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  • Corsi di laurea "a numero chiuso"

    Domenica 28 Ottobre 2012 08:54
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    N. 418/2012 Reg. Prov. Coll.

    N. 27 Reg. Ric.

    ANNO 2012

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 27 del 2012, proposto dal dott. F. R., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulio Cerceo e Laura Di Tillio e con domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Pescara, v.le D'Annunzio n. 142

    contro

    Università degli Studi di Chieti - Pescara, in persona del Rettore in carica, ex lege rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila e domiciliata presso gli Uffici di questa, in L'Aquila, via Buccio di Ranallo n. 65/a

    per l'annullamento,

    previa sospensione dell'esecuzione,

    - della nota a firma del Capo Ufficio della Segreteria Studenti dell'Università degli Studi di Chieti - Pescara prot. n. 35 del 29 novembre 2011, ricevuta in data 5 dicembre 2011, con cui è stata respinta la domanda del ricorrente di iscrizione al corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria senza dover sostenere il relativo concorso di ammissione;

    - di ogni altro atto e provvedimento prodromico, conseguente e connesso

    nonché per l'accertamento

    del diritto del dott. R. ad iscriversi al corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria senza dover sostenere il concorso di ammissione, essendo già munito di laurea in Medicina e Chirurgia presso il medesimo Ateneo, previa verifica della disponibilità del relativo posto

    e per la condanna

    dell'Università degli Studi di Chieti - Pescara al risarcimento dei danni patiti e patiendi dal dott. R. a cagione dell'illegittimo diniego di iscrizione.

    Visti il ricorso ed i relativi allegati;

    Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Chieti - Pescara;

    Vista la documentazione depositata dalla difesa erariale;

    Vista l'ordinanza n. 43/12 dell'8 marzo 2012, con cui è stata respinta l'istanza cautelare;

    Vista la memoria conclusiva depositata dal ricorrente;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Nominato relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2012 il dott. Pietro De Berardinis;

    Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come da verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue

    FATTO E DIRITTO

    1. L'odierno ricorrente, dott. F. R., espone di avere conseguito il diploma di laurea in Medicina e Chirurgia (laurea specialistica) in data 26 ottobre 2009 presso l'Università degli Studi di Chieti - Pescara "G. D'Annunzio".

    1.1. Con istanza inoltrata il 13 ottobre 2011, l'esponente, premesso di esser munito del diploma di laurea ora riferito, chiedeva al medesimo Ateneo di essere iscritto al I° o, in alternativa, al II° anno del corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, senza dover sostenere il relativo concorso di ammissione.

    1.2. Con nota prot. n. 35 del 29 novembre 2011 l'Università degli Studi ha rigettato l'istanza, sulla base dell'impossibilità di iscriversi al corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, senza aver superato il relativo concorso di ammissione.

    2. Avverso l'ora visto diniego di iscrizione è insorto il dott. R., impugnandolo con il ricorso in epigrafe e chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione.

    2.1. A supporto del gravame, con cui ha presentato, altresì, domanda di accertamento del diritto ad iscriversi al corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria senza dover sostenere il concorso di ammissione e domanda di risarcimento del danno, il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:

    - violazione e falsa applicazione della l. n. 264/1999, violazione del principio di ragionevolezza ed illogicità dell'azione amministrativa, eccesso di potere per errore sui presupposti, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà ed iniquità manifeste, nonché disparità di trattamento, giacché anche dopo l'abrogazione della Tabella XVIII-bis del r.d. 30 settembre 1938, n. 1652, ad opera del combinato disposto dell'art. 24 e dell'All. A del d.l. n. 112/2008 (conv. con l. n. 133/2008), un principio di ragionevolezza imporrebbe di esonerare dalla prova di ammissione al corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria i laureati in Medicina e Chirurgia che intendano iscriversi a detto corso, in quanto soggetti già in possesso dei requisiti necessari, e non potendosi in contrario far riferimento alla l. n. 264/1999, che non disporrebbe nulla sul punto;

    - in via subordinata, illegittimità derivata del provvedimento impugnato per incostituzionalità della l. n. 264/1999, laddove interpretata nel senso che essa impone anche ai candidati già in possesso di un diploma di laurea il superamento della prova di ammissione per poter accedere ai corsi di studi ad accesso programmato, per contrasto con gli artt. 2, 3, 4 e 35 Cost., con conseguente necessità di rimettere gli atti alla Corte costituzionale.

    2.2. Si è costituita in giudizio l'Università degli Studi di Chieti - Pescara, depositando una relazione (con la relativa documentazione) a supporto della legittimità del proprio operato.

    2.3. Nella Camera di consiglio dell'8 marzo 2012 il Collegio, ritenuto ad un sommario esame che il ricorso non fosse fornito del prescritto fumus boni juris, con ordinanza n. 43/12 ha respinto l'istanza cautelare.

    2.4. In vista dell'udienza pubblica il ricorrente ha depositato una memoria difensiva, insistendo per l'accoglimento del gravame.

    2.5. All'udienza dell'11 ottobre 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

    3. Il ricorso è infondato.

    3.1. Come affermato dal medesimo ricorrente, in base al combinato disposto dell'art. 24 e dell'All. A del d.l. n. 112/2008 (conv. con l. n. 133/2008) è stato abrogato il r.d. 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario. Per l'effetto, è stata abrogata anche la tabella XVIII-bis di tale regio decreto, disciplinante la laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, la quale al penultimo comma consentiva le abbreviazioni di corso ai laureati in Medicina e Chirurgia, con iscrizione degli stessi al secondo anno del menzionato corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria: ciò, in subordine al numero dei posti resisi disponibili all'inizio del secondo anno e dopo il decorso di un anno accademico dal conseguimento della laurea precedente. Conseguentemente, è venuta meno la base normativa su cui l'odierno ricorrente ha fondato la propria pretesa, che, perciò, non può trovare accoglimento.

    3.2. In contrario, non può sostenersi, come si fa nel gravame, che l'ora vista abrogazione abbia dato luogo ad una grave e non colmata lacuna legislativa, alla quale si dovrebbe supplire con il richiamo al principio di ragionevolezza, che permetterebbe di continuare ad esonerare i laureati in Medicina e Chirurgia, che intendano iscriversi al corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, dal dover sostenere e superare la relativa prova di ammissione. Da un lato, infatti, l'abrogazione riportata non ha per nulla generato quell'asserita lacuna legislativa che il ricorrente pretende di colmare nel modo descritto, ma - si ripete - ha avuto il significato inequivoco di far venir meno, in data anteriore alla presentazione dell'istanza di iscrizione da parte del dott. R., il supporto normativo su cui detta istanza era basata, rendendola inaccoglibile. Il senso dell'intervenuta abrogazione, infatti, non può che essere quello di non consentire più per il futuro l'iscrizione dei laureati in Medicina e Chirurgia al secondo anno del corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria con esonero dal superamento della prova di ammissione a tale corso di laurea.

    3.3. Sotto altro profilo, il richiamo al principio di ragionevolezza non pare condivisibile, atteso che, come correttamente sottolinea l'Università nella sua relazione, la ratio sottesa alla previsione di una prova preselettiva per l'accesso programmato a taluni corsi di laurea (cd. numero chiuso) nulla ha a che vedere con quella della normativa - si ribadisce, abrogata - che consentiva l'abbreviazione del corso di studi, a determinate condizioni, per gli studenti già in possesso di altra laurea. Sul punto il Collegio ritiene di dover pienamente condividere l'insegnamento di quella giurisprudenza (C.d.S., Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7278), che ha messo in evidenza come la ratio della disciplina sugli accessi programmati ex l. n. 264/1999 sia la necessità di contenere il numero degli studenti per certi corsi di laurea, che, se eccessivamente affollati, non potrebbero garantire adeguati livelli formativi. In quest'ottica, l'accesso programmato mira sì a valutare l'attitudine dei candidati, ma in funzione di definire il numero ottimale degli iscritti e, perciò, prescinde totalmente dal "curriculum" percorso dallo studente, con il corollario dell'irrilevanza, ai fini di stabilire il numero ottimale di studenti per la frequenza del corso, del fatto che si tratti di uno studente già in possesso di laurea in Medicina e Chirurgia.

    3.4. La peculiare finalità di contenimento del numero degli studenti iscritti a certi corsi di laurea per garantire il miglior livello qualitativo degli stessi, propria della normativa sull'accesso programmato ex l. n. 264/1999, consente di evidenziare l'erroneità della tesi del ricorrente, che, invece, individua la finalità delle prove preselettive nella valutazione di attitudine ed idoneità dei candidati al corso di laurea in Odontoiatria: così ragionando, il ricorrente ne deduce il corollario che una simile finalità già sarebbe soddisfatta per i possessori della laurea in Medicina e Chirurgia, per il semplice fatto di essere in possesso di un tal diploma di laurea e che, perciò, non avrebbe senso "testarli" nella prova di ammissione, essendo essi già esperti delle discipline afferenti al corso di laurea in Odontoiatria. A supporto di tale ragionamento, il dott. R. richiama il divieto di partecipazione alle prove di ammissione per l'iscrizione presso l'Ateneo, sancito nei riguardi di chi fosse già laureato od iscritto dall'ultimo capoverso dell'art. 3 del bando del concorso unico attuato nell'anno accademico di cui si discute: ma si tratta di argomento del tutto inconsistente, giacché, se l'Università vuole impedire a soggetti già conoscitori delle materie di aiutare aspiranti matricole, ben può conseguire un simile obiettivo facendo svolgere le prove in locali separati o in date diverse. Inoltre, si ribadisce, le prove preselettive hanno la dichiarata finalità di evitare il "sovraffollamento" di taluni corsi di laurea ed è evidente che detta finalità sarebbe frustrata consentendo l'iscrizione a studenti esonerati dalle prove stesse: questi, infatti, andrebbero giocoforza ad aggiungersi agli studenti che le hanno superate, con il risultato di allargare (potenzialmente a dismisura) il numero dei partecipanti al corso.

    3.5. Da ultimo, si sottolinea l'inconferenza dei richiami giurisprudenziali a sé favorevoli effettuati dal ricorrente, relativi alla disciplina anteriore al d.l. n. 112/2008: mentre è significativo che anche la sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 26 novembre 2008, n. 10781 si basi testualmente non tanto su valutazioni di ragionevolezza, quanto, invece, sulla circostanza che l'abrogazione disposta dal d.l. n. 112 cit. non potesse applicarsi alla fattispecie esaminata, perché regolata dalla normativa antecedente e, comunque, al momento non fosse ancora operativa, perché differita nell'efficacia di centoottanta giorni.

    4. Quanto finora detto vale non solo a confutare le doglianze formulate dal ricorrente con il primo motivo, ma dimostra, altresì, la manifesta infondatezza della censura di incostituzionalità della l. n. 264/1999 avanzata con il secondo motivo, che va dunque respinto, al pari del precedente.

    5. In definitiva, il ricorso è nel suo complesso infondato e debbono, pertanto, essere respinte tutte le domande con esso proposte, ivi compresa quella di accertamento, nonché quella di risarcimento del danno.

    6. Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, attesa l'esistenza di un pregresso orientamento giurisprudenziale favorevole alle pretese del ricorrente.

    P. Q. M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo-Sezione staccata di Pescara (Sezione I^), così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

    Respinge, altresì, le domande di accertamento e di risarcimento del danno.

    Spese compensate.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

    Così deciso in Pescara, nella Camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2012, con l'intervento dei magistrati:

     

    IL PRESIDENTE

    Michele Eliantonio

    L'ESTENSORE

    Pietro De Berardinis

    IL CONSIGLIERE

    Dino Nazzaro

     

    Depositata in Segreteria il 16 ottobre 2012

    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

     
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