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  • Reti di telefonia mobile: realizzazione e limitazioni

    Giovedì 25 Ottobre 2012 09:09
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    N. 4074/2012 Reg. Prov. Coll.
    N. 5646 Reg. Ric.
    ANNO 2011
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 5646 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: E. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto presso il medesimo in Napoli, via dei Mille, 16;
    contro
    Comune di Paduli in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Beatrice, con domicilio eletto presso D. P. in Napoli, via ...omissis...;
    per l'annullamento,
    previa sospensione dell'efficacia,
    quanto al ricorso introduttivo:
    dell'ordinanza dirigenziale del Comune di Paduli n. 52/2011 con cui si ordina la sospensione dei lavori per la realizzazione dell'impianto di telefonia mobile alla via ...omissis...;
    della nota del 14/07/2011 con la quale il responsabile del settore tecnico del Comune di Paduli ha comunicato il contrasto della pratica con gli artt. 143 e 144 del vigente regolamento edilizio;
    dell'art. 144 del regolamento edilizio, nella parte in cui estende il divieto prescritto dall'art. 143 per gli impianti radiotelevisivi, di istallare impianti di potenza maggiore a 7 watt, anche alle localizzazioni di nuovi impianti di telefonia mobile da realizzare "in prossimità delle aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche nonché su edifici di valore storico culturale e monumentale";
    nonché per l'accertamento e la declaratoria della formazione, per silentium, del titolo abilitativo sull'istanza di autorizzazione del 3/03/2011;
    quanto al ricorso per motivi aggiunti:
    della delibera n. 19 del 25/11/2011 con cui il Consiglio Comunale del Comune di Paduli ha approvato il "Regolamento comunale per l'autorizzazione all'istallazione e all'esercizio di impianti per radio telecomunicazioni con particolare alle antenne e apparati annessi per la telefonia cellulare".
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Paduli in Persona del Sindaco pro tempore;
    Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2012 la dott.ssa Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Dato avviso alle parti, ai sensi dell'art. 73 comma 3 c.p.a., di possibili profili di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO E DIRITTO
    1. Con atto notificato in data 7 novembre 2011 e depositato il giorno successivo la società E. s.p.a., licenziataria del servizio di telefonia mobile e per l'istallazione della relativa rete in Italia, ha impugnato l'ordinanza dirigenziale del Comune di Paduli n.52/2011, del 14 ottobre 2011, con cui si ordina la sospensione dei lavori per la realizzazione dell'impianto di telefonia mobile alla via ...omissis..., nonché la nota del 14/07/2011, comunicata il successivo 25 luglio, con la quale il responsabile del settore tecnico del Comune di Paduli ha comunicato il contrasto della pratica con gli artt. 143 e 144 del vigente regolamento edilizio nonché l'art. 144 del regolamento edilizio, nella parte in cui estende il divieto prescritto dall'art. 143 per gli impianti radiotelevisivi, di istallare impianti di potenza maggiore a 7 watt, anche alle localizzazioni di nuovi impianti di telefonia mobile da realizzare "in prossimità delle aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche nonché su edifici di valore storico culturale e monumentale".
    2. Deduce in fatto di avere presentato in data 3 marzo 2011 istanza, ai sensi dell'art. 87 del Dlgs. 259/2003, per la realizzazione, sul lastrico solare di immobile condotto in locazione, per la realizzazione di una palina metallica porta antenne con tre parabole.
    2.1 Sulla pratica de qua, munita di tutta la prescritta documentazione, si era espressa favorevolmente l'ARPAC di Salerno, rilasciando il parere tecnico sanitario di conformità con nota 6508 del 16 maggio 2011.
    2.2. Alla data del 1 giugno 2011, ovvero alla scadenza del termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, dunque, secondo parte ricorrente, il titolo autorizzatorio doveva intendersi formato per silentium, ai sensi del disposto dell'art. 87 comma 9 Dlgs. 259/03.
    Pertanto, in data 21/07/2011 la società ricorrente comunicava al Comune che avrebbe dato inizio ai lavori.
    2.3. Sennonché, dopo il decorso di tale termine, in data 25/07/2011 il Comune inviava alla società ricorrente una nota (oggetto di gravame) con la quale comunicava che la pratica, così come presentata, trattandosi di impianto con potenza maggiore di 20 watt, contrastava con gli artt. 143 e 144 del regolamento edilizio.
    2.4 La società ricorrente riscontrava tale nota, deducendone la tardività.
    2.5 Il Comune di Paduli, in data 14 ottobre, noncurante delle osservazioni presentate, adottava l'ordinanza dirigenziale n. 52/2011 (del pari oggetto di impugnativa), con la quale disponeva l'immediata sospensione dei lavori nelle more dell'accertamento delle problematiche relative al contrasto fra la potenza dell'antenna da realizzarsi ed il regolamento comunale, anche in considerazione del rilievo che nelle immediate vicinanze erano posizionate altre tre antenne per cui era necessario accertare il campo elettromagnetico complessivamente generato, sottaciuto nella documentazione presentata dalla ricorrente; nella medesima ordinanza si deduce inoltre che in relazione all'immobile sul quale doveva essere realizzato l'impianto era stato presentata istanza di condono ancora pendente, per cui lo stesso doveva intendersi privo del certificato di abitabilità.
    3. Ciò posto, parte ricorrente ha dedotto in otto motivi di ricorso plurime censure avverso gli atti in epigrafe, di violazione di legge e di eccesso di potere, deducendo in particolare il contrasto con l'art. 87 dlgs. 259/03, per essere stati adottati gli atti impugnati dopo la formazione del titolo autorizzatoria per silentium, nonché la violazione delle garanzie partecipative prescritte dall'art. 7 l. 241/90 (primo motivo di ricorso); l'illegittimità della gravata ordinanza, in quanto comportante la sospensione sine die dei lavori (secondo motivo); l'incompetenza del dirigente comunale all'adozione dell'ordinanza gravata, qualificata quale ordinanza contigibile ed urgente, nonché l'insussistenza dei presupposti per l'adozione dell'ordinanza medesima (terzo motivo di ricorso); la circostanza che il condono doveva intendersi rilasciato per silenzio assenso ed ineriva a parti dell'immobile del tutto distinte rispetto a quella sulla quale doveva essere realizzato l'impianto de quo (quarto motivo), e comunque la non necessità del certificato di abitabilità per la realizzazione dell'impianto de quo (quinto motivo di ricorso); l'illegittimità dell'art. 144 del regolamento edilizio comunale, in quanto contrastante con i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici prescritti dalla normativa nazionale, fissati con D.P.C.M. del 8/07/2003 e quindi con quanto prescritto dalla legge n. 36 del 2001, che affida allo Stato la fissazione dei limiti massimi di esposizione ai campi elettromagnetici (sesto motivo di ricorso); pertanto il Comune, nella prospettazione attorea, avrebbe dovuto disapplicare il regolamento de quo, in quanto esorbitante dalla sfera di competenza del Comune e quindi illegittimo ai sensi della legge n. 36 del 2001 (settimo motivo di ricorso); l'erroneità del presupposto di fatto contenuto nella gravata ordinanza, in merito alla mancata indicazione nella documentazione prodotta dalla società ricorrente del campo elettromagnetico derivante anche dagli impianti contigui (ottavo motivo di ricorso).
    4. Si è costituito il Comune di Paduli, eccependo in via preliminare l'improcedibilità del ricorso atteso che con delibera n. 19 del 25/11/2011 il Consiglio comunale aveva approvato il "Regolamento comunale per l'autorizzazione all'istallazione e all'esercizio di impianti per radio telecomunicazioni con particolare alle antenne e apparati annessi per la telefonia cellulare".
    Nel merito ha insistito per l'accoglimento del ricorso, deducendo che l'ordinanza gravata doveva essere qualificata quale atto implicito di annullamento dell'eventuale assenso tacito.
    Ha inoltre dedotto che l'art. 144 del regolamento edilizio comunale doveva intendersi legittimo ai sensi dell'art. 8 della l. 36 del 2001, in quanto adottato nell'esercizio della competenza di pianificazione, riservata al Comune dal citato disposto normativo, nell'intento di minimizzare l'esposizione delle popolazione dai campi elettromagnetici.
    Ha inoltre precisato che il parere di compatibilità reso dell'ARPAC di Salerno doveva intendersi del tutto irrilevante, in quanto competente per territorio nella specie era l'ARPAC di Benevento e che comunque il parere reso non poteva in alcun modo essere assimilato al parere radio protezionistico richiesto della vigente normativa.
    Ha del pari controdedotto sia rispetto alla censura di violazione dell'art. 7 legge n. 241/90, deducendo che alla società ricorrente era stato dato modo di partecipare al procedimento, con la comunicazione della nota gravata, prima dell'adozione dell'ordinanza di sospensione dei lavori, sia rispetto alla censura di incompetenza, deducendo che l'ordinanza de qua era stata adottata dal dirigente nell'esercizio della propria competenza di vigilanza sulle attività edilizie illegittime.
    5. La sezione ha accolto l'istanza cautelare con ordinanza n. 1891 del 1 dicembre 2011.
    6. Con atto notificato in data 26 gennaio 212 e depositato il successivo 2 febbraio la società ricorrente ha presentato motivi aggiunti avverso la delibera n. 19 del 25/11/2011 con cui il Consiglio Comunale del Comune di Paduli ha approvato il "Regolamento comunale per l'autorizzazione all'istallazione e all'esercizio di impianti per radio telecomunicazioni con particolare alle antenne e apparati annessi per la telefonia cellulare", articolando in quattro motivi di ricorso plurime censure di violazione di legge e di eccesso di potere.
    7. Le parti hanno prodotto memorie difensive e relative repliche.
    Parte ricorrente ha dedotto di avere interesse all'annullamento del regolamento impugnato con il ricorso per motivi aggiunti, per le conseguenze che detto regolamento potrebbe avere, potendo inficiare il titolo abilitativo dell'impianto di cui è causa, realizzato a seguito del dictum cautelare.
    8. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all'udienza pubblica del 12 luglio 2012, nella cui sede il Collegio ha dato avviso alle parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 3 c.p.a., della sussistenza di profili di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti.
    9.In via preliminare va esaminata l'eccezione di improcedibilità sollevata dal Comune resistente in relazione al ricorso introduttivo, fondata sulla circostanza che il Comune con delibera n. 19 del 25/11/2011 aveva approvato il "Regolamento comunale per l'autorizzazione all'istallazione e all'esercizio di impianti per radio telecomunicazioni con particolare alle antenne e apparati annessi per la telefonia cellulare".
    9.1 L'eccezione è infondata, dovendosi al riguardo confermare quanto già precisato in sede di decisum cautelare circa l'irrilevanza del Regolamento de quo, in forza del principio tempus regit actum, non potendo detto regolamento dispiegare effetti retroattivi.
    Ciò comporta che l'efficacia degli atti oggetto di impugnativa non è destinata a venire meno a seguito dell'adozione di tale regolamento.
    Tali atti vanno quindi vagliati alla luce della disciplina vigente ratione temporis.
    9.2 Peraltro vi è da evidenziare che la novellata disciplina è intervenuta non solo dopo l'adozione degli atti oggetto di impugnativa, ma anche dopo la formazione per silentium del titolo abilitativo per la realizzazione dell'impianto di cui è causa, come si vedrà nell'esaminare il primo motivo di ricorso, con la conseguenza che detto titolo, formatosi nel vigore della previgente disciplina, non potrà venire intaccato dalla disciplina sopravvenuta, proprio in applicazione del principio "tempus regit actum".
    10. Ciò posto il ricorso va esaminato nel merito.
    11. Il ricorso introduttivo va accolto in considerazione della fondatezza del primo e del terzo motivo, nonchè del sesto motivo di ricorso, da considerarsi di carattere assorbente rispetto agli atti oggetto di impugnativa, nel senso di seguito precisato
    12. Quanto all'illegittimità dell'ordinanza dirigenziale del Comune di Paduli n. 52/2011, con cui si ordina la sospensione dei lavori per la realizzazione dell'impianto di telefonia mobile alla via Nuova Convento (sito bn 2124), nonché della nota del 14/07/2011 con la quale il responsabile del settore tecnico del Comune di Paduli ha comunicato il contrasto della pratica con gli artt. 143 e 144 del vigente regolamento edilizio, è sufficiente rilevare come tali atti siano intervenuti dopo il decorso del termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza prescritto dalla legge per la formazione per silentium del titolo abilitativo.
    12.1 Pertanto l'avvenuta formazione del titolo abilitativo, per decorso del termine di legge, determina l'illegittimità, per violazione dell'art. 87 comma 9 Dlgs. 259/03, del successivo atto di diniego e contestuale inibitoria dell'avvio dei lavori (ex multis TAR Campania, Napoli, VII, 7 maggio 2010 n. 3083);
    12.2 A nulla vale peraltro la deduzione, addotta peraltro solo nelle memorie del Comune e non nella motivazione dell'ordinanza gravata, che il parere ARPA sia stato reso da una sede incompetente territorialmente, ovvero dalla sede di Salerno, anziché da quella di Benevento.
    Infatti in tema di autorizzazione per la costruzione di una stazione radio-base il termine per la formazione del silenzio-assenso di cui all'art. 87 comma 9, d.lg. n. 259 del 2003 decorre dalla presentazione della domanda corredata dal progetto, e non dalla ricezione, da parte del Comune, del parere dell'ARPA, in quanto ai sensi dell'art. 87 comma 4, d.lg. n. 259 del 2003, il deposito del parere preventivo favorevole dell'ARPA non è prescritto per la formazione del titolo edilizio ovvero per l'inizio dei lavori, ma solo per l'attivazione dell'impianto (Consiglio Stato, sez. VI, 24 settembre 2010, n. 7128; in senso analogo T.A.R. Basilicata Potenza, sez. I, 26 settembre 2008, n. 633; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 09 gennaio 2008, n. 9; T.A.R. Veneto Venezia, sez. II, 23 aprile 2007, n. 1283).
    Ed invero come anche affermato di recente dal Consiglio di Stato "la previsione ci cui all'art. 87, d.lgs. n. 259 del 2003 postula che il parere dell'ARPA sia richiesto solo ed esclusivamente ai fini della concreta attivazione dell'impianto, non sussistendo un onere per il richiedente di allegare il parere in questione in sede di presentazione dell'istanza (ovvero della DIA), né un puntuale obbligo di far pervenire il parere medesimo all'Ente procedente entro il termine di novanta giorni di cui al comma 9 dell'art. 87, cit..(Consiglio Stato, sez. VI, 24 settembre 2010, n. 7128; in senso analogo T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 15 luglio 2009, n. 696; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 09 gennaio 2008, n. 9; T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 20 dicembre 2006, n. 10647).
    Pertanto l'Amministrazione, lungi dal denegare il titolo o dal prescrivere l'inibitoria o la sospensione dei lavori, sarebbe dovuta intervenire con atto di autotutela sul titolo formatosi per silentium.
    12.3 Né può ritenersi che l'ordinanza dirigenziale con la quale si è disposta la sospensione dei lavori possa essere assimilata ad un atto di annullamento del titolo formatosi per silentium, non essendovi in esso alcun riferimento alla illegittimità del titolo, né potendosi evincere una volontà di agire in via di autotutela.
    13. Peraltro a prescindere da tali considerazioni, l'ordinanza dirigenziale è comunque illegittima, in considerazione della fondatezza del vizio di incompetenza, dedotto con il terzo motivo di ricorso, avente del pari carattere assorbente.
    13.1 E' infatti innegabile dal riferimento contenuto nella gravata ordinanza al pericolo per la pubblica e privata incolumità e agli artt. 50 e 54 del Dlgs. 267/2000, che la stessa debba essere qualificata quale ordinanza contigibile ed urgente e non quale ordinanza adottata nell'esercizio del potere di vigilanza in materia urbanistica, riservato al dirigente, nonostante il generico riferimento, del pari contenuto nella gravata ordinanza, al disposto dell'art. 107 Dlgs. 267/2000.
    13.2 Ciò posto evidente è il vizio di incompetenza, non disponendo il dirigente del potere di ordinanza extra ordinem a tutela dell'incolumità pubblica riservato, ex art. 54 comma 4 Dlgs. 267/2000 al Sindaco quale ufficiale del Governo, laddove l'adozione di ordinanze contigibile ed urgenti per emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale è comunque riservata al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, ai sensi dell'art. 50 comma 5 Dlgs. 267/2000.
    14. Nonostante il carattere assorbente di tali censure rispetto agli atti applicativi immediatamente lesivi della posizione di parte ricorrente, impugnati con l'odierno ricorso, il Collegio intende evidenziare come peraltro la disposizione dell'art. 144 del regolamento comunale, del pari tempestivamente gravata in questa sede - in uno con gli atti applicativi immediatamente lesivi - sia illegittima nella parte in cui estende il divieto prescritto dall'art. 143 per gli impianti radiotelevisivi, di istallare impianti di potenza maggiore a 7 watt, anche alle localizzazioni di nuovi impianti di telefonia mobile da realizzare "in prossimità delle aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche nonché su edifici di valore storico culturale e monumentale" per contrasto con le previsioni dell' l'art. 4 della legge n. 36 del 2001 che riserva allo Stato l'individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità, da introdursi con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro della Salute.
    14.1 La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 331/2003 ha, infatti, chiarito che nell'esercizio dei suoi poteri, il Comune non può rendere di fatto impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni, trasformando i criteri di individuazione, che pure il comune può fissare, in limitazioni alla localizzazione con prescrizioni aventi natura diversa da quella consentita dalla legge quadro n. 36 del 2001.
    Le limitazioni alla localizzazione, specie ove, come nella specie riferiti non a criteri distanziali da strutture sensibili, ma ai limiti massimi di esposizione all'elettromagnetismo sia pure in relazione a detto strutture sono infatti funzionali non al governo del territorio, ma alla tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo e si trasformano in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che l'art. 4 della legge n. 36/2000 riserva allo Stato attraverso l'individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità, da introdursi con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro della Salute (in tal senso, fra le tante, Cons. Stato, IV, 3 giugno 2002, n. 3095, 20 dicembre 2002, n. 7274, 14 febbraio 2005, n. 450, 5 agosto 2005, n. 4159; sez. VI, 1° aprile 2003, n. 1226, 30 maggio 2003, n. 2997, 30 luglio 2003, n. 4391; 26 agosto 2003, n. 4841, 15 giugno 2006, n. 3534).
    14.2 Infatti ancorchè il Comune mantenga intatte le proprie competenze in materia di governo del territorio, queste tuttavia, per espressa valutazione legislativa, non possono interferire con quelle relative alla installazione delle reti di telecomunicazione e, in particolare, non possono determinare vincoli e limiti così stringenti da concretizzarsi in un divieto di carattere pressoché generalizzato (e senza prevedere alcuna possibile localizzazione alternativa) in contrasto con le esigenze tecniche necessarie a consentire la realizzazione effettiva della rete di telefonia cellulare che assicuri la copertura del servizio nell'intero nel territorio comunale.
    Detto divieto deve ritenersi sussistente laddove in intere parti del territorio comunale, ed in particolare nel centro abitato, caratterizzate dalla presenza di attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, sia preclusa l'istallazione di impianti superiori, come nella specie, ad una certa potenza.
    Ed invero in base al consolidato indirizzo della giurisprudenza del Consiglio di Stato "la selezione dei criteri di insediamento degli impianti deve tener conto della nozione di rete di telecomunicazione, che per definizione richiede una diffusione capillare sul territorio, segnatamente nei casi di telefonia mobile c.d. cellulare, che alla debolezza del segnale di antenna associa un rapporto di maggiore contiguità delle singole stazioni radio base. L'assimilazione per effetto dell'art. 86 del d.lgs. n. 259 del 2003 delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria implica, inoltre, che le stesse debbano collegarsi ed essere poste al servizio dell'insediamento abitativo e non essere dalle stesso avulse" (cfr. da ultimo Cons. St., VI, n. 2434 del 28 aprile 2010; Cons. Stato Sez. VI, Sent., 27-12-2010, n. 9404).
    Infine vi è da osservare che l'art. 90 del citato D.Lgs. n. 259/2003 dispone che gli impianti in questione e le opere accessorie occorrenti per la loro funzionalità hanno "carattere di pubblica utilità", con possibilità, quindi, di essere ubicati in qualsiasi parte del territorio comunale, essendo compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche (residenziale, verde, agricola, ecc.: cfr., in tal senso, C.G.A. ordinanza 5 luglio 2006, n. 543; Cons. Stato, sez. VI, 4 settembre 2006, n. 5096; T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 09-03-2011, n. 419).
    15. In conclusione il ricorso introduttivo va accolto, con annullamento degli atti in epigrafe indicati.
    16. Va del pari accolta la domanda di accertamento contenuta in tale ricorso, dovendosi ritenere, in base a quanto innanzi esposto, che si sia formato per silentium il titolo abilitativo sull'istanza di autorizzazione del 3/03/2011;
    17. Il ricorso per motivi aggiunti va invece dichiarato inammissibile, come evidenziato in sede di udienza di discussione, con l'avviso dato alle parti, ex art. 73 comma 3 c.p.a., sotto più profili.
    18. In primo luogo va evidenziato come il Comune non abbia adottato alcun atto applicativo in attuazione del sopravvenuto regolamento comunale, per cui manca l'interesse all'impugnazione della norma regolamentare, di carattere generale ed astratto, che non può considerarsi come "volizione azione" immediatamente lesiva, ma quale "volizione preliminare", destinata ad essere impugnata in uno con gli atti applicativi.
    18.1 In assenza dell'atto applicativo, peraltro nell'ipotesi di specie manca anche il presupposto della connessione fra il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti, ai sensi dell'art. 43 c.p.a. secondo cui i "I ricorrenti, principale e incidentale, possono introdurre con motivi aggiunti nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ovvero domande nuove purché connesse a quelle già proposte", non potendo la connessione ravvisarsi nella mera connessione soggettiva; pertanto in ogni caso non sarebbe ammessa l'impugnativa a mezzo motivi aggiunti.
    19. Inoltre, come in precedenza osservato, la novellata disciplina è intervenuta non solo dopo l'adozione degli atti oggetto di impugnativa, ma anche dopo la formazione per silentium del titolo abilitativo per la realizzazione dell'impianto di cui è causa, con la conseguenza che detto titolo, formatosi nel vigore della previgente disciplina, non potrà venire intaccato dalla disciplina sopravvenuta, proprio in applicazione del principio "tempus regit actum".
    20. Il ricorso per motivi aggiunti va dunque dichiarato inammissibile.
    21. In considerazione dell'inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti si ritiene di dover compensare le spese di lite fra le parti.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti,
    1) accoglie il ricorso introduttivo e per l'effetto annulla:
    a) l'ordinanza dirigenziale del Comune di Paduli n.52/2011 con cui si ordina la sospensione dei lavori per la realizzazione dell'impianto di telefonia mobile alla via Nuova Convento (sito bn 2124);
    b) la nota del 14/07/2011 con la quale il responsabile del settore tecnico del Comune di Paduli ha comunicato il contrasto della pratica con gli artt. 143 e 144 del vigente regolamento edilizio;
    c) l'art. 144 del regolamento edilizio nella parte in cui estende il divieto prescritto dall'art. 143 per gli impianti radiotelevisivi, di istallare impianti di potenza maggiore a 7 watt, anche alle localizzazioni di nuovi impianti di telefonia mobile da realizzare "in prossimità delle aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche nonché su edifici di valore storico culturale e monumentale".
    2) Accerta l'avvenuta formazione del titolo autorizzativo alla realizzazione dell'impianto di cui è causa sull'istanza di autorizzazione del 3/03/2011, per decorso del termine prescritto dall'art. 87 comma 9 Dlgs. 259/2003.
    3) Dichiara inamisssibile il ricorso per motivi aggiunti.
    4) Compensa fra le parti le spese di lite.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Alessandro Pagano
    L'ESTENSORE
    Diana Caminiti
    IL CONSIGLIERE
    Michelangelo Maria Liguori
     
    Depositata in Segreteria il 11 ottobre 2012
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     
Mondolegale 2011
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