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  • Martedì 05 Aprile 2011 09:12
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    Normativa/Nazionale

    Ambiti territoriali nella distribuzione del gas naturale

    DECRETO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO del 19/01/2011

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    MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
    DECRETO 19 gennaio 2011

    Determinazione  degli   ambiti   territoriali   nel   settore   della
    distribuzione del gas naturale. (11A04461) 

    in G.U.R.I. del 31 marzo 2011, n. 74
    

     

     
     
     
                    IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
     
     
                               di concerto con 
     
     
                  IL MINISTRO PER I RAPPORTI CON LE REGIONI 
                         E LA COESIONE TERRITORIALE 
     
      Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante  norme
    comuni per il mercato interno del gas, ed in particolare gli articoli
    14 e 15 sull'attivita' di distribuzione e il regime di transizione; 
      Vista la legge 23 agosto 2004, n.239, recante riordino del  settore
    energetico la quale, ai sensi dell'articolo 117, terzo  comma,  della
    Costituzione, stabilisce disposizioni per il settore energetico  atte
    a garantire la tutela della  concorrenza  e  dei  livelli  essenziali
    delle prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali,  ed  in
    particolare  l'articolo  1,  comma  2,  lettera  c)  secondo  cui  le
    attivita' di distribuzione di  gas  sono  attribuite  in  concessione
    secondo le disposizioni di legge; 
      Vista la legge 23 febbraio 2006, n. 51, di conversione in legge del
    decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga
    dei  termini,  nonche'  conseguenti  disposizioni  urgenti,   ed   in
    particolare l'articolo 23 relativo ai nuovi  termini  del  regime  di
    transizione nell'attivita' di distribuzione; 
      Vista la legge 29 novembre 2007, n. 222, concernente la conversione
    in legge, con modificazioni, del decreto legge 1°  ottobre  2007,  n.
    159, recante interventi urgenti in materia economico  -  finanziaria,
    per lo sviluppo e l'equita' sociale, ed in particolare l'articolo  46
    - bis, comma 2, che nell'ambito  delle  disposizioni  in  materia  di
    concorrenza e qualita'  dei  servizi  essenziali  nel  settore  della
    distribuzione del gas, stabilisce che con decreto dei Ministri  dello
    sviluppo economico e per i rapporti con le regioni e per la  coesione
    territoriale, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
    gas e sentita la Conferenza unificata, sono  determinati  gli  ambiti
    territoriali minimi per lo svolgimento delle gare  per  l'affidamento
    del servizio di distribuzione del gas; 
      Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, concernente la conversione in
    legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008,  n.  112,
    recante  disposizioni  urgenti  per   lo   sviluppo   economico,   la
    semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
    pubblica e la perequazione tributaria, ed in  particolare  l'articolo
    23 - bis, concernente servizi pubblici locali di rilevanza economica,
    che, al comma 1, prevede l'applicazione delle  disposizioni  in  esso
    contenute a tutti i servizi pubblici locali  e  la  prevalenza  sulle
    relative discipline di settore con esse incompatibili; 
      Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni  per  lo
    sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
    di energia; 
      Visto in particolare l'articolo 30, comma 26, della suddetta  legge
    che fa salve le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio  2000,
    n.164, e dell'articolo 46 - bis del decreto legge 1° ottobre 2007, n.
    159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,  n.
    222, in materia di distribuzione di gas naturale, stabilendo  inoltre
    in capo al Ministro dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il
    Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni  e   per   la   coesione
    territoriale, sentite  la  Conferenza  unificata  e  l'Autorita'  per
    l'energia  elettrica  e  il  gas,  la  determinazione  degli   ambiti
    territoriali minimi di cui al citato articolo  46  -  bis,  comma  2,
    tenendo  anche  conto  delle  interconnessioni  degli   impianti   di
    distribuzione e con riferimento alle specificita' territoriali  e  al
    numero dei clienti finali e che in ogni caso l'ambito non puo' essere
    inferiore al territorio comunale; 
      Vista la legge 20 novembre 2009, n. 166, di conversione  in  legge,
    con modificazioni, del  decreto-legge  25  settembre  2009,  n.  135,
    recante  disposizioni  urgenti  per   l'attuazione   degli   obblighi
    comunitari e per l'esecuzione di sentenze della  Corte  di  giustizia
    delle Comunita' europee, ed in particolare l'articolo  15,  comma  1,
    lettera a-bis); 
      Visto  il  documento  dell'Autorita'  per  l'energia   e   il   gas
    "Considerazioni  finali  relative  alle  proposte   in   materia   di
    individuazione di bacini ottimali di utenza" trasmesso  al  Ministero
    dello sviluppo economico in data 30 gennaio 2009; 
      Considerato che il  presente  provvedimento,  ampliando  l'area  di
    gestione del servizio di distribuzione di gas naturale rispetto  alle
    attuali concessioni, e' finalizzato a favorire lo sviluppo efficiente
    del medesimo servizio, a  ridurne  i  relativi  costi  a  favore  dei
    clienti finali, nonche' a rimuovere le  barriere  che  ostacolano  lo
    sviluppo della concorrenza nel settore della vendita di gas; 
      Considerato  che  gli  ambiti  territoriali  minimi  devono  essere
    identificati in base a criteri di efficienza e di riduzione dei costi
    per l'intero sistema costituito dalla distribuzione e  dalla  vendita
    di gas naturale, tenuto conto delle specificita' territoriali; 
      Considerato che fra gli studi che analizzano le economie  di  scala
    nella distribuzione di gas basati su parametri nazionali,  lo  studio
    eseguito dall'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il  gas,  i  cui
    risultati  sono  riportati  nel  suddetto  documento,  sia  il   piu'
    attendibile in quanto basato su dati disaggregati di bilancio forniti
    dalle imprese italiane nei  rendiconti  annuali  per  la  separazione
    contabile, non disponibili a terzi; 
      Considerato  che  dalle  analisi  di  produttivita'  del  documento
    dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas emerge la presenza di
    economie di scala nello svolgimento del servizio significative per le
    imprese medio-piccole e deboli per le imprese di dimensione maggiore; 
      Considerato  che  il  suddetto  studio  prevede  che  l'effetto  di
    economie di scala per il segmento della distribuzione di gas naturale
    e' significativo almeno fino a un numero di clienti  serviti  pari  a
    circa 300.000 qualora si  considerino  sia  i  costi  della  gestione
    tecnica delle reti, sia i costi delle funzioni centrali e dei servizi
    comuni, e fino a 100.000 clienti, qualora  si  considerino  invece  i
    soli costi di gestione tecnica delle reti; 
      Considerato che l'Autorita' riconosce ai distributori con un numero
    di clienti inferiore  alla  soglia  di  300.000  un  maggiore  ricavo
    tariffario a compensazione dei maggiori costi operativi  per  servire
    il singolo cliente, pari al 13 per cento in piu'  per  gli  operatori
    con meno di 300.000 clienti e 22 per cento in  piu'  per  quelli  con
    meno di 50.000 clienti per il periodo regolatorio  2009-2012,  e  che
    pertanto l'aumento di dimensione degli  ambiti  consente  di  ridurre
    significativamente  le  tariffe  di  distribuzione  a  vantaggio  dei
    consumatori; 
      Considerato che una  maggiore  dimensione  degli  ambiti  determina
    anche una riduzione dei costi relativi allo svolgimento delle gare  e
    la  produzione  di  un  maggiore  numero  di  titoli  di   efficienza
    energetica, dato che ora i soggetti obbligati sono i distributori  di
    gas naturale con almeno 50.000 clienti, e che  sotto  il  profilo  di
    tutela della concorrenza per il settore  della  vendita  di  gas,  un
    numero minore  di  ambiti  riduce  i  costi  di  transazione  per  le
    operazioni di acquisizione e di gestione della clientela; 
      Considerato che  in  questa  fase  e'  necessario  disciplinare  il
    passaggio del regime di transizione nell'attivita'  di  distribuzione
    di gas naturale anche  per  agevolare  le  societa'  che  attualmente
    effettuano l'attivita' di vendita di gas; 
      Considerato che le citta' con un numero di clienti finali superiore
    a 300.000 debbano costituire un ambito minimo territoriale, in quanto
    il medesimo non puo' essere inferiore all'ambito comunale; 
      Considerato che al fine di una migliore gestione tecnica della rete
    i  Comuni  alimentati  dallo   stesso   impianto   di   distribuzione
    interprovinciale  debbano  essere  assegnati  all'ambito   prevalente
    dell'impianto  anche  se  appartenenti  a  province   o   a   regioni
    differenti; 
      Considerato che il  presente  provvedimento  definisce  gli  ambiti
    territoriali minimi per lo svolgimento delle gare  per  l'affidamento
    del servizio di distribuzione di gas, ciascuno dei quali  rappresenta
    un insieme minimo di Comuni i cui relativi impianti di distribuzione,
    a regime, dovranno essere gestiti da un unico gestore; 
      Considerato  che,  a  seguito  della  determinazione  degli  ambiti
    territoriali  minimi,  rientra  nella  facolta'  degli  Enti   locali
    l'accorpamento  di  piu'  ambiti  territoriali   limitrofi   per   lo
    svolgimento della gara con la quale sara' affidato  il  servizio  dei
    relativi impianti di distribuzione; 
      Considerato che  sulla  base  della  metodologia  adottata  per  la
    definizione degli ambiti territoriali minimi su tutto  il  territorio
    nazionale, per le Regioni Molise e Calabria risultano  tre  ambiti  a
    livello provinciale con un numero di clienti  effettivi  inferiore  a
    30.000 clienti e con un numero  di  clienti  potenziali  inferiore  a
    50.000 clienti; 
      Ritenuto che i Comuni che alla data del presente provvedimento  non
    sono serviti  dal  gas  naturale  debbano  essere  comunque  inseriti
    nell'ambito territoriale minimo d'appartenenza in previsione  di  una
    futura metanizzazione, con eccezione dei Comuni della  Sardegna  che,
    in vista del completamento del progetto GALSI, saranno oggetto di  un
    futuro provvedimento; 
      Ritenuto  che  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del   presente
    provvedimento la gara  per  l'affidamento  della  gestione  dei  vari
    impianti di distribuzione di uno  stesso  ambito  territoriale  debba
    essere unica, anche se l'affidamento avverra' in tempi successivi,  a
    causa della scadenza differenziata delle diverse concessioni; 
      Ritenuto che per le aree ancora oggetto di metanizzazione  l'ambito
    debba essere dimensionato considerando  i  clienti  potenziali,  come
    definiti  nel  sopracitato  documento  dell'Autorita'  per  l'energia
    elettrica e il gas; 
      Ritenuto che in questa fase un ambito di dimensioni  comparabili  a
    quello medio provinciale o, qualora il numero dei clienti finali  sia
    superiore a 300.000, piu' ambiti nello stesso territorio  provinciale
    al di sotto  di  tale  soglia,  tenendo  conto  anche  delle  realta'
    montane, siano  in  grado  di  recepire  al  meglio  le  specificita'
    territoriali  garantendo  al  settore  della  distribuzione  di   gas
    maggiore efficienza e  riduzione  dei  costi  e  nello  stesso  tempo
    permettano un passaggio graduale alla situazione ottimale  attenuando
    i riflessi sulle imprese; 
      Ritenuto che, al fine di semplificare e accelerare nella prima fase
    delle gare le operazioni  di  aggregazione  degli  enti  locali,  sia
    opportuno introdurre un limite di 50 sul numero  massimo  dei  Comuni
    presenti in un  ambito  purche'  gli  ambiti  abbiano  almeno  50.000
    clienti e gliimpianti interconnessi risultino sempre  in  uno  stesso
    ambito; 
      Sentita l'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas,  ai  sensi
    dell'articolo 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99; 
      Sentita la Conferenza Unificata nella seduta del 16 dicembre 2010; 
      Ritenuto  di  dover  procedere  alla   definizione   degli   ambiti
    territoriali minimi di cui  all'articolo  46  -  bis,  comma  2,  del
    decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, secondo le modifiche  apportate
    dall'articolo 30, comma 26, della citata legge 23 luglio 2009, n. 99; 
     
                                  Decreta: 
     
                                   Art. 1 
     
     
                         Ambiti territoriali minimi 
     
      1. Gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle  gare  e
    l'affidamento del servizio di distribuzione del gas sono  determinati
    in numero di 177, ciascuno inserito  nell'allegato  1  facente  parte
    integrante del presente provvedimento. 
      2. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
    concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la  Coesione
    territoriale, da comunicare alla Conferenza Unificata, sono  indicati
    i Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale. 
    
            
          
                                   Art. 2 
     
     
                                Gare d'ambito 
     
      1. Gli Enti locali di ciascun ambito territoriale  minimo  affidano
    il servizio di distribuzione gas previsto dall'articolo 14, comma  1,
    del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tramite gara unica. 
      2.  Gli  Enti  locali   il   cui   territorio   sara'   metanizzato
    successivamente all'aggiudicazione della gara d'ambito, sia nel  caso
    di attuazione del piano di sviluppo degli impianti previsto  in  sede
    di gara e  allegato  al  contratto  di  servizio,  sia  nel  caso  di
    attuazione  di  un  piano   di   metanizzazione,   anche   attraverso
    finanziamento pubblico, definito successivamente alla gara  medesima,
    affidano il servizio  di  distribuzione  sul  proprio  territorio  al
    gestore risultato vincitore nell'ambito  territoriale  minimo  a  cui
    appartengono. 
      3.  L'affidamento  di  tutti  gli  impianti  dello  stesso   ambito
    territoriale minimo, inclusi i nuovi impianti di distribuzione di cui
    al  comma  2,  scade  al  dodicesimo  anno  decorrente   dalla   data
    dell'affidamento al gestore vincitore della gara del  primo  impianto
    appartenente all'ambito. 
      4. La gara unica di cui al comma 1 puo' essere estesa a due o  piu'
    ambiti confinanti previo  accordo  degli  enti  locali  degli  ambiti
    interessati. 
    
            
          
                                   Art. 3 
     
     
          Affidamento e durata della concessione nel primo periodo 
     
      1. Nel periodo di prima applicazione del nuovo sistema, il  gestore
    risultato vincitore della  gara  d'ambito  subentra  progressivamente
    nell'affidamento del servizio dei vari impianti di distribuzione  gas
    dell'ambito  territoriale  minimo   alla   scadenza   delle   singole
    concessioni presenti nell'ambito,  a  meno  di  una  loro  anticipata
    risoluzione concordata fra il gestore uscente e l'Ente locale. 
      2. Con delibera dell'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il  gas
    sono stabilite misure volte a incentivare l'anticipata risoluzione di
    cui al comma 1, nonche' misure  volte  a  incentivare  l'aggregazione
    degli  ambiti  territoriali  minimi  di  cui  all'articolo   1,   che
    presentano un numero di clienti inferiore a 100.000. 
      3. Ai sensi dell'articolo 46 - bis, comma 2, del decreto  legge  1°
    ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29
    novembre 2007, n. 222, e  per  ultimo  modificato  dall'articolo  30,
    comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, a decorrere dall'entrata
    in vigore del presente provvedimento le gare  per  l'affidamento  del
    servizio di distribuzione gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del
    decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per le quali non e' stato
    pubblicato il bando o non e' decorso il termine per la  presentazione
    delle offerte di gara sono aggiudicate unicamente relativamente  agli
    ambiti determinati  nell'allegato  1  facente  parte  integrante  del
    presente provvedimento. Il gestore uscente,  ai  sensi  dell'articolo
    14, comma 7, del decreto legislativo 23  maggio  2000,  n.164,  resta
    comunque obbligato a proseguire la gestione del  servizio  fino  alla
    data di decorrenza del nuovo affidamento. 
    
            
          
                                   Art. 4 
     
     
    Prerogative  delle  Regioni  a  statuto  speciale  e  delle  Province
                        autonome di Trento e Bolzano 
     
      1. Sono fatte salve le prerogative statutarie delle Regioni a 
      statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. 
    
            
          
                                   Art. 5 
     
     
                                Pubblicazione 
     
      1. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale
    della Repubblica Italiana e nei siti  internet  dei  Ministeri  dello
    sviluppo economico e per i rapporti con  le  Regioni  e  la  coesione
    territoriale, ed entra in vigore  dal  giorno  successivo  alla  data
    della  pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale   della   Repubblica
    Italiana. 
        Roma, 19 gennaio 2011 
     
                             Il Ministro dello sviluppo economico: Romani 
    Il Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni  e  per  la  coesione
    territoriale: Fitto 
    
    Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2011 
    Ufficio di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita'  produttive,
    registro n. 1, foglio n. 313 
    
            
          
                                                               Allegato 1 
    
     
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