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  • Lunedì 12 Settembre 2011 09:57
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    Normativa/Normative Varie

    Regolamento sulla conclusione dei procedimenti amministrativi

    DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI n. 147 del 30/06/2011

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    DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2011 , n. 147

    Regolamento recante attuazione dell'articolo 2, comma 3, della  legge
    7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge n.
    69/2009, in materia  di  termini,  non  superiori  a  90  giorni,  di
    conclusione  dei  procedimenti  amministrativi  di   competenza   del
    Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  della  Scuola  superiore
    dell'economia e  delle  finanze,  dell'Amministrazione  autonoma  dei
    monopoli di Stato, della Guardia di finanza e dei Fondi previdenziali
    e assistenziali del personale della Guardia di finanza. (11G0189), in G.U.R.I. del 29 agosto 2011, n. 200 
    

     
     
     
                  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
     
      Visti il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n.  2258,  convertito
    dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, istitutivo dell'Amministrazione
    autonoma  dei  monopoli  di  Stato  e  il  relativo  regolamento   di
    organizzazione, approvato, da ultimo, con il decreto  del  Presidente
    della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385 e il  decreto del  Ministro
    dell'economia e delle  finanze 1°  ottobre  2004  che  individua  gli
    uffici di livello dirigenziale  non  generale  della  Amministrazione
    autonoma dei monopoli di Stato; 
      Visto il regio  decreto-legge  5  luglio  1934,  n.  1187,  recante
    provvedimenti per la Guardia di finanza, e successive  modificazioni,
    ed  in  particolare  gli  articoli  23   e   33   che   istituiscono,
    rispettivamente, il Fondo di previdenza per il personale appartenenti
    ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri e la Cassa
    ufficiali, attribuendo loro la personalita' giuridica; 
      Visti l'articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 1959  n.  189  e
    l'articolo 1 del decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  68,  che
    dispongono che la Guardia di finanza  e'  una  forza  di  polizia  ad
    ordinamento militare, con competenza generale in materia economica  e
    finanziaria, che dipende direttamente  e  a  tutti  gli  effetti  dal
    Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  e  le  disposizioni  che
    regolano l'assetto organizzativo, centrale e periferico, dello stesso
    Corpo costituite dall'articolo 5 della legge 23 aprile 1959, n.  189,
    dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34  e
    dalle determinazioni del Comandate generale; 
      Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
    che  disciplina  l'attivita'  di  Governo   e   l'ordinamento   della
    Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in  particolare  l'articolo
    17  comma  3,  concernente  l'adozione  di  regolamenti  con  decreti
    ministeriali nei casi previsti dalla legge; 
      Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente  nuove  norme  in
    materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
    documenti amministrativi, ed in particolare  l'articolo  2  (come  da
    ultimo sostituito dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n.  69)
    comma 3, che determina le modalita'  di  fissazione  dei  termini  di
    conclusione dei procedimenti non superiori a novanta giorni; 
      Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
    modificazioni,  che  riforma  l'organizzazione  del  Governo,  ed  in
    particolare gli articoli da 23 a  25,  relativi  all'ordinamento  del
    Ministero dell'economia e delle finanze; 
      Visti il decreto del Ministro delle finanze 28 settembre  2000,  n.
    301, che riordina la Scuola superiore dell'economia e  delle  finanze
    che, all'articolo 1 dello stesso decreto,  viene  definita  come  una
    istituzione  di  alta  cultura  e  formazione,  posta  alle   dirette
    dipendenze del Ministro, con autonomia organizzativa e contabile e di
    bilancio, e il decreto del Rettore 22 dicembre  2000,  approvato  con
    decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000,  concernente  la
    disciplina di funzionamento e organizzazione della  Scuola  superiore
    dell'economia e delle  finanze,  e  successive  modificazioni,  e  il
    decreto del Rettore 20 giugno 2002, recante il regolamento  didattico
    e di ricerca della Scuola superiore dell'economia e delle finanze,  e
    successive modificazioni; 
      Visto  il  decreto  legislativo   3   luglio   2003   n.   173   di
    riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e  delle
    agenzie fiscali; 
      Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni  per  lo
    sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'  in
    materia di processo civile che,  tra  l'altro,  modifica  ed  integra
    alcuni articoli della citata legge n. 241/1990, ed,  in  particolare,
    l'articolo 7 della stessa legge n. 69/2009; 
      Visti il decreto del Presidente della Repubblica 30  gennaio  2008,
    n. 43,  di  riorganizzazione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
    finanze e il decreto ministeriale 28 gennaio 2009, che  individua  le
    attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale  non  generale  dei
    dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze; 
      Visto il decreto del Ministero per la  pubblica  amministrazione  e
    l'innovazione, di concerto con il  Ministro  per  la  semplificazione
    normativa del 12 gennaio 2010 (pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale
    della Repubblica italiana, serie generale, 1° aprile  2010,  n.  76),
    recante le linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7  della
    citata legge n. 69/2009; 
      Considerato che, l'articolo 2,  comma  2,  della  citata  legge  n.
    241/1990, dispone che i  procedimenti  amministrativi  di  competenza
    delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali  devono
    concludersi entro il  termine  di  trenta  giorni  salvo  il  diverso
    termine  previsto  da  disposizioni  di  legge  o  dai  provvedimenti
    previsti nei commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo 2; 
      Considerato che per la determinazione dei  termini  di  conclusione
    dei  procedimenti  con   durata non   superiore ai   novanta   giorni
    l'articolo 2, comma 3, prevede l'adozione di distinti atti costituiti
    da  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  per  le
    amministrazioni statali,  e  da  provvedimenti  adottati  secondo  il
    proprio ordinamento, per gli enti pubblici nazionali; 
      Ritenuto di dover procedere all'emanazione di un unico  regolamento
    che determini i termini di conclusione dei procedimenti non superiori
    a 90 giorni relativi ai dipartimenti in cui si articola il  Ministero
    dell'economia  e  delle  finanze,  all'Amministrazione  autonoma  dei
    monopoli di  Stato,  alla  Scuola  superiore  dell'economia  e  delle
    finanze,  alla  Guardia  di  finanza  e  ai  fondi  previdenziali   e
    assistenziali del  personale  dipendente  dalla  Guardia  di  finanza
    (Cassa ufficiali e Fondo di previdenza per ispettori, sovrintendenti,
    appuntati e finanzieri); 
      Ritenuto di non ricomprendere negli  elenchi  dei  procedimenti  le
    procedure   relative   al   rapporto   di   lavoro   del    personale
    "contrattualizzato,"  regolati  dalla  contrattazione  collettiva  di
    settore e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
    modificazioni,  e  ritenuto  di  ricomprendere  in  tali  elenchi   i
    procedimenti relativi al personale della Guardia di  finanza  che  e'
    assoggettato al regime di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 3,
    comma 1, del gia' citato decreto legislativo n. 165/2001; 
      Ritenuto, a titolo  meramente  ricognitivo,  su  indicazione  delle
    amministrazioni interessate e ferme  restando  le  loro  prerogative,
    nelle more dell'adozione dei provvedimenti applicativi  dell'articolo
    4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di  individuare  contestualmente
    alla determinazione dei termini del  procedimento,  anche  le  unita'
    organizzative responsabili  dello  stesso,  al  fine  di  evitare  le
    incertezze derivanti dall'adozione, in tempi diversi, di decreti  del
    Presidente del Consiglio dei Ministri, che determinino i termini  dei
    procedimenti, e di un altro atto che, per  ciascuna  amministrazione,
    individui  le  unita'   organizzative   responsabili   degli   stessi
    procedimenti; 
      Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  n.  1499/2011,  Sezione
    consultiva per gli atti  normativi,  espresso  nell'Adunanza  del  21
    aprile 2011; 
      Sulla proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
    concerto  con  i  Ministri  per   la   pubblica   amministrazione   e
    l'innovazione e per la semplificazione normativa; 
     
                                   Adotta 
     
     
                          il seguente regolamento: 
     
                                   Art. 1 
     
     
                           Ambito di applicazione 
     
      1. Il presente decreto si applica ai procedimenti amministrativi di
    competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, della  Scuola
    Superiore  dell'economia  e   delle   finanze,   dell'Amministrazione
    autonoma dei monopoli di Stato, della Guardia di finanza e dei  fondi
    previdenziali e assistenziali del personale dipendente dalla  Guardia
    di finanza (Cassa ufficiali e  Fondo  di  previdenza  per  ispettori,
    sovrintendenti, appuntati e finanzieri). 
      2. I termini di conclusione dei procedimenti, non  superiori  a  90
    giorni sono determinati nelle allegate tabelle, di seguito  elencate,
    che costituiscono parte integrante del presente regolamento: 
        a) Tabella A - Ministero dell'economia e delle finanze; 
        b) Tabella B - Scuola superiore dell'economia e delle finanze; 
        c) Tabella C - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; 
        d) Tabella D - Guardia di finanza; 
        e) Tabella E - Fondi previdenziali e assistenziali del  personale
    dipendente dalla Guardia di  finanza  (Cassa  ufficiali  e  Fondo  di
    previdenza  per  il  personale  appartenente  ai   ruoli   ispettori,
    sovrintendenti, appuntati e finanzieri). 
      3.  Nelle  more  dell'adozione,  da  parte  delle   amministrazioni
    indicate al comma 1, dei provvedimenti  applicativi  dell'articolo  4
    della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  le   unita'   organizzative
    responsabili dei procedimenti amministrativi sono quelle indicate,  a
    titolo  meramente  ricognitivo,  per  ciascun   procedimento,   nelle
    allegate tabelle. 
    
            
          
                                   Art. 2 
     
     
                                 Abrogazioni 
     
      Sono abrogati i seguenti decreti ministeriali gia' attuativi  della
    legge 7 agosto 1990, n. 241: 
        a) il decreto del Ministro del tesoro 23 marzo 1992, n. 304; 
        b) il decreto del Ministro del tesoro 8 giugno 1993, n. 299; 
        c) il decreto del Ministro del bilancio  e  della  programmazione
    economica 1° settembre 1993, n. 475; 
        d) il decreto del Ministro delle finanze 19 ottobre 1994, n. 678; 
        e) il decreto del Ministro del tesoro 5 agosto 1997, n. 325. 
    
            
          
                                   Art. 3 
     
     
                             Disposizioni finali 
     
      1. L'attuazione del presente decreto non comporta nuovi o  maggiori
    oneri a carico del bilancio dello Stato. 
      2. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
    quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
    Repubblica italiana. 
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare. 
        Roma, 30 giugno 2011 
     
                  Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
                                 Berlusconi 
     
     
                  Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                                  Tremonti 
     
     
         Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 
                                  Brunetta 
     
     
                Il Ministro per la semplificazione normativa 
                                  Calderoli 
     
     
     
    Visto, il Guardasigilli: Alfano 
    
    Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2011 
    Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  8
    Economia e finanze, foglio n. 311 
    
            
          
                                                                 Allegato 
     
     
                                  Tabella A 
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
     
     
                                  Tabella B 
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
     
     
                                  Tabella C 
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
     
     
                                  Tabella D 
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
     
     
                                  Tabella E 
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
    
     
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