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  • Lunedì 12 Settembre 2011 09:59
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    Normativa/Normative Varie

    Stazione Unica Appaltante - Piano straordinario contro le mafie

    DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 30/06/2011

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    DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2011

    Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge
    13 agosto 2010,  n.  136  -  Piano  straordinario  contro  le  mafie.
    (11A11732), in  G.U.R.I. del 29 agosto 2011, n. 200 
    

     
     
     
                                IL PRESIDENTE 
                         DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
     
      Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  recante  il
    «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
    in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE»  e,   in
    particolare,  l'articolo  33  il  quale  al  comma   1   prevede   la
    possibilita' di acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso
    a centrali di committenza e, al comma 3, prevede la  possibilita'  di
    affidare le funzioni di stazione appaltante  di  lavori  pubblici  ai
    Provveditorati interregionali per le opere  pubbliche,  gia'  servizi
    integrati infrastrutture e trasporti (SIIT), o  alle  amministrazioni
    provinciali, nonche' a centrali di committenza; 
      Visto l'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante  il
    piano straordinario contro le mafie, nonche'  delega  al  Governo  in
    materia di normativa antimafia, il quale stabilisce che  con  decreto
    del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  vengano  definite  le
    modalita' per promuovere l'istituzione in ambito regionale di  una  o
    piu' stazioni uniche appaltanti  (SUA),  al  fine  di  assicurare  la
    trasparenza, la  regolarita'  e  l'economicita'  della  gestione  dei
    contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose
    nell'economia legale; 
      Considerato che la stazione unica appaltante (SUA) con le  funzioni
    previste dall'articolo 33 del decreto legislativo n.  163/2006,  come
    richiamato dall'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136,  puo'
    svolgere un ruolo essenziale per  promuovere  ed  attuare  interventi
    idonei a creare condizioni  di  sicurezza,  trasparenza  e  legalita'
    favorevoli al rilancio dell'economia e  dell'immagine  delle  realta'
    territoriali ed al ripristino delle condizioni di libera concorrenza,
    anche assicurando, con un costante monitoraggio, la trasparenza e  la
    celerita' delle procedure di gara e l'ottimizzazione delle risorse  e
    dei prezzi; 
      Vista l'intesa sancita in sede di  Conferenza  unificata  ai  sensi
    dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
    riunione del 25 maggio 2011; 
      Sulla proposta dei Ministri dell'interno,  della  giustizia,  dello
    sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del  lavoro
    e delle politiche sociali, per i rapporti con le  regioni  e  per  la
    coesione   territoriale,   per   la   pubblica   amministrazione    e
    l'innovazione; 
     
                                  Decreta: 
     
                                   Art. 1 
     
     
                     Finalita' e modalita' di promozione 
                       della Stazione unica appaltante 
     
      1. Il presente decreto e' finalizzato a promuovere l'istituzione in
    ambito regionale di una o piu' Stazioni uniche appaltanti, di seguito
    denominate «SUA», con  modalita'  che  ne  incentivino  una  maggiore
    diffusione    anche    attraverso    la    sensibilizzazione    delle
    amministrazioni aggiudicatrici. 
      2. L'individuazione  delle  attivita'  e  dei  servizi  della  SUA,
    unitamente   all'indicazione   degli   elementi   essenziali    delle
    convenzioni tra i soggetti che vi aderiscono, mira ad agevolarne  una
    maggiore diffusione, in modo da  perseguire  l'obiettivo  di  rendere
    piu' penetrante l'attivita' di prevenzione e contrasto  ai  tentativi
    di condizionamento della criminalita' mafiosa, favorendo al  contempo
    la celerita' delle procedure, l'ottimizzazione  delle  risorse  e  il
    rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro. 
      3. Sono fatte salve le normative regionali che disciplinano  moduli
    organizzativi e strumenti di raccordo tra gli enti  territoriali  per
    l'espletamento delle funzioni e delle attivita' di  cui  al  presente
    decreto,   aventi   lo    scopo    di    garantire    l'integrazione,
    l'ottimizzazione e l'economicita' delle stesse  funzioni,  attraverso
    formule convenzionali, associative o di avvalimento nell'ambito delle
    risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
    vigente. 
      4. Il Governo, le regioni e le province autonome, le province  e  i
    comuni, in sede di Conferenza unificata, si scambiano annualmente, ai
    sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera e), del  decreto  legislativo
    28 agosto 1997, n. 281, dati ed informazioni relativi  all'attuazione
    del  presente  decreto,  con  riguardo  ai   rispettivi   ambiti   di
    competenza. 
    
            
          
                                   Art. 2 
     
     
                Stazione unica appaltante e soggetti aderenti 
     
      1. Possono aderire alla SUA  le  Amministrazioni  dello  Stato,  le
    regioni, gli enti locali, gli enti pubblici territoriali,  gli  altri
    enti pubblici non economici, gli organismi di  diritto  pubblico,  le
    associazioni,  unioni,  consorzi,  comunque   denominati,   da   essi
    costituiti, gli altri soggetti di cui  all'articolo  32  del  decreto
    legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' le imprese pubbliche e  i
    soggetti che operano  in  virtu'  di  diritti  speciali  o  esclusivi
    concessi loro dall'autorita' competente secondo le norme  vigenti.  I
    predetti soggetti, ai fini del presente  decreto,  possono  avvalersi
    delle disposizioni previste dall'articolo 33, comma  3,  del  decreto
    legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
      2. La SUA ha natura giuridica di centrale  di  committenza  di  cui
    all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
    163, e cura, per  conto  degli  enti  aderenti,  l'aggiudicazione  di
    contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione  di
    servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'articolo 33  del
    medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  svolgendo  tale
    attivita'  in  ambito  regionale,  provinciale  ed  interprovinciale,
    comunale ed intercomunale. 
    
            
          
                                   Art. 3 
     
     
                        Attivita' e servizi della SUA 
     
      1.  La  SUA  cura  la  gestione  della  procedura  di  gara  e,  in
    particolare, svolge le seguenti attivita' e servizi: 
        a) collabora con l'ente aderente alla corretta individuazione dei
    contenuti dello schema del contratto, tenendo  conto  che  lo  stesso
    deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e  della
    fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati; 
        b) concorda con l'ente aderente  la  procedura  di  gara  per  la
    scelta del contraente; 
        c) collabora nella redazione dei capitolati di  cui  all'articolo
    5, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  laddove
    l'ente aderente non sia una Amministrazione aggiudicatrice statale  e
    non abbia adottato il capitolato generale  di  cui  al  comma  8  del
    medesimo articolo 5; 
        d) collabora nella redazione del capitolato speciale; 
        e) definisce, in collaborazione con l'ente aderente, il  criterio
    di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi; 
        f) definisce in caso di criterio dell'offerta economicamente piu'
    vantaggiosa, i  criteri  di  valutazione  delle  offerte  e  le  loro
    specificazioni; 
        g) redige gli atti di gara, ivi incluso  il  bando  di  gara,  il
    disciplinare di gara e la lettera di invito; 
        h) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura
    di  gara  in  tutte  le  sue  fasi,  ivi  compresi  gli  obblighi  di
    pubblicita' e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei
    contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine
    generale     e     di     capacita'      economico-finanziaria      e
    tecnico-organizzativa; 
        i) nomina la commissione giudicatrice in caso  di  aggiudicazione
    con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa; 
        l) cura gli  eventuali  contenziosi  insorti  in  relazione  alla
    procedura   di   affidamento,    fornendo    anche    gli    elementi
    tecnico-giuridici per la difesa in giudizio; 
        m) collabora con l'ente aderente ai fini della  stipulazione  del
    contratto; 
        n) cura, anche di propria iniziativa,  ogni  ulteriore  attivita'
    utile per il perseguimento degli obiettivi  di  cui  all'articolo  1,
    comma 2; 
        o)  trasmette  all'ente   aderente   le   informazioni   di   cui
    all'articolo 6, comma 2, lettera a). 
    
            
          
                                   Art. 4 
     
     
    Elementi essenziali delle Convenzioni tra enti  aderenti  e  Stazione
                              unica appaltante 
     
      1.  I  rapporti  tra  SUA  e  l'ente  aderente  sono  regolati   da
    convenzioni. La convenzione prevede, in particolare: 
        a)  l'ambito  di  operativita'   della   SUA   determinato,   con
    riferimento ai contratti pubblici di lavori, di forniture e  servizi,
    sulla base degli importi di gara o di altri criteri in  relazione  ai
    quali se  ne  chiede  il  coinvolgimento  nonche'  i  rapporti  e  le
    modalita' di comunicazioni tra il responsabile  del  procedimento  ai
    sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.
    163, ed il responsabile del procedimento della  SUA  ai  sensi  della
    legge 7 agosto 1990, n. 241; 
        b) le modalita' di rimborso dei costi sostenuti dalla SUA; 
        c) gli oneri rispettivamente a carico dell'ente aderente e  della
    SUA in ordine ai contenziosi in materia di affidamento; 
        d) l'obbligo per l'ente aderente di trasmettere alla SUA l'elenco
    dei contratti di  cui  alla  lettera  a),  per  i  quali  si  prevede
    l'affidamento nonche' l'obbligo per l'ente aderente  di  trasmettere,
    su  richiesta   della   SUA,   ogni   informazione   utile   relativa
    all'esecuzione dei medesimi contratti; 
        e) l'obbligo per  l'ente  aderente  di  comunicare  alla  SUA  le
    varianti intervenute nel corso dell'esecuzione del contratto. 
    
            
          
                                   Art. 5 
     
     
             Forme di monitoraggio e di controllo degli appalti 
     
      1. Ferme restando le forme di monitoraggio  e  di  controllo  degli
    appalti previste dalla normativa vigente, le Prefetture - UTG possono
    chiedere alla SUA di fornire ogni dato e informazione ritenuta  utile
    ai  fini  di  prevenzione  delle  infiltrazioni  della   criminalita'
    organizzata.  I  dati  e  le  informazioni  ottenute  possono  essere
    utilizzate dal Prefetto anche ai fini dell'esercizio  del  potere  di
    accesso e di accertamento  nei  cantieri  delle  imprese  interessate
    all'esecuzione dei lavori pubblici. 
    
            
          
                                   Art. 6 
     
     
             Collaborazione e coordinamento tra Amministrazioni 
     
      1. L'ente aderente effettua la comunicazione di cui all'articolo 4,
    comma 1, lettera d), contestualmente  anche  alla  Prefettura  -  UTG
    competente per territorio con riguardo alla SUA. 
      2. La Prefettura - UTG, ferme restando le competenze gia'  previste
    dalla legge ed al fine di favorire lo snellimento, la celerita' e  la
    trasparenza delle procedure: 
        a) mette a disposizione della SUA, con criteri di priorita',  gli
    elementi informativi oggetto di attestazione ai sensi degli  articoli
    3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno  1998,  n.
    252, sulle imprese partecipanti alle gare; 
        b) monitora le procedure di  gara  allo  scopo  di  prevenire  le
    infiltrazioni  della  criminalita'  organizzata  e  contrastare,   in
    collaborazione  con  l'Autorita'  per  la  vigilanza  sui   contratti
    pubblici di lavori, servizi e  forniture,  eventuali  intese  tra  le
    imprese concorrenti. 
      3. In relazione allo specifico contratto, il Prefetto, senza  nuovi
    o maggiori oneri, in conformita' alla normativa vigente,  qualora  lo
    ritenga opportuno per  rafforzare  le  misure  di  prevenzione  delle
    infiltrazioni della  criminalita'  organizzata,  puo'  richiedere  il
    supporto tecnico  del  Provveditorato  interregionale  per  le  opere
    pubbliche competente per territorio e dell'Unita' di  verifica  degli
    investimenti  pubblici  -  Dipartimento  dello  sviluppo  e  coesione
    economica del Ministero dello sviluppo economico. 
      4. L'ente  aderente  puo'  delegare  l'attivita'  di  verifica  del
    progetto, di cui all'articolo 112 del decreto legislativo  12  aprile
    2006, n. 163, anche al Provveditorato  interregionale  per  le  opere
    pubbliche competente per territorio laddove in possesso dei requisiti
    previsti dal comma 5 del citato articolo  112,  con  oneri  a  carico
    dell'ente aderente che  puo'  altresi'  avvalersi  del  supporto  del
    medesimo  Provveditorato  per  l'esame  di  eventuali   proposte   di
    varianti. 
      5. Con specifiche intese potranno essere condivise dalle Prefetture
    - UTG,  SUA  ed  ente  aderente,  ulteriori  forme  e  modalita'  per
    rafforzare  le  misure  di  prevenzione  delle  infiltrazioni   della
    criminalita' organizzata nell' economia legale. 
      6. Le Prefetture - UTG, per le  attivita'  del  presente  articolo,
    possono  avvalersi,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri,  anche   della
    collaborazione degli Osservatori regionali dei contratti pubblici. 
      Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
    registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
    italiana. 
        Roma, 30 giugno 2011 
     
                  Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
                                 Berlusconi 
     
     
                          Il Ministro dell'interno 
                                   Maroni 
     
     
                         Il Ministro della giustizia 
                                   Alfano 
     
     
                    Il Ministro dello sviluppo economico 
                                   Romani 
     
     
              Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
                                  Matteoli 
     
     
              Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
                                   Sacconi 
     
     
    Il Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni  e  per  la  coesione
                                territoriale 
                                    Fitto 
     
     
         Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 
                                  Brunetta 
     
    
    Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2011 
    Ministeri istituzionali -  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
    registro n. 16, foglio n. 286 
    
    
     
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