche'  al  gettito
    devoluto ai comuni ed al gettito derivante dalla compartecipazione di
    cui al comma 4 e al netto del gettito di cui al comma 6. Per gli anni
    2011 e 2012, al fine di garantire il rispetto dei  saldi  di  finanza
    pubblica e di assicurare ai comuni un ammontare di  risorse  pari  ai
    trasferimenti soppressi, la predetta quota di gettito del tributo  di
    cui al comma 1, lettera g), puo' essere rideterminata sulla base  dei
    dati definitivi, tenendo  conto  del  monitoraggio  effettuato  dalla
    Commissione  tecnica  paritetica  per  l'attuazione  del  federalismo
    fiscale ovvero, ove istituita, dalla  Conferenza  permanente  per  il
    coordinamento della finanza pubblica. La quota di gettito del tributo
    di  cui  al  comma  1,  lettera  g),  puo'   essere   successivamente
    incrementata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
    d'intesa con la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  in
    misura corrispondente alla individuazione di ulteriori  trasferimenti
    suscettibili di riduzione. 
      9. Ai comuni e' garantito che le  variazioni  annuali  del  gettito
    loro attribuito ai sensi del presente  articolo  non  determinano  la
    modifica delle aliquote e delle quote indicate nei commi 2, 4 e 8. Le
    aliquote  e  le  quote  indicate  nei  commi  2,  4  e   8,   nonche'
    nell'articolo 7, comma 2, possono essere modificate con  decreto  del
    Presidente del Consiglio dei ministri, da  emanare  su  proposta  del
    Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con  la  Conferenza
    Stato-citta' ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi  di  finanza
    pubblica; in particolare, dal 2014 la quota di  gettito  devoluta  ai
    comuni del tributo di  cui  al  comma  1,  lettera  g),  puo'  essere
    incrementata  sino  alla  devoluzione  della  totalita'  del  gettito
    stesso, con la contestuale ed equivalente riduzione  della  quota  di
    cui all'articolo 7, comma 2, e, ove necessario, della quota di cui al
    comma 4 del presente articolo. 
      10. In ogni caso, al fine di rafforzare la  capacita'  di  gestione
    delle entrate comunali e di incentivare la partecipazione dei  comuni
    all'attivita' di accertamento tributario: 
      a) e' assicurato al comune interessato il maggior gettito derivante
    dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto; 
      b) e' elevata  al  50  per  cento  la  quota  dei  tributi  statali
    riconosciuta ai  comuni  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  1,  del
    decreto-legge  30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 2 dicembre  2005,  n.  248,  e  successive
    modificazioni. La quota del 50 per cento e' attribuita ai  comuni  in
    via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a  titolo  non
    definitivo. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
    sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie   locali,   sono
    stabilite le modalita' di recupero delle somme attribuite  ai  comuni
    in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo; 
      c) i singoli comuni hanno accesso, secondo le  modalita'  stabilite
    con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,  d'intesa
    con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, ai dati contenuti
    nell'anagrafe tributaria relativi: 
      1) ai contratti di locazione nonche'  ad  ogni  altra  informazione
    riguardante il possesso o la detenzione degli  immobili  ubicati  nel
    proprio territorio; 
      2) alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici  e
    del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio; 
      3)  ai  soggetti  che  hanno  il  domicilio  fiscale  nel   proprio
    territorio; 
      4) ai soggetti che esercitano nello stesso un'attivita'  di  lavoro
    autonomo o di impresa; 
      d) i comuni hanno altresi' accesso, con le modalita'  di  cui  alla
    lettera c), a qualsiasi altra banca dati pubblica,  limitatamente  ad
    immobili presenti ovvero a  soggetti  aventi  domicilio  fiscale  nel
    comune, che possa essere rilevante  per  il  controllo  dell'evasione
    erariale o di tributi locali; 
      e) il sistema informativo della fiscalita' e'  integrato,  d'intesa
    con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani,  con  i  dati  relativi
    alla fiscalita' locale, al fine di assicurare ai comuni  i  dati,  le
    informazioni ed i servizi necessari per la gestione  dei  tributi  di
    cui agli articoli 7 e 11 e per la formulazione  delle  previsioni  di
    entrata. 
      11. Il  sistema  informativo  della  fiscalita'  assicura  comunque
    l'interscambio  dei  dati  relativi  all'effettivo   utilizzo   degli
    immobili, con particolare riferimento alle risultanze catastali, alle
    dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai contratti di  locazione
    ed ai contratti di somministrazione di cui al comma 10,  lettera  c),
    n. 2). 
      12. A decorrere dal 1° maggio 2011, gli importi  minimo  e  massimo
    della sanzione  amministrativa  prevista  per  l'inadempimento  degli
    obblighi di dichiarazione agli  uffici  dell'Agenzia  del  territorio
    degli immobili e delle variazioni di consistenza  o  di  destinazione
    dei medesimi previsti, rispettivamente, dagli articoli 28  e  20  del
    regio  decreto-legge  13  aprile  1939,  n.  652,   convertito,   con
    modificazioni,  dalla  legge  11   agosto   1939,   n.   1249,   sono
    quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni irrogate a
    decorrere dalla predetta data e' devoluto al comune  ove  e'  ubicato
    l'immobile interessato. 
    
            
          
                                   Art. 3 
     
     
                        Cedolare secca sugli affitti 
     
      1. In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario  vigente
    per la tassazione del reddito  fondiario  ai  fini  dell'imposta  sul
    reddito delle persone fisiche,  il  proprietario  o  il  titolare  di
    diritto reale di godimento di unita' immobiliari abitative locate  ad
    uso abitativo puo' optare per il seguente regime. 
      2. A decorrere dall'anno 2011, il canone di locazione  relativo  ai
    contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e  le  relative
    pertinenze  locate   congiuntamente   all'abitazione,   puo'   essere
    assoggettato, in base alla decisione  del  locatore,  ad  un'imposta,
    operata nella forma della cedolare  secca,  sostitutiva  dell'imposta
    sul reddito delle  persone  fisiche  e  delle  relative  addizionali,
    nonche' delle imposte  di  registro  e  di  bollo  sul  contratto  di
    locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro
    e di bollo sulla  risoluzione  e  sulle  proroghe  del  contratto  di
    locazione. Sul canone di locazione annuo  stabilito  dalle  parti  la
    cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento.
    La cedolare  secca  puo'  essere  applicata  anche  ai  contratti  di
    locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Per  i
    contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli  articoli  2,
    comma 3, e 8 della  legge  9  dicembre  1998,  n.  431,  relativi  ad
    abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere
    a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n.  61,  e  negli  altri
    comuni  ad  alta  tensione   abitativa   individuati   dal   Comitato
    interministeriale per la programmazione economica,  l'aliquota  della
    cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti  e'  ridotta
    al 19 per cento. 
      3. Fermi gli obblighi  di  presentazione  della  dichiarazione  dei
    redditi, la registrazione del  contratto  di  locazione  assorbe  gli
    ulteriori  obblighi  di  comunicazione,  incluso  l'obbligo  previsto
    dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59,  convertito,
    con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.  Nei  casi  di
    omessa richiesta di  registrazione  del  contratto  di  locazione  si
    applica l'articolo 69 del citato testo unico di cui  al  decreto  del
    Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. 
      4. La cedolare secca e' versata entro il termine stabilito  per  il
    versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si  fa
    luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro  eventualmente
    gia' pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la  riscossione,  i
    rimborsi, le sanzioni,  gli  interessi  ed  il  contenzioso  ad  essa
    relativi si applicano le disposizioni previste  per  le  imposte  sui
    redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate,
    da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
    presente provvedimento, sono  stabilite  le  modalita'  di  esercizio
    dell'opzione di cui al comma 1,  nonche'  di  versamento  in  acconto
    della cedolare secca dovuta,  nella  misura  dell'85  per  cento  per
    l'anno 2011 e del 95 per cento dal 2012, e  del  versamento  a  saldo
    della medesima cedolare, nonche' ogni altra disposizione utile, anche
    dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo. 
      5. Se nella dichiarazione dei redditi  il  canone  derivante  dalla
    locazione di immobili ad uso abitativo non e' indicato o e'  indicato
    in misura inferiore  a  quella  effettiva,  si  applicano  in  misura
    raddoppiata, rispettivamente,  le  sanzioni  amministrative  previste
    dall'articolo 1, commi 1 e 2, del  decreto  legislativo  18  dicembre
    1997, n. 471. In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo  19
    giugno 1997, n. 218, per  i  redditi  derivanti  dalla  locazione  di
    immobili ad uso abitativo, nel caso di definizione  dell'accertamento
    con adesione del contribuente ovvero  di  rinuncia  del  contribuente
    all'impugnazione dell'accertamento, si applicano, senza riduzione, le
    sanzioni amministrative previste dall'articolo 1,  commi  1  e  2,  e
    dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto legislativo n. 471  del
    1997. 
      6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 del  presente  articolo
    non  si  applicano  alle  locazioni  di  unita'  immobiliari  ad  uso
    abitativo effettuate nell'esercizio di una attivita' d'impresa, o  di
    arti e professioni. Il reddito derivante  dai  contratti  di  cui  al
    presente articolo non puo' essere,  comunque,  inferiore  al  reddito
    determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del testo unico delle
    imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
    22 dicembre 1986, n. 917. 
      7.  Quando  le  vigenti  disposizioni  fanno  riferimento,  per  il
    riconoscimento della spettanza o per la determinazione di  deduzioni,
    detrazioni o benefici  di  qualsiasi  titolo,  anche  di  natura  non
    tributaria, al possesso di requisiti reddituali,  si  tiene  comunque
    conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto
    reddito  rileva  anche  ai  fini  dell'indicatore  della   situazione
    economica equivalente (I.S.E.E.) di cui  al  decreto  legislativo  31
    marzo 1998, n. 109. 
      8. Ai contratti di  locazione  degli  immobili  ad  uso  abitativo,
    comunque  stipulati,  che,  ricorrendone  i  presupposti,  non   sono
    registrati entro il termine stabilito  dalla  legge,  si  applica  la
    seguente disciplina: 
      a) la durata  della  locazione  e'  stabilita  in  quattro  anni  a
    decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio; 
      b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma
    1, della citata legge n. 431 del 1998; 
      c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione  e'
    fissato in misura pari  al  triplo  della  rendita  catastale,  oltre
    l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento
    degli indici ISTAT dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  degli
    impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore,  si
    applica comunque il canone stabilito dalle parti. 
      9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 30
    dicembre 2004, n. 311,  ed  al  comma  8  del  presente  articolo  si
    applicano anche ai casi in cui: 
      a) nel contratto di locazione  registrato  sia  stato  indicato  un
    importo inferiore a quello effettivo; 
      b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio. 
      10. La disciplina di cui ai commi 8 e  9  non  si  applica  ove  la
    registrazione sia effettuata entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
    entrata in vigore del presente decreto. 
      11. Nel caso in cui  il  locatore  opti  per  l'applicazione  della
    cedolare secca e' sospesa, per un periodo corrispondente alla  durata
    dell'opzione, la facolta' di  chiedere  l'aggiornamento  del  canone,
    anche se prevista  nel  contratto  a  qualsiasi  titolo,  inclusa  la
    variazione accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei  prezzi  al
    consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi  nell'anno
    precedente. L'opzione non ha effetto se di essa il  locatore  non  ha
    dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata,
    con  la  quale  rinuncia  ad  esercitare  la  facolta'  di   chiedere
    l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui
    al presente comma sono inderogabili. 
    
            
          
                                   Art. 4 
     
     
                            Imposta di soggiorno 
     
      1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni  nonche'  i
    comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita'  turistiche  o
    citta' d'arte possono istituire,  con  deliberazione  del  consiglio,
    un'imposta di soggiorno a  carico  di  coloro  che  alloggiano  nelle
    strutture ricettive situate sul  proprio  territorio,  da  applicare,
    secondo criteri di gradualita' in proporzione al  prezzo,  sino  a  5
    euro per notte di soggiorno.  Il  relativo  gettito  e'  destinato  a
    finanziare interventi in materia di turismo, ivi  compresi  quelli  a
    sostegno   delle   strutture   ricettive,   nonche'   interventi   di
    manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali  ed  ambientali
    locali, nonche' dei relativi servizi pubblici locali. 
      2.  Ferma  restando  la  facolta'  di  disporre  limitazioni   alla
    circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del  decreto
    legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  l'imposta  di  soggiorno  puo'
    sostituire, in tutto o in parte, gli  eventuali  oneri  imposti  agli
    autobus turistici per la circolazione  e  la  sosta  nell'ambito  del
    territorio comunale. 
      3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data  di
    entrata in vigore del presente decreto, ai  sensi  dell'articolo  17,
    comma 1, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  d'intesa  con  la
    Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e' dettata la disciplina
    generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformita'  con
    quanto stabilito nel predetto  regolamento,  i  comuni,  con  proprio
    regolamento  da  adottare  ai  sensi  dell'articolo  52  del  decreto
    legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  sentite  le  associazioni
    maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture  ricettive,
    hanno la facolta' di disporre  ulteriori  modalita'  applicative  del
    tributo, nonche' di prevedere esenzioni e riduzioni  per  particolari
    fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso  di  mancata
    emanazione del regolamento previsto nel primo  periodo  del  presente
    comma nel termine ivi indicato, i comuni  possono  comunque  adottare
    gli atti previsti dal presente articolo. 
    
            
          
                                   Art. 5 
     
     
     Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 
     
      1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma  2,
    della citata  legge  n.  400  del  1988,  su  proposta  del  Ministro
    dell'economia  e  delle  finanze  e  d'intesa   con   la   Conferenza
    Stato-citta' ed autonomie locali entro sessanta giorni dalla data  di
    entrata in vigore del presente decreto legislativo,  e'  disciplinata
    la graduale cessazione, anche parziale, della sospensione del  potere
    dei  comuni  di  istituire  l'addizionale  comunale  all'imposta  sul
    reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa nel caso
    in cui sia stata  istituita.  Nel  caso  di  mancata  emanazione  del
    decreto previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi
    indicato, in ogni caso possono  esercitare  la  predetta  facolta'  i
    comuni che non hanno istituito la  predetta  addizionale  ovvero  che
    l'hanno istituita in ragione di un'aliquota inferiore  allo  0,4  per
    cento; per i comuni di cui al presente  periodo,  il  limite  massimo
    dell'addizionale per i primi due anni e' pari allo 0,4 per  cento  e,
    comunque, l'addizionale non puo'  essere  istituita  o  aumentata  in
    misura superiore allo 0,2 per cento annuo. Le deliberazioni adottate,
    per l'anno 2011, ai sensi del presente comma non hanno  efficacia  ai
    fini della determinazione dell'acconto previsto  dall'ultimo  periodo
    dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre  1998,
    n. 360. 
    
            
          
                                   Art. 6 
     
     
                              Imposta di scopo 
     
      1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma  2,
    della citata legge n.  400  del  1988,  d'intesa  con  la  Conferenza
    Stato-citta' ed autonomie  locali,  entro  il  31  ottobre  2011,  e'
    disciplinata la revisione dell'imposta di scopo di  cui  all'articolo
    1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in modo  tale  da
    prevedere: 
      a) l'individuazione di opere pubbliche ulteriori rispetto a  quelle
    indicate nell'articolo 1, comma 149, della citata legge  n.  296  del
    2006; 
      b)  l'aumento,  sino  a  dieci  anni,  della  durata   massima   di
    applicazione dell'imposta stabilita dall'articolo 1, comma 147, della
    citata legge n. 296 del 2006; 
      c) la possibilita' che il  gettito  dell'imposta  finanzi  l'intero
    ammontare della spesa per l'opera pubblica da realizzare. 
      2. Resta in ogni caso  fermo  l'obbligo  di  restituzione  previsto
    dall'articolo 1, comma 151, della citata legge n. 296  del  2006  nel
    caso di mancato inizio dell'opera entro due anni dalla data  prevista
    dal progetto esecutivo. 
    
            
          
                                   Art. 7 
     
     
                       Federalismo fiscale municipale 
     
      1. In attuazione della citata legge n. 42 del  2009,  e  successive
    modificazioni, per il finanziamento dei comuni, in  sostituzione  dei
    tributi indicati rispettivamente negli articoli 8,  comma  1,  e  11,
    comma 1, a decorrere dall'anno 2014 sono introdotte  nell'ordinamento
    fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale: 
      a) una imposta municipale propria; 
      b) una imposta municipale secondaria. 
      2.  A  decorrere  dall'anno  2014,  ai  comuni  e'  attribuita  una
    compartecipazione   al   gettito   dei   tributi   nell'ipotesi    di
    trasferimento immobiliare di cui all'articolo 10, pari al trenta  per
    cento. 
      3. Resta  inoltre  assegnato  ai  comuni  il  gettito  dei  tributi
    devoluto ai sensi  dell'articolo  2,  tenuto  conto  di  quanto  gia'
    attribuito ai sensi del comma 2 del presente articolo. 
    
            
          
                                   Art. 8 
     
     
                         Imposta municipale propria 
     
      1. L'imposta municipale propria e' istituita, a decorrere dall'anno
    2014, e sostituisce, per la  componente  immobiliare,  l'imposta  sul
    reddito delle persone fisiche e le  relative  addizionali  dovute  in
    relazione  ai  redditi  fondiari  relativi  ai  beni  non  locati,  e
    l'imposta comunale sugli immobili. 
      2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il  possesso  di
    immobili diversi dall'abitazione principale. 
      3.  L'imposta  municipale  propria  non  si  applica  al   possesso
    dell'abitazione  principale  ed  alle  pertinenze  della  stessa.  Si
    intende per effettiva abitazione principale  l'immobile,  iscritto  o
    iscrivibile  nel  catasto   edilizio   urbano   come   unica   unita'
    immobiliare, nel quale il possessore dimora  abitualmente  e  risiede
    anagraficamente. L'esclusione si applica alle pertinenze classificate
    nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,  nella  misura  massima  di
    un'unita'  pertinenziale  per  ciascuna  delle  categorie   catastali
    indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita'  ad  uso
    abitativo.  L'esclusione  non  si  applica  alle  unita'  immobiliari
    classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9. 
      4. L'imposta municipale propria ha per base  imponibile  il  valore
    dell'immobile  determinato  ai  sensi  dell'articolo  5  del  decreto
    legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 
      5. Nel caso di possesso  di  immobili  non  costituenti  abitazione
    principale ai sensi del comma 3, l'imposta e' dovuta  annualmente  in
    ragione di un'aliquota dello 0,76 per  cento.  La  predetta  aliquota
    puo' essere modificata con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
    ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia  e  delle
    finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
    nel rispetto dei saldi  di  finanza  pubblica,  tenendo  conto  delle
    analisi  effettuate  dalla   Commissione   tecnica   paritetica   per
    l'attuazione del federalismo fiscale  ovvero,  ove  istituita,  dalla
    Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.  I
    comuni possono, con deliberazione  del  consiglio  comunale  adottata
    entro il termine per la deliberazione  del  bilancio  di  previsione,
    modificare,  in  aumento  o  in  diminuzione,  sino   a   0,3   punti
    percentuali, l'aliquota fissata dal primo periodo del presente comma,
    ovvero sino a 0,2 punti percentuali l'aliquota determinata  ai  sensi
    del comma 6. Nel caso di mancata emanazione della delibera  entro  il
    predetto termine, si applicano le aliquote di cui  al  primo  periodo
    del presente comma ed al comma 6. 
      6. Nel caso in cui l'immobile sia  locato,  l'aliquota  di  cui  al
    comma 5, primo periodo, e' ridotta alla meta'. 
      7. I comuni possono,  con  deliberazione  del  consiglio  comunale,
    adottata entro il  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  di
    previsione, prevedere  che  l'aliquota  di  cui  al  comma  5,  primo
    periodo, sia ridotta fino alla meta' anche nel caso in cui  abbia  ad
    oggetto  immobili  non  produttivi  di  reddito  fondiario  ai  sensi
    dell'articolo 43 del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
    Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso  in  cui
    abbia ad oggetto immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta
    sul reddito delle societa'. Nell'ambito della facolta'  prevista  dal
    presente comma, i comuni possono stabilire che l'aliquota ridotta  si
    applichi limitatamente a determinate categorie di immobili. 
    
            
          
                                   Art. 9 
     
     
                Applicazione dell'imposta municipale propria 
     
      1.  Soggetti  passivi  dell'imposta  municipale  propria  sono   il
    proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili,  a
    qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o  alla  cui
    produzione o scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa,  ovvero  il
    titolare di diritto reale di usufrutto, uso,  abitazione,  enfiteusi,
    superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di  aree  demaniali,
    soggetto passivo e' il concessionario. Per  gli  immobili,  anche  da
    costruire  o  in  corso  di  costruzione,   concessi   in   locazione
    finanziaria, soggetto passivo e' il locatario a decorrere dalla  data
    della stipula e per tutta la durata del contratto. 
      2. L'imposta e' dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota
    ed ai mesi dell'anno nei quali si e' protratto  il  possesso;  a  tal
    fine il mese durante il quale il possesso si e' protratto per  almeno
    quindici giorni e' computato per intero. A ciascuno degli anni solari
    corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. 
      3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta  dovuta
    al comune per l'anno in corso in due rate di pari  importo,  scadenti
    la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso
    nella facolta' del contribuente provvedere al versamento dell'imposta
    complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da  corrispondere
    entro il 16 giugno. 
      4.  A  far  data  dal  completamento  dell'attuazione  dei  decreti
    legislativi in materia di adeguamento dei sistemi contabili  adottati
    ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della citata legge  n.
    42 del 2009, e successive  modificazioni,  e  dell'articolo  2  della
    legge 31 dicembre 2009, n. 196, e comunque a partire dal  1°  gennaio
    2015, l'imposta e' corrisposta con le modalita' stabilite dal comune. 
      5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo  52  del  citato
    decreto legislativo n. 446 del  1997,  i  comuni  possono  introdurre
    l'istituto dell'accertamento con  adesione  del  contribuente,  sulla
    base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218  del
    1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base
    dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997,
    prevedendo anche che il pagamento delle  somme  dovute  possa  essere
    effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi. 
      6. Con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
    finanze,  sentita  l'Associazione  Nazionale  Comuni  Italiani   sono
    approvati i modelli della dichiarazione, i modelli per il versamento,
    nonche' di trasmissione dei dati di  riscossione,  distintamente  per
    ogni  contribuente,  ai  comuni  e  al  sistema   informativo   della
    fiscalita'. 
      7. Per l'accertamento, la  riscossione  coattiva,  i  rimborsi,  le
    sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano  gli  articoli
    10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12,  14  e  15  del  citato  decreto
    legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della
    citata legge n. 296 del 2006. 
      8.  Sono  esenti  dall'imposta  municipale  propria  gli   immobili
    posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili  posseduti,  nel  proprio
    territorio,  dalle  regioni,  dalle  province,  dai   comuni,   dalle
    comunita' montane, dai consorzi fra detti enti,  ove  non  soppressi,
    dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente
    ai  compiti  istituzionali.  Si  applicano,  inoltre,  le   esenzioni
    previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed
    i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. 
      9. Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico
    di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,  i
    redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la  cedolare  secca
    di cui  all'articolo  3,  i  redditi  derivanti  dagli  immobili  non
    produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del  citato
    testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  917
    del  1986,  e  dagli  immobili   posseduti   dai   soggetti   passivi
    dell'imposta  sul  reddito  delle  societa',  continuano  ad   essere
    assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi. 
    
            
          
                                   Art. 10 
     
     
     Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare 
     
      1 All'articolo 1 della tariffa, parte  prima,  allegata  al  citato
    testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  131
    del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
     
      « 
        
    
    ---------------------------------------------------------------
    1. Atti  traslativi  a  titolo  oneroso  della    |   
    proprietà  di  beni  immobili  in  genere  e      |
    atti traslativi o costitutivi  di diritti reali   |
    immobiliari  di godimento, compresi la rinuncia   | 
    pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di   | 
    espropriazione per pubblica utilità e i trasferi- |
    menti coattivi                                    | 9 per cento
    ---------------------------------------------------------------
    Se il trasferimento ha per oggetto case           |
    di abitazione, ad eccezione di quelle di          |
    categoria  catastale  A1, A8  e A9 , ove          |
    ricorrano le condizioni di cui alla nota          |
    II-bis)                                           | 2 per cento
    ---------------------------------------------------------------
    
          » 
     
      b) sono abrogate le note del  predetto  articolo  1,  ad  eccezione
    della nota II-bis); 
      c) nella nota II-bis) dell'articolo 1,  le  parole:  «dell'aliquota
    del 3 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell'aliquota  del
    2 per cento». 
      2. Nei casi di cui al comma 1, l'imposta, comunque, non puo' essere
    inferiore a 1.000 euro. 
      3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e  tutti
    gli atti e le formalita' direttamente conseguenti posti in essere per
    effettuare  gli  adempimenti  presso  il  catasto   ed   i   registri
    immobiliari  sono  esenti  dall'imposta  di  bollo,   dalle   imposte
    ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle  tasse
    ipotecarie. 
      4. In relazione agli atti di cui ai commi  1  e  2  sono  soppresse
    tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in
    leggi speciali. 
      5. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
    dal 1° gennaio 2014. 
    
            
          
                                   Art. 11 
     
     
                        Imposta municipale secondaria 
     
      1. L'imposta  municipale  secondaria  e'  introdotta,  a  decorrere
    dall'anno  2014,  con  deliberazione  del  consiglio  comunale,   per
    sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per  l'occupazione
    di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree
    pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicita'  e  i  diritti  sulle
    pubbliche    affissioni,    il    canone     per     l'autorizzazione
    all'installazione   dei   mezzi   pubblicitari.   L'addizionale   per
    l'integrazione dei bilanci  degli  enti  comunali  di  assistenza  e'
    abolita a decorrere dall'introduzione del tributo di cui al  presente
    articolo. 
      2. Con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
    della citata legge n.  400  del  1988,  d'intesa  con  la  Conferenza
    Stato-citta' ed autonomie locali, e' dettata la  disciplina  generale
    dell'imposta municipale secondaria, in base ai seguenti criteri: 
      a)  il  presupposto  del  tributo   e'   l'occupazione   dei   beni
    appartenenti al demanio o al  patrimonio  indisponibile  dei  comuni,
    nonche' degli spazi soprastanti  o  sottostanti  il  suolo  pubblico,
    anche a fini pubblicitari; 
      b) soggetto passivo e' il soggetto che effettua  l'occupazione;  se
    l'occupazione e' effettuata con impianti pubblicitari,  e'  obbligato
    in solido il soggetto  che  utilizza  l'impianto  per  diffondere  il
    messaggio pubblicitario; 
      c) l'imposta e' determinata in base ai seguenti elementi: 
      1) durata dell'occupazione; 
      2) entita' dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari; 
      3) fissazione di tariffe differenziate in base  alla  tipologia  ed
    alle finalita' dell'occupazione, alla zona  del  territorio  comunale
    oggetto dell'occupazione ed alla classe demografica del comune; 
      d) le  modalita'  di  pagamento,  i  modelli  della  dichiarazione,
    l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli
    interessi ed il contenzioso  sono  disciplinati  in  conformita'  con
    quanto previsto dall'articolo 9, commi 4, 6 e 7, del presente decreto
    legislativo; 
      e) l'istituzione  del  servizio  di  pubbliche  affissioni  non  e'
    obbligatoria e sono individuate idonee modalita',  anche  alternative
    all'affissione di manifesti, per l'adeguata diffusione degli  annunci
    obbligatori per legge, nonche' per l'agevolazione della diffusione di
    annunci di rilevanza sociale e culturale; 
      f)  i  comuni,  con  proprio  regolamento  da  adottare  ai   sensi
    dell'articolo 52 del citato decreto  legislativo  n.  446  del  1997,
    hanno la facolta' di disporre esenzioni ed agevolazioni, in  modo  da
    consentire anche una piu' piena valorizzazione  della  sussidiarieta'
    orizzontale, nonche' ulteriori modalita' applicative del tributo. 
    
            
          
                                   Art. 12 
     
     
                    Misure in materia di finanza pubblica 
     
      1. L'autonomia finanziaria dei comuni deve essere  compatibile  con
    gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilita' e crescita. 
      2. In ogni caso, dall'attuazione dei  decreti  legislativi  di  cui
    alla citata legge n. 42 del 2009,  e  successive  modificazioni,  non
    puo' derivare, anche nel corso della fase transitoria, alcun  aumento
    del prelievo fiscale complessivo a carico dei contribuenti. 
      3. In caso di trasferimento di ulteriori  funzioni  ai  comuni,  ai
    sensi dell'articolo 118 della Costituzione, secondo le  modalita'  di
    cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131,  e'  assicurato
    al complesso degli enti l'integrale finanziamento di  tali  funzioni,
    ove non si sia  provveduto  contestualmente  al  finanziamento  e  al
    trasferimento. 
    
            
          
                                   Art. 13 
     
     
                   Fondo perequativo per comuni e province 
     
      1. Per il finanziamento delle spese dei comuni  e  delle  province,
    successivo alla determinazione dei fabbisogni standard collegati alle
    spese per le funzioni fondamentali, e' istituito nel  bilancio  dello
    Stato  un  fondo  perequativo,   con   indicazione   separata   degli
    stanziamenti per i comuni e degli stanziamenti  per  le  province,  a
    titolo di concorso  per  il  finanziamento  delle  funzioni  da  loro
    svolte. Previa intesa sancita in sede di Conferenza  Stato-citta'  ed
    autonomie locali,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
    ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con  le  regioni  e
    per la coesione territoriale e del Ministro dell'interno, di concerto
    con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabilite,
    salvaguardando la neutralita' finanziaria per il bilancio dello Stato
    e in conformita' con l'articolo 13 della legge 5 maggio 2009, n.  42,
    le modalita' di alimentazione  e  di  riparto  del  fondo.  Il  fondo
    perequativo a favore dei comuni e' alimentato da  quote  del  gettito
    dei  tributi  di  cui  all'articolo  2,  commi  1  e   2,   e   dalla
    compartecipazione prevista dall'articolo 7, comma 2.  Tale  fondo  e'
    articolato in due  componenti,  la  prima  delle  quali  riguarda  le
    funzioni  fondamentali  dei  comuni,  la  seconda  le  funzioni   non
    fondamentali. Le predette quote sono divise in  corrispondenza  della
    determinazione  dei  fabbisogni  standard  relativi   alle   funzioni
    fondamentali e riviste in funzione della loro dinamica. 
    
            
          
                                   Art. 14 
     
     
    Ambito  di  applicazione   del   decreto   legislativo,   regolazioni
                       finanziarie e norme transitorie 
     
      1. L'imposta  municipale  propria  e'  indeducibile  dalle  imposte
    erariali  sui  redditi  e  dall'imposta  regionale  sulle   attivita'
    produttive. 
      2. Al fine di assicurare la neutralita'  finanziaria  del  presente
    decreto, nei confronti delle regioni a statuto speciale  il  presente
    decreto  si  applica  nel  rispetto  dei  rispettivi  statuti  e   in
    conformita' con le procedure previste dall'articolo 27  della  citata
    legge n. 42 del 2009, e in particolare: 
      a) nei casi in cui, in base alla legislazione vigente, alle regioni
    a  statuto  speciale  spetta   una   compartecipazione   al   gettito
    dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  ovvero  al  gettito
    degli altri tributi erariali, questa si  intende  riferita  anche  al
    gettito della cedolare secca di cui all'articolo 3; 
      b) sono stabilite la decorrenza  e  le  modalita'  di  applicazione
    delle disposizioni di cui all'articolo 2  nei  confronti  dei  comuni
    ubicati nelle regioni a  statuto  speciale,  nonche'  le  percentuali
    delle compartecipazioni di  cui  alla  lettera  a);  con  riferimento
    all'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 si  tiene  conto
    anche dei tributi da essa sostituiti. 
      3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province  autonome  che
    esercitano le funzioni in materia di finanza locale, le modalita'  di
    applicazione  delle  disposizioni  relative  alle  imposte   comunali
    istituite con il  presente  decreto  sono  stabilite  dalle  predette
    autonomie speciali in conformita'  con  i  rispettivi  statuti  e  le
    relative norme di attuazione;  per  gli  enti  locali  ubicati  nelle
    medesime regioni e province autonome non  trova  applicazione  quanto
    previsto dall'articolo 2, commi da 1 a 8;  alle  predette  regioni  e
    province autonome spettano le devoluzioni e le  compartecipazioni  al
    gettito delle  entrate  tributarie  erariali  previste  dal  presente
    decreto nelle misure e  con  le  modalita'  definite  dai  rispettivi
    statuti speciali e dalle relative norme di attuazione per i  medesimi
    tributi erariali o per quelli da essi sostituiti. 
      4. Il presente decreto legislativo concorre ad assicurare, in prima
    applicazione  della  citata  legge  n.  42  del  2009,  e  successive
    modificazioni, e in  via  transitoria,  l'autonomia  di  entrata  dei
    comuni.  Gli  elementi  informativi  necessari   all'attuazione   del
    presente decreto  sono  acquisiti  alla  banca  dati  unitaria  delle
    pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della  citata  legge
    n. 196 del 2009, nonche' alla banca dati di cui all'articolo 5, comma
    1, lettera g), della citata legge n. 42 del 2009. 
      5. In coerenza con quanto stabilito con  la  decisione  di  finanza
    pubblica di cui all'articolo 10 della citata legge n. 196  del  2009,
    in materia di limite massimo della pressione fiscale complessiva,  la
    Conferenza permanente per il coordinamento  della  finanza  pubblica,
    avvalendosi della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
    federalismo fiscale, monitora gli  effetti  finanziari  del  presente
    decreto legislativo al fine di garantire  il  rispetto  del  predetto
    limite, anche con riferimento alle tariffe, e propone al  Governo  le
    eventuali misure correttive. 
      6. E' confermata la potesta' regolamentare in  materia  di  entrate
    degli enti locali di cui agli articoli 52 e  59  del  citato  decreto
    legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi  tributi  previsti  dal
    presente provvedimento. 
      7. Sino  alla  revisione  della  disciplina  relativa  ai  prelievi
    relativi alla gestione  dei  rifiuti  solidi  urbani,  continuano  ad
    applicarsi i regolamenti comunali adottati  in  base  alla  normativa
    concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene
    ambientale. Resta ferma la possibilita' per i comuni di  adottare  la
    tariffa integrata ambientale. 
      8.  A  decorrere  dall'anno  2011,  le   delibere   di   variazione
    dell'addizionale  comunale  all'imposta  sul  reddito  delle  persone
    fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di  pubblicazione  sul
    sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del  citato  decreto
    legislativo n. 360 del 1998, a  condizione  che  detta  pubblicazione
    avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la  delibera  afferisce.
    Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo  stesso  anno
    d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro  il  31
    marzo  2011.  Restano  fermi,  in  ogni  caso,  gli   effetti   delle
    disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge  n.
    296 del 2006. 
      9. Per il perseguimento delle finalita'  istituzionali,  di  quelle
    indicate nell'articolo 10, comma 5, del citato decreto legislativo n.
    504  del  1992,  nonche'  dei  compiti  attribuiti  con   i   decreti
    legislativi emanati in attuazione della citata legge n. 42 del  2009,
    e successive modificazioni, anche  al  fine  di  assistere  i  comuni
    nell'attuazione del  presente  decreto  e  nella  lotta  all'evasione
    fiscale, l'Associazione Nazionale Comuni  Italiani  si  avvale  delle
    risorse indicate  nell'articolo  10,  comma  5,  del  citato  decreto
    legislativo n. 504  del  1992.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2014,
    l'aliquota percentuale indicata nel predetto  articolo  e'  calcolata
    con riferimento al  gettito  annuale  prodotto  dall'imposta  di  cui
    all'articolo 8. Con decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto
    con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  d'intesa
    con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le
    modalita' di attribuzione delle risorse  in  sostituzione  di  quelle
    vigenti, nonche' le altre modalita' di attuazione del presente comma. 
      10. Il decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  di  cui
    all'articolo 2, comma 4, stabilisce le modalita'  per  l'acquisizione
    delle informazioni necessarie al fine di assicurare, in sede di prima
    applicazione, l'assegnazione della compartecipazione all'imposta  sul
    valore aggiunto sulla base del gettito per provincia. Fino a  che  le
    predette  informazioni  non  sono  disponibili,  l'assegnazione   del
    gettito dell'imposta sul valore aggiunto per  ogni  comune  ha  luogo
    sulla base del gettito di tale imposta per Regione, suddiviso per  il
    numero degli abitanti di ciascun comune. 
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare. 
        Dato a Roma, addi' 14 marzo 2011 
     
                                 NAPOLITANO 
     
     
                                    Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                    dei Ministri 
     
                                    Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                    delle finanze 
     
                                    Bossi, Ministro per le riforme per il
                                    federalismo 
     
                                    Calderoli,      Ministro per       la
                                    semplificazione normativa 
     
                                    Fitto, Ministro per i rapporti con le
                                    regioni    e    per    la    coesione
                                    territoriale 
     
                                    Maroni, Ministro dell'interno 
     
                                    Brunetta, Ministro  per  la  pubblica
                                    amministrazione e l'innovazione 
     
     
    Visto, il Guardasigilli: Alfano 
    
     
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